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Diritto digitale unibg, Schemi e mappe concettuali di Diritto

Riassunto diritto digitale università degli studi di Bergamo

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2020/2021

Caricato il 12/01/2023

Aiabg
Aiabg 🇮🇹

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DIRITTO DIGITALE
Prof. Sammarco cod. 92114
Appunti 2021/2022
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DIRITTO DIGITALE

Prof. Sammarco – cod. 92114 Appunti 2021/

Lezione 1: 17/ Art. 21 Cost. “Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili”. → questo articolo sancisce la libertà d’espressione ed ha come soggetti titolari del diritto “tutti”. Il diritto include la manifestazione di opinioni in qualunque forma e senza limitazioni, salvo che si pregiudichino dei valori costituzionali. La tematica della libertà d’espressione si ritrova anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1789) il cui Art. 19 riporta: “ ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”. → questo principio è applicabile sì e no al giorno d’oggi, in quanto spesso le opinioni diverse dalla maggioranza vengono censurate o giudicate negativamente; possiamo quindi sostenere che, nonostante sia molto presente il diritto alla libertà di parola, non sempre esso viene rispettato. Altri articoli che riguardano la libertà d’espressione:

  • Art. 10 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali → questo articolo dà un significato ulteriore rispetto all’Art. 21 in quanto sostiene che il diritto a manifestare il proprio pensiero sia un diritto attivo, ma esista anche una sua valenza passiva, ovvero un diritto a ricevere le informazioni da terzi. → da anni si discute della possibilità di avere un diritto in costituzione relativo al diritto passivo di ricevere informazioni attraverso internet; da ciò ne deriverebbe che l’accesso a internet dovrebbe essere garantito a chiunque, senza esborsi di corrispettivo.
  • Primo emendamento della Costituzione Statunitense → libertà di manifestare il proprio pensiero in relazione alle religioni professate; non vi sarà mai limitazione alla libertà di parola o di stampa.
  • Art. 11 Carta di Nizza → è sostanzialmente una riproduzione della Costituzione Europea dei diritti dell’uomo e anch’essa, infatti, contiene la versione attiva/passiva di dare e ricevere informazioni. La libertà di informare o libertà attiva d’informazione e la libertà di essere informati (pluralismo informativo) danno luogo al diritto all’informazione. Il pluralismo informativo riguarda il garantire una pluralità di punti di vista ed opinioni: più soggetti possono accedere al sistema dei media, dunque produrre e diffondere i propri contenuti, più il panorama espresso dai mezzi di comunicazione di massa sarà pluralistico. La questione porta con sé implicazioni complesse e contradditorie in quanto, la presenza di maggiori soggetti e maggiori contenuti non garantisce pluralismo poiché soggetti e contenuti potrebbero essere controllati da un numero di soggetti ristretto a monte. Vi sono due declinazioni di pluralismo:
    • Esterno : determinato dalla varietà degli assetti proprietari dei mezzi di comunicazione (più mezzi di informazione, possibilità di scelta fra molteplici fonti informative)
    • Interno : riguardante la varietà dei contenuti informativi offerti al pubblico (dar voce a tutte le opinioni, trattare diverse tematiche con diversi punti di vista; può esserci anche solo un mezzo di comunicazione ma che tratta diversi contenuti e pertanto può garantire pluralismo). In Italia però, la libertà d’espressione ha dei limiti che derivano dalla tutela del buon costume o dall’esistenza di beni o interessi diversi che sono allo stesso modo protetti e garantiti dalla Costituzione. Ad esempio, sono limitate tutte quelle azioni che andrebbero a danneggiare la sicurezza pubblica , la cui tutela costituisce uno dei principali interessi del sistema.

Lezione 2 : 23 / Un altro aspetto molto importante della comunicazione è quello dell’ immagine ; questo termine fa riferimento alla presentazione/ritratto di una persona, racchiudendo in modo più ampio la reputazione e il buon nome di un individuo. Se ci si vuole attenere al testo normativo, l’immagine è il ritratto dell’individuo ed è disciplinato dall’ Art. 10 Cod. civ. e dall’ Art. 97 del Diritto d’autore. Questi due articoli sostengono che l’immagine di un individuo appartiene all’individuo stesso, pertanto, la legge attribuisce all’immagine lo schema proprietario , ovvero la paragona ad un bene di proprietà e prevede il diritto del singolo individuo di escludere terzi dall’utilizzo o dal godimento di questo bene. Il titolare dell’immagine ha pertanto un diritto d’utilizzo esclusivo della propria immagine. Diffondere nel pubblico l’immagine di terzi, senza avere autorizzazione del titolare, costituisce reato e prevede quindi dei risarcimenti. Vi sono però delle eccezioni: nel caso in cui persone note/famose si trovino in occasioni pubbliche o durante l’esercizio delle loro funzioni, la loro immagine può essere utilizzata. La tutela dell’immagine si collega e si intreccia con la tutela dell’identità personale, della privacy e della personalità in genere. Non si può impedire ai terzi la percezione dell’immagine o la sua fissazione in un ritratto fotografico/pittoreo/scultoreo, ma si può impedire la sua pubblicità o divulgazione o messa in commercio. L’immagine è intesa in senso ampio, come raffigurazione dell’aspetto della persona in qualsiasi modo venga realizzata (televisiva, teatrale, cinematografica); non è richiesta la sua piena fedeltà al vero (caricatura). Si è data rilevanza anche agli oggetti ritenuti differenziatori peculiari di un soggetto/sosia. Nel caso dei sosia, si ritiene che lo sfruttamento della notorietà altrui sia un comportamento scorretto perché attira in modo indebito l’interesse della persona a proprio vantaggio. Se si ha il consenso del titolare dell’immagine allora essa può essere utilizzata da terzi; l’efficacia del consenso , in mancanza di indicazioni specifiche, va contenuta nello stretto ambito della sua prestazione (tempo, spazio e finalità). REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI È un provvedimento normativo che si applica automaticamente a tutti gli stati membri dell’UE e prevede una disciplina uniforme in merito al trattamento dei dati (prima del Regolamento vi era la Direttiva). Il principio fondamentale incluso in questo regolamento è:

  • il dato personale viene considerato un bene ed ha pertanto un valore come ogni altro bene tangibile (i dati sono quindi oggetto di valore e quindi di corrispettivo economico, si pensi al mercato dei dati con finalità promozionali). L’ Art. 4 del Regolamento generale fornisce le seguenti definizioni: Dato personale : qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, il numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, economica… → si parla solo di persona fisica e non più di persona giuridica ovvero enti, organizzazioni; l’articolo specifica come i dati, per esser considerati personali, devono essere univoci quindi identificano solo un preciso individuo. Trattamento : qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, la modifica… → qualsiasi operazione che viene compiuta con i dati è identificabile come trattamento; anche la stessa cancellazione o distruzione. Chi effettua il trattamento di dati personali è definito Titolare del trattamento e determina le finalità e i mezzi del trattamento stesso, organizza quindi il trattamento verificando anche che il contesto sia idoneo tale che i dati non

siano dispersi; il titolare del trattamento può nominare un delegato che tratti i dati personali al suo posto, ovvero il Responsabile del trattamento/della protezione. Il Responsabile è anche definito Data Protection Officer , il quale si preoccupa di correggere e sistemare i dati e di effettuare eventuali copie, solitamente è un ingegnere o un informatico o un giurista in quanto sono necessarie sia competenze tecniche, sia competenze giuridiche. Nel momento in cui il titolare del trattamento si accinge ad effettuare un trattamento dei dati, deve per prima cosa informare l’interessato, ovvero la persona di cui vengono raccolti ed acquisiti i dati. Nei moduli di raccolta dati (spesso chiamati moduli della privacy) vengono esplicitati i diritti del titolare dei dati:

  • diritto di sapere lo scopo/finalità per cui vengono raccolti i dati
  • diritto di ottenere la cancellazione o la rettifica dei dati
  • diritto di sapere a chi verranno comunicati tali dati e il periodo di conservazione L’elenco completo dei diritti e delle informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti è indicato nell’ Art. 13 e Art. 14 del Regolamento. Lezione 3 : 24 / Un principio molto importante contenuto nel Regolamento generale è quello dell’ essenzialità/necessarietà del trattamento , ovvero colui che raccoglie i dati deve raccogliere la minor quantità di dati possibile ed evitare quindi di raccogliere dati eccedenti alle finalità della raccolta. Il regolamento prevede due tipologie di dati personali:
    • dati personali comuni : informazioni riferite alla persona (nome, cognome, residenza, composizione famiglia…).
    • dati personali sensibili : dati che investono la sfera più intima e delicata della persona e pertanto devono esser tutelati in modo rafforzato, ad esempio l’orientamento sessuale, lo stato di salute, l’appartenenza politica/sindacale. Questa tutela rafforzata si esplica in due modi: innanzitutto la richiesta del consenso deve essere inequivocabile e successivamente il trasferimento di questi dati deve essere molto limitato previa autorizzazione soprattutto per Paesi extra UE. (il colore degli occhi o dei capelli non è un dato sensibile; il gruppo sanguigno non è un dato sensibile poiché non rivela nessune informazioni riguardo lo stato di salute, mentre un esame del sangue è un dato sensibile). L’ Art. 15 del Regolamento è relativo al diritto di accesso dell’interessato; “l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati…”. Diritto alla portabilità dei dati → è un diritto previsto dall’Art 20 del Regolamento che consente al soggetto interessato di rivolgersi al titolare per far trasmettere i propri dati ad un altro titolare oppure per farsi trasmettere i dati in prima persona. Questo può offrire ad esempio il vantaggio di facilitare il passaggio da un fornitore di servizi ad un altro. Garante della Privacy : è un organo che si occupa di controllare che i trattamenti dei dati siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali; inoltre collabora con le altre autorità di controllo e prestare assistenza reciproca, esamina reclami (funzione paragiurisdizionale), predispone una relazione annuale sull’attività svola e partecipa alle attività dell’Unione europea ed internazionali di settore. Utilizzo dei droni → non si possono invadere gli spazi personali e l’intimità; la diffusione di riprese realizzate con il drone può avvenire solo con il consenso dei soggetti ripresi, fatti salvi particolari usi ad esempio a fini giornalistici. È possibile diffondere le immagini solo se i soggetti ripresi non sono riconoscibili o perché ripresi da lontano o perché si sono utilizzati dei software per oscurare i volti.

La protezione da parte della legge per il diritto d’autore sorge quando l’opera viene conclusa ufficialmente; non serve nessun’altra pratica per far sì che si sia tutelati: la tutela nasce in automatico; il solo fatto di aver creato un’opera porta alla tutela. Nel momento in cui l’opera è fissata su un supporto permanente e duraturo vi sarà tutela; nel caso in cui l’opera non venga fissata su un supporto permanente allora, nel momento in cui l’opera cesserà d’esistere, cesserà anche la sua protezione (es. sculture ghiaccio, sculture sabbia). → se l’opera su supporto temporaneo viene fotografata vi possono essere due casi: se la fotografia ha finalità privata, non vi sono problemi; se invece la fotografia viene utilizzata in modo pubblico e si ha sfruttamento patrimoniale, si incorre in una sanzione per violazione del diritto d’autore. L’ Art. 2 chiarisce ulteriormente quali sono le opere tutelate dal diritto d’autore; viene fornito un elenco dettagliato. È un elenco tassativo, ossia a numero chiuso, non estende altre categorie non previste dalla legge → es: le ricette culinarie: il libro è tutelato ma non la singola ricetta. Ci sono alcune aree che sono border line, al confine fra la protezione e la non protezione. Esempio: giochi da tavolo → il merito si discute da decenni → i contenuti espressivi sono protetti (i disegni, le tavole). _“1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

  1. le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
  2. le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
  3. le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
  4. i disegni e le opere dell'architettura;
  5. le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
  6. le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
  7. i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso_ _()_* _;
  8. le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
  9. le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.”_ ()* Il diritto d'autore protegge il programma come se fosse un'opera letteraria, ossia per il modo in cui è scritto, per cui ogni volta che viene scritto un programma che esegue la stessa funzione, ma utilizzando una scrittura differente, non si ha violazione dei diritti d'autore. Art. 3 → definisce che anche le opere collettive , ovvero costituite dall’unione di opere o di parti di opere che hanno carattere di creazione autonoma e sono il risultato della scelta e del coordinamento di un altro soggetto, sono protette come opere originali (es. film, giornali, enciclopedie). Art. 4 → definisce che anche le opere in comunione , ovvero opere create da più autori, sono protette dal diritto d’autore.

Art. 12“l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera; ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo (…)”diritti economici/patrimoniali. I diritti di sfruttamento patrimoniale sono prescrittibili, ovvero dopo 70 anni dalla morte dell’autore l’opera diventa di pubblico dominio. Vi sono inoltre i diritti morali , ovvero diritti esclusivi che la legge riconosce in favore dell'autore a tutela della sua personalità, e cioè il diritto di decidere se e quando pubblicare l'opera, di rivendicarne la paternità e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione e ad ogni atto a danno della stessa. Diritti morali: diritto di paternità, diritto d’integrità dell’opera, diritto di inedito. I diritti morali sono: inalienabili, intrasmissibili e imprescrittibili (possono fatti valere sempre). Persone fisiche : sia diritti morali (a titolo originario) che diritti economici/patrimoniali (a titolo originario e derivativo). Persone giuridiche : solo diritti economici/patrimoniali (a titolo derivativo): Art. 12-bis“salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro”

→ l’autore manterrà quindi solo i diritti morali, il datore di lavoro/committente avrà i diritti economici.

TUTELA DEL SOFTWARE

Invenzione industriale brevettabile? (art 2585 cc) → “possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico purché esso dia immediati risultati industriali. In quest’ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall’inventore”. “Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” Il software nasce attorno agli anni 70- 80 ; all’epoca, per evitare il plagio molto diffuso, occorreva una scelta politica tra la tutela delle invenzioni (brevetto) e la tutela del diritto d’autore. In Giappone venne inizialmente scelta la legge sulla tutela delle invenzioni, successivamente la scelta americana di proteggere il software tramite diritto d’autore influenzò tutti gli altri Paesi, facendo redimere anche il Giappone. Emanazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore → si emanarono le linee guida per la tutela. La tutela del software nasce immediatamente con la creazione dell’opera purché vi sia alla base creatività e originalità. Sono esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento del programma: è solamente con la forma espressiva estrinsecata che si attribuisce la tutela. Il materiale preparatorio di un software è protetto dalla legge solamente se hanno compiutezza espressiva. Art. 64-bis “L’autore ha il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del

Art. 64 quater “1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine; b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a); c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

_2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione: a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente; b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente; c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.

  1. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.
  2. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma.”_ IL MONDO OPEN SOURCE Open source vuol dire: “source” risorsa, codice – open = aperto → Sia il codice sorgente che il codice oggetto sono disponibili e conoscibili da chiunque. Sono il cuore del programma dell’elaboratore, quello che lo fa funzionare, dove ci sono tutte le informazioni per un programma, per effettuare delle modifiche vanno conosciuti questi codici. Il codice sorgente è la sequenza di informazioni e di istruzioni logiche espresse nel linguaggio di programmazione informatica e destinate ad essere tradotte dall’elaboratore elettronico nel linguaggio macchina sottoforma di stringhe di bit; il codice sorgente è rappresentato da regole semantiche, logiche e sintattiche e la loro traduzione in linguaggio macchina viene indicata come il codice oggetto. La programmazione si compone di varie fasi preliminari:
  • l’analisi della procedura
  • la formulazione dell’algoritmo in un diagramma di programmazione
  • la traduzione dei diagrammi di programmazione in un linguaggio evoluto di programmazione
  • quindi in un linguaggio simbolico
  • infine, nel linguaggio macchina Per mezzo del codice oggetto, il programma, una volta immesso nell’elaboratore elettronico, è in grado di governarne il suo funzionamento e, da tale rappresentazione delle informazioni e delle istruzioni logiche, per risalire in qualche modo ad una versione quanto più vicina al codice sorgente, occorre porre in essere una complessa attività di analisi e decodificazione del codice binario. Con la conoscenza del codice sorgente si può apprendere: l’architettura del programma, la logica posta alla base della sua realizzazione. È inoltre possibile operare qualunque intervento modificativo o strutturale su di esso, ampliandone le funzionalità o conseguendone una interoperabilità od una integrazione con altri programmi.

Il mondo open source permette di avere la disponibilità del codice sorgente. In questi mondi che concedono la disponibilità del codice sorgente ci sono due ambienti:

  • Mondo open source → viene messo a disposizione di chiunque e non c’è alcun controllo sull’utilizzo → per questo viene considerata più una procedura da seguire per garantire a tutti l’accesso al codice sorgente senza pagare corrispettivi.
  • Mondo free software → modello sociale ideale senza restrizioni → patrimonio della collettività → il bene software è una risorsa comune che favorisce lo sviluppo sociale, economico degli individui. OPEN SOURCE FREE SOFTWARE
  • Codice sorgente accessibile a chiunque
  • Possibilità di essere incorporato ad altri elaboratori
  • Vincolo: se viene incorporato in altri programmi x elaboratori anche il programma derivato deve avere il codice sorgente disponibile → il diritto non deve essere soggetto a limitazioni temporali o territoriali → no limiti di distribuzione, produzione, modifica
  • Eliminazione di restrizione su copie o modifiche
  • Promosso il sistema libero attraverso un sistema operativo alternativo “new” (Linux) > si pone come alternativo al sistema proprietario
  • Consentita la modifica dei software
  • Ammessi i software derivati purché essi abbiano gli stessi termini della licenza originaria
  • Aggregato a singolo proprietario → diverso da open source → può essere integrato
  • Non deve essere discriminazione fra utenti o discriminazioni circa l’uso del programma
  • Non vi è alcuna forma di garanzia e di ipotesi di responsabilità risarcitorie in caso di virus, malfunzionamento, perdita dati, vizi, danni a terzi… LE BANCHE DATI Nell’Art.2 della Legge del Diritto d’autore, al punto 9 si parla delle banche dati. Per regolamentare i diritti del costitutore (che fa investimenti per costruire la banca dati) è stato creato, all’interno della Legge sul Diritto d’autore, il Titolo II-bis ovvero disposizioni sui diritti del costitutore di una banca di dati diritti e obblighi dell'utente. Art. 102-bis “1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;” “b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;” → estrazione: quando un dato viene tolto dalla banca dati e messo da un’altra parte. “c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.” → reimpiego: riutilizzo dei dati estratti dalla banca dati in un altro modo o per altri scopi. “2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.” → riprende il principio dell’esaurimento del diritto dopo la prima vendita_._

autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.” WEB SCRAPING Oggi vi sono in rete degli algoritmi chiamati Spider che scandagliano incessantemente il contenuto di una banca dati in tempo pressoché reale, impiegando questo contenuto per effettuare un servizio. Questa attività viene chiamata web scraping. Caso Web Scraping → Vi è un’applicazione che consente agli utenti utilizzatori di treni, di controllare tutti gli orari dei treni con eventuali ritardi e binari di partenza. Questa applicazione, attraverso un software web crawler/spider, scandaglia incessantemente la banca dati degli operatori ferroviari italiani e fornisce le risposte agli utenti. L’applicazione sfrutta quindi le banche dati altrui. È successo che un operatore ferroviario italiano fa causa all’applicazione, appellandosi al Comma 2 Art. 102-ter in quanto sostiene che l’applicazione esegua operazioni in contrasto con la normale gestione della banca di dati e al Comma 9 Art. 102 bis in quanto l’applicazione procede all’estrazione e al reimpiego ripetuto e sistematico dei dati. La sentenza ha però dato ragione all’applicazione, ritenendo legittimo il suo operato; è l’unico caso in Europa. → il Tribunale ha così giustificato la propria scelta: “nei casi di estrazione, reimpiego ovvero rielaborazione di un quantitativo di dati provenienti da soggetto a cui la disciplina comunitaria impone la massima divulgazione dei dati in proprio possesso, il concetto di parte sostanziale del prelievo deve essere interpretato ed applicato in conformità alla volontà del legislatore comunitario (…)”. Lezione 6 : 07 /1 2 SISTEMA DEI NOMI A DOMINIO È un sistema che consente a qualunque soggetto, che vuole avere una presenza o visibilità sulla rete, di aver un indirizzo Internet che gli permetta di essere presente e visibile sulla rete. Questa visibilità sulla rete consente il reperimento del soggetto ma anche, a questo medesimo soggetto, di interagire con il mondo della rete sia pubblicando informazioni che ricevendo informazioni. Questo lo si deve al dominio o il sistema dei nomi a dominio → il domain name system è un sistema informatico che è idoneo a garantire che l’identificazione, cioè l’indirizzo di una persona che è presente sulla rete, sia certa e univoca e che non possa essere utilizzata da terzi, per l’individuazione di un altro soggetto. In altri termini, questo sistema, garantisce che ad un certo e determinato indirizzo corrisponde una e una sola presenza sulla rete. È importate perché garantisce l’unicità della presenza, e a quell’indirizzo corrisponde una presenza univoca. Questo è importante, perché l’univocità dell’indirizzo collegato alla presenza della rete consente la riferibilità certa di quell’indirizzo a un soggetto. Questo criterio di identificazione che viene utilizzato nel domain name system viene conseguito attraverso un indirizzo numerico denominato: internet protocolindirizzo IP , che rappresentato da un insieme di numeri di 32 bit con un valore decimale di 4 bits che lo compongono. Alla sequenza di numeri con 32 bit viene associato un indirizzo sulla rete unico: host, ovvero una presenza sulla rete. Questo sistema di indirizzamento è un sistema riconoscibile dalle macchine, dai server e dai router che governano la rete. È un sistema formulato e adatto per far dialogare le apparecchiature informatiche sulla rete. Per gli individui ricordare questa sequenza è difficile, quindi per agevolare l’operatività degli utenti della rete (che sono composti da persone) vi è un secondo modo di individuazione degli host costituito dalla traduzione dal numero alle lettere (questa sequenza di numeri viene tradotta ed esplicitata in un linguaggio alfanumerico; quindi, composto o da sole lettere o da lettere e numeri). Ed è proprio questo secondo sistema che noi utilizziamo. Quando noi utilizziamo unibg.it, a questa denominazione corrisponde una e una sola sequenza di numeri. Questo è il criterio più usato e semplice. Questo sistema dei nomi a dominio è stato creato negli anni 80 ed è strutturalmente caratterizzato da un albero rovesciato, dove si parte dalla radice per arrivare ai rami. La radice è il primo livello (identifica l’area territoriale), ovvero il .it che rappresenta la presenza di un server presente sulla rete situato sul territorio italiano.

Questo sistema è stato concepito negli anni 80 e nasce quando l’agenzia americana ARPA creò queste indicazioni territoriali a cui si aggiungeranno poi ulteriori suffissi che erano indicativi del settore merceologico (delle aree di attività del soggetto che aveva una presenza sulla rete). Sono stati così introdotti altri domini di primo livello:

  • .com: soggetti che volevano avere una presenza commerciale.
  • .gov: soggetti con attinenza con il mondo governativo quindi le istituzioni governative
  • .int: organizzazioni internazionali
  • .mil: per le organizzazioni militari e la difesa
  • .org: organizzazioni no profit
  • .net: soggetti del mondo informatico, della rete Questa attribuzione degli indirizzi, a decorrere dagli anni 80, veniva affidata all’agenzia IANA (internet assigned numbers authority) che era stata delegata dal dipartimento della difesa degli Stati Uniti d’America, la quale aveva il compito di assegnare agli utenti gli indirizzi IP. Con la massiccia espansione di internet questa agenzia non aveva più la capacità di assegnare l’indirizzo IP a chiunque nel mondo ne necessitasse; così decise di delimitare il pianeta in aree geografiche. Inoltre, furono create delle nuove organizzazioni che avevano il compito di attribuire gli indirizzi IP agli utenti. Venne creata così un’agenzia per l’America, una per l’Europa, una per il Medio Oriente, una per l’Asia e una per l’Africa. Vennero, così, sviluppati nel sistema del dominio questi Country Code top level domain cioè questi identificativi che si riferiscono ai vari territori. Sono stati introdotti nuovi suffissi: .bis .edu .name .pro così da aumentare la disponibilità di indirizzi identificativi. Il sistema che stiamo utilizzando noi è un Internet Protocoll versione 6 che prevede di reggere una capienza di oltre un milione di miliardi di calcolatori elettronici che interagiscono tra di loro e che potrebbe assegnare questa versione di Internet protocoll un indirizzo IP ad almeno 10 miliardi di persone. Se volessimo fare una digressione sulla struttura giudica di internet abbiamo visto che queste associazioni nascono attraverso il dipartimento della difesa degli Stati Uniti ma che non avendo più la possibilità di gestire il flusso dell’assegnazione di questi indirizzi, attribuisce varie identità territoriali. Queste identità territoriali non sono emanazioni degli stati ma sono associazioni private che raccolgono operatori di rete e che insieme hanno stabilito delle procedure tecniche tali da consentire il funzionamento della rete. Tutto ciò è un sistema di norme e procedure tecniche che si pone in modo alternativo alle regole giuridiche che possono essere emanate dagli stati. Queste regole, si rendono autonome e si pongono a una posizione di autonomia creando parallelamente delle regole a cui tutti noi dobbiamo sottostare per avere una presenza sulla rete, ma queste regole non sono emanate da nessuna entità giuridica Quali sono queste regole tecniche? Premessa: affinché il sistema possa funzionare occorre che queste regole siano eseguite, osservate e rispettate da chiunque. Queste regole devono essere omogenee. Chiunque si affaccia sul mondo della rete deve sottostare a queste regole tecniche. È stata creata una normativa che contiene delle regole tecniche che si chiama ISO 65 23. È stato stabilito che per ogni paese di riferimento ci dev’essere una sola autorità deputata alla registrazione dei nomi a dominio su internet. Attraverso questa normativa tecnica si doveva dotare ciascun paese di un’autorità pubblica che presiedesse a queste funzioni di assegnazione dell’indirizzo sulla rete. Nel 1994 anche in Italia fu possibile diffondere le informazioni. Tuttavia, mentre gli altri paesi si dotavano di una sola autorità, in Italia si ebbe un’anomalia: nel 1994 anziché attuare la normativa e costituire una sola autorità, ne costituì due con dei compiti diversi. Queste due autorità sono:
  • Naming autority : aveva il compito di emanare le regole nel nostro paese, doveva cioè stabilire un complesso di regole che sovraintendessero all’attribuzione e alla registrazione dei nomi a dominio. Aveva il compito di predisporre le regole.
  • Registration autority : aveva un ruolo operativo, ovvero quello di gestire le richieste di registrazione dei nomi a dominio. Nel nostro ordinamento ci fu questo sistema particolare, rappresentato da queste due autorità. Successivamente, una volta che il naming autority ha esaurito il lavoro e non aveva più ragione di esistere è stata fusa con la registration autority che oggi si chiama NIC.

Ci sono delle contestazioni che possono riguardare conflitti relativi all’utilizzo di una denominazione protetta che corrisponde a nome e cognome di un’altra persona. Questo creava blocchi perché la persona titolare del nome non poteva registrare il suo nome con indirizzo IP. Oppure vi erano casi a fini ricattatori, cioè la liberazione del dominio dietro pagamento di una cifra → name grabbing. Lezione 7 : 14 /1 2 COMMERCIO ELETTRONICO È una definizione che comprende tutte le transazioni commerciali concluse fra diversi soggetti fra di loro distanti e che utilizzano le reti di commercio elettronico. Riguarda quindi l’attività che consente la conclusione di uno scambio fra soggetti distanti ed avviene con lo scambio di documenti informatici. Contratti → contratti che regolano la circolazione dei beni informatici (es. software, applicazioni). I contratti regolano anche l’utilizzo, cosa è consentito e cosa non lo è. Si distingue tra contratti ad oggetto informatico (i beni/servizi informatici costituiscono l’oggetto del contratto) e contratti informatici (l’informatica è il mezzo di espressione della volontà). I contratti si dividono in contratti in senso stretto o in senso lato:

  • Senso stretto/diretto → se esecuzione, pagamento e conclusione del contratto avvengono online → es. fruire di una canzone in streaming, fruire di un’opera cinematografica online.
  • Senso lato/indiretto → se la conclusione avviene attraverso strumenti telematici ma l’esecuzione avviene in maniera tradizionale; es. viene acquistato un libro attraverso Amazon, l’acquisto viene effettuato in modalità digitale ma la sua esecuzione (il trasferimento del diritto di proprietà) avviene per spedizione, con un supporto fisico. Il bene informatico costituisce il bene oggetto di contratto e quindi oggetto d’interesse per i contraenti. Secondo la definizione del legislatore europeo lo svolgimento di attività commerciali e le transazioni effettuate per via elettronica comprendono attività diverse:
  • Commercializzazione di beni e servizi
  • Distribuzione online di contenuti digitali
  • Trading online (effettuazione di operazioni di borsa) In Europa vige una disciplina normativa che regola il commercio elettronico (Direttiva 2000/31/CE) attuata nel Decreto Legislativo n°70 del 9 aprile 2003. La normativa non si può applicare ai contratti che hanno come oggetto beni immobili (es. mutuo), perché secondo il Codice civile devono rivestire necessariamente la forma scritta, che inizialmente non era la forma telematica. Non si può applicare neanche a contratti che richiedono per legge l’intervento di organi giurisdizionali. Non si può applicare neanche a contratti del mondo bancario, o a contratti del mondo della famiglia. Soggetti che hanno un ruolo fondamentale nel ce:
  • Prestatore : provider, il soggetto, persona fisica o giuridica, che fornisce un servizio della società dell'informazione.
  • Prestatore stabilito : il prestatore attraverso la fornitura di servizi della società dell'informazione, esercita, in modo effettivo, a tempo indeterminato e mediante un'installazione stabile, un'attività economica.
  • Stabilimento : implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento in pianta stabile. Ambito regolamentato : l’insieme delle prescrizioni degli ordinamenti degli stati membri applicabile ai prestatori di servizi della società dell’informazione (relativamente all’accesso e all’esercizio dell’attività di fornitura di servizi della società dell’informazione) o ai servizi stessi, indipendentemente dal fatto che tali norme siano di carattere generale o loro specificamente destinate. Divieto di “sbarramento” : espresso divieto agli stati membri di subordinare ad una qualsiasi autorizzazione preventiva (o ad altri requisiti di effetto equivalente) l'attività di prestatore di servizi della società dell’informazione. → il soggetto non deve essere autorizzato dallo stato salvo attività che sono in regime di autorizzazione della pubblica amministrazione.

Dovere di informazione : il prestatore deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, al destinatario del servizio e alle competenti autorità, una serie di informazioni. → Il prestatore in aggiunta agli obblighi formativi deve fornire una serie di info che sono obbligatorie! Le informazioni stabilite dall’articolo 7:

  • Nome, denominazione o ragione sociale
  • Domicilio o sede legale
  • Contatti (indirizzi, tel, fax, mail)
  • Se è un soggetto che svolge una posizione regolamentata deve indicare l’ordine professionale, il titolo professionale, i codici di condotta, la PI, il CF, e indicare prezzi e tariffe in modo chiaro e inequivocabile. Questa normativa sul commercio elettronico introduce importanti definizioni: Art. 2 Dlgs 70/ 03 “1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "servizi della società dell'informazione": le attività economiche svolte in linea - on line-, nonché' i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni; b) "prestatore": la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione; c) "prestatore stabilito": il prestatore che esercita effettivamente un’attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore) d)"destinatario del servizio": il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni; e) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. f) "comunicazioni commerciali": tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un’attività' agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione.” Art 12 Dlgs 70/ 03informazioni obbligatorie da fornire “1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, nonché' a quelli stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni: a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso; c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore; d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica; e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano; f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.”

→ Non c’è l’obbligo di visualizzare queste informazioni nel caso in cui il contratto è concluso tramite la posta

elettronica o comunicazioni individuali (es. messaggi Whatsapp). Le condizioni di contratto devono essere messe a disposizione dell’utente, in modo che siano sempre disponibili all’utente e in modo che le possa salvare e riprodurre (es. stampare). Le norme si applicano anche nel caso in cui l’utente inoltri l’ordine per via telematica. Quando si conclude un contratto di acquisto il prestatore deve inviare le informazioni relative alle caratteristiche del bene/servizio (es. mail di riepilogo dell’ordine), senza ingiustificato ritardo (immediatamente dopo). Art 1 3 Dlgs 70/ 03 “1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.

2. Salvo differente accordo tra patti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari

Art. 15Responsabilità nell’attività di memorizzazione temporaneacaching “1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

2. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.” → Servizi di memorizzazione temporanea di informazioni (caching), per esempio motore di ricerca. Il provider non è responsabile della memorizzazione delle informazioni, se: non modifica le informazioni, non modifica le modalità di accesso. L’autorità giudiziaria può esigere che il provider disabiliti l’accesso alle informazioni illecite. Art. 16Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazionihosting _1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

  1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore.
  2. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.”_ → Servizi di memorizzazione duratura di informazioni digitali (o hosting), per esempio piattaforma Youtube, Facebook. Il provider non è responsabile delle informazioni registrate, se non è a conoscenza del contenuto illecito. Le piattaforme si difendono dicendo che sono talmente grandi che non c’è la possibilità di esercitare un controllo su tutte le informazioni pubblicate. Però, non appena le piattaforme vengano a conoscenza di informazioni illecite, devono agire immediatamente per rimuovere tali informazioni. Il successivo Articolo (Art. 17 Dlgs 70/03) evidenzia come il prestatore dei servizi non ha obbligo di sorveglianza sulle informazioni e non ha l’obbligo di ricercare attività illecite. → se questi soggetti vengono a conoscenza di attività illecite compiute per il loro tramite, attraverso quindi la prestazione del loro servizio (mere conduit, hosting o caching) sono però tenuti a segnalarlo all’autorità giudiziaria o amministrativa; nel caso in cui non effettuino questa segnalazione, risponderanno a titolo di concorso nell’attività illecita compiuta. Art. 17 Dlgs 70/ _“1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
  3. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:_

a) ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, alfine di individuare e prevenire attività illecite.

3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente.” Lezione 8 : 15 /1 2 Esempio 1 → caso di messaggio offensivo e diffamatorio su Facebook → ex fidanzato offende una ragazza con un post su Facebook, la ragazza fa causa all’ex chiedendo un risarcimento; il giudice riporta nella sentenza la difesa di Facebook, ovvero: i gestori del sito (Facebook), pur reputandosi proprietari dei contenuti pubblicati, declinano ogni responsabilità civile e/o penale ad essi relativa. Prosegue indicando come coloro che decidono di diventare utenti di Facebook sono ben consci delle possibilità relazionali offerte dal sito, ma anche delle potenziali “esondazioni dei contenuti”. Questo significa che chi accetta di iscriversi al sito è a conoscenza sia degli aspetti positivi sia dei rischi. Il giudice sostiene che quel messaggio sia indubbiamente offensivo, pertanto, condanna il ragazzo al risarcimento dei danni arrecati; Esempio 2 → caso di Tiziana Cantone: diffusione di contenuti audiovisivi a contenuto pornografico con video e immagini della ragazza, a scopo di vendetta da parte dell’ex fidanzato per la relazione terminata; la ragazza si è tolta la vita in quanto non riuscì a sopportare il peso di questa vicenda; è il caso che portò all’introduzione delle pene contro il revenge porn → questo caso ripercorre i principi della responsabilità del provider/prestatore di servizi. La signorina Cantone cita in giudizio Facebook per richiedere la rimozione di qualsiasi contenuto riguardante la sua persona; il giudice accoglie la richiesta e ordina a Facebook la rimozione di tale contenuti. Facebook impugna questa ordinanza e fa ricorso, sostenendo di non avere alcun obbligo di rimozione in quanto non vi era stato un ordine emesso dalle autorità competenti, appellandosi all’ Art. 16 dlgs. 70/03; Facebook sostenne inoltre che non vi era chiara indicazione degli URL idonei ad identificare le pagine da rimuovere e si appellò all’Art. 17 del decreto sostenendo che l’ordine del giudice si pone in netto contrasto con il contenuto di tale articolo in quanto impone a Facebook un obbligo di monitoraggio e rimozione di post e pubblicazioni (l’Art.17 sostiene proprio che il prestatore di servizi non abbia l’obbligo di sorveglianza). Il giudice riporta nella sentenza la definizione di provider e le varie sottocategorie di provider, sottolinea inoltre che la questione è complessa in quanto il provider in questo caso non è il soggetto che pone in essere un illecito (come potrebbe invece essere il content provider, il quale fornisce ed è autore dei contenuti stessi) ma è un altro soggetto terzo che compie tale illecito usufruendo servizi di hosting del provider. I provider, in linea di massima, non sono responsabili quando svolgono servizi di mere conduit (Art. 12), di caching (Art. 13) e di hosting (Art. 14). La responsabilità del provider è esclusa dall’Art. 16 a condizione che esso non sia effettivamente a conoscenza che l’attività è illecita e che non appena esso venga a conoscenza di attività illecita, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso. Questi principi sono stati voluti dal legislatore per evitare che i soggetti provider venissero direttamente incriminati per il solo fatto di non aver controllato che non vi fossero attività illecite → per il calcio invece non vi è questa clausola, anzi, la squadra ospitante in caso di comportamenti scorretti al di fuori o nelle vicinanze dello stadio, viene ritenuta responsabile in quanto non ha messo in atto tutte le misure necessarie per evitare tali comportamenti (responsabilità oggettiva). Ritornando al caso della Signorina Cantone, il giudice sottolinea come pur in assenza di un generale obbligo di sorveglianza, deve tuttavia ritenersi sussistente una responsabilità per le informazioni oggetto di memorizzazione durevole (hosting), laddove, come avvenuto in questo caso, il provider sia effettivamente venuto a conoscenza del fatto che l’informazione è illecita e non si sia attivato per impedire l’ulteriore diffusione della stessa. Inoltre, non appare condivisibile l’opinione sostenuta da Facebook secondo cui sussisterebbe un obbligo di rimozione solo laddove intervenga un ordine dell’autorità, piuttosto che per effetto di una conoscenza acquisita → se l’obbligo di rimozione può derivare solo da un precedente ordine dell’autorità, non ci sarebbe motivo di sancire