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Una introduzione al diritto internazionale, descrivendo i soggetti del diritto internazionale (stati sovrani e altri enti), le due visioni e i due tipi di norme (tradizionale e universalisitico), l'egoismo e la solidarietà, la coesistenza tra stati e la cooperazione internazionale. Viene inoltre discusso sulla capacità di uno Stato di intrattenere relazioni con altri stati, la successione di stati, la piattaforma continentale e l'evoluzione tecnica e industriale dell'Europa.
Tipologia: Appunti
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Che cos’è il diritto internazionale? Diritto che regola la vita di relazione all’interno della comunità internazionale. È un ordinamento giuridico ORIZZONTALE o DIFFUSO: manca un’autorità centrale (gli Stati sono ENTI SOVRANI) e non c’è differenziazione tra le tre funzioni giuridiche principali. Il diritto internazionale nasce nel momento in cui ritroviamo una società di enti sovrani che non riconoscono nessun’autorità superiore -> SOVRANITÀ e INDIPENDENZA L’organizzazione internazionale è la forma di cooperazione tra gli Stati per eccellenza. ORDINAMENTO STATALE ORDINAMENTO INTERNAZIONALE PRODUZIONE : la produzione delle norme spetta al LEGISLATORE. PRODUZIONE : la produzione delle norme spetta agli STATI. ACCERTAMENTO : l’accertamento giuridico spetta all’AUTORITÀ GIURISDIZIONALE. ACCERTAMENTO : l’accertamento giuridico spetta sul piano interno, al GIUDICE NAZIONALE; sul piano internazionale spetta alla VOLONTÀ STATALE o agli ACCORDI. ATTUAZIONE COERCITIVA : spetta all’ESECUTIVO. ATTUAZIONE COERCITIVA : spetta all’AUTOTUTELA ACCENTRAMENTO delle attività (potere frammentato). DECENTRAMENTO delle attività (NO uso della forza). SOGGETTI : persone FISICHE (soggetti primari) -> persone GIURIDICHE (soggetti secondari) SOGGETTI : STATI (soggetti primari) -> ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, INDIVIDUI (soggetti secondari) SOGGETTI DEL DIRITTO: coloro che sono centro di imputazione di diritti e doveri (situazioni giuridiche che discendono dalle norme dell’ordinamento considerato). FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: fatti e atti che producono le norme. A differenza dell’ordinamento statale, l’ordinamento internazionale non è gerarchizzato (eccetto particolari NORME IMPERATIVE); i principi per risolvere problemi di coordinamento tra le fonti sono quello della legge posteriore che deroga quella precedente e quello della legge particolare che deroga quella generale. Le fonti principali del diritto internazionale sono le CONSUETUDINI (comportamento che dà origine alle norme) e gli ACCORDI. FONTI DI COGNIZIONE: le norme, per poter essere applicate, devono ricevere pubblicità; nel diritto internazionale queste fonti hanno un valore molto informale. La DOTTRINA e la GIURISPRUDENZA rappresentano dei mezzi sussidiari per l’operatore giuridico per la rilevazione dell’esistenza e del contenuto delle norme 16 APRILE: SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE Gli Stati sono i principali responsabili della produzione e dell’attuazione del diritto internazionale e sono i destinatari delle norme giuridiche internazionali; essi però non sono gli unici soggetti nell’arena internazionale.
*1) Principio di AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI (non si può acquisire un territorio senza ascoltare il popolo che lo abita).
Articolo 1 -> i fini delle Nazioni Unite sono: 1) Mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
RICONOSCIMENTO: atto politico mediante il quale uno Stato riconosce un altro Stato e manifesta la propria volontà di entrare in relazione con esso; può essere implicito o esplicito (comportamenti concludenti -> es. ammissione alle Nazioni Unite) e dovrebbe essere incondizionato (alla disgregazione di alcuni Stati il riconoscimento stato condizionato; sono stati considerati determinanti il non uso delle armi e il rispetto dei diritti umani). In passato il riconoscimento aveva valore costitutivo della personalità dello Stato (Congressi dell’800), oggi il riconoscimento ha un valore meramente dichiarativo; esso influisce però sulla capacità di uno Stato di intrattenere relazioni con altri Stati. L’effetto giuridico prodotto dal riconoscimento è la PRECLUSIONE: è irrevocabile; molti Stati però stanno oggi sperimentando la “Withdrawal of Recognition”, ovvero una revoca del riconoscimento, soprattutto nei confronti del Kosovo. Un riconoscimento prematuro può avere effetti negativi: può causare stallo nel processo di nascita dello Stato e può rappresentare un tentativo di ingerenza negli affari interni dello Stato. Dal punto di vista internazionale intendiamo come Stati SOLO quelli sovrani: gli Stati degli USA, i Cantoni svizzeri, ecc non sono considerati soggetti del diritto internazionale, anche se hanno poteri riconosciuti dalle Costituzioni in ambito di relazioni internazionali. Cassazione italiana, caso Dukanovic, 2004: immunità dalla giurisdizione penale in quanto capo di Governo del Montenegro; nel ricorso è stato messo in dubbio il fatto che il Montenegro possedesse tutte le caratteristiche per essere considerato uno Stato. Uno Stato sovrano sussiste in presenza di territorio, popolo e governo e in presenza dei requisiti effettività e indipendenza. Oggi Serbia e Montenegro sono considerati un solo Stato in ambito internazionale. L’esercizio dei diritti di uno Stato incontra limite nell’esercizio dei diritti di un altro Stato; il limite della sovranità sono i CRIMINI INTERNAZIONALI. Gli Stati creano Stati fantoccio per non vedersi attribuiti degli illeciti. SUCCESSIONE tra gli Stati: da uno Stato che cessa di esistere possono nascere altri Stati (mutamenti di sovranità -> SECESSIONE); vi sono anche fenomeni in cui un nuovo Stato si viene a creare dalla FUSIONE di altri Stati. 24 APRILE: DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI: dominio coloniale, dominazione straniera, regime razzista. SUCCESSIONE GIURIDICA (diritti e obblighi dello Stato predecessore) o TABULA RASA? TRASMISSIONE DEI BENI? La successione dei trattati avviene per quelli localizzabili (limitazione e mobilità delle frontiere); la continuità si applica per i trattati che riguardano i diritti umani, la discontinuità invece per quelli di natura politica e che istituiscono le relazioni internazionali. CONVENZIONE DI VIENNA, 1978: Stati nuova indipendenza -> tabula rasa, altri Stati -> continuità/discontinuità. In caso di successione, anche i beni e gli archivi dello Stato predecessore diventano del nuovo Stato; anche i debiti vengono trasmessi (se lo Stato diventa due o più Stati, il debito viene diviso equamente). Concessioni Tinoco: nel 1917 Tinoco rovescia il governo in Costa Rica e proclama una nuova Costituzione; nel 1919 viene però restaurato il vecchio governo. Nel 1922 il nuovo governo invalida tutti i diritti e le concessioni alle compagnie britanniche concesse da Tinoco; il giudice della controversia però proclama che il nuovo governo non può modificare i provvedimenti del vecchio governo, in quanto esso aveva amministrato effettivamente il paese. L’AMBITO SPAZIALE DELLA SOVRANITÀ TERRITORIO : dimensione fisica entro cui lo Stato esercita la propria sovranità. Esso è delimitato da CONFINI, che possono seguire elementi naturali, artificiali o intangibili (meridiani); la delimitazione territoriali avviene spesso attraverso TRATTATI, che costituiscono un regime giuridico oggettivo.
Ciò deve essere rispettato da tutti, non solo dalle parti del trattato. Spesso gli Stati si affidano ad arbitri o a tribunali internazionali per risolvere le controversie che riguardano le questioni territoriali; generalmente a questi tribunali però non viene chiesto di effettuare la delimitazione, ma quali principi devono essere applicati per la creazione delle frontiere. Uno di questi principi che viene spesso utilizzato è quello dell’UTI POSSIDETIS IURIS, formatosi in seguito al processo di decolonizzazione in America Latina alla fine dell’800, che consiste nel mantenere le frontiere tracciate dall’amministrazione coloniale -> i nuovi Stati coincidono con le divisioni amministrative create dagli Spagnoli. Oggi è riconosciuto come principio di natura consuetudinaria. MODALITÀ DI ACQUISTO DEL TERRITORIO : in origine si basavano OCCUPAZIONE DI TERRE NULLIUS, territori non abitato da popolazione con un’organizzazione sociale (a titolo originario -> prior in tempore, potior in iure); l’occupazione era effettuata da un’autorità statale e doveva essere accompagnata dall’animus possidendi. La seconda modalità di acquisto, a titolo derivato, è la CESSIONE: trasferimento effettivo e pacifico di un territorio da uno Stato all’altro, che può essere previsto o da TRATTATI DI PACE o dietro la CORRESPONSIONE DI UNA SOMMA DI DENARO. La terza modalità è l’ANNESSIONE a seguito dell’USO DELLA FORZA: oggi questa pratica è illecita e viene considerata invalida e priva di ogni effetto giuridico. È differente però dall’OCCUPAZIONE BELLICA, che da origine ad una serie di diritti e obblighi in capo alla potenza occupante ma non un trasferimento di sovranità. PERDITA DI SOVRANITÀ : uno Stato subentra ad un altro nel governo di un certo territorio; può accadere in caso di RINUNCIA (espressa o implicita) o in caso di MANCATO ESERCIZIO DELLA SOVRANITÀ PER UN DATO PERIODO DI TEMPO. SOVRANITÀ SUGLI SPAZI MARINI : lo Stato costiero può esercitare la propria sovranità fino a 12 miglia marine dalla linea di base (linea della bassa marea); più ci si allontana dalla costa, più la sovranità dello Stato va scemando. Il mare territoriale è quella parte di mare adiacente allo Stato che comprende baie, golfi e stretti. Il DIRITTO DI PASSAGGIO INOFFENSIVO è uno dei limiti della sovranità sul mare territoriale: le navi straniere possono attraversare il mare territoriale purché il loro passaggio non arrechi pregiudizio alla pace, all’ordine e alla sicurezza dello Stato. Il passaggio è considerato offensivo se effettuato con l’uso della forza, per spionaggio o se viola il diritto dello Stato. BAIE: insenature la cui superficie sia almeno uguale a quella di un semicerchio che abbia, come diametro, la linea tracciata attraverso l’entrata dell’insenatura Linea di base (eccetto BAIE STORICHE): - se la distanza tra i punti di bassa marea situati sull’entrata naturale della baia non supera 24 miglia marine -> la linea di chiusura tra questi due punti;
Essi possono cooperare attraverso una CONDOTTA COMUNE oppure creare APPARATI a cui viene demandata la condotta comune; questi apparati possono essere degli ORGANI COMUNI degli Stati stessi oppure forme più evolute di cooperazione(forme istituzionalizzate di cooperazione come le OI). Nel primo caso, gli organi comuni agiscono per ciascuno Stato individualmente -> uti singuli; nel secondo, agiscono collettivamente, cioè rappresentano gli Stati -> uti universi. Le OI costituiscono un apparato organico stabile che persegue le finalità indicate nel trattato istitutivo ed è costituito da un segretariato permanente, un organo assembleare e un organo esecutivo. Sono soggetti derivati, le cui funzioni sono diverse dalle ONG e sono speciali; le ONG sono create alla stregua di un dritto nazionale, non sono rette dal diritto internazionale e l’elemento privato è predominante. ORIGINI : si parte dagli accordi multilaterali per la risoluzione dei problemi che si creano tra gli Stati -> si abbandona il patto bilaterale e si iniziano a creare le organizzazioni. Il primo patto multilaterale della storia è il Congresso di Vienna (1815), in cui si istituisce il sistema delle conferenze internazionali; il rapido sviluppo dell’associazionismo interstatale ha portato alla creazione di strutture stabili, più idonee a gestire gli interessi collettivi. 3 soluzioni ai problemi: unilateralismo -> gestione individualistica (ed egoistica) dei problemi internazionali (politica estera americana). bilateralismo -> reciprocità, multilateralismo -> gestione dei problemi messi in comune. La presenza delle OI influisce sulla composizione della società internazionale, poiché agli Stati si affiancano soggetti derivati. Esse rappresentano la trasformazione dell’ordinamento giuridico internazionale stesso: si è passati da un diritto della coesistenza ad un diritto della cooperazione e la loro presenza ha portato all’interno dell’ordinamento anche delle norme che servono a proteggere i valori della comunità -> norme di ius cogens. Le OI si affermano in un contesto in cui gli Stati non riescono a realizzare determinati obiettivi da soli e devono unire i propri sforzi; avviene principalmente per questioni di natura tecnica e non politica. Esse hanno delle funzioni quando vi sono ambiti o interessi di natura condivisa tra gli Stati (es. diritti umani); vi sono poi delle situazioni in cui siamo di fronte a frizioni e contrapposizioni di interessi tali da rendere necessari luoghi di negoziato (es. commercio internazionale). EVOLUZIONE STORICA : le prime forme di OI si sviluppano nella prima metà del 900 per motivi di carattere politico (necessità di un meccanismo di sicurezza collettivo). Nel 1831 viene creata la prima Commissione fluviale, regolata dal diritto internazionale, per la gestione della navigazione. L’evoluzione tecnica e industriale dell’Europa rende necessarie forme di cooperazione in materie tecniche, che sfuggono alla competenza dei singoli Stati; il limite sono le frontiere: per svolgere delle azioni al di là delle frontiere è necessario cooperare -> bureaux internazionali. I primi segretariati internazionali vengono istituiti presso amministrazioni statali in Francia, Belgio, Svizzera -> francese lingua diplomatica dell’epoca o in Stati con un’amministrazione plurilingue. Il collegamento con un’amministrazione statale rappresenta però un limite alla cooperazione internazionale; per questo nascono le prime vere OI, con segretari provenienti dai diversi Stati. Nel XX secolo però nascono le prime OI che si occuperanno di problemi di natura politico-generale (es. Società delle Nazioni). Con la fine della II GM e con l’adozione della Carta delle Nazioni Unite si sviluppa un complesso sistema di cooperazione internazionale a livello mondiale, l’ONU. Caso Riparazioni 1949
Oltre agli Stati esistono altri enti che rispondono al diritto internazionale e a cui le norme internazionali conferiscono diritti e doveri. I soggetti del diritto internazionali sono tutti gli enti che sono in grado di partecipare alla vita di relazione; per gli enti diversi dallo Stato questo dipende dalla disponibilità degli Stati ad entrare in relazione con essi -> riconoscimento da parte degli Stati. Essi però non sono titolari degli stessi diritti ed obblighi degli Stati. Enti politici territoriali: insorti e movimenti di liberazione nazionale -> natura transitoria. Enti sui generis: Santa Sede, Ordine di Malta, CICR -> natura non transitoria, non territoriale. MOVIMENTI INSURREZIONALI : è un fenomeno frequente fin dagli albori della società internazionale, spesso hanno acquisito il controllo di parti significative del territorio statale e hanno rivendicato una forma di personalità. G li Stati hanno sempre avuto ostilità nei confronti del riconoscimento di soggettività internazionale ed è vietato agli Stati terzi prestare loro assistenza militare; coloro che lo fanno lo fanno di nascosto e negano di averlo fatto o adducono scuse, parlando di “eccezioni”. Gli insorti possono essere considerati soggetti del diritto internazionale secondo dei requisiti:
INDIVIDUO : per il diritto internazionale tradizionale (1600-1900) esso era oggetto della sovranità dello Stato e considerava il trattamento dei sudditi come materia di competenza nazionale; alcune norme però si occupavano del trattamento degli individui, soprattutto degli stranieri, ed erano volte a tutelare gli interessi dei sovrani. Anche le norme volte a regolare le ostilità e i conflitti armati si occupavano di conflitti di natura internazionale e non, ad esempio, le guerre civili. Con la fine della II GM assistiamo alla creazione di due tribunali internazionali (Tribunale di Norimberga e Tribunale militare di Tokyo) per processare i maggiori criminali di guerra -> riconoscimento della responsabilità penale internazionale degli individui. SVILUPPI NORMATIVI : 1) Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, 1948.
internazionali, i procedimenti svolti in virtù di norme incriminatrici di natura propriamente internazionale; la giurisprudenza è ampia e utile per comprendere l’esistenza e la portata di norme consuetudinarie -> CPI* Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia (TPIJ), 1993 Tribunale penale internazionale per il Ruanda (TPIR), 1994 *CORTE PENALE INTERNAZIONALE: istituita nel 2002, è un tribunale penale permanente ed è un’organizzazione internazionale indipendente con sede a L’Aja; è composta da Camere, Procura, Cancelleria e Assemblea degli Stati Parte (ASP). Si occupa di punire crimini individuali come aggressione, genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità commessi sul territorio di uno Stato Parte o da un cittadino di uno Stato Parte. Ha una natura complementare rispetto alle giurisdizioni domestiche e agisce solo in caso di indisponibilità degli Stati. Il Consiglio di sicurezza delle NU ha il potere di attivare la giurisdizione della Corte deferendo una situazione e il potere di richiedere che le indagini della Corte non siano avviate o siano interrotte per un determinato periodo. ATTORI NON STATALI: IMPRESE MULTINAZIONALI Sono enti o un raggruppamento ECONOMICI che operano in più di un paese; esse hanno un rilevante impatto politico ed economico soprattutto sui paesi in via di sviluppo. Gli Stati sono riluttanti a riconoscere loro alcuna forma di soggettività internazionale anche se tuttavia le IMN sono destinatarie di alcuni diritti (diritto internazionale degli investimenti; limitato diritto di ricorsi) e si pone il problema incrementare la loro accountability nel campo della violazione dei diritti umani. ATTORI NON STATALI: ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE Sono associazioni internazionali di varie tipologie, composte da persone fisiche o giuridiche private, che svolgono un’attività internazionale di interesse generale, senza fine di lucro ma con lo scopo di influenzare o modificare l’operato degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale. Vi è incertezza sul loro status internazionale, tuttavia sono destinatarie di alcune norme internazionali. Oggi sono fondamentali in quanto controllano l’adempimento del diritto da parte degli Stati e collaborano con le organizzazioni internazionali (NU); inoltre partecipano ad alcuni negoziati internazionali. 7 MAGGIO: FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE Fatti e atti che generano le norme giuridiche; nell’ordinamento internazionale non c’è un organo deputato alla produzione delle norme ma è una produzione diffusa -> la produzione è lasciata ai soggetti dell’ordinamento tramite accordi, trattati o norme di natura consuetudinaria. 3 nozioni di fonte: 1) IN SENSO MATERIALE -> si riferisce ai fattori storici o sociali che determinano l’insorgere di norme giuridiche, perché le norme nascono.
La CONSUETUDINE può essere considerata come la ripetizione di una condotta da parte degli Stati, accompagnata dalla convinzione che sia conforme al diritto; è una fonte di norme non scritte e per questo è fondamentale la codificazione -> messa per iscritto delle norme che regolano questi comportamenti. Ha natura spontanea e involontaria ed è espressione diretta del comportamento degli Stati, non è un processo formalizzato. Hans Kelsen: creazione inconsapevole e involontaria, scuola italiana: formazione spontanea. È una fonte fatto = fatto idoneo alla produzione di norme giuridiche. Il processo di costituzione delle norme consuetudinarie non è ben chiaro, ma si rilevano grazie alla teoria dei due elementi: ELEMENTO MATERIALE: condotta degli Stati ( PRASSI ). ELEMENTO SOGGETTIVO: convinzione che la condotta sia richiesto da una norma giuridica ( OPINIO IURIS SIVE NECESSITATIS ). Concezione dualistica della consuetudine. Spesso le forme della prassi e quelle dell’opinio iuris coincidono.
La parola “codificazione” viene utilizzata anche nel diritto interno, ma con un significato differente: mettere insieme tutte le norme che regolano una determinata materia e dar loro coerenza; nel diritto internazionale invece le norme consuetudinarie vengono trasformate in proposizioni scritte. L’attività di SVILUPPO PROGRESSIVO può colmare eventuali lacune; essa va di pari passo con la codificazione. Norme che non hanno natura consuetudinaria ma che servono per lo sviluppo del diritto internazionale e possono portare alla formazione di nuove norme consuetudinarie. ACCORDI DI CODIFICAZIONE: mettere per iscritto norme che abbiano una natura vincolante, sia di diritto consuetudinario, sia di sviluppo progressivo. UNCITRAL conferenza su questioni di diritto privato e commercio internazionale. COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE che si occupa di diritto internazionale pubblico. È un organo sussidiario dell’Assemblea Generale, nato nel 1948 che comprende 34 membri scelti tra i più grandi esperti di diritto internazionale del mondo; il suo scopo è quello di elaborare progetti di articoli e testi per la codificazione e lo sviluppo progressivo di norme. Si riunisce per 10/12 settimane all’anno e lavora seguendo un’agenda, che comprende differenti temi da affrontare; un Relatore Speciale viene incaricato di portare avanti il lavoro su una determinata materia. Per terminare anche il lavoro più piccolo ci vogliono non meno di cinque anni. Dopo la prima lettura, gli Stati hanno un anno per presentare eventuali problemi e dopodiché si passa alla seconda lettura, al termine della quale il testo verrà consegnato all’Assemblea Generale che deciderà cosa fare: può indire una conferenza diplomatica per l‘adozione di una CONVENZIONE DI CODIFICAZIONE, che obbliga gli Stati che l’hanno adottata e può vincolare gli Stati terzi solo quando le norme sono di natura consuetudinaria, o può raccomandare l’applicazione agli Stati attraverso una RISOLUZIONE INTERNAZIONALE. Oggi sono sempre meno le convenzioni di codificazione poiché il prestigio della Commissione è così elevato che i suoi testi vengono citati anche se non sono codificazioni. GUIDA DELLA PRASSI: la Commissione passa al vaglio la prassi degli Stati e suggerisce loro come agire. Vi sono alcuni casi in cui le Nazioni Unite non si sono affidate alla Commissione, ma ad una conferenza che non passasse per la Commissione: DIRITTO DEL MARE -> negli anni ’50 era stato affidato alla commissione ma dopo il 1958 una serie di nuovi Stati si resero indipendenti e rivendicarono una ridefinizione del diritto internazionale esistente. C’È GIÀ UNA NORMAZIONE, CHE VA SOLO RIELABORATA. Gli accordi di codificazione e le raccomandazioni possono avere effetto CREATIVO di norme consuetudinarie o DICHIARATIVO di una norma esistente. 15 MAGGIO: I TRATTATI Il diritto dei trattati è di natura consuetudinaria ed è contenuto nella Convenzione di Vienna sui trattati, 1969. Il TRATTATO è un accordo di volontà tra più soggetti; non tutti i trattati sono conclusi in forma scritta, ma possono essere ACCORDI TACITI e non per forza devono essere conclusi tra Stati, ma sono anche conclusi tra altri soggetti (es. organizzazioni internazionali). CONVENZIONE DI VIENNA SUI TRATTATI: entra in vigore nel 1980, 116 Stati -> trattati in forma scritta Norme di sviluppo progressivo innovative: - nullità dei trattati contrari alle norme di ius cogens.
il Presidente della Repubblica è colui che ratifica i trattati, tuttavia in Italia la decisione viene presa dal governo, a cui compete la funzione di indirizzo politico anche in materia estera; egli potrebbe rifiutarsi di ratificare un trattato nel momento in cui questo violasse la Costituzione. Il Parlamento ha un ruolo molto importante nell’espressione del consenso dello Stato a vincolarsi; i trattati internazionali che richiedono l’autorizzazione delle Camere sono quelli di natura politica (che hanno manifesta rilevanza per il funzionamento dello Stato), che prevedono una variazione del territorio, che prevedono arbitrati e regolamenti giudiziari, che prevedono oneri per le finanze e che prevedono modifiche alle leggi e nel momento in cui dovesse mancare la ratifica delle Camere in queste materie, l’eventuale ratifica sarà da considerarsi illegittima. Il Parlamento detiene il potere di autorizzare alla ratifica; questo controllo parlamentare è un limite all’esercizio della ratifica da parte dell’Esecutivo. La ratifica può assumere forma di legge ordinaria o di legge costituzionale a seconda che vi sia una variazione del dettato costituzionale; in ogni caso la legge di autorizzazione alla ratifica non può mai essere delegata: il Parlamento non può delegare il Governo per fare un decreto legislativo di autorizzazione alla ratifica. Le leggi di autorizzazione alla ratifica non sono soggette a referendum abrogativo per evitare che lo strumento della democrazia diretta possa mettere un termine agli impegni internazionali sottoscritti dal paese, generando un responsabilità da inadempimento -> le scelte di politica estera devono essere ponderate. Per i trattati in forma semplificata invece la Costituzione italiana non fa riferimento ad una procedura e possiamo dunque desumere che gli accordi su materie che non rientrano nelle competenze del Parlamento possano essere stipulati in forma semplificata dal Governo. È successo che il Governo abbia stipulato accordi su materie del Parlamento e, nonostante l’invalidità dei trattati, il Parlamento ha sempre emanato leggi contenenti ordini di esecuzione, rinunciando al controllo preventivo sull’operato del Governo. Tutti i trattati ratificati, in ogni forma, devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale; alcuni accordi possono essere secretati sulla base del fatto che la secretazione sia necessaria a proteggere interessi di sicurezza nazionale. Nel nostro ordinamento la possibilità di stipulare trattati è presente anche per le Regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa (art. 117); gli accordi devono essere conformi alla Costituzione, rispettare i vincoli derivanti dal diritto internazionale e dagli indirizzi di politica estera del paese. Questa possibilità è limitata da alcuni adempimenti procedurali:
attraverso la quale esso mira ad escludere o modificare l’effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione allo Stato medesimo. Le riserve sono di due tipi: - ECCETTUATIVE che vogliono escludere l’applicazione di disposizioni