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Modelli protezione libertà religiose: Tolleranza e libertà di coscienza - Prof. Ferrari, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Su due modelli differenti per proteggere la libertà religiosa: quello della tolleranza e quello della libertà di coscienza. Esplora come questi modelli sono applicati in diversi contesti, come nel sistema giuridico musulmano e in europa, e i loro vantaggi e svantaggi. Il documento anche analizza casi specifici come la situazione delle minoranze religiose in marocco e in europa.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 15/06/2020

camilla.premoli
camilla.premoli 🇮🇹

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LEZ. 12
Esistono diversi tipi di modelli; quello che pensa che il modo migliore di tutelare la libertà religiosa
sia quello di tutelare la libertà di coscienza e quello che preferisce tutelare la comunità. Non sono
modelli assoluti.
In molte parte del mondo molte minoranze religiose soffrono di mancanza di libertà, soprattutto
nelle zone orientali. Anche in terre non musulmane esistono questi problemi. Anche i paesi che si
fondano sul principio di libertà religiosa, come la Francia, che nei riguardi delle minoranze
musulmane ha difficoltà nel tutelare la loro libertà.
Il sistema giuridico musulmano ha elaborato un modello per regolare giuridicamente la questione
delle minoranze e si basa sulla tolleranza. In Europa invece il modello si fonda sulla libertà di
coscienza.
Il modello della libertà di coscienza è il più adeguato a tutelare il diritto di libertà religiosa ma nello
stesso tempo può mancare di tolleranza, al contrario il modello che si basa sulla tolleranza è il
meno garantista perché non conosce fino in fondo il livello della libertà di coscienza ma può
tutelare meglio il diritto di libertà religiosa.
Modello della tolleranza -> modello della religione musulmana nei territori del sud del
Mediterraneo. La soluzione del problema delle minoranze viene trovata nella tolleranza.
Concetto di persecuzione e discriminazione -> la persecuzione è sempre accompagnata dalla
discriminazione, ma la discriminazione non è sempre accompagnata dalla persecuzione. In questo
modello è presente la discriminazione per chi non è di religione musulmana, ma non c’è la
persecuzione. Questo modello costituisce una risposta comunitaria, l’oggetto della protezione è la
comunità minoritaria che ottiene dei diritti, non i singoli individui. L’ individuo gode dei diritti solo
perché la comunità a cui appartiene ha dei diritti, lui di per sé non ne ha. Se la comunità vuole
privare i propri fedeli di alcune libertà può farlo, perché non godono di diritto come individui. Non
c’è al centro l’individuo. È un modello dove il dominante riconosce il dominato, si fonda sulla
discriminazione gerarchica. Si è articolato sul sistemo della Dimma, cioè della protezione, le
religioni menzionate dal Corano avevano diritto alla protezione da parte della comunità islamica e
gli appartenenti a queste religioni dovevano essere protetti. Comportava 2 diritti fondamentali:
libertà di culto (praticare i propri riti religiosi) e il diritto di seguire le proprie leggi religiose, le quali
venivano amministrate da un sistema giurisdizionale religioso della loro comunità -> libertà di
statuto personale (matrimonio, divorzio, successioni). Le altre religioni non indicate nel Corano
erano considerate pagane e non godevano di alcun diritto. Non dava nessuno spazio alla libertà
individuale e di coscienza, l’individuo non era chiamato ad esercitare alcuna scelta. Questo è
l’aspetto più problematico perché oggi si vede come gli individui vogliono esercitare le proprie
scelte, musulmani compresi. Queste apostasie vengono punite dal diritto classico con la morte,
non tollerava l’uscita dell’individuo dalla comunità, perché non c’era un diritto di libertà di
coscienza. Il diritto di libertà di coscienza non è ancora esplicitamente conosciuto nei testi di questi
paesi, solo la Tunisia. Ci sono due cambiamenti: diritto penale non punisce più con la morte gli
apostati e hanno ratificato i patti civili e politici con altri paesi. Oggi in Marocco si sta uscendo dal
modello di tolleranza classico entrando nel sistema della libertà di coscienza ma non del tutto, è
una situazione intermedia. Da una parte sono state eliminate le discriminazioni dove tutti gli
individui hanno pari diritti a prescindere dall’appartenenza religiosa e nello stesso tempo il modello
della tolleranza non è stato cancellato perché viene ancora applicata la legge dello statuto della
comunità. Questo modello ha dei limiti evidenti, ma ciò che sta succedendo oggi fa sii che questo
modello sia ritenuto da molti ancora valido e anche la dichiarazione di Marracash riproponeva
questo modello.
Modello libertà di coscienza -> al centro c’è l’individuo, non la comunità. Oggetti di protezione è
l’individuo stesso. Questo modello abolisce, in teoria, qualsiasi discriminazione gerarchica, non
esiste quindi la gerarchia nelle comunità. L’ Europa ha inventato questo modello che si basa sulla
protezione dell’individuo, presenta un forte squilibrio perché non riconosce la comunità. In Europa
non c’è stata una storia stabile e sufficientemente consolidata nella protezione delle minoranza. La
comunità non ha una tutela giuridica all’interno di questo sistema. Questi problemi sono evidenti
per esempio per quanto riguarda la situazione degli ebrei in Europa. Gli ebrei hanno subito nel
mondo musulmano delle persecuzioni limitate rispetto in Occidente. Questo modello è costruito
sull’assenza della comunità ed oggi lo si può notare soprattutto nei confronti dei musulmani, i quali
rivendicano l’appartenenza ad una comunità che non viene però riconosciuta e tutelata.
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LEZ. 12

Esistono diversi tipi di modelli; quello che pensa che il modo migliore di tutelare la libertà religiosa sia quello di tutelare la libertà di coscienza e quello che preferisce tutelare la comunità. Non sono modelli assoluti. In molte parte del mondo molte minoranze religiose soffrono di mancanza di libertà, soprattutto nelle zone orientali. Anche in terre non musulmane esistono questi problemi. Anche i paesi che si fondano sul principio di libertà religiosa, come la Francia, che nei riguardi delle minoranze musulmane ha difficoltà nel tutelare la loro libertà. Il sistema giuridico musulmano ha elaborato un modello per regolare giuridicamente la questione delle minoranze e si basa sulla tolleranza. In Europa invece il modello si fonda sulla libertà di coscienza. Il modello della libertà di coscienza è il più adeguato a tutelare il diritto di libertà religiosa ma nello stesso tempo può mancare di tolleranza, al contrario il modello che si basa sulla tolleranza è il meno garantista perché non conosce fino in fondo il livello della libertà di coscienza ma può tutelare meglio il diritto di libertà religiosa. Modello della tolleranza -> modello della religione musulmana nei territori del sud del Mediterraneo. La soluzione del problema delle minoranze viene trovata nella tolleranza. Concetto di persecuzione e discriminazione -> la persecuzione è sempre accompagnata dalla discriminazione, ma la discriminazione non è sempre accompagnata dalla persecuzione. In questo modello è presente la discriminazione per chi non è di religione musulmana, ma non c’è la persecuzione. Questo modello costituisce una risposta comunitaria, l’oggetto della protezione è la comunità minoritaria che ottiene dei diritti, non i singoli individui. L’ individuo gode dei diritti solo perché la comunità a cui appartiene ha dei diritti, lui di per sé non ne ha. Se la comunità vuole privare i propri fedeli di alcune libertà può farlo, perché non godono di diritto come individui. Non c’è al centro l’individuo. È un modello dove il dominante riconosce il dominato, si fonda sulla discriminazione gerarchica. Si è articolato sul sistemo della Dimma , cioè della protezione, le religioni menzionate dal Corano avevano diritto alla protezione da parte della comunità islamica e gli appartenenti a queste religioni dovevano essere protetti. Comportava 2 diritti fondamentali: libertà di culto (praticare i propri riti religiosi) e il diritto di seguire le proprie leggi religiose, le quali venivano amministrate da un sistema giurisdizionale religioso della loro comunità -> libertà di statuto personale (matrimonio, divorzio, successioni). Le altre religioni non indicate nel Corano erano considerate pagane e non godevano di alcun diritto. Non dava nessuno spazio alla libertà individuale e di coscienza, l’individuo non era chiamato ad esercitare alcuna scelta. Questo è l’aspetto più problematico perché oggi si vede come gli individui vogliono esercitare le proprie scelte, musulmani compresi. Queste apostasie vengono punite dal diritto classico con la morte, non tollerava l’uscita dell’individuo dalla comunità, perché non c’era un diritto di libertà di coscienza. Il diritto di libertà di coscienza non è ancora esplicitamente conosciuto nei testi di questi paesi, solo la Tunisia. Ci sono due cambiamenti: diritto penale non punisce più con la morte gli apostati e hanno ratificato i patti civili e politici con altri paesi. Oggi in Marocco si sta uscendo dal modello di tolleranza classico entrando nel sistema della libertà di coscienza ma non del tutto, è una situazione intermedia. Da una parte sono state eliminate le discriminazioni dove tutti gli individui hanno pari diritti a prescindere dall’appartenenza religiosa e nello stesso tempo il modello della tolleranza non è stato cancellato perché viene ancora applicata la legge dello statuto della comunità. Questo modello ha dei limiti evidenti, ma ciò che sta succedendo oggi fa sii che questo modello sia ritenuto da molti ancora valido e anche la dichiarazione di Marracash riproponeva questo modello. Modello libertà di coscienza -> al centro c’è l’individuo, non la comunità. Oggetti di protezione è l’individuo stesso. Questo modello abolisce, in teoria, qualsiasi discriminazione gerarchica, non esiste quindi la gerarchia nelle comunità. L’ Europa ha inventato questo modello che si basa sulla protezione dell’individuo, presenta un forte squilibrio perché non riconosce la comunità. In Europa non c’è stata una storia stabile e sufficientemente consolidata nella protezione delle minoranza. La comunità non ha una tutela giuridica all’interno di questo sistema. Questi problemi sono evidenti per esempio per quanto riguarda la situazione degli ebrei in Europa. Gli ebrei hanno subito nel mondo musulmano delle persecuzioni limitate rispetto in Occidente. Questo modello è costruito sull’assenza della comunità ed oggi lo si può notare soprattutto nei confronti dei musulmani, i quali rivendicano l’appartenenza ad una comunità che non viene però riconosciuta e tutelata.

Risposta alle domande:

  • Non vede la contraddizione nel modello. La discriminazione c’è nei confronti di chi non è musulmano ma non è una persecuzione pragmatica. Una realtà che va capita dal punto di vista sociologico, c’era un atteggiamento di superiorità dei confronti di coloro che erano di religione diversa però c’erano comunque dei rapporti di vicinato. Al giorno d’oggi questa realtà è meno presente. Questa discriminazione senza persecuzione ha una sua logica interna.
  • Il modello della Dimma ha una genesi diversa. La Dimma mette la comunità al centro, la libertà di coscienza è l’individuo. Nel modello europeo non esiste la comunità. Sono due modelli che nascono da idee e genesi diverse. Il modello italiano è un compromesso tra il modello francese e quello della tolleranza perché inserisce l’individuo in comunità alle quali riconosce dei diritti. In Francia non è ammesso perché vige un sistema individualistico.
  • Intolleranza assoluta ne confronti degli atei ma dal punto di vista giuridico nessuna norma può vietarlo o punirlo. L’ateo che propaganda l’ateismo può essere perseguito se esprime delle critiche nei confronti della religione.
  • L’entrata del Marocco nella libertà di coscienza è un’aggiunta, l’idea importante è quella di cittadinanza. Modello di compromesso.
  • Matrimoni misti. L’uomo può sposare anche una non musulmana ma non viceversa. Non è ammesso alcun tipo di matrimonio misto, richiedono la conversione della parte non musulmana.
  • Il ramadan è una prova del regime della lesione della libertà di coscienza. In Marocco potete abiurare la religione musulmana ma se si mangia durante il ramadan si finisce in carcere. È una contraddizione del sistema.