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Prof. Rivetti, Università degli studi di Macerata. Riassunto dei libri: - Stato città del vaticano - normativa anticiriclaggio, G. Rivetti - Lezioni di diritto ecclesiastico, Giuseppe Della Torre, 5° edizione
Tipologia: Sintesi del corso
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Indica le norme che stabiliscono i rapporti tra Stato e le varie confessioni religiose al suo interno. Obiettivo: acquisire le conoscenze base degli istituti del diritto tributario e del diritto penale, con particolare riferimento alla disciplina tributaria degli enti no profit religiosi e alla tematica del riciclaggio. Programma del corso
un paradigma affermato dalla Pace di Augusta (1555) con la formula “ cuius regio eius religio ” viene poi definitivamente consacrata nella Pace di Westfalia (1648). In questo contesto —> chi professava una religione diversa da quella del sovrano veniva considerato uno straniero in patria, o ancora più frequentemente veniva perseguitato e costretto alla apotasia. E’ per questa ragione che più in là nascerà la rivendicazione della libertà religiosa, che in essa è anche manifestazione del pensiero, libertà di associazione e di riunione. Il moto/processo verso la piena libertà religiosa passa, nella storia, attraverso una prima fase: quella della mera tolleranza dei culti minoritari; altro non fu una benevola condiscendenza (concessione) e talvolta forzata accettazione. Sul piano ordinamentale, il riconoscimento di tale tolleranza si traduce ovviamente in un trattamento giuridico diseguale tra cittadini, a seconda della fede religiosa professata. Il passaggio dalla mera tolleranza alla piena libertà è qualificato dal conseguimento di una piena eguaglianza di trattamento giuridico dei cittadini, senza distinzione di religione. La piena libertà religiosa viene pertanto raggiunta con la rivendicazione di un eguale trattamento giuridico: vale a dire che solo l’affermazione dell’uguaglianza (formale) davanti alla legge comporta per esse l’innalzamento al regime di libertà garantito alla religione dello Stato. Il processo prosegue e si evolve: le confessioni religiosi di minoranza, pur continuando a reclamare il godimento degli stessi spazi di libertà di cui gode la confessione di maggioranza. Proseguono rivendicazioni sempre più forti, per richiedere il riconoscimento della propria identità Dal diritto all’eguaglianza —> si passa al diritto alla diversità: da una formalistica uniformazione nella regolamentazione giuridica di tutte le religioni, si passa alla richiesta dell’affermazione di un’uguaglianza che, pur rispettando le diversità intercorrenti tra le diverse confessioni, proponga una differenziazione di disciplina giuridica che tuteli l’originalità di ciascuna. (eguaglianza sostanziale). Non si rivendica più il diritto a essere uguali, ma il diritto alla diversità. Il diverso statuto giuridico di ognuna deve godere nell’ordinamento, salvaguardando la identità di ciascuna. E’ così che da una tolleranza storicamente debole, denotata come negativa, strumentale si passa a una tolleranza con un forte valore positivo: viene a consistere nell’accettazione della pluralità delle fedi, delle opinioni, dei costumi, dei comportamenti. Le conseguenze problematiche di queste ultime evoluzioni delle rivendicazioni giuridiche del fenomeno religioso, che portano all’apologia (difesa) del principio di tolleranza sono denotabili in due diverse prospettive:
dello JPE, sulla visione della Chiesa come societas iuridice perfecta , cioè dispone di una sovranità originaria e organizzata secondo il diritto canonico. (si affermava che fosse non solo societas sovrana di fronte al potere politico che ne pretendeva invece la sottomissione, ma anche societas superiore al potere politico statale, in quanto titolare di un potere spirituale superiore a quello temporale degli Stati moderni assoluti o liberali.) Pertanto l’art.7 concepisce la Chiesa nella sua qualificazione di societas iuridice perfecta
fede, tuttavia dobbiamo costruire uno stato che rispetti l’orientazione religiosa del singolo e della collettività e che ad essa conformi tutta la struttura giuridica e sociale. Questa concezione sembra essere ben lontana dal tradizionale laicismo: vediamo infatti come la Cost. riservi un particolare spazio al fenomeno religioso, dedicando ad esso una disciplina ampia e articolata. Dalla costituzione si evince un orientamento qualificabile come favor religionis. 3° —> principio di liberta religiosa: la Cost. garantisce nella maniera più ampia questa libertà, sia ai singoli sia alle formazioni sociali configurandola come un diritto soggettivo pubblico. Mentre l’impostazione classica dello JPE promuoveva un esclusivismo religioso statuale condannando libertà religiose e diritto sogg. pubb. Pertanto nella Costituz. risiede l’idea di uno Stato personalista e pluralista, che tuttavia rifiuta l’atteggiamento tipico dello Stato moderno che guarda alla sovranità come ‘gabbia’ della religione, racchiudendo l’intera società civile nello Stato. Nuovo concetto di sovranità non più caratterizzato dall’antica idea di dominio di ‘stato sovrano’, ma uno stato invece aperto ad altre sovranità come ad esempio l’ordinamento comunitario europeo, la Chiesa etc e il suo potere è ordinatore e organizzatore degli individui e degli ordinamenti. SI tratta di uno stato che rifiuta l’idea di stato ‘pre-moderno’ che fondava sull’elemento religioso l’intero ord. giur. e dove le norme religiose erano collocate al vertice dell’ordinamento, ma che nega anche l’idea di stato moderno sovrano nel suo termine tradizionale cioè dall’ antica idea di dominio che si concretizza in una potestà esclusiva. Lo Stato e il Fattore religioso
dell’orientamento non confessionista della Carta, e inoltre quest’ultima non contiene alcun articolo che rimandi a un confessionismo statuario (cosa che invece accadeva nello Statuto Albertino). In particolare, la C.Repubblicana enuncia principi opposti come la separazione tra Stato e Chisa cattolica, la piena libertà delle confessioni religiose e non più mera tolleranza.
Le cause che sono a monte del progressivo ampliamento della concezione di lib.rel. sono da ricondurre anche dal riconoscimento che anche l’ateismo vada ricompreso nell’area garantita dal diritto di lib.rel. Le difficoltà di questo nuovo riconoscimento erano dovute al fatto che la dottrina esplicava il diritto di libertà religiosa nelle 3 libertà sopra elencate, tutte libertà che intendono il fenomeno religioso in senso positivo; la cosa differisce nell’ateismo, che del fenomeno rel. è negazione. Pertanto la dottrina si applicà a un’interpretazione estensiva, forzando quei principi classici e antichi assetti teorici e normativi, arrivando ad allargare progressivamente i contenuti del relativo nomen iuris (istituto giuridico). Inoltre, si tende a ricomprendere nell’istituto giuridico della lib.rel. una serie di situazioni soggettive un tempo del tutto sconosciute. Si tratta di situazioni sogg. che possono essere del tutto svincolate da un referente religioso, che possono prescindere da un’appartenenza confessionale dell’individuo ma che sono accomunate da una rivendicazione del primato di coscienza individuale. Ciò si traduce pertanto con l’estensione della lib. rel. a una serie di ambiti tradizionalmente ricondotti nell’area di altre libertà, ad esempio che la lib.rel. è anche libertà di istituire scuole e istituzioni assistenziali confessionalmente qualificate, prescindendo dalla collocazione di tali attività nell’area protetta dalla libertà della scuola o dell’assistenza. Un altro esempio di nuove situazioni soggettive ne è l’obiezione di coscienza. (al servizio militare, all’aborto, ai trattamenti sanitari obbligatori). Pertanto il nomen iuris della libertà religiosa viene considerato sia in senso positivo che negativo. In altri termini viene affermato per ciascuno individuo il diritto e la libertà di credere e di non credere: una visione dove la coscienza individuale di ognuno e la sua intangibile visione della vita ne è il fulcro, e non si guarda più nell’ottica tradizionale di un rapporto tra il soggetto e la credenza religiosa. Ora entra in rilievo l’individuo stesso. La distinzione sopra enunciata assume grande rilievo nell’analisi del problema dei simboli religiosi. Problema che ha interessato molto la dottrina e il dibattito, alimentato dai provvedimenti presi dalla Francia in materia di libertà religiosa: in F. si è assistito al verificarsi di un’inedita situazione di contraddizione tra la recente normativa sul porto personale di simboli religiosi nelle scuole pubbliche e le tradizioni francesi estremamente garantistiche in tema di libertà e diritti fondamentali. Si è infatti giunti a intendere l’uso personale dei simboli religiosi in ambienti pubblici come la scuola, presupponendo una forte idea di laicità. Pertando detta normativa tende a porre un divieto all’uso di un velo islamico, di un crocifisso al colo o della kippah sul capo e c’è chi vede questo come una concreta interdizione alla manifestazione della libertà religiosa. Ovviamente l’ammisibilità di tale limite cessa di sussistere dove l’abbigliamento dell’individuo non è concretamente idoneo a fare opera di proselitismo. La libertà religiosa nella Costituzione —> garanzie costituzionali in materia art.8 e art.19; in quest’ultimo art. si nota come nella sua formulazione si riflette una cultura giuridica storicamente datata. Esso ricalca i contenuti propri a tutte le esperienze costituzionalistiche che fra Ottocento e Novecento si maturano nella forma di Stato Moderno che si definisce Stato di diritto, e che sotto il profilo delle dottrine ispiratrici può chiamarsi Stato liberale. nell’art.19 infatti la lib.rel. risulta non solo quale diritto soggettivo, da valersi quindi nei confronti dei privati, ma pure quale diritto pubblico soggettivo che può essere azionato nei confronti dei pubblici poteri; titolari del diritto sono tutti gli uomini, non solo cittadini. La Costituzione riconosce la facoltà di professare la fede religiosa in forma individuale, o associata (libertà di coscienza ), la facoltà di esercitare il culto in privato o in pubblico (libertà di culto ) e la facoltà di fare proselitismo (libertà di propaganda religiosa). Per ciò che attiene ai limiti che l’esercizio del diritto in questione, la costituzione detta il solo divieto di “riti contrari al buon costume”: espressione intesa dalla dottrina nella maniera più restrittiva, i “riti che offendono libertà sessuale, pudore e onore sessuale”, o nella maniera più ampia come riti contrari al sentimento etico, o all’intero vivere civile e all’intero campo sociale.” Al riguardo bisogna ricordare che il canone interpretativo del favor religionis, (che dev’essere interpretato in sede di interpretazione delle disposizioni costituzionali sui diritti di libertà) impone la categoria penalistica del “buon costume ” più ristretta rispetto a quella civilistica. Comunque l’esercizio della lib.rel. non può essere soggetto a limiti sotto il profilo generico dell’ordine pubblico. Pertanto il limite opera slo per i riti contrari al buon costume. E’ da chiedersi se vi sono altri limiti da individuarsi indirettamente all’interno di norme e principi della Cost. Certo, così ad esempio i limiti alla lib.rel. possono individuarsi nel diritto alla vita ex (da) art.2 rispetto a pratiche religiose che dovessero prevedere sacrifici umani. Ma si pensi anche all’inammissibile invocabilità secondo cui “qui jure suo utitur neminem laedit” = riferito a chi, in nome del diritto di libertà religiosa viola altro diritto costituz. garantito. E’ una regola generale, principio del diritto romano, secondo il quale l’esercizio di un diritto è sempre legittimo e pertanto non può essere fonte di responsabilità.
erano differenti: si guardavano con diffidenza e le disposizioni concordatarie erano sostanzialmente volte a definire con chiarezza le reciproche competenze e salvaguardare le rispettive autonomie. ( actio finium regundorum = regolamento confini). Invece, l’Accordo di Villa Madama da vita a una nuova concezione della sovranità: entrambe le Parti contraenti non sono più chiuse, ma postulano una sana collaborazione seppur nella diversità delle rispettive competenze. Con le modifiche all’accordo si risponde inoltre all’esigenza di veder riconosciute agli effetti civili associazioni e istituzioni nascenti nell’ord. giuridico canonico (es. riconoscimento degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica di diritto diocesano). Giova infine notare come con la revisione del ’84 vengono meno tutta una serie di norme limitatrici della libertà religiosa a livello individuale.
- La Libertas Ecclesiae nel Concordato Tutte le clausole del Concordato esprimono il riconoscimento fatto nell’ord. ita alla Libertas Ecclesiae , cioè alla libertà rivendicata dalla Chiesa di poter esercitare senza ostacoli la propria missione, nel rispetto della sua natura e delle sue funzioni. Il Concordato del ’29 riconosceva solo alcune libertà ecclesiastiche, altre le limitava, e sopratutto non contemplava un riconoscimento della L.E. nella sua generalità. L’art.1 del Concordato (protocollo addizionale) ripete il contenuto del primo comma dell’art.7 affermando che Stato e Chiesa sono indipendenti e sovrani. Non si tratta di un inutile ripetizione, perchè con l’art. contenuto nei patti si accoglie in via bilaterale un principio che per il passato vigeva solo perchè racchiuso in una norma unilaterale statale (art.7C) ma sopratutto perchè la norma in esame estende la previsione costituzionale, disponendo che le due Parti contraenti sono impegnate nei loro rapporti al pieno rispetto dell’indip. e sovranità di ciascuna così come sono impegnate alla reciproca collaborazione x bene dell’uomo e del Paese. Il più pieno e generale riconoscimento della Libertas Ecclesiae è peraltro contenuto nei primi due commi dell’art.2 dell’Accordo del ’84 laddove l’ord. concepisce la Chiesa secondo la sua peculiare natura, struttura e finalità. Ciò comporta la sua disciplina secondo un diritto speciale e non secondo il mero diritto comune come sarebbe Stato se lo stato non avesse riconosciuto la chiesa come indipendente e sovrana. Per quanto riguarda i singoli contenuti di tale libertas, il testo vigente del Concordato appare ben dettagliato: è assicurata la libertà della Chiesa sia x quanto attiene la sua struttura e quindi anche alla sua capacità di organizzarsi giuridicamente senza alcun limite posto dalle leggi dello Stato, sia per quanto attiene alla sua funzione propria, tenendo conto della distinzione canonistica dei tria munera —> docend i, (potestà di magistero), sanctificandi (di ordine) e regendi (di giurisdizione): triplice potestà cui si manifesta il prolungamento dell’azione di Cristo nella Chiesa. Il munus regendi entra in rilievo come potere legislativo (es. nella disciplina del matrimonio e degli enti ecclesiastici) sia come potere amministrativo (es.erezione degli enti ecc. e svolgimento dei controlli canonici, conferimento uffici ecclesiastici). In materia di giurisdizione eccl. si rileva l ’art.23 del Trattato di chiara connotazione concordataria secondo cui: hanno piena efficacia giuridica agli effetti civili, senza altre formalità, le sentenze e i provvedimenti dell’autorità ecc. e ufficialmente comunicati alle autorità civili, riguardanti ecclesiastici o religiosi e concernenti materie spirituali e disciplinari —> riconoscimento della forza esecutiva del provvedimento ecclesiastico. Ciò senza pregiudizio dell’ordinamento canonico: è inammissibile un sindacato di legittimità o di merito da parte di giudice italiano, eccetto quello diretto ad accertare l’eventuale lesione di diritti costituz. garantiti. Nel quadro delle libertà di organizzazione pienamente riconosciuta dalla Chiesa, si colloca la valorizzazione della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) come interlocutore nei rapporti con la comunità politica. Eguaglianza e fattore religioso pag.93 (primo libro) Enti religiosi e ONLUS (pag.341) E’ stato operato sul piano normativo un tentativo di dare concreta attuazione al disegno costituzionale di un sistema sociale pluralistico con il D.Lgs 4 n.460 del dicembre 1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale); Questo provvedimento prevede un nuovo regime fiscale a favore di enti privati operanti nel terzo settore, in ragione dell’utilità sociale delle attività dai medesimi svolte in campi considerati particolarmente meritevoli di tutela e di sostegno da parte dello Stato. Nell’ambito del c.d. “ no profit” lo Stato non si sostituisce all’operato delle diverse organizzazioni sociali, ma al medesimo tempo promuove e stimola la loro penetrazione nel ‘sociale’ attraverso diverse forme di sostegno e di incentivazione, quale l’introduzione di un regime fiscale di favore. La innovativa disciplina tributaria è di rilevanza nell’ambito ecclesiastico perchè investe la vita e il trattamento fiscale di alcuni enti eccl. le cui specifiche attività sono riconducibili all’area del ‘socialmente utile’. Per un verso, infatti, il D.Lgs del ’97 riordina e aggiorna la normativa tributaria degli ‘enti non commerciali’ ai quali , come già detto, risultano assimilati gli enti ecclesiastici sotto il profilo fiscale. Per altro verso, il decreto
introduce ex novo una normativa tributaria di favore nei confronti delle org. non lucrative di utilità sociale (onlus), cui sono assimilati taluni enti religiosi che attuano attività pertinenti alla sfera del terzo settore. Al fine dell’individuazione dei soggetti destinatari dei relativi benefici fiscali la legge delegata non segue un criterio soggettivo, cioè non si basa sul profilo genetico del potenziale ente beneficiario (struttura e finalità istituzionali); ma piuttosto segue un criterio oggettivo —> che guarda il profilo funzionale dell’ente, prendendo in considerazione le attività del medesimo concretamente svolte nell’ambito del ‘socialmente utile.’ Il D.Lgs stabilisce nell’art.10 i parametri oggettivi in base ai quali l’ente è classificato come ONLUS ai fini fiscali, a prescindere dalla strutturazione soggettiva nella specie rivestita. In particolare, l’ art.10 qualifica come ‘organizzazioni non lucrative di utilità sociale’ —> le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato dotati o meno di personalità giuridica, a condizione che i rispettivi statuti o atti costitutivi prevedano espressamente l’esercizio di un’attività in uno o più settori socialmente rilevanti; inoltre devono prevedere l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nonchè il divieto di svolgere attività in settori diversi da quelli espressamente previsti e devono prevedere il divieto di distribuire gli utili a favore degli associati. Ancora, gli enti che intendono beneficiare della speciale normativa tributaria, devono utilizzare nella denominazione la locuzione ONLUS e devono organizzarsi secondo una struttura interna di carattere democratico, che implichi una disciplina uniforme e che consenta partecipazione concreta degli aderenti dell’organizzazione. Questo serve ai fini della qualificazione sociale di ONLUS (org. non lucrativa di utilità sociale). Inoltre, la normativa prevede alcune eccezioni circa la presenza dei requisiti sopra menzionati a favore degli “ enti non riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi, intese ” che intendano beneficiare della disciplina sulle ONLUS. Nei confronti di queste categorie di enti, il Decreto prevede la non applicabilità della norma che impone la denominazione di onlus e la strutturazione democratica interna. Tuttavia devono rispettare la normativa contabile in vigore. Pertanto, gli enti religiosi appartenenti a confessioni ‘convenzionate’ con lo Stato, qualora svolgano attività relative al c.d. ‘terzo settore’ e qualora rispettino la normativa contabile in vigore, sono considerati a fini tributari quali ONLUS e godono di una serie di agevolazioni ed esenzioni fiscali. Perciò —> il complesso dei benefici fiscali non si applica alla generalità degli enti ecclesiastici, ma solo agli enti delle confessioni religiose che abbiano concluso patti o intese con lo Stato. Possiamo perciò affermare che per gli enti religiosi, a differenza degli altri, appaiano rilevanti i profili soggettivi prima ancora di quelli oggettivi; la ratio di ciò è relativa alla rilevanza sociale che connota la confessione religiosa. Pertanto c’è una diversità di regime: —> tra enti religiosi afferenti a confessioni con intesa ed enti religiosi afferenti a confessioni senza intesa. Questa diversità di regime ha una sua ragionevolezza, perchè altrimenti potrebbe concretare una palese discriminazione verso gli enti avente carattere ecclesiastico e andrebbe perciò in contrasto con l’art.20 Cost. (carattere eccl. di alcune associazioni non può essere motivo di sgravi fiscali ecc..) Tuttavia, gli enti religiosi non appartenenti a confessioni ‘convenzionate’ con lo Stato godono comunque di un regime tributario di favore in quanto sono sottoposti al trattamento previsto dal diritto comune per gli ‘enti non commerciali’, e possono costituirsi come ONLUS in relazione alla loro attività no profit esercitata. La Santa Sede è il corpo centrale di governo di tutta la Chiesa Cattolica Romana situata all’interno della Città del Vaticano, uno stato indipendente situato sulla collina del Vaticano; sono entità totalmente distinte con natura, struttura e funzioni diverse, tuttavia il Papa è a capo dello SCV e della Santa Sede. Pertanto si distinguono due soggetti di diritto, distinta è la soggettività giuridica internazionale della Città del Vaticano rispetto a quella della SS. Ulteriore distinzione si desume anche dalla diversità attinente ai fini perseguiti dalle due entità, nel caso dello SCV si tratta di fini riconducibili entro l’ordine temporale mentre per la SS di ordine spirituale. Ordinamento canonico —> è l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, regolata anch’essa dal suo complesso di norme come ogni realtà istituzionale. Ordinamento vaticano —> dello SCV Diritto ecclesiastico —> è il settore dell’ordinamento giuridico di uno Stato che attiene e disciplina il fenomeno religioso, e ai rapporti tra lo Stato e le sue confessioni; è costituito da norme poste dallo Stato e a oggi anche dalle Regioni, Dall’UE. Va distinto dal diritto canonico che è il complesso delle norme poste e fatte valere dalla Chiesa cattolica per regolare la propria organizzazione, secondo i fini che essa si pone. La Santa Sede
Fu un conflitto diplomatico attinente il ruolo di Roma, che si trovava ad esser sia sede del potere temporale del Papa, e al tempo stesso capitale del Regno D’Italia. I rapporti durante la questione romana vennero regolati dalla Legge delle Guarentigie (approvata nel 1971), fino alla stipula del Trattato. Tale legge attribuiva al Papa alcuni benefici in ragione della sua posizione di capo spirituale della Chiesa e garantiva inoltre l’indipendenza reciproca tra il Regno e la Chiesa. (da qui il Papa reagì negativamente in merito all’atto unilaterale dello stato di considerarsi indipendenti, in quanto il pontefice riteneva che il potere spirituale non poteva essere considerato disgiunto da quello temporale ecc.. da qui i rapporti andarono peggiorando) Il trattato chiude la “ questione romana ” ed assicura una congrua e stabile condizione di diritto e di fatto alla SS in quanto soggetto ed organo di governo della Chiesa universale.
—> art.22 trattato: ‘a richiesta della SS e per delegazione, l’Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti commessi nella Città del Vaticano’. Il secondo comma disciplina anche l’estradizione attiva a favore dell’Italia: “la SS consegnerà allo Stato ita le persone imputate di atti commessi nel territorio italiano che si fossero rifugiato nello SCV e che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati. Pertanto ai fini della concessione dell’estradizione deve ricorrere la condizione dell’imputazione per atti previsti come delitti sia nell’ord. ita che vaticano. Cittadini dello SCV I criteri per l’acquisto della cittadinanza vaticana sono da una convenzione internazionale qual è il Trattato lateranense. La cittadinanza è determinata da criteri funzionali, in ragione del servizio prestato dal cittadino vaticano alla Santa Sede, e non da criteri solitamente assunti dagli Stati (ius sanguinius, ius soli). Hanno cittadinanza vaticana (art. legge sulla cittadinanza)
La Legge fondamentale dello SCV (2001) si proponeva di:
favorisce comportamenti delittuosi riconducibili al riciclaggio; i grandi flussi finanziari sono in grado di condizionare le categorie economiche e produrre effetti destabilizzanti sui mercati globali. L’UE è consapevole che il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo sono problemi di portata internazionale che devono indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto interno sanzioni effettive e dissuasive. Aumenta pertanto l’urgenza di riformare l’architettura economica e finanziaria internazionale ed è così necessario incrementare la collaborazione internazionale verso lo sviluppo solidale di tutti i popoli, per il governo dell’economia mondiale. Di qui la volontà dello SCV (e della SS) di essere parte di un processo irreversibile attraverso il quale la comunità internazionale si sta dotando, vale a dire di principi e strumenti normativi in grado di governare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Giova affermare che, e attività illecite si realizzano oramai a livello internazionale e dunque le misure adottate da una singola giurisdizione finirebbero per avere effetti limitati. Nell’era attuale il superamento delle logiche Stato-nazione impone la riconsiderazione di un nuovo orizzonte: la categoria statuale entra in crisi, gli stati nazionali non sono più in grado di eliminare gli squilibri sociale nè di garantire l’efficienza del sistema interno. Il modello di “territorialità moderna”, riferendosi agli spazi confinati ed esclusivi statali è entrato in crisi, con il venir meno di un suo elemento costitutivo: la legittimazione politica. Da qui, si sente la necessità di sentirsi proiettati in una dimensione internazionale. Tuttavia non si tratta di totale superamento dello Stato nazionale, in quanto l’ord. intern. è ancora caratterizzato da incertezze e in molte applicazioni appare privo di effettività. Il processo di globalizzazione coincide con una graduale perdita di efficacia dello Stato-nazione nella guida delle dinamiche economico-finanziarie. I singoli pesi vedono la propria azione sempre più fortemente condizionata dalle aspettative dei mercati internazionali. La globalizzazione doveva produrre, secondo diffuse previsioni, l’implosione (collasso) degli Stati nazionali, sopraffatti dall’economica e dalla finanza internazionale. In molti casi ciò è accaduto, ma in altri è successo il contrario: i governi sono riusciti ad imporsi alle esigenze di economiche di soggetti sovranazionali. Oltretutto, la Chiesa incontra minori difficoltà rispetto ai sistemi globalizzati in quanto si è sempre confrontata storicamente con un mondo interdipendente, in quanto cattolica è naturalmente protesa verso azioni globali —> un richiamo normativo esprime questa condizione: il Codex Iuris Canonici forma l’unico ord. giur. che non ha una dimensione territoriale, un’area geografica definita, è universale e costituisce per moltu ord. statuali un modulo legislativo con cui confrontarsi. Effetti della globalizz: la conseguenza principale è data dalla crescente eliminazione delle barriere che ostacolano la mobilità delle persone, dei beni e dei capitali ; pertanto, il termine globaliz. assume un significato prettamente economico e sta ad indicare la progressiva integrazione e rapida evoluzione dei mercati finanziari. L’accrescimento del commercio globale e le quattro libertà fondamentali garantite dall’UE assumono grande rilevanza da punto di vista etico e sociale. La Chiesa insiste sui principi etici volti ad orientare il mercato, e pertanto un codice etico comune diviene indispensabile affinchè la globalizzazione persegua il bene comune, l’equità nelle relazioni commerciali. L’intervento di Giovanni Paolo II sottolinea l’urgenza di globalizzare la solidarietà, ponendo l’economia mondiale al servizio della persona umana e del bene comune. Ciò in quanto il mercato globale tende a sacrificare i diritti delle persone rispetto agli interessi economici, per questo la Chiesa è chiamata a collaborare ala riduzione degli effetti negativi della globalizzazione. Bisogna configurare un modello di economia, una politica fondata sulla solidarietà, capace di includere tutti i popoli e non solamente i più avvantaggiati Una politica capace di eliminare il sottosviluppo, rispettando i diritti umani, ma al contempo non eccedendo a uno sviluppo esagerato che sottenda la persona umana a un mero elemento economico —> affermando la priorità dell’etica si intende concepire un’economia intesa come mezzo al servizio dell’uomo e non viceversa. E’ necessario spostare l’ottica dalla ferrea legge del guadagno, del profitto, e rimettere al centro la persona. L’uomo non deve subire la globalizzazione, deve costruirla in una dimensione etica. Dunque appare evidente come sarebbe riduttivo ritenere che la nuova legislazione vaticana sia solo il frutto del rispetto di obblighi internazionali: va colto il suo naturale inserimento in un contesto più ampio, per l’edificazione di una convivenza giusta, onesta, civile. Le direttive comunitarie nel campo del riciclaggio e finanziamento terrorismo L’UE, nella consapevolezza che la stabilità del settore finanziario e il mercato unico corrono il rischio di essere danneggiati da flussi ingenti di denaro provenienti da attività criminose, ha emanato una specifica normativa internazionale comunitaria con lo scopo di affrontare il problema con strumenti di diritto penale e con un impegno di prevenzione. Anzi, la comunità internazionale si è proprio mossa dapprima sul piano preventivo e solo in posteriormente sul piano della repressione.
Uno dei primi contributi per l’impegno alla prevenzione del riciclaggio è stata la Dichiarazione di Principi sulla prevenzione dell’utilizzo a fini criminosi del sistema bancario per il riciclaggio di fondi di provenienza illecita , adottata il 12 dicembre 1998 dal Comitato di Basilea. A livello internazionale, il primo importante atto giuridicamente rilevante in materia di riciclaggio è rappresentato dalla Convenzione delle Nazioni Unite, firmata a Vienna il 20 dicembre 1988, contro il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope. Solo con la Convenzione di Vienna è stata realizzata la criminalizzazione del riciclaggio, con la quale si dispone la necessità di adottare provvedimenti per attribuire carattere di reato ad una serie di condotte, tra le quali: la conversione, il trasferimento, la dissimulazione o la contraffazione dell’origine di beni che si conosce essere proventi di reati relativi al traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope. Sul piano del diritto comunitario, l’attuale quadro normativo è frutto di un lungo percorso che è stato delineato dalla direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione. Tale direttiva si fondava sulla considerazione che l’assenza di iniziative comunitarie contro il riciclaggio potrebbe indurre gli stati membri che intendano proteggere il proprio sistema finanziario ad adottare provvedimenti che potrebbero essere in contrasto con il completamento del mercato unico. In adesione a ciò, ogni stato membro deve predisporre misure preventive finalizzate a contrastare il riciclaggio dei proventi di attività criminose. La complessità del fenomeno ha determinato l’esigenza di rivedere la normativa, di conseguenza è stata emanata la seconda direttiva europea 2001/97/CE del 4 dicembre 2001 , con la quale sono stati definiti i reati gravi che determinano flussi di denaro, ma soprattutto è stata delineata la categoria del riciclaggio inteso come conversione, trasferimento, occultamento o dissimulazione di risorse provenienti da attività illecite. Perciò la nuova direttiva garantiva uno standard elevato nella protezione del settore finanziario da attività criminose. La terza e attuale normativa di riferimento è la 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 che ha ulteriormente precisato i contenuti delle disposizioni precedenti, rivolgendosi non più soltanto ai ‘proventi di attività illecita’ ma ‘ai proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo’. In aggiunta, vi sono le raccomandazioni emanate dal GAFI. Ne deriva che il sistema antiriciclaggio degli stati membri UE è caratterizzato da un elevato grado di omogeneità, grazie all’uniforme matrice comunitaria. Convenzione monetaria tra SCV e UE L’intero impianto legislativo vaticano in materia di prevenzione del riciclaggio è stato originato da un preciso obbligo giuridico assunto in esecuzione della Convenzione monetaria del 17 dicembre 2009 (2010/C 28/05) tra lo SCV e l’UE. Il Vaticano si è così impegnato a uniformare la propria legislazione agli standard europei, al fine di attuare le norme UE in materia di prevenzione e riciclaggio di denaro nonchè di frode e falsificazione dei mezzi di pagamento. Sul piano formale, la citata Convenzione costituisce il presupposto giuridico di riferimento della legislazione vaticana in materia di frode, contraffazione di banconote e monete in euro. Lo SCV, pur in possesso di un proprio ius monetae (ovvero potendo avere una propria moneta) ha preferito porre in essere accordi con l’Italia e l’UE. Lo SCV si è impegnato ad attuare gli atti dell’UE sulla prevenzione di (..). In proposito, viene riconosciuta alla Corte di Giustizia dell’UE la competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie derivanti dall’applicazione della Convenzione che non possano essere risolte in seno al comitato misto (possono rivolgersi alla corte se ritengono che l’altra parte non abbia rispettato un obbligo previsto dalla conv.). Per falsificazione , si intendono tutti i fatti fraudolenti consistenti nella fabbricazione o alterazione di banconote o di monete in euro; indipendentemente dal mezzo impiegato, ovvero l’immissione fraudolenta di banconote false o di monete false in euro. In merito sono state emanate specifiche disposizioni di protezione dell’euro. Le presunte banconote false rivenute all’interno dello SCV sono trasmesse alla Direzione dei servizi di sicurezza e protezione civile , che le consegna all’autorità di Presidenza del Governatorato. Per quanto attiene le monete false, esse vengono trasmette dall’Ufficio numismatico che le consegna sempre all’autorità di Presidenza del Governatorato, che a sua volte provvede ad inviarle alla Zecca italiana. In ogni caso, lo SCV coopera con le autorità nazionali competenti, la Commissione e la Banca centrale europea. In questo contesto si inserisce la legge n. CXXX (130) del 30 dicembre 2010 relativa a tagli, specifiche, produzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro e la legge n. CXXIX (129) del 30 dicembre 2010 , relativa ai valori unitari e le specificazioni tecniche, nonchè la titolarità dei diritti d’autore per effetto delle quali la Banca centrale europea risulta essere titolare dei diritti d’autore sui disegni delle banconote in euro. Pertanto, lo SCV tutela sul proprio territorio i diritti d’autore della Banca centrale ue.