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Il diritto di libertà religiosa in italia, esplorando la separazione tra stato e chiesa, il pluralismo religioso e le sue implicazioni pratiche. Si esaminano le norme costituzionali e legislative che regolano la libertà religiosa, il ruolo delle confessioni religiose e le intese tra stato e chiesa. Una panoramica completa del quadro giuridico italiano in materia di libertà religiosa.
Tipologia: Sintesi del corso
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Separatismo e modernità nell’area cristiana. Separatismo amico delle chiese e quello ostile. Alla fine del 1700 sia in Francia che negli USA si afferma lo Stato moderno separatista. Il separatismo si identifica con il concetto di modernità nel momento in cui proclama che lo Stato non dovrà più interessarsi di teologia e di dottrina religiosa, in modo che esse siano lasciate nella piena disponibilità del cittadino, ma non avranno più quella posizione di privilegio che potevano vantare fino a poco prima. Dunque si proclama la Libertà del cittadino di scegliere quale religione professare e a quale comunità confessionale appartenere. Da oggi in poi lo Stato non si occuperà nemmeno della normativa che disciplina i rapporti tra Stato e chiese, quindi sarà il diritto civile ad occuparsi di libertà religiosa e confessioni religiose. Il separatismo, in tale senso, si identifica con il concetto di modernità anche quando indica la necessità collettiva di liberarsi da ogni vincolo ecclesiastico, infatti lo Stato assume il ruolo, legittimo, di unico ente sovrano capace di legiferare all’interno del suo territorio, la conseguenza di ciò è che il diritto canonico diventa giuridicamente irrilevante. Le conseguenze del separatismo sono: Lo Stato diventa l’unica fonte legittima di produzione di leggi; Irrilevanza giuridica del diritto canonico; Abolizione del foro ecclesiastico con la conseguenza che viene a crearsi una sola giurisdizione; Viene soppresso il controllo diretto o indiretto sulla vita dei cittadini da parte degli organi ecclesiastici; Da oggi in poi saranno gli Uffici Pubblici ad occuparsi di nascite, matrimoni e sepolture; Viene abolito il civis – fideli , cioè le doppie sudditanze, le doppie fedeltà e i doppi legami. Vige un unico ordinamento statale ed un’unica comunità civile; Diritto di libertà religiosa; Abolizione dei concetti di ortodossia ed eresia (quest’ultima non ha più rilevanza giuridica); Facoltà di credere o non credere, scegliere se appartenere ad una confessione religiosa, allontanarsi dalla confessione religiosa di appartenenza senza essere sanzionati. A beneficiare di questo separatismo sarà la chiesa stessa che potrà raccogliere uomini liberi e interiormente convinti, anziché coatti e interiormente scettici. Nel pensiero di Emanuel Kant (uno dei maggiori illuministi del continente europeo) si denota un’assenza di livore nei confronti della religione e della chiese, anzi addirittura afferma che la fede in Dio rientra nel bisogno essenziale dell’uomo. Kant dice “l’uscita degli uomini da una minorità a loro stessi dovuta” dove per Minorità si intende l’incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Un separatismo di tipo ostile, invece, proviene da Voltaire il quale esalta la filosofia come via di illuminazione degli uomini e condanna tutta la storia cristiana accusandola, fondamentalmente, di aver ingannato l’uomo con cerimonie, fatti, monumenti e quant’altro per continuare a coltivare la menzogna. Come ben comprensibile il separatismo ebbe un’evoluzione diversa nei vari paesi; ad esempio gli USA si caratterizzavano per la presenza immigrati la maggior parte di questi rifugiati per evitare persecuzioni nei propri paesi d’origine per via della propria religione (ma anche per altri motivi). Dunque all’interno del paese si svilupparono diversi culti religiosi e di conseguenza si profila lo sviluppo del pluralismo religioso. Dunque lo Stato riconosce questa molteplicità di fedi religiose e lo fa attraverso la Dichiarazione di indipendenza del 1776, all’interno di questa dichiarazione si riconosce che gli uomini sono stati creati tutti uguali e che il creatore li ha dotati di alcuni diritti inalienabili come la vita, la libertà ed il perseguimento della felicità. La fede comune in dio è posta a fondamento del nuovo ordine giuridico. Sulla scia dello Stato liberale che prevede uno dei cardini di questa forma di Stato è proprio la divisione dei poteri, e proprio su questo equilibrio dei poteri
che trovano spazio altresì le Chiese, utilizzando lo strumento del pluralismo religioso come forza di sostegno e non come punto di divisione e di conflitto della collettività. In Francia il discorso è decisamente diverso. Infatti in questo Stato non vi è pluralismo religioso ma un'unica fede, cioè quella cattolica. Essa è diventata ricca e potente, ha un ruolo rilevante nella vita della collettività svolgendo funzioni tipiche dello Stato. Dunque a questo punto è comprensibile come lo Stato liberale (il quale si verifica fondamentalmente e sostanzialmente con la rivoluzione francese del 1789) per doversi sviluppare deve cancellare le istituzioni ecclesiastiche, incamerare i beni delle chiese e ridistribuendoli sul mercato nazionale. Non c’è separazione dei poteri con le istituzioni ecclesiastiche ma si afferma un dogma importantissimo, cioè quello del potere illimitato della legge. Diritto, Stato, religione, negli Stati uniti d’America, in Francia e nell’Europa del 19° secolo. Nella costituzione americana, quella che va dal 1788 al 1791, stabilisce che nessuna professione di fede può essere imposta per ricoprire un ufficio o una carica pubblica negli Stati Uniti d’America. Tra i dieci emendamenti entrati in vigore nel dicembre del 1791 si sancisce “il Congresso non potrà emanare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione, o per proibirne il libero culto o per limitare la libertà di parola o di stampa o il diritto riconosciuto ai cittadini di potersi riunire in forma pacifica e inoltrare petizione al governo per la riparazione dei torti subiti. Con questo si sancisce la separazione istituzionale attraverso la quale si impedisce ogni forma di unionismo e garantisce la libertà religiosa per ogni cittadino o gruppo sociale. Un fenomeno particolare che si sviluppa negli Stati Uniti d’America è il cd favor religionis , cioè il riconoscimento della religiosità ed il rigore morale, ma si crea ostilità e diffidenza nella posizione dei non-religiosi e degli atei. Questo fenomeno si palesa allorquando gli individui per essere ammessi alle cariche pubbliche debbono prestare giuramento sulla Bibbia. Quindi il punto nodale di questa libertà di religione si trova nella legge e non dalla legge. Dunque in definitiva non si esaurisce il rapporto tra divinità e ordinamento statale, ma semplicemente la divinità assume connotati generali e generici. Vediamo come lo Stato nordamericano nasce come Stato federale, il quale lascia spazio alle autonomie delle singole aggregazioni statuali. Lascia ossigeno ai soggetti privati nei quali rientrano Chiese e confessioni religiose; in ambito sociale della scuola, dell’educazione, della famiglia e dell’assistenza, in tutti questi settori lo Stato svolge una funzione di amministrazione e coordinamento centrale. Dunque si riconosce ai cittadini che l’appartenenza ad un gruppo confessionale o ad un altro è solo una questione privata. Il matrimonio è considerato un contratto con vincolo religioso (quindi si esclude che il vincolo sia puramente civile) e i nubendi possono scegliere quale rito religioso utilizzare per potersi sposare. L’istruzione è influenzata dal confessionismo religioso (pluralista). Nelle scuole prevale la politica di creare classi confessionalmente omogenee, in modo che si sviluppi un’educazione basata sui principi e valori religiosi, permettendo l’insegnamento ai diversi rappresentanti delle diverse chiese. In definitiva questo separatismo americano risulta essere decisamente un fenomeno costruttivo ed amico della chiesa, ostile verso qualsiasi forma di ateismo o antireligiosità. Situazione completamente diversa è quella che si sviluppa in Francia, nel cui Stato il separatismo è sinonimo di modernità, cioè di conflitto, di conquista, di libertà e di anticlericalismo, di evoluzione e di fratture sociali. La Francia sa che per lasciarsi il passato alle spalle ed avviare un processo di modernizzazione, è necessario distruggere ciò che lega lo Stato al vecchio sistema (nel quale non esiste un pluralismo religioso). Dunque a differenza degli Stati Uniti, non si possono promettere diritti e privilegi a tutte le chiese, visto che la chiesa è una sola, cioè quella cattolica. Il separatismo francese capisce che creare una scuola aperta a tutte le confessioni significa dare il monopolio cattolico dell’istruzione e dell’educazione (i non cattolici sono pochissimi e devono far fronte all’intolleranza del cattolicesimo). La fonte che meglio rappresenta il separatismo concretizzatosi in Francia è la DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO del 1789 che detta i
In Germania gli Stati sono a prevalenza luterana o cattolica o riformata (calvinista). La svolta avviene nel 1794 con la liberalizzazione concretizzatasi con il Diritto territoriale universale emanato in Prussica, diritto che permette ad ogni cittadino piena libertà di credenza e coscienza. Il totalitarismo, di destra e di sinistra, del XX secolo. Comunismo e separatismo ateista. Fascismo e svolta concordataria. Il secolo XX è caratterizzato dalla nascita dello Stato totalitario. Quest’ultima forma di Stato che rappresenta la dottrina politica o prassi che ispira un regime volto a subordinare allo Stato ogni aspetto della vita politica, sociale, economica e culturale concentrando il potere nelle mani di un individuo, di un gruppo, di un unico partito o nei rappresentanti di una classe sociale, al di fuori di ogni effettivo controllo democratico e garanzie dello Stato di diritto. In questa forma di Stato trova spazio, anche, il razzismo e l’intolleranza religiosa. Lo Stato giacobino che prende forma in Stato fascista, nazista o comunista, si caratterizza proprio per l’annullamento dei dissidenti che devono cedere, pena, la morte. In esso non vengono garantiti morale, diritti umani e libertà della persona perché ritenute ingannatrici, ma vengono promossi i miti della razza, della classe e della conquista di altri paesi e la sottomissione di tutte quelle etnie e razze che non appartengono a quella definita “dominante” dando vita all’ideologia dello Stato basata sulla guerra e sterminio dell’umanità. Totalitarismi di sinistra****. In Russia si sviluppa il comunismo caratterizzato dall’ideologia marxista, proclamando nemici dello Stato sia la religione che le chiese (accusate proprio di impedire lo sviluppo del comunismo, infatti li si combatte sul terreno ideologico perché considerati una sorta di alienazione umana e veleno per la mente). In Russia il separatismo (la quale veniva da una tradizione ortodossa dove trovavano posto l’assolutismo, il cesaropapismo e le chiese ortodosse) si concretizza nel 1917 con l’avvio del processo di modernizzazione. Processo che si attua mediante il cd “Decreto dei Soviet dei Commissari del popolo sulla separazione della chiesa dallo Stato e della scuola dallo Stato”. Le caratteristiche del separatismo in Russia sono: Fine del cesaropapismo (la chiesa viene separata dallo Stato); Proclamazione del diritto di libertà religiosa e di coscienza del cittadino di professare qualsivoglia religione, o non professarne alcuna; Laicizzazione degli apparati pubblici, la riduzione della religione e delle chiese a fenomeni privati, la totale irrilevanza civile dei rapporti intercofessionali (la scuola viene separata dalla chiesa; tutti gli ecclesiastici sono sottoposti agli statuti sociali e non godono di alcun privilegio e nessun sussidio;viene introdotto il matrimonio civile; si incamerano i beni ecclesiastici, ecc). Malgrado questa prima impronta del separatismo dia uno spiraglio allo svilupparsi delle confessioni religiose (con tutti i limiti indicati nella modernizzazione), in buona sostanza proprio nell’ex unione sovietica si sviluppa di gran lunga lo Stato ideologico ad impronta ateista, dunque un sistema che sfocia nel pensiero marxista-leninista, cioè quel sistema nel quale si emargina la religione perché rappresenta un’esperienza storicamente superata dall’evoluzione dell’uomo. Nelle scuole si procede alla divulgazione dell’ateismo scientifico e della concezione marxista della vita e della società. Nel partito comunista è ammesso solo chi dichiara l’ateismo. Chiunque professa la religione risulta essere emarginato (nonché cittadino di secondo grado) e spesso perseguitato Totalitarismi di destra****. Il movimento che meglio rappresenta questa forma di Stato è quello adottato da Adolf Hitler in Germania, creando uno Stato razzista totalitario, fondato sull’ideologia antisemita e con il fine di sterminare, anche fisicamente, i dissidenti del regime. I totalitarismi di destra si sviluppano anche in altri paesi europei: in Italia con il Fascismo, in Spagna con il franchismo ed in Portogallo con il salazarismo. La religione riveste un ruolo secondario nella crisi dello Stato liberale che sembra, in questo periodo aver perso le sue caratteristiche di eguaglianza, solidarietà e diritti individuali; ciò soprattutto perché, a parte la Germania, negli altri paesi erano la maggior parte cattolici. Questi Stati totalitari vogliono utilizzare la chiesa come strumento di coesione sociale e di consenso politico. Diversi Concordati successivi attesteranno, poi, le aspettative da parte degli Stati.
I Concordati sono diversi: quello con la Germania si può definire quello meno confessionista di tutti perché in questo Stato i cattolici erano un numero esiguo, le sue disposizioni sancivano che le chiese otteneva la protezione statale per gli ecclesiastici e l’esenzione per i chierici e religiosi dall’obbligo di assumere incombenze ed uffici pubblici, l’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado (tranne quello universitario), la conservazione e la creazione di scuole confessionali cattoliche. Il concordato impone il divieto per gli ecclesiastici ed i religiosi di iscriversi ai partiti politici; i vescovi debbono prestare giuramento di rispetto del Governo stabilito. Tutti gli altri concordati sono decisamente uniformi tra loro e presentano la caratteristica di ripristino di quella forza e di quel potere della chiesa perso con il separatismo. Si reintroduce l’insegnamento della religione cattolica, in forma obbligatoria, in tutti i gradi di istruzione (tranne quello universitario). Il matrimonio conosce un'unica giurisdizione, cioè quella dei tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità. Si tutelano con iniezioni finanziarie, le strutture ecclesiastiche, istituzioni scolastiche e confessionali. In definitiva si ripristina la presenza dei rappresentanti ecclesiastici presso le forze armate, istituzioni sanitarie e penitenziarie. Fine del totalitarismo, seconda modernità, diritti umani. Il 1989 si identifica come la fine dei totalitarismi in Europa, e la civiltà inizia a fare i conti con i disastri provocati con i totalitarismi. Fondamentalmente gli orrori prodotti da questo regime sono stati: l’ antisemitismo , l’ imperialismo e il totalitarismo. Dunque si avverte la necessità di ridare dignità all’essere umano devastato da queste aberrazioni, dunque si inizia ad operare per una nuova legge a garanzia dell’uomo. Il primo atto che, per antonomasia, dà nuovo ossigeno alla posizione dell’uomo nei confronti dello Stato è proprio la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo nel 1948 sancendo che “tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri con spirito di fratellanza”. Questa prima dichiarazione apre le porte a numerosi altri atti internazionali che promuovono i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo: Convenzione europea dei diritti e delle libertà della persona del 1950; Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 ; Dichiarazione sulla limitazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione del 1981. Verso la fine del ‘900 i diritti umani diventano il nuovo traguardo raggiunto dai vari Stati, ma ciò che è più importante da sottolineare è proprio il PRINCIPIO DI INGERENZA UMANITARIA , principio in base al quale l’ONU può intervenire con strumenti progressivamente incisivi (ammonimenti, sanzioni fino all’intervento militare) per sedare violazioni a popolazioni o gruppi etnici e religiosi da parte di altri Stati sovrani. Così come anche per poter essere membri dell’Unione Europea è necessario il rispetto dei diritti dell’uomo (anche la libertà religiosa) pena la non fruizione delle prerogative previste per i membri dell’UE. Come è ben comprensibile non solo gli atti internazionali, ma altresì gli ordinamenti interni prendono atto dell’importanza dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della loro tutela e garanzia. Solo tutelando e garantendo questi diritti si promuove un comandamento importantissimo: mai più guerre ideologiche, o di religione, mai più discriminazioni per alcuna razza, fede, opinione ideale o politica. Da ciò parte lo Stato democratico, pluralista, frutto della seconda modernità. Le tradizioni ortodossa, protestante e cattolica, nell’Europa dei diritti umani e del pluralismo. Nuovo confronto fra le religioni del libro. Superato il separatismo e reduci dai vari totalitarismi che hanno stremato un intero periodo, possiamo ben affermare che accanto ad un cattolicesimo, non è più esigente come un tempo (reduce anch’esso dalle trasformazioni che avvengono all’interno degli Stati, soprattutto conscio del fatto che con lo Stato liberale non solo si parla di diritti di libertà, compresa anche quella religiosa, ma soprattutto perché si sviluppa quella laicità che non da più libero spazio al potere della chiesa di un
Una prima distinzione importante da fare è la mancanza di gerarchia “ecclesiastica” nel mondo mussulmano (a differenza del mondo cattolico dove le gerarchie esistono e come). Il mondo islamico si caratterizza per essere un mondo solidale, intorno al quale si accomunano valori e principi che accostano tradizioni e scuole di pensiero diverse (cosa che non avviene nel mondo cattolico). Una grande distinzione esiste ed è quella tra:
Costituzione e laicità dello Stato. Nella costituzione italiana esistono diversi articoli che sottolineano il diritto di libertà religiosa e l’eguaglianza dei cittadini in materia religiosa: l’art. 19 stabilisce che tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume; l’art. 2 articolo attraverso il quale si sancisce che la repubblica riconosce e garantisce e tutela i diritti inviolabili dell’uomo (compresa la libertà di religione); l’art. 3 stabilisce l’uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, razza, opinione politica, lingua o religione, l’art. 8 stabilisce che tute le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, i quale non devono essere in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati da leggi sulla base di intese con le relative rappresentanze. La prima linea direttrice. Si può ben affermare che lo Stato è LAICO perché non si è voluto dare una qualificazione di tipo confessionale; infatti il principio di laicità è stato inserito a livello costituzionale nel senso di neutralità dello Stato rispetto alle diverse espressioni confessionali esistenti. La seconda direttrice concerne il riconoscimento da parte dello Stato delle formazioni sociali (tra le quali le confessioni religiose) nelle quali si svolge la personalità dell’uomo; sempre lo Stato si impegna a eliminare eventuali elementi ostativi che limitano la libertà e l’eguaglianza (anche religiosa) dei cittadini, e tutto ciò che limita il pieno sviluppo della persona umana. Sempre in questa direttrice stabilisce il diritto di organizzarsi alle confessioni religiose entrando in rapporti con le stesse attraverso accordi (concordati per disciplinare i rapporti tra Stato e chiesa; e intese per regolare i rapporti tra i vari culti) che disciplinano le relazioni ecclesiastiche. Lo Stato è conscio, pur non dimenticando il principio di laicità e di uguaglianza, che è necessario intervenire a livello giuridico, sociale e finanziario per garantire il diritto di libertà religiosa da parte dei cittadini e delle istituzioni confessionali. Questo lo fa attraverso interventi mirati alla fruizione del servizio religioso, favorendo, così, il finanziamento degli edifici di culto, finanziamento che avviene sia per la costruzione che per il mantenimento degli stessi edifici; ma l’intervento dello Stato concerne anche altre specifiche esigenze confessionali (tutela dei ministri di culto, il segreto ministeriale, rilevanza del matrimonio religioso). La terza linea direttrice concerne il rapporto pubblico-privato. Lo Stato è il principale soggetto attivo che gestisce i servizi come la scuola, l’educazione e l’assistenza. Mentre negli USA l’intervento privato, in questi settori, supplisce alle carenze di uno Stato, in Italia l’iniziativa privata, sempre in questi settori, rimane fortemente minoritaria, cioè l’iniziativa privata non trova spazio sufficientemente adeguato per poter, anch’essa, garantire questi servizi che restano quasi completamente ad appannaggio dello Stato. Dunque, per riepilogare, le tre linee direttrici nel sistema di relazioni fra Stato e Chiesa sono:
importante è quello del 1985 che riguarda disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici e per il sostenimento del clero. Sono anche presenti le cd intese subconcordatarie elaborate per dare attuazione ai principi ed alle disposizioni concordatarie in alcune specifiche materie, tra le più importanti ricordo: intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso; intesa sull’assistenza spirituale al personale della polizia di Stato; intesa relativa alla conservazione ed alla consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e delle istituzioni scolastiche. Importanti da ricordare sono anche le intese con i culti acattolici come ad esempio quello con la Tavola Valdese, quella con l’Unione Italiana delle Chiese avventiste; quella con le Assemblee di Dio in Italia; quella con le Comunità ebraiche italiane; quella con l’Unione Cristiana evangelica Battista d’Italia; e l’intesa con la Chiesa evangelica luterana in Italia. Libertà religiosa e processi di interazione europea. I punti di riferimento, in ambito europeo, in materia di libertà religiosa sono; la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU); la Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea. Uno dei principi generali, cardine dell’UE, è quello per cui le relazioni tra Stato e chiesa e la disciplina delle materie ecclesiastiche, sono di esclusiva competenza dei singoli Stati membri. Sulla legislazione ecclesiastica, il Consiglio d’Europa e gli organi ad esso collegati, incidono sia a livello sostanziale che a livello giurisdizionale. Da un punto di vista sostanziale la Convenzione europea definisce la libertà religiosa così: “ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto comporta la libertà di cambiare religione o convinzione, come pure la libertà di manifestare la propria religione o convinzione (individualmente o collettivamente) in pubblico o in privato, con il culto, l’insegnamento, le pratiche e il compimento di riti”. Le restrizioni circa la libertà di manifestare la propria religione, possono essere operate solo per legge, devono essere misure necessarie (in una società democratica) per la sicurezza pubblica o per la protezione dei diritti e le libertà altrui. Sempre sotto il profilo sostanziale sono state emesse diverse direttive e regolamenti in materia ecclesiastica, ad esempio la direttiva 74\577\CEE per armonizzare le legislazioni nazionali in ordine all’esigenza di stordire gli animali da macello prima dell’abbattimento e sottolinea di tenere conto delle particolarità proprie a certi riti religiosi; la direttiva 89\104\CEE in materia di registrazioni di marchi, uno Stato può rifiutarsi di registrare un marchio qualora questo avesse uno sfondo a carattere religioso. Importanti alcuni atti politici, soprattutto quelli a tutela delle minoranze religiose. Particolare il caso del mantenimento dello status speciale del Monte Athos (Grecia) esso è una sorta di enclave del territorio greco, sul quale ci sono diversi monasteri. In esso, un’antica tradizione nella quale esiste un regime giuridico particolare (attenzione di per sé lesivo di alcuni diritti fondamentali della persona, esempio non possono accedervi le donne,i non ortodossi, gli eretici e i soggetti considerati scismatici). In questo l’UE ha presto atto della situazione senza chiederne la modifica. Da un punto di vista giurisdizionale (o sanzionatorio), l’art 7 del TUE stabilisce che in caso di violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all’art 6, constatate queste violazioni (da parte di un terzo Stato fa ricorso o della Commissione europea), si passa alla sanzione che prevede la sospensione di alcuni diritti derivanti dall’applicazione del TUE compresi i diritti di voto del rappresentante del Governo di tale Stato in seno al Consiglio. Così come la Corte di Giustizia di Strasburgo è competente a ricevere quei ricorsi da coloro che sentono di essere state vittime di violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali da parte di uno Stato membro.
Più ampia sarà la competenza della Corte Europea sui diritti dell’uomo che giudica essenzialmente sulla base della Convenzione del 1950, alla quale possono ricorrere tutti i cittadini (ed anche le persone giuridiche esponenziali di interessi religiosi). Libertà religiosa e libertà di coscienza nell’ordinamento italiano. Da rivedere Libertà di culto, limiti e agevolazioni. La libertà di culto, cioè quella libertà attraverso la quale poter celebrare liberamente i riti della propria religione (sia in privato che in pubblico) è uno dei diritti fondamentali connessi alla libertà religiosa. Come è ben comprensibile questa libertà di culto subisce delle limitazioni e delle violazioni in tutti quegli ordinamenti che non riconoscono la libertà religiosa (o non lo fanno pienamente) ed in quei ordinamenti confessionali nei quali si riconosce una religione dominante la quale non vuole essere posta sullo stesso piano delle altre. Un esempio su tutti è l’Arabia Saudita che considera sacro il proprio territorio perché considerato quello del profeta e impone drastiche limitazioni alla presenza di templi (compresi i riti di altre confessioni) che non siano islamici. Un altro esempio è quello del Monte Athos nel quale è assolutamente vietato costruire edifici di culto diversi dalla religione ortodossa, e si impedisce il transito delle donne e di persone considerate eretiche o scismatiche. Per quanto concerne l’ordinamento italiano, questo pone alcuni limiti alla libertà di culto, limiti di carattere costituzionale, ma si garantiscono diversi diritti, agevolazioni giuridiche e finanziarie, favorendo l’esercizio del culto per qualsiasi confessione religiosa che abbia un minimo radicamento nel territorio; tali limiti sono: il buon costume , non si può manifestare il proprio culto quando questo implichi atti contrari al pudore sessuale, a manifestazioni ingiuriose nei confronti di istituzioni statali, pratiche ipnotiche dirette a privare i partecipanti della loro piena e libera coscienza; il buon senso , è impensabile che i partecipanti ad un culto religioso lo facciano in piena notte facendo rumori tanto da disturbare la quiete o il riposo di chi vive vicino alla manifestazione di quel rito religioso; dunque rientrano in questa fattispecie: la quiete pubblica, la tutela della proprietà privata o pubblica; la previa informativa alle autorità competenti (comunali, di pubblica sicurezza), qualora si debba manifestare o praticare i riti della propria confessione religiosa si deve chiede l’autorizzazione agli organi competenti (ad esempio i tragitti di cortei o i tempi delle cerimonie) questo proprio per garantire la sicurezza pubblica. Da non dimenticare che l’ordinamento italiano garantisce e tutela la libertà del culto religioso, attraverso il codice penale, stabilendo che venga punito chiunque impedisca o turbi una funzione religiosa, allorquando questa si svolga in un luogo destinato al culto all’assistenza di un ministro di culto. Poi l’ordinamento classifica le chiese e altri edifici di culto tra le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i comuni debbono prevedere i finanziamenti per contribuire alla conservazione degli stessi. Questo viene stabilito proprio perché ai cittadini di quella confessione religiosa deve essere garantito la libertà di culto. Importante da ricordare è che gli edifici (cattolici) aperti al culto “non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. Naturalmente salvi i casi di necessità ed urgenza, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esercizio delle sue funzioni negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica. Le stesse disposizioni valgono per i colti acattolici che abbiano sottoscritto un’intesa con lo Stato, vanno salvaguardati gli immobili adibiti per il culto e inibizione della forza pubblica al loro interno.
La legge 103\1975 sulla riforma del sistema radiotelevisivo ha introdotto il diritto di accesso alle confessioni religiose alla radio televisione pubblica; con la legge 223\1990 lo Stato deve garantire il pluralismo, l’obbiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione e l’apertura alle diverse idee politiche, sociali culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla costituzione. Da non scordare il D.P.R. 104\1985 (in materia dei nuovi programmi scolastici per la scuola primaria) ha cancellato il cd insegnamento cattolico diffuso il quale imponeva a chiunque un apprendimento condizionato dei principi e dalla tradizione del cattolicesimo. Questa riforma prevede nello specifico:
Un altro aspetto importante al diritto di riservatezza è la garanzia di ogni potenziale discriminazione ad opera delle autorità pubbliche o di determinati soggetti privati (datori di lavoro) nei confronti degli orientamenti religiosi dei singoli e dei loro cambiamenti. La legge n° 675\1996 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali prevede che i dati personali idonei a rilevare le origini razziali, etnica, convinzioni religiose, filosofiche, opinioni politiche, adesione a sindacati, dati relativi alla vita sessuale, ecc., possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante. Libertà religiosa, matrimonio, famiglia. La libertà di coscienza dei minori. Per quanto concerne il matrimonio, si può dire che è riconosciuto civilmente il matrimonio celebrato in forma religiosa, così come ci si potrà sposare solo in chiesa senza che da questo ne conseguano effetti civili (in tale situazione il matrimonio è completamente irrilevante per lo Stato). Importante da analizzare è la fase matrimoniale nella quale uno o tutti e due i soggetti, una volta sposati con il rito religioso, cambiano opinione religiosa e da questo ne consegue una crisi matrimoniale. Naturalmente questo, ma grado è comprensibile lo sgomento che può suscitare nel coniuge che vede il proprio coniuge cambiare religione e quindi abitudini, non si può riconoscere l’addebito della separazione, con la conseguenza che le domande giudiziali vengono respinte. Questo naturalmente avviene come conseguenza diretta di quel ius poenitendi che rientra nella libertà di religione, e quindi libertà riconosciuta di cambiare religione o di non professarne più alcuna. Un aspetto particolare è quello legato all’educazione dei figli, mentre in passato era del tutto normale che i genitori imponessero ai figli le proprie idee (comprese quelle religiose) oggi sia a livello internazionale che interno si sancisce un modus vivendi e operandi differente. Ad esempio la convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 riconosce il diritto del minore alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e sancisce i diritto dei genitori di sostenere i figli nell’esercizio del loro diritto di aiutarli, senza plagiarli, a sviluppare la propria coscienza. La dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione, sancisce il diritto dei genitori di educare i figli in conformità alla propria fede, ma sottolinea l’importanza che ciò deve avvenire in modo da non recare pregiudizio alla salute fisica o mentale della personalità del minore. L’ordinamento italiano prevede dei limiti alla potestà dei genitori, i quali hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità e dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Il minore che compie il 14° anno di età può scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica o se avvalersi di altri insegnamenti di altre religioni previste dalle intese stipulate con lo Stato. Nell’ipotesi di separazione di due coniugi, l’affidamento dei figli segue uno schema che si allontana dai provvedimenti adottati in ragione della fede religiosa o dell’ateismo, ma l’affidamento deve avvenire nel totale ed esclusivo interesse del minore o dei minori, naturalmente la scelta del giudice cadrà sull’esigenza di tenere la continuità del modello educativo. Libertà religiosa, scuola pubblica, istituzioni di tendenza. Dopo l’impostazione gentiliana che prevedeva l’obbligo dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica (tranne a livello universitario) un cambiamento avvenne con l’introduzione dei nuovi programmi per la scuola elementare avvenuta nel 1985, riforma che ha cancellato l’insegnamento religioso diffuso nelle scuole elementari. Malgrado ciò dobbiamo fare, in realtà, un passo indietro perché nel 1984 fu più incisiva la riforma del Concordato, riforma che collegava l’insegnamento religioso al principio della libera adesione degli utenti della scuola. L’art. 9 del nuovo Concordato stabilisce che “ riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
può portare conseguenze onerose a questo sacerdote. Infatti quest’ultimo si può trovare ad essere privo di qualsivoglia forma di sostentamento e subire il peso di questo abbandono (soprattutto da un punto di vista economico). Per evitare eventuali aggravi di questa situazione, dovranno intervenire gli istituti diocesani ed aiutare questo sacerdote a sostenersi. Lo Stato sociale interviene proprio per evitare che il sacerdote che ha esercitato lo ius poenitendi non possa subire ulteriori sofferenze per questa sua scelta di abbandonare la vita ecclesiastica. Situazioni simili, ma molto meno tutelata, è quella dei religiosi cattolici che abbiano fatto voto di povertà, castità ed obbedienza. Secondo quanto stabilito dal codex juris canonici all’art. 573 stabilisce che se questo cattolico, fatto voto di castità, povertà ed obbedienza e cede, di conseguenza, tutti i suoi beni all’istituto ecclesiastico, quest’ultimo avrà il dovere di sostenerlo economicamente come una famiglia qualora dovesse riversare in condizioni economiche disagiate. Qualora questo religioso dovesse emettere voti di povertà, castità ed obbedienza, e avesse, dopo tale giuramento, un ripensamento e quindi esercitare lo ius poenitendi , l’ex religioso non potrà chiedere la restituzione dei quanto ceduto all’istituto ecclesiastico al quale apparteneva. Libertà religiosa ed obiezione di coscienza. L’obiezione di coscienza consiste nel rifiuto di adempiere ad obblighi imposti dalle leggi dello Stato e nella disponibilità ad accettarne le conseguenze (talvolta anche pesanti) di tale rifiuto. L’obiezione di coscienza risponde a motivazioni di carattere: religioso etico ideologico. Si può parlare di obiezione di coscienza in diversi ambiti (servizio militare, aborto, giuramento, sperimentazione sugli animali, ecc). Un esempio tipico di obiezione di coscienza è quello legato al servizio militare, riconosciuta tale obiezione nel 1972, è stato introdotto, o per meglio dire concesso, un servizio civile sostitutivo di durata superiore a quello militare. Tale obbligo di prestazione di leva è stato abolito per essere sostituito, solo di recente, dal servizio volontario professionale. Caso emblematico è quello del Testimone di Geova che è stato cancellato dalla lista di vincitori di un esame di Stato (in Grecia) per essere risultato obbiettore di coscienza del servizio militare; la Corte di Strasburgo ha condannato la Grecia, motivando la condanna nei termini che in un soggetto, che rifiuta di portare l’uniforme militare per motivi filosofici, ideologici o religiosi, non diminuisce la sua capacità di prestare una professione. Un altro esempio di obiezione di coscienza è legato all’interruzione di gravidanza. Naturalmente interruzione che è prevista per legge la quale stabilisce che il personale sanitario ed esercente l’attività ausiliaria se ha sollevato obiezione di coscienza attraverso una dichiarazione, non è tenuta a partecipare alle procedure per avviare le pratiche di interruzione della gravidanza, ma non è esonerato dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento. Obiezione che naturalmente avviene per diversi motivi, ma in questo ambito soprattutto sono di carattere religioso. Un altro esempio di obiezione di coscienza è connesso al giuramento. La riforma del legislatore prevede che il testimone, conscio e consapevole della responsabilità morale e giuridica che assume, si impegni a dire tutta la verità e non nascondere nulla di ciò che sia a sua conoscenza. È stato eliminato il carattere confessionale, tanto che non si giura più sovrapponendo la mano sinistra sulla bibbia. L’obiezione di coscienza concerne, altresì, gli studenti, i medici ed i ricercatori che si rifiutano di partecipare a sperimentazione sugli animali. Infatti le università devono rendere facoltativa la partecipazione prevista per la sperimentazione sugli animali. In questa circostanza gli obbiettori sottolineano l’importanza del valore di non recare mai sofferenza ad esseri viventi anche non umani. L’obiezione di coscienza entra in gioca anche con la tematica dei conflitti di coscienza. Legati a quest’ambito sono il rifiuto di certi trattamenti sanitari; ad esempio il nostro ordinamento fa divieto di imporre alcuni trattamenti medico-sanitari se il paziente non risulta essere consenziente. Ma lo
Stato non ammette che trattamenti di questo tipo siano rifiutati dai genitori di minori per questioni di carattere religioso, come ad esempio i testimoni di geova non ammettono le trasfusioni di sangue. Libertà religiosa collettiva. Confessioni religiose di fatto, riconosciute, con Intesa. Le confessioni religiose possono costituirsi anche in soggetti collettivi. La costituzione all’art. 8 stabilisce eguale libertà alle confessioni religiose, da tale libertà discende il diritto di esistere, di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Le confessioni religiose possono ottenere un adeguato riconoscimento, per tale motivo è importante chiarire il concetto di “confessione religiosa”. Il criterio che viene utilizzato per delineare il concetto di confessione religiosa è si tipo storico-sociologico, infatti si può considerare confessione religiosa solo quella che ha un rapporto radicato con la realtà sociale italiana, in tal senso la confessione deve essersi radicata e consolidata, rispettivamente, nell’opinione pubblica italiana e nella sua tradizione. Un altro criterio per individuare il concetto di confessione religiosa è la distinzione tra confessione ed associazione religiosa. Si parla di confessione religiosa solo quando esiste una realtà sociale istituzionalmente destinata alla realizzazione del fine religioso, dunque una entità sociale che ha una propria originale concezione del mondo. Mancando questi elementi si parla di associazione religiosa (e non può considerasi una confessione religiosa). Diciamo che esistono altri elementi che possono chiarire la differenza tra una confessione religiosa ed una associazione religiosa. Alle confessioni religiose spetta una libertà qualificata, è una libertà uguale a quella di altre confessioni, ma è diretta a garantire l’assolvimento di funzioni immanenti al modo di essere di una confessione, dunque tali funzioni non esistono nelle associazioni, come ad esempio il riconoscimento dei ministri di culto, i matrimoni celebrati in forma religiosa, gli enti ecclesiastici, la facoltà di partecipare alle trattative per la stipulazione delle Intese con lo Stato secondo l’art. 8 della costituzione. Quindi a questo punto possiamo ben affermare che una confessione è considerata tale per due elementi importantissimi: la piena autonomia istituzionale; la volontà soggettiva di considerarsi, ed essere considerata, una confessione a tutti gli effetti. Allo Stato ed ai poteri pubblici non competono, in linea di massima, poteri di sindacato e di controllo sul patrimonio dottrinale o teologico di ciascuna confessione, o alcuna valutazione storica e sui precedenti della confessione. Le confessioni possono godere dei vantaggi giuridici, fiscali e finanziari. L’intera materia confessionale è soggetta al principio di verità o corrispondenza , ma anche dei limiti che provengono dal diritto penale e il vincolo al rispetto dei diritti umani (diritti garantiti e tutelati sia dal diritto internazionale che quello interno). Una volta riconosciuto che quel gruppo è una vera e propria confessione religiosa si attivano tre livelli di tutela costituzionale:
Nell’ipotesi si confessioni religiose che operano in tale senso e dunque si fanno portatrici di queste patologie, il modo più diretto per reprimerle è l’applicazione del diritto penale comune (il quale non incontra limiti nel diritto di libertà religiosa). Il nostro codice penale prende in considerazione patologie come: violenza privata, circonvenzione di incapace, estorsione truffa, maltrattamento di animali, ecc. E comunque nel nostro ordinamento non sono ammesse confessioni legate al culto del malefico. E in qualunque dei casi non sono ammesse le pratiche di una confessione che risulta contrarie alle norme del codice penale e contrarie a quei valori fondamentali costituzionalmente garantiti e tutelati. Un altro aspetto importante da prendere in considerazione è quello legato alle donazioni dei fedeli ad una confessione religiosa o all’associazione religiosa, dunque la legge impone delle limitazioni a queste donazioni o alle clausole che prevedendo la loro “ripetibilità”, il fine è quello di evitare perdite patrimoniali ingenti da parte di fedeli ed arricchimenti ingiustificati per l’ente donatario. Libertà religiosa e multiculturalismo. Il problema della compatibilità. Un esempio classico di multiculturalismo è quello dell’uso della copertura del capo (o del volto), da parte di uomini o di donne (che è il caso più frequente) legato alla propria ascendenza religiosa o alla propria appartenenza etnica. L’uso del Hijab (da noi è conosciuto con il nome di foulard) trova il suo fondamento nel corano il cui fine è quello di perseguire il principio di dignità della donna. L’uso del Chador che è un manto che avvolge quasi tutto il corpo tranne gli occhi, o il Bourka che invece avvolge tutto il corpo (occhi compresi). Oppure i Sikh (fanno parte della religione indiana) per i quali è previsto l’obbligo di indossare sul capo una specie di turbante che deve essere portato costantemente dai fedeli maschi. Naturalmente questi modus vivendi possono trovare, negli ordinamenti giuridici stranieri, delle difficoltà non solo di comprensione ma anche di accettazione. In certi paesi europei dopo un periodo di perplessità e sospetto diciamo che sono stati decisamente accettati, ad esempio in Inghilterra non è proibito il velo islamico ed è stato consentito l’uso dei turbanti per i Sikh (sia nel posto di lavoro sia quando guidano autoveicoli per i qual il obbligatorio il casco). L’unico divieto concerne l’uso del Chador e del Bourka (divieto che riguarda anche le foto da inserire in documenti di identificazione) poiché a causa della copertura totale del volto un soggetto no potrebbe essere identificato. Mentre non incontra problemi l’uso del f oulard. Un altro esempio di multiculturalismo lo troviamo nella infibulazione a cui vengono sottoposte le donne. Pratica abominevole che nel nostro paese viene assolutamente vietata perché identificata come “reato di lesioni volontarie” art. 582 c.p. Diverso il caso della circoncisione maschile praticata sia in ambito ebraico che mussulmano, pratica che non ha niente a che vedere con l’infibulazione. Un altro esempio di multiculturalismo è quello della poligamia (pratica che viene assolutamente osteggiata nel nostro paese). Essa è consentita dal diritto islamico mentre incontra il divieto nei diversi paesi occidentali (divieti che provengono con forza anche dal diritto penale). Secondo gli ordinamenti occidentali la poligamia violerebbe il principio di eguaglianza tra uomo e donna , ponendo l’uomo in una condizione di superiorità. Si è però dimostrato che in alcuni paesi, malgrado fossero recalcitranti alla poligamia abbiamo invece visto come in Francia certi effetti di questo matrimonio vengono prodotti (naturalmente questo in base a quanto stabilito dal diritto internazionale privato). Infatti è stato riconosciuto alla seconda moglie l’assegno alimentare al marito. Anche in Germania sono stati riconosciuti diritti patrimoniali nell’ambito dei rapporti esistenti in una famiglia poligama e state estese anche delle agevolazioni fiscali. Ed in più anche la possibilità per gli immigrati di ricongiungersi con la propria famiglia di origine poligama. (da fare il problema relativo la crocifisso nelle scuole e il paragrafo 15 del cap II da fare).
Chiese e confessioni religiose nella tradizione italiana unitaria. Il primo atto attraverso il quale si riconosce ad un culto diverso da quello cattolico, cioè ai Valdesi di godere di tutti i diritti civili e politici dei sudditi e frequentare le scuole dentro e fuori delle università e di conseguire i gradi accademici. L’atto di cui si parla è la lettera-patente del 1848 che si registra dapprima solo nel regno piemontese e poi si estenderà anche al regno d’Italia. Nello Statuto Albertino del 1848 si proclamava la Religione Cattolica, Apostolica e Romana come religione di stato. Gli altri culti esistenti venivano tollerati in base a quanto stabilito dalle leggi. Naturalmente questa situazione si evolve attraverso diverse leggi come la Siccardi del 1850 che abolisce il foro ecclesiastico realizzando l’unicità della legislazione civile e penale per tutti i cittadini. Il codice del 1865 introduce il matrimonio civile come unico matrimonio valido per lo Stato, rendendo giuridicamente irrilevante il matrimonio canonico. La legge Casati e quella Coppino (1865-1877) prevede la sottrazione delle strutture scolastiche alla direzione ed alla vigilanza delle autorità ecclesiastiche e progressivamente laicizzate. Importante da ricordare è che lo Stato liberale riconduca tutti i culti, nessuno escluso, ad una condizione di eguaglianza, non concedendo, quindi, nessun privilegio giuridico, amministrativo, fiscale e giurisdizionale a nessun culto in particolare. Una legge del 1871 stabilisce dei riconoscimenti sia al Pontefice che ad alcuni soggetti ecclesiastici; dapprima si mette il Pontefice in una particolare situazione equiparandolo al Sovrano garantendogli, così, una totale immunità territoriale e lo esenta da eventuali ingerenze statali in tutto ciò che compete la Chiesa universale. Vengono riconosciute e garantite alcune garanzie (o guarentigie) ad alcuni organismi ecclesiastici esempio i Concili ed il Conclave in modo che essi possano svolgersi nella piena libertà ed indipendenza. Vengono concessi al culto cattolico sostegni finanziari per la costruzione degli edifici di culto; agevolazioni giuridiche come ad esempio l’insegnamento della religione nelle scuole elementari. Qualsiasi discussione relativa al ruolo della chiesa all’interno del territorio italiano (come ad esempio la disputa tra Ruffini e Scaduto; il secondo afferma che la chiesa cattolica deve essere considerata alla stessa stregua delle altre proprio perché è solo una associazione privata culturale o al limite una associazione con il fine pubblico altruistico priva della personalità giuridica pubblica, dunque lo Stato perché mai dovrebbe concedere privilegi particolari; mentre Ruffini afferma che la chiesa cattolica non và considerata come una semplice associazione perché non lo Stato non concederebbe mai ad una semplice associazione i privilegi legati agli organismi ed alle gerarchie non elette da alcuno, le strutture giurisdizionali di antica tradizione e solidità, la garanzia del diritto speciale come la legge sulle Guarentigie, ecc) viene fugata dal momento in cui lo Stato stipula un Trattato ed un Concordato con la Chiesa Cattolica nel 1929. Atti bilaterali che prevedranno una disciplina particolarissima per il Papa, la Santa Sede e la Chiesa Cattolica in Italia. Da oggi in poi le relazioni ecclesiastiche saranno sottoposte ad un regime di bilateralità (sottraendole, dunque, al legislatore unilaterale statale). Si ritorna alla situazione precedente, cioè prima del separatismo, definendo la religione cattolica l’unica religione di Stato, e si costituisce un piccolissimo Stato chiamato, appunto, Stato Città del Vaticano, dunque viene riconosciuta la sovranità dello stesso, il riconoscimento della giurisdizione sulle nullità patrimoniali. In definitiva la chiesa riacquista tutti i privilegi che le erano stati tolti in ambito civile e sociale (scuola, famiglia e strutture pubbliche). In questa fase le religione acattoliche sono riconosciute dallo Stato, così come sono riconosciuti loro alcuni diritti, prerogative e la personalità giuridica (basti pensare alla legge 1159 del 1929 che disciplina i culti diversi dalla religione cattolica), il vero problema è per tutti quei culti di minoranza