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Tipologia: Dispense
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Per comprendere il diritto internazionale bisogna partire da una sua caratteristica fondamentale: si tratta di un ordinamento giuridico atipico, profondamente diverso dagli ordinamenti statali. Quando noi pensiamo al diritto interno, immaginiamo un sistema strutturato: c’è un legislatore che crea le norme, un giudice che le applica e un’autorità che può imporne il rispetto anche con la forza. Nel diritto internazionale, invece, questo schema non esiste. Non esiste, infatti, un’autorità sovranazionale superiore agli Stati capace di imporre norme obbligatorie in modo generalizzato, né un sistema giurisdizionale dotato di poteri coercitivi comparabili a quelli degli ordinamenti interni. L’osservanza del diritto internazionale Questo porta a una conseguenza molto importante: il rispetto delle norme internazionali si fonda in larga misura sulla spontanea osservanza da parte degli Stati. Gli Stati rispettano il diritto internazionale perché riconoscono la sua validità e perché hanno interesse a mantenere relazioni stabili con gli altri soggetti della comunità internazionale. Come si dice spesso, il sistema si regge su un equilibrio tra:
Le reazioni alle violazioni: autotutela Ma cosa succede quando uno Stato viola una norma internazionale? In assenza di un’autorità superiore, la reazione è affidata agli altri soggetti del diritto internazionale, che possono adottare forme di autotutela. Queste possono essere:
Oggi però queste reazioni sono incanalate nel sistema di sicurezza collettiva previsto dalla Carta dell’ONU, in particolare nel Capitolo VII. Il fondamento volontaristico del diritto internazionale Un principio fondamentale del diritto internazionale è che le norme vincolano gli Stati perché derivano dalla loro libera volontà. Questo è chiarito anche dalla famosa sentenza
indipendenti e trae origine dal consenso degli stessi. Quindi, a differenza del diritto interno, non esiste un potere imposto dall’alto : il diritto internazionale nasce “dal basso”, cioè dalla volontà degli Stati. Monismo e dualismo
A questo punto si pone il problema del rapporto tra diritto internazionale e diritto interno. Su questo si sono sviluppate due grandi teorie. La prima è la tesi monista , secondo cui esiste un unico ordinamento giuridico. In questa prospettiva, diritto internazionale e diritto interno sono strettamente collegati e fanno parte di un sistema unitario. Kelsen, ad esempio, sosteneva che esiste una norma fondamentale da cui deriva l’intero ordinamento. La seconda è la tesi dualista , secondo cui esistono invece due ordinamenti separati e autonomi. In questo caso, le norme internazionali non entrano automaticamente nell’ordinamento interno, ma devono essere recepite attraverso specifiche procedure. Quindi:
Le fonti del diritto internazionale Quando si parla di gerarchia delle fonti nel diritto internazionale , bisogna partire da una precisazione importante: non si tratta di una gerarchia rigida come quella che troviamo negli ordinamenti interni , ad esempio tra Costituzione, legge ordinaria e regolamenti. Nel diritto internazionale, infatti, i rapporti tra le fonti sono più flessibili e dipendono molto dalla natura delle norme considerate. In linea generale, possiamo comunque distinguere tre livelli. Al primo livello si collocano le norme di diritto internazionale generale , cioè soprattutto le norme consuetudinarie e, insieme ad esse, i principi generali di diritto internazionale. Queste sono fonti di carattere generale, perché vincolano tutti i soggetti dell’ordinamento internazionale. Al secondo livello si collocano i trattati internazionali , che sono fonti di diritto particolare , in quanto obbligano solo gli Stati che ne sono parte. La loro forza obbligatoria trova fondamento, a sua volta, in una norma consuetudinaria generale, cioè nel principio pacta sunt servanda. Al terzo livello troviamo gli atti vincolanti delle organizzazioni internazionali , cioè quelle fonti che esistono perché un trattato istitutivo ha attribuito a un’organizzazione il potere di adottare atti obbligatori per gli Stati membri. Il punto centrale, però, non è soltanto elencare queste fonti, ma capire come si rapportano tra loro. Passando alle fonti, tradizionalmente il diritto internazionale distingue diverse categorie. Innanzitutto, troviamo i principi fondamentali , che hanno un valore superiore e costituiscono le basi dell’ordinamento, un po’ come i principi costituzionali negli ordinamenti interni. Poi ci sono le consuetudini internazionali , che rappresentano il diritto internazionale generale. Sono norme non scritte che derivano da una pratica costante degli Stati accompagnata dalla convinzione che tale pratica sia giuridicamente obbligatoria. Il principio
Nonostante queste peculiarità, è comunque un vero sistema giuridico, capace di regolare i rapporti tra gli Stati e, sempre più, di incidere anche sulla posizione degli individui. Principi Generali I principi generali del diritto internazionale rappresentano una delle fonti fondamentali del diritto internazionale e svolgono una funzione essenziale: quella di garantire coerenza e completezza al sistema giuridico internazionale, soprattutto nei casi in cui manchino norme specifiche nei trattati o nella consuetudine. Il primo principio fondamentale è quello della sovranità degli Stati. Ogni Stato è indipendente e ha il diritto di esercitare il proprio potere sul proprio territorio senza interferenze esterne. Questo principio è strettamente collegato a quello dell’ uguaglianza sovrana degli Stati , secondo cui tutti gli Stati sono giuridicamente ugua li, indipendentemente dalla loro potenza economica , politica o militare. Collegato a questo è il principio di non intervento negli affari interni di altri Stati. Ciò significa che nessuno Stato può interferire nelle scelte politiche, economiche o sociali di un altro. Un altro principio centrale è il divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali. Gli Stati non possono ricorrere alla guerra o alla violenza per risolvere le controversie, salvo due eccezioni: il diritto di autodifesa e le azioni autorizzate a livello internazionale, ad esempio dal Consiglio di Sicurezza. Inoltre, è importante ricordare il principio della risoluzione pacifica delle controversie , che impone agli Stati di risolvere i conflitti attraverso strumenti come la negoziazione , la mediazione o il ricorso a organi giurisdizionali internazionali Fondamentale è anche il principio latino pacta sunt servanda , che significa che i trattati devono essere rispettati. Questo principio è alla base della fiducia tra Stati e garantisce la stabilità delle relazioni internazionali. Un altro principio importante è quello dell’ autodeterminazione dei popoli , secondo cui ogni popolo ha il diritto di scegliere liberamente il proprio sistema politico e il proprio sviluppo economico e sociale. Questo principio ha avuto un ruolo cruciale nei processi di decolonizzazione. Troviamo poi il principio della buona fede , che impone agli Stati di comportarsi in modo leale e corretto nelle relazioni internazionali, e quello della responsabilità internazionale , secondo cui uno Stato che viola il diritto internazionale è tenuto a rispondere delle proprie azioni e a riparare i danni causati. In conclusione, questi principi rappresentano la base del diritto internazionale e svolgono una funzione fondamentale nel mantenere l’ordine, la stabilità e la cooperazione tra gli Stati.
Rapporti tra consuetudini e trattati Il fatto che la consuetudine sia collocata al primo posto non significa che il trattato non possa mai derogarla. Questo è un aspetto essenziale. Nel diritto internazionale, infatti, molte norme consuetudinarie sono derogabili da accordi particolari. Vale qui il principio per cui la lex specialis deroga alla lex generalis. Questo significa che un gruppo di Stati può, mediante trattato, stabilire tra di loro una disciplina diversa da quella prevista dalla norma consuetudinaria generale. Ma tale disciplina vale solo nei rapporti reciproci tra le parti del trattato. Non si applica né agli Stati terzi, né ai rapporti tra uno Stato parte del trattato e uno Stato che non ne è parte. Quindi la consuetudine occupa il primo posto nella gerarchia non tanto perché sia sempre inderogabile, ma perché ha portata generale : si rivolge a tutti i soggetti dell’ordinamento internazionale, mentre il trattato ha portata limitata alle sole parti. Da questo punto di vista si può dire che, in linea generale, consuetudine e trattato sono reciprocamente derogabili , purché si tenga conto della loro diversa sfera di applicazione. Un trattato può derogare a una norma consuetudinaria generale nei rapporti tra i suoi contraenti; ma può anche formarsi, tra certi Stati, una consuetudine particolare che modifichi il contenuto di uno specifico trattato. In quel caso, sarà la nuova norma consuetudinaria particolare a prevalere tra quegli Stati. Per questo si dice che le norme consuetudinarie internazionali sono, in molti casi, caratterizzate da una certa flessibilità. Esempio: articolo 27, paragrafo 3, della Carta ONU Un esempio utile di rapporto tra principio generale e disciplina pattizia è dato dall’ articolo 27, paragrafo 3, della Carta delle Nazioni Unite. In base a un principio generale, si potrebbe richiamare la regola nemo iudex in re sua , cioè nessuno può essere giudice della propria causa. Tuttavia, la Carta ONU introduce una disciplina particolare per il Consiglio di Sicurezza, limitando in certi casi l’obbligo di astensione del membro coinvolto. In particolare, l’obbligo di astensione si collega alle decisioni prese nell’ambito del Capitolo VI , cioè nella soluzione pacifica delle controversie, ma non opera nello stesso modo per le misure adottate ai sensi del Capitolo VII , cioè quelle dirette al mantenimento o ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale. In questo senso, la disciplina pattizia introduce una deroga al principio generale. Nel diritto internazionale, i rapporti tra consuetudine e trattato non sono regolati da una vera e propria gerarchia delle fonti. Sebbene l’art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia menzioni prima i trattati e poi la consuetudine, tale ordine non implica una superiorità delle norme pattizie su quelle consuetudinarie: le due fonti sono considerate su un piano di parità formale. Proprio perché manca una gerarchia, quando si verifica un conflitto tra norme internazionali (consuetudinarie o pattizie), si applicano criteri simili a quelli utilizzati negli ordinamenti statali per risolvere le antinomie normative. I principali criteri sono due: criterio cronologico e criterio di specialità.
In assenza di gerarchia tra h e consuetudini:
assoluto. In definitiva, il sistema è flessibile e si fonda su criteri funzionali (tempo e specialità), ma riconosce un nucleo rigido di valori fondamentali inderogabili. Jus cogens: il limite alla derogabilità Fin qui abbiamo parlato di norme consuetudinarie derogabili. Ma non tutte le norme di diritto internazionale generale sono flessibili. Esiste infatti una categoria particolare di norme che appartengono allo jus cogens , cioè il diritto internazionale cogente. Si tratta di norme imperative, inderogabili, che si collocano in una posizione superiore rispetto alle altre fonti del diritto internazionale. La loro caratteristica fondamentale è che non possono essere derogate da un trattato , nemmeno con il consenso di tutti gli Stati contraenti. La base normativa principale si trova nella Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati. L’ articolo 53 afferma che è nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. L’ articolo 64 aggiunge che, se successivamente si forma una nuova norma di jus cogens, ogni trattato preesistente incompatibile con essa diventa nullo e si estingue. La Convenzione definisce la norma imperativa come una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo complesso come norma alla quale non è consentita alcuna deroga , e che può essere modificata soltanto da un’altra norma avente lo stesso carattere. La Convenzione, però, non ci dice quali siano concretamente le norme di jus cogens. Questo compito è lasciato all’interprete, al giudice internazionale, e più in generale alla prassi. Norme di ius cogens
definizione generale è nell’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati: una
accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme come norma a cui non è consentita alcuna deroga , modificabile solo da una successiva norma dello stesso rango. La fonte più utile oggi è il lavoro della Commissione di diritto internazionale (CDI/ILC) del 2022. La CDI chiarisce che i suoi criteri servono soprattutto a identificare
Commissione aveva già in precedenza considerato come perentorie. Quindi quella lista è autorevole, ma non definitiva né completa.
Secondo l’allegato ai Draft Conclusions della CDI del 2022, la lista non esaustiva comprende: il divieto di aggressione ; il divieto di genocidio ; il divieto di crimini contro l’umanità ; le regole fondamentali del diritto internazionale umanitario ; il divieto di discriminazione razziale e apartheid ; il divieto di schiavitù ; il divieto di tortura ; il diritto dei popoli all’autodeterminazione. Di fatto le norme fondamentali del diritto internazionale umanitario , cioè le regole essenziali che proteggono i civili e vietano le violazioni più gravi nei conflitti armati. In sostanza, si tratta di norme che proteggono valori fondamentali e universali della comunità internazionale. Una parte della dottrina, come Conforti, ha sostenuto che abbia carattere cogente anche una norma consuetudinaria corrispondente al contenuto dell’ articolo 103 della Carta ONU , cioè la regola secondo cui gli obblighi derivanti dalla Carta prevalgono sugli obblighi derivanti da altri trattati. L’idea è che si sia formata una norma generale che sancisce l’inderogabilità degli obblighi fondamentali derivanti dalla Carta e dalle decisioni vincolanti delle Nazioni Unite. Articolo 66 della Convenzione di Vienna Sempre in materia di jus cogens, è importante ricordare l’ articolo 66 della Convenzione di Vienna. Per le controversie relative alla nullità o all’estinzione di un trattato per contrasto con una norma imperativa, la Convenzione consente, in certe condizioni, di adire unilateralmente la Corte Internazionale di Giustizia. Questo mostra quanto il diritto cogente sia considerato centrale nella struttura dell’ordinamento internazionale.
lettura più rigorosa, coerente con l’articolo 53, il trattato contrario allo jus cogens è nullo. Secondo una lettura meno radicale, invece, la norma pattizia incompatibile resterebbe formalmente valida ma inapplicabile , perché la norma cogente le è superiore. In altre parole, il rapporto andrebbe espresso più in termini di inderogabilità che di nullità assoluta. Questa seconda impostazione è stata richiamata anche in casi complessi, ad esempio quando si è discusso del rapporto tra decisioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, come nelle misure di congelamento dei beni di soggetti sospettati di terrorismo. Le conseguenze principali sono tre:
da un fatto sociale , cioè dalla convergenza dei comportamenti degli Stati e dal loro riconoscimento come giuridicamente rilevanti. Gli elementi della consuetudine Perché si formi una consuetudine, sono necessari due elementi fondamentali. Il primo è l’elemento oggettivo , cioè la cosiddetta diuturnitas o usus. Si tratta della ripetizione costante e uniforme di un comportamento nel tempo. Questo comportamento deve essere:
Non serve che tutti gli Stati partecipino, ma è sufficiente una maggioranza rappresentativa, cioè una prassi significativa nella comunità internazionale. Inoltre, questa prassi può emergere:
Il secondo elemento è l’elemento soggettivo , cioè la opinio iuris sive necessitatis. Questo è un passaggio cruciale: non basta che gli Stati si comportino in un certo modo, ma devono farlo convinti che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio. Quindi:
Questo serve proprio a distinguere le vere norme giuridiche da semplici pratiche di
Il ruolo della giurisprudenza internazionale La Corte Internazionale di Giustizia ha chiarito molto bene questo aspetto. Ad esempio, nel caso della Piattaforma continentale del Mare del Nord, la Corte ha affermato che non basta una pratica costante: è necessario che tale pratica sia accompagnata dalla convinzione della sua obbligatorietà giuridica. Al contrario, nel caso sulle armi nucleari, la Corte ha escluso l’esistenza di una consuetudine proprio perché mancava una chiara opinio iuris condivisa. Le consuetudini “rapide” (consuetudini lampo) Tradizionalmente si pensava che la consuetudine richiedesse molto tempo per formarsi. Oggi però si riconosce che possono esistere anche consuetudini lampo, cioè norme che si formano in tempi brevi, quando:
fu contestato e contribuì a formare rapidamente una regola consuetudinaria. Le eccezioni all’applicabilità In linea generale, la consuetudine vincola tutti gli Stati. Tuttavia, esistono alcune eccezioni importanti. La prima riguarda le consuetudini particolari , cioè norme che si applicano solo a un gruppo limitato di Stati , ad esempio a livello regionale. La seconda riguarda i cosiddetti persistent objectors, cioè gli Stati che contestano una consuetudine sin dalla sua formazione. Secondo una parte della dottrina, questi Stati non sono vincolati dalla norma consuetudinaria, proprio perché non hanno mai accettato quel comportamento come obbligatorio. Tuttavia, un’altra parte della dottrina sostiene che questa eccezione non possa operare nei confronti delle norme più importanti, soprattutto quelle di carattere cogente. Il problema degli Stati di nuova formazione Un altro problema riguarda gli Stati nati successivamente alla formazione di una consuetudine. La questione è: questi Stati sono vincolati automaticamente? La risposta prevalente è sì, perché la consuetudine è una fonte generale del diritto internazionale. Tuttavia, alcuni Stati, soprattutto quelli nati dalla decolonizzazione, hanno criticato questo meccanismo, sostenendo che molte consuetudini riflettono valori imposti dalle potenze coloniali. Le norme di jus cogens A questo punto bisogna introdurre una categoria fondamentale: quella delle norme di jus cogens. Si tratta di norme consuetudinarie particolarmente importanti, che hanno carattere imperativo e non possono essere derogate. Secondo la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati qualsiasi trattato in contrasto con una norma di jus cogens è nullo. Esempi tipici sono:
Queste norme rappresentano i valori fondamentali della comunità internazionale e introducono una sorta di gerarchia tra le fonti. La codificazione del diritto consuetudinario Un altro aspetto importante è la codificazione, cioè il processo di trasformazione delle norme consuetudinarie in norme scritte. Questo serve a:
rispetto al Trattato CEE , allora, applicando l’attuale articolo 351 TFUE, si sarebbe potuto sostenere che gli obblighi derivanti dal GATT dovessero prevalere , almeno nei rapporti con gli Stati terzi contraenti , anche rispetto alle regole del mercato comune europeo. In linea teorica, quindi, si poteva affermare che la Comunità europea, e poi l’Unione europea, così come gli Stati membri, dovessero rispettare gli obblighi già assunti nel quadro del GATT. Però la giurisprudenza dell’Unione ha progressivamente ridimensionato questa conclusione. Infatti, la Corte di giustizia ha sostenuto che le norme del GATT , e poi in larga misura anche quelle del sistema OMC, hanno spesso carattere programmatico, flessibile e negoziale , e quindi non presentano quel livello di precisione e incondizionatezza necessario per produrre effetti diretti nell’ordinamento dell’Unione. Questo significa che, anche se il GATT era un accordo internazionale preesistente , le sue norme non potevano essere normalmente invocate dai singoli cittadini davanti ai giudici interni o europei per far valere l’incompatibilità di atti dell’Unione. Quindi il punto fondamentale è questo: l’articolo 351 TFUE tutela gli accordi internazionali anteriori conclusi dagli Stati membri con Stati terzi, ma questa tutela non implica automaticamente che tutte le norme di quegli accordi abbiano prevalenza piena e diretta nel sistema dell’Unione. Bisogna infatti verificare anche la natura concreta delle norme internazionali in questione. Nel caso del GATT, la soluzione accolta dalla giurisprudenza europea è stata proprio quella di negare, in via generale, la diretta invocabilità delle sue disposizioni, perché considerate troppo elastiche e dipendenti da valutazioni politiche e negoziali. Di conseguenza, la clausola di compatibilità dell’articolo 351 TFUE non ha finito per attribuire al GATT quella forza di prevalenza immediata che astrattamente si sarebbe potuta immaginare. L’articolo 351 TFUE disciplina il rapporto tra il diritto dell’Unione e gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri prima dell’adesione o prima dell’entrata in vigore dei Trattati europei. La norma tutela gli obblighi internazionali preesistenti verso Stati terzi, ma non comporta automaticamente la prevalenza diretta di tali accordi nell’ordinamento dell’Unione. Il caso più importante è stato quello del GATT: benché anteriore al Trattato CEE , la Corte di giustizia ha escluso in via generale l’effetto diretto delle sue disposizioni, ritenendole programmatiche, flessibili e non incondizionate.
3. I TRATTATI Quando si affronta il tema dei trattati nel diritto internazionale, bisogna partire da un dato fondamentale: il trattato rappresenta la principale fonte di diritto internazionale particolare , cioè una fonte che vincola esclusivamente gli Stati che vi partecipano. Dal punto di vista definitorio, il trattato può essere inteso come un accordo tra due o più soggetti di diritto internazionale, generalmente Stati, diretto a produrre effetti giuridici e disciplinato dal diritto internazionale. Questa definizione trova consacrazione nella Convenzione di Vienna del 1969 , che costituisce oggi il punto di riferimento normativo principale in materia.
Il fondamento stesso dell’efficacia dei trattati risiede nel principio pacta sunt servanda , secondo cui gli accordi devono essere rispettati in buona fede. Questo principio esprime l’idea che il diritto internazionale si fonda essenzialmente sul consenso degli Stati e sulla loro affidabilità reciproca. Se passiamo alla formazione del trattato, possiamo distinguere tra un procedimento solenne e uno semplificato. Nel procedimento solenne si individuano diverse fasi: si parte dalla negoziazione , in cui gli Stati, tramite i propri rappresentanti, discutono il contenuto dell’accordo; segue poi la firma , che ha una funzione di autenticazione del testo ma, di regola, non vincola ancora lo Stato. La fase decisiva è la ratifica , attraverso la quale lo Stato esprime definitivamente il proprio consenso a essere vincolato. Solo con lo scambio o il deposito delle ratifiche il trattato si perfeziona e può entrare in vigore. L’art. 80 della convenzione di Vienna riproduce l’articolo 102 dello statuto ONU secondo il quale ogni trattato stipulato da un membro delle nazioni unite deve essere registrato al più presto presso il segretariato e pubblicato a cura di quest’ultimo. La mancata registrazione provoca invalidità relativa perché il trattato non potrà essere invocato dalle parti davanti all’organizzazione. Il Trattato verrà perfezionato con lo scambio o con il deposito degli strumenti di ratifica. Diversamente, nel procedimento semplificato, la firma è sufficiente a vincolare lo Stato , senza necessità di ratifica. Questo avviene soprattutto per accordi di minore importanza o di carattere tecnico. Un elemento particolarmente rilevante nella vita dei trattati è rappresentato dalle riserve. Con la riserva, uno Stato accetta il trattato ma esclude o modifica l’efficacia di alcune sue disposizioni. Si tratta di uno strumento fondamentale per favorire la partecipazione di un numero maggiore di Stati ai trattati multilaterali. Tuttavia, le riserve sono ammesse solo se compatibili con l’oggetto e lo scopo del trattato , proprio per evitare che l’accordo venga snaturato. Una volta entrato in vigore, il trattato produce effetti vincolanti per le parti. Esso si applica, secondo la regola generale , solo agli Stati che lo hanno stipulato e non può né avvantaggiare né danneggiare Stati terzi, in base al principio pacta tertiis nec nocent nec prosunt. Tuttavia, questo principio conosce alcune eccezioni, ad esempio quando uno Stato terzo accetta espressamente obblighi o diritti derivanti dal trattato, oppure quando una norma pattizia riflette una norma consuetudinaria già vincolante per tutti. Per quanto riguarda l’applicazione nel tempo, il trattato è governato dal principio di irretroattività , per cui non si applica a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Inoltre, esso si applica, salvo diversa volontà delle parti, all’intero territorio dello Stato. Un tema particolarmente delicato riguarda il rapporto tra trattati incompatibili. Nel caso in cui gli stessi Stati concludano due trattati tra loro incompatibili , si applica il principio lex posterior derogat priori, per cui il trattato successivo prevale su quello precedente. Se invece i trattati coinvolgono Stati diversi, entrambi restano validi , ma lo Stato che non riesce a rispettarli entrambi può incorrere in responsabilità internazionale. Va poi ricordato che, in ogni caso, prevalgono gli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, in virtù dell’articolo 103.
Rientrano in questa categoria:
forza ;
In questi casi, il trattato è nullo sin dall’origine , cioè non produce effetti giuridici , e la nullità può essere fatta valere da qualsiasi Stato. Inoltre, non è possibile sanare il vizio perché è in gioco l’ordine pubblico internazionale. La distinzione tra invalidità relative e assolute riflette quindi una differenza di fondo:
nel suo complesso. In conclusione, il sistema delle invalidità dei trattati mostra come il diritto internazionale, pur fondandosi sul consenso degli Stati, ponga dei limiti alla loro libertà, soprattutto quando sono coinvolti principi fondamentali come il divieto dell’uso della forza o il rispetto delle norme di jus cogens. Infine, un’ultima questione fondamentale riguarda la successione degli Stati nei trattati. Quando uno Stato subentra a un altro, ad esempio a seguito di un processo di decolonizzazione o di dissoluzione , si pone il problema di stabilire se i trattati precedenti continuino ad applicarsi. In generale, si distinguono i trattati localizzabili , come quelli relativi ai confini o a diritti territoriali , che tendono a trasmettersi automaticamente , dai trattati di natura politica , che invece non si trasmettono. Nella prassi contemporanea, soprattutto per i nuovi Stati, si tende ad applicare il principio della tabula rasa , per cui il nuovo Stato non è vincolato dai trattati precedenti, salvo diversa volontà. In conclusione, il trattato si presenta come uno strumento estremamente flessibile ma allo stesso tempo strutturato, il cui funzionamento è regolato da un insieme complesso di norme che cercano di bilanciare due esigenze fondamentali: da un lato, la libertà e il consenso degli Stati ; dall’altro, la stabilità e la certezza dei rapporti internazionali , garantite anche dal rispetto di principi inderogabili come lo jus cogens. Il trattato rappresenta la principale fonte di diritto internazionale particolare, cioè vincolante solo per gli Stati che vi partecipan o. Il trattato può essere definito come l’incontro di due o più manifestazioni concordanti di volontà tra soggetti di diritto internazionale, finalizzato a creare, modificare o estinguere norme giuridiche. Questa definizione è confermata anche dalla Convenzione di Vienna del 1969 , che definisce il trattato come un accordo internazionale in forma scritta tra Stati, disciplinato dal diritto internazionale , contenuto in uno o più strumenti. È importante sottolineare che:
devono essere rispettati
Classificazione dei trattati I trattati possono essere classificati secondo diversi criteri. Innanzitutto:
Una categoria intermedia è quella dei trattati semicollettivi , in cui formalmente partecipano più Stati, ma sostanzialmente si contrappongono due gruppi. Un’altra distinzione è:
Poi abbiamo: trattati permanenti o transitori , a seconda della durata degli effetti trattati materiali , che disciplinano direttamente comportamenti trattati formali , che creano meccanismi per produrre ulteriori norme (come i trattati istitutivi di organizzazioni internazionali) La disciplina dei trattati è oggi codificata nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 , che rappresenta il punto di riferimento fondamentale. Questa Convenzione:
Inoltre, stabilisce principi fondamentali come:
Formazione del trattato Passando al procedimento di formazione, bisogna distinguere due modalità:
Forma solenne
dotati di pieni poteri.
particolari). Implica però l’obbligo di non frustrare l’oggetto del trattato.
consenso a essere vincolato. Spesso richiede l’intervento di organi interni (es. Parlamento).
In questi casi, quindi, il procedimento è più complesso: il Parlamento interviene con una legge di autorizzazione alla ratifica , e solo successivamente il Presidente della Repubblica può procedere alla ratifica vera e propria. Diversamente, per i trattati che non rientrano in queste categorie, la ratifica può avvenire senza intervento parlamentare, attraverso un procedimento semplificato. È importante sottolineare che la legge di autorizzazione alla ratifica non produce di per sé effetti internazionali, ma ha una funzione interna : autorizza l’organo competente a esprimere il consenso dello Stato. Dopo la ratifica, è spesso necessario un ulteriore passaggio, cioè l’ ordine di esecuzione , che consente al trattato di produrre effetti nell’ordinamento interno. Questo avviene tramite una legge o un atto normativo che dispone l’applicazione del trattato nel diritto interno. In conclusione, la procedura di ratifica dei trattati nell’ordinamento italiano si caratterizza per la collaborazione tra Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica e rappresenta un esempio di coordinamento tra diritto interno e diritto internazionale. In linea generale, nell’ordinamento italiano la ratifica dei trattati segue lo schema previsto dagli articoli 80 e 87 della Costituzione , con il coinvolgimento del Parlamento nei casi più rilevanti. Tuttavia, nella prassi si sono verificati casi in cui questa impostazione è stata, almeno in parte, attenuata o adattata. Un esempio significativo è rappresentato dall’ adesione dell’Italia alle Nazioni Unite. Formalmente, si tratta di un atto di enorme rilevanza politica e istituzionale , che rientrerebbe certamente tra i trattati per i quali è richiesta l’autorizzazione parlamentare ai sensi dell’articolo 80. Tuttavia, nella prassi, l’adesione all’ONU è avvenuta attraverso un procedimento che ha valorizzato il ruolo del Governo e degli organi internazionali, più che quello del Parlamento nel senso classico. In realtà, il Parlamento è intervenuto, ma non secondo uno schema rigidamente conforme alla distinzione teorica tra autorizzazione e ratifica. Questo riflette una tendenza più generale del diritto internazionale contemporaneo: l’emergere di forme di partecipazione dello Stato a organizzazioni internazionali che non si esauriscono nella logica tradizionale del trattato bilaterale. Inoltre, nella prassi italiana si riscontrano anche altri casi in cui il procedimento è stato semplificato o adattato, ad esempio attraverso il ricorso ad accordi in forma semplificata, conclusi dal Governo senza previa autorizzazione parlamentare , quando non rientrano nelle categorie dell’articolo 80. Questo non significa che la Costituzione venga violata, ma piuttosto che esiste una certa elasticità applicativa , dovuta sia alla complessità delle relazioni internazionali sia alla necessità di garantire rapidità ed efficacia nell’azione dello Stato. In conclusione, possiamo dire che, pur esistendo un quadro costituzionale chiaro in materia di ratifica dei trattati, la prassi italiana ha mostrato alcune deviazioni o adattamenti, soprattutto nei casi di partecipazione a organizzazioni internazionali o di accordi conclusi in forma semplificata, evidenziando una tensione tra rigidità costituzionale ed esigenze operative della politica internazionale. Entrata in vigore del trattato
Il trattato entra in vigore:
tempo
ratifiche o alla presenza del consenso di tutti gli stati negoziatori Vale il principio di irretroattività , quindi il trattato produce effetti solo dopo la sua entrata in vigore. Adesione L’adesione consente a uno Stato che non ha partecipato alla negoziazione di diventare parte del trattato. È tipica dei trattati multilaterali aperti. Va distinta dall’ accessione , che può riguardare solo parti del trattato. Le riserve Un tema centrale è quello delle riserve. La riserva è una dichiarazione unilaterale con cui uno Stato accetta il trattato ma esclude o modifica l’efficacia di alcune clausole. La funzione è permettere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati. Le riserve:
Possono consistere:
Gli altri Stati possono:
In caso di accettazione, il trattato si applica tra le parti con le modifiche derivanti dalla riserva. Dichiarazioni interpretative Le dichiarazioni interpretative servono a chiarire il significato che uno Stato attribuisce a una clausola. Non modificano formalmente il trattato, ma possono influenzarne l’applicazione. In alcuni casi, però, possono avvicinarsi alle riserve (se condizionano il consenso). Modifiche ed emendamenti I trattati possono essere modificati:
Questi ultimi sono ammessi solo se: