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Una panoramica dettagliata dell'accordo di vienna sul consentimento e la validazza dei trattati, con un focus particolare sui pieni poteri, la ratifica e l'adesione. Il testo copre le fasi del negoziato, la rappresentanza di stati, la redazione di un testo, la firma, la ratifica e l'adesione, le condizioni necessarie all'adesione e la differenza tra ratifica e adesione. Il documento illustra anche il ruolo del depositario e l'entrata in vigore del trattato.
Tipologia: Appunti
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Negoziato C’è la fase del negoziato, fase più o meno lunga e complessa, è la fase in cui si negoziano le condizioni dell’accordo; l’articolo 7 della convenzione di Vienna affronta il tema dei pieni poteri. Ci sono delle persone fisiche che sono titolate di rappresentare il proprio Stato nella formazione di un accordo internazionale. Alcune persone non hanno nemmeno bisogno di presentare delle credenziali per rappresentare il proprio Stato e dimostrare i pieni poteri; queste persone, in base alla consuetudine, sono capi di stato, capi di governo e ministri degli esteri hanno il potere di agire per conto dello Stato, anche i capi di missione diplomatiche, i rappresentanti accreditati presso una conferenza internazionale o ad una organizzazione internazionale o ad uno dei suoi organi. Coloro che sono plenipotenziari sono le persone che hanno i pieni poteri di rappresentare lo Stato. Redazione di un testo L’articolo 9 della convenzione parla dell’adozione del testo di un trattato attraverso il consenso di tutti i partecipanti. Il testo deve essere approvato in ogni sua singola parte. L’autenticazione del testo, articolo 10, avviene attraverso la firma. Firma del testo del trattato L’autenticazione del testo, articolo 10, avviene attraverso la firma ad referendum o per para fattura (solo iniziali del nome e del cognome) dai plenipotenziari. Il valore della firma in un trattato non esprima la volontà di uno Stato di obbligarsi in quell’accordo. La firma ha la funzione di autenticare e certificare che il testo sia stato condiviso nell’ambito di quel negoziato, ma non vincola lo stato nell’assunzione di un impegno. La firma non comporta nemmeno un impegno di ratifica per il futuro (non ha valore di “ora per allora”). Ratifica All’articolo 14 della convenzione di Vienna viene trattato il tema dell’impegno dello Stato all’impegno del trattato internazionale che può avvenire attraverso la ratifica, l’approvazione o l’accettazione. Per mezzo di un atto formale uno Stato manifesta la volontà di prendere un impegno giuridico. L’accordo in forma solenne prevede, solitamente, la ratifica. C’è una differenza fra ratifica e adesione: la ratifica è l’atto di uno Stato che ha partecipato alla negoziazione e ratifica; l’adesione è la manifestazione di volontà di aderire ad un trattato da parte di uno Stato che non ha partecipato alla negoziazione. All’articolo 15 sono espresse le condizioni necessarie all’adesione di un trattato internazionale. In Italia la ratifica dei trattati internazionali in base all’articolo 87 della costituzione è affidata al Presidente della Repubblica previa autorizzazione delle Camere, in base all’articolo 89 si afferma che nessun atto del Presidente della Repubblica non è valido se non è controfirmato dai ministri che se ne assumono la responsabilità politica, in base all’articolo 80 le camere autorizzano alla ratifica dei trattati internazionali di natura politica, arbitrati o regolamenti giudiziari, variazioni di territorio di oneri alle finanze o modificazione di leggi. All’articolo 16 della Convenzione tratta lo scambio degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; ossia si prevede la comunicazione della manifestazione di volontà ad impegnarsi in un trattato internazionale. Il depositario, una figura che è colui presso al quale tutti gli Stati devono depositare la propria ratifica. Per allargare la possibilità di consenso esiste lo strumento della riserva ossia si dà possibilità agli Stati di aderire ad un trattato apponendo delle riserve a determinati articoli che non hanno volontà di applicare o di interpretare in modo differente (articolo 19); gli altri Stati devono accettare una riserva posta da un altro Stato ed non possono essere apposte riserve a principi fondamentali del trattato. Entrata in vigore
Gli Stati ratificano in tempi diversi e per il principio della certezza del diritto il depositario non raccoglie sono la ratificazione degli Stati, ma di tenere anche un registro. All’articolo 26 trascrive la norma consuetudinaria pacta sunt serranda afferma che ogni trattato in vigore è vincolante per le parti e deve essere eseguito in buona fede. L’articolo 34 contente la regola generale che regola gli stati terzi, il tratta internazionale non obbliga uno Stato terzo SE NON in caso di un consenso. Un trattato può prevedere dei diritti per uno Stato terzo rispetto ad un trattato (articolo 36) esso si costituisce se lo Stato terzo sia d’accordo per ottenerlo, a meno che il trattato non stabilisca diversamente. Un trattato può prevedere anche degli obblighi per uno Stato terzo (articolo 35) quando le parti del trattato stesso vogliono creare quell’obbligo e lo Stato terzo accetti per iscritto l’obbligo che gli è stato attributo. Ogni trattato internazionale stabilisce quale sia il numero minimo di ratifiche per l’entrata in vigore del trattato. In base all’articolo 82 il depositario della convenzione di Vienna è identificato nella figura del segretario generale dell’ONU. L’articolo 84 stabilisce l’entrata in vigore della convenzione di Vienna a trenta giorni dalla deposizione del 35° strumento di ratificazione; per questo motivo la convenzione di Vienna è entrata in vigore nel 1980.