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Questa lezione introduttiva esplora il concetto di diritto ecclesiastico e distingue il diritto canonico, una disciplina del diritto confessionale che regola la chiesa cattolica in italia. Sulla natura del diritto canonico, la sua origine e la sua relazione con lo stato. Viene inoltre esaminata la gerarchia delle fonti del diritto ecclesiastico e i rapporti tra lo stato e le confessioni religiose.
Tipologia: Appunti
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Il diritto ecclesiastico ricomprende le norme che si ineriscono al fenomeno sociale religioso, che influiscono sul piano giuridico. La disciplina ecclesiastica riguarda tutti gli ambiti ordinamentali: privatistico, pubblicistico, procedurale… Si distingue dal diritto ecclesiastico il diritto canonico, cioè un diritto confessionale, che contiene le norme con le quali viene ordinata la confessione religiosa cattolica, costituente la confessione maggioritaria italiana. In passato era stata negata l’originarietà del diritto canonico: il diritto canonico è un vero e proprio diritto? Ha proprie norme giuridiche? I sostenitori della tesi della Statualità del diritto affermavano di no. Solo lo Stato, dotato di un potere coattivo, avrebbe potuto garantire l’adempimento delle norme giuridiche. Tali teorie partivano però da un presupposto errato. La norma, secondo i sostenitori della teoria della Statualità del diritto, era formata da:
Esaminiamo la gerarchia delle fonti di produzione:
Esaminiamo ora le intese ex art. 8 della Costituzione. Il legislatore non si è occupato solo della relazione dello Stato italiano con la confessione maggioritaria, ma anche con le confessioni minoritarie. Quali sono le confessioni minoritarie? Potrebbero divenire maggioritarie? Per tale motivo il legislatore utilizza la dizione “confessioni differenti dalla cattolica”. Art. 8 Cost .: “ Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. I rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose sono regolati ex lege sulla base di intese. È la legge che regolamenta i rapporti, non le intese (attenzione!). Il principio della bilateralità pattizia trova un’estensione anche alle confessioni diverse dalla cattolica. Cosa sono le intese? (). Sono state siglate molti anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione. La prima è stata firmata solo nel 1984. Si riteneva che potessero essere siglate solo con la modifica del Concordato lateranense. Le intese oggi sono molteplici. Contengono delle statuizioni che si ripetono. Per tale motivo sono definite “intese fotocopia”. Le loro statuizioni sono sovrapponibili. In realtà l’articolo 8 non ha trovato piena attuazione in Italia. La confessione Islamica, ad esempio, è regolata dalle leggi del 1929 (per alcuni punti incostituzionali), in quanto non ha siglato l’Intesa. Perché non è stata redatta l’intesa? L’articolo 8 richiede una rappresentanza unitaria con cui lo Stato deve interloquire. Tuttavia, la confessione islamica ha una struttura molto frastagliata e non è possibile individuare un unico rappresentante. Negli anni vi sono stati diversi tentativi dei Ministri degli Interni per individuare un interlocutore unico. Tali tentativi non sono andati a buon fine. LEGGE DEL 1929 SUI CULTI AMMESSI Si tratta di una fonte di tipo unilaterale. Si applica alle confessioni che non hanno siglato un’intesa con lo Stato italiano ex art. 8 della Costituzione. Vi sono poi molte altre norme dell’ordinamento che si occupano del fenomeno religioso. Es: il Codice Penale dispone del segreto confessionale.