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Sbobine sistemate delle lezioni AC 2022/2023 integrate con le parti mancanti del libro (riassunte). Consiglio questo materiale a chi volesse provare a fare l'esame da frequentante!
Tipologia: Dispense
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CAPITOLO 1: NOZIONI INTRODUTTIVE
1. Che cos’è il diritto ecclesiastico?
Il diritto ecclesiastico:
L’etimo è chiaro: ecclesiastico significa “ della chiesa ”, ma dobbiamo andare oltre per comprendere meglio i suoi contenuti e la sua importanza.
Il diritto canonico studia l’ordinamento della chiesa cattolica apostolica romana; quindi, è un diritto religioso;
Mentre il diritto ecclesiastico, in uno stato laico come il nostro, non è un diritto religioso. Discorso diverso se fossimo in uno stato teocratico.
Quindi, se il diritto ecclesiastico non è un diritto religioso perché assume questo nome (nel giro di un paio di anni è possibile che la materia non assumerà più questo nome, ma prenderà quello che ha assunto nel mondo anglosassone, ovvero “law and religion”)?
Assume questo nome perché quando la materia è nata, nella sua conformazione accademica e scientifica, si è sviluppata da una branca del diritto canonico che si chiama “ ius publicum externum ”; quindi ecclesiastico vuol dire sostanzialmente “nei rapporti con gli stati”.
Si chiama quindi ecclesiastico per un retaggio storico culturale di una materia che si è poi evoluta e che non rappresenta più i contenuti della materia contemporanea.
Perché invece negli Stati Uniti il diritto ecclesiastico si chiama “ law and religion ”? Si chiama così in quanto nella loro tradizione non c’era una chiesa stabilita e un diritto canonico strutturato come in italia, sicché non ci sono state influenze sul nome di questa materia, come accade invece in Italia/ Spagna.
Che senso ha e che ruolo ha il fattore religioso nella vita di tutti i giorni? Sicuramente il fattore religioso in sé assume un impatto politico di un certo peso, e conseguentemente un impatto giuridico di un certo peso.
L’attività normativa riflette una sorta di indirizzo politico che è attribuito al Parlamento. Dunque, il politico una volta che entra in Parlamento, diviene il legislatore: dunque diciamo che il rapporto tra politica e diritto è cruciale nel sistema democratico, perché sulla scorta dell’espressione politica si sintetizzano gli equilibri che trasformano l’opzione politica in opzione giuridica, attraverso il meccanismo (normato nella Costituzione) della “rappresentanza”: la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
Quindi se utilizziamo la religione in quanto in sé considerata come fattore di rilievo politico, questa potrà essere un elemento di rilievo nel momento in cui l’istanza politica si trasforma in norma giuridica.
2. Identità
Nella società contemporanea quello di identità è un concetto in crisi (inteso come rivalutazione e non con connotazione negativa), in quanto la società si definisce fluida. Questo lo vediamo tantissimo in ordine alle identità di genere, che infatti sono indicate al plurale; ma, insieme a questa tematica delle identità di genere il concetto di identità è in rivalutazione anche rispetto agli schemi tradizionali in riferimento alla religione.
In riferimento al fattore religioso, possiamo individuare almeno 3 tipi di identità:
Cosa vuol dire che il fattore religioso, pur in una società fluida, caratterizza le identità di ciascuno di noi? È chiaro che nell’attuale società contemporanea le identità di cui stiamo parlando possono essere anche più di due nello stesso momento.
Per fare un esempio: magari diciamo di essere appartenenti ad un determinato credo religioso, eppure siamo allo stesso tempo consapevoli di non comportarci sempre in maniera conforme a tutti i precetti religiosi. Su questa tematica potremmo fare un esempio tratto dal cattolicesimo: molte persone si professano cattoliche, ma non seguono la dottrina e la morale cattolica in materia sessuale, ma non per questo non si ritengono cattolici.
Ci sono persone che riconoscono la loro identità in elementi di un credo religioso e in elementi di un altro credo religioso, senza appartenere formalmente a nessuno dei due credi religiosi; Ci sono inoltre persone che abbracciano una visione religiosa e spirituale della società, senza però poi essere credenti.
Questo tipo di identità personale individuale che rilievo ha rispetto al diritto? come va garantita questa identità dal diritto? Le risposte a queste domande le dà il diritto ecclesiastico.
Il fattore religioso (lo chiama fattore in quanto il termine fattore ricomprende tutto, sia il “credo”, sia il “non credo”) e la sua rilevanza influenza la vita dell’uomo in tutti i suoi aspetti, ogni giorno.
Esempio: se io decido di farmi fare una camicia su misura lo faccio non perché io pensi dalla mattina alla sera alla sarta. Eppure, si tratta di un gusto personale che ha un suo rilievo. Se io mi metto una camicia piuttosto che una t-shirt bianca vuol dire che ci ho pensato e basta, non è che ci penso tutto il giorno, la mia scelta di gusto finisce lì.
Mentre l’impegno o disimpegno dell’identità religiosa è diverso.
Perché dunque il fattore religioso è una attività di tipo diverso rispetto alla scelta di una felpa?
Abbiamo già visto che scegliere la felpa può essere vista come un’attività di scelta, che può essere più superficiale, eppure effettuata la scelta e deciso di indossare questa felpa color militare mi sto connotando con questa felpa, quanto meno nell’abbigliamento.
Ma se poi io dovessi sostenere, come ha fatto appunto il nostro collega, il fatto che la mia scelta di indossare questa “felpa color militare” non sia altro che una scelta superficiale, sto già proponendo un modello di identità personale che non vuole che ci si fermi a quello che io ho scelto di indossare e quindi questa mia considerazione ci fa capire che il nostro collega abbia in realtà un’identità molto più profonda rispetto a quello che ha scelto di indossare.
Noi sorridiamo rispetto a quest’ultimo esempio, ma dobbiamo fare attenzione, in quanto il tema dell’abbigliamento religioso, soprattutto in alcuni credo religiosi che impongono un determinato modo di vestirsi, può anche essere devastante: pensiamo a quello che è successo in Iran ( proteste per Masha Amini )
Il peso dell’abbigliamento religioso, quindi, altrove connota il potere.
Il fattore religioso, inoltre, non condiziona solamente comportamenti superficiali, ma anche comportamenti che io devo eseguire sulla base del mio credo religioso.
Il professore invita a riflettere sull’utilizzo del verbo “ devo ”, in quanto connota una situazione soggettiva di doverosità che lega l’identità personale con l’identità collettiva. C’è infatti un precetto religioso che mi dice cosa devo fare; dunque, si ha un rapporto di potere in relazione alla mia appartenenza al gruppo e questa relazione di potere legata all’appartenenza ad un gruppo è oggetto di normazione da parte della religione, la quale costruisce un precetto, e cioè una norma giuridica, sulla base della quale io scelgo se mettermi o non mettermi l’hijab piuttosto che il burqa.
Nella nostra cultura giuridica è estremamente radicato il rapporto tra doverosità-potere-religione; questo perché la nostra cultura giuridica ci fa connotare l’identità religiosa con un precetto.
Il fattore religioso tocca alcuni elementi essenziali e cioè che toccano l’essenza e il “ sé’ ”: ci riporta quindi al concetto di identità e di “ io sono ” distinto da “ io appaio ” e pone delle domande riguardo l’essenza dell’uomo e la sua identità.
Se io sono un giudice dovrò capire se quello che mi dici deriva da una determinata opzione religiosa, in quanto in questo caso ti applico una certa disciplina; mentre se io sono un giudice e devo decidere se quello che tu mi chiedi deriva da un gusto personale ti applico un’altra disciplina.
Esempio: sono appartenente al veganismo etico e la scuola a mio figlio non offre un menù vegano. Offre tanti menù ma non questo. Il giudice, quindi, deve decidere se in presenza di scarsità di risorse (in quanto non possiamo fare una dieta diversa per ogni bambino) questa sia un’opzione che attiene ad una coscienza religiosa: infatti, in questo caso, sulla scorta di numeri rilevanti e di sostenibilità economica, potrò imporre alla scuola di dover proporre un menù vegano. Se invece si tratta di una questione di gusto perché, ad esempio, i genitori di questo bambino odiano i frutti rossi e non vogliono in nessun modo che il figlio li mangi, ecco che in questo caso abbiamo una situazione diversa.
QUINDI Se parliamo di identità essenziali ho una certa disciplina giuridica da applicare; se invece mi trovo di fronte ad una identità non essenziale ho una diversa disciplina giuridica da applicare.
La materia è complicata perché essendo non codiciale è connessa a concetti giuridici difficili da sintetizzare in una regola che dia una risposta certa, anche se il diritto ha bisogno di risposte certe. Le cose si complicano ulteriormente in considerazione della società contemporanea: quello che infatti una volta era considerato semplicemente oggetto di gusto oppure oggetto d’identità superficiale, oggi potrebbe non esserlo più.
Un tema su cui possiamo riflettere per capire meglio ciò che stiamo dicendo è il tema dei tatuaggi. Il tatuaggio appartiene alla storia dell’uomo e può essere considerata anche come una forma d’arte: se il tatuaggio viene visto come espressione applicata dell’arte, io sto facendo del mio corpo arte.
Dunque, cosa implica che il tatuaggio venga visto come una forma espressiva d’arte?
Partiamo dall’imporre: possiamo dire che lo Stato non può imporre il mutamento. Siete d’accordo? Il nostro è uno stato etico, nel senso hegeliano? C’è un ethos pubblico imposto? È difficile rispondere a questa domanda. Potremmo rispondere: con le scienze filosofiche forse sì, ma con quella giuridica no perché la nostra forma di stato è laica. Lo stato laico non è uno stato senza valori: anche lo stato laico ha dei valori. Ma la differenza rispetto allo stato etico è che lo stato laico non impone l’adesione ai valori, fino ai limiti delle frazioni e delle forzature costituzionali.
2.1 Autodeterminazione
L’autodeterminazione non connota solo una scelta, non è solo essere liberi di scegliere, ma anche determinarsi nella scelta. Quindi assumere, oltre alla scelta, una decisione, pur in un contesto di influenza. Sono io a sintetizzare le influenze che il contesto propone; il diritto di non essere influenzato.
L’autodeterminazione pura dovrebbe essere un’autodeterminazione che scherma da qualsiasi influenza. Facciamo l’esempio nostro: io sono qui e insegno, voi siete lì ed imparate. In questo rapporto di insegnamento è impossibile pretendere l’acquisizione di nozioni completamente neutrali. Se voi andate a seguire una lezione di fisica teorica o di matematica o di analisi numerica sembrerebbe che l’insegnamento sia neutrale ma in realtà non lo è, perché riflette le scelte di indagine del singolo docente.
Quindi, il diritto di autodeterminarsi si pone in relazione con quale altro diritto, in questo nostro caso? Io che diritto esercito adesso? Libertà di insegnamento. Io sono tenuto a trasmettervi contenuti di alta formazione. La PA mi ha selezionato attraverso i concorsi, dopodiché, acquisito lo status, il mio contenuto è libero, nessuno mi può dire che cosa dire a lezione. Più vai avanti nella gerarchia di insegnamento, più il docente è libero. Quindi la maestra delle elementari è più rigida nei suoi programmi e nelle sue funzioni perché deve insegnare cose elementari; l’insegnante delle medie un po’ meno; quello del liceo ancora meno; poi noi un po’ meno.
Quindi questo per dire cosa? che voi esercitate il diritto a determinarvi nel vostro sviluppo di personalità, ma in un contesto contaminato dall’esercizio di diritti correlati e che vanno in bilanciamento.
Nella sintesi giuridico-teorica si deve distinguere tra titolarità del diritto ed effettività del diritto, connessa al concetto di esercizio del diritto.
Il tema si è posto rispetto all’aborto: la regione Lazio ha bandito dei concorsi riservati a medici non obiettori e la giurisprudenza amministrativa ha dato ragione alla PA in questa prospettiva. Perché qualcuno dice: ma come, fai un concorso pubblico riservato a chi ha un orientamento, quindi stai discriminando al contrario. Il tema c’è.
Siamo su un crinale estremamente delicato, è per questo che la materia è molto esposta; ma la risposta dev’essere rigorosa, com’è in tutte le altre branche del diritto. Il nostro sforzo è più complicato.
La titolarità del diritto è senza condizioni, il suo esercizio è pieno di condizioni ; la prima condizione di esercizio del diritto è l’equilibrio rispetto all’esercizio di diritti contrapposti.
2.2 I valori e regole giuridiche
Quando un ordinamento è democratico? In cosa consiste la democraticità dell’ordinamento italiano? In due aspetti:
Art. 2 Cost .: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Cosa significa che riconosce e garantisce? Sicuramente un dato lo abbiamo chiaro: che quei diritti non sono lì in quanto posti originariamente, ma sussistono a prescindere dal sistema che li preveda. Questo è il concetto di democrazia sostanziale: cioè io ho la titolarità del diritto alla libertà di coscienza e religione a prescindere dal fatto che l’ordinamento lo prevede; tanto è vero che l’Italia assicura la garanzia dei diritti inviolabili anche a prescindere dalla reciprocità.
Classico caso: quante volte si è sentito dire “in Iran non è garantita la libertà di religione, allora anche io qui all’iraniano non la garantisco”. No, non funziona così, perché l’ordinamento democratico tutela i diritti fondamentali a prescindere da legami di reciprocità, che caratterizzano altri settori di interessi, soprattutto quelli economici.
Quindi, quando riconosco qualcosa? Quando quella cosa c’è già, la riconosco. Ti ho riconosciuto; eh sì, ma non è che la tua identità dipende dal mio riconoscimento, tu ci sei lo stesso. Certo il riconoscimento ha un certo peso. E che peso ha il riconoscimento? C’è scritto: garantisce. Riconosce e garantisce. Come riconosce? Garantendo. Qual è la garanzia? Quella posta dall’ordinamento con le sue norme.
Quindi, l’art. 19 Cost., per esempio, prevede che “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”
Questa disposizione contiene varie norme giuridiche, che sono tutte forma di garanzia di più diritti – il diritto di professione, propaganda e culto – che a propria volta sono il riconoscimento di una libertà – la libertà di religione – e a propria volta questa libertà di religione è espressiva di un altro concetto, che è concetto ponte tra il mondo del diritto, della politica e dell’etica.
Cos’è la libertà prima di essere un principio giuridico e di articolarsi nella sua veste positiva in diritti inviolabili? É un valore e questo lo vediamo molto bene leggendo l’art.2 del Trattato sull’UE (in cui sono espressi i valori attorno ai quali si è costituito un ordinamento a sovranità derivata).
Allora di cosa sono portatrici le religioni, o di cosa è espressione il mio credo individuale, se è identitario realmente? Di un valore di senso, che incide sullo sviluppo di personalità, sull’identità. Questo è il motivo per cui esiste una disciplina giuridica iper-strutturata nell’ordinamento italiano nel rapporto tra società, diritto e religione. Tant’è vero che le religioni tradizionali, le c.d religioni del libro , ossia i grandi monoteismi (cristianesimo, ebraismo, islam), sulla scorta di questi valori hanno costruito, dal punto di vista giuridico, regole di condotta tra i fedeli, ovvero delle regole di organizzazione – quando una comunità è strutturata su regole di organizzazione dà vita ad un ordinamento giuridico.
3. Evoluzione storica
L’ art.7 Cost .: “ Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale .”
Da questo art.7, capiamo che ancora oggi sono vigenti i Patti Lateranensi, seppur modificati, che sono stati stipulati nel 1929, quasi 100 anni fa.
Qui apriamo uno squarcio per comprendere. Nel 1929 che forma di stato c’era? Fascista. Lo stato era autoritario e totalitario: autoritario perché l’esercizio del potere si è progressivamente spostato dal meccanismo della rappresentanza, che caratterizzava la monarchia costituzionale sabauda; totalitario, dal punto di vista dell’epicità dell’ordinamento.
Il concetto di stato totalitario è l’opposto rispetto al concetto di stato laico. Perché nello stato laico l’autodeterminazione di sviluppi dinamici di personalità sono legati al concetto e al valore della libertà; nello stato etico totalitario gli sviluppi della personalità e dell’identità non sono connessi al valore della libertà, ma sono dati dall’ordinamento che si pone come ambizione quella di governare la totalità dell’espressione individuale e collettiva, pubblica e privata, della vita delle persone.
Allora, prima domanda devastante: com’è possibile che lo stato laico nel 2022, essendo la laicità un principio supremo dell’ordinamento costituzionale, conviva con un articolo della Costituzione che prevede che i rapporti tra lo stato e la chiesta siano ancora disciplinati dai patti firmati da Mussolini e dal cardinale Gasparri l’11 febbraio 1929? Per rispondere a questa domanda ci serviranno varie lezioni.
Allora abbiamo detto: rapporto tra diritto, società e religione e dimensione collettiva dei valori religiosi come anche proiezioni di potere.
3.1 Situazione prima dei Patti Lateranensi
Lo Stato ottocentesco era uno stato elitario : è vero che lo Statuto Albertino poneva una lista di libertà, ma erano tutte libertà formali (ancora non c’era un’esigenza di rimozione degli ostacoli, che invece è il cuore della democrazia sostanziale) e proprio per questo è uno stato elitario.
La classe dirigente era selezionata sulla scorta dell’appartenenza a un ceto sociale (es. nobiliare) o un ceto culturale (di tradizione censuaria e selezionata).
L’evento che spezza e manda in crisi lo stato elitario, che in realtà già era in crisi, è la Prima guerra mondiale: lo Stato chiede alle masse di morire in guerra, ma nel momento in cui lo Stato avanza questa richiesta anche le masse chiedono qualcosa. Cosa chiedono? Di essere rappresentati.
Infatti, dopo la Prima guerra mondiale, nascono i primi partiti popolari di ispirazione cattolica e i partiti socialisti (nel 1921 nasce a Livorno il partito comunista).
Tutti i partiti popolari propongono dei propri valori colanti: da un lato i partiti popolari a matrice religiosa propongono il credo , mentre i partiti non a matrice religiosa propongono le grandi ideologie (grandi competitors delle religioni in quegli anni).
Nasce l’esigenza di ristrutturare l’ordinamento elitario in un ordinamento popolare che dia rappresentanza alle classi emergenti, tra le quali il proletariato – che diventa una classe determinante in un Italia ancora fortemente rurale – e la classe operaia – connessa allo sviluppo industriale dei beni.
vista storico? Nel 1870 abbiamo l’annessione di Roma al neonato Regno D’Italia. Il Papa di allora era Pio IX.
Nel 1871, viene emanata la Legge delle guarentigie pontificie , un atto unilaterale con il quale il governo italiano intese regolare i rapporti con la Santa Sede dopo l’occupazione di Roma nel 1870. Mosse dal concetto di assicurare al papa un insieme di condizioni che gli garantissero il libero esercizio del potere spirituale: gli era assicurata l’inviolabilità, l’immunità dei luoghi dove risiedeva, una lista civile, il diritto di ricevere ambasciatori e di accreditarne presso le potenze straniere. Tuttavia, questa legge fu respinta/ non riconosciuta dalla Santa Sede con l’enciclica Ubi nos , sempre nel 1871.
Con la l. delle guarentigie l’istituzione ecclesiastica viene portata fuori rispetto ai posti occupati dall’Ancien regime – l’assetto di potere pluricentenario che si era strutturato per secoli, tra alto medioevo e basso medioevo, nella formazione degli stati nazionali – nel quale tipicamente vi era un rapporto indissolubile tra potere assoluto e religione. Infatti, il Re assoluto aveva bisogno di una legittimazione e investitura diretta da Dio. Perché? Perché il potere assoluto è un potere che nasce sulla scorta del vincolo sacro, dell’ereditarietà e sulla scorta di una legittimazione del potere di un solo uomo perché scelto da Dio. E perché scelto da Dio? Perché figlio a sua volta di un matrimonio consacrato, dell’unione scelta per opera divina. Chiaramente questo percorso con i secoli perde di significato effettivo e acquisisce un significato più simbolico, fino ad oggi che assume un significato estetico-simbolico o tradizionale.
Con lo stato elitario Ottocentesco questo sistema si spezza perché, abbiamo visto, la forma di stato diventa la monarchia costituzionale : si affianca al sovrano un’Assemblea, non più scelta dal sovrano, ma eletta dal popolo.
La borghesia, che si era sempre trovata estromessa dal governo dalle classi privilegiate, si affaccia, vuole contare; ora partecipa attraverso i propri rappresentanti alla formazione di una fonte di diritto che, al di là del nome, non era mai stata concepita come tale: la legge, che porta con sé le caratteristiche di generalità e astrattezza. Esattamente il contrario del privilegio, del diritto settoriale che aveva dominato fino ad adesso.
Il Regno di Piemonte e Sardegna, e poi il Regno di Italia, rompono il patto di potere tra clero e autorità monarchica su tre fattori fondamentali:
Un ulteriore intervento massiccio riguarda i beni ecclesiastici: oggi, ad eccezione di pochi casi (tra cui la fabbrica del Duomo, ente ecclesiastico a gestione mista e che amministra i beni, e altre fabbricerie) la maggior parte delle Chiese di Italia appartengono allo Stato, e in parte ad Enti locali.
L’ordine pubblico si distingue in due grandi categorie: ideale o materiale (o di sicurezza). L’ordine pubblico ideale serve a rendere impermeabile l’ordinamento da scelte eteronome. Perché ideale? Perché composto da una serie di principi.
In questo processo di nation building anche chi poneva l’ordinamento nuovo, Cavour, era un nobile cresciuto nel credo della casata ideale (anche se in Piemonte insieme al credo cattolico era florido il credo valdese). Ci sono 3 credo storici: cattolico, valdese, ebraico e, per certi versi, il credo musulmano con l’influenza dell’islam nelle scienze filosofiche e matematiche, ma era una presenza più culturale.
La religione è sempre centrale nei processi di nation building, perché costituisce un elemento identitario sia a livello individuale, che a livello collettivo, che a livello nazionale; se vuoi costituire un ordinamento nazionale devi tenere conto della religione.
È ovvio che, finché il dialogo o lo scontro rimane ai vertici dell’autorità, il polso della nazione rimane tenuto superficialmente. È vero che l’autorità ecclesiastica si chiude e dice ai cattolici di non partecipare alla vita politica, ma la storia non si può fermare per un non expedit di un Papa nato e cresciuto in un’epoca differente. Tant’è vero che il primo Papa che disgela Regno e Cattolicesimo è Leone XIII, che pur essendo nobile si occupa della dottrina sociale della chiesa.
Leone XIII capisce che non può più essere utilizzato il modello ottocentesco di rapporto Stato-Chiesa, perché quella società è morta; è nata la società del Ventesimo secolo. Nel ventesimo secolo il passaggio da Ancien Regime a Stato liberale dura molto poco, ma fa da ponte. L’eversione che fa questo stato ottocentesco è maggiore rispetto a quella che poi farà lo stato Repubblicano con la Costituzione, perché rompere secoli di Ancien Regime è stato molto più difficile che portare lo stato confessionista del ‘29 allo stato laico.
Quello spazio è uno spazio che dura poco per ragioni storiche ed entra in crisi nel momento in cui non è neanche più sufficiente che sia la borghesia censuaria a co-esercitare il potere. Le egemonie politiche e militari del Novecento hanno bisogno di gente che muoia. Le masse usate per morire, per coltivare i campi e per lavorare nelle fabbriche, irrompono e spingono per la rappresentanza: nascono infatti i partiti popolari. Cambia l’assetto sociale, cambiano le esigenze e cambiano i bisogni che la politica pone nei confronti della religione.
Cosa fa il partito popolare? Il partito popolare ha bisogno di essere portatore di valori popolari, condivisi tra le masse delle persone. E infatti sono due le due matrici popolari si rivolgono alle masse: quella cristiano- cattolica e quelli socialisti che si rivolgono o alle masse operaie o contadine.
Avete capito la differenza? Pensate al destinatario delle azioni dello stato elitario e le attenzioni dello stato popolare che ha bisogno di gente non intellettuale ma, anche analfabeta, che muoia a 18 anni in trincea. Questa esigenza irrompe quando c’è una struttura di stato ancora vecchia; c’è ancora lo stato liberale, e la classe politica liberale non lo capisce bene.
Da lì nascono tutte le sottovalutazioni che fa la classe liberale nei confronti del fascismo; pensavano di liquidarlo così, come qualcosa di poco; i grandi borghesi che sostengono lo stato liberale hanno sottovalutato il fenomeno.
Per varie ragioni storiche attecchiscono chiaramente sia la cultura politica cristiano-cattolica sia quella socialista, ma anche il fascismo che interpreta più veloce delle altre, che comprende che ciò che è proposto come bisogno nello stato popolare, deve portare con sé degli enormi elementi di novità, ossia il concetto di nuovo.
Mussolini aveva una formazione politico culturale socialista, non cristiano cattolica, eppure fu lui a fare il concordato. Abbraccia fino dall’inizio quella parte del movimento sociale più interventista, più movimentista. Diventa quasi subito eterodosso rispetto alla cultura politica socialista.
È interessante leggere i processi politici insieme a quelli che caratterizzano la storia dell’arte: qual è il movimento che precede, ma accompagna il fascismo? Il futurismo. Il futurismo porta con sé degli stilemi post-romantici: basta sentimenti, azione! L’amante di Mussolini era una mecenate esperta di storia dell’arte, Saffatti, ed è stata l’istruttrice culturale di Mussolini.
L’idea del nuovo, del dinamismo, come può incidere nel rapporto tra religione e potere? Come si può smarcare Mussolini da una tradizione culturale politica che comunque appartiene all’Ottocento (il socialismo)?
Mussolini capisce che il nation building fatto dai piemontesi fu scarso. Lui intuisce che il processo è lento, difficoltoso; capisce che la sua classe dirigente non ha colto lo spirito del Novecento, perché vecchia, si è costruita su un altro modello culturale politico ed economico. Mussolini coglie la necessità che il Novecento dovesse portare nuovi elementi di seduzione delle masse e di consguenza introduce degli elementi di novità.
Come fa? L’Italia è semi analfabeta ancora; è strutturata su produzione e scambio di beni, concentrata nel Nord. Allora, cerca di portare avanti un progetto egemonico di uno stato autoritario, ma senza la spinta di sovvertimento dell’ordine costituito. L’operazione che fa Mussolini è simile a quella che fa Cesare durante la Repubblica: non cambia la Costituzione, non mette in pericolo l’ordine costituito, ma cambia la costituzione materiale (assetto dei rapporti di potere letti nella contemporaneità di ciascun tempo in relazione invece alla fonte apicale posta).
Quali sono le due spinte culturali e politiche che Mussolini intuisce nel cercare di far sviluppare il processo di nation building, al di là degli interventi nelle zone depresse? Dare una identità, anche estetica, alla nazione. Cosa utilizza? Arte, architettura. Milano è piena di edifici in stile fascista. Prendiamo il tribunale, che idea avete del tribunale quando lo vedete? All’interno del palazzo di giustizia è pieno di dipinti di Sironi, grande futurista. Cosa incute? È imponente e asettico insieme, rappresenta in maniera diretta forza e potere. Nel tribunale si esercita un potere, quello giudiziario, ossia uno degli aspetti della sovranità. Tant’è vero che la sovranità appartiene al popolo e la giustizia è amministrata in nome del popolo da parte di una classe di soggetti che sono scelti tra il popolo attraverso il meccanismo previsto dal diritto amministrativo di concorso. Mentre nell’Ancien regime il giudice comprava la carica e la esercitava.
Che ruolo ha la religione nei processi di nation building di Mussolini?: come si fa a dare all’Italia, che nei secoli ha visto popolazioni divise, un’identità? Che idea di Italia devi dare? Mussolini scimmiottò l’Impero romano, ossia un’idea di universalismo alla base di un processo di nation building che smette di essere quello vecchio. Ha bisogno di una idea comune con due direttrici: una storico culturale, l’idea romana (Impero Romano), tant’è che il simbolo del fascismo è il fascio, uno stilema romano. Qual era l’altro grande elemento unitario storico culturale, ma non più politico? La religione cattolica.
A Roma “prigioniero” stava il Papa, capo dell’ordinamento canonico, che è un ordinamento universale e che porta con se un’idea di universalismo cara a questo progetto politico.
Il cocktail fortemente intuitivo di nation building : comprensione del Novecento come secolo nuovo, attecchimento come dialogo ai partiti popolari, ma distinzione rispetto ai partiti popolari (partito socialisti) del ruolo della religione in questa vocazione universale e degli stilemi storico culturali portati dal grande Impero Romano.
3.2 Mussolini e i Patti Lateranensi
Piccole pillole di inquadramento storico per comprendere il sistema vigente: Mussolini ha colto il punto del ‘900, proponendosi nell’ambito di interesse dei partiti a vocazione popolare come elemento di novità, pur facendo nei rimandi storici (utilizza alcuni stilemi che rimandano all’Impero Romano).
Soprattutto dal punto di vista politico, è importante il suo rapporto con la chiesa cattolica. Perché con la chiesa cattolica e non con la religione cattolica? Perché la religione cattolica era stata fattore d’interesse nel processo di nation building operato a tavolino nello stato liberale. Mussolini capisce che non si riesce a costruire una reale alleanza con il credo cattolico se non si ritorna ad avere rapporti strutturati con l’autorità ecclesiastica; questa è la ragione per la quale si avviano le trattative, che durano anni, perché sia riguadagnato un ruolo pubblico di rilievo anche all’istituzione ecclesiastica.
L’istituzione ecclesiastica nel corso di queste trattative è sedotta da questa prospettiva, perché la legislazione dello stato liberale era stata anti clericale, aveva combattuto l’autorità ecclesiastica, aveva acquisito buona parte del patrimonio ecclesiastico, aveva abolito il foro, aveva fatto il codice civile togliendo il matrimonio religioso, con il codice Zanardelli dell’1889 aveva parificato la tutela penale del sentimento religioso; una serie di interventi classicamente liberali di uno Stato che voleva modernizzarsi e che quindi ha adottato procedure e discipline di secolarizzazione.
[Cosa significa la parola secolarizzazione? È la parola inglese che si usa come sinonimo per laicità. L’ordinamento nord-americano non è un ordinamento laico, è un ordinamento secolarizzato. Su cosa giura il presidente degli Stati Uniti? Sulla Bibbia, malgrado gli Stati Uniti siano un sistema secolarizzato che non ha concordati e intese con le confessioni religiose, non ha sistemi di finanziamento come li abbiamo noi con le confessioni religiose e dove per esempio la responsabilità civile degli enti ecclesiastici è spiccata e le diocesi per pagare i danni degli abusi del clero falliscono anche]
Mussolini comprende che è necessario riguadagnare un’alleanza con l’istituzione ecclesiastica. L’alleanza come si guadagna? Si guadagna attraverso strumenti giuridici che sono degli accordi, delle convenzioni. Questi strumenti giuridici convenzionali di accordo si chiamano, nei rapporti con la chiesa cattolica, concordati (il trattato è per le questioni di rilievo internazionalistico, il concordato invece è per le questioni di rilievo più strettamente legate ai rapporti tra Stato e Chiesa e convenzioni finanziarie).
L’11 febbraio del 1929 nel palazzo del Laterano, a Roma vengono stipulati i Patti Lateranensi che si compongono di tre fonti di cognizione:
Qual è la funzione di queste fonti? La funzione di queste fonti nella prospettiva politica è dare un nuovo volto al confessionismo: non è più sufficiente il rimando formale alla religione cattolica come religione di Stato prevista nello Statuto – nel 1929 è ancora vigente lo Statuto Albertino, legge fondamentale del Regno. Lo statuto scompare solo nel 1948 con l’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, che diventa legge fondamentale e che porta con sé caratteristiche tecniche molto diverse rispetto allo statuto, in particolare una: la rigidità alla fonte, frutto dell’elaborazione filosofico politica e giuridica del costituzionalismo –, perché? Perché l’art. 1 Statuto Albertino fa parte di una fonte flessibile e fondamentale, cioè in grado di permeare l’ordinamento dei suoi principi fondamentali.
Esempio: pochi mesi dopo l’entrata in vigore dello Statuto Albertino il Regno D’Italia si dota di una legge, la Legge Sineo, che prevede che la diversità religiosa dei cittadini non può essere motivo di discriminazione nell’accesso alle cariche civili.
Quindi nel 1850 (religioni in Italia in quel periodo erano 3: cattolicesimo, ebraismo e confessione valdese limitata da alcuni territori di Piemonte e Valle D’Aosta) un colonnello ebreo non avrebbe avuto problemi ad essere nominato generale, un aspirante deputato non avrebbe avuto problemi ad essere nominato senatore ancorché di religione ebraica e valdese, malgrado l’art. 1 dicesse che la sola religione dello Stato fosse quella cattolica. In questo consiste il confessionismo storico. L’alleanza tra il cattolicesimo e il Regno d’Italia è un’alleanza da un lato limitata all’appartenenza della casa reale a quella religiosa, dall’altro rappresenta un elemento tradizionale (tradizione che si sposta nel tempo secondo linea di continuità determinata) in questa prospettiva, ma non ha altri effetti di enorme rilievo: rimane il credo di Stato per appartenenza storica.
Semplificando: art. 1 Statuto Albertino prevede che la religione cattolica è la religione dello Stato, perché la casa Savoia è da sempre cattolica; diventano Re d’Italia e portano la loro religione come fonte di legittimazione del potere. Siamo però nello stato liberale, che è secolarizzato, cioè ha un rapporto con la religione non ideologico, bensì il ruolo di questa religione è dare un volto tradizionale a una comunità italiana per la maggior parte cattolica, che costituisce una sorta di dialogo storico tra religione della casa reale, religione della quasi totalità della popolazione e ordinamento giuridico senza vincolo ideologico.
La legge Sineo, infatti, dice se “sei ebreo, valdese puoi fare il deputato, il senatore: non c’è nessun problema, però continuo ad usare il cattolicesimo come valore storico tradizionale nel processo di nation building”. Questo processo politico è un processo che parte militare ma che poi dev’essere condiviso. Il fattore nazionale italiano è un fattore che aveva sicuramente un rilievo di carattere storico-culturale di un certo peso, ma incidente su una parte elitaria della popolazione, sulle parti colte ed istruite e non sulle masse analfabete. Rimane il ruolo del cattolicesimo come strumento di nation building, ma in un contesto elitario come quello dello stato liberale.
Questo quadro a Mussolini non interessa, perché il suo progetto non è un progetto di nation building elitario; Mussolini è uomo del ‘900 che comprende che per governare il secolo e per dialogare con le masse che hanno acquisito un ruolo diverso per la guerra, per le necessità agrarie, per le necessità economiche operaie. Sorge la necessità di creare un legame più forte, più contemporaneo, più dialogante, almeno nella fase iniziale di costituzione del potere. Per fare questa operazione contemporanea ha bisogno di guadagnare al suo favore in senso contemporaneo anche l’autorità ecclesiastica. Ma come fa a riguadagnare l’alleanza dell’autorità ecclesiastica? Intorno al primo ventennio del ‘900 l’autorità ecclesiastica revoca il non expedit : anche l’autorità ecclesiastica capisce che innanzi alla minaccia del socialismo come ideologia politica, che porta con sé vena anticlericale significativa, bisogna guadagnare alla causa religiosa. Il popolo deve tornare a partecipare alla vita politica, perché c’è una rappresentanza politica dei partiti popolari di matrice cattolica. Questo processo di maturazione non è solo nella mente di Mussolini: lui comprende che i tempi sono maturi perché anche l’autorità ecclesiastica vuole uscire dal Vaticano. Il Papa Pio IX è morto e i papi successivi sviluppano nel tempo sensibilità diverse e comprendono che per evitare che l’Italia faccia la fine della Russia e che si instauri un regime con l’ateismo di Stato. Le masse devono tornare a votare cattolico e devono riferirsi ai partiti popolari cattolici. Mussolini comprende il tempo, si stacca dal movimento socialista di cui era figlio culturale, propone assunto il potere di avviare le trattative per la stipula di un concordato.
L’autorità ecclesiastica non vede l’ora di tornare a svolgere un ruolo da protagonista nell’ordinamento italiano, perché era stata espunta l’autorità da almeno 50 anni. Mussolini comprende che per sensibilizzare e raccogliere il consenso dell’autorità ecclesiastica bisogna tornare a battere il tasto sugli elementi cruciali del ruolo della religione nello sviluppo della personalità collettiva: primo, c’è un problema politico grande da risolvere e cioè si può considerare il papa un cittadino italiano, che è a capo della chiesa universale?
Questo Stato non solo è enclave, ma è uno Stato teocratico nel quale l’autorità religiosa è il capo dello Stato e non viceversa. Se ci fosse il viceversa saremmo di fronte ad uno Stato cesaropapista Esempio storico: Costantino; esempio contemporaneo: Carlo III D’Inghilterra, capo della chiesa anglicana.
L’Iran è uno Stato teocratico, Stato della città del Vaticano è uno Stato teocratico. In questo stato i poteri del Papa sono assoluti: è supremo legislatore, supremo giudice e supremo governatore (sovranità territoriale). Può presiedere il collegio giudicante, così come fa le leggi dello Stato della città del Vaticano.
Come nasce uno Stato? Il potere nasce prima dell’ordinamento; l’ordinamento è espressione del potere. Un ordinamento nasce dal punto di vista delle fonti nel momento in cui le fonti sono poste. Parallelamente a questa nascita tecnica c’è una nascita politica. Uno Stato sovrano nasce quando c’è un territorio, un popolo, l’autodeterminazione del popolo. Quando c’è una consapevolezza della vincolatività in quel rapporto di potere rispetto al territorio e all’animus di autodeterminazione. Non basta una volontà leggera o politica pura di autodeterminazione, ma questa volontà politica si deve trasformare in esercizio effettivo del potere: quel popolo lo controllo effettivamente con la forza, ma non sempre gli stati nascono così.
Lo Stato della Città del Vaticano non è nato così, è nato per convenzione , nasce da un trattato e non da una voglia di autodeterminazione di un popolo che eserciti effettivamente un potere, un’imperium. Nasce per la volontà politica da un lato dell’autorità religiosa e dall’altro da Mussolini e del Re. Questa singolarissima genesi di uno Stato sovrano si riflette sul concetto di cittadinanza. Cioè, la cittadinanza vaticana è una cittadinanza puramente funzionale : sei cittadino vaticano se svolgi una funzione che l’ordinamento vaticano ti impone e non se sei nato lì. Nel momento in cui tu perdi quella funzione riacquisisci la cittadinanza precedente; se sei apolide diventi cittadino italiano. Il Papa è un cittadino vaticano, ma è anche argentino. Non sappiamo se l’Argentina gli abbia fatto decadere la cittadinanza (non credo); il Papa precedente è tedesco, ma è ancora cittadino vaticano malgrado non sia più Papa.
La cittadinanza è funzionale, ma anche il territorio è funzionale: è capitato che la Santa Sede si spostasse? Si, in Francia. Se domani il Papa e la curia romana decidessero di andare via da Roma e andassero ad Avignone, cosa succederebbe allo stato della città del Vaticano, visto che questo è un territorio sul quale si esercita una sovranità funzionale? Tornerebbe a fare parte del territorio italiano come faceva parte del territorio italiano sulla scorta della legge delle guarentigie. È pieno di immobili a Roma che godono di alcune prerogative note al diritto internazionale: extra territorialità, alcune guarentigie reali e personali.
Il progetto Mussoliniano è quello di costituire un microstato che da un lato non incida sull’integrità territoriale dell’Italia, ma che consenta al Papa di sentirsi a casa sua anche territorialmente; dall’altro consenta sempre al Papa il governo della chiesa universale, senza essere ospite di un altro Stato. Ovviamente l’autorità ecclesiastica è ben contenta nel ‘29 di riguadagnare la sovranità, seppur su un piccolo stato. La corte pontificia era già li perché è stata sfrattata dal Quirinale, dove ha abitato per secoli. Era già li da Pio IX.
Un altro aspetto che Mussolini comprende debba essere necessariamente di ritorno in una alleanza istituzionale tra Chiesa e Stato è quello della famiglia. Siamo in un contesto ideologico, Mussolini fa nascere il confessionismo ideologico, che è il frutto dell’unione delle sue istanze politiche nel ritorno del cattolicesimo istituzionale al ruolo di potere e delle sue istanze politiche di nazionalismo.
A cosa serve la famiglia in un progetto ideologico di Stato totalitario? A cosa serve che la famiglia torni ad avere come centro il matrimonio canonico? Con il codice Pisanelli 1865 la gente si sposava davanti ad un ufficiale di stato civile, però poteva anche sposarsi in chiesa ma il vincolo religioso non aveva effetti civili, come in Francia oggi.
Lo Stato liberale non aveva espunto la religione vietando il matrimonio canonico, ma aveva considerato che fosse importante modernizzare l’ordinamento dando un ruolo allo Stato anche nella famiglia, voleva spezzare quello che era successo nei secoli precedenti.
Come era stato vissuto da un popolo cattolico il diniego di attribuzione degli effetti civili al matrimonio religioso? Nel periodo dal 1865 al 1929 la gente si sposava, però per avere effetto civile era obbligata a sposarsi in comune. Quest’iniziativa di far tornare il matrimonio religioso canonico agli effetti civili ha avuto successo? Si ha avuto un enorme successo. Solo a Milano negli ultimi vent’anni i matrimoni civili hanno superato i matrimoni religiosi, ma solo dagli anni 2000 in poi. Il successo è stato significativo. Cosa rappresenta la famiglia in un progetto di collettività? Per ricostruire una nuova società la famiglia è vista come un mattone.
La famiglia cattolica è una famiglia che consente al progetto cattolico e fascista di attecchire; non ha fatto il matrimonio fascista perché la sensibilità religiosa rispetto alla genesi della famiglia è plurisecolare e non lo avrebbero contratto. Allora torno ad un elemento tradizionale, che è il matrimonio religioso, ma lo utilizzo con uno scopo diverso: non solo per far sì che il bisogno di libertà religiosa dei miei sudditi sia appagato, perché questo lo fa lo stato laico; oggi c’è il matrimonio canonico trascritto, ma la ratio del matrimonio canonico trascritto nel 2022 è quella di consentire ai fedeli cattolici di sposarsi sulla scorta dei principi del loro credo e questo credo ha effetti civili. Il progetto non era a tutela di una libertà fondamentale, perché non esisteva neanche il concetto di libertà fondamentale, ma era pragmatico e politico: io devo costituire una nazione cattolica e fascista e i bambini devono nascere in una famiglia cattolica e fascista.
La famiglia è cattolica se il matrimonio è cattolico. Valdesi ed ebrei potevano sposarsi, ma senza matrimonio religioso con gli effetti civili. Secondo la dogmatica del codice del ‘42 il matrimonio religioso diverso da quello cattolico è un matrimonio civile a forma speciale e la specialità consiste nella forma religiosa. Tutt’oggi è così, anche con le leggi di approvazione delle intese. Se noi oggi contraiamo matrimonio secondo il rito ebraico (la l.101 del 89 lo consente) non stipuliamo matrimonio religioso con gli effetti civili, ma un matrimonio civile a forma speciale e questo comporta due enormi conseguenze:
Voglio costruire una nazione cattolica e fascista; il primo tassello di costruzione di una società omogenea è la famiglia, ma la famiglia per essere fascista dev’essere cattolica; quindi, matrimonio religioso con effetti civili.
I bambini nascono e vanno educati. Come li educo? Negli anni ‘20 è stato ministro della pubblica istruzione un filosofo non fascista, ma idealista: Giovanni Gentile. Egli aveva teorizzato il valore dell’educazione sulla scorta di parametri valoriali ideali. Un bambino come faccio a farlo crescere e farlo diventare una persona? Non posso solo istruirlo, devo anche educarlo. Nel testo unico dell’istruzione vigente oggi comprendiamo che la scuola non è solo luogo di istruzione pura, ma anche di educazione; più si va avanti nel corso degli studi, più l’elemento educativo scende e l’elemento istruttivo sale; all’università si riduce l’elemento educativo e aumenta l’aspetto tecnico-istruttivo, nei corsi di dottorato di ricerca l’elemento educativo è ancora meno rilevante.