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Diritto internazionale domande e risposte, Dispense di Diritto Internazionale

Diritto Internazionale elenco delle domande con tutte le risposte

Tipologia: Dispense

2025/2026

Caricato il 10/04/2026

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1. Cosa si intende per diritto internazionale non scritto? Quali sono gli
elementi costitutivi della consuetudine?
Quando si parla di diritto internazionale non scritto, ci si riferisce essenzialmente al
diritto internazionale generale di fonte consuetudinaria. Si tratta di norme che
non nascono da un atto formale di produzione normativa, come accade per i trattati,
ma che si formano progressivamente nella prassi della comunità internazionale. In
questo senso, la consuetudine rappresenta la fonte storicamente più antica del diritto
internazionale ed esprime il carattere originariamente decentrato dell’ordinamento
internazionale, che non conosce un legislatore superiore agli Stati.
La consuetudine si compone tradizionalmente di due elementi costitutivi. Il primo è
l’elemento materiale, cioè la diuturnitas o usus, che consiste nella ripetizione
costante, uniforme e sufficientemente generalizzata di un determinato
comportamento da parte degli Stati. Il secondo è l’elemento psicologico o soggettivo,
la opinio iuris sive necessitatis, cioè la convinzione che quel comportamento sia
giuridicamente dovuto, oppure socialmente necessario in quanto percepito come
conforme a diritto.
Il punto essenziale è che la mera ripetizione di un comportamento non basta: se così
fosse, ogni prassi diffusa diverrebbe automaticamente norma. La consuetudine,
invece, richiede che gli Stati si comportino in un certo modo non solo perché è
utile, opportuno o diplomaticamente conveniente, ma perché ritengono di
doverlo fare in base a una regola giuridica. È proprio questo elemento che consente di
distinguere la norma consuetudinaria dal mero uso o dalla cortesia internazionale.
2. Come viene rilevata una consuetudine?
La consuetudine, proprio perché non è originariamente racchiusa in un testo
normativo, deve essere accertata attraverso un procedimento di ricostruzione
della prassi internazionale. Questo significa che l’interprete, il giudice o il giurista
devono verificare se esista un comportamento sufficientemente costante, uniforme e
generalizzato degli Stati, accompagnato dall’opinio iuris.
I principali indici rivelatori della consuetudine sono molteplici: la prassi diplomatica,
le dichiarazioni ufficiali degli Stati, la corrispondenza tra governi, il contenuto delle
note verbali, le prese di posizione in sede internazionale, le legislazioni interne, le
decisioni dei giudici nazionali, la prassi amministrativa e militare, nonché la
giurisprudenza internazionale. Anche i trattati possono avere rilievo, non in quanto
produttivi di consuetudine in modo automatico, ma perché possono costituire prova
dell’esistenza di una prassi generale oppure codificare una regola già consuetudinaria.
Per accertare l’opinio iuris si guarda soprattutto al modo in cui gli Stati motivano
giuridicamente il proprio comportamento, alle pretese nei confronti di altri Stati,
all’uso di argomentazioni giuridiche e alla rappresentazione che essi danno delle
proprie condotte come conformi a un obbligo o a un diritto. Per questo motivo la
rilevazione della consuetudine non è mai un’operazione meramente meccanica: è
un’attività ricostruttiva che richiede valutazione qualitativa della prassi.
3. Qual è il tempo di formazione della consuetudine?
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1. Cosa si intende per diritto internazionale non scritto? Quali sono gli elementi costitutivi della consuetudine? Quando si parla di diritto internazionale non scritto, ci si riferisce essenzialmente al diritto internazionale generale di fonte consuetudinaria. Si tratta di norme che non nascono da un atto formale di produzione normativa, come accade per i trattati, ma che si formano progressivamente nella prassi della comunità internazionale. In questo senso, la consuetudine rappresenta la fonte storicamente più antica del diritto internazionale ed esprime il carattere originariamente decentrato dell’ordinamento internazionale, che non conosce un legislatore superiore agli Stati. La consuetudine si compone tradizionalmente di due elementi costitutivi. Il primo è l’elemento materiale, cioè la diuturnitas o usus , che consiste nella ripetizione costante, uniforme e sufficientemente generalizzata di un determinato comportamento da parte degli Stati. Il secondo è l’elemento psicologico o soggettivo, la opinio iuris sive necessitatis , cioè la convinzione che quel comportamento sia giuridicamente dovuto, oppure socialmente necessario in quanto percepito come conforme a diritto. Il punto essenziale è che la mera ripetizione di un comportamento non basta: se così fosse, ogni prassi diffusa diverrebbe automaticamente norma. La consuetudine, invece, richiede che gli Stati si comportino in un certo modo non solo perché è utile, opportuno o diplomaticamente conveniente , ma perché ritengono di doverlo fare in base a una regola giuridica. È proprio questo elemento che consente di distinguere la norma consuetudinaria dal mero uso o dalla cortesia internazionale. 2. Come viene rilevata una consuetudine? La consuetudine, proprio perché non è originariamente racchiusa in un testo normativo, deve essere accertata attraverso un procedimento di ricostruzione della prassi internazionale. Questo significa che l’interprete, il giudice o il giurista devono verificare se esista un comportamento sufficientemente costante, uniforme e generalizzato degli Stati, accompagnato dall’opinio iuris. I principali indici rivelatori della consuetudine sono molteplici: la prassi diplomatica , le dichiarazioni ufficiali degli Stati, la corrispondenza tra governi, il contenuto delle note verbali, le prese di posizione in sede internazionale, le legislazioni interne , le decisioni dei giudici nazionali , la prassi amministrativa e militare , nonché la giurisprudenza internazionale. Anche i trattati possono avere rilievo, non in quanto produttivi di consuetudine in modo automatico, ma perché possono costituire prova dell’esistenza di una prassi generale oppure codificare una regola già consuetudinaria. Per accertare l’opinio iuris si guarda soprattutto al modo in cui gli Stati motivano giuridicamente il proprio comportamento, alle pretese nei confronti di altri Stati, all’uso di argomentazioni giuridiche e alla rappresentazione che essi danno delle proprie condotte come conformi a un obbligo o a un diritto. Per questo motivo la rilevazione della consuetudine non è mai un’operazione meramente meccanica: è un’attività ricostruttiva che richiede valutazione qualitativa della prassi. 3. Qual è il tempo di formazione della consuetudine?

Non esiste, nel diritto internazionale, un tempo rigidamente predeterminato per la formazione della consuetudine. Sarebbe quindi errato pensare che occorra necessariamente un certo numero di anni o un determinato arco temporale. La formazione della consuetudine dipende piuttosto dalla densità, continuità e significatività della prassi , oltre che dalla chiarezza con cui emerge l’opinio iuris. Nella concezione tradizionale si riteneva che la consuetudine richiedesse tempi lunghi, proprio perché si fonda su una pratica stabile e ripetuta. Tuttavia, il diritto internazionale contemporaneo ha mostrato che in alcune materie possono formarsi anche consuetudini rapide , quando la prassi degli Stati è molto intensa, convergente e subito accompagnata da una forte convinzione della sua obbligatorietà. Questo è avvenuto soprattutto in settori nuovi o in presenza di esigenze molto avvertite dalla comunità internazionale. Dunque, più che di durata temporale in senso cronologico, bisogna parlare di maturazione della regola : la consuetudine si forma quando la prassi e l’opinio iuris raggiungono un grado sufficiente di consolidamento.

4. Quali organi dello Stato concorrono alla formazione della consuetudine? Concorrono alla formazione della consuetudine tutti gli organi il cui comportamento è imputabile allo Stato. Questo significa che la consuetudine non nasce soltanto attraverso l’attività diplomatica o governativa in senso stretto, ma mediante l’insieme delle condotte rilevanti poste in essere dagli apparati statali. Certamente hanno un ruolo centrale il governo , il ministero degli affari esteri , i rappresentanti diplomatici , le forze armate e in generale gli organi dell’esecutivo, perché sono quelli che agiscono più direttamente nella sfera internazionale. Ma contribuiscono anche il parlamento , attraverso la legislazione e gli atti di indirizzo politico, e il potere giudiziario , soprattutto quando i giudici nazionali interpretano o applicano norme internazionali, manifestando così la posizione dello Stato. Anche l’attività amministrativa può essere rilevante, in quanto espressione del comportamento statale. In altri termini, la consuetudine si forma attraverso la prassi complessiva dello Stato-organizzazione , non solo attraverso le sue dichiarazioni diplomatiche. 5. Chi sono i destinatari delle norme consuetudinarie? Le norme consuetudinarie, in quanto norme di diritto internazionale generale, si rivolgono a tutti i soggetti dell’ordinamento internazionale. In primo luogo, quindi, a tutti gli Stati , che ne sono i destinatari tipici. È proprio questo carattere generale a distinguere la consuetudine dal trattato, che invece vincola soltanto gli Stati parti. Nei limiti in cui siano soggetti di diritto internazionale, anche le organizzazioni internazionali possono essere destinatarie di norme consuetudinarie, purché tali norme siano compatibili con la loro natura e con le loro competenze. Più in generale, la consuetudine esprime il diritto comune dell’ordinamento internazionale e si applica a tutti coloro che ne fanno parte.

generale, si collocano su piani diversi ma che possono entrare in contatto e anche in tensione. Il punto di partenza è che, nel diritto internazionale, non esiste una gerarchia rigida e generale tra norma consuetudinaria e norma pattizia, salvo il caso del jus cogens , che naturalmente prevale sempre. Al di fuori di questa ipotesi, il rapporto tra consuetudine e trattato va ricostruito caso per caso. In linea di principio, il trattato è una fonte di diritto internazionale particolare , cioè vincola soltanto gli Stati che vi partecipano, mentre la consuetudine è una fonte generale , che vincola la comunità internazionale nel suo complesso. Da ciò potrebbe sembrare, a prima vista, che una norma consuetudinaria successiva possa sempre “superare” il trattato. In realtà, la questione è più complessa. Se due o più Stati hanno concluso un trattato che disciplina un certo rapporto, quel trattato continua normalmente a regolare i loro rapporti anche se, sul piano generale, si sviluppa una consuetudine successiva su quella stessa materia. Questo perché il trattato, tra le parti, opera come lex specialis , cioè come regola particolare che prevale, nei loro rapporti reciproci, sulla regola generale, almeno finché non emerga una diversa volontà o una incompatibilità di tipo superiore. Tuttavia, non si può escludere che una norma consuetudinaria successiva incida sul trattato. Questo può avvenire soprattutto in due situazioni. La prima è quella in cui la nuova consuetudine si consolidi anche attraverso il comportamento degli stessi Stati parti del trattato, mostrando chiaramente che essi non intendono più applicare la disciplina pattizia originaria, ma si conformano ormai a una diversa regola generale. In questo caso, più che di “abrogazione automatica” del trattato da parte della consuetudine, si dovrebbe parlare di evoluzione del quadro normativo e di possibile superamento del trattato per effetto della nuova prassi e della nuova opinio iuris condivisa anche dalle parti. La seconda ipotesi, molto più netta, è quella in cui la norma consuetudinaria successiva abbia natura di jus cogens. In questo caso il problema si risolve in modo molto chiaro: il trattato incompatibile non può più restare valido o efficace, perché nessun trattato può derogare a una norma imperativa di diritto internazionale generale. Se la norma di jus cogens esiste già al momento della conclusione del trattato, il trattato è nullo; se la norma imperativa emerge successivamente, il trattato si estingue nella misura della incompatibilità. Quindi, per rispondere in modo corretto e completo, bisogna dire che:  in linea generale , una norma consuetudinaria ordinaria non abroga automaticamente un trattato tra due o più Stati, perché il trattato continua a regolare i rapporti tra le parti come diritto particolare;  può però incidere sul trattato quando risulti che anche le parti si siano ormai conformate alla nuova regola, modificando la propria prassi giuridica;  certamente prevale , invece, se si tratta di una norma di jus cogens , che non può mai essere derogata dal diritto pattizio. La conclusione corretta, quindi, è che la consuetudine ordinaria non elimina di per sé il trattato , ma può contribuire a modificarne il quadro applicativo; mentre la consuetudine imperativa, cioè il jus cogens, prevale sempre e rende invalido o inefficace il trattato incompatibile.

10. Cosa si intende per obiettore persistente? La figura dell’ obiettore persistente è una delle questioni più interessanti della teoria della consuetudine, perché mette in luce il rapporto tra il carattere generale della norma consuetudinaria e il ruolo del consenso degli Stati nella sua formazione. In via generale, la consuetudine, una volta formatasi, vincola tutti gli Stati, anche quelli che non vi hanno partecipato attivamente o che sono sorti successivamente. Tuttavia, la dottrina e in parte anche la prassi hanno elaborato la figura dello Stato persistent objector , cioè dello Stato che, fin dalla fase di formazione della norma consuetudinaria, abbia manifestato in modo chiaro, continuo e inequivoco la propria opposizione a quella regola. L’idea di fondo è la seguente: poiché la consuetudine nasce dalla prassi generale accompagnata dall’opinio iuris, se uno Stato si oppone costantemente alla formazione di quella regola, si può ritenere che esso non abbia mai accettato di essere vincolato da essa. In questa prospettiva, lo Stato obiettore persistente resterebbe fuori dall’ambito di applicazione della nuova norma consuetudinaria. Però bisogna essere molto precisi, perché non basta una semplice contestazione occasionale o una protesta isolata. Per parlare veramente di obiettore persistente occorrono alcuni requisiti rigorosi. Anzitutto, l’opposizione deve essere tempestiva , cioè deve manifestarsi sin dall’inizio del processo di formazione della consuetudine. Se lo Stato tace durante la formazione della regola e poi si oppone solo quando la consuetudine è già consolidata, non può invocare questo status. In secondo luogo, l’opposizione deve essere chiara ed esplicita. Non basta una posizione ambigua o una condotta non perfettamente coerente. Lo Stato deve far sapere in modo netto che non riconosce quella prassi come giuridicamente obbligatoria. In terzo luogo, l’opposizione deve essere costante e mantenuta nel tempo. Se lo Stato inizialmente protesta ma poi si conforma alla regola o smette di opporsi, perde la possibilità di essere considerato obiettore persistente. Questa figura, quindi, è eccezionale e si giustifica in ragione del fatto che la consuetudine, pur essendo diritto generale, conserva un legame con la volontà e con la prassi degli Stati. Tuttavia, la figura dell’obiettore persistente incontra un limite fondamentale: non può essere invocata nei confronti delle norme di jus cogens. Le norme imperative del diritto internazionale generale, infatti, si impongono a tutti gli Stati indipendentemente da qualsiasi opposizione individuale, proprio perché tutelano valori fondamentali della comunità internazionale nel suo complesso. Di conseguenza, l’obiezione persistente può operare, secondo la ricostruzione prevalente, solo rispetto a norme consuetudinarie ordinarie , ma non rispetto a norme cogenti. Dal punto di vista sistematico, la figura dell’obiettore persistente è molto importante perché mostra che la consuetudine, pur essendo generale, non è completamente sganciata dal consenso statale. Allo stesso tempo, però, la sua applicazione resta limitata e rigorosa, proprio per evitare che gli Stati possano sottrarsi con facilità alle regole generali della comunità internazionale.

La giuridicità dell’accordo si fonda sul principio consuetudinario pacta sunt servanda , cioè sull’idea che gli accordi validamente conclusi devono essere rispettati in buona fede. Questo principio è uno dei cardini dell’intero diritto internazionale e spiega perché il consenso degli Stati si trasformi in vincolo giuridico. Senza questa norma generale, il trattato sarebbe un mero fatto politico. Invece, grazie a essa, l’ordinamento internazionale attribuisce effetti obbligatori alla volontà concorde degli Stati.

15. Da quale procedimento di formazione trae vita l’accordo? L’accordo trae vita dal procedimento di formazione del trattato, che comprende tutte le fasi attraverso cui il consenso si forma, si manifesta e si perfeziona. In linea generale, le fasi sono: negoziazione , adozione del testo , autenticazione , espressione del consenso a obbligarsi e entrata in vigore. Le modalità concrete variano a seconda del tipo di trattato e della volontà delle parti. Questo conferma il carattere flessibile e consensuale della materia. 16. Con riferimento ai procedimenti di formazione dei trattati, quale principio stabilisce la Convenzione di Vienna? Esiste libertà di scelta? La Convenzione di Vienna riflette il principio della libertà delle forme. Ciò significa che, salvo diversa previsione delle parti o particolari esigenze del diritto interno, gli Stati sono liberi di scegliere il procedimento di conclusione del trattato. Questo principio è coerente con la struttura consensualistica del diritto internazionale: non esiste un unico modello rigido di formazione dei trattati. Gli Stati possono dunque ricorrere tanto a procedure solenni quanto a procedure semplificate, a seconda della natura dell’accordo e del grado di formalizzazione che ritengono opportuno. 17. La prassi distingue fra trattati in forma solenne e accordi in forma semplificata? Quali elementi consentono la distinzione? Quali sono analogie e differenze? Nel diritto internazionale, uno dei principi fondamentali in materia di trattati è quello della libertà delle forme , espressamente riconosciuto dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Questo principio significa che gli Stati sono liberi di scegliere le modalità attraverso cui manifestare il proprio consenso a essere vincolati da un accordo internazionale, senza essere obbligati a seguire un modello rigido e predeterminato. Tuttavia, pur in presenza di questa libertà, la prassi internazionale ha elaborato una distinzione molto importante tra due grandi categorie di procedimenti di formazione dei trattati: la forma solenne e la forma semplificata. Si tratta di una distinzione non formalmente codificata in modo rigido, ma ampiamente riconosciuta nella prassi e nella dottrina. La forma solenne è il procedimento tradizionale e più articolato. Essa si caratterizza per una serie di fasi distinte: anzitutto la negoziazione del testo tra i rappresentanti degli Stati; poi l’ adozione del testo; quindi la firma , che autentica il testo e manifesta

una prima adesione; successivamente la ratifica , cioè l’atto con cui lo Stato esprime il proprio consenso definitivo a essere vincolato; e infine lo scambio o deposito degli strumenti di ratifica e l’ entrata in vigore del trattato. L’elemento decisivo che caratterizza la forma solenne è proprio la presenza della ratifica come fase autonoma e necessaria per perfezionare il consenso dello Stato. La firma, in questo caso, non basta: ha un valore preparatorio e di autenticazione, ma non vincola ancora definitivamente lo Stato. Diverso è il caso degli accordi in forma semplificata , che si caratterizzano per una procedura molto più snella. Qui il consenso dello Stato a essere vincolato si perfeziona senza bisogno di ratifica, attraverso atti come la firma , lo scambio di note diplomatiche , o altre modalità equivalenti. In questi casi, quindi, la firma non è solo un atto preliminare, ma rappresenta direttamente il momento in cui lo Stato si obbliga giuridicamente. Il criterio principale per distinguere tra le due forme non è tanto il contenuto del trattato, quanto il modo in cui gli Stati intendono manifestare il consenso. In altre parole, ciò che conta è se le parti abbiano previsto o meno la necessità della ratifica come fase ulteriore e distinta. Se la ratifica è richiesta, siamo in presenza di forma solenne; se invece il consenso si perfeziona immediatamente con la firma o con altro atto equivalente, si parla di forma semplificata. Dal punto di vista delle analogie , entrambe le forme sono pienamente valide sul piano del diritto internazionale e producono effetti giuridici vincolanti per gli Stati che vi partecipano. In entrambi i casi, infatti, si realizza un accordo internazionale fondato sul consenso, e si applica il principio pacta sunt servanda , che impone agli Stati di eseguire in buona fede gli obblighi assunti. Le differenze , invece, riguardano principalmente la struttura del procedimento e il momento in cui il vincolo giuridico si perfeziona. Nella forma solenne il procedimento è più lungo e articolato, e il vincolo nasce con la ratifica; nella forma semplificata il procedimento è più rapido, e il vincolo sorge immediatamente con l’atto che esprime il consenso, spesso la firma. Un’altra differenza importante riguarda il coinvolgimento degli organi interni dello Stato. La forma solenne, proprio perché richiede la ratifica, implica spesso un intervento degli organi costituzionali interni – ad esempio, in Italia, il Parlamento nei casi previsti dall’articolo 80 della Costituzione. La forma semplificata, invece, consente una maggiore rapidità e flessibilità, ed è spesso utilizzata per accordi di natura tecnica, amministrativa o comunque meno sensibili sul piano politico. In conclusione, si può dire che, pur nel quadro della libertà delle forme, la distinzione tra forma solenne e forma semplificata rappresenta una distinzione funzionale , che riflette esigenze diverse: da un lato, la necessità di un procedimento più garantito e complesso per gli accordi più rilevanti; dall’altro, l’esigenza di rapidità ed efficienza per gli accordi di natura più tecnica o operativa. Entrambe le forme, tuttavia, si collocano pienamente all’interno del sistema del diritto internazionale e sono espressione della medesima logica consensualistica che lo caratterizza.

18. In quante e quali fasi si articolano le due procedure?

Accettazione e approvazione sono modalità di espressione del consenso ad obbligarsi che, sul piano funzionale, sono sostanzialmente assimilabili alla ratifica. Servono a manifestare in modo definitivo la volontà dello Stato di essere vincolato dal trattato. L’ adesione , invece, è la modalità con cui uno Stato che non ha preso parte ai negoziati originari entra successivamente a far parte di un trattato, purché il trattato lo consenta. Anche l’adesione, quindi, è un atto di consenso definitivo, ma si colloca in una fase successiva rispetto alla conclusione originaria del trattato.

23. Cos’è la ratifica? La ratifica è l’atto con cui lo Stato, dopo la firma del trattato, esprime in maniera definitiva il proprio consenso a essere vincolato. Essa assume un rilievo decisivo nella procedura solenne, perché è il momento in cui si perfeziona la volontà dello Stato sul piano internazionale. Sul piano interno, la ratifica può richiedere il rispetto di procedure costituzionali specifiche; sul piano internazionale, rappresenta il mezzo formale attraverso cui lo Stato diventa definitivamente parte del trattato. 24. Chi ratifica gli accordi internazionali? La risposta dipende dall’ordinamento costituzionale interno. In Italia, la ratifica degli accordi internazionali spetta al Presidente della Repubblica , ai sensi dell’articolo 87 della Costituzione. Tuttavia, nei casi previsti dall’articolo 80, essa è subordinata alla previa autorizzazione delle Camere. Questo mostra bene la distinzione tra piano interno e piano internazionale: internamente si seguono le regole costituzionali, ma sul piano esterno conta l’atto con cui lo Stato manifesta il proprio consenso. 25. Ai fini della ratifica di un accordo internazionale, in Italia per quali materie si rende necessario il passaggio parlamentare? Cosa prevede l’articolo 80 della Costituzione italiana? L’articolo 80 della Costituzione prevede che le Camere autorizzino con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica , oppure prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari , o importano variazioni del territorio , oneri alle finanze o modificazioni di leggi. La ratio della norma è evidente: assicurare che i trattati più rilevanti per l’indirizzo politico dello Stato, per l’assetto normativo interno o per le finanze pubbliche siano sottoposti al controllo parlamentare. Il Parlamento, in questi casi, non ratifica direttamente il trattato, ma adotta una legge di autorizzazione alla ratifica , dopo la quale il Presidente della Repubblica può procedere formalmente. Questa disciplina realizza un equilibrio tra la dimensione internazionale dell’azione statale e il principio democratico interno. 26. Quando entra in vigore il trattato? L’entrata in vigore del trattato può essere differita nel tempo?

L’entrata in vigore del trattato è il momento a partire dal quale esso comincia a produrre i suoi effetti giuridici vincolanti tra le parti. Non coincide necessariamente con la firma, né con la ratifica, perché dipende innanzitutto da ciò che le parti hanno stabilito nel trattato stesso. In base alla Convenzione di Vienna, il trattato entra in vigore secondo le modalità e alla data previste dal trattato oppure concordate dagli Stati negoziatori. Se il trattato non contiene una disciplina specifica, esso entra in vigore non appena sia stato espresso il consenso a obbligarsi da parte di tutti gli Stati che hanno partecipato alla negoziazione. Molto spesso, specialmente nei trattati multilaterali, l’entrata in vigore è differita nel tempo. Questo significa che il trattato non produce effetti immediatamente dopo la firma o la ratifica, ma solo al verificarsi di determinate condizioni, ad esempio il raggiungimento di un numero minimo di ratifiche oppure il decorso di un certo periodo di tempo dal deposito dell’ultimo strumento necessario. Questa possibilità è molto importante sul piano pratico, perché consente agli Stati di organizzare il passaggio dal piano della conclusione del trattato a quello della sua effettiva applicazione. Dunque, l’entrata in vigore non è un momento automatico, ma una fase distinta e disciplinata dal diritto dei trattati.

27. In cosa consiste l’applicazione provvisoria dei trattati? L’applicazione provvisoria consiste nella possibilità che un trattato, o alcune sue disposizioni, venga applicato prima della sua formale entrata in vigore. Si tratta, quindi, di una tecnica attraverso cui gli Stati anticipano sul piano pratico gli effetti del trattato, pur non essendosi ancora completato il procedimento ordinario di perfezionamento. La Convenzione di Vienna riconosce questa possibilità quando il trattato stesso la prevede oppure quando gli Stati negoziatori lo abbiano convenuto in altro modo. L’idea di fondo è che, in determinate situazioni, gli Stati possano avere interesse a dare immediata attuazione a una disciplina pattizia, senza attendere i tempi, talvolta lunghi, della ratifica e dell’entrata in vigore. Naturalmente, l’applicazione provvisoria non equivale ancora all’entrata in vigore definitiva del trattato. Essa è una misura anticipatoria e provvisoria, che può cessare se lo Stato decide poi di non ratificare il trattato, salvo i limiti derivanti dagli impegni assunti nel frattempo. È un istituto particolarmente rilevante nei rapporti economici, tecnici o commerciali, dove le esigenze di rapidità possono spingere gli Stati a non attendere la conclusione del procedimento ordinario. 28. Qual è il regime di pubblicità previsto per i trattati internazionali (registrazione)? Sul piano internazionale, il regime di pubblicità dei trattati si collega soprattutto all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite , secondo cui ogni trattato o accordo internazionale concluso da uno Stato membro dopo l’entrata in vigore della Carta deve essere registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite e da questo pubblicato.

intende escludere o modificare l’effetto giuridico di una o più disposizioni del trattato nei propri confronti. La funzione dell’istituto è molto importante: consentire una più ampia partecipazione degli Stati ai trattati multilaterali, evitando che il dissenso su singole clausole impedisca l’adesione all’intero accordo. Storicamente, l’istituto ha conosciuto un’evoluzione significativa. In un primo momento prevaleva un’impostazione rigida, legata alla regola dell’ unanimità , secondo cui la riserva era ammessa solo se accettata da tutti gli altri contraenti. Successivamente, soprattutto grazie al parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 1951 sulla Convenzione sul genocidio, si è affermato un sistema più flessibile, oggi recepito dalla Convenzione di Vienna, fondato sul criterio della compatibilità della riserva con l’oggetto e lo scopo del trattato. Dunque, l’evoluzione è andata da una logica consensualistica rigida a una logica più funzionale alla massima universalizzazione del trattato, soprattutto nei grandi accordi multilaterali.

32. In cosa consistono le dichiarazioni interpretative? Le dichiarazioni interpretative sono dichiarazioni unilaterali con cui uno Stato, nel momento in cui esprime il proprio consenso a obbligarsi, chiarisce il significato che attribuisce a una determinata disposizione del trattato. La loro funzione è di precisarne l’interpretazione. La distinzione rispetto alla riserva è importante ma non sempre semplice. In teoria, la dichiarazione interpretativa si limita a chiarire il modo in cui lo Stato intende leggere una clausola, mentre la riserva mira a restringerne o modificarne l’efficacia. Tuttavia, nella prassi, alcune dichiarazioni interpretative possono avere un contenuto sostanzialmente limitativo e dunque avvicinarsi molto alle riserve. Per questo motivo, la qualificazione dipende non tanto dal nome che lo Stato attribuisce alla dichiarazione, quanto dal suo contenuto sostanziale e dagli effetti che essa mira a produrre. 33. Quando, ai sensi dell’art. 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, si parla di inammissibilità della riserva? L’articolo 19 della Convenzione di Vienna stabilisce che una riserva è inammissibile in tre ipotesi principali. In primo luogo, quando il trattato vieta espressamente ogni riserva. In secondo luogo, quando il trattato consente soltanto determinate riserve e quella formulata non rientra tra esse. In terzo luogo, e questa è la regola più importante, quando la riserva è incompatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato. Quest’ultimo criterio è centrale, soprattutto per i trattati multilaterali e per quelli in materia di diritti umani. Esso richiede di verificare se la riserva incida in modo tale da compromettere la funzione essenziale del trattato. Se ciò accade, la riserva non può essere ammessa.

In sostanza, l’ammissibilità della riserva non dipende soltanto dalla volontà formale dello Stato, ma deve essere valutata alla luce della struttura e della finalità complessiva dell’accordo.

34. Può uno Stato obiettare a una riserva? Sì, uno Stato può obiettare a una riserva formulata da un altro Stato. L’obiezione è l’atto con cui lo Stato contesta la riserva, ritenendola inammissibile o comunque non accettabile nei rapporti bilaterali con lo Stato riservatario. Gli effetti dell’obiezione possono essere diversi. Lo Stato obiettante può limitarsi a contestare la riserva ma accettare comunque che il trattato entri in vigore nei rapporti tra i due Stati, con esclusione o modifica della disposizione oggetto di riserva. Oppure può dichiarare che, a causa della riserva, il trattato non entrerà in vigore nei rapporti tra esso e lo Stato riservatario. Dunque, l’obiezione è uno strumento con cui gli Stati reagiscono alla riserva, ma i suoi effetti dipendono dal contenuto dell’obiezione stessa e dal regime previsto dal trattato. 35. È possibile formulare riserve a trattati multilaterali diretti alla tutela dei diritti umani? In linea generale sì, le riserve possono essere formulate anche rispetto ai trattati multilaterali in materia di diritti umani, ma in questo ambito l’istituto incontra limiti particolarmente rigorosi. La ragione è che tali trattati non si limitano a regolare rapporti di scambio tra Stati, ma perseguono finalità di tutela di valori fondamentali e di protezione della persona. Per questo motivo, la compatibilità della riserva con l’oggetto e lo scopo del trattato è valutata con particolare severità. Se una riserva incide sul nucleo essenziale degli obblighi di tutela, essa tende a essere considerata inammissibile. Inoltre, in materia di diritti umani è emersa nella prassi la tendenza degli organi di controllo internazionali, come i comitati convenzionali, a pronunciarsi sulla validità delle riserve, proprio per evitare che l’istituto venga usato per svuotare il contenuto del trattato. 36. Quali effetti possono avere i trattati per gli Stati terzi, ovvero per gli Stati che non sono parti contraenti del trattato? In base al principio classico pacta tertiis nec nocent nec prosunt , i trattati non producono né obblighi né diritti per gli Stati terzi senza il loro consenso. Questo principio esprime un’esigenza fondamentale del diritto internazionale: nessuno Stato può essere vincolato da un accordo al quale non ha partecipato. Tuttavia, vi sono alcune precisazioni importanti. Un trattato può attribuire un diritto a uno Stato terzo se questo lo accetta, e può eccezionalmente porre un obbligo a carico di uno Stato terzo solo con il suo espresso consenso. Inoltre, se una norma contenuta in un trattato coincide con una norma consuetudinaria, essa può vincolare anche gli Stati terzi, ma in quanto norma consuetudinaria, non in quanto clausola pattizia.

In conclusione, la successione dei trattati nel tempo non è un fenomeno automatico di sostituzione, ma un problema di coordinamento tra fonti pattizie , che viene risolto attraverso una combinazione di criteri: volontà delle parti, lex posterior, lex specialis, identità o diversità delle parti e compatibilità delle norme. Questo riflette la natura flessibile e consensualistica del diritto internazionale, in cui il ruolo centrale è sempre svolto dalla volontà degli Stati e dall’interpretazione sistematica delle loro obbligazioni.

38. Come i mutamenti territoriali influiscono sul fenomeno della successione dei trattati nel tempo? Quando si affronta il tema della successione degli Stati , uno degli aspetti più delicati riguarda proprio l’effetto dei mutamenti territoriali sui trattati internazionali. In altre parole, bisogna chiedersi: cosa succede ai trattati quando cambia la titolarità della sovranità su un territorio? Il punto di partenza è che il diritto internazionale distingue diverse ipotesi di mutamento territoriale, e a ciascuna corrispondono soluzioni non sempre identiche. Tuttavia, è possibile individuare alcuni principi generali. Una prima distinzione fondamentale è quella tra trattati di natura territoriale e trattati di natura personale o politica. I trattati di natura territoriale – ad esempio quelli che stabiliscono confini, diritti su acque, servitù territoriali o regimi di navigazione – tendono a seguire il territorio. Questo significa che, in caso di mutamento di sovranità, tali trattati continuano ad applicarsi al territorio interessato, indipendentemente dal cambiamento dello Stato sovrano. Si tratta di una regola molto importante, perché garantisce la stabilità delle frontiere e dei rapporti territoriali , evitando che ogni mutamento politico produca incertezza giuridica. Diverso è il discorso per i trattati di natura più generale, politica o economica, che non sono strettamente legati al territorio. In questi casi, il problema è capire se il nuovo Stato subentri automaticamente nei trattati del precedente oppure no. Qui entra in gioco il principio della cosiddetta tabula rasa , secondo cui il nuovo Stato non è automaticamente vincolato dai trattati conclusi dallo Stato predecessore. Questo principio si è affermato soprattutto nei processi di decolonizzazione , dove si è ritenuto che il nuovo Stato indipendente dovesse essere libero di decidere a quali trattati aderire. Tuttavia, la tabula rasa non è un principio assoluto e universale. In altri contesti, come nei casi di fusione , incorporazione o continuità statale , può prevalere invece un criterio di continuità, per cui il nuovo soggetto mantiene in vigore i trattati del precedente. Un altro elemento da considerare è la posizione degli altri Stati contraenti. La successione nei trattati non dipende solo dal nuovo Stato, ma anche dal consenso o dall’accettazione degli altri Stati coinvolti, soprattutto quando si tratta di trattati multilaterali. In questo senso, la successione nei trattati è spesso il risultato di una combinazione tra principi giuridici e prassi negoziale. Va poi ricordato che la materia è stata oggetto di tentativi di codificazione, in particolare con la Convenzione di Vienna del 1978 sulla successione degli Stati

nei trattati , che distingue tra diversi tipi di successione (ad esempio Stati di nuova indipendenza, successione per fusione o separazione). Tuttavia, questa Convenzione non ha avuto un’ampia adesione e, quindi, molte delle sue regole riflettono più un orientamento dottrinale che un diritto universalmente vincolante. In definitiva, si può dire che i mutamenti territoriali incidono profondamente sulla sorte dei trattati, ma non esiste una soluzione unica valida per tutti i casi. Il diritto internazionale combina diversi criteri:  la continuità per i trattati territoriali;  la tabula rasa soprattutto per gli Stati di nuova indipendenza;  la continuità o successione automatica in alcune ipotesi di trasformazione statale;  il ruolo decisivo della volontà degli Stati e della prassi. La conclusione più corretta, quindi, è che la successione dei trattati nei mutamenti territoriali non è regolata da un principio unico e rigido, ma da un sistema flessibile, che cerca di bilanciare due esigenze fondamentali: da un lato la stabilità dei rapporti internazionali , dall’altro il rispetto dell’autonomia del nuovo soggetto statale.

39. Quali sono i criteri interpretativi dei trattati (artt. 31-33 Conv. Vienna)? L’interpretazione dei trattati è disciplinata dagli articoli 31, 32 e 33 della Convenzione di Vienna. Il criterio fondamentale è quello stabilito dall’articolo 31: il trattato deve essere interpretato in buona fede , secondo il senso ordinario dei termini , nel loro contesto e alla luce dell’ oggetto e dello scopo del trattato. Questo criterio unisce una dimensione letterale, una contestuale e una teleologica. Non si guarda solo alle parole in astratto, ma al loro significato nel quadro complessivo del trattato e della sua finalità. L’articolo 32 consente di ricorrere ai mezzi complementari di interpretazione , in particolare ai lavori preparatori e alle circostanze della conclusione del trattato, quando il significato resta ambiguo o conduce a risultati manifestamente assurdi o irragionevoli. Infine, l’articolo 33 disciplina il caso dei trattati autenticati in più lingue, imponendo di cercare l’interpretazione che concili al meglio i testi, sempre alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’accordo. 40. Quali sono i requisiti di validità dei trattati? Quali sono le cause di invalidità dei trattati? Per affrontare correttamente questa domanda, bisogna partire da un punto fondamentale: nel diritto internazionale il trattato è espressione della volontà degli Stati , ma questa volontà deve essere giuridicamente valida. Non basta, quindi, che gli Stati si accordino: è necessario che il consenso sia formato in modo corretto e che il contenuto del trattato sia conforme al diritto internazionale.

È importante sottolineare che il diritto internazionale distingue tra invalidità e estinzione del trattato. L’invalidità riguarda un vizio originario, presente fin dal momento della conclusione; l’estinzione, invece, riguarda fatti successivi che incidono su un trattato originariamente valido. In conclusione, la validità dei trattati si fonda su due pilastri: la correttezza e libertà del consenso e la conformità del contenuto al diritto internazionale , in particolare alle norme imperative. Quando questi requisiti vengono meno, il trattato può essere invalido, con effetti diversi a seconda che si tratti di invalidità relativa o assoluta. Questa disciplina riflette un equilibrio tra due esigenze fondamentali: da un lato la stabilità degli accordi internazionali, dall’altro la tutela dei principi fondamentali dell’ordinamento internazionale.

41. Esiste una distinzione tra trattato nullo e trattato invalido? Sì, anche se la distinzione non sempre viene usata in modo perfettamente uniforme. In termini generali, l’ invalidità è la categoria generale che ricomprende tutti i vizi che colpiscono il trattato. La nullità è invece l’effetto giuridico che deriva da alcune cause di invalidità particolarmente gravi. Si può quindi dire che ogni trattato nullo è invalido, ma non ogni invalidità ha necessariamente lo stesso regime. Le invalidità più gravi, in particolare quelle collegate alla violenza o al contrasto con lo jus cogens, danno luogo a una nullità radicale, assoluta e insanabile. Le invalidità relative, invece, possono essere fatte valere solo dallo Stato interessato e sono suscettibili di convalida. Dunque, la distinzione ha soprattutto un valore sistematico: “invalido” indica il trattato affetto da un vizio; “nullo” indica il trattato privo di effetti giuridici per la gravità del vizio. 42. Quali possono considerarsi vizi della volontà? Quando si parla di vizi della volontà nel diritto internazionale, ci si riferisce a tutte quelle situazioni in cui il consenso dello Stato alla conclusione di un trattato non si forma in modo libero, consapevole e genuino. Questo è un punto fondamentale, perché il trattato, essendo basato sul consenso, presuppone che la volontà degli Stati sia autentica: se questa è alterata, viene meno uno dei requisiti essenziali della validità. La disciplina dei vizi della volontà è contenuta nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che distingue diverse ipotesi, alcune delle quali danno luogo a invalidità relativa , altre a invalidità assoluta , a seconda della gravità del vizio. Il primo vizio da considerare è l’ errore. Esso si verifica quando uno Stato conclude un trattato sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, relativa a un fatto o a una situazione che costituiva una base essenziale del consenso. Tuttavia, non qualsiasi errore è rilevante: deve trattarsi di un errore essenziale e non imputabile allo Stato stesso. Inoltre, l’errore non può essere invocato se lo Stato ha contribuito con il proprio comportamento a determinarlo o avrebbe potuto evitarlo con la dovuta diligenza. Un secondo vizio è il dolo , cioè il caso in cui uno Stato sia stato indotto a concludere il trattato attraverso comportamenti fraudolenti posti in essere da un altro Stato. Qui il

problema non è una falsa percezione spontanea, ma una vera e propria manipolazione intenzionale della volontà altrui. Il dolo incide quindi in modo più grave rispetto all’errore, perché presuppone un comportamento attivo e scorretto. Un ulteriore vizio è la corruzione del rappresentante dello Stato. In questo caso, il consenso è alterato perché il soggetto che agisce per conto dello Stato – il plenipotenziario o altro rappresentante – è stato corrotto da un altro Stato contraente. Anche qui si ha una deviazione della volontà statale, perché il rappresentante non agisce più nell’interesse dello Stato, ma sotto l’influenza indebita di vantaggi personali. Questi tre vizi – errore, dolo e corruzione – rientrano generalmente tra le cause di invalidità relativa , nel senso che lo Stato interessato può decidere se far valere o meno il vizio. Diverso è il caso della violenza , che rappresenta il vizio più grave della volontà. La Convenzione distingue due ipotesi. La prima è la violenza sul rappresentante dello Stato , cioè quando il soggetto che negozia o conclude il trattato subisce minacce o coercizioni personali. In questo caso, il consenso è chiaramente viziato in modo radicale. La seconda, ancora più rilevante, è la violenza esercitata sullo Stato , cioè la conclusione del trattato sotto minaccia o uso della forza. Questa ipotesi è strettamente collegata al principio fondamentale del divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali. Un trattato concluso in queste condizioni è considerato nullo, perché manca completamente una volontà libera. Le ipotesi di violenza rientrano tra le cause di invalidità assoluta , proprio perché incidono in modo radicale sulla libertà del consenso. In conclusione, i vizi della volontà nel diritto internazionale comprendono:  l’ errore , come falsa rappresentazione essenziale della realtà;  il dolo , come comportamento fraudolento di uno Stato;  la corruzione del rappresentante , che altera la genuinità del consenso;  la violenza sul rappresentante ;  la violenza sullo Stato , che rappresenta il vizio più grave. Questa disciplina mostra chiaramente come il diritto internazionale, pur essendo fondato sul consenso, non si limiti a prenderne atto in modo formale, ma richieda che esso sia libero, informato e autentico , a tutela della correttezza dei rapporti tra Stati e della stabilità dell’ordinamento internazionale.

43. Quali sono le cause di estinzione dei trattati? Quando si parla di estinzione dei trattati , ci si riferisce alle situazioni in cui un trattato, pur essendo stato originariamente valido, cessa di produrre effetti giuridici. È importante distinguere subito questo fenomeno dall’ invalidità : mentre l’invalidità riguarda un vizio originario del trattato, presente fin dalla sua conclusione, l’estinzione interviene successivamente , incidendo su un trattato che era inizialmente valido ed efficace.