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Sulla personalità giuridica di enti ecclesiastici in Italia, con particolare riferimento alle intese internazionali e alla libertà religiosa. la storia del riconoscimento della personalità giuridica civile agli enti ecclesiastici, il cambiamento dalla libertà religiosa allo sconfinamento del sentimento religioso, e la discriminazione tra enti ecclesiastici e confessioni non cattoliche durante il fascismo. Inoltre, il testo discute della necessità di ottenere la personalità giuridica di diritto comune per enti ecclesiastici che non la possono ottenere attraverso il diritto ecclesiastico.
Tipologia: Prove d'esame
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Stesura Iª lezione di Diritto Ecclesiastico
università, non può parlare di autonomia scolastica perché il testo è del 1991 e l’autonomia scolastica è stata data formalmenra nel principio gerarchico delle fonti) e allora cos’è? Che natura giuridica ha? È un atto di autonomia, come ad esempio il cImparare a memoria gli articoli 7 e 8 della costituzione, perché le due voci (le fonti) del Diritto Ecclesiastico dan
Stesura IIª lezione di Diritto Ecclesiastico
Art. 7.1 "Stato e Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani" Art. 8.2 "Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano"
Art. 7.2 "I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale" Art. 8.3 "I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze"
Lo Stato tempera la sua sovranità per permettere agli ordinamenti confessionali di spiegare una qualche forma di energia normativa anche all'interno del nostro ordinamento, ma nella misura in cui riguarda solo condotte di tipo spirituale. Lo Stato è laico e non ha interesse a regolare le condotte dei cittadini sotto il profilo religioso. Pertanto questa rilevanza delle confessioni religiose consente al cittadino di essere al contempo un fedele. Ovviamente non sussistono problemi fin tanto che le norme confessionali non sono contrastanti con altri valori della Cost., se così dovesse essere allora prevarrà l'atto statale. Proprio qui sorge il problema della minima tutela prevista dall'art. 8.2 Cost. "l'autonomia confessionale" consente di realizzare il fatto di essere fedele fin tanto che la norma confessionale occupa una spazio lasciato vuoto dal legislatore oppure sia conforme all'ordinamento statale. Torniamo al nostro problema: se c'è conflitto tra una norma statale e una confessionale, lo Stato deve arrestarsi in quanto non potrà consentire una tale situazione, non siamo + di fronte ad un temperamento dell'autorità statale, siamo, invece di fronte ad un atteggiamento di rottura con le questioni morali, etiche, religiose. Non sempre è, perciò, facile per uno Stato personalistico come il nostro garantire la massima tutela della persona umana sotto questo punto di vista xkè spesso risulta difficile scindere il soggetto come cittadino e come fedele. Alla luce di questo, lo Stato consente un ulteriore relativizzazione della propria sovranità xkè in determinate ipotesi di conflitto tra questi 2 valori si possa arrivare a una disciplina in modo da addivenire sia al rispetto dei valori confessionali sia al rispetto dei valori costituzionali avendo sempre come fine la tutela della persona umana. Si tratta di un compromesso, di un do ut des , ognuno cede un po' della sua sovranità in modo da raggiungere un accordo, ma senza abdicare alle loro rispettive identità, tant'è vero che la relazione che si pone in essere attraverso le intese è una relazione giuridica che consente di mettere in discussione solo le parti che ci interessano senza mettere in discussione le relative identità. Non è una relazione religiosa in quanto è totalizzante (una confessione non può "svendere " la propria identità dando ragione a un'altra o arrivando a un compromesso: la religione non è compromissoria). Il diritto è molto + pratico e ci consente di arrivare a degli accordi, non gli interessa di giungere alla verità assoluta, questo lo lascia alle confessioni religiose. Tutto ciò serve per spiegare gli art. 7.2 e 8.3 Cost. che stabiliscono la possibilità di stipulare intese, concordati in una posizione paritaria tra Stato e Chiesa, nessuno è in una posizione superiore e ciò è paragonabile
alle trattative internazionali stipulate tra gli Stati in una posizione completamente paritaria dal punto di vista giuridico. La giustificazione di questa ulteriore relativizzazione dell'autorità statale porta a una codeterminazione tra Stato e singola confessione del comportamento dei cittadini appartenenti a quella determinata confessione che ha stipulato l'intesa. E' una relativizzazione xkè lo Stato disciplina insieme a un ordinamento diverso dal suo. Dobbiamo capire la gravità di questa relativizzazione xkè uno degli elementi essenziali dello Stato è la sovranità, garantita dalla Cost. e dovrebbe da solo determinare i comportamenti dei cittadini, in questo caso lo fa con una confessione. C'è questa relativizzazione xkè lo Stato non ha interesse ad ampliare la libertà delle singole confessioni, ma xkè lo Stato ha interesse a dare attuazione alla sovranità della persona umana e questo vuol dire esplicare la personalità dell'uomo: se questo conflitto tra Stato e confessione dovesse permanere il cittadino che è anche fedele subisce i cosiddetti CONFLITTI DI LEALTA' che impediscono all'uomo di esplicare la sua personalità. Lo Stato deve vigilare x evitare ciò. L'uomo che vede una stessa condotta qualificata normativamente in maniera antitetica dall'ordinamento dello Stato e della confessione, non sa come comportarsi, xkè se orienta la sua condotta osservando il diritto civile subisce il rimorso di coscienza x aver violato il precetto di Dio, se orienta il suo comportamento secondo il precetto morale subirà la sanzione civile. E' proprio questo il motivo che porta lo Stato a temperare la sua sovranità, a scendere a patti con la confessione, non si tratta di rapporti inter ordinamentali ma di tutelare la persona. La sovranità dello Stato è nata proprio x questo fine. Questo è l'elemento personalistico dello Stato, l'elemento apicale previsto dall'art. 2 Cost.
PARITA' TRA STATO E CONFESSIONE NELLA STIPULAZIONE DI INTESE E' come se lo Stato avesse di fronte un altro Stato. Lo Stato non può impedire alla confessione di sedersi "al tavolo delle trattative" asserendo che non sono stati rispettati i criteri volti a scegliere i rappresentanti xkè questa è una cosa che viene lasciata all'autonomia confessionale e al loro statuto e lo Stato non può mettere bocca sui principi da questa elaborati (8.2), tuttavia può denunciare in quella sede la cattiva applicazione dei principi statutari la cosiddetta carenza di credenziali (in base alla Cost. è il governo che deve "sedersi al tavolo"). Non è semplice individuare il campo di applicazione di queste intese, nella bilateralità non possiamo inserire tutte le materie che vogliamo ma solo i problemi che intercorrono tra Stato e singola confessione, solo l'aspetto dei rapporti conflittuali. Il resto è competenza dello Stato e della sua unilateralità e lo Stato non deve scendere a patti con la confessione. Si tratta solo di materie di carattere bilaterale e non è possibile conferire alcun privilegio alla confessione attraverso le intese xkè questo è un diritto ad hoc che serve a regolare i rapporti con quella singola confessione. Rischiamo che attraverso una contrattazione si dia vita a un diritto che vada bene per una confessione piuttosto che per un'altra, creando una deroga al diritto comune e creando un privilegio di conseguenza (violazione del principio di uguaglianza). Art. 3.1 (disuguaglianza tra confessioni disuguaglianza tra cittadini) e dell'art. 8. (tutte le confessioni devono essere libere davanti alla legge). Riepilogando il problema è trovare un sistema di intese che NON sia privilegiario. Ma quali sono i limiti che la Cost. impone alle intese? Abbiamo detto che si tratta di una transazione e ognuna delle parti cede qualcosa, ad un certo punto lo Stato deve arrestarsi nel cedere parti della sovranità. Qual è questo limite di fondo che non è possibile travalicare? E' il nocciolo duro della Cost. che non può essere messo in gioco, se così fosse lo Stato metterebbe in gioco la sua sovranità e significherebbe andare contro la fonte che ha consentito la limitazione di sovranità: la sovranità della persona umana. Quindi è incostituzionale un accordo che viola tali principi. Il diritto speciale creato ad hoc dall'intesa certamente non può creare nuovo diritto costituzionale, in quanto fare ciò spetta solo all'Assemblea Costituente, può
L'intesa deve risolvere eccezionalmente dei singoli problemi specifici tra Stato e confessione e nelle intese si può fare solo rientrare la materia dei rapporti tra confessione Stato in uno specifico problema. L'art. 13.2 dell'accordo del 1984 potrebbe fare cadere queste certezze. L'art. 13. afferma: "le materie di collaborazione tra Stato e Chiesa potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le 2 Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI = insieme dei vescovi dell'Italia)". Sembrerebbe che l'intesa che doveva essere bilateralmente prevista esclusivamente tra le alte parti (governo e rappresentante della singola confessione) possa essere fatta con istituzioni meno importanti nella classe gerarchica (sindaco, ministro x lo Stato e CEI x la Santa Sede) 1 DUBBIO. 2 DUBBIO: quando si parla di ilteriori materie che esigono collaborazione non è detto che siano i rapporti in senso stretto di cui all'art 8. è richiesta la bilateralità necessaria, ma possono anche essere rapporti che si instaurano tra lo Stato e la Chiesa x problematiche generali, in questo caso il dubbio ricade sul primo "sia" quando dice che saranno disciplinate con intese tra le alte parti. Il problema sta tutto nel "sia...sia", sia con intese tra le alte parti, sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la CEI. E' chiaro che quando facciamo riferimento a queste ulteriori materie in cui si verifica un senso di collaborazione, tutti e 2 gli aspetti ci possono essere: tanto rapporti in senso stretto di cui abbiamo parlato finora riguardanti l'art.8.3 (rapporti concordatari) tanto rapporti ordinari quelli che lo Stato e le autorità statali quotidianamente innescano con formazioni sociali, comunità. Pertanto dobbiamo stare attenti e distinguere i rapporti specifici e i rapporti che lo Stato instaura con le comunità di base. Ne deriva la distinzione tra Chiesa istituzione cioè la Santa Sede che stipula le intese (8.3) e Chiesa comunità rilevante come comunità. Quando l'art. 13.2 dell'Accordo si riferisce agli "ulteriori rapporti" può riferirsi o a rapporti istituzionali o sociali, non obbligatori. Se ci troviamo nell'ambito dei rapporti dell'art.8.3 Cost. si potranno solo avere intese tra le Alte Parti, laddove si tratta di rapporti informali con la Chiesa comunità si giungerà ad accordi che non sono obbligatori che radicano nella democraticità del nostro Stato. Questo "sia...sia" può essere interpretato sia congiuntivamente che disgiuntivamente.
Congiuntivamente = ci riferiamo all'art. 8.3. Ciò significa che all'accordo-quadro principale (quale è stato quello dell'84) che è stato stipulato tra le Alte Parti (Governo e Santa Sede) successivamente fanno seguito una serie di ulteriori accordi (accordi derivati: intese paraconcordatarie) che si limitano solo ad integrare i principi fondamentali fissati nell'accordo-quadro, non creano nuovo diritto. Possono intercorrere tra sogg. istituzionalmente inferiori (es. ministro). Bilateralità diffusa Se manca l'accordo-quadro non può esserci l'accordo derivato.
Disgiuntivamente = sono di rango meno importanti. Si riferisce ai rapporti informali, politici, sociali, non obbligatori. Qui l'accordo-quadro non esiste o se esiste non lo si prende in considerazione, sono quegli accordi che vengono posti in essere non + tra le Alte Parti ma tra le altre parti (CEI e competenti autorità dello Stato), sono intese procedimentali. Siamo nell'ambito dell'unilateralità dello Stato, non c'è un obbligo formale, siamo nell'ambito di un iter burocratico. Le intese procedimentali non tengono conto dell'esistenza dell'accordo-quadro. Es. l'art. 12 è diretto a tutelare i beni culturali, quindi si tratta di una competenza unilaterale dello Stato. Però siccome questi beni spesso sono anche ecclesiastici (calici, chiese..) in quel caso è opportuno sentire la controparte affinchè si arrivi a un'intesa che consenta una migliore fruizione sia del valore laico della cultura sia del valore religioso del culto. In questi casi questa esigenza di armonizzazione della legge si realizza con le intese procedimentali, sono intese di opportunità, non di obbligo.
La CEI a seconda della veste che indossa sarà:
la legge incostituzionale dei culti ammessi. L'unico "appiglio" legislativo lo abbiamo all'art.8. "Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge", ma in nessun posto è espressa la necessità di emanare una legge che conferisca un'eguale misura di libertà alle confessioni (l'art.8.1 riguarda il sistema delle intese). Si tratta, quindi di tradurre questo principio in una legge che consenta a tutti un uguale libertà a tutte le confessioni, anche quella che non hanno stipulato intese con lo Stato, le quali, altrimenti, resterebbero disciplinate dalla legge sui culti ammessi. Si dovrebbe quindi avere una legge unilaterale, ricorrere alle intese solo quando necessario ed in questo modo si eviterebbe di avere tutta una serie di intese fotocopia. Prestiamo attenzione al rovescio della medaglia: è giusto avere una legge unilaterale sulla libertà religiosa, ma non si deve pensare che la libertà religiosa sia considerata alla stregua della libertà di pensiero, la quale è disciplinata dall'art.21 Cost. e a questo articolo è fuori dai primi 12, dai principi fondamentali. la spiritualità ha radici da un ordinamento diverso dal nostro. Quanto abbiamo detto serve a sottolineare che alcune materie sono di competenza esclusiva dello Stato. Tutto ciò che riguarda rapporti peculiari tra Stato e confessione rientra nella bilateralità, tutto il resto nell'unilateralità. Il "Limite esterno è tutto ciò che può rientrare nell'accordo è l'oggetto dell'accordo gli art. 7.2 e 8.3 (bilateralità)" "I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi". Se non ci sono rapporti conflittuali l'intesa non ha luogo e si ricade nell'unilateralità statale, con l'intesa non creo nuovi valori Cost., non può intaccare il nocciolo duro.
Stesura IIIª lezione di Diritto Ecclesiastico
GLI EFFETTI DEGLI ACCORDI : distinguiamo : effetti tipici ed effetti preliminari (o prodromici). EFFETTI TIPICI: sono effetti che scaturiscono dall'accordo,quando è stata già effettuata l'intesa tra il Governo ed i rappresentanti di una determinata confessione; questi effetti portano ad una specialità delle fonti interne,recettive degli accordi ( in quanto l'intesa ha bisogno di essere recepita con una legge <=> art. 8 c 3). quindi prestiamo attenzione, nell'ambito degli effetti tipici, alla legge di recepimento (dell'intesa) emanata dallo Stato o più in generale alle misure che l'ordinamento deve prendere per recepire l'intesa; l'effetto tipico che scaturisce dall'intesa è quello che la legge la legge la rende speciale nell'ambito delle fonti e ciò lo vediamo tanto nella fase d'iniziativa della legge,quanto nella fase parlamentare, tanto negli effetti che questa legge può avere nella vita successiva. FASE INIZIATIVA: una legge di questo tipo non potrà mai essere oggetto di iniziativa popolare (ci vorrebbero 50000 firme secondo l'art. 71 c 2 cost.); alla stessa stregua non è possibile rivolgersi alla petizione popolare (art. 50 cost). La cosa più tipica, più grave fin qui, è che esautora il Parlamento del suo potere fondamentale è quello di non poter emendare il disegno di legge: il Parlamento non può intervenire su questo disegno,mentre normalmente lo esamina,propone emendamenti ( accolti o non accolti),interviene nelle commissioni... vige,perciò, il vincolo del potere di amenda. Non è ammesso il referendum abrogativo (istituto di democrazia diretta,come in precedenza). La giustificazione si trova anche leggendo l'art. 75 cost secondo il quale non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali (fenomeni contigui ma diversi delle intese) e l'art. 80 cost "le camere..."che riguarda i trattati internazionali. Riferendoci,infine, al diritto costituzionale, sappiamo che non è ammissibile il referendum per tutte quelle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato che discendono da una specifica disposizione costituzionale( materia costituzionale vincolata =>art 8 c 3 cost). A questo punto possiamo dire che neanche il parlamento può abrogarla : non lo può emendare ed ammesso che l'approvi, questa legge diventa quasi
intoccabile visto che non è possibile nè una modifica nè l'abrogazione. Perchè non può abrogarla? Scaturisce dal fatto che le intese sono frutto dell'applicazione del principio di bilateralità necessaria, per cui qualunque modifica nella materia dei rapporti specifici con la singola confessione, deve essere pattizia tra le rispettive parti ( stato e confessione). L'abrogazione così come la modifica dell'intesa effettuata dal parlamento sarebbe,invece, un'intervento unilaterale e si andrebbe contro il principio di bilateralità necessaria. Qualche autore ritiene possibile un intervento abrogativo del Parlamento (interpretando nuovamente gli artt. 7 e 8 Cost): se leggiamo l'art. 7 c 2 secondo inciso Cost " le modificazioni dei patti,accettate dalle due parti,non richiedono procedimento di revisione costituzionale" ; ragionando a contrario,qualche autore ritiene che se c'è l'accordo non occorre la revisione costituzionale. A contrario se l'accordo non c'è lo stato può intervenire unilateralmente ma con revisione costituzionale. La nostra scuola non ha mai accettato questa tesi perchè sia i rapporti con la chiesa,sia i rapporti con le altre confessioni devono essere messi sullo stesso piano ( alla luce dell'art. 8c1 cost) e perciò non sono ammesse modifiche o abrogazioni da parte del Parlamento; forse l'unica cosa ammissibile per togliere di mezzo un concordato è quello di abrogare, con revisione costituzionale, gli artt. 7 e 8 cost. È chiaro che abrogando questi articoli cade la giustificazione costituzionale specifica delle intese e degli accordi. Ma è possibile fare una cosa del genere? Togliere di mezzo una garanzia del genere, una tutela del pluralismo confessionale? Potrebbe essere fatto se la nostra democrazia si evolvesse a tal punto da poter, attraverso le usuali dinamiche partecipative, consentire lo stesso tipo di garanzie. Cioè le specialità evidenziate nel diritto ecclesiastico dovrebbero venire meno perchè le tutele, potrebbero essere garantite con tutte le garanzie valide per le altre libertà. Questo, ovviamente, è in dubbio poichè la nostra democrazia non è così evoluta ( una tutela più ampia vige negli USA).
Paragrafo 26: recezione degli accordi e riserva di legge, parlamentarizzazione
Dopo che l'intesa è stata siglata tra Governo e rappresentanti,occorre recepirla con legge. C'è bisogno di un'iniziativa legislativa in primis,che spetta a diversi organi tra cui il governo. Questo genere di iniziativa è VINCOLATA e RISERVATA al Governo ed a nessun altro organo perchè è proprio il Governo ad avere siglato l'intesa. É l'organo naturalmente legittimato a presentare l'iniziativa legislativa di questo disegno di legge. Nell'art. 8C3 è espressa una riserva di legge :” i loro rapporti sono regolati,per legge,sulla base delle intese con le relative rappresentanze”....quando si applica la riserva di legge? Quando si tratta di libertà fondamentali,dei diritti fondamentali dell'uomo entra in gioco la riserva di legge,di modo che tali materie non vengano affidate alla discrezionalità dell'esecutivo. Normalmente,quando abbiamo una riserva di legge tout court questa rimanda agli atti aventi forza di legge,cioè alle fonti di grado primo; possiamo pertanto dire che la riserva di legge può essere rivolta sia alla legge in senso stretto sia agli atti aventi forza di legge (decreto legge e decreto legislativo). La riserva di legge che opera in questa sede è una riserva di legge ASSOLUTA: cioè non sono ammessi decreti legge o decreti delegati perchè le intese sono state siglate dal governo,i decreti sono anch'essi effettuati dal Governo,quindi si verrebbe a creare una situazione in cui il controllato è allo stesso tempo controllore di se stesso =>impossibile. Nel decreto legge,normalmente, il parlamento il parlamento interviene ex post, entro 60 giorni per convertire la legge,e c'è comunque la legge delega a monte che è simile ad un controllo anteriore; in questa sede il parlamento interviene verificare,ex post, se l'intesa effettuata dal Governo sia valida o meno,per controllare l'operato del suo esecutivo. Riassumiamo dicendo che : IL DECRETO LEGISLATIVO non è ammissibile perchè il parlamento stabilisce prima i limiti entro i quali il governo dovrà muoversi; IL DECRETO LEGGE sarebbe ammissibile in quanto vi è un controllo ex
aveva dato vita allo schema dell'accordo quadro e degli accordi derivati (bilateralità diffusa),ovvero con i nuovi accordi,i cosiddetti pacta libertatis et cooperationes,non occorre effettuare un accordo ampio ma basta un accordo ridotto che contiene i nuovi principi ai quali seguono una serie di accordi,bilaterali,che specificano,dettagliano i principi dell'accordo quadro ( il quale viene stipulato tra le Alte Parti). A questo punto ci poniamo un problema,sempre con riferimento alla bilateralità diffusa,e cioè delle misure intere recettive di queste intese paraconcordatarie; perchè per le intese apicali nulla questio: dobbiamo necessariamente scomodare la legge (riserva di legge,art. 8 c. cost); la delegificazione,quindi, (regolamenti governativi) possiamo utilizzarla solo per le intese paraconcordatarie,perchè le intese procedimentali non hanno bisogno di essere recepite inn quanto sono moduli convenzionali che si inseriscono nell'iter legislativo,ovvero nel'unilateralità statale (lo stato,il ministro o il sindaco,ad esempio,sentono la comunità locale per realizzare le esigenze religiose della popolazione,affinchè l'atto amministrativo,che è l'atto finale di questoi iter,sia effettivamente soddisfacente,democratico,valido e congruo). Le intese paraconcordatarie hanno bisogno di essere recepite perchè, alla stessa stregua delle intese apicali, sono nell'ambito dei rapporti concordatari ( lo stato e la confessione si incontrano in un ambito esterno a quello del proprio ordinamento,che è quello dei rapporti),quindi lo stato le recepirà all'interno del proprio ordinamento con legge e la confessione farà altrettanto. Detto che le intese paraconcordatarie si limitano a specificare,dettagliare dei principi nuovi e che riguardando l'ambito dei rapporti dovrebbero essere accompagnate da una riserva di legge(art 8 c3), in realtà è possibile attuare la delegazione in quanto queste intese riguardano mera attuazione integrazione. È un po' quello che avviene con i regolamenti esecutivi : le leggi astratte e generali,vengono poi,attraverso questi atti astratti e generali, posti in essere dal governo.c'è un rapporto di strumentalità. Lo schema appare abbastanza chiaro : è possibile delegificare, escludendo la riserva di legge, utilizzare regolamenti governativi esclusivamente per recepire intese paraconcordatarie. Il problema che si pone è di individuare esattamente quando si tratta di intese paraconcordatarie e di conseguenza quando la delegificazione è bene utilizzata,perchè se la usiamo per un'intesa apicale andiamo incontro ad un'errata forma di ricezione dell'accordo apicale. Guardando ai soggetti che stipulano l'intesa, ad esempio non basta dire che se il soggetto che compare nell'intesa è la CEI siamo sicuri che si tratti di intesa paraconcordataria,in quanto c'è quell'ipotesi,mai verificata, della delega fornita dalla Santa Sede alla CEI,in modo che quest'ultima possa anche operare inserendo principi nuovi => intesa apicale => delegificazione errata. Per capire se la delegazione è ben utilizzata bisogna guardare,pertanto, al ruolo del soggetto che vi partecipa e più in generale al contenuto dell'intesa : se abbiamo un contenuto che introduce nuovi principi bisogna ricorrere alla legge. Che caratteristiche peculiari ha l'oggetto della delegificazione ( regolamento)? È un regolamento è speciale e particolare come la legge che dà attuazione all'intesa apicale; in quest'ultimo caso si tratta di una legge ordinaria che ha una forte resistenza all'abrogazione passiva rispetto alle altre leggi ordinarie che vengono abrogate con una legge successiva; invece la legge che dà attuazione all'intesa apicale non può essere abrogata da legge successiva,ma da un'altra legge speciale esecutiva di un'ulteriore intesa: se la bilateralità c'è stata prima deve esserci anche nella seconda. Noi stiamo parlando del regolamento per l'intesa paraconcordataria,che può essere oggetto di delegificazione,cioè verrà introdotta attraverso un regolamento, ma il regolamento può abrogare una legge?ovviamente no in virtù del principio gerarchico delle fonti. Di condeguenza dobbiamo chiederci :Può un regolamento,che dà esecuzione ad un'intesa, abrogare una materia già disciplinata dalla legge? Anche in questo caso la risposta è negativa e non possiamo utilizzare la delegificazione. Quindi : l'intesa paraconcordataria può essere recepita per regolamento ma nel caso in cui questa intesa insiste su una materia già disciplinata dalla legge non può entrare per
regolamento,in quanto un regolamento non può abrogare una legge. Un'ultima cosa da dire è che la delegificazione viene ormai utilizzata eccessivamente,anche al di fuori dalle regole,per cercare di snellire e sburocratizzare gli interventi normativi e rispondere in maniera immediata alle esigenze sociali. Tenendo presente il problema precedente,come è possibile salvare la delegificazione anche nel caso in cui l'intesa paraconcordataria insiste su una materia già oggetto di legge? Può succedere che nell'accordo apicale che è entrato per legge, il parlamento detti i principi nuovi che verranno poi materialmente introdotti tramite le intese paraconcordatarie e quindi attraverso il regolamento ( stiamo applicando lo schema del decreto legislativo in cui il parlamento detta al governo i principi da seguire nella legge delega): il Parlamento detta i principi ed il Governo emana il regolamento muovendosi all'interno di questi. Sembrerebbe quindi che il regolamento possa abrogare la legge,ma in realtà il regolamento è solo la condizione temporale di abrogazione,perchè l'effetto abrogante ce l'ha soltanto la legge apicale,in quanto solo una legge ne può abrogare un'altra. Quindi cerchiamo di salvare il principio gerarchico delle fonti pur attuando la delegificazione. Riassumiamo : l'intesa paraconcordataria può entrare con regolamento perchè è semplicemente attuativa e specificativa di un'intesa apicale che è entrata per legge,ma se per caso la disciplina dell'intesa paraconcordataria innova una materia che precedentemente è stata disciplinata dalla legge non possiamo far luogo al regolamento,perchè questo non può abrogare una legge. Quale escamotage utilizziamo? Facciamo sì che la legge che dà attuazione all'intesa apicale non si limita semplicemente a fissare dei principi ,ma dà una delega alle parti istituzionalmente meno importanti in modo che abbiamo già l'innovazione dei principi e l'intesa paraconcordataria si limita semplicemente a dare attuazione ad una innovazione della materia già fissata nella delega della legge apicale.per cui ,in realtà, chi modifica la legge non è il regolamento ma è la legge apicale che diffonde l'effetto abrogante agli accordi successivi,appardata dall'emanazione ( se mai ci sarà) di un accordo paraconcordatario e del regolamento che dà attuazione all'accordo, quindi l'effetto abrogante è da imputare alla legge,ma solo temporalmente e materialmente al regolamento. L'emanazione del regolamento è conditio sine qua non per avere l'effetto abrogante da parte della legge; questo effetto non può travolgere il principio gerarchico delle fonti perchè il regolamento non può abrogare la legge; ergo quando abbiamo un regolamento si verrnno a realizzare le condizioni attuali per far scattare l'effetto abrogante che è quello della legge apicale. Quindi è la legge apicale che abroga la precedente legge.... dall'emanazione del regolamento. Questo regolamento ha anche la specialità di resistere all'abrogazione da parte di una legge quando questa legge non sia attuativa di un'intesa; perchè?perchè siamo nell'ambito della ilateralità,nell'ambito dei rapporti quindi una legge ordinaria,benchè di grado superiore al regolamento,non potrà intervenire in questo ambito della bilateralità => si dice che il regolamento resiste all'abrogazione passiva ma anche in questo caso,in realtà,è la legge apicale che resiste all'abrogazione passiva,trasmettendo questo effetto di specialità al regolamento. Non alteriamo il principio gerarchico delle fonti perchè ,come abbiamo detto, le peculiarità del diritto ecclesiastico non devono diventare privilegi,ma sono peculiarità che devono essere giustificate dagli apici del sistema. Passiamo ad esempi errati di applicazione di delegificazione: 1_ è dato dalle festività religiose diverse dalla domenica: l'art 6 dell'accordo del 1984 dice che la Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa tra le Parti; già questo ci fa capire che si tratta di un'intesa apicale che deve essere introdotta con la legge => così non è stato. Questa intesa non è stata fatta tra le Alte Parti ma fra il consiglio di affari publici della chiesa e l'ambasciata italiana della santa sede ed è stata introdotta con DPR del 1985 n 792 quindi Berlingò afferma che è un'errata applicazione del principio di delegificazione perchè innanzitutto non è stata stipulata l'intesa tra le Alte Parti ed in più si trattava di una legge già disciplinata con legge. 2_ Art
dei vincoli internazionalistici, il secondo si occupa delle competenze esclusive dello stato ed il terzo comma individua le competenze concorrenti delle regioni; il comma 4 riguarda le competenze residuali. Detto ciò,riferendoci all'art 117 c2 lettera c, possiamo dedurre che i rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose sono di competenza esclusiva dello stato,quindi come può prefigurarsi un diritto ecclesiastico regionale? Già prima della riforma del 2001 gli autori ritenevano che di diritto ecclesiastico regionale si potesse parlare ma limitatamente a quelle materie che fossero di competenza delle regioni,con riferimento ad interessi localistici e chiaramente giammai per le libertà fondamentali per le quali non si può avere uno statuto giuridico diverso da regione a regione. Per le materie che abbiano rilevanza a livello regionale è giusto che anche nei rapporti tra lo stato e le confessioni religiose sia nei rapporti in senso stretto (unilateralità)sia in senso ampio possiamo avere una competenza regionale. Confermiamo che occorre la competenza dello stato per fare entrare in vigore un'intesa apicale che riguarda i rapporti tra le alte parti ma se abbiamo una materia di competenza locale possiamo ricorrere ad un'intesa paraconcordataria fatta a livello regionale,tra la conferenza episcopale regionale ed il consiglio regionale,più in generale fra le competenti autorità dello stato e della confessione. Nell'art 117 c 3 ci dice che sono materie concorrenti quelle relative a ( elenchiamo le più importanti a livello ecclesiastico) : - istruzione ,salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale ( è un esempio tipico della competenza concorrente fra stato e regioni,quarto comma.) : la chiesa e tutte le altre confessioni religiose possono creare istituti scolastici (scuole private) ed i programmi ministeriali sono pervasi da un orientamento religioso diffuso per cui il genitore che manda l'allievo presso questa scuola dovrebbe essere garantito di una prosecuzione della sua attività educativa. C'è un problema di rapporti tra la competenza esclusiva dello stato e legislazione regionale perchè in realtà,la parte dell'istruzione,come ci dice l'art 117 c 2 cost lettera n “norme generali sull'istruzione” è di competenza esclusiva dello stato,quindi come rientra in questo ambito la regione? La parte generale è disciplinata dallo stato mentre la specificazione può avvenire a livello locale e quindi nascono scuole cattoliche,coraniche... con delle intese paraconcordatarie è possibile fare sì che le singole scuole confessionali possono far valere la loro autonomia,la loro peculiarità,la loro identità confessionale appunto attraverso queste intese e quindi ricavarsi un minimo di autonomia nell'ambito di quella legislazione scolastica che a livello generale è regolata dall'art 117 c 2 lettera n ,a livello locale dalla regione e poi attraverso queste intese specifiche con la confessione l'intesa possono ottenere la possibilità di specificare questo programma ministeriale attraverso l'autonomia riconosciuta alle singole confessioni religiose. - tutela della salute: anche qui il discorso è parallelo a quello scolastico : abbiamo scuole confessionali e ospedali confessionali e contributi regionali e si devono rispettare,tramite intese, le peculiarità di questi istituti. Ad esempio ad un ospedale religioso non si può chiedere. - valorizzazione dei beni culturali : come per l'istruzione c'è un collegamento con il secondo comma dell'art 117 , competenza esclusiva dello stato, nel senso che lo stato si occupa di dettare i principi generali della valorizzazione dei beni culturali. Tuttavia anche il terzo comma si riferisce a tale tutela,ma siamo nell'ambito della competenza della regione; pertanto possiamo dedurre che mentre lo stato di occupa di dettare la disciplina generale della TUTELA, le regioni si occupano dell'effettiva valorizzazione dei beni culturali. -l'edilizia (urbanistica) : è stata sempre di competenza della legislazione regionale. Sarebbe bene effettuare intese,anche solo procedimentali, per ascoltare il punto di vista dei rappresentanti religiosi in modo da realizzare al meglio questo diritto alla costruzione di edifici di culto. -diritto allo studio o assistenza ecclesiastica (tutelata dal vecchio art.117): ci si riferisce ai libri,scuolabus,borse di studio e più in generale a tutto ciò che serve allo studente per esercitare il suo diritto allo studio. Non essendoci differenza tra alunni che
frequentano scuole pubbliche e scuole private,lo stato deve erogare queste sovvenzioni anche a favore degli alunni che frequentano scuole private. La rilevanza ecclesiasticistica risiede nel fatto che le misure del diritto allo studio devono riguardare tutti; perchè vi è rilevanza regionale? Perchè il vecchio art 117 cost prevedeva che anche questa materia, come quella della programmazione scolastica,fosse di competenza regionale. In sintesi non può farsi nessuna discriminazione tra studenti che studiano in scuole pubbliche e quelli che studiano in scuole private,cosa che avviene per i finanziamenti strutturali(edifici e personale)
PARAGRAFO 32 : effetti preliminari o prodromici.
Glie effetti tipici sono quelli che asseriscono alla legge o comunque alla misura interna recettiva dell'intesa( legge,regolamenti,delegificazione). Se parliamo di EFFETTI PRELIMINARI o PRODROMICI dobbiamo arretrare la forma temporale riferendoci agli effetti che scaturiscono dall'intesa prima che venga recepita,cioè quando è appena posta in essere. Nel momento in cui l'intesa è sottoscritta fra il Governo e i rappresentanti della confessione, può produrre effetti precettivi nei confronti dei consociati? Non sono norme immediatamente precettive vincolano semplicemente le parti che le hanno stipulate cioè governo e rappresentanti confessionali; solo con la recezione l'intesa vincola tutti i consociati. Ricapitolando fin tanto che abbiamo l'intesa non ancora recepita questa non può produrre effetti tipici,ma solo quelli di natura preliminare che obbligano le parti che le hanno stipulate ad impegnarsi per attuare nei loro rispettivi ordinamenti interni le misure recettive di questa intesa. Ecco quindi il primo effetto di natura obbligatoria che sorge in capo alle parti. Per ciò che attiene il Governo,dovrà impegnarsi a presentare il disegno di legge che possa recepire quest'intesa;ed ecco il motivo per cui si parla di iniziativa legislativa vincolata e riservata al governo,in quanto quest'ultimo ha sottoscritto l'intesa ed ha la competenza specifica. Se il governo,una volta che ha sottoscritto l'intesa,cambia indirizzo ritenendo,ad esempio, di aver sbagliato, può rifiutarsi di presentare il disegno di legge? Fin tanto che non si è avuta una nuova intesa il governo non può cambiare opinione,ma può solo riconvocare i rappresentanti confessionali per riponderare alcuni punti. Può succedere,però, che le trattative reintavolate dal Governo vadano a buon fine e per risparmiare tempo,anzichè ricominciare dall'inizio tale processo, il Parlamento può emendare,perchè non si tratta di un emendamento unilaterale,bensì un emendamento forte delle novità che il Governo ha raggiunto con la nuova trattativa. L'intesa,una volta siglata da ambo le parti, dove si colloca? Se per essere recepita ha bisogno di una legge dello stato,allora non si colloca all'interno dell'ordinamento dello stato,ma si trova nell'ambito del diritto esterno,nell'ambito dei rapporti;è un atto di diritto esterno. Quando parliamo di rapporti specifici Si crea uno spazio comune dove entrambe le autorità sono titolari ; questo spazio comune è comunque esterno ai rispettivi ordinamenti,ed ecco perchè ambo le autorità devono emanare misure recettive (art. 8 c 3 “per legge”). Tuttavia si sente l'esigenza di una legge che meglio esplichi l'iter preciso da seguire per l'emanazione di un'intesa,le procedure,sugli effetti, sui limiti. (L'altra corrente di pensiero,invece, considera gli effetti preliminari come atti di diritto esterno, dal momento che fanno scaturire degli effetti a carico del governo) esempi di effetti preliminari o prodromici : 1) parlando dell'autonomia confessionale e dello statuto ebraico,ancorchè l'art. 8 c 2 costituzione fosse già vigente,questo statuto era stato prodotto con il regio decreto del '30. Non bastava,però,che gli ebrei si dessero un nuovo statuto per abrogare il precedente,perchè era incapsulato nel vecchio regio decreto del '30,un atto dello stato e gli statuti,essendo atti di autonomia,non possono abrogare la legge; allora cosa si è dovuto fare per rispettare il principio gerarchico delle fonti e addivenire al
principi cosituzionali e se non dovesse arrivare ad un'interpretazione costituzionale allora potrà rivolgersi alla corte. Diventano, a tal proposito , canoni molto forti i precedenti costituzionali.
l'articolo 7.2 della costituzione non interessa questa fase perchè riguarda la confessione cattolica. Dobbiamo occuparci dell'art. 8.3 cost. E più in particolare della genesi a livello costituente di questo articolo e dell'applicazione dello stesso. Il primo paragrafo di questa seconda voce parla del fatto che l'art. 8.3 cost non è subito stato applicato,sono trascorsi quasi 40 anni per l'effettiva applicazione, in quanto le intese si sono avute a partire dal 1984 (l'art 8.3 si occupa infatti delle intese). Come mai questo ritardo nell'applicazione? -non ci sono precedenti nel nostro ordinamento che ci possano aiutare ad individuare qualcosa di simile. (Il regio decreto del '30 che incapsulava lo statuto degli ebrei è stato sicuramente effettuato ascoltando i rappresentanti degli Ebrei ma nulla ha a che vedere con le intese). Il testo trova un precedente all'esterno nell'art 115 della costituzione cecoslovacca del 1920 e ci parla dei concordati evangelici effettuati con le chiese riformate protestanti in germania,ma la costituzione di weimar nulla dice a tal proposito,come invece la troviamo nella nostra costituzione dove troviamo un obbligo di bilateralità formale e sostanziale. - Quindi un primo motivo è la mancanza di precedenti sia interni che esterni al nostro ordinamento. - Lavori in assemblea costituente : per la stesura dell'art 8c3 cost. Non si è perso molto tempo, cosa che non è avvenuta per la stesura dell'art 7 cost per quanto riguarda la confessione cattolica. Tutto ciò dimostra come l'Italia abbia sempre subito questa ipervalutazione della chiesa cattolica ,non solo in sede costituente per elaborare una norma ad hoc per la chiesa cattolica che mettesse assolutamente in evidenza la vigenza dei Patti Lateranensi,ma anche nell'applicazione concreta dell'art 7 e 8 cost. -Ostilità delle confessioni acattoliche all'osservazione di questo articolo 8.3 in quanto volevano essere svincolate dallo stato (ad esempio la chiesa protestante nasce proprio per il principio della cosiddetta chiesa invisibile,allontanandosi dalla chiesa istituzionalizzata). In realtà le confessioni acatolliche pensavano che le intese fossero ancora i pacta uniones,transazione affinchè ciascuno raggiunga i propri interessi.
Cosa bloccò l'elaborazione dell'art 7 in sede costituente? Innanzitutto c'era chi voleva che la chiesa non avesse più nessun potere come lo aveva precedentemente e chi riteneva che dovesse essere considerata come stato nello stato. Furono rispettate entrambe queste ideologie? In parte sì ,sicuramente l'interesse della chiesa si realizzò con la creazione dell'art. 7 che richiamava i Patti lateranensi,usando espressioni molto più forti rispetto a quelle utilizzate nell'art.8.3.nel momento in cui si introdusse il principio della bilateralità per la chiesa cattolica,il passo per riconoscerla anche alle confessioni acattoliche fu molto breve. Dagli anni '70 in poi si iniziano le trattative per stipulare le prime intese ;oggi abbiamo dodici intese e ci possiamo rendere conto,dalle date di stipulazione come la stagione delle intese sia andata a singhiozzi: c'è stato un aumento nell'84,poi una diminuzione e così via...perchè questo andamento a singhiozzi? Perchè nel 1990,quando c'è stato il primo calo, il Governo ha presentato per la prima volta un disegno di legge sulla libertà religiosa e sull'abrogazione della legge sui culti ammessi; cioè si è cominciato a capire,anche in virtù delle intese fotocopia, come in realtà il costituente non avesse detto che le modifiche di laicità si dovevano compiere solo ed esclusivamente operando sulla componente del pluralismo, ma che bisognava,prima ancora, operare attraverso un intervento unilaterale dello stato,che dicesse come
nel nostro ordinamento dobbiamo essere laici. Quando si stipulano intese si opera all'interno di un ordinamento terzo,esterno a quello della confessione ed a quello dello stato,quindi con le intese operiamo una laicità che per certi versi è favorevole alle confessioni religiose,perchè si permette alla confessione,attraverso la stipulazione dell'intesa,di poter svolgere la propria rilevanza all'interno dell'ordinamento. Si tratta ,dunque,di una laicità che tutela le confessioni dallo stato in maniera tale che questo non possa pronunciarsi sull' ordine religioso,se non addivenire ad una bilateralità. In questo modo non si riesce a tutelare la laicità dello stato dalle confessioni nel proprio ordine temporale,questo lo si può fare solo se lo stato interviene unilateralmente con una legge sulla libertà religiosa che dice cosa può essere fatto e cosa no. Stiamo transitando da un monoconfessionismo cattolico che avevamo durante il periodo fascista ad un pluriconfessionismo,cioè intese fra lo stato ed alcune confessioni religiose. L'ideale,quindi, sarebbe intervenire con una legge unilaterale che può dare eguale misura di libertà a tutte le confessioni. Un'altra precisazioneda fare è che,aumentando il fenomeno dell'immigrazione, la confessione islamica si sta sempre più diffondendo,anche se questa confessione non ha effettuato alcuna intesa con lo Stato; vi sono state molte iniziative nel 2000,nel 2005,nel 2010 e nel 2012,sono nati diversi organi quali il comitato per l'islam,la consulta per l'islam,e per ultima la conferenza permanente religione cultura e integrazione... perchè tutti questi interventi che in realtà non sono previsti dalla costituzione(la quale prevede solo intese con le confessioni religiose)? Anche in questo caso il problema si risolverebbe con la creazione della legge unilaterale di cui sopra si è detto. Attraverso le intese realizziamo l'identità delle confessioni ma non quella dello stato,perchè se si stipulano ancora intese finiamo per qualificare l'identità dello stato in via residuale,come tutto ciò che rimane fuori dalle intese; questo perchè molto spesso si intende la laicità in senso negativo,invece la nostra laicità chiama a concorrere con le confessioni religiose,ovviamente ognuno entro i suoi limiti. Lo stato deve essere autonomo,non deve farsi condizionare dalle varie confessioni ma nello stesso tempo laicità vuol dire che tutte le confessioni religiose possono fare,nella sfera pubblica,tutto ciò che a loro compete,cioè produrre valori. La laicità non si limita semplicemente,come visto negli artt. 7.1 e 8.2, alla distinzione degli ordini (nel senso che lo stato opera nel potere temporale e la chiesa in quello spirituale),ma non è sufficiente questo genere di laicità. In realtà grazie agli artt 7. e 8.3 abbiamo un elemento in più che caratterizzaquesta laicità,cioè il fatto di garantire la vitalità delle confessioni religiose,non chiuse al loro interno,con un intervento dello stato meramente negativo ma attraverso le intese dovremmo aiutare le intese ad uscire dall'isolamento ed a collaborare nella sfera pubblica. D'altronde nel momento in cui iniziano delle trattative,dei negoziati con i rappresentanti confessionali si incomincia a capire cosa vogliono,di cosa hanno bisogno; È un modo di confronto paritario e democratico in cui lo Stato può avere più polso,generalmente. Questo primo paragrafo conclude con il ribadire l'esigenza di una legge unilaterale in quanto sarebbe in grado di tutelare in primo luogo l'identità dello stato;ma detto questo non bisogna arroccare lo stato nella sua autorità trascurando la sua propensione a tenere presente la spiritualità dei singoli,anzi. Bisogna dire che la laicità è l'identità di ogni singola persona perchè: laicità deriva da laos =popolo.
Paragrafo 2 : questo paragrafo parte con l'individuare due principi fondamentali fino ad ora analizzati : distinzione degli ordini (artt. 7.1 e 8.3) e pluralismo (artt.7.2 e 8.3). questi due valori non sono in contrasto tra di loro,ma anzi si compensano a vicenda :laddove opera la distinzione degli ordini noi riusciamo a tutelare o il cittadino o il fedele; invece quando opera il pluralismo riusciamo a tutelare il fedele ed il cittadino insieme. Laicità e pluralismo devono interagire tra di
riferiamo a esigenze religiose chiaramente della popolazione. Simile esigenza noi la troviamo nelle piccole Intese perché dicevamo siamo in presenza di una legge unilaterale dello Stato, in una competenza sicuramente esclusiva dello Stato, autonoma dello Stato e però siccome poi sicuramente questa legge tocca in qualche modo materie, argomenti, questioni che afferiscono all’interesse di una Confessione, è meglio che nella fase determinativa, applicativa di questa legge unilaterale dello Stato, questo ente raggiunga un accordo con le Confessioni. Forse gli esempi che il testo vi dice, anche se sono datati, la legge 580/61 che istituiva il fondo per l’assicurazione, invalidità e la vecchiaia dei ministri acattolici, riferendosi ad essi è chiaro che necessitava anche di sentire la parte interessata e quindi le Confessioni, perché dovevano sapere quali erano questi ministri di culto, in particolare acattolici, visto che ce ne sono tanti ministri. Con queste piccole Intese noi abbiamo applicato chiaramente la situazione specifica della singola Confessione, questa legge che invece riguardava una competenza unilaterale dello Stato, che era appunto quella relativa alla previdenza, invalidità, vecchiaia ecc.. Da notare che queste Intese poi devono a sua volta essere recepite, devono avere un’efficacia normativa in senso stretto e questo è avvenuto tramite decreti ministeriali. Il secondo esempio è dato dal nuovo sistema della disciplina previdenziale pensionistica, legge 903/73, sempre con riferimento al clero acattolico e anche qui abbiamo al solito piccole Intese e decreti ministeriali applicativi. Un argomento un po’ diverso potrebbe essere quello dell’ordinamento penitenziario e vi cita il testo il d.p.r 431/76, dove è stabilito che l’elenco dei ministri di culto che le carceri utilizzano per le istruzioni, l’assistenza religiosa, la celebrazione dei riti ecc.. dev’essere redato dal Ministero dell’ Interno sulla base delle Intese. Quali sono questi ministri di culto acattolico che devono andare a svolgere l’attività d’assistenza spirituale all’interno delle carceri, il Ministero a seguito a questo d.p.r, li individua nell’elenco, non è che se li può inventare lui, deve sentire chiaramente la Confessione, se è un valdese deve sentire la Confessione valdese. Tutto questo il testo ve lo dice per indicare come le Confessioni rilevano come formazioni sociali intermedie, ex art. 2 della Cost, all’interno dello Stato italiano. Tutto questo non ha niente a che vedere con quel colosso tipico del nostro diritto ecclesiastico italiano che è appunto dato dall’ Intese di cui all’ art. 8 c.3 della Cost. Quindi, chiarito tutto ciò che non sono le Intese in senso stretto, dobbiamo occuparci della natura giuridica di queste Intese. Qual è la natura giuridica di queste Intese? Le Intese sono atti di diritto esterno rispetto ai rispettivi ordinamenti, dello Stato e della Chiesa. Lo stesso art. 8 c.3 ci dice che ci vuole una legge per recepirla all’interno dell’ordinamento, altrimenti che bisogno ci sarebbe di ricorrere ad una legge se non fosse un atto di diritto esterno. Semmai si ci interroga sul fatto se la legge che recepisce l’Intesa debba semplicemente tradurre la sostanza o se viceversa la legge deve recepire parola per parola il testo dell’Intesa che è stata raggiunta tra il Governo e i rappresentanti Confessionali. Deve la legge recepirla in toto, cioè dev’esserci un obbligo anche di rispetto formale anche nelle virgole o basta semplicemente che venga tradotta la sostanza, cioè l’aspetto essenziale, che non si stravolgano le cose principali? Esempio: se si dice che si deve fare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole, non puoi dire che non lo si faccia o che lo si fa saltuariamente ecc.. L’Intesa va recepita nella sua totalità, però per arrivare a questo il testo vi fa vedere, giustamente anche quali sono le tesi diverse, perché poi sostanzialmente anche se tesi ce ne sono tante, si arriva ad una summa divisio tra una tesi ed un’altra, diciamo le varie scuole di pensiero vengono grosso modo affastellate in due gruppi fondamentali. E vedete che seguendo una scuola di pensiero coerentemente si arriva a più risultati diversi rispetto a quelli dell’altra scuola di pensiero, perché qui i problemi collegati sono più di uno non è soltanto individuare questa domanda che potrebbe sembrare un po’ inutile o pignola, cioè quella se la legge deve recepire in toto l’Intesa o basta semplicemente che ne raffiguri o ne sintetizzi la sostanza? Perché da questo è collegato anche l’altro problema, anzi addirittura è a
monte, il problema non solo quello di individuare la natura giuridica dell’Intese, ma anche il problema principale che è la fonte per la risoluzione di tutti gli altri problemi, che è quello di concetto di Confessione religiosa. In questo i testi non ci aiutano, noi non abbiamo per esempio la Costituzione che ci dice cos’è la Confessione religiosa, ma neanche le leggi, si parla di Confessione religiosa ma non si dice cos’è. Non è un problema da poco individuare il concetto di Confessione religiosa e lo Stato interviene in punta di piedi in questa materia proprio perché non ha la competenza a dire cos’è una Confessione religiosa. Cioè non può dire tu che propugni questi precetti sei Confessione religiosa e tu no. Questo non lo potrebbe fare perché ci sono delle norme specifiche della Cost che dicono che lo Stato non può intervenire in quella che è la materia dogmatica, 7 c.1, 8 c.2. Tre sono i problemi collegati e le soluzioni a questi problemi sono diverse a seconda della scuola di pensiero che noi adottiamo. Quindi abbiamo due scuole di pensiero, cominciamo con quella che non è nostra. Vi ricordate che vi ho sempre detto che sulla base delle evidenti differenze verbali che sono manifestate tra i due artt quello del 7 e quello dell’ 8, quello che si riferisce alla Chiesa cattolica, c’è tutta la retorica possibile ed immaginabile, “..Stato e Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani” e poi soprattutto per quello che ci riguarda “ i loro rapporti sono disciplinati da Patti Lateranensi, le modifiche dei Patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale”, a questo fa ‘ pandan’ invece “..che i loro rapporti sono regolati per legge sulla base delle Intese con le relative rappresentanze”. C’è differenza verbale, per cui giocando su questa differenza verbale, l’altra scuola di pensiero a cui noi non ci richiamiamo dice che non possiamo considerare alla stessa stregua Chiesa cattolica o comunque i Concordati che tradizionalmente vengono fatti con la Chiesa cattolica, rispetto alle Intese, tant’è vero che lo Stato al suo interno, visto che si occupa dei suoi cittadini, può regolare anche gli aspetti religiosi, per legge sulla base delle Intese con le relative rappresentanze. Sembrerebbe quasi che questa Intesa sia un modulo burocratico e che poi sia la legge comunque l’atto importante con il quale lo Stato può esercitare la sua sovranità sui cittadini, non la può perdere, anche se riguarda la sfera religiosa. Coloro i quali ritengono appunto ci sia questa differenza tra la Chiesa e le Confessioni acattoliche, oppure anche inglobando la Chiesa, ritengono che le Confessioni religiose siano ordinamenti interni allo Stato, allora questi ritengono che l’Intesa sia un mero modulo burocratico, in questo caso la legge di recezione dell’Intesa possa semplicemente limitarsi a carpire la sostanza dell’Intesa. Non ha bisogno di recepire parola per parola, quindi secondo questa scuola di pensiero ritiene che l’Intesa può essere recepita nella sostanza, non c’è bisogno di una perfetta coincidenza dal punto di vista formale. Quindi in questo caso l’Intesa che natura giuridica avrà? Atto di diritto esterno? Ma giammai! Per loro è un mero atto di diritto interno, cioè quasi un modulo burocratico, per certi versi, e quindi la legge è quello che è importante, è la legge che recepisce quest’Intesa, è la legge che fissa questi rapporti. Alcuni ritengono che sia così limitatamente alle Confessioni acattoliche, altri invece, con maggiore coerenza, ritengono che riguardi anche la Chiesa questo discorso, cioè non riconoscono neanche alla Chiesa questa sovranità di ordinamento diverso rispetto al nostro. Quindi a noi interessa sapere il concetto di Confessione religiosa, magari noi parliamo di natura giuridica dell’Intesa, ma grosso modo è la stessa identica cosa. Allora al riguardo si deve dire che per loro il concetto di Confessione religiosa è in senso ampio, che significa? Significa che, per questa scuola di pensiero, qualunque gruppo religioso è Confessione religiosa, anche un gruppo che non si dà un minimo di normativa, che non ha quindi intenzione di entrare in conflitto con lo Stato, è bene Confessione religiosa. Perché questo? È sempre coerente il discorso! Cioè se noi abbiamo detto che siamo nell’ambito dell’ordinamento interno dello Stato, perché lo Stato non abdica la sua sovranità visto che si tratta disciplinare i propri cittadini, allora anche le Confessioni religiose non sono altro che