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Sbobine preparate seguendo le lezioni della professoressa Enrica Martinelli e aggiungendo parti del libro: Pierluigi Consorti "Diritto e Religione- Basi e Prospettive".
Tipologia: Sbobinature
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Il diritto ecclesiastico differisce dal diritto canonico e costituisce così un settore contrapposto rispetto a quello degli ordinamenti confessionali, sicché la produzione di norme di diritto ecclesiastico si presenta, per certi versi , come una vera e propria posizione di confini da parte dello Stato verso le Chiese. Tale per cui questa materia non si riferisce ad uno specifico settore dell'ordinamento : essa interviene ogni volta che lo spazio giuridico si incontra con fattispecie spiritualmente significative. Lo studio del diritto ecclesiastico è interessante perché mette continuamente difronte a delle polarità , ovvero il diritto si incontra con la nostra volontà di autodeterminarci secondo i dettami della propria coscienza e questo incontro da un’armonia tra la dimensione etica (e morale) che incontra l e regole che il diritto propone (e impone). Detto ciò, il diritto ecclesiastico tradizionale è ancora attuale. Questo perché ci si è sempre concertanti su dilemmi e problematiche che sono secolari ma estremamente attuali nella società globalizzata ( c’è una straordinaria attualità proprio perché è diventata CENTRALE nella DIMENSIONE ATTUALE della SOCIETA ’). Nessuno di noi inizialmente comprende cosa sia il diritto ecclesiastico e infatti, da molto tempo i cultori di questa materia, si trovano nel dibattito se il diritto ecclesiastico debba ancora denominarsi così o se sia una disciplina moderna o se sia da aggiornare. La proposta più comune, infatti, è se modificare il nome in DIRITTO E RELIGIONE che riprende la dizione anglosassone LAW and RELIGION ( il rinnovamento non sta solo nel nome, ma anche nel metodo ). Questo binomio propone la tensione che viene avvertita da molti: tra gli estremi di DOVER OBBEDIRE ALLA PROPRIA COSCIENZA (etica-morale) e OBBEDIRE ALLA LEGGE DELLO STATO (estranea a sé). Il corso viene denominato con 2 termini: DIRITTO e RELIGIONE , termini che bisogna sempre tenere presenti e sono le due chiavi di lettura del corso. A questi due termini se ne aggiunge un terzo che è LAICITA’ che aiuta a comprendere la decodificazione della disciplina. Questi 3 termini verranno utilizzati in maniera ricorrente, anche nel corso del tempo dagli studiosi del diritto ecclesiastico. In Italia la nascita del diritto ecclesiastico coincide col progetto di unificazione dello Stato , che portò anche una parte dei cattolici a combattere contro la Chiesa (che in una larga porzione della penisola esercita un vero e proprio potere temporale). Questa reazione contribuì così, ad accelerare il processo di secolarizzazione del diritto che era già stato avviato col Codice civile del 1865 e con altre misure che attribuirono allo Stato compiti prima esercitati alla Chiesa , quali: l'istruzione, l'assistenza sanitaria e sociale e la disciplina del matrimonio. Inoltre, molti beni appartenenti alla chiesa vennero incamerati nel demanio pubblico e alcuni enti ecclesiastici furono soppressi e quelli conservati, furono assoggettati ad una tassa speciale. Fu così che l’insieme di queste norme fece nascere: “ IL DIRITTO ECCLESIASTICO CIVILE ”. Inoltre, tale incontro che avviene quotidianamente, a volte può degenerare in uno scontro e qui è essenziale la LAICITA’ che dà la possibilità di armonizzare questo momento o addirittura prevenire il possibile scontro. Ma non sono rare le ipotesi in cui queste due leggi si mettono in contrapposizione , per esempio LEGGE SULL’ABORTO SPONTANEO , dove abbiamo due posizioni nettamente opposte.
Bisogna tenere conto anche di un altro fattore molto importante : fino a un trentennio fa l’Italia era un territorio abbastanza omogeneo culturalmente con la prevalenza del cristianesimo e piccole minoranze, e quindi era un territorio MONO-CULTURALE e MONO-RELIGIOSO , dove si producevano norme non troppo distanti dal sentire comune. Ad oggi la situazione non è più questa, le società attuali sono ovunque multietniche e multiculturali , e presentano caratteri di pluralismo non sempre facile da interpretare e ancor meno da gestire. Inoltre, il diritto fatica a rispondere ai nuovi bisogni umani. In particolare, le società contemporanee sono contraddistinte da una elevata complessità sociale e da marcati spostamenti umani: fenomeno descritto ricorrendo al concetto di SUPER-DIVERSITA’ che si basa sull’interazione fra tre aspetti collegati:
Ci soffermiamo ora sul concetto di INTEGRAZIONE , alla quale si possono dare più significati e si può svolgere tra 3 ipotesi sostanziali : → ASSIMILAZIONE : il termine viene da “assimilare” ovvero “rendere simili a sé”. Modificare chi è diverso da noi, rendendolo il più possibile simile a noi e accettando poi solo quello che possiamo riconoscere. → MULTICURALISMO : il pluralismo è un’ulteriore possibilità incompiuta di integrazione. Riconosce ma non risolve la convivenza tra le diverse religioni. → INTERCULTURALISMO : è un processo educativo che parte dal riconoscimento della diversità come valore e ricchezza della società attuale. Tale riconoscimento di ciò che è diverso da sfruttare in senso positivo, diventa occasione privilegiata di apertura a tutte le differenze. (01/03/2022) Occorre ora, cercare di delineare quale sia l’oggetto della materia da studiare. Quando parliamo di Diritto Ecclesiastico (o diritto e religione) si parla di un DIRITTO STATUALE e quindi un diritto dello Stato , ma che non ha nulla a che fare con lo Ius Confessionale. Quindi le sue norme sono norme prodotte dallo Stato sia in maniera unilaterale (legislatore dello stato che attua, senza nessuna collaborazione della realtà confessionale e rende vigente) ed altre volte può essere una legislazione pattizia (che legiferi d’accordo con le confessioni religiose). Dunque, il diritto ecclesiastico è il diritto dello Stato. Per tale motivo il diritto ecclesiastico, in passato è stato recepito come un sistema di norme che andavano a disciplinare il RAPPORTO TRA CHIESA E STATO. Il risultato di queste impostazioni ha dato vita ad una dimensione prevalentemente verticale del diritto ecclesiastico , in parte giustificata dal fatto che la chiesa cattolica vanta da sempre l'originale prerogativa di godere della piena soggettività di diritto internazionale. Questa circostanza fa trasparire un’importanza interordinamentale , si tratta dunque, di un elemento di ulteriore particolarità, che non appartiene a nessun'altra confessione religiosa, e al quale è attribuito un peso particolare tanto che gli atti con cui uno Stato e la Santa Sede definiscono la disciplina di alcune materie sono equiparati ai trattati internazionali , e da secoli assumono il nome di CONCORDATI. Ecco che i meccanismi di relazione tra gli ordinamenti erano molto simili e sovrapponibili a quelli del diritto internazionale. È una posizione che si può nominare verticale. L’adozione di uno schema sostanzialmente internazionalistico, presenta si dei vantaggi ma anche dei problemi , perché non può essere estesa la stessa metodologia ad altre religioni che non godono della caratteristica dell’interzionalismo. Diciamo che in primo luogo, un aspetto problematico è che si è finito col delegare la funzione pubblica (statale) di protezione della libertà religiosa alla collaborazione fra i vertici dello Stato e quelli della Chiesa mettendo in secondo piano la partecipazione popolare. C’è un progressivo cambiamento verso il fenomeno migratorio , un diverso clima nel contesto politico-internazionale. Un fenomeno migratorio che arriva da paesi del bacino del Mediterraneo e che si affacciano ai Paesi dell’Europa Occidentale, con la speranza di nuova vita e un nuovo futuro. In tal caso si è accentuata la misofobia (=paura di mischiarsi), ed ha portato i paesi a chiudersi verso gli altri. Siamo lontani dall’interculturalismo , dovuto anche a una scarsità di strumenti ed economie. Questo perché la Chiesa era l’interlocutore privilegiato dello Stato in quanto, espressione privilegiata della maggioranza dei cittadini italiani e confessione ufficiale del Regno d’Italia. Anche gran parte del continente europeo riconosceva l’importanza del Vaticano, dopo di che si è orientato in maniera particolare anche nel resto d’Europa: in Spagna, in Germania ecc…
In secondo luogo, perché si determina una situazione di privilegio , dato che questo schema non può essere automaticamente esteso alle altre confessioni religiose. Ad esempio, qualche ordinamento ha superato questa lacuna equiparando tutte le confessioni religiose a soggetti di diritto pubblico, attribuendo loro una pari ordinazione rispetto allo Stato. In questo modo, le norme di collegamento fra lo Stato e le confessioni religiose presentano ancora una natura interordinamentale , se non propriamente internazionale, che tuttavia giustifica il ricorso a comuni strumenti giuridici di tipo pattizio, che si collocano in un ordinamento terzo rispetto sia allo Stato sia alle confessioni religiose, definito “ ordinamento di coordinazione ” (per distinguerlo dall’ordinamento internazionale). Essendo diritto dello Stato, nel corso della storia, è stato sempre impostato e affrontato in una logica VERTICISTICA (in parte ancora attuale) poiché non è terminato il ricorso allo strumento concordatario. Il riferimento teorico di questo impianto verticale si basa sulla constazione dell’esistenza di materie oggettivamente “miste” → ovvero sottoposte contemporaneamente al potere civile e religioso. Il primo concordato stipulato fu quello di Worms , che mise fine alla lotta per le investiture in maniera concordata con le volontà dei soggetti. Dopo di questo momento c’è stato un fiorire di accordi, in diversi momenti storici e di diverso genere, per disciplinare giuridicamente quegli istituti. Il dato comune alle “ fattispecie miste ” è la volontà delle parti di conservare contemporaneamente e contestualmente lo stesso potere. E la soluzione che non vede conflitti è proprio la tendenza a stipulare ACCORDI DI VERTICE attraverso i quali lo Stato e le confessioni religiose stabiliscono i limiti delle loro rispettive competenze, concordando regole specifiche. Nonostante la legislazione pattizia sia molte importante, è da sottolineare che gli “incontri al vertice” non si prestano a tenere conto delle esigenze dei singoli individui che compongono la base della piramide stessa. L’incontro al vertice non rappresenta spesso o sempre i bisogni spirituali e religiosi degli individui, ma si pongono in contrasto o contraddizione della confessione religiosa. Ad oggi si può dire che si è trattato di un vero e proprio errore, non solo perché questi accordi regolano i rapporti a livello apicale , e quindi non sempre tengono nel debito contro le concrete esigenze individuali, ma anche perché la protezione del sentimento religioso passa anche attraverso norme unilaterali: sicché non c’è corrispondenza assoluta fra le materie miste trattate nei concordati e quelle che lo sono anche se non sono state oggetto di trattative bilaterali. L’ordinamento tedesco ha deciso di trovare un terzo ordinamento, che ha come scopo solo quello dell’aiuto reciproco tra Stato e Chiesa, ed è un ordinamento ad hoc …ovvero solo quando raggiungono un accordo. Anche in questo caso parliamo di Diritto Statale. Un esempio è l’ISTITUTO DEL MATRIMONIO (che ha importanza sia dalla Chiesa Cattolica e da altre minoranze, ma anche da parte dello Stato) e da un punto di vista della disciplina giuridica, rimane l’importanza di una disciplina concordatari o quanto meno pattizia. Quando si parla di intese ci si riferisce alle intese tra stato e chiesa , e quando parliamo di accordi pattizi includiamo sia le intese che i concordati. Quindi ad oggi si è portato il diritto ecclesiastico a coincidere con il DIRITTO PATTIZIO , e in tutti questi casi si parla sempre di incontri al vertice Se si facesse coincidere il diritto ecclesiastico con le sole norme bilaterali si finirebbe col considerare le relazioni fra Stato e Chiese come l’unico modo con cui lo Stato può esprimere il suo interesse per la soddisfazione degli interessi religiosi dei cittadini.
Ciascuno stato, ciascuna confessione religiosa, in questa situazione, sono tutti interessati alla tutela delle confessioni spirituali e religiose. La libertà personale non consce confini. Questi principi sono strettamente legati al concetto di LAICITA’ , con il quale si decodifica l’insieme di queste libertà tanto che quest’ultimo non sarà uno dei possibili principi, ma sarà il principio il punto di riferimento dello Stato contemporaneo. Allo stesso tempo è il METODO con cui vengono assunte decisioni importanti che coinvolge vari poteri, e riguarda anche il CONTENUTO , dove il diritto oggi non può non essere laico, e quindi deve essere rispettoso. (07/03/2022)
Una situazione nettamente opposta, da ricordare solo per completezza, la si è avute nelle strutture sociali IEROCRATICI , dove alle caste sacerdotali veniva affidata la gestione pubblica. Nella civiltà Occidentale, fenomeni di compenetrazione sociale tra le strutture religiose e politiche ci sono state, e si sono date una conformazione di tipo TEOCRATICO (dove il dato religioso ha una prevalenza sulla componente statutaria). L’elaborazione più eclatante di questa idea, l’abbiamo nella REPUBBLICA GENEVRINA. C’è stata una successiva elaborazione della TEORIA DUALISTA , quella che assegnava “ a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio ”. Nei secoli, quindi, entra a far parte sullo strato culturale, con una conseguente sempre più netta separazione tra società religiosa e società civile. Oggi esaminiamo i profondi mutamenti della disciplina sociale, soprattutto nell’Occidente Europeo. Bisogna tenere conto che lo Stato moderno (il XIX e XX secolo), deve essere inteso come un’organizzazione di tipo istituzionale, dove il popolo ritiene suo compito quello di disciplinare tutte le relazioni sociali che si instaurano all’interno del loro territorio , comprese quelle con caratteristiche religiose. In epoche lontane, e soprattutto in ambienti culturali diversi dalla civiltà Occidentale, tale relazione arriva a un punto tale che non è possibile, in quelle situazioni, distinguere la sfera sacra da quella giuridica. Così come molto spesso, la normativa religiosa coincide o può venire fatta propria dalla realtà sociale, politica e istituzionale (es: islam e ebraismo → in queste religioni non è possibile fare distinzione tra religione e legge). In Islam, la legge fondamentale è la SHARIA che è stata riferita da Mohamed, nell’EBRAISMO la legge fondamentali sono le FONTI più ANTICHE. E quindi religione e legge coincidono.
Nonostante questo, si creano delle forme di connessione tra apparati statali e religiosi, che possono risentire di influenze diverse. Una situazione profondamente diversa è riscontrabile in alcuni Paesi Extra-Europei. I quali aderiscono ai dettami di una religione ben precisa, come ad esempio l’ISLAM dove si nega una contrapposizione tra Stato e Religione , ma le quali sono unite nella HUMA (al contempo soggetto religioso e politico). Non bisogna trascurare, che il fenomeno occidentale può assumere diversi atteggiamenti, e infatti storicamente ha assunto diverse posizioni sul fenomeno religioso. Pensiamo a una situazione più estrema, quella risalente al periodo in cui l’Est Europeo faceva parte dell’Unione Sovietica, dove bisogna far conto con una legislazione che divenne poi persecutoria. Passiamo poi a una situazione diversa, un diverso modo di concepire la relazione tra Stato e religione : gli STATI LIBERALI che riconoscono il fenomeno religioso, una libertà del singolo di professare ciò che più preferisce. Lo stato liberale può manifestare un diverso favore, dove la religione in visione pluralistica , assume nella realtà socioculturale una protezione, come espressione della libertà e spiritualità. Si comincia a vedere il fenomeno religioso come un arricchimento, una base storica della società. Complesso più o meno ampio di norme di una disciplina, che è destinata a trarre e separare il fenomeno religioso dal diritto comune. Il fenomeno religioso non si adatta al diritto comune dello Stato moderno , per la sua essenza, per il suo credo. Alla luce di queste considerazioni, possiamo dedurre che tutti gli ordinamenti statali riconoscono un gruppo di norme riconducibile al DIRITTO ECCLESIASTICO (diritto e religione). Da questo punto di vista, ha poca importanza che tale materia non abbia avuto ovunque e sempre la dignità che si merita. Bisogna approfondire un fenomeno. Fino ad ora abbiamo parlato di SEPARATISMO , il quale nasce in un fenomeno più complesso e che è il PROCESSO DI SECOLARIZZAZIONE. Partiamo da un periodo storico che è successivo al secondo conflitto mondiale, che è un fenomeno duplice (entrambi collegati), che comincia ad erodere il MONOPOLIO delle radici giudaico-cristiane. Dall’altro lato abbiamo un nuovo tipo di civiltà: quella INDUSTRALIZZATA , che si sposta dalle campagne alle città e dove abbiamo l ’URBANIZZAZIONE , nascendo così il CONSUMISMO. Il quale porta a quasi una decadenza dello spirito religioso, dove il fatto religioso è privato e c’è il fenomeno della non credenza. Quest’ultimo fenomeno, quello dell’ATEISMO , se si guarda alla storia questo fenomeno era di “élite intellettuale”, quindi degli studiosi e di coloro che avevano avuto contatti con la filosofia e di chi aveva soldi. La figura dell’Imperatore è una figura che sovrasta e che ingloba il potere religioso ; tanto che in Oriente vi erano diversi patriarchi, posti a capo di Chiese territoriali, ma erano tutti capi sullo stesso identico piano di parità. Il CESAROPAPISMO vede prevalere l’autorità politica statuale rispetto a quella religiosa. Anche nelle nazioni baltiche, è presente una Chiesa Cesaropapista, ovvero quella ANGLICANA con la Regina. Sono manifestazioni di aspetti del fenomeno religioso, sia dello Stato che la compagine statale. Da un lato l’Occidente ha usato i fenomeni religiosi per rafforzare la propria posizione , dall’altro l’ordinamento statale può mostrarsi interessato a difendere la propria autorità dalle frange più religiose dell’autorità statale. I paesi occidentali hanno poi rilegato la religione alla sfera più intima della persona. E quindi lo Stato moderno ha gestito la necessità della creazione di norme regolatrici. La nostra materia è per sua vocazione una materia interdisciplinare. Le formazioni religiose sono, formazioni “sui generis” che non si prestano al diritto dello Stato Comune
Volendo prevenire gli “ effetti perversi ” di comportamenti e condotte che si spacciano per religiose, ma che religiose non sono , si ha per esempio una raccomandazione 1178/1992 dove viene messo in rilievo la preoccupazione della nascita di sette e nuovi movimenti religiose, tale per cui si ritengono opportune delle “misure educative” per formare e avere consapevolezza, ritenendo anche necessarie delle “misure legislative”. Perché ci si è resi conto che nel loro operare manipolano la legge. Questo è nato tutto da una risoluzione del Parlamento europeo 24/05/1984 la quale riferisce che per evitare che ciò accada, bisogna che la religione sia fatta di libertà: libertà di aderire, spontaneità della permanenza nel gruppo e spontaneità di uscire dal gruppo. I gruppi chiusi sono quei gruppi dov’è semplice entrare, ma difficile uscire. Alcuni potrebbero anche non garantire le 3 libertà sottolineate dal Parlamento Europeo, facendo sì che il soggetto che è entrato non riesce più a uscire. L’intervento più incisivo è stato quello francese, che è intervenuto con normative penali contro “la manipolazione mentale degli adepti” , poiché quest’ultimi non riescono più a uscire dalla setta. Dopo la seconda condanna, il potere esecutivo può sciogliere il movimento e non può più riorganizzarsi , perché non più considerata religione ma associazione a delinquere. L’unico paese europeo che da un confine entro il quale si può inserire il concetto di “religione”, nel suo articolo 3 che disciplina la “libertà religiosa”, stabilisce in ottica negativa che non è disciplina religiosa, qualunque attività che abbia finalità con enti, istituzioni, connessi con lo studio, con la sperimentazione e l’approfondimento di fenomeni psichici, con la diffusione di teorie filosofiche o di valori umanistici o spiritualistici. E non è da considerarsi fenomeno religioso quello che non ha fini analoghi a quelli che sono strettamente religiosi. Lo sforzo del legislatore spagnolo è quello di riuscire a tracciare dei confini entro i quali riconoscere cosa è e cosa non è religioso. Ci sono delle confessioni religiose, in cui la chiesa officiale (es: Chiese Ortodosse) che per cultura riconoscono un ambito che è difficile distinguere tra cosa è superstizione e cosa è realtà. Infatti, le chiese ortodosse riconoscono la superstizione. Di fronte a questi fenomeni, sempre più frequenti, i vari ordinamenti giuridici mostrano una preoccupazione rispetto alle loro pratiche. Altre soluzioni opposte a quella spagnola, che vengono adottate sono:
Un esempio di religione contrastante è quella “ Scientology ”, dove alcuni la considerano confessione religiosa, mentre altri no, poiché è difficile risalire a dei tratti considerabili di “confessione religiosa”. Scientology è stata riconosciuta attraverso la legislazione da molti Paesi, dove si è arrivati a stabilire che quest’ultima deve essere trattata al pari delle religioni riconosciute. Come precedente ci sono alcune sentenze della CEDU, che hanno efficacia vincolante per i Paesi che hanno sottoscritto e firmato i Trattati. Soprattutto il 5/04 ci fu uno scontro tra la confessione Scientology e la Russia, che non la riconosceva come confessione poiché non rispettava una serie di caratterische importanti. In questo caso la CEDU si proclamò a favore della Scientology con la sentenza della Corte di Cassazione 8.10.1997 n° 1329 , questa sentenza è arrivata a trovare un filo conduttore tra le confessioni religiose e la confessione di Scientology , in modo tale che ora viene riconosciuta anche come maggior precedente. Con questa sentenza sono caduti i procedimenti e accertamenti verso quelle 3 Chiese che erano accusate di “lucro”.
Il sunto di tale sentenza è nella slide n°6. La giurisprudenza americana parte da una concezione molto tradizionalista , ma a mano a mano che si sviluppano nuove concezioni religiose, soprattutto orientali, amplia la propria concezione. La Corte Suprema parte da un concetto fondamentale, ossia “ è religiosa la devozione dell’uomo alla più alta devozione possibile ”: una convinzione basata su una fede, idea o quant’altro e da cui ogni cosa riesce e risulta dipendente. Non so capito un cazzo. La giurisprudenza europea , si è sforzata seguendo dei parametri differenziati, in maniera generale sembrerebbe orientata ad accogliere un concetto di religione fondato sulla credenza in un essere sovrannaturale , questo Dio può essere un essere superiore e trascendete, può essere insita nel creato, e l’esistenza deve essere correlata da una serie di pratiche finalizzate a stabilire una relazione salvifica tra l’uomo e la divinità. Questo perché uno stato LAICO non può definire la religione. Il presupposto per stipulare un’intesa è riconoscere l’interlocutore come confessione religiosa , ma coloro che non stipulano un’intesa non vuol dire che non siano confessioni religiose, ma che non lo sono all’interno dell’ordinamento italiano. Sempre nella sentenza n°195/1993 , c’è un secondo aspetto il “ riconoscimento della personalità giuridica ” ex legge 1159/1929 , dove il legislatore dice, che a chi è stata riconosciuta l’hanno tutt’ora e anche in questo caso non vuol dire che, le confessioni che non hanno ricevuto tale riconoscimento non lo siano. Un ulteriore spunto è in relazione all’art8, saranno confessioni religiose quelle che si sono date “uno Statuto”, dove il c2 riconosce un diritto o una facoltà. Ecco, dunque, che la Corte costituzionale, ritiene utilizzabile, come criterio ultimo, quello della auto refenzialità. Quindi tutte le sopracitate non sono risultate adatte per uno Stato Laico. Tale criterio può essere considerato esaustivo se riguarda un piccolo gruppo di persone? No, perché il requisito della auto-refenzialità, ha la sua importanza e uno degli elementi è che esso stesso non è esaustivo. Il concetto fondamentale che abbiamo inserito che lo Stato È LAICO e non ha le capacità di identificare cos’è religione. Quindi non lo definisce perché non ha gli strumenti tecnici per definirlo. (14/03/2022) Stabilita la pressoché inesistente la definizione di religione , aspetta al legislatore colmare questa lacuna. Se non soccorrono subito i termini giuridici, si può fare riferimento a molte altre materie, come: antropologia, filosofia che possono fare luce sul termine religione senza una connessione con la religione. La filosofia, l’antropologia aiutano l’interprete che può mutuare questi principi e definizioni, il cui pregio è di potersi applicare a un numero vasto di esperienze. Da una prospettiva eurocentrica, siamo portati a dare e aderire a una tradizione giudaico-cristiana. E quest’ultima concezione si fonda sul rapporto tra l’UOMO e l’ANTICO. Solo con questo esempio si può vedere come si passa da una religione di stampo tradizionale, a un’altra che si basa su due aspetti: la CREDENZA ed un SISTEMA di TECNICHE (dirette a conservare la garanzia della salvezza). In tutte queste casistiche c’è una PROSPETTIVA SALVIFICA. Prendiamo ad esempio il Buddhismo , che conosce diverse correnti e che si rifanno alla dottrina insegnata dal Buddha (illuminato). Il Buddhismo non prevede il rapporto tra Uomo e Dio, non riconosce il valore dei riti sacrificali, rifiuta tutta la problematica metafisica (insita in altre religioni) e non concepisce il problema dell’infinitezza dello spazio e del tempo, non concepisce l’ANIMA. Il credo del buddhismo sta nel costante fluire degli Stati d’animo e che possono essere interrotti solo se l’uomo interrompe la sua volontà di vivere.
Ha natura polisemantica. Al termine laicità si può attribuire una molteplicità di significati. È il principio che ha trovato maggior applicazione, e ancora oggi è il principio destinato ad avere il più ampio sviluppo nel futuro. La prima volta che si parla di “principio di laicità” nel nostro ordinamento è in una sentenza della Corte costituzionale n° 203/1989 , è una sentenza fondamentale nella quale il giudice delle leggi enuclea questo principio. Tale sentenza è relativa al giudizio di legittimità circa l’articolo 9.2 l. 121/1985 e art 5 lett (b) n°2 del protocollo addizionale in riferimento all’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, ciò in relazione agli articoli 2,3, e 19 della Costituzione. In relazione alla materia, la Corte dice che vengono in evidenza valori fondamentali di concezione religiosa : innanzitutto un divieto per lo Stato di discriminare i cittadini per la loro religione (deve proteggere anche la libertà negativa di non professare nessuno religione). Questi valori sanciti dall’articolo 3 e 19, concorrono però con altre disposizioni della Costituzione, non possono essere letti in maniera singola e disgiunta rispetto ad essi. La laicità è uno dei profili della forma di Stato delineata nella costituzione. La corte ci dice che il principio di laicità deve essere, letto e interpretato da un combinato disposto, e dalla lettura coordinata degli articoli 2,3,7,8, 19 e 20 : il 7,8 e il 20 disciplinano direttamente la religione, l’art 19 tutela e garantisce la libertà individuale, l’art 3 tratta del principio di uguaglianza e non discriminazione, l’art 2 riconosce e tutela i diritti inviolabili dell’uomo. Il protocollo addizionale ha finalmente abrogato un principio che era contenuto sia nell’art1 dello Statuto Albertino e sia all’art1 del Trattato del Laterano, che riconoscevano la Chiesa cattolica e la sua confessione come RELIGIONE DI STATO. L’art7 della Costituzione, rimanda espressamente al secondo comma i patti lateranensi (composti da 3 distinti accordi internazionali). Bisogna arrivare nel 1984 per abrogare l’art1 del Trattato del Laterano e che quindi abroga la religione cattolica come religione di Stato, anche detto ACCORDO DI VILLA MADAMA e l’art13 dello stesso dice che, tutto ciò che non viene riprodotto nel nuovo accordo, deve considerarsi abrogata. Tale scelta venne poi trasformata in legge nel 1985 con la legge 203. Lo Status giuridico dello studente deve considerarsi di non obbligo. Tale situazione consente di mantenere e considerare compatibile l’insegnamento di religione all’interno delle scuole pubbliche. Perciò i giudici di Palazzo della Consulta ci dicono che il principio di laicità non è direttamente scritto nella nostra Carta costituzionale, ma può essere desunto dalla lettura congiunta di questi articoli. Il principio di laicità non significa INDIFFERENZA, è garanzia dello Stato per la salvaguardia della religione in un regime di pluralismo confessionale e culturale. L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non è incostituzionale , proprio perché il carattere laico dello Stato italiano fa sì che il suo atteggiamento sia di favore nei confronti della religione, e che quindi la religione sia vista come una ricchezza un patrimonio culturale e lo Stato deve incentivare questo fenomeno. Non c’è dunque, conflitto tra l’insegnamento professionale e l’interesse dello studente. Inizialmente lo studente non interessato a seguire la materia poteva essere esonerato ma doveva rimanere obbligatoriamente all’interno della scuola e seguire un’altra materia. Ed è qui che viene richiamata l’attenzione della Corte, perché nel momento in cui lo studente decide di non avvalersi di seguire la materia di religione e viene obbligato alla cd “ora alternativa”, la Corte crea questo PRINCIPIO DI LAICITA’.
Con questa sentenza la Corte compone il quadro, dicendo che il principio di laicità è un faro/principio del nostro ordinamento. Consente di interpretare la normativa concordataria così c’è non ci sia discriminazione. Nel 1990 la Corte costituzionale utilizza nuovamente il principio di laicità , ma questa volta per dichiarare l’illegittimità costituzionale di una serie di norme che riguardavano le comunità “israelitiche” al tempo , ma ad oggi “ebraiche”, e sull’unione delle comunità medesime , con la sentenza n°173/. La corte dice che ci troviamo difronte a un corpo normativo unitario, che privava le comunità “israelitiche” del tempo del carattere statuale, e quindi la Corte decide che le norme debbano essere considerate nel loro insieme, perché: il carattere pubblico della personalità giuridica delle comunità israelitiche è INCOMPATIBILE con il principio di laicità dello Stato. Il principio dell’insegnamento della religione cattolica viene ripreso in una sentenza del 1991 del 14 gennaio n°13 , dove la Corte precisa che questo insegnamento non è causa di discriminazione e non contrasta con il principio di laicità, ma anzi ne è una manifestazione. Altra fondamentale sentenza è la sentenza 1° dicembre del 1993 n° 4 21 , dove la Corte costituzionale si preoccupa di giustificare la permanenza nel nostro ordinamento della RISERVA DI GIURISIDIZONE a favore dei tribunali e dicasteri ecclesiastici. Nel concordato del laterano esisteva un articolo 34, il cui contenuto era relativo alla materia matrimoniale e in particolare alla forma CONCORDATARIA (terza forma rispetto alle forme di matrimonio tradizionale). Questo articolo esordiva dicendo che “ Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è a base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili ”. In base alla logica dell’art29 e il Codice di procedura civile, si prevedeva che “ le cause di nullità concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa super ratio sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici”. La nullità del matrimonio, dichiarata dal giudice canonico , dal tribunale della chiesa cattolica e riservata dall’art34 a quei tribunali per comune accordo delle parti, non viene rinvenuta nell’accordo di Villa Madama. Atto che rimane quindi disciplinato dal diritto canonico. Due concetti fondamentali : le norme non possono essere separate perché sono un unico corpo , e la personalità giuridica presuppone una modalità giuridica a cui corrisponde un grande potere di controllo e ingerenza dello Stato nei confronti di queste comunità. Problema: la riserva di giurisdizione nel nuovo accordo c’è ancora? Nella realtà il nuovo accordo non ne tratta proprio, non c’è nessun riferimento e su questo nel 1993 ne viene chiamata la Corte a pronunciarsi. Quest’ultima rileva che le nuove norme concordate non riprendono questo principio, ma regolano la materia sia nella materia civile che processuale, ma regolano il permanere di un sistema dove gli effetti civili vengono riconosciuti al diritto canonico mediante trascrizione e ciò accade nell’art 8.1 dell’accordo di Villa Madama****. Ci troviamo difronte un vincolo fuori dal nostro ordinamento giuridico. Si è in presenza di un matrimonio religioso, a cui i cittadini possono accedere in assoluta libertà con una scelta consapevole. Qui si ha un importante precedente, quella del 1971. Quindi nell’accordo del 1984 rimane vigente il MATRIMONIO CONCORDATARIO.
Su questa scomoda posizione di transizione incompiuta si è innestata la legge 24 febbraio 2006, n. 85, nota come «salva Bossi», perché originata dalla volontà della maggioranza parlamentare dell’epoca di evitare la condanna per vilipendio ad un senatore che, nel corso di una manifestazione politica, aveva insultato la bandiera della Repubblica italiana. L’idea era quella di derubricare il reato di vilipendio portandolo nel novero di quelli di opinione. Tali piccole modifiche formali sono intervenute nell’intitolazione della rubrica del Capo I , diventata « Dei delitti contro le confessioni religiose ». Le rubriche degli artt. 403 e 404 – prima rispettivamente «offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone» e «offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose» (da intendersi «offese alla religione cattolica» mediante vilipendio di persone o cose) – sono state modificate in « offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone », la prima, e « mediante vilipendio o danneggiamento di cose », l’altra. Più precisamente, l’offesa alla confessione si integra mediante « vilipendio di chi la professa» oppure «di un ministro di culto ». Detto ciò, le caratteristiche attribuite al principio di laicità dalla Corte costituzionale:
La sentenza 440/1995 che fa riferimento alla “ fine del Confessionismo di Stato ”, e qui la Corte costituzionale dice che il Confessionismo di Stato viola i principi della nostra Costituzione, proprio perché è intervenuto il Protocollo Addizionale dell’Accordo di Villa Madama del 1984 al cui punto 1 dice che “ si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come religione di Stato ”. Perciò viene abbandonato il Confessionismo di Stato con la sentenza 440/1995. Ulteriormente la Corte costituzionale dice che è ingiustificato il ricorso a criteri di carattere quantitativo , che viene ugualmente contenuto nella sentenza sopracitata. Tutto ciò ci porta a una considerazione quasi conclusiva del principio: la Corte si è trovata a dare risposte politico-legislative, che sono le sole a dare mutamenti drastici. Questo principio ha assunto degli aspetti multiformi, ed ha risentito di interpretazioni diverse, per rispondere alle esigenze politiche. Come si vede, attraverso modifiche redazionali apparentemente innocue, il bene protetto da queste norme non è più la libertà religiosa individuale, ma più precisamente quest’ultima in quanto si realizzi nell’appartenenza a una confessione religiosa, o nell’appartenenza qualificata come ministro di culto. Considerate le prospettive di applicazione del principio di laicità finora discusse, queste modifiche hanno provocato un irrigidimento della connessione fra religione e appartenenza confessionale , a tutto svantaggio di una più laica tutela delle più gravi offese arrecate alla libertà religiosa. In sostanza, la normativa penale attuale protegge meno di prima il sentimento religioso, e amplifica la tutela dell’appartenenza confessionale. (22/03/2022)
In base a questo concetto (principio di laicità) e alla sua importanza, se applicato nella sua ampiezza, potrebbe essere possibile la DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITA’ su qualsiasi prerogativa e quindi con un’applicazione ampia e incisiva del principio di laicità, si potrebbe arrivare a questo limite estremo. Lo spazio pubblico è caratterizzato dalla presenza di simboli che, come spiega l’etimologia, servono al tempo stesso per unire e mettere in relazione le persone che vi abitano dando un significato a cose e spazi che altrimenti restano neutri. In senso figurato, il simbolo è quindi ogni elemento che suscita nella mente un’idea diversa da quella offerta dal suo immediato aspetto sensibile. La vita è piena di simboli che possono anche essere variamente interpretati; perciò, questo tema presenta un’immancabile attitudine divisiva che negli ultimi anni è entrata spesso nelle aule giudiziarie avviando una controversia specifica sull’esposizione dei simboli religiosi nello spazio pubblico. Poniamo oggi l’attenzione su alcuni aspetti di rilievo giuridico connessi alla più circoscritta questione della controversia fra simboli : a questo proposito, credo sia opportuno osservare preliminarmente l’esistenza di Prima dell’accordo del 1984, il principio di laicità era totalmente inesistente all’interno del nostro ordinamento e venne considerato dal 1989 un caposaldo del nostro ordinamento, che consente la corretta e piena attuazione delle altre norme. Poi la corte a un certo punto mette un limite nel 1989 individuando il principio di laicità, staccandosi così dalla concezione di “religione di Stato”. Non è possibile subordinare l’ammissibilità della confessione religiosa sul dato formale dell’avvenuta stipulazione dell’impresa. Un corollario del principio di laicità, fa si che non ci possa essere discriminazione nella loro ammissione. La questione dei simboli appare centrale anche nell’esperienza religiosa. Il cristianesimo ha vissuto più volte nei secoli delle fratture proprio in ordine al valore da attribuire alle immagini, e perciò il tema coinvolge più in generale l’esperienza umana.
Il punto di diritto tocca l’autonomia educativa della famiglia e supera il tema della simbologia religiosa : tuttavia, questa decisione fu accolta in Italia con disappunto e il Governo appellò la sentenza alla Grande Camera (18 marzo 2011). Tuttavia, nella sostanza, la Corte si è annodata intorno al prevalente principio della neutralità religiosa consolidando l’idea che l’esposizione del crocifisso sia anch’essa neutrale. Nella prima pronuncia ha ritenuto che lo Stato debba interpretare una forma di «neutralità attiva» (di laicità), mentre nella seconda pronuncia ha fatto prevalere l’interpretazione nazionale della laicità. Diciamo che, la Corte Europea nella sua prima composizione, si è espressa in maniera totalmente negativa sull’esposizione del crocifisso, dichiarando la violazione da parte dello Stato italiano dell’art9 dell’accordo. Infatti, la Clochard ritiene che l’ostensione del crocifisso nelle aule pubbliche non violi l’art9, aggiungendo che questa violazione non si concretizza perché il crocefisso è un simbolo meramente passivo. Se arriviamo ad un’interpretazione rigorosa del principio di laicità, c’è ad esempio i “ testimoni di Geova ” che rifiutano i trattamenti sanitari obbligatori proprio in virtù del principio di laicità. Tale considerazione si può allungare anche ai temi bioetici. I diritti delle minoranze vanno tutelati e vanno anche rimossi gli ostacoli, affinché quest’ultime abbiano tutto il valore che si meritano. Ma il problema è a monte, ovvero stabilire entro quali limiti la società italiana abbia diritto di imporre limiti propri : e se i modelli proposti, possano entrare a far parte dell’ordinamento giuridico finché non verranno eliminati dalle assemblee politiche, perché è intervenuto un contrasto tra determinate caratteristiche delle confessioni. Anche da un punto di vista teorico, questo problema non è semplice e non può prescindere dai limiti che uno stato imponga. Il parlamento e gli altri organi istituzionali non potrebbero orientare diversamente la loro politica amministrativa e non potrebbero mai opera in contrasto con il principio di laicità, con conseguente dichiarazione di incostituzionalità. E si vede come la Corte costituzionale , proprio nel postulare la vigenza del principio di laicità ha definito in maniera ampia la sua portata, andando a dettare i limiti e in confini del potere con cui lo Stato governa. È legittimo domandarsi, se d’accordo con la Corte accettiamo la vigenza del principio di laicità, quali siano i contenuti da prendere in considerazione? Perché ritornando alla visione propositiva e positiva, comprendiamo che in base al principio di laicità, non si dà maggior importanza alla pubblica autorità. Tuttavia, allo stato non si può vietare qualsiasi comportamento , in altri termini si vorrebbe affermare che da un lato è precluso ai pubblici poteri di imporre un proprio credo, ma realisticamente non sembra che lo stato non faccia delle proprie scelte di matrice religiosa o spirituale. E non si può impedire che lo Stato scelga questi valori e li ponga alla base della propria autorità. Si ha così un LIMITE DI CARATTERE RELATIVO : se da un lato certamente è precluso ai pubblici poteri di farsi proprio un culto, non si può escludere di adottare modelli e comportamenti, che siano prima deliberati e poi sostenuti dalle assemblee parlamentari. È emblematica e particolarmente significativa è la vicenda relativa al “crocifisso nelle aule” , dove fin dall’origine è sempre stata coinvolta la Corte costituzionale. Al suo interesse si è posto la scelta tra la legittimità costituzionale e illegittimità costituzionale dell’affissione e alla fine, si è giunti ad un’ordinanza 389/2004 , dove la Corte doveva esprimersi sulla disposizione obbligatoria del crocifisso nelle aule scolastiche. Come si vede, i giudici europei non hanno modificato l’impianto argomentativo dei giudici del primo grado, hanno però modificato il dispositivo eccependo una carenza di prove in ordine alla causalità fra presenza del crocifisso e interferenza statale nell’autonomia educativa della famiglia.
Abbiamo poi una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n° 24414/2021 , è una sentenza strana diversa ai suoi precedenti nella sua proposta. Il fatto fino a questo momento era rappresentato dalle famiglie o dagli studenti che ne chiedevano la risoluzione. Tale sentenza è un riassunto dei principi affrontati. Le sezioni unite dicono che le disposizioni sull’esposizione del crocifisso sono di natura regolamentaria, ma il crocifisso esposto come simbolo religioso, cozza con il principio di laicità e una serie di altri princip i. Fatta questa premessa, affermano di poter interpretare queste disposizioni, in maniera ancora compatibile con il dettato costituzionale. Tale lettura, dove la Corte afferma che non c’è sovrapposizione tra Repubblica Democratica e Simbolo religioso. Le sezioni unite poi dicono che se la fissione non può essere obbligatoria, non può però essere vietata. A questo punto la comunità scolastica, con una scelta condivisa e dal basso, può esprimere la volontà di avere il crocifisso in classe e quindi la comunità scolastica si può autodeterminare. Un modello di laicità che diventa metodo, che diventa procedimento sul piano mediatorio. La laicità non può che esprimersi su un piano pluralistico. La corte allontanandosi in parte dal solco tracciato dal giudice delle leggi, da un’interpretazione estensiva. In questo modo l’obbligatorietà di esposizione del crocifisso viene mutata in scelta di una pluralità di simboli religiosi. (28/03/2022)
Nella Costituzione formale spicca l’assenza del principio di laicità , che è invece comunemente ritenuto un elemento che caratterizza le contemporanee forme di Stato democratiche. Tuttavia, da noi ha rimediato la Corte costituzionale con la sentenza del 12 aprile 1989, n. 203 , in cui ha affermato che si tratta di un « principio supremo dell’ordinamento costituzionale », vale a dire una sorta di «superprincipio», gerarchicamente sovraordinato ai principi fondamentali. In primo luogo, sembra utile chiarire che questa formula non ha una semplice portata enfatizzante , volta a sottolineare il valore di alcuni principi rispetto ad altri, e nemmeno serve per indicare in modo alternativo i principi fondamentali (del resto, se sono già fondamentali, perché dovrebbero essere anche supremi?). Questi «principi supremi» sono apparsi inizialmente nella giurisprudenza costituzionale chiamata a verificare la legittimità di alcune norme di derivazione concordataria che, pur essendo contrarie ai principi costituzionali, sono state considerate legittime in quanto non superavano il limite dei «principi supremi dell’ordinamento costituzionale». Partendo da qui, questa categoria di principi ha fatto poi altra strada, finendo per indicare più in generale i limiti che sarebbero posti alla revisione costituzionale. La Corte non ha voluto decidere sulla sua legittimità costituzionale o sul suo contrario , e si è nascosta dietro alla “natura regolamentare” di tale proposta. Invece qui abbiamo un insegante di lettere , che quando entra in aula trova il crocifisso chiede di toglierlo nelle sue ore di lezione, dopo di che può essere rimesso. Tale proposta fa sì che ci siano una serie di dispute all’interno della scuola e persino dopo il preside emana una circolare dove dice che i professori debbano uniformarsi alla volontà dell’assemblea degli studenti. Poiché il professore non era d’accordo, verrà sanzionato a pena di una sospensione di 30 giorni senza stipendio. I principi supremi figurano quindi come uno strumento di verifica della compatibilità costituzionale nel campo delle relazioni interordinamentali.