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Lezione I: Il Diritto Ecclesiastico e il Diritto Canonico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Questa lezione introduttiva esplora il concetto di diritto ecclesiastico e distingue il diritto canonico, una disciplina del diritto confessionale che regola la chiesa cattolica in italia. Sulla natura del diritto canonico, la sua origine e la sua relazione con lo stato. Viene inoltre esaminata la gerarchia delle fonti del diritto ecclesiastico e i rapporti tra lo stato e le confessioni religiose.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 16/03/2020

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marta-di-gaetano-1 🇮🇹

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LEZIONE I
Il diritto ecclesiastico ricomprende le norme che si ineriscono al fenomeno sociale religioso, che
influiscono sul piano giuridico.
La disciplina ecclesiastica riguarda tutti gli ambiti ordinamentali: privatistico, pubblicistico,
procedurale…
Si distingue dal diritto ecclesiastico il diritto canonico, cioè un diritto confessionale, che
contiene le norme con le quali viene ordinata la confessione religiosa cattolica, costituente la
confessione maggioritaria italiana.
In passato era stata negata l’originarietà del diritto canonico: il diritto canonico è un vero e
proprio diritto? Ha proprie norme giuridiche? I sostenitori della tesi della Statualità del
diritto affermavano di no. Solo lo Stato, dotato di un potere coattivo, avrebbe potuto garantire
l’adempimento delle norme giuridiche. Tali teorie partivano però da un presupposto errato.
La norma, secondo i sostenitori della teoria della Statualità del diritto, era formata da:
-Precetto;
-Sanzione.
Tale tesi supponeva che lo Stato avesse la funzione di apparato sanzionatorio delle condotte
umane.
Tuttavia, la norma giuridica si esaurisce nel precetto. La sanzione è, invece, un elemento
accidentale, applicabile solo nel caso in cui avvenga la violazione del precetto.
Da tale constatazione si è potuto desumere il carattere giuridico sia del diritto canonico che del
diritto interazionale, che si caratterizza per essere privo di sanzione. Il diritto canonico, a
differenza dell’internazionale, ha un apparato sanzionatorio all’interno del Corpus Iuris
Canonici.
Successivamente si è affermata in dottrina e in giurisprudenza la tesi della Socialità del diritto
di Santi Romano. Santi Romano ha redatto un importante volume sul diritto ecclesiastico. Egli
sosteneva che il fondamento della giuridicità degli ordinamenti è la socialità: qualsiasi società
istituzionalmente organizzata e non soltanto lo Stato può produrre norme giuridiche.
Egli partì, ai fini della dimostrazione della sua tesi, dall’assunto della pluralità degli ordinamenti
giuridici. Se le norme possono essere create da diverse società istituzionali organizzate, in uno
stesso territorio possono coesistere una pluralità di ordinamenti giuridici quante sono le società
istituzionali organizzate che operano nello Stato. Tali ordinamenti entrano fra loro in relazione.
Le norme di diritto canonico non sono il prodotto di decisioni assembleari, ma traggono la loro
forza da un ordinamento “presupposto”, ricavato da testi sacri.
Alcune norme degli ordinamenti confessionali hanno rilevanza all’interno
dell’ordinamento Statale. Si istaurano, cioè, dei collegamenti fra l’ordinamento statale e i
confessionali. Alcune norme canoniche vengono, così, richiamate dall’ordinamento interno.
Come avviene tale collegamento? Attraverso le forme tipiche dei rapporti inter-ordinamentali:
-Presupposti di fatto: si tratta di un espediente in forza del quale l’ordinamento,
richiamando una norma, attribuisce effetti giuridici a un istituto esterno all’ordinamento
stesso. Tale istituto è qualificato come presupposto di fatto di una norma del nostro
ordinamento. Da tale presupposto discendono conseguenze nell’ordinamento interno.
Es.: il matrimonio è considerato il presupposto di un altro ordinamento, cui lo Stato
attribuisce efficacia nel diritto italiano.
-Rinvio recettizio o formale: espresso e formale rinvio, ad esempio, a una norma
dell’ordinamento confessionale.
Es: L’art 831 c.c. si occupa degli enti e dei beni ecclesiastici. Tale norma rinvia al diritto
speciale, in particolare al diritto canonico.
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LEZIONE I

Il diritto ecclesiastico ricomprende le norme che si ineriscono al fenomeno sociale religioso, che influiscono sul piano giuridico. La disciplina ecclesiastica riguarda tutti gli ambiti ordinamentali: privatistico, pubblicistico, procedurale… Si distingue dal diritto ecclesiastico il diritto canonico, cioè un diritto confessionale, che contiene le norme con le quali viene ordinata la confessione religiosa cattolica, costituente la confessione maggioritaria italiana. In passato era stata negata l’originarietà del diritto canonico: il diritto canonico è un vero e proprio diritto? Ha proprie norme giuridiche? I sostenitori della tesi della Statualità del diritto affermavano di no. Solo lo Stato, dotato di un potere coattivo, avrebbe potuto garantire l’adempimento delle norme giuridiche. Tali teorie partivano però da un presupposto errato. La norma, secondo i sostenitori della teoria della Statualità del diritto, era formata da:

  • Precetto ;
  • Sanzione. Tale tesi supponeva che lo Stato avesse la funzione di apparato sanzionatorio delle condotte umane. Tuttavia , la norma giuridica si esaurisce nel precetto. La sanzione è, invece, un elemento accidentale, applicabile solo nel caso in cui avvenga la violazione del precetto. Da tale constatazione si è potuto desumere il carattere giuridico sia del diritto canonico che del diritto interazionale, che si caratterizza per essere privo di sanzione. Il diritto canonico, a differenza dell’internazionale, ha un apparato sanzionatorio all’interno del Corpus Iuris Canonici. Successivamente si è affermata in dottrina e in giurisprudenza la tesi della Socialità del diritto di Santi Romano. Santi Romano ha redatto un importante volume sul diritto ecclesiastico. Egli sosteneva che il fondamento della giuridicità degli ordinamenti è la socialità: qualsiasi società istituzionalmente organizzata e non soltanto lo Stato può produrre norme giuridiche. Egli partì, ai fini della dimostrazione della sua tesi, dall’assunto della pluralità degli ordinamenti giuridici. Se le norme possono essere create da diverse società istituzionali organizzate, in uno stesso territorio possono coesistere una pluralità di ordinamenti giuridici quante sono le società istituzionali organizzate che operano nello Stato. Tali ordinamenti entrano fra loro in relazione. Le norme di diritto canonico non sono il prodotto di decisioni assembleari, ma traggono la loro forza da un ordinamento “presupposto”, ricavato da testi sacri. Alcune norme degli ordinamenti confessionali hanno rilevanza all’interno dell’ordinamento Statale. Si istaurano, cioè, dei collegamenti fra l’ordinamento statale e i confessionali. Alcune norme canoniche vengono, così, richiamate dall’ordinamento interno. Come avviene tale collegamento? Attraverso le forme tipiche dei rapporti inter-ordinamentali:
  • Presupposti di fatto : si tratta di un espediente in forza del quale l’ordinamento, richiamando una norma, attribuisce effetti giuridici a un istituto esterno all’ordinamento stesso. Tale istituto è qualificato come presupposto di fatto di una norma del nostro ordinamento. Da tale presupposto discendono conseguenze nell’ordinamento interno. Es.: il matrimonio è considerato il presupposto di un altro ordinamento, cui lo Stato attribuisce efficacia nel diritto italiano.
  • Rinvio recettizio o formale : espresso e formale rinvio, ad esempio, a una norma dell’ordinamento confessionale. Es: L’art 831 c.c. si occupa degli enti e dei beni ecclesiastici. Tale norma rinvia al diritto speciale, in particolare al diritto canonico.

FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

Esaminiamo la gerarchia delle fonti di produzione:

  • Fonti internazionali : sono contenute nei trattati, nei concordati o nelle convenzioni; i trattati e i regolamenti sono fonti dell’ordinamento giuridico europeo; Nel diritto interno si forma una struttura policentrica di fonti:
  • Fonti unilaterali : emanate unilateralmente dal legislatore statale. Queste fonti comprendono: a. Norme costituzionali ; b. Norme ordinarie.
  • Fonti bilaterali : espressione del principio della “bilateralità pattizia”. Quali sono? a. Concordato : disciplina i rapporti con la Chiesa cattolica. Il diritto concordatario riguarda 47 Stati (es: Francia, Spagna, Albania, Croazia, Malta, Estonia…). Non bisogna mai avere una visione provinciale del diritto, incentrata solo sullo Stato Italiano. b. Intese : disciplina i rapporti con le Chiese differenti dalla cattolica. NORME COSTITUZIONALI Si occupano di disciplinare il fenomeno religioso dal punto di vista del diritto di libertà religiosa ex art. 2 della Costituzione. Art. 2 Cost .: “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Il diritto di libertà religiosa è il diritto maggiormente attenzionato dai padri costituenti. Vi sono, infatti, ben 4 articoli della Costituzione che lo disciplinano:
  • Art. 7 Cost : “ Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.
  • Art. 8 Cost .: “ Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.
  • Art. 19 Cost .: “ Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”
  • Art. 20 Cost .: “ Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”. Bisogna anche far riferimento implicito agli articoli 2 e 3 della Costituzione. Tali fonti costituzionali occupano un posto di vertice nella gerarchia del diritto interno. INTESE E CONCORDATO Sono disciplinati dagli articoli 7 e 8 della Costituzione.

Esaminiamo ora le intese ex art. 8 della Costituzione. Il legislatore non si è occupato solo della relazione dello Stato italiano con la confessione maggioritaria, ma anche con le confessioni minoritarie. Quali sono le confessioni minoritarie? Potrebbero divenire maggioritarie? Per tale motivo il legislatore utilizza la dizione “confessioni differenti dalla cattolica”. Art. 8 Cost .: “ Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. I rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose sono regolati ex lege sulla base di intese. È la legge che regolamenta i rapporti, non le intese (attenzione!). Il principio della bilateralità pattizia trova un’estensione anche alle confessioni diverse dalla cattolica. Cosa sono le intese? (). Sono state siglate molti anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione. La prima è stata firmata solo nel 1984. Si riteneva che potessero essere siglate solo con la modifica del Concordato lateranense. Le intese oggi sono molteplici. Contengono delle statuizioni che si ripetono. Per tale motivo sono definite “intese fotocopia”. Le loro statuizioni sono sovrapponibili. In realtà l’articolo 8 non ha trovato piena attuazione in Italia. La confessione Islamica, ad esempio, è regolata dalle leggi del 1929 (per alcuni punti incostituzionali), in quanto non ha siglato l’Intesa. Perché non è stata redatta l’intesa? L’articolo 8 richiede una rappresentanza unitaria con cui lo Stato deve interloquire. Tuttavia, la confessione islamica ha una struttura molto frastagliata e non è possibile individuare un unico rappresentante. Negli anni vi sono stati diversi tentativi dei Ministri degli Interni per individuare un interlocutore unico. Tali tentativi non sono andati a buon fine. LEGGE DEL 1929 SUI CULTI AMMESSI Si tratta di una fonte di tipo unilaterale. Si applica alle confessioni che non hanno siglato un’intesa con lo Stato italiano ex art. 8 della Costituzione. Vi sono poi molte altre norme dell’ordinamento che si occupano del fenomeno religioso. Es: il Codice Penale dispone del segreto confessionale.