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La Curia Romana: Organi e Competenze, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Questa lezione descrive la curia romana, l'insieme dei dicasteri e degli organismi che aiutano il romano pontefice nell'esercizio del supremo ufficio pastorale. Vengono presentate le diverse congregazioni, i tribunali e i pontifici consigli, oltre alle loro competenze specifiche.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 15.3 – LA CURIA ROMANA (1-4)
slide 15.3 (n. 1-4)
La Curia Romana = raccoglie tutti i dicasteri e gli organismi, che coadiuvano il romano
Pontefice nell’esercizio del supremo ufficio pastorale per il bene e il servizio della
Chiesa.
Legge peculiare = è la Costituzione Apostolica di Giovanni Paolo II Pastor Bonus del 28
giugno 1988.
La Curia Romana è attualmente formata da =
1) la Segreteria di Stato
2) le Congregazioni (in numero di 9)
3) i Tribunali (in numero di 3)
4) i Pontifici Consigli (in numero di 12)
5) la Segreteria per l’economia
6) altri uffici, organismi, commissioni ed istituzioni collegate.
La Segreteria di Stato = è organo propulsore e programmatore della Curia Romana e crea
raccordo tra il Pontefice e gli altri dicasteri; inoltre coadiuva il Sommo Pontefice
nell’esercizio della sua suprema missione; esamina gli affari, che sono fuori dalla
competenza ordinaria dei dicasteri della Curia; favorisce i rapporti con i medesimi
dicasteri e ne coordina i lavori; attende anche agli affari, che devono essere trattati con i
governi civili.
La Congregazione per la Dottrina della Fede = ha una competenza relativa alla tutela e
alla promozione della dottrina della fede e dei costumi in tutto il mondo cattolico;
favorisce gli studi in materia di fede; individua, confuta e reprime le dottrine contrarie
alle fede; giudica (avendo anche specifiche funzioni di tribunale) i c.d. delicta graviora
(= cioè i delitti contro la fede e i delitti contro la morale e i sacramenti).
La Congregazione per le Chiese orientali = ha competenza su tutte le materie
concernenti le Chiese cattoliche orientali. La Congregazione per le Chiese orientali = è
composta principalmente dai patriarchi e dagli arcivescovi maggiori delle Chiese
orientali; in particolare cura l’apostolato e la condizione dei fedeli di rito latino in
territorio orientale e dei fedeli di rito orientale in territorio latino.
La Congregazione per il Culto divino e della disciplina dei sacramenti = nata dalla
fusione di due diverse congregazioni (culto e sacramenti), ha il compito = di promuovere
la Sacra Liturgia; tutelare e favorire la disciplina dei sacramenti, specialmente per quanto
attiene alla loro validità; concedere indulti e dispense.
La Congregazione per le cause dei santi = provvede alle cause di beatificazione dei servi
di Dio o alla canonizzazione dei beati; si occupa anche del conferimento di titolo di
“dottore della Chiesa” e della autenticità delle reliquie.
La Congregazione per i Vescovi = è competente per quello che attiene = la costituzione
la divisione, unificazione e soppressione delle chiese particolari nella Chiesa latina; la
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Lezione 15.3 – LA CURIA ROMANA (1-4) slide 15.3 (n. 1-4) La Curia Romana = raccoglie tutti i dicasteri e gli organismi, che coadiuvano il romano Pontefice nell’esercizio del supremo ufficio pastorale per il bene e il servizio della Chiesa. Legge peculiare = è la Costituzione Apostolica di Giovanni Paolo II Pastor Bonus del 28 giugno 1988. La Curia Romana è attualmente formata da =

  1. la Segreteria di Stato
  2. le Congregazioni (in numero di 9)
  3. i Tribunali (in numero di 3)
  4. i Pontifici Consigli (in numero di 12)
  5. la Segreteria per l’economia
  6. altri uffici, organismi, commissioni ed istituzioni collegate. La Segreteria di Stato = è organo propulsore e programmatore della Curia Romana e crea raccordo tra il Pontefice e gli altri dicasteri; inoltre coadiuva il Sommo Pontefice nell’esercizio della sua suprema missione; esamina gli affari, che sono fuori dalla competenza ordinaria dei dicasteri della Curia; favorisce i rapporti con i medesimi dicasteri e ne coordina i lavori; attende anche agli affari, che devono essere trattati con i governi civili. La Congregazione per la Dottrina della Fed e = ha una competenza relativa alla tutela e alla promozione della dottrina della fede e dei costumi in tutto il mondo cattolico; favorisce gli studi in materia di fede; individua, confuta e reprime le dottrine contrarie alle fede; giudica (avendo anche specifiche funzioni di tribunale) i c.d. delicta graviora (= cioè i delitti contro la fede e i delitti contro la morale e i sacramenti). La Congregazione per le Chiese orientali = ha competenza su tutte le materie concernenti le Chiese cattoliche orientali. La Congregazione per le Chiese orientali = è composta principalmente dai patriarchi e dagli arcivescovi maggiori delle Chiese orientali; in particolare cura l’apostolato e la condizione dei fedeli di rito latino in territorio orientale e dei fedeli di rito orientale in territorio latino. La Congregazione per il Culto divino e della disciplina dei sacramenti = nata dalla fusione di due diverse congregazioni (culto e sacramenti), ha il compito = di promuovere la Sacra Liturgia; tutelare e favorire la disciplina dei sacramenti, specialmente per quanto attiene alla loro validità; concedere indulti e dispense. La Congregazione per le cause dei santi = provvede alle cause di beatificazione dei servi di Dio o alla canonizzazione dei beati; si occupa anche del conferimento di titolo di “dottore della Chiesa” e della autenticità delle reliquie. La Congregazione per i Vescovi = è competente per quello che attiene = la costituzione la divisione, unificazione e soppressione delle chiese particolari nella Chiesa latina; la

convocazione e gli atti dei concili particolari, plenari o provinciali; la nomina dei Vescovi. La Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli = istituita nel 1622, ha il compito di attendere alla conservazione e propagazione della fede nel mondo. Attualmente la Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli dirige e coordina in tutto il mondo l’opera di evangelizzazione dei popoli e la cooperazione missionaria, salva la competenza della Congregazione per le Chiese orientali. La Congregazione per il clero = ha la funzione di curare tutto ciò, che riguarda i presbiteri e i diaconi del clero secolare in ordine alla loro persona, al loro ministero pastorale e a ciò, che è necessario per l’esercizio di tale ministero; di coordinare e guidare tutto ciò, che attiene alla vita, alla disciplina, ai diritti e obblighi dei chierici; di provvedere a una più adeguata distribuzione dei presbiteri e dispensare dagli obblighi dell’ordinazione e dal celibato dietro presentazione di richiesta dell’interessato. La Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica = promuove e regola tutto ciò, che riguarda la pratica dei consigli evangelici e tutte le forme di vita consacrata. La Congregazione per l’educazione cattolica = cura tutto ciò, che riguarda la formazione di chi è chiamato agli ordini sacri, l’istruzione e l’educazione cattolica sia del clero, che dei laici. X (Nel momento in cui si è trattato di approfondire il tema delle potestà all’interno della Chiesa (= cioè della gestione del potere legislativo, esecutivo e giudiziario), si è specificato come la Chiesa non conosca la tripartizione dei poteri (che invece è propria degli Stati moderni) = quindi il potere esecutivo, il potere legislativo e il potere giudiziario sono compendiati nei soggetti della suprema autorità della Chiesa, che sono = il romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi; tuttavia è anche vero, che questi poteri non possono essere sempre direttamente esercitati, da questi soggetti (anche se ne restano formalmente titolari), in quanto sarebbe un compito (= un onere) troppo gravoso per questi soggetti). Quindi il romano Pontefice nell’ambito della propria attività (e, in particolare, nell’esercizio della funzione esecutiva e giudiziaria) è coadiuvato da un complesso di organismi = che prende il nome di Curia Romana. Dai primi momenti della storia della Chiesa (= cioè da quando la Chiesa di Roma ha assunto un ruolo fondamentale all’interno della gerarchia ecclesiastica, tanto che il Vescovo di Roma veniva identificato come pontifex (= cioè come colui, che aveva l’autorità anche sulle altre Chiese particolari), l ’entourage di coloro, che collaboravano con il Papa assunse un ruolo fondamentale e venne sempre più a organizzarsi in maniera peculiare, in modo tale da riuscire a sovraintendere a tutte le attività e a tutte le richieste, che giungevano dalle diverse parti del mondo presso la città di Roma = ecco che nasce così la Curia Romana (che nel corso del tempo ha subito una serie di modifiche sostanziali (= importanti, fondamentali) nella sua organizzazione. L’ultima in ordine di tempo è la Costituzione apostolica di Giovanni Paolo II Pastor bonus del 28 giugno del 1988 = è questa legge speciale, che ci dice come è organizzata la Curia Romana e non il codice di diritto canonico. Al momento è allo studio una legge di riforma della Curia Romana, che dovrebbe essere promulgata in tempi brevi e che darà nuovamente un assetto diverso alla gestione dell’organizzazione ecclesiastica). Attualmente la Curia Romana è composta da = 1) la Segreteria di Stato, 2) 9 Congregazioni, 3) 3 Tribunali, che si occupano esclusivamente della gestione del potere giudiziario, 4) 12 Pontifici Consigli,

  1. la Segreteria per l’economia (che è stata istituita recentemente) e 6) altri uffici, organismi e varie istituzioni, che sono collegate alla Curia Romana. Competenze dei diversi organismi, che compongono la Curia Romana
  1. La Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli = si occupa di tutto ciò, che riguarda la missione e l’evangelizzazione nel mondo = in questo caso si tratta del primo annuncio cristiano da portare in quei territori, che non lo hanno ancora ricevuto. Invece per quanto riguarda la nuova evangelizzazione = intesa come riscoperta della dottrina della fede nei territori già cristiani o già visitati dal messaggio cristiano, il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha istituito qualche anno fa un Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione.
  2. Invece tutto ciò, che riguarda la formazione dei sacerdoti (che oggi riguarda anche l’istituzione e la gestione dei seminari), gli obblighi e i diritti dei chierici, le dispense dagli obblighi del celibato e dell’ordinazione = sono di competenza della Congregazione per il clero (che recentemente ha perso la competenza relativa ai catechismi della Chiesa, che è invece passata al Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione).
  3. Gli Istituti di vita consacrabile e la congregazione specifica = si occupano di tutto ciò, che riguarda la pratica dei consigli evangelici e le diverse forme di vita consacrata (= cioè di istituto religioso)
  4. La Congregazione per l’educazione cattolica = si occupa di tutto ciò, riguarda la formazione dei laici e dei chierici rispetto alla tematica religiosa e teologica (un po’ come il Ministero dell’Istruzione) (= cioè è la Congregazione competente anche al rilascio dei titoli di natura ecclesiastica (= cioè dei titoli, che sono rilasciati dalla Chiesa Cattolica in diverse materie = cioè nell’ambito della Sacra Scrittura, della filosofia, della teologia e del diritto canonico).
  5. 3 Tribunali della Chiesa.