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La bioetica viene definita come lo studio sistematico della condotta umana nell’area delle scienze della vita e della medicina, in quanto tale condotta è esaminata alla luce do valori e principi morali. Noi parleremo di bioetica come quel ramo dell’etica che affronta i problemi legati allo sviluppo delle scienze biologiche in senso lato, cioè tutte quelle scienze che hanno a che fare con la vita organica. Perché la scienza pone questi nuovi problemi etici? Perché la scienza apre nuove opzioni, prima inesistenti ⇒ se ci pensiamo per secoli nella storia umana, ammalarsi, morire di parto, ecc… erano tutti eventi naturali, che si imponevano all’uomo e su cui non si poteva fare nulla ⇒ la scienza, a partire dalla seconda metà del 900 fino ad oggi ha mutato questa situazione, aprendo nuove possibilità d’azione ma anche nuovi interrogativi morali (es. sindrome di down: per secoli veniva considerata una fatalità ma oggi con lo sviluppo che c’è stato delle tecniche diagnostiche prenatali, invece è diventato una scelta, ovvero si può sapere se avrò o meno un figlio affetto da questa malattia o casi di fine vita: oggi la scienza rende possibile il mantenere persone che non sono più autonome). LA SCIENZA HA APERTO NUOVE POSSIBILITÁ D’AZIONI CHE PONGONO NUOVI PROBLEMI *maternità surrogata ⇒ le persone ricche vanno nei paesi dove è permessa e la realizzano, creando però tutto una serie problemi al rientro perché in Italia da una serie di norme si può desumere la definizione di madre, come colei che partorisce ma tuttavia oggi la scienza permette di scindere la madre biologica, colei che porta avanti la gestazione dalla madre genetica, colei che dona l’ovulo e chi è la madre? Questa risposta non può arrivarci dalla scienza, perché sosterrebbe che entrambe sono madri quindi questo è un problema da una parte etico ma anche giuridico, perché la filiazione la dobbiamo attribuire a qualcuno La locuzione bio-diritto , indica lo studio e la critica dei modi in cui i diversi ordinamenti giuridici disciplinano questioni di bioetica ⇒ il diritto è sempre in ritardo rispetto alla scienza e in qualche modo anche all’etica. Il diritto deve disciplinare le questioni bioetiche? E perché? Non sarebbe meglio, lasciare alla libertà del singolo, lasciare la scelta di come agire eticamente quindi che ognuno di noi si autoregolasse ⇒ in effetti c’è tutto un filone di autori che pensano che in fondo il bio-diritto non sia altro che una modalità del cd bio-potere, cioè di questo potere espansivo che pretende di regolare ogni aspetto della nostra vita. In questo corso cercheremo di distinguere le critiche giuridiche (es. quando dico che una disciplina è contradditoria) da quelle morali/etiche (es. quando dico che un certo diritto vigente non è buono o giusto, non riconosce come diritto qualcosa che dovrebbe riconoscere) ⇒ non sempre però questo due piani sono distinguibili e questo accade soprattutto perché in questa materia assume un peso decisivo il diritto costituzionale quindi i principi costituzionali, principi giuridici ma che sono anche principi che vengono riempiti di contenuti tramite ragionamenti di tipo etico. Ogni specie vivente è caratterizzata dalla quantità e dalla qualità del proprio DNA, la struttura definisce il patrimonio genetico di ciascuna specie e di ciascun individuo ⇒ catena a doppia elica che si compone di sole 4 basi azotate che possono unirsi soltanto due a due; in particolare l’unità fondamentale del DNA si dice gene , è la sequenza di DNA che attraverso un RNA trascrive una data sequenza di aminoacidi ⇒ ogni gene occupa un luogo ben definito all’interno del cromosoma, detto locus quindi ogni gene occupa una posizione ben definita all’interno di un cromosoma, strutture che si evidenziano durante la divisione cellulare, ciascun di essi consiste in un'unica molecola di DNA a doppia elica. La specie umana è caratterizzata da 46 cromosomi che si trovano accoppiati due a due, le prime 22 coppie sono i cromosomi somatici che definiscono tutto il nostro corpo mentre l’ultima coppia è quella dei cromosomi sessuali , dove il cromosoma y è più leggero di quello x. Come avviene la formazione di un nuovo essere umano? In anzi tutto tutte le cellule somatiche si dividono per mitos i, cioè ogni cellula deve raddoppiare il proprio patrimonio genetico e poi si divide in due cellule esattamente uguali ⇒ ovviamente la riproduzione degli esseri umani non può avvenire per mitosi perché un ovulo e uno spermatozoo si fondano e diano ad un individuo 46 cromosomi, significa che l’ovulo deve avere solo 23 cromosomi e la stessa cosa lo spermatozoo quindi le cellule germinali devono dimezzare il loro patrimonio genetico invece che duplicarlo e questo si chiama meiosi. Si parla di spermatogenesi per indicare il processo di moltiplicazione ed evoluzione maturativa delle cellule germinali primitive maschili che costituiscono una riserva di cellule seminali presenti in ogni individuo di sesso maschio ⇒ è piuttosto complesso il procedimento che da uno spermatogoneo arriva fino agli spermatidi, che a loro volta formeranno gli spermatozoi attraverso un processo che durerà 24 gg e quindi si ha la formazione dei caratteri essenziali perché avvenga la fecondazione (testa, flagello e parte intermedia). Tuttavia perché uno spermatozoo sia in grado di fecondare un ovulo è necessario che avvenga un processo di attivazione, cd capacitazione , questo inizia nelle vie genitali maschili e si conclude soltanto nelle vie genitali femminili e in particolare si tratta di un processo che consiste:
Procreazione medicalmente assistita (PMA) Questi processi sono complicati e quindi non ci stupisce che ci sono diverse persone nel mondo che soffrono di sterilità e infertilità ⇒ in ambito scientifico e giuridico si assiste spesso ad una sovrapposizione dei termini mentre alcuni autori li tengono separati, ad esempio alcuni definiscono la sterilità come l’incapacità biologica da parte di un uomo e di una donna di concepire e l’infertilità come l’incapacità di portare a termine una gravidanza, altri invece parlano della prima questione di infertilità primaria e della seconda di infertilità secondaria ⇒ noi, seguendo l’ambito giuridico, li useremo come sinonimi per indicare l’incapacità di iniziare o di portare a termine una gravidanza , in particolare di iniziare una gravidanza dopo un anno di rapporti sessuali non protetti *le statistiche ci dicono che le possibilità per una coppia fertile di iniziare una gravidanza spontanea sono del 25% ogni mese ma salgono al 90% dopo un anno di rapporti sessuali non protetti L’infertilità si definisce idiopatica quando è inspiegata (secondo dati dell’OMS il 15% dei casi di infertilità sono casi di infertilità idiopatica) ⇒ la scienza non sa spiegare come mai alcune coppie non sono in grado di procreare. L’infertilità primaria e secondaria colpisce ben il 15-10% delle coppie, colpisce in maniera uguale entrambi i sessi e le coppie affette da infertilità nel mondo sono circa 48, 5 milioni; quanto alle cause dell’infertilità queste si possono distinguere in:
ci fosse stato il consenso del marito, cosa avremmo dovuto dire? Perché anche se non ci fosse stato il consenso, se seguiamo la Corte Costituzionale, la questione sarebbe inammissibile perché riguarda solo l’adulterio IN REALTÀ SI POTEVA ARGOMENTARE DICENDO CHE CIÒ CHE DISTINGUE L’ADULTERIO DALL’INSEMINAZIONE È L’ASSENZA DEL CONSENSO ma la Cassazione avverte invece la preoccupazione di dare rilievo al consenso del marito, nel senso di lasciare aperta la porta ad un disconoscimento di paternità in caso di PMA eterologa effettuata senza consenso, ipotesi per altro fantomatica anche nel 99 perché come sappiamo i codici di autoregolamentazione prevedevano sempre un consenso e quindi cosa succede in Cassazione? Che se c’è un valido consenso del marito non può essere esercitata l’azione di disconoscimento perché a ciò osta la natura dell’azione di disconoscimento, che avendo natura di accertamento costitutivo, ciò mirando ad ottenere la modifica con effetti retroattivi di uno status, non può essere proposta dal soggetto che ha posto in essere o ha contribuito a porre in essere lo status in questione QUINDI VALORIZZA IL CONSENSO NEL SENSO CHE, CHI HA DATO IL SUO CONSENSO E QUESTO NON ERA VIETATO, NON PUÒ PROPORRE QUESTA AZIONE ⇒ questo è assurdo ed estraneo ad una dottrina secolare in tema di diritti di status perché anche se tu contribuisci a porre in essere quello status, dal momento che questi sono imprescrittibili, inalienabili e incedibili, tale deve essere anche l’azione di disconoscimento *Cass. sez. I, 2315/ Insieme ai primi casi giurisprudenziale sulla PMA eterologa arrivano anche i primi casi sulla gestazione per conto d’altri ⇒ in Italia l’art. 269 cc III comma dice: “La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre” questa è l’unica norma che abbiamo sul tema e da questa desumiamo che per il diritto italiano la madre è chi ha partorito perché il figlio è chi è stato partorito ed è indicato come figlio ⇒ questa norma è ancora in vigore, non è mai stata modificata mentre altre legislazioni hanno adottato criteri diversi (es. criterio genetico per cui madre è la persona che ha donato l’ovulo). In Italia ad un certo punto si diffonde la gestazione per altri, le cliniche private forniscono questo servizio con delle donne gestanti che vengono spesso retribuite, che portano avanti la gravidanza ⇒ il Tribunale di Monza, dichiara nullo per la illiceità dell’oggetto, il contratto con il quale una donna si obbliga, di regola verso una coppia sterile dietro corrispettivo, a farsi fecondare artificialmente dal componente maschio della coppia ovvero a ricevere l’impianto dell’utero quindi la coppia non ha nessuna azione per ottenere dalla madre surrogata, di dare esecuzione all’obbligazione assunta quindi una nullità per l’oggetto dell’accordo, che era lo scambio del neonato ⇒ questi non possono essere oggetto di compravendita, in realtà come ha osservato la dottrina qui è la causa ad essere illecita SCAMBIO NEONATO – DENARO e siamo nel 1989. Undici anni dopo nel Tribunale di Roma, l’accordo di maternità surrogata è valido pur che non sussistano rischi per la salute della donna, che vi sia il suo consenso libero informato e che non avvenga dietro compenso ⇒ quindi per il Tribunale di Roma l’oggetto non è illecito, è lecito e sarebbe illecita la causa se ci fosse uno scambio denaro-bambino ma in questo caso lo scambio non era stato dichiarato e quindi era una maternità surrogata cd solidaristica quindi senza scambio di denaro. Due decisioni profondamente contrastanti però in realtà cos’è che cambiato fortemente tra queste due decisioni? Nel caso di Monza, la gestante ad un certo punto si rifiuta di dare il bambino infatti la causa è promossa dalla coppia per ottenere la consegna del bambino e il Tribunale da torto alla coppia invece nel caso di Roma è profondamente diverso, perché in questo caso l’azione non era stata promossa da nessuna delle persone investite da questo accordo e in questo caso era stata promossa da possibili eredi della coppia che non avevano figli quindi in questa ipotesi la madre gestante, che diceva di farlo gratuitamente, non voleva tenersi il bambino ma voleva consegnarlo alla coppia committente. *una cosa è la GPA retribuita per compenso e una cosa è la GPA gratuita ad esempio l’Inghilterra e il Canada ammettono la GPA ma solo in forma gratuita, per altro anche questa può creare dei problemi, in quali casi? Ci potrebbe essere un passaggio di soldi in nero, perché è facile trovare qualcuno che porti avanti la gravidanza per noi? Quindi i rischi sono due 1) passaggio di soldi in nero che è incontrollabile e porterebbe la coppia a continui ricatti e 2) porterebbe ad uno sfruttamento della gestante, una persona molto povera che faccia questo per extrema ratio. Quando è davvero gratuita, secondo noi, chi lo può fare? Ad esempio c’era stato un caso di una mamma che aveva portato avanti la gestazione per il figlio quindi era sia nonna che gestante quindi normalmente viene fatto con alla base un legame personale Il 19 Febbraio del 2 004 viene emanata la legge 40 ⇒ è stata approvata da una maggioranza parlamentare di indirizzo di centro destra e cattolico e nel suo apparato originale rifletteva fortemente questa impostazione originaria quindi una legge che in qualche modo configura la PMA come extrema ratio, la configura come un trattamento terapeutico. Ha un’impostazione estremamente conservatrice sotto un profilo particolare e cioè l’intenzione è quella di assicurare una famiglia quanto più simile alla cd famiglia naturale inoltre è una legislazione che è ispirata alla tutela dell’embrione. All’art. 1 troviamo: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito” qual è l’enorme problema che già questo preambolo ha dischiuso alla comunità giuridica? Che l’art. 1 del cc stabilisce che la capacità giuridica sia acquista dal momento della nascita mentre i diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati all’evento nascita quindi la prima cosa che ci si è chiesti è la legge 40 ha abrogato per incompatibilità l’art. 1, visto che parla di diritti del concepito mentre per l’art. 1 il concepito non ha diritti? La maggior parte della dottrina e della giurisprudenza si è orientata in senso negativo perché sarebbe una rivoluzione riconoscere diritti al concepito e un’abrogazione dell’art. 1 realizzata in questi termini non è sembrata plausibile infatti la dottrina l’ha interpretata come una dichiarazione di principio. La legge 40 prevede un’impostazione piuttosto restrittiva nell’accesso alla PMA, in particolare se andiamo a rivedere i criteri in base al quale possiamo valutare tutte le legislazioni, certamente permette la PMA ma a condizioni molto ristrettive ⇒ queste furono giustificate tanto nel dibattito parlamentare quanto nella relazione che accompagnò la legge, dal fatto che non esiste nell’ordinamento italiano un diritto ad avere un figlio IL DIRITTO COME PRETESA AD AVERE UN FIGLIO E ASSENTE AL NOSTRO ORDINAMENTO ⇒ questo sicuramente è vero, anche la Corte Costituzionale ha ribadito questo punto, tuttavia secondo parte della dottrina ciò è anche irrilevante perché dobbiamo distinguere 2 cose:
*tutte le volte che è in gioco il diritto alla salute, capiamo che le distinzioni e le differenze tra diverse categorie di cittadini, devono essere valutate in modo molto rigoroso perché altrimenti si creano discriminazioni Quindi qual era l’impostazione originaria? In anzi tutto quanto ai soggetti, sono ammessi:
“Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice” questa è stata ritenuta una previsione piuttosto adeguata, a tutela del minore ma invece più discutibile è che prevede anche il divieto dell’anonimato della madre ⇒ il diritto italiano, in particolare il DPR del 2000, stabilisce che la donna all’atto della nascita può sempre dichiarare la propria volontà di non essere nominata ⇒ questa è una previsione che si giustifica per la volontà di prevenire il fenomeno che è quello delle donne che partoriscono di nascosto e che poi sopprimono il bambino o lo abbandonano perché in qualche modo consente ad ogni donna la possibilità di andare a partorire in ospedale e poi di poter abbandonare il bambino, questo viene dichiarato immediatamente in stato di adottabilità. Invece nel caso in cui si ricorra alle tecniche di PMA non può dichiarare la sua volontà di non essere nominato: “La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396” però c’è qualcosa dal punto di vista giuridico che non funziona, cosa? La donna può interrompere volontariamente la gravidanza? Si ma la cosa assurda è che non c’è nessuna norma che vieta di interrompere volontariamente una gravidanza nei primi 3 mesi quindi si nega alla donna quell’opportunità di scelta che invece, rispetto al normale concepimento, gli si da. Ed infine è anche previsto che: “In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi” L’art. 12 prevede una serie di incriminazioni: “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro” più interessanti sono gli ultimi commi soprattutto il 6: “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro” come vediamo questo comma punisce non soltanto chi realizza ad esempio una surrogazione di maternità ma anche chi in qualsiasi forma la organizzi o la pubblicizzi ⇒ un problema posto da questo comma è se, alla luce dello stesso, fosse illecito anche il comportamento di quelle associazioni che forniscono informazioni per chi voglia ricorrere ad esempio alla tecnica di surrogazione della maternità, all’estero ⇒ secondo noi questa norma incrimina chi tiene questo tipo di comportamento o anche chi lo tiene in maniera poco visibile? Si potrebbe pensare che non forniscano informazioni chiare ma si potrebbe pensare anche che cosa intendiamo per pubblicizzare, cioè se intendiamo la pubblicità come commerciale quindi in qualche modo fatta a fine di lucro allora forse possiamo escludere che questi comportamenti rientrino sotto l’esposto di questa norma ma dall’altra parte se consideriamo che la norma dice “in qualsiasi forma” allora è possibile un'altra interpretazione e quindi questi comportamenti potrebbero rientrare sotto questa norma ⇒ non ci sono casi giurisprudenziali. Consideriamo poi il comma 7: “Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione” quindi come vediamo la pena è bella tosta, Mario Iori significativamente disse che la legge 40 sanzionava la clonazione come reato gravissimo alla parità di quanto sarebbe stato mangiare cadaveri della stessa specie; poi il comma 8: “Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5” quindi divieti contro la maternità surrogata, l’eterologa e la clonazione. L’art. 13 è poi un insieme di disposizioni molto importanti, in anzi tutto dice al I comma: “È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano” la legge vieta la sperimentazione scientifica sugli embrioni e vedremo come questo abbia creato qualche problema alla ricerca e dia luogo anche a delle antinomie all’interno del sistema giuridico; complicato invece è il II comma perché che cosa consente?: “La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative” cioè vuol dire che le ricerche cliniche sperimentali del II comma devono essere finalizzate a far sviluppare e nascere l’embrione, non possono essere volte al benessere di qualcun altro se non dell’embrione; al III comma: “Sono, comunque, vietati: a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni (nel nostro ordinamento erano già ammesse prima del 2004 delle forme che possiamo definire di selezione eugenetica degli embrioni? È da escludere che possa aver abrogato la legge 178 per incompatibilità) e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete (quindi da questo pare desumersi che lo scopo della norma non sia soltanto quello in qualche modo di tutelare il pre-embrione ma quanto quello, più in generale, di evitare qualsiasi forma cd di deriva eugenetica ) ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo ;
*oggi la maggior parte delle tecniche, ad esempio, di selezione del sesso si basano sui gameti e non sugli embrioni (es. in Canada si può ricorrere ad una forma di selezione del sesso che si chiama citometria di flusso ⇒ è ammessa presso laboratori privati a condizione che sia effettuata per figli successivi al primo e che la scelta non ricada su un sesso di cui già si ha la maggior parte dei figli) quindi in alcuni paesi si ricorre a questa PMA che però vede in più questa particolare tecnica della citometria di flusso, noi cosa ne pensiamo rispetto alla selezione del sesso? Secondo noi questa normativa canadese è eticamente neutra, eticamente condannabile, eticamente coniabile? Il sesso più richiesto è la femmina ⇒ c’è chi sostiene che la scelta del sesso dimostri come una mancanza di interesse ad avere un figlio ma ciò non è fondato c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere” in ogni caso pongono un divieto generale di selezionare, predeterminare e manipolare il patrimonio genetico ⇒ queste disposizioni sono molto più ampie di quelle previste nella Convenzione di Oviedo , che è la convenzione sulla biomedicina che è stata ratificata dall’Italia nel 2001 ma che non è ancora in vigore nel nostro paese perché non sono mai stati depositati i decreti di attuazione ma in ogni caso anche i divieti che pone questa Convenzione sono molto più larghi di quelli posti dalla legge 40 (es. art. 14). Passiamo all’art. 14 che è stato il primo ad essere interessato da una pronuncia di incostituzionalità, fermo restando che non è stata abolita la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza ⇒ vieta la crioconservazione e la soppressione degli embrioni quindi non è possibile, dall’entrata in vigore della legge: “È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre” quindi ovviamente questa disposizione si applica alla PMA in vitro perché quella in vivo non prevede la creazione di embrioni al di fuori del corpo della donna ⇒ questi 3 embrioni devono, o numero minore a seconda delle esigenze, essere tutti contemporaneamente impiantati salvo quanto disposto dal III comma: “Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile” Il primo decreto ministeriale emanato dallo stesso governo che aveva approvato la legge 40, proibiva espressamente la diagnosi pre-impianto sugli embrioni ⇒ in un primo tempo fu ritenuta valida poi il Tar del Lazio cambiò idea perché era intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale. Come sappiamo i decreti ministeriali non possono prevedere obblighi o divieti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel testo di legge, possono soltanto specificare le previsioni contenute nel testo di legge ⇒ qui il punto fondamentale era la legge 40 vietava la diagnosi pre-impianto cioè la vietava anche se non espressamente? La diagnosi pre-impianto serve per vedere se nell’embrione che devo impiantare sono presenti delle anomalie genetiche o anche delle malformazioni che possono essere già visibili con una tecnica di tipo osservazionale ⇒ se noi guardiamo l’impianto originario effettivamente ci sono indicazioni contraddittorie, da un lato c’è il comma 5 dell’art. 14 che ci dice che: “I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero” tuttavia il punto è a cosa servirebbe questa diagnosi? Mettiamo che io faccia la diagnosi, mi accorgo che uno degli embrioni non sia sano, posso non impiantarlo? No, tutti gli embrioni vanno impiantati, è vietata la crioconservazione e la soppressione degli embrioni LA PROF E FAVOREVOLE A QUELLA GIURISPRUDENZA CHE RITENEVA, CHE DAL COMPLESSO DELLA LEGGE 40, EFFETTIVAMENTE QUESTO DIVIETO FOSSE IN QUALCHE MODO INFERIBILE, ANCHE SE IN MODO IMPLICITO ⇒ questo è il problema che si pone anche il Tribunale di Cagliari che deve decidere un ricorso d’urgenza (art. 700 cpc): la coppia è portatrice di una malattia genetica la betatalassemia (un gruppo eterogeno di malattie che hanno in comune una sintesi difettosa dell’emoglobina) la quale non solo accorcia la prospettiva di vita ma ha anche effetti mortali. La coppia siccome tutti e 2 sono portatori sani propone un ricorso d’urgenza per chiedere al Tribunale di Cagliari di ordinare al centro di PMA a cui si sono rivolti di effettuare la diagnosi pre-impianto ⇒ il Tribunale prende atto che il decreto ministeriale vietava espressamente la diagnosi pre- impianto, prende atto, che a giudizio del Tribunale, il divieto è insito nella legge anche se non espressamente affermato e quindi solleva la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 2, 3 e 32 Cost.. La decisione della Corte è un po sorprendente sotto alcuni profili ⇒ è un’ordinanza di inammissibilità, secondo la Corte il divieto di diagnosi pre-impianto non deriva dalla legge, dall’art. 13 in particolare ma soltanto dal decreto ministeriale comunque questa opinione della Corte ha un effetto immediato e cioè? Il decreto ministeriale viene dichiarato illegittimo prima dal Tribunale di Cagliari, che ordina di procedere alla diagnosi pre-impianto; successivamente è lo stesso TAR del Lazio a dichiarare illegittimo il decreto per eccesso di potere però a questo punto ci troviamo in una soluzione paradossale, pensiamo alla stessa coppia di Cagliari può ricorrere alla diagnosi pre-impianto e vedere che uno degli embrioni è portatore non sano per la betatalassemia ma non può rifiutare l’impianto. *le malattie genetiche si dividono in 2 tipi: malattie genetiche dominanti, basta avere un solo gene malato per esprimere la malattia e malattie genetiche che si manifestano nell’individuo, anche se magari dopo una certa età, che sono recessive ma che sempre si manifestano, in questo caso dipende, se io ho anche un gene sano la malattia potrebbe anche non manifestarsi e io sono il cd portatore sano ⇒ molte di queste malattie sono associate al cromosoma femminile X e quindi si manifestano solo negli uomini, le donne hanno un gene sano, il gene X e un gene X malato, la malattia è recessiva e quindi non si manifesta mentre gli uomini hanno un solo cromosoma X, se quel cromosoma X è malato, basta un gene perché la malattia si manifesti. Esistono però anche delle predisposizioni genetiche alla malattia rispetto alle quali non siamo sicuri che si manifesterà o no in vita (es. molte forme tumorali) ⇒ ora a cosa si riferisce la legge non è chiaro, onestamente non è mai stato stabilito, perché questo non è mai stato fatto? In anzi tutto perché anche se a livello di ricerca scientifica noi abbiamo già individuato i geni che danno una maggior predisposizione a certe forme tumorali, tuttavia questi non sono test che sono pubblicamente accessibili, che sono pagati dal sistema sanitario nazionale diciamo sono cose in via di sperimentazione ⇒ non ci sono casi di coppie che hanno chiesto di accedere per questo tipo di malattie Il primo punto su cui la Corte Costituzionale interverrà è quello della produzione, contemporaneo impianto e crioconservazione degli embrioni ⇒ non solo viene abolito il limite dei 3 embrioni ma la Corte interviene anche sul comma successivo, stabilendo che nel caso di un comprovato stato di necessità relativo alla salute della donna, certamente il trasferimento in utero deve avvenire ma senza creare pregiudizio alla stessa salute della donna; secondo punto su cui interviene è la PMA eterologa che viene ammessa e il terzo riguarda l’accesso alle coppie portatrici di malattie genetiche. Produzione, contemporaneo impianto e crioconservazione degli embrioni : La questione sollevata dal TAR del Lazio e dal Tribunale di Firenze con due diverse ordinanze riguarda l’art. 14 secondo o terzo comma, cioè nella parte in cui stabiliva che si devono produrre al massimo 3 embrioni e comunque tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente impiantati ⇒ questa norma viene accusata di violare gli art. 3 e 32 Cost., perchè? Perché non lascia al medico la possibilità di valutare quanti embrioni sia necessario produrre nel caso concreto e quindi tratta allo stesso modo casi molto diversi ⇒ si vede la centralità dell’art. 32 che deriva dall’impostazione originale della legge, che configura questi come trattamenti a favore della salute ma allora perché discriminare tra salute di persone per cui è più facile iniziare una gravidanza e portarla a termine e di persone, che proprio perché hanno una maggiore compromissione alla propria salute, avranno sicuramente bisogno di un numero superiore di embrioni.
Secondo la Corte poi il divieto di eterologa incide sul diritto alla salute, il quale va inteso come comprensivo non soltanto della salute fisica ma anche di quella psichica, perché? Impedisce a chi soffre di una sterilità/infertilità più grave di realizzare il proprio desiderio genitoriale. Ciò crea anche una disparità di trattamento e quindi una lesione dell’art. 3 perché trattiamo in modo peggiore le coppie che hanno problemi peggiori. Quindi in assoluto per la Corte Costituzionale il divieto di eterologa, viola la libertà di autodeterminazione, il diritto alla salute e il principio di uguaglianza ⇒ si tratta di vedere se questa violazione sia giustificata dalla tutela di altri interessi, perché come sappiamo tutti i diritti possono entrare in conflitto e sono da bilanciare tra di loro quindi il divieto viola questi 3 diritti ma questa violazione, è giustificata dall’esigenza di tutelare altre posizioni? Secondo la Corte no, questo divieto è ingiustificato nel senso che è senza ragione ⇒ in particolare l’avvocatura di stato che si era costituita, aveva addotto che il divieto mirava a tutelare, il diritto a conoscere le proprie origini del nascituro, perché? Perché se la nascita, fosse avvenuta attraverso la donazione di ovuli o di gameti da donatore anonimo, il nascituro non avrebbe potuto conoscere la propria origine genetica ⇒ la Corte osserva però, come nel nostro ordinamento, il diritto a conoscere le proprie origini non è assoluto, subisce delle limitazioni (es. in caso di adozione) ma anche come il legislatore, sia intervenuto nel 2001, per allentare le maglie dell’adozione e quindi aprire alcune possibilità per le persone adottate di conoscere le proprie origini e secondo la Corte questi principi potrebbero essere applicati/applicabili anche in tema di eterologa. Infine la Corte osserva come la normativa di risulta sia completa perché, abbiamo già visto, che la legge 40 attribuiva lo status di figlio legittimo a chi era nato in applicazione di tecniche di PMA eterologa ma secondo la Corte questa disposizione è ancora applicabile e soprattutto osserva che per la donazione di gameti e ovuli si può già ricorrere alla disciplina del 2007 che riguarda la donazione di tessuti e cellule umane (in effetti dal punto di vista biologico i gameti sono cellule umane). Come possiamo immaginare, in dottrina, questa pronuncia ha suscitato reazioni contrapposte ⇒ in molti si sono visti favorevoli e altri, come Lorenza Violini, l’hanno considerato un indebito caso di attivismo giudiziario (secondo la Violini: la finalità perseguita dalla legge, consisteva proprio nel garantire una procreazione coerente con un patrimonio biologico di derivazione certa, utile a garantire al figlio la certezza delle proprie origini biologiche. In particolare critica il parallelo tra adozione e PMA eterologa, nel senso che il diritto a conoscere le proprie origini è affievolito in caso di adozione quindi può anche essere affievolito in caso di PMA eterologa, osservando come le situazioni sono diversi perché nel caso della PMA eterologa il bambino non c’è ancora mentre in quello dell’adozione, si tratta di darlo ad una famiglia, che c’è già ma che non sia in grado di occuparsi di lui e l’affievolimento del diritto a conoscere le propri origini, si giustifica per un esigenza di tutela). Coppie portatrici di malattie genetiche : La legge 40 prevede l’accesso soltanto per le coppie affette da sterilità e infertilità, a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale queste coppie possono fare una diagnosi pre-impianto e possono non impiantare embrioni che non sono sani ma questa facoltà non è concessa alle persone che, avrebbero maggiori ragioni, di fare una diagnosi pre-impianto perché sanno già di essere portatrici di malattie genetiche ⇒ il caso nasce davanti alla Corte EDU ed è il caso Costa e Pavan vs Italia : i ricorrenti sono portatori sani di una malattia genetica gravissima, la muscoviscidosi, e lamentano di non poter accedere alla PMA e quindi di non poter selezionare, con diagnosi pre-impianto gli embrioni sani (nel caso di specie i ricorrenti avevano già iniziato una gravidanza ma i test genetici pre-natali, avevano rilevato che il bambino era malato e la donna aveva deciso di interrompere la gravidanza) ⇒ in particolare la Corte osserva che anche la Convenzione di Oviedo consente test genetici predittivi e fa uno excursus dei principali atteggiamenti europei in tema di diagnosi da parte delle coppie affette da patologie genetiche ⇒ di certo rileva una differenza di disciplina ma il punto più importante è che il Governo italiano, era interveniente nel giudizio e aveva sostenuto che qui i ricorrenti stessero invocando il diritto ad avere figli sani ma che l’ordinamento giuridico italiano, ne il sistema CEDU, riconoscevano ai ricorrenti un tale diritto ⇒ sul punto la Corte ribadisce che in realtà, il diritto che i ricorrenti invocano, non è quello di mettere al mondo un figlio sano, ma quello di accedere a tecniche a cui altri cittadini italiani possono accedere. La Corte quindi accoglie il ricorso, in particolare sottolineando l’irragionevolezza del diritto italiano perché da un lato non consente ai ricorrenti di selezionare gli embrioni sani ma dall’altro consente ai ricorrenti di interrompere la gravidanza, anche quando è già molto avanti, se l’embrione non è sano ⇒ tutto questo secondo la Corte incide non solo sull’art. 8 ma anche sull’art. 14 della Convenzione. La Corte osserva che la doglianza dei ricorrenti non riguarda la domanda in se, se il divieto di accedere alla diagnosi sia compatibile con l’art. 8 ma denunciano la sproporzionazione di tale misura, di fronte al fatto che invece il sistema italiano gli concede la possibilità di interrompere la gravidanza ⇒ quindi la Corte CEDU condanna l’Italia per violazione degli art. 8 e 14 della Corte Europea. Per tutelare il loro diritto a mettere al mondo un figlio non affetto dalla malattia di cui sono portatori sani, sottolinea la Corte, l’unica possibilità offerta ai ricorrenti è iniziare una gravidanza secondo natura e procedere ad interruzione mediche della gravidanza qual ora l’esame pre-natale dovesse rivelare che il feto è malato. A seguito della pronuncia della Corte EDU, in un caso successivo del 2015, la Corte Costituzionale accogliendo in toto le considerazioni della Corte EDU, dichiara incostituzionale il divieto di accesso delle coppie portatrici genetiche pur che queste malattie siano di una gravità tale, da consentire l’interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della legge 194 del 1978 questo perché la Corte ravvisa altrimenti una violazione degli art. 3 e 32. Vediamo come è cambiata la disciplina, proprio a seguito di questa disciplina:
significa che hanno revocato l’anonimato dei donatori e donatrici? Significa che il minore raggiunta una certa età, variabile a seconda delle legislazioni, ha diritto di essere informato sull’identità delle persone da cui provengono i gameti con cui è stato concepito (es. in Germania c’è un registro centrale dove vengono archiviati i dati di donatori, il cui patrimonio genetico è stato impiegato con successo, ed è previsto che ogni persona che presume di essere nata con PMA eterologa può chiedere al registro le informazioni che la riguardano, direttamente o attraverso chi esercita la responsabilità genitoriale) quindi diciamo che sono molte, anche in Europa, le legislazioni che anche in caso di PMA eterologa, si sono orientate nel senso di riconoscere il diritto alle proprie origini. *ovviamente i donatori non instaurano mai nessun legame giuridico con il nato, è semplicemente un diritto a conoscere l’identità di queste persone ma non viene instaurata nessun tipo di relazione giuridica Come dicevamo, nel nostro paese il diritto a conoscere le proprie origini, ha stentato ad essere riconosciuto, anche per quanto riguarda l’adozione, anche se un apertura verso questo diritto è avvenuta con la legge 149 del 2001 che ha introdotto delle modifiche alla legge 184 ⇒ in particolare ha stabilito all’art. 28: “Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni” quindi un diritto ad esser informato dello stato di persona adottata e un obbligo dei genitori adottivi di provvedervi ⇒ ora è chiaro che ci troviamo di fronte ad un obbligo non coercibile, cioè alla fine saranno i genitori adottivi gli unici responsabili dell’adempimento di quest’obbligo, questo è un classico esempio di normativa simbolica e l’importanza di questa previsione, sta nel fatto di aver riconosciuto, e quindi in qualche modo di voler sensibilizzare i destinatari della stessa, sull’esigenza di informare il minore sul proprio stato ma è comunque importante perché è una presa di posizione sul fatto che, le persone adottate, hanno diritto a conoscere il proprio stato. Più importante sotto il profilo pratico, sono invece le disposizioni successive, in particolare: “i genitori adottivi possono ricevere informazioni sull’identità dei genitori biologici, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore” diciamo che questi obblighi informativi, riguardano per lo più la sfera sanitaria e quando c’è un problema per la salute del minore, i genitori adottivi ma anche i responsabili delle strutture mediche, possono conoscere l’identità dei genitori biologici ma soprattutto è importante la previsione al V comma: “L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici e può farlo anche raggiunta la maggiore età se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica” quindi non solo la salute fisica ma anche l’equilibrio e benessere psichico ⇒ a partire dai 25 anni è sempre possibile mentre a partire dai 18 è possibile solo se questa richiesta viene giustificata, nell’ottica di garantire il benessere psicofisico del minore. Questa legge aveva però anche previsto che: “l’accesso alle informazioni è consentito se l’adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o ha manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo” quindi in queste due circostanze non era permesso per il minore, accedere ai dati che concernevano l’identità dei suoi genitori biologici ⇒ questa situazione si è modificata a seguito della sent. della Corte EDU, Godelli vs Italia (in questa sent. il sig. Godelli aveva adito alla Corte EDU proprio lamentando il fatto che fosse violato il suo diritto a conoscere le proprie origini perché la legge italiana, non soltanto nel suo caso la madre aveva dichiarato all’atto della nascita di non voler essere nominata ma che questo divieto era assoluto e non prevedeva neppure la possibilità di consultare la madre, per verificare che persistesse la sua volontà di non essere nominata) infatti in questo caso la Corte EDU accoglie questo ricorso quindi condanna l’Italia ⇒ la pronuncia ha immediati effetti interni perché la Corte Costituzionale dichiara l’incostituzionalità di questa parte della novella del 2001, nella parte in cui esclude “nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica” quindi in pratica, in questi casi, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale SI DOVRÀ ATTIVARE UN PROCEDIMENTO PER CONSULTARE LA MADRE BIOLOGICA E VEDERE SE ANCORA PERSISTE LA SUA VOLONTÀ DI NON ESSERE NOMINATA O SE INVECE NON PERSISTE PIÚ QUESTA VOLONTÀ E QUINDI ACCOSENTE A CHE LA PERSONA VENGA A CONOSCENZA DELLA SUA IDENTITÀ ⇒ tra l’altro dopo un certo conflitto giurisprudenziale, alla fine si è deciso che il procedimento utilizzabile per l’interpello della madre biologica è un procedimento di giurisdizione volontaria davanti al Tribunale dei minori in Camera del Consiglio (Sezioni Unite 2017). Nel 2018 poi è intervenuta un’altra pronuncia della Cassazione che ha esteso il diritto a conoscere le proprie origini, non soltanto al caso dei genitori biologici ma anche delle sorella e fratelli biologici adulti previo di nuovo interpello di questi ultimi, mediante procedimento giurisdizionale in Camera di Consiglio davanti al Tribunale dei minori, per assicurare la riservatezza e il rispetto dell’idoneità di questi soggetti quindi diciamo la Cassazione ha esteso LA POSSIBILITÀ DI CONSOCERE LE PROPRIE ORIGINI, NON SOLTANTO ALL’IDENTITÀ DEI GENITORI BIOLOGICI (nel caso di specie erano deceduti) MA ANCHE A QUELLA DI FRATELLI E SORELLE BIOLOGICHE, CHE PERÒ DOVRANNO ESSERE PREVIAMENTE SENTITI. Il problema che si pone in caso di PMA eterologa è se in qualche modo queste disposizioni possono essere estese, in via interpretativa, anche alle persone che sono nate a seguito di PMA eterologa? Non c’è una giurisprudenza sul punto perché ovviamente la PMA eterologa è consentita in Italia per le nuove generazioni da troppo poco tempo ma probabilmente ci saranno delle richieste in tal senso e quindi è bene anche anticipare la riflessione giuridica ⇒ per farlo dobbiamo tener conto che il diritto a conoscere le proprie origini, è un diritto che si ricollega direttamente al diritto all’identità personale perché la nostra storia è parte di quello che siamo, chiaramente per le persone adottate questa storia è, in qualche modo incompleta, manca soprattutto la possibilità di chiedere ragioni per quell’evento traumatico e irreversibile che è l’abbandono ⇒ ecco in dottrina si discute molto se questo diritto, che giustifica in maniera così forte per le persone adottate, la possibilità di conoscere le origini dei loro genitori adottati si presenti in maniera uguale anche nel caso della PMA eterologa, perché se ci pensiamo nella PMA eterologa le cose sono andate più diversamente, qui non c’è stato nessun abbandono, semmai c’è stata una donazione, il bambino è sicuramente voluto per cui secondo alcuni autori sarebbe affievolito il diritto a conoscere le proprie origini in caso di PMA eterologa, anche se però non si esclude che per alcuni soggetti potrebbe invece essere importante. *in Italia: la Corte Costituzionale nella sent. in cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di eterologa, ha ritenuto applicabile la normativa sulla donazione delle cellule e tessuti che prevede l’anonimato del donatore ⇒ sul punto è intervenuta anche la Conferenza delle Regioni e Provincie autonome che nel 2014 ha stabilito che i dati clinici dei donatori possano essere resi noti, solo al personale sanitario e solo in casi straordinari. Allo stesso modo anche la legge di stabilità del 2015, che ha istituito il registro nazionale dei donatori di gameti, ha stabilito l’anonimato dei donatori (sotto il profilo tecnico, in questo registro sono contenuti i dati identificativi di questi soggetti ⇒ i dati sono trattati con pseudonimizzazione, per cui sono protetti e non possono essere comunicati agli esterni quindi diciamo nel nostro ordinamento, il diritto a riconoscere le proprie origini NON È RICONOSCIUTO ALLE PERSONE CREATE CON PMA ETEROLOGA. Alcuni argomenti utilizzati sia a favore che contro il divieto di GPA fanno riferimento al concetto di dignità umana ⇒ quali sono le fonti nazionali e sovranazionali in cui ricorre questa espressione? Un’espressione che non è definita però da queste fonti, tanto che “dignità umana” è un classico concetto teorico e pieno di teoria.
e le proprie scelte UN IDEA SU COSA VOGLIAMO ESSERE, COSA VOGLIAMO FARE, COSA CI PIACE. Secondo nozioni più connotate come quella di Dworkin, l’autonomia consiste nella possibilità di elaborare e rielaborare i propri interessi critici cioè le cose che per noi hanno davvero importanza nella vita mentre secondo nozioni più deboli, l’autonomia come autodeterminazione è la possibilità di formarci preferenze individuali. L’autoregolamentazione consiste nella possibilità di agire in accordo con le nostre preferenze, coi nostri valori e con le nostre scelte di vita. Mentre la libertà invece è la possibilità di agire senza limitazioni interne ed esterne ed è certamente un elemento che indice sull’autoregolamentazione. La nozione liberale di autonomia, che è quella più conosciuta e indagata, pone qualche problema:
Diversa, ma non tanto, dalla clonazione è la partenogenesi ⇒ anche questa è una modalità di riproduzione che si trova in natura e che invece consiste in un processo per cui viene sviluppato un ovulo non fecondato quindi ci sono un insieme di tecniche che, stimolando artificialmente lo sviluppo di un ovulo non fecondato, riescono ad ottenere un nuovo individuo *è stata sperimentata su alcune specie umane, in particolare su alcuni topi che sono nati per partenogenesi anche qui le applicazioni di partenogenesi sono sempre materia di sperimentazione animale oltre che di zoo tecnologia. La clonazione è vietata universalmente, non soltanto la legge 40 ma anche il protocollo addizionale sul divieto di clonazione alla Convenzione di Oviedo che appunto la vieta, anche la direttiva europea n. 44 del 1998 che riguarda i brevetti, impedisce di brevettare qualsiasi invenzione volta alla clonazione di essere umani, in quanto viola l’ordine pubblico e il buon costume; è vietata anche dalla Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani del 1998, in quanto contraria alla dignità umana; è vietata dalla Carta dei diritti di Nizza ai Titolo III. La clonazione animale invece sta facendo passi avanti ⇒ caso delle scimmiette clone, nate il 24 Gennaio 2018 ed è la prima volta che sono stati clonati due primati *la legge italiana è molto restrittiva sulla sperimentazione sui primati, vieta del tutto quella sui primati superiori ma è molto restrittiva anche per tutti i primati ma ovviamente questo non vale per la legislazione cinese Una delle ragioni principali per cui interesse affrontare la clonazione è in merito alla riproduzione umana, perché? Penso che non ci sia nessuno favorevole alla clonazione perché normalmente si aspira a qualcosa di migliore però d’altra parte non ci sono argomenti contro la clonazione riproduttiva umana ⇒ quali sono i principali argomenti?
cpc da una coppia di cui uno dei membri era affetto da una malattia autosomica dominante, l’esostosi multipla, e questa coppia, a seguito dell’apertura effettuata dalla Corte con la sent. 96/2015, aveva fatto una PMA in vitro e la coppia chiedeva al Tribunale di Firenze di ordinare al centro medico, al quale si era rivolta, di riconsegnarle gli embrioni che aveva prodotto che non risultavano impiantabili (alcuni non lo erano perché erano affetti dalla malattia o alcuni perché rappresentavano evidenti malformazioni e altri non erano biopsabili) perché? Li voleva destinare alla ricerca scientifica connessa all’esostosi ⇒ il giudice a quo, preso atto del fatto che la legge non consente l’uso degli embrioni ai fini di sperimentazione, chiede alla Corte di dichiarare l’illegittimità costituzionale del divieto assoluto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull’embrioni, non finalizzata alla tutela dell’embrione stesso previsto dalla legge 40. Chiedeva poi anche di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 comma III ma nella parte in cui vietava la revoca del consenso dopo la fecondazione ⇒ la Corte non aveva mai dichiarato incostituzionale questo art. e non lo fa neanche questa volta perché ritiene che la deroga sia implicita. La cosa interessante è la prima questione perché avrebbe potuto davvero aprire lo spazio in Italia alla sperimentazione, quanto meno su questi embrioni che sono malati ⇒ cosa decide la Corte Costituzionale? Respinge la questione di legittimità costituzionale, c’è una sentenza di inammissibilità e quali sono gli argomenti? In anzi tutto parte da un’ampia ricognizione della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, osservando come sicuramente la dignità dell’embrione rappresenta un valore di rilievo costituzionale e quindi riconducibile al precetto generale dell’art. 2 Cost.; secondo la Corte ovviamente la tutela dell’embrione non è assoluta, è suscettibile di affievolimento ma la Corte ammette che possa essere soggetta a bilanciamento, al fine di tutelare altre esigenze come la salute della donna oppure l’autodeterminazione femminile rispetto all’IVG ⇒ tuttavia secondo la Corte: “A fronte (…) di quella che qualcuno ha definito “una scelta tragica”, tra il rispetto del principio della vita (che si racchiude nell’embrione ove pur affetto da patologia) e le esigenze della ricerca scientifica – una scelta, come si è detto, così ampiamente divisiva sul piano etico e scientifico, e che non trova soluzioni significativamente uniformi neppure nella legislazione europea – la linea di composizione tra gli opposti interessi, che si rinviene nelle disposizioni censurate, attiene all’area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale (…)” quindi in sostanza la Corte in anzi tutto sembra dare molto rilievo al fatto che lo status dell’embrione (persona morale o no, vita umana o no), sia molto discusso a livello etico e scientifico, non c’è una legislazione uniforme a livello europeo e quindi ritiene che alla fine, la composizione tra principi della salute collettiva (art. 32 Cost.) da un lato e la ricerca scientifica dall’altro, debba essere un bilanciamento che solo il legislatore può effettuare e quindi la Corte fa un passo indietro rispetto al bilanciamento dice, operato dal legislatore. *tra l’altro questa prima sentenza inaugura tutta una serie di pronunce basata sul cd self restreiment, sul profilo etico in cui la Corte dal 2016 in poi inizierà ad adottare un fortissimo atteggiamento di auto restrizione rispetto alle scelte operate dal legislatore democratico Interruzione volontaria di gravidanza (IVG) Per aborto s’intende l’interruzione della gravidanza ⇒ ne esistono di diversi tipi:
parte anche nei presupposti ⇒ Marilisa D’Amico ha scritto molto su questo modello, perché? Perché in un certo senso, lo scopo di questo modello, è di non abbandonare la gestante, cioè? La donna non viene lasciata da sola a scegliere se abortire o meno ma in qualche modo viene sostenuta e seguita nel suo percorso, perché? Soprattutto nel 1978 ma anche oggi con i disastri dell’attuale situazione economica, spesso la decisione di interrompere una gravidanza è dovuta anche a ragioni economiche quindi diciamo che è una decisione che è fortemente condizionata dalla situazione economica sociale. Il quadro del 1978 è che è ancora in vigore l’art. 546 cp quindi l’aborto è consentito solo se c’è un pericolo serio alla vita o alla salute della donna, cosa che ogni tanto succede ⇒ c’è un numero molto alto di aborti clandestini che finiscono sui giornali solo nelle ipotesi in cui si concludono con la morte della stessa gestante. Un evento storico che condizionò fortemente l’approvazione di questa legge furono i fatti di Seveso ⇒ a Seveso, proprio mentre la legge era in discussione, ci fu in un impianto chimico una fuga di prodotti chimici, nell’impianto lavoravano quasi esclusivamente donne, alcune di essere erano nei primi mesi di gravidanza e questa fuga di prodotti chimici avrebbe comportato delle gravissime anomalie e malformazioni per i feti quindi questo sensibilizza molto l’opinione pubblica che da, sondaggi, dibattiti è sempre più orientata in senso favorevole alla legge quindi viene approvata la legge 194 del 1978. *altro fatto che probabilmente condizionò l’approvazione di questa legge è che il Parlamento che approvò questa legge per la prima volta era un Parlamento eletto anche dai diciottenni La normativa fu anche criticata sotto un doppio profilo, da una parte i partiti cattolici che la criticarono come troppo permissiva e dall’altra parte buona parte del movimento femminista dell’epoca + radicali, fu contraria a questa legge perché ritenuta poco permissiva (avrebbero voluto l’adozione di quello che chiamiamo modello liberale mentre la legge fu improntata ad un modello discorsivo) ⇒ in ogni caso furono indetti 2 diversi referendum su questa legge:
immediato, se chi l’ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l’interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente” Ci sono stati molti elementi discussi di questa legge 194, da chi non era d’accordo per la sua approvazione ⇒ uno di quelli più discussi fu sicuramente il fatto che la legge prevedeva che si potesse consultare il padre del bambino solo se la donna acconsentiva ma indubbiamente il più discusso fu questo, ovvero l’art. 12 che estendeva la possibilità di interrompere la gravidanza non solo alle minorenni (cosa che sembra plausibile perché una gravidanza non voluta è tale soprattutto quando riguarda una persona di giovane età) ma il fatto che la legge prevede che è possibile per le minorenni interrompere la gravidanza anche senza informare i propri genitori : “La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l’interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all’articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza” e in una famosa sentenza è stato stabilito che il giudice tutelare non ha diritto all’obiezione di coscienza, perchè? Perché secondo la giurisprudenza qui il giudice tutelare non agisce in sostituzione della donna ma semplicemente integrandone la volontà, cioè quindi la decisione dal punto di vista giuridico è della donna e semplicemente il giudice tutelare accerta che questa persona sia abbastanza matura per prendere questa decisione; ovviamente se poi sussiste un’urgenza dell’intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di 18 anni: “Qualora il medico accerti l’urgenza dell’intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l’esistenza delle condizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all’articolo 7, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela” La legge disciplina anche la condizione delle persone che sono interdette o inabilitate e tra l’altro è interessante che anche nel caso di interdizione la donna può presentare personalmente questa richiesta ma può essere presentata anche dal marito non tutore, art. 13: “Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato. Nel caso di richiesta presentata dall’interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna. Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull’atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell’infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo. Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all’ultimo comma dell’articolo 8” quindi diciamo anche questo fu considerato all’epoca una grande apertura rispetto ai problemi delle persone affette da disabilità mentale e infine l’art. 14 pone alcuni doveri informativi. Continua ad essere punito tanto chi cagiona per colpa l’interruzione volontaria di gravidanza oppure una nascita prematura quando chi con dolo cagiona un’interruzione volontaria di gravidanza o con preterintenzione con azione dirette a provocare lesioni quindi il diritto continua a sanzionare le ipotesi in cui non ci sia la volontà della donna ma l’art. 19 della legge 194 incrimina anche chiunque cagioni l’interruzione volontaria di gravidanza senza osservare le prescrizione stabilite da questi articoli e in tal caso è punita anche la donna: “Chiunque cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a lire centomila. Se l’interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l’accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’articolo 6 o comunque senza l’osservanza delle modalità previste dall’articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi. Quando l’interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l’osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile. Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma” Oggi l’interruzione volontaria può essere fatta sia chirurgicamente che, sempre nel primo trimestre, farmacologicamente, in particolare con l’assunzione della cd RU- 486 ⇒ da foglietto informativo è consigliata soltanto entro la 9 settimana di gestazione, in Italia fino all’anno scorso era possibile assumerla soltanto entro la 7 settimana, non solo ma stando e disposto dalla legge 194, si riteneva che questa legge deve essere ancora rigorosamente seguita anche nel caso di interruzione volontaria di gravidanza di tipo farmacologico e addirittura che fosse necessaria l’ospedalizzazione della donna ⇒ in altri paesi, ad esempio in Francia ma in tutti quelli dove è legale (è vietata soltanto in Irlanda, Polonia, Lituania e Malta) l’assunzione avviene al domicilio ⇒ in Italia invece era prevista una vera e propria ospedalizzazione, per altro un ospedalizzazione che si faceva presto ad evitare, nel senso che anche se viene ospedalizzato poi non ti possono trattenere con la forza e quindi puoi sempre firmare, liberando l’ospedale da ogni responsabilità per tornare a casa. Solo l’anno scorso, il 12 Agosto 2020, il ministro della salute ha emanato una circolare di aggiornamento delle linee guida sul mifepristone (RU-486) e prostaglandine ⇒ ha aggiornato le linee guida in pratica sull’IVG farmacologica stabilendo che aumentando in anzi tutto il periodo in cui può essere assunta, quindi anche noi possiamo assumerla fino a 9 settimane compiute di gestazione e soprattutto autorizzando la sua amministrazione non soltanto in ospedali ma anche presso strutture ambulatoriali pubbliche adeguatamente attrezzate collegate all’ospedale autorizzato ma anche consultori e day hospital. La legge 194 stessa prevede che ogni anno il ministro della salute debba presentare al Parlamento, una relazione sull’andamento della legge ⇒ ed è una relazione che riporta tutti i dati per una certa annata e che ci permette di svolgere delle considerazioni sul tipo di persone che ricorre all’interruzione di volontaria di gravidanza e anche su quanto l’obiezione di coscienza incida sull’esercizio effettivo di questo diritto ⇒ anche questa relazione del 2020 ma su dati del 2018 conferma il continuo trend di diminuzione delle interruzioni volontarie di gravidanza in Italia, è dal 83 che la % delle IVG annuali è in diminuzione. Soprattutto dopo un aumento importante dell’IVG tra le donne straniere anche queste si sono stabilizzate, anzi dimostrano una diminuzione nel 2018 (nel 2018 rappresentano il 30,3% di tutte le IVG, un valore simile al 2017 ma inferiore quasi di 3 punti da quello del 2014).
*l’Italia ha da sempre il tasso di abortività tra le minorenni più basso d’Europa ⇒ nel 2018 era pari a 2,4 per ogni 1000 IVG ancora valore inferiore rispetto a quello del 2017 Dal 2019 la % delle IVG ripetute continua a diminuire, questa volta è stata pari al 25,5% di tutte le IVG comunque anche questo tasso a livello europeo è un tasso molto basso quindi diciamo l’idea è che normalmente le donne italiane, adottano misure contraccettive e hanno un ricorso piuttosto basso all’interruzione volontaria di gravidanza, anche se c’è una leggera tendenza all’aumento oltre le 12 settimane. Problemi che possono essere comportati dall’ampio ricorso all’obiezione di coscienza ⇒ il dato globale è 69 % di ginecologi, 43, 6% di anestesisti e 42,2% del personale non medico con valori che sono in aumento dagli anni 80 a oggi e che quindi sono in aumento rispetto al 2017. Di per se questi valori non sono pochi, sono 7 ginecologi su 10 che esercitano l’obiezione di coscienza ma il punto più serio però è che questo dato aggregato, a livello italiano, non dice molto perché c’è un estrema variabilità regionale e questa variabilità incide anche sul carico di lavoro dei ginecologi non obbiettori, anche le interruzioni volontarie chirurgiche non sono un attività particolarmente esaltante sotto il profilo professionale ossia non fai carriera praticando sempre interruzioni volontarie di gravidanza e inoltre si può immaginare che anche per una persona non cattolica, sia anche sotto il profilo morale non particolarmente piacevole. Qual è il carico medio di lavoro settimanale di ciascun medico ginecologo non obbiettore? Di per se non è tanto, 1,2 a settimana ⇒ il problema di nuovo è se andiamo a livello regionale perché invece sono 2 le regioni dove si registra un carico superiore alle 9 IVG a settimana, considerando 5 gg lavorativi vuol dire che ne fai 2 al gg (in particolare 14, 6 in Puglia e 9,5 in Calabria). Un altro problema dell’obiezione di coscienza riguarda il tempo di attesa ⇒ perché abbiamo visto che nel primo trimestre il tempo di attesa dovrebbe essere di 1 settimana di riflessione e poi potersi recare nel secondo e invece addirittura i tempi sono più brevi soprattutto se c’è urgenza. I tempi di attesa sono effettivamente in diminuzione ma lo sono perché le IVG sono in diminuzione ⇒ è cresciuta per fortuna quella effettuata nei primi 14 gg (70,2%) contemporaneamente nel tempo è diminuita la % di IVG effettuate oltre le 3 settimane (10,8%) quindi diciamo i dati non evidenziano come tempi di attesa una situazione drammatica. *sicuramente questi dati saranno migliori nei prossimi anni con le innovazioni introdotte in tema di aborto farmacologico Il problema dei farmacisti si era posto rispetto alla pillola del giorno dopo, nel senso che i farmacisti avevano chiesto di poter esercitare obiezione di coscienza rispetto al rilascio della pillola del giorno dopo ⇒ ci sono state anche delle cause, a seguito delle quali si è deciso che 1) la Norlevo non può considerarsi un farmaco abortivo, per cui non rientra sotto i farmaci abortivi (discusso molto dal punto di vista scientifico ma adesso è consolidato dalle agenzie, soprattutto dall’Agenzia Nazionale del farmaco) e 2) non ha un effetto diretto rispetto al mancato inizio di gravidanza perché comunque c’era in mezzo la decisione della donna. Anche qui è stato modificato il regime di somministrazione della pillola del giorno dopo, oggi è stato autorizzato il fatto che per le pazienti di età pari o superiore ai 18 anni, non serve più (cosa che invece serviva sempre) la prescrizione medica (questa serve solo per le minorenni). NON È STATA ACCETATA. Ectogenesi Per ectogenesi s’intende lo sviluppo totale o parziale di un embrione o di un feto all’esterno del grembo materno quindi diciamo in una sorta di utero artificiale, in particolare distinguiamo: