Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto Fallimentare: Esercizi e Quiz - Prof. Tedoldi, Appunti di Diritto fallimentare

appunti del 2019 pre codice della crisi e dell'insolvenza

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 28/04/2021

gabriele-cavazzani
gabriele-cavazzani 🇮🇹

4

(4)

3 documenti

1 / 4

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Diritto Fallimentare Cavaz/Mich/Silvio/Alby
DA TENERE A MENTEEEEEEE DIO BOIA!
Decreto legislativo 5/06 RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE
CONCORSUALI
Decreto legislativo 169/07 DECRETO CORRETTIVO DELLA RIFORMA
1)FUNZIONI DEL FALLIMENTO E LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA PROCEDURA
Cos’è lo stato di Insolvenza
L’imprenditore si trova in una particolare situazione economico finanziaria che lo rende incapace di far
fronte ai propri debiti.
Quindi la conseguenza è che c’è l’esigenza di garantire la parità di trattamento dei creditori
dell’imprenditore insolvente.
La parità di trattamento dei creditori (parconditio creditorum)
Quando ci si trova in questo stato, vi è una procedura giudiziaria chiamata procedura concorsuale.
Queste possono essere il:
-Fallimento;
-Liquidazione coatta-amministrativa;
-Concordato preventivo;
-Amministrazione straordinaria.
IL FALLIMENTO
Con il termine fallimento è una procedura concorsuale che indica lo stato patrimoniale di un soggetto
che non ha più la capacità obiettiva di far fronte puntualmente alle proprie obbligazioni.
Caratteri della procedura fallimentare:
-Universalità: il fallimento colpisce tutti i beni del debitore (non colpisce i beni vitali del debitore);
-Concorsualità: tutti i creditori devono essere soddisfatti;
-Ufficialità: il fallimento può essere iniziato anche senza l’impulso d’ufficio.
2) I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO
La dottrina per la dichiarazione di fallimento individua dei presupposti:
-La natura di imprenditore commerciale: quindi l’imprenditore per essere dichiarato fallito deve
svolgere un’attività commerciale (art. 1 della legge fallimentare dice che: l’imprenditore per esser
assoggettato al fallimento deve svolgere un’attività commerciale ad esclusione degli enti pubblici).
Per individuare l’imprenditore bisogna vere i requisiti dimensionali e di indebitamento max che gli
imprenditori commerciali devono avere (secondo la riforma d.lgs 169/07). Non sono soggetti al
fallimento, chi ha un attivo patrimoniale <300.000 chi ha realizzato utili <200.000 ed ammontare di
debiti inferiori a 500.000 euro, nei 3 esercizi antecedenti al fallimento. (PRESUPPOSTO
SOGGETTIVO)
-Lo stato di insolvenza: art. 5 legge fallimentare: che dice che è in stato di insolvenza chi non
riesce regolarmente a soddisfare le proprie obbligazioni. (La riforma del 2006 stabilisce che non è
possibile dichiarare fallito se l’ammontare dei debiti scaduti è superiore a 25.000 euro mentre
quello del 2007 si passa a 30.000) (PRESUPPOSTO OGGETTIVO)
-l’imprenditore non deve essere già soggetto ad una procedura di liquidazione coatta.
(PRESUPPOSTO SOGGETTIVO)
-non deve aver fatto domanda di concordato preventivo
-non devono sussistere i requisiti per l’assoggettabilità dell’impresa alla amministrazione
straordinaria.
3) COMPETENZA E INIZIATIVA PER LA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO E LA SENTENZA DI
FALLIMENTO E I MEZZI DI IMPUGNAZIONE
pf3
pf4

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto Fallimentare: Esercizi e Quiz - Prof. Tedoldi e più Appunti in PDF di Diritto fallimentare solo su Docsity!

DA TENERE A MENTEEEEEEE DIO BOIA!

Decreto legislativo 5/06 RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI Decreto legislativo 169/07 DECRETO CORRETTIVO DELLA RIFORMA 1)FUNZIONI DEL FALLIMENTO E LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA PROCEDURA Cos’è lo stato di Insolvenza L’imprenditore si trova in una particolare situazione economico finanziaria che lo rende incapace di far fronte ai propri debiti. Quindi la conseguenza è che c’è l’esigenza di garantire la parità di trattamento dei creditori dell’imprenditore insolvente. La parità di trattamento dei creditori (parconditio creditorum) Quando ci si trova in questo stato, vi è una procedura giudiziaria chiamata procedura concorsuale. Queste possono essere il:

  • Fallimento;
  • Liquidazione coatta-amministrativa;
  • Concordato preventivo;
  • Amministrazione straordinaria. IL FALLIMENTO Con il termine fallimento è una procedura concorsuale che indica lo stato patrimoniale di un soggetto che non ha più la capacità obiettiva di far fronte puntualmente alle proprie obbligazioni. Caratteri della procedura fallimentare: - Universalità: il fallimento colpisce tutti i beni del debitore (non colpisce i beni vitali del debitore); - Concorsualità: tutti i creditori devono essere soddisfatti; - Ufficialità: il fallimento può essere iniziato anche senza l’impulso d’ufficio. 2) I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO La dottrina per la dichiarazione di fallimento individua dei presupposti: - La natura di imprenditore commerciale : quindi l’imprenditore per essere dichiarato fallito deve svolgere un’attività commerciale (art. 1 della legge fallimentare dice che: l’imprenditore per esser assoggettato al fallimento deve svolgere un’attività commerciale ad esclusione degli enti pubblici). Per individuare l’imprenditore bisogna vere i requisiti dimensionali e di indebitamento max che gli imprenditori commerciali devono avere (secondo la riforma d.lgs 169/07). Non sono soggetti al fallimento , chi ha un attivo patrimoniale <300.000 chi ha realizzato utili <200.000 ed ammontare di debiti inferiori a 500.000 euro, nei 3 esercizi antecedenti al fallimento. ( **PRESUPPOSTO SOGGETTIVO)
  • Lo stato di insolvenza:** art. 5 legge fallimentare: che dice che è in stato di insolvenza chi non riesce regolarmente a soddisfare le proprie obbligazioni. (La riforma del 2006 stabilisce che non è possibile dichiarare fallito se l’ammontare dei debiti scaduti è superiore a 25.000 euro mentre quello del 2007 si passa a 30.000) ( **PRESUPPOSTO OGGETTIVO)
  • l’imprenditore non deve essere già soggetto ad una procedura di liquidazione coatta. (PRESUPPOSTO SOGGETTIVO)
  • non deve aver fatto domanda di concordato preventivo
  • non devono sussistere i requisiti per l’assoggettabilità dell’impresa alla amministrazione straordinaria.
  1. COMPETENZA E INIZIATIVA PER LA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO E LA SENTENZA DI FALLIMENTO E I MEZZI DI IMPUGNAZIONE**

Dichiarazione di fallimenti è l’inizio della procedura giudiziale, rivolta alla realizzazione coattiva dei diritti dei creditori, quindi i legittimati a chiedere il fallimento sono i creditori o anche il debitore e il pubblico ministero. Il soggetto competente a dichiarare il fallimento è il tribunale dove ha luogo la sede dell’azienda che sta andando in fallimento, nel caso questo non sia competente deve fare richiesta ad un altro tribunale di eseguire la procedura fallimentare. (art. 9 legge fallimentare: Competenza). Il procedimento è formato da:

**- fase istruttoria pre-fallimentare: si svolge davanti al tribunale in composizione collegiale;

  • sentenza fallimentare:** ha natura dichiarativa e provvisoriamente esecutiva e contiene: o la nomina dei principali organi della procedura; o l’ordine per il fallito di depositare entro 3 giorni: bilanci, scritture contabili e l’elenco dei creditori; o fissazione della prima udienza di verifica dei creditori (entro 20gg dalla sentenza); o da quel momento entro 30 gg i creditori possono presentare la domanda di insinuazione allo stato passivo, di restituzione e di rivendica. - Impugnazione della dichiarazione di fallimento (art. 18 legge fallimentare): è proposta dal debitore entro 30 gg presso la corte d’appello, nei confronti del curatore o dei creditori, può essere ricorribile in cassazione, che se accoglie il ricorso revoca il fallimento (comporta il fatto che il debitore non è dichiarato fallito ma vengono comunque eliminati tutti i fattori negativi per i creditori), se lo rigetta conferma il fallimento. GLI ORGANI Una volta data la sentenza di fallimento, vengono ricercati i creditori i quali dovranno essere soddisfatti, e ci sarà la nomina dei principali organi della procedura e sono: o Tribunale fallimentare: è il tribunale che ha dichiarato il fallimento ed è investito di tutta la procedura fallimentare, è giudice naturale di tutte le cause che derivano dal fallimento. Le sue competenze sono: o Nomina o revoca o sostituisce il giudice delegato e il curatore; o Decide sui reclami contro il giudice delegato; o Risolve i conflitti tra gli organi fallimentari; o Può chiedere in qualsiasi momento chiarimenti e informazioni al curatore, al fallito e al comitato dei creditori o Giudice delegato: la sua funzione è di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura. o Autorizza l’esercizio provvisorio dell’impresa (anche se l’azienda è fallita può continuare a svolgere la sua attività fino a che lo dice lui); o Autorizza l’affitto dell’azienda; o Autorizza i singoli atti previsti dal piano di liquidazione; o Accerta che i crediti e i diritti reali vadano ai terzi. o Curatore: il suo compito principale è quello della gestione dei beni del fallito, chi sono i curatori? Possono essere avvocati, dottori, commercialisti, ragionieri, studi professionali; il curatore è un pubblico ufficiale, il curatore deve: o Redigere inventari, relazioni, bilancio ed esaminare domanda di ammissione al passivo o Proporre l’affitto di un’azione ed un programma di liquidazione; o Procede alle vendite; o Promuove la chiusura del fallimento. o Presentare nel caso domanda di revoca. Il curatore diventa custode di tutte le attività con i conseguenti poteri di amministrazione e di liquidazione per assicurare ai creditori l’esecuzione correttiva. o Il comitato dei creditori: organo collegiale composto da 3 o 5 creditori e nominato dal giudice delegato, quindi quelli che con la domanda di ammissione al passivo hanno dato

Prima del riparto finale, il curatore presenta al giudice il conto della sua gestione, e solo dopo l’approvazione del giudice delegato, e liquidato il compenso al curatore, ordina il riparto finale. Se i creditori non si presentano alla liquidazione, i crediti li trovano in posta, qui rimangono per 5 anni se per 5 anni nessuno li rivendica entrano nelle casse dello stato. CESSAZIONE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE Il fallimento si conclude quando non vi sono più domande al passivo, è compiuta la ripartizione finale e non ci sono altre attività da dividere, e non è possibile eseguire la ripartizione per la mancanza all’attivo. Quindi gli effetti della chiusura sono: la decadenza degli organi preposti al fallimento, le capacità personali e patrimoniali. LA RIAPERTURA DEL FALLIMENTO L’unica certezza della riapertura del fallimento sono le bestemmie degli organi decaduti, perché dio can un curatore che è andato in vacanza gli gira un po’ il cazzo se viene richiamato per la procedura fallimentare, però penso che continuerà a girargli il cazzo. IL CONCORDATO FALLIMENTARE È un procedimento più breve in quanto non si ha la liquidazione dell’attivo, vi è ugualmente la parità di trattamento dei creditori. LA SDEBITAZIONE Consiste nella liberazione del fallito dai debiti residui, a condizione che esso sia considerato meritevole una volta conclusa la procedura fallimentare. IL CONCORDATO PREVENTIVO Vi è un piano di risanamento (presupposto oggettivo) che viene proposto al creditore dal debitore, ed i presupposti che esso venga stipulato, è che vi sia la possibilità di fallire, e deve essere in stato di crisi o di insolvenza (presupposto soggettivo). Deve esserci un giudizio di omologazione che avviene davanti al tribunale.