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Sintesi del decimo capitolo del manuale di "Diritto Internazionale" (Cassese, a cura di M.Frulli; Terza edizione)
Tipologia: Sintesi del corso
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CAPITOLO 10 Per poter parlare di norme imperative o norme “ ius cogens” , dobbiamo partire dagli ordinamenti interni. In Italia, l’ordine gerarchico delle fonti è la seguente:
contrarietà ad una norma imperativa. Inoltre, lo Stato che invoca la nullità di una norma per contrarietà allo ius cogens deve poi essere pronto a sottoporre le proprie pretese all’accertamento giudiziale di un terzo. Quindi, si può sostenere che il contenuto della norma consuetudinaria sullo ius cogens sia più ampio di quello contenuto nell’articolo 53 della Convenzione di Vienna. Anzitutto, perché la norma può dichiarare la nullità di una specifica disposizione contenuta nel testo del trattato anziché l’intero trattato. In secondo luogo, le norme imperative provocano la nullità ab initio di ogni altra norma internazionale sprovvista del medesimo carattere cogente. La definizione dello ius cogens contenuta nell’articolo 53 non consente inoltre, di stabilire quali norme internazionali rientrino in tale categoria, in quanto tale articolo non presenta un elenco esemplificato adatto a orientare l’interprete. Tutto ciò che si può dedurre dall’articolo è che la natura cogente di una norma dipende dall’atteggiamento degli Stati a tale riguardo, ossia dall’orientamento complessivo della comunità internazionale. Per provare a identificare, almeno in parte, il contenuto di questo nucleo di norme poste a tutela di valori fondamentali per la comunità internazionale, si deve fare ricorso anche alla nozione di obblighi erga omnes e alla nozione di crimini internazionali dello Stato. Gli obblighi erga omnes vincolano gli Stati nei confronti della comunità internazionale nel suo insieme, e quindi tutti gli Stati hanno un interesse giuridico nel rispettarli. Per evitare l’incertezza circa l’esistenza o l’avvenuta formazione di nome ius cogens , è importante che, oltre alla CIG, possano pronunciarsi in materia anche altri organi di giustizia internazionale. Per accertare la natura cogente di una norma, occorre dimostrare non solo che una certa norma ha natura consuetudinaria, ma anche che essa è accettata e riconosciuta come norma imperativa dalla comunità internazionale nel suo complesso. Per quanto riguarda l’ opinio iuris , essa deve riflettere non solo il carattere obbligatorio di una norma, ma anche la sua inderogabilità. Per quanto riguarda la prassi, poiché non esiste una prassi relativa a Stati che hanno invocato la nullità di trattati per contrasto con specifiche norme imperative, l’identificazione delle norme ius cogens è avvenuta solo in considerazione dell’importanza del valore che intende tutelare. La ragione, alla base delle quali non vi è stato ancora nessun caso di uno Stato che abbia invocato la nozione di ius cogens per far valere la nullità di un trattato, è semplice. Gli Stati ancora oggi sono inclini ad agire solo per il soddisfacimento dei propri interessi nazionali. Dunque, sono disposti a contestare la contrarietà di un trattato con lo ius cogens solo nella misura in cui ciò serva al perseguimento di obbiettivi nazionali. Nella giurisprudenza internazionale e interna si è ricorso alla nozione di norme imperative anche per questioni diverse da quella della nullità dei trattati. Si è utilizzata, ad esempio, in materia di riconoscimento degli Stati (quando un nuovo Stato nasce in contrapposizione a queste norme gli altri Stati hanno l’obbligo di non procedere al suo riconoscimento) e in materia di immunità degli Stati.