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Riassunto sull'ente ecclesiastico, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Il concetto di ente ecclesiastico. La natura giuridica degli enti ecclesiastici. L’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Tipologia: Sintesi del corso

2022/2023

Caricato il 05/03/2023

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angela-vinoso 🇮🇹

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ENTE
Il termine ente fa riferimento ad un’organizzazione di persone e di beni che assume una qualche
rilevanza per l’ordinamento giuridico. Enti a NATURA PUBBLICA sono coloro che perseguono
istituzionalmente fini di rilevanza generale e enti A NATURA PRIVATA che perseguono scopi di
carattere privato e non di rilevanza generale.
Gli enti assumono personalità giuridica nel nostro ordinamento solo dopo il RICONOSCIMENTO
questo comporta che l'ente sia titolare di un'autonomia patrimoniale perfetta e che i creditori non
possano aggredire il patrimonio dei singoli associati e le vicende incidono solo sul patrimonio
dell’ente. Gli enti non riconosciuti hanno invece un’autonomia patrimoniale imperfetta, secondo
cui risponde delle obbligazioni assunte non soltanto il patrimonio dell’ente ma anche il patrimonio
dei soggetti che hanno stipulato tali obbligazioni.
NATURA ENTE ECCLESIASTICO
C’è un problema: non si capisce la natura pubblica, privata, o mista degli enti ecclesiastici. Il codice
civile del 1865 riconosceva a questi una natura pubblica. Il codice attuale non cita in modo chiaro
gli enti ecclesiastici.
Questa mancanza ha indotto a ritenere che gli enti ecclesiastici fossero sottoposti solo alla
disciplina del diritto canonico e alla legislazione pattizia e che fossero di conseguenza sottratti alla
normativa di diritto comune.
-Galgano sosteneva che gli enti ecclesiastici, poiché regolati da leggi speciali, non avrebbero
necessitato di essere disciplinati dal diritto comune. Questa teoria è tuttavia errata per due
considerazioni: (a) la normativa di diritto comune riguarda tutte le persone giuridiche e (b)
né il diritto canonico né i patti lateranensi sono una legislazione speciale.
-Del Giudice diceva che gli enti ecclesiastici erano caratterizzati da una “speciale pubblicità”
e dovevano essere considerati di volta in volta pubblici o privati secondo le circostanze.
Anche questa teoria non è convincente perché agli enti ecclesiastici è comunque richiesta
l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche seguendo tutto il procedimento volto ad
ottenere il riconoscimento.
In conclusione, quindi possiamo affermare che gli enti ecclesiastici hanno natura giuridica
privata.
ECCLESIASTICIT À DELL’ENTE
LA LEGGE 222/1985 (quella che ha riformato l’istituto beneficiale e che riguarda
esclusivamente gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) stabilisce che il riconoscimento da
parte dello Stato si ottiene con alcuni requisiti (l’ente non nasce come ecclesiastico, ma lo
diventa solo dopo il riconoscimento dello Stato)
- Approvazione canonica dell’ente
- Deve avere sede in Italia
- Deve avere un fine di religione e di culto
I riferimenti normativi sono: CODICE CIVILE, ACCORDO DI VILLA MADAMA, LEGGE 222/2985 E
INTESE CON LE CONFESSIONI ACATTOLICHE.
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ENTE

Il termine ente fa riferimento ad un’organizzazione di persone e di beni che assume una qualche rilevanza per l’ordinamento giuridico. Enti a NATURA PUBBLICA sono coloro che perseguono istituzionalmente fini di rilevanza generale e enti A NATURA PRIVATA che perseguono scopi di carattere privato e non di rilevanza generale. Gli enti assumono personalità giuridica nel nostro ordinamento solo dopo il RICONOSCIMENTO questo comporta che l'ente sia titolare di un'autonomia patrimoniale perfetta e che i creditori non possano aggredire il patrimonio dei singoli associati e le vicende incidono solo sul patrimonio dell’ente. Gli enti non riconosciuti hanno invece un’autonomia patrimoniale imperfetta, secondo cui risponde delle obbligazioni assunte non soltanto il patrimonio dell’ente ma anche il patrimonio dei soggetti che hanno stipulato tali obbligazioni. NATURA ENTE ECCLESIASTICO C’è un problema: non si capisce la natura pubblica, privata, o mista degli enti ecclesiastici. Il codice civile del 1865 riconosceva a questi una natura pubblica. Il codice attuale non cita in modo chiaro gli enti ecclesiastici. Questa mancanza ha indotto a ritenere che gli enti ecclesiastici fossero sottoposti solo alla disciplina del diritto canonico e alla legislazione pattizia e che fossero di conseguenza sottratti alla normativa di diritto comune.

  • Galgano sosteneva che gli enti ecclesiastici, poiché regolati da leggi speciali, non avrebbero necessitato di essere disciplinati dal diritto comune. Questa teoria è tuttavia errata per due considerazioni: (a) la normativa di diritto comune riguarda tutte le persone giuridiche e (b) né il diritto canonico né i patti lateranensi sono una legislazione speciale.
  • Del Giudice diceva che gli enti ecclesiastici erano caratterizzati da una “speciale pubblicità” e dovevano essere considerati di volta in volta pubblici o privati secondo le circostanze. Anche questa teoria non è convincente perché agli enti ecclesiastici è comunque richiesta l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche seguendo tutto il procedimento volto ad ottenere il riconoscimento. In conclusione, quindi possiamo affermare che gli enti ecclesiastici hanno natura giuridica privata. ECCLESIASTICITÀ DELL’ENTE LA LEGGE 222/1985 (quella che ha riformato l’istituto beneficiale e che riguarda esclusivamente gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) stabilisce che il riconoscimento da parte dello Stato si ottiene con alcuni requisiti (l’ente non nasce come ecclesiastico, ma lo diventa solo dopo il riconoscimento dello Stato)
  • Approvazione canonica dell’ente
  • Deve avere sede in Italia
  • Deve avere un fine di religione e di culto I riferimenti normativi sono: CODICE CIVILE, ACCORDO DI VILLA MADAMA, LEGGE 222/2985 E INTESE CON LE CONFESSIONI ACATTOLICHE.

La legge 222 precisa anche i requisiti per essere considerato ente con fine di religione o di culto: enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari. La legge 222 chiarisce la differenza tra attività di religione o di culto da altre attività diverse: Le prime sono dirette all’esercizio del culto, alla catechesi, all’educazione cristiana; le seconde sono quelle di assistenza, beneficenza, istruzione ed educazione. Da ciò capiamo che ad esempio un ENTE OSPEDALIERO non può essere un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto poiché non rientra in quella categoria di enti aventi fini di religione o di culto MA negli istituti ospedalieri è riconosciuta l’assistenza spirituale. L’ente ospedaliero deve essere RICONOSCIUTO con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale sentito il Consiglio provinciale di sanità. Proprio secondo queste disposizioni si determinano due conseguenze molto importanti: in primo luogo non si ha più l’equiparazione del fine di religione e di culto a quello di beneficenza e di istruzione previsto nel Concordato del ‘29; In secondo luogo gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto ma queste ultime sono soggette comunque alle leggi dello Stato (ciò avviene quando un ente ecclesiastico che ha fine di religione o di culto svolge delle attività commerciali, pensiamo ad esempio alle stanze che le suore affittano ai bisognosi) Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti per porre in essere negozi giuridici devono comunque provvedere all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche per la quale è necessario il riconoscimento. Dunque, il carattere dell’ecclesiasticità non è intrinseco alla natura dell’ente ma è un requisito che proviene dallo Stato. In conclusione, la legge n. 222/1985 riconduce gli enti ecclesiastici nell’ambito del diritto comune. PROCEDIMENTO X IL RICONOSCIMENTO:  Si parte con la presentazione della domanda da parte di chi rappresenta l’ente o da parte dell’autorità ecclesiastica competente alla prefettura territorialmente competente;  Il prefetto trasmette gli atti al Ministro degli Interni (direzione generale degli affari di culto);  Il procedimento si conclude con il decreto di riconoscimento e, qualora la domanda non sia accolta, l’autorità amministrativa né da comunicazione al rappresentante così questo può ricorrere per motivi di legittimità al Consiglio di Stato. Il riconoscimento da parte dello Stato ha comunque un carattere discrezionale : stesso la legge n. 222/1985 afferma che gli enti «possono» essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili. Oggi, tuttavia, questa discrezionalità è molto limitata in quanto il riconoscimento viene in linea di massima sempre attribuito. Sono sottratti dal procedimento appena descritto determinati istituti, i quali sono dotati di personalità giuridica per antico possesso di Stato : la Santa sede, enti centrali della Chiesa, seminari, parrocchie di antica istituzione, capitoli (= assemblea di religiosi).