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saggi di picone, Sintesi del corso di Diritto Internazionale

riassunti del libro Comunità internazionale e obblighi erga omnes di Paolo Picone. Jovene editore, Napoli 2010. Capitoli: La guerra nel Kosovo; Obblighi erga omnes e codificazione della responsabilità degli stati; Distinzione tra jus cogens e obblighi erga omnes

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

Caricato il 09/11/2014

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LA GUERRA DEL KOSOVO
La questione del Kosovo ha origini antiche, essendo essa una regione popolata da una larga maggioranza
albanese e una piccola minoranza serba. La costituzione della Iugoslavia del 1974 l’aveva riconosciuta come
provincia autonoma della Repubblica serba e parte della Federazione Iugoslava. Un anno dopo la morte di
Tito nel 1981 gli albanesi cominciarono a rivendicare lo status di repubblica autonoma, con l’intento di
secedere dalla Federazione. In risposta il presidente serbo Milosevic modificò, nel 1989, la costituzione del
74, privando la regione della sua autonomia. La situazione attraverserà un periodo di stallo durante la guerra
divampata in Iugoslavia, ma, al termine di quest’ultima con la firma della pace di Dayton, la questione
kosovara non viene affrontata dalle potenze occidentali, riproponendosi dunque già a partire dal 1996. Si
costituisce infatti nel territorio una organizzazione denominata UCK composta da guerriglieri albanesi, la
quale era considerata originariamente come terroristica ma che, successivamente, acquisì il riconoscimento
di movimento di liberazione nazionale. Nel 1997 gli scontri con si serbi si radicalizzano, dando vita ad una
vera e propria guerra civile. La NATO, già presente sul territorio per la realizzazione del trattato di Dayton, si
interessa sempre di più della questione sulla spinta di due particolari episodi: il massacro di Racak del 1999
e il fallimento del tentativo di negoziato finalizzato alla stesura e alla firma dell’accordo di Rambouillet. Il
primo episodio si verifica infatti in seguito ad una crescente repressione della popolazione albanese da parte
del governo serbo e a violente reazioni armate da parte dell’UCK. Nel 1998 il Consiglio di sicurezza
dell’ONU con una risoluzione condanna gli atti di violenza di entrambe le parti, dichiara un embargo nei
confronti della repubblica federale iugoslava, Kosovo compreso. Una successiva risoluzione dello stesso
anno accerterà il rischio alla pace e alla sicurezza nella regione proveniente dalla situazione in Kosovo,
tenendo conto dei gravissimi rischi umanitari che si prospettano. Seguirà la strage di Racak, con conseguente
accusa ai serbi (considerata anche la vicinanza tra UCK e USA). Il tentativo di negoziato fallirà poi per
rifiuto da parte del governo iugoslavo di accordarsi, rifiuto riferito soprattutto all’ingresso e alla libera
circolazione della forza militare multinazionale prevista per l’attuazione dell’accordo. Tale rifiuto era per
altro prevedibile, vista la lesione di sovranità che esso comportava.
FONDAMENTO GIURIDICO DELL’INTERVENTO DELLA NATO
In risposta a tali eventi si verifica l’intervento bellico della NATO, che ha inizio tra il 23 e il 24 marzo del
1999. Normalmente il trattato istitutivo della NATO prevedeva l’intervento armato di tale organizzazione
solo per assistere uno stato parte dell’alleanza che sia oggetto di un attacco armato, ma la possibilità di
superare tale limitazione era stata prospettata già dopo la fine della guerra fredda, ma resa originariamente
limitata ad interventi svolti in esecuzione di risoluzioni del consiglio di sicurezza. Ciò dimostrerebbe
l’operabilità della NATO ai sensi dell’art. 53 della carta delle nazioni unite e non solo dell’art.51. la
connessione con l’articolo 53 è però criticata da più parti dalla dottrina, dato che gli unici destinatari delle
risoluzioni erano stati gli stati membri e non direttamente la NATO. In realtà l’intervento militare di
quest’ultima si giustificherebbe in virtù del verificarsi di alcuni eventi prima dello stesso: già nel giugno del
1998 il Segretario delle nazioni unite aveva avvertito la NATO della necessità di un suo intervento militare in
Kosovo. Essendo inutile attendere la risoluzione del consiglio di sicurezza che la autorizzasse esplicitamente,
considerato il probabile veto da parte della Russia, la NATO decise di intervenire di propria iniziativa. La
possibilità di realizzare tale intervento viene giustificata dal Segretario NATO con la necessità di evitare la
continuazione di una catastrofe umanitaria. Seguiranno dichiarazioni coordinate dei segretari delle due
organizzazioni al fine di sottolineare la comunità di vedute ed intenti. Il consiglio di sicurezza in ogni caso
non aveva mai formalmente analizzato né autorizzato l’intervento, ma la richiesta da parte della federazione
iugoslava di una riunione di urgenza dello stesso volta a bloccare la minaccia della NATO nei suoi confronti
non ebbe alcun seguito. Ovviamente il tentativo era quello di sanare a posteriori tale intervento unilaterale,
con una qualche autorizzazione proveniente dall’ONU.
Altro problema prospettato dall’intervento della NATO è quello di stabilire se essa sia intervenuta
effettivamente in veste di organizzazione internazionale o se l’attacco sia stato sostanzialmente frutto
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LA GUERRA DEL KOSOVO

La questione del Kosovo ha origini antiche, essendo essa una regione popolata da una larga maggioranza albanese e una piccola minoranza serba. La costituzione della Iugoslavia del 1974 l’aveva riconosciuta come provincia autonoma della Repubblica serba e parte della Federazione Iugoslava. Un anno dopo la morte di Tito nel 1981 gli albanesi cominciarono a rivendicare lo status di repubblica autonoma, con l’intento di secedere dalla Federazione. In risposta il presidente serbo Milosevic modificò, nel 1989, la costituzione del 74, privando la regione della sua autonomia. La situazione attraverserà un periodo di stallo durante la guerra divampata in Iugoslavia, ma, al termine di quest’ultima con la firma della pace di Dayton, la questione kosovara non viene affrontata dalle potenze occidentali, riproponendosi dunque già a partire dal 1996. Si costituisce infatti nel territorio una organizzazione denominata UCK composta da guerriglieri albanesi, la quale era considerata originariamente come terroristica ma che, successivamente, acquisì il riconoscimento di movimento di liberazione nazionale. Nel 1997 gli scontri con si serbi si radicalizzano, dando vita ad una vera e propria guerra civile. La NATO, già presente sul territorio per la realizzazione del trattato di Dayton, si interessa sempre di più della questione sulla spinta di due particolari episodi: il massacro di Racak del 1999 e il fallimento del tentativo di negoziato finalizzato alla stesura e alla firma dell’accordo di Rambouillet. Il primo episodio si verifica infatti in seguito ad una crescente repressione della popolazione albanese da parte del governo serbo e a violente reazioni armate da parte dell’UCK. Nel 1998 il Consiglio di sicurezza dell’ONU con una risoluzione condanna gli atti di violenza di entrambe le parti, dichiara un embargo nei confronti della repubblica federale iugoslava, Kosovo compreso. Una successiva risoluzione dello stesso anno accerterà il rischio alla pace e alla sicurezza nella regione proveniente dalla situazione in Kosovo, tenendo conto dei gravissimi rischi umanitari che si prospettano. Seguirà la strage di Racak, con conseguente accusa ai serbi (considerata anche la vicinanza tra UCK e USA). Il tentativo di negoziato fallirà poi per rifiuto da parte del governo iugoslavo di accordarsi, rifiuto riferito soprattutto all’ingresso e alla libera circolazione della forza militare multinazionale prevista per l’attuazione dell’accordo. Tale rifiuto era per altro prevedibile, vista la lesione di sovranità che esso comportava.

FONDAMENTO GIURIDICO DELL’INTERVENTO DELLA NATO

In risposta a tali eventi si verifica l’intervento bellico della NATO, che ha inizio tra il 23 e il 24 marzo del

  1. Normalmente il trattato istitutivo della NATO prevedeva l’intervento armato di tale organizzazione solo per assistere uno stato parte dell’alleanza che sia oggetto di un attacco armato, ma la possibilità di superare tale limitazione era stata prospettata già dopo la fine della guerra fredda, ma resa originariamente limitata ad interventi svolti in esecuzione di risoluzioni del consiglio di sicurezza. Ciò dimostrerebbe l’operabilità della NATO ai sensi dell’art. 53 della carta delle nazioni unite e non solo dell’art.51. la connessione con l’articolo 53 è però criticata da più parti dalla dottrina, dato che gli unici destinatari delle risoluzioni erano stati gli stati membri e non direttamente la NATO. In realtà l’intervento militare di quest’ultima si giustificherebbe in virtù del verificarsi di alcuni eventi prima dello stesso: già nel giugno del 1998 il Segretario delle nazioni unite aveva avvertito la NATO della necessità di un suo intervento militare in Kosovo. Essendo inutile attendere la risoluzione del consiglio di sicurezza che la autorizzasse esplicitamente, considerato il probabile veto da parte della Russia, la NATO decise di intervenire di propria iniziativa. La possibilità di realizzare tale intervento viene giustificata dal Segretario NATO con la necessità di evitare la continuazione di una catastrofe umanitaria. Seguiranno dichiarazioni coordinate dei segretari delle due organizzazioni al fine di sottolineare la comunità di vedute ed intenti. Il consiglio di sicurezza in ogni caso non aveva mai formalmente analizzato né autorizzato l’intervento, ma la richiesta da parte della federazione iugoslava di una riunione di urgenza dello stesso volta a bloccare la minaccia della NATO nei suoi confronti non ebbe alcun seguito. Ovviamente il tentativo era quello di sanare a posteriori tale intervento unilaterale, con una qualche autorizzazione proveniente dall’ONU.

Altro problema prospettato dall’intervento della NATO è quello di stabilire se essa sia intervenuta effettivamente in veste di organizzazione internazionale o se l’attacco sia stato sostanzialmente frutto

dell’accordo di un gruppo di stati che si sono semplicemente serviti delle strutture decisionali e operative dell’alleanza. L’intervento della NATO può, secondo il suo statuto, realizzarsi attraverso tre modelli:

  1. (^) Legittima difesa collettiva
  2. Interventi operati su autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle nazioni unite
  3. Interventi gestiti direttamente e autonomamente dalla NATO a tutela della pace e della sicurezza nell’area euro atlantica

Gli ultimi due modelli sono fortemente legati all’influenza delle cd. Dottrine strategiche , le quali, secondo alcuni autori, sarebbero addirittura in grado di produrre modifiche dell’originario statuto dell’organizzazione. È tuttavia dubbia la loro idoneità a modificare tacitamente il Trattato, modificando e ampliando le competenze dell’alleanza. In realtà tale trattato, pur essendo un semplice accordo-quadro, prevede un’autonoma procedura di revisione dello stesso, oltre a contenere alcune disposizioni espressamente immodificabili in virtù dello squilibrio nel sistema che ne deriverebbe.

Vista l’impossibilità di ricondurre l’intervento in esame ad uno dei tre modelli sopra indicati sembra inevitabile riconoscere il fatto che esso sia stato unicamente frutto di un accordo autonomo intervenuto fra stati membri dell’alleanza, sia pur utilizzando le strutture di quest’ultima.

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO

L’intervento della NATO ha avuto sin dall’origine una molteplicità di obiettivi: quello umanitario, quello strategico finalizzato a instaurare un’ingerenza duratura nel tempo sul territorio dei Balcani e a colpire un paese strettamente legato alla Russia, e in fine quello di potenziare il ruolo e la credibilità della NATO. Di tutti questi solo quello umanitario è assorbente sul piano giuridico, ed è quello espressamente dichiarato dall’organizzazione. Formalmente l’intervento era dunque volto a far cessare le gravi violazioni di diritti dell’uomo commesse dal governo di Milosevic. Si affermava infatti che il crimine internazionale commesso da quest’ultimo nei confronti di tutta la comunità internazionale giustificasse una reazione potenzialmente di tutti gli stati, agenti per conto della comunità stessa.

Molti furono invece gli studiosi che affermarono l’impossibilità di giustificare l’intervento unilaterale dell’ONU, rifacendosi sostanzialmente a due argomenti:

  1. Il contrasto dell’intervento con l’art. 2 della carta delle nazioni unite, nella parte in cui richiede l’intervento dell’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza

Secondo gli studiosi, infatti, soltanto il consiglio potrebbe abilitare gli stati a reagire a situazioni di minaccia della pace o della sicurezza internazionale. Tale impostazione appare però criticabile, considerata anche la prassi tenuta da singoli stati che hanno fatto ricorso autonomo all’uso della forza.

Si afferma inoltre l’impossibilità di impiegare l’art. 2 per vietare un intervento che rappresenti la reazione alla commissione di un crimine internazionale. La risposta nei confronti di tali crimini rientrerebbe nella categoria dello jus cogens, ancora sconosciuta al momento dell’elaborazione della carta, per cui non è pensabile che fosse ricompresa tale fattispecie nel divieto di uso della forza. A sostegno di tale tesi vi è la circostanza che l’unica ipotesi simile considerata dalla Carta, ossia quella di una guerra di aggressione, l’art. 51 non si limiti a derogare al divieto di uso della forza, ma legittimi addirittura l’intervento di stati terzi nell’ambito della c.d. autotutela collettiva.

Gli interventi militari unilaterali degli stati sarebbero dunque giustificati dal diritto internazionale generale, almeno quando l’organizzazione delle nazioni unite non sia in concreto in grado di operare. L’intervento

internazionale generale che ne caratterizzano e limitano in concreto la gestione e l’attuazione (come avviene per ogni contromisura).

Tali condizioni sono oggetto da molto tempo si studi della dottrina: alcuni studiosi ritengono sia possibile proporre delle condizioni specifiche valevoli per ogni caso, mentre secondo altri la liceità deve essere considerata caso per caso. Secondo l’autore la soluzione più realistica è quella di una valutazione caso per caso, ma sulla base di alcuni parametri o principi di carattere più generale. Tali parametri sarebbero:

  • Rispetto del principio della buona fede
  • Assoluta necessità dell’intervento in causa
  • Rispetto del principio di proporzionalità, con riguardo sia all’uso della forza sia alle regole dello jus in bello
  • Rispetto del principio dell’effetto utile, per cui le misure debbano cessare non appena raggiunto lo scopo o quando si siano definitivamente dimostrate inefficaci.

Orbene, l’intervento NATO non sembrerebbe soddisfare, secondo Picone, nessuno dei parametri sopra indicati.

Il principio di buona fede sembra non esser stato rispettato dal momento che sin dall’inizio delle operazioni motivi ulteriori rispetto a quello umanitario hanno giocato un ruolo fondamentale per l’assunzione dell’operazione da parte della NATO. Anche il secondo principio non trova applicazione, dal momento che l’intervento bellico sembrò voluto a tutti i costi, ignorando del tutto la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative.

La violazione del terzo principio appare però la più grave, in quanto l’intervento militare venne condotto all’inizio con estrema leggerezza ed ottimismo, ritenendo che la sconfitta di Milosevic sarebbe stata praticamente immediata. Esso ha però aggravato fortemente la già problematica situazione umanitaria, producendo una vera e propria catastrofe, che invece avrebbe dovuto scongiurare. A ciò si aggiunge la grave sproporzionalità nello ius in bello impiegato, con la produzione di veri e propri crimini di guerra. Anche l’ultimo parametro risulta violato per molti motivi, tra i quali il fatto che anche il trattato di pace sia stato negoziato sotto la pressione delle bombe NATO.

Tutte queste considerazioni depongono a sfavore di un’autorizzazione successiva da parte dell’ONU, a mò di sanatoria. Innanzitutto poiché in questo modo l’organizzazione assumerebbe la responsabilità per operazioni sulle quali non ha avuto il ben che minimo controllo. In più la paralisi del Consiglio renderebbe del tutto impossibile tale autorizzazione, avendo considerazione del fatto che tutt’oggi vi sono soggetti che ritengono che l’intervento armato della NATO rappresenti una grave violazione della CARTA. In tale situazione appare estremamente improbabile che il consiglio, con la ris.1244 del 10 giugno del 1999, abbia voluto proporre una qualche sanatoria. A maggior ragione risulta impossibile avendo dimostrato che l’intervento viola il diritto internazionale generale da un punto di vista materiale (non rispettando alcuno standard fissato per le operazioni umanitarie unilaterali).

A conclusione della trattazione non resta che riconoscere come gli illeciti internazionali commessi dalla NATO non siano in alcun modo sanabili. Bisogna condurre anche delle considerazioni ulteriori: innanzitutto il fatto che il Kosovo sia ad oggi sottoposto ad un’unica vera autorità che è quella del Kosovo Implementation Force (KFOR). In più il Kosovo sembra oggi poter diventare terreno di una nuova secessione, con il rischio di una pulizia etnica alla rovescia, con l’esodo della minoranza serba.

Bisogna infine valutare l’assoluta mancanza, da parte delle potenze vincitrici, dell’intenzione di assumere una qualsiasi responsabilità in relazione agli illeciti palesemente commessi.

OBBLIGHI ERGA OMNES E CODIFICAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEGLI STATI

L’adozione da parte della International Law Commission nel 2001 di un Progetto di articoli sulla responsabilità degli stati per illeciti internazionali ha sollevato valutazioni contrastanti in dottrina, generando delusione in molti stati per gli scarsi risultati ottenuti, soprattutto nella materia di centrale importanza rappresentata da quei particolari illeciti internazionali, che, per la loro gravità, vengono denominati crimini internazionali, sottoposti ad un regime aggravato di responsabilità. Nel progetto finale i crimini sono termino logicamente scomparsi, così come l’autonomo rilievo attribuito dalla CDI agli obblighi erga omnes, la cui violazione costituiva il presupposto per la commissione illeciti più gravi. Tali illeciti (non definiti crimini) sono ricollegati, dal Capitolo III del Progetto, alle violazioni gravi di norme internazionali di jus cogens. La scomparsa dei due termini non ha suscitato particolari reazioni in dottrina. Da un lato per i crimini

noto, è stato poi riformulato, eliminando le categorie terminologiche di riferimento, ossia obblighi erga omnes e crimini internazionali. Possiamo dunque analizzare come i due aspetti abbiano diversamente influenzato i vari progetti di codificazione.

  1. Com’è noto il primo progetto di codificazione sul tema della responsabilità internazionale si basava su un’originaria proposta proveniente da Ago, incentrata sull’elemento pubblicistico, essendo la responsabilità incentrata sulla violazione di obblighi erga omnes, suscettibili di tutela collettiva da parte degli stati per conto della comunità internazionale. Si procedeva dunque all’elencazione di alcuni possibili tipi di violazioni rientranti in tale categoria, richiedendo ovviamente una successiva diversificazione dei regimi applicabili di responsabilità internazionale.
  2. Tale differenziazione è stata proposta dal successivo rapporteur Riphagen, il quale ha però stravolto la prospettiva adottata dal suo predecessore. Ridimensionando fortemente la distinzione tra crimini e delitti, sostiene l’esistenza di una molteplicità di autonomi e specifici regimi di responsabilità, derivanti da complessi intrecci tra norme primarie e norme secondarie. Le regole di carattere generale previste dal progetto erano dunque destinate ad essere impiegate come regime di carattere residuale da applicarsi in assenza di regole specifiche riferite al caso in esame.
  3. Dopo tale tentativo la commissione ribadì però l’esigenza di un regime unitario di responsabilità internazionale, e questa fu la linea direttrice dell’attività del successivo rapporteur Arangio-Luiz, culminata nel 1996 con la presentazione di un nuovo progetto di codificazione.

L’impossibilità di ricostruire degnamente sia l’aspetto pubblicistico che quello penalistico, che ha caratterizzato i tre tentativi appena illustrati, è uno dei motivi per cui nel progetto definitivo del 2001 siano scomparsi i riferimenti agli obblighi erga omnes e ai crimini internazionali.

Alla scomparsa degli obblighi erga omnes ha anche contribuito il problema del rapporto intercorrente tra obbligo violato e diritti spettanti agli altri stati, azionabili in seguito alla violazione. Fino alla fine la commissione era rimasta legata all’idea che la violazione si legasse inevitabilmente a un diritto di tutti gli altri stati. La commissione non ha mai analizzato, infatti, l’ipotesi che lo stesso modo di operare delle norme primarie limitasse la possibilità di reazione, almeno in certe condizioni, solo ad un gruppo ristretto di stati. In tale atteggiamento la Commissione ha mostrato la propria tendenza a sottovalutare la natura pubblicistica della violazione di obblighi erga omnes. Ad esempio essa non ha mai tenuto conto della necessità di dare adeguato rilievo alla distinzione tra le ipotesi in cui fra gli stati legittimati a reagire ci siano o meno anche gli stati materialmente lesi nei propri diritti individuali; anzi la tendenza è stata sempre quella di equiparare formalmente la posizione di tutti gli stati. Il problema in merito alla mancata distinzione è cruciale, non solo perché avrebbe permesso di attribuire agli stati posizioni giuridiche soggettive differenziate, ma perché avrebbe permesso di distinguere tra due categorie di stati: quelli titolari solo di diritti collettivi, e quelli titolari ANCHE di un proprio specifico diritto individuale violato. Piuttosto che impiegare tale differenziazione per tutti gli stati è stata usata la categoria unitaria del diritto soggettivo violato. Nel progetto di Arangio-Luiz tale posizione viene estremizzata, in quanto alla parificazione formale si accompagna quella sostanziale delle pretese e/o reazioni consentite.

Tale posizione estremamente iniqua è stata radicalmente modificata nel progetto definitivo del 2001, all’interno del quale si distingue assai empiricamente tra stato leso e stati diversi da quello leso, dovendo però sempre considerare che la categoria degli obblighi erga omnes è scomparsa dal testo.

RAPPORTO TRA ELEMENTO PUBBLICISTICO ED ELEMENTO PENALISTICO

Occorre analizzare tale rapporto durante tutto il lungo periodo della codificazione, al fine di capire il motivo per cui alla conclusione dei lavori l’elemento penalistico abbia quasi del tutto eroso quello pubblicistico, in una situazione in cui si è verificato il quasi totale assorbimento del ruolo delle norme

primarie da parte del regime delle conseguenze dell’illecito. Durante le varie tappe della codificazione si è infatti verificato il tentativo di disancorare le posizioni di stati terzi dall’originario collegamento col contenuto delle norme primarie, e di ricondurle invece ad un regime sanzionatorio complessivo. In questa prospettiva non aveva più tanto rilievo il contenuto delle norme primarie, bensì l’esigenza di creare un regime sanzionatorio unitario legato alle conseguenze di un crimine internazionale. Ed è nel sistema predisposto da Arangio-Luiz che può dirsi che l’elemento penalistico si sia definitivamente affermato a scapito di quello pubblicistico.

Il ruolo assolutamente insoddisfacente attribuito all’elemento pubblicistico del contenuto delle norme primarie trova ulteriore conferma nel particolare rapporto che, durante le fasi della codificazione, si è instaurato tra il regime di responsabilità internazionale degli stati per crimini internazionali e le competenze esercitabili in materia da parte dell’ONU. Si è infatti iniziato con la previsione di ampi poteri dell’organizzazione in materia di crimini internazionali, sopravvissuta fino al progetto predisposto da Arangio-Luiz (che prevedeva un accertamento preliminare della commissione del crimine da parte dell’Assemblea o del consiglio di sicurezza e una successiva valutazione da parte della CIG), per finire con il progetto del 2001 che si limita ad affermare che le disposizioni del progetto non creano pregiudizio nei confronti della Carta delle nazioni unite.

RAPPORTO TRA NORME INTERNAZIONALI DI IUS COGENS NORME ISTITUTIVE DI OBBLIGHI ERGA OMNES:

nell’impostazione originaria del progetto il rapporto fra i due tipi di norme era orientato ad una netta distinzione fra di loro. Le norme di ius cogens avevano come punto di riferimento normativo la Convenzione di Vienna del 1969, in particolare la norma che sanciva la nullità dei trattati conclusi in violazione di una norma di ius cogens, limitando ai soli stati contraenti la legittimazione ad agire per far valere la causa di invalidità. In merito alle norme istitutive di obblighi erga omnes il riferimento normativo era invece la decisione della CIG in merito al caso Barcellona Traction, nella quale ricostruiva gli obblighi erga omnes come obblighi incombenti sugli stati nei confronti della Comunità internazionale, e quindi esigibili dalla generalità degli stessi.

Il processo che porterà la Commissione a sostituire la base per la commissione di crimini intrernazionali (prima obblighi erga omnes poi norme di jus cogens) si rivela come particolarmente complesso. La preminenza delle norme di jus cogens si afferma assai più nettamente nella parte di progetto elaborata da Riphagen, per il quale la legittimazione di tutti gli stati ad agire non è una premessa bensì una conseguenza della commissione di un crimine internazionale, accentuando in questo modo il carattere sanzionatorio della responsabilità internazionale (derivante dal contenuto di norme secondarie). Ma è solo nel progetto definitivo di Crawford del 2001 che le norme di jus cogens prendono definitivamente il posto di quello tradizionalmente riservato fino ad allora agli obblighi erga omnes.

Picone, ritenendo erronea la sostituzione della base normativa per la commissione di un crimine internazionale, effettua un’analisi del testo finale del progetto di codificazione definitivo, al fine di rilevare se vi siano presenti, nonostante le apparenze, elementi che ne mostrino la compatibilità con l’idea per cui la base per gli illeciti internazionali più gravi (non più denominati crimini) sia la violazione di un obbligo erga omnes (come originariamente affermato).

All’interno del Progetto è possibile rinvenire un grande numero di contraddizioni, non irrilevanti, le quali sembrano deporre a favore della soluzione interpretativa proposta dall’autore.

Innanzitutto si presenta come assolutamente infondata l’affermazione, diffusa in dottrina, per cui le norme di jus cogens darebbero vita per definizione a obblighi erga omnes, in quanto non tutte le norme di jus cogens sono in grado di operare nel campo della responsabilità da illecito. Altra ricostruzione, anch’essa erronea, seppur chiaramente adottata nell’ambito del progetto, è quella per cui norme di jus

DISTINZIONE TRA JUS COGENS E OBBLIGHI ERGA OMNES

Nella comune concezione internazionale lo jus cogens e norme istitutive obblighi erga omnes sono sostanzialmente coincidenti tra loro, e proprio in virtù di tale convinzione, nel progetto finale di codificazione per la convenzione sulla responsabilità degli stati, risalente al 2001, la nozione di obblighi erga omnes è scomparsa lasciando il posto allo jus cogens, come fondamento per la commissione di gravi illeciti internazionali. Tra i fondamenti di tale assimilazione vi è l’idea che, nella loro concreta operatività, le due categorie di norme regolerebbero sostanzialmente le stesse fattispecie.

Tale impostazione viene però criticata da Picone, il quale ritiene che l’analisi dettagliata di ciascuna norma possa rivelare se una norma che attribuisca dei poteri o istituisca degli obblighi sia anche imperativa ed inderogabile, e sottratta in quanto tale alla contraria volontà dei soggetti dell’ordinamento. In particolare, confondere jus cogens con le norme che istituiscono obblighi erga omnes significherebbe che, o le seconde sono le uniche norme inderogabili nell’ordinamento internazionale, o che tutte le norme di jus cogens producano, in caso di violazione, obblighi erga omnes. Nessuna delle due affermazioni risulta essere vera.

Le norme di jus cogens vengono per la prima volta previste dall’articolo 53 della convenzione di vienna del 1969 sul diritto dei trattati, quali norme accettate e riconosciute dalla comunità internazionale degli stati nel suo insieme in quanto norme alle quali non è permessa nessuna deroga. Per la loro formazione si fa riferimento alla comunità internazionale, ma essa non rappresenta l’ente al quale tali comportamenti siano dovuti. L’elemento caratterizzante è quello statico dell’inderogabilità, non quello funzionale che, invece, caratterizza gli obblighi erga omnes. La loro previsione attiene al problema dell’invalidità dei trattati che dovessero prevederne l’abrogazione o disapplicazione, invalidità che può essere fatta valere soltanto dai soli stati contraenti.

Per le norme istitutive di obblighi erga omnes il riferimento è all’obliter dictum contenuto nella decisione della CIG in merito al caso Barcelona Traction, nel quale la corte parla dell’esistenza di obblighi fra stati per

i quali qualunque stato può esigerne l’attuazione, in quanto dovuti all’intera comunità internazionale, che ne è la destinataria.

In un primo momento le due categorie restano ben distinte, come avviene anche nel progetto iniziale di codificazione ad opera dell’Ago. La CIG per di più non si preoccupa affatto di precisare se le norme istitutive di obblighi erga omnes siano inderogabili o meno, ma ne delinea soltanto il contenuto, affermando che tutti gli stati hanno un interesse alla loro attuazione. L’aspetto che rileva è quello funzionale della tutela dei valori sottoposti a tali norme, per cui, di fronte alla loro violazione, qualunque stato può agire per conto della Comunità internazionale complessivamente intesa, non potendo essa agire autonomamente. Vista la potenziale espansione del contenuto di tali norme sembra assurdo postulare a priori la loro inderogabilità, potendovi essere alcune norme di tal tipo derogabili dalla contraria volontà degli stati.

Secondo la dottrina la sostanziale equiparazione delle due categorie si realizza proprio ad opera del progetto di codificazione del 2001, nel quale, come sappiamo, all’eliminazione della nozione di crimine internazionale segue il legame fra gravi illeciti internazionali e la violazione di norme inderogabili del diritto internazionale (non più di obblighi erga omnes). Dalla lettura del progetto deriverebbe che qualsiasi violazione di una norma di jus cogens produrrebbe un grave illecito internazionale che autorizzerebbe qualsiasi stato a reagire. Tale impostazione, accolta da vari rapporteurs, non è assolutamente suffragata dalla prassi. Altra possibile lettura potrebbe essere quella secondo cui la grave violazione di qualunque norma internazionale produrrebbe una possibile reazione di tutti gli stati, anche di quelli diversi dallo stato leso; ovviamente anche tale lettura non è suffragata dalla prassi, e per di più la sua attuazione darebbe vita a gravissimi problemi pratici. Nel saggio relativo alla codificazione abbiamo per altro visto che non è nemmeno possibile affermare un definitivo abbandono del riferimento alle norme che prevedono obblighi erga omnes, il che depone a sfavore della loro assimilazione allo jus cogens.

La necessità di tenere distinti i due aspetti dell’inderogabilità e della obbligatorietà erga omnes è comprovata dal fatto che essi diano vita a problemi autonomi soggetti a soluzioni differenti.