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I Trattati Internazionali: Stipulazione, Efficacia e Interpretazione - Prof. Frulli, Sintesi del corso di Diritto Internazionale

Sintesi dell'undicesimo capitolo del manuale di "Diritto Internazionale" (Cassese, a cura di M.Frulli; Terza edizione)

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 25/09/2020

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I TRATTATI
CAPITOLO 11
La conclusione di trattati è senza dubbio il metodo più utilizzato per la creazione di norme
internazionali. La stipulazione dei trattati e tutto ciò che concerne la vita dei trattati sono
disciplinate dal diritto consuetudinario, codificato dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei
trattati del 1969. La Convenzione si applica solo ai trattati in forma scritta conclusi fra Stati.
Circa i trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni
internazionali, si adotta come riferimento la successiva Convenzione di codificazione
adottata nel 1986.
Con il termine stipulazione, si fa riferimento all’espressione del consenso di uno Stato o un
altro soggetto ad essere vincolato dalla disciplina giuridica contenuta nel testo di un
trattato.
La stipulazione o conclusione di un trattato può avvenire in due modi:
Procedimento ordinario o solenne: attraverso un atto formale di ratifica da parte del
capo dello Stato.
Procedimento semplificato: avviene con la semplice apposizione della firma da parte
del plenipotenziario che ha negoziato l’accordo, oppure attraverso lo scambio di note
diplomatiche.
In entrambi i procedimenti, l’iter formativo del trattato ha inizio con i negoziati, condotti dai
plenipotenziari (i rappresentanti dello Stato a cui sono stati conferiti i pieni poteri ad
intrattenere le trattative), e nel corso dei quali cercano un accordo sulla disciplina giuridica
che dovrà costituire il testo del trattato. Nel caso in cui i negoziati vadano a buon fine, si
procede all’adozione del testo, che deve avvenire all’unanimità, fatta eccezione che il
trattato sia elaborato nel corso di una conferenza internazionale. In questo caso l’adozione
deve avvenire a maggioranza dei due terzi degli Stati presenti.
All’adozione del testo segue, di solito, la firma da parte dei plenipotenziari.
Nel caso degli accordi in forma semplificata, la firma è sufficiente a manifestare la volontà
dello Stato a ritenersi giuridicamente vincolato dalla disciplina giuridica del testo. Nel caso,
invece, degli accordi in forma solenne, la firma ha un mero valore d’autentificazione del
testo scaturito dai negoziati. Alla firma, quindi, deve seguire la ratifica formale del capo
dello Stato. Una volta ratificato, l’iter formativo del trattato stipulato in forma solenne non
è ancora concluso. Affinché entri in vigore occorre che gli Stati procedano allo scambio
degli strumenti di ratifica oppure al loro deposito presso uno degli Stati che hanno
partecipato ai negoziati.
Nel caso in cui il trattato sia stato stipulato in forma semplificata, l’entrata in vigore avviene
al momento dell’apposizione della firma o dello scambio degli strumenti che costituiscono il
testo del trattato.
Il nostro ordinamento costituzionale disciplina solamente il caso dei trattati stipulati in
forma solenne, stabilendo che il capo dello Stato ha competenza a ratificare i trattati
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I TRATTATI

CAPITOLO 11 La conclusione di trattati è senza dubbio il metodo più utilizzato per la creazione di norme internazionali. La stipulazione dei trattati e tutto ciò che concerne la vita dei trattati sono disciplinate dal diritto consuetudinario, codificato dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. La Convenzione si applica solo ai trattati in forma scritta conclusi fra Stati. Circa i trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, si adotta come riferimento la successiva Convenzione di codificazione adottata nel 1986. Con il termine stipulazione , si fa riferimento all’espressione del consenso di uno Stato o un altro soggetto ad essere vincolato dalla disciplina giuridica contenuta nel testo di un trattato. La stipulazione o conclusione di un trattato può avvenire in due modi:  Procedimento ordinario o solenne: attraverso un atto formale di ratifica da parte del capo dello Stato.  Procedimento semplificato: avviene con la semplice apposizione della firma da parte del plenipotenziario che ha negoziato l’accordo, oppure attraverso lo scambio di note diplomatiche. In entrambi i procedimenti, l’ iter formativo del trattato ha inizio con i negoziati, condotti dai plenipotenziari (i rappresentanti dello Stato a cui sono stati conferiti i pieni poteri ad intrattenere le trattative), e nel corso dei quali cercano un accordo sulla disciplina giuridica che dovrà costituire il testo del trattato. Nel caso in cui i negoziati vadano a buon fine, si procede all’adozione del testo, che deve avvenire all’unanimità, fatta eccezione che il trattato sia elaborato nel corso di una conferenza internazionale. In questo caso l’adozione deve avvenire a maggioranza dei due terzi degli Stati presenti. All’adozione del testo segue, di solito, la firma da parte dei plenipotenziari. Nel caso degli accordi in forma semplificata, la firma è sufficiente a manifestare la volontà dello Stato a ritenersi giuridicamente vincolato dalla disciplina giuridica del testo. Nel caso, invece, degli accordi in forma solenne, la firma ha un mero valore d’autentificazione del testo scaturito dai negoziati. Alla firma, quindi, deve seguire la ratifica formale del capo dello Stato. Una volta ratificato, l’iter formativo del trattato stipulato in forma solenne non è ancora concluso. Affinché entri in vigore occorre che gli Stati procedano allo scambio degli strumenti di ratifica oppure al loro deposito presso uno degli Stati che hanno partecipato ai negoziati. Nel caso in cui il trattato sia stato stipulato in forma semplificata, l’entrata in vigore avviene al momento dell’apposizione della firma o dello scambio degli strumenti che costituiscono il testo del trattato. Il nostro ordinamento costituzionale disciplina solamente il caso dei trattati stipulati in forma solenne, stabilendo che il capo dello Stato ha competenza a ratificare i trattati

internazionali (art.87) ma esso non è valido se non vi è la controfirma del ministro proponente che se ne assume la responsabilità (art.89), e inoltre, il capo dello Stato ha bisogno dell’autorizzazione alla ratifica da parte delle Camere, tramite legge ordinaria o costituzionale, per le categorie di trattati contemplate nell’articolo 80, ossia trattati: a. di natura politica b. di modifica del territorio c. che importano oneri alle finanze d. che importano variazioni delle leggi e. che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari Un problema sorge però in relazione all’articolo 87, 8° comma, Cost: tale norma esige che tutti i trattati internazionali conclusi dallo Stato italiano siano stipulati in forma solenne, e dunque ratificati dal presidente della Repubblica, oppure essa consente che alcuni accordi siano conclusi in forma semplificata e dunque solo dall’Esecutivo, senza alcuna partecipazione del capo dello Stato. Si può affermare che, il presidente della Repubblica ha il potere-dovere di ratificare sia i trattati rientranti in una delle categorie dell’art. 80, sia i trattati non compresi in una di quelle categorie, ma rispetto ai quali le parti contraenti abbiano scelto la stipulazione in forma solenne. Tutti gli altri accordi internazionali possono essere legittimamente stipulati dall’Esecutivo come accordi in forma semplificata. È invece escluso che l’Esecutivo possa stipulare in forma semplificata un trattato rientrante in una delle materie citate nell’articolo 80.  Le riserve ai trattati Lo Stato che intende prendere parte ad un trattato multilaterale, ma ritiene che alcune delle sue clausole siano troppo onerose, può formulare delle riserve. La riserva è una dichiarazione unilaterale per effetto della quale, uno Stato vuole modificare o disapplicare gli effetti di alcune disposizioni nei propri confronti. Di solito la riserva si effettua o al momento della ratifica o al momento della firma del trattato. Le riserve possono essere di due tipi:

  1. Eccettuative : quando lo Stato intende escludere l’applicazione nei propri confronti di alcune clausole del trattato;
  2. Interpretative : con le quali lo Stato intende modificare nei propri confronti l’effetto giuridico di alcune norme del trattato. Le riserve modificano, se accettate, la disciplina giuridica contenuta nel testo del trattato nei rapporti reciproci tra lo Stato che ha effettuato la riserva e tutti gli altri Stati contraenti. Nel diritto tradizionale le riserve, per essere ammissibili, dovevano essere accettate da tutte le parti contraenti, in base al principio di integrità dei trattati. Se le riserve non venivano accettate, oppure se il trattato non contemplava espressamente la possibilità di apporre delle riserve, lo Stato che intendeva introdurre una riserva non aveva altra scelta che rinunciare a divenire parte al trattato. Gradualmente, il principio di integrità ha lasciato il posto al principio di flessibilità dei trattati. La CIG negli anni ’50 ha accolto questo principio, secondo il quale, l’assenza di una norma che autorizza le riserve in una convenzione non implica l’inammissibilità delle riserve. L’ammissibilità di una riserva va rilevata prendendo in

Unilaterale : è quella effettuata da ogni Stato contraente, sul piano internazionale, mediante le c.d. dichiarazioni interpretative, o sul piano interno. Non è vincolante per le altre parti contraenti.  Collettiva : è quella effettuata da parte di tutti gli Stati contraenti mediante accordo internazionale. Ha valore d’interpretazione autentica.  Giudiziale : effettuata da un giudice o da un arbitro internazionale. Ha valore vincolante. La Convenzione di Vienna ha stabilito che l’attività d’interpretazione è subordinata ad alcune norme giuridiche vincolanti. La regola generale d’interpretazione (art.31) dà preminenza al metodo testuale o oggettivo , in virtù del quale occorre ricercare la volontà delle parti al trattato quale risulta incorporata nel testo del trattato stesso. L’interpretazione testuale deve avvenire alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato e tenendo conto del suo contesto. In sintesi, le norme devono essere interpretate oggettivamente, ma tenendo presente la logica complessiva che è alla base di un determinato trattato. La regola generale d’interpretazione mette l’accento sul principio d’interpretazione effettiva, secondo cui non sono ammissibili interpretazioni tali da rendere le norme del trattato prive di significato o non pienamente effettive.  Le cause di nullità dei trattati Le cause di nullità dei trattati sono quelle circostanze che rendono un trattato non idoneo a produrre effetti giuridici. Queste circostanze di nullità operano ex tunc , ossia rendendo il trattato nullo ab initio , a partire dal momento in cui il trattato è stato stipulato. La Convenzione di Vienna del 1969 contiene una disciplina sulle cause di nullità e le distingue in: cause di nullità relative e assolute.  Le cause di nullità relative sono:

  1. l’ errore : in un trattato, riguarda un fatto o una situazione che uno Stato supponeva esistente al momento in cui tale trattato è stato concluso, e costituiva una base essenziale del consenso di quello Stato a vincolarsi al trattato stesso. L’errore opera come causa di nullità soltanto se lo Stato che l’invoca non ha contribuito, con il proprio comportamento, a quell’errore o se le circostanze erano tali che esso dovesse rendersi conto della possibilità dell’errore.
  2. Il dolo : è l’ipotesi per il quale uno Stato, se è stato indotto a concludere un trattato dal comportamento doloso di un altro Stato che ha partecipato alla negoziazione, può invocare il dolo come vizio del suo consenso a vincolarsi a tale trattato.
  3. La corruzione : è quando un rappresentante di uno Stato, durante la stipulazione di un trattato, viene corrotto da un altro Stato che ha partecipato ai negoziati.  Le cause di nullità assolute sono:
  4. La violenza : può essere esercitata sul rappresentante dello Stato o sullo Stato nel suo complesso. La violenza contro il rappresentante dello Stato costituisce un’ipotesi raramente verificatasi nella prassi. Essa comprende sia la violenza fisica , sia quella di tipo morale poiché può realizzarsi attraverso atti o minacce. Più importante è la previsione della nullità dei trattati per violenza contro lo Stato. L’articolo 52 stabilisce che un trattato “è nullo se la sua conclusione è stata ottenuta attraverso la minaccia

o l’uso della forza in violazione dei principi di diritto internazionale contenuti nella Carta delle Nazioni Unite”. Questa è un’ipotesi di nullità che si è affermata recentemente con la trasformazione del diritto consuetudinario del divieto della minaccia e dell’uso della forza sancito nella Carta.

  1. Contrasto con norme ius cogens : sia l’ipotesi per cui il contrasto avvenga al momento della stipulazione di un trattato, sia che il contrasto sopravvenga a seguito di tale conclusione. In materia, la Convenzione di Vienna stabilisce che solo le parti contraenti sono legittimate ad invocare una causa di nullità assoluta. Invece, le norme consuetudinarie corrispondenti alle disposizioni della Convenzione in materia di nullità consentano anche agli Stati terzi d’invocare la nullità di un trattato che sia in contrasto con norme ius cogens , poiché tali norme riguardano un’area di valori che la comunità internazionale considera meritevole di una tutela particolare. Esempio concreto: “Caso Vos Thalassa”. Un giudice italiano interno, applicando una norma ius cogens, dichiara invalido un trattato. Vos Thalassa è una nave mercantile con bandiera italiana. Il capitano della nave trova e salva una barca contenente 60 migranti. Il capitano contatta MRCC di Roma, l’autorità che coordina le attività di soccorso SAR italiana, e contatta anche la guardia costiera italiana zona SAR che, nell’attuazione dell’accordo, gli ordina di contattare la guardia costiera libica. Nel febbraio del 2017 venne siglato un accordo tra Italia e Libia che prevede una serie di aiuti da parte dell’Italia alla guardia costiera libica, con l’obbiettivo di ridurre il traffico illegale di migranti. La competenza a coordinare il salvataggio spetta allo Stato dove si è verificato il rischio di naufragio e salvataggio. La guardia costiera libica ordina al capitano di condurre i migranti in un porto libico. In attesa di risposta da parte della guardia italiana, il capitano inverte la rotta della nave. I migranti se ne accorgono e non volendo tornare in Libia minacciano il capitano. Quest’ultimo contatta le autorità italiane e accettano che possa entrare in un porto italiano. Si occupò del caso la procura di Trapani: aperta un’indagine sulla ribellione condotta dai migranti. Ha inizio un procedimento penale nel quale i migranti furono accusati di: minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e violenza aggravata. Indaga, inoltre, sulla natura del divieto di non respingimento. Il tribunale passa in rassegna il trattato internazionale tra Italia e Libia, e nella sentenza afferma che tale accordo è come se non fosse mai esistito, è nullo, perché erano state violate norme ius cogens , come: il diritto a non essere respinti anche se non godono dello status di rifugiato e il divieto di tortura. Il giudice del tribunale di Trapani dice che seppur l’accordo rientra nell’articolo 80 della Costituzione è stato concluso in forma semplificata, ovvero con la sola firma da parte del capo del governo italiano e libico. Serve, quindi, una legge di autorizzazione alla ratifica, perché rientra nelle categorie dell’art. 80. Dunque, c’è stata una violazione di tale art.46 della Convenzione dei trattati, ma non lo considera come causa di invalidità dei trattati. Quindi, in mancanza dell’assenso da parte

lo respinge nel caso concreto perché l’Ungheria, già alla stipulazione del trattato, poteva conoscere, sulla base delle sue conoscenze, l’impatto ambientale che tale costruzione poteva avere sul suo territorio.