Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto Internazionale: Consuetudine, Trattati e Riserve - Prof. Pietrobon, Appunti di Diritto Internazionale Pubblico

Appunti della totalità delle lezioni della prof. Pietrobon, presi con cura e attenzione.

Tipologia: Appunti

2015/2016

In vendita dal 07/09/2016

greta_mandarini
greta_mandarini 🇮🇹

4

(4)

9 documenti

1 / 32

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
17 OTTOBRE
NORME CONSUETUDINARIE: non scritte ( PRASSI = comportamenti degli
stati +opinio iuris)
Esempio di prassi ( COMPORTAMENTI DEGLI STATI):
REGOLA APPLICATA DAI GIUDICI INTERNI: immunità dalla giurisdizione di
uno stato straniero = nessun giudice interno degli stati può sottoporre a
giudizio uno stato straniero, per la parità tra stati
ENTI LOCALI: sono anch'essi attori della prassi
POTERI ESECUTIVI: esercizio del diritto dello straniero all'interno dello
Stato.
Dunque qualsiasi organo statale può esercitare la prassi ( comportamenti
degli stati); è però necessario accertare il comportamento della
moltitudine di stati: RACCOLTE DELLA PROPRIA PRASSI per facilitare il
processo ( vedi USA che sono molto attivi nel rendere pubblica la prassi)
Nel caso della Consuetudine è richiesta la prassi generale degli Stati ( è
necessario che tutti incorrano alla formazione della consuetudine) ma non
c'è un numero minimo dei 193 stati+ Taiwan da raggiungere; Ci sarà
qualche stato che non concorrerà alla formazione della consuetudine,
perché non la ritiene un comportamento da seguire: è ammesso
contrastare la prassi se non va bene a qualche stato ( in tal caso non nasce
la norma consuetudinaria); la prassi si limita solo agli stati favorevoli dal
momento che non c' un numero minimo di stati e nemmeno la totalità per
la formazione della consuetudine.
L'unico vincolo è che devono essere rappresentate tutte le aree
geograche del mondo, cioè deve essere un FENOMENO GENERALE.
Non ci sono oggi molte norme consuetudinarie perché sono rappresentati
solo una parte degli stati del mondo.
ES:
INTERVENTI UMANITARI : uso della forza senza il consenso degli stati dove
si opera e senza l'autorizzazione del Consiglio di sicurezza NU= ART 2.4
della Carta NU vieta l'uso della forza; quindi l'uso della forza è conforme
solo per decisione del Consiglio Sicurezza ( altrimenti c'è il veto)
LIBIA: c'era autorizzazione delle NU quindi l'intervento era permesso
SIRIA: non c'era l'autorizzazione perché Cina e Russia hanno messo il
veto/ Francia e Usa avevano detto che sarebbero intervenuti lo stesso poi
invece non lo hanno fatto; Obama diceva che sarebbe stato lecito
intervenire lo stesso perché c'era il precedente del Kosovo ma questo
ragionamento è errato perché è si possibile che venga fatta una
consuetudine in deroga ad un trattato ma non basta vi sia un precedente
( serve prassi continuativa e opinio iuris) --> occorre una prassi ben più
estesa ( stati del nord sud est ovest) anche se non c'è un numero minimo
di stati
-Il giudice internazionale dunque fa l'indagine sulla prassi di tutti gli Stati ma
poi serve l opinio iuris =" opinione che un comportamento sia
doveroso in base a norma giuridica"
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto Internazionale: Consuetudine, Trattati e Riserve - Prof. Pietrobon e più Appunti in PDF di Diritto Internazionale Pubblico solo su Docsity!

17 OTTOBRE

  • NORME CONSUETUDINARIE: non scritte ( PRASSI = comportamenti degli

stati +opinio iuris)

Esempio di prassi ( COMPORTAMENTI DEGLI STATI):

  • REGOLA APPLICATA DAI GIUDICI INTERNI: immunità dalla giurisdizione di

uno stato straniero = nessun giudice interno degli stati può sottoporre a

giudizio uno stato straniero, per la parità tra stati

  • ENTI LOCALI: sono anch'essi attori della prassi
  • POTERI ESECUTIVI: esercizio del diritto dello straniero all'interno dello

Stato.

Dunque qualsiasi organo statale può esercitare la prassi ( comportamenti

degli stati); è però necessario accertare il comportamento della

moltitudine di stati: RACCOLTE DELLA PROPRIA PRASSI per facilitare il

processo ( vedi USA che sono molto attivi nel rendere pubblica la prassi)

Nel caso della Consuetudine è richiesta la prassi generale degli Stati ( è

necessario che tutti incorrano alla formazione della consuetudine) ma non

c'è un numero minimo dei 193 stati+ Taiwan da raggiungere; Ci sarà

qualche stato che non concorrerà alla formazione della consuetudine,

perché non la ritiene un comportamento da seguire: è ammesso

contrastare la prassi se non va bene a qualche stato ( in tal caso non nasce

la norma consuetudinaria); la prassi si limita solo agli stati favorevoli dal

momento che non c' un numero minimo di stati e nemmeno la totalità per

la formazione della consuetudine.

L'unico vincolo è che devono essere rappresentate tutte le aree

geografiche del mondo, cioè deve essere un FENOMENO GENERALE.

Non ci sono oggi molte norme consuetudinarie perché sono rappresentati

solo una parte degli stati del mondo.

ES:

INTERVENTI UMANITARI : uso della forza senza il consenso degli stati dove

si opera e senza l'autorizzazione del Consiglio di sicurezza NU= ART 2.

della Carta NU vieta l'uso della forza; quindi l'uso della forza è conforme

solo per decisione del Consiglio Sicurezza ( altrimenti c'è il veto)

  • LIBIA : c'era autorizzazione delle NU quindi l'intervento era permesso
  • SIRIA : non c'era l'autorizzazione perché Cina e Russia hanno messo il

veto/ Francia e Usa avevano detto che sarebbero intervenuti lo stesso poi

invece non lo hanno fatto; Obama diceva che sarebbe stato lecito

intervenire lo stesso perché c'era il precedente del Kosovo ma questo

ragionamento è errato perché è si possibile che venga fatta una

consuetudine in deroga ad un trattato ma non basta vi sia un precedente

( serve prassi continuativa e opinio iuris) --> occorre una prassi ben più

estesa ( stati del nord sud est ovest) anche se non c'è un numero minimo

di stati

-Il giudice internazionale dunque fa l'indagine sulla prassi di tutti gli Stati ma

poi serve l opinio iuris =" opinione che un comportamento sia

doveroso in base a norma giuridica"

( caso del piroscafo è simile al caso dei marò)

-La Consuetudine è un accordo tacito = i nuovi stati devono accettarlo! -->

" CONSUETUDO EST SERVANDA " ovvero gli stati si adeguano

automaticamente al diritto consuetudinario;

Dopo la seconda guerra mondiale la consuetudine ha dato dei problemi perché

c'è stata la decolonizzazione+ liberazione degli stati satelliti URSS = nuovi stati

indipendenti hanno interessi diversi: per esempio vigeva il DIRITTO DEL MARE,

cioè il diritto di sfruttare le risorse marine e i sovietici dicono che si tratta di

interessi di tipo borghese ( diritto che continuava ad essere rispettato anche

dopo le guerre ) --> era dunque necessaria una CONVENZIONE sul diritto

del mare che includesse tutti i nuovi stati ; è stata fatta una conferenza a cui

hanno partecipato tutti gli stati nuovi per mettere per iscritto le norme

consuetudinarie che fossero fattibili per tutti gli stati.

OPERA DI SEMPLIFICAZIONE messa in moto dall'assemblea Generale per il

complesso processo di formazione della convenzione!

La COMMISSIONE DI DIRITTO INT LE DELLE NU è formata da giuristi

indipendenti da tutte le aree giuridiche che ricevono dall'assemblea generale il

compito di accettare il diritto consuetudinario di una certa materia ( lavoro

ingente) --> interpellano tutti gli stati e mettono insieme un TESTO IN

ARTICOLI che riproduca il più fedelmente possibile il diritto consuetudinario=

CODIFICAZIONE : mettere per iscritto le norme consuetudinarie non scritte.

Si tratta quindi di un progetto di articoli, approvato dall'assemblea generale, e

funziona come progetto di accordo aperto alla firma, dopo la quale entrerà in

vigore.

CONVENZIONE DI CODIFICAZIONE : questa fa si che gli stati evitino tutte le

ricerche in materia di diritto consuetudinario e possano fare affidamento

direttamente sulle convenzioni. --> questa convenzione è valida solo per chi vi

ha partecipato!! Chi non vi ha partecipato può dire che la CONSUETUDINE è

diversa dalla CONVENZIONE e può quindi dimostrare che ci sono norme

divergenti.

-Con la convenzione non significa che la consuetudine cessa di esistere!

CONVENZIONE DI VIENNA SUL " DIRITTO DEI TRATTATI" :

regola la formazione dei trattati, le materie … etc … --> è stata codificata ed è

entrata in vigore come convenzione il 23 Maggio 1969

-FRANCIA /USA esclusi perché non vogliono essere vincolati ( questi due paesi

allora devono andare a cercare la consuetudine perché solo in alcuni casi

applicano la convenzione)

La convenzione serve anche per migliorare la gestibilità di tutta la materia

anche quando si tratta di norme nuove ( vedi le NORME SULLO SVILUPPO

PROGRESSIVO); alcune convenzioni restano allo stato di progetto di articoli e

quindi su quella materia vige la responsabilità statale ( non diventano

convenzione e la consuetudine rimane l'unica vera fonte)

22 OTTOBRE

  • AGREEMENT=ACCORDO=TRATTATO: GOVERNI CHE CONSENTONO AD

OBBLIGARSI--> serve la ratifica del presidente della repubblica

secondo quanto stabilito all' ART. 80 della Costituzione ( il presidente

della repubblica e quindi il governo chiede l'autorizzazione al parlamento

il quale emette la AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA)

ATTENZIONE: molte materie vincolanti e importanti vengono fatte a livello non

giuridico!

23 OTTOBRE

TRATTATI

"convenzione di Vienna sul diritto dei trattati" 23 Maggio 1969 -->

firma del trattato

E' una convenzione di CODIFICAZIONE che ha il compito di raccogliere le norme

consuetudinarie e porle in forma scritta : vincola solo gli Stati che ne fanno

parte ed è usata solo per i trattati in forma scritta.

Ci possono essere delle prassi non scritte nella convenzione e gli Stati che non

vi aderiscono fanno riferimento a queste prassi, chi invece la accetta deve

seguirla.

CONVENZIONE DI VIENNA

  • CAMPO DI APPLICAZIONE: trattati conclusi FRA STATI ( non sono

ammessi altri soggetti)

  • DEFINIZIONI ( ART. 2 lettera a ): indicato che cosa significa trattato e gli

obblighi " qualunque ne sia la denominazione"( Può essere battezzato

con un altro titolo: trattato-accordo-statuto-carta). L'accordo è l'incontro

del consenso di tutte le parti su di un unico testo ( " gli stati dovrebbero

fare "= accordo non vincolante/ " gli stati fanno"= accordo vincolante)

-Differenza :

  • DIRITTO DEI CONTRATTI: contratti tra soggetti privati ( la legge fissa i

limiti per il contenuto del loro accordo) CODICE CIVILE = consenso delle

parti+ disciplina della legge

  • DIRITTO DEI TRATTATI: non c'è una legge superiore ai contraenti che

stabilisca i requisiti di forma ( non c'è un limite all'autonomia deli Stati )

--> l'accordo è l'incontro del consenso delle parti e può anche essere in

forma non scritta.

ART 3 : per i trattati non scritti non si applica la convenzione ma la

CONSUETUDINE ( sono rari i trattati in forma orale --> vedi accordo

Berlusconi-Gheddafi scritto solo in un secondo momento)

PROCEDURA DI FORMAZIONE DEI TRATTATI:

A. FORMA NORMALE/SOLENNE: è molto articolata e nulla è lasciato al caso;

coinvolge anche le regole interne

B. FORMA SEMPLIFICATA

FASI:

a. FASE DELLA NEGOZIAZIONE : l'iniziativa può provenire sia dagli stati

che dalle org int li ( NU- consiglio EU), i quali predispongono delle

conferenze internazionali dove discutono il contenuto del trattato e alla

ine redigono il testo. A questa fase partecipano STATI ( GOVERNI

NAZIONALI) perciò è molto difficile accordarsi su di un unico testo

ES : negoziazione sul traffico di organi a cui ha partecipato la prof: viene

punito l'espianto, l'impianto, l'uso di organi umani dietro pagamento -->

stabilito dalla convenzione ; per alcuni bisognava distinguere l'espianto ad

uso medico/ ricerca

ES: convenzione di Istanbul sulla violenza nelle donne ( lungo e difficile)

Quando il testo è finito, viene aperto alla firma = NEGOZIAZIONE

CONCLUSA perché il testo è stato approvato da tutti--> i rappresentanti

dei governi firmano il testo approvato ma la firma non obbliga ancora lo

Stato a rispettare l'accordo !! Può accadere infatti che gli Stati non

facciano passi successivi : o il Parlamento nazionale non ratifica l'accordo,

quindi la firma rimane ma non si passa alla ratifica, oppure per una regola

fissata all'inizio= stabilito all'inizio della conferenza la possibilità di votare

a MAGGIORANZA o articolo per articolo o tutto il testo; se c'è una

minoranza di stati che non accetta il testo allora non avviene la ratifica. Il

testo viene approvato anche senza l'unanimità!

a. FASE DELLA RATIFICA : gli Stati mostrano la volontà di obbligarsi sul

piano giuridico ( ratifica-approvazione-accettazione-…= atto con cui lo

Stato si obbliga sul piano internazionale) ART 2 PUNTO B

ATTENZIONE: gli obblighi non si producono al momento della ratifica.

a. FASE DELL'ENTRATA IN VIGORE: da questo momento si pretende

l'adempimento

  • BILATERALE : quando gli stati si scambiano i documenti di ratifica
  • MULTILATERALE: lo stesso trattato stabilisce un numero minimo di

ratifiche affinchè entri in vigore

ES : in materia di ambiente- emissioni dannose si richiede un quorum più

elevato = numero minimo di ratifiche alto.

Può anche accadere che il numero minimo di ratifiche non venga mai

raggiunto!

C'è un DEPOSITARIO che riceve le ratifiche dagli Stati

ES: il consiglio EU è depositario dell'UE e quando riceve un numero minimo di

ratifiche dà l'avviso --> ENTRATA IN VIGORE

Ci possono essere anche PIU' DEPOSITARI

ES: NPT ( Londra-Washington-Mosca)

RIASSUNTO:

1. FIRMA

2. RATIFICA: non ancora in vigore

Le riserve sono molto usate dagli Stati perché fungono da SCONTI!

-Se si tratta di un TRATTATO MULTILATERALE non è bene fare troppe riserve:

la possibilità di fare riserve deve essere l'ultima chance, altrimenti il trattato

risulta pieno di buchi; si fa riserva qualora non si riesca più a procedere nelle

trattative e a giungere ad un accordo ( modo con cui gli Stati risolvono dei

problemi)

--> la riserva è espressamente prevista ma al momento della firma lo stato lo

deve dichiarare

--> EFFETTO RECIPROCO DELLA RISERVA : se per esempio uno stato ha

fatto riserva sul' ART 9 non può pretendere dagli altri stati l'adempimento

dell'articolo 9.

-Esistono anche trattati che non ammetto la riserva ( vedi il NPT= materia

particolarmente delicata)

QUESTO SISTEMA DI RISERVE RIMANE IN VIGORE FINO ALLA SECONDA

GUERRA MONDIALE --> nel 1948 le NU approvano la CONVENZIONE SUI

CRIMINI UMANI "Convenzione sul genocidio" ( vedi libro);

contemporaneamente veniva approvata la DICHIARAZIONE UNIVERSALE SUI

DIRITTI DELL'UOMO :

1948:

  • DICHIARAZIONE UNIVERSALE SUI DIRITTI DELL'UOMO = non è

vincolante perché viene fatta dall'assemblea generale;

  • CONVENZIONE SUL GENOCIDIO = viene preparata dalla NU e poi

aperta alla ratifica degli stati

--> ART 1

--> ART 2 : DEFINIZIONE DI GENCIDIO:

  • Elemento oggettivo : in riferimento agli atti di genocidio/ atrocità di

massa scientificamente orchestrate per eliminare un determinato gruppo

di persone( di solito voluto dal governo) , non ci si riferisce a tutti i

crimini.

  • Elemento soggettivo : intenzione di distruggere in tutto o in parte un

gruppo.

Se vengono a mancare questi 2 elementi non si parla di genocidio ma di

ATROCITA' DI MASSA. ( vedi bomba atomica: non c'era la volontà di eliminare

un gruppo specifico ma è stata buttata a caso, quindi si parla di crimine)

  • La Convenzione sul genocidio contiene il PINCIPIO DI PREVENZIONE = warning= obbligo di sorvegliare.

Ma L'ART 9 della Convenzione non è stato accettato perché secondo alcuni

stati va dimostrato l'intento criminoso specifico ( il dolo) e se c'è un problema

bisogna rivolgersi alla Corte Int le di giustizia.

  • La convenzione con l'Art 9 prevede un SENSO PREVENTIVO che gli Stati

danno riguardo ai possibili problemi che possono nascere sulla

convenzione--> alcuni stati non hanno accettato questa prevenzione

perché preferiscono sapere prima se c'è un problema e poi decidere

come risolverlo, non delegare tutto immediatamente alla corte.

Affinché si formi l'accordo gli stati devono accettare lo stesso testo e se

non lo accettano è come se non accettassero la convenzione--> la

convenzione non ammette RISERVE, dunque o si accetta tutto il testo o

non si accetta niente--> più avanti il divieto di genocidio diventerà IUS

COGENS

  • Questo tipo di convenzioni vogliono il numero più grande possibile di

ratifiche e si si escludono gli stati che chiedono di fare riserva allora la

convenzione non passa! --> allora è meglio concedere la riserva e

ammettere anche chi la richiede al fine di attirare più stati nel club

  • per tale motivo NASCONO NUOVE NORME IN MATERIA DI RISERVE

NEI TRATTATI , indicate dalla corte internazionale di giustizia= il

segretario generale chiede all'Assemblea Generale di chiedere un parere

consultivo alla Corte Internazionale : COSA FARE CON LE RISERVE??

  • Se la riserva è prevista dal trattato allora è sempre concessa
  • Se la riserva non è prevista allora non è mai concessa
  • Particolari riserve sono quelle ammesse per la Convenzione sul genocidio
  • Bisogna valutare la compatibilità della riserva con l' OGGETTO e SCOPO

del Trattato --> anche se rispetto tutti gli altri casi è difficile da accertare

dal momento che vi sono diverse INTERPRETAZIONI.

Sono i singoli stati che decidono se la riserva richiesta da uno stato è

ammissibile o meno!

Tutte queste modifiche al sistema di riserve risalgono al PARERE 1949 --> ma

solo nella CONVENZIONE 1969 le nuove regole sono CODIFICATE.

ES: ART 2 Convenzione sul genocidio ( gruppo nazionale-etnico-raziale-

religioso) : ma ci si riferisce anche ai gay?? QUESTIONE DI INTERPRETAZIONE

( "fatta la legge, trovato l'inganno"--> si interpretano le leggi come si vuole! )

-Alcuni Stati possono accettare la riserva = IL TRATTATO ENTRA IN VIGORE,

MENO L'ARTICOLO SU CUI E' POSTA LA RISERVA ( ART 9)

-Alcuni Stati obiettano la riserva = IL TRATTATO NON DOVREBBE ENTRARE

IN VIGORE [OBIEZIONE SEMPLICE= non impedisce l'entrata in vigore

dell'accordo con riserva / OBIEZIONE QUALIFICATA = tra i 2 stati non si forma

l'accordo]

--> In questo modo però si spezza la MULTILATERALITA' in una serie di

ACCORDI TRA COPPIE DI STATI.

Ma nella pratica invece si evita che l'obiezione degli stati produca questo

effetto: si tende comunque ad ammettere lo Stato che ha chiesto la riserva,

cercando quindi di coinvolgerlo ai vertici e magari un giorno a togliere la

riserva ( si attira lo stato riservante nel club).

  • CONVENZIONE SULLA DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLE

DONNE : eliminazione di tutte le regole che fissavano norme diverse tra

uomini e donne / discriminazioni di nessun tipo.

Il problema è che non basta vedere quanti hanno aderito:

  • per esempio gli stati islamici hanno aderito alla convenzione ma poi

richiedono l'applicazione della legge islamica, incompatibile con l'oggetto

stesso del trattato.

-Anche lo STATO DEL MALAWI ha aderito ma allo stesso tempo ha mantenuto le

tradizioni di disparità di genere--> vedi oggetto e scopo del trattato. Gli altri

economica esclusiva o dove lo stato avrebbe potuto istituire una zona

economica esclusiva (art. 58

estende il regime esclusivo di alto mare anche alla zona economica esclusiva

se gli articoli successivi non sono incompatibili, per esempio non si può

applicare la libertà di pesca nella zona economica esclusiva).

La Convenzione non distingue tra diritto di esercitare la libertà di navigazione

con navi pubbliche, cioè navi con funzioni sovrane, guarda costiera, navi da

guerra, imbarcazioni della polizia, navi in servizio di

stato non commerciale e con navi private, cioè navi di proprietà di individui o

società commerciali, lo stato può esercitare la libertà di navigazione sia con

navi pubbliche che con navi private (art. 90).

Concetto di nazionalità delle navi: vincolo che fa ricondurre determinate

situazioni giuridiche

soggettive al suo stato di appartenenza. Lo stato esercita un suo diritto, ma per

poterlo esercitare e invocare nei confronti degli altri stati ha bisogno di

instaurare un vincolo con la nave, con il soggetto privato, ed è il vincolo dì

nazionalità che si istaura mediante la registrazione, un tizio deve fare domanda

di iscrizione della nave Caia nel registro navale italiano. Il privato chiede di

potere issare la bandiera dello stato anche in zone marittime in cui non c'è

diritto di quello stato, anzi, secondo la Convenzione di Montego Bay è un

obbligo issare la bandiera.

Art. 91: nella fase di accertamento di nazionalità di uno stato, è compito del

giudice accertare quale stato ha conferito alla nave il diritto di battere la sua

bandiera. Nella nave privata c'è sempre un numero di matricola. Ovunque la

nave si trovi sta esercitando un diritto soggettivo dello stato di bandiera

secondo il diritto internazionale.

Gli individui non sono sconosciuti al diritto internazionale, bisogna conoscere

quale sia la loro

condizione secondo il diritto internazionale. È il privato che esercita il diritto di

navigare, esercita la

libertà materialmente, in quanto autorizzato dallo stato di bandiera, ma è lo

stato di bandiera che

invoca il diritto di navigazione nei confronti degli altri stati, non è il privato che

invoca la convenzione di Montego.

Lo stato può avere una sola bandiera, non può issare due bandiere, in questo

caso si considera priva di nazionalità e assoggettabile alla giurisdizione di

qualsiasi stato.

Nessuno stato può esercitare giurisdizione coercitiva a una nave battente

bandiera italiana o altra

nazionalità in alto mare, nessuno stato può fare esercitare una giurisdizione

diversa, neanche in caso di incidenti di navigazione, come da art. 92.

Qualora, invece, la nave utilizzi più bandiere in ragione della convenienza, per

evitare in mare libero controlli da parte del proprio stato, o cambia le bandiere

a seconda delle acque territoriali in cui naviga, la conseguenza è che la nave

non può rivendicare nessuna nazionalità, assimilata a nave priva di nazionalità,

e assoggettabile a requisizione, controllo, dirottamento, ecc. da parte di

qualsiasi stato.

Immunità relativa: in determinate condizioni anche le navi private non possono

essere sottoposte alla giurisdizione di uno stato diverso da quello di bandiera.

Salvo determinate condizioni espresse nella Convenzione di Montego Bay.

“Immunità relativa” è un termine che non c'è nella convenzione.

Eccezione alle libertà dei mari: le più rilevanti nella prassi, come il diritto di

visita ai sensi dell'art. 110 della Convenzione, cioè il diritto di fermare una

nave, di inviare un ufficiale a bordo, di controllare documenti, la natura della

merce trasportata, ed eventualmente prendere provvedimenti limitativi della

libertà di navigazione ecc., è esercitabile solo in determinate condizioni. Salvo il

caso di trattati in vigore tra le parti, nessuna nave commerciale o privata può

essere abbordata, a meno che non ci siano dei diritti per sospettare che la nave

sia impegnata in tratta di schiavi, pirateria, trasmissioni abusive, nave priva di

nazionalità o, pur battendo nazionalità straniera, abbia stessa nazionalità della

nave da

guerra.

La visita di bandiera si può esercitare ovunque, a meno che non sia in un porto

straniero, non è un

diritto di visita, che si pone solo con le navi straniere.

Pirateria: attacchi di pirati negli ultimi anni sono aumentati, hanno le loro basi

nei paesi in via di

sviluppo, salgono a bordo delle navi commerciali e chiedono un riscatto con il

quale aumentano il

numero di adepti e il numero di queste operazioni. Dal 2008 il Consiglio di

Sicurezza delle nazioni unite è intervenuto adottando delle risoluzioni.

Immunità completa: Viceversa, le navi pubbliche, di stato, in servizio non

commerciale sono

sottoposte ad un regime di totale, assoluta immunità, non esiste alcuna

eccezione alla regola per le navi pubbliche, lo stato della bandiera ha

giurisdizioni esclusiva (art. 95, 96).

La pirateria nel senso del diritto internazionale, e nel senso della Convezione di

Montego Bay, cioè

marittima, è definita nell'art. 101: atti illeciti di violenza, rapina, sequestro,

commesso a fini privati

contro una nave o un aeromobile o contro persone e beni in un luogo che si

trovi fuori dalla

giurisdizione di qualsiasi stato. Sono inclusi anche gli atti di incitamento, svolti

anche a terra. È un fatto dalle conseguenze giuridiche al quale, al di là che sia

autorizzato da uno stato, la nave viene sottoposta a giurisdizione universale, di

qualunque stato, il pirata non ha patria, nazionalità, non ha vincoli, può essere

sottoposto alla giurisdizione penale dello stato cattore. Nave può essere

sottoposta al sequestro e alla confisca.

  • COROLLARIO = ART 27 = non è ammessa nessuna giustificazione legata al diritto interno! Se il diritto interno non è conforme deve cambiare il diritto interno
  • IRRETROATTIVITA': ART 28 --> il trattato dispone solo per il futuro.
  • Produce effetti solo per le parti aderenti al trattato, non vincola stati terzi ( non vincola chi non ha aderito) Chi non ha firmato il trattato applica la consuetudine. Posizione degli stati terzi: estraneità. DIRITTI PER STATI TERZI : es sulle sponde di un canale hanno diritto di navigazione. Solo se la disposizione è favorevole( garanzia di diritti) allora lo condiziona, se è sfavorevole ( obblighi per i terzi) non viene applicato a meno che lo stato terzo non accetti gli obblighi espressamente.
  • ART 36 /ART 35 : obblighi e diritti per stati terzi Se il terzo non accetta allora non si applica. EFFETTI DEI TRATTATI : buona volontà degli stati di seguirli.
  • VALIDITA' DEL TRATTATO messa in discussione : può accadere che il procedimento per il trattato abbia incontrato dei VIZI nella formazione= PROCEDIMNTO NON CORRETTO : trattato invalido !! --> ma non cessa di produrre effetti, anche se può essere richiesta la cessazione di produzione di effetti dalla parte esposta al difetto del trattato; ma se questa parte non fa rilevare il problema, il trattato continua a produrre i sui effetti; si dice che il trattato invalido ha un vizio genetico ma questo non impedisce al trattato di vivere! Se il Problema viene sollevato da una delle parti allora bisogna tutelare la parte il cui consenso non si è formato in maniera conforme al trattato. Le regole sulla invalidità sono create per tutelare la parte che interviene. Se la parte non interviene il trattato continua a produrre effetti. La presenza di vizi non incide sulla condizione di efficacia del trattato.

VALIDITA' -EFFICACIA sono concetti diversi: VALIDITA’ quando il consenso della parte non è stato dato in modo appropriato

CASI DI INVALIDITA':

  • VIOAZIONE DELLE NORME DEL DIRITTO INTERNO : sulla stipula dei trattati int li( RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI INTERNE ): trattato formato non in modo conforme al diritto interno ( ART 80 COST : serve la ratifica delle camere del parlamento = controllo democratico = materie dell’articolo 80 sono da sapere !!!!!) --> se il parlamento non viene interpellato per il trattato int le : bisogna tutelare anche le altre parti non può lo stato andare a sollevare la violazione senza interpellare l’ altro stato, cioè non può dichiarare il trattato invalido --> SOLUZIONE : bisogna tutelare sia esigenze dello stato il cui diritto interno è stato violato sia esigenze altro stato ( mantenere l'impegno )

ART 46 : mette insieme le esigenze delle 2 parti ( FORMULAZIONE NEGATIVA DELLA NORMA= SOLUZIONE RESTRITTIVA) tutelare la stabilità dei rapporti :

  • trattato invalido solo con 2 REQUISITI : violazione fondamentale + violazione manifesta ( l’altra parte non deve essere sorpresa dalla richiesta di invalidare il trattato da parte dell’altro stato )

ES : art 80 ( mancanza passaggio in parlamento ) --> successo nella prassi ( ES: memorandum d intesa per TRIESTE -zona A zona B deciso da LONDRA --> ma Italia non ha sollevato la questione a livello int le , sollevata solo a livello interno ma poi il parlamento ha accettato. )Questi vizi nella formazione riguardano una parte, quella in cui il consenso si è formato in modo viziato ( NORME PROTETTIVE per la parte )

  • ERRORE : consenso ad obbligarsi dato pensando che la realtà era in un certo modo ma invece non era cosi ( situazione fittizia ) ; in questo caso la parte può chiedere di invalidare il trattato.

ART 48. FORMULAZIONE DELLA NORMA RESTRITTIVA ( ES : uso di carte geografiche erronee --> Cambogia e Tailandia fiume che stabiliva confine era sbagliato ) Ma l’ errore deve essere dimostrato, e non dovuto a tot negligenza+ non un errore qualunque , ma solo quelli che cadono sulla base essenziale del consenso= insieme di circostanze la cui presenza è determinate per la decisione di concludere quel trattato ERRORE DI FATTO : parte che va protetta è quella che incorre in errore , ma se la parte non fa valere il vizio di validità il trattato continua a produrre effetti. L'annullamento opera in modo RETROATTIVO.

  • DOLO: ricorre quando il consenso di una parte sia viziato da dolo. Errore usato dal raggiro della controparte. ART 49 : la controparte ha imbrogliato! Errore causato dalla controparte : NORMA MENO RESTRITTIVA. La controparte non merita la tutela come nel caso precedente. ( ES: prof Scovazzi studia trattati pop indigene : colonizzatori si procurano trattati fittizi = dolo; ma in realtà non ci sono veri e propri esempi)
  • CORRUZIONE DEL RAPPRESENTANTE : ART 50
    • ART 51-52-53 : ipotesi diverse dalle precedenti --> trattato è nullo, cioè non produce effetti indipendentemente da chi lo faccia valere; norme a tutela non solo di una parte ma sono superiori. Trattati conclusi con VIOLENZA : consenso forzato, minacce. VIOLENZA SUL RAPPRESENTANTE O SULLO STATO : sono privi di effetto! ( ES. cessione alla Germania dei Sudeti: violenza sulla Cecoslovacchia-Praga bombardata se non firmava accordo) TRATTATO NULLO.
    • CONFLITTO CON LO IUS COGENS : ART 53 trattato concluso in deroga di questa norma è nullo! ( tutte le altre consuetudini sono derogabili eccetto lo ius cogens , perché non ce principio gerarchico ma principio di specialità) ( non è frequente, non trova applicazione). IUS GOGENS= causa di nullità sopravvenuta--> nullo qualsiasi trattato concluso oggi ma anche ieri se in contrapposizione con lo IUS COGENS

TRATTATI BILATERALI : dopo le 2 ratifiche produce effetti per i 2 trattati ( noi li consideriamo poco)

Ma non basta che le circostanze siano diverse, occorre anche che tutto questo renda il trattato molto più gravoso per lo stato il continuare ad adempiere al trattato. La corte ritenne che Ungheria non aveva cause essenziali: trattato originario prevede una clausola in cui il trattato considerava esigenze naturali-territoriali. ( era previsto quindi si esclude che le circostanze invocate non si erano potute prevedere) La corte nel caso dell' Ungheria conclude che le parti devono negoziare per trovare una soluzione: non l'hanno ancora trovata.

  • impossibile l'adempimento di una delle obbligazioni : IMOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA deve essere OGGETTIVA non economica. Per stati di nuova indipendenza dopo la colonizzazione nascono liberi e possono decidere di seguire il trattato dello stato colonizzante o meno. ART 61 Se tutti gli stati decidono di terminare il trattato possono farlo. ART 60 ( ESTINZIONE) NO CON TRATTATI MULTILATERALI !!!!!!!!!!!! ( SOLO BILATERALI)
  • (^) Art 64 +53 NORMA DI IUS COGENS : trattato è nullo dall'origine per art 53 / nullità sopravvenuta per art 64 “È inderogabile una norma riconosciuta come norma che non può essere derogata “( da definire meglio) Norme di ius cogens individuate come le norme consuetudinarie: sono poche e sono norme che proteggono diritti fondamentali:
  • Norma sul divieto di aggressione
  • Norma sull uso della forza
  • Divieto genocidio
  • Divieto di tortura
  • Divieto di discriminazione razziale - apartheid
  • Divieto di schiavitù Indicate come ius cogens nella giurisprudenza, non c'è un catalogo di norme cogenti. Concetto difficile da afferrare !! Si prevedeva di chiedere alla corte int le di giustizia se era prevista una norma cogente, vista la definizione poche utile data dalla convenzione. Stati non accettavano che ci fossero queste norme cogenti e che la corte potesse intervenire Non troviamo casi in cui è stato applicato art 53! Stati sono rimasti fuori dalla convenzione ( USA)
  • Ma c'è un PRECEDENTE per un caso di nullità sopravvenuta: la corte verifica che questo trattato antico del 1700 aveva contenuti in violazione dello ius cogens--> trattato nullo ; vicenda portata alla corte interamericana dei diritti dell'uomo: persone di una tribu guinea rintracciate dalla polizia come ribelli. Queste persone chiedono riparazione allo stato : persone rimaste uccise. --> commissione dice che vanno applicate le loro regole. TRATTATO 1700 CHE DICE DI APPLICARE LE LORO REGOLE ( non il codice civile--> problema: norme in questo trattato che prevedono la schiavitù-- >corte dice che è contrario allo ius cogens. La corte rifiuta dunque di applicarlo e non può essere invocato questo trattato di fronte a questa corte. ( UNICO CASO in cui si prende in considerazione lo ius cogens ) --> ART 64

12 Novembre

INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI

A volte le disposizioni non sono chiare. Come si interpreta il trattato? --> regole 31 e seguenti della convenzione di Vienna, di diritto consuetudinario; hanno trovato applicazione in molte controversie.

Può essere che i trattati lascino punti scuri perché sono frutto di lunghi negoziati.

--> METODO OGGETTIVO ( PREFERITO ): art 31 : interpretazione secondo il senso ordinario dei termini ma la disposizione deve essere vista nell'insieme delle disposizioni+ bisogna anche guardare OGGETTO e SCOPO del trattato+ prassi successiva relativa all'applicazione del trattato. Il Testo a cui fare riferimento per l’interpretazione comprende anche il preambolo e gli allegati che possono aiutare l'interpretazione, considerando fini e scopi.

Es : embrioni congelati vengono distrutti secondo la legge inglese bastava un genitore contro --> ricorso alla corte dei diritti dell'uomo ( diritto alla tutela della vita privata dei genitori+ diritto alla vita) ; si ricorre all'esame dei lavori preparatori--> metodo soggettivo : indagare sull'intenzione originaria degli stati che avevano fatto il trattato --> gli stati non avevano voluto mettere nel trattato il problema del diritto alla vita : non c'è una risposta !!

--> METODO SOGGETTIVO ( usato solo se non si è riusciti a raggiungere un risultato con il metodo oggettivo! ): art 32 : MEZZI COMPLEMENTARI DI INTERPRETAZIONE ; si considera la volontà delle parti contraenti; ma bisogna ritenere il soggettivo un metodo secondario. Se non troviamo soluzione allora consultiamo i LAVORI PREPARATORI per interpretare il trattato + CIRCOSTANZE nelle quali il trattato è stato concluso.

INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA : adattare il trattato alle circostanze

E’ il singolo interprete che avvia il lavori, ma ci sono poche norme interpretative!

ES: ART 5 NATO : prevede il PACTUM FEDERIS --> alleanza difensiva ( art 51 ONU : legittima difesa ) : QUELLO CHE FA SCATTARE L'ALLEANZA E' L'ATTACCO ARMATO. Tipi di attacchi previsti dal trattato nato:

  • Altri stati ( 11 sett non è attacco da uno stato ) --> guerra tra stati

Metodo oggettivo: consiglio di alleanza atlantica emana un accordo dicendo che si sono verificate circostanze per applicare art 5 --> accordo interpretativo che dobbiamo considerare se dovesse ripresentarsi la stessa situazione.

INTERPRETAZIONE IN PIU' LINGUE : art 33 --> lingue autentiche ( inglese e

francese ) Trattati NU : spagnolo-russo-cinese-arabo sono lingue ufficiali insieme francese inglese.

SUCCESSIONE DEGLI STATI NEI TRATTATI Quando Uno stato subentra ad un altro nel governo di un territorio Continuità negli ordinamenti.

  • CONTENZIOSA : controversia tra due parti (in genere stati ) ; controversia fra stati e una OI ( o qualsiasi entità non statale ) non di fronte alla corte, ma viene giudicata da altri tribunali; la Corte è un organo permanente , sede all' AJA. Statuto della corte : fissa le modalità di funzionamento della corte.
  1. le controversie fra stati : la corte non inizia di propria iniziativa --> vedi PRINCIPIO DI PARITA’= serve il consenso fra gli stati: ACCORDO TRA STATI =

COMPROMESSO con cui le parti vanno alla corte. Oppure il consenso degli

stati viene dato prima della nascita della controversia : CLAUSOLA

COMPROMISSORIA --> norma dentro un trattato che decide per le

controversie future--> gli stati possono rivolgersi alla corte direttamente.

  1. (^) La corte poi giudica e l'atto finale è una SENTENZA , obbligatoria per le Parti ( art 94 NU )

MEZI PER RISOLVERE LA CONTROVERSIA : --> Ricorso ai MEZZI DIPLOMATICI :sono mezzi che mettono in atto le parti tra di loro, chiamando in causa dei terzi per risolvere la controversia --> si ricorre ai BUONI UFFICI( quando le parti non si parlano più) , NEGOZIATO, MEDIAZIONE , commissione di conciliazione : non obbligatori ( gli stati li usano per non andare di fronte alla corte ) ; non necessariamente si stabilirà chi ha ragione o torto, ma magari si supera il problema facendo delle concessioni. -->RICORSO AI MEZZI GIURIDICI : sentenza OBBLIGATORIA --> ARBITRATO e GIURISDIZIONE

Art 33 carta NU : obbligo di risolvere controversie con mezzi pacifici

  1. Art 36 par 2 STATUTO CORTE : per tutte le controversie int li lo stato accetta di essere portato alla corte= “ ACCETTAZIONE DELLA CLAUSOLA FACOLTATATIVA DELLA GIIURISDIZIONE OBBLIGATORIA DELLA CORTE “( l’Italia non ha aderito ) --> meccanismo consensuale --> solo per chi lo ha accettato. -Riguarda Tutte le eventuali possibili controversie. -Di Competenza interna. Francia si è ritirata e USA lo stesso : si sono tolti perché non hanno accettato quello che la corte aveva stabilito.
  • CONSULTIVA : pareri delle NU sul diritto internazionale , non su iniziativa degli stati; la proposta viene dall' assemblea generale delle NU o consiglio di sicurezza MA NON DA STATI. --> parere sulle riserve ai trattati non è obbligatorio. I pareri non sono obbligatori. Ma diventa parte della prassi int le. Un parere concorre a influenzare l’ opinio iuris degli stati. ( parere sulla costruzione del muro in Palestina )

RICORSO AD ARBITRATO : più antico modo di risoluzione delle controversie ( dall’ antica Grecia ) Alcuni trattati prevedono solo il ricorso ad arbitri. Non è un organo permanente : può essere costituito dagli stessi stati della controversia. Oggi è frequente un COLLEGGIO DI 3-5 ( si usa poco solo un arbitro )

I giudici scelgono gli arbitri ; arbitri devono essere indipendenti: POSIZIONE DI TERZIETA' rispetto ai contendenti. Arbitri non hanno un regolamento di procedura a disposizione: stabiliscono loro le regole. Per facilitare l’utilizzo dell’arbitrato--> 1899 conferenza di pace dell' AJA per prendere iniziative al mantenimento della pace --> nasce la corte permanente di arbitrato internazionale--> org int le con sede all'aia , la quale predispone facilitazioni per gli stati che devono ricorrere ad arbitrato ( scopo= FACILITARE ) --> presenta un elenco di persone che possono essere scelti come arbitri, questi sono designati dai governi --> fissa un regolamento di procedura ( fase scritta- doc-replica- conclusione- fase orale -sentenza ) --> la corte mette a disposizione dei locali in cui gli arbitri si incontrano per discutere --> sede Aja --> ha predisposto un regolamento di procedura apposito tra stati e org non statali --> arbitrati appositi per materia ambientale

Es : arbitrato tra sud e movimento di liberazione del sud Sudan --> questione di confine che deve essere giudicata non dalla corte perché non sono stati--> arbitrato!

ARBITRO O CORTE?

ARBITRI : si può dare un termine -> svolgono l’ incarico secondo quanto loro detto ( hanno meno autonomia dei giudici ) --> MANDATARI DELLE PARTI ( rispettano il mandato delle parti ). Sono professionisti privati pagati; arbitrati possono essere anche segreti ;le loro sentenze concorrono alla prassi come le sentenze dei giudici. Mezzo ampiamente utilizzato. Rimedio giuridico : parti lo attivano sulla base del consenso come per la corte.

CORTE : ha i suoi tempi ; sono a carico NU economicamente. Sono sentenze pubbliche.

Se non si rispettano sentenze dell’ arbitro o corte si commette un illecito. In genere il tasso di rispetto delle sentenze è alto! Casi in cui non si rispettano sono sporadici : UK-ARGENTINA --> arbitrato inaccettabile non accettato : si conclude con l'intervento di G iovanni paolo 2 come mediatore che accorda le parti.

19 Novembre

VARIE CORTI E TRIBUNALI

I responsabili del genocidio sono stati sottoposti al” tribunale penale per la ex jugoslavia”

  • TRIBUNALI PENALI : giudicano per individui
  • CORTE INTE LE : giudica per individui

La corte non aveva portato risultati soddisfacenti : Serbia

Ci sono altre iniziative che portano ad una sentenza di fronte corte eu dei diritti dell'uomo, istituita da convenzione eu, anche su istanza degli individui.