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Diritto Ecclesiastico: Stato, Chiesa e Città del Vaticano - Prof. Rivetti, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Prof. Rivetti, Università degli studi di Macerata. Riassunto dei libri: - Stato città del vaticano - normativa anticiriclaggio, G. Rivetti - Lezioni di diritto ecclesiastico, Giuseppe Della Torre, 5° edizione

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 30/08/2020

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DIRITTO ECCLESIASTICO
Indica le norme che stabiliscono i rapporti tra Stato e le varie confessioni religiose al suo interno.
Obiettivo: acquisire le conoscenze base degli istituti del diritto tributario e del diritto penale, con particolare
riferimento alla disciplina tributaria degli enti no profit religiosi e alla tematica del riciclaggio.
Programma del corso
1. Stato Città del Vaticano - Santa Sede
2.Normativa antiriciclaggio dello Stato Città del Vaticano
3. Normativa antiriciclaggio e rapporti con il fenomeno dell'evasione/elusione fiscale
4. Le fonti del diritto vaticano
5.I profili tributari degli Enti religiosi
6. Ente ecclesiastico - imprenditore
7. Enti ecclesiastici - Terzo settore - Impresa sociale
Introduzione
Negli ultimi anni si assiste a una rinascita del fenomeno religioso nelle società fortemente secolarizzate. Come si
può spiegare questa crescita? tutto ciò è legato alla dinamica delle evoluzioni sociali, culturali e del costume:
storicamente si è sempre visto che giunti agli estremi di una posizione, si innescano e prevalgono poi spinte nella
direzione opposta. (es. da un secolo libertino come il 1700 segue un secolo rigorista e puritano come il 1800).
Comunque, questa rinascita, che non si ripresenta nelle forme dell’antico ma in forme nuove, pone così un
problema etico inedito: quello della convivenza di valori etici fortemente differenziati tra loro e spesso in
contraddizione. (pensa a tutte le diverse religioni/realtà confessionali con valori diversi).
Benchè la religione e la cultura siano due cose distinte, accade che alcune pratiche prodotto di una determinata
cultura siano più efficacemente trasmesse per mezzo della religione. (es. mutilazioni sessuali femminili religione
islamica in africa.
Un duplice fenomeno contemporaneo investe la disciplina giuridica del fatto religioso, il:
- pluralismo religioso: fenomeno che si inserisce nella tradizione tipicamente europea dell’affermarsi storico del
diritto di libertà religiosa, a fronte del fenomeno di pluralizzazione delle chiese e delle comunità religiose, che nel
continente europeo segue la riforma protestante.
- multiculturalismo: è un pluralismo culturale, indicante il fenomeno di una diversità sul piano culturale che si
esplica tramite valori etici o religiosi differenti chiamati però a convivere su uno stesso territorio e nella medesima
realtà sociale.
Ma che impatto hanno questi duplici pluralismi?
Anzitutto, la pluralizzazione delle società da un punto di vista (anche) giuridico ha avuto pesanti ripercussioni sul
piano giuridico: ha posto in crisi principi, norme e istituti giuridici trasmetti dalla nostra storia.
Basti pensare a concetti quali “diritti umani” , laicità dello Stato”, dignità della persona umana —> per il
giurista occidentale costituiscono degli essenziali presupposti di norme ed istituti, tuttavia nelle società
multiculturali non è così, anzi sembrano perdere chiarezza e certezza. Mentre per il giurista occidentale questi
concetti siano considerati di carattere universale e astorico, il giurista appartenente ad altre tradizioni culturali/
religiose (es: cultura islamica) vede invece questi concetti come prodotti tipici della cultura matrice e cristiana.
Insomma il pluralismo concorre a mettere in crisi il sistema di valori tradizionali su cui poggia l’ordine giuridico
positivo. Perchè le norme positive non sono mai neutrali rispetto ai valori: immediatamente esprimono un valore
che si intende proteggere (pensi a qualcosa disciplinato e violato dal diritto penale).
Se il diritto positivo non è mai neutrale, semmai dovrebbe essere laico: non dev’essere espressione di una
determinata posizione etica, ma dell’unica etica a lui propria: la giustizia.
La frammentazione data dal pluralismo religioso e culturale indebolisce dunque l’ordinamento positivo a causa
dell’indebolimento delle tavole valoriali tradizionali su cui esso poggiava. Si riscontra una crescente difficoltà a
innovarel l’ordinamento, perchè i precetti devono avere come ‘minimo denominatore comune’ i diversi valori
sussistenti nella società, devono mediare con essi.
Laddove ciò non accada e il legislatore accoglierà istanze etiche di una parte ma non dell’altra, ci si affaccia in
uno scenario di resistenza alla legge, come lo è per l’obiezione di coscienza.
- Le Evoluzioni del fenomeno religioso
Inizialmente la religione viene concepita come fattore edificante della società politica, è un collante che unisce i
suoi componenti in un corpo sociale organizzato. La fondazione della cittadinanza è sulla comune fede religiosa,
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DIRITTO ECCLESIASTICO

Indica le norme che stabiliscono i rapporti tra Stato e le varie confessioni religiose al suo interno. Obiettivo: acquisire le conoscenze base degli istituti del diritto tributario e del diritto penale, con particolare riferimento alla disciplina tributaria degli enti no profit religiosi e alla tematica del riciclaggio. Programma del corso

  1. Stato Città del Vaticano - Santa Sede 2.Normativa antiriciclaggio dello Stato Città del Vaticano
  2. Normativa antiriciclaggio e rapporti con il fenomeno dell'evasione/elusione fiscale
  3. Le fonti del diritto vaticano 5.I profili tributari degli Enti religiosi
  4. Ente ecclesiastico - imprenditore
  5. Enti ecclesiastici - Terzo settore - Impresa sociale Introduzione Negli ultimi anni si assiste a una rinascita del fenomeno religioso nelle società fortemente secolarizzate. Come si può spiegare questa crescita? tutto ciò è legato alla dinamica delle evoluzioni sociali, culturali e del costume: storicamente si è sempre visto che giunti agli estremi di una posizione, si innescano e prevalgono poi spinte nella direzione opposta. (es. da un secolo libertino come il 1700 segue un secolo rigorista e puritano come il 1800). Comunque, questa rinascita, che non si ripresenta nelle forme dell’antico ma in forme nuove, pone così un problema etico inedito: quello della convivenza di valori etici fortemente differenziati tra loro e spesso in contraddizione. (pensa a tutte le diverse religioni/realtà confessionali con valori diversi). Benchè la religione e la cultura siano due cose distinte, accade che alcune pratiche prodotto di una determinata cultura siano più efficacemente trasmesse per mezzo della religione. (es. mutilazioni sessuali femminili religione islamica in africa. Un duplice fenomeno contemporaneo investe la disciplina giuridica del fatto religioso, il:
  • pluralismo religioso : fenomeno che si inserisce nella tradizione tipicamente europea dell’affermarsi storico del diritto di libertà religiosa, a fronte del fenomeno di pluralizzazione delle chiese e delle comunità religiose, che nel continente europeo segue la riforma protestante.
  • multiculturalismo : è un pluralismo culturale, indicante il fenomeno di una diversità sul piano culturale che si esplica tramite valori etici o religiosi differenti chiamati però a convivere su uno stesso territorio e nella medesima realtà sociale. Ma che impatto hanno questi duplici pluralismi? Anzitutto, la pluralizzazione delle società da un punto di vista (anche) giuridico ha avuto pesanti ripercussioni sul piano giuridico: ha posto in crisi principi, norme e istituti giuridici trasmetti dalla nostra storia. Basti pensare a concetti quali “diritti umani” , “ laicità dello Stato” , “ dignità della persona umana ” —> per il giurista occidentale costituiscono degli essenziali presupposti di norme ed istituti, tuttavia nelle società multiculturali non è così, anzi sembrano perdere chiarezza e certezza. Mentre per il giurista occidentale questi concetti siano considerati di carattere universale e astorico, il giurista appartenente ad altre tradizioni culturali/ religiose (es: cultura islamica) vede invece questi concetti come prodotti tipici della cultura matrice e cristiana. Insomma il pluralismo concorre a mettere in crisi il sistema di valori tradizionali su cui poggia l’ordine giuridico positivo. Perchè le norme positive non sono mai neutrali rispetto ai valori: immediatamente esprimono un valore che si intende proteggere (pensi a qualcosa disciplinato e violato dal diritto penale). Se il diritto positivo non è mai neutrale, semmai dovrebbe essere laico: non dev’essere espressione di una determinata posizione etica, ma dell’unica etica a lui propria: la giustizia. La frammentazione data dal pluralismo religioso e culturale indebolisce dunque l’ordinamento positivo a causa dell’indebolimento delle tavole valoriali tradizionali su cui esso poggiava. Si riscontra una crescente difficoltà a innovarel l’ordinamento, perchè i precetti devono avere come ‘minimo denominatore comune’ i diversi valori sussistenti nella società, devono mediare con essi. Laddove ciò non accada e il legislatore accoglierà istanze etiche di una parte ma non dell’altra, ci si affaccia in uno scenario di resistenza alla legge , come lo è per l’obiezione di coscienza. - Le Evoluzioni del fenomeno religioso Inizialmente la religione viene concepita come fattore edificante della società politica, è un collante che unisce i suoi componenti in un corpo sociale organizzato. La fondazione della cittadinanza è sulla comune fede religiosa,

un paradigma affermato dalla Pace di Augusta (1555) con la formula “ cuius regio eius religio ” viene poi definitivamente consacrata nella Pace di Westfalia (1648). In questo contesto —> chi professava una religione diversa da quella del sovrano veniva considerato uno straniero in patria, o ancora più frequentemente veniva perseguitato e costretto alla apotasia. E’ per questa ragione che più in là nascerà la rivendicazione della libertà religiosa, che in essa è anche manifestazione del pensiero, libertà di associazione e di riunione. Il moto/processo verso la piena libertà religiosa passa, nella storia, attraverso una prima fase: quella della mera tolleranza dei culti minoritari; altro non fu una benevola condiscendenza (concessione) e talvolta forzata accettazione. Sul piano ordinamentale, il riconoscimento di tale tolleranza si traduce ovviamente in un trattamento giuridico diseguale tra cittadini, a seconda della fede religiosa professata. Il passaggio dalla mera tolleranza alla piena libertà è qualificato dal conseguimento di una piena eguaglianza di trattamento giuridico dei cittadini, senza distinzione di religione. La piena libertà religiosa viene pertanto raggiunta con la rivendicazione di un eguale trattamento giuridico: vale a dire che solo l’affermazione dell’uguaglianza (formale) davanti alla legge comporta per esse l’innalzamento al regime di libertà garantito alla religione dello Stato. Il processo prosegue e si evolve: le confessioni religiosi di minoranza, pur continuando a reclamare il godimento degli stessi spazi di libertà di cui gode la confessione di maggioranza. Proseguono rivendicazioni sempre più forti, per richiedere il riconoscimento della propria identità Dal diritto all’eguaglianza —> si passa al diritto alla diversità: da una formalistica uniformazione nella regolamentazione giuridica di tutte le religioni, si passa alla richiesta dell’affermazione di un’uguaglianza che, pur rispettando le diversità intercorrenti tra le diverse confessioni, proponga una differenziazione di disciplina giuridica che tuteli l’originalità di ciascuna. (eguaglianza sostanziale). Non si rivendica più il diritto a essere uguali, ma il diritto alla diversità. Il diverso statuto giuridico di ognuna deve godere nell’ordinamento, salvaguardando la identità di ciascuna. E’ così che da una tolleranza storicamente debole, denotata come negativa, strumentale si passa a una tolleranza con un forte valore positivo: viene a consistere nell’accettazione della pluralità delle fedi, delle opinioni, dei costumi, dei comportamenti. Le conseguenze problematiche di queste ultime evoluzioni delle rivendicazioni giuridiche del fenomeno religioso, che portano all’apologia (difesa) del principio di tolleranza sono denotabili in due diverse prospettive:

  1. Perdita di omogeneità ed unità all’ordinamento stesso: la tolleranza di ogni posizione etico-religiosa, che in nome del diritto alla diversità viene a postulare una diversa disciplina giuridica per ogni differente posizione, finisce per introdurre nell’ord. giur. valori etici eterogenei e spesso inconciliabili tra loro.
  2. la tolleranza tende a scivolare sul terreno del relativismo scettico: (si considera la conoscenza come incapace di attingere a una verità assolute e oggettiva ) non sono più tollerate le persone, ma le diverse posizioni etico- religiose, ideologiche, dove in ultima analisi tutte le concezioni e posizioni si equivarrebbero perchè non esistono verità oggettive o laddove esistessero non sarebbero conoscibili ( non cognitivisimo ). Questa impostazione di pensiero (presente nella dottrina giuridica) finisce per negare il diritto stesso, arrivando a essere un diritto debole, meramente procedimentale: è un diritto inutile perchè rinuncia fissare dei principi non facendo una scelta concreta sul piano dei valori, divenendo incapace di perseguire il suo fine ultimo: la giustizia. - Le ambiguità nell’evoluzione dell’esperienza giuridica L’esp. g. è marcata da evidenti ambiguità: da un lato la frammentazione della società secondo tavole di valori differenti sollecita il principio del pluralismo che si evolve in una pluralità di regimi giuridici diversificati volti a garantire la tolleranza e a riconoscere le identità diverse di ogni posizione. (es: nella prassi sanitaria, la biogiuridica dovrebbe condurre una disciplina giuridica che tenga in conto delle differenti percezioni presenti nelle diff. realtà etniche riguardo il pudore, la sessualità ,la dignità personale, la morte. Dall’altro lato, l’esperienza giuridica non può prescindere dall’esigenza connaturata dell’ord.g. della “reductio ad unum”: ci dev’essere unità, armonia, logica e non contraddizione all’insieme delle norme che compongono lo stesso ordinamento. Queste 2 ambiguità sono opposte e potrebbero portare a conseguenze inaccettabili: o la dissoluzione di ogni possibilità di pacifica convivenza o arrivare a una massificazione che nega tutte le identità(spersonalizzazione). Come superare quest’ambiguità? pensando a una realtà ordinamentale dove una pluralità di regimi giuridici differenziati relativi ai diversi gruppi sociali, trovi unità in un fascio di valori e principi inderogabili che costituiscano fondamento dell’ordinamento e criterio di interpretazione coerente. Questo fascio di principi deve costituire il limite al riconoscimento del pluralismo giuridico e pertanto il ‘campo d’azione’ entro il quale si deve

dello JPE, sulla visione della Chiesa come societas iuridice perfecta , cioè dispone di una sovranità originaria e organizzata secondo il diritto canonico. (si affermava che fosse non solo societas sovrana di fronte al potere politico che ne pretendeva invece la sottomissione, ma anche societas superiore al potere politico statale, in quanto titolare di un potere spirituale superiore a quello temporale degli Stati moderni assoluti o liberali.) Pertanto l’art.7 concepisce la Chiesa nella sua qualificazione di societas iuridice perfecta

  1. Altro principio della JPE è quello della Libertas Ecclesiae , con radici antiche, secondo cui la Chiesa deve godere di libertà, di uno spazio in cui possa liberamente essere ed esprimersi, per salvezza degli uomini. Anche questo principio risulta desumibile dall’art.7, seppur solamente in linea generale e non definendone i contenuti. In altre parole, con l’avvento della Costituzione, lo Stato ha rinunciato al potere di determinare la legge della Chiesa, anche soltanto attraverso la determinazione di ciò che sia consentito o interdetto. In particolare, la Libertas Ecclesiae sembra esser stata percepita dalla Costituzione a un duplice livello; il primo e più ampio in quanto l’ordinamento canonico è riconosciuto originario e quindi esterno all’ordinamento statale.Da ciò ne segue che detta libertas non può che essere desunta dai principi propri dell’ord. canonico. Il secondo livello, invece, attiene più definitamente alle dimensioni di tale libertas in rapporto all’ord. italiano (e quindi non considerata in sè). Qui i relativi contenuti sono desunti dalle norme dell’ord. italiano, tuttavia definite bilateralmente tra Stato e Chiesa. - Rapporti fra Libertas Ecclesiae e disciplina concordataria; il problema della “competenza delle competenze” Tuttavia, il riconoscimento alla Chiesa di un diritto pubblico soggettivo di libertà comporta il problema della determinazione dei contenuti e dell’estensione di tale diritto nell’ordinamento italiano. Si tratta di un problema che costituisce il nodo centrale di tutto il diritto ecclesiastico, che non può essere risolto nè affermando un obbligo dello Stato di lasciare al potere ecc. la giuridica regolamentazione di istituti e rapporti ben definiti nell’ord. statale; nè all’opposto facendo appello al tradizionale principio del c.d. “ competenza delle competenze (tipico di quell’antica concezione di sovranità che la Costituzione ha abbandonato) secondo cui solo allo Stato spetterebbe l’insindacabile diritto di giudicare nei singoli casi concreti se una res sia mixta o meno, in quali disciplina rientri, se statale o ecclesiastica o mixta. La Costituz. non pone in materia il principio della “c delle c.”, che risulterebbe incompatibile con il riconoscimento reciproco di indipendenza e sovranità degli ordinamenti statale e canonico insistenti sul medesimo territorio e sulle medesime persone. La Carta C. pone, invece, il principio pattizio (l’accordo) dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, il quale risulta costituire lo strumento volto a definire le zone di frontiera (le res mixtae) : la delimitazione fra gli ordini propri dell’una e dell’altra autorità. In sede di Assemblea Costituente, Dossetti pose il problema dell’autonomia originari dello Stato e della Chiesa, osservando l’inevitabilità di contatti fra i due ordinamenti, nelle zone di confine: in quei rapporti che pur avendo carattere spirituale che formano oggetto della sfera di interesse propria della Chiesa abbiano rilevanza anche per lo Stato e viceversa. Da queste premesse, Dossetti trasse le seguenti conseguenze: se il contatto è inevitabile e implica il reciproco riconoscimento come ordinamenti primari, esso deve avvenire tramite un negozio bilaterale di diritto esterno tra ordinamenti originari: attraverso quel tipo di negozio che si chiama concordato —> il nome dei trattati che la Chiesa stipula con lo Stato per regolare la sua situazione giuridica in quello Stato. Gli accordi prevedono reciproche concessioni per evitare possibili contrasti tra diritto civile e diritto canonico e riguardano ambiti sia religiosi che temporali. Un atto unilaterale di diritto interno di uno dei due ordinamenti, invece, produrrebbe disconoscimento, denegazione dell’originalità dell’altro ord. e assoggettamento dello Stato alla Chiesa (regime teocratico) o viceversa (regime giurisdizionalista). Invece il concordato non implica limitazione delle due sovranità. - La recezione ammodernata dei testi fondamentali dello Jus Publicum Ecclesiasticum S’è detto della pluralità di matrici di pensiero che, all’interno della cultura cattolica, presiedettero all’elaborazione delle norme cositutiz. relative al fenomeno religioso. Per completare il discorso sulle ascendenze canonistiche, è interessante individuare i punti nei quali il Costituente si è distaccato dalle teorie dello JPE grazie anche all’influsso di altri filoni di pensiero cattolico. 1° elemento di innovazione nella Cost. —> affermazione del principio di parità tra Chiesa e Stato, mentre nello JPE vigeva il principio della subordinazione dello Stato alla Chiesa. 2° —> non confessionalità dello Stato: non esplicitamente formulato nella Cost. però desumibile dai principi racchiusi nelle norme. Ciò sta ad affermare la laicità dello Stato. (idea influenzata dal pensiero cattolico francese, e dal popolarismo sturziano). Giorgio La Pira, in sede di assemblea costituente, esplicò chiaramente il concetto di laicità: “non possiamo costruire uno Stato dove i diritti civili/politici/economici derivino dalla professione di una

fede, tuttavia dobbiamo costruire uno stato che rispetti l’orientazione religiosa del singolo e della collettività e che ad essa conformi tutta la struttura giuridica e sociale. Questa concezione sembra essere ben lontana dal tradizionale laicismo: vediamo infatti come la Cost. riservi un particolare spazio al fenomeno religioso, dedicando ad esso una disciplina ampia e articolata. Dalla costituzione si evince un orientamento qualificabile come favor religionis. 3° —> principio di liberta religiosa: la Cost. garantisce nella maniera più ampia questa libertà, sia ai singoli sia alle formazioni sociali configurandola come un diritto soggettivo pubblico. Mentre l’impostazione classica dello JPE promuoveva un esclusivismo religioso statuale condannando libertà religiose e diritto sogg. pubb. Pertanto nella Costituz. risiede l’idea di uno Stato personalista e pluralista, che tuttavia rifiuta l’atteggiamento tipico dello Stato moderno che guarda alla sovranità come ‘gabbia’ della religione, racchiudendo l’intera società civile nello Stato. Nuovo concetto di sovranità non più caratterizzato dall’antica idea di dominio di ‘stato sovrano’, ma uno stato invece aperto ad altre sovranità come ad esempio l’ordinamento comunitario europeo, la Chiesa etc e il suo potere è ordinatore e organizzatore degli individui e degli ordinamenti. SI tratta di uno stato che rifiuta l’idea di stato ‘pre-moderno’ che fondava sull’elemento religioso l’intero ord. giur. e dove le norme religiose erano collocate al vertice dell’ordinamento, ma che nega anche l’idea di stato moderno sovrano nel suo termine tradizionale cioè dall’ antica idea di dominio che si concretizza in una potestà esclusiva. Lo Stato e il Fattore religioso

  • Rilevanza costituzionale del fenomeno religioso Il f.r. si esplica in atti e fatti che sono giuridicamente irrilevanti. Pertanto, per sua stessa natura, il f.r. non può essere oggetto di positiva regolamentazione giuridica, tuttavia esistono delle manifestazioni che assumono rilievo sul piano del diritto: si pensi a quelle esternazioni dei propri convincimenti interiori che, configurandosi come ati umani consapevoli e volontari, possono essere qualificati come atti giuridici, es: atto di scelta del matrimonio celebrato davanti al ministro di culto art.82 e 83c.c. Perciò, trattandosi di fenomeno religioso, si fa riferimento alla sua dimensione sociale, istituzionale (chiese, comunità religiose) e anche all’ordinamento giuridico (ad es. l’ord. canonico) prodotto da una fede religiosa. Pertanto, di questa realtà sociale articolata e complessa, che è capace di autonomo rilievo sul piano del diritto ma non sempre apprezzabile da parte del legislatore statale, il costituente italiano ha mostrato di nutrire una peculiare considerazione. La Costituzione infatti contiene diverse norme riguardanti il f.r. tra cui:
  • divieto di discriminazione fra cittadini per motivi religiosi (art.3)
  • la libertà religiosa individuale, collettiva e istituzionale (art.8.1, art.19)
  • il divieto di discriminazione per istituzioni ed associazioni aventi carattere ecclesiastico con fini religiosi o di culto (art.20)
  • il diritto delle confessioni religiose di organizzarsi autonomamente(art.7.1, art.8.2)
  • la regolamentazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose attraverso la previsione di peculiari procedimenti di produzione normativa (art.7.2, art.8.3) Queste norme sono contenute in quel manipolo di disposizioni con cui si apre la Carta Cost., sotto il titolo di “ Diritti e Doveri dei cittadini; Ordinamento della Repubblica”. Si tratta di disposizioni che non sono state inserite in un preambolo (come accade in costituzioni straniere) ma che integrano il testo costituzionale, avendo in tutto e per tutto lo stesso valore e forza delle norme costituzionali. Si è discusso se il loro valore sia meramente programmatico o anche immediatamente precettivo (direttamente regolante una fattispecie e dunque giuridicamente rilevante). Nessuno ne contesta il valore normativo, ma soprattutto si osserva la priorità logica di questi principi sulle altre norme costituz. Da ciò ne deriva che le disposiz. costituzionali relative al fenomeno religioso hanno la forza di prevalere sulla legislazione ordinaria, ma integrano anche una serie di principi che fungono da presupposto a tutta la normativa attinente al f.r. e al criterio di interpretazione di essa.
  • Favor religionis nella Costituzione Il Favor r. non è inteso come disfavore alla non credenza, nè tantomeno che l’ord. preferisca un’espressione del Fenomeno rel. tra le tante altre. Si intende invece fare riferimento al fatto che la Costituzione ha voluto riservare una peculiare attenzione al fatto religioso; I valori religiosi sono considerati dalla C. come grandezze di segno positivo, ossia non si limita a considerare le manifestazioni individuali/colletive di religiosità come espressioni di mera liceità (ammissibili), bensì le riconosce e garantisce quali estrinsecazioni della dignità di ogni uomo.
  • Principio personalista e pluralista in rapporto alla disciplina del fenomeno religioso

dell’orientamento non confessionista della Carta, e inoltre quest’ultima non contiene alcun articolo che rimandi a un confessionismo statuario (cosa che invece accadeva nello Statuto Albertino). In particolare, la C.Repubblicana enuncia principi opposti come la separazione tra Stato e Chisa cattolica, la piena libertà delle confessioni religiose e non più mera tolleranza.

  • Antinomie tra Costituzione e Patti Lateranensi Se prima si potevano avere dubbi in merito alla non confessionalità dello Stato, oggi la questione è stata chiarificata grazie all’aggiunta di un Protocollo addizionale al Concordato lateranense che apporta modificazioni, trovando esecuzione nella legge 24 marzo 1985 e che esplicitamente contempla la fine del principio confessionistico , negando che la religione cattolica sia l’unica religione di Stato. (ha una funzione cognitiva nonè. un’abrogazione dell’art.) Inoltre, sembra che la fine rinvenga anzi all’entrata in vigore della Cost. Rep. nel 1948 per la palese contraddizione esistente tra principio confessionalistico nei Patti e principi supremi di libertà e uguaglianza in materia religiosa sanciti dalla Carta. La ratio della norma del protocollo addizionale è facilmente individuabile anche considerando il fatto che la stipula dei Patti costituisce il primo incontro tra Stato e Chiesa C. e dunque l’abrogazione tacita del principio confessionista.
  • Confessionismo e diritto vigente Le considerazioni fin qui svolte inducono a ritenere che nel nostro ordinamento cost. non sussiste una qualificazione formale di confessionalità o laicità dello Stato. Occorre piuttosto vagliare l’ordinamento nelle sue norme, nei suoi statuti, nello stesso ‘diritto vivente’: bisogna cioè vedere il modo in cui il diritto vigente sia stato interpretato ed applicato dagli organi dello Stato. E’ chiaro che un’analisi di questo genere porti ad analizzare l’intera legislazione ed non sia cosa immediata, ma guardando tuttavia alle sole norme della C. e nella loro interpretazione possiamo rinvenire che quello italiano non è uno Stato confessionista; nelle norme che in passato segnavano un punto di unione con le concezioni della confessione cattolica, oggi nel diritto vissuto si constata un progressivo allontanamento dalla matrice originaria cattolica dell’assemblea costituente, in quanto l’esperienza giuridica in merito è evoluta ed distaccatasi. (es. istituto del matrimonio concezione del diritto canonico, che ad oggi non ha subito modifiche nella C. ma è mutata nella sua concezione e con l’introduzione di leggi aborto, divorzio ecc.) Si può oggi definire l’Italia come uno stato laico e separatista, che cioè non assume alcuna religione ufficiale e che anzi dichiara la propria incompetenza in materia religiosa. Non nega però l’esistenza divina come uno Stato ateo, e neppure uno stato laicista con la tendenza ad emancipare il pensiero e l’attività umana dall’influsso religioso conducendo così lo Stato in una posizione di contrasto con l’istituzione ecclesiastica. L’Italia ha instaurato un rapporti di cooperazione con la Chiesa C., seppur entrambe si riconoscono come entità distinte. Vige un favor religionis nel nostro ordinamento , ma non può parlarsi di principio confessionistico.
  • La libertà religiosa individuale e collettiva e la libertas ecclesiae La libertà religiosa è giuridicamente intesa come la libertà garantita dallo Stato a ogni cittadino di scegliere e professare la propria credenza in fatto di religione. La rivendicazione della libertà religiosa e il suo progressivo riconoscimento è la prima rivendicazione dei tempi moderni. L’impostazione classica degli studi storici e giuridici in materia di libertà religiosa è attualmente sottoposta a una critica: la lib.rel. veniva considerata come un concetto prettamente giuridico dalla più autorevole dottrina del XIX e XX secolo, tuttavia oggi la dottrina tende a considerare la lib.rel. piuttosto come valore essenzialmente etico, politico (relativo alla società creata dall’uomo), evidenziandone l’intrinseca storicità (determinato da cultura e rapporti sociali) e relatività. Tendenza a una più ampia concezione del diritto di libertà religiosa —> ad oggi, lo Stato solidarista e sociale contemporaneo (di democrazia pluralista) non può limitarsi a garantire il diritto di libertà relig., bensì deve operare rimuovendo gli ostacoli di qualsiasi natura che impediscono il concreto esercizio del diritto in questione. Perchè la lib.rel. non si esaurisce nella libertà di manifestare, esercitare la propria appartenenza confessionale in pubblico e privato, e di svolgere proselitismo ( libertà di coscienza, di culto e di propaganda ), ma il singolo e le formazioni sociali hanno anche diritto di vivere nella realtà sociale conformemente con la propria visione della vita, della scala dei valori che possono derivare dalla fede religiosa professata. Dunque oggi si va delineando una differente e più ampia accezione del diritto di lib.rel. che però trova difficoltà nell’affermarsi anche in ragione dei residui di statualismo a livello dottrinale prima ancora del livello normativo, così come la classica concezione di una visione esclusivamente intimistica del fatto religioso. Una visione liberale ottocentesca che racchiudeva il fenomeno religioso all’interno delle singole coscienze, come un fatto personale, intimo senza alcun riflesso esterno, sociale e pubblico.

Le cause che sono a monte del progressivo ampliamento della concezione di lib.rel. sono da ricondurre anche dal riconoscimento che anche l’ateismo vada ricompreso nell’area garantita dal diritto di lib.rel. Le difficoltà di questo nuovo riconoscimento erano dovute al fatto che la dottrina esplicava il diritto di libertà religiosa nelle 3 libertà sopra elencate, tutte libertà che intendono il fenomeno religioso in senso positivo; la cosa differisce nell’ateismo, che del fenomeno rel. è negazione. Pertanto la dottrina si applicà a un’interpretazione estensiva, forzando quei principi classici e antichi assetti teorici e normativi, arrivando ad allargare progressivamente i contenuti del relativo nomen iuris (istituto giuridico). Inoltre, si tende a ricomprendere nell’istituto giuridico della lib.rel. una serie di situazioni soggettive un tempo del tutto sconosciute. Si tratta di situazioni sogg. che possono essere del tutto svincolate da un referente religioso, che possono prescindere da un’appartenenza confessionale dell’individuo ma che sono accomunate da una rivendicazione del primato di coscienza individuale. Ciò si traduce pertanto con l’estensione della lib. rel. a una serie di ambiti tradizionalmente ricondotti nell’area di altre libertà, ad esempio che la lib.rel. è anche libertà di istituire scuole e istituzioni assistenziali confessionalmente qualificate, prescindendo dalla collocazione di tali attività nell’area protetta dalla libertà della scuola o dell’assistenza. Un altro esempio di nuove situazioni soggettive ne è l’obiezione di coscienza. (al servizio militare, all’aborto, ai trattamenti sanitari obbligatori). Pertanto il nomen iuris della libertà religiosa viene considerato sia in senso positivo che negativo. In altri termini viene affermato per ciascuno individuo il diritto e la libertà di credere e di non credere: una visione dove la coscienza individuale di ognuno e la sua intangibile visione della vita ne è il fulcro, e non si guarda più nell’ottica tradizionale di un rapporto tra il soggetto e la credenza religiosa. Ora entra in rilievo l’individuo stesso. La distinzione sopra enunciata assume grande rilievo nell’analisi del problema dei simboli religiosi. Problema che ha interessato molto la dottrina e il dibattito, alimentato dai provvedimenti presi dalla Francia in materia di libertà religiosa: in F. si è assistito al verificarsi di un’inedita situazione di contraddizione tra la recente normativa sul porto personale di simboli religiosi nelle scuole pubbliche e le tradizioni francesi estremamente garantistiche in tema di libertà e diritti fondamentali. Si è infatti giunti a intendere l’uso personale dei simboli religiosi in ambienti pubblici come la scuola, presupponendo una forte idea di laicità. Pertando detta normativa tende a porre un divieto all’uso di un velo islamico, di un crocifisso al colo o della kippah sul capo e c’è chi vede questo come una concreta interdizione alla manifestazione della libertà religiosa. Ovviamente l’ammisibilità di tale limite cessa di sussistere dove l’abbigliamento dell’individuo non è concretamente idoneo a fare opera di proselitismo. La libertà religiosa nella Costituzione —> garanzie costituzionali in materia art.8 e art.19; in quest’ultimo art. si nota come nella sua formulazione si riflette una cultura giuridica storicamente datata. Esso ricalca i contenuti propri a tutte le esperienze costituzionalistiche che fra Ottocento e Novecento si maturano nella forma di Stato Moderno che si definisce Stato di diritto, e che sotto il profilo delle dottrine ispiratrici può chiamarsi Stato liberale. nell’art.19 infatti la lib.rel. risulta non solo quale diritto soggettivo, da valersi quindi nei confronti dei privati, ma pure quale diritto pubblico soggettivo che può essere azionato nei confronti dei pubblici poteri; titolari del diritto sono tutti gli uomini, non solo cittadini. La Costituzione riconosce la facoltà di professare la fede religiosa in forma individuale, o associata (libertà di coscienza ), la facoltà di esercitare il culto in privato o in pubblico (libertà di culto ) e la facoltà di fare proselitismo (libertà di propaganda religiosa). Per ciò che attiene ai limiti che l’esercizio del diritto in questione, la costituzione detta il solo divieto di “riti contrari al buon costume”: espressione intesa dalla dottrina nella maniera più restrittiva, i “riti che offendono libertà sessuale, pudore e onore sessuale”, o nella maniera più ampia come riti contrari al sentimento etico, o all’intero vivere civile e all’intero campo sociale.” Al riguardo bisogna ricordare che il canone interpretativo del favor religionis, (che dev’essere interpretato in sede di interpretazione delle disposizioni costituzionali sui diritti di libertà) impone la categoria penalistica del “buon costume ” più ristretta rispetto a quella civilistica. Comunque l’esercizio della lib.rel. non può essere soggetto a limiti sotto il profilo generico dell’ordine pubblico. Pertanto il limite opera slo per i riti contrari al buon costume. E’ da chiedersi se vi sono altri limiti da individuarsi indirettamente all’interno di norme e principi della Cost. Certo, così ad esempio i limiti alla lib.rel. possono individuarsi nel diritto alla vita ex (da) art.2 rispetto a pratiche religiose che dovessero prevedere sacrifici umani. Ma si pensi anche all’inammissibile invocabilità secondo cui “qui jure suo utitur neminem laedit” = riferito a chi, in nome del diritto di libertà religiosa viola altro diritto costituz. garantito. E’ una regola generale, principio del diritto romano, secondo il quale l’esercizio di un diritto è sempre legittimo e pertanto non può essere fonte di responsabilità.

erano differenti: si guardavano con diffidenza e le disposizioni concordatarie erano sostanzialmente volte a definire con chiarezza le reciproche competenze e salvaguardare le rispettive autonomie. ( actio finium regundorum = regolamento confini). Invece, l’Accordo di Villa Madama da vita a una nuova concezione della sovranità: entrambe le Parti contraenti non sono più chiuse, ma postulano una sana collaborazione seppur nella diversità delle rispettive competenze. Con le modifiche all’accordo si risponde inoltre all’esigenza di veder riconosciute agli effetti civili associazioni e istituzioni nascenti nell’ord. giuridico canonico (es. riconoscimento degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica di diritto diocesano). Giova infine notare come con la revisione del ’84 vengono meno tutta una serie di norme limitatrici della libertà religiosa a livello individuale.

- La Libertas Ecclesiae nel Concordato Tutte le clausole del Concordato esprimono il riconoscimento fatto nell’ord. ita alla Libertas Ecclesiae , cioè alla libertà rivendicata dalla Chiesa di poter esercitare senza ostacoli la propria missione, nel rispetto della sua natura e delle sue funzioni. Il Concordato del ’29 riconosceva solo alcune libertà ecclesiastiche, altre le limitava, e sopratutto non contemplava un riconoscimento della L.E. nella sua generalità. L’art.1 del Concordato (protocollo addizionale) ripete il contenuto del primo comma dell’art.7 affermando che Stato e Chiesa sono indipendenti e sovrani. Non si tratta di un inutile ripetizione, perchè con l’art. contenuto nei patti si accoglie in via bilaterale un principio che per il passato vigeva solo perchè racchiuso in una norma unilaterale statale (art.7C) ma sopratutto perchè la norma in esame estende la previsione costituzionale, disponendo che le due Parti contraenti sono impegnate nei loro rapporti al pieno rispetto dell’indip. e sovranità di ciascuna così come sono impegnate alla reciproca collaborazione x bene dell’uomo e del Paese. Il più pieno e generale riconoscimento della Libertas Ecclesiae è peraltro contenuto nei primi due commi dell’art.2 dell’Accordo del ’84 laddove l’ord. concepisce la Chiesa secondo la sua peculiare natura, struttura e finalità. Ciò comporta la sua disciplina secondo un diritto speciale e non secondo il mero diritto comune come sarebbe Stato se lo stato non avesse riconosciuto la chiesa come indipendente e sovrana. Per quanto riguarda i singoli contenuti di tale libertas, il testo vigente del Concordato appare ben dettagliato: è assicurata la libertà della Chiesa sia x quanto attiene la sua struttura e quindi anche alla sua capacità di organizzarsi giuridicamente senza alcun limite posto dalle leggi dello Stato, sia per quanto attiene alla sua funzione propria, tenendo conto della distinzione canonistica dei tria munera —> docend i, (potestà di magistero), sanctificandi (di ordine) e regendi (di giurisdizione): triplice potestà cui si manifesta il prolungamento dell’azione di Cristo nella Chiesa. Il munus regendi entra in rilievo come potere legislativo (es. nella disciplina del matrimonio e degli enti ecclesiastici) sia come potere amministrativo (es.erezione degli enti ecc. e svolgimento dei controlli canonici, conferimento uffici ecclesiastici). In materia di giurisdizione eccl. si rileva l ’art.23 del Trattato di chiara connotazione concordataria secondo cui: hanno piena efficacia giuridica agli effetti civili, senza altre formalità, le sentenze e i provvedimenti dell’autorità ecc. e ufficialmente comunicati alle autorità civili, riguardanti ecclesiastici o religiosi e concernenti materie spirituali e disciplinari —> riconoscimento della forza esecutiva del provvedimento ecclesiastico. Ciò senza pregiudizio dell’ordinamento canonico: è inammissibile un sindacato di legittimità o di merito da parte di giudice italiano, eccetto quello diretto ad accertare l’eventuale lesione di diritti costituz. garantiti. Nel quadro delle libertà di organizzazione pienamente riconosciuta dalla Chiesa, si colloca la valorizzazione della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) come interlocutore nei rapporti con la comunità politica. Eguaglianza e fattore religioso pag.93 (primo libro) Enti religiosi e ONLUS (pag.341) E’ stato operato sul piano normativo un tentativo di dare concreta attuazione al disegno costituzionale di un sistema sociale pluralistico con il D.Lgs 4 n.460 del dicembre 1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale); Questo provvedimento prevede un nuovo regime fiscale a favore di enti privati operanti nel terzo settore, in ragione dell’utilità sociale delle attività dai medesimi svolte in campi considerati particolarmente meritevoli di tutela e di sostegno da parte dello Stato. Nell’ambito del c.d. “ no profit” lo Stato non si sostituisce all’operato delle diverse organizzazioni sociali, ma al medesimo tempo promuove e stimola la loro penetrazione nel ‘sociale’ attraverso diverse forme di sostegno e di incentivazione, quale l’introduzione di un regime fiscale di favore. La innovativa disciplina tributaria è di rilevanza nell’ambito ecclesiastico perchè investe la vita e il trattamento fiscale di alcuni enti eccl. le cui specifiche attività sono riconducibili all’area del ‘socialmente utile’. Per un verso, infatti, il D.Lgs del ’97 riordina e aggiorna la normativa tributaria degli ‘enti non commerciali’ ai quali , come già detto, risultano assimilati gli enti ecclesiastici sotto il profilo fiscale. Per altro verso, il decreto

introduce ex novo una normativa tributaria di favore nei confronti delle org. non lucrative di utilità sociale (onlus), cui sono assimilati taluni enti religiosi che attuano attività pertinenti alla sfera del terzo settore. Al fine dell’individuazione dei soggetti destinatari dei relativi benefici fiscali la legge delegata non segue un criterio soggettivo, cioè non si basa sul profilo genetico del potenziale ente beneficiario (struttura e finalità istituzionali); ma piuttosto segue un criterio oggettivo —> che guarda il profilo funzionale dell’ente, prendendo in considerazione le attività del medesimo concretamente svolte nell’ambito del ‘socialmente utile.’ Il D.Lgs stabilisce nell’art.10 i parametri oggettivi in base ai quali l’ente è classificato come ONLUS ai fini fiscali, a prescindere dalla strutturazione soggettiva nella specie rivestita. In particolare, l’ art.10 qualifica come ‘organizzazioni non lucrative di utilità sociale’ —> le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato dotati o meno di personalità giuridica, a condizione che i rispettivi statuti o atti costitutivi prevedano espressamente l’esercizio di un’attività in uno o più settori socialmente rilevanti; inoltre devono prevedere l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nonchè il divieto di svolgere attività in settori diversi da quelli espressamente previsti e devono prevedere il divieto di distribuire gli utili a favore degli associati. Ancora, gli enti che intendono beneficiare della speciale normativa tributaria, devono utilizzare nella denominazione la locuzione ONLUS e devono organizzarsi secondo una struttura interna di carattere democratico, che implichi una disciplina uniforme e che consenta partecipazione concreta degli aderenti dell’organizzazione. Questo serve ai fini della qualificazione sociale di ONLUS (org. non lucrativa di utilità sociale). Inoltre, la normativa prevede alcune eccezioni circa la presenza dei requisiti sopra menzionati a favore degli “ enti non riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi, intese ” che intendano beneficiare della disciplina sulle ONLUS. Nei confronti di queste categorie di enti, il Decreto prevede la non applicabilità della norma che impone la denominazione di onlus e la strutturazione democratica interna. Tuttavia devono rispettare la normativa contabile in vigore. Pertanto, gli enti religiosi appartenenti a confessioni ‘convenzionate’ con lo Stato, qualora svolgano attività relative al c.d. ‘terzo settore’ e qualora rispettino la normativa contabile in vigore, sono considerati a fini tributari quali ONLUS e godono di una serie di agevolazioni ed esenzioni fiscali. Perciò —> il complesso dei benefici fiscali non si applica alla generalità degli enti ecclesiastici, ma solo agli enti delle confessioni religiose che abbiano concluso patti o intese con lo Stato. Possiamo perciò affermare che per gli enti religiosi, a differenza degli altri, appaiano rilevanti i profili soggettivi prima ancora di quelli oggettivi; la ratio di ciò è relativa alla rilevanza sociale che connota la confessione religiosa. Pertanto c’è una diversità di regime: —> tra enti religiosi afferenti a confessioni con intesa ed enti religiosi afferenti a confessioni senza intesa. Questa diversità di regime ha una sua ragionevolezza, perchè altrimenti potrebbe concretare una palese discriminazione verso gli enti avente carattere ecclesiastico e andrebbe perciò in contrasto con l’art.20 Cost. (carattere eccl. di alcune associazioni non può essere motivo di sgravi fiscali ecc..) Tuttavia, gli enti religiosi non appartenenti a confessioni ‘convenzionate’ con lo Stato godono comunque di un regime tributario di favore in quanto sono sottoposti al trattamento previsto dal diritto comune per gli ‘enti non commerciali’, e possono costituirsi come ONLUS in relazione alla loro attività no profit esercitata. La Santa Sede è il corpo centrale di governo di tutta la Chiesa Cattolica Romana situata all’interno della Città del Vaticano, uno stato indipendente situato sulla collina del Vaticano; sono entità totalmente distinte con natura, struttura e funzioni diverse, tuttavia il Papa è a capo dello SCV e della Santa Sede. Pertanto si distinguono due soggetti di diritto, distinta è la soggettività giuridica internazionale della Città del Vaticano rispetto a quella della SS. Ulteriore distinzione si desume anche dalla diversità attinente ai fini perseguiti dalle due entità, nel caso dello SCV si tratta di fini riconducibili entro l’ordine temporale mentre per la SS di ordine spirituale. Ordinamento canonico —> è l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, regolata anch’essa dal suo complesso di norme come ogni realtà istituzionale. Ordinamento vaticano —> dello SCV Diritto ecclesiastico —> è il settore dell’ordinamento giuridico di uno Stato che attiene e disciplina il fenomeno religioso, e ai rapporti tra lo Stato e le sue confessioni; è costituito da norme poste dallo Stato e a oggi anche dalle Regioni, Dall’UE. Va distinto dal diritto canonico che è il complesso delle norme poste e fatte valere dalla Chiesa cattolica per regolare la propria organizzazione, secondo i fini che essa si pone. La Santa Sede

Fu un conflitto diplomatico attinente il ruolo di Roma, che si trovava ad esser sia sede del potere temporale del Papa, e al tempo stesso capitale del Regno D’Italia. I rapporti durante la questione romana vennero regolati dalla Legge delle Guarentigie (approvata nel 1971), fino alla stipula del Trattato. Tale legge attribuiva al Papa alcuni benefici in ragione della sua posizione di capo spirituale della Chiesa e garantiva inoltre l’indipendenza reciproca tra il Regno e la Chiesa. (da qui il Papa reagì negativamente in merito all’atto unilaterale dello stato di considerarsi indipendenti, in quanto il pontefice riteneva che il potere spirituale non poteva essere considerato disgiunto da quello temporale ecc.. da qui i rapporti andarono peggiorando) Il trattato chiude la “ questione romana ” ed assicura una congrua e stabile condizione di diritto e di fatto alla SS in quanto soggetto ed organo di governo della Chiesa universale.

  • Lo SCV è sorto con il Trattato lateranense , stipulato tra la Santa Sede e L’Italia l’11 febbraio 1929 e ratificato il 7 giugno del medesimo anno. Alla pattuizione del trattato, si è ravvisata la necessità di costituire la Città del Vaticano, riconoscendo sulla Santa Sede la piena proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana. Ciò per:
  1. assicurare alla SS assoluta e visibile indipendenza;
  2. garantire una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale;
  3. assicurare alla SS in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale le garantisca assoluta indipendenza per l’adempimento della sua alta missione nel mondo; A prescindere dalla costituzione di una vera e propria sovranità territoriale, mediante l’istituzione dello SCV (art.3-4 trattato), il Trattato L. dispose una serie di ulteriori garanzie dirette a integrare quella territoriale, in ragione della condizione giuridica della SS in Italia. Si tratta di garanzie a carattere personale, reale, funzionale, economico. (pag.354) Garanzie reali —> considerando l’esigua estensione territoriale della Città del V, gran parte degli organismi attraverso cui il Pontefice governa la Chiesa universale si trovano in territorio italiano. Da qui nasce l’esigenza di garantire loro piena libertà di funzionamento, senza alcuna ingerenza dalle autorità italiane. Ciò avviene riconoscendo specifiche immunità a una serie di immobili disposti nel territorio ita e in cui gli organismi sono collocati: si tratta di immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri, la cosiddetta “ extraterritorialità ” (art.13,14 e successivi del trattato), una condizione giuridica di ciò che, pur trovandosi nel territorio di uno stato, non è soggetto alla sua sovranità : (es.ambasciate) Con il termine extraterritorialità si indica l 'autolimitazione di sovranità che uno Stato attua nell'applicare la propria giurisdizione sul territorio dove si trova una sede diplomatica straniera, al fine di garantire ampia libertà e indipendenza ai diplomatici. L' immunità diplomatica è l'insieme di trattamenti particolari concessi agli agenti diplomatici e ai funzionari internazionali accreditati presso uno Stato o un'organizzazione internazionale per l'intero periodo della loro missione diplomatica in quel Paese. Caratteri dello SCV Territorio
  • Copre una superficie di 0,44 km2, circoscritto in parte dalle mura e si estende, sulla Piazza San Pietro, sino ad una fascia di travertino che congiunge al suolo le estremità esterne del colonnato, segnando il confine dello Stato al limite della piazza. La linea di demarcazione è dunque segnata sul suolo da una linea curva di travertino.
  • Deve essere distinto dagli immobili che godono della extraterritorialità. Il Particolare regime di Piazza San Pietro Vi è uno speciale regime giuridico della piazza, in ragione del fatto che la porzione di territorio vaticano è aperta al pubblico e necessita di particolare disciplina sia dal punto di vista dei poteri della polizia che penale. L’art. 3 del trattato prevede:
  • La piazza, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia della autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui a essere destinata al culto pubblico; perciò le autorità ita si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate a intervenire dall’autorità competente.
  • Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la Piazza al libero transito del pubblico, le autorità ita si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento. Rapporti giudiziari tra lo SCV e lo Stato italiano

—> art.22 trattato: ‘a richiesta della SS e per delegazione, l’Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti commessi nella Città del Vaticano’. Il secondo comma disciplina anche l’estradizione attiva a favore dell’Italia: “la SS consegnerà allo Stato ita le persone imputate di atti commessi nel territorio italiano che si fossero rifugiato nello SCV e che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati. Pertanto ai fini della concessione dell’estradizione deve ricorrere la condizione dell’imputazione per atti previsti come delitti sia nell’ord. ita che vaticano. Cittadini dello SCV I criteri per l’acquisto della cittadinanza vaticana sono da una convenzione internazionale qual è il Trattato lateranense. La cittadinanza è determinata da criteri funzionali, in ragione del servizio prestato dal cittadino vaticano alla Santa Sede, e non da criteri solitamente assunti dagli Stati (ius sanguinius, ius soli). Hanno cittadinanza vaticana (art. legge sulla cittadinanza)

  • i Cardinali residenti nella Città o in Roma;
  • coloro che risiedono stabilmente nella città del Vaticano per ragioni di dignità, carica, ufficio o impiego, quando tale residenza sia prescritta per legge o per regolamento, oppure sia autorizzata dal Sommo Pontefice.
  • coloro che, anche indipendentemente dalle condizioni precedenti, siano autorizzati dal Sommo Pontefice a risiedere nella Citta del V. con concessione o con conservazione della cittadinanza, per ragioni da apprezzarsi sovranamente.
  • il coniuge o i figli di un cittadino, che a seguito di autorizzazione, risiedono con lui nella Città del Vaticano. Qualificazione dello SCV
  • Forma di Stato: Stato teocratico ierocratico ; La ierocrazia è una forma di governo nella quale il potere viene gestito da una persona (o un gruppo di persone) facente parte di una casta sacerdotale , e per questo ritenuta sacra, rappresentante del volere divino, se non addirittura incarnazione stessa della divinità. Qualora, infatti, un monarca o un capo di governo (o di stato), proclamasse di governare per volontà divina, ci si troverebbe di fronte a una teocrazia. Il potere è di Dio, gestito attraverso la legge di Dio, dal sovrano che è rappresentante, o addirittura incarnazione, della divinità.
  • Forma di governo: monarchia elettiva e assoluta ;
  • Tipo di Stato: Stato patrimoniale (secondo cui non c’è distinzione tra patrimonio del sovrano e quello dello Stato, pertanto lo Stato non è concepito come persona giuridica a sè e resta indistinto dalla persona fisica del sovrano. Era la forma di stato esistente in EU durante periodo feudale, lo stato si evolve poi con maggiore tutela dei cittadini con lo Stato di Polizia e infine con lo Stato di diritto, dove in quest’ultimo lo stesso Stato è soggetto al diritto) Organizzazione Interna dello SCV “Legge fondamentale dello SCV” —> 22 febbraio 2001 : regola l’organizzazione interna dello Stato, definendo il carattere e la natura dello Stato. L’art.1 indica che il Sommo Pontefice ha la pienezza dei poteri:
  1. Legislativo: esercitato dalla Pontificia Commissione (una commissione composta da cardinali nominati dal Pontefice)
  2. Esecutivo: esercitato dal Presidente della Pontificia Commissione, che in tale veste assume il nome di Presidente del Governatorato; il presidente è coadiuvato dal Segretario generale. Il Presidente del G. è dunque l’autorità di governo vaticana.
  3. Giudiziario : esercitato da Giudice unico, Tribunale, Corte d’Appello, Corte di Cassazione. P Inoltre, durante il periodo di sede vacante, gli stessi poteri appartengono al Collegio dei cardinali, però con poteri assai limitati, soprattutto legislativi. SCV e ordinamento canonico Tra loro sussiste una stretta connessione sul:
  • piano formativo: il diritto canonico integra le fonti del diritto vaticano
  • piano strutturale: in più casi gli organi della SS costituiscono al contempo gli organi dello SCV (es. pontificia commissione, segretario di stato)
  • piano funzionale: la finalità dello SCV è di ‘assicurare alla SS l’assoluta e visibile indipendenza e garantirle una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale” Considerazioni conclusive

La Legge fondamentale dello SCV (2001) si proponeva di:

  • necessità di ‘dare forma sistematica ed organica ai mutamenti introdotti in fasi successive nell’ord. giur. dello SCV’.
  • rendere lo SCV sempre meglio corrispondente alle finalità istituzionali dello stesso, che esiste a conveniente garanzia della libertà della Sede Apostolica e come mezzo per assicurare l’indipendenza reale e visibile del Romano Pontefice nell’esercizio della Sua missione nel mondo (preambolo della legge fondamentale del 26 novembre 2000). Nuova legge fondamentale del 26 novembre 2000 —> abroga e sostituisce integralmente la L.n1 del 1929; art.1: il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. art. 2: la Rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli stati esteri e con gli altri soggetti di diritto internazionale, per le relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, è riservata al Sommo Pontefice, che la esercita per mezzo della Segreteria di Stato. art.3: il potere legislativo, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare a se stesso o altre istanze, è esercitato da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri card., tutti nominati dal Pontefice per un quinquennio. La nuova legge sulle fonti del diritto dello SCV* —> 1 ottobre 2008 n. LXXI (71) sostituisce e abroga la L.n II del
  1. Questa legge disciplina la materia relativa alle fonti del diritto vaticano, indicando quanto segue: art.1: l’ord. g. vaticano riconosce nell’ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo. art.2: sono fonti principali del diritto la legge fondamentale e le leggi promulgate dal Sommo Pontefice, dalla Pontificia Commissione o da altre autorità alle quali egli abbia conferito l’esercizio del potere legislativo. art.3: quanto disposto circa le leggi riguarda anche i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione normativa legittimamente emanati. art.4: l’ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi cui la SS è parte. Diritto canonico Vige ed è immediatamente applicabile nello SCV —> è diritto vigente; L’ord. canonico è da considerare anche come prima fonte interpretativa dell’ord. g. dello SCV. (cann.16-18 CIC)
  • Unione organica e indissolubile tra Santa Sede e SCV / tra dir. della Chiesa e dir. dello SCV. E’ un rinvio dinamico: l’intero ordinamento canonico nella sua effettiva vigenza è automaticamente parte del diritto vaticano applicabile. art.3 (recezione della legislazione italiana)
    1. nelle materie alle quali non provvedono le fonti indicate nell’art.1, si osservano, in via suppletiva e previo recepimento da parte della competente autorità vaticana, le leggi e gli altri atti normativi emanati nello Stato italiano.
    1. il recepimento è disposto purchè i medesimi non risultino contrari ai precetti di diritto divino, nè ai principi generali del diritto canonico, nonchè alle norme dei patti lateranensi e successivi accordi e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella città del V., risultino ivi applicabili. Leggi italiane applicabili: a) in via suppletiva (quando non provvedono le fonti b) previa recezione della competente autorità vaticana (a diff. della formulazione del ’29, non sono automaticamente applicabili) c) rinvio statico: il testo normativo viene ‘cristallizzato’ al momento del recepimento dell’ord. vaticano - sono irrilevanti le modifiche che intervengono alla legge da parte del legislatore italiano … purchè i medesimi non risultino contrati ai precetti di diritto divino, nè ai principi generali del diritto canonico. Diritto Divino:
  • norme manifestate nella rivelazione divina, ricavabili da Antico e Nuovo Testamento
  • vige a prescindere dal legislatore umano
  • è immodificabile, ma può essere oggetto di approfondimenti da parte del Magistero della Chiesa Diritto Canonico —> il diritto proprio della Chiesa cattolica (no delimitaz. territoriale) e diritto vigente nello SCV come fonte principale; Codici vigenti nello SCV La legge n. LXXI del 2008 disciplinante la materia relativa alle fonti del diritto vaticano indica l’ord. canonico, dunque il codex iuris canonici in vigore, come prima fonte normativa. Distingue poi tra le fonti principali la Legge fondamentale, le leggi promulgate dal Sommo Pontefice, dalla P. Commissione e fonti suppletive, vale a dire le leggi e gli altri atti normativi emanati dalle competenti autorità italiane: tra di esse sono da ricordare:
  • Codice di procedura civile —> art.13 legge n.2 del 1929 lo SCV osservava il codice di proc. civ. del regno d’italia”; tuttavia, nel 1946 lo SCV si dota di un proprio codice di procedura civile, promulgato con il Motu Proprio di Pio XII con la legge del 1 maggio 1946. Dunque lo SCV osserva un proprio codice di procedura civile vaticano del 1946.
  • Codice civile —> prima si osservava il codice civile del regno d’italia (1865); oggi con la ‘Nuova Legge sulle fonti del diritto’ 1 ottobre 2008 n.LXXI (art.4): l o SCV osserva il Codice civile italiano del 1942.
  • Codice penale —> prima si osservava il codice penale del regno d’italia, oggi con la “” n.LXXI art.7 lo SCV osserva il codice penale italiano del 1889 recepito con la legge 7 giugno 1929 n.II. E’ un codice penale che fu in vigore nel regno d’italia è che è tutt’ora vigente nello SCV. (codice Zanardelli 1889)
  • Codice di procedura penale —> lo SCV osserva il codice di procedura penale del 1913 Modifiche recenti
  • Legge n. VIII: NORME COMPLEMENTARI IN MATERIA PENALE – 11 luglio 2013 (Delitti contro l’umanità, contro i minori; delitti in materia di terrorismo...)
  • Legge N. IX: LEGGE RECANTE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE – 11 luglio 2013 (estradizione, confisca, giusto processo e presunzione di innocenza...)
  • Art. 421 bis cod. pen. – Reato di riciclaggio e autoriciclaggio, introdotto dalla legge 127 del 2010, modificata dalle Legge n. 166 del 2012 Rapporti dello SCV con L’Unione Europea lo SCV non è membro dell’UE ma è un enclave nella Repubblica italiana, il quale è membro dell’UE. Il dato normativo più significativo al riguardo è contenuto nella stessa Legge sulle fonti del diritto, dove l’art.12 opera un rinvio alla legislazione italiana in una serie di materie: le norme richiamate non sono solo quelle contenute nelle leggi e nei regolamenti italiani, ma anche quelle contenute nei Trattati ratificati dall’Italia - dunque è evidentemente compresa la normativa europea vigente nell’ord. italiano. Questione della circolazione monetaria —> Lo SCV, in quanto stato enclave, avverte l’esigenza di facilitare la circolazione monetaria con la realtà socio-economica circostante, senza però venir meno all’esercizio di una delle funzioni tipiche della sovranità qual è quella di battere moneta. Nel 1930 convenzionò col regno d’Italia l’adozione della lira come unità monetaria. Quando l’Italia aderì al sistema dell’euro il problema si ripropose. Venne inizialmente stipulata una convenzione monetaria nel 2000 poi abrogata. Nel 2009 venne stipulata una nuova convenzione monetaria tra lo SCV e l’Unione Europe a. Con essa lo SCV, utilizzando l’euro come propria moneta ufficiale , si è assunto l’impegno a prendere tutte le misure appropriate per adeguare il proprio ord. agli atti giuridici dell’UE in materia di banconote e monete in euro, nonchè di p revenzione e di contrasto del riciclaggio del denaro , della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento. In adempimento di tale impegno, il 30 dicembre 2010 vennero emanate 4 leggi vaticane:
  • n.CXXVII sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo;
  • n. CXXVIII sulla frode e contraffazione delle banconote e monete in euro;
  • n. CXXIX riguardante la faccia, i valori unitari e le specificazioni tecniche, nonchè la titolarità dei diritti d’autore sulle facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione;
  • n. CXXX relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro e sull’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro.

favorisce comportamenti delittuosi riconducibili al riciclaggio; i grandi flussi finanziari sono in grado di condizionare le categorie economiche e produrre effetti destabilizzanti sui mercati globali. L’UE è consapevole che il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo sono problemi di portata internazionale che devono indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto interno sanzioni effettive e dissuasive. Aumenta pertanto l’urgenza di riformare l’architettura economica e finanziaria internazionale ed è così necessario incrementare la collaborazione internazionale verso lo sviluppo solidale di tutti i popoli, per il governo dell’economia mondiale. Di qui la volontà dello SCV (e della SS) di essere parte di un processo irreversibile attraverso il quale la comunità internazionale si sta dotando, vale a dire di principi e strumenti normativi in grado di governare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Giova affermare che, e attività illecite si realizzano oramai a livello internazionale e dunque le misure adottate da una singola giurisdizione finirebbero per avere effetti limitati. Nell’era attuale il superamento delle logiche Stato-nazione impone la riconsiderazione di un nuovo orizzonte: la categoria statuale entra in crisi, gli stati nazionali non sono più in grado di eliminare gli squilibri sociale nè di garantire l’efficienza del sistema interno. Il modello di “territorialità moderna”, riferendosi agli spazi confinati ed esclusivi statali è entrato in crisi, con il venir meno di un suo elemento costitutivo: la legittimazione politica. Da qui, si sente la necessità di sentirsi proiettati in una dimensione internazionale. Tuttavia non si tratta di totale superamento dello Stato nazionale, in quanto l’ord. intern. è ancora caratterizzato da incertezze e in molte applicazioni appare privo di effettività. Il processo di globalizzazione coincide con una graduale perdita di efficacia dello Stato-nazione nella guida delle dinamiche economico-finanziarie. I singoli pesi vedono la propria azione sempre più fortemente condizionata dalle aspettative dei mercati internazionali. La globalizzazione doveva produrre, secondo diffuse previsioni, l’implosione (collasso) degli Stati nazionali, sopraffatti dall’economica e dalla finanza internazionale. In molti casi ciò è accaduto, ma in altri è successo il contrario: i governi sono riusciti ad imporsi alle esigenze di economiche di soggetti sovranazionali. Oltretutto, la Chiesa incontra minori difficoltà rispetto ai sistemi globalizzati in quanto si è sempre confrontata storicamente con un mondo interdipendente, in quanto cattolica è naturalmente protesa verso azioni globali —> un richiamo normativo esprime questa condizione: il Codex Iuris Canonici forma l’unico ord. giur. che non ha una dimensione territoriale, un’area geografica definita, è universale e costituisce per moltu ord. statuali un modulo legislativo con cui confrontarsi. Effetti della globalizz: la conseguenza principale è data dalla crescente eliminazione delle barriere che ostacolano la mobilità delle persone, dei beni e dei capitali ; pertanto, il termine globaliz. assume un significato prettamente economico e sta ad indicare la progressiva integrazione e rapida evoluzione dei mercati finanziari. L’accrescimento del commercio globale e le quattro libertà fondamentali garantite dall’UE assumono grande rilevanza da punto di vista etico e sociale. La Chiesa insiste sui principi etici volti ad orientare il mercato, e pertanto un codice etico comune diviene indispensabile affinchè la globalizzazione persegua il bene comune, l’equità nelle relazioni commerciali. L’intervento di Giovanni Paolo II sottolinea l’urgenza di globalizzare la solidarietà, ponendo l’economia mondiale al servizio della persona umana e del bene comune. Ciò in quanto il mercato globale tende a sacrificare i diritti delle persone rispetto agli interessi economici, per questo la Chiesa è chiamata a collaborare ala riduzione degli effetti negativi della globalizzazione. Bisogna configurare un modello di economia, una politica fondata sulla solidarietà, capace di includere tutti i popoli e non solamente i più avvantaggiati Una politica capace di eliminare il sottosviluppo, rispettando i diritti umani, ma al contempo non eccedendo a uno sviluppo esagerato che sottenda la persona umana a un mero elemento economico —> affermando la priorità dell’etica si intende concepire un’economia intesa come mezzo al servizio dell’uomo e non viceversa. E’ necessario spostare l’ottica dalla ferrea legge del guadagno, del profitto, e rimettere al centro la persona. L’uomo non deve subire la globalizzazione, deve costruirla in una dimensione etica. Dunque appare evidente come sarebbe riduttivo ritenere che la nuova legislazione vaticana sia solo il frutto del rispetto di obblighi internazionali: va colto il suo naturale inserimento in un contesto più ampio, per l’edificazione di una convivenza giusta, onesta, civile. Le direttive comunitarie nel campo del riciclaggio e finanziamento terrorismo L’UE, nella consapevolezza che la stabilità del settore finanziario e il mercato unico corrono il rischio di essere danneggiati da flussi ingenti di denaro provenienti da attività criminose, ha emanato una specifica normativa internazionale comunitaria con lo scopo di affrontare il problema con strumenti di diritto penale e con un impegno di prevenzione. Anzi, la comunità internazionale si è proprio mossa dapprima sul piano preventivo e solo in posteriormente sul piano della repressione.

Uno dei primi contributi per l’impegno alla prevenzione del riciclaggio è stata la Dichiarazione di Principi sulla prevenzione dell’utilizzo a fini criminosi del sistema bancario per il riciclaggio di fondi di provenienza illecita , adottata il 12 dicembre 1998 dal Comitato di Basilea. A livello internazionale, il primo importante atto giuridicamente rilevante in materia di riciclaggio è rappresentato dalla Convenzione delle Nazioni Unite, firmata a Vienna il 20 dicembre 1988, contro il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope. Solo con la Convenzione di Vienna è stata realizzata la criminalizzazione del riciclaggio, con la quale si dispone la necessità di adottare provvedimenti per attribuire carattere di reato ad una serie di condotte, tra le quali: la conversione, il trasferimento, la dissimulazione o la contraffazione dell’origine di beni che si conosce essere proventi di reati relativi al traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope. Sul piano del diritto comunitario, l’attuale quadro normativo è frutto di un lungo percorso che è stato delineato dalla direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione. Tale direttiva si fondava sulla considerazione che l’assenza di iniziative comunitarie contro il riciclaggio potrebbe indurre gli stati membri che intendano proteggere il proprio sistema finanziario ad adottare provvedimenti che potrebbero essere in contrasto con il completamento del mercato unico. In adesione a ciò, ogni stato membro deve predisporre misure preventive finalizzate a contrastare il riciclaggio dei proventi di attività criminose. La complessità del fenomeno ha determinato l’esigenza di rivedere la normativa, di conseguenza è stata emanata la seconda direttiva europea 2001/97/CE del 4 dicembre 2001 , con la quale sono stati definiti i reati gravi che determinano flussi di denaro, ma soprattutto è stata delineata la categoria del riciclaggio inteso come conversione, trasferimento, occultamento o dissimulazione di risorse provenienti da attività illecite. Perciò la nuova direttiva garantiva uno standard elevato nella protezione del settore finanziario da attività criminose. La terza e attuale normativa di riferimento è la 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 che ha ulteriormente precisato i contenuti delle disposizioni precedenti, rivolgendosi non più soltanto ai ‘proventi di attività illecita’ ma ‘ai proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo’. In aggiunta, vi sono le raccomandazioni emanate dal GAFI. Ne deriva che il sistema antiriciclaggio degli stati membri UE è caratterizzato da un elevato grado di omogeneità, grazie all’uniforme matrice comunitaria. Convenzione monetaria tra SCV e UE L’intero impianto legislativo vaticano in materia di prevenzione del riciclaggio è stato originato da un preciso obbligo giuridico assunto in esecuzione della Convenzione monetaria del 17 dicembre 2009 (2010/C 28/05) tra lo SCV e l’UE. Il Vaticano si è così impegnato a uniformare la propria legislazione agli standard europei, al fine di attuare le norme UE in materia di prevenzione e riciclaggio di denaro nonchè di frode e falsificazione dei mezzi di pagamento. Sul piano formale, la citata Convenzione costituisce il presupposto giuridico di riferimento della legislazione vaticana in materia di frode, contraffazione di banconote e monete in euro. Lo SCV, pur in possesso di un proprio ius monetae (ovvero potendo avere una propria moneta) ha preferito porre in essere accordi con l’Italia e l’UE. Lo SCV si è impegnato ad attuare gli atti dell’UE sulla prevenzione di (..). In proposito, viene riconosciuta alla Corte di Giustizia dell’UE la competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie derivanti dall’applicazione della Convenzione che non possano essere risolte in seno al comitato misto (possono rivolgersi alla corte se ritengono che l’altra parte non abbia rispettato un obbligo previsto dalla conv.). Per falsificazione , si intendono tutti i fatti fraudolenti consistenti nella fabbricazione o alterazione di banconote o di monete in euro; indipendentemente dal mezzo impiegato, ovvero l’immissione fraudolenta di banconote false o di monete false in euro. In merito sono state emanate specifiche disposizioni di protezione dell’euro. Le presunte banconote false rivenute all’interno dello SCV sono trasmesse alla Direzione dei servizi di sicurezza e protezione civile , che le consegna all’autorità di Presidenza del Governatorato. Per quanto attiene le monete false, esse vengono trasmette dall’Ufficio numismatico che le consegna sempre all’autorità di Presidenza del Governatorato, che a sua volte provvede ad inviarle alla Zecca italiana. In ogni caso, lo SCV coopera con le autorità nazionali competenti, la Commissione e la Banca centrale europea. In questo contesto si inserisce la legge n. CXXX (130) del 30 dicembre 2010 relativa a tagli, specifiche, produzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro e la legge n. CXXIX (129) del 30 dicembre 2010 , relativa ai valori unitari e le specificazioni tecniche, nonchè la titolarità dei diritti d’autore per effetto delle quali la Banca centrale europea risulta essere titolare dei diritti d’autore sui disegni delle banconote in euro. Pertanto, lo SCV tutela sul proprio territorio i diritti d’autore della Banca centrale ue.