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La struttura e l'organizzazione della chiesa cattolica, con un focus particolare sul ruolo del papa, dei cardinali, della curia romana e delle chiese particolari. Il papa, come capo del collegio episcopale, esercita la piena e suprema potestà di giurisdizione ordinaria e immediata sulla chiesa universale, mentre i cardinali lo assistono attraverso i concistori e nei loro diversi uffici. La nomina dei cardinali spetta al papa, e la curia romana, composta da dicasteri come la segreteria di stato, le congregazioni e i pontifici consigli, aiuta il papa nell'esercizio delle sue funzioni. Le chiese particolari, guidate dai vescovi, sono le unità di base della chiesa e sono responsabili di governare, santificare e educare i fedeli affidati a loro.
Tipologia: Appunti
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Il Romano Pontefice è titolare dell’ufficio petrino concesso dal Signore a Pietro e trasmesso ai suoi successori e in quanto tale è a capo del collegio dei vescovi , è vicario di Cristo e pastore in terra della chiesa universale ; inoltre essendo vescovo della diocesi di Roma è anche titolare dell’ufficio episcopale sulla medesima diocesi, che esercita attraverso il Cardinale vicario e gli uffici del Vicariato di Roma. Come capo del Collegio episcopale il Romano pontefice esercita su tutta la chiesa universale la piena e suprema potestà di giurisdizione ordinaria e immediata , mentre come vicario di Cristo è titolare di una potestà ordinaria vicaria o ministeriale, che trova il suo fondamento in una diretta concessione divina. Si tratta di una potestà ordinaria perché è annessa ad un ufficio, suprema perché è al vertice dell’ordinamento, piena perché non riguarda solo la dottrina, immediata perché non necessita di intermediari e universale perché si estende a tutti. Il fatto che questa potestà sia esercitata liberamente significa che non incontra limiti in nessuna autorità umana, limiti che però le vengono imposti dal diritto divino, naturale e rivelato. L’ufficio di Sommo Pontefice ha carattere elettivo, ottiene quindi la potestà piena e suprema nella Chiesa con l’elezione legittima, da lui accettata, insieme alla consacrazione episcopale. Di conseguenza dopo l’accettazione, l’eletto che abbia già ricevuto l’ordinazione episcopale è immediatamente vescovo di Roma, Papa e capo del collegio episcopale; se al contrario l’eletto è privo del carattere episcopale, dovrà subito essere ordinato vescovo. Il compito di eleggere il Papa spetta al collegio dei cardinali riuniti in conclave, al quale hanno diritto di partecipare tutti i cardinali che non hanno compiuto ottant’anni. La costituzione apostolica “Romano Pontifici eligendo” esclude qualsiasi intervento nel conclave di altre autorità e prevede che gli elettori, sottoposti a clausura fino alla proclamazione dell’eletto devono mantenere il segreto sulle vicende del conclave. In caso di vacanza della Sede apostolica, quindi in caso di morte del pontefice o per sua legittima rinuncia all’ufficio, il governo della Chiesa è affidato al Collegio cardinalizio, che però non deve apportare nessuna modifica o innovazione. L’eventuale rinuncia all’ufficio, per essere valida, deve essere fatta liberamente e debitamente manifestata. Oltre alla funzione di eleggere il Pontefice, i Cardinali lo assistono agendo sia collegialmente attraverso i Concistori, nei quali si riuniscono su convocazione del Papa e sotto la sua presidenza, sia singolarmente attraverso i diversi uffici che possono svolgere per prestare la loro opera nella cura quotidiana della Chiesa universale. Esistono due tipi di concistori: il Concistoro ordinario in cui vengono convocati tutti i cardinali che si trovano a Roma per trattare questioni di più comune accadimento o per compiere atti della massima solennità, ed in quest’ultimo caso esso può essere anche pubblico; il Concistoro straordinario in cui vengono convocati tutti i cardinali, quando lo suggeriscono peculiari necessità o si devono trattare questioni particolarmente gravi. La nomina dei cardinali spetta al Pontefice, che sceglie liberamente fra coloro che siano ordinati almeno presbiteri e che si siano distinti in modo eminente per dottrina, costumi, pietà e prudenza; chi non è ancora Vescovo riceve la consacrazione episcopale. Il Pontefice procede alla nomina mediante proprio decreto, reso pubblico davanti al Collegio cardinalizio. LA CURIA ROMANA Il Pontefice, nell’esercizio delle funzioni di governo sulla Chiesa universale, è assistito oltre che dai cardinali anche dalla Curia romana, articolata in Dicasteri che si suddividono in: Segreteria di Stato avente il compito di coadiuvare il Pontefice, coordinare gli altri dicasteri e curare i rapporti con gli Stati. È presieduta da un cardinale prefetto ed è composta da due sezioni: quella per i rapporti con gli Stati e quella per gli affari generali. Le Congregazioni sono nove in tutto e cioè: la Congregazione per la dottrina della fede che tutela la dottrina sulla fede e i costumi in tutta la Chiesa; la Congregazione per i Vescovi che nomina i Vescovi per le Chiese particolari; la
Congregazione per le Chiese orientali, del culto divino, della disciplina dei sacramenti, per le cause dei santi, per l’evangelizzazione dei popoli, per il clero, per gli istituti di vita consacrata, per l’educazione cattolica. I Tribunali fra i quali ricordiamo la Penitenzieria apostolica nel quale non si chiede giustizia ma si implora una grazia; il Supremo Tribunale della Segnatura apostolica , la massima istanza della giustizia amministrativa nella Chiesa, che è composta da due sezioni: una giudica la validità degli atti amministrativi canonici, l’altra giudica i conflitti di competenza tra i vari dicasteri; il Tribunale della Rota romana che è l’organo superiore di giustizia nell’ordinamento della Chiesa, ha due competenze: in 2° e 3° istanza è un tribunale ordinario per gli appelli; in 1° istanza è un tribunale per le cause dei Vescovi. I giudici di tali tribunali sono di nomina pontificia e nella Rota sono raggruppati in collegi di tre e si riuniscono secondo una successione rotatoria. Altri dicasteri della curia romana sono i Pontifici Consigli, quali quello per i laici, per la famiglia o per il dialogo interreligioso; e gli Uffici come la Camera Apostolica, che amministra il patrimonio del Pontefice, o l’APSA che amministra il patrimonio della Sede Apostolica. Questi dicasteri si differenziano anche per il tipo di potestà esercitata perchè per le Congregazioni si avrà potestà esecutiva, per i Tribunali giudiziaria, per i Pontifici Consigli il potere è meramente consultivo e promozionale. Nonostante ciò tutti i dicasteri della Curia si trovano in una situazione di parità giuridica e agiscono in nome del Pontefice con potestà ordinaria vicaria. IL COLLEGIO EPISCOPALE - IL CONCILIO ECUMENICO – IL SINODO DEI VESCOVI Il collegio episcopale esercita il suo potere sulla chiesa universale mediante il concilio ecumenico composto da tutti i vescovi della chiesa cattolica che vi partecipano con voto deliberativo. Il concilio ecumenico viene nominato dal papa che tra l’altro ne predispone l’ordine dei lavori e approva le eventuali integrazioni. Le deliberazioni del concilio ecumenico sono vincolanti sono se approvate o confermate dal Pontefice. Il concilio ecumenico vaticano II ha istituito il Sinodo dei Vescovi al fine di favorire maggiore armonia nei rapporti fra ufficio pontificio e collegialità episcopale. Esso è un’assemblea episcopale scelti dalle diverse regioni del mondo che si riuniscono per favorire una stretta unione tra il Romano Pontefice e i Vescovi, per prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell’incremento della fede e dei costumi, per studiare i problemi riguardanti l’attività della Chiesa nel mondo. Ha una funzione di carattere consultivo poiché può solo discutere delle questioni proposte ed esprimere dei voti, ma non può emanare decreti salvo nei casi in cui non sia il Pontefice a concedergli tale potestà. Il Sinodo è interamente sottoposto all’autorità del Pontefice, cui spetta di convocarlo, di ratificare l’elezione dei suoi membri elettivi e procedere alla nomina degli altri, di stabilirne gli argomenti di discussione, di definirne l’ordine dei lavori, di presiederlo, di concluderlo, trasferirlo, sospenderlo o scioglierlo. LE CONFERENZE EPISCOPALI Le conferenze episcopali sono organi permanenti consistenti in un’assemblea dei Vescovi di una nazione o di un territorio che esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio. La loro erezione, soppressione o modifica spetta unicamente al Pontefice e godono ipso iure della personalità giuridica, nonché di autonomia statuaria potendo elaborare i propri statuti.
La natura della Chiesa particolare o Diocesi è connessa all’ufficio del vescovo, denominato ordinario del luogo o vescovo diocesano, il cui compito è quello di governare, santificare ed educare la porzione del popolo di Dio che gli è stata affidata e che corrisponde alla sua stesa diocesi. L’ufficio dei Vescovi è un istituto di diritto divino in quanto i Vescovi sono successori degli Apostoli e la loro autorità discende dall’appartenenza al Collegio episcopale. I requisiti per essere nominati Vescovi sono: aver raggiunto almeno 35 anni di età e la posizione di chierico, una buona reputazione, una fede salda, doti morali, avere un dottorato o una licenza in