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Riassunto diritto digitale università degli studi di Bergamo
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Prof. Sammarco – cod. 92114 Appunti 2021/
Lezione 1: 17/ Art. 21 Cost. “Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili”. → questo articolo sancisce la libertà d’espressione ed ha come soggetti titolari del diritto “tutti”. Il diritto include la manifestazione di opinioni in qualunque forma e senza limitazioni, salvo che si pregiudichino dei valori costituzionali. La tematica della libertà d’espressione si ritrova anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1789) il cui Art. 19 riporta: “ ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”. → questo principio è applicabile sì e no al giorno d’oggi, in quanto spesso le opinioni diverse dalla maggioranza vengono censurate o giudicate negativamente; possiamo quindi sostenere che, nonostante sia molto presente il diritto alla libertà di parola, non sempre esso viene rispettato. Altri articoli che riguardano la libertà d’espressione:
Lezione 2 : 23 / Un altro aspetto molto importante della comunicazione è quello dell’ immagine ; questo termine fa riferimento alla presentazione/ritratto di una persona, racchiudendo in modo più ampio la reputazione e il buon nome di un individuo. Se ci si vuole attenere al testo normativo, l’immagine è il ritratto dell’individuo ed è disciplinato dall’ Art. 10 Cod. civ. e dall’ Art. 97 del Diritto d’autore. Questi due articoli sostengono che l’immagine di un individuo appartiene all’individuo stesso, pertanto, la legge attribuisce all’immagine lo schema proprietario , ovvero la paragona ad un bene di proprietà e prevede il diritto del singolo individuo di escludere terzi dall’utilizzo o dal godimento di questo bene. Il titolare dell’immagine ha pertanto un diritto d’utilizzo esclusivo della propria immagine. Diffondere nel pubblico l’immagine di terzi, senza avere autorizzazione del titolare, costituisce reato e prevede quindi dei risarcimenti. Vi sono però delle eccezioni: nel caso in cui persone note/famose si trovino in occasioni pubbliche o durante l’esercizio delle loro funzioni, la loro immagine può essere utilizzata. La tutela dell’immagine si collega e si intreccia con la tutela dell’identità personale, della privacy e della personalità in genere. Non si può impedire ai terzi la percezione dell’immagine o la sua fissazione in un ritratto fotografico/pittoreo/scultoreo, ma si può impedire la sua pubblicità o divulgazione o messa in commercio. L’immagine è intesa in senso ampio, come raffigurazione dell’aspetto della persona in qualsiasi modo venga realizzata (televisiva, teatrale, cinematografica); non è richiesta la sua piena fedeltà al vero (caricatura). Si è data rilevanza anche agli oggetti ritenuti differenziatori peculiari di un soggetto/sosia. Nel caso dei sosia, si ritiene che lo sfruttamento della notorietà altrui sia un comportamento scorretto perché attira in modo indebito l’interesse della persona a proprio vantaggio. Se si ha il consenso del titolare dell’immagine allora essa può essere utilizzata da terzi; l’efficacia del consenso , in mancanza di indicazioni specifiche, va contenuta nello stretto ambito della sua prestazione (tempo, spazio e finalità). REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI È un provvedimento normativo che si applica automaticamente a tutti gli stati membri dell’UE e prevede una disciplina uniforme in merito al trattamento dei dati (prima del Regolamento vi era la Direttiva). Il principio fondamentale incluso in questo regolamento è:
siano dispersi; il titolare del trattamento può nominare un delegato che tratti i dati personali al suo posto, ovvero il Responsabile del trattamento/della protezione. Il Responsabile è anche definito Data Protection Officer , il quale si preoccupa di correggere e sistemare i dati e di effettuare eventuali copie, solitamente è un ingegnere o un informatico o un giurista in quanto sono necessarie sia competenze tecniche, sia competenze giuridiche. Nel momento in cui il titolare del trattamento si accinge ad effettuare un trattamento dei dati, deve per prima cosa informare l’interessato, ovvero la persona di cui vengono raccolti ed acquisiti i dati. Nei moduli di raccolta dati (spesso chiamati moduli della privacy) vengono esplicitati i diritti del titolare dei dati:
La protezione da parte della legge per il diritto d’autore sorge quando l’opera viene conclusa ufficialmente; non serve nessun’altra pratica per far sì che si sia tutelati: la tutela nasce in automatico; il solo fatto di aver creato un’opera porta alla tutela. Nel momento in cui l’opera è fissata su un supporto permanente e duraturo vi sarà tutela; nel caso in cui l’opera non venga fissata su un supporto permanente allora, nel momento in cui l’opera cesserà d’esistere, cesserà anche la sua protezione (es. sculture ghiaccio, sculture sabbia). → se l’opera su supporto temporaneo viene fotografata vi possono essere due casi: se la fotografia ha finalità privata, non vi sono problemi; se invece la fotografia viene utilizzata in modo pubblico e si ha sfruttamento patrimoniale, si incorre in una sanzione per violazione del diritto d’autore. L’ Art. 2 chiarisce ulteriormente quali sono le opere tutelate dal diritto d’autore; viene fornito un elenco dettagliato. È un elenco tassativo, ossia a numero chiuso, non estende altre categorie non previste dalla legge → es: le ricette culinarie: il libro è tutelato ma non la singola ricetta. Ci sono alcune aree che sono border line, al confine fra la protezione e la non protezione. Esempio: giochi da tavolo → il merito si discute da decenni → i contenuti espressivi sono protetti (i disegni, le tavole). _“1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
Art. 12 → “l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera; ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo (…)” → diritti economici/patrimoniali. I diritti di sfruttamento patrimoniale sono prescrittibili, ovvero dopo 70 anni dalla morte dell’autore l’opera diventa di pubblico dominio. Vi sono inoltre i diritti morali , ovvero diritti esclusivi che la legge riconosce in favore dell'autore a tutela della sua personalità, e cioè il diritto di decidere se e quando pubblicare l'opera, di rivendicarne la paternità e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione e ad ogni atto a danno della stessa. Diritti morali: diritto di paternità, diritto d’integrità dell’opera, diritto di inedito. I diritti morali sono: inalienabili, intrasmissibili e imprescrittibili (possono fatti valere sempre). Persone fisiche : sia diritti morali (a titolo originario) che diritti economici/patrimoniali (a titolo originario e derivativo). Persone giuridiche : solo diritti economici/patrimoniali (a titolo derivativo): Art. 12-bis → “salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro”
Invenzione industriale brevettabile? (art 2585 cc) → “possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico purché esso dia immediati risultati industriali. In quest’ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall’inventore”. “Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” Il software nasce attorno agli anni 70- 80 ; all’epoca, per evitare il plagio molto diffuso, occorreva una scelta politica tra la tutela delle invenzioni (brevetto) e la tutela del diritto d’autore. In Giappone venne inizialmente scelta la legge sulla tutela delle invenzioni, successivamente la scelta americana di proteggere il software tramite diritto d’autore influenzò tutti gli altri Paesi, facendo redimere anche il Giappone. Emanazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore → si emanarono le linee guida per la tutela. La tutela del software nasce immediatamente con la creazione dell’opera purché vi sia alla base creatività e originalità. Sono esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento del programma: è solamente con la forma espressiva estrinsecata che si attribuisce la tutela. Il materiale preparatorio di un software è protetto dalla legge solamente se hanno compiutezza espressiva. Art. 64-bis “L’autore ha il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del
Art. 64 quater “1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine; b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a); c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
_2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione: a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente; b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente; c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.
Il mondo open source permette di avere la disponibilità del codice sorgente. In questi mondi che concedono la disponibilità del codice sorgente ci sono due ambienti:
autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.” WEB SCRAPING Oggi vi sono in rete degli algoritmi chiamati Spider che scandagliano incessantemente il contenuto di una banca dati in tempo pressoché reale, impiegando questo contenuto per effettuare un servizio. Questa attività viene chiamata web scraping. Caso Web Scraping → Vi è un’applicazione che consente agli utenti utilizzatori di treni, di controllare tutti gli orari dei treni con eventuali ritardi e binari di partenza. Questa applicazione, attraverso un software web crawler/spider, scandaglia incessantemente la banca dati degli operatori ferroviari italiani e fornisce le risposte agli utenti. L’applicazione sfrutta quindi le banche dati altrui. È successo che un operatore ferroviario italiano fa causa all’applicazione, appellandosi al Comma 2 Art. 102-ter in quanto sostiene che l’applicazione esegua operazioni in contrasto con la normale gestione della banca di dati e al Comma 9 Art. 102 bis in quanto l’applicazione procede all’estrazione e al reimpiego ripetuto e sistematico dei dati. La sentenza ha però dato ragione all’applicazione, ritenendo legittimo il suo operato; è l’unico caso in Europa. → il Tribunale ha così giustificato la propria scelta: “nei casi di estrazione, reimpiego ovvero rielaborazione di un quantitativo di dati provenienti da soggetto a cui la disciplina comunitaria impone la massima divulgazione dei dati in proprio possesso, il concetto di parte sostanziale del prelievo deve essere interpretato ed applicato in conformità alla volontà del legislatore comunitario (…)”. Lezione 6 : 07 /1 2 SISTEMA DEI NOMI A DOMINIO È un sistema che consente a qualunque soggetto, che vuole avere una presenza o visibilità sulla rete, di aver un indirizzo Internet che gli permetta di essere presente e visibile sulla rete. Questa visibilità sulla rete consente il reperimento del soggetto ma anche, a questo medesimo soggetto, di interagire con il mondo della rete sia pubblicando informazioni che ricevendo informazioni. Questo lo si deve al dominio o il sistema dei nomi a dominio → il domain name system è un sistema informatico che è idoneo a garantire che l’identificazione, cioè l’indirizzo di una persona che è presente sulla rete, sia certa e univoca e che non possa essere utilizzata da terzi, per l’individuazione di un altro soggetto. In altri termini, questo sistema, garantisce che ad un certo e determinato indirizzo corrisponde una e una sola presenza sulla rete. È importate perché garantisce l’unicità della presenza, e a quell’indirizzo corrisponde una presenza univoca. Questo è importante, perché l’univocità dell’indirizzo collegato alla presenza della rete consente la riferibilità certa di quell’indirizzo a un soggetto. Questo criterio di identificazione che viene utilizzato nel domain name system viene conseguito attraverso un indirizzo numerico denominato: internet protocol → indirizzo IP , che rappresentato da un insieme di numeri di 32 bit con un valore decimale di 4 bits che lo compongono. Alla sequenza di numeri con 32 bit viene associato un indirizzo sulla rete unico: host, ovvero una presenza sulla rete. Questo sistema di indirizzamento è un sistema riconoscibile dalle macchine, dai server e dai router che governano la rete. È un sistema formulato e adatto per far dialogare le apparecchiature informatiche sulla rete. Per gli individui ricordare questa sequenza è difficile, quindi per agevolare l’operatività degli utenti della rete (che sono composti da persone) vi è un secondo modo di individuazione degli host costituito dalla traduzione dal numero alle lettere (questa sequenza di numeri viene tradotta ed esplicitata in un linguaggio alfanumerico; quindi, composto o da sole lettere o da lettere e numeri). Ed è proprio questo secondo sistema che noi utilizziamo. Quando noi utilizziamo unibg.it, a questa denominazione corrisponde una e una sola sequenza di numeri. Questo è il criterio più usato e semplice. Questo sistema dei nomi a dominio è stato creato negli anni 80 ed è strutturalmente caratterizzato da un albero rovesciato, dove si parte dalla radice per arrivare ai rami. La radice è il primo livello (identifica l’area territoriale), ovvero il .it che rappresenta la presenza di un server presente sulla rete situato sul territorio italiano.
Questo sistema è stato concepito negli anni 80 e nasce quando l’agenzia americana ARPA creò queste indicazioni territoriali a cui si aggiungeranno poi ulteriori suffissi che erano indicativi del settore merceologico (delle aree di attività del soggetto che aveva una presenza sulla rete). Sono stati così introdotti altri domini di primo livello:
Ci sono delle contestazioni che possono riguardare conflitti relativi all’utilizzo di una denominazione protetta che corrisponde a nome e cognome di un’altra persona. Questo creava blocchi perché la persona titolare del nome non poteva registrare il suo nome con indirizzo IP. Oppure vi erano casi a fini ricattatori, cioè la liberazione del dominio dietro pagamento di una cifra → name grabbing. Lezione 7 : 14 /1 2 COMMERCIO ELETTRONICO È una definizione che comprende tutte le transazioni commerciali concluse fra diversi soggetti fra di loro distanti e che utilizzano le reti di commercio elettronico. Riguarda quindi l’attività che consente la conclusione di uno scambio fra soggetti distanti ed avviene con lo scambio di documenti informatici. Contratti → contratti che regolano la circolazione dei beni informatici (es. software, applicazioni). I contratti regolano anche l’utilizzo, cosa è consentito e cosa non lo è. Si distingue tra contratti ad oggetto informatico (i beni/servizi informatici costituiscono l’oggetto del contratto) e contratti informatici (l’informatica è il mezzo di espressione della volontà). I contratti si dividono in contratti in senso stretto o in senso lato:
Dovere di informazione : il prestatore deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, al destinatario del servizio e alle competenti autorità, una serie di informazioni. → Il prestatore in aggiunta agli obblighi formativi deve fornire una serie di info che sono obbligatorie! Le informazioni stabilite dall’articolo 7:
elettronica o comunicazioni individuali (es. messaggi Whatsapp). Le condizioni di contratto devono essere messe a disposizione dell’utente, in modo che siano sempre disponibili all’utente e in modo che le possa salvare e riprodurre (es. stampare). Le norme si applicano anche nel caso in cui l’utente inoltri l’ordine per via telematica. Quando si conclude un contratto di acquisto il prestatore deve inviare le informazioni relative alle caratteristiche del bene/servizio (es. mail di riepilogo dell’ordine), senza ingiustificato ritardo (immediatamente dopo). Art 1 3 Dlgs 70/ 03 “1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.
2. Salvo differente accordo tra patti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari
Art. 15 → Responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea → caching “1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.
2. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.” → Servizi di memorizzazione temporanea di informazioni (caching), per esempio motore di ricerca. Il provider non è responsabile della memorizzazione delle informazioni, se: non modifica le informazioni, non modifica le modalità di accesso. L’autorità giudiziaria può esigere che il provider disabiliti l’accesso alle informazioni illecite. Art. 16 → Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni → hosting _1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
a) ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, alfine di individuare e prevenire attività illecite.
3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente.” Lezione 8 : 15 /1 2 Esempio 1 → caso di messaggio offensivo e diffamatorio su Facebook → ex fidanzato offende una ragazza con un post su Facebook, la ragazza fa causa all’ex chiedendo un risarcimento; il giudice riporta nella sentenza la difesa di Facebook, ovvero: i gestori del sito (Facebook), pur reputandosi proprietari dei contenuti pubblicati, declinano ogni responsabilità civile e/o penale ad essi relativa. Prosegue indicando come coloro che decidono di diventare utenti di Facebook sono ben consci delle possibilità relazionali offerte dal sito, ma anche delle potenziali “esondazioni dei contenuti”. Questo significa che chi accetta di iscriversi al sito è a conoscenza sia degli aspetti positivi sia dei rischi. Il giudice sostiene che quel messaggio sia indubbiamente offensivo, pertanto, condanna il ragazzo al risarcimento dei danni arrecati; Esempio 2 → caso di Tiziana Cantone: diffusione di contenuti audiovisivi a contenuto pornografico con video e immagini della ragazza, a scopo di vendetta da parte dell’ex fidanzato per la relazione terminata; la ragazza si è tolta la vita in quanto non riuscì a sopportare il peso di questa vicenda; è il caso che portò all’introduzione delle pene contro il revenge porn → questo caso ripercorre i principi della responsabilità del provider/prestatore di servizi. La signorina Cantone cita in giudizio Facebook per richiedere la rimozione di qualsiasi contenuto riguardante la sua persona; il giudice accoglie la richiesta e ordina a Facebook la rimozione di tale contenuti. Facebook impugna questa ordinanza e fa ricorso, sostenendo di non avere alcun obbligo di rimozione in quanto non vi era stato un ordine emesso dalle autorità competenti, appellandosi all’ Art. 16 dlgs. 70/03; Facebook sostenne inoltre che non vi era chiara indicazione degli URL idonei ad identificare le pagine da rimuovere e si appellò all’Art. 17 del decreto sostenendo che l’ordine del giudice si pone in netto contrasto con il contenuto di tale articolo in quanto impone a Facebook un obbligo di monitoraggio e rimozione di post e pubblicazioni (l’Art.17 sostiene proprio che il prestatore di servizi non abbia l’obbligo di sorveglianza). Il giudice riporta nella sentenza la definizione di provider e le varie sottocategorie di provider, sottolinea inoltre che la questione è complessa in quanto il provider in questo caso non è il soggetto che pone in essere un illecito (come potrebbe invece essere il content provider, il quale fornisce ed è autore dei contenuti stessi) ma è un altro soggetto terzo che compie tale illecito usufruendo servizi di hosting del provider. I provider, in linea di massima, non sono responsabili quando svolgono servizi di mere conduit (Art. 12), di caching (Art. 13) e di hosting (Art. 14). La responsabilità del provider è esclusa dall’Art. 16 a condizione che esso non sia effettivamente a conoscenza che l’attività è illecita e che non appena esso venga a conoscenza di attività illecita, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso. Questi principi sono stati voluti dal legislatore per evitare che i soggetti provider venissero direttamente incriminati per il solo fatto di non aver controllato che non vi fossero attività illecite → per il calcio invece non vi è questa clausola, anzi, la squadra ospitante in caso di comportamenti scorretti al di fuori o nelle vicinanze dello stadio, viene ritenuta responsabile in quanto non ha messo in atto tutte le misure necessarie per evitare tali comportamenti (responsabilità oggettiva). Ritornando al caso della Signorina Cantone, il giudice sottolinea come pur in assenza di un generale obbligo di sorveglianza, deve tuttavia ritenersi sussistente una responsabilità per le informazioni oggetto di memorizzazione durevole (hosting), laddove, come avvenuto in questo caso, il provider sia effettivamente venuto a conoscenza del fatto che l’informazione è illecita e non si sia attivato per impedire l’ulteriore diffusione della stessa. Inoltre, non appare condivisibile l’opinione sostenuta da Facebook secondo cui sussisterebbe un obbligo di rimozione solo laddove intervenga un ordine dell’autorità, piuttosto che per effetto di una conoscenza acquisita → se l’obbligo di rimozione può derivare solo da un precedente ordine dell’autorità, non ci sarebbe motivo di sancire