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FONTI DIRITTO EBRAICO , Sintesi del corso di Diritto Comparato

Riassunto schematico sulle fonti del diritto Ebraico (da Ferrari, Introduzione al diritto comparato delle religioni) con integrazioni personali.

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 25/05/2013

triprosopio
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DIRITTO EBRAICO
Il diritto ebraico (mishpat 'ivrì) è il diritto del popolo ebraico, dall'epoca biblica fino ai giorni nostri.
Il termine mishpat ha varie accezioni, in particolare:
diritto come sistema legislativo;
fatto/atto legale, decisione, giustizia, costume o uso.
La letteratura rabbinica si divide tra
aggadà: insegnamenti di carattere teologico;
halachà: precetti di carattere giuridico > radice “andare”: indirizza l'uomo nei comportamenti quotidiani.
Il sistema giuridico ebraico non distingue tra norme che regolano i rapporti uomo-Dio e norme che regolano i
rapporti tra uomini: sono considerate tutte norme giuridiche.
Solamente negli ultimi secoli si è chiamato “diritto ebraico” quella parte di halachà che corrisponde alle norme
considerate giuridiche nel mondo occidentale.
L'analogia ha importanza primaria come mezzo di interpretazione del testo biblico e permette di passare da una
serie di norme all'altra. Infatti la violazione di un dovere verso il prossimo è anche trasgressione verso Dio che
lo ha legittimato e viceversa.
Il diritto ebraico ha sia carattere religioso che nazionale : è il diritto del popolo ebraico e di chi appartiene al
popolo ebraico per nascita da madre ebrea o per conversione.
Va distinto dal diritto dello stato di Israele (1948), stabilito spesso indipendentemente dalla tradizione giuridica
ebraica. Nella legislazione israeliana si usa il termine din Torà o diritto religioso ebraico, per riferirsi a quella
parte di diritto ebraico recepito nel diritto statale, in particolare in materia di status personale, matrimonio e
divorzio.
FONTI
1. Legge scritta (Torà)
Torà o Pentateuco 5 libri (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio). Comprende in senso lato
tutto l'insegnamento ebraico, legge scritta e orale fino a oggi.
A cui si aggiungono, a costituire la Tanach (Bibbia ebraica):
Profeti (Neviim) – 8 libri
Agiografi/Scritti (Chetuvim) – 11 libri
Considerato un testo unico senza contraddizioni, secondo l'interpretazione data dalla legge orale (torà
shebealpé).
Contiene 613 precetti positivi e negativi che l'ebreo è tenuto ad osservare
+ 7 precetti noachidi, dati da Dio ad Adamo e Noè, devono essere osservati dall'umanità intera:
I. obbligo di stabilire tribunali
II. divieto di blasfemia
III. divieto d'idolatria
IV. divieto di omicidio
V. divieto di furto e rapina
VI. divieto di immoralità sessuale
VII. divieto di mangiare un arto tratto da un animale vivo
Epoche nella storia della trasmissione della Torà [Artom]:
1) rivelazione primitiva (Decalogo)
2) insegnamento profetico
3) esegesi, trasmissione, discussione rabbinica
4) interpretazione e codificazione
5) disciplina
538 a.e.v. - 70 e.v.: epoca del secondo tempio, dal ritorno in Israele dall'esilio babilonese (editto di Ciro), fino alla
distruzione del santuario di Gerusalemme da parte di Tito1. Sono poste le basi del diritto ebraico tradizionale. Ezra e
Nechemia prima, e gli uomini della Magna Congregazione poi, intraprendono importanti attività legislative per
permettere al popolo tornato dall'esilio di imparare a osservare la Torà. Secondo l'interpretazione rabbinica, infatti, la
Bibbia ha attribuito ai saggi e alle autorità comunitarie l'autorità di stabilire takanòt (rimedi) ed emanare ghezeròt
(decreti). Si formano scuole di saggi, divise nell'interpretazione della Torà. Le principali, quelle di Shammai e di Hillel,
fiorirono parallelamente alle scuole di giuristi di Roma.
1 538-333 a.e.v.: indipendenza religiosa e politica nell'ambito dell'impero persiano; 333-166 a.e.v. periodo ellenistico (conquista di Alessandro
Magno, governi dei Tolomei e dei Seleucidi); 165 a.e.v.-37 e.v. rivolta dei Maccabei ed entrata della Giudea nell'orbita romana; 37-66 e.v. regno
di Erode e maggiore influenza di Roma; 66-70 e.v. ritorno di autonomia parziale che termina con la sfortunata rivolta contro Roma e la
distruzione del santuario di Gerusalemme.
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DIRITTO EBRAICO

  • Il diritto ebraico ( mishpat 'ivrì ) è il diritto del popolo ebraico, dall'epoca biblica fino ai giorni nostri. Il termine mishpat ha varie accezioni, in particolare:
    • diritto come sistema legislativo;
    • fatto/atto legale, decisione, giustizia, costume o uso.
  • La letteratura rabbinica si divide tra
    • aggadà : insegnamenti di carattere teologico;
    • halachà : precetti di carattere giuridico > radice “andare”: indirizza l'uomo nei comportamenti quotidiani. Il sistema giuridico ebraico non distingue tra norme che regolano i rapporti uomo-Dio e norme che regolano i rapporti tra uomini: sono considerate tutte norme giuridiche. Solamente negli ultimi secoli si è chiamato “diritto ebraico” quella parte di halachà che corrisponde alle norme considerate giuridiche nel mondo occidentale. L'analogia ha importanza primaria come mezzo di interpretazione del testo biblico e permette di passare da una serie di norme all'altra. Infatti la violazione di un dovere verso il prossimo è anche trasgressione verso Dio che lo ha legittimato e viceversa.
  • Il diritto ebraico ha sia carattere religioso che nazionale: è il diritto del popolo ebraico e di chi appartiene al popolo ebraico per nascita da madre ebrea o per conversione.
  • Va distinto dal diritto dello stato di Israele (1948), stabilito spesso indipendentemente dalla tradizione giuridica ebraica. Nella legislazione israeliana si usa il termine din Torà o diritto religioso ebraico, per riferirsi a quella parte di diritto ebraico recepito nel diritto statale, in particolare in materia di status personale, matrimonio e divorzio.

FONTI

1. Legge scritta ( Torà )

  • Torà o Pentateuco – 5 libri (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio). Comprende in senso lato tutto l'insegnamento ebraico, legge scritta e orale fino a oggi. A cui si aggiungono, a costituire la Tanach (Bibbia ebraica): ◦ Profeti ( Neviim ) – 8 libri ◦ Agiografi/Scritti ( Chetuvim ) – 11 libri
  • Considerato un testo unico senza contraddizioni, secondo l'interpretazione data dalla legge orale ( torà shebealpé ).
  • Contiene 613 precetti positivi e negativi che l'ebreo è tenuto ad osservare
    • 7 precetti noachidi, dati da Dio ad Adamo e Noè, devono essere osservati dall'umanità intera: I. obbligo di stabilire tribunali II. divieto di blasfemia III. divieto d'idolatria IV. divieto di omicidio V. divieto di furto e rapina VI. divieto di immoralità sessuale VII. divieto di mangiare un arto tratto da un animale vivo
  • Epoche nella storia della trasmissione della Torà [Artom]:
    1. rivelazione primitiva (Decalogo)
    2. insegnamento profetico
    3. esegesi, trasmissione, discussione rabbinica
    4. interpretazione e codificazione
    5. disciplina 538 a.e.v. - 70 e.v. : epoca del secondo tempio, dal ritorno in Israele dall'esilio babilonese (editto di Ciro), fino alla distruzione del santuario di Gerusalemme da parte di Tito^1. Sono poste le basi del diritto ebraico tradizionale. Ezra e Nechemia prima, e gli uomini della Magna Congregazione poi, intraprendono importanti attività legislative per permettere al popolo tornato dall'esilio di imparare a osservare la Torà. Secondo l'interpretazione rabbinica, infatti, la Bibbia ha attribuito ai saggi e alle autorità comunitarie l'autorità di stabilire takanòt (rimedi) ed emanare ghezeròt (decreti). Si formano scuole di saggi, divise nell'interpretazione della Torà. Le principali, quelle di Shammai e di Hillel, fiorirono parallelamente alle scuole di giuristi di Roma. 1 538-333 a.e.v.: indipendenza religiosa e politica nell'ambito dell'impero persiano; 333-166 a.e.v. periodo ellenistico (conquista di Alessandro Magno, governi dei Tolomei e dei Seleucidi); 165 a.e.v.-37 e.v. rivolta dei Maccabei ed entrata della Giudea nell'orbita romana; 37-66 e.v. regno di Erode e maggiore influenza di Roma; 66-70 e.v. ritorno di autonomia parziale che termina con la sfortunata rivolta contro Roma e la distruzione del santuario di Gerusalemme.

2. Mishnà e raccolte di legge orale (70-220 ca.)

  • La legge orale ( torà shebealpé ), tramandata e ripetuta oralmente, comprende tutto l'insegnamento sviluppato fino al II sec. Secondo la tradizione, fu trasmessa a voce da Dio a Mosè sul Sinai insieme alla legge scritta e più tardi fu messa per iscritto con le discussioni rabbiniche al tempo del Tempio di Gerusalemme e con tutte le codificazioni posteriori. A causa della perdita dell'indipendenza ebraica sotto l'imperatore Adriano (135 e.v.) e la formazione di una vasta diaspora, si sente la necessità di metterla per iscritto.
  • Mishnat rabbì Akivà : prima raccolta di leggi tradizionali, che si ritiene inserita integralmente nella Mishnà , in cui ogni passo anonimo dovrebbe essergli attribuito. A) Mishnà
  • “Ripetizione”, “studio”. È la più vasta raccolta sistematica di legge orale del giudaismo post- biblico. Raccoglie una vasta serie di tradizioni che venivano tramandate oralmente, riportandole al nome dei tannaim (saggi rabbini, maestri della Mishnà) che le hanno riferite.
  • [È l'insieme della Torah orale e del suo studio, in opposizione a Miqrà , che si riferisce alla Bibbia ebraica e al suo studio. Può anche designare l'insieme della halakà (parte legislativa) o ancora una forma d'insegnamento di quella, che non parta dal testo biblico, ma dalle opinioni dei tannaim , riguardo a problemi concreti].
  • Sono riportate anche le opinioni di minoranza che non sono state accolte come regola legale, alle quali i tribunali potevano appoggiarsi.
  • Diviene il “codice” universalmente riconosciuto della tradizione e delle norme legislative civili e religiose su cui tutte le successive generazioni si sarebbero basate nel tentativo di dare una formulazione ai fondamenti del giudaismo.
  • È opera di rabbì Jehudà Hanassì (seconda metà II sec. - prima metà III sec.), presidente capo del gruppo legislativo della terza e quarta generazione dei maestri della Mishnà.
  • Scritta in lingua ebraica chiara e semplice, metodo prevalentemente casistico.
  • Divisa in 6 ordini (60 trattati divisi in capitoli e paragrafi) secondo argomenti: I. zeraim (delle semenze): regole sulle benedizioni, la preghiera, i prodotti della terra, l'anno sabbatico, le offerte, ecc. II. mo'ed (data stabilita): sabato e altre festività III. nashim (delle donne) IV. nezikin (dei danni) V. trattato di Avot (dei padri): massime a contenuto etico VI. kodashim (cose sante) VII. tahoroth (cose pure): regole sui cibi permessi, i sacrifici, regole di purezza. Gli ordini III e IV hanno particolare importanza giuridica: riguardano diritto privato e penale (matrimonio, divorzio, levirato, contratti, proprietà, responsabilità civile, danni a persone e cose, diritto processuale, sinedrio, ecc.).
  • Si cita per trattato, capitolo e paragrafo (es. Mishnà Avot 1,9). B) Toseftà (“aggiunta”) Opera la cui redazione finale, dovuta a rabbì Chija e rabbì Oshaia risale al III sec. Presenta la stessa divisione in ordini e trattati della Mishnà. Scritta in ebraico e parte in aramaico. C) Baraitot Testi che non sono stati inseriti né nella Mishnà, né nella Toseftà contenenti insegnamenti "esterni" ai sei ordini della Mishnà. D) Midrashim halachici Midrash = “ricerca”, “studio”. Ha due generi: il midrash halachico è un'esegesi giuridica, un'interpretazione attualizzante che, andando al di là del senso letterale ( peshat , semplice, ovvio), scruta il testo in profondità per adattarlo ai bisogni e alle concezioni della comunità ebraica, traendone applicazioni pratiche per l'esperienza religiosa e civile. I midrashim halachici costituiscono un corpus verso la metà del III sec. Il midrash aggadico è costituito da una serie di racconti che penetrano il senso profondo del testo biblico. [Quindi: dalla discussione sulla Legge nasce la Mishnà ; dalla riflessione sui testi storici e profetici nasce il Pesher (spiegazione), commento biblico che cerca di spiegare il presente alla luce delle affermazioni della Bibbia; dall'interpretazione attualizzante della scrittura nasce il Midrash (aggadico e halachico).]

aspetti finanziari del dovere dei figli di onorare i genitori

  • La pietra dell'aiuto: diritto di famiglia, in part. regole sulla procreazione e i matrimoni proibiti, gli aspetti finanziari del matrimonio e il divorzio
  • Pettorale del giudizio: diritto civile Godette di importanti commenti, in part. il Bet Josef di rabbì Josef Caro. C) Bet Josef e Shulchan Aruch di Josef Caro (1488-1575)
  • Bet Josef ➢ Parte per i sapienti, con indicazione delle fonti, metodo e discussioni approfondite, che prende spunto dal testo dei Turim di ben Asher. ➢ Fonti talmudiche + 32 importanti autorità di halachà. ➢ Scopo: stabilire le regole vincolanti > metodo della maggioranza: non prende una decisione in base al merito degli argomenti, ma in base alla maggioranza di autorità halachiche concordi su un'opinione, in particolare Alfassi (Rif), Maimonide e ben Asher, i 3 pilastri dell'insegnamento.
  • Shulchan aruch (Venezia, 1565) = la tavola apparecchiata ➢ parte per il popolo, più succinta e comprensibile, in cui appare solo la decisione finale (la regola da seguire) senza l'apparato delle fonti. ➢ divisione in 4 parti, come i Turim (sezioni, capitoli, paragrafi) ➢ considerato il principale libro autoritativo della halachà per tutti gli ebrei ➢ + Mappà (tovaglia) del Remà (polacco, XVI sec.): apparato di glosse, completamento ashkenazita che tiene conto di molte autorità francesi, tedesche e polacche. Permette allo Shulchan aruch di diffondersi anche in ambiente ashkenazita. ➢ Viene anche criticato da chi sosteneva che ogni decisione andava presa secondo Talmud + Mishné Torà + turim + Shulchan aruch. ➢ Si diffondono commenti e riassunti per il popolo in varie lingue moderne.

6. Responsa^3

Conosciuti come sheelot utshuvot (domande e risposte). Fonte particolare, in continua evoluzione. Una persona interessata (persona semplice o un rabbino locale) di fronte a un problema controverso si rivolge ad un'autorità competente, chiedendo il suo parere. [v. pag. 154!] [Uso simile dei responsa (Ar. fatwā , pl. fatāwā ) viene fatto dall'Islam. Qui il mufti è membro di una classe di

studiosi islamici ( ulamā , sing. ālim ) che compone la base religiosa musulmana.]

L'ambito della bioetica si è sviluppato di recente attraverso i responsa.

  • Fecondazione in vitro. Nel 1989 il prof. Richard Chaim Grazi si è rivolto a due rabbini israeliani riguardo alla fecondazione artificiale in vitro. In laboratorio si usa raccogliere dalla madre un certo numero di ovuli e mescolarli con sperma del marito, in provetta. Si tengono sotto osservazione per alcuni giorni e poi si decide quali rimettere nell'utero materno. Problemi:
    • qual è lo status halachico degli ovuli fecondati in provetta?
    • hanno lo status di ubar , embrione, a favore di cui si può profanare il sabato^4?
    • si possono buttare gli ovuli che non sono stati scelti per il trapianto? La maggioranza delle autorità rabbiniche approva la pratica, affermando che tutti gli ovuli fecondati finché si trovano nella provetta non hanno lo status di ubar (embrione), non si profana per loro il sabato ed è permesso buttarli via se non sono stati scelti per il trapianto. Fonte prima del divieto di provocare la morte del feto è Genesi 9,6 “Chi versa il sangue dell'uomo nell'uomo [embrione nel ventre materno], avrà il proprio sangue versato dall'uomo” > precetto noachide “non uccidere”. Dal punto di vista della norma ebraica ( halakà ), quindi, lo status dell' ubar e i suoi diritti crescono a seconda di 3 stadi di sviluppo: ➢ preembrionale in cui si incontrano ovulo e seme in provetta > non si può profanare il sabato perché non è considerato né ubar , né nefesh (persona). ➢ embrione-feto ( ubar ) > nel ventre della madre. Ha la massima protezione, ma nel caso di pericolo 3 Dove nascono i responsa? I responsa prudentium erano i pareri dati dai singoli giuristi in ordine a problemi pratici sottoposti al loro esame. Essi costituirono fondamentale strumento di produzione ed interpretazione del diritto romano. Particolarmente autorevoli (tanto da vincolare il giudice) erano i responsa provenienti dai giuristi insigniti del iùs publice respondèndi. Nel V sec. d.C., a seguito di una costituzione di Valentiniano III (più nota con il nome di legge delle citazioni ) si attribuì efficacia di legge ai pareri espressi dai giuristi classici Paolo , Papiniano , Ulpiano , Modestino , Gaio. 4 Talmud babilonese: nel caso di una donna partoriente che muore di Shabbat, si porta il coltello, si taglia il ventre e si fa uscire il bimbo. Si permette quindi di profanare il sabato portando il coltello (azione normalmente proibita) per salvare la vita al feto.

di vita per la donna, la vita della donna precede quella del feto. ➢ uscita dal ventre materno > il feto è considerato persona. Quindi, poiché l'ovulo fecondato e isolato non è ancora persona e non ha le stesse tutele, l'ebraismo (con alcune eccezioni) ritiene legittima la ricerca scientifica sugli ovuli fecondati (cellule staminali), con cautele e controlli, se sussistono 3 condizioni: ◦ è in vitro, extracorporeo alla donna ◦ ha meno di 40 giorni ◦ la ricerca ha il fine di salvare altre vite umane

  • Diradamento di embrioni^5_._ Problema di una donna che ha nell'utero più embrioni. Si tratta in particolare di donne che soffrono di un'alterazione della fecondità. Talvolta i medicinali somministrati causano la secrezione contemporanea di molti ovuli dall'ovaio e la donna viene così ad avere più feti. La maggioranza di questi morirà entro alcune settimane dopo il parto o soffrirà per tutta la vita. Inoltre, è pericoloso per la madre essere incinta di tanti embrioni. Una soluzione clinica è il diradamento degli embrioni da effettuarsi nel primo terzo della gravidanza attraverso l'immissione di un ago nell'utero.
    • è ammessa questa procedura?
    • se sì, in quale periodo della gravidanza?
    • come si decide quali ovuli eliminare? Talmud babilonese e Shulchan aruch : si deduce che fino a che l' ubar è nell'utero materno vige la regola del rodef (persecutore). Si può colpire e anche uccidere l'embrione che mette in pericolo la vita di una persona, cioè degli altri ubarim. L'aborto è sempre proibito se non in caso di pericolo della madre, ma se il feto non è ancora considerato nefesh , per la halakà è possibile eliminare con l'ago i feti sovrannumerari, per permettere la nascita di uno o due feti sani. Il rav Frenkel, dopo aver esaminato le varie posizioni, conclude che per la halachà si tratta di un caso di rodef , per cui si possono diradare gli embrioni che mettono in pericolo gli altri, possibilmente entro i primi 40 giorni della gravidanza, con un farmaco o un'iniezione. Se vi è pericolo per la madre, il permesso alla procedura è certo, altrimenti è richiesto il parere di tutti i medici o di un medico specialista. Il rav Weiss sostiene che non si possono diradare embrioni per motivi sociali o difficoltà della madre ad allevare più figli. Si può permettere il diradamento quando vi è fondato timore per la vita degli embrioni. Tuttavia trattandosi di ubarim e non di persone, non esiste un dovere giuridico di agire, come nel caso di un normale pericolo di vita. Per quanto riguarda la scelta degli embrioni, bisogna seguire criteri medici obiettivi.

7. Altre fonti:

A) takanòt, regole per stabilire il corretto funzionamento della comunità ebraica B) minhag (consuetudine) 5 Normalmente si chiama “embrione” il prodotto del concepimento sino alla formazione degli organi (fine dell'ottava settimana di gestazione).