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Il Diritto Ecclesiastico in Italia: Un'analisi Storica e Costituzionale - Prof. Lo Iacono, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti di diritto ecclesiastico

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 06/01/2022

Martinamazza1998
Martinamazza1998 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO
5/10/21
Questa materia nasce per derivazione dal
diritto canonico.
Tra fine '800 e inizio '900 in Italia si studiava il
diritto della chiesa cattolica come diritto
ecclesiastico, ma a fine '900 viene visto non
più come un diritto confessionale, ma come
un diritto che lo Stato detta per regolare la
dimensione religiosa dell'esistenza.
Tutte le volte che abbiamo a che fare con
qualcosa che riguarda la visione religiosa
della vita abbiamo una norma del diritto
ecclesiastico.
=> Il diritto ecclesiastico è una materia
moderna =/= diritto canonico
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Scarica Il Diritto Ecclesiastico in Italia: Un'analisi Storica e Costituzionale - Prof. Lo Iacono e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

DIRITTO ECCLESIASTICO

Questa materia nasce per derivazione dal diritto canonico. Tra fine '800 e inizio '900 in Italia si studiava il diritto della chiesa cattolica come diritto ecclesiastico, ma a fine '900 viene visto non più come un diritto confessionale, ma come un diritto che lo Stato detta per regolare la dimensione religiosa dell'esistenza. Tutte le volte che abbiamo a che fare con qualcosa che riguarda la visione religiosa della vita abbiamo una norma del diritto ecclesiastico. => Il diritto ecclesiastico è una materia moderna =/= diritto canonico

Nasce nel 1884 a Palermo, quando un professore di Bagheria ha l'idea di cambiare il contenuto del corso, come un diritto voluto dallo Stato. Fa parte dell'ordinamento statuale, del diritto pubblico, in reatà, però, è un diritto trasversale, che taglia / attraversa tutto l'ordinamento. Sei particolarità del diritto ecclesiastico:

  1. La eterogeneità delle norme che lo compongono. Lo Stato a volte detta delle norme proprie, oppure accade che una questione di natura religiosa può essere regolata dallo Stato recependo il diritto confessionale, norme che hanno orgine confessionale. => Quindi possiamo trovare sia norme di origine statale che confessionale. Ciò che importa è il titolo dell'obbligatorietà di queste norme: se sono dettate dallo Stato trovano fonte di obbligatorietà dal fatto che

diverso rispetto ad altri cittadini, ma lo Stato non ha una definizione di ministro di culto, per tale definizione lo Stato rinvia al diritto confessionale).

  1. Storicità del diritto ecclesiastico : se noi guardiamo la produzione normativa ci accorgiamo che si concentra a ridosso di alcuni eventi storici, per cui non può essere studiato prescindendo dalla sua dimensione storica, senza considerare gli eventi storici che lo hanno determinato.
  2. La sua discontinuità (si accompagna alla storicità) : la produzione di norme non è uniforme, ma vi sono dei picchi a cui seguono delle fasi di assoluta stagnazione.
  3. Il suo pragmatismo : in molti casi le sue norme non rispondono all'ideologia di chi sta governando in quel momento. Di fronte ad

una questione pratica con più soluzioni, si sceglie la migliore anche se non coincide con l'ideologia di chi comanda.

  1. Vischiosità delle norme di diritto ecclesiastico : in molti casi rimangono in vigore anche quanndo il problema che ha portato alla crezione delle norme è venuto meno, le norme rimangono nell'ordinamento anche se superate dal contesto storico, culturale, economico.
  2. Il particolare ruolo che hanno in diritto ecclesiastico la giurisprudenza (soprattutto di legittimità) e la prassi ammministrativa ( ---> dipende dalla vischiosità) : perchè se una norma rimane in vigore anche quando non ha più ragion d'essere, o si elemina, o non si utilizza, o la si reinterpreta dandole una nuova funzione (operazioni che possono fare solo la giurisprudenza o l'amministrazione che

l'Italia è quasi del tutto unita. La legislazione del Regno di Sardegna sarà la legisalzione dell'Italia Unita. Il 1848 è un anno di iperproduzione normativa: innanzitutto c'è una applicazione del principio di uguaglianza: vi erano due grandi minoranze, i valdesi e gli ebrei,che storicamente non avevano gli stessi diritti degli altri cittadini, per molto tempo si riteneva in tutta Europa che la religione potesse influenzare il regime giuridico. Nel 1848 Carlo Alberto decide di eliminare tali differenze, parificando ebrei e valdesi agli altri cittadini: provvedimenti inerenti all'ideologia liberale di quel tempo ( uguaglianza, rapporto diretto stato-cittadino, il cittadino deve esere il più libero possibile e lo Stato deve garantire le cose essenziale intervendeno il meno possibile). Sempre nel 1848 interviene anche un provvedimento punitivo: la compagnia di gesù viene privata della sua personalità giuridica e si vieta ai suoi membri qualunque forma di riunione: tale ostilità è un esempio del carattere pragmatico del diritto

ecclesiastico; la compagnia di gesù stava attuando una serie di modifiche che alla chiesa non piacevano assolutamente credendo che potessero portare alla fine dello Stato pontificio. A metà '800 arriva lo Statuto Albertino, che poi diventerà legge fondamentale del regno d'italia. Lo statuto albertino ha una serie di norme che riguardano anche il diritto acclesiastico che non si armonizzano tra di loro: l'art. 1 prevedeva che la religione cattolica apostolica romana è la religione ufficiale dello Stato, poi continua che gli altri culti esistenti sono tollerati conformemente alla legge. ---> Distingue in modo netto il cattolicesimo e le altre religioni. Inoltre il co. 2 limita l'ambito di aplicabilità ai culti esistenti in quel preciso momento e non estendendolo ai culti che sarebbero potuti nascere successivamente (in quel momento esistevano solo altri 3 culti: ebrei, valdesi, cristiani ortodossi). Senza considerare che vi è un'accezione negativa nel termine ''tollerare''

data dai vescovi e dagli arcivescovi del regno. tutte queste norme fanno capo al principio confessionista : le religioni non sono tutte uguali e la differenza di religione fa si che il regime giuridico sia differente A queste norme si accompagna una norma che va in senso totalmente opposo: l'art. 24 ---> Stabilisce che tutti i cittadini del regno sono uguali e godono in eguale misura dei diritti civili e politici, e della ammissibilità alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalla legge. --> Contrasto col principio confessionista ==> allora è un confessionismo più formale che materiale/sostanziale.

==> L'art. 24 era una norma di garanzia che lasciava una porta aperta ad una possibile garanzia. Per evitare questo nello stesso anno viene emanata una legge ( legge Sineo ) che affermava che la differenza di religione non fa eccezione nel godimento dei diritti civili e politici e nella ammissibilità alle cariche civili e militari (un pò quello che troviamo oggi all'art. 3 Cost). 6/10/ A metà '800 l'idea in Europa è ancora l'idea che la differenza di religione possa

vengono approvate nel Regno delle due sargedne quelle che diverranno leggi del Regno d'Italia: la prima e la seconda legge Siccardi. Prima legge Siccardi: è una specificazione del principio di uguaglianza perchè eliminò il privilegio del foro ecclesiastico: esistevano un'immunità reale perchè i ministri di culto non pagavano le imposte, un'immunità locale perchè dentro un edificio sacro non si poteva essere arrestati, e poi la terza immunità era quella personale o privilegio del foro, ovvero una deroga alla ordinaria giurisdizione ( un ministro di culto imputato in un processo penale o civile non poteva andare davanti al normale magistrato, ma solo davanti al tribunale ecclesiastico). Le prime due erano già scomparse nel Regno di Sardegna, il terzo tipo di immunità, invece, viene eliminato dalla legge Siccardi che sostiene che il ministro di culto è un cittadino pari agli altri.

Seconda legge Siccardi: non riguarda le persone fisiche, ma quelle giuridiche e introduce il controllo dello stato sul patrimonio delle persone giuridiche non lucrative: ogni volta che una persona giuridica vuole acquistare dei benei non lo può fare se non ha l'approvazione dello Stato. A metà ' quasi tutte le persone giuridiche non lucrative sono riconducibili alla chiesa, per cui si vuole controllare la crescita del patrimonio della chiesa. I motivi, le ragioni erano essenzialmente due:

  1. La chiesa era ostile allo Stato.
  2. Gli enti ecclesistici avevano un patrimonio molto vasto che molto spesso non era sfuttato, per cui ciò comportava un danno a livello di economia nazionale. Tutte queste norme con l'unità di Italia (avviene con l'annessione degli Stati preunitari al Regno di Sardegna, per cui le leggi del Regno di Sardegna divengono leggi

Quindi il matrimonio religioso, da ora fino 1929, non ha più effetti civili. Questo accentua il contrato con la chiesa cattollica e si creerà una enorme divergenza tra norma giuridica e sentire sociale, perchè nel sentire sociale dell'epoca il vero matrimonio era quello religioso, tanto che solitamente si celebravano due matrimoni, quello civile e quello religioso, e la coabitazione tra i coniugi avveniva solo dopo quello religioso. L'unico punto su cui il c.c. del '65 si scosta da quello francese era la risoluzione del matrimonio, perchè il c.c. del '65 non recepisce la dissolubilità del matrimonio, perchè afferma che il matrimonio è indissulubile e finisce solo con la morte di uno dei due contraenti. Questo non era dovuto a motivazioni religiose, ma si parla di visione laica della indissolubilità: essendo la famiglia alla base della società ed essendo la famiglia

basata sul matrimonio, più è stabile la famiglia più è stabile la società. Subito dopo il c.c. del '65 arrivano le leggi eversive: sono leggi che nascono da un problema pratico (caratere pragmatico del diritto ecclesiastico), ovvero il problema del deficit pubblico, il deficit del bilancio statale: il neonato Regno d'Italia aveva assorbito i territori degli stati preunitari, ma aveva anche inglobato tuti i bilanci degli stati che erano tutti in passivo; per cui lo Stato aveva bisogno di reperire grandi mezzi finanziari da reperire subito. Il modello da seguire è ancora quello francese, e l'idea era quella di impadronirsi del patrimonio della chiesa, e ciò doveva essere legale, almeno dal punto di vista formale: tale giustificazione viene trovata con le leggi eversive. Se un bene non è di nessuno, è in automatico

Queste due leggi si pongono in contrasto con l'ideologia liberale perchè lo Stato in economia non deve intervenire, ma essa deve regolarizzarsi da sola; inoltre come fa lo Stato a stibilire cosa è utile o meno dal punto di vista spirituale, lo Stato non si occupa dello spirito. Le leggi eversive sono quanto di più antiliberale che potesse esistere, ma sono comunque state fatte perchè vi era un problema pratico e queste erano la soluzione piu facile. Quando finisce lo stato pontificio, Roma diventa la terza capitale d'Italia (la prima fu Torino e la seconda Firenze. Ciò crea una questione grandissima, ovvero il pontefice si autodichiara prigioniero dell'Italia e rimane

dentro il palazzo apostolico e non ha più contatti ufficiali con il mondo esterno. Ciò pone il governo italiano in grande difficoltà nei confronti interni e nei cofronti delle altre monarchie europee. Per cui ci si chiedeva che status dare al papa, che prigioniero non era e poteva fare il pontefice anche se non aveva più lo stato. ==> Terza fase ('70): Legge delle guarentige (garanzie), garanzie del pontefice. ---> Divisa un due parti ( la prima delle garazie del pontefice e della santa sede, il secondo riguarda i rapporti tra Stato e chiesa). Si parla di granzie personali, garanzie reali (res) e garanzie economiche. Reali : si garantisce al pontefice che potrà