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Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo in Vaticano - Prof. Rivetti, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Stato Città del Vaticano - Normativa Antiriciclagio di G.Rivetti

Tipologia: Sintesi del corso

2014/2015

Caricato il 08/02/2015

Shagrath10
Shagrath10 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO COMPARATO
STATO CITTA' DEL VATICANO- NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO G.Rivetti
Jacopo Maceratesi – Università di Macerata
Il riciclaggio, prima ancora di essere una fattispecie di reato, identifica un fenomeno economico
caratterizzato dalla presenza di ingenti flussi finanziari illeciti, cui sono connessi effetti distorsivi
per tutto il sistema economico. Le attività di riciclaggio danneggiano l'economia legale, in quanto
alterano le regole del mercato e rappresentano un pericolo per l'efficienza e la stabilità complessiva
del sistema finanziario. Benedetto XVI “la pace ai nostri tempi è minacciata da diverse cause, fra le
quali quella di un uso improprio del mercato e dell'economia e quella, terribile e distruttrice, della
violenza che il terrorismo perpetra, causando morte, sofferenza, odio e instabilità sociale. La pace
presuppone un ordine fondato un ordine fondato sulla giustizia (anche economica) cui spetta il
compito di rimuovere gli impedimenti alla sua naturale affermazione. Di conseguenza non è
semplicemente assenza di guerra e neppure uno stabile equilibrio tra forze avversarie ma è frutto
della giustizia intesa in senso proprio. Nel contempo esprime un valore e un dovere. Lo sviluppo nel
suo complesso rischia di essere messo in crisi da ingenti flussi finanziari provenienti da attività
criminose introdotti nella economia legale, al fine di dissimulare l'origine illecita:tutto questo,
inevitabilmente, altera i meccanismi del mercato, distorce la concorrenza e rappresenta uno degli
ostacoli principali per corrette forme di crescita sociale. In particolare, fenomeni finanziari connessi
al riciclaggio di denaro di provenienza illecita possono provocare distorsioni rispetto alla crescita
economica di interi mercati o loro parti significative. L'instabilità finanziaria può determinare nei
sistemi più deboli , che avevano riposto eccessivo affidamento sulla finanza internazionale,
l'impoverimento di intere fasce di popolazione. Le pratiche criminali determinano un calo dei livelli
economici generali con conseguenze negative sulla reputazione delle istituzioni finanziarie,
misurabili in termini di aderenza ai canoni di onestà e di adeguamento a standard e codici etici da
parte degli operatori. La creazione del mercato globale ha prodotto valore, grazie alla maggiore
dinamicità dei capitali che ha permesso alle attività produttive di avere più facilmente disponibili
di risorse; al tempo stesso l'accresciuta mobilità ha fatto aumentare anche il rischio di crisi
finanziarie. Con lo sviluppo della finanza, le proprie transazioni hanno superato di gran lunga, in
volume, quelle reali. I grandi flussi finanziari sono in grado di condizionare le categorie
economiche e di produrre effetti destabilizzanti su mercati globali; le difficoltà che sorgono in un
centro possono facilmente diffondersi ad altri trasformando, in tal modo, una criticità nazionale in
un problema di sistema. L'unione europea è consapevole che il riciclaggio ed il finanziamento del
terrorismo sono problemi di portata internazionale che devono indurre gli stati membri a prevedere
nel diritto interno sanzioni effettive e dissuasive. Di fronte, quindi, all'inarrestabile crescita
dell'interdipendenza mondiale aumenta l'urgenza di riformare l'architettura economica e finanziaria
internazionale. Di qui la volontà dello Stato Città del vaticano di essere parte attiva di un processo
irreversibile attraverso il quale la comunità internazionale si sta dotando, sempre più, di principi e
strumenti normativi in grado di governare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo. Nella consapevolezza che, comunque, le attività illecite si realizzano ormai a livello
sovranazionale e le misure adottate da una singola giurisdizione, senza coordinamento ne
cooperazione, finirebbero per avere effetti limitati.
Con la crisi della modernità lo spazio, considerato come categoria statuale, smette di legittimare
(esclusivamente) le posizioni dominanti e perde la propria unità/univocità, producendo una
moltiplicazione degli interessi. Il cosiddetto modello di territorialità moderna coincidente con la
costituzione di spazi esclusivi (statali) è entrato in crisi irreversibile con il venir meno di un suo
elemento costitutivo:la legittimazione politica. Inoltre, se è vero che i cittadini sono legati al
territorio,inteso come espressione di uno spazio confinato, è chiaro che la crisi subentra nel
momento in cui i confini (gli stati) non riescono più ad esaurire tutte le problematiche al loro
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DIRITTO ECCLESIASTICO COMPARATO

STATO CITTA' DEL VATICANO- NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO G.Rivetti

Jacopo Maceratesi – Università di Macerata

Il riciclaggio, prima ancora di essere una fattispecie di reato, identifica un fenomeno economico caratterizzato dalla presenza di ingenti flussi finanziari illeciti, cui sono connessi effetti distorsivi per tutto il sistema economico. Le attività di riciclaggio danneggiano l'economia legale, in quanto alterano le regole del mercato e rappresentano un pericolo per l'efficienza e la stabilità complessiva del sistema finanziario. Benedetto XVI “la pace ai nostri tempi è minacciata da diverse cause, fra le quali quella di un uso improprio del mercato e dell'economia e quella, terribile e distruttrice, della violenza che il terrorismo perpetra, causando morte, sofferenza, odio e instabilità sociale. La pace presuppone un ordine fondato un ordine fondato sulla giustizia (anche economica) cui spetta il compito di rimuovere gli impedimenti alla sua naturale affermazione. Di conseguenza non è semplicemente assenza di guerra e neppure uno stabile equilibrio tra forze avversarie ma è frutto della giustizia intesa in senso proprio. Nel contempo esprime un valore e un dovere. Lo sviluppo nel suo complesso rischia di essere messo in crisi da ingenti flussi finanziari provenienti da attività criminose introdotti nella economia legale, al fine di dissimulare l'origine illecita:tutto questo, inevitabilmente, altera i meccanismi del mercato, distorce la concorrenza e rappresenta uno degli ostacoli principali per corrette forme di crescita sociale. In particolare, fenomeni finanziari connessi al riciclaggio di denaro di provenienza illecita possono provocare distorsioni rispetto alla crescita economica di interi mercati o loro parti significative. L'instabilità finanziaria può determinare nei sistemi più deboli , che avevano riposto eccessivo affidamento sulla finanza internazionale, l'impoverimento di intere fasce di popolazione. Le pratiche criminali determinano un calo dei livelli economici generali con conseguenze negative sulla reputazione delle istituzioni finanziarie, misurabili in termini di aderenza ai canoni di onestà e di adeguamento a standard e codici etici da parte degli operatori. La creazione del mercato globale ha prodotto valore, grazie alla maggiore dinamicità dei capitali che ha permesso alle attività produttive di avere più facilmente disponibilità di risorse; al tempo stesso l'accresciuta mobilità ha fatto aumentare anche il rischio di crisi finanziarie. Con lo sviluppo della finanza, le proprie transazioni hanno superato di gran lunga, in volume, quelle reali. I grandi flussi finanziari sono in grado di condizionare le categorie economiche e di produrre effetti destabilizzanti su mercati globali; le difficoltà che sorgono in un centro possono facilmente diffondersi ad altri trasformando, in tal modo, una criticità nazionale in un problema di sistema. L'unione europea è consapevole che il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo sono problemi di portata internazionale che devono indurre gli stati membri a prevedere nel diritto interno sanzioni effettive e dissuasive. Di fronte, quindi, all'inarrestabile crescita dell'interdipendenza mondiale aumenta l'urgenza di riformare l'architettura economica e finanziaria internazionale. Di qui la volontà dello Stato Città del vaticano di essere parte attiva di un processo irreversibile attraverso il quale la comunità internazionale si sta dotando, sempre più, di principi e strumenti normativi in grado di governare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nella consapevolezza che, comunque, le attività illecite si realizzano ormai a livello sovranazionale e le misure adottate da una singola giurisdizione, senza coordinamento ne cooperazione, finirebbero per avere effetti limitati.

Con la crisi della modernità lo spazio, considerato come categoria statuale, smette di legittimare (esclusivamente) le posizioni dominanti e perde la propria unità/univocità, producendo una moltiplicazione degli interessi. Il cosiddetto modello di territorialità moderna coincidente con la costituzione di spazi esclusivi (statali) è entrato in crisi irreversibile con il venir meno di un suo elemento costitutivo:la legittimazione politica. Inoltre, se è vero che i cittadini sono legati al territorio,inteso come espressione di uno spazio confinato, è chiaro che la crisi subentra nel momento in cui i confini (gli stati) non riescono più ad esaurire tutte le problematiche al loro

interno. Il processo di globalizzazione coincide con la graduale perdita di efficacia dello Stato-

L'etica non può essere la giustificazione o la legittimazione di un sistema ma piuttosto deve essere

la tutela di tutto ciò che c'è di umano in ogni sistema. Senza fondamento etico, infatti, sia la politica sia l'economia diventano sistemi autoreferenziali, che hanno di mira rispettivamente il consenso e gli interessi. Il fine ultimo è un economia intesa come un mezzo al servizio dell'uomo, e non viceversa. Da questa premessa consegue che è necessario togliere centralità nell'ambito economico alla ferrea legge del guadagno,del profitto e della rendita, e di rimettere al centro la persona. La persona non è mai un mezzo,in nessuna attività e in nessuna circostanza. Appare evidente come sarebbe riduttivo ritenere che la nuova legislazione vaticana sia solo il frutto del rispetto degli obblighi internazionali (per quanto importanti) e non cogliere il suo naturale inserimento in un contesto molto più ampio, ovvero nell'impegno per l'edificazione di una convivenza civile giusta ed onesta.

L'Unione europea è annoverata degli organismi internazionali più importanti nel campo della prevenzione del contratto del riciclaggio del finanziamento del terrorismo. Oltre ad affrontare il problema con gli strumenti di diritto penale si possono ottenere risultati con un impegno di prevenzione a livello del sistema finanziario. Così come successo con la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, la comunità internazionale si è prima mossa sul piano della prevenzione e solo successivamente sul piano della repressione. Solo con la richiamata Convenzione di Vienna è stata realizzata la criminalizzazione del riciclaggio con la quale si dispone la necessità di adottare provvedimenti per attribuire carattere di reato ad una serie di condotte come trasferimento,contraffazione ecc.. Sul piano del diritto comunitario l'attuale quadro normativo è frutto di un lungo percorso che è stato delineato dalla direttiva del 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Tale direttiva si fondava sulla considerazione che l' assenza di iniziative comunitarie contro il riciclaggio potrebbe indurre gli Stati membri, allo scopo di proteggere il proprio sistema finanziario, ad adottare provvedimenti che potrebbero essere in contrasto con il completamento del mercato unico. La complessità del fenomeno ha determinato a distanza di pochi anni l'esigenza di rivedere la normativa. Con la seconda direttiva europea del 2001 è stata delineata la categoria del riciclaggio inteso come conversione, trasferimento, occultamento o dissimulazione di risorse provenienti da attività illecite. La terza direttiva del 2005 ha ulteriormente precisato e ampliato i contenuti delle disposizioni precedenti rivolgendosi non più soltanto ai proventi di attività illecita, ma in modo più peculiare ai proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il Vaticano si è impegnato ad uniformare la propria legislazione agli standard europei. Lo Stato Città del Vaticano pur in possesso di un proprio ius monetae ha preferito sin da subito porre in essere una serie di accordi con l'Italia e l'Unione Europea. Lo Stato Città del Vaticano si è impegnato a attuare gli atti dell'Unione sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento. Per falsificazione si intendono tutti i fatti fraudolenti consistenti nella fabbricazione o alterazione di banconote o di monete in euro. Per banconote false e monete false si intendono quelle riconducibili a riproduzione aventi la l'apparenza di banconote e monete che sono il risultato di fabbricazione o alterazione fraudolenta. Le presunte banconote false vengono trasferite alla Banca d'Italia. Le monete ritenute false sono invece trasmesse alla Zecca italiana.

Capitolo 2

Città del Vaticano attraverso modifiche strutturali del peculiare sistema delle fonti di diritto penale. Il legislatore Vaticano introduce i reati di riciclaggio e autoriciclaggio con modifiche al codice penale Zanardelli. In proposito, assume come presupposto sistematico la consapevolezza che il riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo minano alla base le fondamenta delle società civili e che, a livello internazionale , le misure adottate da una singola giurisdizione senza coordinamento né cooperazione internazionale finirebbero per avere effetti limitati. Del resto il fenomeno della globalizzazione e la rilevanza transnazionale di relazioni economiche e sociali implicano un omogeneità di regolazione di interessi ed i rapporti giuridici che viene richiesto ai piccoli come ai grandi Stati. Il primo effetto di questo contatto ha portato proprio all'adozione della normativa di contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo da parte dello Stato Vaticano. L'impianto normativo risulta basato sul doppio binario:da un lato una disciplina di carattere penalistico di natura repressiva, dall'altro un apparato di tipo preventivo che, attraverso lo strumento della cosiddetta collaborazione attiva da parte di intermediari, mira al monitoraggio dei correlati flussi economici. Le finalità sono quelle di promuovere la trasparenza e l'integrità dei settori economici e ,nel contempo, sostenere la collaborazione attiva tra le autorità competenti ed i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di legge. In rapporto a tale attività, il legislatore istituisce l' Autorità di Informazione Finanziaria AIF con compiti di prevenzione e contrasto del riciclaggio del finanziamento del terrorismo. Nel complesso questo primo intervento legislativo nonostante alcune fragilità sistematiche e tenendo conto delle peculiarità dell' ordinamento Vaticano in cui si inserisce, appare conforme ai principi e alle regole vigenti in Unione Europea, risultando così allineato a quello di paesi che, in questo ambito, dispongono di normative avanzate.

A seguito della procedura di valutazione del nuovo sistema normativo da parte del Moneyval emerge la necessità di rivedere la citata legge numero 127 del 2010 al fine di recepire alcune indicazioni del GAFI. Gli esperti, a conclusione delle richiamate procedure, hanno valutato con estrema attenzione l'effettiva attuazione degli standard globali. Nel merito, si riconosce come sia stata percorsa una lunga strada in un periodo di tempo assai breve e molti degli elementi costitutivi del proprio sistema sono ora formalmente in vigore. Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono stati pienamente criminalizzati in sintonia con gli standard GAFI e sono state introdotte dettagliate disposizioni legislative per il congelamento dei fondi associati al terrorismo. I valutatori hanno rilevato una mancanza di chiarezza circa il ruolo, le responsabilità, i poteri e l'indipendenza dell'Autorità di Informazione Finanziaria AIF. Inoltre viene fortemente raccomandato che l' Istituto per le Opere di Religione IOR si è sottoposto alla vigilanza prudenziale di un supervisore indipendente.

Appare evidente, alla luce delle criticità evidenziate in precedenza, la necessità di rivedere e superare le impostazioni procedurali della citata legge numero 127 del 2010. Con la legge 166 del 2012 si introduce un numero significativo di modifiche normative. Nello specifico viene introdotto il Capo 1 bis con il quale il legislatore prevede il coinvolgimento non solo della AIF ma anche della Segreteria di Stato, per la definizione delle politiche di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del terrorismo. Inoltre per dare più omogeneità ed equilibrio al codice penale, vengono rivisitate anche tutte le altre fattispecie criminose previste dalla legge numero 127. Sul piano tecnico-normativo sono state, quindi, emanate disposizioni che rendono più completo e funzionale il corrispondente quadro giuridico, in rapporto al sistema della legislazione penale, alla trasparenza, ai compiti di vigilanza e di informazione finanziaria. Papa Francesco ha esteso la giurisdizione del tribunale dello Stato Città del Vaticano agli atti criminosi, compreso il finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro, commessi da pubblici ufficiali della Santa Sede, nell'esercizio delle loro funzioni anche fuori del territorio dello Stato Vaticano. In definitiva, la complessa ed articolata evoluzione normativa, introduce modifiche sistematiche di fronte alle quali occorre trovare forme di equilibrio tra le garanzie di stabilità della previgente le citazioni, caratterizzata dalla forza della tradizione e il peso di un esperienza vitale e giuridica che si

è rivelata positiva per tanto tempo e la novellata normativa che, come tutte le nuove esperienze giuridiche, non è priva di insidie che spesso si annidano nella applicazione di norme non ancora sufficientemente testate e soprattutto laddove si susseguono modificazioni non da poco ed a catena.

in uno degli atti di cui al citato articolo 421 bis, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo. Nel sistema penale Vaticano, il riciclaggio in senso giuridico non attiene al solo trasferimento di denaro o di capitali, ma anche di beni o altre risorse economiche, sul presupposto di una corrispondente origine illecita. L'oggetto del reato è molto ampio, ricomprendendo qualsiasi res, materiale o immateriale, suscettibile di apprezzamento economico. Tuttavia il concetto di riciclaggio è tutt'altro che è univoco. Ai fini della condotta, il soggetto agente deve sostituire, convertire o trasferire denaro contante, beni o altre risorse economiche con la consapevolezza che provengono da un reato presupposto o dal concorso in un reato presupposto, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi. Per ciò che concerne, quindi, l'elemento soggettivo, ai fini della punibilità, deve configurarsi un dolo specifico; Si richiede, infatti, l'effettiva conoscenza e non la mera conoscibilità della provenienza delittuosa del bene. Con riferimento alle applicazioni giuridiche, nei casi di condanna, il giudice dispone la confisca del prodotto, diretto o indiretto, del riciclaggio inclusi tutti i mezzi utilizzati o che si intendevano utilizzare, nonchè del profitto o altro beneficio derivante, direttamente o indirettamente, dai proventi del delitto antecedente al riciclaggio. Nell'ipotesi in cui non sia possibile, dispone la confisca per equivalente di denaro contante, beni o risorse economiche che risultino di proprietà o in possesso del condannato. Per quanto attiene alla destinazione dei beni oggetti di confisca, si stabilisce che essi vengano acquisiti dalla Santa Sede e successivamente devoluti alle Opere di Religione e di carità del Sommo Pontefice. Il delitto doloso presupposto deve essere stato commesso da un diverso soggetto agente e, di conseguenza, il legislatore esclude l' autoriciclaggio, ovvero la punibilità di chi direttamente provvede a occultare le tracce dei proventi del delitto realizzato in una prospettiva di eventuale reimpiego. L'oggetto materiale si identifica nel denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto. Tale nozione di Bene risulta più ampia di quella di cosa, andando a ricomprendere sia i beni materiali che quelli immateriali. A differenza della previsione Vaticana, ai fini della punibilità in capo al soggetto agente, si configura un dolo generico, richiedendo infatti, la mera consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte tipiche o atipiche incriminate. Il legislatore italiano prevede, analogamente a quello vaticano, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato. L' articolo 648 bis del codice penale italiano punisce la condotta di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compie in relazione al denaro, ai beni o alle altre utilità altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. A differenza dell' ordinamento Vaticano, il sistema penale italiano non punisce l'ipotesi del cosiddetto autoriciclaggio, cioè la condotta posta in essere da chi ha commesso o concorso alla commissione del reato presupposto del riciclaggio. Quest'ultima condotta è considerata dal legislatore un post factum non punibile, ossia un normale sviluppo della condotta precedente. L'articolo 421 bis codice penale Vaticano punisce l' autoriciclaggio. Lo Stato Città del Vaticano prevede espressamente la punibilità in quanto si ritiene che il bene leso dal reato di riciclaggio sia sempre diverso dal reato presupposto è che, pertanto, le due condotte siano entrambe meritevoli di autonomo rilievo penale.

L'adeguata verifica dei soggetti interessati da rilevanti operazioni economiche riveste un ruolo fondamentale, ai fini dell'effettività complessiva delle nuove disposizioni introdotte nell'ordinamento Vaticano. Si tratta di adempimenti che devono essere rapportati alle entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in relazione al principio di proporzionalità, in base al quale gli oneri di controllo sono più intensi ed estesi nelle fattispecie a più alto rischio. È il caso di operazioni effettuate con modalità inusuali o illogiche, soprattutto se di rilevante entità, non adeguatamente giustificate da specifiche esigenze. Il sistema si inserisce nel contesto

dell'Unione Europea che consente alle banche di Stati comunitari di operare in un paese

Al fine di agevolare la valutazione da parte degli intermediari su eventuali profili sospetto è

opportuno che le autorità vaticane competenti predispongono, quanto prima, veri e propri indicatori di anomalia sulla base di standard internazionali.

Sistemi economici globalizzati, inevitabilmente, sottendono trasferimenti internazionali di fondi; Peraltro, in ambito europeo, la libera circolazione dei capitali rappresenta una delle quattro libertà fondamentali, garantita dal ordinamento giuridico dell'Unione. Il legislatore Vaticano ha disposto che, in caso di trasferimento internazionale di fondi, i prestatori di servizi di pagamento del' ordinante e del beneficiario sono tenuti ad assicurare i dati identificativi della persona fisica o giuridica, unitamente al numero di conto o del codice unico di identificazione che consente la tracciabilità della singola transazione. In caso di trasporto transfrontaliero, in entrata o in uscita dallo Stato, di denaro contante per un importo pari o superiore a 10.000 euro, si è tenuti a predisporre una dichiarazione scritta. La gendarmeria, ai fini della effettività della tutela, in caso di sospetto, procede con esami a campione, controlla i mezzi di trasporto che attraversano il confine dello Stato ovvero richiede di esibire il contenuto dei bagagli, gli oggetti ed i valori portati sulla persona. La gendarmeria, qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sequestra il denaro contante per verificare gli indizi e ricercare gli elementi di prova.

Nell'ambito di un azione diretta a prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa, le Nazioni Unite hanno predisposto misure di contrasto, prevedendo il divieto di assisterlo finanziare soggetti implicati in tali attività. La normativa Vaticano rivolge particolare attenzione alle tecniche di finanziamento, i soggetti che, in maniera diretta e indiretta, raccolgono beni o altre risorse economiche con l'intenzione di utilizzarli per compiere o favorire attività di terrorismo. Pertanto, è stato costituito il Comitato di sicurezza finanziaria CO. SI. FI che può svolgere un ruolo prezioso al fine di stabilire criteri e modalità per l'elaborazione della valutazione generale dei rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di proliferazione delle armi di distruzione di massa. L'organismo risulta speculare al Comitato di sicurezza finanziaria CSF, istituito Italia, nell'ambito dell'azione statuale di contrasto del terrorismo internazionale.

Capitolo 3 L' AIF gode di personalità giuridica canonica pubblica e di personalità giuridica civile Vaticana, svolge la sua funzione in un contesto in cui vige un regime pubblico nel settore economico, commerciale professionale. Fu istituita da Benedetto XVI nel 2010. Papà Francesco modifica e integra le competenze dell'organo mediante due distinti interventi;Tenendo conto delle indicazioni dei valutatori moneyval e accogliendo i suggerimenti della Commissione referente sullo IOR. Con il suo intervento introduce un'articolata disciplina di vigilanza e regolamentazione che le conferisce adeguati poteri di controllo e monitoraggio. In virtù di tali prerogative vigila e verifica l'attuazione da parte dei soggetti obbligati, degli adempimenti stabiliti dalla normativa Vaticana, accede o richiede ai soggetti vigilati la produzione di documenti, informazioni, registri e libri contabili. L' AIF pubblica e tiene aggiornato la lista degli enti sottoposti a vigilanza prudenziale, che consiste nel controllare l'organizzazione e le attività dei soggetti vigilati, incluse quelle non finanziarie, a livello interno e internazionale.La nuova normativa, al fine di rendere effettiva l'attività di controllo, attribuisce all'AIF la possibilità di Irrorare sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi richiamati in precedenza. L'AIF gode inoltre di un ampio diritto di accesso a tutte le informazioni di natura economica rilevanti ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L'AIF collabora e scambia informazioni sia con le altre autorità dello Stato Città del Vaticano, sia con le omologhe autorità degli altri Stati, a condizione di reciprocità e sulla base di protocolli d'intesa. In tal modo si formalizza la cooperazione e lo scambio di informazioni finanziarie tra autorità competenti ai fini del contrasto, a livello internazionale, del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L'Istituto per le Opere di Religione IOR

provvedere alla custodia e all' amministrazione dei beni mobili e immobili, trasferiti o affidati all'Istituto stesso da persone fisiche o giuridiche e destinati a Opere di Religione o di carità. Per effetto delle innovazioni normative richiamate in precedenza, l'Istituto è soggetto alla supervisione e alla regolamentazione dell' AIF, organismo di vigilanza finanziaria dello Stato della Città del Vaticano.Le peculiari funzioni svolte dallo io r sul territorio dello stato italiano sono stato oggetto della nota pronuncia della Corte di Cassazione, per effetto della quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice penale italiano, riconoscendo la piena valenza dell'obbligo di non ingerenza secondo cui gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano. Il Tribunale di Roma con sentenza del 2002 definisce la questione in modo analogo al precedente giudizio di legittimità, ribadendo il difetto di giurisdizione del giudice penale italiano e riaffermando il principio generale di esenzione dalla giurisdizione italiana degli enti centrali della Chiesa per le attività poste in essere nell'esercizio di funzioni istituzionali.

L'articolo 16 del Trattato Lateranense tra la Santa Sede e l'Italia stabilisce che gli immobili adibiti a sedi degli istituti pontifici non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo stato quanto verso qualsiasi altro ente.

Al fine di migliorare la gestione economica ed amministrativa della Santa sede sono stati istituiti il consiglio per l'economia CE e la segreteria per l'economia SE con il compito di controllare la gestione economica e di vigilanza su strutture e attività amministrative e finanziarie dei dicasteri della Curia romana, delle istituzioni collegate con la Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. Si tratta di innovazioni costitutive, in quanto incidono su aspetti strutturali che hanno chiaramente ribadito la necessità di conformare l'organizzazione della Santa Sede alla necessità di tempi, con riguardo soprattutto alla struttura dei dicasteri della Curia romana alle reali esigenze della Chiesa. La segreteria per l'economia SE attua il controllo economico e la vigilanza sugli enti. Avrà, inoltre, competenza anche per le politiche e le procedure relative agli acquisti e alla adeguata allocazione delle risorse umane, nel rispetto delle prerogative proprie di ciascun ente. Si realizza un modello nel quale la razionalizzazione e il controllo del governo della Chiesa, innanzitutto economico, risulta caratterizzato da una ristrutturazione delle attività economiche finanziarie dalla Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, secondo criteri sempre più legati alla modernità ovvero alla cura delle operazioni economiche e finanziarie della Chiesa.

Il comitato di esperti del Consiglio d'Europa Moneyval, a seguito della richiesta, presentata dalla Santa Sede interviene con un rapporto con il quale evidenzia come in breve tempo la Santa Sede abbia intrapreso numerose misure legislative al fine di porre rimedio alle lacune indicate dal precedente rapporto di valutazione del 2012. La struttura legale per la criminalizzazione del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo è stata attivata e molto migliorata. Si prende atto dell'esistenza e, soprattutto, dell'operatività di un nuovo sistema, più completo, per il congelamento dei fondi associato al terrorismo. Processi di revisione sono attualmente in corso per assicurare che le istituzioni finanziarie Vaticani siano dotate di misure di identificazione e di verifica delle operazioni finanziarie, in sintonia con gli standard internazionali. Tali processi prevedono la supervisione del AIF.Il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è

considerato un attività di interesse pubblico superiore da tutti gli Stati membri. La continua

La disposizione del codice penale Vaticano stabilisce che in caso di condanna, il giudice ordina la

confisca delle cose che servirono a commettere il reato, nonché delle res che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo o l'impiego. È obbligatoria la confisca nel caso di res appartenenti direttamente o indirettamente ad associazioni criminali. Per ciò che concerne l'estradizione, essa non può essere ammessa quando sussistano seri motivi per ritenere che la relativa richiesta sia stata presentata al fine di perseguire o di arrecare danno ad una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di origine etnica o di opinioni politiche ovvero nello Stato richiedente la persona rischi di essere sottoposto a tortura o alla pena di morte e, inoltre, sia contraria a interessi fondamentali dello Stato o della Santa Sede. La garanzia di un processo giusto si impone anche nell' ordinamento giuridico Vaticano come necessità immanente. Elemento funzionalmente collegato, la sua ragionevole durata. Il legislatore Vaticano consacra, infatti, per un imputato il diritto ad un giudizio da svolgersi entro un termine ragionevole e al tempo stesso è presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza non è stata legalmente accertata.