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Diritto Internazionale: Soggettività, Effettività e Immunità, Appunti di Diritto Internazionale

APPUNTI DELLE LEZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Tipologia: Appunti

2018/2019

In vendita dal 22/08/2019

Sara.1994.
Sara.1994. 🇮🇹

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25/09/18
DIRITTO INTERNAZIONALE (PUBBLICO)
LEZIONE 1
Accanto al diritto internazionale pubblico, parleremo anche del diritto internazionale privato e
processuale= branca del diritto interno ad ogni Stato che disciplina i rapporti tra privati
caratterizzati da elementi di nazionalità o transnazionalità (ormai tutti i rapporti sono
transnazionali).
Dove troviamo il diritto internazionale? Di cosa si occupa il diritto internazionale e quali sono le
differenze con gli altri diritti?
Che cos’è il diritto internazionale?
Siamo nella prima parte del corso quindi facciamo riferimento al diritto internazionale pubblico.
Partiamo dal domandarci che cosa non è il diritto internazionale: per dire cosa non è possiamo
partire da un es.: il diritto italiano è diverso da quello internazionale -> sono due fenomeni diverso,
il diritto statale (proprio di ogni Stato) e il diritto internazionale che è un diritto diverso dai diritti
propri di altri Stati (diritto statale) ed è espressione di una società diversa dalle singole società
nazionali. Il diritto internazionale è espressione della società internazionale (o comunità
internazionale). Non si può identificare il diritto di uno Stato con quello internazionale.
Es diritto cinese o americano sono diritti statali stranieri rispetto all’ordinamento dal punto di vista
del quale io mi pongo cioè l’ordinamento del foro cioè l’ordinamento dove risiede una autorità
giudicante che nelle ipotesi di controversie ha il potere di risolverle.
Quindi se il diritto internazionale non è il diritto di uno stato straniero, non è nemmeno quella parte
del diritto di ciascun Stato che regola le relazioni internazionali o transnazionali di persone che
stanno in Stati diversi.
Allora, il diritto internazionale non è il diritto di un altro Stato né è quella parte del diritto interno
di uno Stato che disciplina queste relazioni transnazionali.
Allora che cos’è il diritto internazionale pubblico? Come e quando si è formato questo diritto?
Il diritto internazionale è l’insieme di regole di condotta che disciplinano i rapporti in
principio tra Stati sovrani e indipendenti.
Es. se una persona si sposa con una cilena e poi divorziano si creano problemi tra persone che
presentano elementi di collegamento con ordinamenti giuridici nazionali diversi. Se sono due
cittadini italiani si usa il diritto italiano, ma se la donna è cittadina cilena si tratta di decidere se
applicare il diritto cileno o italiano e quale giudice. Tutti questi problemi riguardano rapporti tra
soggetti che sono persone fisiche o giuridiche. Di questo si occupa il diritto internazionale privato.
Deduzione logico-giuridica: cos’è il diritto internazionale pubblico o diritto internazionale tout
court?
Es. Trump per dare vita alle sue promesse elettorali ha dato vita a restrizioni commerciali, tutti i
beni che arrivano nel territorio statunitense dalla Cina da questo momento in poi sono tassati
(dazio). Ha fatto lo stesso ragionamento per le macchine prodotte in Italia che hanno come
destinazione il mercato internazionale. È un problema di diritto internazionale perché riguarda
l’America è la Cina, ad es., quindi impatta sulle relazioni tra questi due Stati ne, settore del
commercio internazionale (=una delle branche del diritto internazionale disciplinato da norme del
diritto internazionale che si sono evolute fino a dar vita a una organizzazione internale WTO, o
OMC, con sede a Ginevra e che raccoglie tutti gli Stati del mondo-> regola principale: obbligo
degli Stati è quello di non mettere barriere tariffarie o meno alla libera circolazione delle merci).
Quindi è una relazione tra Stati.
Come si è formato questo diritto? Come è nato? Se c’è un diritto conservatore è proprio il diritto
internazionale. Molte delle ragioni della sua formazione sono ancora visibili. Capire quindi come,
perché è nato e quali sono le caratteristiche ci permette di valutare la situazione del mondo
contemporaneo. Quindi la parola importante è Stato. È un insieme di regole di condotta che
disciplina i rapporti in principio tra Stati sovrani e indipendenti. Quindi il diritto internazionale
disciplina i rapporti tra i soggetti del diritto internazionale e il soggetto primario del diritto
internazionale è lo Stato. Quanti Stati ci sono oggi al mondo? Poco più di 200.
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DIRITTO INTERNAZIONALE (PUBBLICO)

LEZIONE 1

Accanto al diritto internazionale pubblico, parleremo anche del diritto internazionale privato e processuale= branca del diritto interno ad ogni Stato che disciplina i rapporti tra privati caratterizzati da elementi di nazionalità o transnazionalità (ormai tutti i rapporti sono transnazionali). Dove troviamo il diritto internazionale? Di cosa si occupa il diritto internazionale e quali sono le differenze con gli altri diritti? Che cos’è il diritto internazionale? Siamo nella prima parte del corso quindi facciamo riferimento al diritto internazionale pubblico. Partiamo dal domandarci che cosa non è il diritto internazionale: per dire cosa non è possiamo partire da un es.: il diritto italiano è diverso da quello internazionale - > sono due fenomeni diverso, il diritto statale (proprio di ogni Stato) e il diritto internazionale che è un diritto diverso dai diritti propri di altri Stati (diritto statale) ed è espressione di una società diversa dalle singole società nazionali. Il diritto internazionale è espressione della società internazionale (o comunità internazionale). Non si può identificare il diritto di uno Stato con quello internazionale. Es diritto cinese o americano sono diritti statali stranieri rispetto all’ordinamento dal punto di vista del quale io mi pongo cioè l’ordinamento del foro cioè l’ordinamento dove risiede una autorità giudicante che nelle ipotesi di controversie ha il potere di risolverle. Quindi se il diritto internazionale non è il diritto di uno stato straniero, non è nemmeno quella parte del diritto di ciascun Stato che regola le relazioni internazionali o transnazionali di persone che stanno in Stati diversi. Allora, il diritto internazionale non è il diritto di un altro Stato né è quella parte del diritto interno di uno Stato che disciplina queste relazioni transnazionali. Allora che cos’è il diritto internazionale pubblico? Come e quando si è formato questo diritto? Il diritto internazionale è l’insieme di regole di condotta che disciplinano i rapporti in principio tra Stati sovrani e indipendenti. Es. se una persona si sposa con una cilena e poi divorziano si creano problemi tra persone che presentano elementi di collegamento con ordinamenti giuridici nazionali diversi. Se sono due cittadini italiani si usa il diritto italiano, ma se la donna è cittadina cilena si tratta di decidere se applicare il diritto cileno o italiano e quale giudice. Tutti questi problemi riguardano rapporti tra soggetti che sono persone fisiche o giuridiche. Di questo si occupa il diritto internazionale privato. Deduzione logico-giuridica: cos’è il diritto internazionale pubblico o diritto internazionale tout court? Es. Trump per dare vita alle sue promesse elettorali ha dato vita a restrizioni commerciali, tutti i beni che arrivano nel territorio statunitense dalla Cina da questo momento in poi sono tassati (dazio). Ha fatto lo stesso ragionamento per le macchine prodotte in Italia che hanno come destinazione il mercato internazionale. È un problema di diritto internazionale perché riguarda l’America è la Cina, ad es., quindi impatta sulle relazioni tra questi due Stati ne, settore del commercio internazionale (=una delle branche del diritto internazionale disciplinato da norme del diritto internazionale che si sono evolute fino a dar vita a una organizzazione internale WTO, o OMC, con sede a Ginevra e che raccoglie tutti gli Stati del mondo-> regola principale: obbligo degli Stati è quello di non mettere barriere tariffarie o meno alla libera circolazione delle merci). Quindi è una relazione tra Stati. Come si è formato questo diritto? Come è nato? Se c’è un diritto conservatore è proprio il diritto internazionale. Molte delle ragioni della sua formazione sono ancora visibili. Capire quindi come, perché è nato e quali sono le caratteristiche ci permette di valutare la situazione del mondo contemporaneo. Quindi la parola importante è Stato. È un insieme di regole di condotta che disciplina i rapporti in principio tra Stati sovrani e indipendenti. Quindi il diritto internazionale disciplina i rapporti tra i soggetti del diritto internazionale e il soggetto primario del diritto internazionale è lo Stato. Quanti Stati ci sono oggi al mondo? Poco più di 200.

Quindi il diritto internazionale è un insieme di regole che disciplina i rapporti tra i soggetti del diritto internazionale che in principio sono gli Stati (ma non ci sono solo loro). Come tutti gli ordinamenti giuridici, anche il diritto internazionale viene concepito come obbligatorio: non è un insieme di principi morali-etici, ma sono regole che dicono che esiste un determinato obbligo in capo a qualcuno e a quest’obbligo corrisponde la pretesa di vedere questo obbligo rispettato. Quindi, il diritto internazionale è di osservanza obbligatoria. Es. Se io ho un comportamento che mi è prescritto dal diritto internazionale, gli altri hanno la pretesa che io rispetti quel comportamento. Se non lo faccio, sorgono delle conseguenze che nel diritto internazionale sono diverse da quelle dei diritti nazionali. Da quando si parla di diritto internazionale? Si parla di diritto internazionale circa dal 1650: l’espressione “diritto internazionale” è stata utilizzata per la prima volta da un giurista inglese che ha coniato l’espressione ius inter gentes per distinguerla dalla forma del diritto più noto che era lo ius gentium. Ius gentium = sorta di diritto comune sviluppato dal legislatore romano per disciplinare i rapporti tra le varie genti che occupavano o che erano sottoposte all’Impero Romano. Era un diritto informe e privato che disciplinava i rapporti tra le genti che l’Impero romano aveva man mano conquistato. Ius inter gentes = L’espressione è stata coniata per indicare il diritto che,invece, disciplina i rapporti tra le gentes, o in alternativa nationes, inteso come rapporto tra le nazioni. Qual è la differenza tra nazione e Stato? Se uso la parola “nazione” riferita all’Italia cosa intendo? Nazioni = patrimonio culturale, linguistico e di valori comune (anche valori religiosi). Il concetto di nazione riporta al concetto di popolo. Es. “popolo italiano” perché ha caratteristiche comuni. L’espressione “diritto internazionale” non è un’espressione corretta dal punto di vista semantico, perché oggi le relazioni per esempio tra America e Cina non sono tra il popolo americano e il popolo cinese, tra la nazione cinese e la nazione americana, ma sono relazioni tra due Stati. La nozione di Stato è diversa da quella di nazione, perché lo Stato identifica una organizzazione politica-istituzionale che sta sopra il popolo e lo rappresenta e nei moderni Stati questa struttura si articola nelle varie forme (poteri esecutivi, legislativi e giudiziari). Il diritto internazionale non è il diritto dei popoli ma è un diritto nato come regole che disciplinano le relazioni tra Stati. Perché? Basta ragionare al periodo storico. Data importante: Pace di Westfalia (1648): ha dato luogo a una rivoluzione copernicana-> Ha messo fine alla guerra dei 30 anni. Ha messo fine alla pretesa papale e imperiale di imporre un’unica religione in territorio europeo su quello che si chiamava una volta il Sacro Romano Impero e sulle terre che erano sottoposte alla giurisdizione papale. Due soggetti importanti: il Papa e l’imperatore, il pontificato e il Sacro Romano Impero. Questi due soggetti hanno sempre avuto la pretesa di sottomettere al loro dominio tutto quello su cui potevano esercitare la loro potestas autoritaria o per investitura papale o per delega del papa all’imperatore. Era una società in cui al sommo stava uno o due soggetti sempre in lotta tra loro e tutto quello che stava sotto derivava il proprio potere da questa autorità superiore. Tutto all’epoca derivava dal potere papale o imperiale (es. nel sistema feudale era l’imperatore o il Papa che davano diritto su un pezzo di terra). L’ultima battaglia fatta dall’imperatore e dal papa era quella di imporre la religione cattolica. Tutto questo è fallito perché nel frattempo nasce la riforma protestante (Calvino). Principio: ogni regnante stabilisce lui qual è la religione del suo popolo. Se poi al polo non piace quella religione può andare in uno Stato in cui la religione gli è più consona. Cosa si è frantumato?Si è frantumata la pretesa universale di controllo e di derivazione del potere da un’autorità religiosa o da un’autorità imperiale. Quindi vi è la formazione in quel periodo di entità politiche nel 1648: al posto di feudi e di principati derivati da un potere superiore si è andato a negoziare la pace tra entità sovrane e indipendenti = soggetti che hanno rigettato ogni pretesa di un’autorità a loro superiore. Nasce il concetto di sovranità così come noi oggi la intendiamo: lo Stato italiano è sovrano, perché si è dato una Costituzione, apice del nostro ordinamento giuridico, e se l’è dato da solo in

un determinato popolo e territorio le loro prerogative sovrane indicate nei testi normativi ed in particolare le costituzioni che gli Stati si danno liberamente. Se la costituzione di uno Stato non è autonoma (cioè espressione del potere legislativo eletto dal popolo), ma è una costituzione derivata, questo Stato non è sovrano. Ecco perché la teoria del diritto internazionale identifica questo periodo (anche se è una forzatura dire che il diritto internazionale è nato nel 1648) perché ci sono le condizioni fondamentali per lo stabilimento di una società diversa dalle singole realtà nazionali o statali perché siamo in presenza di una giustapposizione di soggetti che entrano in relazione tra loro sulla base di un principio di parità. Sopra di noi non c’è nessuno che è uguale agli altri. È una società di coordinazione che è il contrario della società di subordinazione (=di uno che sta sopra e dice quello che dobbiamo fare). Se invece mi devo coordinare con gli altri mi devo mettere d’accordo su quali sono le regole. Es. Inghilterra aveva la pretesa mondiale e insieme a lei altre come la Spagna. Dal momento in cui si instaura una relazione tra questi sofferti e si intensificano i rapporti commerciali e nel mondo girano enormi navi cariche di ogni cosa (es spezia e metalli preziosi), può la Compagnia delle Indie bloccare e appropriarsi di una nave portoghese che naviga in alto mare e non nelle coste Inglese? Due problemi: pretesa inglese di esercitare il dominio sui mari in virtù della sua forza e invece la pretesa degli altri di dire che invece il mare è libero. Primo quesito di diritto: può una compagnia che agisce per conto del governo inglese sequestrare una nave portoghese se l’Inghilterra e il Portogallo non erano in guerra? L’Inghilterra e il Portogallo non erano in guerra, però il Portogallo era alleato con la Spagna che era in conflitto con Inghilterra. Questioni di questo tipo sono affrontate da giuristi che proprio in quel periodo (1650 circa) incominciamo a spiegare ai governi quali sono le regole che devono disciplinare le cose che gli interessano di più. Nasce così la regola fondamentale del diritto internazionale: la regola della libertà dei mari che nasce anche perché gli inglesi non sono mai riusciti a imporre il loro dominio su tutti i mari. Prima regola che si è venuta a formare con consenso degli Stati è che tutti sono liberi di navigare nell’alto mare ampio e tu Stato puoi intervenire solo sul mare lungo quanto la gettata del tuo cannone - > Rudimento della regola di base che ancora oggi regola il diritto di ogni Stato di controllare non solo il proprio territorio, ma anche il mare territoriale, cioè parte di mare in cui lo stato può decidere qualunque cosa (parte di mare adiacente al proprio territorio). Le conseguenze sono assurde. È notizia di oggi che la nave Aquarius della ONG, nonostante la pretesa del governo italiano di dire in spregio alla prima regola del diritto internazionale del mare, di fermare la nave. Non poteva farlo perché io nave posso navigare senza che nessuno mi possa fermare. C’è quindi un obbligo di dare un porto sicuro per il diritto internazionale? Una delle altre regole più antiche che si è formata è l’obbligo di soccorrere chi è in difficoltà in mare che poi si è tradotta in obblighi più precisi. Gli Stati hanno firmato ad es una convenzione internazionale che è stata sponsorizzata dalla organizzazione marittima internazionale chiamata SAR (sourc and reschious) con cui c’è l’obbligo di soccorrere e ricercare persone in difficoltà con obbligo di non lasciarli in mezzo al mare. Da qui un altro problema: l’Italia può chiudere i porti? Può il ministro degli interni dire che non entra nessuna nave senza la sua autorizzazione? Qui entra un altro principio del diritto internazionale. Es per entrare nel porto di Genova io chiedo la possibilità per entrare, quindi gli Stati in diritto internazionale hanno il diritto di decidere chi entra con una eccezione che si ricollega all’obbligo di ricerca e di soccorso: ipotesi in cui una nave si trovi in stato di distress cioè le persone che sono sulla nave rischiano la vita e quindi entrare in un porto sicuro è l’unico mezzo che hanno per salvarsi. In questo caso il diritto internazionale dice di non chiudere i porti. Poi accanto a questo ci sono regole europee e le cose si complicano. Questo ci porta a dire che abbiamo il diritto, ma non viene rispettato e questo porta al problema della effettività del diritto internazionale. Siamo poi in un periodo storico (1400-1500) in cui le potenze europee scoprono il Nuovo Mondo: le Americhe. È un continente sconosciuto abitato da millenni da popolazioni indigene autoctone non ancora entrate in contatto con le popolazioni europee e ambizione di conquiste da parte degli europei. Problema dal punto di vista giuridico: possiamo noi portoghesi o spagnoli conquistare queste terre? Se questo si fosse proposto in Europa non lo avrebbero permesso. Quale era la

giustificazione giuridica per cui questa società di conquistatori doveva elaborare la norma che gli consentisse di essere legittimamente potenza occupante di questi nuovi territori? Nasce il concetto di terra nullius (terra di nessuno), gli aborigeni sono considerati nessuno perché sono incivili. In che senso sono incivili? Perché erano organizzati in tribù, selvaggi che praticavano costumi inaccettabili per la cultura europea (alcuni praticavano ad es. sodomia o cannibalismo e praticano religioni antitetiche alla religione cattolica). Affianco al concetto di terra nullius nasce il concetto di guerra giusta-> è conquistare con guerra giusta un territorio che non ha la nostra cultura e che non accetta di essere evangelizzati. In questo momento storico questa idea di terre che possono essere conquistate perché abitate da popoli incivili si forma un altro diritto che è molto rivendicato dai giuristi dell’epoca: ius migrandi= il diritto alla migrazione, perché si doveva giustificare il fatto che una volta arrivati in un territorio io potessi portare parte della mia popolazione. Il diritto alla migrazione nasce in quel periodo per giustificare una visione colonialista e imperialista di appropriazione di terre altrui. Questo diritto alla migrazione, applicato dalle potenze economiche del mondo e considerato un diritto universale, è applicabile a tutti. Oggi noi lo ritroviamo nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti degli uomini cioè diritto di uscire da uno stato, andare in un altro e poi tornare nello stato precedente. Il diritto alla migrazione oggi è inteso nella accezione di migrazione economica, cioè uno migra per guadagnarsi il lavoro e quindi la propria dignità. Questo diritto si collega ad altri diritti internazionali come il diritto all’asilo es in Italia comma 3 art 10 Cost - > una persona può eleggere l’Italia come propria patria se il paese da cui viene è un paese che lo perseguita= accezione di asilo come asilo politico (l’Italia è appena uscita dal fascismo e è paese democratico). Nel ‘56 è nata la convenzione che attribuisce a ogni persona che ha paura per sè o per la propria famiglia di essere perseguitato nel suo paese per problemi di razza e regione di chiedere lo status di rifugiato. Il diritto che si è formato in quel periodo è così un diritto di coordinamento tra gli Stati che determina le regole di convivenza civile in termini di obblighi e di diritti cioè pretese che queste norme vengano rispettate. Allora i caratteri fondamentali di questo ordinamento sono dati dal fatto che gli enti erano gli Stati intesi come enti superiorem non riconioscentes, creando così una entità internazionale in cui l’assenza di un diritto superiore non è un difetto, ma è la conseguenza del modo di essere della società. Non potrebbe essere diversamente, perché se no non saremmo in presenza di un ordinamento giuridico internazionale ma saremmo in presenza di un unico ente che raduna gli Stati e i popoli del mondo. Quindi l’assenza di un potere giuridico non è un difetto, ma la conseguenza logica del modo di essere di questa società. Gli Stati sono rappresentati dai loro governi a livello superiore della loro società sono organizzati in maniera verticale per garantire agli organi il governo di tutte le entità subordinate. Ma nell’ordinamento internazionale questi Stati sono alla base dell’ordinamento internazionale ma al vertice dei loro sistemi giuridici. Come giustificare questo? Siccome non c’è nessuno sopra di me perché io sono il potere del mio, la società internazionale è una somma di poteri distinti sopra i quali gli Stati rifiutano di avere alcunché. Quindi essi manifestano la loro sovranità al loro interno esercitando il potere nei propri ordinamenti è la manifestano all’esterno attraverso il principio della indipendenza quindi società di pari e nessuna delega del potere a qualcun altro a cui devono sottostare. Questa struttura minima e basica è cambiata nel corso dei secoli? Il diritto internazionale si è evoluto per rispondere alle diverse esigenze, ergo che ciò che caratterizza il diritto internazionale è che siamo in presenza di una pluralità di autorità politiche indipendenti, cioè dotati di supremazia interna ed esterna e il fatto che queste entità politiche non sono monadi, ma entrano in relazione continua tra di loro creando una vita di relazione fatta di regole, principi e obblighi di carattere generale. Si creano così Stati diversi da quelli del sistema giuridico internazionale. Si creano principi e obblighi di carattere generale che si applicano a tutti. es regola per cui io devo entrare in relazione con te e ti mando un ambasciatore, questo ambasciatore dal momento in cui ti recapita una lettera che tu trovi offensiva non lo arresti, ma lo lasci tornare indietro. Si crea così una immunità personale di quelle persone che vengono identificate dallo Stato come messaggeri che devono instaurare relazione con gli altri Stati.

di una organizzazione istituzionale pubblica internazionale. È una società non integrata, anarchica in termini estremi dal carattere elementare e primitivo. Ragioniamo sul punto fondamentale: le fonti Elenco (art 38 della Corte internazionale di giustizia):

  1. trattati
  2. La consuetudine-> contrario di “legge”, fonte non scritta che emerge dalla prassi e pensano che questo sia da mantenere (opinio iuris)
  3. Principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili (linguaggio e retorica del passato)
  4. Opinione dei giuristi e le sentenze più importanti degli organi Cosa manca? La legge intesa come una normativa di carattere generale e astratta che viene posta in essere attraverso un procedimento normativo istituzionalizzato e che trova applicazione nei confronti di tutti noi che ci piaccia o no. Le fonti del diritto internazionale non conoscono la legge. Tutte le altre fonti hanno la peculiarità di non essere dettate da un ente dotate di potestas di una persona che le impone, ma sono norme che i soggetti a cui le norme sono indirizzare sono coloro che se le danno. Il carattere primitivo è dato dal fatto che chiedeva di sottoporsi alle leggi se le fa anche. È un principio di autonomia. Il principio per il quale non si può imporre agli Stati ciò che non vogliono. Quello che vogliono se lo danno con procedure volontarie, come gli accordi, o spontanee, come le consuetudini. Dal momento in cui la società è una società di coordinazione e non di subordinazione è logico che il il diritto non può essere qualcosa che viene imposto. La conseguenza è che le fonti del diritto internazionale sono fonti di autonomia è inerente alla società che deve regolare. È un diritto che è secreto dalla base sociale. Lo stesso vale per una fonte che non è indicata nell’art 38 ma è una fonte mediata (cioè tutte le normative prodotte dalle organizzazioni internazionali). Alla base del potere della UE di dare dele norme, c’è la possibilità degli Stati di fare accordi (se gli Stati dicono che UE è morta tolgono a UE questa competenza). 27/08/ LEZIONE 3 Ieri abbiamo visto le differenze che sussistono rispetto agli ordinamenti nazionali che si caratterizzano sostanzialmente per una centralizzazione e istituzionalizzazione delle funzioni fondamentali degli Stati: funzione esecutiva, giudiziaria e legislativa.
  • In^ materia^ di^ fonti^ la^ prima^ grandissima^ differenza^ tra^ diritti^ nazionali^ e^ diritto^ internazionale^ è^ che il diritto internazionale non conosce la legge intesa come normativa di carattere generale e astratto dettata un legislatore attraverso procedimenti dettagli e definiti negli ordinamenti, ma conosce delle fonti di autonomia cioè i soggetti si danno essi stessi le norme che devono rispettare: il destinatario della norma è anche il legislatore (vd lezione 2 per le fonti). Le più importanti di queste fonti internazionali sono accordi, o trattati, e le consuetudini che sono diritto non scritto ma che vincola la generalità dei soggetti internazionali. Tutti i ragionamenti sulle fonti dei diritti interni non valgono quindi per il diritto internazionale.
  • Altro^ punto^ di^ differenza^ è^ che^ è^ un^ ordinamento^ come^ detto^ acefalo^ (senza^ una^ autorità superiore). Come organizza le forme di garanzia per il rispetto del diritto internazionale? Chi determina se c’è stata o no una violazione? E se c’è stata chi si assume poi il compito della esecuzione? Il punto fondamentale è che gli Stati sono il sommo del loro ordinamento e sono alla base dell’ordinamento internazionale. Al loro interno esercitano le loro potestà sovrane, all’esterno questo potere viene esercitato per impedire la formazione di una qualunque entità sovraordinata a cui dare le competenze fondamentali. Quindi gli Stati all’esterno (nel ordinamento internazionale) controllano loro stessi tutte e tre le funzioni il che vuol dire in termini di funzione giudiziaria due cose. Chi stabilisce se c’è una violazione: normalmente negli ordinamenti nazionali se uno vuole far valere una pretesa nei confronti di qualcun altro, ad es io dico che mi devi 100 ma tu dici di no è anzi sono io che ti devo, si va davanti a un giudice sulla base del principio che l’accertamento del diritto è una funzione pubblica. Posso dire che mi devi cento ma se non sei d’accordo e sorge una controversia, negli ordinamenti nazionali le controversie si portano davanti ai giudici.

Nell’ordinamento internazionale acefalo vale il principio opposto: la decentralizzazione anche nell’accertamento della violazione del diritto. Questo principio è sintetizzato in una sentenza arbitrale di arbitri internazionali del 1978 in cui gli arbitri hanno detto “nello stato attuale del diritto internazionale generale (comunque è uguale a oggi), facendo astrazione di impegni specifici che vengono da trattati e facendo astrazione di meccanismi istituiti nell’ambito di organizzazioni particolari, ogni stato apprezza per se stesso la propria situazione giuridica riguardo gli altri Stati”. Gli Stati Uniti apprezzano per se stessi se la Cina ha violato i principi del commercio internazionale creando un danno agli Stati Uniti (autonoma determinazione). Se quindi a suo avviso c’è la violazione di un obbligo internazionale da parte di un altro Stato, questo Stato che ritene di aver subito una violazione ha il diritto (con riserva delle regole generali del diritto internazionale relative all’uso della forza) di far rispettare quel diritto. Come? Gli arbitri dicono mediante contromisure. Es. è successo nella questione dei dazi messi da Trump sulle merci che arrivano da Paesi che a suo giudizio hanno violato nei confronti degli Stati Uniti il principio del commercio internazionale per il quale ci deve essere una parità fra importazioni ed esportazioni per evitare un eccessivo deficit. Trump ha deciso unilateralmente anche se essendo una materia specifica del diritto internazionale esiste la Organizzazione mondiale del commercio che controlla con diversi accordi vari profili del commercio internazionale e che ha al suo interno un organo volto a risolvere le controversie nonostante la normativa WTO della Organizzazione mondiale dica che gli Stati non possono fare quello che vogliono da soli. Se hanno un problema devono sollevare il problema dinnanzi a un organo delle controverse, il PANEL, e ha anche un organo superiore cioè l’organo d’appello se gli Stati non sono d’accordo. Cosa sta facendo Trump? Blocca il meccanismo di soluzione delle controversie. Come? L’organo d’appello ha un numero predeterminato di giudici, se uno scade (perché non sono eletti a vita) se ne nomina un altro con accordo degli Stati e gli Stati Uniti d’America sono 4 anni che si rifiutano di completare l’organismo aggiungendo i 4 giudici che mancano (sono 3 ma dovrebbero infatti essere 7). Quindi ci troviamo nella situazione in cui Cina, Russia, Canada e Europa hanno depositato la richiesta di procedere alla verifica della violazione da parte degli USA delle norme della WTO, ma rimangono cause virtuali perché mancano i giudici. Questa causa ci dice che, anche in materia di garanzie del diritto, gli Stati fanno quello che vogliono e non c’è modo per il diritto internazionale di imporre agli Stati una soluzione che è loro sgradita. Cosa vuol dire questo? Quindi io apprezzo da solo se c’è una violazione e poi vedo cosa fare. Sono obbligato ad andare davanti ad un giudice internazionale? No. Nel diritto internazionale ancora oggi gli Stati non hanno l’obbligo di risolvere giudizialmente le loro controversie dove per controversia si intende una diversa e contrastante interpretazione di un determinato fatto o obbligo. Il principio è che gli Stati sono liberi di decidere le loro controversie nella materia per loro preferibile e tutti i possibili mezzi di soluzione hanno pari dignità. Di norma gli Stati preferiscono negoziare. Il NEGOZIATO DIPLOMATICO serve per appianare i conflitti e le situazioni. Il giudice resta l’ ultima ratio, ma come funziona questa questione della autorità giudiziaria internazionale? Nel diritto interno ad es. in presenza di una fattispecie criminosa l’azione giudiziaria parte da sé, senza rivolgersi al giudice o al procuratore, è una funzione autonoma dello Stato e, per quanto riguarda le altre questioni, se una persona mi cita in giudizio, non posso fregarmene perché rimango contumace e se la sentenza è una sentenza di condanna vale anche se non mi piace e se non la eseguo c’è l’apparato della forza dello Stato che coattivamente mi costringe a fare. Es. se io non do i soldi che devo, possono sequestrami i miei beni. Nel diritto internazionale nulla di tutto questo. Perché la società internazionale è fatta di enti superiorem non riconoscentes e quindi sopra di me non c’è nessuno e quindi anche nessun giudice che mi dice cosa devo fare. Quindi come si fa? I giudici ci sono. Uno degli organi più importanti della organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è la Corte internazionale di giustizia che è l’organo giudiziario della organizzazione più importante del mondo e che ha, per virtù del suo statuto (cioè del trattato costitutivo della Corte), il potere di risolvere le controversie tra gli Stati. Se le parti che possono andare davanti alla Corte sono gli Stati si deduce che se il singolo individuo ha un problema con uno Stato non può andare difronte alla Corte internazionale di

Cosa succede in termini di assicurazione del rispetto? Come si fa ad attuare il diritto internazionale (funzione esecutiva)? Non c’è nessun organismo che sta sopra gli Stati che sia in grado di imporre agli Stati l’intenzione di un obbligo, cioè non c’è nessuna potenza pubblica superiore che possa costringere coattivamente gli Stati a comportarsi secondo il diritto e se non c’è nessuna autorità pubblica superiore che possa costringere gli Stati il problema è quello della EFFETTIVITÀ di questo diritto= cioè la capacità di un ordinamento giuridico di far rispettare le sue regole. Il diritto internazionale classico si disinteressava di questi problemi (era un diritto di pochi Stati e poche norme), ora invece è più complesso. Il ragionamento in termini di effettività viene affrontato nei manuali con una serie di considerazioni: il grado di effettività di un ordinamento dipende dal grado di rispetto delle sue regole. Le regole internazionali sono molte e vengono spontaneamente adempiute, applicate e rispettate dalla stragrande maggioranza degli Stati nella stragrande maggioranza delle situazione. Quindi la effettività del diritto internazionale si basa sulla spontanea esecuzione degli obblighi. Ma non basta dire che se una norma è stata violata da uno o due Stati, allora non esiste. Se io violo la norma e voglio convincere gli altri che non la sto violando ma sto facendo una cosa che in realtà è permessa, io faccio un ragionamento che si basa sulla esistenza della norma. Se io violo la norma e lo ammetto, allora nego la norma, ma se sono forte abbastanza per dire che quella norma non va bene quella norma è tolta (ma devo essere molto forte). Ciò ci permette di ragionare in termini di potenza politica, economica, finanziaria e militare che ci dice che, benché tutti gli Stati del mondo sono uguali, alcuni più potenti hanno sviluppato una pericola tendenza a uscire dal diritto internazionale per imporre le loro soluzioni ad altri singoli Stati o al resto del mondo. Arriviamo al concetto di ordinamento e quindi alla domanda fondamentale: il diritto internazionale esistite o gli Stati continuano a fare quello che vogliono sulla base di scelte di politica internazionale? La risposta è: il diritto c’è, non è vero che gli Stati fanno sempre e solo quello che vogliono, gli Stati sono legati a norme e obblighi di cui hanno coscienza e che devono rispettare. Questo vale per la stragrande maggioranza di tutti, ma ci sono situazioni in cui le grandi potenze hanno a disposizione dei mezzi straordinari (politici, economici e militari) per imporre le loro soluzioni, ma non è la soluzione normale. Il tema si evidenzia nell’uso della forza (prima parte del libro di testo del Cannizzaro). Sotto questo profilo esistono nel diritto internazionale molti limiti. Es. agisco io in autoprotezione, decidendo contromisure per convincere l’altro ad adempiere, il che ci porta a dire che siamo in una situazione primitiva, ma il diritto internazionale di oggi non è più quello di una volta che era un diritto fatto di pochi soggetti e poche norme legato all’uso illimitato della forza. Per es. Machiavelli esortava il suo principe a usare la forza usata per sottomettere senza limiti. Questo stato di cose è mutato, perché con il passare dei secoli e con l’orrore dell’uso indiscriminato della forza la moderna e contemporanea società internazionale è arrivata a una soluzione radicale. Le guerre sono insite nella natura dell’uomo, sono un male ma non si sa se è un male necessario. L’unico modo per disciplinare e regolamentare l’uso della forza è VIETARLA COMPLETAMENTE. Nasce il principio per cui gli Stati non possono usare la forza per far valere le loro ragioni se non in un solo caso in cui possono usare la forza legittimamente: la legittima difesa (così come in ogni singolo Stato nazionale). Non si usa mai la forza se non nell’estremo caso della legittima difesa. E allora se io non posso usare la forza per far valere le mie ragioni, nelle ipotesi in cui la forza è l’unico mezzo che posso usare per far valere le mie ragioni, quelle ragioni rimangono inadempiute. Siccome non si può costringere gli Stati ad adempiere ai loro obblighi e non posso usare la forza il loro obbligo resta inadempiuto. E allora se nessuno usa la forza, mentre prima era sempre ammessa, dobbiamo dire che la forza non è più consentita se non per legittima difesa? Risposta: per far valere un interesse personale e specifico del solo Stato l’uso della forza non è mai consentito, ma se si tratta di far valere un interesse diverso non del singolo Stato ma di tutti, cioè la stabilità e la pace (principio fondamentale del diritto internazionale) per tutti, allora in presenza di violazioni specifiche che possono mettere a rischio stabilità e pace internazionale la comunità internazionale ha deciso che lo delega a un organo specifico: il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (unico organo autorizzato a usare la forza o a delegare l’uso della forza, non in presenza di qualunque

violazione, ma solo in presenza di violazioni che possano mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale). Ecco perché le norme sull’uso della forza sono importanti e caratterizzano ogni ordinamento come quelle di diritto internazionale e rappresentano i valori che stanno alla base dell’ordinamento. Il valore qui comune a tutti è quello della stabilità e della pace, a questo valore si sacrifica tutto (ciò che di più importante c’è è che il mondo non si disgreghi, non importa che sia violo il diritto del singolo). Questa è la tendenza più importante del diritto internazionale. L’uso della forza è strettamente regolamentato. Non siamo più in uno Stato di forza ma di diritto. È accaduto ultimamente per quanto riguarda l’uso della forza ad es. da parte della NATO che resta inadempiuto. Nascono così nuovi valori. Accanto alla pace e alla sicurezza ve ne sono altri, perché la comunità internazionale oggi è molto più composita. Accanto agli Stati vi sono altri soggetti: le organizzazioni internazionali. Essere soggetto vuol dire essere destinatario delle norme di diritto internazionale e quindi dei diritti e degli obblighi. Anche il singolo individuo è destinatario di diritti e di obblighi che sono quelli che si sono affermati dopo la 2ª guerra mondiale (non posso io commettere azioni contro diritti umani che sono classificate come crimini internazionali cioè crimini riconosciuti come tali dalla comunità internazionale). Se commetto questi crimini io rispondo personalmente e penalmente, come? O giudicato dal mio Stato o, essendo io un agente del mio Stato, dagli altri Stati. Es se io vado in uno Stato, mi arrestano e mi portano davanti a un organo giudiziario internazionale (es la Corte penale internazionale sempre con sede all’Aia). E questi giudici mi possono condannare, ma non a morte. I tribunali internazionali non possono condannare a morte, possono solo dare l’ergastolo. E per i diritti? Gli europei hanno delle convenzioni che rendono l’Europa più sofistica del diritto internazionale. Basta dire che io ho i diritti delle Convenzione europea dei diritti dell’uomo per dire che sono un soggetto? No. Nella misura in cui mi sono dati diritti specifici di carattere procedurale, nel momento in cui mi consentono di chiamare in giudizio ad es. lo Stato italiano, io posso agire sul piano internazionale, quindi godo così di una qualche soggettività. Ovviamente non è una soggettività libera, è limitata, ma è lo Stato che decide che soggettività io ho e che diritti posso far valere nei suoi confronti. Oggi la sfera della soggettività si è estremamente allargata, il diritto internazionale quindi non è più quello di una volta (es. problemi che erano di natura bilaterale come la delimitazione delle frontiere). Ci sono diritti diversi che sono emersi grazie alla azione svolta dalla società civile. Noi non siamo soggetti del diritto internazionale in senso pieno, ma nella misura in cui riusciamo a far emergere problemi o valori che noi sentiamo enormemente, gli Stati ne devono prendere atto e quindi devono disciplinarli (es. problema della biodiversità). Allora per questi valori che sono valori collettivi il diritto internazionale classico non era più capace di dare strumenti e si è evoluto a tal punto che questi valori sono presi in considerazione in diversi consensi internazionale. Es. nell’accordo sul clima di Parigi nel 2015 in cui gli Stati hanno deciso di limitare l’inquinamento. Questi accordi sono stati sollecitati dalla società globale del mondo e che prevedono una serie di impegni e per essere realizzati e portati al risultato devono essere correttivi. Nascono così soluzioni e accordi condivisi. I problemi globali possono essere risolti solo con accordi globali. Questi valori superiori e comuni a tutti hanno dato luogo a una nuova rivoluzione: è nata l’idea che alcune norme sono più importanti delle altre da non poter essere mai derogate ( ius cogens )-> per la prima volta nasce l’idea di gerarchia delle fonti rispetto al passato. Nel diritto internazionale contemporaneo c’è dunque la gerarchia delle fonti. Sul piano della responsabilità il risultato è che anche il regime della responsabilità si è evoluto. In altre parole il diritto internazionale contemporaneo non è più decentralizzato e anarchico e arcaico, ma in qualche misura il diritto internazionale si è istituzionalizzato in qualche misura. Anche le fonti si sono istituzionalizzate perché fatte da istituzioni internazionali. Ci sono molti più tribunali, ci sono valori comuni. C’è allora una dicotomia: il diritto internazionale di oggi è diverso da quello di ieri, è meno privato e più pubblico. Questo tentativo di istituzionalizzazione non è compiuto, non si può oggi dire che c’è un diritto pubblico internazionale, ma c’è una sovrapposizione di modelli e quindi ci sono tensioni evidenti ad es. quando si parla di uso della forza. La risposta è la seguente: un diritto fa schifo se la società fa schifo, migliore è la società migliore è il diritto. Tutto dipende dalla voglia che hanno i soggetti del diritto internazionale a rendere queste

non è un soggetto distinto ma frutto dell’insieme dei soggetti che la compongono e come tale dovrei dire che non è un soggetto del diritto internazionale (in questo è diversa dalle organizzazioni internazionali perché esse è vero che sono fatte di Stati, ma sono anche qualcosa di più e di diverso dai soli Stati che la compongono perché per effetto della volontà degli Stati essi hanno creato un nuovo soggetto del diritto internazionale e quindi dotata di personalità giuridica del diritto internazionale e quindi può fare diverse cose in nome e per conto degli Stati e non solo se c’è il consenso unanime degli Stati). Nessuno dubita ad es. che la NATO sia un soggetto, la comunità internazionale è invece una espressione generica per indicare ciò di cui è composta. Se dico allora che la comunità internazionale non è un soggetto, dovrei dire che non è destinatario di obblighi. È vero? Oggi il diritto internazionale non riguarda più solo interessi bilaterali, ma interessi comuni cioè uguali a tutti (es valori che riguardano noi come esseri umani, come persone es. il divieto di genocidio). Ci sono poi interessi collettivi che non possono essere identificati come interessi del singolo Stato (es. tutela dell’ambiente per evitare di impoverire la terra e renderla inadatta a ospitare la vita umana - > obblighi per la preservazione dell’ambiente). Sono interessi che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme. Qui però c’è una asimmetria. Questi obblighi del diritto internazionale ci sono e sono quelli più avanzati ma la comunità internazionale intesa come insieme dei soggetti non ha il potere di far valere la posizione soggettiva prodotta dalla norma. Non avendo questi poteri questi poteri ricadono sugli Stati. A fronte di un interesse collettivo c’è la possibilità di azionare meccanismi per far valere questo interesse collettivo che viene fatto valere non dalla comunità nel suo insieme, ma deve essere fatta valere da tutti gli Stati.

  • a un interesse comune corrisponde una reazione collettiva. Es se il presidente del Sudan si macchia di genocidio tutto gli Stati devono intervenire per far rispettare questa norma contro il genocidio. Quindi nel concetto di soggettività la comunità internazionale non si può considerare un soggetto. Vi sono delle norme che tutelano l’insieme degli Stati, ma il diritto di far valere le norme ricade sugli Stato. STATO: Soggetto primo: soggetto che ha la soggettività piena. Il diritto internazionale ci dice cosa è lo Stato? Ci indica le sue caratteristiche per essere considerato soggetto del diritto internazionale? Es cosa è lo Stato italiano? Lo Stato è la sintesi di questi tre elementi: popolo, governo, territorio ed è un ente che esercita la sua potestas sul popolo e sul territorio - >Art 1 Convenzione di Montevideo del 1933 che identifica la nozione di Stato: “uno Stato come persona di diritto internazionale deve possedere le seguenti caratteristiche :una popolazione permanente, un territorio definito, un governo, la capacità di intrattenere rapporti giuridici con altri Stati e l’indipendenza da altri Stati.”-> è una accezione comune di Stato, ma è una accezione che non è condivisa dalla dottrina internazionalistica che contesta lo Stato come identificato nella triade (popolo, governo, territorio), ma ritiene che per il diritto internazionale l’accezione di Stato sia una accezione molto più ristretta nel senso di Stato inteso come non Stato= comunità, ma Stato= organizzazione cioè come apparato governativo (summa potestas). Se infatti si vede il mondo, sono i governi che decidono le azioni, che partecipano alle organizzazioni internazionali, che esercitano potere coercitivo. Quindi un’analisi schietta del modo d’essere del diritto internazionale è la diffusa opinione che lo Stato è sostanzialmente il suo apparato governativo nella misura in cui esercita una summa potestas. Territorio e confini sono prerequisiti per avere una summa potestas perché su cosa si esercita la summa potestas se non su un popolo o su un territorio? Non sono dati qualificanti. Sono così poco qualificanti che per il diritto internazionale, ad es, l’esiguità di un popolo è del tutto irrilevante. Molto più complesso è il concetto di popolo permanente perché c’è il problema dei popoli che per tradizione non sono permanenti cioè si spostano (es vanno dietro ai pascoli, sono quei popoli che praticano la pastorizia e si spostano). Es popolo dei Tuareg dato che non è un popolo permanente non è uno Stato? In realtà lo Stato su cui si può identificare è a sud del Sahara Occidentale. È uno dei pochi Stati al mondo a cui non

è canora dato il diritto di autodeterminarsi (concetto importante del diritto internazionale), dando vita a uno Stato suo perché questo popolo è ancora oppresso e il suo diritto è negato dal Marocco che ha occupato e annesso le sue terre. Territorio definito: territorio con dei confini. L’80% delle controversie nel diritto internazionale riguarda i confini. Una volta sui confini si facevano le guerre ora invece il diritto internazionale si è evoluto e la maggior parte delle guerre sui confini o si risolvono pacificamente o si va dinnanzi alla Corte internazionale di giustizia. Il diritto internazionale però non dice nulla sui confini, non dice che devono essere certi, l’ha detto la Corte Internazionale di giustizia in una sentenza sul mare del nord sui confini del nord Europa che dice che non c’è nessuna regola del diritto internazionale per cui i confini devono essere certi, se le frontiere sono certe è meglio, ma se sono incerti la Corte dice che questa incertezza si supera attraverso negoziati, accordi o attraverso l’arbitrato internazionale se gli Stati non si mettono d’accordo. Anche la dimensione del territorio è irrilevante (chi occupa uno spazio enorme, es. Russia, è uguale a chi ne ha di meno), ma il territorio deve essere naturale. Cosa vuol dire che deve essere naturale? Se ad es io decido di fare una piattaforma creando il mio Stato posso farlo? È considerato uno Stato? No, perché il diritto internazionale dice che il territorio deve essere naturale e quindi non è territorio quello creato dall’uomo, viene a mancare uno dei prerequisiti per potere essere inteso come Stato se creo una piattaforma. La summa potestas si esercita nei confronti di chi sta in un certo territorio. La summa potestas si esercita sul territorio in relazione a persone che sono su quel territorio e sono legate allo Stato (all’apparato governativo) da una forma importante di connessione: la CITTADINANZA - > concetto importante per il diritto internazionale di cui si è occupata la Corte di giustizia (soprattutto per ragioni multiple) e ha detto che la cittadinanza è sostanzialmente quel legame giuridico che si instaura tra persona e Stato e che ha alla propria base un fatto sociale di attaccamento e dimostra una comunanza effettiva di interessi e sentimenti unita a reciprocità di diritti e doveri e che per stabilire la quale in caso di plurime cittadinanza si deve applicare il criterio della genuin connection cioè connessione reale e genuina. I paesi solo liberi di stabilire a chi dare la propria cittadinanza. In Italia la cittadinanza si acquisisce per diritto di sangue, non vi sono molte speranze che si possa acquisire con il principio dello ius soli cioè per il fatto di essere nato in Italia, perché per tradizione noi siamo stati un paese di emigrazione. Quindi lo Stato italiano ha sempre per tradizione mantenuto l’interesse a regolare il proprio rapporto con gli Italiani che se ne andavano in relazione proprio principio di cittadinanza (sei italiano anche se sei all’estero). Ci sono paesi di immigrazione che invece preferiscono regolare i rapporti con le persone che arrivano sul territorio e che sono nati sul territorio e a cui danno la cittadinanza. Il problema si complica per chi non è nato sul territorio, ha vissuto nello Stato italiano e quindi auspica di avere una cittadinanza che comunque è detto straniero e che invece dovrebbe essere italiano a tutti gli effetti. Territorio e popolo quindi sono elementi importanti, ma non contribuiscono alla nozione di Stato che invece si identifica con l’apparato di governo= organi dello Stato (legislativo, giudiziario, esecutivo). Questi organi devono esercitare la summa potestas su un popolo e su un territorio ed esercitano un potere effettivo. Effettività, e indipendenza, del potere governativo sono concetti fondamentali. Ergo se io dico che per esistere un soggetto del diritto internazionale, e quindi chiamarsi Stato, devo avere un’autorità che governa sulla popolazione ivi stanziata, chi stabilisce se io ho o no questa caratteristiche? Chi mi attribuisce personalità giuridica internazionale? C’è qualcuno che me la deve dare o ce l’ho? Qui vi è un’altra differenza con il diritto interno perché la soggettività nel diritto interno non viene da sola ma è legata a un potere, e lo Stato che con le sue norme e procedure da personalità giuridica a un determinato ente, e lo Stato se un determinato ente ha personalità giuridica o morale intendendo ad es le associazioni o le fondazioni. Per gli enti giuridici quindi la soggettività è data da un ente superiore, viene data è garantita da un potere pubblico. Lo stesso vale per le persone fisiche? No, c’è una grande differenza tra persone fisiche e giuridiche. La personalità delle persone fisiche sussiste con il solo fatto di nascere (nasco e sino quindi un soggetto). Questo perché oggi istituti del passato non ci sono più se non nelle forme di fatto ma non riconosciute dallo Stato

Però tutte le norme sulla indipendenza e sulla autodeterminazione sono contenute nella carta delle nazioni unite (es art 1 sulla autodeterminazione) sono norme che in realtà non hanno la funzione di rimpiazzare il processo storico e fattuale della creazione dello Stato, non è la norma sulla autodeterminazione che crea lo Stato, ma la norma dice che se lo Stato si crea in quelle condizioni e baciato dalla norma del diritto internazionale. Il fatto che uno Stato non venga in essere per effetto di norme è evidente: es gli Stati possono fare un trattato con cui dicono che sulla base di una determinata porzione del loro stato per fare un altro Stato? No, non rileva la normativa ma la realtà. Il nuovo Stato non è figlio di un accordo ma di una realtà che viene posta in essere la norma è necessaria ma non sufficiente. Vi sono invece norme che possono condannare determinate situazioni se le situazioni sono V ente in essere in spregio alle norme più importanti del diritto internazionale come ad es in spregio all’uso della forza. Es l’Iraq di Saddam aveva dichiarato l’annessione del Kuwait (prima guerra del golfo) e quindi l’annessione forzata del Kuwait è stata fatta con l’uso della forza violando la norma più importante: il divieto di aggressione. Il diritto non rimane neutrale in una situazione del genere ma condanna tutte le forme di smembramento create in spregio alle norme diritto internazionale e siccome la situazione interessa tutti Tutte le volte che c’è una violazione di un diritto internazionale c’è una sanzione che nei casi più estremi consiste nel fatto che il Consiglio di sicurezza, organo più importante dei diritto internazionale, decide quali sono le conseguenze di questo fatto e quando non paralizzato (come nel caso della Crimea) da un suo membro permanente (nel caso della Crimea la Russia e la Cina), quando non ci sino interessi delle super potenze il Consiglio decide e dice che tutti gli Stati del mondo sono obbligati a non riconoscere questo fatto perché è illegale Es. caso del Sudafrica che ha occupato la Namibia e qui il Consiglio di sicurezza ha detto che la indipendenza della Namibia è l’unico modo per garantire il rispetto del diritto internazionale e quindi ti spingo a renderti indipendente. Quando siamo in presenza di una violazione grave il mondo reagisce e, se reagisce, a questo punto la situazione si complica enormemente, perché se gli Stati adempiono al desiderio del Consiglio di sicurezza di non riconoscere quella situazione come valida, non si può consolidare la decisione per considerare questo soggetto come effettivo. 3/10/ LEZIONE 5 Ieri abbiamo detto che il diritto internazionale non regola la nascita degli Stati e neanche la estinzione conseguente. Non è il diritto internazionale che crea o elimina i soggetti, in particolare il soggetto principe che è lo Stato. Il diritto internazionale prende in considerazione che a un certo punto si è formato un nuovo soggetto oppure prende atto che questo soggetto non c’è più. In altre parole il diritto internazionale si limita a guardare la realtà e a riconoscerla o riconoscere un nuovo ente come un ente effettivo (ne constata l’esistenza reale). È vero che non vi sono norme del diritto internazionale che in qualche modo considerano la creazione degli Stati? Abbiamo accennato al capitolo della decolonizzazione e il corollario cioè il principio della autodeterminazione dei popoli che si è formato con la organizzazione delle Nazioni Unite. Le norme sulla autodeterminazione non sono loro che creano gli Stati, ma sono norme che hanno un effetto e uno scopo diverso-> cioè lo scopo è quello di favorire la nascita di nuovi soggetti per effetto di un processo che la moderna società internazionale considera fondamentale (non ci possono più essere colonie, non ci possono essere nazioni dominanti tutti devono poter aspirare ad essere soggetti ugualitari). Se un diritto constata e basta il venire in essere di un soggetto del diritto internazionale, prescinde veramente dai modi con cui questo soggetto si è formato o se invece il diritto internazionale che si occupa nella sua forma contemporanea è un diritto che non guarda affatto con favore l’ipotesi in cui nuovi soggetti del diritto internazionale siano venuti in essere per effetto di violazioni gravi o gravissime del diritto internazionale. Una delle tendenze evolutive più importanti è quella di aver introdotto una gerarchia di valori, cioè ci sono valori che sono più importanti degli altri e non riguardano i solo Stati ma la comunità nel

suo insieme e si traducono in obblighi erga omnes = obblighi che non hanno una strutta specifica ma si indirizzano a tutti. Accanto a questi obblighi il diritto internazionale ha riconosciuto che ci sono dei principi e valori espressi da norme così importanti da non poter essere mai derogati cioè ha introdotto il concetto di ius cogens (diritto cogente o imperativo, gli Stati non possono mettersi intorno al tavolo e decidono di violare quest’obbligo cogente attraverso ad es una guerra ma dal punto di vista del diritto internazionale il trattato è nullo). Siccome sono tanti i casi in cui gli Stati sono nati in violazione del diritto internazionale si deve vedere il rapporto tra questo Stato e la legalità internazionale. Punto fondamentale: punto per il quale se non ci sono mezzi per eliminare o creare i soggetti del diritto internazionale in assenza di una autorità pubblica in grado di imporre questa presa di coscienza, questa verifica da parte dell’intera comunità internazionale, allora come si fa a dire che un nuovo soggetto è venuto in essere e entra a far parte della comunità internazionale? C’è un procedimento? In assenza di una potestà superiore che dice che un soggetto entra nella comunità internazionale, il procedimento non può che essere quello tipico del diritto internazionale, cioè un procedimento diffuso ossia una presa d’atto da parte degli stessi soggetti pre esistenti nella società internazionale, cioè sono gli altri Stati che devono prendere atto di questo Stato, trarne le loro valutazioni politiche giuridiche ed economiche e trarne rapporti con questo nuovo soggetto. In altre parole si tratta della pratica secolare del riconoscimento. È un dato di fatto che quando un nuovo soggetto viene in essere cerca un riconoscimento verso gli altri e altro dato di fatto è che gli altri soggetti si rifiutano di entrare in relazione con questo nuovo soggetto finché non lo hanno riconosciuto. Normalmente quando uno Stato effettua un riconoscimento questo riconoscimento è accompagnato da una dichiarazione di intenti nella quale lo Stato che riconosce questo, il nuovo soggetto entra con lui in una relazione diplomatica (quindi implicitamente dice che non contesta la sua soggettività perché per lui quel nuovo ente va bene, ne ha tutte le caratteristiche). Questo c’è nel momento in cui gli Stati fanno un atto formale. Gli Stati però possono anche fare un riconoscimento di fatto, però in questo è sempre possibile che lo Stato cambi idea. Allora questo riconoscimento è una cosa importante, perché finché non c’è essi non entrano in relazione con me-> è per effetto del riconoscimento che io esisto e che io divento soggetto; si parla della teoria del riconoscimento costitutivo cioè atto con cui si costituisce una nuova soggettività internazionale. È convincente che un soggetto venga in essere per effetto del fatto che un altro riconosca questo soggetto? L’esistenza di questo nuovo soggetto dipende dal riconoscimento degli altri Stati? Da un punto di vista logico dire che un riconoscimento è costitutivo vuol dire che io posso essere considerato soggetto del diritto internazionale per uno Stato ma non per un altro. Es. Caso tipico è stato il divorzio di cittadini della Germania dell’est. Tanti Stati occidentali (dall’altra parte del muro) non hanno riconosciuto la repubblica della Germain dell’est, ma quindi i due cittadini della Germania dell’est sono legalmente divorziati non solo nella Germania dell’est ma anche per gli Stati che non l’hanno riconosciuta? Cioè io posso essere sposata solo per quello Stato e non per un altro? No, questo porterebbe infatti a un disordine globale dei rapporti giuridici che è il presupposto per il caos e la ingovernabilità. Se è vero che il diritto internazionale si limita a prendere in considerazione esistenza o meno di una entità la teoria del riconoscimento costitutivo non va bene, è più logico e giuridico aderire alla opinione diversa: il riconoscimento ha solo valore dichiarativo e politico (opinione largamente diffusa) come per tutti gli atti unilaterali io non sono costretto a riconoscere nessuno. Se io a mia discrezione dico che riconosco il nuovo Stato è che voglio entrare in relazione con lui, io faccio una dichiarazione politica che è diversa dalla esistenza del soggetto. Io politicamente ritengo che a mio giudizio vi sono le condizioni perché questo sia un soggetto e io voglio entrare in relazione con lui (ha un valore solo dichiarativo). Ciò vuol dire che io esisto come Stato a prescindere che mi abbiano riconosciuto tutti o solo alcuni degli altri. Bisogna fare un ragionamento ulteriore però perché le cose sono più complicate di quello che sembra. È vero che vi è un valore che è solo volontario e non incide sulla mia soggettività? No, perché gli Stati non hanno nessun senso, se non teorico, laddove non sono in grado di entrare in relazione con gli altri. Ecco perché in realtà la soggettività internazionale c’è in presenza delle condizioni di sovranità ma è solo teorica se nessuno vuole entrare in relazione con me.

ammessa non come Stato membro, ma come Stato non membro (come è accaduto per la Città del Vaticano). La Palestina si è fatta riconoscere così come Stato anche se non membro e in virtù di questo riconoscimento di Stato non membro la Palestina ha dato luogo ad azioni che possono avere conseguenze devastanti. Infatti la Palestina ha aderito allo statuto della Corte penale internazionale che è un organo che non fa capo alle Nazioni Unite, si occupa di crimini internazionali, ha sede all’Aia è fatta da giudici permanenti e si occupa di crimini contro l’umanità e di aggressione. La Palestina è così riconosciuta come Stato e quindi c’è il problema se la Corte penale possa decidere di decidere o meno sui crimini sorti in quel territorio. È un problema complicato. Premesso che Israele non vuole essere giudicato dalla Corte penale, se la Corte dovesse assumersi tale compito, presumibilmente sarebbe la fine della giustizia penale internazionale, perché uscirebbero dallo statuto della Corte che l’ha istituita (lo statuto di Roma) presumibilmente tutti i paesi occidentali. Inoltre abbiamo un problema con gli africani: anche i sistemi africani vogliono uscire, perché per ora la Corte penale internazionale ha solo deciso di crimini di dittatori africani e quindi è contestata per discriminazione contro il popolo africano. Quindi un conto è essere ammessi in un organismo, un conto è verificare i riflessi tra riconoscimento e ammissione. Dal punto di vista sostanziale mancano le condizioni per poter dire che la Palestina è uno Stato sovrano e indipendenti, un riconoscimento collettivo della sua statualitá significa che c’è una dichiarazione politica della maggior parte degli Stati di voler operare una fixio iuris cioè una finzione giuridica - > anche se non hai quei requisiti io ritengo che tu li abbia perché li devi avere. Se questo arriva dalla grande maggioranza, allora è difficile dire che la Palestina non sia uno Stato. È come se questa dichiarazione rafforzi la possibilità della Palestina di essere uno stato sovrano e indipendente. Poi c’è il problema dell’Europa. Quale è la prassi europea? Abbiamo detto che per il diritto internazionale tu esistiti se sei effettivo e indipendente a prescindere da altri requisiti. Possono gli Stati dal punto di vista convenzionale, cioè con dei trattati, dire che non basta e quindi per far parte della loro organizzazione (la UE) possono chiedere altre cose? La risposta è sì. Es per il solo fatto di esistere la Macedonia entra a far parte della organizzazione della NATO o della UE. Macedonia: si è sbloccata la controversia tra la Grecia e la Repubblica iugoslava di Macedonia per la quale finalmente i due Paesi si sono messi d’accordo per cambiare nome alla Repubblica iugoslava macedone da sottoporre a referendum popolare nella Repubblica macedone e in Grecia che se ratificato dai parlamenti sblocca la situazione e consente di evitare il blocco fino ad adesso imposto dai greci sulla Macedonia. Perché i Greci ancora oggi sono in controversia con la Macedonia? La Repubblica iugoslava prima era sottoposta a un dittatore, Tito, che riuniva al suo interno diversi Stati federali che, al momento della disgregazione, sono divenuti Stati sovrani e indipendenti. La repubblica federale iugoslava oggi è divenuta repubblica serba che non è il successero della sua precedente repubblica federale. La Repubblica di Macedonia sta al confine con la Grecia. Il governo greco ritiene che il nome Macedonia sia proprio della identità culturale della Grecia. Es. Alessandro Magno è macedone perché era di una zona al confine con la Macedonia. Si sono accordati col nome di repubblica della Macedonia del nord ma nel referendum c’è stato un flop drammatico. Si è gridato alla sconfitta del governo oggi sussistente. Dunque cosa si può fare per essere annessi alla Unione Europea e cosa è successo per effetto di questa prassi che si è sviluppata in seno alla Unione? L’Europa ha imposto che per la missione in seno all’UE e quindi anche il riconoscimento di questi nuovi Stati, questi Stati nuovi dovevano rispondere a specifiche conduzioni:

  • devono essere formati con procedimento democratico
  • devono formalmente impegnarsi a rispettare la Carta delle Nazioni Unite e in particolare l’atto finale della conferenza di Helsinki che pone attenzione sui principi umani
  • Si devono impegnare a rispettare tutte le minoranze presenti sul loro territorio
  • devono dichiarare che le frontiere sono inviolabili
  • Devono accettare tutti gli obbligo di disarmo e di non proliferazione nucleare
  • Devono risolvere pacificamente le controversie

Quindi cosa succede? Succede che in una organizzazione avanzata come la UE ognuno può fare quello che vuole o la UE con i suoi organi può prendere dei provvedimenti? L’Europa si è data la possibilità in presenza di violazioni rilevanti di intervenire nei confronti dei suoi Stati membri, ma non militarmente, ma con strumenti di coercizione importanti. È stata così aperta una procedura di infrazione contro la Polonia e l’Ungheria in relazione alla quale questi due Stati sono chiamati a rispondere per porre fine alle violazioni. Si può però ad es espellere Orban dalla UE? Punto interessante è un tema che riguarda la sovranità e la diminuzione della sovranità. In Europa si entra con un’adesione ai trattati ed essendo un ingresso condizionato alla sua volontà io posso uscire, ma non è così evidente. C’è stato un momento però in cui era stato stabilito che una volta dentro perdi il diritto di andartene. Se fosse così saremmo di fronte a una situazione rivoluzionaria. La situazione era così tesa dal punto di vista politico che gli Stati che risiedono nel consiglio della UE hanno deciso di risolvere questo problema: hanno modificato i trattati per riconoscere il diritto di recedere. Es caso inglese. Una volta che entri nella UE sei legato a condizioni che determinano tutta la tua vita, è una operazione lunga il cui risultato ancora oggi è ignoto. Ci vuole infatti un accordo con tutte le conseguenze che ciò comporta sui cittadini britannici e europei e le loro rispettive imprese. Ci vuole un accordo che determini le conseguenze per la frontiera della Irlanda del Nord (inglese) e l’Irlanda del sud (indipendente). Oggi c’è un confine che è un confine comunitario. Ergo come tutti i confini comunitari, valgono le regole della comunità. Nella ipotesi di una uscita dell’Inghilterra dalla Europa quel confine è un confine extraeuropeo (quello con l’Irlanda). Quindi riconoscimento britannico: punto che incide sulla sovranità nel momento in cui io mi riapproprio del potere faccio un esercizio di sovranità. Fino ad adesso abbiamo parlato di riconoscimento degli Stati. Se lo Stato rimane quello che è ma cambia il governo? Un cambio rivoluzionare di governo che porta a un nuovo governo cosa determina? Es. Rivoluzione importante in cui vi è stato un cambio di governo è quella russa rispetto alla Russia zarista. Questa rivoluzione ha portato al desiderio di molti di liberarsi da un regime che era oppressivo restituendo il potere al popolo. La Russia è venuta meno perché hanno ucciso tutti gli zar e sono andati al governo i russi comunisti o no? No. La questione non è irrilevante, perché se io dico che sono un soggetto diverso rispetto a quello di prima (quello che il soggetto precedente ha fatto non mi si applica), io faccio una rivoluzione e mi sbarazzo di tutti gli obblighi. Il problema in Russia riguardava i debiti che la Russia aveva con il resto del mondo. Stalin e Lenin non volevano pagare ma il mondo ha detto no. Il problema riguarda la continuità degli Stati (anche se cambia la forma più importante con cui si identifica la sovranità, la possibilità di contestare una continuità solo in ipotesi estreme ancora una volta legate alla decolonizzazione). Tu puoi fare tabula rasa, cioè dal punto di vista del diritto internazionale non sei più legato agli obblighi contratti dal precedente Stato, hai il diritto di rinegoziare (sono diverso, rinegozio). È il principio della tabula rasa rispetto al principio della continuità dei trattati e della soggettività. Tipo particolare di riconoscimento è il governo in esilio. Cosa succede se un governo occupa militarmente un altro Stato? Es. nazzisti che hanno occupato molti territori. Quando un governo è in esilio e non siede nel proprio territorio, è privo del suo popolo e del suo territorio gli manca il suo territorio. Come vengono trattati dal diritto internazionale questi governi in esilio? Il diritto internazionale si basa su un principio di base che è quello della stabilità (della continuità). Siamo in presenza di una situazione di grave conflitto. es Iraq che invase il Kuwait, il governo del Kuwait è scappato e l’Iraq ha così creato un nuovo governo. Che Stato giuridico ha il governo del Kuwait che è in esilio? Per il diritto internazionale vi è una finzione temporanea, cioè io continuo a riconoscerti come unico governo legittimo anche se sei un governo privato del popolo e del territorio sul presupposto che questa situazione prima o poi si risolve e quindi tu tornerai nel tuo paese per governare sul tuo popolo e il tuo territorio. Cioè a livello internazionale quella situazione non è definitiva. In questa situazione temporanea io ritengo che tu non possa stare lì. Si parla di soggettività limitata, manca di effettività ma il diritto internazionale ti da del tempo per poter ripristinare la situazione.