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riassunti di diritto industriale sulla parte dei brevetti e marchi.
Tipologia: Appunti
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Le creazioni intellettuali sono idee creative nel campo della cultura e della tecnica, tutelate nel nostro ordinamento come espressione originale della personalità umana. Non essendo cose corporali, sono definite dalla dottrina come beni immateriali. Le creazioni intellettuali si distinguono in due grandi categorie:
Il brevetto può essere definito come l’attestato amministrativo con il quale si attribuisce all’inventore il diritto esclusivo di godere, per un tempo determinato, dei risultati di una nuova invenzione. In alternativa si può definire il brevetto come una sorta di contratto fra l’inventore e la collettività: l’inventore fornisce un insegnamento che la collettività non possiede ed in cambio riceve l’attribuzione di un diritto esclusivo di uso, limitato nel tempo. Oggetto del brevetto sono soltanto le invenzioni tecnologiche; restano scoperte – perciò – le innovazioni di tipo commerciale. Il sistema brevettuale italiano è regolato dal codice civile agli artt. 2584-2594 e dalla legge speciale R.D. 1127/39 e successive modifiche 2. Quanto alla natura giuridica del brevetto la dottrina non è unanime:
(^1) Al concetto di invenzione industriale, la legge riconduce anche i c.d. modelli di utilità e modelli e disegni ornamentali. (^2) Una riforma sostanziale di tale legge è stata effettuata con D.P.R. 338/79 di adeguamento alle importanti convenzioni internazionali degli anni ’70. Recentemente è intervenuto il D.Lgs. 198/96 per adeguare la normativa italiana agli accordi internazionali di Marrakech (denominati Trip’s).
Le invenzioni brevettabili e i loro requisiti La definizione tradizionale di invenzione brevettabile è quella di soluzione originale di un problema tecnico : l’invenzione si colloca quindi nel mondo della tecnica, visto in contrapposizione a quello della scienza 3. I requisiti di brevettabilità dell’invenzione sono tradizionalmente quattro:
Il diritto esclusivo di utilizzare l’invenzione nasce con il rilascio del brevetto che è l’ atto di accertamento costitutivo della P.A. con cui si conclude una procedura che si articola in varie fasi:
La concessione del brevetto non pregiudica l’esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità del brevetto; essa serve solo a spostare l’onere della prova della mancanza dei requisiti per la brevettabilità dell’invenzione a carico di chi intende impugnarne la validità 6. Ai sensi dell’art. 59 della legge sul brevetto, quest’ultimo è nullo:
ricercatori 7. Si distinguono:
Il contenuto del brevetto ed i suoi limiti Il diritto di esclusiva sull’invenzione attributo dal brevetto ha una durata limitata a venti anni (salvi i termini diversi previsti dalle normative brevettali speciali) a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto. Quanto al limite spaziale ha efficacia solo nell’ambito dello Stato che lo ha rilasciato. L’art. 4 L.brev. prevede che l’inventore possa utilizzare l’invenzione, e quindi lanciare il prodotto sul mercato, già a partire dalla data di deposito della domanda di brevetto 8. L’esclusività attribuita dal brevetto al suo titolare, così come risulta dall’art. 1bis della L.brev. concerne:
Salve le ipotesi sopra analizzate, ogni uso dell’invenzione altrui, non autorizzato dal titolare del brevetto, costituisce contraffazione. Si distinguono vari casi di contraffazione:
(^7) Sebbene il legislatore abbia iniziato a dettare per essi alcune norme, sono tuttora contratti atipici. (^8) Questo non è possibile per i brevetti farmaceutici. La legge infatti richiede un periodo di accertamenti e sperimentazioni del farmaco prima della messa in commercio. Per evitare che la durata della protezione brevettuale risulti in tal modo erosa, la L. 349/91 ha previsto un certificato complementare che prolunga la protezione brevettuale oltre la sua scadenza naturale per una durata pari al periodo intercorso fra la data di deposito della domanda e la data del decreto di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco. (^9) L’esclusiva del commercio trova un limite nel principio dell’esaurimento, in base al quale il diritto del titolare si esaurisce una volta che il prodotto sia stato posto in vendita. (^10) L’estensione del brevetto è determinata dalle rivendicazioni, ma le rivendicazioni sono, a loro volta, interpretate alla luce dell’intero fascicolo brevettuale.
Quanto all’estensione del brevetto, occorre distinguere tra il brevetto di prodotto – che ha estensione limitata all’uso descritto e rivendicato e agli usi ad esso equivalenti 11 - e il brevetto di procedimento – che conferisce al titolare una posizione di esclusività in ordine a quel determinato metodo o processo oggetto di brevetto.
Il giudizio di contraffazione Il titolare del brevetto 12 è legittimato ad agire in giudizio contro il terzo che – senza autorizzazione
La trasferibilità e l’estinzione del brevetto Come abbiamo già avuto modo di vedere, i diritti patrimoniali nascenti dalle invenzioni industriali sono trasferibili. In particolare, per quanto concerne i diritti di brevetto, gli atti traslativi inter vivos sono riconducibili ai modelli della:
I brevetti speciali
Il nostro ordinamento prevede alcuni brevetti speciali la cui disciplina si discosta in modo più o meno evidente a secondo della natura dell’oggetto della tutela.
Le invenzioni farmaceutiche sono brevettabili come qualsiasi altra invenzione sulla base della normativa comune. Un primo problema attiene alla validità della domanda di brevetto per formule generali (con cui il richiedente vorrebbe precostituirsi una riserva su tutti i composti riconducibili alla formula generale) e ai suoi rapporti con le invenzioni di selezione (cioè di quelle invenzioni che hanno per oggetto un composto nuovo seppur riconducibile ad una molecola nota). La soluzione del problema sembra essere l’individuazione dell’attività inventiva di selezione nell’ambito della formula generale:
Nonostante sia palese che il settore delle biotecnologie richieda una autonoma disciplina brevettuale, il nostro ordinamento – ad eccezione delle nuove varietà vegetali – è privo di norme ad hoc : ciò comporta, quanto meno, l’esigenza di alcuni ritocchi alla disciplina comune. In particolare, l’impossibilità tecnica di pervenire ad una descrizione dell’invenzione avente ad oggetto nuove entità microbiologiche ha portato alla creazione di sistemi di culture del microrganismo presso centri di raccolta specializzata, attribuendo al deposito un effetto equivalente alla descrizione.
A seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione di Parigi del 1961, è stato emanato il D.P.R. 974/75 contenente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali. Tale normativa prevede una protezione limitata unicamente ai nuovi prodotti e non anche ai procedimenti per la loro produzione (che perciò restano affidati alla disciplina generale). Per essere brevettabile, la nuova varietà vegetale deve presentare i seguenti requisiti:
(^21) Secondo tale regola, il brevetto perde i suoi effetti a seguito del deposito in Italia di una
domanda di brevetto, per la stessa invenzione, da parte di chi ha depositato, nell’anno precedente, una domanda di brevetto (per la stessa invenzione) in un altro Stato aderente alla Convenzione di Unione.
La durata del brevetto su una nuova varietà vegetale è di quindici anni ma si estende a trenta nel caso di piante a fusto legnoso.
In ottemperanza alla direttiva C.E.E. 54/87, l’Italia ha varato la L. 70/89 la quale dispone una disciplina di protezione per le topografie di semiconduttori. Sebbene la legge parli di registrazione , si tratta di una disciplina brevettuale. Il diritto di esclusiva comprende il diritto di riproduzione ed il diritto di sfruttamento dell’opera. Esso ha durata decennale ed il suo riconoscimento sembra subordinato all’esame preventivo del trovato. Quanto ai requisiti per la brevettabilità, non è distruttiva della novità la predivulgazione avvenuta nei due anni precedenti il deposito della domanda.
L’invenzione non brevettata e la sua tutela Nell’ordinamento italiano, l’invenzione non brevettata è protetta mediante le regole di tutela del segreto industriale. Il segreto delinea una protezione di mero fatto e di tipo obbligatorio. Precisamente, la protezione dell’invenzione non brevettata si sostanzia nella previsione di un obbligo legale di segretezza a carico dei collaboratori dell’inventore 22 , e nel riconoscimento della validità dei contratti di know-how 23 , accompagnati dall’obbligo di segretezza posto a carico dell’acquirente.
L’art. 6 L.brev. crea – a favore di chi abbia utilizzato un’invenzione non brevettata nel corso dell’anno anteriore al deposito di un’altrui domanda di brevetto – il diritto di prosecuzione di tale utilizzazione ( diritto di preuso ). Deve comunque trattarsi di effettiva attuazione e tale diritto di preuso non è comunque opponibile a terzi. Il preutente, infatti, non vanta un diritto di esclusiva nei confronti del successivo registrante, né può agire con l’azione di contraffazione, ma è semplicemente immune dall’azione di contraffazione del titolare del brevetto.
La tutela internazionale del brevetto Le normative brevettuali nazionali sono tutte incentrate sul principio della territorialità. Di conseguenza, l’inventore che voglia sfruttare l’invenzione un mercato plurinazionale dovrà chiedere ed ottenere il brevetto in più Stati ( brevetti paralleli ) e ciascun brevetto sarà soggetto alla sua disciplina nazionale. Tale situazione crea consistenti costi e problemi di gestione per risolvere i quali si sono succedute nel tempo varie convenzioni internazionali.
Alla convenzione di unione di Parigi, firmata il 20 marzo 1883 aderiscono 107 Stati tra cui l’Italia. Il testo della convenzione fissa una serie di principi per agevolare i depositi plurimi di domande di brevetto:
Anche i contratti di know-how possono dar vita ad intese restrittive della concorrenza o a veri e propri abusi monopolistici. È stato quindi approvato recentemente il regolamento numero 556/ relativo all'applicazione dell'articolo 81 del trattato CEE a categorie di accordo di licenza di know- how. Tale regolamento contempla una lista di clausole consentite ed una lista di clausole vietate. Sono consentite, tra le altre:
La convenzione sul brevetto comunitario è stata sottoscritta a Lussemburgo nel 1975 e ratificata in Italia con la legge 302/93. Si tratta di un accordo, riservato ai paesi membri dell'U.E., diretto ad introdurre un unitario ed autonomo brevetto, valido per l'intero territorio comunitario. Esso fa leva sull'esistenza della procedura unificata di rilascio , già creata dalla convenzione sul brevetto europeo, con la differenza che al termine dell'esame - e quindi all'atto che concedere il brevetto - questo, invece di essere frazionato in fasce di brevetti nazionali, rimane unico e valido per tutti i paesi dell'unione. La conseguenza principale è costituita dal fatto che il brevetto comunitario è sottratto così alla giurisdizione nazionale. Il testo originale della convenzione sul brevetto comunitario prevede, infatti, una competenza esclusiva del giudice comunitario alla dichiarazione della nullità del brevetto disponendo la creazione, a tal fine, di appositi organi giurisdizionali presso gli stati aderenti. Ai tribunali nazionali rimane la competenza a decidere il giudizio di contraffazione che, tuttavia, va sospeso se pende la procedura di ampliamento del brevetto presso il giudice comunitario competente. Ciò spiega la riluttanza dei paesi contraenti a dare il via a questo strumento di politica Industriale.
La circolazione internazionale delle tecnologie
La circolazione delle tecnologie sostituisce in molti casi la circolazione dei prodotti. Può accadere, infatti, che barriere doganali o costi di produzione rendano antieconomica l’importazione di un certo prodotto in un certo mercato. In tal caso, il mercato può essere penetrato dall'interno, creando in esso una società che proceda alla realizzazione in loco del prodotto, utilizzando le necessarie tecnologie che saranno fornite, dietro corrispettivo, dalla società madre. Particolari problemi si pongono per gli scambi internazionali di tecnologie per paesi di diverso regime politico o di diverso livello industriale:
I brevetti per i modelli
Accanto ai brevetti per invenzione, il nostro ordinamento prevede i brevetti per modelli industriali, espressione quest’ultima che comprende due diversi gruppi di creazioni:
Il modello di utilità è la forma nuova di un prodotto industriale, idonea a conferire al prodotto stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. Non è facile distinguere nettamente il modello di utilità dall’invenzione: dottrina e giurisprudenza oscillano tra un criterio quantitativo , che vede il modello come una invenzione minore, e un criterio qualitativo , per il quale nel modello manca la soluzione nuova di un problema tecnico, agendo qui l’innovazione solo su aspetti marginali ed esecutivi di ciò che è già noto 24. Complessi sono i rapporti tra modello di utilità, marchio di forma e divieto di imitazione servile. Il problema che si pone è se le forme utili possano anche essere registrate come marchio o protette ex. art. 2598, n. 1 c.c.: se ciò fosse possibile, le forme utili riceverebbero una tutela potenzialmente perpetua ed il limite temporale del brevetto per modello risulterebbe così vanificato. E’ quindi preferibile ritenere che le forme utili non possano accedere al brevetto per marchio o alla tutela ex art. 2598 n. 1 neanche se dotate di valore distintivo, qualora esprimano un nuovo concetto innovativo e siano, perciò, brevettabili come modello.
Il modello ornamentale è il trovato che conferisce ad un oggetto noto uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee e di colori. Il brevetto per modello ornamentale ha efficacia per quindici anni. Il modello ornamentale va distinto dall’opera d’arte applicata all’industria. Rilevano, a tal proposito, il criterio della scindibilità tra valore artistico e carattere industriale 25 e il criterio della sufficienza del valore artistico della forma.
L’impresa deve poter essere facilmente individuata e localizzata. Tale obiettivo riguarda tre diversi aspetti:
Il più importante segno distintivo è senza dubbio il marchio inteso come il segno che si appone sul prodotto e ne costituisce la marca. Le funzioni da esso svolte sono essenzialmente tre:
una domanda di brevetto per invenzione può depositare anche una domanda di brevetto per modelli di utilità che varrà solo nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte. (^25) Si ha scindibilità quando l’opera può essere apprezzata esteticamente indipendentemente
dall’utilità del prodotto. (^26) Si tratta però di una esclusività in senso merceologico, limitata cioè a quei prodotti o servizi
in ordine ai quali il titolare del segno opera: solo in tale ambito, infatti, può crearsi rischio di confusione.
Acquisto del diritto
In seguito alle modifiche apportate all’art. 22 L.ma. dal L.Lgs 480/92, qualunque soggetto, anche non imprenditore, può ottenere una registrazione per marchio d’impresa. Naturalmente, tale libertà incontra alcuni limiti. In particolare, per quanto concerne l’uso come marchio:
(^29) L’art. 16 della legge sul marchio accenna a tale requisito allorché dice che “possono
costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i nuovi segni…” ma è il successivo art. 17 che chiarisce in negativo cosa debba intendersi per nuovo. In particolare non sono nuovi:
i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
i segni identici o simili a quelli già usati da altri in Italia come marchio per prodotti o servizi identici o affini, qualora sussista un rischio di confusione per il pubblico che può anche consistere in un rischio di associazione tra i due segni;
i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna, adottato da altri nell’ambito di attività imprenditoriali identiche o affini;
i segni identici o simili ad un marchio già da altri registrato in Italia;
i segni identici o simili ad un marchio che goda di rinomanza, anche se registrati per prodotti o servizi non affini, qualora ritraggano dalla notorietà del marchio anteriore un indebito vantaggio o arrechino allo stesso un pregiudizio. (^30) Non è invece di ostacolo la malafede sopravvenuta. (^31) E’ questo un caso ulteriore in cui l’ordinamento consente l’uso contemporaneo di marchi
confondibili da parte di imprenditori diversi. (^32) Inoltre l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi può, anche in questo caso, subordinare la
registrazione al consenso dell’interessato. (^33) In questo caso il legislatore tiene conto del valore di suggestione, traducibile in capacità di
vendita, che ritiene quindi degno di tutela.
può:
Il procedimento di registrazione, volto all’ottenimento dell’attestato di registrazione emesso dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si articola nelle seguenti fasi:
La tutela del diritto Il diritto d’uso esclusivo del marchio si sostanzia nella possibilità, riconosciuta al titolare, di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, determinati comportamenti. Il diritto di esclusiva ha natura reale, sicché la sua violazione va ravvisata in ogni abusiva riproduzione, indipendentemente da qualsiasi connotazione soggettiva di buona o mala fede e, quindi, dalla presenza della colpa o del dolo nella parte che abbia dato luogo all’abuso. Il rischio di confusione con l’associazione richiede, oltre alla confondibilità tra i segni, anche l’identità o l’affinità tra i prodotti o i servizi contrassegnati 34. Pur in presenza di segni identici, infatti, tale rischio non può verificarsi quando i prodotti ai quali sono applicati sono merceologicamente lontanissimi gli uni dagli altri. È questo il principio della relatività o specialità della tutela del marchio 35.
Quando due marchi non sono identici ma soltanto simili, occorre valutare se tra essi vi sia confondibilità sulla base di varie considerazioni:
Si ha cessione del marchio quando il titolare del marchio si spoglia definitivamente di tale titolarità a favore di un altro soggetto. Mutando radicalmente la vecchia normativa, il D.Lgs. 480/92 ha affermato il principio della libera cedibilità del marchio – non più connessa quindi ad altri elementi aziendali – e riconosciuto la legittimità della cessione parziale – ovvero la cessione del marchio solo per una parte dei prodotti per i quali è registrato 39.
Il marchio, oltre che ceduto, può essere concesso in licenza. Il contratto di licenza è quello mediante il quale il titolare del marchio (licenziante), pur conservando tale titolarità, ne attribuisce l’uso e il godimento a terzi (licenziatari) 40.
Dalla cessione o dalla licenza di marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. La continuità qualitativa imposta da tale norma non esige necessariamente che il prodotto fornito dal licenziatario o dal cessionario sia della stessa identica qualità di quello già contrassegnato, con il medesimo marchio, dal loro dante causa. L’obiettivo del legislatore è di evitare l’inganno del pubblico: ciò che la norma vieta, dunque, sono solo quei deterioramenti rilevanti del prodotto di cui il pubblico non venga avvertito.
Sono denominati contratti di merchandising quei contratti con i quali il titolare di un marchio notorio concede a terzi la facoltà di usare il marchio per prodotti notevolmente diversi dai propri.
L’art. 49 L.ma. sottopone le vicende attinenti al marchio registrato ad un regime di trascrizione simile a quello che la legge prevede per i beni mobili registrati. La trascrizione, che si effettua presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, condiziona non la validità dell’atto ma la sua opponibilità a terzi; costituisce, inoltre, un criterio di preferenza tra due aventi causa del medesimo dante causa.
L’estinzione del marchio
L’estinzione del marchio si realizza con:
(^39) La cessione parziale del marchio è ammissibile anche quando sussista una affinità tra i
prodotti per i quali il diritto al marchio rimanga al cedente e quelli per i quali passi al cessionario. (^40) La licenza può essere:
con o senza esclusiva (nel secondo caso abbiamo l’ipotesi in cui due o più soggetti mettono sul mercato prodotti con lo stesso marchio; i prodotti devono pertanto essere uguali);
totale o parziale (relativa cioè a tutti o solo ad una parte dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato);
riferita all’intero territorio dello Stato o soltanto a parte di esso. (^41) In realtà, più che l’estinzione del diritto, la dichiarazione di nullità è l’accertamento del suo
non essere mai sorto.
Il marchio registrato può essere dichiarato nullo dal giudice ordinario qualora manchi dei suoi presupposti e dei requisiti di validità. In particolare il marchio è nullo qualora:
La decadenza è la cessazione anticipata del diritto di marchio rispetto al termine di scadenza previsto dalla legge. Ne sono ipotesi:
Legittimato attivo a tali azioni è chiunque vi abbia interesse 43 , legittimato passivo è il titolare del marchio, litisconsorti necessari sono coloro che hanno diritto al marchio così come risulta dall’attestato di registrazione. Autorità competente è il giudice ordinario; la competenza per territorio è funzionale e inderogabile. L’onere della prova incombe su chi impugna la validità del marchio registrato 44. Le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza di un marchio, una volta passate in giudicato, hanno efficacia erga omnes e sono retroattive, le prime alla data della registrazione, le seconde alla data del fatto che ha provocato la decadenza. L’invalidità del marchio, di regola, si traduce nell’impossibilità per il titolare di pretenderne l’uso esclusivo. Quando però la causa di nullità comporti l’illiceità dell’uso del marchio, l’art. 10 L.ma. vieta a chiunque di farne uso.
I marchi collettivi I marchi collettivi sono destinati ad essere utilizzati da una pluralità di imprenditori diversi dal titolare e non da quest’ultimo, il quale si limita a concedere in uso il marchio in questione a produttori che si impegnino all’osservanza di determinati regolamenti. Tali regolamenti riguardano (^42) L’utilizzo deve essere effettivo e non sporadico al solo fine di impedire la decadenza. (^43) L’art. 59 L.ma. legittima anche il P.M. (^44) La prova del non uso può essere data con ogni mezzo ed anche con presunzioni semplici. La ratio di tale temperamento va ravvisata nell’impossibilità per il terzo di dare piena prova del fatto che il marchio da lui impugnato non sia mai stato usato in nessun tempo e in nessun luogo, e per contro nella facilità per il titolare di dar prova dell’avvenuto uso.
in quanto richiamate espressamente dallo stesso regolamento 46 ; La registrazione del marchio comunitario si effettua presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno. La tutela è assoluta quando ci si trovi davanti a segni identici a quelli per cui il marchio è stato registrato; è invece subordinata alla sussistenza di un rischio di confusione nel caso di segni identici o simili per prodotti uguali o analoghi oppure anche diversi se in considerazione della notorietà acquisita dal marchio anteriore.
Il marchio di fatto A norma dell’art. 2571 c.c., chi abbia fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso. Si distinguono due ipotesi a seconda che il preuso importi:
Gli altri segni distintivi
La ditta è il segno che contraddistingue l’impresa nel suo complesso ed è necessario nel senso che, in mancanza di diversa scelta, esso coincide con il nome civile dell’imprenditore. Le funzioni della ditta sono l’identificazione del titolare e l’individuazione dell’impresa. Oggi, tuttavia, la ditta tende a confondersi con il marchio specialmente per le imprese di medie e grandi dimensioni. La ditta può essere liberamente formata dall’imprenditore purché rispetti:
all’introduzione della regola di libera cedibilità del marchio.
Ragione sociale e denominazione sociale sono per le società ciò che il nome civile è per la persona fisica. Il codice civile chiama ragione sociale il nome delle società di persone; chiama invece denominazione sociale il nome delle società di capitali. Queste, per poter essere regolarmente formate devono:
L’insegna è un segno distintivo facoltativo. Secondo alcuni contraddistingue i locali in cui si svolge l’attività d’impresa; secondo altri contraddistingue l’intero complesso aziendale. L’unico requisito espressamente richiesto è quello della novità; la dottrina ritiene comunque che non si possa prescindere anche dagli altri requisiti della liceità, verità e capacità distintiva. Anche per l’insegna vale oggi la nuova regola di libera cedibilità.
Nell’esperienza giurisprudenziale, si individuano come segni atipici: