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Sintesi dell'undicesimo capitolo del manuale di "Diritto Internazionale" (Cassese, a cura di M.Frulli; Terza edizione)
Tipologia: Sintesi del corso
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CAPITOLO 11 La conclusione di trattati è senza dubbio il metodo più utilizzato per la creazione di norme internazionali. La stipulazione dei trattati e tutto ciò che concerne la vita dei trattati sono disciplinate dal diritto consuetudinario, codificato dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. La Convenzione si applica solo ai trattati in forma scritta conclusi fra Stati. Circa i trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, si adotta come riferimento la successiva Convenzione di codificazione adottata nel 1986. Con il termine stipulazione , si fa riferimento all’espressione del consenso di uno Stato o un altro soggetto ad essere vincolato dalla disciplina giuridica contenuta nel testo di un trattato. La stipulazione o conclusione di un trattato può avvenire in due modi: Procedimento ordinario o solenne: attraverso un atto formale di ratifica da parte del capo dello Stato. Procedimento semplificato: avviene con la semplice apposizione della firma da parte del plenipotenziario che ha negoziato l’accordo, oppure attraverso lo scambio di note diplomatiche. In entrambi i procedimenti, l’ iter formativo del trattato ha inizio con i negoziati, condotti dai plenipotenziari (i rappresentanti dello Stato a cui sono stati conferiti i pieni poteri ad intrattenere le trattative), e nel corso dei quali cercano un accordo sulla disciplina giuridica che dovrà costituire il testo del trattato. Nel caso in cui i negoziati vadano a buon fine, si procede all’adozione del testo, che deve avvenire all’unanimità, fatta eccezione che il trattato sia elaborato nel corso di una conferenza internazionale. In questo caso l’adozione deve avvenire a maggioranza dei due terzi degli Stati presenti. All’adozione del testo segue, di solito, la firma da parte dei plenipotenziari. Nel caso degli accordi in forma semplificata, la firma è sufficiente a manifestare la volontà dello Stato a ritenersi giuridicamente vincolato dalla disciplina giuridica del testo. Nel caso, invece, degli accordi in forma solenne, la firma ha un mero valore d’autentificazione del testo scaturito dai negoziati. Alla firma, quindi, deve seguire la ratifica formale del capo dello Stato. Una volta ratificato, l’iter formativo del trattato stipulato in forma solenne non è ancora concluso. Affinché entri in vigore occorre che gli Stati procedano allo scambio degli strumenti di ratifica oppure al loro deposito presso uno degli Stati che hanno partecipato ai negoziati. Nel caso in cui il trattato sia stato stipulato in forma semplificata, l’entrata in vigore avviene al momento dell’apposizione della firma o dello scambio degli strumenti che costituiscono il testo del trattato. Il nostro ordinamento costituzionale disciplina solamente il caso dei trattati stipulati in forma solenne, stabilendo che il capo dello Stato ha competenza a ratificare i trattati
internazionali (art.87) ma esso non è valido se non vi è la controfirma del ministro proponente che se ne assume la responsabilità (art.89), e inoltre, il capo dello Stato ha bisogno dell’autorizzazione alla ratifica da parte delle Camere, tramite legge ordinaria o costituzionale, per le categorie di trattati contemplate nell’articolo 80, ossia trattati: a. di natura politica b. di modifica del territorio c. che importano oneri alle finanze d. che importano variazioni delle leggi e. che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari Un problema sorge però in relazione all’articolo 87, 8° comma, Cost: tale norma esige che tutti i trattati internazionali conclusi dallo Stato italiano siano stipulati in forma solenne, e dunque ratificati dal presidente della Repubblica, oppure essa consente che alcuni accordi siano conclusi in forma semplificata e dunque solo dall’Esecutivo, senza alcuna partecipazione del capo dello Stato. Si può affermare che, il presidente della Repubblica ha il potere-dovere di ratificare sia i trattati rientranti in una delle categorie dell’art. 80, sia i trattati non compresi in una di quelle categorie, ma rispetto ai quali le parti contraenti abbiano scelto la stipulazione in forma solenne. Tutti gli altri accordi internazionali possono essere legittimamente stipulati dall’Esecutivo come accordi in forma semplificata. È invece escluso che l’Esecutivo possa stipulare in forma semplificata un trattato rientrante in una delle materie citate nell’articolo 80. Le riserve ai trattati Lo Stato che intende prendere parte ad un trattato multilaterale, ma ritiene che alcune delle sue clausole siano troppo onerose, può formulare delle riserve. La riserva è una dichiarazione unilaterale per effetto della quale, uno Stato vuole modificare o disapplicare gli effetti di alcune disposizioni nei propri confronti. Di solito la riserva si effettua o al momento della ratifica o al momento della firma del trattato. Le riserve possono essere di due tipi:
Unilaterale : è quella effettuata da ogni Stato contraente, sul piano internazionale, mediante le c.d. dichiarazioni interpretative, o sul piano interno. Non è vincolante per le altre parti contraenti. Collettiva : è quella effettuata da parte di tutti gli Stati contraenti mediante accordo internazionale. Ha valore d’interpretazione autentica. Giudiziale : effettuata da un giudice o da un arbitro internazionale. Ha valore vincolante. La Convenzione di Vienna ha stabilito che l’attività d’interpretazione è subordinata ad alcune norme giuridiche vincolanti. La regola generale d’interpretazione (art.31) dà preminenza al metodo testuale o oggettivo , in virtù del quale occorre ricercare la volontà delle parti al trattato quale risulta incorporata nel testo del trattato stesso. L’interpretazione testuale deve avvenire alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato e tenendo conto del suo contesto. In sintesi, le norme devono essere interpretate oggettivamente, ma tenendo presente la logica complessiva che è alla base di un determinato trattato. La regola generale d’interpretazione mette l’accento sul principio d’interpretazione effettiva, secondo cui non sono ammissibili interpretazioni tali da rendere le norme del trattato prive di significato o non pienamente effettive. Le cause di nullità dei trattati Le cause di nullità dei trattati sono quelle circostanze che rendono un trattato non idoneo a produrre effetti giuridici. Queste circostanze di nullità operano ex tunc , ossia rendendo il trattato nullo ab initio , a partire dal momento in cui il trattato è stato stipulato. La Convenzione di Vienna del 1969 contiene una disciplina sulle cause di nullità e le distingue in: cause di nullità relative e assolute. Le cause di nullità relative sono:
o l’uso della forza in violazione dei principi di diritto internazionale contenuti nella Carta delle Nazioni Unite”. Questa è un’ipotesi di nullità che si è affermata recentemente con la trasformazione del diritto consuetudinario del divieto della minaccia e dell’uso della forza sancito nella Carta.
lo respinge nel caso concreto perché l’Ungheria, già alla stipulazione del trattato, poteva conoscere, sulla base delle sue conoscenze, l’impatto ambientale che tale costruzione poteva avere sul suo territorio.