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In dettaglio il procedimento di formazione e le fasi della legge, dalla fase dell'iniziativa al procedimento di approvazione e promulgazione. Il testo include anche informazioni su chi può presentare un disegno di legge, il ruolo delle commissioni permanenti e del parlamento, e le modalità di esame e approvazione del testo.
Tipologia: Appunti
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La legge è una fonte primaria per eccellenza, essa è approvata dal Parlamento in quanto rappresenta la volontà popolare. Il procedimento di formazione della legge è disciplinato dagli articoli 70- 74 della costituzione oltre che dai regolamenti parlamentari. ITER LEGIS Composto da 4 fasi: FASE DELL’INIZIATIVA FASE ISTRUTTORIA FASE DELIBERANTE (O COSTITUTIVA) FASE DELL’INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA. FASE DELL’INIZIATIVA CHI PUÒ PRESENTARE UN DISEGNO DI LEGGE DDL? a) Governo b) Ciascun parlamentare c) Corpo elettorale, almeno da 50.000 elettori, assai rari. d) Consiglio regionale e) C.N.E.L. consiglio nazionale economia e lavoro f) Comuni per i mutamenti provinciali o per istituzione di nuove provincie g) Altri organi o enti individuati da eventuali leggi costituzionali Il governo ha la fase d’iniziativa per eccellenza, poiché è sostenuto dalla maggioranza. Quindi il Governo ha un potere preponderante, sia perché più è a capo dell’amministrazione, quindi se deve presentare un bilancio sa come impostarla perché sa appunto quali sono le esigenze e sa dove ci sono delle lacune e sia perché ha la fiducia da parte del Parlamento. Il governo è sostenuto da una maggioranza Parlamentare, poiché il parlamento dà fiducia al governo. FASE ISTRUTTORIA Una volta presentato il DDL ad una delle due camere (indifferente), inizia l’esame del progetto Il progetto viene affidato a Commissioni permanente, competenti per materia, sono istituite appositamente per discutere specifici progetti di legge. Il DDL viene esaminato e discusso e se ritenuto necessario può essere anche Emendato, ovvero modificato Poiché può essere emendato il DDL può uscire dalla Camera in maniera totalmente diversa rispetto a come era entrato. SEDE REFERENTE PROCEDIMENTO ORDINARIO Se la commissione si limita ad esaminare il testo e a modificarlo (emendarlo) esso agisce in
NECESSARIO ACCETTERÀ PASSA ALL’ASSEMBLEA (o camera o senato) VERRÀ ESAMINATO EMENDATO SE NECESSITA DI MODIFICHE SI APPROVERÀ ART PER ART APPROVAZIONE PROGETTO NEL SUO COMPLESSO COMMISSIONE PERMANENTE LO ESAMINERÀ EMENDERÀ SE RITENUTO NECESSARIO ACCETTERÀ PASSA ALL’ASSEMBLEA DELL’ALTRA CAMERA (o camera o senato) DOVE SEGUE LO STESSO PROCEDIMENTO VERRÀ ESAMINATO EMENDATO SE NECESSITA DI MODIFICHE SI APPROVERÀ ART PER ART APPROVAZIONE DEL PROGETTO NEL SUO COMPLESSO SEDE DELIBERANTE La commissione fa tutto, il progetto non viene passato all’assemblea DDL COMMISSIONE PERMANENTE ESAMINATO EMENDERÀ SE NECESSARIO APPROVERÀ ART PER ART APPROVAZIONE NEL SUO COMPLESSO
referente e quindi che venga attuato quello che è il procedimento ordinario Ci sono delle materie espressamente previste dall’art 72 co 4,come leggi in materia costituzionale, leggi di delegazione legislativa, leggi di conversione dei decreti legge, leggi sui trattati internazionali, che non possono mai essere esaminate con il procedimento a commissione deliberante, nasce eccezionale e diventa ordinario RISERVA D’ASSEMBLEA istituto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 72 che impone il procedimento ordinario per determinate materie come leggi in materia costituzionale, leggi di delegazione legislativa, leggi di conversione dei decreti legge, leggi sui trattati internazionali PROCEDIMENTO ABBREVIATO O CONTIGENTATO Procedimento ordinario che utilizza tempi contingentati, i tempi vengono diminuiti, al posto d’avere 30 giorni ne avranno 15 per esaminarlo, al posto d’avere 20 gg per approvarlo ne hanno 10. COMMISSIONE REDIGENTE La commissione si limita soltanto a dibattere, esaminare, emendare e approvare il testo ma la decisione ultima spetta solamente all’assemblea che non può emendarlo ma può solamente accettarlo o rigettarlo, poiché in questo caso si vincola troppo l’assemblea e il potere parlamentare di presentare emendamenti, questo procedimento è molto raro
Esaminato il testo dalle Commissioni in sede referente, il ddl passerà all’esame dell’aula; Anche qui, potranno essere presentati emendamenti; Il testo verrà discusso e poi approvato; Quindi, passerà all’altra Camera e seguirà qui lo stesso iter (Commissione, Aula). Se il testo approvato dalla seconda Camera è diverso da quello approvato dalla prima Camera, il ddl tornerà all’esame di quest’ultima... e così fino a quando non si arriverà all’approvazione del MEDESIMO TESTO da parte di entrambe le CAMERE (si suole dire, che il ddl fa la NAVETTE tra le due Camere). Ed infatti, se la seconda Camera approva emendamenti, la prima Camera riesaminerà il testo solo per le parti emendate dalla seconda.