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Riassunto sintetico diritto internazionale di Carlo focarelli
Tipologia: Sintesi del corso
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SOCIETAS INTERNAZIONALE : società con il carattere della necessarietà e naturalità = Gli stati non sono scissi gli uni dagli altri (questo anche dal punto di vista geografico), quindi sono necessariamente in relazione tra di loro. Nella società tutti i soggetti sono uguali almeno formalmente. La società internazionale, è priva di un autorità sovraordinata, esprime quindi un tipo di diritto diverso da quello degli stati. Diritto internazionale = diritto che non ha né leggi, tantomeno giudici o poliziotti. Non c’è quindi un potere legislativo, esecutivo, giudiziario (non ha un’autorità che usa la forza). Se così fosse, non ci sarebbe un insieme di società, di stati, ma un unico stato, e non è così. Allora che tipo di giuridicità esiste? Che tipo di societas è? Possiamo ricostruirne la giuridicità facendo riferimento ai caratteri giuridici degli stati (in base ai tre poteri) = Le norme internazionali non nascono da procedimenti legislativi (come per gli stati), ma nascono principalmente in via consuetudinaria (in base ai rapporti tra gli stati); o volontariamente tramite i trattati. Anche la società degli stati ha le sue controversie che devono essere risolte anche attraverso meccanismi di tipo giudiziario. La principale differenza per la soluzione delle controversie tra diritto interno e dir internazionale sta nella volontà degli stati, cioè gli stati parte della controversia devono acconsentire di prendere parte al giudizio (giurisdizione di tipo volontaria). Non ci sono militari internazionali con una limitata eccezione nell’ambito dell’ONU. Non c’è un’autorità sovraordinata con il legittimo uso della forza (verrebbe meno la stessa sovranità degli stati) = quindi non solo non c’è ma non potrebbe esserci. ELEMENTO NORMATIVO: L’elemento centrale che permette di comprendere un ordinamento giuridico, è l’esistenza di norme, di un tessuto di norme. Deve quindi esistere un meccanismo sanzionatorio delle norme, sarebbero altrimenti norme di tipo etico. Questo tessuto normativo garantisce l’unità della società internazionale SOVRANITA’ DEGLI STATI: La società internazionale parte dal riconoscimento da parte degli stati della sovranità degli altri stati = principio giuridico principale del dir internazionale (punto di partenza). Il primo significato di questo principio è l’obbligo da parte degli stati di NON ingerenza nelle questioni degli altri stati (negli affari interni). INDIPENDENZA DEL DIR INTERNAZIONALE: INDIPENDENZA COME SOVRANITA’ NELLE RELAZIONI ESTERNE: Discende dal concetto di sovranità = sovranità degli stati significa indipendenza. Il problema dell’indipendenza si pone con la relazionalità degli stati. L’ indipendenza è un carattere dello stato osservato nella sua relazionalità = Gli stati anche se in relazione tra loro restano sovrani, indipendenti. Dal concetto di indipendenza si ricavano alcuni principi giudici:
parità in senso sostanziale tra gli stati (es. trattati ineguali, non paritari. A patto che non ledano l’indipendenza degli stati).
Non riguarda i soggetti del dir internazionale o i loro rapporti. Ci dice che le norme giuridiche di base sono immediata espressione delle forze sociali. “Costituzione materiale” Anch’esso riconducibile alla mancanza di una autorità sovraordinata (è un principio strutturale della società internazionale). È un principio che ci dà un’indicazione di base su che tipo di ordinamento è quello internazionale. Il principio ci dice che le norme giuridiche di base (fondamentali) sono immediata espressione delle relazioni sociali. Negli ordinamenti interni questo principio si esprime nella teoria della costituzione materiale (le norme di base nascono dalle relazioni tra le forze sociali e mantengono l’equilibrio tra queste forze). La costituzione materiale concerne regole non scritte, se scritte diventa costituzione formale. La costituzione formale vige, esiste in quanto è effettiva, la costituzione formale esiste in quanto segue un processo formale riconosciuto come valido. Es. la costituzione materiale italiana dice che quello italiano è un ordinamento a costituzione scritta. Nell’ordinamento internazionale questa dimensione materiale è molto più accentuata in quanto non c’è una costituzione formale che costituirebbe una contraddizione con l’esistenza degli stati (sarebbe una costituzione sovraordinata agli stati). L’effettività in campo internazionale ha un peso molto maggiore e anche molto più “diretto” ed è alla base delle norme essenziali/generali del diritto internazionale. Nei diritti interni normalmente troviamo la determinazione dei soggetti giuridici in forma scritta (norme sulla capacità giuridica ecc…), nell’ordinamento internazionale la soggettività degli stati (concetto di sovranità) è determinata dal principio di effettività. Il principio di effettività esprime il rapporto tra la società e il diritto che insiste su quella società. Serve per studiare e comprendere l’ordinamento giuridico. Principio di effettività: carattere dell’ordinamento internazionale = tutti gli ordinamenti giuridici trovano una base nel principio di effettività, cioè le norme principali si fondano sugli equilibri della società. Nel diritto internazionale il principio è più affermato in quanto non vi sono regole costituzionalmente scritte e quindi i principi primari si fondano sui rapporti sociali, interazione tra gli stati ecc…. Dal principio di effettività nasce la teoria della soggettività dello stato (come soggetto di dir interazionale). PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ COME ORDINAMENO GIURIDICO CHE FISSA LE SUE ROGELO IN ORDINE AI RAPPORTI DI FORZA DI UNA DETERMNATA SOCIETA’= il principio ha una dimensione sia sociale che giuridica (come norme che nascono dalle forze sociali) SOGGETTIVITA’ DEL DIR INTERNAZIONALE = in generale il soggetto giuridico è centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. Nel dir internazionale queste situazioni giuridiche sono obblighi e diritti. Stato come soggetto di dir internazionale: Per determinare l’esistenza di uno stato e la sfera della sua giurisdizione (come potere di governo) è necessario riferirsi alle dinamiche della società internazionale, cioè come è organizzata la società = Siamo quindi in presenza di uno stato quando si afferma di fatto un’autorità di governo sovrana su una determinata comunità territoriale: una e una sola autorità su una e una sola comunità. La soggettività dello stato, in passato, era subordinata al RICONOSCIMENTO DI DETTO STATO con cui quest’ultimo entrava a far parte della societas internazionale. IL riconoscimento è un atto con cui uno stato
soggettività piena, ma limitata da circostanze di fatto o comunque, generalmente dalla volontà degli stati. Per questi soggetti (insorti, governi in esilio, soprattutto organizzazioni internazionali, individui, Santa Sede etc…) non vale l’appartenenza necessaria alla societas internazionale e quindi hanno una soggettività differente. Per le organizzazioni inter e individui si parla di soggettività derivata, cioè dalla volontà degli stati. Gli INSORTI sono gruppi di persone che intendono rovesciare l’autorità statale (in tutto o in parte del territorio), in genere con attività armate = rilevano come soggetti in quanto riescano a controllare per un arco di tempo importante una porzione di territorio e quindi pongono in essere atti rilevanti (es. atti di normazione, disciplinano aspetti commerciali, creazione di tribunali), esercitando tipiche funzioni di un’autorità di governo e possono porre in essere atti che violano le norme internazionali nei confronti di altri stati causando una reazione (obbligo di risarcire il danno). Questo tipo di attività è provvisoria = 1. Se la situazione si stabilizza siamo di fronte ad una secessione; 2. Se rovescia il governo su tutto il territorio si ha un cambio dell’autorità di governo; 3. Se gli insorti vengono sconfitti diventano irrilevanti ai fini della soggettività internazionale (rimangono però per esempio i trattati stipulati con altri stati, i danni causati ai paesi confinanti ecc…). MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALI: quando un popolo non ottiene l’autodeterminazione, possono esservi movimenti che la rivendicano = possono avere una limitata soggettività limitatamente al riconoscimento di altri stati secondo il principio di autodeterminazione dei popoli.
SOGGETTIVITA’ DEGLI INDIVIDUI: per anni secoli si è ritenuto che gli individui non fossero sogg di dir internazionale = uno stato tutelava uno straniero secondo gli obblighi nei confronti dello stato dello straniero, non già nei confronti dell’individuo, infatti gli apolidi non avevano tutela (le norme sul trattamento degli stranieri prevedevano obblighi tra gli stati). Le cose cambiano durante la metà del XX secolo = si affermano valori universali previsti per tutelare beni di interesse dell’intera comunità internazionale (visione umanitaria del diritto internazionale) = con la carta delle nazioni unite 1945, si afferma la tutela dei valori umani (diritti umani) che si traducono in obblighi degli stati di tutelare gli individui in quanto tali = per la prima volta si prospettano obblighi internazionali a carico dello stato che non hanno da contraltare l’interesse nazionale di un altro stato, cioè in precedenza le norme e gli obblighi internazionali erano concepiti per la tutela dell’ interesse nazionale di un altro stato (es. non attacco le navi spagnole per l’interesse mercantile della Spagna e anche dei miei rapporti commerciali con la Spagna; anche con gli stranieri, era tutelato l’interesse della nazione), ora invece, si parla, in tema di diritti umani, di obblighi di uno stato anche se non vi è in gioco l’interesse di un altro stato. Questo non vuol dire che ci sono dei diritti in capo ai singoli individui, ma a tutta la comunità internazionale (quindi obblighi degli stati nei confronti della comunità interazionale). Gli individui entrano in gioco quando gli stati realizzano degli accordi o trattati (es. CEDU) che prevedono obblighi nei confronti degli individui che quindi sono destinatari di diritti = è così che gli individui assumono soggettività internazionale, con norme internazionali scritte, tipicamente nel campo dei diritti umani. Gli individui possono avere limitatamente soggettività nella misura in cui gli stati attribuiscano loro dei diritti. Possiamo anche parlare di obblighi a carico degli individui: obblighi oggetto di sanzione di tipo penale (crimini internazionali che se commessi da individui danno luogo ad una responsabilità penale internazionale quindi l’individuo può essere perseguito penalmente) = sono quindi degli obblighi di condotta. È per questo che parliamo di soggettività derivata = derivata dalle norme internazionali che gli stati creano o volontariamente o tramite le consuetudini. Non solo per le persone fisiche (diritti umani) ma anche persone giuridiche (tutela degli investimenti). SOGGETIVITA’ DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: il primi cenni di organizzazioni internazionali risalgono al 1800 e si sviluppano nella seconda metà forme sempre più intense di cooperazione tra gli stati. ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: enti collettivi nati dagli accordi tra gli stati, cioè tramite i trattati istitutivi che stabiliscono il momento della nascita, la struttura interna e soprattutto le funzioni = nel determinare le funzioni, gli stati attribuiscono alle organizzazioni determinati poteri. Quando parliamo di soggettività intendiamo che le organizzazioni possono concludere accordi (con altre organizzazioni, con il paese ospitante) che producono diritti e obblighi (essenzialmente di tipo procedurale). È una soggettività derivata che ha però un suo sviluppo autonomo laddove, limitatamente alle proprio competenze, decide di concludere accordi con altre entità. Funzioni delle organizzazioni internazionali: sono molteplici = possono essere circoscritte o anche molto articolate (come le Nazioni Unite). La funzione principale è favorire la cooperazioni tra gli stati (dare una cornice istituzionale alle cooperazioni). Le cooperazioni possono anche avvenire tramite conferenze o tramite le diplomazie. Le conferenze non danno vita a entità, quando però gli stati vogliono dare vita ad una cooperazione stabile e permanente, tramite un accordo, istituiscono un’organizzazione internazionale = DARE UNA CORNICE ISTITUZIONALE ALLA COOPERAZIONE TRA GLI STATI PRINCIPALE FUNZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. Con il XX secolo assistiamo ad un notevole incremento delle organizzazioni internazionali: dopo la guerra viene creata, con il trattato di Versailles, la società delle nazioni, successivamente chiamata ONU. Le organizzazioni sono generalmente strutturate in modo tripartito = tre organi necessari:
Un peso importante per la formazione della consuetudine lo hanno le decisioni dei tribunali internazionali, che sono creati volontariamente dagli stati, ed è proprio per questo che hanno particolare autorevolezza. Esistono anche le CONSUETUDINI LOCALI, con ristretto ambito della prassi. Gli altri stati sono quindi estranei a questa prassi in quanto non sono magari interessati. Es. la consuetudine rispetto ad un passaggio sul fiume interessa solo gli stati che sono vicini al fiumi. Guardare lezione giovedì 11 marzo Al centro della formazione della consuetudine vi è sempre la prassi degli stati. La prassi degli stati deve avere il carattere della generalità. Norma generale: si applica a tutti i soggetti di un ordinamento giuridico. Norma generale: si applica sono ad un numero determinato di stati. Come si fa a determinare se la prassi è effettivamente generale (riguarda l’intero insieme degli stati) e che quindi si sia formata effettivamente la consuetudine? Bisogna guardare la condotta degli stati più importanti in quanto sono quelli che più determinano i rapporti di forza all’interno della societas internazionale (parità di situazioni giuridiche soggettive non significa parità nei rapporti di forza). Un peso importante lo hanno anche le decisioni dei tribunali internazionali perché hanno autorevolezza riconosciuta dagli stati. Un’eccezione è l’esistenza delle consuetudini locali: es. sulla gestione di un forme che passa tra più stati (interessa solo i soggetti interessati). È necessario sempre il carattere della generalità (tra gli stati interessati). È quindi un fenomeno che non contraddice quella della consuetudine. La consuetudini ha un’estensione temporale inevitadbile: “diuturnitas” (qualcosa che dura a lungo). È necessario del tempo per l’istaurarsi della prassi che per definizione consiste nel ripetersi di uno schema di comportamento in un certo lasso ti tempo. Non è però un tempo quantificabile (varia da caso a caso). RAPPORTO TRA TRATTATO E CONSUETUDINE: I trattati producono le regole particolari e speciali del diritto internazionale, richiedono quindi una disciplina certa e scritta. Il trattato è un fenomeno assimilabile a quello del contratto: alla base vi è un accodo tra 2 o più stati, che può essere inteso come uno scambio di volontà finalizzato a creare un regolamento giuridico (insieme di regole) che disciplina il rapporto tra le parti nella loro relazione. Trattato (come qualsiasi regola giuridica internazionale) come matrice di diritti e obblighi tra le parti. La differenza tra queste norme e quelle consuetudinarie è che questi diritti e obblighi (nascenti dal trattato) hanno una portata più limitata, incidendo solo sugli stati parte del trattato. RAPPORTO TRA NORME PATTIZIE E CONSUETUDINARIE: quelle consuetudinarie sono norme fondamentali, essenziali per l’ordinamento internazionale (è astrattamente possibile la non esistenza dei trattati). In questo senso, il fenomeno dei trattati poggia sulle consuetudini poiché sono le consuetudini a definire gli aspetti essenziali della vita dei trattati (quando si forma, quando diventa obbligante). Vi è una regola consuetudinaria che è alla base di tutti i trattati: pacta sum servanda = i patti si devono rispettare. Quindi alcune norme consuetudinarie sono essenziali (stanno prima del fenomeno dei trattati), es. se un trattati è stato firmato con la violenza il trattato è invalido) Non c’è però una vera e propria gerarchia tra norme consuetudinarie e pattizie, il “pacta sum servanda” è un’eccezione che permette la stessa esistenza dei trattati. Le altre norme consuetudinarie sono derogabili dalla volontà degli stati, una prevalenza dei trattati che non è data dalla sovra ordinazione di questi alle norme consuetudinarie, ma dal principio generale secondo cui la norma speciale (pattizia) deroga alla norma generale (consuetudinaria). La consuetudine mantiene però mantiene una sua rilevanza riguardo all’interpretazione del trattato: una norma pattizia deve essere interpretata in maniera conforme alla consuetudine (nei limiti del testo scritto): principio di presunzione di conformità tra norma pattizia e consuetudinaria. Laddove i trattati presentano delle lacune, la norma consuetudinaria raffiora e integra le norme pattizie.
IUS COGENS: diritto cogente o insieme di norme inderogabili. Permette di riprendere il rapporto tra consuetudini e trattati (posti sullo stesso piano gerarchico). Il tema dello ius cogens è una deroga alla parità tra trattati e consuetudini = si tratta di norme consuetudinarie imperative, inderogabili dai trattati. L’esigenza nasce dopo la guerra, soprattutto per dare copertura a determinati valori comuni all’insieme degli stati, es. divieto di genocidio, a tutela dei gruppi umani. È chiaro che un simile divieto riguarda in primo luogo lo stato dove si trovano determinate minoranze, e non riguarda l’interesse nazionale di qualche stato = è una norma che non può essere derogata da un trattato, non avrebbe senso legittimare una condotta vietata a tutti gli stati tramite un accordo tra due stati (è una norma che tutela valori intrinsechi a TUTTI gli stati). Quindi IUS COGENS come insieme di norme consuetudinarie inderogabili che tutelano i diritti umani = es. divieto di tortura, divieto di genocidio ecc… Codificazione del diritto internazionale: messa per iscritto di norme consuetudinarie. Nell’ambito delle Nazioni Unite questa operazione è stata provata (da una commissione di giuristi) sulla falsa riga di un trattato = questa assemblea chiese poi agli stati di assumere questo testo come un trattato sui trattati. Gli stati si riunirono nella convenzione di Vienna e assimilarono il testo come DIRITTO SUI TRATTATI, in quanto le Nazioni Unite non hanno potere normativo = la maggior parte di queste norme sono il risultato di una codificazione delle norme consuetudinarie. Proprio una di queste disposizioni stabilisce che vi sono norme imperative, inderogabili da un trattato, quindi presupposto di validità di un trattato è la NON violazione di norme imperative (IUS COGENS) = la convenzione di Vienna riprende quindi nella codificazione del Diritto sui trattati lo IUS COGENS (art.53). Ma cosa si può intendere per norma imperativa? È una norma che tutela un interesse dell’intera comunità internazionale. Secondo l’art 53: è una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli stati nel suo insieme come norma inderogabile = bisogna cioè valutare la prassi complessiva della comunità internazionale, cioè la comunità internazionale la considera come norma che tutela un interesse proprio. In questa definizione rientra il divieto di aggressione, divieto dell’uso della forza di uno stato contro un altro stato = è interesse dell’intera comunità internazionale ce non ci siano guerre. Vi è un altro esempio di IUS COGENS: secondo il principio di autodeterminazione dei popoli. Definizione di codificazione: matrice positivista ottocentesca = vi sono due differenti fenomeni riguardanti il diritto interno e il diritto internazionale. Nel diritto interno la codificazione elimina le precedenti norme e vi è un legislatore a codificare. Nel dir internazionale la codificazione ha un compito di chiarezza: non c’è u legislatore e quindi non c’è nessuna attività creativa che elimina le norme (anche consuetudinarie) precedenti. È chiaro che una simile codificazione ha effetto solo se è fatta bene ed è accolta volontariamente da tutti i soggetti in quanto non c’è alcun legislatore, non redatta da un organo con potere normativo, ma da un’assemblea = vi è un’assemblea generale nell’ambito delle nazioni unite dove sono rappresentate tutte le nazioni che ha il compito di codificare. L’assemblea generale viene coadiuvata da una commissione del dir internazionale: organo sussidiario dell’assemblea = è questa commissione che svolge concretamente la codificazione. La commissione è formata da giuristi nominati dall’assemblea su proposta degli stati, ma non operano come rappresentanti degli stati (come sono invece i membri dell’assemblea). La commissione svolge forme di sviluppo progressivo: favorisce lo sviluppo di una determinata consuetudine secondo una determinata direzione. Una volta terminato il lavoro dell’assemblea viene “presentato” un progetto agli stati, in base al quale possono porre in essere un trattato. Gli stati non sono comunque vincolati dagli articoli della commissione (non ha potere normativo), ma comunque il lavoro della commissione è bene accolto dagli stati come autorevole dottrina = gli stati quindi si basano sulle codificazioni della commissione. FARE LA PARTE DEL DIRITTO DEI TRATTATI: cap 2 sez 2. USO DELLA FORZA: ci sono due concetti distinti che permettono di spiegare il tema dell’uso della forza = 1. Uso della forza come minaccia alla pace; 2. Uso della forza come giustizia.
prevedano obblighi di assistenza reciproci, uno di questi trattati ha dato origine alla NATO. L’esercizio della legittima difesa è subordinato, in linea generale, alla presenza di requisiti:
ristabilire la situazione di pace (PRIMO ordine di cessazione della crisi). Quindi primo step: accertamento della situazione di crisi e primo ordine di cessazione della crisi. Secondo step: se gli stati non rispettano gli ordini previsti nel “primo step”, il consiglio (ex. Art. 41) adotta delle misure di sanzione per far rispettare gli ordini precedentemente violati o comunque il diritto internazionale in generale. Sono sanzioni di tipo economico e politico, es adozione di un embargo: uno stato viola i diritti umani e provoca una crisi umanitaria, il consiglio procede a irrogare delle sanzioni di tipo economico, tipicamente un embargo = es. impone agli stati membri di bloccare gli scambi commerciali con detto stato. Possono anche esservi misure di tipo politico: es. chiedere agli altri stati di interrompere le relazioni diplomatiche con detto stato. Chi è il destinatario delle misure ex art. 41? Sicuramente in primo luogo lo stato o gli stati parti del conflitto. In senso stretto sono però gli atri stati che devono interrompere i commerci e le relazioni. Il consiglia crea, in queste circostanze, obblighi per tutti li stati del mondo, può quindi classificarsi come potere normativo come se fosse un’autorità sovraordinata (con i rispettivi limiti) = è chiaro che è una situazione di eccezione in quanto non può esservi un’autorità sovraordinata alla sovranità degli stati. Terzo step (art. 42): se tutte le misure precedenti risultano inutili, il consiglio può procedere all’uso della forza (extrema ratio). L’art. 42 prevede il potere per il consiglio di adottare ogni azione necessaria per mantenere o ristabilire la situazione di pace. Ma chi usa questa forza? Precedentemente la carta ONU prevedeva che ogni stato assicurasse al consiglio la disposizione delle forze logistiche in situazione di crisi, ex art 43- 44 - 45 = queste norme sono state disapplicate perché dopo gli avvenimenti del giugno del 45 sono risultate anacroniste = dopo il 45 si crea una frattura interna ai membri ONU tra URSS e paesi occidentali (guerra fredda) che degenera e divide in 2 l’Europa: oggi il consiglio continua ad adottare ogni misura necessaria, compreso l’uso della forza, ma non avendo un sistema di forza militare, autorizza li stati membri a esercitarla con limiti determinati dal consiglio stesso. 24 marzo Subito dopo la seconda guerra mondiale vi è, nel 1950, un’altra crisi internazionale dovuta allo scoppio della guerra di Korea. La Korea confinava con i paesi comunisti da un lato (Cina, URSS) e Giappone dall’altro, venne così deciso di dividere la Korea in 2 parti. Mentre i confini erano in fase di definizione, la Korea del Nord attaccò la Korea del Sud (guerra di Korea) = il consiglio adotta una risoluzione che autorizza l’uso della forza per ristabilire i confini che erano stati decisi, quindi gli stati intervennero militarmente in base a questa decisione. Fino al 1990 non vi è più nessun conflitto armato, vi è un rapporto di equilibrio basato sull’ugual forza dei due schieramenti più importanti (in tema di armi nucleari) = venne per questo definito equilibrio della deterrenza, cioè spinta a non commettere una determinata azione a causa del possibile uso delle armi nucleari. Inoltre l’Europa si trovava in mezzo ai due schieramenti = gli stati non hanno interesse a far scoppiare conflitti. Nel ’90 vi è lo smembramento dell’Unione Sovietica, l’Iraq attacca il Kuwait (a sud dell’Iraq), lo occupa e lo dichiara annesso = questo crea una crisi internazionale e viene convocato il consiglio di sicurezza (nel giro di poche ore dall’attacco), che condanna l’attacco, ordina all’Iraq di ristabilire la pace e minaccia di ricorrere eventualmente a delle sanzioni. Vi è quindi la prima fase, quella dell’accertamento della situazione di crisi. L’Iraq non prende in considerazione questo monito e il consiglio, ex art. 41, adotta delle pesanti misure, cioè un embargo economico. Anche questo seconda soluzione non sortisce gli effetti sperati e l’Iraq continua nella sua occupazione militare, così alla fine del 1990 il consiglio adotta un’ulteriore risoluzione: manda un ultimatum di un mese all’Iraq e qualora l’ultimatum non fosse rispettato il consiglio è autorizzato all’uso della forza = alla fine di gennaio del 1991 un’ampia coalizione internazionale (più di 50 stati) capeggiata dagli USA interviene per ristabilire le legalità internazionale. È utile citare anche due risoluzioni del consiglio del secolo scorso (ani ’60) nei confronti di due stati africani: Rhodesia e Sudafrica = queste risoluzioni chiedevano di cessare il regime di segregazione razziale nei confronti della stragrande maggiorana della popolazione che era di etnia africana prevedendo anche sanzioni
gli USA interpretano la loro situazione egemonica in maniera più intensa, non rispettando in alcuni casi le forme della carta delle N.U. che ha portato alla rottura dello schema delle N.U. CRISI KOSOVO 1998: crisi nella regione della Serbia chiamata Kosovo. Nella dissoluzione della Jugoslavia la Serbia dichiara guerra alla Croazia e alla Bosnia (dal 1992 al 1997), una situazione fronteggiata dalla Nazioni Unite con operazioni di peace keeping. La Serbia ne esce sconfitta e con il problema di gestire oltre 100.000 profughi scappati dalla guerra che causano spinte nazionalistiche, soprattutto nella provincia autonoma del Kosovo. Il Kosovo è di etnia prevalentemente albanese (lingua diversa), e di religione mussulmana = anche in Kosovo vi sono pulsioni di tipo secessioniste. Nello stesso tempo la Serbia reagisce e toglie quel tipo di autonomia di cui godeva la provincia kosovara, questo causa la guerra civile con movimenti addirittura terroristici = la Serbia di Milosevic inizia una repressione contro i ribelli e inevitabilmente contro la società civile. La situazione degenera nel 1998, quando l’esercito serbo entra in maniera massiccia nella provincia del Kosovo e i kosovari sono costretti a rifugiarsi in Albania (azione contraria ai diritti umani). Il Consiglio adotta nel settembre del ’98 una risoluzione dove stabilisce che vi è una grave minaccia alla pace. La Serbia ignora la risoluzione e il Consiglio si riunisce una seconda volta per discutere un intervento militare ma non riesce a trovare un accorso in quanto la Russia si oppone all’uso della forza in quanto vi era un legame storico con la Serbia = la Russia cercava di riavere un equilibrio a seguito delle vicende interne e la Serbia era un alleato della Russia. È evidente come lo schema del Consiglio funziona quando non vi sono di mezzo gli interessi delle nazioni che decidono. Il Consiglio non interviene e peggiora lagrave crisi umanitaria, di conseguenza di inizia a discutere un intervento militare esterno al consiglio che si avra nel settembre del ’99. Vi è un intervento militare al di fuori dello schema delle N.U. = un gruppo di stati (stati europei e USA) intervengono nel quadro dell’alleanza militare chiamata NATO, azione che porta ad una guerra contro la Serbia (con bombardamenti). Dopo alcuni mesi la Serbia cede. Successivamente le N.U. votano con la Russia un intervento per il mantenimento della pace. È sicuramente un intervento al di fuori delle norme del diritto internazionale (intervento per legittima difesa, intervento autorizzato dal Consiglio) e quindi ritenuto illecito in quanto viola l’art 2.4. Può considerarsi lecito, con una forzatura, se si considera l’affermazione di una nuova norma consuetudinaria: intervento militare per far rispettare una norma di ius cogens in caso di stallo del Consiglio. Questa terza eccezione all’art 2. viene chiamata dalla dottrina che la sostiene “responsabilità di proteggere”. CASO 11 SETTEMBRE 2001: questo è senza dubbio un intervento altamente lesivo dell’integrità dello stato e quindi una fattispecie di attacco armato anche se sui generis. C’è però un problema di imputabilità dell’azione: quale stato lo ha commesso? Come primo acchito la risposta sarebbe “nessuno stato” in quanto effettuato da gruppi armati privati. Viene però in risalto il tema dell’illecito internazionale (violazione di una norma internazionale che sia imputabile ad uno stato) e conseguentemente la responsabilità dello stato = è possibile quindi la reazione per legittima difesa solo se l’azione può essere imputata ad un stato. Vi è uno stato a cui è imputabile l’attacco alle torri gemelle? Inizialmente gli USA accusano l’Iraq ma l’intelligence dimostra che l’Iraq non c’entra nulla ma è stato effettuato dal gruppo di Al Qaeda capeggiato da un emiro molto ricco, Osama Bin Laden, e composto da cittadini sauditi tutti privati = questo non significa che sia responsabile l’Arabia Saudita: una condotta può essere imputata ad una stato se posta in essere da un organo dello stato. Nel novembre del 2001 gli USA attaccano l’Afghanistan, ritenuto responsabile dell’attacco. Perché l’Afghanistan? Perché l’organizzazione terroristica aveva basi in Afghanistan, ma soprattutto il governo afgano aveva permesso non solo l’esistenza di queste basi (ne era a conoscenza) ma aveva intrecciato una serie di rapporti istituzionali con Al Qaeda per far sì che i membri di questa organizzazione svolgessero funzioni di tipo pubblico: c’era un forte intreccio tra gli organi istituzionali e Al Qaeda. Un elemento ulteriore che ha corroborato questo rapporto è stata la negazione da parte governo dell’esistenza di questo gruppo, di fatto coprendolo.
Gli USA attaccano secondo legittima difesa L’Afghanistan, anche se con azioni del tutto diverse e sproporzionate. 31 MARZO Guerra portata avanti da un gruppo di stati capeggiati dagli USA, senza autorizzazione del Consiglio contro L’Iraq. Dopo la liberazione del Kuwait del ’91, il Consiglio adotta delle risoluzioni in cui consolida la situazione in Iraq, prevede un’operazione di peace building e volte soprattutto al mantenimento della pace impedendo all’Iraq di attaccare il Kuwait, creando una fascia di protezione. Il regime di Saddam Hussein era stato da sempre incline all’uso della forza: dal 1980 al 1988 vi era stata una guerra tra Iraq e Iran in quanto il regime iracheno era di ideologia sunnita e quello iraniano di ideologia sciita = era però una guerra incentivata anche dagli USA, alleato dell’Arabia Saudita, che finanziarono l’Iraq per avere dominio anche sul mondo orientale. Questa guerra che spiega poi la persecuzione di Saddam Hussein nei confronti della popolazione sciita presenti in Iraq, addirittura la maggior parte degli iracheni erano sciiti. Quindi Saddam attaccò la sua popolazione sciita (che si trova nella parte meridionale dell’Iraq, al confine con il Kuwait) arrivando ad usare armi chimiche (evento finanziato indirettamente dagli USA). Quando poi l’Iraq attacca il Kuwait, alleato di Arabia saudita e quindi degli Usa, l’Iraq diventa nemico numero 1 dell’occidente = l’occidente si preoccupa poi anche di tutelare la parti di popolazione irachene soggette alle persecuzioni = quindi il Consiglio prevede una “non fly zone” e una zona demilitarizzata che comprende tutta la parte meridionale dell’Iraq. Viene creata un’altra zona demilitarizzata al nord dell’Iraq per tutelare i curdi, di religione sciita, che sono un popolo con propria lingua e tradizioni e vi erano spinte secessioniste e quindi erano oggetto di persecuzione da parte di Saddam Hussein. Quindi le risoluzioni del ’91 del Consiglio creano queste due zone nell’Iraq e continuarono le sanzioni economiche (embargo) contro Saddam Hussein, perché non garantisce di aver smantellato il suo arsenale chimico = con una risoluzione della fine del ’91, viene chiesto al dittatore di accettare nel suo territorio degli ispettori (organismo tecnico delle Nazioni Unite che hanno il compito di accertare la non esistenza di un certo tipo di armi su un territorio) delle Nazioni Unite per accertare la non esistenza di armi chimiche. Per diversi anni gli ispettori restano sul territorio senza trovare basi di armi chimiche e alla fine degli anni 90 Saddam espelle gli ispettori accusandoli di essere delle spie dell’intelligence. Alla fine del 2000, negli Usa viene eletto Bush, figlio dell’ex presidente Bush che aveva fatto la guerra in Iraq nel ’91 = il programma di Bush figlio è proprio quello di far cadere il regime di Saddam Hussein (dubbia conformità con il principio di non ingerenza) e inizia un inasprimento delle sanzioni nei confronti dell’Iraq. Nel 2002 cresce la pressione degli Usa contro l’Iraq, e Bush accusa Saddam Hussein di stare creano un arsenale di armi chimiche e batteriologiche e gli Usa cercano di preparare il terreno per una nuova azione militare = nell’autunno del 2002 il Consiglio adotta una risoluzione che condanna l’Iraq di aver violato gli obblighi previsti da risoluzioni precedenti (aver cacciato gli ispettori) e prevede conseguenze serie in caso di ulteriori violazioni, ma non si parla ancora di uso della forza (è una sorta di ultimatum). Nei mesi successi l’Iraq continua a violare gli obblighi e gli Usa e la Gran Bretagna (storico alleato degli Usa) di Tony Blair cercano di ottenere dalle Nazioni Unite un’autorizzazione, senza successo, in quanto trovano opposizioni da parte di alcuni stati europei = Usa e Gran Bretagna rivendicano però il loro diritto di attaccare (anche senza autorizzazione) invocando (illegittimamente) vecchie autorizzazioni = si rifanno allora al diritto di legittima difesa, in quanto, secondo loro, deve essere invocato anche in vista di un possibile attacco: questo tipo di interpretazione era chiaramente contrario alla prassi storica della legittima difesa (difesa da un attacco militare organizzato): vi è solo il sospetto che l’Iraq stia progettando ari di distruzione di massa. A questo punto, inaspettatamente, l’Iraq accetta gli ispettori nel proprio territorio, facendoli accede anche a quei siti precedentemente vietati. Passano poche settimane (in cui gli ispettori non trovano nulla), ma Usa e Gran Bretagna danno un ultimatum a Saddam Hussein di rinunciare al potere e permettere alle truppe occidentali di entrare in Iraq per favorire la transizione verso un regime democratico: è un ultimatum contrario sia al principio di non ingerenza negli affari interni sia al principio di indipendenza politica, e poi,
13 aprile PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI = è una norma di ius cogens, quindi inderogabili dai trattati Nella carta delle N.U. si parla di autodecisione. Per comprendere la portata del principio occorre far riferimento agli eventi storici, anche recente. Per tutto l’800 è lecito acquisire con la forza dei territori, colonizzare delle terre extraeuropee considerate delle res nullius = molte di queste realtà erano assimilabili a degli stati (avevano un’autorità), ma ne viene negata la soggettività per un motivo ideologico: colonizzare, estendere i domini. Prima della seconda guerra mondiale si afferma la non appropiabilità di territori extraeuropei e si inizia a discutere di questi territori assoggettati a potenze europee in termini di auto dipendenza, autodecisioni. La non appropiabilità non verrà rispettata, neanche dall’Italia, e questo darà vita alla seconda guerra mondiale. Nella carta ONU si afferma il principio di autodecisione, tuttavia non vi è proibizione del possesso di questi popoli. Si afferma successivamente il principio di autodeterminazione dei popoli = i popoli hanno diritto di autodeterminarsi, di avere una propria sovranità, fino a staccarsi dallo stato europeo che li controlla. Un primo esempio di decolonizzazione si ha nel 1776 con la nascita degli Stati Uniti, negli anni 20 dell’800 gran parte dell’America latina diventò indipendente = i paesi europei perdono pezzi di territorio con la secessione. Gli stati europei dal punto di vista giuridico avevano tutto il diritto a reprimere le insurrezioni, ma la decolonizzazione degli stati del sud America era ormai un fenomeno fattuale. Questo crea un precedente, si crea la convinzione che le colonie possono essere decolonizzate. Tra il 1925 e il 1970 di ha la decolonizzazione di gran parte degli stati del mondo (India, Africa), si afferma consuetudinariamente che i popoli sottoposti ad un dominio coloniale avessero il diritto di liberare la loro condizione politica = primo punto del principio di autodeterminazione = risoluzione n 14 1970. Bisogna però dare una definizione di colonia = es. se (in passato) fosse stata attaccata la Scozia o Londra, l’Inghilterra avrebbe reagito in quanto suoi territori. Allora come si fa a distinguere tra proprio territorio e colonie (tra Londra e la Scozia), che quindi hanno il diritto di staccarsi? Ci sono 2 criteri per individuare una colonia:
Innanzitutto ci sono altri popoli che non sono sotto dominazione e quindi esercitano già l’autodeterminazione, esprimono uno stato (l’Italia). Vi sono poi popoli che sono sotto dominazione ma che NON hanno diritto all’autodeterminazione: ad esempio, in Spagna vi è una regione, la Catalogna, in cui si parla una lingua diversa dal resto della nazione, rivendica una sua storia, sue culture e sue tradizioni. Alcuni anni fa la Catalogna ha cercato di avviare un processo di secessione con forte opposizione del governo spagnolo. La domanda che sorge è la seguente: dal punto di vista del diritto internazionale, la Catalogna ha diritto all’autodeterminazione e la Spagna ha l’obbligo di permetterlo? No. Perché la loro comunità e il territorio in particolare è fuso con il resto della comunità spagnola: la lingua ufficiale è sì il catalano, ma il 40% della popolazione parla spagnolo, soprattutto vicino le frontiere. Se la Catalogna avesse il diritto all’autodeterminazione ci sarebbe un grave danno allo stato che già esiste. In poche parole da una parte vi sono elementi di contiguità geografica e “etnica” e dall’altra prevale un interesse più ampio, cioè l’integrità dello stato spagnolo. Può succedere che un popolo non sovrano determini il proprio governo anche quando il diritto internazionale non ne dà il diritto, in due casi: con il consenso del stato sovrano (come tra Scozia e Inghilterra) o con un conflitto. I popoli che non hanno diritto all’autodeterminazione si chiamano “minoranze” etniche = lo stato centrale deve garantire alle minoranze un minimo di autonomia (es. usare la propria lingua, la propria cultura, religione etc…): tema della tutela delle minoranze, di diritti umani. In estrema sintesi: i popoli che non hanno diritto all’autodeterminazione hanno comunque diritto conservare una propria identità. Il popolo in quanto tale non è un soggetto di diritto internazionale, lo è lo stato (lo stato italiano, non il popolo italiano) = la Groenlandia non è soggetto di diritto internazionale in quanto non esprime una sovranità, ma è anche vero che la Danimarca ha l’obbligo di permettere alla Groenlandia di autodeterminarsi. Come si fa a determinare i confini sui cui vale il diritto all’autodeterminazione (i confini del nuovo stato): ‘è sempre già un confine preesistente, ad es. per le colonie il confine delle colonie stesse, per le occupazioni nei confini delle occupazioni stesse: non può eccedere. Quindi il popolo in se non è soggetto di diritto internazionale, lo possono essere però, limitatamente, i rappresentanti di quel popolo che si costituiscono come movimento di liberazione: possono ad esempio partecipare a conferenze internazionali per permettere lo sviluppo della situazione. 20 aprile Le prime norme che erodevano (molto limitatamente) la sovranità dello stato risalgono al ’700: norme sul trattamento degli stranieri, considerati la proiezioni del loro stato sul territorio di un altro stato e quindi meritevole di tutela. Da circa un secolo si è affermata un’altra visione sul trattamento degli stranieri, incentrata non sulla tutela di interessi di qualche stato (tutelare lo straniero argentino in quanto interesse dell’Argentina), ma tutela un interesse universale, comune = la persone umana. Con le norme di diritto umano impongono di tutelare la persona umana in quanto tale = se violo il divieto di schiavitù sugli stranieri non violo un interesse di qualche stato ma violo una norma di diritto internazionale, che risulterebbe sempre violata (sia quando nessuno stato possa vantare un interesse, sia quando uno stato sottopone a schiavitù i suoi stessi cittadini). AL CENTRO NON VI E’ LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEGLI STATI MA LA TUTELA DELLA PERSONA UMANA. Quando si afferma questa visione? Intorno alla metà del XX secolo. Sono in particolare le vicende storiche dell’inizio e metà del XX secolo che portano alla tutela di valori legati alla persona umana. Dopo la prima guerra viene creata la Società delle Nazioni e OIL (organizzazione internazionale del lavoro). All’art 1.3 carta ONU vi è un chiaro riferimento alla tutela dei diritti umani, inteso come interesse sovrannazionale, comune a tutta la comunità.
un altro stato nell’esercizio delle sue funzioni. Personale diplomatico (collaboratori), consoli, immunità dell’archivio diplomatico. Vi sono diversi tipi di immunità:
Dubbi sorgono riguardo ai casi in cui vi è lo stato datore di lavoro rispetto a un lavoratore che lavora però su un altro stato: il soggetto gode di immunità? Dal punto di vista internazionale, la risposta viene indicata dall’art 11 convezione di NY: l’immunità è prevista se è stata precedentemente pattuita dai due stati o se il lavoratore svolge funzioni necessarie all’attività di governo (diplomatici, ministri degli esteri…) in quanto vi è sotteso un interesso pubblico. Ciò che conta in poche parole è l’intensità del collegamento tra lo stato datore di lavoro e il lavoratore, il collegamento principale è sicuramente la cittadinanza = possono esservi anche collegamenti con l’altro stato come la residenza che può far venire meno l‘immunità. Un altro caso concerne la violazione dei diritti umani: lo stato straniero che viola i diritti umani potrà essere chiamato in giudizio per risarcirne i danni? Anche in questo la situazione è complessa perché generalmente la risposta sarebbe negativa (cioè lo stato gode di immunità), ma ancora una volta l’Italia si distingue in quanto le sezioni unite si sono espresse sul punto: sentenza 5044/2004, caso Ferrini = cittadino Italia che venne deportato in un campo di sterminio nazista, in questo caso venne citata in giudizio la Repubblica federale della Germania per risarcire il danno. La corte non riconobbe l’immunità della Germania, contrario all’orientamento degli altri stati. La corte spiega:
Le norme sul trattamento degli stranieri limitano la sovranità territoriale in quanto prevedono dei modelli di comportamento che lo stato deve seguire nello svolgere la propria attività di governo: sono considerate le prime norme limite della sovranità interna degli stati riguardo soggetti di nazionalità straniera. LA RATIO: proteggere un interesse dello stato straniero. Era vista nella persona straniera una sorta di proiezione dello stato straniero, questo giustifica l’esistenza dei limiti interni sull’altro stato = è come se uno stato, attraverso un suo cittadino, si prolungasse all’interno di un altro stato. In altre parole ancora, lo straniero era considerato una pertinenza del proprio stato e quindi meritevole di tutela (cittadini visti come sudditi dello stato, posseduti dallo stato). Questa logica non è una mera descrizione, serve a esprimere la