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Il Diritto Ecclesiastico: Concetti, Origini e Libertà Religiosa - Prof. Consorti, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Una introduzione al diritto ecclesiastico, una disciplina giuridica che tratta le norme dell'ordinamento civile relative a questioni religiose. Si discute sulla natura e l'origine di questo diritto, che si distingue dal diritto canonico, e si enfatizza la libertà religiosa come principio fondamentale. Il testo illustra come la libertà religiosa ha evoluto nel tempo e come è riconosciuta in Italia e all'interno dell'Unione Europea.

Tipologia: Sintesi del corso

2021/2022

Caricato il 02/05/2022

Eleonoracii
Eleonoracii 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO-CAP.1
Non è semplice capire cosa sia il diritto ecclesiastico
Si discute se cambiargli nome in diritto e religione servendosi dell’espressione anglosassone «law and religion»
Ancor oggi solo in Italia si usa la dizione diritto ecclesiastico
Il diritto ecclesiastico sebbene evochi questioni religiose deve essere distinto dal diritto canonico:
Il diritto canonico: riguarda solo le norme interne della chiesa cattolica
Il diritto ecclesiastico: tratta le norme dell’ordinamento civile relative a questioni religiose
CHE COS’È IL DIRITTO ECCLESIASTICO E QUANDO NASCE
diritto ecclesiastico non si riferisce ad uno specifico settore dell’ordinamento ma interviene ogni volta che lo spazio giuridico si incontra con fattispecie
spiritualmente significative.
Si tratta di produzione di norme civili in materie precedentemente affidate esclusivamente alla regolamentazione di autorità religiosa.
Nasce in Italia ed in Germania nel 1800 [XIV sec].
Si concentra sulla polarità tra diritto ed etica e l’obbligo di rispettare la propria coscienza e la legge
La dignità umana è il fondamento di ogni ordinamento giuridico ed è richiamata esplicitamente
dall’art. 2 del TUE che la identifica come:
Valori fondativi dell’unione
Valore condiviso degli stati membri
La dignità umana ha va valore di «super-costituzionale» e lo stesso diritto ecclesiastico deve
esaltarla, anche se non espressamente codificata dalla costituzione.
L’ambiguità che ruota attorno alla dignità umana
accresce se consideriamo la distinzione tra:
Persone e diritti personali si evoca una
concezione «comunitaria»
Individui e diritti individuali evoca una sfera
una dimensione più egoistica
L’individuo può vivere da solo mentre le persone
hanno bisogno le une delle altre e cosi si compie
il passaggio dal soggetto astratto alla persona
calata nel suo contesto di esistenza.
IL DIRITTO ECCLESIASTICO VERTICALE e ORIZZONTALE
Il diritto ecclesiastico verticale :comprende le norme che regolano le relazioni tra Stato e confessioni religiose viste come istituzioni, come
organizzazioni verticistiche quindi, logica verticale.
Tale impostazione giustifica il fatto che spesso il diritto ecclesiastico verticale sia concepito come il complesso di norme volte a regolare i rapporti tra
gli stati e la chiesa cattolica [essendo da sempre la confessione religiosa prevalente rispetto alle altre].
Infatti gli atti con cui lo stato e la Santa Sede concordano la disciplina delle materie miste [materie sottoposte contemporaneamente alla
giurisdizione civile e religiosa] assumono il nome di concordati [equiparati a trattati internazionali]
Il diritto ecclesiastico orizzontale dal 1948 visto che la costituzione garantisce il principio di libertà religiosa: è il diritto statale dei rapporti tra
Stato e confessioni religiose che riguarda i bisogni della persona e mette in primo piano il valore della coscienza umana. Quindi, il diritto
ecclesiastico orizzontale mette al centro la coscienza umana (soggettiva e nelle sue manifestazioni collettive) e la sua rilevanza giuridica.
Tratta il modo in cui la religione si sviluppa a livello interpersonale.
La costituzione sottolinea il valore della libertà personale e collettiva e assegna uno spazio preciso alla libertà religiosa di cui lo stato si fa
garante verso tutti [non solo cittadini ma tutti gli individui].
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DIRITTO ECCLESIASTICO-CAP.

Non è semplice capire cosa sia il diritto ecclesiastico

  • Si discute se cambiargli nome in diritto e religione servendosi dell’espressione anglosassone «law and religion»
  • Ancor oggi solo in Italia si usa la dizione diritto ecclesiastico Il diritto ecclesiastico sebbene evochi questioni religiose deve essere distinto dal diritto canonico:
  • Il diritto canonico: riguarda solo le norme interne della chiesa cattolica
  • Il diritto ecclesiastico: tratta le norme dell’ordinamento civile relative a questioni religiose CHE COS’È IL DIRITTO ECCLESIASTICO E QUANDO NASCE
  • diritto ecclesiastico non si riferisce ad uno specifico settore dell’ordinamento ma interviene ogni volta che lo spazio giuridico si incontra con fattispecie spiritualmente significative.

Si tratta di produzione di norme civili in materie precedentemente affidate esclusivamente alla regolamentazione di autorità religiosa.

  • Nasce in Italia ed in Germania nel 1800 [XIV sec].
  • Si concentra sulla polarità tra diritto ed etica e l’obbligo di rispettare la propria coscienza e la legge

La dignità umana è il fondamento di ogni ordinamento giuridico ed è richiamata esplicitamente dall’art. 2 del TUE che la identifica come:

  • Valori fondativi dell’unione
  • Valore condiviso degli stati membri La dignità umana ha va valore di «super-costituzionale» e lo stesso diritto ecclesiastico deve esaltarla, anche se non espressamente codificata dalla costituzione.

L’ambiguità che ruota attorno alla dignità umana accresce se consideriamo la distinzione tra:

  • Persone e diritti personali si evoca una concezione «comunitaria»
  • Individui e diritti individuali evoca una sfera una dimensione più egoistica L’individuo può vivere da solo mentre le persone hanno bisogno le une delle altre e cosi si compie il passaggio dal soggetto astratto alla persona calata nel suo contesto di esistenza. IL DIRITTO ECCLESIASTICO VERTICALE e ORIZZONTALE
  • Il diritto ecclesiastico verticale :comprende le norme che regolano le relazioni tra Stato e confessioni religiose viste come istituzioni, come organizzazioni verticistiche – quindi, logica verticale. Tale impostazione giustifica il fatto che spesso il diritto ecclesiastico verticale sia concepito come il complesso di norme volte a regolare i rapporti tra gli stati e la chiesa cattolica [essendo da sempre la confessione religiosa prevalente rispetto alle altre].
  • Infatti gli atti con cui lo stato e la Santa Sede concordano la disciplina delle materie miste [materie sottoposte contemporaneamente alla giurisdizione civile e religiosa] assumono il nome di concordati [equiparati a trattati internazionali]
  • Il diritto ecclesiastico orizzontale dal 1948 visto che la costituzione garantisce il principio di libertà religiosa : è il diritto statale dei rapporti tra Stato e confessioni religiose che riguarda i bisogni della persona e mette in primo piano il valore della coscienza umana. Quindi, il diritto ecclesiastico orizzontale mette al centro la coscienza umana (soggettiva e nelle sue manifestazioni collettive) e la sua rilevanza giuridica. Tratta il modo in cui la religione si sviluppa a livello interpersonale. La costituzione sottolinea il valore della libertà personale e collettiva e assegna uno spazio preciso alla libertà religiosa di cui lo stato si fa garante verso tutti [non solo cittadini ma tutti gli individui].

STORIA ITALIANA

La storia italiana ha una sua particolarità nel rapporto tra diritto e religione:

Gli stati in cui era suddivisa l’Italia prima della sua unificazione avevano rapporti differenti con la chiesa:

  • Alcuni erano confessionisti [sistema in cui vi era un'unica religione nello stato]
  • Altri erano giurisdizionalisti [sistema di relazioni per cui lo stato governa la religioni] In Italia lo statuto albertino prevede che la religione cattolica sia la sola religione dello stato , cioè viene applicato un sistema confessionistico. Il valore era quello di rendere Roma, capitale d’Italia perciò nonostante i rapporti con la chiesa, quest’ultima era considerata come un vero e proprio stato da sconfiggere. Si dice infatti che l’unificazione del 1861 si dice unificazione incompleta, la vicenda si concluse nel 1870 con la presa di Porta Pia. La presa della porta produsse:
  • Per i bersaglieri la liberazione di Roma
  • Mentre dal punto di vista della chiesa si parlava di occupazione

Roma venne annessa all'Italia a seguito della battaglia nota col nome di [presa di Porta Pia], avvenuta il 20 settembre 1870. Il Papa lasciò la sua residenza del [Palazzo del Quirinale], si rifugiò [nel Palazzo apostolico] dichiarandosi prigioniero dell'Italia. L'Italia concesse unilateralmente delle garanzie, che il papa [rifiutò]. Questa situazione di stallo viene definita "Questione romana", che si concluse nel 1929 con la stipula [dei Trattato del Laterano]. Per questo motivo si parla degli Accordi del 1929 come "Conciliazione" fra Stato e Chiesa, simboleggiata anche dalla [demolizione dei palazzi di Borgo.]

PATTI LATERANENSI Il primo conflitto mondiale è il momento in cui i cattolici sono chiamati a scegliere se combattere la guerra con lo stato italiano oppure rimanere neutrali e non combattere. Tutti i cattolici scelgono di combattere, tra cui i preti, questo avvenimento concluse la questione romana producendo unione tra Italia cattolica ed Italia istituzionale, si producono effetti positivi messi in crisi dal fatto che l’Italia prende una deriva totalitaria e la chiesa appoggia questa deriva fascista sostenuta da Mussolini, definito dal papa come l’uomo che la provvidenza aveva mandato che condurrà alla siglatura dei patti lateranensi.

11 febbraio 1929 vengono sottoscritti i Patti Lateranensi, gruppo di atti sottoscritti a Roma nella sede del Laterano [sede del papà anche se vive a San Pietro] formati da:

1. Trattato Laterano- mette fine alla questione romana ed è un trattato internazionale che ha effetti pratici come la fondazione di un nuovo stato ovvero stato della città del vaticano con cui l’Italia e la Santa sede decidono di dar vita a questa nuova entità semi statuale che attribuiva alla sede cattolica l’esercizio di autorità stata che un origine bilaterale e un controllo o conferma del diritto internazionale che fa venir meno le garanzie trattate dalla legge delle Guarentigie. **Questo trattato è chiamato anche come conciliazione e anche dal punto di vista urbanistico si costituisce una strada che rappresenta visivamente la raggiunta conciliazione tra il papa e lo stato italiano [per la cui costruzione sono stati abbattuti numerosi edifici].

  1. Concordato Laterano,** dal punto di vista tecnico i concordati sono trattati internazionali che trattano materie significative e concrete dal punto di vista religioso- **osserva come la chiesa si muove dentro l’ordinamento italiano
  2. Convenzione finanziaria,** lo stato riconosce alla chiesa il rimborso per i danni subiti a seguito della guerra, cioè la chiesa riceve compensazione molto più elevata di quella che realmente avrebbe dovuto avere.

I PATTI LATERANENSI GODONO DI UNA SPECIALE COPERTURA COSTITUZIONALE, AI SENSI DELL'ART. 7 COST. CHE VALE ANCHE PER L'ACCORDO DI VILLA MADAMA DAL MOMENTO CHE SI TRATTA DI MODIFICAZIONE CONSENSUALI.

CONTENUTO DEL DIRITTO ECCLESIASTICO – principio di libertà religiosa

Un altro principio fondamentale è quello del principio di libertà religiosa che è espressione dei diritti umani sia da un punto di vista individuale sia da un punto di vista collettivo. Il rapporto tra diritto e libertà è un rapporto strumentale , perché il diritto è strumentale alla Libertà [cioè quest’ultima produce diritto]. Quando parliamo di libertà facciamo riferimento a principi che per essere considerati in senso pratico, devono trovare un diritto che protegga e renda effettive queste libertà.

La libertà religiosa è considerata da sempre una delle libertà centrali perché nella storia dell’umanità essa ha a che fare con le scelte interiori. L’ordinamento internazionale definisce e protegge in un unico insieme le libertà interiori;

  • Libertà di coscienza
  • Libertà di religione
  • Libertà di pensiero. 3 entità che hanno a che vedere con degli elementi astratti, evanescenti e che tuttavia determinano i comportamenti che ciascuno di noi mette in atto.

VARI MODI DI INTENDERE LA LIBERTÀ RELIGIOSA

  1. Libertà religiosa come volontà divina (dio impone agli uomini idi credere, per cui nasce un dovere di credere) secondo questo schema gli stato dovrebbero imporre la libertà di credenza
  2. Libertà religiosa come libertà ecclesiastica, coincide con il diritto delle chiese di essere libere da ingerenze statuali
  3. Libertà religiosa è stata tratta dalla Chiesa cattolica in relazione al concetto dignità umana [concetto fondamentale per ogni uomo senza distinzione]. Da questo la chiesa concepisce la libertà religiosa come diritto fondamentale anche se si esprime in forme diverse dal cristianesimo.

LIBERTÀ RELIGIOSA E LIBERTÀ DI COSCIENZA

Non si tratta di sinonimi, visti che la coscienza può essere intesa anche in termini non solo religiosi.

  • Il rapporto tra i due elementi in origine si identificava come rapporto tra concetti distinti ma poi si è capito che esistete una stretta relazione proprio grazie ai saggi di G.Catalano
  • F. Ruffini sostiene che sarebbe stato inutile scrivere una legge sulla libertà di coscienza basandosi su un ragionamento paradigmatico. E per spiegare l’importanza della libertà religiosa l’ha definita come «diritto pubblico soggettivo » cioè come un diritto assoluto, intangibile che nessun legislatore può togliere o limitare, cioè diritti che si possono vantare anche verso lo stato.

La costituzione istituisce un vero e proprio diritto di libertà religiosa senza trattare la libertà di coscienza che però è definita come l’intima atteggiamento dell’’individuo di fronte al problema dell’essere e l’esistere

  • La libertà religiosa ha rilevanza giuridica
  • La libertà di coscienza non ha rilevanza giuridica salvo il caso in cui sia considerata in termini religiosi. La coscienza può essere intesa anche in ambito religioso «coscienza religiosa» [priva di rilevanza giuridica] Nonostante ciò è necessario garantire la formazione di una coscienza priva di condizionamenti esterni quindi assicurando la libertà di essere atei. Da ciò si evince che la libertà di coscienza è connessa alla libertà religiosa:
  • Inizialmente la costituzione non si occupa del problema dell’ateismo ne menzionava la libertà di coscienza
  • Ma ad oggi si può dire la libertà di coscienza sia riconosciuta da fonti di diritto internazionale non solo in relazione alla dimensione religiosa.

Lo stato può influenzare le coscienze ma non degli strumenti che impediscano alla coscienza di formarsi secondo le proprie scelte personali, per questo libertà religiosa e di coscienza non sono regolamentabili e costituiscono libertà fondamentali e inviolabili.

LIBERTÀ RELIGIOSA ED ORDINAMENTI INTERNAZIONALI ED EUROPEO

Negli ordinamenti internazionali richiamano la sussistenza della libertà religiosa e di coscienza in diverse norme:

  • Corte europea dei diritti umani → Tribunale di Strasburgo ,
  • Carta europea dei diritti umani → Carta di Nizza ,
  • Patto internazionale sui diritti civili e politici → Legge 25 ottobre 1977, n. 881,
  • Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa → Conferenza di Helsinki ,
  • Convenzione europea dei diritti umani → Consiglio d'Europa La tutela predisposta a livello internazionale è una tutela che rafforza le garanzie prestate a livello interno e anche laddove gli ordinamenti abrogassero queste garanzie tali diritti resterebbero in vigore grazie alla vincolatività delle fonti di diritto internazionale [art.117 della Cost. in IT]. Tutela multilivello dei diritti fondamentali È conseguenza de fatto che ogni stato membro dell'unione garantisce i diritti fondamentali su 3 piani
  • Quello Costituzionale Interno
  • Piano Che Deriva Dall'adesione Alla Cedu
  • Sul Piano che deriva dall’adesione dell’UE Si forma quindi un meccanismo di protezione dei diritti fondamentali che può derivare dall'applicazione diretta di fonti interne al tempo stesso in forza dell’adesione alla CEDU e UE La CGUE ha assunto un ruolo simile a quello di un giudice costituzionale con la differenza che qualunque giudice può sospendere il proprio giudiziose per chiedere un interpretazione conforme ai principi dell’unione europea della legge interna oggetto della controversia Qualora l’interpretazione della CGUE potesse risultare difforme dalla costituzione nazionale deve essere comunque applicata

LIBERTÀ RELIGIOSA COLLETTIVA

Si tratta della libertà religiosa posta in capo ai soggetti giuridici collettivi cioè la libertà religiosa dei gruppi.

  • La norma costituzionale che tratta e tutela la libertà religiosa collettiva in primo luogo è l’art. 8 della Cost.

ANALISI ART.8 DELLA COSTITUZIONE

Comma I: « Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge».

  • Definita come "pietra angolare del diritto ecclesiastico italiano Soggetti presi in considerazione tutte le confessioni religiose

Comma II: «Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano» Soggetti presi in considerazione tutte le confessioni religiose diverse da quella cattolica

  • IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA CONFESSIONALE Si tratta del principio in forza del quale si riconosce l’autonomia organizzativa ed istituzionale delle confessioni religiose diverse da quella cattolica. Lo stato inoltre grazie al principio di laicità si impegna a non interferire su questioni religiose
  • Il limite al principio dell’autonomia confessionale è l’eventuale contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano Però laddove uno statuto sia potenziale in contrasto con i principi dell’ordinamento potrebbe esse legittimo laddove l’effetto rimanga circoscritto all’organizzazione confessionale.
  • Ma non possono in ogni caso limitare i diritti fondamentali civilmente riconosciuti

Comma III: «I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.»

  • Richiesta di avvio delle trattative per la stipula dell’intesa

Tra i primi due commi c’è una distinzione di soggetti, ciò significa che le confessioni religiose e la chiesa cattolica godono di un diverso trattamento di fatti all’art.8 comma I si parla di «uguale libertà» che non coincide con «assoluta parità di trattamento». Quindi è evidente che le confessioni religiose non siano uguali ma l’uguaglianza è intesa come modo di esercizio della libertà.

  • Ma nessuna può essere più o meno libera dinnanzi alla legge

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA:

  • Chiesa cattolica e stato dove si può parlare di regime concordatario.
  • Confessioni religiose e stato dove le stesse possono solo contrattare un intesa. Non tutte le confessioni hanno raggiunto un’intesa visto che non esiste un diritto all’intesa in senso stretto ma al contrario un il diritto all'avvio della procedura che non coincide con il diritto a concluderla e ratificarla.

CONFESSIONI RELIGIOSE:

  • Il termine viene introdotto con la Costituzione
  • Prima si parlava di «culti» Non coincidono con qualunque gruppo religioso o associazione religiosa L’unica definizione costituzionalmente rilevante è quella di: gruppo caratterizzato dalla comunanza di un certo orientamento spirituale La qualificazione di un gruppo come confessione religiosa dipende dalla volontà del gruppo quindi si segue un criterio dell’auto-qualificazione.