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Diritto Ecclesiastico: Analisi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1971 - Prof, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti presi a lezione, anno accademico 2021-2022. Molto utili se si vuole sostenere l'esame da frequentanti.

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 12/01/2022

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alice-galleani 🇮🇹

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27/09/2021
DIRITTO ECCLESIASTICO
Il diritto ecclesiastico è quella parte dell'ordinamento giuridico statale che ha per oggetto la
disciplina, nell'ambito dello Stato medesimo, del cd. fenomeno religioso. In particolare, il diritto
ecclesiastico è l'insieme delle norme che si ispirano ai principi costituzionali di libertà e di
uguaglianza religiosa, disciplinando quelli che sono i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica
nonché con le confessioni diverse da quella cattolica.
Ha senso parlare ancora oggi di rapporto tra Stato e Chiesa, dato che uno dei principi fondamentali
del nostro stato è la laicità? Pure in un contesto di stato laico, le religioni pesano moltissimo: ci sarà
quindi una disciplina specifica. Vediamo alcuni settori in cui si coglie l'influenza della Chiesa:
il matrimonio: nella nostra società i matrimoni religiosi con effetti civili sono inferiori
rispetto a quelli civili (prima evidentemente non era così);
l'esposizione dei simboli religiosi nelle scuole (crocifisso, velo, ecc);
l'aborto e la procreazione medicalmente assistita (interruzione volontaria di gravidanza) >
influenzato in questo senso è il biodiritto (diritto che attiene alle grandi scelte che riguardano
la vita e la morte delle persone);
il diritto di famiglia inteso in senso ampio: è fortemente influenzato dalla visione religiosa
della società (vedi i matrimoni civili).
Questioni tributarie: il finanziamento diretto delle confessioni religiose ruba miliardi di
euro;
Obiezione di coscienza: obiezione al servizio militare, questione che non ha nulla a che fare
con il biodiritto.
Immigrazione;
hate speach: discriminazione, violenza, istigazione attraverso il linguaggio, in particolare
quando il linguaggio ha un oggetto religioso (si ricollega alle tematiche del vilipendio).
Possiamo trarre da tutto ciò due conclusioni:
1. Il diritto ecclesiastico è interdisciplinare: tratteggia e percorre tutti i settori dell'ordinamento
giuridico. Perchè il fattore religioso pervade ogni settore? Innanzitutto per ragioni storiche:
sentiamo il peso della religione nella storia politica nel continente europeo e anche nella
storia giuridica.
2. La religione ha un ruolo centrale nella vita dell'uomo. La religione e la sua disciplina
giuridica tratteggiano l'identità degli stati, degli ordinamenti sovranazionali, degli individui e
delle forme collettive cui danno vita gli individui.
La coscienza e le domande che sono interrogate dalla coscienza sono domande di senso che
tratteggiano l'identità di ciascuno di noi. Il diritto ecclesiastico si occupa di comprendere la
legittimità o meno di tutto il settore giuridico che attiene alla coscienza. Le religioni sono comunità
che considerano importanti, fondamentali tali questioni; per questo si creano frizioni tra stato e
Chiesa. Quali sono i cortocircuiti, le frizioni che si possono creare? Si parla di conflitti di valori.
Di questi conflitti si occupa il diritto ecclesiastico, cercando proporre soluzioni che siano il più
possibile contemporanee. Con il tempo e con l'affermarsi di nuovi valori e principii, la materia si è
complicata (prima era molto più semplice) e oggi studia i conflitti di lealtà, i conflitti di obbedienza
tra i cittadini e i fedeli, con una complicazione enorme: il cittadino è contemporaneamente credente
o non credente. A chi deve obbedire quindi? Le implicazioni sono enormi, perché in gioco ci sono
questioni enormi; questo perché toccano le identità, la forma. Perchè si parla di forma di stato laica
di fronte alla religione? Da cosa è tratteggiata l'identità di ciascuno di noi? È tratteggiata dalla
coscienza: essa serve a capire quale sia la nostra appartenenza, la nostra personalità.
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DIRITTO ECCLESIASTICO

Il diritto ecclesiastico è quella parte dell'ordinamento giuridico statale che ha per oggetto la disciplina, nell'ambito dello Stato medesimo, del cd. fenomeno religioso. In particolare, il diritto ecclesiastico è l'insieme delle norme che si ispirano ai principi costituzionali di libertà e di uguaglianza religiosa, disciplinando quelli che sono i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica nonché con le confessioni diverse da quella cattolica. Ha senso parlare ancora oggi di rapporto tra Stato e Chiesa, dato che uno dei principi fondamentali del nostro stato è la laicità? Pure in un contesto di stato laico, le religioni pesano moltissimo: ci sarà quindi una disciplina specifica. Vediamo alcuni settori in cui si coglie l'influenza della Chiesa:

  • il matrimonio : nella nostra società i matrimoni religiosi con effetti civili sono inferiori rispetto a quelli civili (prima evidentemente non era così);
  • l'esposizione dei simboli religiosi nelle scuole (crocifisso, velo, ecc);
  • l'aborto e la procreazione medicalmente assistita (interruzione volontaria di gravidanza) > influenzato in questo senso è il biodiritto (diritto che attiene alle grandi scelte che riguardano la vita e la morte delle persone);
  • il diritto di famiglia inteso in senso ampio: è fortemente influenzato dalla visione religiosa della società (vedi i matrimoni civili).
  • Questioni tributarie : il finanziamento diretto delle confessioni religiose ruba miliardi di euro;
  • Obiezione di coscienza : obiezione al servizio militare, questione che non ha nulla a che fare con il biodiritto.
  • Immigrazione ;
  • hate speach : discriminazione, violenza, istigazione attraverso il linguaggio, in particolare quando il linguaggio ha un oggetto religioso (si ricollega alle tematiche del vilipendio). Possiamo trarre da tutto ciò due conclusioni:
  1. Il diritto ecclesiastico è interdisciplinare: tratteggia e percorre tutti i settori dell'ordinamento giuridico. Perchè il fattore religioso pervade ogni settore? Innanzitutto per ragioni storiche : sentiamo il peso della religione nella storia politica nel continente europeo e anche nella storia giuridica.
  2. La religione ha un ruolo centrale nella vita dell'uomo. La religione e la sua disciplina giuridica tratteggiano l'identità degli stati, degli ordinamenti sovranazionali, degli individui e delle forme collettive cui danno vita gli individui. La coscienza e le domande che sono interrogate dalla coscienza sono domande di senso che tratteggiano l'identità di ciascuno di noi. Il diritto ecclesiastico si occupa di comprendere la legittimità o meno di tutto il settore giuridico che attiene alla coscienza. Le religioni sono comunità che considerano importanti, fondamentali tali questioni; per questo si creano frizioni tra stato e Chiesa. Quali sono i cortocircuiti, le frizioni che si possono creare? Si parla di conflitti di valori. Di questi conflitti si occupa il diritto ecclesiastico, cercando proporre soluzioni che siano il più possibile contemporanee. Con il tempo e con l'affermarsi di nuovi valori e principii, la materia si è complicata (prima era molto più semplice) e oggi studia i conflitti di lealtà, i conflitti di obbedienza tra i cittadini e i fedeli, con una complicazione enorme: il cittadino è contemporaneamente credente o non credente. A chi deve obbedire quindi? Le implicazioni sono enormi, perché in gioco ci sono questioni enormi; questo perché toccano le identità, la forma. Perchè si parla di forma di stato laica di fronte alla religione? Da cosa è tratteggiata l'identità di ciascuno di noi? È tratteggiata dalla coscienza: essa serve a capire quale sia la nostra appartenenza, la nostra personalità.

L' autodeterminazione , frontiera complessa che ci dà il diritto ecclesiastico. Autodeterminazione come frontiera di sviluppo della coscienza per dare identità alla personalità degli individui. Identità, coscienza, personalità, autodeterminazione > siamo in una forma di stato democratica e questo è molto importante. "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione" ( art. 1 Cost ): il principio della rappresentanza influisce anche sul governo, così come sul potere giudiziario. L'Italia riconosce (constata l'esistenza) e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. I diritti fondamentali sono l'espressione di un concetto metagiuridico fondamentale: la dignità umana. Le religioni non sono costruite così > pensiamo all'ebraismo, al cattolicesimo e all'islam > le religioni non sono ordinamenti democratici. Se l'ordinamento nazionale non è democratico il discorso è facile, ma il nostro ordinamento è democratico, pertanto una visione democratica e una antidemocratica devono ormai convivere. Lo stato democratico si impegna o meno a garantire la fede anche di questi culti (non democratici)? Lo stato prima filtrava solo ciò che gli piaceva: lo stato filtrava tutto ciò che a suo avviso era pericoloso. Lo stato democratico, invece deve riconoscere la fede di chiunque: "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume" > art. 19 Cost. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede. Si tratta di un impegno democratico. Forma democratica, garanzia dei diritti inviolabili, uguaglianza, universalità > tutti hanno diritti inviolabili. L'impegno è complesso dal punto di vista tecnico, in quanto lo stato democratico deve garantire a tutti di poter professare la propria fede, la quale magari ha contenuto anti- democratico. Art. 32 Cost > "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti" > diritto fondamentale dell'individuo, ma anche interesse fondamentale della collettività (> duplice dimensione). La sfida della nostra materia è quella di individuare correttamente, per quanto possibile, il contenuto e i limiti di esercizio dei diritti che hanno come centro il fattore religioso, che spesso può contrastare con un insieme di valori che lo stato propone. Lo stato propone dei valori, ma prevede anche delle deroghe a questi valori (è possibile professare delle fedi contrastanti con essi). Questo complesso di valori che le religioni propongono come si connette con l'identità degli individui? Cosa vanno a toccare questi valori? Toccano delle domande di senso > le religioni sono chiamate agenzie del senso > significa che conformano i propri valori a domande a cui si risponde attraverso valutazioni che impegnano il piano dei valori, la coscienza individuale, le scelte di autodeterminazione.

  • 28/09/ Agenzie del senso > le religioni propongono un sistema di valori che tocca un piano più profondo, che impegna la coscienza religiosa. Questo piano di coscienza, rispetto al senso di valori offerto dalle confessioni religiose, tocca l'identità. Le religioni sono quindi agenzie di senso perché propongono un piano di valori che contribuisce a costruire l'identità dei fedeli e a far sì che sviluppino la loro identità in modo conforme ai valori che propugnano > art. 2 Cost > "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Le formazioni sociali sono numerose; tra le formazioni sociali occupa un posto centrale la religione e quindi le comunità religiose. IL MATRIMONIO CANONICO TRASCRITTO O CONCORDATARIO Nel diritto civile italiano, il matrimonio concordatario è un matrimonio che si celebra innanzi ad un Ministro del culto Cattolico, al quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili. Abbiamo quindi un rito religioso, presieduto da un Ministro di culto (solitamente un sacerdote), che assiste al

di giurisdizione, poi abrogata. Gli unici tribunali chiamati a dichiarare la nullità di questi matrimoni erano i tribunali ecclesiastici. Dal 1929 al 1970 (anno di introduzione del divorzio) era necessario andare davanti al giudice religioso per fare annullare il matrimonio concordatario. Il tribunale ecclesiastico applica ovviamente il diritto canonico. Il c.c prevede che l'azione per far valere la nullità del matrimonio per simulazione non possa più essere proposta decorso un anno dalla celebrazione dello stesso o quando gli sposi abbiano iniziato a convivere. Il matrimonio religioso invece non prevede mai termini di decadenza o prescrizione. Alle nullità canoniche e civili si applica un regime patrimoniale molto leggero > artt. 129-129-bis > art. 129 c.c. : "Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze" ; art. 129-bis c.c : "Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati" > cd. regime del matrimonio putativo. Se applico il diritto canonico, posso liberarmi di un matrimonio celebrato anche 50 anni prima con un mantenimento di 3 anni (non ci sono termini di prescrizione o decadenza per la proposizione dell'azione di nullità). Fino agli anni '80 l'unico modo per far valere la nullità di un matrimonio canonico trascritto era davanti ad un tribunale ecclesiastico. Gli effetti economici erano molto modesti. Oggi non è più così: nel 1984, l'art. 34 dei Patti lateranensi è stato modificato e ora vige l'art. 8, che non ha più riproposto la riserva di giurisdizione > tutto ciò che non è più riproposto si intende abrogato. C'è la sentenza 421/93 Corte cost, che dice che c'è ancora la riserva. Tuttavia le Sez unite della Cassazione hanno detto, lo stesso anno, che la riserva non c'è più. La Cassazione, malgrado la Corte cost abbia detto l'esatto opposto, ritiene che sul matrimonio canonico trascritto ci sia una doppia giurisdizione, altrimenti detta giurisdizione concorrente. Una appartiene legittimamente al tribunale ecclesiastico, l'altra al tribunale civile > si tratta del tribunale ordinario, non amministrativo. La competenza territoriale è quella del luogo dove si è realizzata la trascrizione (luogo dove è iniziata la celebrazione); mentre la competenza territoriale del giudice ordinario è incardinata presso il giudice del luogo del domicilio del convenuto (regola ordinaria). La differenza è il diritto applicato: il giudice civile applica il diritto civile > il giudice civile deve quindi rispettare i termini di decadenza e prescrizione (1 anno), cosa che non deve fare il tribunale ecclesiastico, che applica il diritto canonico. Come fa la dichiarazione di nullità del matrimonio da parte del tribunale religioso ad acquisire effetti civili? È automatica la produzione di essi? No. Le sentenze religiose sono emesse non da un tribunale dello stato, ma da un tribunale puramente religioso. La sentenza non entra nell'ordinamento italiano automaticamente (prima funzionava così, con il vecchio concordato). La sentenza del tribunale ecclesiastico entra a propria volta nell'ordinamento italiano con una sentenza della Corte d'appello, che pronuncia le sentenze di delibazione delle sentenze ecclesiastiche. A differenza delle sentenze straniere, le sentenze ecclesiastiche (che non sono sentenza straniere) necessitano ancora di una procedura di screening da parte della Corte d'appello. La Corte, tra le altre cose, per far sì che la sentenza abbia effetti civili, valuta moltissime cose: in primo luogo che la sentenza non contenga effetti contrari all'ordine pubblico. Oggi, dopo il 2014 (sez. Unite, sentenze gemelle) l'ordinamento italiano considera di ordine pubblico una protratta convivenza per un periodo di 3 anni. Tuttavia, se le parti sono d'accordo, si deliba lo stesso > nella pratica dunque, accade che la nullità del matrimonio religioso si è avvicinata alla pratica civile. Differenza tra divorzio e annullamento > negli anni '70 è stato introdotto il divorzio (1970) > la faccenda si complica ulteriormente. Il divorzio si differenzia dalla nullità per il fatto che i suoi effetti si producono ex nunc e non ex tunc, come nell'annullamento. Inoltre il divorzio, influendo sulla vita del matrimonio, incide non tanto sull'atto, ma sul rapporto matrimoniale. La validità riguarda l'atto, il divorzio riguarda il rapporto matrimoniale. Tradizionalmente il divorzio si chiama

infatti scioglimento del matrimonio e non invalidità dello stesso; nel caso dei matrimoni canonici trascritti è denominato cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico. Il divorzio non tocca profili di validità dell'atto. Petitum e causa petendi sono diversi nella nullità e nel divorzio:

  • nel caso della nullità > richiesta di dichiarazione di invalidità dell'atto (petitum); le ragioni per cui la chiedo (causa petendi).
  • nel caso del divorzio > petitum e causa petendi sono difformi. Il primo consiste nell'accertare e dichiarare lo scioglimento del rapporto matrimoniale, mentre la causa petendi consiste nelle ragioni per cui si addiviene al divorzio (cessazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi). Cosa differisce enormemente tra i due istituti? Il regime economico. Abbiamo il regime economico conseguente all'invalidità del matrimonio che è disciplinato dagli artt. 129 e 129-bis ( regime del matrimonio putativo > indennizzo di 3 anni a favore del coniuge a cui non sia imputabile la nullità). Nel divorzio invece è diverso: abbiamo un istituto specifico, l' assegno divorzile (art. 5, legge sul divorzio). Nel 2018, le Sez Unite hanno detto che la natura dell'assegno divorzile è quella di dare rilievo alla natura assistenziale e compensativa, perequativa dell'apporto che il coniuge che richiede l'assegno ha dato alla vita della famiglia (l'assegno non è più parametrato al tenore di vita della famiglia, ma dà rilievo ad una duplice natura perequativa o compensativa e assistenziale dell'apporto che il coniuge che richiede l'assegno ha dato alla vita della famiglia). Questa questione è molto importante, perchè ci si può chiedere se possano convivere pronunce di nullità e pronunce di divorzio. Che regime economico si applica in questi casi? Questo è il punto. Se applico il diritto civile, possono convivere? Dal punto di vista teorico sì. Ci sono però dei casi di divorzio immediato (senza passare dalla separazione), in cui c'è una ragione tecnica: quando faccio una causa di divorzio, prima di pronunciare il divorzio, il giudice accerta la validità del matrimonio? Quell'accertamento è frutto di un'indagine o è solo un presupposto logico? Se la parte solleva la questione, il processo diventa oggettivamente cumulato e il giudice decide con cognizione piena (art. 34 c.p.c), altrimenti conosce incidenter tantum > si apre quindi il giudizio sulla validità del matrimonio. Se questo non accade, la validità del matrimonio resta un presupposto logico, ma non acquisisce efficacia di giudicato: un domani potrebbe aprirsi una causa sull'invalidità dello stesso (dopo la sentenza di divorzio). Ma sarà un domani religioso, perché l'azione di nullità religiosa non si prescrive. Se vince il divorzio si avrà l'assegno divorzile, se vince l'invalidità si avrà il regime del matrimonio putativo.
  • 01/10/ Le sentenze gemelle della Cassazione sono del 2014 > l'ordinamento italiano considera di ordine pubblico una protratta convivenza per un periodo di 3 anni. Come si può definire l'ordine pubblico? Come l'insieme delle norme imperative. Si tratta di un limite all'autonomia privata. Quale potrebbe essere in questo caso il principio di ordine pubblico che viene in rilievo (con riguardo alla convivenza)? Le conseguenze giuridiche che derivano da un rapporto di matrimonio: non sono solo di carattere economico, ma anche legittimi affidamenti, responsabilità e solidarietà. L'ordinamento italiano considera di ordine pubblico la tutela di un rapporto matrimoniale a fronte di una convivenza di più di 3 anni. Le sentenze del 2014 si erano limitate ad affrontare la questione strettamente connessa al petitum, cioè la verifica dell'ordine pubblico. Non si sono occupate di questioni di carattere economico, cosa che hanno fatto le sezioni Unite del 2021 , che analizzeremo lunedì. Le domande giudiziali che riguardano annullamento e divorizo hanno petitum e causa petendi diverse: le relative pronunce possono quindi convivere. Chiaramente si deve essere creato il giudicato. Quando arriva il giudicato, sulla questione non si può più discutere. La nomofilachia dà un criterio interpretativo che consente all'interpretazione delle norme di essere omogenea dinanzi a tutti gli operatori di diritto (> principale funzione della Corte di Cassazione, volta a dare

il rapporto) > la validità del matrimonio è un presupposto puramente logico, non giuridico (4). Il giudicato sull'accertamento della disgregazione del rapporto (giudicato di divorzio) a questi fini stoppa la proiezione della nullità religiosa con efficacia di giudicato. Si è creato un giudicato sull'accertamento che quel rapporto è cessato, quindi il titolo dei soldi (dell'assegno) è coperto dal giudicato sullo stato divorzile. Nullità e divorzio potranno convivere, ma non per questo verrà meno la tutela del coniuge debole. La nullità religiosa non può toccare le questioni economiche (non si può usare la religione per sfuggire alla garanzia della tutela del coniuge debole). La prosecuzione della causa di divorzio sulle questioni economiche non determina un contrasto tra giudicati (5). Questa costruzione teorico-pratica non viola gli impegni concordatari tra stato e chiesa, perchè la competenza sul rapporto resta sempre, per giurisprudenza anche costituzionale consolidata, del giudice civile. Il giudice ecclesiastico si occupa della nullità, ma non si occuperà mai del rapporto matrimoniale (6). Ovviamente se non è intervenuto il giudicato sullo stato di divorzio, il problema non si pone: la delibazione passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere.

  • 04/10/ SEMINARIO RELATIVO ALLA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE DEL 2021 Il dialogo tra l'Accademia e il mondo vivo del diritto è particolarmente proficuo soprattutto nelle materie di diritto ecclesiastico. Ciò si è visto in molte sentenze della Cassazione: questo dimostra sia un'apertura culturale, sia quanto il rapporto tra lo studio teorico del diritto e gli aspetti pratici siano fecondi in quanto dialoganti. La Cassazione è propensa ad accettare indicazioni provenienti dalla dottrina. Un esempio si ha nella sentenza delle Sez Unite che esamineremo oggi. Il cammino intrapreso dalla cassazione nel 2014 è oggi arrivato al culmine, tutelando il coniuge debole; si è colpito il cuore degli aspetti sostanziali del matrimonio canonico trascritto.
  • Presidente Bisogni > questa sentenza ha compiuto effettivamente un anello conclusivo di una vicenda giurisprudenziale iniziata nel 1993 (sentenza 1824/1993), quando le Sez unite hanno affermato in via interpretativa la fine della riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici. Si rimescola quello che era stato l'equilibrio creato dal Concordato. È necessario tornare indietro nel tempo per comprendere il motivo dell'esistenza del Concordato. C'è una totale immedesimazione del diritto di famiglia statuale nel diritto della Chiesa: questo non era eclatante all'epoca. Si trattava di un diritto che costituiva la struttura fondamentale della società. La famiglia prescindeva dalla personalità dei familiari. C'era una forte vicinanza con la dottrina cattolica tradizionale. Con la Costituzione si è avuta una frizione > art. 7 Cost : "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale"

il partito comunista ha voluto, per non rompere il dialogo con i cattolici, insistere sul principio laicistico. C'è stata una difficoltà di convivenza tra il nuovo assetto democratico e il Concordato. Si è affermato che il recepimento delle sentenza ecclesiastiche non poteva non essere valutato nell'ottica dell'ordine pubblico. Questo ha portato ad una revisione del Concordato nel 1984, che però lasciava delle aree di grande nebulosità nel rapporto tra le sentenze di nullità e degli effetti della pronuncia di nullità. La sentenza delle Sez unite del '93 è molto importante: è il primo passo tra differenziazione e autonomia. Non c'è una sorta di sovrapposizione tra diritto di famiglia canonico e diritto di famiglia tradizionale, ma una convivenza. Si era alla ricerca di una formula di convivenza diversa da quella propria dell'altro Concordato. La formula è stata quella della prevenzione (il giudice adito per primo assorbiva la competenza dell'altro) > soluzione non appagante. La sentenza chiave è stata quella del 2001 > questa sentenza afferma il principio della limitazione di competenza tra le

due giurisdizioni. Parte da una ricognizione delle sfere di incidenza tra diritto canonico e statuario. Tutto ciò che riguarda gli aspetti patrimoniali è di competenza dell'Italia, dello stato. Il punto critico della convivenza dei due ordinamenti è quello della tutela del coniuge debole. Il legislatore ha deciso di non intervenire sugli aspetti economici; la Corte cost ha sancito la compatibilità costituzionale di una diversa normativa in relazione alle due diverse nullità. Un altro punto fondamentale di questa sentenza: superare la teoria dell'accertamento implicito della validità. Si tratta di ridisegnare il rapporto tra queste pronunce: come coesistono queste pronunce quindi? È questo un rompicapo che ha impegnato la Cassazione e i giudici di merito per 20 anni. Le due sentenze possono coesistere: c'è però una zona d'ombra. La sentenza di cessazione degli effetti civili non sopravvive ad una delibazione passata in giudicato prima di essa. Ritenere che le due pronunce possono coesistere sempre potrebbe essere una soluzione. Un'altra soluzione è quella di dar valore al giudicato: mentre prima si parlava di prevenzione, ora quando interviene il giudicato non si può più fare niente. L'idea delle Sez unite del 2014, è stata quella di stabilire un limite temporale entro cui veniva a cadere la rilevanza giuridica delle nullità. È più opinabile invece l'affermazione che la non delibabilità della sentenza per effetto del decorso del tempo è un'eccezione che deve sollevare la parte e darne la prova (> eccezione in senso stretto). Perchè non si può configurare come un'eccezione non in senso stretto? Quando la Corte di cassazione è intervenuta nel 1993, la Corte cost era intervenuta nello stesso anno dicendo il contrario. La Corte cost non è più tornata peraltro sul tema. La coesistenza di un giudicato di nullità e di un giudicato di divorzio dimostra un risultato di laicità e cioè sottolinea come quello strumento concordatario sia funzionale a consentire alle persone di rappresentare una propria identità religiosa. Il diritto processuale è al servizio di interessi al vertice dell'ordinamento, di diritti inviolabili. È quindi un risultato di straordinario impatto, sia pratico che teorico, in un modello che la Cassazione disegna come aperto. Se sposto il focus sul rapporto (su ciò che si è costruito in famiglia) il modello familiare genetico è aperto.

  • Professoressa Cattaneo > si tratta di un settore in cui il giudice deve supplire all'inerzia del legislatore. Ci si riferisce anche alla normativa sul divorzio. Quando il legislatore nel 1987 ha messo mano alla normativa sul divorzio, ha ritenuto di dover modificare la normativa precedente, che era molto generica, dicendo che l'assegno divorzile è concedibile nel caso in cui il coniuge debole non sia in grado di avere mezzi adeguati per avere un dignitoso mantenimento. Questo avrebbe portato al riconoscimento, in questi casi, di un assegno divorzile molto risicato, che nulla aveva a che vedere con l'apporto che queste donne avevano dato alla famiglia. Questo ha portato a dei contrasti: è stato modificato il testo, che ora dice "mezzi adeguati" > può voler dire tutto o niente. Il giudice di I grado deve interpretare questa espressione. La Cassazione ha imboccato due strade > mezzi adeguati in relazione al tenore di vita goduto nel rapporto > interpretazione modificata: rileva per determinare il tetto massimo dell'assegno. L'ammontare va poi interpretato in relazione ad ulteriori e diversi criteri. Si tratta della supplenza della Cassazione all'opera del legislatore. Nel 2017 la Cassazione è tornata sul punto: i tempi sono cambiati; il tenore di vita è anacronistico. Bisogna che ognuno si mantenga da sè; l'assegno va dato a chi non ha i mezzi per mantenersi. Siamo arrivati così alla sentenza del 2018 > l'adeguatezza non deve più trovare parametri al di fuori della norma di legge. Si deve valutare l'apporto che i coniugi hanno dato al rapporto. Detto questo, questa sentenza accontenta abbastanza, perchè lascia discrezionalità. L'adeguatezza non parametrata era eccessivamente indeterminata. Il legislatore è stato chiamato anche dalla Corte cost ad intervenire. L'ordine pubblico è eccepibile ad istanza di parte, non è rilevabile d'ufficio, e questo perchè l'eccezione di convivenza ultratriennale è lasciata nelle mani del singolo soggetto: è lui che nel caso concreto deve decidere se avvalersene o meno.
  • Professoressa Marchesi > il legislatore non riesce a capire su cosa intervenire. La soluzione sarebbe lasciare la scelta al giudice; si tratta però di una bella responsabilità. La sentenza del

celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco" > regime della trascrizione tempestiva. Trascrizione tardiva > c'è gente che chiede la trascrizione del matrimonio anche dopo 20 anni dalla celebrazione. In questi anni è necessario che i soggetti abbiano mantenuto lo stato libero. Questo perché la trascrizione retroagisce alla celebrazione del matrimonio (ha efficacia ex tunc). L'effetto della trascrizione retroagisce quindi alla celebrazione, e se nel frattempo mi sono sposato di nuovo, sono bigamo nel periodo in cui sono stato sposato con entrambe le persone. Se ciò accade e se vi è dolo, il soggetto pone in essere un reato: il tentativo di bigamia. Problema > se nel momento in cui chiede la trascrizione tardiva, il soggetto è divorziato, il suo stato è liberi. Nel certificato di stato civile, lo stato riportato è libero (esistono infatti solamente due stati: sposato o libero) > è necessario quindi verificare che il soggetto non solo abbia lo stato libero , ma anche che non sia divorziato. "Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti :

  • che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo > la Corte d'appello in prima battuta verifica se si tratta di un matrimonio canonico trascritto.
  • che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano > se il diritto canonico prevede alcune forme in cui non sia garantita la tutela giurisdizionale delle parti, quei provvedimenti sono filtrati. Principi fondamentali > si fa riferimento ai principi processuali dell'ordinamento italiano (chiaramente non tutte le disposizioni devono essere identiche a quelle del codice di procedura; è sufficiente il rispetto dei principi fondamentali.
  • che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere" > norma aperta. È richiesta anche la sussistenza delle altre condizioni per il riconoscimento delle sentenze straniere. È poi entrata in vigore la l.n.218/1995.

in diritto canonico non esiste il concetto di giudicato matrimoniale. Esistono però delle sentenze esecutive. Il Tribunale Supremo della segnatura apostolica (che può essere definito come un misto tra la Corte di Cassazione e il Consiglio di stato) deve apporre un timbro di esecutività su

tutte le sentenze dei Tribunali regionali italiani. Solo le sentenze dei Tribunali ecclesiastici muniti di questo timbro possono essere delibate. Il protocollo addizionale richiama alcuni art. del c.p.c, oggi abrogati dalla l.n.218/95 > "Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale e regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine". Questa abrogazione vale rispetto a questa materia? È la stessa legge 218 che dice di non poter incidere sulle convenzioni internazionali > in questa materia succede una cosa stranissima e rara > si parla di ultrattività delle norme abrogate

le norme, ancorché abrogate, sono ancora vigenti in questa materia. Non si applica così l'art 64 della legge 218/95 > versione più pulita dal punto di vista teorico (sostanzialmente il concetto è lo stesso). La cosa più importante che dicono questi due articoli (artt. 796 e 797) è che il provvedimento non deve essere contrario all'ordine pubblico. La stessa cosa è stabilita dall'art. 64, l.n. 218/1995 > il concetto è che non devono esserci impedimenti di ordine pubblico. Se ciò accade, la sentenza non può essere delibata, non può entrare nell'ordinamento italiano. Si tratta comunque di

una delibazione impropria, in quanto la sentenza è comunque italiana (non si tratta di sentenza straniera. Delibazione > procedimento che sanziona il riconoscimento e l'efficacia, entro i confini di uno stato, di una sentenza emessa da un tribunale straniero). Effetti (art. 64, l.n.218/95) e disposizioni (art 796-797 c.p.c) contrari all'ordine pubblico > l'ordine pubblico è tutelato inderogabilmente. Questa tutela è un principio supremo dell'ordinamento costituzionale. Di fronte a questo principio, scattano tutti i controlimiti che l'ordinamento conosce, che siano dell'ue, convenzionali, concordatari; controlimiti rispetto al diritto internazionale consuetudinario, rispetto al diritto ecclesiastico e anche rispetto ad un'eventuale revisione costituzionale. I principi informatori dell'ordine pubblico sono 3 > democrazia, laicità e pluralismo. Di fronte a questo non c'è minimamente spazio. O meglio, uno spazio puramente teorico c'è: se di fronte ad un sovvertimento costituzionale, il principio democratico fosse abrogato, cosa succederebbe all'ordinamento vigente? Es: Cesare a Roma (ha mantenuto la Cost e ha disegnato un nuovo tratto da dittatore) e Mussolini in Italia (ha mantenuto il parlamento; ha cambiato la Costituzione materiale). Di fronte ad un sovvertimento della Costituzione materiale, l'ordinamento precedente decade per ragioni di fatto; le rivoluzioni (attività di fatto che sovvertono gli ordini costituiti) rappresentano fasi costituenti. Questo per dire che l'ordine pubblico è un principio supremo. L'ordine pubblico è definito dalla sentenza 18/1982 > insieme dei principi e regole desumibili dalla Costituzione e dalle leggi che connotano l'ordinamento giuridico in un determinato momento storico nel suo perenne adeguarsi alla società. Nozione assimilabile alle clausole generali, aperte. Si tratta di clausole aventi contenuto dinamico, perchè connotato all'evolversi della società. La Costituzione materiale (> per Costituzione materiale si intende l'insieme dei principi e delle prassi utilizzate dalla classe politica dominante in un determinato momento storico. Talvolta nasce dalla necessità di colmare le lacune della Costituzione scritta, o per adattarla ai mutamenti storici senza modificarla formalmente ) è la Costituzione formale che vive nel momento storico. Il vertice dell'ordinamento è quindi una clausola generale che può avere contenuto elastico: questo è il motivo per cui la Costituzione è sempre contemporanea, attuale. La norma giuridica è astratta, generale e imperativa (coercibile). L'ordine pubblico ha un contenuto motile, ma è un principio. Se il principio non è inserito in una norma, che cos'è? È un valore. Che differenza c'è quindi tra regola e principio? Una regola si applica ad una fattispecie, un principio si applica a tutte le fattispecie: il principio gira. I principi sono l'olio che serve all'apparato di regole per muoversi; sono delle guide che conducono l'interprete ad affrontare l'aspetto regolatorio del diritto correttamente. Tornando alla delibazione, che cosa deve fare la Corte d'appello? Si tratta di un giudizio molto strano: è un giudizio di unico grado, ma non di merito (lo stesso tipo di giudizio si ha anche nel Tribunale delle acque pubbliche, sezione specializzata della Corte d'Appello). La Corte d'Appello giudica in unico grado; è previsto ovviamente il giudizio di Cassazione. La Corte d'Appello verifica che questa sentenza religiosa non abbia disposizioni o effetti contrari all'ordine pubblico. Di che ordine pubblico parliamo? Di principi e regole che riguardano questa materia. Negli anni '80, la Corte di Cassazione dice che uno dei principi di ordine pubblico più importanti in questa materia è la tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole del coniuge. In diritto civile la simulazione ha rilievo solo se bilaterale. In diritto canonico no: essendo il matrimonio un contratto sacramento, rileva, ai fini dell'invalidità, anche la simulazione unilaterale delle parti (intentio non contrahendi: volontà di non assumere determinati obblighi matrimoniali). Facciamo degli esempi : in diritto canonico vi può essere una simulazione unilaterale > una donna si è sposata e suo marito poi dice che non ha mai pensato di avere dei figli con lei. Propone la causa e vince: riesce a dimostrare al giudice ecclesiastico che al momento della celebrazione aveva fatto un intentio non contrahendi contra bonum prolis (relativa alla prole: intenzione di non avere figli). Il diritto civile non ha la filiazione come finalità essenziale del matrimonio, il diritto canonico sì. In questo caso, essendo la procreazione un fine essenziale del matrimonio, se escludo di avere con te un figlio e ho

dalla giurisprudenza. Questo perchè la legge (più precisamente il protocollo addizionale) non dice che l'ordinamento italiano è maggiormente disponibile; dice solo che nell'applicare la disciplina degli artt. 296 e 297 bisogna stare attenti alle specificità del diritto canonico. Esempio > il matrimonio civile prevede come difetto del consenso la simulazione solo plurilaterale; il matrimonio canonico anche unilaterale. Quindi questa ragione di nullità del matrimonio religioso può essere delibato o no? Si. Il codice di diritto canonico non deve essere identico al diritto civile, possono esserci delle specificità. Esempio > nel matrimonio canonico ci sono 3 forme di incapacità naturale:

  1. Al momento della celebrazione il soggetto è completamente incapace > uguale al c.c
  2. E' nullo il matrimonio nel quale il soggetto non comprende in concreto la portata e l'impegno di quest'obbligo. Es: capisco cosa faccio in astratto, ma in concreto non capisco se si adatti a me. Ho l'assenza della cd. facultas critica.
  3. Capisco tutto, ma non ce la faccio. Capisco cos'è in astratto il matrimonio, capisco cos'è in concreto, che risvolti ha su di me, ma non ce la faccio > incapacità assumendia obliga coniugalia: la parte non è in grado di rispettare gli obblighi matrimoniali. Generalmente incorrono in questa nullità dei soggetti che abbiano delle parafilie > soggetti che non riescono a rispettare la monogamia (soggetti malati, ad esempio una ninfomane).

Perchè il diritto canonico è così attento alla purezza del consenso? Perché è sì un contratto, ma è anche un sacramento. Se si incorre in una nullità per incapacità del terzo tipo, delibo o no? Sì. È una specificità del diritto canonico, riconducibile comunque all'incapacità del c.c > queste ragioni non possono essere ragioni di blocco, a meno che non si incorra in grandi argomenti e quindi ragioni di ordine pubblico individuate di volta in volta. E cioè > la libertà matrimoniale (è coperta anche da una posizione soggettiva fondamentale > diritto inviolabile) (1); affidamento, tutela del coniuge incolpevole, riserva mentale non conosciuta e non conoscibile (2); nel 2014, le Sez Unite hanno detto che non c'è più la maggiore disponibilità: il rapporto matrimoniale e la sua tutela incardinano un valore tale da bloccare le proiezioni di nullità dopo che il rapporto si è radicato (3). Perchè nel 2014 si è arrivati a dire questo? Ha inciso intanto l'affermazione del principio di laicità dello stato (sentenza 203/1989) > se l'ordinamento è laico, come si può essere più disponibili verso valori di religione? Già la struttura teorica di fondo di questo approccio viene meno. Arriva poi un grande sviluppo sul concetto di famiglia, costituito dall'apporto della giurisprudenza europea > Corte di Strasburgo, art 8 CEDU. La nozione di vita familiare si svincola dal matrimonio pian piano. La tecnica si sviluppa, il concetto di famiglia è destrutturizzato rispetto al matrimonio. Il concetto di famiglia si sviluppa nella sua effettiva vita > la nozione giuridica che inquadra questo aspetto, diventa quindi il rapporto di famiglia. Le Sez Unite sono il giudice più aperto nei confronti delle fonti che non sono fonti autoritative. Più in alto vai e più la decisione può essere composta da elementi che si combinano con il diritto e che portano all'evoluzione. Questa è una situazione complicata, perché alle Sez Unite si arriva solo se la questione è di massima importanza, o se c'è un contrasto giurisprudenziale > vanno in Cassazione solo i clienti molto ricchi. L'ordinamento si sviluppa soprattutto dalle Sez Unite. Nel 2014 le Sez Unite dicono che i modelli familiari non sono più rappresentati dal modello tradizionale della famiglia fondata sul matrimonio. In quell'anno infatti vi è stata la riforma che parifica lo stato giuridico dei figli naturali e dei figli legittimi > lo stato di figlio è unico, quindi la famiglia può anche essere non matrimonializzata; vi sono più sviluppi della giurisprudenza; più sviluppi della tecnica in materia di riproduzione; più apertura nel contesto europeo dei matrimoni tra persone dello stesso sesso > tutto ciò porta ad un mutamento dell'ordine pubblico, che è un parametro mobile e l'interprete ne dà una lettura contemporanea. Si arriva quindi alla ragione di ordine pubblico della convivenza (punto 3) : se passa molto tempo dalla nullità religiosa, non è più possibile delibare.

  • La Corte ha detto che la convivenza osta alla delibazione se ultratriennale. Perchè? Si era proposto non un termine temporale, ma l'accertamento della Corte d'appello circa la costituzione effettiva di una convivenza e quindi di un rapporto. Il numero infatti non risponde mai alla realtà del fatto concreto: è bene compiere un'istruttoria apposita e

verificare nel caso concreto. Convivenza > la vita matrimoniale è vissuta insieme, soprattutto nei rapporti con i terzi. La Corte però ha percorso la strada opposta: ogni Corte d'appello deciderebbe infatti diversamente. Hanno preso il limite di 3 anni dalla materia delle adozioni (> due soggetti possono adottare dopo 3 anni). L'eccezione è un'eccezione propria : eccezione in senso stretto, sollevabile dalla parte tempestivamente (> dinanzi al tribunale con la comparsa di risposta). Non può essere sollevata d'ufficio. Molti la sollevano in Cassazione: in questa sede non può essere accolta. È colui che è chiamato a farla valere che la deve provare. Questo determina che l'ordine pubblico, consistente nella convivenza ultratriennale, è disponibile dalle parti, e questo lascia a desiderare > perchè l'ordine pubblico è sicuramente un principio che connota gli elementi indefettibili della struttura dello stato; questi principi e valori connotano la sovranità dell'ordinamento stesso. Sovranità sta per potere autoritativo dello stato che blocca dei valori incompatibili. Quasi tutti criticano la prospettazione dell'ordine pubblico come disponibile. La Corte d'appello deve procedere poi all'istruttoria > valuta solo eventuali eccezioni proprie che sono sollevate, sostanzialmente buona fede e convivenza. La Corte ha quindi dei potere istruttori. Dopodichè, in caso di controversia, arriverà la sentenza di delibazione; se le parti sono d'accordo la causa è introdotta con ricorso congiunto, non con citazione. Dopo le Sez Unite del 2018 sull'assegno divorzile > natura assistenziale e perequativa. Vediamo quindi come è cambiato l'ordinamento. Le Sez Unite hanno detto che la delibazione è bloccata dopo 3 anni sempre e comunque, senza porsi il problema relativo al fatto che ci sono alcuni casi di imprescrittibilità anche civile del matrimonio. È quindi possibile dichiarare nullo un matrimonio senza limiti di tempo, mentre poi un matrimonio canonico non è delibabile? Non è giusto. Alcune nullità sono però imprescrittibili, anche se civili.

  • 11/10/ La famiglia è una formazione sociale all'interno della quale emergono diversi diritti, tra cui anche la libertà di religione > famiglia religiosamente connotata (se i coniugi decidono di sposarsi con il matrimonio canonico). Perchè ho il diritto di associare la libertà religiosa alla libertà familiare e ho bisogno di creare un nucleo con quella speciale forma di sviluppo della personalità? Fino a che punto i genitori possono spingersi a conformare la scelta dei figli? > l.n.281/1986 > gli studenti hanno il diritto di esercitare la propria scelta di fare o meno religione cattolica a partire dal momento dell'iscrizione alla scuola secondaria di II grado. Non c'è un limite di età, perché è necessaria l'acquisizione di una consapevolezza critica, che possa formare l'identità del soggetto. Perchè connotare religiosamente la famiglia? A che concetto possiamo ricollegarci? Perché la religione è proiettata sulla famiglia? Nel concetto di identità è necessario introdurre differenti e ulteriori elementi; c'è una parola più impegnativa > identità connessa non tanto alla propria manifestazione esteriore, ma alla coscienza. Una scelta che porta a connotare religiosamente una famiglia è una scelta che coinvolge la coscienza. L'identità religiosa è oggi un'identità liquida > quante persone si professano tradizionalmente cattoliche, ma non rispettano i codici di quella religione in materia di morale, o di famiglia, o di morale sessuale? La stessa Chiesa è attraversata da istanze di secolarizzazione pronunciate. Alcune religioni ammettono questo sincretismo (es: per il buddismo puoi essere buddista e cattolico). Ci sono persone la cui identità religiosa si ispira a principi provenienti da diverse o da nessuna religione. Se parliamo di identità coscienziale, parliamo di qualcosa di più specifico, ma con più problemi. Esempio > due genitori litigavano per il Covid. Il padre voleva che il figlio si vaccinasse, la madre no. Il Tribunale ha sospeso la responsabilità genitoriale della madre e ha autorizzato il padre a far vaccinare il figlio. Nella motivazione si legge che la madre non ha opposto motivazioni di tipo religioso, ma semplicemente ha detto che si conforma ad un credo olistico. Il giudice dice che questo credo non è strutturato come un credo religiso e pertanto la persona non può invocare un'obiezione di coscienza. Il diritto dell'ue dice che un credo religioso e un credo filosofico, nell'ambito di un ordinamento laico,

appartenenza religiosa (es: scelta da compiersi a scuola circa la possibilità di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Nessuno indaga la tua scelta). La coerenza conta quindi relativamente. Un altro aspetto è quello di verificare se quel tipo di orientamento connota le mie scelte importanti di vita in maniera significativa o meno > se dico di essere vegano, e poi scelgo di esserlo solo quando invito a cena gli amici vegani, fatico a dire che questo orientamento tocchi nel profondo la mia identità. Qui entrano in gioco due disposizioni diverse > art. 19 Cost e art. 21 Cost a cui conseguono prerogative diverse. Ciò di cui oggi parliamo è un avvicinamento delle due disposizioni. Non è più possibile proporre una divisione marcata di queste due disposizioni. Non possiamo più concepire una coscienza religiosa come una coscienza più profonda. Si sono affacciate oggi altre forme di coscienza identitaria che con la religione non hanno più niente a che fare, ma non per questo, in uno stato laico, non devono trovare tutela. Sotto il profilo della prova è evidentemente più complesso. Il principio di laicità combina questi due artt. in un sistema complesso, composto da più articoli. Queste due disposizioni quindi si avvicinano, ma rimangono distinte. L' art. 4 Cost è in direttissima connessione con la forma dello stato; del I comma si occupano i costituzionalisti e i lavoristi; nel II vi è l'espressione di un dovere inderogabile, che è quello di partecipare al progresso della società. In questo articolo troviamo l'aggettivo "spirituale" che si contrappone all'aggettivo materiale e ci fa comprendere che io adempio il dovere in relazione alla mia scelta, e questo è connesso non solo ad una funzione che io debba o non debba ricoprire. Gli ordinamenti che impongono solo funzioni sono gli ordinamenti funzionalisti, quindi i sistemi totalitari. Questi ordinamenti sono ideologici: l'idea precede le persone. Quando l'ordinamento è funzionale, l'attività dei consociati è funzionale all'idea che l'ordinamento ha sulla scorta dell'ideologia politica abbracciata dal potere che si è costituito. Art. 4 Cost, c.2 > "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società". La scelta di far progredire la società è rimessa alla libertà delle persone. Vi è anche una duplicazione del risultato che io devo ottenere, non solo attraverso una funzione, ma anche attraverso un'attività, che può essere anche defunzionalizzata. Il suo significato è dato da ciascuno di noi che lo crea. Se oggi leggo l'art. 4, come lo posso usare per comprendere dove sia una coscienza identitaria? A cosa serve la parola spirituale per avvicinare la coscienza tradizionale a quella identitaria? Le forme di produzione di spiritualità non sono per forza religiose: c'è un altro formante di spiritualità decisivo > l'arte. Attraverso l'esercizio di una tecnica si costruisce l'arte per arrivare ad un obiettivo ideale misterioso

pensiamo alle piramidi, alla musica. Art. 33 Cost > "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento (...)". Nella definizione di spirituale abbiamo 3 questioni di grande peso, tutte tradizionali nella loro concezione originaria: filosofia, religione e arte > tutte connesse tra di loro. Cosa c'è di comune in questi ambiti che ci permette di comprendere il concetto di identità coscienziale? > senso. Un senso è costruito su un complesso di valori, che possono essere anche semplici. Un senso è giuridicamente apprezzabile se è il frutto di un sistema valoriale, anche semplice. Quando i gusti si trasformano in un sistema valoriale? Quando portano alla realizzazione personale. Essa è una realizzazione che non è connotata da una realtà effimera, ma che denota un percorso. Questo sistema di valori connota un processo di sviluppo della personalità; non può quindi essere effimero. Quale potrebbe essere un elemento che connota la coscienza identitaria? Può essere quell'elemento che connota in maniera profonda il percorso di sviluppo di quella personalità. E quando avviene? Quando siano implicate domande e risposte di questo percorso. Come riusciamo a capire se un gusto è solo un gusto, quando un sistema di valori è effimero e quando non lo è? L'apparato valoriale dinamico (cioè non effimero) è quello in grado di toccare il percorso di formazione della coscienza. Non ho bisogno di mostrare la coerenza, perché un percorso è connotato anche dall'incoerenza e dai cambiamenti dovuti non ad una scelta effimera, ma allo sviluppo, alla crescita. C'è una connotazione dinamica di percorso. Il discrimine è > un sistema di valori che si risolve in maniera effimera come fine a se stesso, difficilmente può portare ad una identificazione di uno spazio identitario, mentre un percorso, anche non coerente, che identifica uno sviluppo di personalità connotato da principi vari (quali ad esempio l'autodeterminazione) è piu facile che connoti una coscienza identitaria.

  • Art. 19 Cost > " Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume".
  • Art. 21 Cost > "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni".
  • 15/10/ Dobbiamo confrontare la coscienza identitaria con gli altri artt. della Cost che vengono in rilievo. Una mera apparenza può essere sintomo di valori ben più profondi. La scelta che non implica adesione a valori particolari si colloca nell'art. 21. Oggi la realtà non è più quella fisica, ma si sta spostando sempre più verso la realtà virtuale (o iper-realtà) e quindi verso l'identità virtuale. Il criterio della coerenza non è rilevante; si è proposto un ulteriore criterio che fa riferimento alle scelte fondamentali e importanti, relative alla vita, alla morte, alla procreazione, ecc. La coerenza in sé è significativa, ma può essere anche una falsa via: posso cambiare opinione (anche con riferimento alla religione). L'elemento che ci permette di fare la discretio di giudizio non è la coerenza in sé, ma quanto quel sistema di valori caratterizzi le tappe di percorso della vita di ciascuno nello sviluppo della personalità. Spesso viene confuso il termine totalitario con il termine autoritario. Il sistema totalitario impone dei valori in tutti gli ambiti della vita dei soggetti, per questo è autoritario. La libertà non è libertà di scelta; la scelta è ridotta ai minimi termini all'interno di una macro scelta compiuta dall'ordinamento. L'ordinamento pluralista è il contrario di quello totalitario. Non esiste un ordinamento giuridico anarchico. Ogni ordinamento propone dei sistemi di valori che si traducono anche in doveri, ma l'adempimento di quei valori è rimesso a libertà > scelta del come adempiere, non del se adempiere. Vediamo come questo si traduce oggi con un esempio > caso Cappato. Forma di disobbedienza civile. Quando Cappato ha commesso il fatto tipico, esso aveva una conseguenza giuridica predeterminata. Con la disobbedienza si è assunto il rischio > ha sollevato all'interprete (in questo caso ai magistrati) la valutazione di quella norma giuridica per darle un'interpretazione aperta a sistemi di valore personali. La sentenza della Corte cost, che ha riletto quella norma sotto una diversa prospettiva, ha consentito di spingere l'autodeterminazione oltre i valori che avevano ispirato la norma penale quando è stata costituita. Quello spazio di scelta, pur ritrovato dall'ordinamento giuridico in un determinato momento storico, si è trasformato in uno spazio di libertà non sanzionato. Quando Cappato ha commesso il "reato", egli ha adempiuto ad un dovere di solidarietà sociale; questa condotta è stata manifestazione del progresso della società. Quel sistema valoriale personale non religioso, non per forza ateistico, sia della persona che ha posto fine alla sua vita, sia di chi lo ha aiutato, ha consentito di aprire l'ordinamento a valori nuovi. È una scelta che fa riferimento alla coscienza identitaria di questi soggetti. Il quadro ora è ricomposto anche con gli strumenti del diritto ecclesiastico: è ricondotto ad un quadro di coscienza identitaria tutelato da un un sistema compiuto di norme che sottostanno al principio di laicità. Non ogni espressione di volubilità umana è ricondotta alla tutela della coscienza identitaria; deve rifarsi

perimetrali, i diritti non sono garantiti. Se si esce dal campo dei doveri, i diritti non sono tutelati. L'esercizio del mio diritto si contrappone all'esercizio del tuo; il principio di solidarietà sociale impedisce al diritto di uscire dal suo perimetro > doveri di solidarietà. Altro esempio è dato dall'art. 16. I doveri rappresentano realmente il campo di gioco all'interno del quale gli equilibri di bilanciamento dei diritti possono svolgersi in maniera legittima. Questo consente di percepire e comprendere i limiti impliciti, da contrapporre ai limiti espressi. Lo sviluppo della personalità è costruito su sistemi di valori che ciascuno di noi si dà liberamente, ma a prescindere da ciò, abbiamo la stessa dignità, ed è compito della Repubblica far sì che questa non sia solo un'affermazione astratta, ma che si sviluppi in concreto. Cosa c'entra la religione o la coscienza identitaria? Il mio sistema valoriale può essere anche fortemente personale, distinto o minoritario rispetto a quello collettivo. Qui entra in gioco anche la tutela delle minoranza > la titolarità dei diritti inviolabili prescinde dal criterio quantitativo. Che argomento tecnico la caratterizza dal punto di vista delle fonti del diritto? La rigidità della Costituzione si pone come argine alla maggioranza. L'art.2 è l'unico principio supremo espresso in costituzione (vedi art. 139, che è addirittura un limite all'art. 138). La Repubblica quindi rimuove gli ostacoli, il soggetto sviluppa la personalità come crede, ma con dei limiti, rappresentati dai doveri. L'ordinamento costruisce quindi un suo sistema di difesa: non consente l'autodistruzione. Spesso le persone ritengono che l'ordinamento laico o democratico sia moscio: non è vero. I cittadini devono comunque rispettare la legge, così come i doveri. "Fedele alla Repubblica" ( art. 54 Cost ) > Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi > piccola aporia: l'ordinamento laico mi chiede di avere fede in qualcosa. L'adempimento del dovere di solidarietà sociale consente a chiunque di godere dei diritti > l'adempimento del dovere è funzionale all'esercizio del diritto altrui. Questo è il punto. Se reclamo solo il mio diritto puro di scelta, in materia di salute o religione ad esempio, non consento all'altro di esercitare il suo diritto a conservare una salute integra. Diritti e doveri sono, a livello apicale, uniti. L'adempimento del dovere consente l'esercizio del diritto. In materia religiosa tutto ciò è macro evidente > se uccido in nome della religione, non consento all'altro nè di vivere, nè di credere. "Pari" si riferisce anche al fragile rispetto al forte > es: minore, disabile. Se io impongo la mia scelta su un fragile, quella scelta non è un esercizio legittimo del diritto, ma è una condotta antisolidale, qualificata come illecito. Esempio: io posso disporre del mio diritto alla salute, ma non di quello di mio figlio. L'interesse del minore è un interesse pubblico, non disponibile dalle parti (e quindi dai genitori).

  • 18/10/ Art. 7 Cost > " Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale". Si tratta di un articolo dedicato ai rapporti con la Chiesa cattolica. I Patti Lateranensi sono stati stipulati nel 1929. L'art. 1 prevedeva che la religione apostolica cattolica romana fosse la religione dello stato. L'Italia quindi, fino all'entrata in vigore della Costituzione, è stata confessionista in senso ideologico. Mussolini era socialista, non cattolico, ma era necessario recuperare il consenso dei cattolici. Nel 1870, con l'annessione di Roma al Regno d'Italia, il papa Pio IX, si dichiara prigioniero all'interno del Quirinale (che è stato per molto tempo la sede pontificia). Il Quirinale è però anch'esso acquisito allo stato italiano e il papa si rifugia nei territori vaticani. All'epoca però il Vaticano non era uno stato autonomo. Con la legge delle Guarentigie (> provvedimento legislativo del Regno d'Italia, promulgato il 13 maggio 1871, che regolò i rapporti tra Stato italiano e Santa Sede fino al 1929, quando furono conclusi i Patti Lateranensi) del 1871 si dà un particolare regime a quei territori. Dal 1871 al 1929 sarà quindi in vigore la legge delle Guarentigie pontificie, che i papi non accetterano mai. Una delle questioni che Mussolini comprende bene è che per costruire uno stato totalitario, la

via maestra è quella di riguadagnare il consenso politico dell'autorità pontificia e della Chiesa nel suo complesso. Negli anni successivi vengono aperti dei canali di trattativa, che si concludono con la stipulazione dei Patti Lateranensi nel 1929, sottoscritti dal cardinale Gasparri e da Mussolini stesso, in rappresentanza del re. La prima cosa che Mussolini risolve nel 1929 è la cd questione romana > alla Chiesa, che aveva avuto per secoli un territorio su cui esercitare i suoi poteri, viene ridato un territorio, che diventa lo stato del Vaticano. Sullo stato della Città del Vaticano, il papa ha una sovranità temporale-territoriale: è il capo di uno stato. Il motivo per cui la Chiesa è d'accordo nel riguadagnarsi un territorio è quello di poter attendere ai compiti che le derivano dal governo della Chiesa universale. Il papa racchiude in sè due figure > è il capo della Chiesa in tutto il mondo ed è il capo di uno stato. Mussolini quindi, per prima cosa, ridà al papa il suo stato e insieme costruisce un'idea di nazione in cui il cattolicesimo si compone al nazionalismo, creando il confessionismo > ovvero l'unione tra l'ideologia politica di Mussolini e la visione cattolica della società, ovviamente non nei termini di un'attenzione alla libertà di religione delle persone; la prospettiva è tutta politica, non libertaria > utilizzo i principi della religione, che sono un fattore coesivo della nazione, per far sì che i miei principi politici attecchiscano meglio sui consociati. Quando diciamo che lo stato fascista è uno stato etico, intendiamo dire che i valori dello stato sono valori composti da questi due elementi. "L'Italia è cattolica e fascista, ma soprattutto fascista" (cit. Mussolini). Sul principio del confessionismo di stato, l'ordinamento fascista costruisce un insieme di regole di diritto ecclesiastico che regolano tutti gli aspetti della vita. A Mussolini viene facile riconquistare il consenso: il Regno d'Italia è retto dai Savoia, che sono tradizionalmente cattolici (art. 1 Statuto Albertino > "La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato" ), > lo stato dell'800 era costruito su classi elitarie. Il potere era detenuto dall'aristocrazia; successivamente si è affermata la borghesia, che si sviluppa nei territori meno arretrati. Pur essendo formalmente cattolici per appartenenza familiare, essi si trovano a dover gestire una nazione tutta da costruire (l'Italia era infatti suddivisa in principati). Il progetto dei Savoia è un processo complicatissimo di nation building. Fatta l'unificazione politica era necessario costruire anche un paese in sè, che era sempre stato diviso dal punto di vista della politica, un po meno dal punto di vista culturale. Il progetto dei Savoia di costruzione di questa nazione è un progetto sia politico che culturale, che sconta il ruolo, nell'800, della grande borghesia, tanto è vero che l'allargamento del suffragio si ottiene molto progressivamente e l'allargamento del diritto di voto passa sul carattere censitario. Stato elitario ottocentesco > è guidato da un sistema di classi rigidamente costituite. Non vi è più l'ancien regime, perchè quel modello economico che si è stratificato dopo il feudalesimo ha rappresentato una zavorra per lo sviluppo del territorio. Nei secoli si era costituita in Italia la cd manomorta ecclesiastica > Il termine indica il patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici, la cui esistenza è perpetua. Tali beni, solitamente fondiari, erano inalienabili (cioè non trasmissibili ad altri) secondo un istituto giuridico di origine longobarda. Nei secoli c'erano un sacco di enti ecclesiastici che avevano acquisito porzioni di territorio enormi, che non potevano più essere gestiti secondo criteri di economicità. A metà degli anni '50 dell'800, il Regno, pur essendo formalmente confessionista e pur avendo una casa reale cattolica, prepara il campo e con la legge Siccardi compie l'eversione dell'asse ecclesiastico > incamera autoritariamente tutte i beni che appartenevano agli istituti ecclesiastici soppressi con questa stessa legge > lo stato è di imprinting cattolico, ma in realtà è anticlericale. Il Regno d'Italia combatte le istituzioni religiose (non la Chiesa), sfida l'autorità per ragioni di costruzione della nazione. Con la legge Sineo (1848) venne enunciato il principio generale di eguaglianza secondo cui le differenze di culto non potevano costituire elemento impeditivo al godimento dei diritti civili e politici nonché all'ammissibilità alle cariche civili e militari. Il papa pronuncia allora la scomunica nei confronti di tutti i cattolici che intendessero partecipare alla vita politica del Regno d'Italia. Una volta costruito questo sistema aggressivo nei confronti dell'autorità e dei beni e non nei confronti della religione in sé e dinnanzi al divieto per i cattolici di partecipare alla vita politica, lo stato liberale può reggere solo finchè rimane uno stato elitario. Questa forma di stato inizia a vacillare con lo sviluppo della produzione industriale; formalmente c'è un evento dirompente agli inizi del '900, che sconvolge l'assetto tradizionale dello stato elitario > l'irruzione delle masse, cioè del popolo, come peso politico nello