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Analisi del matrimonio concordatario: ruolo del parroco e dell'ufficiale di stato civile. Approfondimento sulla trascrizione tempestiva e tardiva dell'atto matrimoniale e implicazioni civili del matrimonio canonico. Esame degli impedimenti alla trascrizione e specificità dei matrimoni celebrati in altre confessioni religiose. Rilevanza giuridica dei matrimoni religiosi senza effetti civili e quadro esaustivo del diritto matrimoniale ecclesiastico in Italia. Focus su procedure e normative per il riconoscimento civile del matrimonio religioso, con attenzione a implicazioni legali e amministrative per coniugi e terzi. Approfondimento su trascrizione tardiva, diritti dei terzi e sentenze di scioglimento.
Tipologia: Sintesi del corso
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Matrimoni religiosi e ordinamento civile.
Il sistema matrimoniale concordatario. La volontà dello Stato di promuovere il pieno rispetto del sentimento religioso si è tradotta nel RICONOSCIMENTO DEGLI EFFETTI CIVILI AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO DISCIPLINATO DAL DIRITTO CANONICO, al fine di ridonare all’istituto del matrimonio dignità conforme alle tradizioni cattolica del suo popolo (ART. 34 CONCORDATO). IL SISTEMA MATRIMONIALE CONCORDATARIO È STATO INTRODOTTO NEL 1929 CON IL CONCORDATO. o Prima, dal 1866 al 1929, era previsto il sistema del doppio binario: cioè matrimonio civile e matrimonio canonico si ponevano su due binari autonomi ed indipendenti. In quel caso, i soggetti che volevano acquisire lo status coniugale, in ambito statale ed in ambito canonico erano costretti ad effettuare una duplice celebrazione:
o Accordo di Villa Madama: che è fonte per entrambi gli ordinamenti. È fonte atipica in ambito statale e diritto canonico particolare per la Chiesa. o Codice Di Diritto Canonico: che disciplina la forma, i vizi del consenso e gli impedimenti. o Decreto Generale sul matrimonio canonico della Conferenza Episcopale Italiana del 1990: è la norma di attuazione dell'accordo bilaterale, come se fosse la nostra legge di esecuzione. o Disposizioni Diocesane
SIA PER LA CHIESA CATTOLICA (art. 8 Accordo di Villa Madama), SIA NELLE INTESE (in tutte, tranne quella con i buddisti, che non hanno matrimonio istituzionalizzato) È PREVISTA SEMPRE LA DISCIPLINA DELLA TRASCRIZIONE DEI MATRIMONI RELIGIOSI. Questo avviene perchè ci troviamo dinanzi ad un procedimento amministrativo, sia in ambito statale che canonico, dal carattere inter-ordinamentale (perché coinvolge i due ordinamenti). perché inter-ordinamentale? Per una serie di aspetti
Rilascia il nulla-osta e insieme all’istanza Trasmette all’ufficiale di Stato Civile, in cui uno degli sposi è residente Le pubblicazioni durano almeno 8 giorni Decorsi 3 giorni dalle pubblicazioni L'ufficiale di Stato civile rilascia il nullaosta in cui certifica che i soggetti corrispondono ai requisiti di età e che non ci sono impedimenti inderogabili IMPEDIMENTI INDEROGABILI
Uno resta alla Parrocchia
L'UFFICIALE DI STATO CIVILE, ricevuto l'atto di matrimonio, previa verifica della sua regolarità, NE CURA LA TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ENTRO 24 ORE dal ricevimento e nelle successive 24 ore ne trasmette la notizia al parroco con l'indicazione della data in cui è stata effettuata (il parroco provvederà all'annotazione della comunicazione ricevuta nel registro dei matrimoni). Anche se l’UST effettua la trascrizione oltre 24 h nulla questio. In questi casi l'ufficiale di Stato civile nel caso in cui dovesse rifiutare è tenuto a rilasciare un certificato dal quale possono essere desunti i motivi della stessa per consentire alle parti di ricorrere in tribunale.
MATRIMONIO (se il matrimonio viene celebrato al Duomo di Santa Maria Capua Vetere, il parroco del Duomo dovrà trasmettere l’atto all’ufficiale di stato civile del Comune di Santa Maria Capua Vetere) il quale poi dovrà a sua volta trasmetterlo ai comuni di residenza dei due coniugi. Si parla di presunzione agli effetti civili perché i coniugi nel corso del procedimento di trascrizione, compiono tutta una serie di atti dei quali si presume che vogliono anche gli effetti civili: Ø ISTANZA DI TRASCRIZIONE ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE: se un individuo vuole celebrare un matrimonio solo in chiesa (chiamato anche matrimonio di coscienza cioè matrimonio religioso non trascritto nei registri dello stato civile) non presenterebbe l’istanza di trascrizione.
INTEGRATIVE: ad esempio se scelgo la separazione dei beni sono consapevole che l’atto dal Comune e produce effetti civili Ø FIRMA DELL’ATTO MATRIMONIALE IN DOPPIO ORIGINALE: lo firmo in doppio originale perché so che uno dei due atti va al Comune.
Entro i 5 gg non vi è un’apposita manifestazione di volontà, si parla infatti di una presuntio voluntatis transcriptions, cioè presunzione di volonta alla trascrizione. UNA VOLTA TRASCRITTO, IL MATRIMONIO HA EFFETTI RETROATTIVI DAL GIORNO DELLA CELEBRAZIONE, SENZA IL LIMITE DELLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI LEGITTIMAMENTE ACQUISITI DAI TERZI.
Quali possono essere i diritti acquisiti dai terzi? Esempio 1: Un soggetto si sposa oggi, ma non trascrive il matrimonio. Tra un anno acquista un immobile, che ovviamente è di sua proprietà. Dopo aver acquistato l’immobile, il soggetto chiede un prestito in banca di 200.000 € e mette l’immobile come garanzia. Ø Nel caso in cui il matrimonio fosse stato trascritto e non fosse stata prevista la separazione dei beni l’immobile sarebbe stato per un 50% suo e l’altro 50% del suo coniuge. Ø Se dopo un mese, il soggetto decide di trascrivere il matrimonio, quel matrimonio avrà efficacia retroattiva, relativamente anche alla comunione dei beni. L’immobile diventa quindi 50,% e 50 %. Questo non significa però che la Banca perde il 50% della sua garanzia, proprio perché parliamo di un diritto legittimamente acquisito dal terzo. Esempio 2 : in caso di trascrizione tardiva, l’unica limitazione prevista dalla legge alla retroattività degli effetti civili è data dalla salvezza dei diritti legittimamente acquistati dai terzi nel periodo intercorrente tra la celebrazione canonica e la trascrizione nei registri dello stato civile in conseguenza dello stato libero dei coniugi risultanti dai pubblici registri statali. La prima conseguenza della retroattività degli effetti della trascrizione tardiva è che l’eventuale stato vedovile di uno o di entrambi i coniugi viene meno con efficacia retroattiva dal momento della celebrazione del matrimonio religioso. Ne consegue il venir meno del diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità, del coniuge defunto, poiché il diritto alla pensione di reversibilità cessa per sopravvenuto matrimonio da cui scaturisce il diritto dell’ente previdenziale di ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite. Piu semplicemente: la retroattività degli effetti civili implica il venir meno dell’eventuale stato vedovile di uno dei coniugi derivante da precedente matrimonio, a partire dalla celebrazione del matrimonio religioso.ne consegue che da questo momento viene meno anche il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità del coniuge defunto il quale viene meno per sopravvenuto matrimonio.
La trascrizione nel diritto ecclesiastico , sia tardiva che tempestiva, è una tipologia di trascrizione che si distingue dalla classica trascrizione: trascrizione con efficacia dichiarativa e trascrizione con efficacia costitutiva. Ø TRASCRIZIONE CON EFFICACIA DICHIARATIVA: ha funzione di pubblicità notizia, cioè l’atto produce i suoi effetti nel momento in cui lo si pone in essere , a prescindere dal fatto che lo trascriva o meno. Ø TRASCRIZIONE CON EFFICACIA COSTITUTIVA: quando l’atto non produce i suoi effetti fin quando non viene trascritto. Nella trascrizione, sia tardiva che tempestiva, non vi sono queste due categorie.
trascritto se l’altro coniuge ne viene a conoscenza, e non si oppone ;
cerca di individuare lo strumento giuridico negoziale idoneo a veicolare almeno la conoscenza della non opposizione. Dalle numerose sentenze possiamo individuare alcune soluzioni: Ø In uno dei casi, ad esempio, il coniuge premorto aveva fatto una donazione al coniuge religioso (cioè ancora non civilmente riconosciuto), subordinando la donazione alla trascrizione del matrimonio. In questo caso è stato impugnato l’atto di donazione, e l’istanza è stata accolta: perché, siccome la donazione si perfeziona dal momento in cui il donatario accetta la donazione, e poiché l’accettazione poteva avvenire dopo la trascrizione, e l’altro era già morto, pur avendo trascritto, l’accettazione non poteva più essere notificata al donante, in quanto defunto. Venendo quindi meno l’efficacia dell’atto donativo, sono venute meno anche tutte le manifestazioni di volontà contenute nella donazione. Ø In un altro contenzioso, invece, il coniuge premorto aveva espresso la sua conoscenza e la sua non opposizione su un foglio di carta scritto da lui a mano (come se fosse stato un testamento olografo), che però, non conteneva disposizioni patrimoniali. Anche in questo caso è stata impugnata la trascrizione, e l’impugnazione è stata accolta, in quanto il giudice ha ritenuto che quel foglio scritto a mano non poteva essere qualificato come testamento, proprio a causa della mancanza di una clausola di natura patrimoniale. ECCO PERCHÉ NEL MANUALE SI DICE CHE UNO DEI VEICOLI GIURIDICI IDONEI PER MANIFESTARE ALMENO LA NON OPPOSIZIONE, È IL TESTAMENTO, O ANCORA MEGLIO, IL TESTAMENTO PUBBLICO CHE DAREBBE MAGGIORI GARANZIE, DOVE CI SONO CERTEZZE CONFERITE DAL NOTAIO. Per la giurisprudenza, in presenza della volontà di uno dei coniugi di ottenere la trascrizione tardiva di un matrimonio canonico, il requisito della “conoscenza” e della “non opposizione” da parte dell’altro coniuge (art. 8, Accordo di Villa Madama), deve riferirsi all’istanza di trascrizione, e dunque non può ritenersi integrato né da dichiarazioni rese dagli sposi in occasione della celebrazione, né dal consenso alla trascrizione espresso da uno dei coniugi con un atto destinato ad operare dopo la sua morte.
Il matrimonio canonico civilmente riconosciuto in prospettiva comparativa. Il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio canonico è stato oggetto di regolamentazione in accordi bilaterali conclusi dalla Santa sede con numerosi Stati anche al di fuori del continente europeo, a riprova della dimensione universale che contraddistingue l’azione della chiesa cattolica. La disciplina in essi contenuta è piuttosto varia in quanto alcuni accordi si limitano a prevedere la generica possibilità di trascrivere agli effetti civili un matrimonio canonico , mentre altri disciplinano più dettagliatamente le specifiche fasi del relativo procedimento : pubblicazioni matrimoniali, attività del ministro di culto, limiti temporali ed effetti della trascrizione. Ø CONCORDATO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA PORTOGHESE: anche in questo caso, l’incipit del procedimento di trascrizione è individuabile nell’istanza di pubblicazione sia nelle chiese parrocchiali dei bendi che presso i competenti uffici dell’anagrafe. L’articolo 13 prevede espressamente in questa fase l’intervento del parroco, il quale entro tre giorni dalla celebrazione deve trasmettere copia integrale dell’atto di matrimonio al competente ufficio dell’anagrafe affinché avvenga la trascrizione. Il funzionario deve provvedervi entro due giorni dalla trasmissione dell’atto di matrimonio e comunicare l’avvenuta trascrizione entro il giorno immediatamente successivo a quello in cui è stata effettuata; diversamente, il responsabile del procedimento incorrere nelle sanzioni previste dal diritto portoghese. SIMILMENTE ALLA DISCIPLINA PATTIZIA VIGENTE IN ITALIA, ANCHE IL CONCORDATO CON LA REPUBBLICA PORTOGHESE PREVEDE LA RETROATTIVITÀ DEGLI EFFETTI CIVILI IN CASO DI TRASCRIZIONE TEMPESTIVA, SANCENDO CHE SE IL MATRIMONIO CANONICO E’ TRASCRITTO ENTRO SETTE GIORNI DALLA DATA DI CELEBRAZIONE, GLI EFFETTI CIVILI RETROAGISCONO AL MOMENTO DELLA STESSA. UN DIVERSO REGIME E’ INVECE RISERVATO ALLA TRASCRIZIONE TARDIVA, IN QUANTO, IN QUESTO CASO È STATO SANCITO CHE IL MATRIMONIO CANONICO PRODUCE EFFETTI RELATIVAMENTE AI TERZI SOLTANTO A PARTIRE DALLA DATA DELLA TRASCRIZIONE. L’art.15 sancisce una particolarità rilevante del procedimento in oggetto: i coniugi che intendono contrarre matrimonio canonico è preclusa la possibilità di avvalersi della facoltà civile di chiedere il divorzio.
Ovviamente gli eredi del de cuius, dal momento che con la trascrizione i beni del de cuius (nel caso di comunione) saranno al 50% del coniuge andando ad erodere la quota degli eredi.
Essendo lo ius connubii un diritto naturale, potrebbe verificarsi l’ipotesi di un matrimonio tra non battezzati o tra acattolici, contratto nello Stato della città del Vaticano. Non essendo disciplinate tali fattispecie, la dottrina ha ritenuto che: A. Nel caso di matrimonio tra i non battezzati, tale unione potrà essere comunque celebrata nello stato sempre che sussista un consenso valido tra i nubendi e non vi siano impedimenti non indispensabili; le nozze potranno quindi, essere celebrati con il ricorso a qualunque forma; B. Nel caso di matrimonio tra battezzati in una chiesa non cattolica, salvo il rispetto delle norme di diritto divino è positivo, in un bendi non saranno tenuti all’osservanza della forma canonica considerato che la stessa “deve essere osservata sì almeno una delle parti contraenti il matrimonio e battezzata nella chiesa cattolica oppure in essa accolta.
I matrimoni nelle confessioni religione prive di intesa. La disciplina del matrimonio nel caso di confessioni prive di intesa è rinvenibile nella L. 1159/ e dalle relative norme di attuazione. o In questo caso, le parti, quando fanno l’istanza di pubblicazione all’Ufficiale di Stato civile, devono indicare il Ministro di culto dinanzi al quale celebrano il matrimonio , il quale deve essere approvato ex art. 3 della legge 1159/29. L’ufficiale di Stato civile, in seguito all’adempimento di tutte le formalità preliminari e dopo aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del codice civile o AUTORIZZA QUEL MINISTRO DI CULTO A CELEBRARE QUEL MATRIMONIO IN QUEL COMUNE. Il Ministro di culto non può però delegare, perché l’Ufficiale di Stato civile quando l’autorizza andrà anche ad accertare che ha approvato ex art. 3 e quindi è inserito nella lista presso il Ministero dell’Interno. Questo per evitare che il matrimonio sia celebrato da un Ministro non approvato. Ovviamente il matrimonio deve avvenire presso il comune di residenza delle parti o presso il comune in cui è stato rilasciato il nulla osta, questo vale per tutte e tre le tipologie di matrimonio. o durante la celebrazione deve dare lettura degli articoli 143 - 144 - 147 c.c. o dopo la celebrazione, compila immediatamente l’atto di matrimonio (redatto in lingua italiana) e lo trasmette in originale all’Ufficiale dello Stato Civile, in ogni caso non oltre 5 gg dalla celebrazione o ricevuto l’atto matrimoniale, l’ufficiale di stato civile ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile entro 24 ore, dandone avviso agli ufficiali di stato civile dei comuni di nascita dei coniugi. Doveri del ministro di culto
I matrimoni religiosi nelle intese. Per i matrimoni celebrati davanti a ministri di culto appartenenti a confessioni religiose le cui rappresentanze hanno sottoscritto con lo Stato un’intesa, la relativa disciplina è predisposta all’interno delle leggi approvate sulla loro base ex art.8 comma 3 Cost. La differenza più rilevante rispetto a quanto previsto per la chiesa cattolica è rappresentata dall’assenza di un rinvio alla disciplina sostanziale dettata dall’ordinamento confessionale circa il matrimonio-atto, il quale per gli acattolici resta interamente disciplinato dalle norme del codice civile. Per tale motivo è stato rilevato che il matrimonio acattolico non rappresenta un tertium genus , a fianco a quello concordatario e a quello civile, essendo piuttosto solo una particolare forma di quest’ultimo, che si concretizza attraverso la circostanza che il matrimonio, anziché essere celebrato dall’ufficiale di stato civile, viene celebrato dal ministro di culto a seguito della procedura prevista nelle singole intese. SOTTO IL PROFILO PROCEDIMENTALE, NELLE INTESE È PREVISTO UN SISTEMA CHE, PARTENDO DALLE PUBBLICAZIONI, SI CONCLUDE CON LA TRASCRIZIONE DELL’ATTO MATRIMONIALE NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE.
Matrimonio ebraico e rapporti interodinamentali:profili di specialità. Vi sono alcune caratteristiche che riguardano il matrimonio ebraico: nell’intesa con le comunità ebraiche si fa espresso riferimento alla celebrazione secondo il rito ebraico, perché è l’unica celebrazione che si effettua in Italia che si distanzia dalla solita prevista dal Codice Civile. Ø Nel diritto ebraico, il consenso matrimoniale non è manifestato esplicitamente durante il rito di celebrazione in quanto viene desunto in modo implicito dall’accettazione dell’anello nuziale ponendolo nel dito indice della mano destra dal marito al termine della benedizione, recitata dal Rabbino, da cui nasce il vincolo coniugale. Il fatto che l’ordinamento italiano abbia recepito tale forma particolare di celebrazione del matrimonio (caratterizzata quindi dall’implicito consenso da parte di uno dei due new bendi, senza esprimere un atto di accettazione verbale), non equivale a far ritenere che sia stata accettata la violazione della norma che prevede che il consenso sia uno degli elementi essenziali che configurano la valida esistenza del vincolo matrimoniale. La volontà di unirsi in matrimonio viene infatti garantita dal Rabbino, il quale, con la redazione dell’atto del matrimonio ne attesta la manifestazione. Ø In quanto atto giuridico, per la valida celebrazione del matrimonio ebraico è richiesta la piena capacità di entrambi nubendi. Il matrimonio si svolge in due momenti separati:
1. Il primo, durante il quale la donna viene consacrata al marito a cui deve fedeltà e potrà appartenere ad un altro uomo solo dopo il divorzio o la morte del marito. La cerimonia nuziale inizia dunque con la consegna dell’anello da parte dell’uomo alla donna che lo accetta alla presenza di due testimoni. Al termine di questa cerimonia, prima di procedere al secondo momento nel quale di fatto si celebra il matrimonio, viene data di lettura di un documento, cioè un atto di impegno redatto per iscritto dall’uomo prima del matrimonio in cui sono elencati alcuni diritti della moglie. 2. La fase di matrimonio vero e proprio consiste nel momento in cui gli sposi si recano sotto un peculiare baldacchino nuziale, simbolo della coabitazione, alla presenza di un Rabbino, il quale garantisce l’osservanza di tutte le regole prescritte. L’art.13 della L. 8 marzo 1989 n.101 riconoscevo rilevanza alla legge e alla tradizione ebraica in materia di matrimonio.