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Intese Stato-Confessioni Religiose: Natura Giuridica e Procedura di Approvazione, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Sulla posizione e natura giuridica delle intese tra lo stato e le confessioni religiose minoritarie, in base all'articolo 8 della costituzione italiana. Viene esplorata la libertà organizzativa delle confessioni, il trattamento analogo riservato alle intese con esse e la capacità di stipulare intese con più confessioni. Anche il procedimento per l'approvazione delle intese e le limitazioni ai temi possibili.

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 23/06/2021

alice-giacopello
alice-giacopello 🇮🇹

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LE CONFESSIONI RELIGIOSE DI MINORANZA NELLA COSTITUZIONE
La costituzione dopo aver fissato nell’art.7 i principi riguardanti i rapporti dello Stato con la
Chiesa cattolica, nel successivo art.8 comma 2 e 3 detta le norme
fondamentali sui rapporti con tutte le altre confessioni.
Secondo l’art.8 comma 2 tutte le confessioni religiose danno vita ad altrettanti
ordinamenti giuridici originari ed indipendenti da quello dello Stato, mentre l’art.8
comma 3 prevede che, quando lo Stato intenda dettare norme che riguardino le altre
confessioni religiose, i rapporti di esse con lo Stato siano regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze.
LE INTESE, NATURA GIURIDICA DI ESSE
Al fine di qualificare la posizione e la natura delle intese dello Stato con le confessioni
minoritarie, occorre tener presente del carattere istituzionale delle confessioni religiose e
del fatto che l’art.8 comma 2, garantendo ad esse la libertà organizzativa, disciplina i
rapporti dello Stati con tali organizzazioni riguardo alla sfera interna di ciascuna,
escludendo l’ingerenza statuale nella formazione degli statuti. Il terzo comma
prevede il caso che si renda necessario che il legislatore detti norme riguardanti le
confessioni diverse dalla cattolica, quando si pongano in rapporto con il mondo esterno.
Garantisce a tali organismi che la legge sarà emanata sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
La norma ha dato luogo a vari problemi, in particolare riguardo alla natura giuridica delle
intese. La norma del terzo comma dell’art.8 contiene una riserva di legge, la riserva
in questione, poiché vale a garantire la libertà religiosa, sembra da annoverare fra le
riserve assolute di legge o fra le riserve rinforzate o aggravate, nel senso che
il potere legislativo deve essere esercitato solo sulla base degli accordi e delle intese con
le confessioni religiose interessate.
Non vi è alcun dubbio che la norma in questione, prevedendo l’emanazione di leggi
concordate, usa alle confessioni di minoranza un trattamento analogo a quello previsto per
la Chiesa cattolica e perciò assicura ad esse un rispetto formale senz’altro maggiore di
quello mostrato per qualsiasi altro gruppo sociale che entri in rapporto con lo Stato.
Questa previsione è giustificata dal 2 comma dell’art.8, che riconosce alle confessioni
religiose organizzate il rango di ordinamenti giuridici indipendenti e non subordinati.
Una tesi estrema nega alle intese qualsiasi natura giuridica, considerandole solo come
atti, aventi un valore politico, i quali non vincolerebbero il legislatore a conformarsi alle
statuizioni di esse. Questa opinione è isolata in quanto le intese appartengono
effettivamente al campo del diritto. Le intese sono, rispetto alla legge
di cui stanno alla base, una condizione di legittimità costituzionale, un presupposto
autorizzativo diretto a togliere un limite all’esercizio del potere legislativo. Sono esse
stesse un limite per il legislatore ordinario, il quale è obbligato, ove voglia
legiferare, ad attenersi alle intese, trasfondendo il contenuto di esse
nell’eventuale legge.
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LE CONFESSIONI RELIGIOSE DI MINORANZA NELLA COSTITUZIONE

La costituzione dopo aver fissato nell’art.7 i principi riguardanti i rapporti dello Stato con la

Chiesa cattolica, nel successivo art.8 comma 2 e 3 detta le norme

fondamentali sui rapporti con tutte le altre confessioni.

Secondo l’art.8 comma 2 tutte le confessioni religiose danno vita ad altrettanti

ordinamenti giuridici originari ed indipendenti da quello dello Stato, mentre l’art.

comma 3 prevede che, quando lo Stato intenda dettare norme che riguardino le altre

confessioni religiose, i rapporti di esse con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. LE INTESE, NATURA GIURIDICA DI ESSE Al fine di qualificare la posizione e la natura delle intese dello Stato con le confessioni minoritarie, occorre tener presente del carattere istituzionale delle confessioni religiose e

del fatto che l’art.8 comma 2 , garantendo ad esse la libertà organizzativa, disciplina i

rapporti dello Stati con tali organizzazioni riguardo alla sfera interna di ciascuna,

escludendo l’ingerenza statuale nella formazione degli statuti. Il terzo comma

prevede il caso che si renda necessario che il legislatore detti norme riguardanti le confessioni diverse dalla cattolica, quando si pongano in rapporto con il mondo esterno. Garantisce a tali organismi che la legge sarà emanata sulla base di intese con le relative rappresentanze. La norma ha dato luogo a vari problemi, in particolare riguardo alla natura giuridica delle

intese. La norma del terzo comma dell’art.8 contiene una riserva di legge , la riserva

in questione, poiché vale a garantire la libertà religiosa, sembra da annoverare fra le

riserve assolute di legge o fra le riserve rinforzate o aggravate , nel senso che

il potere legislativo deve essere esercitato solo sulla base degli accordi e delle intese con le confessioni religiose interessate. Non vi è alcun dubbio che la norma in questione, prevedendo l’emanazione di leggi concordate, usa alle confessioni di minoranza un trattamento analogo a quello previsto per la Chiesa cattolica e perciò assicura ad esse un rispetto formale senz’altro maggiore di quello mostrato per qualsiasi altro gruppo sociale che entri in rapporto con lo Stato. Questa previsione è giustificata dal 2 comma dell’art.8, che riconosce alle confessioni religiose organizzate il rango di ordinamenti giuridici indipendenti e non subordinati. Una tesi estrema nega alle intese qualsiasi natura giuridica, considerandole solo come atti, aventi un valore politico, i quali non vincolerebbero il legislatore a conformarsi alle

statuizioni di esse. Questa opinione è isolata in quanto le intese appartengono

effettivamente al campo del diritto. Le intese sono , rispetto alla legge

di cui stanno alla base, una condizione di legittimità costituzionale, un presupposto autorizzativo diretto a togliere un limite all’esercizio del potere legislativo. Sono esse

stesse un limite per il legislatore ordinario , il quale è obbligato, ove voglia

legiferare, ad attenersi alle intese, trasfondendo il contenuto di esse

nell’eventuale legge.

CAPACITA’ DELLE CONFESSIONI A STIPULARE LE INTESE

La prassi del governo è di avviare le trattative solo con le confessioni che

abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica , su

parere favorevole del consiglio di Stato. È sorto il problema di vedere se le intese possano concernere solo i rapporti tra Stato ed una confessione religiosa o se possano essere stipulate con il concorso di più confessioni religiose e dar luogo ad una legge che le concerna. Tale problema tuttavia non è insormontabile, in quanto il carattere specifico di ogni confessione, o l’oggetto delle intese, non escludono che tutte le confessioni di minoranza o un gruppo di esse, possano avere interessi comune. La legge risulterà applicabile solo a quegli organismi confessionali che siano stati parte delle intese. PERCHE’ SI STIPULA? per opportunità:

- Mappare sul territorio le confessioni di minoranza. - Sgravi fiscali L’ORGANO STATUALE COMPETENTE A STIPULARE LE INTESE

Sembra indubbio che tale competenza spetti al governo (al presidente del consiglio,

più precisamente al sottosegretario che si avvale di una commissione interministeriale). Le intese sono dirette all’emanazione di una legge, esse non toccano la responsabilità amministrativa, bensì la responsabilità politica del governo. Le intese sono accordi che devono essere valutati sotto il profilo dell’opportunità politica e del rispetto della Costituzione. IL CONTENUTO DELLE INTESE Le limitazioni ai possibili temi degli accordi non sono giustificate dal nostro ordinamento, che impone al Parlamento – il quale ha la parola definitiva nel tradurre in legge le intese – solo il rispetto della Costituzione. Nell’ambito dei principi e delle norme costituzionali,

l’intesa è ammissibile per qualsiasi materia.

È naturalmente da escludere che, attraverso le intese, lo Stato possa derogare

alle norme sulla libertà religiosa o che lo stato possa concedere ad una confessione un regime privilegiato di libertà in violazione dell’art.8 comma 1. INTESE, ATTI DI DIRITTO INTERNO O ESTERNO? La dottrina propende per la prima soluzione sul presupposto che le confessioni di minoranza non siano ordinamenti primari. Ove, però, si ammetta che tale qualifica competa a tali formazioni sociali, viene meno la preclusione a considerare le intese come atti di diritto esterno. Con ciò non significa che siano concordati, uguali a quelli stipulati con la Chiesa cattolica. I concordati, infatti, sono atti disciplinati nella forma, nella validità e nell’efficacia da apposite norme di diritto internazionale generale; le intese con le altre confessioni, invece, non sono prese in considerazione da alcuna norma di tale ordinamento. Inoltre nulla può consentire di affermare che l’unico ordinamento esterno esistente siano l’ordinamento internazionale.

intese stesse, cessano di avere efficacia le leggi sui culti

ammessi ).