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Principi del Diritto Internazionale: Stati Soverani, Insorti e Conflitti Armati, Appunti di Diritto Internazionale

Una introduzione ai principi del diritto internazionale riguardanti gli Stati sovrani, gli Insorti e i conflitti armati. Vengono trattati argomenti come la formazione di nuovi Stati, il riconoscimento, il passaggio, la giurisdizione penale e la sovranità sui territori. Il testo illustra anche la distinzione tra mare territoriale e alto mare, il diritto di sfruttamento delle risorse ittiche e la sovranità sulla sede diplomatica.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 29/06/2021

nicolas.cunial1
nicolas.cunial1 🇮🇹

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Capitolo 1 - Enti che partecipano alla vita di relazione internazionale o soggetti di
diritto internazionale
1. ENTI TERRITORIALI
Ruolo primario nelle relazioni internazionali è assunto dagli enti dotati di potestà
territoriale, prima di tutto gli STATI (persone reali, non giuridiche) che sono i soggetti
principali del diritto internazionale. La soggettività internazionale è propria degli Stati
sovrani ed indipendenti. Non sono quindi soggetti di diritto internazionale gli Stati
federati poiché non sono indipendenti. Non è elemento rilevante ai fini dell’acquisto di
soggettività internazionale la dimensione del territorio di uno Stato o del suo popolo.
Infatti sono a pieno titolo soggetti di diritto internazionale Stati molto piccoli. Stati esigui
come San Marino ad esempio dipendono da terzi per la condotta delle loro relazioni
internazionali. Non vanno considerati soggetti di diritto internazionale le autorità dotate
di autonomia all’interno di uno Stato. E’ questo il caso dell’autorità Palestinese, perché
manca del requisito dell’effettività essendo soggetta alla volontà di Israele. Oltre agli
Stati sovrani e indipendenti, altri soggetti di diritto internazionale come enti territoriali
sono gli INSORTI che hanno come obiettivo il rovesciamento del governo di uno Stato
oppure la secessione di una parte del territorio dello Stato tramite la lotta armata. Sono
da ritenere enti territoriali soltanto se questi esercitano effettivamente un controllo
esclusivo su una parte di territorio e popolazione e non si tratti di semplici disordini
interni. La loro rilevanza sul piano internazionale è connessa al principio di effettività.
Sono ENTI TEMPORANEI perché destinati a trasformarsi in uno Stato o a sostituirsi al
governo costituito, se vincono, e a retrocedere come semplice gruppo di individui, se
perdono. Per questo rispetto agli Stati hanno una capacità internazionale limitata: gli
insorti possono concludere accordi con soggetti internazionali in base 1) alle norme
che regolano la condotta delle ostilità contro il governo legittimo; 2) alle norme che
disciplinano l’esercizio del potere di governo degli insorti sul territorio da loro
controllato. Per quanto riguarda le facoltà del governo legittimo, questo può:
a)lecitamente reprimere l’insurrezione avendo solo come vincolo limiti di natura
umanitaria b)gli insorti non sono considerati legittimi combattenti e quindi se catturati
non sono considerati prigionieri di guerra, ma possono essere trattati come semplici
criminali. Gli insorti hanno capacità bellica limitata, non possono condurre ostilità in alto
mare. Se l’insurrezione è sconfitta il governo legittimo non è responsabile dei danni
provocati dagli insorti. Se l’insurrezione invece vince, il nuovo governo è tenuto a
riparare i danni causati dagli insorti ed è anche responsabile per i danni causati dal
governo precedente. I terzi (altri Stati) possono aiutare il governo costituito, ma non gli
insorti; se lo fanno commettono un illecito internazionale. I terzi non possono fornire
armi agli insorti, ma solo al governo legittimo.
2. ENTI NON TERRITORIALI
Governi in esilio. E’ necessario che vi sia uno Stato disposto ad ospitare questo ente e a
permettergli di espletare le sue funzioni. Vengono considerati soggetti di diritto
internazionale nel caso in cui la nuova situazione della comunità territoriale dalla quale
provengono e che aspirano a rigovernare sia in transito, come ad esempio nel corso di
una guerra (occupatio bellica), la quale non estingue la personalità dello stato
occupato. Il governo in esilio opera come ente fiduciario del popolo da esso
rappresentato. Il governo in esilio può esigere l’adempimento di accordi a favore della
popolazione per cui opera. La fine della guerra dovrebbe portare alla fine del governo
in esilio che o riesce a reintegrarsi come organizzazione centrale dello Stato da cui
proviene, o si estingue.
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Capitolo 1 - Enti che partecipano alla vita di relazione internazionale o soggetti di diritto internazionale

1. ENTI TERRITORIALI Ruolo primario nelle relazioni internazionali è assunto dagli enti dotati di potestà territoriale, prima di tutto gli STATI (persone reali, non giuridiche) che sono i soggetti principali del diritto internazionale. La soggettività internazionale è propria degli Stati sovrani ed indipendenti. Non sono quindi soggetti di diritto internazionale gli Stati federati poiché non sono indipendenti. Non è elemento rilevante ai fini dell’acquisto di soggettività internazionale la dimensione del territorio di uno Stato o del suo popolo. Infatti sono a pieno titolo soggetti di diritto internazionale Stati molto piccoli. Stati esigui come San Marino ad esempio dipendono da terzi per la condotta delle loro relazioni internazionali. Non vanno considerati soggetti di diritto internazionale le autorità dotate di autonomia all’interno di uno Stato. E’ questo il caso dell’autorità Palestinese, perché manca del requisito dell’effettività essendo soggetta alla volontà di Israele. Oltre agli Stati sovrani e indipendenti, altri soggetti di diritto internazionale come enti territoriali sono gli INSORTI che hanno come obiettivo il rovesciamento del governo di uno Stato oppure la secessione di una parte del territorio dello Stato tramite la lotta armata. Sono da ritenere enti territoriali soltanto se questi esercitano effettivamente un controllo esclusivo su una parte di territorio e popolazione e non si tratti di semplici disordini interni. La loro rilevanza sul piano internazionale è connessa al principio di effettività. Sono ENTI TEMPORANEI perché destinati a trasformarsi in uno Stato o a sostituirsi al governo costituito, se vincono, e a retrocedere come semplice gruppo di individui, se perdono. Per questo rispetto agli Stati hanno una capacità internazionale limitata: gli insorti possono concludere accordi con soggetti internazionali in base 1) alle norme che regolano la condotta delle ostilità contro il governo legittimo; 2) alle norme che disciplinano l’esercizio del potere di governo degli insorti sul territorio da loro controllato. Per quanto riguarda le facoltà del governo legittimo, questo può: a)lecitamente reprimere l’insurrezione avendo solo come vincolo limiti di natura umanitaria b)gli insorti non sono considerati legittimi combattenti e quindi se catturati non sono considerati prigionieri di guerra, ma possono essere trattati come semplici criminali. Gli insorti hanno capacità bellica limitata, non possono condurre ostilità in alto mare. Se l’insurrezione è sconfitta il governo legittimo non è responsabile dei danni provocati dagli insorti. Se l’insurrezione invece vince, il nuovo governo è tenuto a riparare i danni causati dagli insorti ed è anche responsabile per i danni causati dal governo precedente. I terzi (altri Stati) possono aiutare il governo costituito, ma non gli insorti; se lo fanno commettono un illecito internazionale. I terzi non possono fornire armi agli insorti, ma solo al governo legittimo. 2. ENTI NON TERRITORIALI Governi in esilio. E’ necessario che vi sia uno Stato disposto ad ospitare questo ente e a permettergli di espletare le sue funzioni. Vengono considerati soggetti di diritto internazionale nel caso in cui la nuova situazione della comunità territoriale dalla quale provengono e che aspirano a rigovernare sia in transito, come ad esempio nel corso di una guerra (occupatio bellica), la quale non estingue la personalità dello stato occupato. Il governo in esilio opera come ente fiduciario del popolo da esso rappresentato. Il governo in esilio può esigere l’adempimento di accordi a favore della popolazione per cui opera. La fine della guerra dovrebbe portare alla fine del governo in esilio che o riesce a reintegrarsi come organizzazione centrale dello Stato da cui proviene, o si estingue.

Comitati Nazionali all’Estero. Questo ente assume la gestione degli interessi di una comunità nazionale che aspira a governare in futuro, ma che attualmente è soggetta ad un potere statale. Esistono se c’è uno Stato in guerra contro lo Stato che attualmente governa la comunità di cui il comitato è espressione e se c’è uno Stato terzo disposto ad ospitarli. Al comitato dev’essere consentito di esercitare funzioni di governo sui connazionali che si trovano all’estero. Per essere rilevante a livello internazionale deve disporre di proprie forze armate. Questi enti divengono titolari di diritti e obblighi derivanti dal diritto bellico, possono concludere accordi sull’impiego delle loro forze armate e in alcuni casi intrattengono relazioni diplomatiche. Questa figura oggi ha perso d’importanza e per alcuni versi è stata assorbita dal movimento di liberazione nazionale. Movimenti di Liberazione Nazionale. Enti organizzati rappresentativi di un popolo in lotta per l’autodeterminazione. Anche questi aspirano a divenire organizzazioni di governo di una comunità territoriale. La loro rilevanza sul piano internazionale non è legata al principio di effettività, ma al principio di autodeterminazione dei popoli. È l’ente che rappresenta un popolo attualmente sottomesso a dominio coloniale, o razzista, o ad occupazione straniera. Questi enti prendono parte ai lavori di organizzazione internazionali e partecipano a conferenze internazionali. Hanno inoltre capacità di concludere accordi soprattutto per quanto riguarda lo svolgimento delle ostilità contro il governo costituito o la costituzione del futuro Stato. La disciplina che regola le guerre di liberazione nazionale è distaccata da quella che regola le guerre civili. Si è affermata nel diritto consuetudinario la regola per la quale il governo non può usare la forza per privare il popolo del diritto di autodeterminazione, quindi la repressione violenta è da considerare illecita. Ai terzi è vietato l’intervento a fianco del governo costituito per la repressione del popolo. Alcune risoluzioni dell’Assemblea Generale attribuiscono ai popoli in lotta per l’autodeterminazione il diritto di ricevere aiuti da terzi Stati in una guerra di liberazione nazionale (diritto di resistenza).

3. ENTI SUI GENERIS Santa Sede. Suprema autorità della Chiesa Cattolica. Fa parte di quella categoria di enti che hanno caratteristiche peculiari e che sono associati alla comunità internazionale a titolo individuale. Ha il potere di concludere accordi internazionali (sono chiamati concordati quando hanno per oggetto il trattamento riservato alla religione cattolica e al clero). Partecipa ai lavori di organizzazioni internazionali (è osservatore all’AG, membro dell’OSCE e dell’AIEA e prende parte a conferenze internazionali). Intrattiene rapporti diplomatici con i maggiori Stati membri della comunità internazionale. I rapporti con l’Italia sono disciplinati dai Patti Lateranensi (1929) composti da un trattato, una convenzione finanziaria e un concordato (quest’ultimo sostituito con l’accordo del 18 febbraio 1984). L’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede sulla città del Vaticano. La città del Vaticano assume lo stato di neutralità permanente, rimarrà estranea alle competizioni territoriali fra gli Stati a meno che gli Stati contendenti facciano appello alla sua missione di pace. La Santa Sede in quanto ente internazionale è esente da giurisdizione nell’ordinamento italiano. La Santa Sede (persona internazionale) è diversa dallo Stato Città del Vaticano (dominio territoriale). Il collegamento è dato dal Papa che è autorità centrale di entrambi. Ordine di Malta. Dal 1798 non ha più un dominio territoriale, dal 1834 ha sede a Roma. Intrattiene relazioni diplomatiche con alcuni Stati; è stato ammesso come osservatore all’Assemblea Generale nel 1994; svolge funzioni di carattere umanitario sia in tempo di pace sia in occasione di conflitti armati; emette passaporti. I rapporti tra l’Italia e l’Ordine di Malta sono disciplinati da uno scambio di note dell’11 gennaio 1960. 2

dall’ordinamento internazionale, ma dalla norma interna di adattamento al diritto internazionale. Se c’è discrepanza tra ordinamento internazionale e ordinamento interno, nel senso che un fatto è considerato crimina iuris gentium (genocidio; crimini contro l’umanità; crimini di guerra) dal primo ma non è punito dal secondo, la norma di origine internazionale deve essere comunque applicata. L’Art. 15 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966: nessuno può essere punito per un fatto che non costituiva reato nel momento in cui è stato commesso; si può essere condannati per atti che costituivano reato nel momento in cui furono commessi secondo il principi generali di diritto riconosciuti dalla Comunità delle Nazioni. 4

Capitolo 2 - Il Riconoscimento

1. Il riconoscimento di NUOVI STATI Uno Stato sovrano e indipendente diventa soggetto di diritto internazionale in base ad una situazione di fatto (effettività di governo e indipendenza). Ciò avviene quasi in maniera automatica e il diritto internazionale ne prende atto in base al principio di effettività. Ogni volta che un nuovo Stato nasce gli Stati preesistenti procedono al suo riconoscimento. Lo scopo del riconoscimento è prendere atto della realtà del nuovo Stato e dar prova di voler entrare in relazione con esso. Esistono essenzialmente due forme di riconoscimento:

  • riconoscimento DE IURE (pieno), lo Stato che lo compie ritiene che la situazione del nuovo Stato sia caratterizzata da completa stabilità e che sia quindi possibile procedere all’instaurazione di normali relazioni con esso;
  • riconoscimento DE FACTO, lo Stato che lo compie, pur prendendo atto dell’esistenza di un’autorità statale, nutre riserve sulla stabilità della situazione. Comunque, oltre a quello esplicito legato a una dichiarazione formale, il riconoscimento può essere anche TACITO o IMPLICITO. Per evitare che la partecipazione ad un trattato multilaterale da parte del nuovo Stato possa essere considerata come una forma di riconoscimento implicito, gli Stati parti, spesso, affermano che la loro partecipazione al trattato multilaterale non comporta il riconoscimento del nuovo stato. Il riconoscimento non ha valore costitutivo della personalità internazionale del nuovo Stato, comunque da questo dipende la possibilità dello stesso di intrattenere normali relazioni con gli Stati preesistenti. Se ad esempio un nuovo Stato non fosse riconosciuto da nessuno degli Stati preesistenti verrebbe ad essere titolare solo dei diritti e degli obblighi derivanti dal diritto consuetudinario, che non presuppongono l’esistenza di relazioni diplomatiche. Il riconoscimento è un atto politico e discrezionale e può essere sottoposto a condizioni dallo Stato preesistente. Deve essere effettuato ad uno stato effettivamente indipendente e non dev’essere prematuro. Lo Stato non riconosciuto dovrebbe avere locus standi (diritto della parte di agire) dinanzi ai tribunali dello Stato (di civil law) che non lo riconosce, godere dell’immunità della giurisdizione di fronte ai tribunali di quest’ultimo Stato e vedere le sue norme e sentenze ivi applicate, in virtù del rinvio operato dalle norme di diritto internazionale privato. Questa procedura è seguita dalle corti continentali. Al contrario, nei paesi di common law, il nuovo Stato non riconosciuto non ha nessun locus standi di fronte ai tribunali e le norme del suo ordinamento non vengono riconosciute. 2. Il riconoscimento di NUOVI GOVERNI E’ effettuato nel caso di mutamento rivoluzionario del regime di potere in uno Stato preesistente (non si estingue lo Stato come soggetto di diritto internazionale). Questo riconoscimento esplica la volontà dello Stato che vi procede di mantenere con il nuovo governo le stesse relazioni internazionali che aveva con il governo precedente. Anche questo è un atto di natura politica e discrezionale. A volte il mancato riconoscimento dipende dal fatto che il nuovo governo non è democratico e viola in modo massiccio i diritti umani. Il mancato riconoscimento di nuovo governi non vuol dire che viene interrotto ogni rapporto tra i due stati, i trattati bilaterali rimangono in vigore e le relazioni diplomatiche continuano normalmente anche se ad un livello minore rispetto al precedente. 3. Riconoscimento di INSORTI e di BELLIGERANZA in caso di GUERRA CIVILE

Capitolo 4 - Il territorio Territorio : ambito entro cui lo Stato esercita la sua potestà di governo (imperium) ad esclusione di altri soggetti di diritto internazionale. La potestà di governo e il connesso esercizio esclusivo sono manifestazioni della sovranità territoriale. Il diritto internazionale tutela questa sovranità quindi ogni attività esercitata in territorio straniero senza consenso dello Stato territoriale è illecita. L’imperium è diverso dal dominium, che ha connotazione privatistica. Il diritto internazionale protegge l’integrità territoriale dello Stato. Tra i poteri connessi all’esercizio della sovranità territoriale fa parte anche quello di cedere parte del proprio territorio. Questo oggi deve fare i conti però con il principio di autodeterminazione dei popoli. Per quanto riguarda il potere di governo dello Stato nel proprio territorio vi sono comunque dei limiti derivanti dal diritto internazionale, sia consuetudinario che pattizio. Questi limiti riguardano in particolare il trattamento che deve essere riservato agli Stati stranieri, ai loro organi e ai loro cittadini. Ad esempio, non possono essere sottoposti a giurisdizione stati esteri per le loro attività iure imperii (attività dei poteri autoritativi; provvedimenti di pubbliche potestà). Il potere di imperio dello Stato incontra limiti anche per quanto riguarda il trattamento dei propri cittadini secondo le norme di diritto consuetudinario e pattizio (trattati sulla protezione dei diritti umani) ratificati dallo Stato. Oggetto del diritto di sovranità territoriale sono: territorio, mare territoriale e spazio aereo sovrastante il territorio. Nelle aree adiacenti al mare territoriale, lo Stato costiero non esercita alcun diritto di sovranità territoriale, ma solo poteri di tipo funzionale e diritti sovrani connessi allo sfruttamento delle risorse naturali del suolo e sottosuolo marino e delle risorse biologiche. La sovranità sul territorio può essere esercitata congiuntamente da due o più Stati. Vedi “condominio”; ad esempio il caso del Sudan che tra il 1898 e il 1956 è stato condominio di Regno Unito ed Egitto. Modi di acquisto della sovranità territoriale I modi di acquisto della sovranità territoriale sono: originari o derivati. Quelli originari implicano l’acquisto di un territorio nullius e la conquista. Infatti non basta la scoperta del territorio nullius, ma occorre l’occupatio accompagnata dall’animus possidendi che consiste in un’esplicita dichiarazione di annessione o nella volontà implicita in comportamenti concludenti (ad esempio in manifestazioni di governo). Elemento indispensabile per la sovranità è che si tratti effettivamente di res nullius, in caso contrario non sorge il diritto di sovranità territoriale. La conquista deve essere distinta dalla debellatio che riguarda la distruzione dell’apparato militare dell’avversario. Oggi la conquista non è più un modo di acquisto poiché contrasta col divieto di aggressione. Quando si parla di acquisto della sovranità territoriale ci si riferisce a Stati preesistenti della comunità internazionale, mentre un nuovo Stato comporta automaticamente l’acquisto della sovranità sul territorio su cui lo Stato sorge. La cessione è un modo derivato di acquisto della sovranità territoriale. Può avvenire in molti modi. Ad esempio la vendita del territorio dell’Alaska ceduta agli USA dall’Impero Russo nel 1867. Il trasferimento del territorio e l’acquisto della sovranità territoriale avvengono con il consenso dello Stato che lo cede o per lo meno con la sua acquiescenza. L’occupatio bellica non dà titolo all’occupante per annettere il territorio occupato, anche se questo si comporta animo domini (esercizio del possesso con volontà e spirito da proprietario), altrimenti si riconoscerebbe effetto normativo al principio di effettività. Un territorio può essere amministrato da uno Stato che non gode sul territorio del diritto di sovranità territoriale. Questo territorio può essere ancora sottoposto alla sovranità di nessuno Stato o appartenere ad uno Stato che resta titolare del nudum ius (proprietà del

mandatario senza rappresentanza). Oggi esistono invece casi di territori amministrati in via transitoria da parte di Organizzazioni Internazionali. La FRONTIERA o confine dello Stato è la linea che delimita la sovranità statale. Viene stabilita mediante due processi: delimitazione, si precisano mediante coordinate geografiche i limiti dell’ambito spaziale entro cui lo Stato esercita la sovranità; e demarcazione, trasposizione di dati geografici sul terreno. Di solito la delimitazione è un atto bilaterale tra due Stati vicini che si concretizza con la stipulazione di un trattato internazionale. Questa può aver luogo anche ad opera di un tribunale internazionale nel caso ci sia una controversia. Ma può anche venire in seguito ad una risoluzione del Consiglio di Sicurezza. E’ certo che esista una norma consuetudinaria in materia di confini statali denominata uti possidetis, una norma nata a carattere locale che è diventata poi consuetudine generale. E’ quindi venuto affermandosi come un principio connesso alla formazione degli Stati di nuova indipendenza per secessione o smembramento di uno Stato federale. In questo caso lo Stato neo indipendente eserciterà la sovranità nell’ambito dei confini che prima della secessione o smembramento delimitavano la provincia o regione divenuta indipendente. Comunque a parte l’uti possidetis è dubbio se esistano altri principi di diritto consuetudinario in questo ambito. Va ricordato che questo principio come altri utilizzati possono essere derogati con accordo. Frontiera e successione tra stati. In caso di successione, vale il principio della stabilità delle frontiere. L’art. 11 della Convenzione di Vienna sulla successione tra Stati nei trattati (1978) stabilisce che il mutamento di sovranità non reca pregiudizio alla frontiera stabilita da un trattato. Non sarebbe invocabile la clausola rebus sic stantibus (secondo la quale se cambia lo stato dei fatti, cambiano anche le regole) per pretendere l’estinzione del trattato perché la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (art. 62) afferma che la clausola non opera verso trattati che stabiliscono una frontiera. Servitù internazionali E’ dubbio se in diritto internazionale esistano servitù internazionali. La prassi comunque attesta che mediante trattato gli Stati possono dare vincoli a parti del loro territorio, che non sono obbligatori, ma hanno il carattere della realità. In caso di successione tra Stati i vincoli assunti dallo Stato predecessore si trasmettono al successore secondo il principio res transiti cum onere suo (la cosa si trasferisce col suo onere). Principio del patrimonio comune dell’umanità Riguarda alcuni territori il cui sfruttamento deve avvenire non solo nell’interesse di coloro che vi procedono, ma anche nell’interesse dell’intera comunità internazionale. Per assicurare ciò, il principio del patrimonio comune dell’umanità mette delle organizzazioni internazionali a presiedere allo sfruttamento. Queste aree soggette al principio del patrimonio comune dell’umanità sono diverse dalla res nullius perchè non possono essere oggetto di appropriazione. Anche le aree soggette al principio di libertà (vedi alto mare) sono inappropriabili. Sono assoggettati al principio del patrimonio comune dell’umanità: i fondi marini al di sotto della piattaforma continentale (art. 136 Convenzione di Montego Bay); i paesi in via di sviluppo; lo spazio extra-atmosferico; i corpi celesti (inclusa la luna), anche se vi sono dubbi riguardi agli ultimi due. 8

Capitolo 6 - Il diritto del mare La codificazione del diritto del mare L’opera di codificazione del diritto internazionale marittimo fu ripresa dalle Nazioni Unite e dalla Commissione del diritto internazionale. I lavori della Commissione sfociarono in un progetto di articoli sul diritto del mare che nel 1956 fu sottoposto all’Assemblea Generale e successivamente costituì la base dei negoziati in seno alla Prima Conferenza sul diritto del mare, tenutasi a Ginevra nel 1958, con la partecipazione di 86 Stati. La Conferenza di Ginevra si concluse con l’adozione di quattro testi convenzionali distinti: la Convenzione sul mare territoriale e sulla zona contigua, la Convenzione sull’alto mare, la Convenzione sulla piattaforma continentale e la Convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell’alto mare. Le prime tre convenzioni hanno avuto un soddisfacente seguito, mentre quella sulla pesca ha avuto un seguito insignificante. Alcuni Stati sono parte di una o più Convenzioni, ma non hanno ratificato le altre. L’Assemblea creò nel 1967 (un anno dopo l’entrata in vigore delle Convenzioni) un Comitato ad hoc sugli usi pacifici del suolo e sottosuolo marino oltre i limiti della giurisdizione nazionale. Il lungo processo di negoziazione si concluse a Montego Bay (Giamaica) il 10 dicembre 1982 con l’adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, composta di 320 articoli e 9 allegati. Subito dopo la conclusione della conferenza, gli Stati occidentali insoddisfatti della parte XI della Convenzione, intrapresero negoziati per una modifica della Convenzione prima ancora della sua entrata in vigore. I negoziati ebbero successo e si conclusero, nel 1994, con un “Accordo relativo all’esecuzione della parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite del diritto del mare”. La Convenzione è entrata in vigore il 16 novembre 1994. Il mare territoriale La sovranità di ogni Stato costiero si estende ad una zona di mare adiacente alle sue coste, denominata mare territoriale. Sono soggetti alla sovranità dello stato anche lo spazio aereo sovrastante il mare territoriale e il relativo letto e sottosuolo marino. Il mare territoriale ha un limite interno e uno esterno. Il limite interno viene determinato mediante la fissazione delle linee di base. La linea di base normale è la linea di costa a bassa marea, quale indicata sulle carte marittime a grande scala riconosciute ufficialmente dallo Stato costiero. Il limite esterno del mare territoriale è determinato dallo Stato costiero entro un limite massimo previsto dal diritto internazionale; la Convenzione del 1982 prevede infatti che l’ampiezza di tale zona marina non possa eccedere le 12 miglia (art. 3). Il criterio delle 12 miglia deve ritenersi ormai acquisito al diritto consuetudinario ed è stato adottato anche da Stati tradizionalmente restrittivi nel fissare l’ampiezza del mare territoriale. La sovranità dello Stato costiero sul mare territoriale incontra i limiti del passaggio inoffensivo e della giurisdizione civile e penale sulle navi in transito. Per passaggio si intende il fatto di navigare nel mare territoriale per attraversarlo , senza toccare le acque interne; il passaggio deve essere continuo e rapido: esso non comprende una facoltà di sosta o ancoraggio. Il passaggio è da ritenere “inoffensivo” quando non arrechi pregiudizio “alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero”. Le navi in passaggio inoffensivo hanno l’obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato costiero, in particolare in materia di sicurezza della navigazione e prevenzione dell’inquinamento. I sommergibili devono navigare in emersione e mostrare la bandiera. Non esiste un diritto di sorvolo del mare territoriale: questo è ammissibile solo se consentito dallo Stato costiero. Lo Stato costiero può sospendere il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale, purchè la sospensione sia essenziale alla protezione della sua sicurezza. La sospensione 10

deve avere carattere temporaneo, non essere discriminatoria, e riguardare specifiche aree del mare territoriale. La giurisdizione civile e penale non può essere esercitata sulle navi da guerra, poichè godono di immunità completa dalla giurisdizione. Per le navi mercantili la consuetudine accorda l’esenzione dalla giurisdizione penale dello Stato costiero per quanto riguarda i fatti “interni”, ma ammette l’esercizio della giurisdizione penale dello Stato costiero quando si tratta di fatti che turbano la tranquillità e il buon ordine dello Stato stesso e del mare territoriale. Lo Stato costiero “non dovrebbe” esercitare la propria giurisdizione penale su nave straniera in passaggio nel mare territoriale ed in relazione ad un reato commesso a bordo della nave durante il passaggio. Lo Stato costiero “non dovrebbe” arrestare o dirottare una nave mercantile straniera in passaggio nel mare territoriale per esercitare la giurisdizione civile nei confronti di una persona che si trova a bordo. Le aree marine poste all’interno della linea di base sono acque interne, del tutto assimilate al territorio dello Stato, dove non vige il diritto di passaggio inoffensivo. Nelle acque che prima della chiusura erano assoggettate al regime delle acque territoriale o dell’alto mare continua a vigere il diritto di passaggio inoffensivo. Le baie Le baie sono insenature che penetrano profondamente nella costa. Lo Stato costiero ha il diritto di chiudere la baia, purchè essa non sia una mera incurvatura della costa, ma una baia in senso giuridico. Affinché sia considerata tale, l’insenatura deve racchiudere una superficie di acque uguale o superiore a quella di un semicerchio avente per diametro la linea tracciata tra i punti d’ingresso della baia. Inoltre le baie in senso giuridico possono essere chiuse solo se la distanza tra i punti d’ingresso non superi le 24 miglia. Una disciplina particolare vige per le “baie storiche”, le quali possono essere chiuse anche qualora non soddisfino il criterio del semicerchio ed indipendentemente dalla loro ampiezza. Perchè una baia possa essere considerata “storica” occorre dimostrare la sussistenza di due elementi: un prolungato esercizio di diritti di sovranità sulle acque della baia da parte dello Stato costiero; l’acquiescenza degli altri Stati. Il mare territoriale italiano L’ampiezza del mare territoriale italiano è di 12 miglia, calcolate sempre dalla linea di costa a bassa marea, e viene adottato il criterio delle 24 miglia per le baie; il Golfo di Taranto è riconosciuto come baia storica. I Golfi di Venezia, Manfredonia, Squillace e Salerno sono stati chiusi utilizzando il sistema che consente di tracciare una retta lungo una costa marcata da profonde frastagliature e insenature, non essendo tali golfi baie in senso giuridico ed avendo comunque la linea di chiusura una lunghezza superiore alle 24 miglia. La chiusura dell’Arcipelago toscano è stata operata facendo riferimento ala circostanza che esiste un gruppo di isole lungo la costa; gli Stati Uniti hanno contestato la delimitazione affermando che le isole tra la foce dell’Arno e Civitavecchia non possono essere considerate “coastal fringing islands” (corona di isole) in senso giuridico. Anche le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, sono state cerchiettate con un sistema di linee rette.

La piattaforma continentale L’istituto della piattaforma continentale costituì oggetto di riconoscimento sul piano convenzionale nel quadro della I Conferenza sul diritto del mare del 1958. Essa riconosce allo Stato costiero diritti sovrani sulla piattaforma continentale relativamente alla esplorazione e sfruttamento delle risorse naturali della stessa. I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale sono esclusivi, nel senso che nessuno può svolgere attività di esplorazione o sfruttamento senza autorizzazione dello Stato costiero, ed automatici, non dipendono cioè da una espressa proclamazione. Tali diritti non pregiudicano in alcun modo lo status giuridico delle acque sovrastanti la piattaforma, nè quello dello spazio aereo al di sopra di quelle acque. Per quanto concerne la delimitazione della piattaforma continentale in senso giuridico, il limite interno coincide con il confine esterno del mare territoriale. Più complessa risulta la definizione del limite esterno della piattaforma. La piattaforma (in senso giuridico) di uno Stato costiero comprende i fondi marini ed il relativo sottosuolo, al di là delle sue acque territoriali, fino a 200 miglia marine dalla linea di base a partire dalla quale è misurato il mare territoriale. Indipendentemente da ogni considerazione di carattere geologico, la piattaforma continentale ha comunque un’estensione minima di 200 miglia marine a partire dalla linea di base. Il limite massino è di 350 miglia dalle linee di base oppure di 100 miglia dall’isobata dei 2500 metri. Nell’ipotesi di sfruttamento della piattaforma continentale oltre le 200 miglia, il diritto esclusivo dello Stato costiero subisce un’importante limitazione: lo Stato costiero è tenuto a versare un contributo in denaro o in natura all’Autorità dei fondi marini, che dovrà provvedere ad un’equa distribuzione dei contributi raccolti agli Stati parte della Convenzione, tenendo conto degli interessi degli Stati in via di sviluppo. Fa parte del diritto internazionale consuetudinario la regola secondo cui i diritti dello Stato costiero sul suolo e sottosuolo adiacente alle proprie coste si estendono fino a 200 miglia dalle linee di base, indipendentemente dalla presenza di una piattaforma continentale in senso geologico. La convenzione del 1982 stabilisce che “la delimitazione della piattaforma continentale tra Stati frontisti o limitrofi è effettuata mediante accordo conformemente al diritto internazionale in modo da pervenire ad una soluzione equa”. La zona economica esclusiva La zona economica esclusiva (ZEE) è un istituto introdotto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. La ZEE può estendersi fino a 200 miglia calcolate a partire dalla linea di base. I diritti di cui gode lo Stato costiero nella ZEE sono diversi e meno intensi rispetto a quelli di cui gode nel mare territoriale. L’istituzione della ZEE dipende da un preciso atto di volontà dello Stato costiero e deve essere proclamata. Nella ZEE lo Stato costiero gode di diritti esclusivi in materia di sfruttamento, gestione e conservazione delle risorse naturali, e circa le altre attività dirette all’utilizzazione a fini economici della zona. In tale zona, lo Stato costiero ha altresì diritti di giurisdizione in relazione allo stabilimento e all’uso di isole e installazioni artificiali, alla ricerca scientifica marina e in materia di protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento. La ZEE, quando viene istituita dallo Stato costiero, assorbe la piattaforma continentale, a meno che questa non si estenda oltre le 200 miglia dalle linee di base e tranne che non si adottino diverse linee per la delimitazione delle due zone con Stati le cui coste sono adiacenti o fronteggiano quelle dello Stato in questione. Nella ZEE, lo Stato costiero gode di poteri di polizia connessi alla realizzazione dei suoi diritti. Può così prendere misure quali la visita e la cattura di navi straniere che abbiano

violato le sue leggi, nelle materie per le quali esso ha giurisdizione in base alla Convenzione. Fra Stati frontisti o limitrofi la delimitazione della ZEE va effettuata mediante accordo conformemente al diritto internazionale e in modo da ottenere un’equa soluzione. Qualora uno Stato abbia proclamato una ZEE, esso ha in tale zona diritti sovrani in relazione allo sfruttamento, gestione e conservazione delle risorse ittiche. I diritti dello Stato costiero sono finalizzati all’obiettivo dello sfruttamento ottimale delle risorse biologiche della ZEE. Lo Stato costiero deve determinare il volume massimo delle catture che di ogni specie possono effettuarsi in un certo periodo di tempo senza provocare un eccessivo sfruttamento. Qualora lo Stato costiero non abbia la capacità di effettuare l’intero volume di catture ammissibili dovrà autorizzare mediante accordo altri Stati a sfruttare il surplus. L’accesso di altri Stati alle risorse ittiche della ZEE può essere subordinato dallo Stato costiero al pagamento di corrispettivi in denaro e all’osservanza di particolari condizioni. Le navi straniere che siano ammesse a pescare nella ZEE devono osservare le disposizioni dello Stato costiero relative alla conservazione delle risorse biologiche. Nella ZEE lo Stato costiero gode dei poteri di polizia connessi alla salvaguardia dei propri diritti. La Convenzione pone tuttavia dei limiti ai poteri repressivi dello Stato costiero. Innanzitutto, questo è tenuto a notificare prontamente allo Stato della bandiera ogni misura di sequestro o detenzione di navi straniere. Inoltre, lo Stato costiero deve procedere senza indugio al rilascio della nave sequestrata, e alla liberazione del suo equipaggio, quando sia stata fornita una cauzione o altra adeguata garanzia. Le pene comminate dallo Stato costiero non possono comprendere l’imprigionamento o alcuna forma di punizione corporale. Il regime dell’alto mare e dei fondi marini internazionali Ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra sull’alto mare, “si intende per alto mare tutte le parti del mare non comprese nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato”. Le disposizioni sull’alto mare si applicano a tutte le parti del mare che non siano comprese nella ZEE, nelle acque interne o territoriali o nelle acque arcipelagiche. Qualora uno Stato costiero avesse costituito una ZEE, l’alto mare, stricto sensu, ha inizio a partire dal limite esterno della suddetta zona. Nel caso in cui lo Stato costiero non abbia proclamato la propria ZEE, sono assoggettate al regime dell’alto mare le aree poste al di là del mare territoriale. L’alto mare è aperto a tutti gli Stati e ogni Stato gode della libertà di utilizzarlo. Il regime dell’alto mare comporta le seguenti libertà:

  • libertà di navigazione;
  • libertà di pesca;
  • libertà di posa di cavi e condotte sottomarini;
  • libertà di sorvolo;
  • libertà di costruire isole artificiali e altre installazioni;
  • libertà di ricerca scientifica. Tali libertà devono essere esercitate da ogni Stato in modo che ne sia consentito il godimento anche da parte degli altri Stati della comunità internazionale. Ogni Stato ha il diritto di far navigare in alto mare navi battenti la propria bandiera. Deve esistere un legame sostanziale tra lo Stato e la nave che batte la sua bandiera. In particolare, lo Stato deve esercitare effettivamente la sua giurisdizione e il suo controllo sulle navi nazionali. 14

nazionalità e agli Stati nei quali le trasmissioni sono ricevute o le cui radiocomunicazioni sono disturbate. L’art. 108 della Convenzione del 1982 dispone un generico obbligo di cooperazione tra gli Stati per la repressione del traffico di stupefacenti. Non accorda però il potere di arrestare una nave straniera in alto mare senza il consenso dello Stato di bandiera. Per quanto riguarda il terrorismo marittimo la Convenzione del 1988 non prevede alcuna norma circa il potere di arrestare una nave straniera in potere di un gruppo terrorista. Il protocollo delle Nazioni Unite del 2000 contro il traffico illegale di migranti per terra, mare e aria non prevede nessuna disposizione che autorizzi a fermare una nave straniera, poichè anche in questo caso è necessario il consenso dello Stato della bandiera. Le zone di identificazione aerea Fra le libertà dell’alto mare rientra la libertà di sorvolo che trova applicazione anche in relazione allo spazio atmosferico sovrastante la ZEE e la zona contigua. Lo spazio aereo sovrastante l’alto mare e le zone ora indicate è aperto alla libera utilizzazione degli aerei civili e militari di tutti gli Stati. Gli Stati costieri richiedono agli aerei che entrano nelle “zone di identificazione aerea”, e che si dirigono verso il loro territorio, di farsi identificare e di fornire alle autorità territoriali informazioni relative al volo. Non è invece ammissibile la pretesa di assoggettare alle procedure di identificazione gli aerei stranieri che non siano diretti verso il territorio dello Stato costiero, ma si limitino al passaggio laterale nella zona. Gli Stati-arcipelago La Convenzione del 1982 ha introdotto uno speciale regime per gli Stati-arcipelago e le acque arcipelagiche. E’ uno Stato-arcipelago quello costituito interamente da uno o più arcipelaghi ed eventualmente da altre isole. Per arcipelago si intende un gruppo di isole le quali hanno le une con le altre rapporti così stretti da formare intrinsecamente un tutto geografico, economico o politico, o che storicamente siano considerate tali. Non rientrano nello speciale regime previsto dalla Convenzione gli arcipelaghi appartenenti a Stati formati anche da territori non insulari. Gli Stati-arcipelago possono tracciare delle linee di base rette che congiungano i punti più estremi delle isole o degli scogli emergenti dell’arcipelago. La chiusura è ammissibile purchè il tracciato delle linee rette includa al suo interno le isole principali dell’arcipelago, e la proporzione tra le acque racchiuse dalle linee e la superficie terrestre sia tra 1:1 e 9:1. Inoltre, la lunghezza delle singole linee rette non può essere superiore a 100 miglia marine. Uno Stato che si proclami Stato-arcipelago guadagna vaste aree marine, poichè tutte le zone di giurisdizione sono calcolate a partire dalle linee rette arcipelagiche. Nelle acque arcipelagiche vige il diritto di passaggio inoffensivo a favore delle navi straniere: si applica il diritto di passaggio arcipelagico, il quale è praticamente assimilabile al diritto di passaggio in transito attraverso gli stretti. Esso infatti comprende il diritto di navigazione e di sorvolo senza impedimento e, per i sommergibili, quello di transito in immersione. Il diritto di passaggio arcipelagico si applica nondimeno alle rotte normalmente utilizzate per la navigazione internazionale. 16

Capitolo 7 - La tutela dell’indipendenza statale nell’ordinamento degli Stati esteri

  1. Stati. Corrisponde alla norma del diritto consuetudinario di antica formazione, espressione del principio di parità che vuole che uno Stato estero non possa essere convenuto in giudizio dinanzi a un tribunale dello Stato del foro, a meno che lo Stato estero non accetti di sua volontà di sottoporsi a tale giudizio e, di conseguenza, rinunci alla sua libertà. Questa norma si traduce nel principio par in parem non habet imperium. Fino alla I Guerra Mondiale la dottrina dell’esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione civile era assoluta, cioè riguardava tutti gli atti di uno Stato straniero, non comportava eccezioni. Dopo gli anni ’20 invece si cominciò a pensare di mettere in discussione questa norma perchè si consolidano nuovi tipi di Stato in cui c’è un’economia di Stato. Si pensò dunque di ridurre l’immunità che non deve sussistere per gli atti di natura commerciale poste in essere dallo Stato. La corretta affermazione della regola, così come attualmente vigente nell’ordinamento internazionale, è quella secondo cui lo Stato è esente da giurisdizione di fronte ai tribunali di uno Stato quando compie attività che sono manifestazione delle sue funzioni sovrane (attività iure imperii) mentre è sottoponibile a giurisdizione quando pone in essere atti di natura privatistica o di natura commerciale (attività iude gestionis). Si è affermata quindi nel diritto consuetudinario la regola dell’immunità ristretta. Questa teoria dell’immunità ristretta è seguita non solo dalle corti continentali, ma anche da quelle di common law ed è stata codificata in atti legislativi ad hoc. Nel 1972 è stata conclusa la Convenzione europea sull’immunità degli Stati o Convenzione di Basilea (non è stata ratificata dall’Italia) che afferma, all’art. 15, che uno Stato non può essere sottoposto a giurisdizione, ma vengono esplicati, negli art. dall’1 al 14, i casi in cui l’immunità di giurisdizione non può essere invocata. I problemi principali sono gli atti relativi alla tutela dei rapporti di lavoro; l’art. 5 della Convenzione di Basilea afferma che l’immunità di uno Stato estero dalla giurisdizione non può essere invocata quando la controversia è relativa a un contratto di lavoro concluso tra lo Stato estero e una persona fisica cittadina di un altro Stato e avente per oggetto una prestazione da eseguire sul territorio dello Stato del foro. Secondo una tesi avanzata dalla nostra corte di Cassazione nel 2004, non può essere richiamata l’immunità dalla giurisdizione quando uno Stato è responsabile di illeciti da considerare crimini internazionali. L’immunità dalla giurisdizione oltre al procedimento di cognizione è invocabile anche per quanto riguarda i procedimenti esecutivi e cautelari. In questo caso si distingue tra beni atti allo svolgimento di attività sovrane dello Stato e beni che rientrano nella sfera delle attività private dello Stato. Nell’art. 23 della Convenzione di Basilea si esclude che i beni appartenenti agli Stati esteri possano essere assoggettati a misure esecutive. Bisogna ancora dire che la Convenzione sul punto in questione non è dichiarativa del diritto consuetudinario. Sono sottoponibili ad attività di esecuzione solo quei beni che non siano connessi all’esercizio di funzioni sovrane dello Stato estero (secondo la consuetudine).
  2. Degli organi dello Stato. Le attività esplicate dall’individuo organo non sono propriamente sue, ma dello Stato di cui esso è organo e per cui agisce; l’attività è dunque imputata allo Stato e non resta propria dell’individuo tranne che venga commesso un crimine internazionale. In questo caso infatti l’atto non solo è imputato allo Stato, ma anche all’individuo organo. Secondo una norma di diritto internazionale generale ogni Stato avrebbe diritto che la condotta tenuta dai suoi organi sia considerata come attività dello Stato e non come attività individuale posta in essere da privati individui, questo è ciò che si definisce immunità, o funzione, organica attribuita all’individuo-organo. Comunque, sempre per

cessazione delle funzioni diplomatiche all’estero e lo svolgimento delle normali funzioni. In materia penale l’immunità dell’agente diplomatico è totale, non incontra eccezioni; in nessun caso un diplomatico può essere sottoposto a processo, ma potrà essere dichiarato dallo Stato territoriale “persona non grata” con la conseguenza che lo Stato per cui lavora lo richiamerà. Gli agenti diplomatici beneficiano di immunità anche in materia civile e amministrativa dalla giurisdizione dei tribunali locali. Tale immunità però incontra delle eccezioni (vedi art. 31 della Convenzione di Vienna). Lo Stato accreditante può decidere di rinunciare, qualora lo ritenga opportuno, all’immunità dei suoi agenti diplomatici dalla giurisdizione locale (vedi art. 32 della Convenzione di Vienna). Tra i privilegi di cui gode l’agente diplomatico c’è anche l’esenzione fiscale per le imposte dirette personali, ma non copre le imposte indirette.

  1. I consoli. Svolgono funzioni tipiche dell’amministrazione del proprio Stato all’interno di un altro Stato territoriale. Nella Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari (ratificata dall’Italia) emergono queste funzioni:
  • rilascio dei passaporti e documenti di viaggio ai cittadini dello Stato d’invio;
  • salvaguardia dei loro interessi nelle successioni mortis causa;
  • trasmissione di atti giudiziari o extragiudiziari;
  • esecuzione di rogatorie. I consoli agiscono anche in qualità di notai e di ufficiali di Stato civile e sono competenti a risolvere controversie marittime in materia di rapporti tra capitano ed equipaggio delle navi battenti bandiera dello Stato d’invio. I locali consolari, nella parte utilizzata esclusivamente per il lavoro consolare, sono inviolabili come lo sono anche gli archivi e i documenti consolari. Ai consoli non spettano le immunità che il diritto internazionale conferisce invece agli agenti diplomatici. La Convenzione di Vienna del 1963 dispone che i consoli non possano essere arrestati tranne in caso di reato grave. Per quanto riguarda l’immunità da giurisdizione, i consoli godono solo dell’immunità organica. Anche il console, come l’agente diplomatico, può svolgere le sue funzioni solo con il consenso dello Stato di residenza seguito dall’exequatur di questo (procedura semplificata rispetto all’accreditamento che spetta solo agli agenti diplomatici). Il console, come l’agente diplomatico, può essere dichiarato “persona non grata” dallo Stato di residenza.
  1. Organizzazioni internazionali. Per queste si applicano mutatis mutandis le stesse regole usate per l’esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione civile e la distinzione tra iure imperii e iure gestionis. Per le controversie di lavoro tra l’organizzazione e il personale della stessa non è ritenuta applicabile la Convenzione di Basilea del 1972, che tra l’alto ha per oggetto l’immunità degli Stati.

Capitolo 8 - Le fonti del diritto internazionale L’art. 38 par. 1 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (organo dell’ONU) afferma la funzione di questa di decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte applicando:

  1. convenzioni internazionali (accordi), sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute degli Stati in lite;
  2. la consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale accettata come diritto;
  3. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;
  4. le decisioni giudiziarie e la dottrina dei più autorevoli autori. L’art. 38 è considerato come l’autorevole enunciazione delle fonti di diritto internazionale e deve essere preso in considerazione insieme all’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969) che ha riconosciuto l’esistenza di norme imperative del diritto internazionale generale o ius cogens (ossia non sono prodotte da un’autonoma fonte del diritto internazionale, ma questa cogenza è una qualità di alcune norme prodotte dalla consuetudine. Sono norme che trascendono il diritto dei trattati investendo altri settori del diritto internazionale).
  5. L’accordo (o trattato, convenzione, carta, statuto, protocollo) è fonte di diritto internazionale. La materia è disciplinata dal diritto internazionale consuetudinario. Nel 1969 è stata conclusa la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, la quale detta le regole per la trattazione di questa materia. Gli Stati parte a questa convenzione sono circa la metà della comunità internazionale (l’Italia ne è parte). E’ l’art. 2 della Convenzione di Vienna a contenere la definizione di questa fonte di diritto:
  • può avere varie denominazioni;
  • la volontà a concludere un trattato può essere consegnata sia in un unico strumento, sia in due o più strumenti connessi;
  • deve essere disciplinato dal diritto internazionale. Trova fondamento nel diritto pubblico interno di uno Stato parte al trattato e non ha natura giuridicamente vincolante, come soft law (guide lines, codici di condotta, dichiarazioni). Le minute, nelle quali sono registrati i processi verbali delle delegazioni non sono accordi. La Convenzione di Vienna disciplina solo gli accordi tra Stati, ma costituiscono trattati anche accordi conclusi tra Stati e altri soggetti di diritto internazionale o tra due o più soggetti di diritto internazionale. Inoltre la Convenzione di Vienna regola solo gli accordi in forma scritta e non quelli in forma orale di cui comunque riconosce la validità. L’accordo può disciplinare tutte le materie, incluse quelle facenti parte del dominio riservato degli Stati, cioè quelle materie non disciplinate nè dal diritto consuetudinario nè da quello pattizio. Unico limite alle potenzialità dell’accordo è dato dalla ius cogens: un accordo contrario ad una norma di ius cogens è nullo. Mentre la consuetudine internazionale crea diritto internazionale generale, l’accordo crea diritto internazionale particolare che crea diritti ed obblighi solo per gli Stati parte. Può accadere che una norma di un accordo enunci una regola consuetudinaria preesistente o che possa trasformarsi poi in diritto internazionale (art. 38 Convenzione di Vienna, 1969). Le regole dichiarative del diritto internazionale consuetudinario obbligano tutti gli Stati della comunità internazionale indipendentemente dalla ratifica o dall’entrata in vigore dell’accordo. Di solito l’accordo contiene regole in parte dichiarative del diritto internazionale consuetudinario e altre che ne costituiscono sviluppo progressivo.
  1. Consuetudine. Ha due elementi costitutivi: 20