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diritto ebraico riassunto, Sintesi del corso di Diritto Ebraico

riassunto di diritto ebraico utile per l'esame di diritto comparato delle religioni

Tipologia: Sintesi del corso

2025/2026

Caricato il 14/12/2025

carlottascardigno
carlottascardigno 🇮🇹

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Punti chiave diritto ebraico
1. La storia: XIX sec nasce , nel 586 viene distrutto il primo tempio ad
opera dei Babilonesi, nel 70 d.C. distrutto una seconda volta da Tito,
dando origine alla Grande diaspora (sefarditi dei Paesi arabi/ askenaziti
dell’europa centrale)
2. Le fonti ebraiche: la Bibbia (Torah, libri dei profeti e libri agiografi),
Mishna (raccolta della dottrina rabbinica II e III sec ), Talmud (babilonese
e palestinese V e VI sec). 7 precetti noachidi. Le fonti secondarie sono
costituite da codificazioni e commenti (es, MIshe Torah di Maimonide) e i
Responsa emessi da i poskim
3. Rapporto con l’autorità pubblica: a seguito della grande diaspora, gli
ebrei si stanziano in vari paesi, vivendo in comunità, dovendo rispettare
da una parte l’halacha, dall’altra le norme dell’autorità pubblica. Gli ebrei
nel corso della storia adeguano le proprie tradizioni alla cultura locale, in
base al principio dina de malkhuta dina (la legge di un governo è legge,
se esse sono eque e giuste) ad esempio limitando la poligamia (il rabbino
Ghereshom Meor ha-Golah, intorno all’anno 1000, vieta il matrimonio
poligamico almeno che 100 rabbini provenienti da 3 paesi diversi firmino
una dispensa, ed è vietato divorziare senza la volontà della donna. In
caso di infrazione, pur rimanendo formalmente valido il secondo
matrimonio, la prima moglie ha il diritto di chiedere al Tribunale
Rabbinico di costringere il marito a dare il ghet alla seconda o, in
alternativa, di domandare il ghet per se stessa con il ristoro previsto dalla
ketubbah. Il marito è obbligato a mantenere anche la prima moglie fino al
divorzio. Una volta sciolto il primo matrimonio, il marito può continuare la
sua convivenza con la seconda moglie.)
4. Matrimonio: necessario al fine della proliferazione (genesi).
elementi necessari: età minima, capacità di intendere e di volere, il
consenso. Impedimenti: parentela, affinità, precedenti matrimoni, essere
un mamzher (figlio di un incesto o adulterio), non appartenenza
all’ebraismo( deutoronomio), levirato (la donna vedova deve sposarsi con
il fratello del suo defunto marito, deutoronomio). Il matrimonio contratto
con proibizioni della torah è invalido, se la proibizione deriva da
disposizioni rabbiniche (derabbanan) bisogna divorziare. La celebrazione
avviene attraverso il fidanzamento, l’inanellamento, il contratto
matrimoniale L’uomo deve adempiere a una serie di doveri nei
confronti della moglie, riassumibili nelle categorie di mantenimento
( anche in caso di divorzio) e di soddisfazione sessuale; il marito gode
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Punti chiave diritto ebraico

1. La storia: XIX sec nasce , nel 586 viene distrutto il primo tempio ad opera dei Babilonesi, nel 70 d.C. distrutto una seconda volta da Tito, dando origine alla Grande diaspora (sefarditi dei Paesi arabi/ askenaziti dell’europa centrale) 2. Le fonti ebraiche : la Bibbia (Torah, libri dei profeti e libri agiografi), Mishna (raccolta della dottrina rabbinica II e III sec ), Talmud (babilonese e palestinese V e VI sec). 7 precetti noachidi. Le fonti secondarie sono costituite da codificazioni e commenti (es, MIshe Torah di Maimonide) e i Responsa emessi da i poskim 3. Rapporto con l’autorità pubblica : a seguito della grande diaspora, gli ebrei si stanziano in vari paesi, vivendo in comunità, dovendo rispettare da una parte l’halacha, dall’altra le norme dell’autorità pubblica. Gli ebrei nel corso della storia adeguano le proprie tradizioni alla cultura locale, in base al principio dina de malkhuta dina (la legge di un governo è legge, se esse sono eque e giuste) ad esempio limitando la poligamia (il rabbino Ghereshom Meor ha-Golah, intorno all’anno 1000, vieta il matrimonio poligamico almeno che 100 rabbini provenienti da 3 paesi diversi firmino una dispensa, ed è vietato divorziare senza la volontà della donna. In caso di infrazione, pur rimanendo formalmente valido il secondo matrimonio, la prima moglie ha il diritto di chiedere al Tribunale Rabbinico di costringere il marito a dare il ghet alla seconda o, in alternativa, di domandare il ghet per se stessa con il ristoro previsto dalla ketubbah. Il marito è obbligato a mantenere anche la prima moglie fino al divorzio. Una volta sciolto il primo matrimonio, il marito può continuare la sua convivenza con la seconda moglie.) 4. Matrimonio : necessario al fine della proliferazione (genesi). elementi necessari: età minima, capacità di intendere e di volere, il consenso. Impedimenti: parentela, affinità, precedenti matrimoni, essere un mamzher (figlio di un incesto o adulterio), non appartenenza all’ebraismo( deutoronomio), levirato (la donna vedova deve sposarsi con il fratello del suo defunto marito, deutoronomio). Il matrimonio contratto con proibizioni della torah è invalido, se la proibizione deriva da disposizioni rabbiniche (derabbanan) bisogna divorziare. La celebrazione avviene attraverso il fidanzamento, l’inanellamento, il contratto matrimoniale L’uomo deve adempiere a una serie di doveri nei confronti della moglie, riassumibili nelle categorie di mantenimento ( anche in caso di divorzio) e di soddisfazione sessuale; il marito gode

anche di una serie di diritti ( acquisisce il ricavato della moglie, le cose da lei trovate e la sua eredità)

  1. Lo scioglimento del matrimonio : per morte, nullità o divorzio.  Divorzio: avviene attraverso il ghet, documento che il marito deve consegnare alla moglie con cui comunica la volontà di divorziare; stabilito dal deutoronomio, “essa non gli piacerà più perché ha trovato in lei qualche cosa di sconveniente,” ( espressione oggetto di dabattito nell’ambito della dottrina, sconveniente in campo sessuale, in generale, aver trovato una donna più bella…). In alcuni casi il divorzio è consensuale, in altri la moglie può richiedere al tribunale rabbinico che il marito le consegni il ghet (condotte immorali, impotenza, sterilità, mancanza di alimenti o coabitazione,difetti fisici o sociali, apostasia), in altri ancora è il marito potrà richiederlo dinnanzi a un tribunale (infrazione alla religione o alla morale ,rifiuto di coabitazione,errori sulle qualità fisiche o sociali della donna ,seconda prigionia della donna e sterilità della donna) In alcuni casi è vietato il divorzio :quando il marito ha offeso sua moglie con una falsa accusa di mancata verginità [Deuteronomio 22,13-19] • quando il marito ha violentato la vergine, che poi gli era stato imposto di sposare [Deuteronomio, 22,28-29] • quando la moglie è malata mentalmente • quando la moglie è caduta in prigionia, di guerra o ad opera di briganti • quando l’uomo è divenuto sordo-muto durante il matrimonio. Si presenta la domanda al Tribunale che tenterà una riconciliazione e verificherà i motivi del divorzio; pronuncia di una sentenza dichiarativa e consegna del ghet da parte del marito ,poi distrutto. Italia e diritto ebraico art 8 e 19 Costituzione L. 101/1989 stato e cei art.14 trascrizione matrimonio nei registri dello stato civile (no scioglimento) L. 218/1995 per riconoscimento di sentenze straniere