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Diritto e bioetica (6 CFU) anno 2020-2021, Appunti di Bioetica

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Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 11/05/2022

Jessicamera
Jessicamera 🇮🇹

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DIRITTO E BIOETICA
La bioetica viene definita come lo studio sistematico della condotta umana nell’area delle scienze della vita e della medicina, in quanto tale condotta è esaminata
alla luce do valori e principi morali. Noi parleremo di bio etica come quel ramo dell’etica che affronta i problemi legati allo sviluppo delle scienze biologiche in
senso lato, cioè tutte quelle scienze che hanno a che fare con la vita organica.
Perché la scienza pone questi nuovi problemi etici? Perché la scienza apre nuove opzioni, prima inesistenti se ci pensiamo per secoli nella storia umana,
ammalarsi, morire di parto, ecc… erano tutti eventi naturali, che si imponevano all’uomo e su cui non si poteva fare nulla la scienza, a partire dalla seconda
metà del 900 fino ad oggi ha mutato questa situazione, aprendo nuove possibilità d’azione ma anche nuovi interrogativi morali (es. sindrome di down: per secoli
veniva considerata una fatalità ma oggi con lo sviluppo che c’è stato delle tecniche diagnostiche prenatali, invece è diventato una scelta, ovvero si può sapere se
avrò o meno un figlio affetto da questa malattia o casi di fine vita: oggi la scienza rende possibile il mantenere persone che non sono più autonome).
LA SCIENZA HA APERTO NUOVE POSSIBILITÁ D’AZIONI CHE PONGONO NUOVI PROBLEMI
*maternità surrogata
le persone ricche vanno nei paesi dove è permessa e la realizzano, creando però tutto una serie problemi al rientro perché in Italia da
una serie di norme si può desumere la definizione di madre, come colei che partorisce ma tuttavia oggi la scienza permette di scindere la madre biologica, colei
che porta avanti la gestazione dalla madre genetica, colei che dona l’ovulo e chi è la madre? Questa risposta non può arrivarci dalla scienza, perché sosterrebbe
che entrambe sono madri quindi questo è un problema da una parte etico ma anche giuridico, perché la filiazione la dobbiamo attribuire a qualcuno
La locuzione bio-diritto, indica lo studio e la critica dei modi in cui i diversi ordinamenti giuridici disciplinano questioni di bioetica il diritto è sempre in ritardo
rispetto alla scienza e in qualche modo anche all’etica.
Il diritto deve disciplinare le questioni bioetiche? E perché? Non sarebbe meglio, lasciare alla libertà del singolo, lasciare la scelta di come agire eticamente quindi
che ognuno di noi si autoregolasse in effetti c’è tutto un filone di autori che pensano che in fondo il bio-diritto non sia altro che una modalità del cd bio-potere,
cioè di questo potere espansivo che pretende di regolare ogni aspetto della nostra vita.
In questo corso cercheremo di distinguere le critiche giuridiche (es. quando dico che una disciplina è contradditoria) da quelle morali/etiche (es. quando dico che
un certo diritto vigente non è buono o giusto, non riconosce come diritto qualcosa che dovrebbe riconoscere) non sempre però questo due piani sono
distinguibili e questo accade soprattutto perché in questa materia assume un peso decisivo il diritto costituzionale quindi i principi costituzionali, principi giuridici
ma che sono anche principi che vengono riempiti di contenuti tramite ragionamenti di tipo etico.
Ogni specie vivente è caratterizzata dalla quantità e dalla qualità del proprio DNA, la struttura definisce il patrimonio gen etico di ciascuna specie e di ciascun
individuo catena a doppia elica che si compone di sole 4 basi azotate che possono unirsi soltanto due a due; in particolare l’unità fondamentale del DNA si dice
gene, è la sequenza di DNA che attraverso un RNA trascrive una data sequenza di aminoacidi ogni gene occupa un luogo ben definito all’interno del cromosoma,
detto locus quindi ogni gene occupa una posizione ben definita all’interno di un cromosoma, strutture che si evidenziano durante la divisione cellulare, ciascun
di essi consiste in un'unica molecola di DNA a doppia elica.
La specie umana è caratterizzata da 46 cromosomi che si trovano accoppiati due a due, le prime 22 coppie sono i cromosomi somatici che definiscono tutto il
nostro corpo mentre l’ultima coppia è quella dei cromosomi sessuali, dove il cromosoma y è più leggero di quello x.
Come avviene la formazione di un nuovo essere umano? In anzi tutto tutte le cellule somatiche si dividono per mitosi, cioè ogni cellula deve raddoppiare il proprio
patrimonio genetico e poi si divide in due cellule esattamente uguali ovviamente la riproduzione degli esseri umani non può avvenire per mitosi perché un
ovulo e uno spermatozoo si fondano e diano ad un individuo 46 cromosomi, significa che l’ovulo deve avere solo 23 cromosomi e la stessa cosa lo spermatozoo
quindi le cellule germinali devono dimezzare il loro patrimonio genetico invece che duplicarlo e questo si chiama meiosi.
Si parla di spermatogenesi per indicare il processo di moltiplicazione ed evoluzione maturativa delle cellule germinali primitive maschili che costituiscono una
riserva di cellule seminali presenti in ogni individuo di sesso maschio è piuttosto complesso il procedimento che da u no spermatogoneo arriva fino agli
spermatidi, che a loro volta formeranno gli spermatozoi attraverso un p rocesso che durerà 24 gg e quindi si ha la formazione dei caratteri essenziali perché
avvenga la fecondazione (testa, flagello e parte intermedia). Tuttavia perché uno spermatozoo sia in grado di fecondare un ovulo è necessario che avvenga un
processo di attivazione, cd capacitazione, questo inizia nelle vie genitali maschili e si conclude soltanto nelle vie genitali femminili e in particolare si tratta di un
processo che consiste:
nella rimozione del colesterolo
nell’aumento della fluidità della membrana dello spermatozoo
permettere di legarsi alla parte che riveste l’ovulo
Altrettanto complicato è il processo di ovogenesi, cioè il processo che permette lo sviluppo delle cellule germinali femminili dobbiamo pensare che in ogni
donna fin dalla nascita sono presenti dai 100.000 ai 2.000.000 ovogoni, i quali vanno incontro ad una prima meiosi durante la fase della na scita ma questa si
interrompe e riprenderà soltanto con la pubertà, infatti a partire da questa e fino alla menopausa, ogni 28 gg avviene l’ovulazione e ogni donna in media produce
dai 400 a i 500 ovuli mature. Ciò che rende questo processo più complesso di quello maschile è il fatto che l’ovogenesi deve svolgersi in contemporanea alla
follicologenesi, i follicoli sono strutture che contengono l’ovocita la follicologenesi è quel complesso processo che porta alla trasformazione di un follicolo
primordiale in un follicolo ovulatorio, si compone di 3 frasi:
fase pre antrale
fase antrale
fase post antrale
la maturazione dei follicoli avviene attraverso complessi meccanismi legati alle variazioni ormonali in media circa 3-10 follicoli antrali ogni mese v engono
stimolati a progredire ma normalmente soltanto uno di questi diventa un follicolo ovulatorio mentre tutti gli altri vanno incontro ad un processo di degenerazione
detto atrasia ma cosa succede se i follicoli dominanti sono più di uno? Si possono avere dei gemelli eterozigoti.
Si parla invece di embriogenesi con riguardo allo sviluppo dell’embrione umano la fecondazione individua, in senso stretto, il momento dell’unione dei gameti
femminili e maschili e l’uovo fecondato è denominato zigote, nasce dalla fusione tra 23 cromosomi maschili e 23 cromosomi femminili in particolare possiamo
distinguere le seguenti fasi di sviluppo embrionale:
1. zigote
2. morula
3. blastocisti
4. gastula
*normalmente si parla di pre-embrione fino al 14 gg di gestazione; si parla di embrione fino alla fine del 2 mese dopo di che si parla di feto
L’annidamento in utero inizia quando l’embrione è allo stato di blastocisti quindi circa 6 gg dopo il concepimento. La fase successiva a questa, la gastula, è
importante perché qui avviene per la prima volta la formazione dei cd foglietti germinali, da cui poi deriveranno i tessuti dell’organismo, tutti gli organi interni ed
esterni. Nella quarta settimana avviene la formazione dell’embrione da una struttura essenzialmente piatta ad una struttura cilindrica.
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DIRITTO E BIOETICA

La bioetica viene definita come lo studio sistematico della condotta umana nell’area delle scienze della vita e della medicina, in quanto tale condotta è esaminata alla luce do valori e principi morali. Noi parleremo di bioetica come quel ramo dell’etica che affronta i problemi legati allo sviluppo delle scienze biologiche in senso lato, cioè tutte quelle scienze che hanno a che fare con la vita organica. Perché la scienza pone questi nuovi problemi etici? Perché la scienza apre nuove opzioni, prima inesistenti ⇒ se ci pensiamo per secoli nella storia umana, ammalarsi, morire di parto, ecc… erano tutti eventi naturali, che si imponevano all’uomo e su cui non si poteva fare nulla ⇒ la scienza, a partire dalla seconda metà del 900 fino ad oggi ha mutato questa situazione, aprendo nuove possibilità d’azione ma anche nuovi interrogativi morali (es. sindrome di down: per secoli veniva considerata una fatalità ma oggi con lo sviluppo che c’è stato delle tecniche diagnostiche prenatali, invece è diventato una scelta, ovvero si può sapere se avrò o meno un figlio affetto da questa malattia o casi di fine vita: oggi la scienza rende possibile il mantenere persone che non sono più autonome). LA SCIENZA HA APERTO NUOVE POSSIBILITÁ D’AZIONI CHE PONGONO NUOVI PROBLEMI *maternità surrogatale persone ricche vanno nei paesi dove è permessa e la realizzano, creando però tutto una serie problemi al rientro perché in Italia da una serie di norme si può desumere la definizione di madre, come colei che partorisce ma tuttavia oggi la scienza permette di scindere la madre biologica, colei che porta avanti la gestazione dalla madre genetica, colei che dona l’ovulo e chi è la madre? Questa risposta non può arrivarci dalla scienza, perché sosterrebbe che entrambe sono madri quindi questo è un problema da una parte etico ma anche giuridico, perché la filiazione la dobbiamo attribuire a qualcuno La locuzione bio-diritto , indica lo studio e la critica dei modi in cui i diversi ordinamenti giuridici disciplinano questioni di bioetica ⇒ il diritto è sempre in ritardo rispetto alla scienza e in qualche modo anche all’etica. Il diritto deve disciplinare le questioni bioetiche? E perché? Non sarebbe meglio, lasciare alla libertà del singolo, lasciare la scelta di come agire eticamente quindi che ognuno di noi si autoregolasse ⇒ in effetti c’è tutto un filone di autori che pensano che in fondo il bio-diritto non sia altro che una modalità del cd bio-potere, cioè di questo potere espansivo che pretende di regolare ogni aspetto della nostra vita. In questo corso cercheremo di distinguere le critiche giuridiche (es. quando dico che una disciplina è contradditoria) da quelle morali/etiche (es. quando dico che un certo diritto vigente non è buono o giusto, non riconosce come diritto qualcosa che dovrebbe riconoscere) ⇒ non sempre però questo due piani sono distinguibili e questo accade soprattutto perché in questa materia assume un peso decisivo il diritto costituzionale quindi i principi costituzionali, principi giuridici ma che sono anche principi che vengono riempiti di contenuti tramite ragionamenti di tipo etico. Ogni specie vivente è caratterizzata dalla quantità e dalla qualità del proprio DNA, la struttura definisce il patrimonio genetico di ciascuna specie e di ciascun individuo ⇒ catena a doppia elica che si compone di sole 4 basi azotate che possono unirsi soltanto due a due; in particolare l’unità fondamentale del DNA si dice gene , è la sequenza di DNA che attraverso un RNA trascrive una data sequenza di aminoacidi ⇒ ogni gene occupa un luogo ben definito all’interno del cromosoma, detto locus quindi ogni gene occupa una posizione ben definita all’interno di un cromosoma, strutture che si evidenziano durante la divisione cellulare, ciascun di essi consiste in un'unica molecola di DNA a doppia elica. La specie umana è caratterizzata da 46 cromosomi che si trovano accoppiati due a due, le prime 22 coppie sono i cromosomi somatici che definiscono tutto il nostro corpo mentre l’ultima coppia è quella dei cromosomi sessuali , dove il cromosoma y è più leggero di quello x. Come avviene la formazione di un nuovo essere umano? In anzi tutto tutte le cellule somatiche si dividono per mitos i, cioè ogni cellula deve raddoppiare il proprio patrimonio genetico e poi si divide in due cellule esattamente uguali ⇒ ovviamente la riproduzione degli esseri umani non può avvenire per mitosi perché un ovulo e uno spermatozoo si fondano e diano ad un individuo 46 cromosomi, significa che l’ovulo deve avere solo 23 cromosomi e la stessa cosa lo spermatozoo quindi le cellule germinali devono dimezzare il loro patrimonio genetico invece che duplicarlo e questo si chiama meiosi. Si parla di spermatogenesi per indicare il processo di moltiplicazione ed evoluzione maturativa delle cellule germinali primitive maschili che costituiscono una riserva di cellule seminali presenti in ogni individuo di sesso maschio ⇒ è piuttosto complesso il procedimento che da uno spermatogoneo arriva fino agli spermatidi, che a loro volta formeranno gli spermatozoi attraverso un processo che durerà 24 gg e quindi si ha la formazione dei caratteri essenziali perché avvenga la fecondazione (testa, flagello e parte intermedia). Tuttavia perché uno spermatozoo sia in grado di fecondare un ovulo è necessario che avvenga un processo di attivazione, cd capacitazione , questo inizia nelle vie genitali maschili e si conclude soltanto nelle vie genitali femminili e in particolare si tratta di un processo che consiste:

  • nella rimozione del colesterolo
  • nell’aumento della fluidità della membrana dello spermatozoo
  • permettere di legarsi alla parte che riveste l’ovulo Altrettanto complicato è il processo di ovogenesi , cioè il processo che permette lo sviluppo delle cellule germinali femminili ⇒ dobbiamo pensare che in ogni donna fin dalla nascita sono presenti dai 100.000 ai 2.000.000 ovogoni, i quali vanno incontro ad una prima meiosi durante la fase della nascita ma questa si interrompe e riprenderà soltanto con la pubertà, infatti a partire da questa e fino alla menopausa, ogni 28 gg avviene l’ovulazione e ogni donna in media produce dai 400 ai 500 ovuli mature. Ciò che rende questo processo più complesso di quello maschile è il fatto che l’ovogenesi deve svolgersi in contemporanea alla follicologenesi, i follicoli sono strutture che contengono l’ovocita ⇒ la follicologenesi è quel complesso processo che porta alla trasformazione di un follicolo primordiale in un follicolo ovulatorio, si compone di 3 frasi:
  • fase pre antrale
  • fase antrale
  • fase post antrale la maturazione dei follicoli avviene attraverso complessi meccanismi legati alle variazioni ormonali ⇒ in media circa 3-10 follicoli antrali ogni mese vengono stimolati a progredire ma normalmente soltanto uno di questi diventa un follicolo ovulatorio mentre tutti gli altri vanno incontro ad un processo di degenerazione detto atrasia ma cosa succede se i follicoli dominanti sono più di uno? Si possono avere dei gemelli eterozigoti. Si parla invece di embriogenesi con riguardo allo sviluppo dell’embrione umano ⇒ la fecondazione individua, in senso stretto, il momento dell’unione dei gameti femminili e maschili e l’uovo fecondato è denominato zigote, nasce dalla fusione tra 23 cromosomi maschili e 23 cromosomi femminili ⇒ in particolare possiamo distinguere le seguenti fasi di sviluppo embrionale:
  1. zigote
  2. morula
  3. blastocisti
  4. gastula *normalmente si parla di pre-embrione fino al 14 gg di gestazione; si parla di embrione fino alla fine del 2 mese dopo di che si parla di feto L’annidamento in utero inizia quando l’embrione è allo stato di blastocisti quindi circa 6 gg dopo il concepimento. La fase successiva a questa, la gastula, è importante perché qui avviene per la prima volta la formazione dei cd foglietti germinali, da cui poi deriveranno i tessuti dell’organismo, tutti gli organi interni ed esterni. Nella quarta settimana avviene la formazione dell’embrione da una struttura essenzialmente piatta ad una struttura cilindrica.

Procreazione medicalmente assistita (PMA) Questi processi sono complicati e quindi non ci stupisce che ci sono diverse persone nel mondo che soffrono di sterilità e infertilità ⇒ in ambito scientifico e giuridico si assiste spesso ad una sovrapposizione dei termini mentre alcuni autori li tengono separati, ad esempio alcuni definiscono la sterilità come l’incapacità biologica da parte di un uomo e di una donna di concepire e l’infertilità come l’incapacità di portare a termine una gravidanza, altri invece parlano della prima questione di infertilità primaria e della seconda di infertilità secondaria ⇒ noi, seguendo l’ambito giuridico, li useremo come sinonimi per indicare l’incapacità di iniziare o di portare a termine una gravidanza , in particolare di iniziare una gravidanza dopo un anno di rapporti sessuali non protetti *le statistiche ci dicono che le possibilità per una coppia fertile di iniziare una gravidanza spontanea sono del 25% ogni mese ma salgono al 90% dopo un anno di rapporti sessuali non protetti L’infertilità si definisce idiopatica quando è inspiegata (secondo dati dell’OMS il 15% dei casi di infertilità sono casi di infertilità idiopatica) ⇒ la scienza non sa spiegare come mai alcune coppie non sono in grado di procreare. L’infertilità primaria e secondaria colpisce ben il 15-10% delle coppie, colpisce in maniera uguale entrambi i sessi e le coppie affette da infertilità nel mondo sono circa 48, 5 milioni; quanto alle cause dell’infertilità queste si possono distinguere in:

  • cause congenite quindi di origine genetiche malformativa
  • cause acquisite quest’ultime possono essere di origine infettiva, di origine traumatica o di origine radiologica (es. persone che si devono sottoporre ad una radioterapia o chemioterapia). Alcune di queste cause possono essere curate farmacologicamente o rimosse chirurgicamente, questo però non è sempre possibile e quindi in alcuni casi si rende necessario ricorrere alla PMA. Distinguiamo almeno 2 tipi di PMA:
  1. distinzione di carattere medico tra l’inseminazione intracorporea (o in vivo), in questo caso il concepimento avviene nell’utero della donna e l’inseminazione extracorporea (o in vitro), in questo caso l’inseminazione avviene in laboratorio quindi lo zigote si forma in laboratorio e poi successivamente viene impiantato nel corpo della donna in realtà queste 2 tecniche hanno molti aspetti in comune:
  • in entrambi i casi si deve procedere alla cd induzione della crescita follicolare multipla (ICFM), con cui si producono circa 15 ovociti maturi ⇒ questo per aumentare il successo della gravidanza. Questa è una tecnica che non è priva di rischi, consiste nel somministrare alla donna una dose massiccia di ormoni ma soprattutto può causare la cd sindrome da iper-stimolazione ovarica, cosa succede? Quando i follicoli che giungono a maturazione sono più di 15, si ha un aumento spropositato delle ovaie che può arrivare fino a 10 cm di diametro QUESTA È UNA SINDROME MOLTO SPESSO MORTALE ;
  • in entrambi i casi si estraggono tutti gli ovuli. Nella tecnica in vivo, una volta che gli ovuli sono stati estratti, alcuni di essi vengono rimessi nel corpo materno e quindi vengono fecondati
  • in entrambi i casi c’è l’estrazione del seme quindi il seme viene concentrato attraverso un particolare procedimento
  • e in entrambi i casi si procede alla cd capacitazione degli spermatozoi in modo artificiale quindi qual è la differenza tra le due tecniche? Semplicemente che nel caso di quella intra corporea, gli ovuli estratti per rendere possibile in concepimento, vengono reinseriti nel corpo materno e sempre in questo vengono reinseriti gli spermatozoi attivati artificialmente mentre in quella in vitro, l’incontro tra una parte di questi ovuli e degli spermatozoi si ha su un vetrino ⇒ in questo caso mentre in quella in vivo io procedo non con tutti i 15 ovuli ottenuti invece in quella in vitro, in genere io procedo a fertilizzare tutti e 15 gli ovuli con altrettanti spermatozoi, perché questa differenza? Perché la fecondazione in vitro produce un numero molto alto di embrioni che sotto diversi profili non sono sani quindi GLI EMBRIONI CHE NOI CONCEPIAMO IN VITRO SONO PIÙ ESPOSTI A RISCHIO DI ANOMALIE MORFOLOGICHE E GENETICHE RISPETTO A QUELLI NORMALI e questa è la ragione per cui io procedo a formarne 15 perché so già che non riuscirò a impiantarli tutti.
  1. PMA omologa e PMA eterologa , nella prima le cellule germinali provengono dalla coppia ma molto spesso non si può ricorrere a questa, soprattutto nei casi in cui uno dei membri della coppia soffra di un’infertilità assoluta e irreversibile quindi in questi casi si può ricorrere soltanto alla seconda, dove si ha la donazione o del seme maschile, o degli ovuli femminili o di entrambi i gameti da parte di donatori esterni. La PMA eterologa va tenuta distinta dalla gestazione per conto d’altri perché nella PMA eterologa è sempre la donna committente che porta avanti la gestazione invece nella gestazione per contro d’altri si ha una scissione tra la madre legale e la donna che porta avanti la gravidanza ⇒ ci sono moltissimi tipi di gestazioni per conto d’altri:
  • 3 soggetti: la coppia committente + la donna che porta avanti la gestazione per conto di quest’ultima NON È LA PIU DIFFUSA ;
  • 4 soggetti: la coppia committente + la donatrice di ovuli + la gestante;
  • 5 soggetti: la coppia committente + il padre genetico + la donatrice di ovuli + la gestante Donatrice di ovuli = madre genetica Gestante = madre biologica Donna esterna = committente Nella fecondazione in vitro ma non in quella in vivo, è sempre possibile avere degli embrioni che sono formati in vitro ma che non vengono impiantati ⇒ come sappiamo si procede a formare 15 embrioni contemporaneamente, alcuni di essi non saranno sani e vengono detti embrioni sovrannumerari , è possibile però che non si abbia l’impianto di embrioni sani (es. su 15 embrioni c’è ne sono 10 sani ma è difficile che uno voglia 10 figli) Esempio: procedo all’impianto dei primi 3 embrioni, ottengo una gravidanza, magari gemellare. La coppia ha 2 figli e non ne vuole altri ⇒ tutti gli altri embrioni, anche quelli sani non vengono impiantati. SI PARLA IN QUESTO CASO DI EMBRIONI SOVRANNUMERARI Per contro invece nella PMA in vivo è impossibile avere embrioni sovrannumerari perché la fecondazione avviene nel corpo materno quindi avrò semmai degli ovuli sovrannumerari. Le diverse legislazioni che regolano la PMA possono distinguersi in base a diversi profili:
  • regolano o non la PMA, ci sono ordinamenti giuridici che non lo fanno;
  • se la regolano dobbiamo distinguere a seconda che la permettano o la vietino;
  • se la permettono dobbiamo distinguere in base alle condizioni alle quali la permettono;

ci fosse stato il consenso del marito, cosa avremmo dovuto dire? Perché anche se non ci fosse stato il consenso, se seguiamo la Corte Costituzionale, la questione sarebbe inammissibile perché riguarda solo l’adulterio IN REALTÀ SI POTEVA ARGOMENTARE DICENDO CHE CIÒ CHE DISTINGUE L’ADULTERIO DALL’INSEMINAZIONE È L’ASSENZA DEL CONSENSO ma la Cassazione avverte invece la preoccupazione di dare rilievo al consenso del marito, nel senso di lasciare aperta la porta ad un disconoscimento di paternità in caso di PMA eterologa effettuata senza consenso, ipotesi per altro fantomatica anche nel 99 perché come sappiamo i codici di autoregolamentazione prevedevano sempre un consenso e quindi cosa succede in Cassazione? Che se c’è un valido consenso del marito non può essere esercitata l’azione di disconoscimento perché a ciò osta la natura dell’azione di disconoscimento, che avendo natura di accertamento costitutivo, ciò mirando ad ottenere la modifica con effetti retroattivi di uno status, non può essere proposta dal soggetto che ha posto in essere o ha contribuito a porre in essere lo status in questione QUINDI VALORIZZA IL CONSENSO NEL SENSO CHE, CHI HA DATO IL SUO CONSENSO E QUESTO NON ERA VIETATO, NON PUÒ PROPORRE QUESTA AZIONE ⇒ questo è assurdo ed estraneo ad una dottrina secolare in tema di diritti di status perché anche se tu contribuisci a porre in essere quello status, dal momento che questi sono imprescrittibili, inalienabili e incedibili, tale deve essere anche l’azione di disconoscimento *Cass. sez. I, 2315/ Insieme ai primi casi giurisprudenziale sulla PMA eterologa arrivano anche i primi casi sulla gestazione per conto d’altri ⇒ in Italia l’art. 269 cc III comma dice: “La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre” questa è l’unica norma che abbiamo sul tema e da questa desumiamo che per il diritto italiano la madre è chi ha partorito perché il figlio è chi è stato partorito ed è indicato come figlio ⇒ questa norma è ancora in vigore, non è mai stata modificata mentre altre legislazioni hanno adottato criteri diversi (es. criterio genetico per cui madre è la persona che ha donato l’ovulo). In Italia ad un certo punto si diffonde la gestazione per altri, le cliniche private forniscono questo servizio con delle donne gestanti che vengono spesso retribuite, che portano avanti la gravidanza ⇒ il Tribunale di Monza, dichiara nullo per la illiceità dell’oggetto, il contratto con il quale una donna si obbliga, di regola verso una coppia sterile dietro corrispettivo, a farsi fecondare artificialmente dal componente maschio della coppia ovvero a ricevere l’impianto dell’utero quindi la coppia non ha nessuna azione per ottenere dalla madre surrogata, di dare esecuzione all’obbligazione assunta quindi una nullità per l’oggetto dell’accordo, che era lo scambio del neonato ⇒ questi non possono essere oggetto di compravendita, in realtà come ha osservato la dottrina qui è la causa ad essere illecita SCAMBIO NEONATO – DENARO e siamo nel 1989. Undici anni dopo nel Tribunale di Roma, l’accordo di maternità surrogata è valido pur che non sussistano rischi per la salute della donna, che vi sia il suo consenso libero informato e che non avvenga dietro compenso ⇒ quindi per il Tribunale di Roma l’oggetto non è illecito, è lecito e sarebbe illecita la causa se ci fosse uno scambio denaro-bambino ma in questo caso lo scambio non era stato dichiarato e quindi era una maternità surrogata cd solidaristica quindi senza scambio di denaro. Due decisioni profondamente contrastanti però in realtà cos’è che cambiato fortemente tra queste due decisioni? Nel caso di Monza, la gestante ad un certo punto si rifiuta di dare il bambino infatti la causa è promossa dalla coppia per ottenere la consegna del bambino e il Tribunale da torto alla coppia invece nel caso di Roma è profondamente diverso, perché in questo caso l’azione non era stata promossa da nessuna delle persone investite da questo accordo e in questo caso era stata promossa da possibili eredi della coppia che non avevano figli quindi in questa ipotesi la madre gestante, che diceva di farlo gratuitamente, non voleva tenersi il bambino ma voleva consegnarlo alla coppia committente. *una cosa è la GPA retribuita per compenso e una cosa è la GPA gratuita ad esempio l’Inghilterra e il Canada ammettono la GPA ma solo in forma gratuita, per altro anche questa può creare dei problemi, in quali casi? Ci potrebbe essere un passaggio di soldi in nero, perché è facile trovare qualcuno che porti avanti la gravidanza per noi? Quindi i rischi sono due 1) passaggio di soldi in nero che è incontrollabile e porterebbe la coppia a continui ricatti e 2) porterebbe ad uno sfruttamento della gestante, una persona molto povera che faccia questo per extrema ratio. Quando è davvero gratuita, secondo noi, chi lo può fare? Ad esempio c’era stato un caso di una mamma che aveva portato avanti la gestazione per il figlio quindi era sia nonna che gestante quindi normalmente viene fatto con alla base un legame personale Il 19 Febbraio del 2 004 viene emanata la legge 40 ⇒ è stata approvata da una maggioranza parlamentare di indirizzo di centro destra e cattolico e nel suo apparato originale rifletteva fortemente questa impostazione originaria quindi una legge che in qualche modo configura la PMA come extrema ratio, la configura come un trattamento terapeutico. Ha un’impostazione estremamente conservatrice sotto un profilo particolare e cioè l’intenzione è quella di assicurare una famiglia quanto più simile alla cd famiglia naturale inoltre è una legislazione che è ispirata alla tutela dell’embrione. All’art. 1 troviamo: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito” qual è l’enorme problema che già questo preambolo ha dischiuso alla comunità giuridica? Che l’art. 1 del cc stabilisce che la capacità giuridica sia acquista dal momento della nascita mentre i diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati all’evento nascita quindi la prima cosa che ci si è chiesti è la legge 40 ha abrogato per incompatibilità l’art. 1, visto che parla di diritti del concepito mentre per l’art. 1 il concepito non ha diritti? La maggior parte della dottrina e della giurisprudenza si è orientata in senso negativo perché sarebbe una rivoluzione riconoscere diritti al concepito e un’abrogazione dell’art. 1 realizzata in questi termini non è sembrata plausibile infatti la dottrina l’ha interpretata come una dichiarazione di principio. La legge 40 prevede un’impostazione piuttosto restrittiva nell’accesso alla PMA, in particolare se andiamo a rivedere i criteri in base al quale possiamo valutare tutte le legislazioni, certamente permette la PMA ma a condizioni molto ristrettive ⇒ queste furono giustificate tanto nel dibattito parlamentare quanto nella relazione che accompagnò la legge, dal fatto che non esiste nell’ordinamento italiano un diritto ad avere un figlio IL DIRITTO COME PRETESA AD AVERE UN FIGLIO E ASSENTE AL NOSTRO ORDINAMENTO ⇒ questo sicuramente è vero, anche la Corte Costituzionale ha ribadito questo punto, tuttavia secondo parte della dottrina ciò è anche irrilevante perché dobbiamo distinguere 2 cose:

  • da un lato il diritto come pretesa ad avere un figlio a cui dovrebbe corrispondere l’obbligo di qualcuno di darcelo;
  • dall’altro la libertà di accesso a tecniche procreative che sono attualmente disponibili sul mercato; *soprattutto Amedeo Santosuosso ha elaborato questa distinzione, dicendo che è importante distinguere il diritto come pretesa di avere qualcosa dal diritto come libertà di accedere a tecniche che sono medicalmente e scientificamente disponibili un altro punto delicato della normativa è che comunque la PMA è messa direttamente in relazione con il diritto alla salute ⇒ queste tecniche sono configurate come una cura, terapia che quindi aiuta a superare quella patologia rappresentata dalla sterilità e dall’infertilità ⇒ diciamo che già in questa impostazione del legislatore del 2004 in realtà sono già contenuti i germi che porteranno alla demolizione dell’impianto della legge 40 da parte della Corte Costituzionale, perché? Perché se questa è una terapia che quindi tende all’attuazione del diritto alla salute ebbene il bilanciamento dovrà essere particolarmente rigoroso cioè come sappiamo i diritti possono sempre confliggere fra di loro e quindi il compito del legislatore è di arrivare ad un bilanciamento ragionevole tra i diritti potenzialmente confliggenti ma quando però uno dei diritti in questione è il diritto alla salute, che è l’unico diritto ad essere espressamente qualificato come fondamentale dalla nostra Costituzione, il giudizio di bilanciamento deve essere molto rigoroso PER SACRIFICARE LA SALUTE DI ALCUNI INDIVIDUI SERVONO BUONE RAGIONI.

*tutte le volte che è in gioco il diritto alla salute, capiamo che le distinzioni e le differenze tra diverse categorie di cittadini, devono essere valutate in modo molto rigoroso perché altrimenti si creano discriminazioni Quindi qual era l’impostazione originaria? In anzi tutto quanto ai soggetti, sono ammessi:

  • coppie maggiorenni;
  • di sesso diverse;
  • coniugate e conviventi;
  • in età potenzialmente fertile;
  • entrambi viventi;
  • devono essere affette da sterilità/infertilità che anche se inspiegate devono essere documentate da atto medico (in un caso l’atto medico dovrà documentare la causa e invece nel caso in cui la sterilità/infertilità sia inspiegata dovrà documentare il fatto che la coppia non ha avuto figli dopo un anno di rapporti sessuali non protetti ⇒ questo deriva dal decreto ministeriale di attuazione, nel quale si specifica che nella legge i due termini, sterilità e infertilità, vengono usati come sinonimi e li definisce come l’assenza di concepimento, oltre i casi di patologia riconosciuta, dopo 12/ mesi di regolari rapporti sessuali non protetti); quindi permessa ma quale lo era? Solo la PMA omologa quindi con gameti provenienti entrambi dalla coppia, sia in vivo che in vitro; vietata la gestazione per conto terzi; vedremo che è discutibile invece se fosse o no ammessa la diagnosi pre-impianto nell’impianto originario della legge; sicuramente non è ammessa la creazione di embrioni sovrannumerari (proprio non era permessa la possibilità di creare più embrioni di quelli necessari ad un unico contemporaneo impianto); è vietato l’utilizzo a fine scientifico degli embrioni infine è prevista la possibilità di effettuare un certo ciclo di PMA con esenzione totale o parziale delle spese ma il numero dell’esenzione totale e l’importo del ticket (è la quota che è a carico dei cittadini per quelle prestazioni che sono comprese nei livelli essenziali di prestazioni che il servizio sanitario nazionale è obbligato a fornire a tutti i cittadini) variano da regione a regione. Art. 5: “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi” Coppie coniugate e conviventi ed eterosessuali : discriminazione per le coppie omosessuali? E se uno dei due individui si trova presso una struttura sanitaria o in carcere? E se la convivenza viene successivamente? Forse è corretto che i single non abbiano l’accesso perché in natura non avrebbero la possibilità di avere figli? Gli argomenti basati sulla natura delle cose raramente funzionano in ambito etico quindi la scienza a volte è buona a volte cattiva ma servono degli argomenti morali ⇒ rispetto a quest’ultimi, uno degli argomenti più usati, è quello secondo cui, per quanto riguarda gli omosessuali, i bambini avrebbero più problemi psichici ad essere cresciuti da coppie omosessuali ⇒ in realtà in letteratura non ci sono evidenze conclusive:
  • non sono mai state condotte delle ricerche che avessero una potenza sufficiente cioè che arruolassero un numero sufficienti di partecipanti. Le ricerche che sono state condotte sono tutte più o meno baias, cosa vuol dire? Che volevano provare qualcosa e poi adottano dei metodi per arrivare proprio a quella prova lì (es. coppie omosessuali con figli, dove le vado a reclutare? Se le vado a reclutare nella scuola anglo americana privata con retta da 3.000 € al mese avrò un certo tipo di popolazione ma se invece li vado a reclutare ai servizi sociali avrò un altro tipo di risultato) ⇒ quello che è certo è che poi bisogna valutare gli effetti a lungo termine quindi bisognerà aspettare anni perché le persone cresciute da queste coppie diventino adulte e quindi si sia in grado di fare una ricerca a lungo termine ⇒ l’unico dato che emerge è l’essere preso in giro dai compagni; sotto il profilo giuridico le cose sono un po’ più complicate cioè c’è una violazione dell’art. 3? Non è il parere della nostra Corte Costituzionale, in una serie di pronunce, tra cui forse la n. 138 del 2010, la Corte ha affermato che la situazione delle coppie omosessuali non è equivalente a quella delle coppie eterosessuali, argomentando in base all’art. 29 Cost.: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” la Corte Costituzionale ha detto che questa è un’interpretazione secondo la volontà del costituente storico che sicuramente i costituenti si riferiva no alla famiglia disciplinata dal cc e quindi di una famiglia di cui sono parte sia l’uomo che la donna ⇒ sotto il profilo storico, il tema dell’omosessualità non fu neanche affrontato dai costituenti ma era un altro periodo storico. Altrettanto innegabile è che l’argomento di tensione del costituente storico non è tra gli argomenti preferiti della nostra Corte Costituzionale, in tantissime altre sentenze la Corte ha adottato degli argomenti più attenti all’evoluzione del sentire sociale ma in questo caso no ⇒ la Corte ritiene che i diritti delle coppie omosessuali possano essere ricondotti non all’art. 29 ma solo all’art. 2 Cost. nella parte in cui si dice che vengono tutelate anche le formazioni sociali dove si svolge la personalità dell’individuo. C’è da dire però che la legge consente l’accesso anche a coppie conviventi e quindi coppie che di nuovo non rientrano sotto il disposto dell’art. 29. Coppie maggiorenni : il cc permette ai minori emancipati di contrarre matrimonio e avere quindi figli ma qui non viene permesso di accedere alla PMA ⇒ storicamente la previsione del matrimonio per i minorenni emancipati è dovuta al cd matrimonio riparatore, il minorenne che diventa padre può accedere al matrimonio per sanare, sotto il profilo sociale, la situazione Entrambi viventi : una coppia che ha intenzione di iniziare la PMA, uno dei due muore e quindi cosa si fa? Potrebbe essere “giusto” richiedere il consenso preventivo dell’eventuale defunto? La cosa strana di questa previsione della legge 40 è che un caso del genere si era verificato prima del 2004, deciso con ordinanza dal Tribunale di Palermo nel 1999 , cos’era successo? La coppia aveva iniziato la PMA in vitro, era già avvenuta la fecondazione degli embrioni e nel mentre il marito era morto in un incidente stradale. La donna aveva comunque chiesto che venissero impiantati gli ovuli prodotti ma la clinica l’aveva negato perché il suo codice di autoregolamentazione lo vietava quindi la donna fa un procedimento d’urgenza ex art. 700 cpc davanti al Tribunale (il procedimento è d’urgenza perché gli embrioni sono già prodotti, in quel momento sono conservati e ci si aspetta che ci sia il rischio che si deteriorino) ⇒ cosa decide il Tribunale? Da ragione alla donna e in particolare dice che è conforme al senso di giustizia ritenere che questo contratto in cui entrambi i membri della coppia hanno espresso il loro consenso rimanga in vita perché altrimenti si violerebbero fondamentali diritti costituzionali riconosciuti nell’art. 30, 2 e 32 Cost. Il Tribunale affronta anche un tema interessante cioè il problema di attribuzione della paternità perché in questo caso il concepimento sarebbe stato successivo al decesso e quindi non opera la presunzione di paternità che opera invece in costanza del matrimonio quindi osserva che il ricorso va accolto e occorre iniziare la gravidanza. Invece la legge 40 sembra essersi discostata da questo precedente giurisprudenziale ma in realtà però questo requisito pone dei problemi all’interno della stessa legge, problemi di compatibilità tra disposizioni, perché? Perché l’art. 6 relativo al consenso informato al III comma stabilisce che: “…. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo” quindi da una parte abbiamo una norma che ci dice da quando l’ovulo è fecondato la volontà non è più revocabile e dall’altra parte ne abbiamo una che dice che entrambi i membri della coppia devono essere viventi, ora è possibile anche un interpretazione che in qualche modo risolva queste antinomie e cioè ritenere che i membri della coppia devono essere entrambi viventi fino a che non è avvenuta la fecondazione dell’ovulo ⇒ non ci sono ancora casi giurisprudenziali su questo anche se di recente è uscita una pronuncia su una coppia separata che probabilmente si fonda sull’art. 6 III comma e rispetto al caso del decesso non ci sono casi perché è molto raro che succeda però l’interpretazione più ragionevole per non creare un antinomia sia quello di ritenere CHE DEVONO ESSERE ENTRAMBI

“Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice” questa è stata ritenuta una previsione piuttosto adeguata, a tutela del minore ma invece più discutibile è che prevede anche il divieto dell’anonimato della madre ⇒ il diritto italiano, in particolare il DPR del 2000, stabilisce che la donna all’atto della nascita può sempre dichiarare la propria volontà di non essere nominata ⇒ questa è una previsione che si giustifica per la volontà di prevenire il fenomeno che è quello delle donne che partoriscono di nascosto e che poi sopprimono il bambino o lo abbandonano perché in qualche modo consente ad ogni donna la possibilità di andare a partorire in ospedale e poi di poter abbandonare il bambino, questo viene dichiarato immediatamente in stato di adottabilità. Invece nel caso in cui si ricorra alle tecniche di PMA non può dichiarare la sua volontà di non essere nominato: “La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396” però c’è qualcosa dal punto di vista giuridico che non funziona, cosa? La donna può interrompere volontariamente la gravidanza? Si ma la cosa assurda è che non c’è nessuna norma che vieta di interrompere volontariamente una gravidanza nei primi 3 mesi quindi si nega alla donna quell’opportunità di scelta che invece, rispetto al normale concepimento, gli si da. Ed infine è anche previsto che: “In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi” L’art. 12 prevede una serie di incriminazioni: “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro” più interessanti sono gli ultimi commi soprattutto il 6: “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro” come vediamo questo comma punisce non soltanto chi realizza ad esempio una surrogazione di maternità ma anche chi in qualsiasi forma la organizzi o la pubblicizzi ⇒ un problema posto da questo comma è se, alla luce dello stesso, fosse illecito anche il comportamento di quelle associazioni che forniscono informazioni per chi voglia ricorrere ad esempio alla tecnica di surrogazione della maternità, all’estero ⇒ secondo noi questa norma incrimina chi tiene questo tipo di comportamento o anche chi lo tiene in maniera poco visibile? Si potrebbe pensare che non forniscano informazioni chiare ma si potrebbe pensare anche che cosa intendiamo per pubblicizzare, cioè se intendiamo la pubblicità come commerciale quindi in qualche modo fatta a fine di lucro allora forse possiamo escludere che questi comportamenti rientrino sotto l’esposto di questa norma ma dall’altra parte se consideriamo che la norma dice “in qualsiasi forma” allora è possibile un'altra interpretazione e quindi questi comportamenti potrebbero rientrare sotto questa norma ⇒ non ci sono casi giurisprudenziali. Consideriamo poi il comma 7: “Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione” quindi come vediamo la pena è bella tosta, Mario Iori significativamente disse che la legge 40 sanzionava la clonazione come reato gravissimo alla parità di quanto sarebbe stato mangiare cadaveri della stessa specie; poi il comma 8: “Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5” quindi divieti contro la maternità surrogata, l’eterologa e la clonazione. L’art. 13 è poi un insieme di disposizioni molto importanti, in anzi tutto dice al I comma: “È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano” la legge vieta la sperimentazione scientifica sugli embrioni e vedremo come questo abbia creato qualche problema alla ricerca e dia luogo anche a delle antinomie all’interno del sistema giuridico; complicato invece è il II comma perché che cosa consente?: “La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative” cioè vuol dire che le ricerche cliniche sperimentali del II comma devono essere finalizzate a far sviluppare e nascere l’embrione, non possono essere volte al benessere di qualcun altro se non dell’embrione; al III comma: “Sono, comunque, vietati: a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni (nel nostro ordinamento erano già ammesse prima del 2004 delle forme che possiamo definire di selezione eugenetica degli embrioni? È da escludere che possa aver abrogato la legge 178 per incompatibilità) e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete (quindi da questo pare desumersi che lo scopo della norma non sia soltanto quello in qualche modo di tutelare il pre-embrione ma quanto quello, più in generale, di evitare qualsiasi forma cd di deriva eugenetica ) ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo ;

*oggi la maggior parte delle tecniche, ad esempio, di selezione del sesso si basano sui gameti e non sugli embrioni (es. in Canada si può ricorrere ad una forma di selezione del sesso che si chiama citometria di flussoè ammessa presso laboratori privati a condizione che sia effettuata per figli successivi al primo e che la scelta non ricada su un sesso di cui già si ha la maggior parte dei figli) quindi in alcuni paesi si ricorre a questa PMA che però vede in più questa particolare tecnica della citometria di flusso, noi cosa ne pensiamo rispetto alla selezione del sesso? Secondo noi questa normativa canadese è eticamente neutra, eticamente condannabile, eticamente coniabile? Il sesso più richiesto è la femmina ⇒ c’è chi sostiene che la scelta del sesso dimostri come una mancanza di interesse ad avere un figlio ma ciò non è fondato c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere” in ogni caso pongono un divieto generale di selezionare, predeterminare e manipolare il patrimonio genetico ⇒ queste disposizioni sono molto più ampie di quelle previste nella Convenzione di Oviedo , che è la convenzione sulla biomedicina che è stata ratificata dall’Italia nel 2001 ma che non è ancora in vigore nel nostro paese perché non sono mai stati depositati i decreti di attuazione ma in ogni caso anche i divieti che pone questa Convenzione sono molto più larghi di quelli posti dalla legge 40 (es. art. 14). Passiamo all’art. 14 che è stato il primo ad essere interessato da una pronuncia di incostituzionalità, fermo restando che non è stata abolita la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza ⇒ vieta la crioconservazione e la soppressione degli embrioni quindi non è possibile, dall’entrata in vigore della legge: “È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre” quindi ovviamente questa disposizione si applica alla PMA in vitro perché quella in vivo non prevede la creazione di embrioni al di fuori del corpo della donna ⇒ questi 3 embrioni devono, o numero minore a seconda delle esigenze, essere tutti contemporaneamente impiantati salvo quanto disposto dal III comma: “Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile” Il primo decreto ministeriale emanato dallo stesso governo che aveva approvato la legge 40, proibiva espressamente la diagnosi pre-impianto sugli embrioni ⇒ in un primo tempo fu ritenuta valida poi il Tar del Lazio cambiò idea perché era intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale. Come sappiamo i decreti ministeriali non possono prevedere obblighi o divieti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel testo di legge, possono soltanto specificare le previsioni contenute nel testo di legge ⇒ qui il punto fondamentale era la legge 40 vietava la diagnosi pre-impianto cioè la vietava anche se non espressamente? La diagnosi pre-impianto serve per vedere se nell’embrione che devo impiantare sono presenti delle anomalie genetiche o anche delle malformazioni che possono essere già visibili con una tecnica di tipo osservazionale ⇒ se noi guardiamo l’impianto originario effettivamente ci sono indicazioni contraddittorie, da un lato c’è il comma 5 dell’art. 14 che ci dice che: “I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero” tuttavia il punto è a cosa servirebbe questa diagnosi? Mettiamo che io faccia la diagnosi, mi accorgo che uno degli embrioni non sia sano, posso non impiantarlo? No, tutti gli embrioni vanno impiantati, è vietata la crioconservazione e la soppressione degli embrioni LA PROF E FAVOREVOLE A QUELLA GIURISPRUDENZA CHE RITENEVA, CHE DAL COMPLESSO DELLA LEGGE 40, EFFETTIVAMENTE QUESTO DIVIETO FOSSE IN QUALCHE MODO INFERIBILE, ANCHE SE IN MODO IMPLICITO ⇒ questo è il problema che si pone anche il Tribunale di Cagliari che deve decidere un ricorso d’urgenza (art. 700 cpc): la coppia è portatrice di una malattia genetica la betatalassemia (un gruppo eterogeno di malattie che hanno in comune una sintesi difettosa dell’emoglobina) la quale non solo accorcia la prospettiva di vita ma ha anche effetti mortali. La coppia siccome tutti e 2 sono portatori sani propone un ricorso d’urgenza per chiedere al Tribunale di Cagliari di ordinare al centro di PMA a cui si sono rivolti di effettuare la diagnosi pre-impianto ⇒ il Tribunale prende atto che il decreto ministeriale vietava espressamente la diagnosi pre- impianto, prende atto, che a giudizio del Tribunale, il divieto è insito nella legge anche se non espressamente affermato e quindi solleva la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 2, 3 e 32 Cost.. La decisione della Corte è un po sorprendente sotto alcuni profili ⇒ è un’ordinanza di inammissibilità, secondo la Corte il divieto di diagnosi pre-impianto non deriva dalla legge, dall’art. 13 in particolare ma soltanto dal decreto ministeriale comunque questa opinione della Corte ha un effetto immediato e cioè? Il decreto ministeriale viene dichiarato illegittimo prima dal Tribunale di Cagliari, che ordina di procedere alla diagnosi pre-impianto; successivamente è lo stesso TAR del Lazio a dichiarare illegittimo il decreto per eccesso di potere però a questo punto ci troviamo in una soluzione paradossale, pensiamo alla stessa coppia di Cagliari può ricorrere alla diagnosi pre-impianto e vedere che uno degli embrioni è portatore non sano per la betatalassemia ma non può rifiutare l’impianto. *le malattie genetiche si dividono in 2 tipi: malattie genetiche dominanti, basta avere un solo gene malato per esprimere la malattia e malattie genetiche che si manifestano nell’individuo, anche se magari dopo una certa età, che sono recessive ma che sempre si manifestano, in questo caso dipende, se io ho anche un gene sano la malattia potrebbe anche non manifestarsi e io sono il cd portatore sanomolte di queste malattie sono associate al cromosoma femminile X e quindi si manifestano solo negli uomini, le donne hanno un gene sano, il gene X e un gene X malato, la malattia è recessiva e quindi non si manifesta mentre gli uomini hanno un solo cromosoma X, se quel cromosoma X è malato, basta un gene perché la malattia si manifesti. Esistono però anche delle predisposizioni genetiche alla malattia rispetto alle quali non siamo sicuri che si manifesterà o no in vita (es. molte forme tumorali)ora a cosa si riferisce la legge non è chiaro, onestamente non è mai stato stabilito, perché questo non è mai stato fatto? In anzi tutto perché anche se a livello di ricerca scientifica noi abbiamo già individuato i geni che danno una maggior predisposizione a certe forme tumorali, tuttavia questi non sono test che sono pubblicamente accessibili, che sono pagati dal sistema sanitario nazionale diciamo sono cose in via di sperimentazionenon ci sono casi di coppie che hanno chiesto di accedere per questo tipo di malattie Il primo punto su cui la Corte Costituzionale interverrà è quello della produzione, contemporaneo impianto e crioconservazione degli embrioni ⇒ non solo viene abolito il limite dei 3 embrioni ma la Corte interviene anche sul comma successivo, stabilendo che nel caso di un comprovato stato di necessità relativo alla salute della donna, certamente il trasferimento in utero deve avvenire ma senza creare pregiudizio alla stessa salute della donna; secondo punto su cui interviene è la PMA eterologa che viene ammessa e il terzo riguarda l’accesso alle coppie portatrici di malattie genetiche. Produzione, contemporaneo impianto e crioconservazione degli embrioni : La questione sollevata dal TAR del Lazio e dal Tribunale di Firenze con due diverse ordinanze riguarda l’art. 14 secondo o terzo comma, cioè nella parte in cui stabiliva che si devono produrre al massimo 3 embrioni e comunque tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente impiantati ⇒ questa norma viene accusata di violare gli art. 3 e 32 Cost., perchè? Perché non lascia al medico la possibilità di valutare quanti embrioni sia necessario produrre nel caso concreto e quindi tratta allo stesso modo casi molto diversi ⇒ si vede la centralità dell’art. 32 che deriva dall’impostazione originale della legge, che configura questi come trattamenti a favore della salute ma allora perché discriminare tra salute di persone per cui è più facile iniziare una gravidanza e portarla a termine e di persone, che proprio perché hanno una maggiore compromissione alla propria salute, avranno sicuramente bisogno di un numero superiore di embrioni.

Secondo la Corte poi il divieto di eterologa incide sul diritto alla salute, il quale va inteso come comprensivo non soltanto della salute fisica ma anche di quella psichica, perché? Impedisce a chi soffre di una sterilità/infertilità più grave di realizzare il proprio desiderio genitoriale. Ciò crea anche una disparità di trattamento e quindi una lesione dell’art. 3 perché trattiamo in modo peggiore le coppie che hanno problemi peggiori. Quindi in assoluto per la Corte Costituzionale il divieto di eterologa, viola la libertà di autodeterminazione, il diritto alla salute e il principio di uguaglianza ⇒ si tratta di vedere se questa violazione sia giustificata dalla tutela di altri interessi, perché come sappiamo tutti i diritti possono entrare in conflitto e sono da bilanciare tra di loro quindi il divieto viola questi 3 diritti ma questa violazione, è giustificata dall’esigenza di tutelare altre posizioni? Secondo la Corte no, questo divieto è ingiustificato nel senso che è senza ragione ⇒ in particolare l’avvocatura di stato che si era costituita, aveva addotto che il divieto mirava a tutelare, il diritto a conoscere le proprie origini del nascituro, perché? Perché se la nascita, fosse avvenuta attraverso la donazione di ovuli o di gameti da donatore anonimo, il nascituro non avrebbe potuto conoscere la propria origine genetica ⇒ la Corte osserva però, come nel nostro ordinamento, il diritto a conoscere le proprie origini non è assoluto, subisce delle limitazioni (es. in caso di adozione) ma anche come il legislatore, sia intervenuto nel 2001, per allentare le maglie dell’adozione e quindi aprire alcune possibilità per le persone adottate di conoscere le proprie origini e secondo la Corte questi principi potrebbero essere applicati/applicabili anche in tema di eterologa. Infine la Corte osserva come la normativa di risulta sia completa perché, abbiamo già visto, che la legge 40 attribuiva lo status di figlio legittimo a chi era nato in applicazione di tecniche di PMA eterologa ma secondo la Corte questa disposizione è ancora applicabile e soprattutto osserva che per la donazione di gameti e ovuli si può già ricorrere alla disciplina del 2007 che riguarda la donazione di tessuti e cellule umane (in effetti dal punto di vista biologico i gameti sono cellule umane). Come possiamo immaginare, in dottrina, questa pronuncia ha suscitato reazioni contrapposte ⇒ in molti si sono visti favorevoli e altri, come Lorenza Violini, l’hanno considerato un indebito caso di attivismo giudiziario (secondo la Violini: la finalità perseguita dalla legge, consisteva proprio nel garantire una procreazione coerente con un patrimonio biologico di derivazione certa, utile a garantire al figlio la certezza delle proprie origini biologiche. In particolare critica il parallelo tra adozione e PMA eterologa, nel senso che il diritto a conoscere le proprie origini è affievolito in caso di adozione quindi può anche essere affievolito in caso di PMA eterologa, osservando come le situazioni sono diversi perché nel caso della PMA eterologa il bambino non c’è ancora mentre in quello dell’adozione, si tratta di darlo ad una famiglia, che c’è già ma che non sia in grado di occuparsi di lui e l’affievolimento del diritto a conoscere le propri origini, si giustifica per un esigenza di tutela). Coppie portatrici di malattie genetiche : La legge 40 prevede l’accesso soltanto per le coppie affette da sterilità e infertilità, a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale queste coppie possono fare una diagnosi pre-impianto e possono non impiantare embrioni che non sono sani ma questa facoltà non è concessa alle persone che, avrebbero maggiori ragioni, di fare una diagnosi pre-impianto perché sanno già di essere portatrici di malattie genetiche ⇒ il caso nasce davanti alla Corte EDU ed è il caso Costa e Pavan vs Italia : i ricorrenti sono portatori sani di una malattia genetica gravissima, la muscoviscidosi, e lamentano di non poter accedere alla PMA e quindi di non poter selezionare, con diagnosi pre-impianto gli embrioni sani (nel caso di specie i ricorrenti avevano già iniziato una gravidanza ma i test genetici pre-natali, avevano rilevato che il bambino era malato e la donna aveva deciso di interrompere la gravidanza) ⇒ in particolare la Corte osserva che anche la Convenzione di Oviedo consente test genetici predittivi e fa uno excursus dei principali atteggiamenti europei in tema di diagnosi da parte delle coppie affette da patologie genetiche ⇒ di certo rileva una differenza di disciplina ma il punto più importante è che il Governo italiano, era interveniente nel giudizio e aveva sostenuto che qui i ricorrenti stessero invocando il diritto ad avere figli sani ma che l’ordinamento giuridico italiano, ne il sistema CEDU, riconoscevano ai ricorrenti un tale diritto ⇒ sul punto la Corte ribadisce che in realtà, il diritto che i ricorrenti invocano, non è quello di mettere al mondo un figlio sano, ma quello di accedere a tecniche a cui altri cittadini italiani possono accedere. La Corte quindi accoglie il ricorso, in particolare sottolineando l’irragionevolezza del diritto italiano perché da un lato non consente ai ricorrenti di selezionare gli embrioni sani ma dall’altro consente ai ricorrenti di interrompere la gravidanza, anche quando è già molto avanti, se l’embrione non è sano ⇒ tutto questo secondo la Corte incide non solo sull’art. 8 ma anche sull’art. 14 della Convenzione. La Corte osserva che la doglianza dei ricorrenti non riguarda la domanda in se, se il divieto di accedere alla diagnosi sia compatibile con l’art. 8 ma denunciano la sproporzionazione di tale misura, di fronte al fatto che invece il sistema italiano gli concede la possibilità di interrompere la gravidanza ⇒ quindi la Corte CEDU condanna l’Italia per violazione degli art. 8 e 14 della Corte Europea. Per tutelare il loro diritto a mettere al mondo un figlio non affetto dalla malattia di cui sono portatori sani, sottolinea la Corte, l’unica possibilità offerta ai ricorrenti è iniziare una gravidanza secondo natura e procedere ad interruzione mediche della gravidanza qual ora l’esame pre-natale dovesse rivelare che il feto è malato. A seguito della pronuncia della Corte EDU, in un caso successivo del 2015, la Corte Costituzionale accogliendo in toto le considerazioni della Corte EDU, dichiara incostituzionale il divieto di accesso delle coppie portatrici genetiche pur che queste malattie siano di una gravità tale, da consentire l’interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della legge 194 del 1978 questo perché la Corte ravvisa altrimenti una violazione degli art. 3 e 32. Vediamo come è cambiata la disciplina, proprio a seguito di questa disciplina:

  • criteri soggetti: coppie eterosessuali, viventi, maggiorenni, affetti da sterilità o infertilità o affetti da malattie genetiche;
  • omologa ed eterologa (qualora l’infertilità sia assoluta e irreversibile) da donatore o donatrice anonimi;
  • vietata la gestazione per contro terzi;
  • ammessa diagnosi pre-impianto;
  • ammesso il mancato impianto di embrioni perché non sani o sovrannumerari;
  • vietato utilizzo di embrioni non impiantati;
  • a spese del sistema sanitario nazionale fino a un numero di tentativi. L’anonimato del donatore che è un problema oggi molto discusso a livello europeo, qual è il problema che pone l’anonimato del donatore? Contrasta con il diritto a conoscere le proprie origini ⇒ questo diritto ha numerose fonti soprattutto sovranazionali, in anzi tutto è affermato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (Convenzione di New York) del 1989 ratificata con legge italiana nel 1991 quindi vincolante nel nostro paese, la quale all’art. 7 stabilisce che: “Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi” anche la Convenzione dell’Aia del 1993 che è la convenzione sull’adozione internazionale, anche essa ratificata in Italia con legge del 1998 e quindi vincolante, impegna gli stati contraenti a conservare con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore e in particolare quelle relative all’identità della madre e del padre e i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia, assicurandone l’accesso al minore stesso o ad un suo rappresentante; a sua volta anche la Corte EDU ha stabilito che il diritto a conoscere le proprie origini, è un diritto che rientra nel diritto alla vita privata e famigliare di cui all’art. 8. Il diritto a conoscere le proprie origini, come tutti i diritti, non è certamente un diritto che goda di una tutela assoluta, è un diritto la cui tutela va contemperata con altri diritti ma ciò non toglie, in Italia, questo diritto, anche rispetto ai casi dell’adozione, ha faticato a lungo per essere riconosciuto, perché? Perché la legge sull’adozione, la n. 184 del 1983, garantiva la segretezza dell’identità dei genitori biologici e ciò essenzialmente per due ragioni:
  • in primo luogo per tutelare, in qualche modo, il nuovo nucleo famigliare, quello nato dall’adozione, da interferenze dei genitori biologici
  • in secondo luogo per proteggere la madre naturale da discriminazioni nel caso di nascita al di fuori del matrimonio; ora non solo nel caso dell’adozione ma anche nel caso dell’eterologa, il diritto a conoscere le proprie origini è in qualche misura compromesso e infatti ci sono molte nazioni europee, che hanno revocato l’anonimato dei donatori in caso di PMA eterologa (es. Svezia, Svizzera, Gran Bretagna, Olanda e Norvegia) ⇒ cosa

significa che hanno revocato l’anonimato dei donatori e donatrici? Significa che il minore raggiunta una certa età, variabile a seconda delle legislazioni, ha diritto di essere informato sull’identità delle persone da cui provengono i gameti con cui è stato concepito (es. in Germania c’è un registro centrale dove vengono archiviati i dati di donatori, il cui patrimonio genetico è stato impiegato con successo, ed è previsto che ogni persona che presume di essere nata con PMA eterologa può chiedere al registro le informazioni che la riguardano, direttamente o attraverso chi esercita la responsabilità genitoriale) quindi diciamo che sono molte, anche in Europa, le legislazioni che anche in caso di PMA eterologa, si sono orientate nel senso di riconoscere il diritto alle proprie origini. *ovviamente i donatori non instaurano mai nessun legame giuridico con il nato, è semplicemente un diritto a conoscere l’identità di queste persone ma non viene instaurata nessun tipo di relazione giuridica Come dicevamo, nel nostro paese il diritto a conoscere le proprie origini, ha stentato ad essere riconosciuto, anche per quanto riguarda l’adozione, anche se un apertura verso questo diritto è avvenuta con la legge 149 del 2001 che ha introdotto delle modifiche alla legge 184 ⇒ in particolare ha stabilito all’art. 28: “Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni” quindi un diritto ad esser informato dello stato di persona adottata e un obbligo dei genitori adottivi di provvedervi ⇒ ora è chiaro che ci troviamo di fronte ad un obbligo non coercibile, cioè alla fine saranno i genitori adottivi gli unici responsabili dell’adempimento di quest’obbligo, questo è un classico esempio di normativa simbolica e l’importanza di questa previsione, sta nel fatto di aver riconosciuto, e quindi in qualche modo di voler sensibilizzare i destinatari della stessa, sull’esigenza di informare il minore sul proprio stato ma è comunque importante perché è una presa di posizione sul fatto che, le persone adottate, hanno diritto a conoscere il proprio stato. Più importante sotto il profilo pratico, sono invece le disposizioni successive, in particolare: “i genitori adottivi possono ricevere informazioni sull’identità dei genitori biologici, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore” diciamo che questi obblighi informativi, riguardano per lo più la sfera sanitaria e quando c’è un problema per la salute del minore, i genitori adottivi ma anche i responsabili delle strutture mediche, possono conoscere l’identità dei genitori biologici ma soprattutto è importante la previsione al V comma: “L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici e può farlo anche raggiunta la maggiore età se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica” quindi non solo la salute fisica ma anche l’equilibrio e benessere psichico ⇒ a partire dai 25 anni è sempre possibile mentre a partire dai 18 è possibile solo se questa richiesta viene giustificata, nell’ottica di garantire il benessere psicofisico del minore. Questa legge aveva però anche previsto che: “l’accesso alle informazioni è consentito se l’adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o ha manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo” quindi in queste due circostanze non era permesso per il minore, accedere ai dati che concernevano l’identità dei suoi genitori biologici ⇒ questa situazione si è modificata a seguito della sent. della Corte EDU, Godelli vs Italia (in questa sent. il sig. Godelli aveva adito alla Corte EDU proprio lamentando il fatto che fosse violato il suo diritto a conoscere le proprie origini perché la legge italiana, non soltanto nel suo caso la madre aveva dichiarato all’atto della nascita di non voler essere nominata ma che questo divieto era assoluto e non prevedeva neppure la possibilità di consultare la madre, per verificare che persistesse la sua volontà di non essere nominata) infatti in questo caso la Corte EDU accoglie questo ricorso quindi condanna l’Italia ⇒ la pronuncia ha immediati effetti interni perché la Corte Costituzionale dichiara l’incostituzionalità di questa parte della novella del 2001, nella parte in cui esclude “nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica” quindi in pratica, in questi casi, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale SI DOVRÀ ATTIVARE UN PROCEDIMENTO PER CONSULTARE LA MADRE BIOLOGICA E VEDERE SE ANCORA PERSISTE LA SUA VOLONTÀ DI NON ESSERE NOMINATA O SE INVECE NON PERSISTE PIÚ QUESTA VOLONTÀ E QUINDI ACCOSENTE A CHE LA PERSONA VENGA A CONOSCENZA DELLA SUA IDENTITÀ ⇒ tra l’altro dopo un certo conflitto giurisprudenziale, alla fine si è deciso che il procedimento utilizzabile per l’interpello della madre biologica è un procedimento di giurisdizione volontaria davanti al Tribunale dei minori in Camera del Consiglio (Sezioni Unite 2017). Nel 2018 poi è intervenuta un’altra pronuncia della Cassazione che ha esteso il diritto a conoscere le proprie origini, non soltanto al caso dei genitori biologici ma anche delle sorella e fratelli biologici adulti previo di nuovo interpello di questi ultimi, mediante procedimento giurisdizionale in Camera di Consiglio davanti al Tribunale dei minori, per assicurare la riservatezza e il rispetto dell’idoneità di questi soggetti quindi diciamo la Cassazione ha esteso LA POSSIBILITÀ DI CONSOCERE LE PROPRIE ORIGINI, NON SOLTANTO ALL’IDENTITÀ DEI GENITORI BIOLOGICI (nel caso di specie erano deceduti) MA ANCHE A QUELLA DI FRATELLI E SORELLE BIOLOGICHE, CHE PERÒ DOVRANNO ESSERE PREVIAMENTE SENTITI. Il problema che si pone in caso di PMA eterologa è se in qualche modo queste disposizioni possono essere estese, in via interpretativa, anche alle persone che sono nate a seguito di PMA eterologa? Non c’è una giurisprudenza sul punto perché ovviamente la PMA eterologa è consentita in Italia per le nuove generazioni da troppo poco tempo ma probabilmente ci saranno delle richieste in tal senso e quindi è bene anche anticipare la riflessione giuridica ⇒ per farlo dobbiamo tener conto che il diritto a conoscere le proprie origini, è un diritto che si ricollega direttamente al diritto all’identità personale perché la nostra storia è parte di quello che siamo, chiaramente per le persone adottate questa storia è, in qualche modo incompleta, manca soprattutto la possibilità di chiedere ragioni per quell’evento traumatico e irreversibile che è l’abbandono ⇒ ecco in dottrina si discute molto se questo diritto, che giustifica in maniera così forte per le persone adottate, la possibilità di conoscere le origini dei loro genitori adottati si presenti in maniera uguale anche nel caso della PMA eterologa, perché se ci pensiamo nella PMA eterologa le cose sono andate più diversamente, qui non c’è stato nessun abbandono, semmai c’è stata una donazione, il bambino è sicuramente voluto per cui secondo alcuni autori sarebbe affievolito il diritto a conoscere le proprie origini in caso di PMA eterologa, anche se però non si esclude che per alcuni soggetti potrebbe invece essere importante. *in Italia: la Corte Costituzionale nella sent. in cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di eterologa, ha ritenuto applicabile la normativa sulla donazione delle cellule e tessuti che prevede l’anonimato del donatoresul punto è intervenuta anche la Conferenza delle Regioni e Provincie autonome che nel 2014 ha stabilito che i dati clinici dei donatori possano essere resi noti, solo al personale sanitario e solo in casi straordinari. Allo stesso modo anche la legge di stabilità del 2015, che ha istituito il registro nazionale dei donatori di gameti, ha stabilito l’anonimato dei donatori (sotto il profilo tecnico, in questo registro sono contenuti i dati identificativi di questi soggettii dati sono trattati con pseudonimizzazione, per cui sono protetti e non possono essere comunicati agli esterni quindi diciamo nel nostro ordinamento, il diritto a riconoscere le proprie origini NON È RICONOSCIUTO ALLE PERSONE CREATE CON PMA ETEROLOGA. Alcuni argomenti utilizzati sia a favore che contro il divieto di GPA fanno riferimento al concetto di dignità umana ⇒ quali sono le fonti nazionali e sovranazionali in cui ricorre questa espressione? Un’espressione che non è definita però da queste fonti, tanto che “dignità umana” è un classico concetto teorico e pieno di teoria.

e le proprie scelte UN IDEA SU COSA VOGLIAMO ESSERE, COSA VOGLIAMO FARE, COSA CI PIACE. Secondo nozioni più connotate come quella di Dworkin, l’autonomia consiste nella possibilità di elaborare e rielaborare i propri interessi critici cioè le cose che per noi hanno davvero importanza nella vita mentre secondo nozioni più deboli, l’autonomia come autodeterminazione è la possibilità di formarci preferenze individuali. L’autoregolamentazione consiste nella possibilità di agire in accordo con le nostre preferenze, coi nostri valori e con le nostre scelte di vita. Mentre la libertà invece è la possibilità di agire senza limitazioni interne ed esterne ed è certamente un elemento che indice sull’autoregolamentazione. La nozione liberale di autonomia, che è quella più conosciuta e indagata, pone qualche problema:

  1. (più grave) attiene alle condizioni di autenticità cioè quali condizioni devono sussistere perché un piano di vita, un interesse, un valore, un desiderio possa considerarsi proprio del soggetto, cioè indipendente da manipolazioni e influenze altrui? Qui chiedere una libertà assoluta vuol dire rendere impossibile l’autonomia (es. come ci siamo vestiti oggi? È frutto di una scelta autonoma?). SPECIFICARE LE CONDIZIONI DI AUTENTICITÀ IN MODO DA NON RENDERE L’AUTONOMIA IMPOSSIBILE MA ALLO STESSO TEMPO DI RIUSCIRE A TRACCIARE DEI LIMITI RISPETTO A SCELTE IN CUI CI SONO STATE PRESSIONI MAGGIORI ;
  2. attiene alle condizioni di competenza cioè quelle condizioni che devono sussistere perché un soggetto possa dirti autonomo ⇒ la nozione di competenza è un po diversa, in filosofia morale, da quella di capacità giuridica di agire, perché lo è? L’autonomia è una condizione graduabile, certi soggetti possono essere autonomi rispetto a certe scelte ma non rispetto ad altre (es. un bambino può essere autonomo a scegliere un gusto di gelato ma non è autonomo a scegliere se sottoporsi o no ad un intervento chirurgico), il diritto chiaramente deve tracciare dei confini, stabilisce che la maggiore età sia sufficiente per essere autonomi in certe decisioni ma nessuno raggiunge l’autonomia prima di questo periodo, rispetto a questa scelta? Alcuni si e altri no. TROVARE DEI CRITERI CHE SIANO IN GRADO DI FUNGERE DA GUIDA ANCHE PER LE SINGOLE PERSONE E LE SINGOLE QUESTIONI ;
  3. attiene ai limiti all’autonomia, in tutti gli ordinamenti giuridici sono previsti dei limiti all’autonomia dei soggetti ⇒ dal punto di vista della filosofia morale, la discussione è se e quando questi limiti siano giustificabili? Sicuramente in un’ottica liberale si può sempre limitare l’autonomia di qualcuno per evitare che faccia un danno a qualcun altro, cd principio del danno ma il concetto di danno non è chiaro, che cosa ci mettiamo dentro? Consideriamo solo i danni economici o anche quelli di carattere diverso? Soprattutto è molto discusso, il danno a quali soggetti? Ma poi c’è un dibattito tutto interno al liberalismo su ad esempio quei limiti all’autonomia che sono posti a favore dell’autonomia del soggetto (es. contratto di schiavitù volontaria: è legittimo un contratto di schiavitù volontaria con cui io rinuncio, per sempre, alla mia autonomia?) diciamo sotto il profilo giuridico, i nostri ordinamenti di solito riconoscono sempre, in alcuni settori, dei limiti all’autonomia individuale (es. art. 36 + disposizioni a favore dei lavoratori). Se adottiamo una nozione liberale di autonomia adotta una nozione soggettiva di dignità individuale però con tutti i limiti posti dall’individuazione problematica delle condizioni di autenticità ⇒ chi adotta questa nozione ritiene che NON CI SIA NESSUN CONFLITTO TRA AUTONOMIA E DIGNITÀ UMANA perché se l’autonomia è davvero tale, allora in qualche modo la dignità umana, è un concetto che rientra in quello di autonomia perché va intesa in senso soggettivo, cioè dipende dalla scelta autonoma del singolo come intendere la dignità.
  • nozione non liberale: è una nozione che è solidale rispetto alla concezione oggettiva di dignità ⇒ il maggiore esponente è Kant, per lui l’autonomia deve essere distinta dall’arbitrio cioè c’è una differenza rilevante tra il compiere una scelta autonoma e compiere una scelta arbitraria. ANCHE SE SONO SODDISFATTE LE CONDIZIONI DI AUTENTICITÀ E DI COMPETENZA, QUESTO NON BASTA PERCHÈ UNA SCELTA SI POSSA DIRE AUTONOMIA, LO È SULLA BASE DEL CONTENUTO in particolare secondo Kant, una scelta è autonoma, e quindi fonda la dignità umana, quando esprime la volontà di un legislatore universale cioè quando è soddisfatto il famoso imperativo kantiano, agisce sempre e solo secondo quella sistema che poi volere diventi legge universale SOLTANTO QUANDO LA NOSTRA SCELTA RISPONDE A QUESTO IMPERATIVO E QUINDI POTREBBE VALERE COME LEGGE PER TUTTI GLI ESSERI UMANI, SI POTREBBE DIRE AUTONOMA però perché ciò avvenga è anche necessario che questa scelta rispetti l’altra massima kantiana, secondo cui ognuno deve trattate se stesso e gli altri, mai come semplice mezzo ma come fine, perché? Per Kant trattare se e gli altri come semplice mezzo non è universalizzabile, cioè se tutti lo facessimo la convivenza sociale sarebbe impossibile ⇒ trattate qualcuno come fine significa riconoscere che ha un valore in se, riconoscere che ha una dignità L’UOMO HA DIGNITA PERCHE NON HA PREZZO Clonazione Per clonazione s’intende la riproduzione di cellule o individui geneticamente identici *il tema è stato impiegato per la prima volta nel 1915 per indicare una popolazione di parameci, organismi pelosi unicellulari, che era stata ricavata da un unico paramecio di partenza la clonazione è vietata come il cannibalismo dalla legge 40: “Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione” però dobbiamo distinguere diversi tipi di clonazione, può riguardare:
  • riproduzione di cellule o individui: la prima è una cosa che facciamo tutti i giorni, si clonano molto spesso anche le sequenze di DNA, viene utilizzata anche per le cellule staminali mentre la seconda, può avere scopo:
  1. riproduttivo (volta a far nascere l’individuo identico ad un individuo di partenza);
  2. non riproduttivo (es. clonazione di un embrione che però non è volta a far nascere questo embrione ma è volta ad aumentare il serbatoio da cui ottenere cellule staminali); quella riproduttiva può riguardare essere umani o animali non umani ⇒ oggi la clonazione riproduttiva animale è quella più spesso impiegata, in zoo tecnologia, rispetto alla produzione di animali o microrganismi geneticamente modificati, da qui si ottengono vaccini e farmici quindi soprattutto la clonazione riproduttiva animale è molto impiegata nella ricerca medica. La clonazione che ha ad oggetto individui, sia riproduttiva che non riproduttiva, si attua attraverso due procedimenti principali:
  3. poliembria (o separazione precoce del pre-embrione): dai due gameti, maschile e femminile, si forma un embrione ma in questa sua fase di sviluppo, va incontro ad una sorta di mitosi per cui duplica il suo patrimonio genetico e si divide in due embrioni diversi (es. gemelli omozigoti). È una tecnica che in laboratorio riproduce un procedimento naturale ⇒ di per se è una tecnica alla quale gli scienziati sono poco interessati perché mi permette si di avere tanti individui uguali tra loro ma io non so prima le caratteristiche di partenza degli individui;
  4. per trasferimento del nucleo: nel campo zoo tecnico è di interesse per gli scienziati, perché? Con questa io dovrei essere in grado di predire, più o meno, le caratteristiche dei cloni ⇒ cosa succede in questo caso? Si prende un nucleo di una cellula matura e lo si mette dentro un ovocita previamente privato del proprio nucleo quindi in teoria, con questo procedimento, si dovrebbe riuscire ad ottenere dei cloni identici all’animale clonato.

Diversa, ma non tanto, dalla clonazione è la partenogenesi ⇒ anche questa è una modalità di riproduzione che si trova in natura e che invece consiste in un processo per cui viene sviluppato un ovulo non fecondato quindi ci sono un insieme di tecniche che, stimolando artificialmente lo sviluppo di un ovulo non fecondato, riescono ad ottenere un nuovo individuo *è stata sperimentata su alcune specie umane, in particolare su alcuni topi che sono nati per partenogenesi anche qui le applicazioni di partenogenesi sono sempre materia di sperimentazione animale oltre che di zoo tecnologia. La clonazione è vietata universalmente, non soltanto la legge 40 ma anche il protocollo addizionale sul divieto di clonazione alla Convenzione di Oviedo che appunto la vieta, anche la direttiva europea n. 44 del 1998 che riguarda i brevetti, impedisce di brevettare qualsiasi invenzione volta alla clonazione di essere umani, in quanto viola l’ordine pubblico e il buon costume; è vietata anche dalla Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani del 1998, in quanto contraria alla dignità umana; è vietata dalla Carta dei diritti di Nizza ai Titolo III. La clonazione animale invece sta facendo passi avanti ⇒ caso delle scimmiette clone, nate il 24 Gennaio 2018 ed è la prima volta che sono stati clonati due primati *la legge italiana è molto restrittiva sulla sperimentazione sui primati, vieta del tutto quella sui primati superiori ma è molto restrittiva anche per tutti i primati ma ovviamente questo non vale per la legislazione cinese Una delle ragioni principali per cui interesse affrontare la clonazione è in merito alla riproduzione umana, perché? Penso che non ci sia nessuno favorevole alla clonazione perché normalmente si aspira a qualcosa di migliore però d’altra parte non ci sono argomenti contro la clonazione riproduttiva umana ⇒ quali sono i principali argomenti?

  • diritto all’unicità: secondo questo argomento esiterebbe a livello morale, il diritto di ognuno di noi alla sua unicità, qual è il problema di questo diritto? Questo diritto può essere inteso come il diritto all’unicità spirituale, ad essere noi stessi, unici e diversi da tutti gli altri però in questo caso anche i cloni avrebbero questo diritto, c’è il fatto che il clone sia geneticamente uguale a noi non è detto che lo stesso patrimonio genetico possa compromettere questa unicità spirituale oppure può essere inteso come diritto all’unicità genetica ma perché non può essere inteso così? Nel caso dei gemelli, loro non sarebbero unici perché hanno un gemello;
  • minaccia alla sopravvivenza della specie: la clonazione minaccia la sopravvivenza della specie, perché? Si ricollega proprio al darwinismo questa idea, cioè la selezione naturale darwiniana che come avviene? Attraverso delle modifiche casuali durante la riproduzione sessuata, ci sono delle modifiche genetiche casuali che casualmente si dimostrano favorevoli alla sopravvivenza della specie (es. moscerini dei pioppi sono bianchi perché il pioppo è bianco quindi gli uccelli predatori, bianco su bianco, non li vedono mentre quando nasce un moscerino nero, l’uccello predatore lo vede e lo mangia quindi ha una vita piuttosto limitata) ⇒ secondo questo modo di vedere se ci clonassimo questo eviterebbe i mutamenti casuali e quindi la nostra specie sarebbe “cristallizzata”, sempre uguale e quindi non preparata ad un mutamento casuale della natura. Per la verità anche questo argomento viene usato contro l’ingegneria genetica. Qual è il problema di questo argomento se applicato alla clonazione? Non sembra un grosso ostacolo perché a volte, anche nella clonazione animale, possono verificarsi mutamenti casuali;
  • ordine pubblico e buon costume: la clonazione è contraria? Che cosa s’intende per buon costume?;
  • dignità umana: la clonazione la viola? Quando la Convenzione di Oviedo parla di violazione della dignità umana verosimilmente non si riferisce alla dignità dei cloni ma alla dignità di tutti gli esseri umani, ecco se inteso in questo senso riprodurci per clonazione viola la nostra dignità come specie? Diciamo non ci viene proprio in mente come ipotesi eclatante di violazione della dignità umana NON CI SONO ARGOMENTI ⇒ questo introduce alcune riflessioni di Marta Nusbam , la quale sostiene che per comprendere certe regolamentazioni giuridiche bisogna partire, non tanto da argomenti e ragioni, quanto da emozioni, in particolare, il senso del disgusto, svolge un ruolo fondamentale nello spiegare certe proibizioni giuridiche ⇒ questo è interessante perché richiama l’attenzione su come l’etica non si componga solo di ragioni ma talvolta anche di emozioni e certe emozioni possono giocare un ruolo determinante ⇒ cosa ne pensiamo di questo pensiero? Cellule staminali Le cellule staminali e la disciplina italiana relativa alla ricerca sulle staminali sono interessanti dal punto di vista bioetico per più di una ragione, la principale forse è che evidenziano alcune incoerenze del nostro ordinamento nei riguardi del trattamento degli embrioni e in genere della vita umana allo sviluppo embrionale ⇒ cosa sono le cellule staminali? Sono cellule primitive non specializzate che sono dotate della capacità di trasformarsi in cellule di tipo diverso, in particolare perché una cellula possa essere qualificata come staminale deve presentare almeno 2 proprietà:
  • l’autorinnovamento: la capacità di compiere un numero illimitato di cicli replicativi mantenendo il medesimo stato indifferenziato e in particolare ciascuna cellula staminale realizza l’autorinnovamento o 1) mediante la divisione asimmetrica obbligata (da una cellula staminale di formano due cellule, una specializzata e un’altra staminale) oppure 2) mediante il differenziamento stocastico (quando una popolazione di cellule staminali si conserva perché esiste un numero presso che uguali di staminali che si duplicano dando vita a 2 staminali e di cellule staminali che invece si replicano dando vita a 2 cellule specializzate);
  • la potenza: è la capacità più interessante e consiste nella capacità di dare origine a una o più speci cellulari tramite differenziamento; rispetto alla potenza le cellule staminali si distinguono in:
  1. totipotenti: hanno la capacità di generare tutti i tessuti embrionali ed extraembrionali (con questi si intende il trofoblasto che poi si evolve in placenta) ⇒ quindi diciamo da una cellula di questo tipo noi siamo in grado di avviare potenzialmente un processo di embriogenesi infatti le cellule staminali totipotenti si trovano proprio nell’ovulo fecondato nelle primissime fasi di sviluppo;
  2. pluripotenti: possono generare tutti i tessuti di un organismo umano tranne quelli extraembrionali, perché? Le troviamo allo stato di blastocisti, cosa è successo in questo stato? È successo che l’embrione si è già annidato nell’utero e quindi ha già formato il trofoblasto per cui non è più necessario che lo sappia formare. Le cellule pluripotenti le troviamo anche in parte nel feto e in parte nel cordone ombelicale;
  3. multipotenti: possono specializzarsi solo in alcuni tipi di cellule quindi le troviamo a partire dal livello di gastrula ⇒ si trovano in parte anche in alcuni tessuti degli adulti oltre che nel cordone ombelicale;
  4. unipotenti: possono generare solo un tipo di cellula specializzate e anche qui si trovano nel sangue, nell’epidermide, nel midollo osseo quindi anche in individui adulti; ATTENZIONE ovviamente non è possibile estrarre cellule staminali totipotenti, pluripotenti o multipotenti durante lo sviluppo embrionale senza distruggere l’embrione stesso. La ricerca sulle cellule staminali è oggi la ricerca più praticata nelle scienze mediche perché poter disporre di un reagente biologico da differenziare nei diversi tipi di tessuto degli esseri umani chiaramente apre delle potenzialità enormi per lo studio e la cura di un numero illimitato di malattie (es. autismo, malattie oncologiche, alzaimer, ecc…) quindi diciamo questo tipo di cellule rappresenta un serbatoio. *addirittura si sta lavorando su queste cellule in vista della creazione di organi poi da trapiantare nei soggetti Oggi noi siamo anche in grado di riprogrammare cellule adulte quindi non soltanto di trarre dalle staminali, differenziarle in cellule specifiche dei diversi organismi ma anche di attuare il processo contrario cioè di partire da cellule adulte e quindi riprogrammarle in staminali pluripotenti, cd cellule staminali pluripotenti indotte

cpc da una coppia di cui uno dei membri era affetto da una malattia autosomica dominante, l’esostosi multipla, e questa coppia, a seguito dell’apertura effettuata dalla Corte con la sent. 96/2015, aveva fatto una PMA in vitro e la coppia chiedeva al Tribunale di Firenze di ordinare al centro medico, al quale si era rivolta, di riconsegnarle gli embrioni che aveva prodotto che non risultavano impiantabili (alcuni non lo erano perché erano affetti dalla malattia o alcuni perché rappresentavano evidenti malformazioni e altri non erano biopsabili) perché? Li voleva destinare alla ricerca scientifica connessa all’esostosi ⇒ il giudice a quo, preso atto del fatto che la legge non consente l’uso degli embrioni ai fini di sperimentazione, chiede alla Corte di dichiarare l’illegittimità costituzionale del divieto assoluto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull’embrioni, non finalizzata alla tutela dell’embrione stesso previsto dalla legge 40. Chiedeva poi anche di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 comma III ma nella parte in cui vietava la revoca del consenso dopo la fecondazione ⇒ la Corte non aveva mai dichiarato incostituzionale questo art. e non lo fa neanche questa volta perché ritiene che la deroga sia implicita. La cosa interessante è la prima questione perché avrebbe potuto davvero aprire lo spazio in Italia alla sperimentazione, quanto meno su questi embrioni che sono malati ⇒ cosa decide la Corte Costituzionale? Respinge la questione di legittimità costituzionale, c’è una sentenza di inammissibilità e quali sono gli argomenti? In anzi tutto parte da un’ampia ricognizione della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, osservando come sicuramente la dignità dell’embrione rappresenta un valore di rilievo costituzionale e quindi riconducibile al precetto generale dell’art. 2 Cost.; secondo la Corte ovviamente la tutela dell’embrione non è assoluta, è suscettibile di affievolimento ma la Corte ammette che possa essere soggetta a bilanciamento, al fine di tutelare altre esigenze come la salute della donna oppure l’autodeterminazione femminile rispetto all’IVG ⇒ tuttavia secondo la Corte: “A fronte (…) di quella che qualcuno ha definito “una scelta tragica”, tra il rispetto del principio della vita (che si racchiude nell’embrione ove pur affetto da patologia) e le esigenze della ricerca scientifica – una scelta, come si è detto, così ampiamente divisiva sul piano etico e scientifico, e che non trova soluzioni significativamente uniformi neppure nella legislazione europea – la linea di composizione tra gli opposti interessi, che si rinviene nelle disposizioni censurate, attiene all’area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale (…)” quindi in sostanza la Corte in anzi tutto sembra dare molto rilievo al fatto che lo status dell’embrione (persona morale o no, vita umana o no), sia molto discusso a livello etico e scientifico, non c’è una legislazione uniforme a livello europeo e quindi ritiene che alla fine, la composizione tra principi della salute collettiva (art. 32 Cost.) da un lato e la ricerca scientifica dall’altro, debba essere un bilanciamento che solo il legislatore può effettuare e quindi la Corte fa un passo indietro rispetto al bilanciamento dice, operato dal legislatore. *tra l’altro questa prima sentenza inaugura tutta una serie di pronunce basata sul cd self restreiment, sul profilo etico in cui la Corte dal 2016 in poi inizierà ad adottare un fortissimo atteggiamento di auto restrizione rispetto alle scelte operate dal legislatore democratico Interruzione volontaria di gravidanza (IVG) Per aborto s’intende l’interruzione della gravidanza ⇒ ne esistono di diversi tipi:

  • spontaneo: dovuto a meccanismi fisiologici e indipendente dalla volontà di nessuno (sono una percentuale altissima nel primo trimestre di gravidanza, si pensa che si aggirino sul 35-40% ma secondo molti studiosi sono numeri che sottovalutano molto il fenomeno, perché? Registrano solo quegli aborti volontari di cui la gestante è cosciente ma a volte l’aborto avviene talmente presto che viene scambiato per un semplice ritardo). Sono dovuti a gravi anomalie e malformazione dell’embrione;
  • indotto: in questo caso può essere volontario (cioè indotto con la volontà della gestante) o procurato (il nostro ordinamento lo sanziona). L’aborto è una pratica vecchia quanto l’umanità, per secoli è stato considerato un problema irrilevante sotto il profilo sociale e giuridico, una questione da risolvere tra donne (es. in epoca greco-romana era ovviamente praticato, non era oggetto ne di riprovazione sociale ne di condanna giuridica, questo anche perché un piano definiva il feto come portio viscirum, cioè secondo il diritto romano il feto era una semplice parte del corpo della madre e quindi la donna poteva fare quello che voleva. Questa situazione perdura all’incirca fino al Medioevo e anche oltre). L’aborto veniva praticato con strumenti meccanici, infusi, erbe, funghi velenosi, esercizi fisici e non di rado causava la morte della gestante e del feto ⇒ quando sotto il profilo giuridico inizia ad essere condannato? Intorno al 600 e questo per 2 fattori:
  • la teologia seicentesca, cattolica e cristiana, che inizia a riconoscere l’inizio della vita all’atto del concepimento;
  • inizia a sentirsi il problema del depopolamento demografico (secolo di carestie, malattie, sciagure, guerre, ecc…) mancano braccia per coltivare i campi e quindi le formazioni statali, iniziano a sanzionare gli aborti volontari; si inaugura così una stagione di legislazioni repressive che in buona parte non è ancora superata. Le cose cambiano a partire dagli anni 60-70, anche se in alcuni stati scandinavi (la Finlandia, l’aborto è permesso fin dagli anni 30), i movimenti femministi iniziano a portare avanti delle lotte di rivendicazione per legalizzare, almeno a certe condizioni, l’interruzione volontaria di gravidanza ⇒ inoltre in questo periodo temporale si sviluppano le prime tecniche diagnostiche prenatali e quindi, soprattutto con lo sviluppo dell’ecografia, l’aborto diventa un strumento anche, non soltanto per evitare una nascita indesiderata ma anche per evitare di avere un figlio che presenta delle patologie molto serie. In generale le legislazioni sull’interruzione di gravidanza possono essere riportate a 4 grandi modelli:
  1. punitivo: dove c’è un divieto totale di procedere all’aborto salvo che in presenza di discriminanti generiche (es. lo stato di necessità) ⇒ questo era il modello consacrato dal codice rocco che all’art. 546 puniva anche la donna che si sottoponeva ad aborto volontario, purtroppo non è ancora un modello superato (es. lo stato dell’Arcansas ha appena varato una legge riconducibile a questo modello, ovvero che sanziona, col carcere e con pene pecuniarie severe, l’aborto volontario salvo che non ricorra l’ipotesi dello stato di necessità). L’art. 546 cp venne dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale ma solo nel 1975 nella famosa sent. 27/1975, una sentenza non priva di ambiguità sotto il profilo argomentativo ⇒ qui la Corte riconosce che il nascituro non è una mera res ma anzi è riconducibile alla tutela prestata dall’art. 2 Cost. ma tuttavia ritiene che, si tratti di un valore bilanciabile e in particolare la tutela del feto vale sicuramente meno della salute della donna e quindi la Corte con questa sentenza, dichiara incostituzionale l’art. 546 cp ma solo limitatamente alla parte in cui non permette l’aborto nel caso in cui vi sia un serio rischio, non alla vita ma anche solo alla salute della donna. LA SALUTE DI CHI E GIA NATO DEVE PREVALERE RISPETTO ALLA TUTELA DI CHI E PERSONE SOLO IN POTENZA ;
  2. parzialmente punitivo: dove siano previste scriminanti speciali o eccezioni (es. caratterizza buona parte della legislazione degli stati dell’America del Sud e fino a poco tempo fa era anche il modello previsto dalla legislazione argentina, dove era legale, solo nel primo trimestre, solo in caso di stato di necessità [rischio alla vita della gestante] e violenza sessuale ⇒ un’altra classica eccezione che però rientra nella violenza sessuale è l’incesto. Oggi l’Argentina ha modificato, proprio nel 2020, la sua normazione in tema di interruzione volontaria di gravidanza permettendola liberamente nelle prime 14 settimane;
  3. liberale: qui l’aborto viene considerato come una libertà femminile ⇒ questo è anche il modello che la Corte Suprema degli Stati Uniti, nella famosa sentenza Roe vs Wade del 1973, ha ritenuto conforme alla costituzione americana (in particolare in questa sent. la Corte Suprema ha affermato che nel primo trimestre, l’interruzione volontaria di gravidanza, rientra nel cd diritto della privacy); *noi per privacy intendiamo il diritto alla riservatezza quindi tutte questioni attinenti al trattamento dei dati personali mentre negli Stati Uniti, è un concetto molto più ampio che riguarda la libertà da interferenze esterne, in un certo senso molto più simile al diritto alla vita private e famigliare dell’art. 8 CEDU
  4. discorsivo (battezzato così da Marilisa D’Amico): è adottato in Italia ma anche in altri paesi europei come la Germania, qual è la caratteristica di questo modello? Che anche nel primo trimestre non è totalmente libera l’interruzione di gravidanza ma è comunque disciplinata nella sua procedura e in

parte anche nei presupposti ⇒ Marilisa D’Amico ha scritto molto su questo modello, perché? Perché in un certo senso, lo scopo di questo modello, è di non abbandonare la gestante, cioè? La donna non viene lasciata da sola a scegliere se abortire o meno ma in qualche modo viene sostenuta e seguita nel suo percorso, perché? Soprattutto nel 1978 ma anche oggi con i disastri dell’attuale situazione economica, spesso la decisione di interrompere una gravidanza è dovuta anche a ragioni economiche quindi diciamo che è una decisione che è fortemente condizionata dalla situazione economica sociale. Il quadro del 1978 è che è ancora in vigore l’art. 546 cp quindi l’aborto è consentito solo se c’è un pericolo serio alla vita o alla salute della donna, cosa che ogni tanto succede ⇒ c’è un numero molto alto di aborti clandestini che finiscono sui giornali solo nelle ipotesi in cui si concludono con la morte della stessa gestante. Un evento storico che condizionò fortemente l’approvazione di questa legge furono i fatti di Seveso ⇒ a Seveso, proprio mentre la legge era in discussione, ci fu in un impianto chimico una fuga di prodotti chimici, nell’impianto lavoravano quasi esclusivamente donne, alcune di essere erano nei primi mesi di gravidanza e questa fuga di prodotti chimici avrebbe comportato delle gravissime anomalie e malformazioni per i feti quindi questo sensibilizza molto l’opinione pubblica che da, sondaggi, dibattiti è sempre più orientata in senso favorevole alla legge quindi viene approvata la legge 194 del 1978. *altro fatto che probabilmente condizionò l’approvazione di questa legge è che il Parlamento che approvò questa legge per la prima volta era un Parlamento eletto anche dai diciottenni La normativa fu anche criticata sotto un doppio profilo, da una parte i partiti cattolici che la criticarono come troppo permissiva e dall’altra parte buona parte del movimento femminista dell’epoca + radicali, fu contraria a questa legge perché ritenuta poco permissiva (avrebbero voluto l’adozione di quello che chiamiamo modello liberale mentre la legge fu improntata ad un modello discorsivo) ⇒ in ogni caso furono indetti 2 diversi referendum su questa legge:

  1. per abolirla e quindi reintrodurre la disciplina previgente;
  2. (promosso dai radicali) per liberalizzare l’interruzione volontaria di gravidanza; tutti e due furono bocciati, raggiunsero il quorum ma la maggior parte dei votati si espresse per il NO. I punti più salienti della legge sono: “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio questa era stata una dichiarazione di principio per difendersi un po dalle accuse di chi sosteneva che questa legge fosse espressione di un disinteresse nei confronti della vita umana quando inizia e così anche il II comma, che fu un punto molto discusso nel dibattito parlamentare e anche nel dibattito che precedette il referendum, cioè: “L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite” uno spettro spesso additato dalle persone contrarie all’approvazione di questa legge, oggi è un argomento a cui si ricorre meno, era quello se l’interruzione volontaria di gravidanza fosse stata legale, allora le persone l’avrebbero usata come un mezzo di controllo delle nascite ⇒ in realtà i dati dimostrano che non è così, i numeri dell’interruzione volontaria di gravidanza in Italia sono in continua decrescita e sono anche rari i casi, in cui la stessa persona ricorra a due o più interruzione volontarie di gravidanza. La grossa divisione che occorre operare è quella di interruzione volontaria di gravidanza nel primo trimestre (nei primi 90 gg) e interruzione di gravidanza nel secondo trimestre perché la normativa è diversificata rispetto a queste 2 ipotesi NB: la legge parla dell’interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 gg, questi si calcolano dalla data dell’ultima mestruazionequesto è ancora il metro usato soprattutto nei primi 2 mesi, dopo si ricorre alle ecografie morfologiche quindi quali sono le condizioni a cui vi si può ricorrere nel primo trimestre? Art. 4: “la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito” quindi le condizioni sono molto ampie perché si riferiscono non soltanto alla salute fisica ma anche al benessere psicofisico e anche perché questo benessere va valutato in relazione a tantissimi parametri diversi ⇒ queste sono le condizioni ma la legge prevede anche un procedimento da seguire se sussistono queste condizioni, in anzi tutto questa legge è quella che ha istituito quelli che sono i consultori famigliari, disciplinati all’art. 5. Quindi cosa deve fare la donna? “si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell’esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l’interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie” dopo questa visita di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza: “il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all’articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate” quindi un procedimento estremamente discorsivo, il medico non soltanto ha il compito di prendere atto della gravidanza ma anche di valutare perché vuole interromperla, di informarla sui supporti sociali alla maternità.; dopo di che c’è questo periodo di riflessione di 7 gg che è proprio fatto allo scopo di evitare decisioni affrettate e infine la donna può interrompere la gravidanza. La legge prevede anche una disciplina particolare nel caso invece sussistano condizioni di urgenza ⇒ in questo caso: “Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza” L’art. 6 invece disciplina l’interruzione volontari di gravidanza dopo i 90 gg ⇒ nella dottrina giuridica italiana, si parla a questo riguardo spesso di IVG terapeutica, non è un’espressione che tutti condividono perché non cura nulla (es. in Francia si parla di IMG cioè interruzione medica della gravidanza). È un’ipotesi diversa in

immediato, se chi l’ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l’interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente” Ci sono stati molti elementi discussi di questa legge 194, da chi non era d’accordo per la sua approvazione ⇒ uno di quelli più discussi fu sicuramente il fatto che la legge prevedeva che si potesse consultare il padre del bambino solo se la donna acconsentiva ma indubbiamente il più discusso fu questo, ovvero l’art. 12 che estendeva la possibilità di interrompere la gravidanza non solo alle minorenni (cosa che sembra plausibile perché una gravidanza non voluta è tale soprattutto quando riguarda una persona di giovane età) ma il fatto che la legge prevede che è possibile per le minorenni interrompere la gravidanza anche senza informare i propri genitori : “La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l’interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all’articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza” e in una famosa sentenza è stato stabilito che il giudice tutelare non ha diritto all’obiezione di coscienza, perchè? Perché secondo la giurisprudenza qui il giudice tutelare non agisce in sostituzione della donna ma semplicemente integrandone la volontà, cioè quindi la decisione dal punto di vista giuridico è della donna e semplicemente il giudice tutelare accerta che questa persona sia abbastanza matura per prendere questa decisione; ovviamente se poi sussiste un’urgenza dell’intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di 18 anni: “Qualora il medico accerti l’urgenza dell’intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l’esistenza delle condizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all’articolo 7, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela” La legge disciplina anche la condizione delle persone che sono interdette o inabilitate e tra l’altro è interessante che anche nel caso di interdizione la donna può presentare personalmente questa richiesta ma può essere presentata anche dal marito non tutore, art. 13: “Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato. Nel caso di richiesta presentata dall’interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna. Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull’atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell’infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo. Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all’ultimo comma dell’articolo 8” quindi diciamo anche questo fu considerato all’epoca una grande apertura rispetto ai problemi delle persone affette da disabilità mentale e infine l’art. 14 pone alcuni doveri informativi. Continua ad essere punito tanto chi cagiona per colpa l’interruzione volontaria di gravidanza oppure una nascita prematura quando chi con dolo cagiona un’interruzione volontaria di gravidanza o con preterintenzione con azione dirette a provocare lesioni quindi il diritto continua a sanzionare le ipotesi in cui non ci sia la volontà della donna ma l’art. 19 della legge 194 incrimina anche chiunque cagioni l’interruzione volontaria di gravidanza senza osservare le prescrizione stabilite da questi articoli e in tal caso è punita anche la donna: “Chiunque cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a lire centomila. Se l’interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l’accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’articolo 6 o comunque senza l’osservanza delle modalità previste dall’articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi. Quando l’interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l’osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile. Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma” Oggi l’interruzione volontaria può essere fatta sia chirurgicamente che, sempre nel primo trimestre, farmacologicamente, in particolare con l’assunzione della cd RU- 486 ⇒ da foglietto informativo è consigliata soltanto entro la 9 settimana di gestazione, in Italia fino all’anno scorso era possibile assumerla soltanto entro la 7 settimana, non solo ma stando e disposto dalla legge 194, si riteneva che questa legge deve essere ancora rigorosamente seguita anche nel caso di interruzione volontaria di gravidanza di tipo farmacologico e addirittura che fosse necessaria l’ospedalizzazione della donna ⇒ in altri paesi, ad esempio in Francia ma in tutti quelli dove è legale (è vietata soltanto in Irlanda, Polonia, Lituania e Malta) l’assunzione avviene al domicilio ⇒ in Italia invece era prevista una vera e propria ospedalizzazione, per altro un ospedalizzazione che si faceva presto ad evitare, nel senso che anche se viene ospedalizzato poi non ti possono trattenere con la forza e quindi puoi sempre firmare, liberando l’ospedale da ogni responsabilità per tornare a casa. Solo l’anno scorso, il 12 Agosto 2020, il ministro della salute ha emanato una circolare di aggiornamento delle linee guida sul mifepristone (RU-486) e prostaglandine ⇒ ha aggiornato le linee guida in pratica sull’IVG farmacologica stabilendo che aumentando in anzi tutto il periodo in cui può essere assunta, quindi anche noi possiamo assumerla fino a 9 settimane compiute di gestazione e soprattutto autorizzando la sua amministrazione non soltanto in ospedali ma anche presso strutture ambulatoriali pubbliche adeguatamente attrezzate collegate all’ospedale autorizzato ma anche consultori e day hospital. La legge 194 stessa prevede che ogni anno il ministro della salute debba presentare al Parlamento, una relazione sull’andamento della legge ⇒ ed è una relazione che riporta tutti i dati per una certa annata e che ci permette di svolgere delle considerazioni sul tipo di persone che ricorre all’interruzione di volontaria di gravidanza e anche su quanto l’obiezione di coscienza incida sull’esercizio effettivo di questo diritto ⇒ anche questa relazione del 2020 ma su dati del 2018 conferma il continuo trend di diminuzione delle interruzioni volontarie di gravidanza in Italia, è dal 83 che la % delle IVG annuali è in diminuzione. Soprattutto dopo un aumento importante dell’IVG tra le donne straniere anche queste si sono stabilizzate, anzi dimostrano una diminuzione nel 2018 (nel 2018 rappresentano il 30,3% di tutte le IVG, un valore simile al 2017 ma inferiore quasi di 3 punti da quello del 2014).

*l’Italia ha da sempre il tasso di abortività tra le minorenni più basso d’Europanel 2018 era pari a 2,4 per ogni 1000 IVG ancora valore inferiore rispetto a quello del 2017 Dal 2019 la % delle IVG ripetute continua a diminuire, questa volta è stata pari al 25,5% di tutte le IVG comunque anche questo tasso a livello europeo è un tasso molto basso quindi diciamo l’idea è che normalmente le donne italiane, adottano misure contraccettive e hanno un ricorso piuttosto basso all’interruzione volontaria di gravidanza, anche se c’è una leggera tendenza all’aumento oltre le 12 settimane. Problemi che possono essere comportati dall’ampio ricorso all’obiezione di coscienza ⇒ il dato globale è 69 % di ginecologi, 43, 6% di anestesisti e 42,2% del personale non medico con valori che sono in aumento dagli anni 80 a oggi e che quindi sono in aumento rispetto al 2017. Di per se questi valori non sono pochi, sono 7 ginecologi su 10 che esercitano l’obiezione di coscienza ma il punto più serio però è che questo dato aggregato, a livello italiano, non dice molto perché c’è un estrema variabilità regionale e questa variabilità incide anche sul carico di lavoro dei ginecologi non obbiettori, anche le interruzioni volontarie chirurgiche non sono un attività particolarmente esaltante sotto il profilo professionale ossia non fai carriera praticando sempre interruzioni volontarie di gravidanza e inoltre si può immaginare che anche per una persona non cattolica, sia anche sotto il profilo morale non particolarmente piacevole. Qual è il carico medio di lavoro settimanale di ciascun medico ginecologo non obbiettore? Di per se non è tanto, 1,2 a settimana ⇒ il problema di nuovo è se andiamo a livello regionale perché invece sono 2 le regioni dove si registra un carico superiore alle 9 IVG a settimana, considerando 5 gg lavorativi vuol dire che ne fai 2 al gg (in particolare 14, 6 in Puglia e 9,5 in Calabria). Un altro problema dell’obiezione di coscienza riguarda il tempo di attesa ⇒ perché abbiamo visto che nel primo trimestre il tempo di attesa dovrebbe essere di 1 settimana di riflessione e poi potersi recare nel secondo e invece addirittura i tempi sono più brevi soprattutto se c’è urgenza. I tempi di attesa sono effettivamente in diminuzione ma lo sono perché le IVG sono in diminuzione ⇒ è cresciuta per fortuna quella effettuata nei primi 14 gg (70,2%) contemporaneamente nel tempo è diminuita la % di IVG effettuate oltre le 3 settimane (10,8%) quindi diciamo i dati non evidenziano come tempi di attesa una situazione drammatica. *sicuramente questi dati saranno migliori nei prossimi anni con le innovazioni introdotte in tema di aborto farmacologico Il problema dei farmacisti si era posto rispetto alla pillola del giorno dopo, nel senso che i farmacisti avevano chiesto di poter esercitare obiezione di coscienza rispetto al rilascio della pillola del giorno dopo ⇒ ci sono state anche delle cause, a seguito delle quali si è deciso che 1) la Norlevo non può considerarsi un farmaco abortivo, per cui non rientra sotto i farmaci abortivi (discusso molto dal punto di vista scientifico ma adesso è consolidato dalle agenzie, soprattutto dall’Agenzia Nazionale del farmaco) e 2) non ha un effetto diretto rispetto al mancato inizio di gravidanza perché comunque c’era in mezzo la decisione della donna. Anche qui è stato modificato il regime di somministrazione della pillola del giorno dopo, oggi è stato autorizzato il fatto che per le pazienti di età pari o superiore ai 18 anni, non serve più (cosa che invece serviva sempre) la prescrizione medica (questa serve solo per le minorenni). NON È STATA ACCETATA. Ectogenesi Per ectogenesi s’intende lo sviluppo totale o parziale di un embrione o di un feto all’esterno del grembo materno quindi diciamo in una sorta di utero artificiale, in particolare distinguiamo:

  • ectogenesi totale: quando tutto il processo di embriogenesi e sviluppo fetale avviene al di fuori del corpo materno;
  • ectogenesi parziale: quando alcune fasi dello sviluppo fetale avvengono al di fuori del grembo materno; i primi studi sull’ectogenesi totale risalgono già agli anni 70, sono studi che però hanno riguardato soltanto le primissime fasi di sviluppo embrionale quindi diciamo prima dell’annidamento in utero o appunto sono state interrotte dopo l’annidamento nell’utero artificiale ⇒ in Italia già queste prime sperimentazioni, che sono avvenute molto prima dell’approvazione della legge 40, avevano suscitato scalpore e l’equipe medica che aveva portato avanti queste sperimentazioni era stata anche incriminata cioè era stato avviato un procedimento penale poi conclusosi con l’archiviazione perché nessuna fattispecie di reato era ravvisabile ⇒ oggi con la legge 40 in Italia questo tipo di sperimentazione sugli embrioni è più permesso ma anche nei paesi in cui si va avanti con questo tipo di sperimentazione, finora l’ectogenesi totale non ha condotto, sugli embrioni di animali che sono prevalentemente usati, nessun risultato significativo *in particolare è molto difficile portare avanti questa ectogenesi nella fase in cui si forma il cordone ombelicale anche gli esperimenti di ectogenesi parziale quindi quelli volti soltanto a portare avanti un certo stadio della gravidanza in uteri artificiali, sembravano essersi in qualche modo arrestati fino però al 2017, quando invece è stato pubblicato un importantissimo articolo che ha aperto le porte ad uno sviluppo rapidissimo e anche di immediata applicazione agli uomini dell’ectogenesi parziale (es. feto di agnello messo in una Bio-bag) ⇒ questo esperimento, che è stato pubblicato poi su un importantissima rivista scientifica “Nature Communication” è stato condotto da un gruppo di ricercatori di Philadelphia i quali sono riusciti a far sviluppare regolarmente dei feti di agnello di 106 e 113 gg, mantenendoli all’interno di una Bio-bag fino a 4 settimane, cioè con un periodo variabile dai 13 ai 26 gg. Questo esperimento ha davvero rappresentato un’eccezionale progresso rispetto a tutti i tentativi precedenti, quest’ultimi avevano avuto una durata molto più bassa (il record di sopravvivenza era di 60 ore) ma soprattutto per i risultati che hanno ottenuto nel termine di benessere degli agnelli infatti all’estrazione dalla Bio-bag tutti gli agnelli presentavano dei parametri assolutamente normali quindi diciamo secondo tutti i parametri questi agnelli erano assolutamente normali ⇒ il sistema sviluppato si basa su alcune innovazione tecnologiche e in particolare che si compone di 3 elementi:
  1. circuito artero venoso senza pompa;
  2. ambiente fluido chiuso con scambio continuo di liquidi quindi tale da simulare completamente l’utero materno e in particolare il liquido amniotico;
  3. nuova tecnica di accesso vascolare ombelicale; i ricercatori precisano immediatamente quali sono le immediate applicazioni di questa tecnica, in particolare è pensata per i feti umani prematuri come alternativa ai sistemi attualmente utilizzati, soprattutto, come abbiamo già visto, i prematuri dalla 22 alla 23esima settimana hanno scarsissime possibilità di sopravvivenza e in genere già dai nati prima delle 28 settimane, la nascita pre-termine è accompagnata da malattie polmonari croniche e altri complicazioni che poi permangono per tutta la vita quindi diciamo questo è un SISTEMA PENSATO PER DARE PIU’ CHANCE DI SOPRAVVIVENZA AI BAMBINI UMANI PREMATURI e infatti gli agnelli da 100 a 115 gg di gestazione sono in una fase di sviluppo polmonare che è corrispondente a quella del bambino umano tra le 22 e le 24 settimane. *come abbiamo visto, prima del compimento della 22esima settimana quindi sotto le 22 settimane e 6 gg, il grosso problema è che gli alveoli polmonari non sono ancora sviluppati quindi i ricercatori hanno proprio preso in considerazione la fase di sviluppo polmonare come paragone tra i feti degli agnelli e il feto umano Quindi l’applicazione immediata di questa tecnica è un’applicazione a favore dei feti prematuri e però è interessante anche chiedersi quali implicazioni potrebbe avere questo avanzamento scientifico, sia rispetto al diritto che c’è già sia rispetto a possibili sviluppi della disciplina giuridica ⇒ sotto questo profilo dobbiamo distinguere:
  • le applicazioni che sono soltanto futuribili e che riguardano lo sviluppo dell’ectogenesi totale (non ne parleremo perché questa è una tecnica che si applica soltanto nelle fasi più avanzate della gravidanza);
  • le applicazioni prevedibili (es. poter applicare questa tecnica non hai nati tra le 22 e le 24 settimane ma hai nati a partire dalla 18esima settimana. Questo è un problema che si è posta una famosa autrice, Cohen, perché è abbastanza prevedibile che questa tecnica sia applicata anche a feti che presentano un grado di sviluppo a partire dalla 18esima settimana);