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L'articolo 8 della Costituzione Italiana: Libertà Religiosa e Confessioni Religiose - Prof, Sbobinature di Diritto Ecclesiastico

Sbobina del corso di diritto ecclesiastico

Tipologia: Sbobinature

2022/2023

In vendita dal 18/05/2023

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Alessia Faustini a.s. 2022/2023
DIRITTO ECCLESIASTICO
02/03
Diritto ecclesiastico l'aggettivo evoca l’immagine della chiesa ma in verità non è un diritto
confessionale ma guarda al rapporto delle confessioni religiose tramite lo sguardo dell’ordinamento
italiano. Si tratta della disciplina giuridica che riguarda il fenomeno religioso, o meglio, la dimensione
religiosa della persona e dei diritti sociali. Il fenomeno può essere circoscritto, e quello religioso è
caratterizzato dalla sua trasversalità a tutti i fenomeni. Ma che cos’è la dimensione religiosa?
La natura del senso religioso esprime la natura del nostro io in quanto si esprime in certe domande,
coincide con l’impegno del nostro io con la vita che si documenta in precise domande. Nella storia
umana queste domande sono risuonate anche in diversi autori, tra cui Leopardi (→ sensismo
materialista):
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia le domande in questione hanno questa
profondità, hanno alcune caratteristiche essenziali: esse sono inestirpabili ed esprimono
un’esigenza totale essendo accompagnate da preposizioni, aggettivi e avverbi, che
esprimono un aspetto primo e ultimo della vita esaurendo tutta l’energia di ricerca della
ragione umana e esprimono una. Sproporzione tra la domanda e la risposta.
Pensieri se una persona seriamente attende alla dinamica delle domande, quanto più
procede, tanto più diventa evidente la sproporzione tra l’oggetto di domanda e la profondità
delle stesse. Viviamo in un’epoca totalmente diversa rispetto a quella dell’autore, eppure
anche a livello scientifico si vede come si debba andare avanti nella ricerca dialogo tra
Severi ed Einstein, in cui il secondo confida al secondo che chi non mette l’insondabile
mistero, non può nemmeno essere uno scienziato. Dunque la dimensione religiosa esprime
nel suo dinamismo original la ricerca di una risposta dell’ umana ragione a queste domande
e, di fronte all’ineseurabilista e al mistero di questo dinamismo ammette l’esistenza di una
realtà trascendente a cui si rivolge con uno sforzo conoscitivo estetico ed etico, da cui nasce
anche l’esperienza rituale liturgica. Proprio essendo trascendentale, investe la dimensione
sociale e personale, il nodo di relazioni che intesse tutta la vita e la storia.
Noi guarderemo il diritto dello stato che promuove e garantisce la libertà di coscienza e di religione,
nella sua dimensione e portata totalizzante. Questa branca dell’ sapere giuridico ha propri elementi
specifici e propri criteri metodologici, come la trasversalità degli altri “diritti” pervasività. L’oggetto è
inoltre caratterizzato da eterogeneità, anche nelle fonti, nei soggetti.
Fonti
Abbiamo fonti sia a livello nazionale costituzionale (unilaterali o bilaterali) che sovranazionali
(introdotte tramite l’art 10 Cost).
Le fonti italiane unilaterali di rango costituzionale grazie all'art 10 Cost possiamo
comprendere la rilevanza delle fonti sovranazionali, in particolare al comma 1. Fonti
costituzionali la costituzione riserva un ruolo privilegiato al diritto di libertà religiosa che
viene preso in considerazione, garantito e promosso da diversi articoli avendo così uno
spazio più ampio di qualsiasi altro diritto di libertà contemplato dalla carta. Come riconosciuto
dalla cultura giuridica internazionale, il rispetto di questo diritto costituisce una “cartina
tornasole” del rispetto di tutti i diritti umani, esso è il diritto maggiormente conculcato nel
mondo, anche se al mondo ci sono ancora fenomeni di persecuzione religiosa. Il fatto che la
nostra costituzione, in seguito alla WW2 con la soppressione dei diritto costituzionali con i
totalitarismi, si sia dedicato così ampiamente alla libertà religiosa, ci fa capire che il legislatore
del’48 aveva ben chiara la natura di test di questo diritto ma anche che aveva voluto puntare
su questa libertà per la ricostruzione di una società italiana che fosse più libera possibile. Il
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DIRITTO ECCLESIASTICO

Diritto ecclesiastico → l'aggettivo evoca l’immagine della chiesa ma in verità non è un diritto confessionale ma guarda al rapporto delle confessioni religiose tramite lo sguardo dell’ordinamento italiano. Si tratta della disciplina giuridica che riguarda il fenomeno religioso, o meglio, la dimensione religiosa della persona e dei diritti sociali. Il fenomeno può essere circoscritto, e quello religioso è caratterizzato dalla sua trasversalità a tutti i fenomeni. Ma che cos’è la dimensione religiosa? La natura del senso religioso esprime la natura del nostro io in quanto si esprime in certe domande, coincide con l’impegno del nostro io con la vita che si documenta in precise domande. Nella storia umana queste domande sono risuonate anche in diversi autori, tra cui Leopardi (→ sensismo materialista): ● Canto notturno di un pastore errante dell’Asia → le domande in questione hanno questa profondità, hanno alcune caratteristiche essenziali: esse sono inestirpabili ed esprimono un’esigenza totale essendo accompagnate da preposizioni, aggettivi e avverbi, che esprimono un aspetto primo e ultimo della vita esaurendo tutta l’energia di ricerca della ragione umana e esprimono una. Sproporzione tra la domanda e la risposta. ● Pensieri → se una persona seriamente attende alla dinamica delle domande, quanto più procede, tanto più diventa evidente la sproporzione tra l’oggetto di domanda e la profondità delle stesse. Viviamo in un’epoca totalmente diversa rispetto a quella dell’autore, eppure anche a livello scientifico si vede come si debba andare avanti nella ricerca → dialogo tra Severi ed Einstein, in cui il secondo confida al secondo che chi non mette l’insondabile mistero, non può nemmeno essere uno scienziato. Dunque la dimensione religiosa esprime nel suo dinamismo original la ricerca di una risposta dell’ umana ragione a queste domande e, di fronte all’ineseurabilista e al mistero di questo dinamismo ammette l’esistenza di una realtà trascendente a cui si rivolge con uno sforzo conoscitivo estetico ed etico, da cui nasce anche l’esperienza rituale liturgica. Proprio essendo trascendentale, investe la dimensione sociale e personale, il nodo di relazioni che intesse tutta la vita e la storia. Noi guarderemo il diritto dello stato che promuove e garantisce la libertà di coscienza e di religione, nella sua dimensione e portata totalizzante. Questa branca dell’ sapere giuridico ha propri elementi specifici e propri criteri metodologici, come la trasversalità degli altri “diritti” → pervasività. L’oggetto è inoltre caratterizzato da eterogeneità, anche nelle fonti, nei soggetti.

Fonti

Abbiamo fonti sia a livello nazionale costituzionale (unilaterali o bilaterali) che sovranazionali (introdotte tramite l’art 10 Cost). ● Le fonti italiane unilaterali di rango costituzionale → grazie all'art 10 Cost possiamo comprendere la rilevanza delle fonti sovranazionali, in particolare al comma 1. Fonti costituzionali → la costituzione riserva un ruolo privilegiato al diritto di libertà religiosa che viene preso in considerazione, garantito e promosso da diversi articoli avendo così uno spazio più ampio di qualsiasi altro diritto di libertà contemplato dalla carta. Come riconosciuto dalla cultura giuridica internazionale, il rispetto di questo diritto costituisce una “cartina tornasole” del rispetto di tutti i diritti umani, esso è il diritto maggiormente conculcato nel mondo, anche se al mondo ci sono ancora fenomeni di persecuzione religiosa. Il fatto che la nostra costituzione, in seguito alla WW2 con la soppressione dei diritto costituzionali con i totalitarismi, si sia dedicato così ampiamente alla libertà religiosa, ci fa capire che il legislatore del’48 aveva ben chiara la natura di test di questo diritto ma anche che aveva voluto puntare su questa libertà per la ricostruzione di una società italiana che fosse più libera possibile. Il

perché ultimo della libertà religiosa come test dei diritti umani discende dal fatto che essa attiene a quel fenomeno totalizzante e pervasivo a livello sia del singolo che della società. In particolare sono gli artt 7 e 8 Cost quelli che garantiscono la libertà religiosa istituzionale, ossia la libertà delle confessioni religiose come organizzazioni rappresentative di un determinato credo. L’art 7 riguarda lo stato e la chiesa cattolica; l’art 8 riguarda al comma 1 tutte le confessioni religiose (egualmente libere davanti alla legge). L’art 19 riguarda invece specificamente la libertà religiosa e dispone che TUTTI hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, sia in forma individuale che collettiva, di farne propaganda e di esercita e il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume. L’art 20 ha ad oggetto la libertà collettiva, di istituzioni e associazioni, in cui si articolano le confessioni religiose. Queste sono le norme che si occupano direttamente della libertà religiosa personale e collettiva e che hanno dato ad un ordinamento peculiare dell'Italia, che ha la caratteristica unica geofisica, quella della presenza di Roma (lo stato del Vaticano e la realtà papale) con cui lo stato si deve confrontare e relazionare. Sotto un profilo indiretto lo scenario della libertà religiosa si muove in quello più ampio del rispetto dei diritti umani scolpiti nel testo Costituzionale, soprattutto agli artt 2 e 3. Gli artt 17 e 18 garantiscono invece il diritto di riunione e di associazione, l’art 21 per il diritto di manifestazione di pensiero, l’art 117.2 lettera c che riserva alla competenza esclusiva statale i rapporti tra la repubblica e le confessioni religiose. ● Fonti di diritto internazionale: → contemplano le norme dei trattati internazionali a seguito di un loro recepimento nel diritto interno, e non assurgono al rango di norme costituzionali (immuni dallo scrutinio di conformità alle disposizioni della Costituzione stessa), ma non sono nemmeno leggi ordinarie ma assumono valore di norme interposte: si trovano tra le norme costituzionali e le norme ordinarie e sono dotate da una peculiare resistenza passiva alle leggi ordinarie e all norme su costituzionali e alloro parametro di legittimità costituzionale; succede quindi che, nel concreto, eventuali norme interne che risultino contrastanti con quelle di derivazione internazionale ricettive, determinano il sorgere di questioni di legittimità costituzionale dinanzi alla consulta e sono passibili di essere dichiarate illegittime a norma dell’art 117.1 Cost. Esse sono: ○ Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) → l’assemblea delle NU ha riconosciuto ad ogni individuo il diritto alla libertà di pensiero / coscienza / religione nelle sue differenti proiezioni (art 18), ribadito poi nella dichiarazione che segue; ○ Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazioni fondate sulla religione e sulla convinzione (= credo); ○ Art 9.1 CEDU → affermazione di diritto libertà religiosa; ○ Patto internazionale sui diritti civili e politici; ○ TUE (con l’art 6.1 sono stati riconosciuti i diritti / libertà / principi sanciti dalla Carta di Nizza) e TFUE (impegno contro discriminazioni e peculiare attenzione delle manifestazioni del fenomeno religioso all’interno dell’UE e nei settori di competenza; l’art 17 rappresenta le disposizioni di riferimento per ciò che concerne la libertà religiosa collettivo istituzionale e sancisce un principio generale di incompetenza in materia di rapporti tra gli stati membri e le chiese / associazioni / comunità religiose impegnando l’unione a rispettare e a non pregiudicarne lo status di cui godono in virtù del diritto internazionale. Ferma restando la clausola di salvaguardia dei regimi normativi convenzionali, l’unione riconosce però l’identità del contributo specifico di tali chiese etc e mantiene con esse un dialogo aperto, trasparente e regolare. In altre disposizioni dello stesso trattato emerge l’impegnò dell’Unione e dei suoi organismi a combattere discriminazioni fondate sulla religione e sulle discriminazioni personali, dall’altro abbiamo una peculiare attenzione alle manifestazioni del fenomeno religioso nella formulazione delle politiche dell’unione nei settori di sua competenza) → Trattato di Lisbona;

regolarizzazione parallela o di poco successiva all’accordo di Villa Madama. Abbiamo poi l’Intesa con l’Unione Cristiana Evangelica Luterana, quella apostolica e quella di Gesù Cristo e poi quelle più recenti della chiesa apostolica italiana, quella dei santi, quella con la sacra diocesi d’Italia etc… .Ci sono però delle trattative in coso o delle intese già confezionate che però non sono ancora state discusse in parlamento (tipo discussione sui testimoni di Geova).

L’articolo 7 Cost Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. L’articolo 7 si colloca nelle fonti costituzionali,al massimo grado della scala gerarchica delle fonti di diritto interno. Abbiamo a che fare con una fonte unilaterale che però ospita nel suo grembo tutta una storia inerente alla relazione tra Stato e Chiesa in Italia, che affonda le sue radici nei postulati fondamentali del cristianesimo e nel rapporto con il potere politico. Abbiamo detto che l’articolo 7 della costituzione regola in maniera specifica i rapporti tra lo stato italiano e la chiesa cattolica mentre l’articolo 8 tutelare confessioni religiose diverse da quella cattolica; che i costituenti abbiano voluto dettare una norma specifica all’interno dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano alla chiesa cattolica per poi regolare un’altra norma successiva per i rapporti con tutte le confessioni religiose diverse da quella cattolica non significa come vedremo nello studio della disciplina che si sia voluto accordare a questa una particolare posizione di rilievo (come è nella narrazione che tutti conosciamo) ma significa che si prendeva atto che questi rapporti con la chiesa cattolica costituivano un peculiare e importante punto di lettura della disciplina delle istituzioni religiose nell’ordinamento italiano per il radicamento storico della Chiesa cattolica nel nostro ordinamento e nel mondo occidentale e per la sua peculiare posizione nel contesto della comunità internazionale oltre al fatto che essa è risultata il fenomeno confessionale socialmente rilevante molto più nel lontano ‘47 che adesso (ma forse non del tutto se ragioniamo pensando alla situazione gravissima in cui versiamo sul piano internazionale alla presenza della Santa sede come fattore di pacificazione o tentativo di questa nel contesto che siamo chiamati ad affrontare). In ogni caso l’art 7 si articola in due comma: non è difficile percepire che il primo comma ci presenta una visione statica prendendo atto del fatto che esistono due soggetti a loro volta generatori di un ordinamento giuridico ciascuno con il suo specifico ambito di competenze, indipendente dall’altro e sovrano del proprio ambito e ordine; viene così dichiarata la primarietà e originarietà non solo dell’ordinamento dello Stato ma anche di quello della Chiesa, quello canonico e che tale in quanto nato e sussiste oggi per forza propria a prescindere dalla volontà dello Stato ma in quanto lo stato lo riconosce come un fattore che lo precede o comunque che è indipendente dal suo ordinamento anche se non è così nelle confessioni religiose diverse da quella cattolica. Sul piano pratico da questa norma nasce che se la costituzione italiana riconosce alla chiesa cattolica una sovranità e un’indipendenza nel suo ordine e ciò significa che riconosce ad essa una soggettività di diritto internazionale e quindi ne individua la necessità di rapportarcisi secondo gli strumenti propri del diritto internazionale. Su questo tema dell’indipendenza e della sovranità, accertandone l’ascendenza culturale, capiamo che il cristianesimo ha introdotto nella cultura politica del mondo un principio di dualità del governo del genere umano. Se è vero che la dimensione religiosa è connaturale all’esperienza umana personale e collettiva e questa esperienza è documentata nella storia, c’è uno spartiacque storico decisivo perché questa dimensione è talmente significativa che chiunque si sia assunto il governo della res pubblica ha avuto il problema di gestirla ed interpretarla, di immedesimarsi con essa e di farne un

fattore di controllo. Pensando ad esempio alle divinità pagane della Grecia antica o di Roma che erano divinità che permeavano l’assetto del potere, anche nell’esperienza giudaica il potere religioso coincideva con il potere civile benché orientato al Dio unico come garanzia dell’antica alleanza. Con l’entrata della storia del divino come uomo, con l’incarnazione di Gesù in quanto momento di dialettica con il potere religioso e civile di allora, guardiamo al momento in cui i farisei interrogarono Gesù chiedendo se pagasse il tributo a Cesare: se Gesù avesse detto che non lo pagava lo avrebbero denunciato i romani, se avesse detto che lo pagavano avrebbero detto che era un traditore del popolo perché, essendo i romani i dominatori ed sentendosi oppressi dal potere di quest’ultimi, lo avrebbero denunciato al popolo. Gesù esce con una battuta che ha fondato la dottrina del rapporto tra potere civile e potere religioso da allora fino ad oggi nel dramma della storia e di tutti gli ideali (che per affermarsi hanno bisogno di un cammino lungo è difficile per questo non sono mai pienamente pienamente realizzati si procede proprio approssimazione): Gesù dice a Pietro di prendere una moneta chiedendo di chi è la faccia sulla moneta, la faccia è di Cesare quindi “date a Cesare quel che di Cesare date a Dio quel che è di Dio”. Così Gesù ha spezzato quella unicità soffocante che caratterizzava il potere pagano cioè quella coincidenza tra le dimensioni religiosa e quella politica nemica della libertà di coscienza. Questa dualità nel governo del genere umano si declina in tre i principi essenziali:

  1. Il principio che ritiene che il genere umano viene governato dallo stato nelle sue varie forme e visioni territoriali e che deve essere guidato anche da un’altra realtà che si faccia carico di un’altra dimensione, non soltanto quella materiale gestionale ma anche inerente a quella dimensione totalizzante religiosa nella cultura giuridica occidentale. Questo primo principio si è tradotto nella ipotesi della guida del genere umano da parte sia dello stato che della chiesa;
  2. Il secondo postulato è quella della sovranità e autonomia nei rispettivi campi di questi due enti: ciascuno dei due è sovrano e non riconosce la superiorità dell’altro ente come di nessun altro
  3. Infine quello per cui da tra queste due realtà è bene che sorgano e che si attivino cooperazione coordinazione perché identico è l’oggetto, cioè l’essere umano, anche se contemplato nei diversi aspetti. Le traduzioni storiche di questi principi sono state varie e l'equilibrio perfetto è difficilissimo da fotografare in un preciso momento storico, salvo che all’inizio del processo stesso.In alcuni momenti un ente ha prevalso sull’altro e viceversa, andiamo però anche dei momenti e dei luoghi di separazione: per esempio la Francia resta il baluardo della separazione dopo l’esperienza concordataria con Napoleone. Abbiamo anche dei sistemi di coordinazione in Italia, dove c’è un modello di coordinazione dopo la conciliazione nel 1929 e si può dire che l’accordo vigente tra lo stato e la Santa Sede, che ha sostituito quello del 1884, è il modello concordatario più studiato e anche maggiormente guardato e imitato anche nella stagione concordataria odierna: ad esempio i concordati alla Santa Sede con i paesi africani come il Congo e del Burkina Faso, che hanno visto questi paesi finalmente interfacciarsi direttamente con la Santa Sede non per il tramite delle potenze coloniali che ormai li hanno lasciati alla loro indipendenza. Questi concordati traducono i principi fondamentali il nostro articolo 7 della Costituzione e il nostro accordo di Villa Madama; quindi la fecondità dell’impostazione pattizia italiana, rivisitata alla luce della costituzione repubblicana e del Concilio Vaticano secondo, è sotto gli occhi di tutti. Ciò detto per quanto rigua il primo comma; dobbiamo naturalmente considerare che ci sono ovviamente state delle discussioni sul primo comma in particolare in seguito alla promulgazione di questo articolo insieme alla carta con un breve dibattito tra i costituenti e ci si è interrogati molto su a chi aspettasse quale competenza: cioè chi dice qual è la competenza dello Stato e quella della Chiesa soprattutto in quegli ambiti che tradizionalmente interessano tutte e due? → ad esempio il matrimonio dove c’è un aspetto che inevitabilmente interessa lo stato con la certezza sullo stato civile dei suoi cittadini e delle relazioni coniugale, dei rapporti di filiazione e anche nei rapporti successori; e

con il Papa ha chiuso nei palazzi del Vaticano e soprattutto con l’ordine ai cattolici di non prendere parti in alcun modo alla vita politica del paese (non expedit). Il conflitto fu molto aspro ma nei fatti si giunse ad un modusvivendi basato sul vivere secondo la legge e nel 1919 cadde anche il non expedit e qui abbiamo dei dati che ci aiutano a capire come la conciliazione non sia stata semplicemente una creature di matrice fascista, ed è per questo perché ancora in vigore e perché tutto è stato rivisto per il concordato tranne il trattato: questi accordi hanno rappresentato per molti anni un segno di contraddizione per la storiografia e per la dottrina giuridica italiana; larga parte di essa ha considerato i patti appunto come la cifra interpretativa del pontificato di Pio XI e li ha visti come il momento culminante in rapporto del governo Mussolini, un’esperienza del vero cattolicesimo politico italiano appena nato con il partito Popolare di Sturzo. Per capire meglio questi patti in un’ottica non solo italiana dobbiamo tener conto di tre aspetti:

  1. Il primo riguarda la questione romana a cui abbiamo accennato;
  2. Il secondo il contesto di politica ecclesiastica in cui vanno collocati;
  3. Il terzo che riguarda invece maggiormente l’Italia e si incentra sul giudizio secondo il quale i patti sono un evento che segna la storia dell’Italia post unitaria e non un fatto legato alle contingenze storiche del momento cioè all’incontro tra Pio XI, Gasparri e Mussolini. Secondo alcuni osservatori la questione romana aveva già trovato una sua prospettiva di risoluzione durante la prima guerra mondiale: alcuni documenti che sono stati resi noti intorno ai festeggiamenti degli ottant’anni dei patti lateranensi rafforzano la tesi di chi ha qualificato il periodo tra la guerra di Libia e la firma dei patti del Laterano come gli anni della conciliazione segreta; un primo documento è costituito dalla elaborazione da parte della segreteria di Stato vaticana di una bozza di trattato tra Italia e Santa Sede riguardante la creazione futura di uno stato Vaticano e risale al 17 Marzo 1917, nel pieno del conflitto mondiale, e quindi già in quel periodo c’era stato un travaglio ideale e di relazioni che aveva portato ad abbozzare il disegno di un piccolo stato Vaticano. L’altro documento è più o meno coevo ed è dato delle annotazioni presenti nel diario del barone Carlo Monti, direttore generale degli affari del culto per il governo italiano e nunzio presso la Santa Sede, il 7 dicembre 1918, dove riferisce in una conversazione con cardinale Gasparri che il segretario di Stato avrebbe osservato che in Vaticano “non facciamo questo di questione di un po di territorio più o meno grande purché la Santa Sede sia libera non solo nella sostanza ma anche nell’apparenza” cioè la richiesta di un fazzoletto di terra di questi anni è motivata dal fatto che per esercitare liberamente la propria missione nel mondo la Santa Sede voleva una libertà non solo diciamo apparente ma sostanziale, cioè di potersi appoggiare su un territorio indipendente dallo stato italiano non essendo la sua missione confinata nello stato o coincidente con questo, trattandosi di un soggetto da tutti riconosciuto come un soggetto internazionale. Sempre il barone Monti annota nel suo diario le parole di Vittorio Emanuele Orlando e come gli abbia reagito quando il Monti gli riferì di questa battuta del cardinal Gasparri dicendo che “le relazioni internazionali funzionano così nell’equilibrio di frasi e battute, le relazioni diplomatiche sono una grande tessitura”. Emanuele Orlando si era dichiarato disponibile a trovare una soluzione dopo l’addio delle trattative di pace a Parigi e parlava di questo accordo come un accordo che sarebbe stato il più grande avvenimento del secolo per quanto esso non facesse che sanzionare un’intesa che in questi quattro anni aveva dato dei risultati soddisfacenti. Quindi nel 1917 / 1918 si poteva dire che almeno per almeno quattro anni c’era stata un’intesa che aveva dato risultati soddisfacenti. Certamente la vicenda della guerra aveva facilitato questa relazione in quanto ci si trovava di fronte alle “nobili stragi”, come definì Benedetto XV e evidentemente si era cercato di ricomporre ogni altro tipo di conflitto in vista di un bene più grande come la pacificazione dell’europa. Il trattato del Laterano costituisce un riconoscimento formale di una situazione che si era già andata maturando durante il pontificato di Benedetto XV, di cui l’iniziativa di Pio XI di Mussolini rappresenta solo il momento finale. Ci sono altre due osservazioni legate a questo:
  4. La prima è che sul piano dottrinale la scuola romana (cioè studiosi del diritto canonico) già alla fine dell’Ottocento avevano prospettato l’ipotesi sostenuta anche da Gasparri, un

importantissimo canonista della realtà e colui che stese il primo codice di diritto canonico; egli nelle sue “Istituzioni di diritto pubblico” sostiene che il potere temporale non appartiene all’essere della Chiesa ma al suo benessere: la chiesa non aveva bisogno per esistere del potere temporale ma questo era uno strumento;

  1. La seconda osservazione è il fatto che, malgrado qualche incomprensione anche grave, la legge aveva permesso alla Santa Sede di mantenere, durante gli anni della guerra, la sua attività soprattutto di irrigazione attiva cioè il potere di mandare i suoi ambasciatori in giro per il mondo e sul piano internazionale salvo qualche rigidità da parte dell’Italia che al momento della istituzioni della società delle Nazioni, antenata dell’ONU, ha posto il veto alla presenza della Santa sede ma per il resto la soggettività internazionale dalla Santa Sede era fuori discussione da parte di tutte le nazioni europee e del mondo. Alla luce di questo risulta comprensibile il motivo per cui nessuno negli ottant’anni di vita del trattato del Laterano si è mai sognato di metterlo in discussione. Tra l’altro la questione dell’internazionalizzazione dei patti è emersa al momento della loro firma ed è evocata da monsignor Giovanni Battista Montini alla fine del secondo conflitto mondiale come possibile richiesta della Santa Sede. La questione della internazionalizzazione non è stata nemmeno messo in discussione per il sopravvivere di due articoli che poi verranno rivisti nel trattato di Villa Madama riguardanti il confessionalismo di Stato in Italia: l’articolo uno della religione cattolica come unica religione di Stato e poi il tema di efficacia diretta delle sentenze ecclesiastiche dell’ordinamento italiano di cui l’articolo 23 del trattato. Queste questioni sono state poi risolte in sede di revisione concordataria dove il trattato è rimasto integro nella sua sostanza e nel suo articolato. Il secondo filone del ragionamento prende in esame direttamente la questione concordataria nell’ambito della politica ecclesiastica del tempo il concordato del ‘29, collocato nel contesto la politica concordataria e del primo dopoguerra, durante il pontificato di Benedetto XV e infine sviluppata al suo successore Pio XI. Questo sviluppo concordatari è legato innanzitutto ad un concetto di diritto canonico che diventa funzionale all’azione pastorale della Chiesa e poi un cambiamento di tono nelle relazioni tra la chiesa e gli Stati, che sarà alla base del riconoscimento dell’autonomia degli ordinamenti degli Stati e che porterà ad una revisione del giudizio negativo sulla separazione quanto tale: non è detto che la separazione in sé sia un una male ma “è meglio una buona separazione che un pessimo concordato” (- Gabriele de Brass, canonista francese). Questo riconoscimento che era infatti diventato sempre più esplicito è oggetto del magistero della Chiesa e delle autonomie degli Stati nel loro ambito temporale; non solo il riconoscimento di questa autonomia ma anche il riconoscimento della revisione del giudizio negativo sulla separazione tra stato e chiesa e anche sulla natura dello strumento concordatario. In questa revisione possiamo vedere l’intervento di monsignor Eugenio Pacelli, che poi diventerà Pio XII. Questi mutamenti culturali sono all’origine dell’apertura concreta di trattative della chiesa con vari stati di cui maggior parte si concluderà proprio durante il pontificato di Pio XII e questo ci porta all’idea che il trattato lateranense sia frutto di una consonanza e di un reciproco interesse tra chiesa e governo fascista perché nel frattempo vi erano altri concordati in altri paesi del mondo che non avevano lo stesso regime di governo come era in Italia. Quella italiana è una tappa importantissima, più importante delle altre perché ne andava della situazione geopolitica alla Santa Sede ma certamente in un panorama più ampio. Il modello assoluto assunto dai concordati tra le due guerre che rimane immutato fino al concordato spagnolo del ‘76 del ‘79 e l’accordo di Villa Madama dell’84 è quello del concordato completo, vale a dire di un accordo che almeno nell’intenzione deve regolare tutte le res mixtae superando il modello del secolo precedente che si limitava a disciplinare alcune questioni specifiche, soprattutto quali le nomine devescovi nelle diverse nazioni. Il concordato lateranense, a differenza del trattato, non si presenta come una scelta collegata soltanto alle vicende italiane ma deve essere visto pur senza annullare nella specificità e carattere che appena abbiamo appena detto, del contesto la politica vaticana del dopoguerra.

concordato del laterano, all’articolo 13 (penultimo articolo) si dispone che “le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del concordato lateranense accettato dalle due parti ed entreranno in vigore alla data dello scambio di strumenti (come la ratifica); salvo quanto previsto dall’articolo 7 numero 6 (che riguarda la disciplina degli enti), le disposizioni del concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate. Punto due, ulteriori materie per le quali si manifestano le esigenze di collaborazione tra le parti potranno essere raggiunte sia con nuovi accordi sia con intese tra conferenze statali e conferenze episcopali italiane”. Se guardiamo nell’economia del nuovo dell’accordo di vita villa Madama pressoché nessuno delle disposizioni del concordato del laterano è stata riprodotta e ciò significa che il concordato del Laterano è stato in larga misura modificato, anzi potremmo dire totalmente modificato, e allora è difficile parlare di Villa Madama come di una mera revisione del concordato del Laterano. Giustamente la dottrina maggioritaria parla dell’accordo di Villa Madama come di un vero e proprio nuovo accordo, un nuovo concordato, e questo è corretto anche sotto il profilo della politica legislativa, cioè sotto il profilo delle ragioni che hanno condotto le due parti a questo lungo l’iter di revisione che sono essenzialmente le modificazioni culturali sociali e politiche dell’Italia repubblicana e l’incompatibilità di una regolazione dei rapporti stato-chiesa basato sul confessionalismo di Stato è molto lontana dagli ideali della costituzione come pure il nuovo accordo traduce la nuova concezione delle relazioni della Chiesa con il mondo che ha avuto il suo momento di autocoscienza significativo nel Concilio Vaticano secondo. Vedremo trattando del sostentamento del credo cattolico che addirittura questa disciplina si traduce in una normativa bilaterale: non era più ammissibile per l’ordinamento canonico che sacerdoti venissero in qualche modo stipendiati dallo stato perché i sacerdoti deve farsi carico la curia cristiana, cioè la comunità di cui appunto sono al servizio. Per quanto concerne nella posizione del concordato Di Villa Madama, nella gerarchia delle fonti vediamo il travaglio meiotico dell’articolo 7 in relazione ai concordati del Laterano e anche per l’accordo di Villa Madama. L’ermeneutica dell’articolo 7 L’articolo 7 primo comma non ha dato grossi problemi a livello dottrinale. Diciamo che il problema maggiore è quello della competenza delle competenze: a questa domanda sono state proposte risposte da una parte e dall’altra molto argomentate ma in buona sostanza l’indirizzo prevalente è che si decide attraverso un accordo, arrivando anche a trattative informali. A questo tema teorico si è risposto con una prassi di buone relazioni. Le opinioni dottrinali sull’articolo 7 sono un po’ “fiammeggiate” anche perché ne andava poi del modo in cui si sarebbero riformati i patti lateranensi e dobbiamo anche tener conto che nessuno li ha voluti toccare in sede costituente costituente proprio per evitare di riaprire la questione romana in un momento storico in cui l’Italia usciva con le ossa rotte dalla seconda guerra mondiale e c’era un momento in cui l’appartenenza in gran parte del popolo italiano alla chiesa cattolica era una fonte di speranza oggettiva e anche una spinta a una creatività sociale importante e che ha permesso al nostro paese di risollevarsi Quindi in modo lungimirante e previgente il costituente non si è mai sognato di cancellare i patti lateranensi e di riaprire il contenzioso con la Santa Sede. Ciò detto ci si è però chiesti che significato abbia sotto il profilo ermeneutico l’esplicito riferimento ai patti nel corpo della costituzione repubblicana e subito dopo l’entrata in vigore nella costituzione i giuristi hanno sostenuto che i patti lateranensi erano stati costituzionalizzati. Costituzionalizzare → con questa parola artificiosa gli interpreti intendevano significare che la costituzione aveva recepito le norme dei rapporti del 1929 guardando a ciascuna di esse come norme materiali regolatrici dei singoli rapporti contemplati nei patti lo stesso valore formale delle norme costituzionali. Quindi secondo la dottrina maggioritaria ciò significava che ciascuna delle norme contenute nei patti aveva la stessa caratura e lo stesso valore formale delle norme costituzionali; la ricaduta era che

riconoscendo le norme questo valore le singole disposizioni avrebbero acquistato un’efficacia pari a quella delle norme costituzionali con le conseguenze dal punto di vista della resistenza passiva di non essere modificate da nessuna legge di origine ordinaria. Quindi avrebbero prevalso su qualsiasi altra norma di legge ordinaria ma, anche essendo norme costituzionali speciali dato che guardavano specifico ambito di relazioni e quindi speciali rispetto al testo della carta in virtù, avrebbero prevalso anche sulle norme costituzionali di carattere generale. Questa tesi ha avuto una consistente adesione in dottrina e anche in sede giurisprudenziale alla Corte di Cassazione, che in quegli anni ignora poi l’iter che avrebbe percorso negli anni successivi. Su questa tematica negli anni ‘60 la Corte di Cassazione ha dichiarato che l’articolo 7 aveva recepito i patti Della Repubblica in tutto il loro contenuto, per cui le singole norme pattizie hanno lo stesso valore e la stessa efficacia che avrebbero se fossero state incluse nella carta costituzionale o fossero state approvate da leggi costituzionali; ed anzi si potrebbe dire che avrebbero un valore intenso per la sancita inapplicabilità del procedimento di revisione costituzionale. Questa tesi però lascia presto il posto anche per lo sviluppo del pensiero di alcuni dei suoi autori: questa tesi della costituzionalizzazione del principio concordatario ha avuto diverse versioni:

  1. Secondo una prima tendenza lo stato sarebbe obbligato a regolare concordemente tutte le materie che toccano gli interessi della Chiesa cattolica e quindi la costituzione, oltre a garantire il patto e la sua legge di esecuzione, avrebbe garantito anche le modificazioni di esse riguardanti le materie già disciplinate nel 1929. Queste norme, appunto sulla scorta di quanto stabilito in linea generale dell’articolo 11 della costituzione e al pari delle norme previste dell’articolo 10 della costituzione riguardante le norme costituzionali, essendo questo esecutivo di un precetto costituzionale, resisterebbero alle successive leggi ordinarie che fossero in contrasto con esse. Questa tesi cerca di spostare in avanti l’asticella rendendosi conto che parte della disciplina contenuta nei patti Laterano non era di più del tutto rispondente all’aspetto relazionale tra stato e chiesa. Quindi, per garantire la il rango costituzionale alle future norme pattizie, si ragiona nell’ottica della costituzionalizzazione non solo dei testi pattizi vigenti ma sul costituzionalizzazione di un principio che così coprirebbe la modifica intervenuta nelle materie già regolate dai patti del ‘29;
  2. Un’ulteriore versione concorda con quella appena esposta riguardo al dato che il principio costituzionale garantirebbe ai patti del ‘29 e stabilirebbe la necessità che i rapporti fra le due parti sia regolati appunto da accordi paritari. Ma poi si va oltre ritenendo che l’articolo 7 capoverso avrebbe creato nello Stato un sistema particolare, cioè uno ius singolare che non subirebbe influenza di sorta di alcuna norma costituzionale e le cui disposizioni anzi, a motivo della loro specialità, prevarrebbero sulle norme costituzionali generali riguardanti la disciplina della stessa categoria di rapporti da esse contemplati. → per esempio qualsiasi leggere generale che disciplini le conseguenze civili e il regime patrimoniale della famiglia di un matrimonio religioso con effetti civili non potrebbe mai prevalere su una norma concordataria che disciplina la stessa materia, perché la norma concordataria risulta sovraordinata per il suo richiamo nell’articolo 7. Questo articolo infatti rafforza anche la sua specialità di disciplina;
  3. Una terza formulazione del principio concordatario vede nell’articolo 7 capoverso il riconoscimento della regola internazionale dello stare in pactis. Per cui questa disposizione avrebbe una funzione analoga a quella degli articoli 10 e 11 della costituzione e garantirebbe, oltre alle norme del ‘29, anche qualsiasi altra convenzione stipulata o da stipulare con la Santa Sede. Alla costituzionalizzazione del principio concordatario è contrapposto quella della costituzionalizzazione del principio pattizio. Questo principio dell’articolo 7 della costituzione capoverso, oltre alla conservazione delle norme di origine e concordatarie del 1929, garantirebbe i nuovi accordi solo se riguardassero le stesse materie disciplinate dai patti lateranensi, invece gli accordi su materie diverse non disporrebbero di tali garanzie. Cambia l’accento rispetto al primo filone dell’ambito della costituzionalizzazione del principio concordatario perché quello sarebbe più occupato a ridare dare più possibile riconoscimento nazionale delle codificazioni dei patti lateranensi;

legittimità non solo il giudizio sulla legittimità costituzionale delle norme di legge ordinarie ma anche il giudizio sulla legittimità delle norme poste dalle leggi di revisione costituzionale e dalle altre leggi costituzionali. Questa competenza è generalmente ammessa nei confronti i vizi di legittimità formali, quindi la Corte ha ritenuto di essere competente a sindacare della legittimità costituzionale delle norme nell’ambito costituzionale anche sotto il profilo sostanziale e per fare questo evidentemente la Corte deve pescare il criterio di giudizio in qualcosa che viene prima della costituzione formale altrimenti non riuscirebbe. Quindi per arrogarsi questa competenza ha dovuto postulare l’esistenza di una sorta di costituzione immateriale, cioè di una sostanza normativa di principi supremi dell’ordinamento che precedono la costituzione stessa, facendosi così interprete autentica della costituzione materiale. Si entra esplicitamente in quest'ordine di idee con la sentenza n.30 del ‘71 chiamata a giudicare della legittimità costituzionale della norma del concordato del Laterano. La Corte dice che l’articolo 7 non sancisce solo un generico principio pattizio valido nella disciplina dei rapporti tra stato e chiesa cattolica ma contiene un preciso riferimento al concordato. In relazione a questo il contenuto del concordato in vigore ha prodotto diritto. Il primo aspetto dell'argomento della Corte è che l’articolo 7 non esprime un generico principio pattizio ma contiene un riferimento al concordato in vigore e proprio in riferimento a ciò ma questo ha prodotto un diritto. Per precisare quale fosse il diritto prodotto dall’articolo 7 la Corte ha collegato il comma secondo dell’articolo 7 con il primo comma per osservare che, riconoscendo quest’ultima disposizione come una posizione reciproca di indipendenze sovrane fa allo stato e alla chiesa cattolica, il contenuto dei patti non può avere la forza di negare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato. E la corte sotto questo profilo ha ammesso il proprio sindacato di costituzionalità, naturalmente in riferimento al principio supremo dell’ordinamento dello Stato. Se le norme derivate dai patti lateranensi potevano essere dichiarate incostituzionali soltanto in quanto contrastanti con il principio supremo dello Stato significava che l’articolo 7 aveva prodotto diritto nel senso di equiparare le norme di origine concordataria alle norme imposte dalle leggi costituzionali → se io posso sindacare le norme dei patti lateranensi solo alla luce dei principi supremi dell’ordinamento dello Stato è come dire che le norme dei patti lateranensi sono norme di rango costituzionale Lo stesso ragionamento la Corte lo ha fatto anche nei confronti delle norme dell’accordo di Villa Madama e per questo anche queste godono di una copertura Costituzionale secondo la Corte costituzionale italiana.

L’articolo 8 Cost Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. L’articolo 8 della costituzione è composto da tre commi. Il primo comma riguarda tutte le confessioni religiose, quindi riguarda anche la dimensione cattolica; gli altri due commi invece riguardano le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Su questo articolo non si sono scatenate tutte le discussioni che invece hanno riguardato l’articolo 7, con la sua interpretazione successiva che, in realtà, riprendeva per summa capita tutto il travaglio che aveva accompagnato la relazione dell'articolo in seno all’assemblea costituente. Posto che il cuore delle discussioni riguardava l’articolo 7, una volta approvato quest’ultimo, parlamentare delle altre disposizioni riguardanti la materia religiosa è decisamente più lineare. L’articolo 8 primo comma è frutto di un emendamento aggiuntivo all’articolo 5 del progetto della costituzione, che è stato approvato in seguito ad una scelta da parte

dell’assemblea costituente tra due diversi testi i quali esprimevano due differenti concezioni di rapporti tra lo stato e le confessioni religiose;

  1. La prima ipotesi era stata presentata dall’onorevole Laconi prevedeva che tutte le confessioni religiose fossero uguali davanti alla legge; questo emendamento fu respinto seppur con una esigua maggioranza di voti
  2. L’assemblea approvò l’emendamento aggiuntivo Cappi Bronchi, corrispondente all’attuale testo dell’articolo 8 primo comma L’attuale sfumatura di significato non è di poco conto perché, secondo i proponenti della relazione, la proposta Laconi implicava una sorta di giudizio di merito nei confronti delle confessioni religiose in quanto, mettendoli sullo stesso piano, si implicava un giudizio di parità mentre i fedeli di diverse confessioni religiose non si considerano uguali ai fedeli delle altre confessioni religiose; ciascuno, ed è tipico caratterizzante del fenomeno religioso, aderendo positivamente ad una confessione religiosa ritiene che quella sia la religione vera, senza venir meno rispetto per altre per altri orientamenti o per altre adesioni, ma è difficile che si aderisca ad un credo religioso apprezzando che la verità sia da un’altra parte; non solo:è praticamente impossibile che ci si possa ritenere uguali ad altri fedeli di altre confessioni religiose. Pensiamo soltanto alle tre grandi religiose monoteiste (senza le loro sfaccettature interne): è assai difficile che un ebreo si consideri uguale ad un musulmano o ad un cristiano e viceversa quindi la preoccupazione costituente di non dare a tutti lo stesso ma di dare a ciascuno il suo è felicemente espressa in questa formula che intende e che presuppone il riconoscimento di una eguale misura di libertà a tutte le confessioni religiose secondo le specificità di ciascuna. In questo senso potremmo anche dire che l’articolo 8 della costituzione riflette lo stesso principio di eguale libertà nei confronti delle confessioni religiose di quello sancito dall’articolo 19 della costituzione per il diritto di libertà religiosa che viene riconosciuto a tutti indistintamente,anche gli stranieri: la libertà religiosa è un diritto fondamentale che viene riconosciuto a tutti; quindi specularmente sul piano delle realtà confessionali l’articolo 8 primo comma esprime questo tipo di riconoscimento e certamente c’è un profilo sostanziale che va indagato e che vedremo sarà importante. Che cos’è la confessione religiosa? Qual è la definizione del fenomeno confessione religiosa? Non tutti i gruppi sociali possono arrogarsi questo titolo; dall’altra parte, come sempre accade nella realtà, noi troviamo una norma giuridica costituzionale che ci dà una nozione giuridica di confessione religiosa sul presupposto che oltre, alla chiesa cattolica, debbano essere compresi in tale categorie tutti quei gruppi e quelle formazioni sociali che l’esperienza ritiene possano ascriversi nel senso comune alla grande famiglia delle confessioni religiose. Questa nozione e questo criterio è assolutamente confacente la situazione dell’Italia post costituzionale intorno al ‘48, dove le confessioni religiose di riferimento erano non più di tre o quattro; è chiaro che le cose sono cambiate: c’è stata un’evoluzione della società civile italiana nel senso più realistico, anche se dal punto di vista religioso è sotto gli occhi di tutti, e quindi è chiaro che gli interpreti si interroghi su quali siano i fenomeni davvero ascrivibili all’area delle confessioni religiose e quali no. Sappiamo che proprio in considerazione anche al diffondersi di nuove comunità religiose non sempre dotate di carattere di rispetto della dignità della persona e dei gruppi. Per distinguere le confessioni religiosi rispetto ad esempio al fenomeno settario, non possono essere ascritte a norma delle confessioni religiose le realtà confessionali che privino le persone della giusta libertà di espressione, quella di cambiare credo, di intrattenere relazioni sociali e personali i familiari, che violino la libertà della corrispondenza, insomma tutta una serie di criteri che cercano di preservare la libertà di coscienza e la libertà personale delle persone interessate da nuovi movimenti religiosi che pretendono una asservimento pressoché totale soprattutto dal punto di vista psicologico, e che sia invece preservata la libertà psicologica che si misura nella libertà e nel cosiddetto ius poenitendi, la possibilità di cambiare religione senza alcun tipo di vessazione

Per il secondo comma dell’articolo 8 Cost le professioni religiose diverse quelle cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti; in quanto in contrasto con l’ordinamento giuridico. Certamente qui si marca la differenza di sguardo dell’ordinamento italiano rispetto che l’ordinamento italiano ha verso le confessioni religiose le confessioni religiose diverse da quella cattolica. Rispetto a quella cattolica abbiamo visto un riconoscimento di sovranità e di indipendenza mentre qui abbiamo una clausola che chiaramente limita il riconoscimento della libertà statutaria delle confessioni religiose ai principi fondamentali e all’osservanza dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. Perché c’è questa differenza e perché è ragionevolmente accettabile? Soprattutto adesso possiamo dire che il costituente è stato in qualche modo lungimirante perché, mentre con l’ordinamento canonico vi è una consuetudine di rapporti, una conoscenza reciproca che ha origine nella storia italiana fin dalla caduta dell’impero romano nel 476 d.C. e che garantisce il nostro ordinamento italiano un’ascendenza canonistica (ci sono il diritto processuale, quello penale, il diritto di famiglia, il diritto successorio che hanno una chiarissima nella relazione tra diritto romano e diritto canonico) (→ c’è una consuetudine di rapporto per cui nessuno nell’assemblea costituente si sarebbe sognato di discutere una compatibilità dell’ordinamento canonico coi principi fondamentali dell’ordinamento italiano), non si può dire lo stesso delle altre confessioni religiose. Se pensiamo che al momento dell’entrata in vigore della carta parlavamo di fenomeni largamente minoritari riconducibili all’ebraismo e a due versioni di fede cristiana non cattolica come quella della tavola valdese e dell’ortodossia, ben comprendiamo la lungimiranza del costituente che, volendo tutelare il più possibile la libertà religiosa anche delle altre confessioni, ha messo una clausola di difesa rispetto a confessioni religiose che possono sostanziarsi in principi contrari all’ordinamento costituzionale, come esempio la libertà religiosa o per esempio sulla parità di genere o sulla potestà genitoriale condivisa. È chiaro che una disposizione di questo genere segna il percorso di relazione tra stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica; si può fare un altro esempio particolarmente drammatico che il tema della del consenso a trattamenti sanitari che non è percepito allo stesso modo in alcune confessioni religiose anche molto diffuse nel nostro paese come il tema delle trasfusioni del sangue che riguarda i testimoni di Geova, che non è un tema da poco avendo a che fare con il bene della vita. Il terzo comma ci permette poi di dare un nome tecnico alle intese. Le intese sono state percepite in una primissima analisi di questa norma come atti meramente politici.In realtà non è così: questa interpretazione si basa sulla natura della parola (intendersi = mettersi d’accordo) ma in realtà la dottrina, ragionando molto, è arrivata a condividere la natura tecnico giuridica di questi atti. Ci si è piuttosto interrogati sul carattere o meno internazionale di esse, cioè se possiamo parificare le intese ai concordati e se possiamo considerarli degli accordi diritto internazionale. Non possiamo farlo perché per l’ordinamento italiano il fatto che il riconoscimento degli statuti è subordinato alla non contrarietà ai principi dell’ordinamento italiano e quindi in qualche modo sono sottoposti a un giudizio da parte dell’ordinamento, anche se modo godono di un riconoscimento di originalità nel senso che lo stato non può generare un ordinamento confessionale ex nono. Dunque il fatto che ci siano tre ordinamenti confessionali corrobora l’idea del pluralismo → nell’ordinamento italiano ci sono tanti ordinamenti quindi noi non possiamo dire che il diritto è solo il diritto dello Stato ma possiamo dire che questi ordinamenti hanno diversi gradi di indipendenza rispetto a quello dello Stato. Gli ordinamenti confessionali altri non godono della stessa indipendenza dell’ordinamento canonico e sono in qualche misura subordinati → tesi di Finocchiaro che gli ordinamenti confessionali sono ordinamenti originali e nessuno Stato può generare un ordinamento confessionale.Lo ha fatto il governo rivoluzionario nella rivoluzione francese costituendo il culto della dea ragione ma l’ordinamento democratico moderno non dovrebbe. non sarebbe nella sua natura creare ordinamenti confessionali: li riconosce in un ordinamento che non è quello internazionale ma l’ordinamento che si crea di volta in volta nell’incontro tra l’ordinamento statuale e quello confessionale → tesi molto suggestiva ma che sfugge, è evanescente rispetto poi al tema dei controlli visti prima.

Quindi noi possiamo definire le intese come dei contratti di diritto pubblico interno. Guardando la norma all’articolo 8 comma tre si parla di “regolate per legge sulla base di intese” quindi l’intesa è la base su cui si costruisce poi la legge. Qual è l’iter legislativo di questa legge lo capiamo tenendo presente che questa norma contiene una riserva di legge formale e aggravata per disciplinare la materia degli accordi tra lo stato e confessioni religiose diverse da quella cattolica, cioè questi rapporti possono essere regolati solo per legge, non ci sono altre vie, e per arrivare a questa legge l’articolo 8 prevede un procedimento aggravato perché il Parlamento non può approvare una legge che regoli i rapporti con le confessioni religiose se prima non c’è stato un accordo, un’intesa con la confessione interessata. Quindi ogni qualvolta che lo stato intende regolare i propri rapporti con una determinata confessione religiosa deve necessariamente ricorrere alla legge parlamentare il cui contenuto sia stato preventivamente determinato d’intesa con la rappresentanza della confessione destinataria della legge stessa. Quindi non c’è solo la conformità dell’ordinamento confessionale ai principi dell’ordinamento italiano ma anche la capacità della confessione di esprimere una effettiva rappresentanza. Non tutte le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono in grado di esprimere una univoca rappresentanza che rappresenti tutta l’area della confessione e quindi in questi casi è molto complessa la trattativa; quindi a contrario diciamo che è costituzionalmente legittima la legge che regoli unilateralmente i rapporti tra lo stato e una singola confessione religiosa ovvero che presenti contenuto in tutto in parte difforme dall’intesa stipulata con la rappresentanza confessionale. Il Parlamento che non fa la dice dovrebbe emanare una nuova legge sulla libertà religiosa che guardi mi confessioni religiose che non hanno stipulato l’intesa mentre le confessioni religiose che non va avere una regolamentazione attraverso un’intesa sono ancora soggette alla legge del 20 sui culti ammessi nello stato che evidentemente è una legge decontestualizzata che denota uno sguardo sguardo diverso come vengono trattati quelli con un’intesa Detto questo, l’iter che va seguito per l’approvazione di questa legge prende avvio su iniziativa di parte, cioè sono i rappresentanti delle confessioni religiose individuati secondo regole condivise che devono al presidente del consiglio la richiesta di avviare le trattative finalizzate alla stipulazione di un’intesa. Le trattative sono condotte dal sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei ministri e della commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose. Acquisito il parere della commissione consultiva per la confessione religiosa, la bozza di intesa è sottoposta all’esame del Consiglio dei ministri ai fini dell’autorizzazione alla firma da parte del presidente del consiglio. Una volta firmata, l’intesa che abbiamo detto possibile giuridicamente da qualificare come accordo di diritto interno, viene tradotta in un disegno di legge presentato in Parlamento per l’approvazione. Nei primi anni della stagione pattizia, cioè nelle intese coeve all’accordo di Villa Madama, è possibile che ci sia qualche difformità tra il testo dell’intesa e quello della legge di approvazione, poi si è deciso invece di procedere alla trasposizione letterale del testo dell’intesa nella legge di approvazione per evitare difficoltà interpretative ermeneutiche o di relazione con la confessione. Dal punto di vista dei dell’oggetto dell’inter ci sono delle intese di tipo globale cioè che guardano tutte le tematiche nevralgiche delle relazioni tra stato e confessioni religiose; però ci possono essere delle intese tematiche cioè degli accordi su alcune questioni specifiche che stanno particolarmente a cuore a un culto o tematiche sulle quali non si può trovare un accordo. L’intesa può quindi essere dedicata soltanto un settore di materia. Non tutte le intese hanno lo stesso approccio o lo hanno avuto subito identico per esempio sulla questione dell’importanza della questione della ripartizione dell’8x1000 non tutte le confessioni hanno voluto parteciparvi da subito: la comunità ebraica l’ha previsto solo in sede di rinnovo dell’intesa, che avviene ogni 10 anni. Certamente le intese hanno una implicazione nella gerarchia delle fonti perché si tratta di leggi ordinarie anche se sono sovraordinate a queste in virtù dell’impossibilità di modificazioni e abrogazioni a prescindere dall’accordo a meno che non si attivi un procedimento di revisione

riconoscimento del vero, corrispondente alla dignità umana e alla libertà di coscienza la cui ratio è quello che abbiamo detto cioè che la verità non si impone che con la forza della verità stessa. È chiaro che, come ci insegna la nostra cultura giuridica, tutte le volte che si garantisce il diritto di libertà deve ritenersi implicita la garanzia del comportamento omissivo opposto altrimenti non si parla di diritto ma di dovere. Certo è che una lettura dell’articolo 19 comprensiva della libertà negativa, o meglio che ponesse sullo stesso piano libertà positiva di religione e libertà negativa dalla religione, è una attitudine ermeneutica che si sviluppa non all’indomani della promulgazione della carta e anzi la giurisprudenza soprattutto in ambito di rapporti di famiglia tende a ragionare essenzialmente in termini di libertà religiosa positiva e lo fa con una finezza meritevole di sottolineatura nel senso che le ragioni che vedremo per le quali la giurisprudenza negli anni ‘50 del secolo scorso tende a privilegiare la posizione di atteggiamento religioso positivi e di riconoscimento positivo di un ideale religioso è basata su argomenti di grande umanità. Ciò non toglie che l’altra faccia del diritto cioè la libertà nel comportamento missiva andava meglio messa a fuoco ma questo è legato anche a una specifica evoluzione culturale. Il caso da ricordare è un’argomentazione del tribunale del tribunale del Crani del 1949 che va a motivare l’affidamento dei figli nel caso di separazione tra coniugi al genitore religioso e non a quello a ateo; innanzitutto il tribunale dice ferma l’idoneità all’educazione morale del genitore religioso in base a quanto e quando è sano il senso morale e sano la pratica della vita. In merito poi alla differenza tra un genitore religioso e uno ateo il tribunale manifesta gravi perplessità: seppur l’ateismo non presenti tratti “volgari” non è istintivo, e si insiste sulla religiosità nel senso più generale della parola e cioè quella fede spontanea che si direbbe necessaria in un principio, fine primo e ultimo di tutte le cose che hanno un’esistenza. Il tribunale di Crani avrebbe potuto dire che i figli si affidano al genitore cattolico perché la religione è quella dello Stato per l’articolo 1 del trattato in Laterano ancora reali in vigore ma innanzitutto sgombra il campo dall’equivoco dicendo che non si fanno questione genitore cattolico, facciamo questione di genitore religioso che troviamo anche in un genitore appartenente alla religione diversa da quelle che professano la maggioranza degli italiani purché sia sana la morale e sana la pratica della vita per sgombrare il campo al fenomeno settario; privilegia il genitore religioso rispetto a quello ateo perché dice l’ateismo non è innato → si rimanda quello che abbiamo visto all’inizio del nostro corso, il senso religioso come percezione innata di un infinito che si esprime nelle domande leopardiane per cui l’idea di qualcosa che non posso misurare col metro della nostra intelligenza. A livello educativo la posizione ateistica secondo i giudici priva l’individuo di quel gran dono che è la speranza, cioè della possibilità di trovare la risposta. Queste impostazioni naturalmente non sono più seguite non solo nella forma normativa ma anche nella sostanza perché nel tempo è prevalso l’indirizzo ermeneutico di Francesco Ruffini per il quale la libertà religiosa è la facoltà spettante degli individui di credere a quello che più gli piace o di non credere se più gli piace a nulla e quindi è prevalso l’atteggiamento che si preoccupa appunto di valorizzare anche la libertà dalla religione, la libertà negativa. Sul piano normativo la tesi dell’interdipendenza tra religione, ateismo e agnosticismo può dirsi acquisita e la materia è regolata da principi che tendono a tutelare paritariamente le diverse risposte che gli uomini danno al problema religioso a livello internazionale. Le fonti parlano di solito di libertà du religione / di credenza / di convincimento mentre la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 riconosce al fanciullo il diritto alla libertà di pensiero / di coscienza / di religione e parla poi del diritto ai genitori di educare i figli nell’esercizio dei loro diritto in maniera che si corrisponda allo sviluppo della loro capacità. Anche a livello europeo si va affermando la parità tra ateismo e religione e si tende qualche volta a parificare alle organizzazioni ideologiche filosofiche quelle confessionali, come ad esempio nella vicenda del crocifisso che nasce in Italia nel 2005 che non è ancora conclusa e che nasce proprio da questo cioè da una posizione religiosamente limitante di esponenti dell’unione degli atei diagnostici e dei realisti. Quanto al il diritto di famiglia ogni provvedimento relativo alla prole è adottato con l’esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa a prescindere dall’orientamento religioso dei genitori e nelle scuole elementari è stato abolito il cosiddetto insegnamento religioso diffuso ma si è

organizzato un insegnamento religioso nella scuola pubblica in modo tale da non turbare il divisore tra cittadini credenti; anche la formula del giuramento è stata modificata ad opera della Corte costituzionale → curiosa esigenza di dover tutelare quanti non si riconoscevano nel contenuto religioso di questo atto. In questo contesto non stupisce che l’ateismo possa ambire a un trattamento uguale a quello delle confessioni religiose anche quando per sua natura non potrebbe ambire a certi riconoscimenti: la realtà sociale delle confessioni religiosa postula il minimo di diritti di simboli e relative esigenze di rispetto e di protezione da offese avversarie che nessuna tendenza / scuola filosofica postula; per questo è sufficiente la libertà di espressione, quella di propaganda e soprattutto quella di stampa e di insegnamento. Invece le confessioni religiose hanno bisogno di altro tipo di protezione. La sentenza 52/ In Italia è sorta a questo riguardo una delicata vicenda giudiziaria nel momento in cui un’organizzazione di tipo ateistico, l’UAAR,ha chiesto di stipulare un’intesa ex articolo 8 della costituzione sottolineando diversi aspetti per i quali essa ritiene di dover essere omologata a una confessione religiosa: ad esempio chiede che i propri rappresentanti siano assimilati ai ministri di culto soprattutto per ciò che riguarda l’assistenza ad agenti soprattutto in strutture sanitarie o i carcerati; ritiene che le proprie sedi debbano avere diritti e prerogative in qualche modo analoghi a quelle spettanti agli edifici di culto delle confessioni religiose e quindi una speciale tutela giuridica; richiede inoltre la partecipazione a un finanziamento pubblico inserimenti nel piano regolatore dei comuni. Nella stessa direzione l’organizzazione ateistica vuole essere presente nella scuola ai fini dello studio del fatto religioso dal quale l’ateismo è dissociabile, vuole partecipare alla spartizione dell’8x1000, vuole fruire delle agevolazioni fiscali riconosciute alle confessioni religiose. Insomma questa organizzazione vuole intavolare una trattativa. La richiesta dell’intesa viene respinta dal governo (era allora in carica il governo Renzi) e si è aperto un contenzioso che la Corte costituzionale ha forse chiuso ma vedremo che alcune finestre rimangono ben aperte con la sentenza numero 52 del 2016. Contro il diniego del governo a intavolare la trattativa l’ UAAR ha fatto ricorso al Tar del Lazio che però ha eccepito difetto assoluto di giurisdizione riconoscendo all’atto di diniego del governo natura politica e non amministrativa. Di fronte al ricorso dell’UAAR a questa decisione il Tar del Lazio, il Consiglio di Stato e la Cassazione hanno ritenuto che non fosse vero che l’atto del governo fosse un atto di natura politica. In particolare la Corte di Cassazione ha rilevato che la decisione di dare avvio o meno alle trattative per l’intesa non può essere considerato un atto politico in senso stretto (quindi sottratto al sindacato giurisdizionale) proprio perché verte in materia religiosa quindi la Corte dice che questa materia, per il suo essere tradizionale terreno di azioni anti umanitarie e quindi la giurisdizionale è in funzione antidiscriminatoria. La giurisprudenza della Cassazione cita la Corte di Strasburgo ove ritiene che, proprio in quanto meritevoli di accesso allo status promozionale, le confessioni religiose debbano essere tutelate contro l’adozione di criteri discriminatori e quindi si ammette il sindacato giurisdizionale sulla ragionevolezza dei criteri che eventualmente impediscano alle organizzazioni l’accesso a questi status promozionali e un sindacato di irragionevolezza. Il sindacato di ragionevolezza è un sindacato che implica un giudizio di bilanciamento tra i beni in gioco e quindi non è esente evidentemente da un importante investimento della valutazione del giudice. Su questa base il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione stabiliscono che il governo possa del tutto discrezionalmente negare l’avvio di trattative per creare un’intesa: infatti stabilire la qualificazione confessione religiosa è una premessa basilare per la salvaguardia dei valori di uguale libertà chiamati in causa nella controversia specifica e lo stato, secondo il Consiglio di Stato e la Cassazione, non può trincerarsi dietro alle difficoltà di elaborare una definizione di religione. In questa situazione il governo propone ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato, non condividendo i presupposti dell’essersi della Cassazione; in pratica il governo italiano sostiene che l’atto con quale ha negato la trattativa fosse un atto di natura strettamente politica e che il giudizio della Cassazione, che invece riteneva che questo atto avesse una natura esecutiva, notasse una indebita ingerenza tra i poteri dello Stato (quello giudiziario che interferiva con