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Principi e Fonti del Diritto Ecclesiastico Italiano, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Il diritto ecclesiastico, una disciplina giuridica costituita da diverse fonti, tra cui costituzionali, unilaterali, pattizie, confessionali e sovranazionali. Il sistema costituzionale è basato sulla costituzione e sulla sua applicazione ai principi personalistico e di uguaglianza. Le fonti unilaterali, come le leggi nazionali, possono essere modificate in base a criteri cronologici o speciali, e differiscono dalle fonti bilaterali, come i patti lateranensi, che richiedono il consenso di entrambe le parti per essere modificate. Anche del principio di laicità, che salvaguarda il pluralismo confessionale e non deve essere inteso come indifferenza verso il fenomeno religioso.

Tipologia: Sintesi del corso

2021/2022

Caricato il 12/12/2022

giulia-striamo
giulia-striamo 🇮🇹

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Diritti ecclesiastico
(Lezione 1)
Fonti
Il diritto ecclesiastico non ha un codice di riferimento ed è costituito da una pluralità di fonti :
·Sistema costituzionale
·Fonti unilaterali (ad esempio legge sui culti ammessi)
·Fonti pattizie (nascono da un incontro di volontà) e quindi non possono essere modificate
unilateralmente ma vi è bisogno di un procedimento particolare
·Fonti confessionali che avranno valenza sono all’interno della confessione
·Fonti sovranazionali che non si sostituiscono a quelle nazionali
Il sistema del diritto ecclesiastico è un micro sistema che troviamo nella Costituzione la quale funge da
base.
Tali norme costituzionali sono: art 2 (principio personalistico), 3 (principio di uguaglianza), 7, 8, (10 11),
19 20 117.
Una peculiarità del diritto ecclesiastico è data dal fatto che alcune fonti sono unilaterali altre bilaterali. Le
prime sono leggi emanate dal legislatore nazionale nel rispetto della costituzione del diritto comunitario
e internazionale (posso essere modificate mediante criterio cronologico o speciale). Esse possono essere
generali, settoriali o subsettoriali. Le fonti unilaterali differiscono dalle bilaterali perché le seconde non
possono essere poste in essere solo dal legislatore, e inoltre per essere modificate è possibile evitare il
giudizio di revisione costituzione essendo necessario soltanto il consenso delle 2 parti ad es i patti
lateranensi. (Questi due poteri hanno sentito l’esigenza di accordarsi perché vi era un problema di
competenza : la regola generale (se volessimo dividere la competenza x materia) prevede che lo stato ha
competenza nella materia statale e la chiesa nelle materie spirituali. Il problema sorge nel momento
applicativo —> ad es il matrimonio, se non si fosse arrivati ad un accordo, la regola iniziale prevedeva che
o ci si sposava davanti al sindaco in municipio o in chiesa e in quest’ultimo caso il matrimonio non aveva
effetto per la legge italiana. Con il matrimonio concordatario previsto nei patti lateranensi se io mi sposo
in chiesa, in virtù dell’esistenza del matrimonio concordatario gli effetti religiosi si estenderanno anche
alla legge. Invece la delibazione prevede che se io mi voglio separare seguo un iter legale e gli effetti
dell’annullamento legale si avranno soltanto davanti alla legge. Altrimenti si puoi annullare il matrimonio
religioso e competente sarà un tribunale ecclesiastico la cui sentenza non è automatica nell’ordinamento
italiano ma avrà bisogno di una delibazione : il giudice competente italiano ovvero la corte di appello
dovrà riconoscermi la sentenza ecclesiastica.)
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Diritti ecclesiastico (Lezione 1) Fonti Il diritto ecclesiastico non ha un codice di riferimento ed è costituito da una pluralità di fonti :

· Sistema costituzionale

· Fonti unilaterali (ad esempio legge sui culti ammessi)

· Fonti pattizie (nascono da un incontro di volontà) e quindi non possono essere modificate

unilateralmente ma vi è bisogno di un procedimento particolare

· Fonti confessionali che avranno valenza sono all’interno della confessione

· Fonti sovranazionali che non si sostituiscono a quelle nazionali

Il sistema del diritto ecclesiastico è un micro sistema che troviamo nella Costituzione la quale funge da base. Tali norme costituzionali sono: art 2 (principio personalistico), 3 (principio di uguaglianza), 7, 8, (10 11), 19 20 117. Una peculiarità del diritto ecclesiastico è data dal fatto che alcune fonti sono unilaterali altre bilaterali. Le prime sono leggi emanate dal legislatore nazionale nel rispetto della costituzione del diritto comunitario e internazionale (posso essere modificate mediante criterio cronologico o speciale). Esse possono essere generali, settoriali o subsettoriali. Le fonti unilaterali differiscono dalle bilaterali perché le seconde non possono essere poste in essere solo dal legislatore, e inoltre per essere modificate è possibile evitare il giudizio di revisione costituzione essendo necessario soltanto il consenso delle 2 parti ad es i patti lateranensi. (Questi due poteri hanno sentito l’esigenza di accordarsi perché vi era un problema di competenza : la regola generale (se volessimo dividere la competenza x materia) prevede che lo stato ha competenza nella materia statale e la chiesa nelle materie spirituali. Il problema sorge nel momento applicativo —> ad es il matrimonio, se non si fosse arrivati ad un accordo, la regola iniziale prevedeva che o ci si sposava davanti al sindaco in municipio o in chiesa e in quest’ultimo caso il matrimonio non aveva effetto per la legge italiana. Con il matrimonio concordatario previsto nei patti lateranensi se io mi sposo in chiesa, in virtù dell’esistenza del matrimonio concordatario gli effetti religiosi si estenderanno anche alla legge. Invece la delibazione prevede che se io mi voglio separare seguo un iter legale e gli effetti dell’annullamento legale si avranno soltanto davanti alla legge. Altrimenti si puoi annullare il matrimonio religioso e competente sarà un tribunale ecclesiastico la cui sentenza non è automatica nell’ordinamento italiano ma avrà bisogno di una delibazione : il giudice competente italiano ovvero la corte di appello dovrà riconoscermi la sentenza ecclesiastica.)

Ritornando alle norme costituzionali possiamo affermare che la lettura combinata di queste norme sancisce il principio di laicità introdotto dalla sentenza 203/89: si tratta di un principio fondamentale dell’ ordinamento che si ricava interpretando congiuntamente delle norme costituzionali ( non vi quindi è una norma per la laicità) che sono le medesime che creano il microsistema del diritto ecclesiastico. La Corte costituzionale ci da una prima definizione di laicità : la laicità non deve essere intesa come indifferenza nei confronti del fenomeno religioso ma deve salvaguardare il pluralismo confessionale. La giurisprudenza sostiene che non sia corretto fare ciò introducendo degli sbarramenti a situazioni di favore ( tu stato puoi introdurre agevolazioni per le confessioni religiose , però diventa non giusto introdurre uno sbarramento discriminatorio a quegli aiuti) ad es qualche anno fa la regione Lombardia introdusse una legge regionale che dava delle agevolazioni fiscali per costruire luoghi di culto delle confessioni religiose, però questa legge prevedeva che la confessione aveva accesso ai fondi solo se titolare di intesa con lo stato (si aiutavano solo le confessioni riconosciute) infatti tale parte verrà dichiarata incostituzionale (o si aiutano tutti o non sì può introdurre un sistema discriminatorio). Il punto di partenza è capire che non esiste un concetto univoco di laicità —> ognuno può interpretarla liberamente : ad es la Francia e gli USA separano la religione dallo stato e sono per questo chiamati separatisti : non c’è ingerenza tra stato e chiesa. Altri come l’Inghilterra l‘ingerenza della chiesa è forte e può addirittura ricoprire cariche pubbliche. L’Italia è separatista? In realtà se già all’interno della costituzione vi sono norme che riconoscono la chiesa cattolica capiamo che questa separazione non c’è (Ad es : 8x1000 agevolazioni fiscale alle confessioni religiose dotate di intesa —> la corte dei conti verrà criticata per ciò perché considerato un atto discriminatorio)