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Conflitto tra libertà religiosa e interesse pubblico: protezione e libertà individuale, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Del conflitto tra la libertà religiosa individuale e l'interesse pubblico per assicurare la neutralità dello Stato in materia religiosa. casi giuridici in cui il diritto di libertà religiosa è stato messo in discussione in relazione alla laicità dello Stato e alla protezione penale della religione. anche la definizione di Ruffini sulla libertà religiosa e la storia del modello di tutela penale della libertà religiosa in Italia.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 23/07/2020

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denise_tallero 🇮🇹

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SCHEMA LEZIONE 11
I simboli religiosi nello spazio pubblico
1) La definizione di simbolo religioso. L’esposizione del crocifisso
negli uffici pubblici. Le aule scolastiche. La giurisprudenza
nazionale e gli interventi della Corte europea dei diritti dell’uomo.
I seggi elettorali. Le aule giudiziarie.
2) Gli altri simboli e segni religiosi (velo islamico, turbante,
kirpan).
3) Profili comparatistici: cenni.
Il modello francese.
La soluzione bavarese.
Gli interventi della Corte Suprema USA.
Diritto Ecclesiastico – blocco 3 Pagina 1
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SCHEMA LEZIONE 11

I simboli religiosi nello spazio pubblico

1) La definizione di simbolo religioso. L’esposizione del crocifisso

negli uffici pubblici. Le aule scolastiche. La giurisprudenza

nazionale e gli interventi della Corte europea dei diritti dell’uomo.

I seggi elettorali. Le aule giudiziarie.

2) Gli altri simboli e segni religiosi (velo islamico, turbante,

kirpan).

3) Profili comparatistici: cenni.

Il modello francese.

La soluzione bavarese.

Gli interventi della Corte Suprema USA.

PUNTO 1 SCHEMA

Il simbolo per sua stessa natura ha più significati. Ha carattere polisemico. Simbolo = elemento della comunicazione che esprime contenuti di significato ideale dei quali esso diventa il significante. Il simbolo, per suo significato, e’ qualcosa che unisce. Il contrario e’ DIABOLON. Il simbolo può essere a sua volta essere diabolon perche divide chi non riconosce quel determinato simbolo ma ne riconosce un altro. Nel nostro paese, in un contesto multireligioso, si sono poste questione relative a simboli e segni di natura religiosa. Non solo alla questione del crocifisso ma anche altri simboli, di altre confessioni (velo, turbante). La giurisprudenza e’ attenta a questi temi, dato il dibattito sviluppatosi nell’opinione pubblica. E’ uno dei problemi pratici di maggiore rilievo della libertà religiosa nel nostro ordinamento. L’ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NEGLI EDIFICI PUBBLICI

  • La presenza del simbolo nei seggi elettorali CASO, cuneo Un soggetto, uno scrutatore, rifiutava di prendere l’ufficio perche contrario alla presenza del crocifisso. Scrive al capo dello stato e al sindaco, prospettando che se dai seggi stessi non fossero stati rimossi i simboli e le immagini di una sola religione, avrebbe dovuto rinunciare all’incarico. Non avendo risposta, si presenta al seggio e pur avendo constatato che nel suo seggio non c’era il crocifisso, aveva fatto mettere a verbale il suo rifiuto a fare lo scrutatore affermando che il crocifisso mancava solo per mera casualità. Per questo suo comportamento lo scrutatore viene chiamato in giudizio per rispondere del reato che punisce coloro che, essendo designati all’ufficio di scrutatore, si rifiutano di assumerlo senza reali motivazioni valide. Il conflitto tra la libertà religiosa dello scrutatore e l’interesse pubblico affinché le elezioni avvengano, deve essere risolto assicurando prevalenza alla libertà di coscienza soltanto quando la prestazione risulta limitante della libertà stessa. Deve esserci un VINCOLO DI CAUSALITA’ IMMEDIATA. La corte d’appello ha omesso di verificare l’esistenza di questo vincolo e non ha considerato la specificità della situazione. Il giudice di rinvio con sentenza del 28 aprile 1999, conferma la prima sentenza di condanna. Lo scrutatore presenta un ricorso contro questa sentenza di condanna della corte d’appello. La corte di cassazione con una seconda pronuncia, con sentenza n.4273 del 2000 (Sentenza Colaianni), investita nuovamente della questione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata assolvendo lo scrutatore perché il fatto non costituisce reato. Perché?

Il genitore impugna la delibera davanti al Tar Veneto, che con ordinanza 56 del 2004, solleva questione di leggibilità costituzionale, in relazione al principio di laicità dello Stato. La corte costituzionale con ordinanza n.389 del 2004, dichiara l’inammissibilità della questione, perche, queste norme che fondano l’obbligo di esposizione del crocifisso non sono norme legislative ma regolamentari. La corte costituzionale quindi NON PUO’ pronunciarsi su di esse. Il Tar Veneto reinvestito della questione con sentenza n.110 del 2005 ritiene legittima l’esposizione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica perché si tratta di un segno che non solo non e contrastante ma affermativo e confermativo del principio di laicità dello stato italiano. Il consiglio di astato con sentenza del 2006, confermando l’impostazione del Tar Veneto, nel merito afferma che le norme del 1924 e 28 che prevedono la collocazione del crocifisso nelle aule non sono in contrasto con il principio supremo di laicità dello stato. Mette in evidenza il carattere polisemico del crocifisso, simbolo religioso in ambito religioso e simbolo culturale nell’ambito della scuola, dove ha un valore educativo. Le sezioni unite con ordinanza del 2006 riaffermano, sulla scia della giurisprudenza amministrativa, che si ha una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Questa vicenda supera i confini nazionali, il genitore fa ricorso alla corte europea dei diritti dell’uomo. La corte, su questa vicenda, si occupa in due pronunce diverse: o Sentenza 3 novembre 2009 – caso Lautzi vs Italia La corte ravvisa una violazione della convenzione europea dei diritti dell’uomo, dell’art.9 (libertà religiosa). Riconosce anche una violazione dell’at.2 del protocollo n.1 sul diritto all’istruzione (diritto che non può essere rifiutato a nessuno e deve rispettare il diritto dei genitori a provvedere a tale istruzione secondo le loro ideologie). Ricorso governo italiano o Sentenza della “gran chambre”, 18 marzo 2011 – caso Lautzi vs Italia Riformando la precedente pronuncia, ritiene compatibile l’esposizione del crocifisso con i principi della convenzione europea dei diritti dell’uomo. Questo perche, secondo la sentenza, il crocifisso appeso in un’aula scolastica e’ un simbolo passivo. E quindi non si può attribuire ad esso un condizionamento sugli alunni e non lede ne il diritto di educazione ne quello di libertà religiosa. Si conferma la posizione della giurisprudenza amministrativa italiana.

  • La presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie La fonte normativa e’ la circolare del 29 maggio 1929. Ratzio: riferimento alla giustizia, dove la giustizia viene amministrata

CASO

Un magistrato, che viene tratto a giudizio per esseri rifiutato di tenere le udienze e i procedimenti a lui assegnati. Rifiuto derivato dalla presenza del crocifisso nei locali destinati alle cause. L’imputato si era astenuto dalle svolgere le sue funzioni anche in un’aula priva del crocifisso. Il tribunale dell’Aquila con sentenza del 15 dicembre 2005, condanna il magistrato per il reato di rifiuti di atti di ufficio. Ritenuta indebita la sua astensione. La corte d’appello, con sentenza del 2007, conferma la prima sentenza di condanna. Il magistrato in questione ricorre contro la pronuncia. Sentenza corte d cassazione del 2009, ritenendo fondato il ricorso, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e assolve il magistrato perche il fatto non sussiste. Motivazione: l’imputato, dopo aver visto disattesa la sua richiesta di rimozione del crocifisso, aveva preannunciato al presidente del tribunale in cui lavorava, la sua decisione di astenersi dalle udienze. Il presidente del tribunale informato aveva provveduto a sostituirlo con altri colleghi. Quindi, l’attività’ giudiziaria si era svolta e per questo, per la cassazione, non si sono ravvisati gli estremi materiali di rifiuto agli atti di ufficio. La norma punisce se il servizio giustizia non viene erogato, non se viene erogato ma da giudici diversi. La questione, a questo punto, si pone sul piano disciplinare. L’ordinanza del consiglio superiore della magistratura del novembre 2006 dispone per lo stesso giudice la sospensione provvisoria dalle funzione e dallo stipendio. La sua richiesta, su pur non infondata, messa a confronto con i suoi doveri funzionali, in una situazione in cui il legislatore non prevede un criterio di soluzione, non può superarsi se non dando prevalenza alla realizzazione del servizio della giustizia. Il coniglio della magistratura, 13 dicembre 2007, conferma la sanzione a carico del magistrato. Confermata poi ulteriormente dalla sezione disciplinare con sentenza 25 maggio 2010 che applica al magistrato la sanzione della rimozione. Il magistrato ricorre in cassazione Sentenza sezioni unite cassazione del 2011, rigetta il ricorso del magistrato e conferma il provvedimento irrogato dal consiglio superiore della magistratura. Se dal pdv penale viene assolto, dal pdv disciplinare le cose sono decisamente diverse. Il problema nasce nel momento in cui il magistrato si e’ sottratto ai suoi doveri di ufficio. Se al giudice fosse stato imposto di esercitare la giurisdizione in un aula con crocifisso, questo poteva mettere in discussione il suo diritto di libertà di pensiero e religione. Ma nel caso concreto ciò non e’ accettabile perché si e’ rifiutato anche di fare udienze in aula senza crocifisso.

2 pronunce della corte di giustizia europea 14 marzo 2017 :

  • 157.15, l’art.2 della direttiva 78 del 2000 in tema di discriminazioni sul lavoro stabilisce che la parità di trattamento sul lavoro deve essere interpretata nel senso che il divieto di indossare il velo islamico non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione.  Legittima una normativa interna di un’azienda che vieta al suo interno l’utilizzo di QUALSIASI simbolo religioso.  Non si ha discriminazione
  • 188.15 afferma che l’art.4 della direttiva 78 del 2000, deve essere interpretato nel senso che la volontà di un datore di lavoro di tenere conto del desiderio del cliente che di non essere servito da una dipendete con velo, e’ discriminante.

PUNTO 3 SCHEMA

 FRANCIA

Totale chiusura nei confronti dei simboli religiosi. Legge n.228 del 2004 vieta di esprimere la propria ideologia religiosa nelle scuole indossando simboli o abiti attraverso cui gli alunni ostentano il proprio credo. Legge 1129 del 2010, ha vietato totalmente il velo islamico integrale nello spazio pubblico.  MODELLO BARAVERE Legge 23 dicembre 1995, sull’educazione e istruzione pubblica, si prevede il crocifisso nelle aule scolastiche, in armonia con la tutela della libertà religiosa. Se qualcuno contesta la sua presenza per seri e comprensivi motivi, il direttore didattico cerca di raggiungere un accordo amichevole. Altrimenti adotta una soluzione nel rispetto della persona contraria. Tenendo conto anche della maggioranza.  MODELLO STATUNITENSE E’ un modello separatista. Sentenza 1996, oggetto la presenza di una targhetta posta sull’entrata del tribunale della contea di Mongomey di contenuto religioso. Due soggetti chiedono la rimozione perché contrastante con il primo emendamento della costituzione americana (divieto di stabilire una religione), perche questo simbolo preferisce la religione cristiana. La corte ordina la rimozione della targhetta. Sentenza tribunale della contea di Cob, vi era un pannello contenete i 10 comandamenti. Per questo pannello viene chiesta la rimozione, per il suo valore religioso, perché costituisce una fonte di sostegno e favore alla religione ebraica/cristiana. La corte suprema, nella sentenza del 1993, afferma che il pannello cosi strutturato violi l’emendamento e ne ordina la rimozione. La rimozione può anche non avvenire pero se nel temine di 4 mesi il tribunale provvede alla creazione di un display contenente anche altri riferimenti confessionali, conferendo al pannello un valore educativo più ampio. In definitiva, la presenza dei simboli nello spazio pubblico si fonda sul difficile equilibrio tra diversi elementi.

PUNTO 1 SCHEMA

La tutela penale della religione, si lega strettamente a quello che e’ il tema dominante della disciplina ecclesiastica, la tutela e il diritto di libertà religiosa. Si tratta di uno degli ambiti nei quali emerge la politica ecclesiastica di un regime politico istituzionale, un ambio esposto a condizionamenti storico-culturali. Sia profondi che contingenti. Può costituire una sorta di specchio di quello che e’ anche il sistema di relazioni tra Stato e confessioni religiose. Secondo la classificazione di Placido, 4 sistemi di protezione penale della religione:

  1. TUTELATA LA RELIGIONE COME ISTITUZIONE
  2. PROTEZIONE PENALE DEL SENTIMENTO RELIGIOSO COLLETTIVO
  3. PROTEZIONE DEL SENTIMENTO RELIGIOSO INDIVIDUALE
  4. ASSENZA DI UNA DISCIPLINA SPECIALE Solo con l’affermarsi dello stato moderno si traccia quel passaggio decisivo dalla semplice tolleranza alla piena libertà religiosa intesa come diritto riconosciuto sul piano individuale e collettivo, che diventa una delle grandi conquiste della società. Ruffini offre una celebre e insuperata definizione della libertà religiosa intesa come la facoltà spettante all’individuo di credere o non credere a quello che più gli piace. Art.1 statuto Albertino (4 marzo 1848) proclamava la religione cattolica come sola religione dello stato, attribuendo agli altri culti la qualifica di “culti tollerati”. Ci si muove ancora nell’orizzonte della mera tolleranza, anche se poi l’evoluzione della legislazione e’ stata diversa.  Legge Sineo 1848. Dal pdv della legislazione penale questo indirizzo del legislatore liberale, verso una progressiva elaborazione di un diritto comune applicabile a tutte le confessioni religiose, trova la sua applicazione più importante. CODICE PENALE ZANARDELLI 1889 (Che a differenza del codice Sardo-piemontese del 1959, si prevede una tutela paritaria di tutte le confessioni religiose.)  DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ DEI CULTI. Puniti l’offesa mediante vilipendio di chi lo professi Turbamento delle confessioni religiose Distruzione di cose destinate al culto o il vilipendio di un ministro di culto Distruzione di tombe cimiteri sepolcri. Sono anche penalmente sanzionati gli abusi dei ministri di culto, ovvero i casi di ministri di culto che nell’esercizio del suo ufficio biasimi pubblicamente le leggi dello stato.

Il modello seguito dal codice Zanardelli e’ il modello di tutela penale della libertà religiosa individuale. Questa volontà, che risponde alla stessa ideologia dello stato liberale, si evince dalla previsione della prevedibilità che non vi sia una sanzione diretta al vilipendio della religione. Luigi Luzzatti, qualche anno dopo, scolpisce in termini emblematici l’impostazione liberale del diritto e della religione. Lo stato moderno, secondo lui, ha l’obbligo di garantire a tutte le religioni la libertà. La situazione muta con l’avvento del regime fascista che dopo la presa del potere nel 1922 avvia una politica di riconfessionalizzazione dello stato in senso cattolico che culmina nei patti lateranensi. In questo processo si colloca anche la nuova normativa penale in tema di tutela della religione. IL CODICE PENALE ROCCO 1930 , a differenza dello Zanardelli, non evoca la libertà religiosa e accorda una maggior tutela per la chiesa cattolica rispetto alle altre confessioni religiose. Art.402  punito vilipendio diretto alla religione cattolica, alla religione in se Art.404  punita offesa alla religione dello stato mediante vilipendio di cose Art.405  punito il turbamento di funzioni religiose del culto cattolico Art.406  chiunque commette uno dei fatti agli art. sopra (tranne art.402) contro un culto ammesso, e’ punito, ma la pena e’ diminuita. E’ punito il solo vilipendio diretto nei confronti della religione dello stato. Inoltre, in base all’art.724, e’ punito chiunque pubblicamente bestemmi contro la divinità, i simboli, le persone venerate dalla religione dello Stato.  L’impostazione del codice Rocco appare di chiara impronta confessionista. Decisamente diversa da quella del codice Zanardelli.  Il bene giuridico tutelato non e’ più la libertà religiosa, ma la RELIGIONE NELLA SUA DIMENSIONE ISTITUZIONALE. (modello di tutela della religione come istituzione). L’ITALIA REPUBBLICANA Un intervento legislativo arriverà solo nel 2006. Quindi, per tracciare un quadro, bisogna guardare alla giurisprudenza della corte. In un primo periodo, la corte costituzionale, salva le norme penali sulla tutela del sentimento religioso perché essa (la religione cristiana) e’ professata dalla quasi totalità dei cittadini e quindi e’ ritenuta meritevole di una maggior tutela. Si lasciano inalterate le norme previste ma, in qualche modo, la corte in questa prima fase configura in modo diverso il bene giuridico tutelato che diventa IL SENTIMENTO RELIGIOSO COLLETTIVO. Critiche di molti studiosi, la differenza di trattamento in campo penale non ha alcuna giustificazione in base all’art.3 della costituzione. Si arriva in tempi più recenti a un’evoluzione della materia. L’accodo del 1984 sancisce la fine del principio confessionista.

consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni

  1. Art. Con la riforma del 2006 vi e’ una parificazione delle confessioni religiose dal pdv penale. Altre novità:
  2. Sostituzione di religione dello stato/culti ammessi con la terminologia di confessioni religiose.
  3. Si sceglie di non punire il vilipendio diretto della religione.
  4. Si sceglie di non fare ricorso alla pena detentiva per tutte le fattispecie di vilipendio e si mantiene la detenzione solo per fattispecie più gravi. Dei 4 sistemi di tutela penale della religione nell’esperienza italiana siamo partiti dalla tutela individuale, siamo passati alla tutela della religione come istituzione, siamo arrivati nella prima fase della giurisdizione a seguire il modello del sentimento religioso collettivo per arrivare, dagli anni 90 a oggi, al modello di tutela della libertà religiosa individuale. Un sistema che ispira anche la vigente disciplina post riforma del 2006.  Rientra nel modello di tutela della libertà religiosa individuale. A differenza dei modelli incentrati sulla protezione della religione, sia il modello che non prevede una tutela della religione, che quello che protegge il sentimento religioso, sono in linea con il principio di laicità dello stato. Ma, sia la corte costituzionale, sia il legislatore della riforma del 2006, si muovono in direzione del modello di tutela penale della libertà religiosa, perche vi e un legame tra la tutela penale della religione e la tutela del diritto di libertà religiosa. PUNTO 3 SCHEMA  Il caso Kokkinakis vs Grecia Sentenza della corte europea dei diritti dell’uomo nel 1993. In Grecia vi e’ una disposizione che punisce il proselitismo nei confronti della religione ortodossa (religione ufficiale). Era stato punito un cittadino greco dei testimoni di Geova per la sua attività. La corte, a pronte del ricorso, ha riconosciuto una violazione del diritto di libertà di manifestare la propria religione (art.9, convenzione).

 Il caso Otto Preminger Institut vs Austria Vi era stata una proiezione di un film ritenuto blasfemo e quindi questo film era stato vietato dall’istituto ed erano stati sanzionati penalmente coloro che avevano proiettato la pellicola in quanto offensiva della religione cattolica. La corte con sentenza del 1994 ha ritenuto che non vi sia stata da parte dell’ordinamento austriaco una violazione dell’art9/10 della libertà di espressione tutelati dalla convenzione europea. Jemolo agli inizi degli anni 60 criticava la minor estensione della protezione per gli altri culti rispetto alla religione cattolica. Non impone una regola di rispetto generale ma protegge solo determinate strutture e pone su un diverso piano gli appartenenti alle diverse religioni. Non accettabile dal pdv liberale. Nello stesso tempo affermava che volere un eliminazione total della tutela della religione non e’ una battaglia per la libertà. Perche per Jemolo ce un nocciolo di giusto nella persecuzione dei reati di vilipendio, perche si offendono delle realtà ideali, ma in realtà il destinatario ultimo e’ sempre l’uomo. Propone di mantenere una forma di tutela penale della religione, un divieto con sanzione molto lieve, per tutte le confessioni religiose. Sanzione di carattere educativo che mira all’armonica convivenza dei cittadini. Deve essere in ogni caso rispettata l’uguaglianza dei cittadini.

SCHEMA LEZIONE 13

Dal “carattere sacro” al “particolare significato”. La città di Roma

nel Concordato del 1929 e nell’Accordo del 1984

1) I presupposti storico giuridici. L’art. 1 cpv. Concordato del

1929: “In considerazione del carattere sacro della Città Eterna,

sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico

“Qui sarai tu poco tempo silvano; e sarai meco sanza fine cive di quella Roma onde Cristo è romano.”  Roma come sede del cattolicesimo  Anche Cristo, in qualche modo, e’ Romano Vincendo del Giudice spiega che la questione romana e’ il problema dell’indipendeza del sommo pontefice, ma lo e’ nella sede territoriale che e’ sua, cioe’ roma Principio di inseparabilità tra roma e il papa. Roma non e sede del pontificato come potrebbe esserlo qualunque alta cita ma fu in qualche modo preparata ed eletta per divenire centro del mondo e centro della storia. Mostra come il probelma dello statuto giuridico della cita eeterna sia un decisivo e sottovalutato spetto della stess uesione romana. Ermanno Graziani, la conquista di roma fa sorgere due problemi:

  1. Attinente alla liberta ed indipendenza di papa e santa sede
  2. Rapporto tra il primato di Pietro e Roma, l’inscindibilita di roma dal papato Per risolvere il primo problema, ce il trattato lateranense. Che stabilisce un sistema di garanzie per la liberta della santa sede, la piu importante delle quali, consiste nella creazione dello stato città del vaticano. Alla seconda esigenza, al secondo problema, tenta di rispondere l’articolo del concordato lateranense 1. Alcuni eventi dell’800 della storia di oma possono leggersi come una sorta di anticipazione del problema al quale intende dare soluzione l’art. appena visto sul carattere sacro di roma. Qualche mese dopo breccia porta pia enciclica 1 novebre 1870 papa pio 9 ricorda con dolore il 20 settembre. Nello stesso periodo iniziano le discussioni parlamentari per lo spostamento della capitale da firenze a roma. Toscanelli si pronuncia contro la proposta perche e presente a roma pio nono, un principe spodestato che tuttavia resta nella capitale con una grandissima influenza su tutti i cattolici della terra. Gli esponenti del governo della maggioranza sostengono con vigore lo spostamento della capitale. Nel dibattito del 1870 il ministro degli esteri, Visconti Venosta, difende la scelta della nuova capitale ma chiede di steneri dagli atti che possano offendere i cattolici. Per Quindito Sella roma capitale avrebbe dato una forza morale da contrapporre alla forza morale della chiesa. Lanza sottolinea che il trasferimento della cpitale avrebbe attenuato i conrasti tra regno d’italia e stato pontificio. Vittorio emanuele secondo fa il suo ingresso a roma il 3 luglio del 1871. Pio 9 scrive a vittorio emanuele il 21 agosto affermando di non conoscere altra roma di quella che appartiene alla santa sede, capitale del mondo cattolico.

Anche nel corso dei dibattiti parlamentari per la legge delle guarentigie vi sono alcuni interventi che toccano la quesione romana Senatore cesare di castagnetto critica il progetto perche non tutela il papa (stampa, moti di piazza etc.) Terenzio Maniani replica affermando che il pontefice ha il dovere di tollerare nella citta altre forme di culto dal momento che sono successe intorno al papa cose peggiori della presenza di altri culti. La legge viene approvata e non tratta il problema. Lo stato italiano si trova cosi a dover affrontare dal pdv politico l quesione di roma. L’esigenza di dover italianizzare una citta che dalle guerre puniche aveva superato il criterio dell’italianita. Sorte l’esigenza per la clase dirigente di perseguire un’idea di Roma che “innalzasse di fronte al vaticano un seggio abbastanza alto per pareggiarlo” (Iemolo). Questo sara uno dei fili condutori delle vicende che portera poi al fascismo e al concordato. I termini della questione sono evidenziati dalla domanda di Theodor che rivolge a Quintino Sella “che cosa intendete fare con roma? A roma non si sta se non con propositi cosmopoliti”. Sella e la clase dirigente tentano di contrapporre alla roma del papa una roma che sia capitale della scienza e della tecnica. =viene cosi dato mpulto allo sviluppo scientifico, anche attraverso diverse istituzioni prestigiose, e si cerca di edificare una roma laica che si costituisca di fronte al vaticano e alla tradiizione. Questa missione di roma come capitale della scienza, non genera episodi espliciti di contrapposizione al apapato e non causa particolari reazione dalla santa sede. Per la chiesa e molto piu temibile (leone 13) l’idea della “terza roma”. (idea mazziniana) portata avnti dalla sinistra storica, su impulso della massoneria. Alla roma dei pontefici, contraposta non la roma dei moderati, ma la citta del progresso e della ragione. In nome di questo ideale della terza roma si verificano diversi episodi di anticlericalismo nei confronti dei quali vi e una femra reazione del papa. Ex: notte 13 luglio 1881, durante la traslazione della salma di pio 9 nella basilica di san lorenzo, guppi anticlericali si scontrano con la folla dei fedeli che acompagnavan il carro funebre che rischia di cadere nel tevere.  Inizia cosi il periodo di maggior contrasti tra clercali e anticlericali, gli anni del dilaceramento Ex2: 4 agosto 1881 Leone 13 codanna questo affronto lamentando davanti al mondo cattolico la difficile condiione del apa a roma Sul finire del 1887, con il decisivo impulso del presidente del consiglio (Francesco Crispi), il consiglio comunale di Roma approva la costruzione del monumento a giordano bruno in campo dei fiori.  Roma inaugura la religione del pensiero

Pio 11 all’inizio del suo pontificato nella sua prima enciclica del 1922 riafferma i diritti della cheisa sulla citta di roma che da capitale del meraviglioso impero venne da dio fatta capitale del mondo itero perche sede di una sovrnita divina che soprassa i confini delle nazioni e degli stati. Alla vigilia dei patti lateranensi emerge una distanza tra la roma del fascismo e quella della cheisa. Le trattative per i patti lateranensi iniziano nel 1926. In queste trattative la specifica disposizione sul carattere sacro di roma appare molto tardi. Nelle bozze infatti, fino al 2 dicembre 1928 non ce’ traccia di questo. Musolini il 14 gennaio del 1929 propone di modificare la clausola