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Lezione su Matrimonio Concordatario: Libertà Religiosa e Effetti Civili, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Documento della lezione del 26 aprile sul matrimonio concordatario, che combina elementi di matrimonio religioso e civile. Esplora la scelta personale di scegliere un modello di matrimonio, la trascrizione che consente gli effetti civili, e la convergenza tra il diritto canonico e civile. Discussione del pluralismo in materia matrimoniale e il ruolo del giurisdizionalismo.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 05/10/2022

robymas
robymas 🇮🇹

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Lezione 26 aprile
Matrimonio concordatario
Matrimonio religioso con effetti civili, nella specie matrimonio concordatario perché trova la sua
disciplina nel concordato del ’29 e nell’accordi di Villa Madama dell’84.
Principio di fondo: idea di un matrimonio religioso con effetti civili, ossia un matrimonio celebrato
davanti al ministro del culto, celebrato e disciplinato dalla legge canonica, ma che consegue gli
effetti civili, attraverso la trascrizione, che ha a che fare con la libertà della persona di
autodeterminarsi, ossia di scegliere un modello, forma matrimoniale.
Questa scelta si può vedere come un’esplicazione del diritto di libertà religiosa: i battezzati
esplicano la propria libertà personale religiosa scegliendo una legge, quella canonica, che possa
disciplinare il matrimonio.
La trascrizione fa sì che il matrimonio religioso ottenga gli effetti civili: se la si vede come ponte
che collega i due ordinamenti, e come un atto di volontà, di libertà, ci permette di cogliere le
differenze tra l‘articolo 34 del concordato del ’29, e l’articolo 8 dell’accordi di Villa Madama.
L’articolo 34 del concordato è figlio, appartiene, ad un modello di rapporti Stato/Chiesa, mentre
l’articolo 8 appartiene ad un altro modello. In mezzo, tra il 1984 e il 1929, ci sta l’articolo 7 della
Costituzione che nel comma 2 richiama i Patti Lateranensi, e quindi il concordato del ’29, come
disciplina dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, ossia come disciplina delle res mixtae, materie
rispetto alle quali la Chiesa e lo Stato rivendicano la loro competenza in toto questa situazione si
gestisce attraverso una convergenza, ossia una fonte concordata, bilaterale.
Tra il ’29 e l’84 c’è la Costituzione: l’articolo 34 della legge matrimoniale del concordato del ’29 è
retta in vigore, fino a quando con la legge 121 di ratifica dell’85 non viene modificato. Questa
modifica è preceduta da una serie di interventi di carattere giurisprudenziale, che segnalano tutte
quelle situazioni rispetto alle quali si può riscontrare un contrasto tra i principi del matrimonio
concordatario e quelli costituzionali.
Il richiamo ai patti nell’articolo 7, che rispecchia un certo tipo di valori, non ha impedito il
progresso dei valori civili nel 1970 in Italia viene introdotta le legge sul divorzio: fino a
questa data (dal 1948 fino al 1970) il matrimonio è indissolubile, non c’era il divorzio si
doveva accettare quel modello ideologico di matrimonio. Con l’introduzione della legge del
divorzio si capisce subito che l’articolo 34 del concordato vale, ma non per tutti: non è un
sistema obbligatorio per tutti.
Storicamente il matrimonio civile obbligatorio è introdotto con il codice civile del 1865: il
matrimonio civile obbligatorio viene meno con il concordato del ’29, ossia con l’articolo 34.
Sistema del doppio binario: se si voleva un matrimonio canonico, se ne doveva fare un altro.
L’articolo 34 del concordato del ’29, in una lettura storicamente antecedente alla Costituzione,
mostra il fenomeno del pluralismo in materia matrimoniale.
Con la trascrizione il matrimonio consegue gli effetti civili e sono riconosciute anche le sentenze
ecclesiastiche di nullità: contestualmente nel ’29 la legge dei culti ammessi introduce anche la
forma del matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti acattolici legge del 24 giugno
1929.
Rispetto al 1865 si può parlare di pluralismo, di modelli matrimoniali. modo di esplicare la libertà
religiosa. Siamo in un sistema di relazioni Stato/Chiesa inquadrato nell’etichetta del
giurisdizionalismo, ossia la prevalenza della giurisdizione dello Stato sulla Chiesa.
Articolo 34 della legge 847 del 1929: parla di riconoscere effetti civili al sacramento del
matrimonio.
Giurisdizionalismo : il culto di stato rappresenta l’idea, l’ideologia dello Stato.
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Lezione 26 aprile Matrimonio concordatario  Matrimonio religioso con effetti civili, nella specie matrimonio concordatario perché trova la sua disciplina nel concordato del ’29 e nell’accordi di Villa Madama dell’84.  Principio di fondo: idea di un matrimonio religioso con effetti civili, ossia un matrimonio celebrato davanti al ministro del culto, celebrato e disciplinato dalla legge canonica, ma che consegue gli effetti civili, attraverso la trascrizione , che ha a che fare con la libertà della persona di autodeterminarsi, ossia di scegliere un modello, forma matrimoniale.  Questa scelta si può vedere come un’esplicazione del diritto di libertà religiosa: i battezzati esplicano la propria libertà personale religiosa scegliendo una legge, quella canonica, che possa disciplinare il matrimonio.  La trascrizione fa sì che il matrimonio religioso ottenga gli effetti civili: se la si vede come ponte che collega i due ordinamenti, e come un atto di volontà, di libertà, ci permette di cogliere le differenze tra l‘articolo 34 del concordato del ’29, e l’articolo 8 dell’accordi di Villa Madama.  L’articolo 34 del concordato è figlio, appartiene, ad un modello di rapporti Stato/Chiesa, mentre l’articolo 8 appartiene ad un altro modello. In mezzo, tra il 1984 e il 1929, ci sta l’articolo 7 della Costituzione che nel comma 2 richiama i Patti Lateranensi, e quindi il concordato del ’29, come disciplina dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, ossia come disciplina delle res mixtae , materie rispetto alle quali la Chiesa e lo Stato rivendicano la loro competenza in toto  questa situazione si gestisce attraverso una convergenza, ossia una fonte concordata, bilaterale.  Tra il ’29 e l’84 c’è la Costituzione: l’articolo 34 della legge matrimoniale del concordato del ’29 è retta in vigore, fino a quando con la legge 121 di ratifica dell’85 non viene modificato. Questa modifica è preceduta da una serie di interventi di carattere giurisprudenziale, che segnalano tutte quelle situazioni rispetto alle quali si può riscontrare un contrasto tra i principi del matrimonio concordatario e quelli costituzionali.  Il richiamo ai patti nell’articolo 7, che rispecchia un certo tipo di valori, non ha impedito il progresso dei valori civili  nel 1970 in Italia viene introdotta le legge sul divorzio: fino a questa data (dal 1948 fino al 1970) il matrimonio è indissolubile, non c’era il divorzio  si doveva accettare quel modello ideologico di matrimonio. Con l’introduzione della legge del divorzio si capisce subito che l’articolo 34 del concordato vale, ma non per tutti: non è un sistema obbligatorio per tutti.  Storicamente il matrimonio civile obbligatorio è introdotto con il codice civile del 1865: il matrimonio civile obbligatorio viene meno con il concordato del ’29, ossia con l’articolo 34. Sistema del doppio binario: se si voleva un matrimonio canonico, se ne doveva fare un altro. L’articolo 34 del concordato del ’29, in una lettura storicamente antecedente alla Costituzione, mostra il fenomeno del pluralismo in materia matrimoniale. Con la trascrizione il matrimonio consegue gli effetti civili e sono riconosciute anche le sentenze ecclesiastiche di nullità: contestualmente nel ’29 la legge dei culti ammessi introduce anche la forma del matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti acattolici  legge del 24 giugno

 Rispetto al 1865 si può parlare di pluralismo, di modelli matrimoniali.  modo di esplicare la libertà religiosa. Siamo in un sistema di relazioni Stato/Chiesa inquadrato nell’etichetta del giurisdizionalismo, ossia la prevalenza della giurisdizione dello Stato sulla Chiesa.  Articolo 34 della legge 847 del 1929: parla di riconoscere effetti civili al sacramento del matrimonio.  Giurisdizionalismo: il culto di stato rappresenta l’idea, l’ideologia dello Stato.

Articolo 8 accordo di Villa madama : “ a condizione che l’atto sia trascritto, previe pubblicazioni ”  si vede il diritto canonico, ossia l’ordinamento canonico ed anche quello civile, dello Stato  trascrizione non solo come ponte, ma come momento che attiene alla scelta della persona.  Secondo l’articolo 8 il matrimonio canonico, per il diritto dello stato, è un presupposto di fatto, estraneo all’ordinamento civile.  La trascrizione è un atto autonomo : la richiesta di pubblicazioni per trascrivere un matrimonio è l’atto di scelta, il consenso, l’atto di libertà. Non c’è automatismo: i valori civili e quelli religiosi, secondo l’articolo 8, sono valori indipendenti. Il principio della distinzione degli ordini significa che ci sono valori civili e valori religiosi vs articolo 34: lo Stato italiano fortifica, potenzia il matrimonio, che è arricchito di valori religiosi, assorbiti nella sfera civile. Articolo 34 :  Si possono riconoscere effetti civili al sacramento.  Scelta di carattere ideologico: il giurisdizionalismo, come prevalenza della giurisdizione dello stato.  Lo strumento di diritti civile che ha lo stato per riconoscere il sacramento è l’aspetto ideologico.  Parla di pubblicazione.  Dopo la celebrazione, il parroco spiega gli effetti civili del matrimonio, leggendo gli articoli del codice civile.  Viene redatto un atto di matrimonio che verrà poi trasmesso al comune per la trascrizione.  Vige quasi un automatismo del sistema, visibile nel comma 3: “le cause concernenti la nullità del matrimonio, sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici”.  Lo Stato fa una scelta a monte: il fatto che le cause di nullità siano riservate alla competenza, significa che vale la riserva di giurisdizione esclusiva della Chiesa sulle cause matrimoniali.  Il matrimonio nel diritto canonico è indissolubile, quindi il patto è irrevocabile  non c’è possibilità che la volontà intervenga perché quell’unione è fatta direttamente da Dio, se non ci sono impedimenti, se c’è la validità e la forma.  Nel diritto canonico, una volta gestito l’atto, sul rapporto non si interviene. La riserva esclusiva sulla materia matrimoniale da parte della Chiesa cade nel 1970, quando viene introdotta la legge sul divorzio.  Sentenze e provvedimenti canonici vengono trasmessi d’ufficio  vige l’automatismo.  vale la volontà, la volontarietà.  Sistema automatico di trasmissione alla corte c’appello che emanerà un’ordinanza: processo burocratico sotto la legge sovrana di un automatismo che, in quell’alleanza trono/altare, comporta che lo Stato rinuncia alla sua competenza giurisdizionale, riservando la competenza a giudicare della nullità solo alla Chiesa + una volta avvenuto il processo canonico che dichiarerà la nullità, quegli atti ritornano allo stato d’ufficio.  L’articolo 34 del 1929 disciplina il matrimonio concordatario che, nel sistema, permane finché non si determineranno quelle situazioni di natura civile-politica che metteranno tutto a soqquadro.  L’introduzione della legge sul divorzio scardina il sistema, modello di matrimonio così come descritto nell’articolo 34.  Subito dopo il ’70, la giurisprudenza della corte costituzionale ha introdotto dei limiti alla trascrivibilità dei matrimoni canonici ed anche all’esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche d nullità.  non è detto che tutti i matrimoni si possano trascrivere e non è detto che tutte le sentenze si possano delibare.  Dall’introduzione della legge sul divorzio si spezza questo automatismo  il diritto civile fa valere le istanze civili.