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Diritto e Religione in Italia: Uno Sguardo alla Specificità Italiana - Prof. Consorti, Appunti di Diritto Ecclesiastico

La complessa relazione tra diritto e religione in italia, con un focus sulla specificità italiana. Della presenza evidente della dimensione religiosa in questi rapporti, che possono essere positivi o negativi, e della necessità di capire come lo stato italiano, con la sua storia e tradizione, affronti queste interferenze. Verranno analizzati i principi fondamentali della costituzione italiana, come il diritto ecclesiastico verticale, e il ruolo della laicità nello stato italiano.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 15/01/2019

marco_vitrani
marco_vitrani 🇮🇹

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Diritto ecclesiastico
Diritto e religione, edizione 2014
20/02
Cos'è il diritto ecclesiastico? A questa domanda apparentemente semplice in
realtà si può rispondere in modi diversi: un modo tradizionale di rispondere
che è il modo in cui rispondono ancora oggi una larga fetta di professori, che
considerano il diritto ecclesiastico come l'insieme delle norme giuridiche che
regolano i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. Questa è la denizione più
classica, ed essa immediatamente mette in luce una prima dicoltà, quella di
considerare norme dello Stato soltanto in relazione ad una confessione e non
a tutte le confessioni religiosi, impostazione che ha una verità storica ma che
non ha appiglio costituzionale, sarebbe incostituzionale che lo Stato italiano
mantenesse disposizioni giuridiche solo per avere rapporti con una
confessione religiosa. Allora, a questa prima denizione c'è già stato un primo
aggiornamento, con l'aggiunta "e le confessioni religiosi", un'apertura in
qualche modo laica perchè non si pensa solo alla Chiesa cattolica ma anche
alle altre confessioni religiose, quindi l'idea era quella di allargare lo spettro
della considerazione. Fermiamoci su questa seconda denizione: vedremo
che dal punto di vista storico e culturale noi abbiamo una prima chiara
denizione, diritto ecclesiastico come diritto dello Stato, non diritto canonico,
che è il diritto della Chiesa cattolica, il diritto di un ordinamento diverso
rispetto a quello dello Stato (è come dire diritto del Giappone). Ma che tipo di
diritto dello Stato è? Privato, pubblico, penale etc.? Non facciamoci questa
domanda, ma ricordiamoci semplicemente che è diritto dello Stato, è
prevalsa negli anni che sia un diritto costituzionale, quindi l'approccio da
prendere in considferazione è di tipo pubblicistico, ma una volta detto questo
aggiungiamo che non è solo diritto pubblico, perchè troveremo anche norme
di diritto privato, tributario, penale, pattizie o bilaterali: se il diritto
ecclesiastico è... è evidente che questi rapporti sono regolati per legge, e
allora il diritto dello Stato ha nel corso del tempo prodotto leggi che regolano
questi rapporti, rapporti di diritto internazionale, ma non in senso stretto,
perchè il soggetto che entra in rapporto con lo Stato non è uno Stato; in ogni
caso sono soggetti altri rispetto allo Stato, che intervengono creando leggi
bilaterali, dette anche pattizie perchè frutto di un patto che lo Stato stringe
con una confessione religiose. QUando uno Stato stringe una relazione
formale con la Chiesa cattolica, quell'accordo/trattato si chiama
CONCORDATO, che è il nome tipico di tutti i patti stretti tra uno Stato e la
Chiesa cattolica. In Italia, quel patto assume il nome di intesa; tuttavia le
intese non sono mai normative se non vengono prima approvate con una
legge: pertanto lo strumento.. è la legge sulla base dell'intesa, e non l'intesa.
Il CONCORDATO le intese e le relative leggi di approvazione sono appunti
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Diritto ecclesiastico

Diritto e religione, edizione 2014

20/

Cos'è il diritto ecclesiastico? A questa domanda apparentemente semplice in realtà si può rispondere in modi diversi: un modo tradizionale di rispondere che è il modo in cui rispondono ancora oggi una larga fetta di professori, che considerano il diritto ecclesiastico come l'insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. Questa è la definizione più classica, ed essa immediatamente mette in luce una prima difficoltà, quella di considerare norme dello Stato soltanto in relazione ad una confessione e non a tutte le confessioni religiosi, impostazione che ha una verità storica ma che non ha appiglio costituzionale, sarebbe incostituzionale che lo Stato italiano mantenesse disposizioni giuridiche solo per avere rapporti con una confessione religiosa. Allora, a questa prima definizione c'è già stato un primo aggiornamento, con l'aggiunta "e le confessioni religiosi", un'apertura in qualche modo laica perchè non si pensa solo alla Chiesa cattolica ma anche alle altre confessioni religiose, quindi l'idea era quella di allargare lo spettro della considerazione. Fermiamoci su questa seconda definizione: vedremo che dal punto di vista storico e culturale noi abbiamo una prima chiara definizione, diritto ecclesiastico come diritto dello Stato, non diritto canonico, che è il diritto della Chiesa cattolica, il diritto di un ordinamento diverso rispetto a quello dello Stato (è come dire diritto del Giappone). Ma che tipo di diritto dello Stato è? Privato, pubblico, penale etc.? Non facciamoci questa domanda, ma ricordiamoci semplicemente che è diritto dello Stato, è prevalsa negli anni che sia un diritto costituzionale, quindi l'approccio da prendere in considferazione è di tipo pubblicistico, ma una volta detto questo aggiungiamo che non è solo diritto pubblico, perchè troveremo anche norme di diritto privato, tributario, penale, pattizie o bilaterali: se il diritto ecclesiastico è... è evidente che questi rapporti sono regolati per legge, e allora il diritto dello Stato ha nel corso del tempo prodotto leggi che regolano questi rapporti, rapporti di diritto internazionale, ma non in senso stretto, perchè il soggetto che entra in rapporto con lo Stato non è uno Stato; in ogni caso sono soggetti altri rispetto allo Stato, che intervengono creando leggi bilaterali, dette anche pattizie perchè frutto di un patto che lo Stato stringe con una confessione religiose. QUando uno Stato stringe una relazione formale con la Chiesa cattolica, quell'accordo/trattato si chiama CONCORDATO, che è il nome tipico di tutti i patti stretti tra uno Stato e la Chiesa cattolica. In Italia, quel patto assume il nome di intesa; tuttavia le intese non sono mai normative se non vengono prima approvate con una legge: pertanto lo strumento.. è la legge sulla base dell'intesa, e non l'intesa. Il CONCORDATO le intese e le relative leggi di approvazione sono appunti

pattizie e bilateriali, dunque la prima fonte di cognizione diretta.. saranno, ma non solo, il concordato da sempre è stato equiparato ad un trattato unternazionale, perchè la chiesa cattolica per una ragione storica si è sempre pensata ed ha sempre agito come se fosse uno Stato, anzi per molti anni lo è stato, quindi. erano rapporti pari; pertanto nessuno dubita che i concordati siano un trattato e quindi sarà vigente solo quando sarà ratificato e quando vi sarà una legge di esecuzione. Per questa impostazione il diritto ecclesiastico è sempre stato considerato come un diritto dei rapporti, un diritto che si colloca a metà tra diritto nazione e internazionale, che si muove in una logica interordinamentale, con soggetti che non sono soltanto Stati ma appunto anche confessioni religiose. Tornando a noi, dicevamo perchè abbiamo questo equivoco iniziale diritto ecclesiastico come diritto della Chiesa? SIcuramente il nome, però non c'è dubbio che una considerazione costituzionale della presenza religiosa non può limitarsi ad una attenzione interordinamentale, cioè il diritto ecclesiastico difetta di una visione attuale, è come dire che passi soltanto attraverso l'appartenenza e la rappresentanza confessionale, dove la prima si traduce in una sorte di affiliazione, io sono cattolico in quanto appartengo a questa confessione, e per queste ragioni la mia specificità religiosa viene rappresentata dal soggetto cui io appartengo. Facciamo un esempio di altro tipo: è come diritto che io sono studente in quanto sono iscvritto all'università di Pisa, ma la mia qualifica di studente mi porta... che vengono in qualche modo.. non da me personalmente, ma dai rappresentanti degli studenti. QUi abbiamo un criterio tipico, chiaro, che immagina le religioni come poteri e l'appartenenza religiosa come un'appartenenza istituzionale: questo modo di pensare è sbagliato, è evidente a tutti che è più possibile incontrare persone che dicono io sono battezza ma non credo e viceversa, io sarei cattolico ma, io non mi pongo il problema, e quest'ultima persona potrebbe anche essere battezzata: l'appartenenza religiosa dunque non è un'appartenenza che riguarda l'iscrizione a un gruppo, ma in maniera più larga la dimensione spirituale è quella che conta. La legge su questi ragionamenti non c'entra, perchè sono ragionamenti troppo interni che riguardano la coscienza della persona che sfugge alla legge, alla quale interessano poco i sentimenti, però siccome l'istituzione è impensabile che non che sono anche esigenze spirituali; il diritto dovrebbe fare i conti con la necessità che noi tutti avvertiamo di essere se stessi.Il diritto ecclesiastico di oggi dunqueq non può passare attraverso la rappresentanza del potere religioso. La religione èm qualcosa di più dalla semplice obbedienza alla legge, sono scelte personali, un modo di essere, scelte che possono essere diverse, eppure la vita umana ci presenta molte necessità di sfumature: facciamo esempi; dove passa la differenza tra accanimento terapeutico e...? Il diritto in più situazioni deve fare i conti con questa presenza evidente della dimensione religiosa, e questa dimensione religiosa a scanso di equivoci non è una presenza necessariamente in senso

possono votare mi prenderebbero per matto. Il diritto di essere se stessi imputa sempre un riconoscimento pubblico di qualcosa che altrimenti resteerebbe confinato all'interno, e la differenza sostanziale è tutta qui: se tali questioni fossero soltanto di interesse privato, perchè farne una questione pubblica, che m'importa a me cosa fai tu.., ma se... capiamo bene che questo diritto alla diversità entra prepotentemente che la dottrina classica liberale chiama libertà uguali, allora io sono ebreo, e per questo non posso essere discriminato etc. L'espansione dei diritti di libertà è il tema centrale del diritto ecclesistico, cioè fino a che punto è accettabile che... se stesso, non debba dire a se stesso questo lo posso fare senza che si ssappia, e quando pensiamo a questa domanda ricordiamoci le stelle di Davide: vuoi essere ebreo? Fallo vedere a tutti che sei ebreo, anche se ne potrai subire le conseguenze. La dialettica del diritto ecclesiastico dunque... quanta apertura alla libertà un oridnamento giuridico possa consentire non esistono libertà che si limitano a vicenda, sono in continua espansione e non possiamo sapere ad oggi quante libertà in futuro verranno declamate. Abbiamo duqnue bisogno di immaginare limiti e bilanciamenti alle libertà che non siano quelli tradizionali, di una legge. Certo, resta la domanda di fondo: come si fa a raggiungere questo obiettivo?

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Ieri abbiamo dato indicazioni preliminari sul termine di diritto ecclesiastico, precisando che non bisogna confendere la materia del diritto ecclesiastico col diritto canonico. Questa preoccupazione riguarda tutte le culture occidentali: per studiare il diritto ecclesiastico oggi bisogna tenere a mente i rapporti che vi sono tra diritto (leggi, giurisprudenza, usi e costumi etc.) e religione: il nostro studio dunque riguarda le interferenza tra diritto e religione, interferenze che noi guarderemo mettendoci gli occhiali del giurista, guardando l'aspetto giuridico. Dal punto di vista del giurista esiste già un primo problema che riguarda la definizione della seconda parola, ossia religione: se ci pensiamo, non solo non esiste una definizione della religione dal punto di vista generico ma non esiste nemmeno una definzione giuridica di religione, sennonché le cose che stiamo dicendo possono sembrare strane, perchè sembrerebbe logico poter definire la religione, nel senso che abbia idea di cosa sia la religione; quando i termini di parogone sono omogenei, semplice, la risposta è semplice, se la società composta da 99 per cento dii cristiani è evidente che ci viene in mente il fenomeno di religione come la pensiamo noi, ma la distinzione tra i due ambiti, quello che appartiene o no alla sfera religiosa, diviene sempre più complicata: il matrimonio è statao sempre considerato come un fatto religioso, oggi viene considerato come un fatto anche religioso ma non solo, inoltre se soltanto con il matrimonio.. oggi queste stesse strutture possono cambiare dopo la sottoscrizione di atti che non sono più matrimonio: anche l'anno scorso oltre alla legge sulle unioni

civili le persone potevano convivere dando alla loro convivenza una loro struttura giuridica (ad esempio,...): questo è un esempio per dire che quando abbiamo a che fare con la religione ci troviamo di fronte ad una galassia di e.. in un modo univoco, in altri termini che riusciamo a capirci quando parliamo. Nessuno di noi dubiterà sul fatto che il cristianesimo è una religione, l'ebraismo, dire che l'islam è una religione è ovvio ma.., dire che il buddismo è una religione però è altrettanto ovvio? Come possiamo entrare dentro schemi? Possiamo o decidere criteri in base ai quali classificare il fenomeno come religioso o no, creando una tabella dove verificare se vi sono gli elementi ncessarei; un seocndo modo è quello di entrare in relazione con questo gruppo e capire cos'è per questo gruppo la religiosità; non ci dovrebbe stupire il fatto che per gli ebrei l'ebraismo non è una religione: certamente lo è, ma è prevalentemente un'appartenenza etica, si è ebrei quando si nasce da madre ebrea, volenti o nolenti. Ci sono molti ebrei che ritengono poi che sia possibile convertirsi all'ebraismo, ma ad una lettura classica e tradizionale l'appartenenza all'ebraismo è un fatto etico, lo si è per nascita e si può essere ebrei anche non credenti. Questo elemento infatti è stato fortemente considerato quando vi sono state le discriminazioni anti ebraiche durante il periodo nazista e fascista. Questo per dire che l'appartenenza religiosa dal punto di vista degli ebrei è un'appartenenza etica. Per un induista cosa vuol dire essere induisti? SI può diventare induisti, ma l'induismo è percepito dagli induisti come religione degli abitanti dell'India: esistono induisti che credono in Dio e altri che non ci credono; vi sono induisti che credono in più divinità: dunque, è necessario il fatto di essere indiani, in secondo luogo l'idea di essere alla ricerca della propria legge personale; da questo punto di vista l'induismo si caratterizza per una scelta spirituale, cerco ciò che serve al mio benessere personale, scelta che non è: l'appartenenza religiosa si sostanzia prevalentemente nel rispetto delle regole religiose: non basta essere, poi per essere un cristiano occorre rispettare le regole del cristianesimo, e se non le rispetti potresti subire conseguenti dal punto di vista religioso. Altro esempio è quello del buddismo, però anche i buddisti non credono in dio, ed essi talvolta sono induisti e a volte no. Abbiamo fatto questi esempi perchè la religione è di una complessità tale da rendere difficile individuare punti cardine per dire cos'è; è necessario procedere per semplificazione da questo punto di vista. Non solo la religione è un fatto complesso, ma le singole religioni sono complesse: per la vita che abbiamo vissuto la nostra cultura fonda... e allora possiamo anche ammettere che vi sono diversi tipi di cristianesimo, lo sappiamo, ma non sappiamo di cosa si tratta; se poi entriamo in un universo che conosciamo meno, l'islam, esso è un mondo complesso come il cristianesimo: sciiti, sunniti etc., si fa presto a dire islam ma all'interno, così come il cristianesimo ha avuto guerre interne alla religione, così le ha avute l'islam, e questo per capire che le religoni sono così complesse al loro interno che si fanno la guerra per prevalere l'una

questa affermazione ognuno sicuramente farà quello che vuole. Il potere della religione è il potere nel senso della possibilità di condizionare le cose, potere di condizionare che è sempre minore. Perchè è successo questo? Possiamo prendere alcune indicazioni: abbiamo sentito parlare di società liquida, idea portata avanti da un sociologo, SIGMUND...: una società liquida è una società che scappa da tutte le parti, in cui il contenitore è più importante del contenuto, una società dell'apparenza: un altro autore, ha utilizzato la formula della società frammentata, espressione che dà più il senso di un puzzle che ha difficoltà ad essere ricomposto, società che porta al desiderio di separazione, scissione, società che ha portato alla Brexit: non unirsi, ma dividersi. La società frammentata è quella che porta a discutere l'uscita dell'Italia dall'UE; una società frammentata è una società cui non interessa più trovare ponti, pertanto produce un ordinamento fatto prevalentemente di diritti senza cenno ai doveri, dove tutti stiamo più attenti a reclamare i nostri diritti personali senza pensare che a volte abbiamo anche dei doveri. Terza categoria di riflessione è la superdiversità, coniata da Bertolez nel 2007: la superdiversità vuol dire che le nostre società non sono solo diverse, ma super diverse, diversità che non sono facilmente riconducibili a principi unitari: i buddisti che vivono in occidente sono buddisti ma molto diversi rispetto a quelli che vivono in oriente. Questi buddisti sono buddisti che.. ma vivono secondo criteri di riferimento tipici dell'occidente. Questo serve per spiegare in temrini oggettivi la superdiversità. Altra questione è relativa alla società globalizzata; una parola di può spendere sulla glocalizzazione: ... nel 1997 è il primo ad utilizzare questo termini particolarmente interessante per i giuristi: pensiamo al menù di MC; MC è un tipico esempio di globalizzazione, e i negozi di MC sono sempre uguali dappertutto, tuttavia MC capisce che non è diligente far dappertutto lo stesso menù: se io sto in Italia è bene che faccia anche un'insalata calabrese che non farò a Shangai, l'idea dunque che la globalizzazione non è scissa da un racidamento sul territorio, siamo tutti globali sì, ma tutti locali da questo punto di vista. Questo è importante per un giurista perchè il diritto è un fenomeno territoriale: ci sono punti di riferimento univoci, ma in ogni paese c'è un diritto diverso, e se è un fattore così importante l'elemento locale sull'elemento globale, le particolarità superano le generalità, e allora tornando alla domanda di ieri, quei desideri di autonomia, diritto di essere se stessi diventa dovere... può essere letto secondo questi due lenti di laicità e non discriminazione. Per noi che facciamo diritto e religione sorge la domanda su quale sia il ruolo pubblico della religione, anzi se è giusto che la religione abbia un ruolo pubblico; una prima domanda che si pone è se la religione sia un fatto solo privato: se rispondiamo affermativamente, è evidente che gli ordinamenti giuridici possono fare come se la religione non esistesse. Tuttavia, anche se rispondiamo ciò, non possiamo non rispondere anche alla domanda se la religione sia un fatto culturale: abbiamo già fatto prima quanto esempio di

come la religione si infili nel diritto e nella vita concreta in maniera innoqua. Il fatto che la religione sia un elemento culturalmente significativo provoca una necessità di attenziona anche da parte delle istituzioni, dallo Stato: pensiamo ancora al matrimonio: sposarsi è un fatto privato? Da un certo punto di vista si, ma da un altro sicuramente no: nella misura in cui questi fatti culturali si presentano come istanza di riconoscimento pubblico diventano istanze giuridiche istituzionali. Tutti i fatti sono in sé giuridici, ma non... Quando questi fatti.. vuol dire che esiste un bisogno sociale di riconoscimento della propria specificità che non è neutrale: il fatto di essere donna non è neutrale, voglio essere considerata donna e avere diritti che mi spettano in quanto donna, voglio un riconoscimento giuridico del nostro essere donna. L'ordinamento può rispondere in maniera diversa: ti riconosco diritti, non te li riconosco etc. Tutti i diritti umani nascono come bisogni, e diventano diritti solo quando questo bisogno viene reclamato in una forma giuridicamente rilevante: ad esempio, per adesso non ci interessa niente del diritto delle loro formiche al loro formicaio, però consideriamo per esempio il diritto a matrimonio tra persone dello stesso sesso, una cosa inconcepibile fino a 30 anni fa. Le varie considerazioni personali il diritto le deve prendere in considerazione, deve considerare come si muove il popolo, perchè certe cose che una volta non erano diritti oggi lo sono, pensiamo ai diritti del bambini, che oggi non hanno alcuna capacità d'agire. Nel campo dell'insegnamento.. , il diritto di scelta non è fissato al compimento della maggiore età, ma all'iscrizione alle scuole superiori: i ragazzi scelgono.. prima i genitori, poi il ragazzo, perchè la legge dice che questa fase educativa dipende dalla scelta libera del soggetto: qui la legge è stata più previdente del popolo, c'ha pensato prima che il popolo ne avesse bisogno, non c'è stata alcuna battaglia per raggiungere ciò. Il fatto religioso dunque, anche se viene concepito come privato produce un riflesso di carattere pubblico, e adesso possiamo chiederci: come fa il diritto ad accogliere le istanze di riconoscimento del fattore religioso, soprattutto in questo momento storico in cui la religione sembra rinascere, anche se in forme un po' più stravaganti? La rinascita religiosa si presenta in forme tipicamente religiose ma anche in forme politiche: ad esempio, il fenomeno del terrorismo islamico, una.. di un fenomeno politico; ancora, pensiamo ai movimenti nazionalisti induisti, che in India uccidono sistematicamente i cristiani mentre sono nelle Chiese; ancora,... Quali possono essere i rischi che incontriamo in questi esempi? Primo, generalizzare: dire che tutto l'islam è violento e terroristico, come lo sarebbe dire che non esiste un islam violento e terroristico; la religione è anche un fatto politico, non solo privato, poi lega nord, partito pagano, questo per dire che esiste anche un modo per utilizzare la religione in materia strumentale questione che ci fanno capire quanto l'elemento religioso tocca l'elemento polticio, dunque qual è lo spazio pubblico della religione ma anche della spiritualità? Innanzitutto esse non si sovrappongono sempre; però esiste

quello che , in corpo e in coscienza. Ognuno di noi non è soltanto quello che è all'esterno, siamo anche quello che siamo dentro di noi, e questo perchè ciascuno possa essere liberamente se stesso, il diritto ecclesiastico orizzontale parte dalle persone ed è il diritto che si esprime non solo negli articoli 7 e 8 della Costituzione ma anche, il diritto che guarda alle persone, ai singoli, il fatto che tutti possono crescere, progredire materialmente ma anche spiritualmente. La dignità umana è il fondamento delle libertà ed apparteiene alle persone umana, e tutelare significa promuovere la libertà. Il diritto ecclesiastico orizzontale...

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Prof. Chiara Lapi

Dobbiamo iniziare il lavoro di oggi parlando della Costituzione italiana , e questo perchè come vedremo il fattore religioso e in particolare la libertà religiosa sia individuale che collettiva è garantita in primis dalla Costituzione, che detta il quadro di come tutelare e promuovere questo tipo di libertà. Come sappiamo, la nostra Costituzione risale al 1948, è una Costituzione che ha un enorme significato perchè va a sancire la fine della monarchia e del fascismo e l'inizio della Repubblica. Storicamente la Costituzione si colloca in un momento particolare della storia italiana e mondiale: poco prima vi era stata la seconda guerra mondiale, dunque si era di fronte ad un tessuto sociale ed economico totalmente lacerato e uno degli scopi della Costituzione era di ricostruire e di ridare un senso a tale tessuto ormai completamente lacerato appunto. Ci interessa sottolineare che gli studiosi hanno definito la nostra Costituzione come Costituzione di compromesso : quando utilizziamo la parola compromesso si pensa che abbia un significato negativo; nel caso invece della Costituzione, questo termine compromesso ha un significato altro: si dice compromesso nel senso positivo del termine, in quanto questo compromesso va a sottolineare che la Costituzione italiana è il risultato dell'accordo tra 3 anime che rappresentano 3 correnti di carattere politico, sociale ed economico, l'anima marxista, l'anima laica di ispirazione liberale e quella cattolica. Queste tre correnti erano correnti rappresentate all'interno dell'assemblea costituente, si trattava di tre visioni politiche diverse tra loro che necessitavano di essere armonizzate raggiungendo un accordo comune per la stesura della Costituzione. Molti principi costituzionali, come vedremo, sono proprio la sintesi di queste tre diverse visioni presenti nell'assemblea costituente. L'assemblea costituente viene eletta il 2 giugno del 1946, è il primo Parlamento italiano eletto a suffragio universale, e per la prima volta alle elezioni dell'assemblea costituente parteciparono anche le persone di sesso femminile. Tale assemblea è composta da tutte le forza politiche che abbiamo visto, ed anche dalla forza di ispirazione cattolica che ora può partecipare alla vita politiche e che nella seconda metà

dell'Ottocento non poteva: a causa dei rapporti burrascosi tra Stato e Chiesa cattolica, i cattolici non potevano infatti partecipare alla vita politica, perchè il Papa aveva emanato il NON EXPEDIT che vietava ai cattolici di partecipare alla vita politica. E' fondamentale soprattutto ai nostri fini vedere insieme il contenuto dell'ordine del giorno Dossetti , presentato il 9 settembre del 1946: esso è un documento nel quale si dettano le linee programmatiche di quello che dovrà essere il contenuto della Costituzione: non vi si trovano ancora le norme costituzionali, ma delle linee programmatiche di contenuto. Questo ordine del giorno Dossetti ha un ruolo fondamentale, ossia di cercare di costruire una piattaforma comune su cui potevano riconoscersi tutti i deputati dell'assemblea costituente che erano espressione della politica marxista, liberale e cattolica. Questo ordine del giorno non venne mai votato, tuttavia il suo contenuto divenne un punto di riferimento essenziale per la definizione di questa piattaforma comune di valori sui quali le tre anime dovevano convergere per l'elaborazione di norme e principi costituzionali. C'è un'espressione che vedremo meglio dopo in questo ordine, "persona umana", che non ritroviamo in nessun articolo della Costituzione, tuttavia è il suo contenuto, quello che questa espressione significa anche sotto un profilo di collegamento col fattore religioso che è importante, ed essa viene prevista dall'ordine del giorno Dossetti. Vedremo meglio poi perchè questo termine è connesso con l'importanza del fattore religioso nella Costituzione. La sottocommissione di cui faceva parte Dossetti incaricata di redigere questo progetto comune scrive alcuni punti fondamentali dai quali non si può prescindere per l'elaborazione della Costituzione: si dice che per la stesura la Costituzione è necessario innanzitutto escludere una visione individualistica e una visione totalitaria, e quest'ultima cosa significa innanzitutto condannare l'esperienza fascista. La sola impostazione possibile che deve essere data alla Costituzione nascente è quella che si basa su tre nodi fondamentali: che riconosca la precedenza del valore della persona umana rispetto allo Stato e che lo Stato deve essere al servizio della persona umana, e non il contrario (PUNTO A); l'altro nodo fondamentale dell'ordine del giorno al punto B è il riconoscimento della necessaria socialità di tutte le persone , ossia le persone non vivono come nomadi, singolarmente e avulse da qualsiasi contesto sociale, ma in relazione tra loro, tant'è che "le persone sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale", si dice nell'ordine del giorno. Le persone umane vivono in relazione tra loro all'interno di comunità intermedie, comunità che si pongono tra gli individui e lo Stato, le formazioni sociali, tra cui rientrano le c.d. comunità religiose. Altro punto nodale, punto C, è che questo progetto costituzionale non può prescindere dall'affermare l'esistenza dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità che sono precedenti alla Costituzione dello Stato : lo Stato deve riconoscere sia la persona che le comunità di persone

di non farne più parte. L'importanza della libertà religiosa si coglie anche e soprattutto guardando alla storia dell'Europa, perchè se ricordiamo nel 1555 viene affermato il c.d. principio CUIUS REGIO EIUS RELIGIO, principio che vuole dire che i sovrani poteva scegliere la confessione religiosa alla quale aderire ed il popolo era obbligato a seguire la confessione religiosa alla quale apparteneva il sovrano, principio affermato con la PACE DI AUGUSTA. Questo principio così drastico e limitativo della libertà religiosa è un principio affermato con lo scopo di porre fine alle guerre di religione che avevano interessato l'Europa fino a quel momento, quindi storicamente c'è un nesso tra l'affermazione della libertà religiosa e la nascita dello Stato moderno. Chi non voleva seguire la religione del sovrano era costretto ad emigrare. Entriamo adesso nello specifico delle norme costituzionali e vediamo innanzitutto il principio di libertà religiosa nei principi fondamentali della Costituzione. Vediamo gli articoli 7 e 8 della Costituzione, due norme facenti parte dei principi fondamentali della Costituzione e che sono espressione del c.d. DIRITTO ECCLESIASTICO VERTICALE, quello che guarda ai rapporti tra vertici, tra le istituzioni, lo Stato da un lato, la Chiesa cattolica dall'altro, e, articolo 8, Stato e altre confessioni religiose. L'articolo 7 dice che "lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel primo ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale". Articolo 8: "tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".Queste norme ex articolo 8 le possiamo trovare se e solo se c'è stata un'intesa approvata con legge tra Stato e la rappresentanza della confessione stessa; in particolare, mentre i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi riformati nel 1984, i rapporti tra Stato e altre confessioni sono disciplinati attraverso lo strumento dell'intesa, laddove questa intesa ci sia, perchè come vedremo non tutte le confessioni religiose hanno raggiunto una legge che detti la regolazione dei rapporti tra Stato e confessione. Però, torniamo a dire che i principi contenuti in questi due articoli riguardano il diritto ecclesiastico verticale, importante ma che oggi tralasciamo un attimo per dare maggiore spazio all'altra dimensione della libertà religiosa, ossia la dimensione orizzontale, vedendo più da vicino com'è stato attuato e concretizzato quello che era stato scritto nell'ordine Dossetti negli articoli della Costituzione. L'articolo 2 apparentemente non si riferisce alla religione e non c'è tale parole o simili, tuttavia il richiamo all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà in particolare sociale richiama la dimensione religiosa e quel modo di essere dell'individuo, quella serie di valori al quale l'individuo si riferisce e costruisce le relazioni con gli altri. Nell'articolo 3 c'è invece un

chiarissimo riferimento alla religione, perchè questa norma dice che non ci può essere distinzione tra cittadini basata su una serie di fattori, tra cui la religione; per cui, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, sesso... e religione, e laddove vi siano ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, la Repubblica è tenuta a rimuovere questi ostacoli. L'articolo 4 è un altro principio fondamentale; esso per lungo tempo è stato sottovalutato dalla dottrina ecclesiasticistica rispetto al valore che in questa norma assume il fattore religioso, perchè apparentemente anche qui non c'è alcun riferimento alla religione, però in questa norma c'è scritto al secondo comma che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o SPIRITUALE della società: questo riferimento richiama la necessità che l'individuo ponga in essere, e qui lo fa attraverso il lavoro, una funzione di promozione del progresso materiale e spirituale della società; dovrebbe essere dunque un lavoro che realizza le aspettative di ogni singolo individuo, ognuno dovrebbe essere messo in grado di poter svolgere il lavoro che gli piace, dove può mettere in pratica i propri talenti (secondo le proprie possibilità e scelta) ma nello stesso tempo questo lavoro che quindi è visto come un diritto è anche un dovere dell'individuo in quanto esso attraverso il lavoro non realizza solo le proprie aspettative personali ma il lavoro è fondamentale anche per la costruzione di una società solidale che vada verso appunto un progresso di carattere materiale e spirituale. Sulla base di quello che abbiamo detto finora, il principio laburista che ricaviamo dall'articolo 1 e 4 della Costituzione concerne anche il volontariato, al quale faremo qualche accenno più avanti, che è lavoro però gratuito, manca la retribuzione, e rappresenta un modo per concretizzare quel dovere di solidarietà sociale cui si riferisce l'articolo 2 della Costituzione, e anche per riprendere altri concetti espressi in precedenza, quando noi diciamo che la libertà religiosa può essere spiegata come il modo di essere di ciascun essere umano, che fa riferimento all'intimo dell'individuo etc., capiamo che attraverso il volontariato molti soggetti lo fanno appunto per rispondere ad un certo modo di concepire i rapporti con gli altri contribuendo al progresso materiale e spirituale della società. A questo punto, affrontiamo un altro tema strettamente connesso a quanto detto finora, ossia il tema del PRINCIPIO DI LAICITA', un tema che coinvolge in maniera diretta la Costituzione. A differenza di tutto quello visto prima, questo principio non è scritto in Costituzione, per cui non vedremo alcuna norma nella quale troviamo questa parola; si tratta di un principio che è stato elaborato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 203/1989, che riguarda il tema dell'insegnamento della religione cattolica all'interno delle scuole pubbliche. In questa sentenza si legge che "il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato

che come abbiamo detto era uno Stato che riconosce una sola religione, la religione di Stato, riservando alla cattolica un trattamento privilegiato. Nel 2000 con sentenza 508 si dice che la laicità obbliga lo Stato a tenere una posizione di equidistanza da tutte le confessioni religiosi, dunque tutela di tutte le confessioni senza propendere nei confronti di nessuna delle stesse. Cosa vuol dire laicità? In senso verticale, in passato si faceva riferimento allo Stato laico contrapposto allo Stato confessionale, quello che riconosce istituzionalmente una sola religione, mentre lo Stato laico è quello che non ne riconosce alcuna; quando si parla invece di laicità pubblica, si fa riferimento ai rapporti tra i vertici in senso istituzionale, quindi i rapporti tra Stato e confessioni religiose.

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Oggi dobbiamo vedere il principio di laicità; un aspetto fondamentale sul piano sistematico è che noi siamo abituati a sentir dire che lo Stato italiano è uno Stato laico e che la laicità è un principio giuridico, ma bisogna precisare meglio questi aspetti. Sicuramente non c'è alcun riferimento diretto in Costituzione al principio di laicità; abbiamo la possibilità di ravvisare un principio di laicità perchè la Corte Costituzionale lo ha detto nella sentenza 203 del 1989, sentenza che riguardava una questione specifica sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche: in quel contesto la Corte disse che la questione andava risolta in un certo modo perchè lo Stato italiano si rifaceva al principio supremo di laicità. Quindi, esso è un principio supremo dell'ordinamento costituzionale. Ma cos'è un principio supremo dell'ordinamento costituzionale? Essi sono quei principi che la Corte individua nella sua attività giurisprudenziale e che vengono ricavati in via interpretativa dal testo costituzionale ed hanno un rango perfino superiore rispetto ai principi costituzionali. Siccome l'UE costituisce un ordinamento diverso da quello nazionale, ci si pone il problema di cosa prevalga se i principi proposti dall'ordinamento UE sono contrastanti rispetto ai principi proposti dall'ordinamento nazionale: i principi supremi dell'ordinamento costituzionale non possono mai essere derogati, nemmeno dai principi proposti dall'UE, a differenza dei normali principi proposti dall'ordinamento nazionale, che invece possono essere derogati dai principi UE. Abbiamo un problema adesso molto tecnico, cioè che mentre i principi costituzionali sono abbastanza chiari in quanto li troviamo nel testo della Costituzione, nel caso invece dei principi supremi non abbiamo un catalogo di riferimento, e la Corte ha detto che questi principi di ravvisa di volta in volta con riferimento a parametri che potrebbero cambiare nel tempo, anche perchè in relazione alla singola fattispecie un principio che si desume supremo... Questo mette molto in difficoltà gli interpreti, ma potremmo anche immaginarci che domani questo principio supremo non sia più tale. Sotto il profilo tecnico, da un lato, l'ascrivibilità costituisce una forte e chiara linea interpretativa, ma dall'altro

lato la rende debole rispetto ala continuità nel tempo e all'interpretazione. A questo punto, dobbiamo vedere le diverse possibili accezioni del principio di laicità. Innanzitutto dobbiamo vedere cosa significa laicità contrapposta. Quando noi parlaimo di laicità nel linguaggio della filosofia classica serviva per individuare ciò e non soltanto ad una parte ristretta del popolo stesso. Questa differenza... è all'origine anche del principio di laicità, che ha avuto una sua consacrazione nel linguaggio di carattere religioso, perchè ai laici sono stati contrapposti sempre i sacerdoti, cioè nella struttura sociale e come terzo punto di riferimento i sacerdoti. Nel linguaggio cristiano il gruppo dei sacerdoti si comincia a distinguere tra il popolo (laici) e i chierici, quella parte di popolo scelta per svolgere gunzuoni particolari, dunque quando si parla di laici si parla di un gruppo in quanto separato da un altro. Questo non è sufficiente, da un'indicazione semantica e ci fa capire come nasce la questione, ma nel corso del tempo questa differenza tra popolo e chierici comincia ad essere estesa anche al gruppo di coloro che hanno a che vedere con la religione e coloro che restano ancorati al popolo: si inizia a usare l'aggettivo secolare o mondano, quando si dice che c'è qualcosa che riguarda la spiritualità altro, con un problema evidente, che siccome la vita... non è così facile distinguere tra aspetto materiale e sprituale di uno stesso fatto (si pensi al matrimonio, un fatto sia materiale ma anche spirituale). Quindi, la differenza tra ciò che è spirituale e secolare/laico non è sempre così evidente. Nella nostra società occidentale, la distinzione tra religioso e laico è sempre stata molto importante: partiamo dal presupposto di una società in cui la vita religiosa costituisce un punto di riferimento fondamnetale della vita laica; la presenza del volere di Dio/religiosi costituivano i doveri in capo ai singoli che si rappresetavano come leggi concrete: il bene o il male, ciò che era giusto fare o non fare dipendeva dalla volontà degli Dei (quando uno subiva un'ingiusta sorte era per volontà degli Dei e così via). Questa impostazione è ripresa e mantenuta anche dalle religioni monoteiste. Pertanto, anche la società cristiana si caratterizza come una società fortemente intrisa del fatto religioso e questo è importante perchè vuol dire che le leggi hanno tutte un riferimento religioso, e anche il potere stesso: non si era Re per caso ma per volontà di Dio, e pertanto uno dei parametri di giustizia della legge era proprio la volontà di Dio. La ratio della norma non era legata alla sua ragionevolezza, ma alla sua corrispondenza con la volontà divina, ordinamenti quindi assolutamente non laici. Questa impostazione comincia a cambiare solo nel sedicesimo secolo, quando a seguito di un forte contrasto nel cristianesimo tra l'allora unica Chiesa cattolica di Roma comincia a contrapporsi un nuovo modo di intendere il cristianesimo, il modo protestante; non un modo laico, tuttavia c'era una fondamentale distinzione e cioè che per Lutero la legge fondamentale cui ogni uomo doveva rispondere è la propria coscienza, dunque il punto centrale non è obbedire agli Dei ma alla propria coscienza, ma non tutte le coscienze era degne di essere

contrapposta che non ammette la possibilità di incontrare questioni: la logica contrapposta è quella che mette la religione da una parte e dall'altra la scienza... Seconda parte: laicità privata e laicità pubblica. Il fatto che il diritto abbia necessità di trovare una composizione laica tra queste esigenze, innanzitutto private e personali, è connesso al fatto che questo esigenze private si ascrivono nella sfera pubblica. Se la religione fosse un fatto esclusivamente privato, uno potrebbe dire ma che c'entra il diritto? Ma nel momento in cui queste esigenze private assumono un rilievo pubblico, questo ha a che vedere con l'idea che secondo regole che non gli impediscono di andare nell'al di là: non devo essere costretto a fare cose dalla legge che mi impediranno di ottenere la vita eterna. Io non sono cristiano, ma per la mia coscienza non possono mai prestare la mia opera per un'interruzione volontaria della gravidanza, oppure io sono cristiano e non voglio per questo. Ma è giusto che lo Stato consenta di esprimere obiezioni di coscienza alle leggi? Possiamo già chiederci se questo sia giusto. Questa cosa va equilibrata dando la possibilità alle coscienze di esprimersi in contemperamento con le leggi che esprimono la coscienza della maggioranza, occorre garantire che i soggetti non si approfittino della possibilità di obiettare. Serve anche capire come si possono individuare le materie sulle quali garantire l'obiezione di coscienza. Le coscienza private quindi assumomo rilievo pubblico e per questo il diritto interviene. La laicità non deve essere intesa soltanto all'appartenenza reliogiosa, questo modo di intendere ha a che fare col diritto ecclesiastico verticale. Per il diritto, questi diritti della coscienza hanno a che vedere con la dimensione giuridica della coscienza e non dell'appartenenza religiosa. Laicità in senso giuridico: non esiste un'unica laicità; come abbiamo visto, esistono tanti modi di immaginare il rapporto tra diritto e religione. Facciamo riferimento a tre tipi di laicità che corrispondono a tre rivoluzioni: una laicità prevalentemente europea che nasce dalla rivoluzione francese, che presuppoone un rapporto di contrasto con la religione, la laicità dell'illuminismo che a vantaggio di imanciparsi, cioè la ragione, con un'esito paradossale, in quanto finì per deificare la ragione, che portò a qualche altro disastro. Questo è un tipo di laicità, quella francese, che produce un assoluto contrasto tra.. per esempio in Francia è vietato indossare il velo, il burqa, sempre per dire che lo spazio pubblico è laico ed è inaccettabile che venga inquinato dalla presenza religiosa. Seconda rivoluzione è quella americana, la rivoluzione che nasce dal contrasto tra persone scappate dall'Europa per poter praticare liberamente la loro vita religiosa. Terzo punto è la laicità ostile, in senso stretto, professata dagli Stati socialisti e comunisti; libertà di religione come libertà dalla religione: consideriamo che problamava lo Stato ateo. Infine, consideriamo il tipo di rapporto che c'è in europa orientale tra Stato e religione che riguarda quella relazione che la Chiesa ortodossa consacra il principio di sinfonia: questo ha prodotto Chiese nazionali strettamente correlate agli Stati nazionali: abbiamo

quindi una laicità ortodossa e dentro questo sistema vedremo delle particolarità: la repubblica è uno Stato confessionale in cui possono entrare tutt'ora soltanto maschi, ed è uno Stato che fa parte di uno Stato UE. Andorra è un coprincipato, in cui i principi sono due, di cui uno è un Vescovo. Ma la GB, la regina è il capo della Chiesa anglicana: facciamo questi esempi per dire che questi non sono Stati laici e il nostro sì, dipoende appunto da che cosa si intende per laicità. Non abbiamo una risposta a questa domanda, non abbiamo un articolo della Costituzione o una sentenza che ce lo dice, e dunque nella logica non di una risposta automatica ma di un criterio di riferimento che preveda la libertà delle coscienze e che non a nessuno la verità assoluta: non c'è nessuna legge che va sempre bene una volta per tutte ma è necessario la libertà delle coscienze nei limiti in cui la legge riterrà di...