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Diritto d'oblio e diritto d'autore: nuovi problemi nella protezione intellettuale digitale, Appunti di Diritto Dei Media

Il concetto di diritto d'oblio, il diritto di essere dimenticati, nato con le nuove tecnologie, e il diritto d'autore, con una serie di violazioni di copyright e abitudini che potrebbero essere considerate reati. anche delle nuove questioni che si pongono in merito alla gestione dei diritti intellettuali in una era completamente dematerializzata. Viene inoltre analizzata l'emancipazione del contenuto e i ruoli attivi che gli utenti assumono nei processi di distribuzione e rielaborazione dei contenuti, e le preoccupazioni dei titolari dei diritti che vedono minacciate le esclusive riservate a loro storicamente come diritti di riproduzione, diffusione, trasformazione e rielaborazione delle opere.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 09/01/2020

Rose.Pauline
Rose.Pauline 🇮🇹

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DIRITTO DIGITALE
Testo scritto alla ultima lezione. Riservato ai frequentanti. Multiple choice e open question.
Comunicazione e libertà di espressione online - ciò che si può dire o non dire, pubblicare e
non. Poter dire senza pagare ed essere incriminato per le idee. Si applica anche su tante cose
come il film, opere d’arte, mostre — tutte manifestazioni di libertà che non sono scontate in tutto
il mondo. I diritti finiscono appena si viola il diritto di un’altra persona.
Diffamazione e ingiuria: vendono lesi die diritti diversi. Nel primo caso la reputazione nel
secondo l’onore. Nel caso della reputazione significa che viene offesa di fronte ad altre persone;
nel caso dell’onore viene offesa in situazioni isolate.
Digital Journalism e diritto di cronaca - è un’eccezione se è giustificato dall’interesse che la
comunità ha — interesse di sapere quella notizia.
Diffamazione online - quello che si pubblico online è tollerato e meno grave.
Internet raggiunge più spettatori, più dei media tradizionali. Esistono canale che hanno views
che un medium tradizionale non riuscirà mai raggiungere.
Tutto ciò che si pubblica online ha una pervasività maggiore. Il danno è più alto. Perché nel
medium tradizionale, si ha più controllo sulla distribuzione dell’informazione.
Diritto dell’oblio - si tratta del diritto di essere dimenticati, nato con le nuove tecnologie. La
permanenza e persistenza vengono attribuite ad un fatto, per sempre. Le notizie sono ricorrenti
online e da esse nascono situazioni incontrollabili. Prima, essere dimenticato era una condanna,
adesso fa paura pensare che una cosa fatta non potrà mai essere cancellata nella storia. Col
tempo è anche nato il Diritto di rimuovere alcuni contenuti.
Social network - attraverso i post ci sono violazioni di diritto d’autore, una serie di abitudini che
sono in teoria, dei reati. Il diritto d’autore è automatico, il diritto dell’uso di un’opera o di un
contenuto appartiene a chi lo ha creato. Social network è un covo di violazione di privacy.
Comunicazione e segni distintivi (trademarks online) - sono beni che hanno un valore più
alto rispetto alla società che rappresentano. Il Domain name è un segno distintivo utilizzato per
contraddistinguere un sito internet. Nel 2005, i nomi sono diventati segni distintivi perchè
valgono dei soldi. Sono diventati dei beni che si possono vendere. Quando si registra un nome
dominio, bisogna sapere che il nome non si contrapponi o che non crei interferenze con gli altri
segni distintivi. Tutto però si basa su tabelle che raggruppano i prodotti in generi. Ci sono termini
che non hanno dei diritti privativi e che devono avere un grafico distintivo per averli.
Digitale contents - nel mondo digitale, c’è una smaterializzazione delle opere autoriali. I
contenuti non hanno più il problema di disponibilità, un concetto che era inconcepibile un volta.
Però bisogna comunque conoscere i limiti di file-sharing e sapere le regole e cosa si rischia. Chi
produce può investire su dei contenuti, misure di sicurezza e dispositivi di DRM ma deve anche
capire se il diritto d’autore influenzasse il consumo del cliente. *Deep-fake
——
Rivoluzione digitale - Dematerializzazione dei contenuti
La rete Internet è l’ultima delle grandi rivoluzioni tecnologiche che hanno investito il sistema della
proprietà intellettuale. Questo avvento della tecnologia digitale ha portato al processo di separazione
tra contenuto e supporto materiale delle opere autoriali la completa dematerializzazione dei
contenuti. L’emancipazione del contenuto non comporta ovviamente la scissione dell’opera dai
diritti di proprietà intellettuale che ne definiscono le forme di tutela ma pone delle nuove questioni
circa le modalità di gestione dei diritti.
Internet è una rete che permette la distribuzione dei contenuti senza limiti di costi, spazio e tempo. È
anche da dire che ha cambiato gli schemi di accesso alle informazioni, sostituendo il consueto
sistema di fruizione passiva dei contenuti con la modalità di acquisizione attiva delle risorse nel
momento e dal luogo prescelto dal proprio utente o fruitore. Quest’ultimo ha anche modificato le
proprie relazioni con le opere ingenue, assumendo i ruoli partecipativi nei processi di distribuzione e
rielaborazione dei contenuti — un’attività da cui derivano le preoccupazioni dei titolari dei diritti che
vedono minacciate le esclusive riservate a loro storicamente come appunto i diritti di riproduzione,
diffusione, trasformazione e rielaborazione delle opere. Gli strumenti informatici consentono di
realizzare copie digitali identiche alle opere originali le quali possono essere diffuse in Rete ad opera
di chiunque e con costi trascurabili o nulli. I progressi tecnologici procurano anche degli strumenti di
rielaborazione creativa che erano precedentemente esclusivi ai pochi professionisti.
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DIRITTO DIGITALE

Testo scritto alla ultima lezione. Riservato ai frequentanti. Multiple choice e open question.

  • Comunicazione e libertà di espressione online - ciò che si può dire o non dire, pubblicare e non. Poter dire senza pagare ed essere incriminato per le idee. Si applica anche su tante cose come il film, opere d’arte, mostre — tutte manifestazioni di libertà che non sono scontate in tutto il mondo. I diritti finiscono appena si viola il diritto di un’altra persona.
  • Diffamazione e ingiuria: vendono lesi die diritti diversi. Nel primo caso la reputazione nel secondo l’onore. Nel caso della reputazione significa che viene offesa di fronte ad altre persone; nel caso dell’onore viene offesa in situazioni isolate.
  • Digital Journalism e diritto di cronaca - è un’eccezione se è giustificato dall’interesse che la comunità ha — interesse di sapere quella notizia.
  • Diffamazione online - quello che si pubblico online è tollerato e meno grave.

⁃ Internet raggiunge più spettatori, più dei media tradizionali. Esistono canale che hanno views

che un medium tradizionale non riuscirà mai raggiungere.

⁃ Tutto ciò che si pubblica online ha una pervasività maggiore. Il danno è più alto. Perché nel

medium tradizionale, si ha più controllo sulla distribuzione dell’informazione.

  • Diritto dell’oblio - si tratta del diritto di essere dimenticati, nato con le nuove tecnologie. La permanenza e persistenza vengono attribuite ad un fatto, per sempre. Le notizie sono ricorrenti online e da esse nascono situazioni incontrollabili. Prima, essere dimenticato era una condanna, adesso fa paura pensare che una cosa fatta non potrà mai essere cancellata nella storia. Col tempo è anche nato il Diritto di rimuovere alcuni contenuti.
  • Social network - attraverso i post ci sono violazioni di diritto d’autore, una serie di abitudini che sono in teoria, dei reati. Il diritto d’autore è automatico, il diritto dell’uso di un’opera o di un contenuto appartiene a chi lo ha creato. Social network è un covo di violazione di privacy.
  • Comunicazione e segni distintivi (trademarks online) - sono beni che hanno un valore più alto rispetto alla società che rappresentano. Il Domain name è un segno distintivo utilizzato per contraddistinguere un sito internet. Nel 2005, i nomi sono diventati segni distintivi perchè valgono dei soldi. Sono diventati dei beni che si possono vendere. Quando si registra un nome dominio, bisogna sapere che il nome non si contrapponi o che non crei interferenze con gli altri segni distintivi. Tutto però si basa su tabelle che raggruppano i prodotti in generi. Ci sono termini che non hanno dei diritti privativi e che devono avere un grafico distintivo per averli.
  • Digitale contents - nel mondo digitale, c’è una smaterializzazione delle opere autoriali. I contenuti non hanno più il problema di disponibilità, un concetto che era inconcepibile un volta. Però bisogna comunque conoscere i limiti di file-sharing e sapere le regole e cosa si rischia. Chi produce può investire su dei contenuti, misure di sicurezza e dispositivi di DRM ma deve anche capire se il diritto d’autore influenzasse il consumo del cliente. *Deep-fake —— Rivoluzione digitale - Dematerializzazione dei contenuti La rete Internet è l’ultima delle grandi rivoluzioni tecnologiche che hanno investito il sistema della proprietà intellettuale. Questo avvento della tecnologia digitale ha portato al processo di separazione tra contenuto e supporto materiale delle opere autoriali — la completa dematerializzazione dei contenuti. L’emancipazione del contenuto non comporta ovviamente la scissione dell’opera dai diritti di proprietà intellettuale che ne definiscono le forme di tutela ma pone delle nuove questioni circa le modalità di gestione dei diritti. Internet è una rete che permette la distribuzione dei contenuti senza limiti di costi, spazio e tempo. È anche da dire che ha cambiato gli schemi di accesso alle informazioni, sostituendo il consueto sistema di fruizione passiva dei contenuti con la modalità di acquisizione attiva delle risorse nel momento e dal luogo prescelto dal proprio utente o fruitore. Quest’ultimo ha anche modificato le proprie relazioni con le opere ingenue, assumendo i ruoli partecipativi nei processi di distribuzione e rielaborazione dei contenuti — un’attività da cui derivano le preoccupazioni dei titolari dei diritti che vedono minacciate le esclusive riservate a loro storicamente come appunto i diritti di riproduzione, diffusione, trasformazione e rielaborazione delle opere. Gli strumenti informatici consentono di realizzare copie digitali identiche alle opere originali le quali possono essere diffuse in Rete ad opera di chiunque e con costi trascurabili o nulli. I progressi tecnologici procurano anche degli strumenti di rielaborazione creativa che erano precedentemente esclusivi ai pochi professionisti.

Rapporto: Evoluzione tecnologico e diritto Il diritto è condizionato dalla tecnologia. L’evoluzione tecnologico modifica la nostra vita quotidiana e di conseguenza ne modifica. Internet rese possibile la riproducibilità perfetta, illimitata ed economica delle opere dell’ingegno. Questo fenomeno rappresenta una minaccia per i titolari dei diritti che le disposizioni di legge a tutela del diritto d’autore riescono, solo parzialmente a contenere. Di conseguenza, si è affermata la prassi di ricorrere all’impiego di avanzate misure tecnologiche al fine di poter prevenire eventuali utilizzi non consentiti delle opere dell’ingegno. Le misure tecnologiche di protezione offrono una tutela ex ante , basata sul controllo e il blocco tecnologico dei contenuti in formato digitale , in virtù della quale l’utente si trova di fatto impossibilitato a compiere operazioni che possano essere lesive dei diritti d’autore. successivamente, le tecniche di protezioni si sono evolute, adattandosi ai diversi supporti impiegati per la distribuzione dei contenuti — anti-copia, per prevenire la duplicazione abusiva delle opere. Per quanto riguardano i contenuti digitali, le tecniche di crittografia, codifica e marcatura dei file utilizzate a fini anti-copia rendono possibile la gestione dei diritti di tali contenuti. Esistono anche dei software di reportistica che monitorano le operazioni compiute sui file dagli utenti fornendone notizia ai titolari dei diritti.

Il diritto d’autore

L’origine del diritto d’autore o dell’affermazione dell’esigenza di riconoscere a favore degli autori forme di tutela a salvaguardia delle loro opere, coincide con l’introduzione della stampa a caratteri mobili — uno strumento che ha facilitato la riproduzione di uno scritto, riducendo le difficoltà e i tempi richiesti dell’operazione. Oltre a salvaguardare i diritti di esclusiva sulle creazioni intellettuali, la protezione autoriale costituisce uno strumento che favorisce gli sforzi e gli investimenti profusi nella realizzazione delle opere dell’ingegno, riconoscendo all’autore il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera. L’opera deve presentare un carattere della “creatività”, una minima di originalità tale da poter rappresentare l’apporto personale dell’autore. A differenza però alla disciplina della proprietà industriale, l’oggetto di tutela da parte del diritto d’autore è la forma espressiva attraverso l’opera si manifesta e non le idee, seppur originali, dalle quali essa trae origine o ispirazione. La tutela del diritto industriale è quello della privativa d’uso ovvero, il diritto esclusivo ad utilizzare, a produrre, usare, mettere in commercio, il bene oggetto di protezione. Questi diritti di proprietà industriale si acquisiscono attraverso la brevettazione. La tutela della proprietà intellettuale trova fondamento in una serie di norme e principi che rivestono un ruolo primario nel sistema delle fonti di diritto. Art. 27 nella Dichiarazione universale dei diritti umani recita: “Ognuno ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica di cui è autore.” Il titolo originario d’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale. L’autore acquisisce il diritto una volta che fa/crea l’opera. Non è necessario l’adempimento di alcuna formalità. Oggettivamente, l’opera deve presentare quel carattere creativo che la legge pone a fondamento dell’intera disciplina autoriale. L’opera deve essere esteriorizzata, evolvendo da un puro pensiero dell’autore, deve essere concretizzata in una forma percepibili dai terzi — deve essere comunicata, eseguita di fronte ad almeno un soggetto diverso dall’autore. L’esteriorizzazione dell’opera stessa e un testimone è sufficiente per ottenere il diritto d’autore di un’opera. Alcuni artisti si auto- spediscono le proprie opere per avere il timbro postale che assicura la realizzazione dell’opera in una certa data. Alcuni invece usano la firma digitale che imprimono una data incontestabile. Soggettivamente, l’acquisto a titolo originario spetta all’autore, al soggetto che ha realizzato l’opera. A qualsiasi persona fisica che crei un’opera dell’ingegno prevede una presunzione paternità, salvo a prova contraria, a favore di chi è annunciato come tale nelle ipotesi di opere prive di supporto scritto e diffuse in diverse forse di rappresentazione. L’autore può anche decidere di pubblicare la propria

l’autorizzazione dell’artista, specificarne l’uso. Chi chiede deve specificare non l’autore. Più modi entrano, più sono i diritti che ci sono. Essi comprendono:

  1. Il diritto esclusivo di pubblicazione
  2. Il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera
  3. Il diritto esclusivo di riprodurre in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, senza limitazioni
  4. Il diritto esclusivo di trascrivere o trasformare l’opera orale o in opera scritta
  5. Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare l’opera in pubblico.
  6. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo senza filo dell’opera
  7. Il diritto esclusivo di distrubuzione in commercio o in circolazione.
  8. Il diritto esclusivo di tradurre in qualsiasi modo
  9. Il diritto esclusivo di noleggio o di dare in prestito l’opera. Quanto dura il diritto? I diritti patrimoniali durano per tutta la vita dell’autore e sino al termine del 70° anno solare dopo la sua morte. Esistono che non hanno più un valore economico ma con il diritto d’autore. Esistono dei casi particolari senza chiedere l’autorizzazione.
  • es. esigenza pubblica sicurezza, ragioni di studio, di cura di ricerca o di diffusione di cultura, interesse pubblico nel luogo pubblico (nel pesare gli interessi).
  • Eccezione — Art 70 consente l’uso, citazione, riproduzione per l’uso di critica e discussione non per fini commerciali. Utilizzare il trailer non è però giustificato. Anche il fatto di distribuire il link del video non è giustificato almeno che si apre un altra finestra. Quelli morali: durano per la vita dell’autore ma li possono esercitare anche gli eredi. Farsi una copia è soggetto ad un limite, perché non puoi vedere un contenuto. Ma se l’autore ti consente già di vedere.

File-Sharing

Una campagna sulla pirateria fa capire che esiste una mancanza di informazione sul File-Sharing. Scaricare un film da Internet non è un furto ma è comunque una violazione sul diritto d’autore, e chi commette è una platea vastissima quindi veicolare qualunque messaggio per un pubblico molto generico, che da indicazioni riguardo alle conseguenze è molto più grave. Ovviamente paesi che hanno problemi più gravi, non hanno protezione sul file-sharing. L’espressione “file-sharing” è la distribuzione o messa in disposizione, di contenuti o informazioni in formato digitale, allo scopo che anche gli altri soggetti ne possano usufruire. Questo atto comprende anche la consegna o lo scambio manuale dei dispositivi rimovibili, la condivisione di risorse all’interno di una rete di sistemi informatici e l’utilizzo di Internet. La connotazione negativa deriva dalla circostanza che tali operazioni di trasmissione e ricezione di file hanno ad oggetto contenuti protetti dalla legge sul diritto d’autore. I fattori che hanno contribuito alla dimensione elevate del fenomeno sono:

  • lo sviluppo di tecniche e algoritmi di compressione dei dati sempre più efficienti e funzionali — abbassando la qualità e velocizzando la trasmissione dei file;
  • la diffusione delle connessioni Internet a “banda larga”, il quale velocizza lo scambio dei file e insieme alla modalità contrattuali che rende la possibilità di download senza scatto di tempo;
  • la disponibilità dei software avanzati ma più semplici da utilizzare per l’accesso alle reti “peer-to-peer” — prelevando in maniera più semplice i dati Es. Napster 1999 — un software che ha dato il via del “file sharing” in maniera amplificata, ha cambiato il modo di usare Internet. Provocò una causa da parte di RIAA che portò ad un accordo. Napster diventa a pagamento. Altre cause che ha fatto la RIAA sono contro Diamond Multimedia Player e MP3.com. Napster però non era un software P2P. Un software P2P non ha un unico server da cui

tutti i dispositivi si collegano, ma è un software che permette ai client di essere tutti dei server loro stessi. È una situazione che crea confusione, ma è più veloce e impedire lo scambio significa arrestare tutti. La legge sul diritto dell’autore è: Legge del 22/04/41 n. 633 — è un testo unico che viene aggiornato continuamente nel tempo in maniera comoda, sostituendo e cancellando le cose che vengono cambiate. Le tre disposizioni di legge che assumono rilevanza nel caso di specie sono:

  1. È punito con una multa da 51 € a 2.065€ chiunque, senza averne i diritto, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, o connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa.
  2. È punito con una reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.582€ a 15.493€ chiunque, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendo un’opera dell’ingegno protetta in un sistema di reti telematiche o connessioni di qualsiasi tipo
  3. È punito chiunque abusivamente utilizza, duplica, riproduce in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, opere o materiali protetti con la sanzione pecuniaria di 154€ e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento du un giornale quotidiano a diffusione nazionale. Non tutte le attività genericamente riconducibili ad operazioni di file-sharing assumono la medesima rilevanza giuridica. Questi sono i tre differenti fattispecie soggette a ciascuna disciplina: a. La semplice ricezione, senza averne diritto, di contenuti protetti comporta la violazione con conseguente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. b. L’immissione senza diritto di contenuti autoriali determina l’illecito soggetto alla sanzione penale della multa. c. L’immissione senza diritto a fini di lucro, di contenuti protetti comporta una violazione e l’applicazione delle sanzioni penali della reclusione e della multa. Lo streaming È l’operazione in cui un soggetto può usufruire un contenuto protetto, autoriale, tramite browser e senza necessità di installare un software, ad una pagina web attraverso la quale gli è consentito visualizzare l’opera. La tutela della proprietà intellettuale trova un fondamento in una serie di norme e principi che rivestono un ruolo primario nel sistema delle fonti di diritto. A livello internazionale, c’è la Dichiarazione universale dei diritti umani in lui art. 27 recita “Ognuno ha il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica di cui è autore”. Dalla rivoluzione industriale in poi la proprietà intellettuale ha registrato una crescita continua, si è assistito ad un progressivo ampliamento dei prodotti proteggibili. I sistemi di protezione funzionano per appunto tutelare il diritto d’autore di un’opera. Il diritto d’autore è legato al territorio, con interessi economici diversi e tempistiche diverse. La geolocalizzazione è un modo per proteggere un contenuto, identificando la base geografica di un dispositivo che lo sta usufruendo. Però ovviamente esistono anche degli strumenti che si usano per bypassare questo tipo di sistema, e per norma, è illegale. TOR per esempio è usato per identificare il soggetto — dark web. Si deve comunque ricordare la questione di disvalore di condotta, ovvero, ci saranno comunque reati più gravi e la statistica è molto bassa. Brevetto e diritto d’autore Le opere intellettuali si possono suddividere in due categorie: invenzioni industriali e creazioni creative. Quest’ultime sono protette dal diritto d’autore. Per invenzioni industriali si intendono quelle creazioni che appartengono e presentino un carattere tecnico e hanno un’applicazione industriale. Questo tipo di opere intellettuali è protetto da cosiddetto brevetto. I brevetti proteggono l’idea alla base dell’invenzione. Significa che nessuno può creare un’invenzione basata sulla stessa idea di un’altra invenzione.

per un uso personale che non a a che fare con l’esercizio di un’altra attività professionale. Chi vende deve essere un venditore quindi non si applica alla compra-vendita tra consumatori. Questa garanzia si chiama anche di conformità perchè si occupa di tutelare la possibilità che il prodotto non sia conforme a quello che deve essere. (prodotto conforme a quello che deve essere = conformi se: il bene è idoneo all’uso al quale sereno abitualmente beni dello stesso tipo ex. Forbici, e inoltre sono conformi alla descrizione che il venditore ha fatto del bene e conformi al modello che il venditore ti ha fatto vedere. La terza possibilità è che presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumo può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene se del caso delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni Vizi di comformità (slide) Il prodotto deve essere idoneo — deve esercitare la sua funzione Deve essere conforme alle sue descrizioni: sono praticamente delle funzioni plus Dichiarazioni pubbliche: caratteristiche che non sono tipiche ma se sono state dichiarate sulle confezioni e sul libretto. Un vizio conforme o no? Individuare se il vizio è di conformità o meno non è semplice perché molte volte il vizio che affligge il prodotto è al limite dall’essere un vizio di conformità. Il negoziante di solito afferma che sia colpa dell’uso che causò il vizio di conformità, sempre i produttori mettono un sistema per controllare se il malfunzionamento fosse causato dall’uso o dalla casa di produzione. In caso di conformità, il consumatore può chiedere una riparazione: quando un prodotto non è più disponibile o la serie nuova sia peggio, sostituzione o riduzione adeguata del prezzo, risoluzione del contratto. Rimedi a scelta, scelte libere con un solo limite almeno che sia impossibile — se non è disponibile, non è riparabile o se è sproporzionato il prezzo. Questa garanzia legale non si può ridurre in nessun modo, dura 2 anni, 24 mesi per forza, una norma che ha un diritti imperativo. Chi è il soggetto che deve dare la garanzia? Il venditore e non il produttore. Garanzia commerciale (convenzionale) Facoltativa data dal produttore o venditore in maniera libera. Tutte queste garanzie vincolano chi lo offre secondo le modalità indicate nelle dichiarazione. Diritto di recesso Previsto dagli articoli 66, 67: tutela i consumatori in un’ipotesi, proposte contrattuali fuori dai locali commerciali — fuori da un negozio, agazzino, ha una possibilità di scelta un po’ condizionata, non pienamente consapevole

  • (^) a distanza: televendite, online
  • (^) fuori dal negozio: per strada o nelle fiere, dove si va per informarsi In quelle a distanza non si vede cosa si compra. Non si può avere una consapevolezza assoluta come per esempio i prodotti online. Una cosa avere in mano il prodotto e non. Entro 10 giorni, si può recedere dal contratto, senza un motivo specifico ma solo il fatto di averlo comprato a distanza. Come si esercita? Si comunica al venditore e non il produttore, chiedendo l’esercizio del diritto, entro i 10 giorni, avendo la prova di aver rispettato il tempo di termine. Attraverso una raccomandata, per non correre il rischio di non averlo fatto nei tempi. Nel caso di vendita fuori dai locali commerciali, dalla data dell’acquisto o della ricezione del prodotto, decorrono i 10 giorni. Per quelli di a distanza: dal ricevimento. Restituzione del bene: può anche essere usato ma deve conservare l’imballo. Il prodotto deve essere integro, restituito in normale stato di conservazione, quindi ci sono anche essere prodotti che non hanno questo diritto di recesso. Prodotti che hanno un consumo organico. L’unico costo è la restituzione che di solito al carico del cliente. “Creative Commons is a non-profit organizzation headquartered in San Francisco devoted to expanding the range of creative works available for others to build upon legally and to

share.” Le tecnologie digitali consentono di eseguire con la massima semplicità tutte le operazioni di duplicazione, rielaborazione e mashing-up che costituiscono il presupposto necessario per il riutilizzo dei contenuti e la creazione di opere derivate. La maggior parte delle opere è distribuita attraverso un sistema di licenze che hanno quale comune denominatore la riserva di tutti i diritti sull’opera a favore del titolare — All Rights Reserved. Nessuno può esercitare sull’opera alcun diritto senza avere ottenuto preventivo o specifico consenso dall’autore. Lawrence Lessig Lessig - prof Stanford, un personaggio che ha fatto cause contro Microsoft. È uno studioso di diritto d’autore che negli ultimi anni ed è stato critico rispetto all’impostazione tradizionale del diritto d’autore, di come il sistema sia penalizzante rispetto alla possibilità a fare il riuso ai contenuti. Di solito le opere possono solo usare con l’approvazione dell’autore che secondo lui è penalizzante per quelli che usano le opere per creare opere nuove, opere derivate — che sono illegali. Si propone un sistema attraverso quale le opere possono essere rielaborate, un database dei prodotti che facilita l’accesso degli utenti alle opere — un processo virtuoso.

Licenze Creative Commons

Creative Commons è un’organizzazione senza scopo di lucro che ha come obiettivo lo studio e la diffusione di strumenti giuridici finalizzati ad una differente gestione dei diritti relativi alle opere dell’ingegno. CC mira al rilancio della creatività e alla produzione culturale attraverso lo sviluppo di un sistema di licenze che favoriscono la diffusione e la condivisione delle opere consentendo di recuperare la fase dell’iter creativo rappresentata dalla possibilità per gli autori di rielaborare opere altrui. Scegliendo di distribuire la propria opera con una licenza CC, l’autore decide di riservare per sé soltanto alcuni dei diritti spettantigli acconsentendo altri diritti possano liberamente beneficiare tutti. Le licenze o i contratti Creative Commons rendono legali il riuso dei contenuti. Nessun individuo è legittimato ad esercitare sul bene comune un diritto tale da escludere altri da Termine “commons”: sono dei bene che non appartengono a nessuno, tu puoi usare e non impedisci l’uso degli altri, quindi non è esclusivo. Quindi si tratta di creare dei beni comuni, creativi. Si trattano delle licenze che si applicano a tutte le opere che sono tutelate dai copyright o dal diritto d’autore. Il vantaggio è non chiedere la licenzia d’uso. Il problema è per quale ragione un autore autorizza questo processo? Il modello di copyright fortemente incentrato sui valori di protezione e circoscrizione degli ambiti di applicazione dell’opera, non sarebbe più rispondente alle nuove esigenze dettate dalle tecnologie moderne e dalla società dell’informazione. Lessig si è reso conto che ogni autore ha diverse esigenze. Una di quelle è proteggere l’opera. Il diritto d’autore dal 700 ha continuato ad evolversi. Un’altra esigenza invece è la diffusione della propria opera, un produttore. Alcuni invece cercano delle opere da rielaborare — come il pop art di Warhol. Secondo Lessig, tutti i diritti funziona per proteggere l’opera ma funziona male per i processi della diffusione e rielaborazione delle opere. Prima di Lessig ci sono “All Rights Reserved” o opere di pubblico dominio, quando scade il diritto d’autore. “Some Rights Reserved (CC)” è un via di mezzo, viene incontro alle altre esigenze e facilita la distribuzione dell’opera. Sitratta di una versione più equilibrata della regolamentazione della proprietà intellettuale fondata su un sistema nel quale le esigenze degli autori si sposino con l’opportunità di alimentare il panorama culturale attraverso la condivisione delle risorse. Lessig afferma che anche Disney prendeva i racconti e li ripropose aggiungendo alcuni elementi ad opere realizzate da altri qualcosa di nuovo, un tipo di creatività deve essere celebrata ed incentivata. Caratteristiche

- (^) Altamente personalizzabili - (^) Applicabili a tutte le opere - (^) Facilmente disponibili, semplici che anche gli autori possono comprendere e utilizzare - (^) Alternativa in un contesto molto rigido

utilizzo connessi all’opera licenziata. È il testo che potrà essere valutato nell’ambito di un procedimento giuridico. È i vero e proprio testo integrale della licenza.

  • Human readable (Commons Deed): pdf semplificato nel quale si spiega tutto con ampio uso dei simboli e loghi CC per identificare le clausole variabili della licenza. È accessibile a tutti, con immediatezza e contiene sempre un link che rinvia al testo integrale.
  • Machine readable (Digital Code): html code che può essere inserito in una piattaforma qualsiasi che ospita l’opera licenziata, riproduce graficamente u piccolo logo di CC contenente un link ipertestuale al Commons Deed. I contenuti così licenziati sono di solito accompagnati dalle specifiche diciture CC seguite dalle indicazioni del tipo di licenza impiegata. Esistono dei siti che hanno contenuti con licenze CC come wikipedia, flickr...ecc. L’altra possibilità è usare un motore di ricerca come l’avanzata di Google. VANTAGGI Tra le principali finalità del progetto è quello di alimentare il panorama culturale, attraverso la diffusione di contenuti autoriali che possano legittimamente essere reimpiegati e costruire la base per un nuovo processo creativo. La condivisione, riuso e rielaborazione delle opere sono così importanti per lo sviluppo del processo creativo che consentono alla realizzazione di opere derivate. Non tutti hanno sempre le medesime esigenze e gli stessi interessi. A seconda dell’autore, della fase del proprio percorso artistico, o delle particolari caratteristiche di una determinata opera, l’interesse previgente potrebbe essere quello di ottenere la maggior diffusione e circolazione possibile del proprio prodotto. Internet appunto, da questo punto di vista è uno strumento con delle potenzialità straordinaria. Un immediato interesse economico non è sempre tra le priorità dell’autore ma un ritorno di immagine o una notorietà difficilmente ottenere. “Attribution-NoDerivativeWorks” avrebbe probabilmente meglio contemperato le esigenze di diffusione e libera circolazione dell’opera, con il legittimo interesse dell’autore a vedersi riconosciuta la paternità della propria opera. CRITICHE Hardin, uno studioso americano ritiene che in un contesto di mancanza di disciplina dell’accesso alle risorse, gli essere umani, sono portati verso la catastrofe sociale ingenerata dall’appropriazione selvaggia delle risorse. Si tratta però di una tragedia che si genera dall’esaurimento di una risorsa competitiva e finita. Le opere con le licenze CC sono delle risorse non competitive, non potendo essere esaurite, si distinguono in quanto consentono un consumo della risorsa non in concorrenza con quello altrui,

Segni distintivi

I segni distintivi sono tutti i segni che possono essere utilizzati per identificare sul mercato un’impresa o aspetti, manifestazioni e risultati di essa. Si tratta di riconoscere all’imprenditore la facoltà di potersi valere, in via esclusiva, di un segno tale da rendere facilmente riconoscibili la propria impresa e i propri prodotti, renderlo responsabile del suo comportamento e tutelarlo affinché altri non possano trarre vantaggio dall’appropriazione mendace del suo credito. La legge non definisce quali siano le entità idonee in astratto a costruire un segno distintivo. Tuttavia, essi possono consistere in qualsiasi segno capace di caratterizzare un prodotto e distinguerlo da altri analoghi, di diversa provenienza, disponibili sul mercato. La tutela accordata ai segni distintivi si manifesta nel divieto posto a chiunque di compiere atti che possano costituire ipotesi di “imitazione confusoria” ossia atti “idonei a produrre confusione con i prodotti e coll’attività di un concorrente”. I segni distintivi stanno acquisendo un valore immateriale che supera gli asset dei beni materiali che rappresentano, ci sono dei prodotti e servizi online che hanno un valore elevato, portato dal segno distintivo che lo rappresenta più del bene stesso. Sono per esempio i marchi che sono distinguibile tra gli altri. Produrre confusione significa determinare nei destinatari del messaggio cui l’atto confusorio si traduce un erroneo convincimento circa i prodotti, i servizi e l’attività con i quali vengono a contatto, persuadendoli che si tratti di prodotti o attività di un certo imprenditore, mentre in realtà devono ricondursi ad un imprenditore diverso — confusione sull’origine (confusione sulla fonte di quei prodotti, servizi o attività.

Il codice della proprietà industriale che è d.lgs 10 feb 2005: disciplina anche i segni distintivi, la quale comprende la tutela dei beni immateriali. L’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, invenzioni, modelli di utilità (il disegno di un prodotto funzionale, il design.), topografie dei prodotti a semiconduttori ma il marchio è il segno più importante. Chi realizza e le modalità per ottenere la tutela. Per acquistare il diritto di una proprietà industriale deve essere chiesto attraverso il processo di brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. Ma durante il processo, senza aver ottenuto il brevetto, chiunque lo può copiare. Marchio Il marchio è il segno con il quale l’imprenditore contraddistingue i propri prodotti e servizi. Sono tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, le parole, i nomi, i disegni, le lettee, le tonalità cromatiche…ecc. Possono costruire oggetto di registrazione come marchio tutti i segni grafici che hanno una specifica ragione di esistere , a distinguere i prodotti e i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Sono quelli che compongono il logotipo di un marchio. Le combinazioni di colori o un particolare colore che identificano una marca. Tutte queste caratteristiche, è importante che che queste riescono distinguere una marca dalle altre, se no, non possono essere registrati come “segno distintivo”.

  • Denominativi: sono le parole o una combinazione di lettere o numeri. Non sono di solito parole di senso compiuto perchè non sono originali. Si tratta di una scritta senza un font distintivo — come “Apple, Prada, Microsoft”.
  • Figurativi: include il disegno puro che è il logo e le parole che sono scritto con una rappresentazione grafica specifica — logotipo. Anche il nome, scritto in un modo è un marchio figurativo. Registrando il marchio McDonald’s, qualcuno può utilizzare il nome scritto in un altro modo. La registrazione del marchio figurativo protegge da un’eventuale uso dello stesso “graphic design” di una marca conosciuta anche se ha un un nome completamente diverso. Ognuna copre qualcosa che l’altra non copre. Per registrare un marchio, il marchio deve essere:
  1. Liceità - non deve essere offensivo o illegale.
  2. Capacità distintiva - non deve essere originale in senso assoluto ma deve essere distintiva dai concorrenti. Quando il simbolo o la parole è troppo generica, non sono funzionanti come segni distintivi se si trattano delle parole che descrivano semplicemente il prodotto, non si possono usare. Ma se sono termini che non sono dello stesso contesto, si — un marchio “Latte” per aziende che vende il latte, non è distintivo. Lo stesso anche per il colore. Va valutato rispetto all’ambito del segno. “ho scelto questo per distinguere qualcosa”. Non possono costruire oggetto di registrazione come marchio i segni costituiti dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà valore sostanziale al prodotto, salvo la condizione che non si tratti di forme funzionali. Le combinazioni cromatiche sono anch’esse soggette al medesimo limite del “carattere funzionale”. Le frasi che danno info sulle specifiche de prodotto come “senza conservanti” che descrivono una qualità non possono essere dei segni distintivi. Apple vs Amazon App Store - Store è una parola generica e anche app. La combinazione dei termini però era già stata protetta da Apple.
  3. Novità - non sia simile a qualcosa che esiste già, non deve essere uguale o simili ad un marchio già registrato. Un marchio non deve essere troppo simile da poter indurre confusione per un cliente medio che ha conoscenza medio in quel ambito. Se un marchio è troppo simile, non può essere registrato. Non a caso sono generalmente considerati marchi “forti” le espressioni improntate ad arbitrarietà e fantasia e quelle che risultino dotate di particolare originalità e capacità distintiva, mentre definiti “deboli” i marchi consistenti in espressioni di chiare affinità concettuale con le qualità del prodotto o del servizio da essi rappresentati.

Il SLD è il vero fulcro del nome a dominio. Incorpora in sé il carattere distintivo del dominio e rappresenta la componente che assume maggior rilevanza giuridica. I livelli successivi al 2° non sono oggetto di registrazione e sono sempre nella disponibilità del titolare del nome a dominio. La medesima combinazione di TLD e SLD non deve risultare già oggetto di registrazione da parte di un altro utente. La registrazione è a tempo determinato con il necessario rinnovo mediante un canone. Esiste un SRS database che non consentono la registrazione di nomi a dominio doppi. Sotto il profilo informatico invece, non vi è alcuna controindicazione o limite in merito alla possibilità di registrare due nomi a dominio che condividano il medesimo SLD ma che si differenzino in base al TLD. Confidando nella sola indagine svolta da registrar non si pone il problema dell’eventuale conflitto tra il nome a dominio ed un altro segno distintivo. In base al principio first come, first served , può succedere che il titolare di un marchio registrato si veda negare l’assegnazione del corrispondente nome a dominio in quanto già oggetto di precedente registrazione di nome a dominio ad opera di un altro soggetto. È sufficiente una variante minima o un abbinamento al medesimo SLD e differente TLP per risolvere il problema. In questo quadro però, si creano delle interferenze, confusione. --- > principio di unitarietà.

  • Cybersquatting: deriva da squat, case occupate — registrare tantissimi nomi di dominio che non ti servono per poi rivenderli.
  • Domain grabbing: non si registra tanti nomi ma si usano dei nomi per fare danno a qualcuno o ad un’azienda. — ILLEGALI Principio di unitarietà dei segni distintivo È vietato adottare insegna o nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segni distintivo, un segno uguale o simile altrui marchio se possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si va contro alla caratteristica “novità”. Questo crea confondibilità. Il principio poi prevede la norma inversa. Quando si registra un segno, non si preoccupa solo del fatto che sia distinguibile alla stessa categoria ma del segno simili, nome di società che magari non ha un sito internet. La richiesta di non confondibilità abbraccia tutte le tipologie di segno. Deve sempre valutare le possibili interferenze intercorrenti tra il segno scelto ed eventuali segni di titolarità altrui, indipendentemente dalla categoria di appartenenza dei segni stessi. Quindi bisogna controllare la database dei marchi perchè si possono poi essere rivendicati. È un casino poi cambiare il nome dominio e un problema di responsabilità. Se l’uso del segno senza in giusto motivo, consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. Mira ad evitare il rischio di confusione che potrebbe ingenerare nel pubblico qualora due o più soggetti distinti adottino forme espressive identiche o simili.

Libertà di espressione

La democraticità si un ordinamento si può considerare direttamente proporzionale al grado in cui la manifestazione del pensiero viene riconosciuta. Il diritto e la libera manifestazione del pensiero si estende alla tutela dei destinatari del pensiero stesso, proteggendo l’interesse generale all’informazione e il libero accesso alla pluralità delle fonti, alle notizie e alle idee. I mezzi attraverso i quali la libertà di espressione si manifesta e trova applicazione sono: la parola, lo scritto, l’arte e gli strumenti di comunicazione di massa. Questo tema si è riproposto in relazione ad Internet e alle nuove piattaforme di comunicazione online — perché chiunque può fare il giornalista e raggiungere più gente online. Esiste comunque un filtro per accedere ai media tradizionali. Mentre con la comunicazione digitale, è più libero, privo di filtri e da voce a chiunque. Il diritto della colpa, sbagliando senza responsabilità, può avere finalità. La condotta colposa è di chi diffonde falsa informazione inconsapevolmente , dolosa se è finalizzata con scopi precisi.

È chiaro che queste notizie false e la facilità di accedervi può portare alle conseguenze negative in qualsiasi ambito come la medicina. La disinformazione può avere effetti pericolosi. Qualsiasi tipo di sistema che si prefiggi di fare qualche filtro, rappresenta una limitazione di diritto d’espressione. Sono ancora molti i Paesi nel mondo nei quali il flusso delle informazioni telematiche è tutt’oggi oggetto di severo controllo e censura. Paesi dove si applicano sistemi di filtraggio dei contenuti in Rete attraverso la rimozione di risultati “vietati” dai motori di ricerca o/e uso di filtri “a parola chiave” e blacklist. In Italia, la libertà di manifestazione del pensiero trova ampio riconoscimento nell’art. 21 della Costituzione. Il diritto di alla libertà di espressione conosce precisi limiti dettati dalla necessità di garantire, egualmente, il rispetto di altri diritti fondamentali, di pari rango costituzionale. Nell’ipotesi di collisione, occorre sempre operare un giudizio di prevalenza e, in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi. In che misura può essere comprensibile il diritto d’espressione per tutelari altri beni importanti?

  • Buon^ costume:^ ricondotta^ ai^ significati^ di^ comune^ senso^ del^ pudore^ e^ pubblica decenza. L’espressione o la manifestazione del pensiero devono risultare lesive del “comune sentimento”, e non della sensibilità di uno o di un ristretto gruppo.
  • Ordine pubblico:^ legate alla “tutela della persona”. Si fa riferimento alla salvaguardia dei tradizionali diritti all’onore e alla reputazione insieme alla riservatezza, all’identità personale e all’immagine e all’oblio. L’onore consiste nel sentimento che un soggetto ha di se stesso, la reputazione attiene al giudizio che la collettività ha di un determinato individuo. Il diritto all’onore viene leso solo in caso di offesse rese in presenza del destinatario, affinché vi possa essere un danno all reputazione le offese devono essere esternate in presenza di altri. Il reato di ingiuria è il reato per il caso di lesione del diritto all’onore e il reato di diffamazione nell’ipotesi di offesa alla reputazione. Comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032€. Usando un qualsiasi mezzo di comunicazione/pubblicità nel recare l’offesa, la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore a 516€. La condotta diffamatoria online può essere lesiva della reputazione altrui con caratteristiche di diffusività e pervasità. Diritto dell’oblio Nel mondo digitale si dà all’informazione corretta o falsa, un carattere di persistenza nel tempo. Quando rispetto ad una persona continua a persistere un’informazione vera ma non ha più rilevanza che può essere un danno. È un giusto interesse della persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori di una ripetuta pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata che provoca continuamente al suo onore e alla sua reputazione. Si configura come tutela a salvaguardia della proiezione sociale dell’identità personale, minacciata dalla divulgazione di informazioni potenzialmente lesive, in ragione della loro perdita di attualità. Il tempo ha un ruolo determinante ma non è l’unico criterio, perché la persistenza può essere rilevante. Dipende ovviamente dalla gravità del atto fatto perché alcuni hanno la giustificazione di girare anche negli anni. Che cosa è il giornalismo digitale? Il giornalismo digitale è definibile attraverso il modo e gli strumenti che si usano per fare il giornalismo, per la distribuzione dei contenuti, come scrivere su un blog e non sulla carta. Gli strumenti sarebbero quelli che hanno connotato il giornalismo digitali, come pubblicare un contenuto attraverso una piattaforma telematica. A volte dipende anche alla materia, dalla produzione di un’informazione che sfrutta al contesto digitale, come l’ipertesto o la multimedialità. Poter infacciarsi ad alcuni lettori. Si caratterizza anche agli strumenti di informazione, l’accesso avviene attraverso reti telematiche che hanno tempestività che sono superiori a qualsiasi media. Riguardano anche gli orari. La tv e la radio hanno la capacita di aggiornamento ma internet lo ha anche di più, anche sui profili molto particolari. Le redazioni tradizionali poggiano su persone che devono essere presenti sul luogo, persone normali che hanno la capacita di raccogliere informazioni, filmati su eventi che non sono

Reato - conseguenze penali Un reato è sempre penale. La diffamazione è sempre un reato, quindi tra le prime conseguenze è penale. Può anche avere una conseguenza civilistico che può dare responsabilità extracontrattuale — deriva da un rapporto che non si fonda su un contratto. Non è ancorata ai casi specifici. È libera, bisogna dimostrare che un atto per la condotta di qualcun’altra si possano chiedere un risarcimento dei danni. Giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata. Non è la notizia falsa ma il danno dal fatto che una notizia continui a circolare vera ma non ha più ragioni di esistere. Ha un legame al fatto che certe notizie non vanno più via. Il diritto di obblio — diritto di cronaca. Quando non c’è più un interesse, rilevanza sociale ad una certa cronaca, si ha il diritto di obblio. Dove manca l’interesse si ha il diritto di obblio. Googling: usando i codici html, si evita di indicizzare quella notizia quando si cerca un termine, trovando un equilibro tra esigenze di entrambi ma la notizia è comunque presente sul sito della cronaca, quindi è salvaguardato il diritto alla memoria ma se googlo tracce di quella notizia, questa non viene indicizzata. —— Alcuni notizie sono anche copie delle altre, il riuso è sempre possibile solo nella misura in cui l’autore autorizzi questo processo o se quest’opera abbia una licenza CC. Un aspetto sul quale di solito si trascurano le conseguenze è se il riuso dello stesso contenuto dello stesso autore, per esempio quando si da il diritto d’uso esclusivo a qualcun altro. Quando non si trova l’autore, probabilmente non si può chiedere quindi non si può utilizzare. Quando il bot svolge l’aggregatore dei contenuti, il contenuto è scritto da qualcuno. Se è lui che scrive, non c’è una protezione — almeno che quel bot è proprietario di un’azienda o del produttore del sistema. Gli utilizzi che si possono fare sono quelli concessi dall’autore o le licenze. O gli utilizzi autorizzati dalla piattaforma come su Twitter — un atto previsto dall’autore. Oltre al consenso dell’autore o della licenzia, ci sono le eccezioni e limitazioni come le copie…ecc. Riuso di articoli nel ambito giornalistico Premessa: c’è una differenza tra notizia e articolo. Dire che un politico sia morto è notizia. Sulla notizia non c’è un diritto privativa, quindi si possono “copiare” e riusare. Cosa diversa è l’articolo dove c’è un componente autoriale, che è la forma espressiva dell’autore che è protetta dal copyright. Art. È consentito poter utilizzare l’articolo o la riproduzione pari pari dell’articolo. Un’eccezione prevista a non tutti gli articoli ma quelli di attualità, non quelli di costume, questo perché si mette sulla bilancia a relazione di proteggere l’autore e il diritto per le persone di conoscere un fatto — DIRITTO DI ESSERE INFORMATI. C’è deve essere una finalità informativa, abbia una relazione di tempo, argomento/rilevanza. Questa limitazione conosce un limite che chi pubblica per primo l’articolo se indica “riproduzione riservata” non si può riutilizzare l’articolo, si tratta di un formalismo. È sempre necessaria citare la fonte che implica di dire l’autore, la data, e la fonte e mettere il link dell’articolo originario. Il diritto di traduzione è patrimoniale che deve essere acquisito, chiedendo l’autorizzazione. Ma è un’altra cosa riscrivere l’articolo in italiano, dopo essersi informato. Blog e social network Un blog è un sito internet in cui l’autore pubblica, periodicamente, i propri pensieri, opinioni, considerazioni in relazione ad uno o più argomenti. Caratteristica tipa del blog è quella di organizzare la visualizzazione e l’archiviazione delle informazioni pubblicate in ordine anticronologico. I servizi che offrono il software per realizzare un blog non richiedono l’installazione di alcun programma e permettono poche e mirate opzioni. Si tratta di un rapporto contrattuale sull’uso della piattaforma. All’interno del contratto incidono le nostre responsabilità su quelle che pubblichiamo e anche i nostri diritti — trasferimento dei contenuti ai terzi dei diritti su quello che pubblico — INEDITI i diritti non sono esclusivi al produttore.

È uno strumento che ha ravvicinato autori e lettori attraverso un processo di democratizzazione dell’accesso agli strumenti di comunicazione. Sono piattaforme con uso molto ampio — sia per usi personali ma anche informativi, professionali e commerciali. Sono neutre e vuote popolate da contenuti digitali realizzati dagli utenti stessi, è uno scheletro privo di contenuti, la cui fortuna dipende dal numero di utenti. I social network facilitano l’aggregazione di soggetti accomunati da esperienze o interessi condivisi. L’idea è quello di coltivare rapporti interpersonali e prendere parte ad esperienze comuni. Blog e social network sono mezzi di comunicazione le cui potenzialità e versatilità d’impiego comportano significative implicazioni giuridiche. I terms of service sono i contratti vincolanti da noi validamente stipulate mediante l’accettazione, nell’iscrizione ad una piattaforma. Questi documenti disciplinano aspetti relativi alla tutela della privacy e al copyright.

  • Nome a dominio: quando si apre un blog, si possono scegliere se utilizzare una piattaforma nella sua formulazione basica senza costo, qui salgono le problematiche (argomento segni distintivi). Principio di unitarietà dei segni: è soggetto dei segni distintivi e norme in materia di concorrenza sleale, quindi non si devono preoccupare solo dei nomi del sito ma anche altri tipi di segni distintivi, come le aziende. Una persona media non deve confondersi. I contenuti che pubblichiamo qualcosa che sono autoriali, sono tutti protetti ma alcuni sono protetti dalle licenze CC. L’inserimento di un parametro è un vincolo e l’inserimento del parametro non è nel senso assoluto, significa che bisogna comunque chiedere.
  • Informazione: è importante avere la consapevolezza che c’è un rischio a quello che si dice e si pubblica, che sono conducibile al reato di diffamazione attraverso pubblicazione dei contenuti in queste piattaforme — DIFFAMAZIONE AGGRAVATA. Il limite è il diritto di cronaca.
  • Problema connesso alla responsabilità che il titolare del profilo può o non può avere rispetto ai contenuti caricati e prodotti dai terzi. Questo accade nei blog o nei post dove sono consentiti i commenti. Commenti che appaiono comunque sul proprio profilo, il problema sale quando un commento di qualcuno sia diffamatorio sul mio profilo. E quindi l’attività che svolgo come cassa di risonanza sul questo contenuto”. È la mia responsabilità consentire, moderare o mancata di vigilanza??? Responsabilità proprie per condotte di terzi Gestire un blgo o il proprio profilo su una piattaforma di social networking comporta precise assunzioni di responsabilità. Internet non è appunto una zona sottratta all’applicazione delle norme giuridiche ma sono dei luoghi nei quali l’individuo esprime la propria personalità e i comportamenti tenendo conto della rilevanza giuridica. I blog, i social network, sono strumentazioni di comunicazione digitali trasversali. Qualsiasi fatto si può traslare anche in diverse piattaforme come Facebook o Youtube. Chiunque può arricchire, il dibattito e comportare difficoltà sotto il profilo dell’imputabilità delle condotte. Per questo tipo di problema ci sono 2 distinti orientamenti:
    • (^) uno favorevole ad individuare nel blogger il centro dell’imputazione giuridica per tutti i comportamenti tenuti da terzi in relazione al servizio da lui gestito, che sia la loro responsabilità, attraverso mezzi tecnici con filtri automatici, pulendo tutti questi tipi di contenuti. Ma il limite è quando si tratta di manipolare i contenuti che gira nella piattaforma. È chiaro che avere la sarebbe la responsabilità dei commenti dei terzi sia contrastante al pluralismo di informazioni.
    • (^) Un altro fortemente critico nei confronti della predetta soluzione, considerando ingiusto essere chiamato a dover verificare e controllare tutti i contenuti veicolati ad opera di terzi. Non è soggetto ad alcun obbligo di verifica e controllo preventivo in merito alla informazioni e ai contenuti pubblicati da terzi alla sua piattaforma. Questo si applica salvo i casi in cui lo stesso blogger sia a conoscenza dell’attività illecita posta o ponga in essere condotte attive nella selezione o modifica dei contenuti e a condizione che egli si adoperi alla pronta rimozione dell’eventuale contenuto illecito qualora riceva specifica segnalazione al riguardo. (Non sei tenuto a monitorare ciò che circola ma devi solo responsabile nel gestire le segnalazione ma questo vale se viene dichiarato che non ci sia l’editing o filtro di contenuti. Se si lascia tutto libero, togliendo appunto la responsabilità di togliere certi

I dati sensibili invece sono dati personali idonei a rivelare l’origine etnica, le convinzioni religiose, filosofiche e politiche, lo stato di salute e la vita sessuale di un’individuo. Per una corretta identificaIone dei dati, è necessario un ulteriore processo interpretativo del dato. Un dato personale può anche rivelare indicazioni circa lo stato di salute dell’interessato, diventando anch’esso un dato sensibile. I dati sensibili sono sottoinsieme i dati personali sono anche più intimi. Il tema di identificazione di un dato particolare o sensibile. Appartengono alle informazioni che danno confessione filosofica della religione, origine etnica di una persona, orientamento sessuale e condizione di salute. es. L’indirizzo email è un dato personale ma può essere un dato particolare, se rappresenta un dato sensibile. Trattamento di dati personali - foto Il trattamento è qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione; io blocco, la diffusione, la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dei dati. Nella carta dei diritti fondamentali dell’EU è inquadrato il diritto alla protezione dei dati personali come un diritto autonomo dalla disciplina sulla tutela della vita privata. Garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale, e al diritto di protezione dei dati personali. Anche l’attività di conservare un dato su un sistema è un trattamento. L’avere una disponibilità del dato è anche un trattamento. Si applica tutti ma non s chi tratta i dati nelle attività domestiche - non hanno a che fa con l’esercizio del lavoro, in un ambito privato. Questo tipo di trattamento di dati non interessa alle leggi, interessa se sono connesse all’attività lavorativa. Minimizzazione Il principio di necessità o di minimizzazione nel trattamento dei dati, quindi dalla fase si raccolta fino a quella di distruzione, i dati devono essere trattati nella misura minima, strettamente necessaria all’erogazione di quel servizio, riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi. Si tratta quindi del principio di necessità in base al quale è consentito il trattamento dei dati che possano considerarsi effetttivamente necessari in relazione alle finalità direttamente perseguite. I dati che non servono bisogna chiedere il consenso — nella raccolta, ma questi dati devono essere comunque trattati con il principio di minimizzazione. Regolamento UE 2016 General data protection regulation: protezione del dato personale. La definizione del dato personale è abbastanza tale da comprendere qualunque dato che sia identificata o identificabile. Minimizzazione del trattamento in tutte le fasi del ciclo di vita dei dati, dalla raccolta alla distruzione. Rispetto alle finalità del servizio ti posso chiede solo il minimo necessario dei dati. Ma anche durante l’uso, non si possono comunicare i dati personali ottenuti a chi non è concesso l’accesso ai dati stessi. Quando un soggetto non ha più necessità dei nostri dati, li deve cancellare. Non rispettano più una necessità e quindi in base al principio di minimizzazione, li deve eliminare. Informativa L’art 13 del Codice prevede l’obbligo di informativa riguardante il diritto dell’interessato a ricevere esaustive informazioni in ordine ai dati che gli verranno richiesti e alle modalità di trattamento che sugli stessi verranno applicate. L’informativa può essere sia in forma orale che scritta. Deve essere resa prima della raccolta dei dati. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6k a 36k euro. È un documento che ha la funzione di dirvi quali sono le caratteristiche del trattamento che verrà trattato ai propri dati — chi può accede, per quanto tempo.

  • le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati
  • La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
  • Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
  • I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
  • I diritti di cui all’art. 7 del Codice
  • (^) Gli estremi identificativi del titolare Consenso Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato. È l’autorizzazione che si dà nel trattamento dei propri dati, ma non è sempre obbligatoria ma deve sempre rispettare il principio di minimizzazione. Il consenso deve essere espresso in modo libero e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato ed infine deve essere documentato per iscritto. La disciplina sul consenso è completata dall’art. 24 del Codice che prevede tassative ipotesi di trattamento per le quali non è richiesto il consenso. I casi più comuni sono:
  • (^) quelli connessi all’adempimento di obblighi di legge;
  • (^) aventi ad oggetto dati provenienti da pubblici registri;
  • (^) connessi a fattispecie relativi ai trattamenti per scopi scientifici;
  • (^) quando è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato. Deve essere preventivo rispetto al trattamento dei dati. Dove è richiesto il consenso, il consenso deve essere dato dopo aver letto l’informativa. Il principio by design o by default Obbliga chiunque progetti un servizio, all’interno di un ufficio, decide di modificare delle procedure, ha come obbligo di valutare quanto impatta sulla privacy. Es: fingerprint invece del badge. Il problema è che sono facilmente bypassabili rispetto al codice. Bisogna poi creare una database dei dati biometrici. By default - per importazioni definiti, quando si progetto un servizio, devo progettarlo in modo che il trattamento dei dati sia by default, sia minimo e posso estendere con flag e consensi. In teoria anche i SNS dovrebbero funzionare e non partire direttamente da pubblico e poi poter mettere in privato. Misure di sicurezza Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede due differenti tipologie di misure di sicurezza da adottarsi in relazione alle operazioni di trattamento dei dati: misure idonee e misure di minime di sicurezza. Nel momento in cui tratto un dato, bisogna considerare tutte le misure di sicurezza dei dati trattati. È previsto come obbligatorio, anche nell’ambito informatico, come la password. Le misure idonee non possono essere predeterminate in modo preciso bensì devono essere valutate, di volta in volta, in considerazione dei diversi trattamenti e in ragione delle soluzioni tecniche che il progresso rende possibili. Le misure minime sono quelle soluzioni che la legge ritiene il requisito “minimo” da dover soddisfare. Sono di solito l’autenticazione informatica, la gestione dei credenziali, protezione degli strumenti elettronici, copie di sicurezza, codici di cifratura o identificativi. Pseudonimizzazione Quando un dato è anonima, è l’opposto di un dato personale, quindi tutto quello di cui abbiamo parlato non si applicano. Oppure possono fare i dati personali anonimi — anonimizzazione, quando rendi un dato anonimo, è più difficile far tornare quel dato in un dato personale. Però quando si rendono pseudonimi, rendi un nome in un codice che però con la possibilità di tornare al dato personale, il dato viene reso temporaneamente intellegibile, ma poi c’è la possibilità di tornare indietro, si colloca a metà, mi serve la chiave per fare il match. Distruzione dei dati Esaurito il tempo di utilizzo, si devono cancellare in modo sicuro senza la possibilità di recuperarli. *Wiping Prassi = Trashing = recuperare i dati che non sono efettivamente cancellati dai dispositivi che sono stati venduti o buttati.