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Una disamina approfondita di diversi concetti chiave del diritto internazionale, tra cui la conclusione e l'applicazione dei trattati, la responsabilità internazionale degli Stati e gli obblighi erga omnes. Vengono inoltre affrontati temi quali la nozione di Stato leso, la distinzione tra obblighi erga omnes e obblighi tra Stati, le contromisure in caso di illecito internazionale e i meccanismi di recepimento delle norme internazionali nel diritto interno.
Tipologia: Sintesi del corso
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Capitolo I I TRATTATI Le categorie di norme di diritto internazionale Nel sistema di diritto internazionale hanno un ruolo fondamentale due categorie di norme che non sono predisposte da un organo esterno, ma che traggono origine dalla volontà degli stessi e soggetti, cioè Stati, che ne sono i destinatari: i TRATTATI e le NORME GENERALI.
L’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia fa riferimento alle seguenti categorie di norme che la Corte ha tenuto ad applicare nella decisione delle controversie che le sono sottoposte: i trattati internazionali, sia generali che particolari; le consuetudini internazionali; i principi generali di diritto; le decisioni giudiziarie;la dottrina degli autori più qualificati.
Non è invece attribuita una natura normativa all’equità. La distinzione tra trattati e norme generali rievoca il dualismo tra il diritto scritto e quello non scritto, tra il diritto formale e quello informale, tra le norme di applicazione particolare e quelle di applicazione generale.
Si è formata una categoria di norme di diritto internazionale, ossia le norme generali imperative, che sono poste al vertice della gerarchia normativa, nel senso che esse non possono essere derogate da nessuna norma di altro tipo. Obblighi possono anche sorgere, per i soggetti di diritti internazionale, da atti non aventi natura normativa, come una sentenza che ha valore obbligatorio soltanto tra le parti in lite. IL DIRITTO DEI TRATTATI E LA SUA CODIFICAZIONE La Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite ha proceduto ad un’importante opera di codificazione del diritto dei trattati a partire dalla Convenzione di Vienna. Tale convenzione: Definisce il trattato come “ un accordo internazionale concluso in forma scritta fra stati e disciplinato dal diritto internazionale contenuto sia in un unico strumento, sia in due o più strumenti connessi, e quale che sia la sua particolare denominazione”. Riporta per iscritto le norme consuetudinarie di dirtelo internazionale generale in materia di trattati e le regole di interpretazione delle norme convenzionali. L’efficacia del trattato è In base al principio di irretroattività, esso entra in vigore solo dopo essere stato circoscritta alle sole parti contraenti. adottato dallo Stato stipulante.
LA NOZIONE DI TRATTATO
Per potersi parlare di TRATTATO in primo luogo vi è la redazione di un testo scritto, sia esso incorporato in un unico strumento o in due o più strumenti tra loro collegati, come nel caso del trattato concluso nella forma di scambio di note, dove alla nota di proposta di uno Stato fa seguito la nota di accettazione dello Stato destinatario.
La Corte Internazionale di Giustizia, in alcune sentenze, ha ammesso l’esistenza di accordi taciti. È però preferibile ritenere che un trattato non possa essere validamente concluso in forma orale o tacita. L’accordo tacito potrebbe configurarsi come una consuetudine locale. In secondo luogo, occorre che due o più Stati o altri soggetti di diritto internazionale abbiano manifestato il loro consenso essere giuridicamente vincolati dalle norme contenute nel testo che hanno redatto. Non sono pertanto dei trattati quegli strumenti di natura politica, variamente denominate, che gli Stati adottano sottoscrivono senza voler loro attribuire la natura di atto giuridicamente vincolante. Il fatto che il trattato costituisca, per sua natura, uno strumento giuridicamente vincolante nel suo insieme non esclude che esso possa contenere alcune clausole che, a causa del loro contenuto generico o della loro redazione, non sono idonee a produrre direttamente obblighi giuridici. In terzo luogo, deve sussistere la volontà di sottoporre lo strumento alle regole del diritto internazionale. Può talora accadere che gli Stati concludano degli accordi di natura contrattuale, che sono regolati non dal diritto internazionale, ma da un determinato diritto nazionale. La pubblicità del testo non costituisce un requisito essenziale di un trattato. Norme del diritto costituzionale di vari Stati, poste a tutela degli organi parlamentari e degli individui, fanno divieto di concludere accordi segreti o limitato la segretezza a certe categorie di trattati. Ma nessuna norma di diritto internazionale generale sancisce la nullità di un trattato rimasto segreto.
La Carta delle Nazioni Unite obbliga gli stati membri a registrare presso il Segretariato delle Nazioni Unite i trattati conclusi dopo l’entrata in vigore della Carta e obbliga il Segretario a procedere alla loro pubblicazione. Ma la conseguenza che discende dalla mancata registrazione è soltanto l’impossibilità di invocare il trattato davanti a un organo delle Nazioni Unite. Il procedimento che pone in essere un trattato produttivo di effetti giuridici si sviluppa secondo 3 fasi distinte: 1. La redazione del testo;
L'art. 7 della Convenzione di Vienna, indica tuttavia tre categorie di persone che, in ragione delle loro funzioni, sono abilitati a rappresentare lo stato senza essere tenuti a prestare un documento a pieni poteri. Tali persone sono: i capi di Stato, i capi di governo e i ministri degli Affari Esteri, per gli atti relativi alla conclusione di un trattato i capi di missione diplomatica, per l’adozione del testo di un trattato tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditario i rappresentanti accreditati degli stati a una conferenza internazionale o presso un'organizzazione internazionale o uno dei suoi organi, per l'adozione del testo di un trattato in questa conferenza, questa organizzazione o questo organo. L’atto compiuto da persona che non può essere considerata come abilitata a rappresentare uno Stato è privo di effetti giuridici, a meno che esso sia in seguito confermato da questo stato.
E) la struttura esteriore Il titolo identifica il Trattato, insieme alla data della sua adozione, e indica molto sommariamente la materia oggetto delle sue disposizioni. Al titolo segue il preambolo, che costituisce una parte introduttiva al testo del trattato. Nel preambolo, gli Stati enunciano in forma coincisa gli antecedenti e i motivi che li hanno spinti a partecipare al negoziato e gli obiettivi che il trattato si prefigge.
Al preambolo segue la parte dispositiva o precettiva del Trattato, nella quale è specificata la regolamentazione materiale posta in essere con il Trattato. Il trattato si chiude per lo più con una parte finale, nella quale raccolta tutta una serie di disposizioni, dette clausole finali o protocollari, in tema di entrata in vigore del Trattato e di altre questioni relative alla sua efficacia. E) la lingua Mentre nei trattati bilaterali e diffuso l'uso di predisporre il testo in entrambe le lingue delle parti contraenti, nel caso di trattati multilaterali il testo è redatto in una pluralità di lingue, che sono di solito considerate tutte parimenti autentiche, dotate cioè di pari valore ai fini dell'interpretazione del trattato. LA MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO A VINCOLARSI Nella pratica delle relazioni internazionali si distinguono due forme di espressione: La forma semplificata e la forma solenne. Tali forme sono di solito preventivamente concordate dagli Stati che ne hanno redatto il testo del trattato e sono specificate nelle sue disposizioni finali. LA FORMA SEMPLIFICATA
Un contratto è stipulato in forma semplificata tramite la firma da parte del rappresentante dello Stato. Il consenso di uno Stato essere vincolato da un trattato espresso per mezzo della firma da parte del rappresentante di questo stato: quando il Trattato prevede che la firma abbia questo effetto; quando è altrimenti stabilito che gli Stati che hanno partecipato al negoziato avevano convenuto che la firma avesse questo effetto; quando l’intenzione dello Stato di dare questo effetto alla firma risulta dai pieni poteri del suo rappresentante o è stata espressa nel corso del negoziato. Un’altra forma semplificata di stipulazione è costituiscono il trattato. data dallo scambio degli strumenti che Il consenso degli Stati a essere vincolati da un trattato costituito dagli strumenti scambiati tra loro si esprime per mezzo di questo scambio quando gli strumenti prevedono che il loro scambio abbia questo effetto o quando è altrimenti stabilito che questi Stati avevano convenuto che lo scambio degli strumenti avesse questo effetto.
La forma solenne di espressione del consenso a vincolarsi a un trattato si manifesta attraverso lo scambio e il deposito di un’apposita e a sé stante dichiarazione scritta, denominata ratifica o accettazione o approvazione. Il consenso di uno stato a essere vincolato da un trattato si esprime per mezzo della ratifica: Quando il trattato si esprime per mezzo della ratifica; Quando è altrimenti stabilito che gli stati che hanno partecipato al negoziato avevano convenuto che la ratifica fosse richiesta; Quando il rappresentante dello stato ha firmato il trattato con riserva di ratifica; Quando l’intenzione dello Stato di firmare il trattato con riserva di ratifica appare dai pieni poteri del suo rappresentante o è stata espressa nel corpo del negoziato. Tra le forme solenni di espressione del consenso a vincolarsi va inclusa la previsione che la firma del trattati sia seguita da una notifica da parte dello Stato del completamento delle procedure prescritte dal suo diritto interno per vincolarsi a un trattato. L'ADESIONE
funzioni del depositario, così come le altre questioni che si pongono necessariamente prima della data di entrata in vigore del trattato, sono applicabili dal momento dell’elaborazione del testo. L’OBBLIGO DI NON PRIVARE UN TRATTATO DEL SUO OGGETTO E DEL SUO SCOPO PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE
Fino al momento dell'entrata in vigore, in Trattato non è produttivo di effetti giuridici. Uno Stato deve astenersi da atti che priverebbero un trattato del soggetto e del suo scopo quando ha firmato il Trattato o ha scambiato gli strumenti costituenti il trattato con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, fino al momento in cui abbia manifestato la sua intenzione a non divenire parte del Trattato oppure quando è espresso il suo consenso ad essere vincolato dal Trattato, nel periodo che precede l'entrata in vigore del Trattato è a condizione che questa non sia indebitamente ritardata. LE RISERVE La partecipazione di uno Stato a un trattato è talora accompagnata da una o più riserve, ossia da una o più dichiarazioni attraverso le quali lo Stato esprime la sua volontà di limitare gli effetti giuridici che certe disposizioni del trattato avrebbero nei suoi confronti. La Convenzione di Vienna definisce la RISERVA come una dichiarazione unilaterale, quale che sia il suo contenuto denominazione, fatta da uno Stato quando firma, ratifica, accetta o approva un trattato o vi aderisce, tramite la quale esso intende escludere o modificare l'effetto giuridico di certe disposizioni del trattato nella loro applicazione a questo Stato.
Diverse dalle riserve sono le dichiarazioni che, pur esprimendo il punto di vista di uno Stato circa determinate disposizioni di un trattato, non intendono escludere o modificare il loro effetto giuridico rispetto allo Stato in questione. Talora, soprattutto quando un trattato vieta le prime ma consente le seconde, accade che alcuni Stati qualifichino come “dichiarazioni” prese di posizioni che, per il loro contenuto, molto si avvicinano a vere e proprie riserva che come tali non sono consentite.
L'ammissibilità delle riserve non suscita problemi tutte le volte che lo stesso trattato, di solito in una delle sue clausole finali, preveda espressamente che gli Stati aderenti qualità per divenire parti possono formulare riserve a tutte o ad alcune sue disposizioni.
In tali casi, lo Stato che formula la riserva diviene parte al trattato. Così pure, l'inammissibilità delle riserve è fuori discussione tutte le volte che lo stesso trattato vieti espressamente la possibilità che uno Stato ponga qualsiasi riserva. Problemi si pongono se, invece, il trattato non contiene alcuna disposizione relativa alle riserve: ci si chiede se uno Stato possa presentare una riserva e divenire parte al trattato con le modifiche che la riserva comporta. Secondo una prima tesi, oggi ormai superata, tutti gli Stati avrebbero un diritto innato di formulare riserve a loro discrezione.
Secondo una tesi opposta, detta dell'integrità dei Trattati, gli obblighi discendenti da un trattato non possono, una volta che il suo testo sia stato adottato, venire alterati tramite la presentazione di una riserva, a meno che non sussista il consenso di tutti i contraenti.
Secondo una terza tesi, basata sul concetto della flessibilità dei Trattati, il trattato può entrare in vigore nei rapporti tra lo Stato che presenta una riserva e lo stato disposto ad accettarla, ma non può entrare in vigore nei rapporti tra il primo Stato e lo Stato che presenta un obiezione alla riserva.
Nel parere consultivo circa le Riserve alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, la Corte Internazionale di Giustizia preferì la tesi della flessibilità dei trattati e ritenne che una riserva potesse di regola produrre effetto, purché accettata da almeno uno degli altri Stati contraenti.
Le riserve generali, cioè quelle che riguardano tutte le disposizioni del trattato o che sono formulate in termini così vaghi che non consentono di determinare il loro preciso campo d’applicazione, come pure le riserve che subordinano l’applicazione dell’intero trattato al fatto che esso sia compatibile con le norme del diritto interno di uno stato, sono radicalmente in contrasto con l’oggetto e lo scopo del trattato nel suo complesso. Inammissibili sono anche le riserve tardive, cioè le riserve formulate da uno stato dopo che esso ha manifestato il suo consenso a vincolarsi a un trattato. Tuttavia, la guida alla pratica ammette anche tali riserve, se esse sono previste dal trattato o se nessuno tra gli altri stati contraenti si sia opposto alla formulazione tardiva della riserva, entro 12 mesi da quando la riserva gli sia stata notificata. La riserva inammissibile va considerata invalida, nel senso che essa è dall’inizio inidonea a produrre effetti, indipendentemente da qualsiasi accettazione o obiezione. La guida alla pratica presume che lo Stato autore di una riserva invalida sia considerato uno Stato manifestato un’intenzione contraria o una tale intenzione ne sia altrimenti stabilita , contraente al trattato, a meno che esso non ne abbia senza che esso possa beneficiare della riserva. ACCETTAZIONE E OBIEZIONE Una riserva espressamente autorizzata da un trattato non richiede una successiva accettazione da parte degli altri Stati contraenti, a meno che il trattato preveda diversamente. L'accettazione di tutti gli altri Stati è richiesta, quando risulta dal numero limitato degli Stati che hanno partecipato al negoziato.
L’obbligo può venire revocato o modificato soltanto con il consenso delle parti del trattato e dello stato terzo, a meno che sia stabilito che essi avevano diversamente convenuto. Il diritto non può essere revocato o modificato dalle parti, se risulta che esso non poteva essere revocato o modificato senza il consenso dello stato terzo. L’APPLICAZIONE Gli stati sono liberi di determinare gli ambiti spaziali e territoriali di applicazione di un trattato. Circa l’applicazione nello spazio, un trattato vincola ciascuna delle parti rispetto all'insieme del suo territorio. Anche gli Stati federali sono pertanto tenuti ad applicare un trattato rispetto all'intero loro territorio e non possono invocare la loro struttura costituzionale e le competenze attribuite agli Stati Federati per sottrarsi agli obblighi derivanti da un trattato di cui sono parti. A volte, l’applicazione extraterritoriale di un trattato è desumibile dalla sua stessa natura. Ad esempio, i trattati in materia di diritti umani obbligano lo Stato a fare in modo che i propri agenti, ovunque essi si trovino a operare, garantiscano agli individui un determinato trattamento. Così, il divieto di uccidere obbliga lo stato non solo a non uccidere gli individui nel proprio territorio, ma anche a non inviare agenti che uccidano gli individui in altri Stati. Circa l'applicazione nel tempo, le disposizioni di un trattato non si applicano a una parte per quanto concerne un atto o un fatto che ha avuto luogo o una situazione che ha cessato di esistere prima della data di entrata in vigore del Trattato per questa parte. L'unico trattato che prevale su tutti gli altri è sancisce la prevalenza per gli Stati membri, degli obblighi derivanti dalla Carta la Carta delle Nazioni Unite, che rispetto agli obblighi che essi abbiano assunto in base a qualsiasi altro trattato. Quando un trattato precisa che esso è subordinato a un trattato anteriore o posteriore o che non deve essere considerato come incompatibile con esso, le disposizioni di quest'ultimo trattato prevalgono. In mancanza di una clausola di non pregiudizio, se tutte le parti al trattato anteriore sono ugualmente parti al trattato posteriore, senza che il Trattato anteriore possa considerarsi estinto sospeso, il trattato anteriore si applica soltanto nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con quelle del Trattato posteriore. Se le parti al trattato interiore non sono tutte parti al trattato posteriore, nelle relazioni tra uno Stato parte ai due trattati è uno Stato parte a uno soltanto di questi trattati si applica il trattato nel quale i due stati sono parti.
L’INTERPRETAZIONE Per i contratti non si pongono problemi di accertamento, dato che il loro testo è redatto per iscritto su di un esemplare ufficiale depositato presso un depositario.
I dubbi che non si verificano in sede di accertamento possono però presentarsi, sia pure sotto altra forma al momento dell' interpretazione delle norme convenzionali. Un problema di interpretazione di una norma di un trattato si pone quando occorre scegliere un solo significato tra i due o più significati che quella norma potrebbe avere. essere chiare, risultano ambigue.^ Si verifica infatti il caso che il Trattato contenga una o più disposizioni che, invece di In vari casi, il problema di interpretazione sorge inaspettato, senza che le parti al momento del negoziato avessero minimamente immaginato che più significati fossero ipotizzabili. In altri casi, il problema di interpretazione è implicitamente voluto dalle parti che, nell’impossibilità di raggiungere un’intesa su di una specifica norma del Trattato, preferiscono rifugiarsi nella redazione di un testo ambiguo che consente a ciascuna di esse di sostenere il significato che preferisce. In questo modo, i negoziatori risolvono un problema contingente, cioè quello di concludere positivamente il negoziato, ma creano le premesse per un guaio futuro, che si verificherà al momento dell’applicazione del Trattato che sarà più o meno serio a seconda della maggiore o minore importanza della disposizione ambigua del contesto generale del trattato. Per ovviare a questi tipi di problemi, esistono norme di diritto internazionali in tema di interpretazione dei trattati , e sono oggi codificate nella Convenzione di Vienna. A queste norme è necessario fare riferimento anche perché esse risultano corrispondenti alle norme generali che si sono formate attraverso una consistente pratica degli Stati.
Le norme di diritto internazionale sull' interpretazione dei trattati devono essere seguite anche dei giudici nazionali che siano chiamati ad interpretare un trattato. Qualche trattato che mira a rendere uniformi determinati settori del dirtelo privato degli Stati parte contiene una clausola in base alla quale nell’interpretazione si deve tener conto del carattere internazionale del trattato stesso e della necessità di promuovere l’uniformità della sua applicazione. Una simile clausola obbliga il giudice interno chiamato a interpretare questi trattati a tener conto del modo in cui essi sono interpretati dai giudici degli altri stati parte. È previsto che i giudici interni cui si presenti una questione d’interpretazione delle norme del trattato stesso e del diritto da esso derivato, sospendano il procedimento, per sottoporre a titolo pregiudiziale la questione al giudice istituito dal trattato stesso. La decisone della Corte vincola il giudice interno per il caso di specie. LA REGOLA GENERALE DI INTERPRETAZIONE, ART. 31 (se difficile guarda comp pag 45) Ai sensi della regola generale, un trattato deve essere interpretato in buona fede secondo due criteri: Il dalla lettera del trattato; criterio oggettivo, che si riferisce all’analisi di ciò che risulta effettivamente
Le CIRCOSTANZE NELLE QUALI IL TRATTATO È STATO CONCLUSOsono il secondo dei mezzi complementari di interpretazione indicati dall'art. 32 della Convenzione di Vienna. Tali circostanze si può includere anche il fatto che il negoziato sia stato condotto esclusivamente in una lingua, benché il trattato sia stato autenticato in più versioni linguistiche.
internazionale, come il criterio per cui le limitazioni della sovranità degli stati non si^ Altri mezzi complementari di interpretazione sono invece tipici del diritto presumono.
L'INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI AUTENTICATI IN DUE O PIÙ LINGUE, ART. 33 La redazione dei trattati in due o più versioni linguistiche, tutte ugualmente autentiche facenti fede, solleva complessi problemi in tema di interpretazione. Viene a moltiplicarsi il rischio della divergenza dei significati di una stessa disposizione, a seconda della versione linguistica in cui essa è redatta. Un trattato redatto in più versioni linguistiche non si compone di più testi separati, ma di un unico testo, che è costituito dall'insieme delle singole versioni. Il carattere autentico delle varie versioni fa sì che esse abbiano tutte lo stesso peso ai fini dell’interpretazione. L'esame del testo del trattato l'interpretazione delle sue disposizioni vanno pertanto fatti alla luce di tutte le versioni linguistiche.
L'art. 33 prevede che quando un trattato e' stato autenticato in due o più lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di queste lingue, a meno che il Trattato disponga o che le parti convengano che in caso di divergenza un testo determinato prevalga. Una versione del trattato in una lingua diversa da una di quelle nelle quali il testo è stato autenticato è considerata come autentica soltanto se hai trattato lo prevede ho le parti lo hanno convenuto. Si presume che i termini di un trattato abbiano il medesimo significato dei diversi testi autentici. All'infuori del caso in cui un testo determinato prevalga in conformità al paragrafo 1, quando il confronto dei testi autentici fa parere una differenza di significato che l'applicazione degli articoli 31 e 32 non permette di eliminare, si è rotta il significato che, tenuto conto del l'oggetto dello scopo del Trattato, concilia meglio con questi testi.
L'art. 33 pone, anzitutto, una presunzione di concordanza di significati,. Nei casi in cui la presunzione di concordanza non risolve il problema interpretativo, occorre scegliere il significato che, tenuto conto del l'oggetto dello scopo del Trattato, concilia meglio i vari testi, ossia il significato che sia plausibile secondo tutti questi testi. La regola posta dall’art 33 della Convenzione di Vienna suscita qualche perplessità, in quanto essa presuppone che sempre esista un significato che sia plausibile secondo tutte le varie versioni linguistiche.
Non è però chiaro quale significato debba essere scelto nell’ipotesi in cui due versioni linguistiche portino a significati radicalmente opposto l’uno all’altro.
L'EMENDAMENTO Un trattato può essere emendato a seguito di un accordo tra le parti. È frequente, soprattutto nel caso dei Trattati multilaterali, che le parti predeterminino nelle disposizioni finali del trattato spesso la procedura che dovrà essere seguita per la proposta, la discussione e l'adozione di emendamenti, oltre che le modalità per l'entrata in vigore degli emendamenti in questione. A volte è prevista una procedura speciale, di natura semplificata per quanto riguarda gli emendamenti di alcune parti del Trattato che, per il loro carattere tecnico, richiedono di essere frequentemente modificabile.
Ogni Stato avente titolo di divenire parte al trattato anche titolo di divenire parte al^ La proposta di emendamento deve essere notificata a tutti gli Stati contraenti. trattato emendato. L’accordo di emendamento non vincola gli stati che sono già parti del contratto originario è che non intendono divenire parte di tale accordo. Ne consegue che le relazioni tra uno Stato che è parte sia del Trattato originario sia del Trattato emendato è uno stato che è parte di uno soltanto di questi due trattati sono regolati dal Trattato di cui essi sono entrambi parti. Lo Stato che diviene parte di un trattato dopo l’entrata in vigore di un accordo di emendamento eh, a meno che abbia espresso una diversa intenzione, considerato parte al trattato come emendato nei confronti delle parti vincolate all’accordo di emendamento, ma parte al trattato non emendato nei confronti delle parti non vincolate all’accordo di emendamento. Nel caso di organizzazioni internazionali, spesso si prevede che l’emendamento entri in vigore, per tutti gli Stati membri, una sola volta che esso sia stato ratificato da una maggioranza di essi. Per gli emendamenti della Carta delle Nazioni Unite, ad esempio, tale maggioranza è di due terzi degli Stati membri. La quota di parti necessaria per l’entrata in vigore dell’emendamento va riferita al numero delle parti al momento dell’adozione dell’emendamento, senza tener conto di eventuali successive variazioni LA MODIFICAZIONE DI UN TRATTATO MULTILATERALE TRA ALCUNE DELLE SUE PARTI Una situazione diversa dalla emendamento sia quando alcune soltanto tra le parti di un trattato multilaterale concludono tra loro un accordo che modifica le disposizioni del Trattato stesso. Mentre l'emendamento ha una portata soggettivamente generale, mirano a modificare il trattato nei rapporti tra tutte le parti, la accordo modificativo è già dall'origine inteso come destinato ad applicarsi esclusivamente nei rapporti che intercorrono tra alcune parti ed è soltanto da queste negoziato. La convezione di Vienna ammette la possibilità di accordi modificativi tra alcune delle parti soltanto se si verificano due condizioni , vale a dire se tali accordi non portano
Uno Stato, se è stato indotto a concludere un trattato per mezzo della condotta fraudolenta di un altro Stato che partecipa al negoziato, può invocare il dolo come causa di invalidità del suo consenso essere vincolato dal Trattato. Se l’espressione del consenso di uno Stato a essere vincolato da un trattato è stata ottenuta per mezzo della corruzione del suo rappresentante a seguito di un’azione diretta o indiretta di uno altro Stato che ha partecipato al negoziato, lo Stato può invocare questa corruzione come causa d’invalidità del suo consenso a essere vincolato dal trattato. minaccia Nel caso di MINACCIA, l'irregolare formazione del consenso di uno Stato si verifica perché quest'ultimo viene minacciato di un male ingiusto e difficilmente resistibile, che si verificherebbe se il Trattato non fosse concluso se non fosse concluso a certe condizioni.
La minaccia vizia il consenso indipendentemente dal fatto che il comportamento ingiusto minacciato venga effettivamente tenuto. L’espressione del consenso di uno Stato a essere vincolato da un trattato che è stata ottenuta attraverso la costrizione sul suo rappresentante per mezzo di atti o di minacce diretti contro di lui è priva di ogni effetto giuridico. Un trattato è l’impiego della forza in violazione dei principi di diritto internazionale incorporati invalido se la sua conclusione è stata ottenuta attraverso la minaccia o nella Carta delle Nazioni Unite. L’art.52 della Convenzione di Vienna riguarda la minaccia dell’impiego della forza militare e non si estende a quel tipo di pressioni o minacce che uno Stato ricco potrebbe esercitate nei confronti di uno Stato povero.
È solennemente condannato il ricorso alla minaccia o all’impiego di tutte le forme di pressione, militare, politica o economica, da parte di qualsiasi Stato al fine di costringere un altro stato a compiere un atto qualunque legato alla conclusione si un trattato, in violazione dei principi del l’uguaglianza sovrana degli Stati e della libertà.
VIOLAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO INTERNO SULLA CONCLUSIONE DEI TRATTATI Uno Stato non può invocare le disposizioni del suo diritto interno come giustificazione per la mancata esecuzione degli obblighi derivanti da un trattato. L'unica eccezione a questa regola si ha quando siano violate le disposizioni del diritto interno relative alla specifica materia della conclusione dei Trattati. Norme relative alle procedure di diritto interno necessarie per assumere obblighi derivanti dal diritto internazionale sono inserite nelle carte costituzionali di numerosi paesi. Il fatto che il consenso di uno Stato essere vincolato da un trattato si è in relazione di una disposizione del suo diritto interno concernente la competenza per stato espresso concludere dei trattati non può essere invocato da questo stato, a meno che questa non ne sia stata manifesta e riguardi una norma del suo diritto interno di importanza fondamentale.
Se il potere di un rappresentante di esprimere il consenso di uno Stato a essere vincolato da un trattato determinato è stato oggetto di una specifica restrizione, la mancata osservanza di tale resezione non può essere invocata come vizio del consenso che egli ha espressi, a meno che la restrizione sia stata notificata, prima dell’espressione del consenso agli altri Stati che hanno partecipato al negoziato.
CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE
La Convenzione di Vienna configura una gerarchia tra le norme di diritto internazionale generale. Mentre la maggior parte di tali norme può venire liberamente derogata dalle parti tramite un trattato, esiste un ristretto nucleo di norme generali che non possono essere mai oggetto di deroga. È nullo ogni trattato che al momento della sua conclusione è in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale. L'art. 53 propone una definizione di cosa si intende per norma imperativa: una norma imperativa del diritto internazionale generale è riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme come una norma accettata norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che può essere modificata soltanto da una nuova norma del diritto internazionale generale avente lo stesso carattere. Una norma può essere considerata imperativa solo se essa sia accettata e riconosciuta come tale dalla comunità internazionale nel suo insieme.
Una controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione degli articoli in materia di norme generali imperative può venire sottoposti alla giurisdizione della Corte internazionale di giustizia da una qualsiasi delle parti della controversia.
CONSEGUENZE Le disposizioni di un trattato invalido e non hanno dall’origine alcun effetto giuridico. Se ciononostante, degli atti sono stati compiuti in esecuzione di un trattato invalido, una parte può richiedere all’altra di ristabilire, nei limiti del possibile e nei loro rispettivi rapporti, la situazione che si sarebbe avuta se gli atti non fossero stati compiti.
Nel caso in cui un trattato che contrasta con una norma imperativa del diritto internazionale, le parti sono tenute a eliminare, nella misura del possibile, le conseguenze di ogni atto compiuto sulla base di una disposizione in contrasto con la norma imperativa del Trattato internazionale generale ea rendere le loro relazioni reciproche conforme alla norma stessa. Di regola, l'invalidità colpisce l'intero trattato. essere invocata soltanto rispetto a tali disposizioni, lasciando impregiudicato il resto^ Però, una causa di invalidità che riguardi solo alcune disposizioni del Trattato può del Trattato, quando ricorrono le seguenti tre condizioni: se tali disposizioni possono essere separate dal resto del Trattato ai fini della loro applicazione
Un trattato si può estinguere in qualsiasi momento a seguito del consenso di tutte le parti e dopo consultazione con gli altri Stati contraenti.
Di solito le parti, con il nuovo trattato, predispongono anche una nuova regolamentazione della materia che era oggetto del trattato precedente. Può accadere che, con una clausola del trattato successivo, le parti provvedano ad abrogare il trattato precedente che cessa così di produrre effetti.
Un trattato è considerato estinto quando tutte le parti di esso concludono un trattato successivo relativo alla stessa materia e: risulta dal Trattato successivo o è altrimenti stabilito che le parti intendevano che la materia sarebbe stata regolata da questo trattato oppure le disposizioni del Trattato successivo sono a tal punto incompatibili con quelle del Trattato precedente che i due trattati non sono suscettibili di essere applicati nello stesso tempo. L'abrogazione, espressa o tacita che sia, di un trattato precedente richiede sempre il consenso di tutti gli stati che ne erano parte. VIOLAZIONE SOSTANZIALE DEL TRATTATO AD OPERA DI UNA DELLE PARTI Un trattato può estinguersi in presenza di una violazione ad opera di una delle parti. La violazione che dà luogo all’estinzione del Trattato deve essere sostanziale. È pertanto escluso che violazioni di importanza minore possano portare all'estinzione di un trattato. La norma si configura diversamente a seconda che il Trattato violato sia bilaterali oppure multilaterale. Nel primo caso, una violazione sostanziale ad opera di una delle parti autorizza l'altra parte a invocare la violazione come motivo per mettere fine al trattato o sospendere la sua applicazione in tutto o in parte.
Nel caso di un trattato multilaterale, le conseguenze dell'inadempimento sostanziale ad opera di una parte sono molto più complesse. tutte le parti e le misure adottabili dalla parte che sia specialmente lesa dalla^ È fatta anzitutto una distinzione tra le misure adottabili per accordo unanime da violazione. _ Nella prima ipotesi, una violazione sostanziale del Trattato autorizza le parti a sospendere l'efficacia del trattato o a porre fine in tutto o in parte, sia nelle relazioni tra esse stesse lo stato autore della violazione, sia nelle relazioni tra tutte le parti.
_ Nella seconda ipotesi, la parte specialmente Elisa può invocare l'applicazione come motivo di sospensione dell'applicazione del trattato in tutto o in parte nelle relazioni tra essa stessa e lo Stato inadempiente. La regola relativa all'estensione o sospensione dei trattati per inadempimento sostanziale a un'eccezione. Essa non si applica alle disposizioni relative alla protezione della persona umana contenute in trattati di carattere umanitario, in particolare alle disposizioni che proibiscono ogni forma di rappresaglia contro le persone protette da tali trattati.
Va infine precisato che la norma sull’estinzione di un trattato per inadempimento sostanziale non pregiudica le eventuali disposizioni contenute nel trattato stesso in tema di violazione. Un inadempimento sostanziale può comportare, oltre che l’estinzione del trattato, anche l’obbligo dello Stato inadempiente di risarcire il danno alla Stato leso. Ma anche un inadempimento non sostanziale, she non determina l’estinzione del trattato, può comportare l’obbligo dello Stato inadempiente di risarcire il danno allo Stato leso.
IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA l'impossibilità sopravvenuta è annoverata tra le cause di estinzione dei trattati: “ una parte può invocare l’impossibilità di eseguire un trattato come motivo di estinzione o di recesso se questa impossibilità deriva dalla scomparsa o di istruzione permanente di un oggetto indispensabile per l’esecuzione del trattato. Se l’impossibilità e temporanea, essa può essere invocata soltanto come motivo per sospendere l’efficacia del trattato.”
Se l'impossibilità, anziché sopravvenuta, fosse preesistente alla conclusione del Trattato, si verificherebbe il caso dell' invalidità di un trattato per errore. Infatti, l'impossibilità di esecuzione non può essere invocata da una parte come motivo per porre fine a un trattato, per recedere vi opero sospenderne e l'efficacia se l'impossibilità è il risultato di una violazione, ad opera di quella parte, o di un obbligo del trattato o di ogni altro obbligo internazionale nei confronti di ogni altra parte del Trattato. MUTAMENTO FONDAMENTALE DELLE CIRCOSTANZE Ogni trattato e adottato in funzione delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione, circostanze che possono anche variare dopo che il Trattato è vigore. entrato in
Un mutamento fondamentale di circostanze che si è verificato rispetto a quella esistente al momento della conclusione di un trattato è che non era stato previsto dalle parti non può essere invocato come motivo di estinzione o di denuncia di un trattato, a meno che:
l'esistenza di queste circostanze abbia costituito una base essenziale del consenso delle parti a essere vincolate dal Trattato l'effetto del mutamento sia di trasformare radicalmente la portata degli obblighi che devono ancora essere eseguito in virtù del trattato.
Per portare all'estinzione del Trattato, le trasformazioni prodotte dal mutamento delle circostanze devono presentare un carattere radicale oggettivo. Il mutamento non deve essere stato previsto dalle parti e deve risultare fondamentale, sia perché esso verte su di un aspetto essenziale del Trattato, sia perché esso altera radicalmente l'equilibrio che esisteva in origine tra le prestazioni delle parti. In presenza di un mutamento fondamentale delle circostanze è eseguire il Trattato: ma l'esecuzione verrebbe, a causa di eventi sopravvenuti, ad sempre possibile