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Ius Cogens: Norme Imperative nel Diritto Internazionale - Prof. Frulli, Sintesi del corso di Diritto Internazionale

Sintesi del decimo capitolo del manuale di "Diritto Internazionale" (Cassese, a cura di M.Frulli; Terza edizione)

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 25/09/2020

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LO “IUS COGENS”
CAPITOLO 10
Per poter parlare di norme imperative o norme ius cogens”, dobbiamo partire dagli
ordinamenti interni. In Italia, l’ordine gerarchico delle fonti è la seguente:
1. Costituzione
2. Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge
3. Regolamenti
La classificazione delle fonti, nel diritto internazionale, presenta caratteristiche diverse
perché le due fonti principali hanno la stessa forza normativa. La consuetudine e i trattati
sono reciprocamente derogabili, ad eccezione delle norme ius cogens, che tutelano valori
fondamentali e non possono, per questo, essere derogabili. Quest’ultime, date le sue
caratteristiche, si pongono al vertice dell’ordinamento e per questo sono detto anche
“norme imperative”.
Quando nasce la nozione di “ius cogens”? Si cominciò a discutere di questo nucleo di norme
nel secolo scorso, durante i lavori di codificazione della Convenzione di Vienna sul diritto dei
trattati del 1969. Le disposizioni della Convenzione sullo ius cogens sono gli articoli: 53, 64 e
66. L’articolo 53 stabilisce che è nullo il trattato che al momento della stipulazione è
contrario ad una norma ius cogens. Questo articolo è integrato dall’articolo 64, per il quale:
“nel caso in cui nasca una nuova norma imperativa di diritto internazionale, ogni trattato
esistente che è in contrasto con tale norma diviene nullo e si estingue.”
Alcuni Stati si opposero alla nozione di norme imperative per le conseguenze a cui
sarebbero potuti incorrere in caso di mancata osservanza delle norme. Fu trovato un
compromesso per far cedere gli Stati occidentali sull’approvazione di questo nucleo di
norme. Fu introdotta una disposizione, con l’articolo 66 della Convenzione di Vienna, che
prevede la possibilità di ricorso unilaterale alla CIG con riferimento a controversie relative
alla determinazione del contenuto di ius cogens. In virtù di questa disposizione, nel caso in
cui sorga una controversia tra un trattato e una norma imperativa, questa deve essere
sottoposta alla Corte internazionale di giustizia.
Le disposizioni della Convenzione di Vienna sullo ius cogens presentano un limite
importante: esse possono essere invocate soltanto da uno Stato che sia, al contempo, parte
alla Convenzione di Vienna e parte al trattato bilaterale o multilaterale di cui si sostiene la
contrarietà ad una norma imperativa. Uno Stato terzo alla Convenzione o al trattato non
può invocare l’applicazione dell’articolo 53 o 64. Questi limiti delle disposizioni della
Convenzione si sono però oggi in gran parte attenuati grazie all’operare di due fattori. In
primo luogo, si può affermare che il diritto consuetudinario consente anche agli Stati che
non sono parti ad un trattato di invocare la sua nullità per contrasto con una norma
imperativa. In secondo luogo, si è progressivamente formata una norma consuetudinaria
sullo ius cogens corrispondente all’articolo 53 della Convenzione di Vienna. Questa norma
consuetudinaria produce effetti nei confronti degli Stati che non hanno ratificato la
Convenzione di Vienna del 1969, ma che sono parti ad un trattato di cui si sostenga la
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LO “IUS COGENS”

CAPITOLO 10 Per poter parlare di norme imperative o norme “ ius cogens” , dobbiamo partire dagli ordinamenti interni. In Italia, l’ordine gerarchico delle fonti è la seguente:

  1. Costituzione
  2. Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge
  3. Regolamenti La classificazione delle fonti, nel diritto internazionale, presenta caratteristiche diverse perché le due fonti principali hanno la stessa forza normativa. La consuetudine e i trattati sono reciprocamente derogabili, ad eccezione delle norme ius cogens , che tutelano valori fondamentali e non possono, per questo, essere derogabili. Quest’ultime, date le sue caratteristiche, si pongono al vertice dell’ordinamento e per questo sono detto anche “norme imperative”. Quando nasce la nozione di “ius cogens”? Si cominciò a discutere di questo nucleo di norme nel secolo scorso, durante i lavori di codificazione della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Le disposizioni della Convenzione sullo ius cogens sono gli articoli: 53, 64 e
  4. L’articolo 53 stabilisce che è nullo il trattato che al momento della stipulazione è contrario ad una norma ius cogens. Questo articolo è integrato dall’articolo 64, per il quale: “nel caso in cui nasca una nuova norma imperativa di diritto internazionale, ogni trattato esistente che è in contrasto con tale norma diviene nullo e si estingue.” Alcuni Stati si opposero alla nozione di norme imperative per le conseguenze a cui sarebbero potuti incorrere in caso di mancata osservanza delle norme. Fu trovato un compromesso per far cedere gli Stati occidentali sull’approvazione di questo nucleo di norme. Fu introdotta una disposizione, con l’articolo 66 della Convenzione di Vienna, che prevede la possibilità di ricorso unilaterale alla CIG con riferimento a controversie relative alla determinazione del contenuto di ius cogens. In virtù di questa disposizione, nel caso in cui sorga una controversia tra un trattato e una norma imperativa, questa deve essere sottoposta alla Corte internazionale di giustizia. Le disposizioni della Convenzione di Vienna sullo ius cogens presentano un limite importante: esse possono essere invocate soltanto da uno Stato che sia, al contempo, parte alla Convenzione di Vienna e parte al trattato bilaterale o multilaterale di cui si sostiene la contrarietà ad una norma imperativa. Uno Stato terzo alla Convenzione o al trattato non può invocare l’applicazione dell’articolo 53 o 64. Questi limiti delle disposizioni della Convenzione si sono però oggi in gran parte attenuati grazie all’operare di due fattori. In primo luogo, si può affermare che il diritto consuetudinario consente anche agli Stati che non sono parti ad un trattato di invocare la sua nullità per contrasto con una norma imperativa. In secondo luogo, si è progressivamente formata una norma consuetudinaria sullo ius cogens corrispondente all’articolo 53 della Convenzione di Vienna. Questa norma consuetudinaria produce effetti nei confronti degli Stati che non hanno ratificato la Convenzione di Vienna del 1969, ma che sono parti ad un trattato di cui si sostenga la

contrarietà ad una norma imperativa. Inoltre, lo Stato che invoca la nullità di una norma per contrarietà allo ius cogens deve poi essere pronto a sottoporre le proprie pretese all’accertamento giudiziale di un terzo. Quindi, si può sostenere che il contenuto della norma consuetudinaria sullo ius cogens sia più ampio di quello contenuto nell’articolo 53 della Convenzione di Vienna. Anzitutto, perché la norma può dichiarare la nullità di una specifica disposizione contenuta nel testo del trattato anziché l’intero trattato. In secondo luogo, le norme imperative provocano la nullità ab initio di ogni altra norma internazionale sprovvista del medesimo carattere cogente. La definizione dello ius cogens contenuta nell’articolo 53 non consente inoltre, di stabilire quali norme internazionali rientrino in tale categoria, in quanto tale articolo non presenta un elenco esemplificato adatto a orientare l’interprete. Tutto ciò che si può dedurre dall’articolo è che la natura cogente di una norma dipende dall’atteggiamento degli Stati a tale riguardo, ossia dall’orientamento complessivo della comunità internazionale. Per provare a identificare, almeno in parte, il contenuto di questo nucleo di norme poste a tutela di valori fondamentali per la comunità internazionale, si deve fare ricorso anche alla nozione di obblighi erga omnes e alla nozione di crimini internazionali dello Stato. Gli obblighi erga omnes vincolano gli Stati nei confronti della comunità internazionale nel suo insieme, e quindi tutti gli Stati hanno un interesse giuridico nel rispettarli. Per evitare l’incertezza circa l’esistenza o l’avvenuta formazione di nome ius cogens , è importante che, oltre alla CIG, possano pronunciarsi in materia anche altri organi di giustizia internazionale. Per accertare la natura cogente di una norma, occorre dimostrare non solo che una certa norma ha natura consuetudinaria, ma anche che essa è accettata e riconosciuta come norma imperativa dalla comunità internazionale nel suo complesso. Per quanto riguarda l’ opinio iuris , essa deve riflettere non solo il carattere obbligatorio di una norma, ma anche la sua inderogabilità. Per quanto riguarda la prassi, poiché non esiste una prassi relativa a Stati che hanno invocato la nullità di trattati per contrasto con specifiche norme imperative, l’identificazione delle norme ius cogens è avvenuta solo in considerazione dell’importanza del valore che intende tutelare. La ragione, alla base delle quali non vi è stato ancora nessun caso di uno Stato che abbia invocato la nozione di ius cogens per far valere la nullità di un trattato, è semplice. Gli Stati ancora oggi sono inclini ad agire solo per il soddisfacimento dei propri interessi nazionali. Dunque, sono disposti a contestare la contrarietà di un trattato con lo ius cogens solo nella misura in cui ciò serva al perseguimento di obbiettivi nazionali. Nella giurisprudenza internazionale e interna si è ricorso alla nozione di norme imperative anche per questioni diverse da quella della nullità dei trattati. Si è utilizzata, ad esempio, in materia di riconoscimento degli Stati (quando un nuovo Stato nasce in contrapposizione a queste norme gli altri Stati hanno l’obbligo di non procedere al suo riconoscimento) e in materia di immunità degli Stati.