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Diritto Internazionale: Stati Soverani, Norme e Subjectività, Appunti di Diritto Internazionale

Una introduzione al diritto internazionale, descrivendo i soggetti del diritto internazionale (stati sovrani e altri enti), le due visioni e i due tipi di norme (tradizionale e universalisitico), l'egoismo e la solidarietà, la coesistenza tra stati e la cooperazione internazionale. Viene inoltre discusso sulla capacità di uno Stato di intrattenere relazioni con altri stati, la successione di stati, la piattaforma continentale e l'evoluzione tecnica e industriale dell'Europa.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 30/07/2020

Gret_
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DIRITTO INTERNAZIONALE
8 APRILE: CARATTERI DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
Che cos’è il diritto internazionale? Diritto che regola la vita di relazione all’interno della comunità internazionale.
È un ordinamento giuridico ORIZZONTALE o DIFFUSO: manca un’autorità centrale (gli Stati sono ENTI SOVRANI) e
non c’è differenziazione tra le tre funzioni giuridiche principali.
Il diritto internazionale nasce nel momento in cui ritroviamo una società di enti sovrani che non riconoscono
nessun’autorità superiore -> SOVRANITÀ e INDIPENDENZA
L’organizzazione internazionale è la forma di cooperazione tra gli Stati per eccellenza.
ORDINAMENTO STATALE ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
PRODUZIONE: la produzione delle norme spetta al
LEGISLATORE.
PRODUZIONE: la produzione delle norme spetta
agli STATI.
ACCERTAMENTO: l’accertamento giuridico spetta
all’AUTORITÀ GIURISDIZIONALE.
ACCERTAMENTO: l’accertamento giuridico spetta
sul piano interno, al GIUDICE NAZIONALE; sul piano
internazionale spetta alla VOLONTÀ STATALE o agli
ACCORDI.
ATTUAZIONE COERCITIVA: spetta all’ESECUTIVO. ATTUAZIONE COERCITIVA: spetta all’AUTOTUTELA
ACCENTRAMENTO delle attività (potere frammentato). DECENTRAMENTO delle attività (NO uso della forza).
SOGGETTI: persone FISICHE (soggetti primari) ->
persone GIURIDICHE (soggetti secondari)
SOGGETTI: STATI (soggetti primari) -> ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI, INDIVIDUI (soggetti secondari)
SOGGETTI DEL DIRITTO: coloro che sono centro di imputazione di diritti e doveri (situazioni giuridiche che
discendono dalle norme dell’ordinamento considerato).
FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: fatti e atti che producono le norme.
A differenza dell’ordinamento statale, l’ordinamento internazionale non è gerarchizzato (eccetto particolari
NORME IMPERATIVE); i principi per risolvere problemi di coordinamento tra le fonti sono quello della legge
posteriore che deroga quella precedente e quello della legge particolare che deroga quella generale.
Le fonti principali del diritto internazionale sono le CONSUETUDINI (comportamento che dà origine alle norme) e
gli ACCORDI.
FONTI DI COGNIZIONE: le norme, per poter essere applicate, devono ricevere pubblicità; nel diritto internazionale
queste fonti hanno un valore molto informale.
La DOTTRINA e la GIURISPRUDENZA rappresentano dei mezzi sussidiari per l’operatore giuridico per la rilevazione
dell’esistenza e del contenuto delle norme
16 APRILE: SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Gli Stati sono i principali responsabili della produzione e dell’attuazione del diritto internazionale e sono i
destinatari delle norme giuridiche internazionali; essi però non sono gli unici soggetti nell’arena internazionale.
1) INSORTI: movimenti organizzati di individui che lottano per rovesciare un Governo o per mettere in atto un
tentativo di secessione; essi sono temporanei.
2) MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE: hanno caratteristiche simili ai movimenti insurrezionali ma rappresentano
popoli in lotta, legittimati dal principio di autodeterminazione dei popoli.
3) ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: caratteristiche dell’ordinamento contemporaneo; sono istituzioni che servono a
organizzare la cooperazione tra gli Stati in materia tecnica (gestione collettiva delle problematiche di natura
internazionale).
Le organizzazioni odierne sono più di 400 e hanno obiettivi e compiti differenti; permettono una più fluida
relazione tra gli Stati e altre entità che hanno una crescente importanza nel panorama internazionale
contemporaneo.
La loro esistenza ha un grande impatto sulla formazione delle norme internazionali, molti patti di natura
multilaterale sono concepiti attraverso le organizzazioni internazionali.
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DIRITTO INTERNAZIONALE

8 APRILE: CARATTERI DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

Che cos’è il diritto internazionale? Diritto che regola la vita di relazione all’interno della comunità internazionale. È un ordinamento giuridico ORIZZONTALE o DIFFUSO: manca un’autorità centrale (gli Stati sono ENTI SOVRANI) e non c’è differenziazione tra le tre funzioni giuridiche principali. Il diritto internazionale nasce nel momento in cui ritroviamo una società di enti sovrani che non riconoscono nessun’autorità superiore -> SOVRANITÀ e INDIPENDENZA L’organizzazione internazionale è la forma di cooperazione tra gli Stati per eccellenza. ORDINAMENTO STATALE ORDINAMENTO INTERNAZIONALE PRODUZIONE : la produzione delle norme spetta al LEGISLATORE. PRODUZIONE : la produzione delle norme spetta agli STATI. ACCERTAMENTO : l’accertamento giuridico spetta all’AUTORITÀ GIURISDIZIONALE. ACCERTAMENTO : l’accertamento giuridico spetta sul piano interno, al GIUDICE NAZIONALE; sul piano internazionale spetta alla VOLONTÀ STATALE o agli ACCORDI. ATTUAZIONE COERCITIVA : spetta all’ESECUTIVO. ATTUAZIONE COERCITIVA : spetta all’AUTOTUTELA ACCENTRAMENTO delle attività (potere frammentato). DECENTRAMENTO delle attività (NO uso della forza). SOGGETTI : persone FISICHE (soggetti primari) -> persone GIURIDICHE (soggetti secondari) SOGGETTI : STATI (soggetti primari) -> ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, INDIVIDUI (soggetti secondari) SOGGETTI DEL DIRITTO: coloro che sono centro di imputazione di diritti e doveri (situazioni giuridiche che discendono dalle norme dell’ordinamento considerato). FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: fatti e atti che producono le norme. A differenza dell’ordinamento statale, l’ordinamento internazionale non è gerarchizzato (eccetto particolari NORME IMPERATIVE); i principi per risolvere problemi di coordinamento tra le fonti sono quello della legge posteriore che deroga quella precedente e quello della legge particolare che deroga quella generale. Le fonti principali del diritto internazionale sono le CONSUETUDINI (comportamento che dà origine alle norme) e gli ACCORDI. FONTI DI COGNIZIONE: le norme, per poter essere applicate, devono ricevere pubblicità; nel diritto internazionale queste fonti hanno un valore molto informale. La DOTTRINA e la GIURISPRUDENZA rappresentano dei mezzi sussidiari per l’operatore giuridico per la rilevazione dell’esistenza e del contenuto delle norme 16 APRILE: SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE Gli Stati sono i principali responsabili della produzione e dell’attuazione del diritto internazionale e sono i destinatari delle norme giuridiche internazionali; essi però non sono gli unici soggetti nell’arena internazionale.

  1. INSORTI: movimenti organizzati di individui che lottano per rovesciare un Governo o per mettere in atto un tentativo di secessione; essi sono temporanei.
  2. MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE: hanno caratteristiche simili ai movimenti insurrezionali ma rappresentano popoli in lotta, legittimati dal principio di autodeterminazione dei popoli.
  3. ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: caratteristiche dell’ordinamento contemporaneo; sono istituzioni che servono a organizzare la cooperazione tra gli Stati in materia tecnica (gestione collettiva delle problematiche di natura internazionale). Le organizzazioni odierne sono più di 400 e hanno obiettivi e compiti differenti; permettono una più fluida relazione tra gli Stati e altre entità che hanno una crescente importanza nel panorama internazionale contemporaneo. La loro esistenza ha un grande impatto sulla formazione delle norme internazionali, molti patti di natura multilaterale sono concepiti attraverso le organizzazioni internazionali.
  1. INDIVIDUI: essi sono titolari di dritti in ambito internazionale (presentare reclami a organi internazionali) ma sono anche responsabili per la violazione di norme internazionali (crimini internazionali).
  2. IMPRESE MULTINAZIONALI: hanno un potere reale di natura economica, che genera un grande potere contrattuale nei confronti degli Stati. RESPONSABILIZZAZIONE DELL’ACCOUNTABILITY PER IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI (autoregolamentazione delle imprese, codici deontologici) -> sottoporre a obblighi di natura internazionale. CARATTERISTICHE DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
  3. REGOLARE LA VITA DI RELAZIONE INTERNAZIONALE : nel 19esimo secolo le relazioni erano interstatali, oggi l’interazione riguarda vari soggetti.
  4. ASSENZA DI AUTORITÀ CENTRALE : le 3 principali funzioni giuridiche sono svolte in maniera diffusa.
  5. NECESSITÀ DI ESSERE ATTUATO DA PARTE DEGLI STATI attraverso misure legislative nazionali.
  6. AMPIA LIBERTÀ DI AZIONE DEGLI STATI.
  7. RUOLO DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ.
  8. INDIVIDUALISMO : si fonda sull’egoismo degli Stati, il PRINCIPIO DI RECIPROCITÀ e l’AUTOTUTELA svolgono un ruolo fondamentale (DO UT DES). Il diritto internazionale ha carattere PRAGMATICO e ha la capacità di trasformare i rapporti di forza in norme giuridiche; si fonda sull’EFFETTIVITÀ. L’USO DELLA FORZA è un fondamento della legittimità internazionale; dalla 2GM si cerca però di far prevalere la LEGALITÀ -> NORME DI IUS COGENS = piccolo nucleo di norme considerate come NON DEROGABILI da parte della comunità internazionale. Dottrina Stimson (anni ’30) contro lo stato fantoccio creato dal Giappone: divieto di riconoscimento di quegli Stati creati con l’uso della forza. I rapporti generati dalle norme del diritto internazionale hanno natura bilaterale (sinallagmatica): la violazione di una norma viene fatta valere dallo Stato leso nei confronti dello Stato che ha compito la violazione. Esistono delle categorie di norme di natura SOLIDALE -> OBBLIGHI ERGA OMNES: a essi corrisponde un diritto sostanziale per ogni Stato e l’intera società internazionale si impegna a tutelare tale diritto. L’attuazione del diritto internazionale si fonda però principalmente sull’autotutela, che si esprime attraverso le CONTROMISURE: - RITORSIONI: di natura ostile ma lecite, adottate in risposta ad un illecito altrui che ci riguarda.
  • RAPPRESAGLIE: violazione di un obbligo internazionale in risposta ad un illecito altrui. Se lo Stato che impone le contromisure è uno stato povero o piccolo, esse potrebbero non essere intimidatorie; le contromisure tendono a favorire gli Stati più potenti. Le sanzioni di natura economica hanno il compito di far rispettare agli Stati gli obblighi di natura internazionale. VISIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE Esistono visioni differenti riguardo all’ordinamento giuridico internazionale: è formato su vero diritto? Il diritto internazionale è considerato primitivo a causa dell’assenza di centralità -> è solo DIVERSO. Oggigiorno il diritto internazionale è sempre più complesso e sofisticato e riguarda quasi tutti gli aspetti della via umana; non esistono più generalisti, ma ci si specializza nei suoi diversi rami. Nel diritto internazionale contemporaneo coesistono due visioni e due tipi di norme: MODELLO TRADIZIONALE - GROZIANO MODELLO UNIVERSALISTICO - KANTIANO EGOISMO: gli Stati agiscono nel proprio interesse SOLIDARIETÀ Le regole assicurano la COESISTENZA tra gli Stati. Le regole mirano a costruire una comunità internazionale – COOPERAZIONE. La società internazionale oggi è una COMUNITÀ internazionale, grazie ai valori di cooperazione.

*1) Principio di AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI (non si può acquisire un territorio senza ascoltare il popolo che lo abita).

  1. Promozione del SOCIALISMO.
  2. UGUAGLIANZA sostanziale degli Stati.
  3. Parziale RIFIUTO del DIRITTO INTERNAZIONALE. SOCIETÀ DELLE NAZIONI (1919): prevenire nuovi conflitti armati e creare una società di Stati. LIMITI: - nessun divieto di ricorrere a misure coercitive diverse dalla guerra
  • divieto di ricorso alla guerra non assoluto (moratoria 3 mesi)
  • assenza di un sistema collettivo di attuazione coercitiva del diritto contro gli Stati che avessero violato il Patto. Grazie alla Società delle Nazioni : - istituzione della Corte Permanente di Giustizia Internazionale (CPGI) nel 1922
  • diffusione dell’arbitrato e del regolamento giudiziale per la soluzione delle controversie
  • abolizione del sistema delle capitolazioni
  • progressiva abolizione della schiavitù
  • diritto di presentare ricorsi, da parte di gruppi di individui, dinanzi ad alcune istanze internazionali. ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE - ONU (1945) Istituzione del Tribunale Militare Internazionale Disgregazione dei domini coloniali Sviluppo e utilizzo delle prime armi nucleari Inizio della Guerra Fredda CONSIGLIO DI SICUREZZA: mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali. Diritto di veto a USA, URSS, Cina, Francia e Regno Unito. La NUOVA SOCIETÀ INTERNAZIONALE non è più di dominio europeo, ma emergono anche gli Stati di nuova indipendenza e si caratterizza per lo sviluppo di un sistema di cooperazione internazionale (Famiglia delle Nazioni Unite). Sviluppi sul piano giuridico: - diritto all’autodeterminazione dei popoli
  • patti del 1966 sui Diritti Umani
  • dichiarazione sulle Relazioni Amichevoli fra gli Stati
  • codificazione e sviluppo progressivo del diritto internazionale. OGGI: - una sola superpotenza politica (USA)
  • DISORDINE MULTIPOLARE -> ascesa di alcuni Stati economicamente emergenti (Cina, India, Brasile) e declino di vecchie potenze (Francia, Regno Unito)
  • importanza crescente di enti e gruppi non statali
  • impatto della tecnologia moderna
  • differenza di obiettivi tra paesi industrializzati e non
  • affermazione di nuovi settori del diritto internazionale e permeabilità tra essi. 22 APRILE: PRINCIPI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE Al vertice della gerarchia delle fonti del diritto interno c’è la COSTITUZIONE, che regola la vita dei cittadini; nel diritto internazionale invece non c’è una gerarchia, ma le sue fonti si trovano tutte sullo stesso piano. Tuttavia esistono alcuni principi a cui le norme dell’ordinamento giuridico si ispirano e che caratterizzano l’ordinamento internazionale nel suo sviluppo storico. Il diritto internazionale tradizionale risultava fondato su 3 principi generali: LIBERTÀ, UGUAGLIANZA ed EFFETTIVITÀ; l’approccio si basava dunque sul LAISSEZ-FAIRE. CARTA DELLE NAZIONI UNITE (1945): artt. 1-2 PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 -> i fini delle Nazioni Unite sono: 1) Mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

  1. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli.
  2. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali e promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
  3. Costituire un centro per il coordinamento dell’ attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni. Articolo 2 -> 1) L’Organizzazione è fondata sul principio dell’eguaglianza sovrana di tutti i suoi Membri.
  4. I Membri devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità allo Statuto.
  5. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici.
  6. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza.
  7. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni dello Statuto e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un’azione preventiva o coercitiva.
  8. L’Organizzazione deve fare in modo che Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi principi.
  9. Nessuna disposizione dello Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato. 7 PRINCIPI FONDAMENTALI (Carta ONU art.1-2 Dichiarazione AG 2625/1970)
  1. Uguaglianza sovrana degli Stati.
    1. Non ingerenza affari interni.
  2. Divieto minaccia e uso della forza.
  3. Soluzione pacifica delle controversie.
  4. Autodeterminazione dei popoli.
  5. Diritto e dovere alla cooperazione.
  6. Buona fede.
  1. SOVRANITÀ = potere di stabilire la propria autorità su un territorio e sulla popolazione che lo abita (GIURISDIZIONE TERRITORIALE: prescrittiva -> adozione di una legislazione che si applica alle persone e alle entità che si trovano sul territorio dello Stato, di attuazione -> porre in essere le leggi, giudiziale -> potere di giudicare il rispetto delle leggi). La giurisdizione riguarda i propri cittadini e non è possibile attuarla su un territorio straniero senza il consenso di quest’ultimo; la sovranità è il diritto di escludere altre entità dai propri affari (IUS EXCLUDENDI ALIOS). Gli Stati hanno il potere di disporre liberamente del proprio territorio e delle risorse. UGUAGLIANZA = tutti gli Stati sono destinatari di diritti e obblighi internazionali, dal punto di vista giuridico gli Stati sono posti sullo stesso piano.
  2. Nessuno Stato può interferire con l’attività interna degli altri Stati e devono astenersi dal supportare dalle attività che possono essere pregiudizievoli per gli altri Stati. Gli insorti sono visti in modo negativo dall’organizzazione internazionale e gli Stati non possono assisterli quando si verificano disordini civili (PRINCIPIO DI NON INTERVENTO anche se oggi alcune forme di intervento sono ammesse).
  3. ART. 2.4 il divieto dell’uso della forza ha natura assoluta e ha solo due eccezioni: SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVO ONU e LEGITTIMA DIFESA; la acquisizioni territoriali in violazione di questo principio non sono riconosciute.

RICONOSCIMENTO: atto politico mediante il quale uno Stato riconosce un altro Stato e manifesta la propria volontà di entrare in relazione con esso; può essere implicito o esplicito (comportamenti concludenti -> es. ammissione alle Nazioni Unite) e dovrebbe essere incondizionato (alla disgregazione di alcuni Stati il riconoscimento stato condizionato; sono stati considerati determinanti il non uso delle armi e il rispetto dei diritti umani). In passato il riconoscimento aveva valore costitutivo della personalità dello Stato (Congressi dell’800), oggi il riconoscimento ha un valore meramente dichiarativo; esso influisce però sulla capacità di uno Stato di intrattenere relazioni con altri Stati. L’effetto giuridico prodotto dal riconoscimento è la PRECLUSIONE: è irrevocabile; molti Stati però stanno oggi sperimentando la “Withdrawal of Recognition”, ovvero una revoca del riconoscimento, soprattutto nei confronti del Kosovo. Un riconoscimento prematuro può avere effetti negativi: può causare stallo nel processo di nascita dello Stato e può rappresentare un tentativo di ingerenza negli affari interni dello Stato. Dal punto di vista internazionale intendiamo come Stati SOLO quelli sovrani: gli Stati degli USA, i Cantoni svizzeri, ecc non sono considerati soggetti del diritto internazionale, anche se hanno poteri riconosciuti dalle Costituzioni in ambito di relazioni internazionali. Cassazione italiana, caso Dukanovic, 2004: immunità dalla giurisdizione penale in quanto capo di Governo del Montenegro; nel ricorso è stato messo in dubbio il fatto che il Montenegro possedesse tutte le caratteristiche per essere considerato uno Stato. Uno Stato sovrano sussiste in presenza di territorio, popolo e governo e in presenza dei requisiti effettività e indipendenza. Oggi Serbia e Montenegro sono considerati un solo Stato in ambito internazionale. L’esercizio dei diritti di uno Stato incontra limite nell’esercizio dei diritti di un altro Stato; il limite della sovranità sono i CRIMINI INTERNAZIONALI. Gli Stati creano Stati fantoccio per non vedersi attribuiti degli illeciti. SUCCESSIONE tra gli Stati: da uno Stato che cessa di esistere possono nascere altri Stati (mutamenti di sovranità -> SECESSIONE); vi sono anche fenomeni in cui un nuovo Stato si viene a creare dalla FUSIONE di altri Stati. 24 APRILE: DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI: dominio coloniale, dominazione straniera, regime razzista. SUCCESSIONE GIURIDICA (diritti e obblighi dello Stato predecessore) o TABULA RASA? TRASMISSIONE DEI BENI? La successione dei trattati avviene per quelli localizzabili (limitazione e mobilità delle frontiere); la continuità si applica per i trattati che riguardano i diritti umani, la discontinuità invece per quelli di natura politica e che istituiscono le relazioni internazionali. CONVENZIONE DI VIENNA, 1978: Stati nuova indipendenza -> tabula rasa, altri Stati -> continuità/discontinuità. In caso di successione, anche i beni e gli archivi dello Stato predecessore diventano del nuovo Stato; anche i debiti vengono trasmessi (se lo Stato diventa due o più Stati, il debito viene diviso equamente). Concessioni Tinoco: nel 1917 Tinoco rovescia il governo in Costa Rica e proclama una nuova Costituzione; nel 1919 viene però restaurato il vecchio governo. Nel 1922 il nuovo governo invalida tutti i diritti e le concessioni alle compagnie britanniche concesse da Tinoco; il giudice della controversia però proclama che il nuovo governo non può modificare i provvedimenti del vecchio governo, in quanto esso aveva amministrato effettivamente il paese. L’AMBITO SPAZIALE DELLA SOVRANITÀ TERRITORIO : dimensione fisica entro cui lo Stato esercita la propria sovranità. Esso è delimitato da CONFINI, che possono seguire elementi naturali, artificiali o intangibili (meridiani); la delimitazione territoriali avviene spesso attraverso TRATTATI, che costituiscono un regime giuridico oggettivo.

Ciò deve essere rispettato da tutti, non solo dalle parti del trattato. Spesso gli Stati si affidano ad arbitri o a tribunali internazionali per risolvere le controversie che riguardano le questioni territoriali; generalmente a questi tribunali però non viene chiesto di effettuare la delimitazione, ma quali principi devono essere applicati per la creazione delle frontiere. Uno di questi principi che viene spesso utilizzato è quello dell’UTI POSSIDETIS IURIS, formatosi in seguito al processo di decolonizzazione in America Latina alla fine dell’800, che consiste nel mantenere le frontiere tracciate dall’amministrazione coloniale -> i nuovi Stati coincidono con le divisioni amministrative create dagli Spagnoli. Oggi è riconosciuto come principio di natura consuetudinaria. MODALITÀ DI ACQUISTO DEL TERRITORIO : in origine si basavano OCCUPAZIONE DI TERRE NULLIUS, territori non abitato da popolazione con un’organizzazione sociale (a titolo originario -> prior in tempore, potior in iure); l’occupazione era effettuata da un’autorità statale e doveva essere accompagnata dall’animus possidendi. La seconda modalità di acquisto, a titolo derivato, è la CESSIONE: trasferimento effettivo e pacifico di un territorio da uno Stato all’altro, che può essere previsto o da TRATTATI DI PACE o dietro la CORRESPONSIONE DI UNA SOMMA DI DENARO. La terza modalità è l’ANNESSIONE a seguito dell’USO DELLA FORZA: oggi questa pratica è illecita e viene considerata invalida e priva di ogni effetto giuridico. È differente però dall’OCCUPAZIONE BELLICA, che da origine ad una serie di diritti e obblighi in capo alla potenza occupante ma non un trasferimento di sovranità. PERDITA DI SOVRANITÀ : uno Stato subentra ad un altro nel governo di un certo territorio; può accadere in caso di RINUNCIA (espressa o implicita) o in caso di MANCATO ESERCIZIO DELLA SOVRANITÀ PER UN DATO PERIODO DI TEMPO. SOVRANITÀ SUGLI SPAZI MARINI : lo Stato costiero può esercitare la propria sovranità fino a 12 miglia marine dalla linea di base (linea della bassa marea); più ci si allontana dalla costa, più la sovranità dello Stato va scemando. Il mare territoriale è quella parte di mare adiacente allo Stato che comprende baie, golfi e stretti. Il DIRITTO DI PASSAGGIO INOFFENSIVO è uno dei limiti della sovranità sul mare territoriale: le navi straniere possono attraversare il mare territoriale purché il loro passaggio non arrechi pregiudizio alla pace, all’ordine e alla sicurezza dello Stato. Il passaggio è considerato offensivo se effettuato con l’uso della forza, per spionaggio o se viola il diritto dello Stato. BAIE: insenature la cui superficie sia almeno uguale a quella di un semicerchio che abbia, come diametro, la linea tracciata attraverso l’entrata dell’insenatura Linea di base (eccetto BAIE STORICHE): - se la distanza tra i punti di bassa marea situati sull’entrata naturale della baia non supera 24 miglia marine -> la linea di chiusura tra questi due punti;

  • se la distanza tra i punti di bassa marea ecceda le 24 miglia marine -> la linea di 24 miglia marine all’interno della baia che racchiuda la massima superficie possibile di acque. ZONA CONTIGUA: 24 miglia marine dalla linea di base; zona in cui lo Stato può prevenire o reprimere le violazioni in materia doganale, fiscale, sanitaria e d’immigrazione. PIATTAFORMA CONTINENTALE: parte sommersa di terraferma, fino all’orlo del margine continentale o fino a 200 miglia marine dalla linea di base se il margine continentale è ad una distanza inferiore; in questa zona lo Stato ha il diritto sovrano di esplorare e sfruttare le risorse naturali e deve essere commisurato alle libertà che vengono concesse agli altri Stati.

Essi possono cooperare attraverso una CONDOTTA COMUNE oppure creare APPARATI a cui viene demandata la condotta comune; questi apparati possono essere degli ORGANI COMUNI degli Stati stessi oppure forme più evolute di cooperazione(forme istituzionalizzate di cooperazione come le OI). Nel primo caso, gli organi comuni agiscono per ciascuno Stato individualmente -> uti singuli; nel secondo, agiscono collettivamente, cioè rappresentano gli Stati -> uti universi. Le OI costituiscono un apparato organico stabile che persegue le finalità indicate nel trattato istitutivo ed è costituito da un segretariato permanente, un organo assembleare e un organo esecutivo. Sono soggetti derivati, le cui funzioni sono diverse dalle ONG e sono speciali; le ONG sono create alla stregua di un dritto nazionale, non sono rette dal diritto internazionale e l’elemento privato è predominante. ORIGINI : si parte dagli accordi multilaterali per la risoluzione dei problemi che si creano tra gli Stati -> si abbandona il patto bilaterale e si iniziano a creare le organizzazioni. Il primo patto multilaterale della storia è il Congresso di Vienna (1815), in cui si istituisce il sistema delle conferenze internazionali; il rapido sviluppo dell’associazionismo interstatale ha portato alla creazione di strutture stabili, più idonee a gestire gli interessi collettivi. 3 soluzioni ai problemi: unilateralismo -> gestione individualistica (ed egoistica) dei problemi internazionali (politica estera americana). bilateralismo -> reciprocità, multilateralismo -> gestione dei problemi messi in comune. La presenza delle OI influisce sulla composizione della società internazionale, poiché agli Stati si affiancano soggetti derivati. Esse rappresentano la trasformazione dell’ordinamento giuridico internazionale stesso: si è passati da un diritto della coesistenza ad un diritto della cooperazione e la loro presenza ha portato all’interno dell’ordinamento anche delle norme che servono a proteggere i valori della comunità -> norme di ius cogens. Le OI si affermano in un contesto in cui gli Stati non riescono a realizzare determinati obiettivi da soli e devono unire i propri sforzi; avviene principalmente per questioni di natura tecnica e non politica. Esse hanno delle funzioni quando vi sono ambiti o interessi di natura condivisa tra gli Stati (es. diritti umani); vi sono poi delle situazioni in cui siamo di fronte a frizioni e contrapposizioni di interessi tali da rendere necessari luoghi di negoziato (es. commercio internazionale). EVOLUZIONE STORICA : le prime forme di OI si sviluppano nella prima metà del 900 per motivi di carattere politico (necessità di un meccanismo di sicurezza collettivo). Nel 1831 viene creata la prima Commissione fluviale, regolata dal diritto internazionale, per la gestione della navigazione. L’evoluzione tecnica e industriale dell’Europa rende necessarie forme di cooperazione in materie tecniche, che sfuggono alla competenza dei singoli Stati; il limite sono le frontiere: per svolgere delle azioni al di là delle frontiere è necessario cooperare -> bureaux internazionali. I primi segretariati internazionali vengono istituiti presso amministrazioni statali in Francia, Belgio, Svizzera -> francese lingua diplomatica dell’epoca o in Stati con un’amministrazione plurilingue. Il collegamento con un’amministrazione statale rappresenta però un limite alla cooperazione internazionale; per questo nascono le prime vere OI, con segretari provenienti dai diversi Stati. Nel XX secolo però nascono le prime OI che si occuperanno di problemi di natura politico-generale (es. Società delle Nazioni). Con la fine della II GM e con l’adozione della Carta delle Nazioni Unite si sviluppa un complesso sistema di cooperazione internazionale a livello mondiale, l’ONU. Caso Riparazioni 1949

30 APRILE: INSORTI, MLN ED ENTI SUI GENERIS

Oltre agli Stati esistono altri enti che rispondono al diritto internazionale e a cui le norme internazionali conferiscono diritti e doveri. I soggetti del diritto internazionali sono tutti gli enti che sono in grado di partecipare alla vita di relazione; per gli enti diversi dallo Stato questo dipende dalla disponibilità degli Stati ad entrare in relazione con essi -> riconoscimento da parte degli Stati. Essi però non sono titolari degli stessi diritti ed obblighi degli Stati. Enti politici territoriali: insorti e movimenti di liberazione nazionale -> natura transitoria. Enti sui generis: Santa Sede, Ordine di Malta, CICR -> natura non transitoria, non territoriale. MOVIMENTI INSURREZIONALI : è un fenomeno frequente fin dagli albori della società internazionale, spesso hanno acquisito il controllo di parti significative del territorio statale e hanno rivendicato una forma di personalità. G li Stati hanno sempre avuto ostilità nei confronti del riconoscimento di soggettività internazionale ed è vietato agli Stati terzi prestare loro assistenza militare; coloro che lo fanno lo fanno di nascosto e negano di averlo fatto o adducono scuse, parlando di “eccezioni”. Gli insorti possono essere considerati soggetti del diritto internazionale secondo dei requisiti:

  1. CONTROLLO DI UNA PORZIONE DI TERRITORIO.
  2. DOTAZIONE DI UN APPARATO AMMINISTRATIVO, i membri devono avere una determinata intensità affinché si applichi il diritto umanitario internazionale. Le caratteristiche della soggettività degli insorti sono TRANSITORIETÀ, LIMITATEZZA e RICONOSCIMENTO DA PARTE DEGLI STATI. Le norme applicabili agli insorti sono quelle del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO (non sono i diritti umani, è il dritto che si applica durante i conflitti armati -> umanizzazione della guerra); affinché questo diritto sia applicabile è necessaria una certa soglia di violenza. Essi sono destinatari delle norme diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti non internazionali (es. art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra 1949; Protocollo II 1977); gli insorti hanno l’obbligo di accordare ai cittadini di Stati terzi il trattamento previsto dal diritto internazionale e l’obbligo di rispettare le immunità e di proteggere gli organi di Stati esteri. MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE : gruppi organizzati che rappresentano popoli in lotta per realizzare il proprio diritto all’autodeterminazione esterna; la lotta di liberazione è legittimata dal diritto internazionale. Essi agiscono contro domini coloniali, regimi razzisti e occupazioni straniere. PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI -> capovolge l’ottica tradizionale basata sulla sovranità degli Stati. Autodeterminazione interna = libertà di scegliere liberamente i propri governanti. Autodeterminazione esterna = libertà da ogni oppressione esterna. È un nuovo parametro del diritto internazionale per valutare la legittimità del potere 3 aspetti normativi: 1) postulato anticoloniale -> AUTODETERMINAZIONE ESTERNA.
  3. Divieto all’instaurazione e mantenimento di regimi di occupazione straniera -> AUTODETERMINAZIONE ESTERNA.
  4. Liberazione da un regime che pratica la segregazione razziale -> AUTODETERMINAZIONE ESTERNA E INTERNA. Il principio però non si applica alle minoranze nazionali, religiose e culturali (a meno che non siano oppresse) e non implica di per sé autodeterminazione esterna (indipendenza, associazione con altro Stato, ecc.) DIRITTI E OBBLIGHI PER: STATO OPPRESSORE -> divieto di impedire l’esercizio del diritto di autodeterminazione. MLN -> diritto di liberarsi dal dominio dello Stato oppressore, diritto che gli Stati terzi non aiutino lo Stato oppressore. STATI TERZI -> divieto di assistenza allo Stato oppressore, obbligo assistenza MLN (non militare).

INDIVIDUO : per il diritto internazionale tradizionale (1600-1900) esso era oggetto della sovranità dello Stato e considerava il trattamento dei sudditi come materia di competenza nazionale; alcune norme però si occupavano del trattamento degli individui, soprattutto degli stranieri, ed erano volte a tutelare gli interessi dei sovrani. Anche le norme volte a regolare le ostilità e i conflitti armati si occupavano di conflitti di natura internazionale e non, ad esempio, le guerre civili. Con la fine della II GM assistiamo alla creazione di due tribunali internazionali (Tribunale di Norimberga e Tribunale militare di Tokyo) per processare i maggiori criminali di guerra -> riconoscimento della responsabilità penale internazionale degli individui. SVILUPPI NORMATIVI : 1) Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, 1948.

  1. Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948.
  2. Numerosi trattati in materia di diritti umani.
  3. Diritto di ricorso individuale dinanzi a comitati di esperti o organi giurisdizionali.
  4. Responsabilità penale individuale per i cosiddetti crimini internazionali. 1949, Quattro Convenzioni di Ginevra + due protocolli 1977 1984 Convenzione contro la tortura La Dichiarazione universale dei diritti umani non è vincolante ma è il primo documento ed è stato utilizzato come base per l’elaborazione di trattati successivi (es. patti sui diritti economico-sociali e civili-politici del 1966 che sono invece vincolanti). Accordi regionali: si affiancano ai trattati; sistema di controllo e di garanzia dei diritti umani a livello regionale (47 paesi membri del Consiglio d’Europa). Convenzione interamericana dei diritti dell’uomo, 1969: due diversi tipi di controllo e non tutti gli Stati americani fanno parte di questo sistema Carta africana dei diritti dell’uomo, 1981: Corte africana dei diritti dell’uomo insieme all’istituzione dell’unione africana. OGGI l’individuo è titolare di diritti (presentare ricorso contro le violazioni dei propri diritti da parte degli Stati) e di doveri (obblighi di comportamento, divieto di commettere crimini internazionali). DRITTO DI RICORSO INDIVIDUALE: 1908, Accordo tra Costa Rica, Salvador, Guatemala, Nicaragua e Honduras. Corte di giustizia centroamericana -> gli individui e gli Stati avevano il diritto di ricorrere alla corte in caso di non rispetto del trattato; nessuno dei ricorsi presentati da individui fu mai accettato, il ricorso poteva essere presentato solo da stranieri. Nel periodo tra le due guerre mondiali, grazie all’Organizzazione internazionale del lavoro, vengono conferiti vari diritti ai sindacati e ai datori di lavoro -> possibilità di introdurre ricorsi internazionali. Oggigiorno il diritto individuale di ricorso è previsto dai maggiori trattati, nati in seno all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Art. 24 ILO: presentare ricorso contro una qualsiasi delle convenzioni dell’ILO, che deve essere ratificata dallo stato accusato. Per quanto riguarda invece il ricorso contro i trattati delle Nazioni Unite, sono previsti dei comitati (TREATY BODIES) che fungono da organi di controllo dell’attuazione delle varie convenzioni. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Convenzione interamericana conferiscono un diritto di ricorso individuale di natura giurisdizionale: il tribunale può accertare l’esistenza di una violazione e condannare lo Stato colpevole della violazione -> DIRITTO PROPRIAMENTE INTERNAZIONALE limitato solo a coloro che si trovano nei paesi che hanno ratificato tali convenzioni. Nel sistema CEDU però il soggetto che presenta il ricorso ha delle GARANZIE CONCRETE, lo Stato è obbligato ad adempiere alle sentenze della Corte. RESPONSABILITÀ PENALE INTERNAZIONALE per la violazione di obblighi internazionali; sono condotte solitamente tenute da organi dello Stato o con la loro partecipazione, o tenute in un contesto di violenza diffusa e generalizzata (crimini di guerra, contro l’umanità, genocidio, aggressione, tortura). Questi crimini sono definiti e punibili in virtù di norme consuetudinarie. L’ordinamento internazionale si è fatto direttamente carico della punizione di alcune categorie di crimini

internazionali, i procedimenti svolti in virtù di norme incriminatrici di natura propriamente internazionale; la giurisprudenza è ampia e utile per comprendere l’esistenza e la portata di norme consuetudinarie -> CPI* Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia (TPIJ), 1993 Tribunale penale internazionale per il Ruanda (TPIR), 1994 *CORTE PENALE INTERNAZIONALE: istituita nel 2002, è un tribunale penale permanente ed è un’organizzazione internazionale indipendente con sede a L’Aja; è composta da Camere, Procura, Cancelleria e Assemblea degli Stati Parte (ASP). Si occupa di punire crimini individuali come aggressione, genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità commessi sul territorio di uno Stato Parte o da un cittadino di uno Stato Parte. Ha una natura complementare rispetto alle giurisdizioni domestiche e agisce solo in caso di indisponibilità degli Stati. Il Consiglio di sicurezza delle NU ha il potere di attivare la giurisdizione della Corte deferendo una situazione e il potere di richiedere che le indagini della Corte non siano avviate o siano interrotte per un determinato periodo. ATTORI NON STATALI: IMPRESE MULTINAZIONALI Sono enti o un raggruppamento ECONOMICI che operano in più di un paese; esse hanno un rilevante impatto politico ed economico soprattutto sui paesi in via di sviluppo. Gli Stati sono riluttanti a riconoscere loro alcuna forma di soggettività internazionale anche se tuttavia le IMN sono destinatarie di alcuni diritti (diritto internazionale degli investimenti; limitato diritto di ricorsi) e si pone il problema incrementare la loro accountability nel campo della violazione dei diritti umani. ATTORI NON STATALI: ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE Sono associazioni internazionali di varie tipologie, composte da persone fisiche o giuridiche private, che svolgono un’attività internazionale di interesse generale, senza fine di lucro ma con lo scopo di influenzare o modificare l’operato degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale. Vi è incertezza sul loro status internazionale, tuttavia sono destinatarie di alcune norme internazionali. Oggi sono fondamentali in quanto controllano l’adempimento del diritto da parte degli Stati e collaborano con le organizzazioni internazionali (NU); inoltre partecipano ad alcuni negoziati internazionali. 7 MAGGIO: FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE Fatti e atti che generano le norme giuridiche; nell’ordinamento internazionale non c’è un organo deputato alla produzione delle norme ma è una produzione diffusa -> la produzione è lasciata ai soggetti dell’ordinamento tramite accordi, trattati o norme di natura consuetudinaria. 3 nozioni di fonte: 1) IN SENSO MATERIALE -> si riferisce ai fattori storici o sociali che determinano l’insorgere di norme giuridiche, perché le norme nascono.

  1. IN SENSO FORMALE -> fatti e atti di produzione giuridica, ai quali l’ordinamento ricollega la creazione, la modificazione o l’estinzione delle norme giuridiche. FONTI ATTO comportamenti posti in essere dai soggetti dell’ordinamento a cui viene attribuita una rilevanza giuridica/ FONTI FATTO norme scritte e prodotte dagli organi preposti.
  2. FONTI DI COGNIZIONE -> documenti che consentono di conoscere le fonti giuridiche già esistenti. Negli ordinamenti interni è l’ordinamento stesso a prevedere quali siano le fonti del diritto, nel diritto internazionale è la CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA ad occuparsene. ART. 38 STATUTO CIG: «La Corte, la cui funzione è di decidere conformemente al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica: a. le convenzioni internazionali, sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite; b. la consuetudine internazionale, come prova di una prassi generalmente accettata come diritto; c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;

La CONSUETUDINE può essere considerata come la ripetizione di una condotta da parte degli Stati, accompagnata dalla convinzione che sia conforme al diritto; è una fonte di norme non scritte e per questo è fondamentale la codificazione -> messa per iscritto delle norme che regolano questi comportamenti. Ha natura spontanea e involontaria ed è espressione diretta del comportamento degli Stati, non è un processo formalizzato. Hans Kelsen: creazione inconsapevole e involontaria, scuola italiana: formazione spontanea. È una fonte fatto = fatto idoneo alla produzione di norme giuridiche. Il processo di costituzione delle norme consuetudinarie non è ben chiaro, ma si rilevano grazie alla teoria dei due elementi: ELEMENTO MATERIALE: condotta degli Stati ( PRASSI ). ELEMENTO SOGGETTIVO: convinzione che la condotta sia richiesto da una norma giuridica ( OPINIO IURIS SIVE NECESSITATIS ). Concezione dualistica della consuetudine. Spesso le forme della prassi e quelle dell’opinio iuris coincidono.

  1. PRASSI: comportamenti messi in atto dagli Stati nella loro condotta delle relazioni internazionali, ma anche all’interno; anche le organizzazioni internazionali possono contribuire con il loro comportamenti alla creazione della consuetudine. I comportamenti devono essere costanti e diffusi ma il fattore “tempo” non è necessario, il lasso di tempo per la formazione delle consuetudini può essere breve, è importante la densità della prassi. I comportamenti inoltre devono essere uniformi.
  2. OPINIO IURIS: convinzione che il comportamento sia necessario e dettato da una norma giuridica -> conformità al diritto o alla necessità sociale. Gli stati agiscono esprimendo le proprie convinzioni; non è un atto di volontà. L’opinio iuris permette di distinguere la consuetudine dalla tradizione. È importante anche per le norme di ius cogens perché conferisce loro il carattere cogente -> convinzione che la norma sia inderogabile. TEORIA DELL’OBIETTORE PERSISTENTE : si tratta di uno Stato che da sempre si è rifiutato di adeguarsi ad una norma consuetudinaria in corso di formazione e per questo motivo la norma non può essergli imposta. Non può esistere però un’obiezione per le norme di ius cogens. L’obiezione deve essere espressa, resa nota agli altri Stati e mantenuta; nel momento in cui gli altri Stati tollerano l’obiezione, allora l‘obiettore può considerarsi slegato, altrimenti la norma verrà applicata anche a tale Stato. La volontà dello Stato può influenzare il processo di formazione delle norme consuetudinarie, ma non è sulla volontà degli Stati che poggia la consuetudine, bensì sul convincimento. La consuetudine si indirizza generalmente a tutti gli Stati, tuttavia esistono consuetudini che invece hanno applicazione locale/regionale (es. abolizione della pena di morte -> consuetudine europea); la Corte internazionale di giustizia ammette i vari casi di consuetudine regionale. es. Uti possidetis che da tipico dell’America Latina, si diffonde anche in Africa ed Europa. Caso della piattaforma continentale del Mare del Nord, 1966 14 MAGGIO: LA CODIFICAZIONE Alla condotta degli Stati è necessario dare una forma “discorsiva”, per dare una maggiore certezza al diritto consuetudinario -> CODIFICAZIONE. È un’operazione che consiste nella messa per iscritto delle norme di natura consuetudinaria; esistono diversi tipi di codificazione: - CODIFICAZIONE SCIENTIFICA/DOTTRINALE (predisposta dagli esperti -> privati)
  • CODIFICAZIONE ISTITUZIONALE (compiuta da organi istituzionali) -> NORMATIVA a. vincolanti -> SOFT LAW La codificazione istituzionale viene svolta in seno alle istituzioni internazionali.

La parola “codificazione” viene utilizzata anche nel diritto interno, ma con un significato differente: mettere insieme tutte le norme che regolano una determinata materia e dar loro coerenza; nel diritto internazionale invece le norme consuetudinarie vengono trasformate in proposizioni scritte. L’attività di SVILUPPO PROGRESSIVO può colmare eventuali lacune; essa va di pari passo con la codificazione. Norme che non hanno natura consuetudinaria ma che servono per lo sviluppo del diritto internazionale e possono portare alla formazione di nuove norme consuetudinarie. ACCORDI DI CODIFICAZIONE: mettere per iscritto norme che abbiano una natura vincolante, sia di diritto consuetudinario, sia di sviluppo progressivo. UNCITRAL conferenza su questioni di diritto privato e commercio internazionale. COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE che si occupa di diritto internazionale pubblico. È un organo sussidiario dell’Assemblea Generale, nato nel 1948 che comprende 34 membri scelti tra i più grandi esperti di diritto internazionale del mondo; il suo scopo è quello di elaborare progetti di articoli e testi per la codificazione e lo sviluppo progressivo di norme. Si riunisce per 10/12 settimane all’anno e lavora seguendo un’agenda, che comprende differenti temi da affrontare; un Relatore Speciale viene incaricato di portare avanti il lavoro su una determinata materia. Per terminare anche il lavoro più piccolo ci vogliono non meno di cinque anni. Dopo la prima lettura, gli Stati hanno un anno per presentare eventuali problemi e dopodiché si passa alla seconda lettura, al termine della quale il testo verrà consegnato all’Assemblea Generale che deciderà cosa fare: può indire una conferenza diplomatica per l‘adozione di una CONVENZIONE DI CODIFICAZIONE, che obbliga gli Stati che l’hanno adottata e può vincolare gli Stati terzi solo quando le norme sono di natura consuetudinaria, o può raccomandare l’applicazione agli Stati attraverso una RISOLUZIONE INTERNAZIONALE. Oggi sono sempre meno le convenzioni di codificazione poiché il prestigio della Commissione è così elevato che i suoi testi vengono citati anche se non sono codificazioni. GUIDA DELLA PRASSI: la Commissione passa al vaglio la prassi degli Stati e suggerisce loro come agire. Vi sono alcuni casi in cui le Nazioni Unite non si sono affidate alla Commissione, ma ad una conferenza che non passasse per la Commissione: DIRITTO DEL MARE -> negli anni ’50 era stato affidato alla commissione ma dopo il 1958 una serie di nuovi Stati si resero indipendenti e rivendicarono una ridefinizione del diritto internazionale esistente. C’È GIÀ UNA NORMAZIONE, CHE VA SOLO RIELABORATA. Gli accordi di codificazione e le raccomandazioni possono avere effetto CREATIVO di norme consuetudinarie o DICHIARATIVO di una norma esistente. 15 MAGGIO: I TRATTATI Il diritto dei trattati è di natura consuetudinaria ed è contenuto nella Convenzione di Vienna sui trattati, 1969. Il TRATTATO è un accordo di volontà tra più soggetti; non tutti i trattati sono conclusi in forma scritta, ma possono essere ACCORDI TACITI e non per forza devono essere conclusi tra Stati, ma sono anche conclusi tra altri soggetti (es. organizzazioni internazionali). CONVENZIONE DI VIENNA SUI TRATTATI: entra in vigore nel 1980, 116 Stati -> trattati in forma scritta Norme di sviluppo progressivo innovative: - nullità dei trattati contrari alle norme di ius cogens.

  • nullità dei trattati conclusi sotto l’uso della forza.
  • disciplina delle riserve ai trattati multilaterali.
  • privilegi per le esigenze internazionali. Non è retroattiva e con gli Stati che non hanno ratificato la convenzione, si utilizzerà il diritto consuetudinario. La Convenzione si occupa dei trattati conclusi tra Stati e in forma scritta. Il trattato è espressione del consenso ad essere vincolati; vige il principio di libertà dei modi di stipulazione ma ci sono due forme principali: - FORMA SOLENNE -> atto formale di ratifica*
  • FORMA SEMPLIFICATA (elude il controllo del Parlamento) L’uso di una o dell’altra forma dipende dall’ordinamento interno, dalla volontà degli Stati.

il Presidente della Repubblica è colui che ratifica i trattati, tuttavia in Italia la decisione viene presa dal governo, a cui compete la funzione di indirizzo politico anche in materia estera; egli potrebbe rifiutarsi di ratificare un trattato nel momento in cui questo violasse la Costituzione. Il Parlamento ha un ruolo molto importante nell’espressione del consenso dello Stato a vincolarsi; i trattati internazionali che richiedono l’autorizzazione delle Camere sono quelli di natura politica (che hanno manifesta rilevanza per il funzionamento dello Stato), che prevedono una variazione del territorio, che prevedono arbitrati e regolamenti giudiziari, che prevedono oneri per le finanze e che prevedono modifiche alle leggi e nel momento in cui dovesse mancare la ratifica delle Camere in queste materie, l’eventuale ratifica sarà da considerarsi illegittima. Il Parlamento detiene il potere di autorizzare alla ratifica; questo controllo parlamentare è un limite all’esercizio della ratifica da parte dell’Esecutivo. La ratifica può assumere forma di legge ordinaria o di legge costituzionale a seconda che vi sia una variazione del dettato costituzionale; in ogni caso la legge di autorizzazione alla ratifica non può mai essere delegata: il Parlamento non può delegare il Governo per fare un decreto legislativo di autorizzazione alla ratifica. Le leggi di autorizzazione alla ratifica non sono soggette a referendum abrogativo per evitare che lo strumento della democrazia diretta possa mettere un termine agli impegni internazionali sottoscritti dal paese, generando un responsabilità da inadempimento -> le scelte di politica estera devono essere ponderate. Per i trattati in forma semplificata invece la Costituzione italiana non fa riferimento ad una procedura e possiamo dunque desumere che gli accordi su materie che non rientrano nelle competenze del Parlamento possano essere stipulati in forma semplificata dal Governo. È successo che il Governo abbia stipulato accordi su materie del Parlamento e, nonostante l’invalidità dei trattati, il Parlamento ha sempre emanato leggi contenenti ordini di esecuzione, rinunciando al controllo preventivo sull’operato del Governo. Tutti i trattati ratificati, in ogni forma, devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale; alcuni accordi possono essere secretati sulla base del fatto che la secretazione sia necessaria a proteggere interessi di sicurezza nazionale. Nel nostro ordinamento la possibilità di stipulare trattati è presente anche per le Regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa (art. 117); gli accordi devono essere conformi alla Costituzione, rispettare i vincoli derivanti dal diritto internazionale e dagli indirizzi di politica estera del paese. Questa possibilità è limitata da alcuni adempimenti procedurali:

  • tempestiva comunicazione agli Affari Esteri e alla Presidenza del Consiglio delle trattative;
  • diramazione delle comunicazioni ai ministeri competenti;
  • gli Affari Esteri possono indicare principi da seguire;
  • se i negoziati si svolgono all’estero le rappresentanze diplomatiche consolari devono collaborare;
  • prima della sottoscrizione è necessario comunicare il progetto agli Affari Esteri il quale, sentita la Presidenza del Consiglio, e accertata l’opportunità politica e la legittimità dell’accordo, conferisce alla regione i pieni poteri per la conclusione del trattato; gli accordi conclusi in assenza di pieni poteri sono nulli. Questi accordi sono conclusi dalle entità territoriali in quanto organi del Governo -> la soggettività è dello Stato e non dell’entità. La procedura è molto complessa e onerosa e in dottrina si è notato che sembra essere fatta per scoraggiare le regioni ad utilizzare le proprie competenze in ambito internazionale; è sicuramente più semplice concludere INTESE (accordo non vincolante per il Paese) CON ENTI TERRITORIALI DI ALTRI STATI: in questo caso è sufficiente che le Regioni o le province diano comunicazione dell’accordo prima che sia concluso al ministero degli Affari Esteri e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che devono porre eventuali osservazioni entro 30 giorni (legge 131/2003). LE RISERVE AI TRATTATI Nel diritto internazionale sono ammesse le riserve per permettere al maggior numero di Stati di entrare a far parte di un trattato multilaterale. La RISERVA (art. 2 Convenzione di Vienna) è una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua articolazione e denominazione, fatta da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, accetta o approva un trattato o vi aderisce

attraverso la quale esso mira ad escludere o modificare l’effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione allo Stato medesimo. Le riserve sono di due tipi: - ECCETTUATIVE che vogliono escludere l’applicazione di disposizioni

  • MODIFICATIVE tendono a modificare nei propri confronti l’effetto delle disposizioni A fianco delle riserve troviamo le DICHIARAZIONI INTERPRETATIVE , dichiarazioni nelle quali gli Stati alla ratifica vogliono precisare il contenuto di una determinata norma del trattato. Spesso vengono usare quando le riserve non sono ammesse -> riserve mascherate Nel diritto internazionale tradizionale, in ossequio al principio di integrità dei trattati, le riserve per essere ammissibili dovevano essere accettate da tutti gli Stati. Se uno Stato avesse inteso apporre una riserva avrebbe dovuto farlo al momento del negoziato e sarebbe dovuto essere ammissibile o accettato da tutti gli altri Stati; se almeno uno non avesse accettato, avrebbe dovuto o ratificare il trattato così com’era o rinunciare alla ratifica. Oggi invece la disciplina è orientata alla flessibilità dei trattati: l’ammissibilità delle riserve non può essere dedotta dall’esistenza o meno di una disposizione che autorizzi la loro esistenza; bisogna guardare la multilateralità del trattato, il suo scopo, i modi di elaborazione del testo, l’unico limite sono l’OGGETTO e lo SCOPO del trattato. Se uno Stato dovesse giudicare la riserva non conforme ad oggetto e scopo, il trattato non sarà valido nelle relazioni tra lo Stato che ha proposto la riserva (Stato riservatario) e quello che ha obbiettato. L’ art. 19 della Convenzione di Vienna ci dice che può essere proposta una riserva quando 1) non sia proibita dal trattato, 2) il trattato non disponga che possano essere effettuate riserve tra le quali non figura quella proposta e 3) la riserva non sia incompatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato. L’art. 20 stabilisce che l’accettazione non è necessaria se la riserva è espressamente accettata dal trattato; l’accettazione da parte di tutti è invece richiesta se emerge che il trattato deve essere applicato nella sua integralità. Le riserve in contrasto con norme di ius cogens sono da considerare inammissibili. Per quanto riguarda le riserve ai trattati multilaterali sulla protezione di diritti umani, se uno Stato formula una riserva inammissibile non in linea con i diritti umani, essa viene considerata invalida. Nelle materie di competenza per cui è necessaria l’approvazione delle Camere, esse devono pronunciarsi sia sul trattato che su eventuali riserve; il Parlamento può addirittura apporre riserve. 21 MAGGIO: VITA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI Una volta entrato in vigore, il trattato deve esser rispettato e deve essere fatto in buona fede. Art. 26 CVDT PACTA SUNT SERVANDA : principio di valore fondamentale; i trattati vincolano le parti e devono essere eseguiti. Art. 27 CVDT INADEMPIMENTO : uno Stato non può invocare una norma del diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un trattato; riguarda qualsiasi obbligo internazionale. Un trattato crea diritti ed obblighi solo tra gli Stati che hanno contratto il patto e non ha conseguenze per gli Stati terzi (PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC PROSUNT) a meno che gli Stati terzi abbiano espresso il loro consenso in forma scritta per l’assunzione di obblighi o sia presunto, fino a indicazione contraria, per il godimento di diritti (artt. 35-36). INTERPRETAZIONE : prima di attuare un trattato, bisogna comprenderne la portata e l’interpretazione è fondamentale (artt. 31-32-33 CVDT) Essa può essere di vario tipo: - UNILATERALE da parte di uno Stato, non è vincolante per le altre parti.
  • COLLETTIVA da parte di tutti gli Stati contraenti, è vincolante per tutti.
  • GIUDIZIALE il trattato attribuisce la competenza ad un giudice o ad un arbitro.
  • ISTITUZIONALE il trattato affida la competenza ad un organo (es. CIG).