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Fonti del Diritto Internazionale: Atti Unilaterali, Organizzazioni e Soft Law - Prof. Frul, Sintesi del corso di Diritto Internazionale

Sintesi del dodicesimo capitolo del manuale di "Diritto Internazionale" (Cassese, a cura di M.Frulli; Terza edizione)

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 25/09/2020

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ALTRE FONTI DI PRODUZIONE
GIURIDICA
CAPITOLO 12
La produzione giuridica per mezzo di atti unilaterali è prevista da una norma generale dello
stesso rango di quella relativa ai trattati e alle consuetudini. Alcuni esempi di atti unilaterali
che producono effetti giuridici prestabiliti dal diritto consuetudinario:
Protesta : è una dichiarazione unilaterale con la quale si manifesta opposizione ad un
atto o a un’azione di un altro Stato. Il suo scopo e i suoi effetti sono quelli di
dimostrare che lo Stato che effettua la protesta non riconosce o non accetta l’atto o
l’azione, riservandosi il diritto di contestare l’atto o l’azione in questione.
Riconoscimento : è un atto unilaterale con cui si considera legittima quella situazione
o condotta. Il suo effetto giuridico è impedire allo Stato che effettua il riconoscimento
di contestare successivamente ciò che è stato riconosciuto in precedenza.
Rinuncia : è l’abbandono volontario di un diritto. Deve essere chiara e volontaria.
Notifica : è l’atto con cui uno Stato informa un altro Stato che una certa azione è stata
intrapresa o adempiuta. L’effetto giuridico è quello di precludere agli altri Stati di
pretendere successivamente che, non essendo a conoscenza dell’azione intrapresa,
essi fossero autorizzati a comportarsi in maniera diversa.
Promessa : è l’unico atto unilaterale da cui discendono obblighi internazionali in senso
proprio, ossia è l’unico atto unilaterale con cui si vengono a stabilire nuove regole che
obbligano lo Stato che effettua la promessa nei confronti di uno o più altri soggetti. In
poche parole, con tale atto, uno Stato si impegna a adottare un dato
comportamento.
In genere, le norme convenzionali che stabiliscono procedimenti di produzione giuridica
sono contenute nei trattati istitutivi di organizzazioni internazionali. Gli Stati accettano di
essere vincolati da regole scritte diverse da quelle basate sul loro consenso diretto soltanto
se hanno manifestato in forma scritta la loro volontà ad essere vincolati in futuro dalle
regole create da un organo internazionale. Inoltre, le regole emanate da un organo di tale
organizzazione sono vincolanti solo per gli Stati membri e non anche per gli Stati terzi.
Il potere di emanare risoluzioni vincolanti è previsto dalla Carta delle Nazioni Unite. Le
Nazioni Unite possono costringere gli Stati terzi a conformarsi alle decisioni del CdS,
attraverso sanzioni o altre misure. Un’altra organizzazione internazionale autorizzata ad
esercitare poteri normativi è l’ICAO, il cui Consiglio ha il potere di emanare a maggioranza
dei 2/3 parametri internazionali relativi al traffico aereo. Questi parametri sono vincolanti
per gli Stati membri dopo tre mesi dalla loro adozione.
Anche l’Unione Europea può adottare regolamenti, direttive e decisioni. Può inoltre,
stipulare accordi internazionali con gli Stati terzi.
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ALTRE FONTI DI PRODUZIONE

GIURIDICA

CAPITOLO 12 La produzione giuridica per mezzo di atti unilaterali è prevista da una norma generale dello stesso rango di quella relativa ai trattati e alle consuetudini. Alcuni esempi di atti unilaterali che producono effetti giuridici prestabiliti dal diritto consuetudinario:  Protesta: è una dichiarazione unilaterale con la quale si manifesta opposizione ad un atto o a un’azione di un altro Stato. Il suo scopo e i suoi effetti sono quelli di dimostrare che lo Stato che effettua la protesta non riconosce o non accetta l’atto o l’azione, riservandosi il diritto di contestare l’atto o l’azione in questione.  Riconoscimento: è un atto unilaterale con cui si considera legittima quella situazione o condotta. Il suo effetto giuridico è impedire allo Stato che effettua il riconoscimento di contestare successivamente ciò che è stato riconosciuto in precedenza.  Rinuncia: è l’abbandono volontario di un diritto. Deve essere chiara e volontaria.  Notifica: è l’atto con cui uno Stato informa un altro Stato che una certa azione è stata intrapresa o adempiuta. L’effetto giuridico è quello di precludere agli altri Stati di pretendere successivamente che, non essendo a conoscenza dell’azione intrapresa, essi fossero autorizzati a comportarsi in maniera diversa.  Promessa: è l’unico atto unilaterale da cui discendono obblighi internazionali in senso proprio, ossia è l’unico atto unilaterale con cui si vengono a stabilire nuove regole che obbligano lo Stato che effettua la promessa nei confronti di uno o più altri soggetti. In poche parole, con tale atto, uno Stato si impegna a adottare un dato comportamento. In genere, le norme convenzionali che stabiliscono procedimenti di produzione giuridica sono contenute nei trattati istitutivi di organizzazioni internazionali. Gli Stati accettano di essere vincolati da regole scritte diverse da quelle basate sul loro consenso diretto soltanto se hanno manifestato in forma scritta la loro volontà ad essere vincolati in futuro dalle regole create da un organo internazionale. Inoltre, le regole emanate da un organo di tale organizzazione sono vincolanti solo per gli Stati membri e non anche per gli Stati terzi. Il potere di emanare risoluzioni vincolanti è previsto dalla Carta delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite possono costringere gli Stati terzi a conformarsi alle decisioni del CdS, attraverso sanzioni o altre misure. Un’altra organizzazione internazionale autorizzata ad esercitare poteri normativi è l’ICAO, il cui Consiglio ha il potere di emanare a maggioranza dei 2/3 parametri internazionali relativi al traffico aereo. Questi parametri sono vincolanti per gli Stati membri dopo tre mesi dalla loro adozione. Anche l’Unione Europea può adottare regolamenti, direttive e decisioni. Può inoltre, stipulare accordi internazionali con gli Stati terzi.

Oltre alle fonti primarie e secondarie, nell’ordinamento internazionale vi è anche una fonte di produzione del diritto di carattere sussidiario, ossia che crea norme cui si può ricorrere solo se nessun’altra norma disciplina una certa materia. Questi principi non vanno confusi con i principi generali del diritto internazionale che, svolgono la funzione di colmare le eventuali lacune dell’ordinamento e non costituiscono una fonte di diritto internazionale. I principi generali di un sistema giuridico sono parametri di comportamento ampi e elastici, che si deducono dalle norme vigenti attraverso un procedimento di generalizzazione e astrazione dei loro più rilevanti elementi comuni. Gli Stati manifestano diffidenza nei confronti di questi principi, per timore che essi possano restringere eccessivamente la loro libertà d’azione, di conseguenza, raramente li invocano. Lo fanno solo quando è vantaggioso utilizzarli contro un altro Stato. Si possono distinguere due categorie di principi generali: i principi generali del diritto internazionale , che possono essere estrapolati dalle norme convenzionali e consuetudinarie del diritto internazionale e i principi generali specifici di un settore del diritto internazionale , si tratta di parametri giuridici che ispirano l’intera disciplina di quel certo settore. Recentemente, nella comunità internazionale di è manifestato un nuovo fenomeno: la c.d. soft law. Si tratta di un insieme di parametri, impegni, dichiarazioni congiunte, dichiarazioni d’intenti o politiche, risoluzioni dell’AG dell’ONU o di altre organizzazioni internazionali. Di solito, la soft law si forma all’interno di organizzazioni internazionali o è promossa da tali organizzazioni e concerne materie quali i diritti umani, le relazioni economiche internazionali e la protezione dell’ambiente. Hanno tre caratteristiche principali. In primo luogo, sono emblematici di tendenze moderne emergenti nella comunità internazionale. In secondo luogo, riguardano materie che riflettono nuovi interessi della comunità internazionale. In terzo luogo, per ragioni politiche ed economiche o di altra natura, sulle questioni trattate da questi strumenti è difficile per gli Stati raggiungere una convergenza di vedute tale da stipulare accordi internazionali. Gli strumenti di soft law non impongono obblighi internazionali vincolanti per gli Stati, ma si limitano a suggerire parametri di comportamento per gli Stati. Tuttavia, possono costituire un terreno fertile per la graduale formazione di norme consuetudinarie o contribuire alla stipulazione di trattati internazionali.