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Sent. Cass. Convivenza come coniugi e nullità matrimoniale, Dispense di Diritto Canonico

Questa sentenza della cassazione italiana discute sulla situazione giuridica della convivenza come coniugi, come elemento essenziale del matrimonio rapporto e fonte di diritti inviolabili, e come eccezione in senso stretto in applicazione dell'accordo lateranense e del codice civile. La sentenza esamina la sussistenza di questa situazione giuridica in caso di sentenza di nullità di matrimonio pronunciata da un tribunale ecclesiastico.

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 21/10/2021

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Cassazione Sez. Un. Civili, 17 Luglio 2014, n. 16 379
Mass ima del dot t. Gius eppe Buffon e
(tra tta da IL C ASO .it)
Sentenza ecclesiastica di nullità de l ma trimoni o Pronu nciata dopo tre anni di convivenz a dei
coni ugi G iudizio di deli bazione in Italia Esclus ione
Sentenza ecclesiastica di nullità de l ma trimoni o Pronu nciata dopo tre anni di convivenz a dei
coni ugi Gi udi zio di de lib azione in Italia Escl usi one Sussistenza della convivenza per tre
anni E cce zione in senso stretto Oneri a ca rico dell’eccipie nte Precisazi oni
La convivenza "come coniug i" deve intendersi secondo la Costituzi one (artt. 2, 3, 29, 30 e 31), le Ca rte
Europee dei dir itti (art. 8, parag raf o 1, della C onvenzi one Eur opea dei diritt i de ll'uomo e delle libertà
fondamentali, a rt. 7 del la Carta dei dir itti fondamenta li dell'Unione Europea ), come inte rpretat e dalla
Cort e Euro pea dei diritti dell'uo mo, ed il Codic e civi le qua le elemento essenziale de l "mat rimonio -
rapport o", c he si mani festa come consue tudine di vita con iugale com une, stabile e continu a nel tempo,
ed esteriormente riconoscibile attraverso c orrispondenti, specific i fatt i e com portamenti dei coniugi,
e quale fonte di una plura lità di diritti inviola bili, di dove ri inde rogabili, di responsabilità anche
genitoriali in presen za di figli, d i aspettative legitti me e di legitt imi aff idament i degli stessi coniug i e
dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari. In tal modo intesa, la convivenza
"com e coniugi", protratt asi per almeno tre ann i dall a data di celebrazi one del matrimon io
"con cordata rio" regolarment e trascritto, c onn otando nell'e ssenzia le l'istituto del matrimonio
nell 'ordina mento italian o, è c ostitutiva di una situazi one gi uridica disci plinata da n orme
cost ituzionali, convenz iona li ed ordinarie, di "or dine pubblico italia no" e, pe rtanto, an che in
appl icazion e dell'art . 7 Cost., comma 1, e del prin cipi o supremo di laicità dello Stato, è ostativa ai
sensi de ll' Accordo, con Protoc ollo addizi onale, firm ato a Roma il 18 febbrai o 19 84, che apporta
modificazioni al Concor dato lateranense dell'1 1 febbraio 1929, tra la Repu bblica italiana e la Santa
Sede , reso esec utivo dalla L. 25 m arzo 1985, n. 1 21, (in particolare, dell'art. 8, n. 2, l ett. c, del l'Accor do
e del pu nto 4, lett. b, del Prot ocollo addiz ionale) , e dell 'art. 797 c.p.c., co mma 1, n. 7 alla dichiarazi one
di effica cia nella Repubblica Ita liana delle sente nze definit ive di nullit à di m atrimonio pronunciate
dai tribunali eccle siastici, p er qualsias i vizio genetic o del ma trimonio acce rtato e dichiarato dal
giud ice ecclesiast ico nell'" ordine canonic o" nono stante la sussistenza di detta convive nza con iugale .
La convivenza "come coniug i", c ome situa zione giuridica d'or dine pubblico ostativa all a dichiarazi one
di effica cia nella Repubblic a Italiana delle sente nze definit ive di nullit à di m atrimonio pronunciate
dai tribunali e ccle sia stici, ed in qua nto con notata da una "complessità fattua le" stretta mente c onne ssa
all' eserciz io d i diritti, all'ade mpiment o di dov eri ed all'assunzione di respo nsabili pers onalissimi di
cias cun o dei coniug i, deve qualificarsi si ccome eccezione in senso st retto ( exceptio juris) o pponibile da
un co niuge alla domanda di deli bazione proposta dal l'altro coniuge e, pe rtan to, non può essere
ecce pita dal pubblico minis tero inte rveniente ne l giud izio di delibaz ion e rilevata d'uffi cio dal
giud ice della delibazione o da l giudice di le gittimi dinanzi al quale, peraltro, non può n eppure
esse re dedott a per la prima volta potendo invece ess ere eccep ita esclu sivamen te, a pe na di de cadenza
nella comparsa di risposta, dal c oniuge convenuto in tale giudizio inte ressato a farla valer e, il qua le
ha inoltre l'one re sia di alleg are fatti e comportamenti dei coniugi specifici e ril evanti, idonei ad
inte grare detta situaz ione giuridica d'ordine pubblico, sia di dimost rarne la sussisten za in caso di
cont estazione m ediante la dedu zione di pertinent i mezzi di prova anc he presuntiva. Ne consegue che
il giudice della delibaz ione può disporre un'apposi ta istruz ione probato ria, tenendo conto sia della
comples sità dei relativi a ccertamenti in fatto, sia del coinvol gimento di diritti, doveri e responsa bilità
pers onalissimi de i coni ugi, s ia del do vere di osse rvare in ogni caso il divieto d i "ri esame del m erito"
della sentenza canonica, e spressa mente i mposto al g iudice della delib azione dal pun to 4 , lett. b), n. 3,
del Pr otocoll o addizionale all' Accordo , ferm o res tando comunqu e il controllo del giu dice di legitti mità
secondo le special i dis posizioni dell'Accordo e del Proto collo addizionale, i normali parame tri previsti
dal codice di procedu ra civile ed i principi di diritto elab orati dalla giurisp rudenza di legittimità in
mate ria.

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Cassazione Sez. Un. Civili, 17 Luglio 2014, n. 16379

Massima del dott. Giuseppe Buffone (tratta da IL CASO.it)

Sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio – Pronunciata dopo tre anni di convivenza dei

coniugi – Giudizio di delibazione in Italia – Esclusione

Sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio – Pronunciata dopo tre anni di convivenza dei

coniugi – Giudizio di delibazione in Italia – Esclusione – Sussistenza della convivenza per tre

anni – Eccezione in senso stretto – Oneri a carico dell’eccipiente – Precisazioni

La convivenza "come coniugi" deve intendersi – secondo la Costituzione (artt. 2, 3, 29, 30 e 31), le Carte Europee dei diritti (art. 8, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), come interpretate dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, ed il Codice civile – quale elemento essenziale del "matrimonio- rapporto", che si manifesta come consuetudine di vita coniuga le comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari. In tal modo intesa, la convivenza "come coniugi", protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio "concordatario" regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di "ordine pubblico italiano" e, pertanto, anche in applicazione dell'art. 7 Cost., comma 1, e del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa – ai sensi dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo dalla L. 25 marzo 1985, n. 121, (in particolare, dell'art. 8, n. 2, lett. c, dell'Accordo e del punto 4, lett. b, del Protocollo addizionale), e dell'art. 797 c.p.c., comma 1, n. 7 – alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio acce rtato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'"ordine canonico" nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale. La convivenza "come coniugi", come situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, ed in quanto connotata da una "complessità fattuale" strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all'assunzione di respo nsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, deve qualificarsi siccome eccezione in senso stretto ( exceptio juris ) opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall'altro coniuge e, pertanto, non può essere eccepita dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione né rilevata d'ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità – dinanzi al quale, peraltro, non può neppure essere dedotta per la prima volta – potendo invece essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio interessato a farla valere, il quale ha inoltre l'onere sia di allegare fatti e comportamenti dei coniugi specifici e ril evanti, idonei ad integrare detta situazione giuridica d'ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva. Ne consegue che il giudice della delibazione può disporre un'apposita istruzione probatoria, tenendo conto sia della complessità dei relativi accertamenti in fatto, sia del coinvolgimento di diritti, doveri e responsabilità personalissimi dei coniugi, sia del dovere di osservare in ogni caso il divieto di "ri esame del merito" della sentenza canonica, espressamente imposto al giudice della delibazione dal punto 4, lett. b), n. 3, del Protocollo addizionale all'Accordo, fermo restando comunque il controllo del giudice di legittimità secondo le speciali disposizioni dell'Accordo e del Protocollo addizionale, i normali parametri previsti dal codice di procedura civile ed i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.