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Sintesi del settimo capitolo del manuale di "Diritto Internazionale" (Cassese, a cura di M.Frulli; Terza edizione)
Tipologia: Sintesi del corso
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CAPITOLO 7 La creazione delle organizzazioni internazionali avviene su base volontaria attraverso la stipulazione di appositi trattati istitutivi. Per essere definite tali, le organizzazioni devono essere dotate di un apparato organico stabile, cui gli Stati membri affidano il compito di perseguire le finalità indicate nel trattato istitutivo attraverso l’esercizio dei poteri e delle funzioni previste. Questo apparato è generalmente costituito da: un segretariato permanente, un organo assembleare e un organo esecutivo. Le prime organizzazioni internazionali furono istituite a cavallo tra il 19° e il 20° secolo, ma erano piuttosto rudimentali e si occupavano di materie tecniche. Con la fine della Prima guerra mondiale si assistette alla nascita di organismi con competenze di più ampia portata, come la SdN (Società delle Nazioni), istituita con il Trattato di Versailles nel 1919. Fu la prima organizzazione internazionale a vocazione universale, cui gli Stati membri attribuirono competenze generali, ossia promuovere la pace e la sicurezza. Dopo la Seconda guerra mondiale, il processo di creazione di organizzazioni internazionali si è intensificato, investendo numerosi settori: dal campo politico (ONU), al campo militare (NATO), al campo della cooperazione economica (FMI e la Banca mondiale), al campo sociale (FAO) e culturale (UNESCO). Attualmente esistono più di 400 organizzazioni internazionali. Nella comunità internazionale le organizzazioni, che posseggono personalità giuridica internazionale, costituiscono i soggetti “secondari” o “derivati”, in quanto sono il prodotto degli Stati che le hanno istituite e cessano di esistere nel momento in cui gli Stati lo decidono. Le organizzazioni possono svolgere solamente i compiti che gli sono stati assegnati. Per stabilire se una data organizzazione è soggetto di diritto internazionale, si può fare ricorso a due criteri principali: in primo luogo verificare se gli Stati membri, nell’istituire l’ente e nel conferirgli determinate funzioni, gli abbiamo anche attribuito le competenze necessarie per lo svolgimento effettivo di quelle funzioni; in secondo luogo, occorre che l’organizzazione agisca effettivamente in maniera autonoma e indipendente dagli Stati membri. Le organizzazioni che non soddisfano questi due criteri devono essere considerate “organi comuni” degli Stati membri, e ciò implica che le attività poste in essere dall’organizzazione si devono attribuire agli Stati membri, che ne risponderanno anche degli atti illeciti eventualmente commessi. Le organizzazioni internazionali dotate di soggettività internazionale sono destinatarie di norme consuetudinarie. Anzitutto hanno il potere di stipulare trattati internazionali su materie rientranti nell’ambito della propria competenza. In secondo luogo, tali organizzazioni internazionali godono dell’immunità dalla giurisdizione civile degli Stati, e dell’immunità dalla giurisdizione civile cognitiva, cautelare ed esecutiva in relazione a tutte
le attività rientranti nel proprio ambito di competenza; godono quindi di inviolabilità della sede, dei beni e degli archivi. Recentemente si è posta la questione sull’applicazione dell’immunità per quanto riguarda le violazioni delle norme ius cogens. I funzionari delle organizzazioni godono di immunità dalla giurisdizione degli Stati in base alle regole contenute negli accordi applicabili al caso di specie. In linea generale, tali accordi prevedono un’immunità di carattere funzionale, che copre le attività svolte per conto dell’organizzazione. Inoltre, i funzionari godono di una serie di privilegi, ritenuti necessari per lo svolgimento delle funzioni, come l’esenzione fiscale. In terzo luogo, hanno il diritto alla protezione dei propri funzionari da parte degli Stati in cui tali funzioni si trovino a svolgere le proprie mansioni. Tra le numerose organizzazioni internazionali, l’ONU costituisce il più importante attore “globale” non statale. L’Organizzazione delle Nazioni Unite nacque con la Carta delle Nazioni Unite, elaborata e adottata durante la Conferenza di San Francisco, dal 25 aprile al 26 giugno 1945. Nella creazione di questa nuova organizzazione internazionale, i paesi partecipanti furono 50 e tutti riuscirono a contribuire alla stesura della Carta. Fin dagli inizi, la nuova Organizzazione fu concepita come istituzione politica dominata dalle grandi potenze. Anche se le mansioni da svolgere erano, e sono tutt’oggi, di carattere universale, le grandi potenze non intendevano concedere, agli Stati minori, le questioni di importanza cruciale. Gli organi principali dell’ONU sono:
1. Assemblea generale (AG) : Si compone di tutti gli Stati membri, a ciascuno dei quali è attribuito il diritto di voto. L’assemblea è autorizzata a discutere e pronunciarsi su qualsiasi questione rientrante negli scopi perseguiti dall’Organizzazione. Le delibere su questioni importanti sono prese a maggioranza dei 2/3 dei membri presenti e votanti, mentre le altre delibere sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti. Le delibere dell’Assemblea, ovvero le risoluzioni, raccomandazioni e dichiarazioni, non hanno natura vincolante per gli Stati membri, fatta eccezione per quelle concernenti la “vita interna” dell’Organizzazione. 2. Consiglio di Sicurezza (CdS): è composto di 15 membri, alcuni permanenti, che sono i c.d. “big five”: Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti; altri eletti ogni due anni dall’AG. Il Consiglio di sicurezza è l’organo che ha la responsabilità principale in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Le delibere su questioni procedurali possono essere prese con il voto favorevole dei cinque membri permanenti, ma basta un solo voto contrario per impedire l’adozione della risoluzione. Questo è il c.d. diritto di veto. Per le delibere sull’elezione dei giudici della CIG, la maggioranza richiesta è di 8 voti favorevoli. La procedura di voto si distingue in base al valore giuridico delle delibere: le raccomandazioni non hanno natura vincolante, mentre le decisioni hanno efficacia giuridica vincolante per gli Stati.
implicanti l’uso della forza armata. Le delibere in materia di sicurezza collettiva devono essere adottate dal CdS a maggioranza aggravata, con la possibilità di esercizio del diritto di veto da parte di un membro permanente. Il principale difetto del sistema di sicurezza collettivo risiede appunto nel fatto che l’esercizio concreto del monopolio legittimo della forza richiede il voto favorevole dei cinque membri permanenti. b) La soluzione pacifica delle controversie internazionali: In questa categoria il ruolo dell’ONU è quello di prevenire lo scoppio di conflitti armati e di cercare in ogni modo di mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Il meccanismo previsto dalla Carta si applica sia alle controversie giuridiche, sia a quelle di natura politica, quindi il campo di azione è molto ampio, giacché qualunque tipo di disaccordo potrebbe degenerare. Ogni Stato può portare all’attenzione del CdS e dell’AG qualsiasi controversia o situazione suscettibile di mettere in pericolo la pace. Quando una controversia o situazione non è stata portata all’attenzione del Consiglio su iniziativa di alcuno Stato, il CdS ha il potere di invitare le parti in causa a risolvere la loro controversia con mezzi pacifici. I poteri di intervento dell’organo consistono soltanto nell’adozione di raccomandazioni. In materia di risoluzioni ha un ruolo importante anche il Segretario generale, che è incaricato di svolgere una funzione conciliativa. c) Sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni sulla base del principio di autodeterminazione dei popoli: Inizialmente il principio di autodeterminazione dei popoli aveva un’accezione limitata ai popoli coloniali che avrebbero dovuto gradualmente passare all’autogoverno. La Carta prevedeva che gli Stati membri che avevano la responsabilità dell’amministrazione dei territori non pienamente autonomi dovessero aiutare le popolazioni di quei territori a conseguire l’autogoverno e a realizzare libere istituzioni politiche. Per questo motivo fu istituito il Consiglio di amministrazione fiduciaria che, nel giro di pochi anni, non soltanto ha condotto molto paesi all’autogoverno, ma ha contribuito allo smantellamento degli imperi coloniali. L’ONU ha incoraggiato l’indipendenza dei popoli coloniali attraverso mezzi pacifici, rispettando la volontà dei popoli interessati. d) Promuovere la cooperazione economica e sociale: In questo settore la Carta delle Nazioni Unite art.13, stabilisce semplicemente che l’AG può avviare studi e fare raccomandazioni. L’ECOSOC, ha il compito di promuovere studi o rapporti, predisporre convenzioni e fare raccomandazioni in materia. Nel settore della cooperazione economica sono numerosi gli ostacoli che si frappongono all’eliminazione del divario tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo e che hanno impedito il raggiungere di qualsiasi risultato di rilievo. In sostanza nei settori della cooperazione sociale ed economica l’ONU ha svolto solo un ruolo di coordinamento e impulso e, in alcuni settori, si è impegnata nel fornire
assistenza tecnica agli Stati. In linea generale, gli Stati, in questi settori, conservano intatto il proprio potere decisionale e sono divisi da interessi economici, politici e ideologici. e) Protezione dei diritti umani : Anche in questa materia, la disciplina contenuta nella Carta è molto scarna. All’epoca della stesura della Carta le disposizioni in questo settore avevano natura programmatica , erano limitate a stabilire un piano di azione di natura generale. Il messaggio era quello di proclamare il rispetto dei diritti umani come uno degli scopi principali che i singoli Stati e l’Organizzazione dovevano perseguire. Nel corso degli anni l’ONU è riuscita però a dare un contributo significativo alla promozione e alla tutela dei diritti umani. Già nel 1948, l’AG è riuscita a trasformare le poche disposizioni in materia in un decalogo dei diritti e delle libertà fondamentali. Il passo successivo è stato, nel 1966, di due trattati: il Patto sui diritti civili e politici e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali, che hanno trasformato le disposizioni contenute nella Dichiarazione universale del 1948 in norme giuridiche vincolanti per gli Stati che hanno ratificato i due Patti. A questi Patti è seguita l’adozione di una serie di trattati, ognuno dei quali è dotato di un proprio organo di controllo, composto da esperti indipendenti, che sovrintende al rispetto delle regole da parte degli Stati. La novità principale, in questo settore, è stata l’istituzione da parte dell’AG del Consiglio per i diritti umani, composto da 47 Stati, eletti a maggioranza dell’Assemblea per un periodo di tre anni. Al Consiglio è affidato il mandato di promuovere il rispetto dei diritti umani attraverso procedure di monitoraggio. f) Il disarmo: In questa materia, la disciplina contenuta nella Carta è “minimalista”. I fondatori dell’Organizzazione hanno ritenuto che il disarmo potesse realizzarsi per mezzo di negoziati tra pochi Stati chiave, sebbene secondo i principi concordati tra i membri del CdS e dell’AG. Nel 1978 fu istituita la Conferenza per il disarmo, quale principale forum a disposizione della comunità internazionale per discutere ogni questione in materia di disarmo. I lavori della Conferenza e dell’AG sono stati determinanti per l’adozione di importanti trattati in materia di disarmo e riduzione degli armamenti. g) La codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto internazionale: Secondo l’articolo 13 della Carta, l’AG è incaricata di intraprendere studi e fare raccomandazioni allo scopo di promuovere lo sviluppo del diritto internazionale e della sua codificazione. Per fare questo, i vari organi dell’ONU sono riusciti ad adottare convenzioni su questioni molto importanti come il genocidio, i diritti umani, la protezione delle donne ecc. Inoltre, la CDI, un organo composto di esperti di diritto internazionale, ha elaborato alcuni progetti di convenzione codificando e contribuendo allo sviluppo di alcuni settore del diritto. Inoltre, anche la CIG, grazie alle sue sentenze e i suoi pareri ha precisato e chiarito il contenuto di molte regole internazionali.