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La Libertà Religiosa e l'Autonomia Istituzionale delle Confessioni: Uno Squardo Giuridico , Appunti di Diritto Ecclesiastico

I problemi giuridici e filosofici legati alla libertà religiosa e all'autonomia istituzionale delle confessioni religiose, con un focus particolare sulla differenza tra l'italia e la francia. Sulla possibilità di istituire una curatela per proteggere gli individui, la differenza tra la religiosità e la ludopatia, e la distinzione tra lo stato e la chiesa. Viene inoltre analizzato il concetto di riconoscimento della personalità giuridica delle confessioni religiose e l'importanza del loro statuto.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 15/06/2020

camilla.premoli
camilla.premoli 🇮🇹

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LEZ. 14
SCIENTOLOGY: riconosciuta confessione religiosa
Per ascendere e’ neccessario pagare, si privano delle loro ricchezze per raggiungere la purezza.
Cio’ pone problemi giuridici. L’istinto giuridico farebbe istituire una curatela, per proteggere il
soggetto. Quando l’individuo esercita una sua liberta’ individuale abbiamo un giudizio che non si
basa u parametrici tecnici, ma molto delicati: la religiosita’ puo’ essere comparato ad una
ludopatia. La differenza con quest’ultima e’ che la liberta’ di religione e’ un diritto fondamentale la
ludopatia no.
In francia, stato-nazione ha un’idea diversa a riguardo. Si parla si setta. In italia questa parola non
e’ riconosciuta a livello giuridico. Loo stato in italia non puo’ ex ante definire un gruppo settario e
far seguire conseguenze. Il diritto penale non puo’ agire preventivamente. Nel caso in cui
commetta unn reato allora e’ perseguibile, mai preventivamente.
Lo stato italiano tende a guardare favorevolmente alle religioni, la francia vede le religioni come un
pericolo sociale. Per la francia nessun individuo puo’ sottrasi a tutto (es.clausura). La francia tutela
l’individuo: democrazia protetta. Puo’ uno stato democratico utilizzare mezzi non democratici per
proteggere la democrazia?
PLAGIO: reato non piu’ presente nel nostro ordinamento. Sempre stato utilizzato contro
confessioni religiosi minoritarie.
TRATTATO DI VENEZIA: Un’altro modo per riconoscere la personalita’ giuridica riconosciuta negli
stati uniti anche in italia.
Gli effetti del riconoscimento sono quelli del diritto comune, non quelli della legge 1159/1929.
PASTAFARIANI: ?
Sono oggetto di discriminazioni in europa.
ATEI: non sono confessione religiosa.
I loro diritti gia’ tutelati con il diritto comune.
AUTONOMIA ISTITUZIONALE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE
Le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti. Diritto ad avere un
proprio ordinamento giuridico interno, dettare le proprie norme di organizzazione.
L’autonomia istituzionale e’ una delle due componenti dell’autonomia confessionale: c
he l’ordinamento italiano riconosce ai gruppi religiosi: autonomia dottrinale e istituzionale.
L’autonomia dottrinale e’ garantita a tutti igruppi anche se non sono riconosciuti come confessioni
religiose; l’autonomia istituzionale e’ riconociuta solo ai gruppi che sono riconosciuti come
confessioni reigiose.
Perche’ l’autonomia istituzionale soltanto alle confessioni religiose? Sono norme che si
sostituiscono al diritto comune, anche con effetti civili verso terzi.
Art 7.1 ciascuno nel proprio ordine: significa che la carta costituzionale riconosce la natura
ordinamentale quindi un ordinamento giuridico primario, che non ha nulla al di sopra di se’.
Quali sono gli effetti giuridici di questa norma? Quali conseguenze ne derivano? Una delleprime
consegunze e’ la non ingerenza dello stato nella religione. L’italia non e’ uno stato
giurisdizionalista, nemmeno teoricratico, cesaropapista o confessionalista.
C’e’ una distinzione: la chiesa e lo stato no coincidono. Questa distinzione e’ un cardine del
principio di laicita’. La distinzione tra i due ordini e’ la definizione base del principio di laicita’.
Qual e’ la differenza pratica? Le norme di ciascun ordinamento non risultano automaticamente
efficaci nell’altro ordinamento. Ci puo’ essere un rinvio materialee o formale alle norme. ci puo’
essere anche un presupposto, quando norme di ordinamento hanno conseguenze nel’altro (es.
Qualifica di ministro di culto).
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LEZ. 14

SCIENTOLOGY: riconosciuta confessione religiosa Per ascendere e’ neccessario pagare, si privano delle loro ricchezze per raggiungere la purezza. Cio’ pone problemi giuridici. L’istinto giuridico farebbe istituire una curatela, per proteggere il soggetto. Quando l’individuo esercita una sua liberta’ individuale abbiamo un giudizio che non si basa u parametrici tecnici, ma molto delicati: la religiosita’ puo’ essere comparato ad una ludopatia. La differenza con quest’ultima e’ che la liberta’ di religione e’ un diritto fondamentale la ludopatia no. In francia, stato-nazione ha un’idea diversa a riguardo. Si parla si setta. In italia questa parola non e’ riconosciuta a livello giuridico. Loo stato in italia non puo’ ex ante definire un gruppo settario e far seguire conseguenze. Il diritto penale non puo’ agire preventivamente. Nel caso in cui commetta unn reato allora e’ perseguibile, mai preventivamente. Lo stato italiano tende a guardare favorevolmente alle religioni, la francia vede le religioni come un pericolo sociale. Per la francia nessun individuo puo’ sottrasi a tutto (es.clausura). La francia tutela l’individuo: democrazia protetta. Puo’ uno stato democratico utilizzare mezzi non democratici per proteggere la democrazia? PLAGIO: reato non piu’ presente nel nostro ordinamento. Sempre stato utilizzato contro confessioni religiosi minoritarie. TRATTATO DI VENEZIA: Un’altro modo per riconoscere la personalita’ giuridica riconosciuta negli stati uniti anche in italia. Gli effetti del riconoscimento sono quelli del diritto comune, non quelli della legge 1159/1929. PASTAFARIANI:? Sono oggetto di discriminazioni in europa. ATEI: non sono confessione religiosa. I loro diritti gia’ tutelati con il diritto comune. AUTONOMIA ISTITUZIONALE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE Le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti. Diritto ad avere un proprio ordinamento giuridico interno, dettare le proprie norme di organizzazione. L’autonomia istituzionale e’ una delle due componenti dell’autonomia confessionale: c he l’ordinamento italiano riconosce ai gruppi religiosi: autonomia dottrinale e istituzionale. L’autonomia dottrinale e’ garantita a tutti igruppi anche se non sono riconosciuti come confessioni religiose; l’autonomia istituzionale e’ riconociuta solo ai gruppi che sono riconosciuti come confessioni reigiose. Perche’ l’autonomia istituzionale soltanto alle confessioni religiose? Sono norme che si sostituiscono al diritto comune, anche con effetti civili verso terzi. Art 7.1 ciascuno nel proprio ordine: significa che la carta costituzionale riconosce la natura ordinamentale quindi un ordinamento giuridico primario, che non ha nulla al di sopra di se’. Quali sono gli effetti giuridici di questa norma? Quali conseguenze ne derivano? Una delleprime consegunze e’ la non ingerenza dello stato nella religione. L’italia non e’ uno stato giurisdizionalista, nemmeno teoricratico, cesaropapista o confessionalista. C’e’ una distinzione: la chiesa e lo stato no coincidono. Questa distinzione e’ un cardine del principio di laicita’. La distinzione tra i due ordini e’ la definizione base del principio di laicita’. Qual e’ la differenza pratica? Le norme di ciascun ordinamento non risultano automaticamente efficaci nell’altro ordinamento. Ci puo’ essere un rinvio materialee o formale alle norme. ci puo’ essere anche un presupposto, quando norme di ordinamento hanno conseguenze nel’altro (es. Qualifica di ministro di culto).

Quando si dice che lo stato e la chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani, sorge un problema: ci sono due termini non spiegati: proprio ordine. Come faccio a sapere quale e’ il proprio odine dello stato e quale quello della chiesa? Chi decide quali sono i confini? Lo stato: infatti lo stato delinea le competenze dele competenze dei due ordini nell’art. 117. Tutto cio’ su cui lo stato si considera competente e’ nella costituzione e quindi dove c’e’ l’ordine proprio. Cio’ su cui la costituzione si pronuncia e’ l’ordine proprio dello stato, ed e’ lui a marcare i confini. Art 8.2 e’ stato costruito sul ricalco del 7. le costituzioni diverse dalla cattolica: significa che la cattolica e’ per costituzione una confessione religiosa. L’art 8 e’ piu’ debole. Mette gia’ dei limiti: si ribadisce che e’ lo stato ad avere le competenze delle competenze. Un altro punto e’ che non si parla di ordine, ma di statuti. Sono considerate di un livello inferiore anche se la costituzione, ad oggi, le considera paritarie. Lo STATUTO di cui si parla e’ il documento che contiene tutte le norme della confessione religiosa, e’ il fondamento dell’autonomia istituzionale. Lo statuto di una confessione diventa necessario se questa vuola essere riconosciuta dallo stato. E’ importante per chiedere il riconoscimento di ente esponenziale di culto. E’ obbligatorio quando un gruppo religioso voglia rivendicare contro terzi l’efficacia delle proprie norme, in questo caso lo statuto deve essere anche conoscibile, quindi pubblico. Lo statuto e’ importante per riconoscere l’identita’ confessionale del gruppo. Lo statuto deve contenere questi elementi:

  1. autoqualificazione,
  2. struttura organizzativa,
  3. riferimento ai mezzi di sussistenza. Deve esprimere l’identita’ della confessione. Lo statuto puo’ essere preso in mano dal giudice nel caso in cui il gruppo religioso viola quello che per lo stato e’ un diritto fondamentale. La confessione religiosa anche nell’applicare il suo statuto deve rispettare l’art.2. Quando si legge ‘’ in quanto non contrastino con l’ordinamento italiano’’ e’ strettamente collegato all’art 2. Quindi l’8.2 e’ una applicazione del 2. Lo statuto della confessione religiosa ha una posizione particolare nelle fonti: gli sattuti confessionali hanno una forza superiore a quella della legge ordinaria nell’ambito della loro competenza. Quando si controlano gli statuti non si controlla la dottrina: lo stato e’ incompetente. Lo stato eventualmente punira’ la condotta contra legem, ma non puo’ cambiare la dottrina.