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Conclusione Trattati Internazionali: Negoziazione, Firma, Ratifica e Incontro Volontà - Pr, Appunti di Sistemi Giuridici Comparati

I quattro passaggi essentiali per concludere un trattato internazionale: la negoziazione, la firma, la ratifica e lo scambio o deposito delle ratifiche. Il ruolo del plenipotenziario, i tipi di firme e la differenza tra firma e ratifica vengono esplorati. Inoltre, il documento discute del processo di adattamento e ricezione di trattati all'interno del sistema giuridico italiano.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 16/10/2021

E.NAPOLI10
E.NAPOLI10 🇮🇹

4.8

(4)

11 documenti

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1 step: negoziazione: fase più delicata. Figura del PLENIPOTENZIARIO, ovvero colui che fa parte del
ministero degli affari esteri. Egli riceve dal governo la “lettera di pieni poteri” (un mandato a negoziare dove
c’è scritto qual è l’oggetto della negoziazione). Se il trattato da stipulare è bilaterale si incontreranno,
scegliendo una sede, i plenipotenziari dei rispettivi stati. Il loro scopo è di fare un testo scritto con delle
clausole in cui le due parti contraenti definiscono gli obblighi reciproci da rispettare. Alla fine, sanciscono il
tutto con la propria firma
2 step: la firma: essa non basta ma ha una mera funzione notarile. Solo ad autentificare il testo scritto, a
fissarlo, ma non crea obblighi/vincoli
Ci sono diversi tipi di firme:
- per esteso (piu comune)
- parafatura , sarebbero le iniziali (quando il potenziario non è totalmente d’accordo con la
decisione, è quindi una tecnica diplomatica x far capire agli organi, che intervengono dopo nella
ratifica, che non crede sia molto vantaggioso per il proprio paese quello specifico trattato, è quindi
una sorta di avviso per prestare maggior attenzione)
- firma ad referendum (il potenziario ha paura di aver oltrepassato i limiti della lettera di pieni poteri)
firma per esteso ma si precisa che il plenipotenziario tornerà dal proprio governo per ottenere lumi
sulla podestà di impegnare lo stato?
Associato spesso alla “firma con riserva” (cosa sbagliata perche quest’ultima non riguarda proprio
la firma ma è un istituto particolare a sé stante consistente nella facoltà di ciascuno dei partecipanti
al trattato di non accettare determinate clausole. Se tra le tante clausole qualcuna non mi piace,
invece di rinunciare totalmente, ho la facoltà di apporre una riserva (che puo essere dichiarativa o
interpretativa. Nel primo caso, il plenipotenziario nella fase della negoziazione dichiaro che una det.
clausola non si applica x il suo paese. Nel secondo caso, si puo dichiarare che il plenipotenziario
accetta una det. clausola solo se ad essa si dà una determinata interpretazione definita dal
plenipotenziario stesso. Entro 12 mesi gli altri stati devono accettare o meno questa riversa. Se non
ci sono obiezioni entro quel termine la riserva si intende come accettata automaticamente)
Tra firma e ratifica passano solitamente diversi anni
3 step: la ratifica: manifestazione di volontà ad obbligarsi. Coinvolge solitamente il parlamento, il quale si
esprime attraverso una legge (legge di autorizzazione alla ratifica: il parlamento autorizza il presidente della
repubblica a ratificare un certo trattato)
Sono coinvolte piu figure per un bilanciamento dei poteri essendo un caso molto importante quello del
trattato, è importante che ognuno capisca l importanza dell’impegno che assume.
4 step: lo scambio (se accordo è bilaterale) o
deposito degli strumenti di ratifica (se accordo è multilaterale se i contraenti sono più di 2)
Il testo scritto viene analizzato in sede parlamentale dagli stati coinvolti. Se viene approvato il testo dal
presidente, viene redatto il trattato creando un vincolo per lo stato in questione.
L’incontro delle volontà: ciascuno, una volta messo in moto il processo di ratifica, esprime la propria
volontà. Per rendere operativo il trattato, per far si che entri in vigore, è necessario l’incontro delle volontà
che avviene con lo scambio o il deposito delle ratifiche presso lo stato depositario (nel caso del trattato di
lisbona il portogallo, quello che ospita)
Quante sono le ratifiche necessarie? maggioranza
Qualunque trattato dovrebbe essere registrato presso il segretario generale che ha un registro dei trattati
internazionali in vigore. Se non lo registri non puoi avvalerti degli organi giudiziari della corte internazionale
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1 step: negoziazione : fase più delicata. Figura del PLENIPOTENZIARIO, ovvero colui che fa parte del ministero degli affari esteri. Egli riceve dal governo la “lettera di pieni poteri” (un mandato a negoziare dove c’è scritto qual è l’oggetto della negoziazione). Se il trattato da stipulare è bilaterale si incontreranno, scegliendo una sede, i plenipotenziari dei rispettivi stati. Il loro scopo è di fare un testo scritto con delle clausole in cui le due parti contraenti definiscono gli obblighi reciproci da rispettare. Alla fine, sanciscono il tutto con la propria firma 2 step: la firma : essa non basta ma ha una mera funzione notarile. Solo ad autentificare il testo scritto, a fissarlo, ma non crea obblighi/vincoli Ci sono diversi tipi di firme:

  • per esteso (piu comune)
  • parafatura , sarebbero le iniziali (quando il potenziario non è totalmente d’accordo con la decisione, è quindi una tecnica diplomatica x far capire agli organi, che intervengono dopo nella ratifica, che non crede sia molto vantaggioso per il proprio paese quello specifico trattato, è quindi una sorta di avviso per prestare maggior attenzione)
  • firma ad referendum (il potenziario ha paura di aver oltrepassato i limiti della lettera di pieni poteri) firma per esteso ma si precisa che il plenipotenziario tornerà dal proprio governo per ottenere lumi sulla podestà di impegnare lo stato? Associato spesso alla “firma con riserva” (cosa sbagliata perche quest’ultima non riguarda proprio la firma ma è un istituto particolare a sé stante consistente nella facoltà di ciascuno dei partecipanti al trattato di non accettare determinate clausole. Se tra le tante clausole qualcuna non mi piace, invece di rinunciare totalmente, ho la facoltà di apporre una riserva (che puo essere dichiarativa o interpretativa. Nel primo caso, il plenipotenziario nella fase della negoziazione dichiaro che una det. clausola non si applica x il suo paese. Nel secondo caso, si puo dichiarare che il plenipotenziario accetta una det. clausola solo se ad essa si dà una determinata interpretazione definita dal plenipotenziario stesso. Entro 12 mesi gli altri stati devono accettare o meno questa riversa. Se non ci sono obiezioni entro quel termine la riserva si intende come accettata automaticamente) Tra firma e ratifica passano solitamente diversi anni 3 step: la ratifica : manifestazione di volontà ad obbligarsi. Coinvolge solitamente il parlamento, il quale si esprime attraverso una legge (legge di autorizzazione alla ratifica: il parlamento autorizza il presidente della repubblica a ratificare un certo trattato) Sono coinvolte piu figure per un bilanciamento dei poteri essendo un caso molto importante quello del trattato, è importante che ognuno capisca l importanza dell’impegno che assume. 4 step: lo scambio (se accordo è bilaterale) o deposito degli strumenti di ratifica (se accordo è multilaterale se i contraenti sono più di 2) Il testo scritto viene analizzato in sede parlamentale dagli stati coinvolti. Se viene approvato il testo dal presidente, viene redatto il trattato creando un vincolo per lo stato in questione. L’incontro delle volontà: ciascuno, una volta messo in moto il processo di ratifica, esprime la propria volontà. Per rendere operativo il trattato, per far si che entri in vigore, è necessario l’incontro delle volontà che avviene con lo scambio o il deposito delle ratifiche presso lo stato depositario (nel caso del trattato di lisbona il portogallo, quello che ospita) Quante sono le ratifiche necessarie? maggioranza Qualunque trattato dovrebbe essere registrato presso il segretario generale che ha un registro dei trattati internazionali in vigore. Se non lo registri non puoi avvalerti degli organi giudiziari della corte internazionale

di giustizia per eventuali controversie. In caso contrario, saranno gli organi delle nazioni unite a risolvere eventuali controversie. sede del negoziato: conferenza internazionale ciascuno stato provvede ad adattare il trattato all’ interno del proprio sistema. Nel caso dell’Italia il nostro sistema è gerarchico, piramidale, rigido ovvero all’apice troviamo la costituzione e al disotto le norme secondarie. Con rigido intendiamo che la norma secondaria non potrà mai derogare/modificare/cancellare la norma primaria cioè la costituzione. Per modificarla serve una legge costituzionale apposita. In poche parole una norma di rango più basso non può modificare quelle più in alto. Anche l UK ha un sistema rigido come il nostro. In UE invece, al vertice ci sono i vari trattati (cee, cea etc) che costituiscono una sorta di “costituzione” per l’insieme dei vari paesi Un sistema flessibile invece è ad esempio il diritto internazionale. La fonte principale degli obblighi e diritti è la consuetudine ovvero il convincimento degli stati che ci sia un obbligo giuridico. I trattati , dal punto di vista gerarchico, sono subordinati; in pratica però, il trattato , che prevede delle norme particolare, può derogare la consuetudine portatrice di regole di carattere generale. I trattati prevedono uno specifico aspetto invece. Come fa l italia ad adattare questo trattato stipulato nel proprio sistema? E soprattutto, in quale posizione gerarchica lo colloca? A livello costituzionale o a livello di legge ordinaria? I trattati internazionale vengono recepiti attraverso una legge ordinaria del parlamento che dà un ordine di esecuzione al trattato xy. RIssumendo, l italia provvede ad adattare e a recepire un trattato con una semplice legge ordinaria chiamata “ordine di esecuzione del trattato”. Può accadere che il legislatore italiano che ha dato l’ordine di esecuzione del trattato, può trovarsi davanti a delle leggi che vanno a contrastare il trattato precedente ; non potendo venir meno al trattato internazionale bisogna studiare un sistema per non far trovare l italia in difficoltà di fronte ad una legge ordinaria che ostacola il trattato.