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Libertà Religiosa e Diritto Ecclesiastico in Italia: Un'Analisi Storica e Giuridica - Prof, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Diritto e religione-Pierluigi consorti (diritto ecclesiastico)

Tipologia: Sintesi del corso

2017/2018
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DIRITTO E RELIGIONE
CAPITOLO 1 – DIRITTO ECCLESIASTICO O DIRITTO E
RELIGIONE?
DI CHE COSA PARLIAMO?
Non è facile capire a prima vista cosa sia il diritto ecclesiastico. Da qualche tempo si discute se cambiargli
nome e qualcuno propone il nome “diritto e religione” in quanto comunica meglio il contenuto della
disciplina.
Spesso il diritto ecclesiastico si confonde con il diritto canonico che invece è propriamente il diritto della
chiesa. Del resto, nel medioevo, il diritto ecclesiastico coincideva con il diritto canonico: un apparato
normativo distinto dal diritto civile ma che con quest’ultimo costituiva il diritto comune.
Col passare del tempo però le due espressioni hanno cominciato a marcare ambiti normativi diversi: così il
diritto canonico ha finito per contrassegnare solo le norme interne della chiesa cattolica, mentre il diritto
ecclesiastico le norme dell’ordinamento civile relative alle questioni religiose.
Lo stato che conosciamo oggi è anche il risultato di un processo di secolarizzazione che gli ha concesso di
separarsi dalla religione per regolare direttamente aspetti in precedenza riservati all’esperienza religiosa
(scuola, matrimonio etc).
Il diritto ecclesiastico nasce nell’800 contemporaneamente in italia e in germania.
Lo studio del diritto ecclesiastico affascina perché mette di fronte alla polarità fra diritto ed etica, fra legge e
coscienza, fra cultura e religione. Propone cioè la tensione fra il dovere di obbedire alla propria coscienza e
l’obbligo di obbedienza alla legge civile.
Fino a non troppi anni fa vivevamo in società culturalmente omogenee, che producevano norme non troppo
distanti dal sentire comune, ma le attuali società multietniche appaiono contraddistinte da una forte diversità
culturale e religiosa. Vi sono continue contraddizioni fra ciò che in coscienza può essere personalmente
considerato giusto e ciò che invece è giusto secondo la legge. La legge ad esempio può consentire l’aborto,
cosa che per la religione è ingiusto, la stessa cosa vale per il divorzio. Interviene qui il diritto ecclesiastico.
Esso si basa sul diritto positivo ma ha il pregio di aprirsi verso orizzonti più vasti che coinvolgono i
sentimenti profondi della persona umana cogliendoli nella loro fase espressiva. Il diritto ecclesiastico
valorizza quindi la dignità umana, fondamento di ogni ordinamento, ma presupposto non ancora del tutto
esplicito; ad esempio, la costituzione fa riferimento alla “pari dignità sociale di tutti i cittadini”, che è cosa
diversa dalla “dignità umana”. L’art 2 del trattato sull’unione europea, configura la dignità umana come uno
dei valori fondamentali dell’europa e uno dei valori comuni agli stati membri. L’espressione dignità
umana appare circondata da un corposo alone di ambiguità, ambiguità accresciuta dalla distinzione che
ricorre tra “persona” e “individuo”. I diritti individuali si mostrano come elementi conflittuali che pongono
l’uno contro l’altro: i miei diritto contro i tuoi. Quando si parla di diritti personali, i diritti vengono mescolati
ai doveri di solidarietà sociale. Gli individui possono anche vivere da soli, mentre le persone hanno bisogno
le une delle altre. Ogni persona è sacra a prescindere dalla sua origine o condizione.
Il diritto ecclesiastico riguarda tutte le norme che hanno a che fare con la religione, e non solo quelle che
riguardano le chiese. In italia e in europa abbiamo a che fare con altre religioni e vi sono situazioni diverse
(cattolici, atei etc). Il fenomeno religioso comprende due libertà religiose:
POSITIVA: credere a ciò che più piace;
NEGATIVA: non credere a nulla, cambiare credo.
IL DIRITTO ECCLESIASTICO VERTICALE
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DIRITTO E RELIGIONE

CAPITOLO 1 – DIRITTO ECCLESIASTICO O DIRITTO E

RELIGIONE?

DI CHE COSA PARLIAMO?

Non è facile capire a prima vista cosa sia il diritto ecclesiastico. Da qualche tempo si discute se cambiargli nome e qualcuno propone il nome “diritto e religione” in quanto comunica meglio il contenuto della disciplina. Spesso il diritto ecclesiastico si confonde con il diritto canonico che invece è propriamente il diritto della chiesa. Del resto, nel medioevo, il diritto ecclesiastico coincideva con il diritto canonico: un apparato normativo distinto dal diritto civile ma che con quest’ultimo costituiva il diritto comune. Col passare del tempo però le due espressioni hanno cominciato a marcare ambiti normativi diversi: così il diritto canonico ha finito per contrassegnare solo le norme interne della chiesa cattolica, mentre il diritto ecclesiastico le norme dell’ordinamento civile relative alle questioni religiose. Lo stato che conosciamo oggi è anche il risultato di un processo di secolarizzazione che gli ha concesso di separarsi dalla religione per regolare direttamente aspetti in precedenza riservati all’esperienza religiosa (scuola, matrimonio etc). Il diritto ecclesiastico nasce nell’800 contemporaneamente in italia e in germania. Lo studio del diritto ecclesiastico affascina perché mette di fronte alla polarità fra diritto ed etica, fra legge e coscienza, fra cultura e religione. Propone cioè la tensione fra il dovere di obbedire alla propria coscienza e l’obbligo di obbedienza alla legge civile. Fino a non troppi anni fa vivevamo in società culturalmente omogenee, che producevano norme non troppo distanti dal sentire comune, ma le attuali società multietniche appaiono contraddistinte da una forte diversità culturale e religiosa. Vi sono continue contraddizioni fra ciò che in coscienza può essere personalmente considerato giusto e ciò che invece è giusto secondo la legge. La legge ad esempio può consentire l’aborto, cosa che per la religione è ingiusto, la stessa cosa vale per il divorzio. Interviene qui il diritto ecclesiastico. Esso si basa sul diritto positivo ma ha il pregio di aprirsi verso orizzonti più vasti che coinvolgono i sentimenti profondi della persona umana cogliendoli nella loro fase espressiva. Il diritto ecclesiastico valorizza quindi la dignità umana, fondamento di ogni ordinamento, ma presupposto non ancora del tutto esplicito; ad esempio, la costituzione fa riferimento alla “pari dignità sociale di tutti i cittadini”, che è cosa diversa dalla “dignità umana”. L’art 2 del trattato sull’unione europea, configura la dignità umana come uno dei valori fondamentali dell’europa e uno dei valori comuni agli stati membri. L’espressione dignità umana appare circondata da un corposo alone di ambiguità, ambiguità accresciuta dalla distinzione che ricorre tra “persona” e “individuo”. I diritti individuali si mostrano come elementi conflittuali che pongono l’uno contro l’altro: i miei diritto contro i tuoi. Quando si parla di diritti personali, i diritti vengono mescolati ai doveri di solidarietà sociale. Gli individui possono anche vivere da soli, mentre le persone hanno bisogno le une delle altre. Ogni persona è sacra a prescindere dalla sua origine o condizione. Il diritto ecclesiastico riguarda tutte le norme che hanno a che fare con la religione, e non solo quelle che riguardano le chiese. In italia e in europa abbiamo a che fare con altre religioni e vi sono situazioni diverse (cattolici, atei etc). Il fenomeno religioso comprende due libertà religiose:

  • POSITIVA : credere a ciò che più piace;
  • NEGATIVA : non credere a nulla, cambiare credo.

IL DIRITTO ECCLESIASTICO VERTICALE

Oggetto del diritto ecclesiastico è il diritto dello stato. Le norme di diritto ecclesiastico sono prodotte dallo stato, sebbene talvolta unitamente alle confessioni religiose, come avviene nel caso della legislazione pattizia. Per tale ragione il diritto ecclesiastico è stato concepito in passato come l’insieme delle norme volte a regolare i rapporti degli stati con la chiesa cattolica. Il diritto ecclesiastico ha un impatto interordinamentale e segue gli schemi tipici del diritto internazionale. Ha un’impostazione verticale perché la chiesa cattolica vanta da sempre l’originale prerogativa di godere della piena soggettività di diritto internazionale. Si tratta di una particolarità unica nell’ambito della soggettività giuridica riconosciuta alle confessioni religiose. Un dato di specialità cui è stato riconosciuto un peso particolare, tanto che gli atti con cui uno stato e la santa sede concordano la disciplina di alcune materie (concordati) sono equiparati ai trattati internazionali. Le altre confessioni religiose non presentano invece questa prerogativa internazionalistica. Quale ordinamento (ad esempio quello tedesco) ha trovato l’escamotage di equiparare le confessioni religiose a soggetti di diritto pubblico, in un certo senso pari allo stato. In questo senso le norme di collegamento fra stato e confessioni religiose presentano una natura interordinamentale, non internazionale ma molto simile. Una parte della dottrina lo ha definito “ordinamento della coordinazione” proprio per distinguerlo da quello internazionale. L’emanazione di regole statuali intorno al fatto religioso ha per lungo tempo seguito (e ancora oggi segue) questa logica verticale, dato che il ricorso allo strumento del concordato per regolare i rapporti fra stati e chiesa cattolica non è affatto diminuito. Nel passato vi erano materie oggettivamente miste (sottoposte all’impero della legge civile e a quello delle norme religiose. Il primo concordato fu stipulato a Worms nel 1121 per mettere fine alla lotta per le investiture e al matrimonio attribuì importanza sia religiosa che civile. Tutto ciò ha portato nel passato a far coincidere il diritto ecclesiastico con il diritto concordatario. Oggi possiamo dire che questo è un errore. Innanzi tutto perché questi accordi regolano i rapporti a livello apicale e non sempre tengono conto delle concrete esigenze individuali. In secondo luogo gli stati e le confessioni religiose non sono sempre in grado di esprimere gli interessi dei cittadini e dei fedeli. Quindi il diritto ecclesiastico non corrisponde alle sole norme bilaterali, perché altrimenti il sentimento religioso sarebbe espresso solo considerando il rapporto stato/chiesa, ma merita di essere curato con norme plurali, che insistono sulla relazione fra religione e politica.

IL DIRITTO ECCLESIASTICO ORIZZONTALE

Il diritto ecclesiastico che è diritto dello stato, non coincide col diritto concordatario. L’imposizione verticale è stata superata con l’entrata in vigore della costituzione il 1 gennaio 1948 che sottolinea il valore della libertà personale e collettiva e assegna uno spazio ben preciso alla libertà religiosa, di cui lo stato si fa garante verso tutti. Nonostante gli aspetti concordatari coprono ancora molto spazio, la costituzione ha comunque definitivamente superato l’ideologia concordataria dello stato fascista che aveva strumentalizzato il sentimento religioso della maggioranza cattolica e aveva prodotto una legislazione lesiva dei diritti delle minoranze. Nonostante tutto, l’impostazione verticale si sente ancora oggi, soprattutto dal punto di vista della dinamica delle fonti. La costituzione ha esteso a tutte le confessioni religiose la prassi bilaterale e questo fa pensare a molti che lo strumento pattizio sia l’unico in grado di assicurare la giusta libertà alle confessioni religiose. La costituzione garantisce la libertà religiosa indipendentemente dal concordato o dalle intese. La libertà religiosa costituisce un elemento fondamentale della libertà personale della repubblica. La libertà religiosa abbraccia le diverse possibili espressioni della spiritualità personale. Si rapporta direttamente alle esigenze che emergono dal rispetto della propria coscienza e che possono esprimersi tanto in relazione al pensiero quanto alla credenza religiosa, riguarda alla quale è possibile maturare un ventaglio di convinzioni, tra le quali trovano spazio anche quelle areligiose o irreligiose. Il diritto ecclesiastico esce dai concordati e dai rapporti interordimentali, cerca di valorizzare le libertà personali e la dignità umana. Ciascuno di noi decide per conto proprio i principi su cui intende giocare la propria crescita civile e spirituale. I limiti che separano cosa rileva civilmente e cosa spiritualmente, sono stabiliti in coscienza da ciascuna persona e non possono essere imposti dallo stato né dalle regioni. Lasciare le dinamiche verticali per scendere alla base sembrerebbe mollare le redini con cui i governanti guidano il popolo, spaventa, ma non c’è niente da fare se si decide di rispettare la libertà di coscienza personale. Le dittature nascono quando qualcuno decide per altri. Naturalmente non significa che le legittime autorità non debbano porre regole, necessarie e da rispettare.

cattoliche, in passato emarginate dalla vita politica a causa del non expedit (il pronunciamento della chiesa del 1874 con cui si dichiarò inaccettabile la partecipazione dei cattolici alla vita politica italiana). I membri dell’assemblea costituente eletti il 2 giugno erano consapevoli di dover costruire lo stato di diritto sulle macerie della guerra e in un equilibrio politico instabile. Le forze politiche erano spaventate dello spettro comuniste e dall’altro lato erano ispirate dall’identificazione del comunista con l’eroe positivo. All’epoca vi erano contrapposizioni ideologiche sentite (cultura marxista, cultura laica, cultura cattolica). La popolazione si fronteggiava alimentata da prospettive demagogiche e ambigue. Il ceto politico cercò di esprimere maggior coesione e le 3 linee culturali e politiche dell’epoca cooperarono in assemblea per formulare norme e principi condivisi (testo rigido, modificabile con la sola procedura speciale). Molti articoli sono compromessi costituzionali. L’olocausto, le stragi e l’impazzimento collettivo indusse i deputati a scrivere la carta cercando, al di la di ogni interesse e strategia, un consenso comune. E’ stata fissata la sovranità e l’indipendenza della repubblica nel contesto dell’ordinamento internazionale, consolidandone la forma democratica con l’affermazione di un impianto di valori sintetizzato in un famoso “ordine del giorno del 46”: la sottocommissione ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche è quella che: riconosca la precedenza della persona umana rispetto allo stato e la destinazione di questo a servizio di quella; riconosca ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone le quali sono destinate a completarsi a vicenda, con solidarietà economia e spirituale in varie comunità intermedie e nello stato; affermi l’esistenza di diritti fondamentali delle persone e delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello stato. Il fattore religioso è elemento inseparabile dal tessuto costituzionale perché attiene alla persona umana e alla sua condizione sociale. Senza dubbio, la questione religiosa venne trattata in riferimenti ai rapporti tra stato e chiesa cattolica, ma l’elemento religioso torna ogni qualvolta si afferma la centralità della libertà personale. La libertà religiosa è la madre di tutte le libertà, non si limita a consentire soltanto la libertà di credere, ma investe tutte le sue opzioni (credere, non credere, cambiare credenza etc).

LA RELIGIONE NEI PRINCIPI FONDAMENTALI: UN BISOGNO DI LIBERTA’

La necessità di tutelare il diritto alla libertà religiosa era ben presente ai costituenti che infatti hanno inserito fra i principi fondamentali, norme che riguardano il fattore religioso, assicurando che questo non fosse fonte di discriminazione.

  • Nel passato si tendeva a restringere l’interesse del diritto ecclesiastico ai soli art 7 e 8 : scelta ormai che non appare essere più sostenibile;
  • L’art 2 richiama i diritti inviolabili dell’uomo;
  • (^) L’art 3 sancisce la pari dignità di tutti i cittadini e il correlato principio di uguaglianza sostanziale, vieta ogni distinzione fondata sulla religione e attribuisce alla repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che possono frapporti allo sviluppo della persona umana;
  • Spesso si da poi, poca importanza all’ art 4 , perché proclama un diritto al lavoro poco attuato: non vede il lavoro solo come funzionale conseguimento di garanzie retributive, ma anche come strumento di affermazione personale e di partecipazione sociale. Vi è l’affermazione del dovere di ogni uomo di essere quello che ciascuno può in proporzione dei talenti naturali, sicchè la massima espansione della comunità popolare si raggiunge quando ogni uomo realizza il massimo contributo alla prosperità comune. Il principio laburista riguarda la dignità umana e tocca le forme di impegno per superare le disuguaglianze e costruire una società libera e coesa. Riguarda anche il volontariato, connesso al senso di responsabilità sociale, alle dinamiche di partecipazione e cittadinanza attiva;

IL PRINCIPIO DI LAICITA’

COME PRINCIPIO SUPREMO DELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE

Il principio di laicità non figura espressamente nel testo della costituzione: è stato menzionato esplicitamente soltanto nelle carte fondamentali della francia e della turchia. Tuttavia, la corte costituzionale ha affermato

che si tratta di un principio supremo dell’ordinamento costituzionale: un superprincipio più importante dei principi costituzionali e anche di quelli fondamentali.

LAICITA’ CONTRAPPOSTA

L’origine della laicità appartiene all’ambito ecclesiastico. Nelle chiese dei primi secoli, solo i chierici avevano accesso alla sfera sacra. I laici restano sulla porta del tempio, occupandosi delle cose del mondo. Sulla distinzione tra “sacro e profano”, tra “secolo e religione”, le culture europee hanno costruito un modello di laicità inteso come separazione dall’ambito religioso. La laicità distingue la sfera politica da quella religiosa (le istituzioni agivano come se dio non ci fosse). Le regole di diritto si separano da quelle della morale (la legge non viene da dio, ma dal sovrano/popolo). Ha avvio il processo di secolarizzazione che ha investito l’occidente (la ragion di stato è l’uomo e dio sta in periferia). Il termine laico ha diverse accezioni: si tratta innanzitutto di un termine ambiguo; nel decorso del tempo ha avuto sfumature negative, era infatti sinonimo di anticlericale o antireligioso. Il termine “laico” e il termine “religioso” rappresentano due poli opposti destinati a scontrarsi: le cose in realtà non stanno così: anche un religioso può essere laico, purchè accetti di interrogare la propria coscienza di fronte alle scelte che compie e puchè non imponga il proprio modo di vedere le cose agli altri. Anche la scienza e la religione si pongono su due piani diversi: la scienza in se non è né etica né non etica, fa parte dell’umanità. Ogni credenza autentica sorge infatti da una propensione laica: mi interrogo davanti alla mia coscienza. La laicità appartiene a tutti. Laicità e religiosità possono andare d’accordo e non necessariamente in contrapposizione.

LAICITA’ PRIVATA E LAICITA’ PUBBLICA

Il fatto che la dimensione della laicità non escluda la sfera religiosa, impone al diritto di trovare un equilibrio fra le possibili condotte che coinvolgono concezioni del mondo plurali, che possono essere divergenti. Il tema della laicità riguarda le scelte personali. Non possiamo affrontare la questione della laicità dello stato, secondo la tradizione logica verticale delle relazione che questo intesse con le confessioni religiose (non si deve pensare allo stato laico come stato separato dalle confessioni religiose). Senza dubbio questo costituisce tuttora un punto centrale della definizione di laicità pubblica, ma lascia da parte il cuore del problema: espressibilità delle scelte di coscienza nella dimensione pubblica. Il pensare alla religione in modo verticale era giustificato dalla sovrapposizione di poteri stato laico contrapposto allo stato confessionale. Questo è un modo di pensare che appartiene al passato. La laicità attuale coinvolge aspetti del modo di essere di una persona, non sempre predeterminabili. Ciò impone allo stato di rispondere alle domande emergenti da una società plurale, superando nella propria percezione del fenomeno religioso i modelli istituzionali tradizionali.

LAICITA’, APPARTENENZA RELIGIOSA, DIRITTI DELLA COSCIENZA

Le religioni sono fenomeni plurali anche al loro interno. La scelta religiosa è personale, non sempre si traduce in forme di appartenenza confessionale. Significa che i doveri religiosi non coincidono più con la sola obbedienza ai precetti confessionali. Il pluralismo religioso è un dato di fatto. Ad esempio, dirsi cristiano o cattolico non sempre coincide con l’appartenenza ad una chiesa cristiana o cattolica romana: mi sento cristiana ma non osservo selettivamente alcuni precetti. Lo stato deve continuare a rispondere ai bisogni religiosi della popolazione, affrontando con rispetto le questioni che emergono dalla volontà di ciascuno di vivere secondo coscienza. La laicità dello stato non si misura solo con il sistema delle relazioni con le confessioni religiose, ma valutando il suo modo di essere laico.

LAICITA’ IN SENSO GIURIDICO

Nel mondo vi sono tante laicità. Molti autori hanno sostenuto che la laicità è priva di spessore giuridico e quindi l’italia non sarebbe uno stato laico. Definire il contenuto giuridico del principio di laicità dello stato è difficile. La francia e la turchia esprimono in costituzione il principio di laicità (due laicità diverse). Nel mondo anglosassone, non esiste un vocabolo corrispondente a laicità. Vi sono modelli di laicità addirittura compatibili con l’assenza di democrazia. Ci sono 3 modelli di laicità della civiltà occidentale:

libera espressione di coscienza di ciascuno. La libertà religiosa è:

  • Un diritto incompatibile con misure discriminatorie;
  • Un diritto la cui disciplina deve essere verificata democraticamete con procedure di dibattito e decisione che rispettino la volontà della maggioranza, salvaguardando le minoranze.

Il principio giuridico di laicità dello stato non si risolve nella semplice indicazione del metodo ma si sostanzia in una indicazione di valori condivisi. La legge si impone a credenti o non credenti, senza offendere i rispettivi sentimenti. Il diritto è laico quando è libero dal rispetto di ideologie precostituite, dall’asservimento a regola di fede, dalla soggezione a una o altra confessione dominante. I cittadini, per primi, devono accettare l’esistenza di un diritto laico. La laicità è un modo di essere dello stato e dei cittadini connotato come metodo dalla vocazione al dialogo e all’incontro con gli altri e come obiettivo alla risposta alle domande che vengono dalla coscienza religiosa e civile. La laicità riguarda, oltre che gli stati, le leggi e il modo di essere delle istituzioni. La laicità è un modo di vivere l’esperienza religiosa a livello personale ed interiore. Essere laici significa sentirsi partecipi di una comune umanità.

CAPITOLO 3 – LA LIBERTA’ RELIGIOSA INDIVIDUALE

IL DIRITTO DI LIBERTA’ RELIGIOSA

I primi studi sulla libertà religiosa svolti tra l’800 e il 900, misero alla luce l’idea che le libertà potessero essere concesse dalla legge e che quindi fossero a disposizione del legislatore. Per quanto riguarda la libertà religiosa, invece, si diceva che questa era un diritto suriettivo dell’uomo e del cittadino, connaturale, assoluto e intangibile che nessun legislatore avrebbe mai potuto limitare. Oggi, la libertà appare connessa allo sviluppo dei diritti umani codificati in atti giuridicamente vincolati: la libertà religiosa è una forma di espressione dei diritti umani. Un diritto di libertà è un’area protetta entro cui il titolare può esercitare la propria autonomia di scelta capace di produrre effetti nella sfera giuridica altrui, perché questo diritto rappresenta la legittima pretesa del titolare di far sorgere doveri in capo ad altri. L’espressione “diritti di libertà” nasce con l’inizio dei diritti fondamentali: libertà di religione, di pensiero, personale, di proprietà etc che esistono tutti prima dello stato e quindi non possono dipendere dalla legge statale.

VARI MODI DI INTENDERE LA LIBERTA’ RELIGIOSA

Secondo l’interpretazione teologica, tesi teistiche fanno discendere la libertà religiosa dalla volontà divina. Dio impone agli uomini di credere e loro hanno il dovere di credere, nessuna autorità terrena può ostacolare questo obbligo. Bene, gli stati, devono garantire la “libertà di credenza”: alcuni stati si sentono legittimati a

ostacolare la libertà di chi non crede o crede in modo diverso, ad es nelle filippine, la libertà religiosa è assicurata solo a chi crede in un unico dio; la corte suprema della malesia vieta ai non musulmani l’uso della parola allah per indicare dio. In occidente questa interpretazione si è tradotta in libertà religiosa. La libertà religiosa coincide in occidente con il diritto delle varie chiese di essere libere da imposizioni statuali. Sembrerebbe che alla base di questo pensiero ci sia l’idea della preferenza di una opzione religiosa rispetto ad altre: una sola religione può essere considerata vera. Anche se questa è un’opinione comune, tuttavia non è proprio così: infatti le 3 grandi religioni monoteistiche si riferiscono al solito dio e hanno in comune molti articoli di fede. Con il Dignitatis Humanae del 1965, documento del concilio vaticano II, si prende atto della dignità umana come fattore essenziale e fondamentale di ogni essere umano senza distinzioni: siamo tutti uguali in quanto figli di dio, capaci di scegliere a cosa o in chi credere. La chiesa cattolica riconosce la libertà religiosa come un diritto fondamentale che si esprime in forme anche diverse dal cristianesimo: nessuno può costringere a credere in modo diverso dal proprio convincimento personale. Di fronte a queste affermazioni ci sono state tante opposizioni:

  • I sedevacantisti, sono stati un gruppo di cattolici che hanno polemizzato questa impostazione della chiesa e hanno cominciato a sostenere che la sede apostolica era vacante da quel momento;
  • Lefebvre non riconosce l’autorità del concilio vaticano II.

Si arriva al primo scisma dell’età contemporanea: c’è chi aspira ad applicare pienamente il concilio vaticano II e chi assume posizioni conservatrici.

Secondo l’interpretazione filosofica delle scelte religiose, la religione non è necessariamente soggetta alle credente in dio. Pensiamo al buddhismo e all’induismo: non sono religioni in senso stretto perché non suppongono necessariamente una relazione con dio. Tuttavia tante persone fanno discendere dal loro “essere buddhiste” alcuno scelte di vita alle quali deve esser data la stessa libertà accordata all’espressione religiosa.

LIBERTA’ RELIGIOSA E LIBERTA’ DI COSCIENZA

Nel passato, la libertà religiosa e la libertà di coscienza erano espressioni coincidenti e sovrapponibili. Oggi, secondo una prima impostazione, libertà religiosa e libertà di coscienza indicano cose diverse: si può affermare la propria coscienza anche in senso non religioso. La libertà religiosa è espressamente prevista dalla costituzione mentre quella di coscienza no. Il fatto che la libertà di coscienza non sia presente in costituzione, comporta che si assegna alla libertà religiosa una sostanza giuridica maggiore, per cui la sola libertà di coscienza giuridicamente rilevante sarebbe quella di carattere religioso: quindi, siccome affermare l’esistenza della libertà di coscienza fuori dal circuito religioso non avrebbe conseguenze giuridiche, tanto vale esprimersi utilizzando solo l’espressione libertà religiosa. Pietro Bellini si oppone a questa interpretazione: distingue nettamente le due libertà anche se questa distinzione ha un carattere solo spirituale e non una rilevanza giuridica. Per Bellini, la libertà di coscienza è “la facoltà morale di formare nella propria coscienza individuale idee e credenze di qualunque contenuto”. In campo civile le leggi dello stato non devono imporre nulla alla coscienza etica: si deve tutelare la libera formazione della coscienza da condizionamenti esterni garantendo anche l’ateismo. In campo religioso, questo si traduce nella facoltà di credere o non credere. Secondo questa impostazione, il fatto che in costituzione non ci sia un riferimento alla libertà di coscienza è dovuta al fatto che essa è un diritto naturale primordiale ed essenziale nell’area del rispetto dell’opinione di ciascuno di comportarsi secondo il proprio arbitrio. La libertà di coscienza è una libertà delle persona in generale senza riferimenti religiosi. Ma quale valore giuridico ha? La dottrina la confina in uno spazio pregiuridico: contrassegna il carattere inviolabile della dimensione interiore che è intaccabile da diritto. Tuttavia la coscienza deve avere la possibilità di esprimersi liberamente: lo stato non può e non ha neanche gli strumenti capaci di impedire alla coscienza di formarsi e

primario: il trattato sull’unione europea e il trattato sul funzionamento dell’unione europea. Passiamo a vedere qual è stata la posizione delle religioni in questo processo. Intanto segnaliamo che la santa sede partecipa al consiglio d’europa con la qualifica di stato osservatore e all’OSCE come membro effettivo. Il rapporto tra l’unione e le confessioni religiose non è stato facile. Il prevalente carattere economico e commerciale che ha contrassegnato la nascita dell’unione non prestava attenzione alle questioni religiose. Sulla base delle comuni tradizioni costituzionali, optò in primis sulla garanzia del diritto individuale di libertà religiosa, e poi decise di salvaguardare il regime di relazioni che ciascuno stato aveva stabilito con le religioni. Non sono tuttavia mancati momenti di tensione. Il primo quando, in occasione della formulazione del trattato di amsterdam (1999), alcune confessioni religiose cristiane chiesero che una norma apposita salvaguardasse la posizione da loro assunta negli ordinamenti nazionali, richiamandosi al primato della salvaguardia delle identità nazionali rispetto al diritto comunitario. L’altro quando, in occasione della discussione intorno al trattato costituzionale, le chiese cristiane domandarono che venisse inserito un esplicito riferimento alle radici cristiane dell’europa. Nel primo caso il risultato non fu del tutto lusinghiero. Invece di un’apposita norma sulle religioni si adottò una dichiarazione che venne annessa al trattato: alle confessioni religiose non è stato riconosciuto un ruolo paritario alle corrispondenti istituzioni civili, ma vennero declassate al livello dei gruppo filosofici e non confessionali. Nel secondo caso è finita più o meno allo stesso modo. Le reclamate radici cristiane non sono state ricordate. Il vigente trattato sull’unione europea si apre con il richiamo ai valori fondativi comuni, che sono il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza etc: la violazione anche di uno solo dei valori espressi innesca un inedito e dettagliato meccanismo sanzionatorio. La carta di nizza ha riconosciuto poi la libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo include la libertà di cambiare religione o convinzione, la libertà di manifestare la propria religione in pubblico o in privato etc. La norma contempla anche il diritto all’obiezione di coscienza, come riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.

Un’importante novità introdotta dal trattato di lisbona è costituita dalla tutela accordata alla libertà religiosa derivante dall’acclarato valore giuridico assunto dalla carta di nizza in forza del rinvio espressamente operato dall’art 6 del trattato di lisbona, che finalmente attribuisce competenze giurisdizonali in materia di diritti fondamentali anche alla corte dell’unione europea, col risultato di assegnare competenze che prima appartenevano solo alla corte di strasburgo sulla base della cedu anche alla corte si lussemburgo. In altri termini, si è realizzato un sistema di vasi comunicanti che permette di agire a tutela dei diritti fondamentali, rivolgendosi tanto al giudice interno, quanto a quello di strasburgo che del lussemburgo. In tal contesto la corte dell’unione ha assunto compiti molto simili a quelli di un giudice costituzionale, con la differenza che vi si può accedere in modo assai più semplice e anche in via preventiva.

NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

L’articolo 2 cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo: la libertà di religione è un diritto inviolabile perché non può essere riducibile dal legislatore, non può essere oggetto di rinunce e transazioni.

L’articolo 3 cost , nel proclamare pari dignità sociale e l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge menziona la religione come elemento che non può essere preteso per giustificare eventuali deroghe.

L’articolo 4 cost non vede il lavoro solo come funzionale conseguimento di garanzie retributive, ma anche come strumento di affermazione personale e di partecipazione sociale. Vi è l’affermazione del dovere di ogni uomo di essere quello che ciascuno può in proporzione dei talenti naturali, sicchè la massima espansione della comunità popolare si raggiunge quando ogni uomo realizza il massimo contributo alla prosperità comune. Il principio laburista riguarda la dignità umana e tocca le forme di impegno per superare le disuguaglianze e costruire una società libera e coesa. Riguarda anche il volontariato, connesso al senso di responsabilità sociale, alle dinamiche di partecipazione e cittadinanza attiva.

Gli articoli 7 e 8 cost appaiono, soprattutto il 7, fuori contesto nella società odierna in quanto viene riproposta la logica verticale non più attuale. La loro importanza torna centrale se tali norme vengono

concepite in un contesto in cui si garantisce la libertà anche delle confessioni religiose, intese quali formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’uomo.

Ai sensi dell’art 20 cost , il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. La disposizione si è resa necessaria per garantire che la libertà religiosa di cui al precedente art 19 cost fosse effettiva, cioè non rappresentasse solo un’affermazione di principio ma venisse tutelata anche nei fatti.

L’articolo 19 cost risulta essere una garanzia più ampia dell’art 3: la libertà religiosa qui riguarda tutti e non solo i cittadini. La costituzione non assume la libertà religiosa in forma rigida ma la mostra nella sua effettiva trasversalità, quale modo di essere della persona umana. Non la relega al fatto privato ma la guarda nella dimensione sociale. La religione nella costituzione è uno dei modi in cui ciascuno può esprimere pubblicamente la propria spiritualità. L’art 19 cost tratta 3 distinti diritti pubblici soggettivi:

  1. DIRITTO DEI SINGOLI ALLA PROFESSIONE DELLA FEDE : vi è la facoltà di promuovere atti giuridicamente significativi variamente connessi con l’espressione di scelte spirituali. La costituzione tutela un concreto diritti di esprimere atteggiamenti secondo coscienza. Questo comprende anche il diritto di mutare fede e vale sia in senso positivo quindi dichiarare la propria fede religiosa, portarne i simboli e aderire a una confessione, sia negativo, tacere la propria fede, non aderire a nessuna confessione. Per la costituzione la professione di fede non coincide con l’appartenenza confessionale: si può scegliere di essere religiosi anche senza appartenere a una confessione religiosa. Lo stato, poi, sarà più imparziale se ignora le possibili diverse appartenenze religiose o le distinte scelte personali in materia religiosa. La costituzione guarda alla professione religiosa nella sua traduzione pratica: alla condotta che ne deriva. Quindi lo stato non può ammettere comportamenti conformi alla coscienza individuale, ma contro la legge. L’art 19 sancisce che il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata. La libertà individuale di professione religiosa è tutelata in qualsiasi forma: libertà di aderire a un gruppo, di recedervi. Garantisce anche il dissenso religioso: il diritto di recedere da un gruppo senza soffrire discriminazioni. Implicito nell’art 19 vi è poi il diritto alla riservatezza religiosa. Questo è dovuto al timore di nuove leggi razziali, per cui si garantisce l’assoluta indifferenza della professione religiosa in ordine alla determinazione della condizione giuridica personale proibendo indagini in materia religiosa. Lo stato potrebbe però avvalersi di alcuni dati, ad esempio la volontà di aderire al corso di religione nelle scuole oppure il fatto di versare l’8 per mille dell’irpef allo stato per capire l’inclinazione religiosa del cittadino ed è per questo che si sono individuate nome e procedure particolari per il trattamento di alcuni dati, ancor prima della legge sulla privacy.
  2. DIRITTO ALLA PROPAGANDA RELIGIOSA : è cioè possibile esprimere la propria professione di fede appunto anche mediante propaganda: conferenze, messaggio radiotelevisivi, affissioni etc. La libertà di propaganda è garantita anche da altre norme costituzionali, come quelle che garantiscono la libertà di pensiero, di stampa e di riunione. La propaganda religiosa ha una garanzia aggiuntiva rispetto alle altre forma di propaganda perché non copre solo gli aspetti altisonanti della professione religiosa ma anche elementi semplici come la circolazione di info o scambio di notizie che riguardano meri aspetti organizzativi (comunicazione orari messe), sia in senso positivo ma anche in senso negativo: è possibile anche affliggere manifesti che propagandino all’ateismo: la corte di appello di brescia dichiara giustamente illegittimo il licenziamento di un fattorino che, essendosi recato per lavoro pressa una casa di cura di suore cattoliche, ha lasciato in sala di attesa alcuni opuscoli di propaganda di testimoni di geova. Per quanto riguarda la natura, la propaganda può trattarsi sia di diffusione neutrale del proprio credo, sia di forma di proselitismo religioso. Inizialmente si riteneva che i cittadini non potessero effettuare

CAPITOLO 4 – LA LIBERTA’ RELIGIOSA COLLETTIVA

LA LIBERTA’ E L’AUTONOMIA DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE

Con il termine “libertà religiosa collettiva” intendiamo la libertà religiosa posta in capo a soggetti giuridici collettivi che l’ordinamento tratta in modo unitario. La libertà religiosa dei gruppi non è una mera addizione delle libertà religiose di ciascun aderente, ma una specifica libertà del soggetto nel suo complesso. Particolarmente importante in questo contesto risulta essere l’art 8 cost: non va letto come un’isola costituzionale ma come un punto di collegamento con altre garanzie e diritti costituzionali: l’art 2 per il riferimento alle formazioni sociali, l’art 3 per il fatto che il principio di uguaglianza presuppone una dimensione sociale della comunità civile, perché parla di cittadini e non solo di persone; l’art 7 che stabilisce la reciproca indipendenza fra stato e chiesa cattolica; gli art 10 e 11 che prevedono principi generali relativi alle forme di collegamento fra lo stato e gli altri ordinamenti civili; l’art 19 per il necessario coinvolgimento della dimensione individuale della libertà collettiva; l’art 20 che riguarda altri soggetti giuridici collettivi religiosamente qualificati e gli art 17, 18, 21 e 51 che prevedono diritti di libertà e di uguaglianza.

NOZIONE DI CONFESSIONE RELIGIOSA E DI UGUALE LIBERTA’

Dobbiamo capire chi sono i soggetti definiti con l’espressione “confessioni religiose”. Innanzi tutto dobbiamo segnalare le differenze fra i soggetti presi in carico dall’art 8, rispettivamente nel 1 comma e nel 2 comma.

  • (^) 1 COMMA: si riferisce a tutte le confessioni religiose; enuncia un principio di libertà a tutte le confessioni tra cui anche quella cattolica;
  • 2 COMMA: si riferisce alle confessioni religiose diverse e che quindi ricevono un trattamento differenziato da quella cattolica

Tutte le confessioni devono si godere di uguale libertà, ma questo non significa parità di trattamento. L’espressione “sono uguali davanti alla legge” fissa un principio di libertà e non di uguaglianza in senso formale. L’uguaglianza va interpretata come modo di esercizio della libertà: davanti alla legge una confessione non può essere più libera di un’altra. Il principio di uguale libertà non è comunque pienamente soddisfatto: la chiesa cattolica gode di un regime concordatario: le altre religioni possono infatti solo contrattare un’intesa. Questa regola è stata applicata in maniera diseguale: oggi ci sono alcune religioni che sono riuscite a stipulare un’intesa e a vedersela riconoscere dal parlamento: tavola vedese, mormoni, chiesa avventista, chiesa apostolica. Altre confesioni invece hanno si stipulato un’intesa ma questa non è stata approvata ancora con legge (testimoni di geova). Altre confessioni vorrebbero ma non possono stipulare l’intesa (comunità islamiche). Altre hanno avuto trattative di cui si è persa notizie (istituto buddista italiano soka gakkai). Non va dimenticato poi che, in assenza della legge di approvazione dell’intesa, la norma applicabile è quella sui culti ammessi del 1929, varata in epoca fascista che è palesemente incostituzionale.

Il sistema delle intese è stato pensato per equiparare le posizioni delle confessioni religiose al trattamento preferenziale riservato alla chiesa di maggioranza: è un sistema poco adatto a rispondere alle esigenze di libertà religiosa collettiva. Tutte le confessioni sono si libere, ma per poter esercitare questa libertà devono essere riconosciute mediante un’intesa approvata dal parlamento. Lo statuto albertino vedeva poi la chiesa cattolica come sola religione di stato: tramite un concordato si era anche rafforzata la natura di stato confessionale dell’italia.

CHI SONO I SOGGETTI DEFINITI CON “CONFESSIONE RELIGIOSA? La confessione religiosa intuitivamente si associa alle organizzazioni religiose e alla religione. Dobbiamo uscire dalle logiche formali che in passato distinguevano le confessioni dalle associazioni e dalle logiche politiche che vogliono proteggersi dalle sette e cercano elementi caratterizzanti le sette stesse per legittimare delle restrizioni alla libertà garantita ex art 8. Il tema delle confessioni religiose viene analizzato dal costituente nella logica del diritto ecclesiastico verticale e ancora oggi si fa l’errore di pensare che la definizione di confessione religiosa serva per l’applicazione del comma 3 art 8, ovvero per capire i soggetti che possono stipulare l’intesa. Il punto centrale, invece, è capire quali sono i soggetti che godono delle libertà e delle garanzie protette dalla norma. Un indizio per capire meglio chi e cosa sono ce l’abbiamo: la chiesa cattolica è una confessione religiosa.

Bisogna scindere due momenti logici:

  • Il primo fa riferimento ai diritti di libertà: chi gode di uguale libertà? I costituenti quando pensavano alle confessioni religiose diverse dalla cattolica avevano in mente le minoranze ebree e protestanti italiane. Non pensavano all’islam o al buddhismo. Quindi si poteva dire che la credenza in dio era elemento qualificante di una confessione religiosa. Ma oggi ci sono anche confessioni atee, nuovi fenomeni che 60 anni fa sarebbero state considerate sette stravaganti;
  • Il secondo si riferisce alla regolazione dei rapporti con lo stato.

Il principio di laicità impone che lo stato non definisca i parametri della religiosità, tuttavia questo non impedisce che l’ordinamento possa sapere se il gruppo che ha di fronte è protetto o meno dalla garanzia di uguale libertà. I giudici giustamente cercano di identificare criteri chiari e controllabili per individuare tali soggetti, ma lo fanno in maniera sbagliata:

  • In base a precedenti riconoscimenti pubblici: ad esempio, viene stipulata un’intesa in passato. Se c’è l’intesa allora significa che è una confessione religiosa;
  • Riconoscimento della personalità giuridica concessa ai sensi della legge sui culti ammessi;
  • Se hanno uno statuto che ne esprima chiaramente i caratteri: ma quali caratteri? Avere uno statuto p una libertà, non una possibilità.

La nozione di confessione religiosa va ricercata nell’ambito delle libertà costituzionali connesse alla dimensione religiosa. L’unica definizione costituzionalmente compatibile è “gruppo caratterizzato dalla comunanza di un certo orientamento spirituale, espressivo della libertà di coscienza e legato a un certo modo di intendere la vita e la morte, il quale di autocertifica come confessione religiosa”. Si parla del cd criterio di autoqualificazione: questa definizione permette allo stato di essere autonomo, perché non si ingerisce nello spazio religioso e inoltre garantisce l’autonomia a tali soggetti che sono loro stessi a proclamarsi o meno confessioni religiose. Lo stato non potrebbe dichiarare confessione religiosa un gruppo che non vuole essere tale. Sono incostituzionali le norme che distinguono la disciplina delle confessioni religiose che hanno sottoscritto patti, accordi o intese con lo stato da tutte le altre:

  • La sentenza della corte cost 195/93 boccia una legge regionale che operava tale distinzione: l’aver stipulato l’intesa ex art 8 c2 non può costituire elemento discriminatorio. Possono infatti esistere

collegamento con una confessione religiosa. Quindi “carattere ecclesiastico” ex art 20 significa “confessionale”. L’art 20 vieta limitazioni di duplice natura: da un lato le limitazioni legislative, e dall’altro speciali gravami fiscali cioè a un divieto di norme peggiorative.

CENNI SULLA DISCIPLINA DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

Gli enti ecclesiastici sono oggetto di una disciplina speciale pattizia che ne riconosce la appartenenza confessionali. Gli enti ecclesiastici sono soggetti giuridici collettivi di natura personale (associazioni), patrimoniale (fondazioni) o istituzionale (diocesi) che hanno personalità giuridica civile. Non esistono enti ecclesiastici in senso stretto che non siano persone giuridiche: i soggetti giuridici che non hanno personalità giuridica civile restano disciplinati come meri enti di fatto. Il riconoscimento della personalità giuridica civile che non possa essere documentato per antico possesso di stato, discende da tre diverse modalità stabilite dalle leggi di derivazione pattizia. La prima legge è la legge 222/85 che riguarda gli enti cattolici. Sono stati poi riconosciuti con apposita legge alcuni enti istituzionali: comunità ebraiche, conferenza episcopale italiana, unione cristiana delle diverse chiese avventiste… La legge prevede poi un procedimento abbreviato per il riconoscimento della personalità giuridica civile delle diocesi, parrocchie, seminari cattolici e degli istituti per il sostentamento del clero costituiti in forza della soppressione del sistema beneficale. Per tutti gli altri enti confessionali il riconoscimento della personalità giuridica dovrà avvenire mediante decreto del ministro dell’interno dopo che gli uffici hanno accertato la sussistenza di 3 requisiti:

  • Sede dell’ente in italia;
  • Appartenenza organica con la confessione religiosa di riferimento: risultante da un documento ad hoc rilasciato all’ente dell’autorità ecclesiastica competente o attraverso la presentazione dell’istanza di riconoscimento direttamente da parte di quest’ultima;
  • Finalità costitutiva ed essenziale di religione e culto.

I primi due requisiti sono oggettivi e inequivocabili, l’ultimo dipende da una scelta discrezionale della pubblica amministrazione e costituisce l’ambito più importante perché l’ecclesiasticità in questione non riguarda un attributo confessionale ma un’autonoma qualificazione civile. L’autorità civile attribuisce quindi la qualifica di persona giuridica (che permetterà all’ente di sottostare alla disciplina civile speciale prevista dalle norme pattizie) solo se è certa che la ragion d’essere dell’ente sia religiosa. Tuttavia è una discrezionalità vincolata: la legge 222 infatti indica i parametri di valutazione: “sono considerate attività religiose o culto quelle diretta all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana. Non sono tali invece quelle di assistenza, beneficienza, istruzione, educazione, cultura e commerciali/ lucrative. La legge, non propone di valutare le finalità vere e proprie dell’ente, ma valuta l’ente attraverso il filtro delle attività svolte in concreto. L’idea di ecclesiasticità dello stato, non coincide però con quella della chiesa.

  • Per la chiesa: ogni ente che appartiene alla sua struttura, indipendentemente dall’attività svolta;
  • Per lo stato: l’ente non solo deve essere ecclesiastico dal punto di vista della confessione religiosa, ma occorre che persegua finalità che lo stato stesso giudica religiose, congruenti con questa qualificazione.

La valutazione della pubblica amministrazione riguarda solo il profilo del riconoscimento dell’ecclesiasticità civile e non il profilo oggettivo dell’ente dal punto di vista sostanziale: l’ente potrà svolgere anche quella attività che per la p.a non sono ecclesiastiche (beneficienza, misericordia); tuttavia deve dimostrare che queste attività non sono il motivo per cui l’ente è sorto. Se l’ente cambi natura lo stato può revocare il riconoscimento della personalità giuridica; stessa cosa se vengono a mancare i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento. Gli enti ecclesiastici riconosciuti seguono la stessa imposizione tributaria degli enti non commerciali:

seguono in tutto e per tutto il diritto comune. Secondo la giurisprudenza possono anche acquisire la qualifica di imprenditore e seguirne le regole.

L’IMPOSIZIONE TRIBUTARIA SUGLI ENTI ECCLESIASTICI

Gli enti ecclesiastici seguono la tassazione degli enti non commerciali: si applica quindi l’IRES del 50%. Questa materia è dovuta al sistema pattizio del 1929 quando lo stato decide di riconciliarsi con la chiesa e nel trattato del laterano stabilì l’esenzione da ogni tributo relativamente agli immobili di proprietà della santa sede, mentre nel concordato equiparò le attività di religione e culto a quella di istruzione e beneficienza che a loto volta godevano di un regime agevolato. Oggi però la tassazione diretta verte principalmente sui soggetti e non sulle attività quindi questa tassazione ha un valore anacronistico. Più complessa è la questione sull’ICI, l’imposta comune sugli immobili. Un decreto legislativo disponeva l’esenzione per gli enti esclusivamente destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive”. Non sono soggetti a questa imposta nemmeno gli immobili degli enti confessionali destinati solo ad attività diverse da religione e culto ma comunque prese in considerazione dal decreto legislativo. Sono esenti dall’ICI anche gli immobili utilizzati da enti non commerciali se risultano destinati solo ad attività contemplate nell’esenzione. Ci sono due requisiti per l’esenzione:

  • OGGETTIVO : attività svolta nell’immobile deve essere una di quelle tassativamente elencate dalla legge;
  • SOGGETTIVO : il soggetto agevolato deve essere un ente non commerciale.

Quindi un ente confessionale che usa l’immobile per scopi diversi da quelli agevolati dovrà pagare l’ICI. L’ICI è stata abolita nel 2008 ma è tornata in vigore nel 2012 sotto il nome di IMU, imposta municipale unica che mantiene l’esenzione fatta dal decreto legislativo 1992. La c.d imposta unica comunale è formata da 3 distinte imposte:

  • IMU : la pagano i proprietari degli immobili e non è dovuta per le prime case;
  • TARI : tassa sui rifiuti, dovuta dagli utilizzatori che producono rifiuti;
  • (^) TASI : tassa annuale sui servizi indivisibili, è dovuta pro quota sia dai proprietari che dagli utilizzatori.

Gli enti ecclesiastici sono esentati dal pagamento di queste imposte solo se negli immobili svolgono una delle attività esentante, altrimenti non hanno privilegi.

sottraggono informazioni all’individuo, sia di utilizzarle con un accesso selettivo o esclusivo. Questo ha spostato il problema da un’asse essenzialmente privatistica all’asse pubblicistica. Nel nostro ordinamento, il diritto alla riservatezza non è solo espressione della libertà di essere lasciati in pace, ma anche il diritto di opporti alle eccessive pretese della socialità. Questa impostazione sociale dovrebbe essere sviluppata collegandola ai diritti della personalità ex art 2 cost, in questo modo la riservatezza appare una questione comune più ampia della semplice sfera dei beni giuridici privati, come emerge invece dal suo ancoramento ai diritti del cc: diritto al nome, alla reputazione etc, che danno spessore alla tutela dell’identità personale solo nel caso che la propria immagine non deve essere proiettata in modo distorto da ciò che l’individuo ha effettivamente manifestato nella vita di relazione. In diritto all’identità personale dovrebbe essere salvaguardato anche in senso positivo e non solo negativo: il diritto ad essere ciò che si vuole essere. Purtroppo per ora siamo ancorati ad una visione minimale del diritto all’identità personale che nega oltretutto il rispetto della specificità religiosa e culturale che attiene a questa sfera. La nozione di identità personale è una nozione dinamica, un’accezione ampia che guarda alla persona umana nella sua totalità quale complesso di valori, idee, sentimenti che la differenziano da tutti gli altri. L’identificazione di un soggetto non si può basare solo sugli elementi che si traggono dalla lettura della carta d’identità, ed è per questo che non c’è una definizione giuridica esaustiva dell’identità personale. Tuttavia, questo non ha impedito alla corte costituzionale di identificarlo come un diritto garantito dall’art 2 cost. la L.164/1982 consente ad esempio, di ottenere una rettifica di stato civile nel caso di modifica del sesso in quanto questo cambiamento incide sulla determinazione della propria identità e sulla conseguente rappresentazione esterna di sé. Tale diritto scatta solo quando c’è un effettivo cambiamento di genere e non solo quando ci si voglia rappresentare secondo un’inclinazione sessuale diversa da quella fisicamente evidente. La legge quindi accetta che vengano cambiati i connotati fisici e poi consente di prenderne atto, ma non accetta che qualcuno possa essere rappresentato come sente di essere: quindi l’uomo che diventa donna ha diritto alla propria identità, ma l’uomo che semplicemente si rappresenta come donna non trova la stessa accoglienza. Questo meriterebbe approfondimenti ulteriori in quanto si dovrebbe dare piena garanzia all’identità personale di ciascuno, non solo in termini di effettività esteriore, ma anche secondo la propria rappresentazione interiore: prestando attenzione adeguata al diritto di essere se stessi. Il diritto alla riservatezza quindi, è inteso non solo come diritto a rappresentarsi secondo la propria reale identità ma anche a mantenere nella sfera del riserbo certi fatti privati.

IL TRATTAMENTO DEI DATI RELIGIOSI

La legge pone una particolare attenzione ai cd dati sensibili, cioè quei dati idonei a rivelare l’origine razziale, etnica, convinzioni religiose, filosofiche, politiche, adesione a partiti, associazioni religiose, stato di salute e vita sessuale. Questi dati possono essere trattati solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del garante. Chi vuole detenere un archivio contenete dati personali deve:

  1. (^) Notificarlo al garante per la protezione dei dati personali;
  2. Raccogliere i dati dopo aver informato l’interessato degli aspetto dell’art 10: natura facoltativa, finalità della raccolta, diritti etc;
  3. Ricevere il consenso del trattamento;
  4. Curare le sicurezze dei dati per evitare che possano diffondersi senza il consenso dell’interessato.

La ratio è quella di mantenere il diritto di ciascuno a controllare la veridicità delle informazioni che lo riguardano per evitare che possa essere data una falsa rappresentazione di se. Il titolare del trattamento è obbligato ad aggiornare e completare i dati che possiede. La legge obbliga anche le confessioni religiose a rispettare la normativa in materia di dati sensibili: impone ai soggetti che effettuano tale trattamento di dotarsi di specifiche regole di garanzia. Questo era percepito come un’intromissione dello stato nell’organizzazione interna della chiesa. La conferenza episcopale italiana si è dotata di un regolamento conforme alla legge italiana e quindi la chiesa cattolica oggi tratta i dati religiosi nel rispetto delle regole generali.

LO SBATTEZZO

Lo sbattezzo, è la richiesta dei cittadini battezzati ma non più cattolici di cancellare il loro nominativo dal registro dei battesimi in quanto quel dato non è più reale e la sua conservazione falsa la loro identità. La richiesta andrebbe accolta ma l’autorità ecclesiastica si è inizialmente opposta in virtù del carattere indelebile del battesimo ed ha negato la cancellazione del dato. Il garante quindi ha precisato che trattandosi di un dato storico, non andava cancellato bensì aggiornato. Il parroco quindi deve semplicemente registrare che il battezzato è uscito dalla chiesa senza cancellare il dato originario. Questo desta qualche perplessità: la norma infatti letteralmente non si riferisce ai dati storici ma propende per l’esistenza di un vero e proprio diritto all’oblio. Alla stessa conclusione si sarebbe dovuti arrivare sulla base del fatto che anche la chiesa cattolica ha un diritto a conservare traccia del battesimo il quale non è riferibile solo al battezzato ma anche alla confessione religiosa. La confessione religiosa risulterebbe penalizzata nella sua rappresentazione identitaria se perdesse nota di quanti siano o siano stati i propri fedeli. Eventuali cancellazioni potrebbero creare la falsa immagina di una confessione priva di fedeli.

MATRIMONIO E FAMIGLIA

Non esiste una definizione legale del matrimonio, il cc la da per presupposta: viene indicato come l’atto che dà vita ad una comunione di vita materiale e spirituale tra coniugi. Ai sensi dell’art 143 cc, questa comunione si articola in reciproci diritti e doveri: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione. L’art 29 cost ci dice che la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio. Tuttavia, i matrimoni e la famiglia, non si trovano necessariamente in un rapporto di causa-effetto: non tutti i matrimoni si traducono nella costituzione di una famiglia in senso completo che si perfeziona quando nascono o si adottano i figli. Ormai l’idea di famiglia non è più univoca: copre una varietà di esperienze e relazioni e ne esclude molte altro: si parla infatti di famiglia di fatto, allargata, ricomposta etc. Emerge a tal punto la libertà di scelta matrimoniale: consiste nel diritti di decidere se sposarsi o meno e nel diritti di scegliere la forma matrimoniale prevista. In italia sono previste varie forme matrimoniali:

  1. (^) MATRIMONIO CIVILE : regolato per intero dal diritto civile, che disciplina sia l’atto sia il rapporto matrimoniale;
  2. MATRIMONIO CONCORDATARIO : si tratta di un matrimonio canonica con effetti civili stipulato secondo quanto previsto dal concordato tra stato e chiesa cattolica. L’atto matrimoniale è regolato dal diritto canonico, mentre il rapporto matrimoniale dal diritto italiano;
  3. (^) MATRIMONIO CIVILE CON RITO RELIGIOSO : un vero e proprio matrimonio civile, ma celebrato davanti a un ministro di culto che fa le veci dell’ufficiale di stato civile. Non va confuso con il semplice matrimonio religioso.

Possiamo parlare a questo punto delle convivenze non fondate sul matrimonio: oggi sono molte diffuse e si può trattare sia di convivenze stabili, decise liberamente al posto del matrimonio, oppure si può trattare di convivenze di prova, che possono sia interrompersi che sfociare in un matrimonio vero e proprio. Possono anche completarsi nella generazione della prole: in questo caso i rapporti di genitorialità costituiscono legami giuridicamente rilevanti in modo in parte indipendente dalla relazione di coniugio; poiché i genitori, pure se non sposati, devono adempiere ai doveri del loro status, sebbene senza essere tenuti al rispetto degli obblighi che conseguono al rapporto matrimoniale. Secondo la costituzione, la famiglia resta fondata sul matrimonio, quindi in senso giuridico la famiglia non può prescindere dal legale matrimoniale. La genitorialità tuttavia da vita a legami giuridici indipendenti dal matrimonio e se i genitori convivono con i figli di fatto costituiscono una vera e propria famiglia che il legislatore fa finta di non vedere ma che esiste. Secondo la costituzione quindi, la famiglia è la società naturale fondata sul matrimonio. Ma qual è la tipologia di matrimonio che fonda questa famiglia naturale? La costituzione non ci aiuta a individuarla anche perché distingue in due norme diverse i doveri matrimoniali dai doveri familiari. Vi è però un problema: il diritto guarda al matrimonio e alla famiglie prevalentemente come esperienze