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DIRITTO INTERNAZIONALE II
24 febbraio Russia attacca Ucraina-> Putin definisce l’attacco come una misura conforme all’art. della Carta dell’ONU (legittima difesa) Il trattato afferma che la Russia coopererà con le due repubbliche-> trattato non reso noto Discorso di Putin si focalizza sulla difesa legittima della Russia-> non vuole la NATO in Ucraina (NATO= trattato creato a scopi militari per proteggersi tra Stati in caso di attacco da parte degli Stati a favore della Russia durante il periodo della guerra fredda). Negli ultimi giorni la Russia si è sentita minacciata per le dichiarazioni dell’Ucraina (voleva entrare nella NATO) Art.51 era già stato invocato da Bush (presidente americano) per giustificare l’intervento degli USA nei confronti dell’Afghanistan (torri gemelle) -> non è giustificato perché si prendono provvedimenti contro uno Stato quando i terroristi non agivano in nome del governo-> legittima difesa preventiva La Russia ha usato una difesa legittima preventiva Putin evoca la protezione dei civili ucraini che stanno subendo umiliazione e genocidio da Kiev-> stessa giustificazione del 2008 Georgia. Vuole portare al Consiglio dei diritti umani prove della commissione da parte dell’Ucraina di atti di genocidio. N.B. diritto umanitario è il diritto che si occupa del trattamento dei civili durante un conflitto, diverso da tutela dei diritti fondamentali. Principio di autodeterminazione esterna esercitata da Russia a favore delle due repubbliche separatiste. Putin associa il principio all’attacco del 2014 della Crimea (cittadini hanno votato un referendum-> intervento della Russia è legittimato Ambasciatore russo presso ONU conferma una giustificazione di Putin-> proteggere dal genocidio+ violazione dell’Ucraina degli accordi di Minsk (soluzione transitoria tra Ucraina e repubbliche separatiste) -> Putin successivamente, in una conferenza stampa, dichiara che gli accordi di Minsk non erano validi già da tempo Diritto internazionale umanitario veniva prima chiamato diritto internazionale di guerra-> contenute nella Convenzioni di Ginevra-> ha obiettivo di assicurare in tempo di guerra la tutela delle vittime 08/03/ L’ordinamento internazionale è un sistema atipico perché le norme non sono dettate da un legislatore internazionale-> la produzione delle norme è affidata agli stessi soggetti che le devono rispettare, cioè gli Stati. L’elemento che determina il rispetto delle norme giuridiche è la volontà, per avere una ricognizione delle norme giuridiche internazionali si fa riferimento all’art.38 statuto CIG-> fonti diritto internazionale:
- Consuetudini : norme non scritte, sono una fonte primaria (vincola tutti gli Stati) - Convenzioni e trattati
- I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili : principi che sono comuni alla maggior parte degli ordinamenti nazionali
- Decisioni giudiziarie e dottrina : le decisioni della Corte non hanno valore obbligatoria se non fra le parti-> grazie a questo si è escluso il principio dello stare decisis-> i giudici sono vincolati dalle decisioni precedenti (tipico del common law) La disciplina sui trattati è codificata nella Convenzione di Vienna del 1969-> questa convenzione ha rilevato le regole consuetudinarie della materia, non solo codifica ma ha dato vita anche a importanti sviluppi. La Convenzione di Vienna si applica solo a trattati conclusi da Stati, negli altri casi viene applicata la Convenzione di Vienna del 1986 che si occupa del diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali. Trattato/scambio di note/convenzione = convergenza di volontà tra due o più Stati ciascuno dei quali consente di osservare come obbligatorie le regole di condotta che sono contenute in un solo documento o più documenti tra loro connessi Il trattato ha una forma scritta Struttura del trattato:
- Titolo -> ci dice l’oggetto della disciplina convenzionale
- Preambolo -> spiega i motivi per i quali si è deciso di arrivare alla stipulazione del trattato
- Dispositivo -> parte precettiva, cioè il testo del trattato
- Parte finale -> contiene delle disposizioni importanti che sono relative ai tempi e ai modi in cui le parti devono esprimere il consenso a vincolarsi, contengono anche diposizioni inerenti all’entrata in vigore del trattato, così come la durata e i modi per porre fine al trattato, ci sono anche regole che dovranno seguire Stati terzi che vorranno entrare a far parte del trattato dopo la sua entrata in vigore (è il caso dei trattati aperti alla firma) Il trattato se è bilaterale viene scritto nelle lingue dei due Stati, negli accordi multilaterali di solito gli Stati si accordano quali lingue adottare. Il procedimento che porta all’adozione di un testo si chiama procedimento di formazione del trattato e si divide in diverse fasi:
- Fase preparatoria -> solitamente ha inizio con i negoziati tra Stati che avvengono durante le conferenze diplomatiche, si conclude con l’adozione del testo del trattato. Le stesse parti che partecipano al negoziato devono adottare il testo all’unanimità (può essere anche previsto diversamente come la maggioranza dei 2/3, oppure il consensus cioè il testo si ritiene essere adottato senza l’obiezione formale di uno Stato). Ai negoziati partecipano i plenipotenziari (si chiamano così perché per partecipare devono presentare un documento di pieni poteri, esso attesta di fronte agli altri Stati la qualità di rappresentante dello Stato di appartenenza); ci sono dei soggetti che non devono presentare questi documenti e sono i capi di Stato, i capi di governo, i ministri degli affari esteri, i rappresentanti accreditati dagli Stati e i capi di missione diplomatica
- Fase della manifestazione del consenso -> l’inizio di questa fase è la firma che ha valore di autenticazione del testo (le parti firmano il testo per dire che è il testo su cui hanno trovato l’accordo)
favore di Stati che non sono parte del trattato (es: art.35 ONU prevede che Stato non membro dell’ONU può sottoporre al Consiglio di sicurezza una controversia di cui sia parte, previa accettazione delle regole dello statuto). Trattati che pongono situazioni di diritti soggettivi e obblighi a carico di Stati terzi-> la Convenzione di Vienna ha affermato che è necessario che lo Stato terzo manifesti un consenso a disposizioni contenute in un trattato che prevedano un diritto o un obbligo a suo carico. Se la situazione giuridica è di vantaggio non è necessario il consenso scritto in quanto può essere manifestato anche con il comportamento; mentre nel caso degli obblighi a carico di terzi è necessario un consenso scritto perché deve essere chiara la volontà. N.B. non si può imporre niente a uno Stato per via del principio di sovranità L’applicazione dei trattati e la compatibilità degli stessi vengono di solito regolati all’interno dello stesso trattato, quando non avviene vengono in soccorso le norme della Convenzione di Vienna:
- In tema di applicazione temporale abbiamo il principio di irretroattività
- Per l’applicazione territoriale un trattato vincola uno Stato in relazione al suo intero territorio, da un punto di vista spaziale la validità del trattato è limitata ai territori degli Stati che ne fanno parte Problema dei trattati successivi relativi alla stessa materia-> solitamente è il trattato successivo che prevede la sorte del trattato precedente, in assenza vige la regola che prevale il trattato successivo. È una regola che si deve conciliare con altre regole ancillari:
- ci può essere il caso che un trattato precisi di essere subordinato ad un altro anteriore o posteriore, prevale quest’ultimo rispetto al nuovo trattato
- caso in cui le parti di un trattato anteriore e quelle di un trattato posteriore siano uguali, ma quello anteriore non viene dichiarato sospeso perciò il trattato anteriore si applica solo se non è incompatibile con quello successivo
- caso in cui parti del trattato anteriore non sono uguali al trattato posteriore, nelle relazioni tra uno Stato parte di due trattati e uno che è parte di un solo trattato si applica il trattato a cui entrambi fanno parte
- se uno Stato conclude un trattato successivo incompatibile con gli obblighi della Carta delle Nazioni Unite prevalgono gli obblighi dell’ONU-> vale solo per Stati appartenenti a ONU 14/03/ Una volta che il trattato è in vigore entra in gioco la sua interpretazione, vengono utilizzate nell’interpretazione molte massime-> ci si chiede se queste siano consuetudini; non tutte le massime hanno questo valore, ma alcune di queste si impone come obbligatorio e questa posizione è stata anche avvallata dal Tribunale arbitrale nella sentenza del 14 febbraio del 1985-> questa posizione è stata fatta propria dalla Convenzione di Vienna. La maggior parte di queste regole sono confluite nella Convenzione di Vienna che ha codificato le regole consuetudinarie in essere ed ha anche sviluppato il diritto internazionale-> presenta due tipi di regole di interpretazione:
- Regola generale di interpretazione-> il trattato deve essere interpretato in buona fede, secondo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del loro scopo Tra i metodi privilegiati vi è il metodo oggettivo “secondo il senso ordinario” -> esalta la natura normativa, cioè che cosa dice la norma ed esalta anche il fatto che si cerca di capire qual è la volontà espressa dalle parti. L’altro metodo è il metodo logico “alla luce del suo oggetto e del suo scopo”. Possono concorrere anche altri fattori nell’interpretazione del trattato come il metodo soggettivo che ha il compito di accertare la reale volontà delle parti-> in questo caso l’interprete deve cercare il modo in cui le parti hanno inteso un determinato termine.
- Mezzi complementari di interpretazione-> intervengono quando l’interprete non ha raggiunto secondo la regola generale un’interpretazione univoca e soddisfacente. La Convenzione di Vienna riporta i lavori preparatori (sono il resoconto relativo alla fase dei negoziati, il resoconto deve essere accessibile e conoscibile da tutte le parti) e le circostanze secondo cui il trattato è stato concluso (mezzo che finora è stato preso in considerazione in un solo caso), molto spesso l’interprete usa i brocardi latini Si può creare un problema quando il trattato è scritto in più lingue autentiche-> quando il trattato è autenticato in diverse lingue, queste valgono allo stesso modo per l’interpretazione del trattato. Si presume che i termini di un trattato abbiano lo stesso significato, quando c’è una differenza di significato si adotta il significato che viene da una somma di tutti i significati. Ci sono alcune organizzazioni internazionali in cui l’interpretazione dei trattati è peculiare perché nel trattato istitutivo ci sono già le regole che stabiliscono l’organo preposto all’interpretazione (sia per il trattato istitutivo che per quelli successivi) -> es: UE con la Corte di giustizia dell’UE, fondo monetario internazionale FMI (gli amministratori del fondo hanno il compito di interpretare le disposizioni del trattato istitutivo). Emendare un trattato = gli Stati parte del trattato lo modificano Molte volte nelle clausole finali le parti prevedono i meccanismi da adottare per modificare il trattato, possono anche non prevederlo purché ci sia un accordo sulla modifica. Il tema è anche trattato dalla Convenzione di Vienna che prevede che ogni proposta che ha l’obiettivo di emendare un trattato deve essere notificata a tutti gli Stati contraenti che hanno il diritto di prendere parte sia alla decisione dà dare sulla proposta e hanno anche il diritto entrare a far parte dei negoziati per modificare il trattato. Nel caso delle organizzazioni internazionali possono essere previste regole più specifiche. L’emendamento può essere proposto solo ad alcune parti contraenti-> è possibile se previsto dal trattato, se il trattato non prevede nulla la possibilità non è esclusa ma la modifica deve essere compatibile con il trattato e non deve pregiudicare le altre parti. 15/03/ Un trattato che è venuto ad esistenza può essere nullo-> determina il venir meno del trattato, questo vale anche per l’estinzione. Il capo quinto si apre con una serie di regole generali che si applicano in caso di nullità, estinzione e sospensione del trattato. La prima regola è la tipicità delle cause-> solo nei casi previsti dalla
una definizione esaustiva-> le norme si ricavano dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Attualmente sono considerate norme di diritto imperativo solo un gruppo di norme di natura sostanziale; gli unici diritti che si ritiene che facciano parte dello ius cogens sono alcuni diritti umani (divieto di genocidio, divieto di schiavitù, non discriminazione raziale), il divieto dell’uso della forza e il principio di autodeterminazione dei popoli. Cause di estinzione:
- Termini di durata e il diritto di recesso -> i trattati possono avere un termine di durata, molti trattati prevedono la possibilità che un singolo Stato possa recedere dal trattato ( es: Brexit ). In molti trattati non è previsto il recesso, ma è presente la possibilità che un trattato venga espulso-> è raro che avvenga l’espulsione. Se i trattati non prevedono niente secondo la dottrina non è possibile il recesso/esclusione-> art 54. Convezione di Vienna non può avvenire recesso/esclusione a meno che non può essere dedotto dalla natura del trattato o dall’intenzione delle parti, in questo caso lo Stato deve dare un preavviso di 12 mesi. Anche se dopo il recesso dei vari Stati il numero di appartenenti è al di sotto della soglia il trattato rimane in vigore
- Abrogazione -> accordo tra le parti volto a determinare la cessazione del trattato, può avvenire in qualsiasi momento, l’abrogazione può avvenire anche se le parti stipulano un nuovo trattato che disciplina la stessa materia e scrivono che il trattato anteriore cessa di avere vigore-> abrogazione esplicita. Quando le parti stipulano un nuovo trattato sulla stessa materia, ma non manifestano la volontà di abrogare il trattato precedente. Quando questo accade affinché il trattato precedente si consideri abrogato serve che risulti dal trattato posteriore che le parti volessero abrogare il primo trattato, oppure le disposizioni del trattato posteriore sono incompatibili con quelle del trattato anteriore-> abrogazione tacita 21/03/
- Violazione sostanziale del trattato ad opera di una delle parti -> ha conseguenze diverse a seconda che si tratti di un trattato bilaterale o multilaterale; nel primo caso la parte lesa può chiedere l’estinzione o la sospensione. Nel trattato multilaterale c’è una regola generale prevista dall’art.60 della Convenzione di Vienna-> la violazione autorizza le parti (agendo all’unanimità) a sospendere l’applicazione del trattato, oppure sempre all’unanimità possono accordarsi per l’estinzione del trattato sia nelle relazioni tra loro sia nella relazione con lo Stato violatore. In alcuni trattati multilaterali, che possono essere visti come fasci di rapporti bilaterale, può essere individuata una parte specialmente lesa che può invocare la violazione come motivo per sospendere/estinguere il trattato fra lei stessa e l’autore della violazione. Esiste anche il caso in cui il trattato ha una natura tale per cui la violazione delle sue disposizioni modifica radicalmente la situazione-> ogni parte diversa dall’autore può invocare la violazione e chiedere che sia sospesa l’applicazione del trattato con l’autore. LA REGOLA DELLA VIOLAZIONE NON SI APPLICA AI TRATTATI SUI DIRITTI UMANI PERCHÉ NON PUÒ VENIR MENO PER IL SOLO FATTO CHE UNA PARTE HA VIOLATO IL CONTENUTO
N.B. per violazione sostanziale del trattato si intende un ripudio del trattato che non è autorizzato dallo stesso, oppure la violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dello scopo del trattato
- Impossibilità sopravvenuta -> si verifica quando l’impossibilità deriva dalla scomparsa o distruzione di un oggetto indispensabile per l’esecuzione del trattato, l’impossibilità può avere carattere permanente o temporaneo -> non può essere invocata se l’impossibilità è stata causata da uno dei due Stati. Quella permanente provoca l’estinzione, mentre quella temporanea provoca la sospensione
- Mutamento fondamentale delle circostanze -> non si può far fede alla regola pacta sunt servanda, può essere invocato se la circostanza era essenziale e deve aver trasformato radicalmente gli obblighi del trattato. Inoltre, deve essere improvvisa e imprevista; non può nemmeno essere invocata se è stata determinata dalla violazione di un obbligo di diritto internazionale. Si può usare anche nel caso di sospensione La maggior parte delle cause di estinzione possono produrre anche una sospensione-> saranno le parti a decidere cosa applicare. In quali casi si può chiedere la sospensione:
- violazione del trattato
- impossibilità sopravvenuta
- mutamento delle circostanze
- stipulazione di un trattato successivo La sospensione deve essere accettata da tutte le parti. La nullità fa cessare ex tunc il trattato, se possibile si può richiedere il ripristino della situazione antecedente al trattato-> gli atti compiuti in buona fede durante il trattato rimangono legittimi, ma non si può chiedere che si mantengano gli atti se la violazione deriva da dolo, corruzione o violenza. Nel caso di violazione dello ius cogens devono essere nulli tutti gli atti compiuti in violazione della norma imperativa. L’estinzione ha efficacia ex nunc-> vengono salvati tutti gli atti prodotti durante il vigore del trattato perché la volontà si è formata regolarmente. Tutti i diritti e obblighi giuridici che si sono prodotte durante il vigore del trattato si ritengono essere legittime. Se si verifica il recesso o l’espulsione le conseguenze si verificano solo alla parte in considerazione. La sospensione libera temporaneamente le parti dall’applicazione del trattato, nessuna delle parti può compiere atti che possono pregiudicare la ripresa del trattato. Prima della Convenzione di Vienna ci si chiedeva se queste cause operassero automaticamente oppure se ci fosse una procedura da seguire-> dottrina e giurisprudenza erano divise sul tema. La Convenzione ha accolto una posizione intermedia-> procedimentalizza il percorso che conduce: la parte deve indicare quale misura vuole applicare al trattato e notificarlo all’altra parte, se decorso un periodo di tre mesi e non è presente nessuna obiezione la parte che ha effettuato la notifica può procedere; se una parte pone un’obiezione la questione verrà risolta applicando gli strumenti diplomatici per la risoluzione delle controversie (previste dalle Nazioni Unite). Invece, se viene richiesta la nullità per una violazione dello ius cogens viene previsto che la questione venga deferita alla Corte internazionale di giustizia.
L’art.19 della Convenzione di Vienna ammette la possibilità di apporre delle riserve che siano compatibili, la Convenzione di Vienna recepisce anche il meccanismo bilaterale-> ma prevede che l’accettazione sia anche tacita (se entro 12 dalla data di notifica della riserva non viene prodotta nessuna obiezione). L’accettazione della riserva ha l’effetto di far entrare in vigore il trattato, ma cambia il regime dell’obiezione-> il trattato non entra in vigore solo se questa intenzione viene espressamente indicata fra le parti, si parla di obiezione qualificata. Se l’obiezione non è qualificata il trattato entra in vigore, ma viene tolta la disposizione alla quale si riferisce la riserva-> la dottrina ha trovato delle differenze nelle riserve che mirano ad alterare gli effetti giuridici di una disposizione (ES: riserve interpretative). Anche il regime della Convezione di Vienna non è coerente perché l’accettazione o obiezione vale solo su trattati i cui obblighi hanno una base reciproca. Se c’è una riserva inammissibile che viene accettata si deve considerare valida? La Corte non fornisce risposta. Vi è una tendenza a una valutazione obiettiva delle riserve, cioè si ritiene che la validità della riserva si debba basare su un accertamento neutrale-> in particolare hanno suscitato ulteriori problemi i trattati sui diritti dell’uomo (gli obblighi sono erga omnes e perciò vincolano tutte le parti e non solo una parte), la maggior parte di questi trattati prevede dei meccanismi volti ad accertare la possibilità di apporre le riserve. 23/03/ Sorge la responsabilità perché uno Stato compie un illecito internazionale-> cioè una violazione di una norma di diritto internazionale. N.B. la violazione può riguardare sia il diritto internazionale pattizio, sia quello generale Sono previste una serie di conseguenze, le norme che disciplinano le conseguenze hanno una natura consuetudinaria-> anche se ci sono stati diversi tentativi di codificazione, la Commissione di diritto internazionale ha lavorato anche in tema di responsabilità-> non ha ritenuto di adottare il testo come un progetto di convenzione, questo progetto risale al 2001-> quindi non è vincolante, anche se raccoglie le consuetudini di questo settore. Viene usato per avere maggiore chiarezza sul tema, ma il tema viene regolato dal diritto consuetudinario. Il progetto si divide in tre parti:
- La prima definisce cosa è l’atto illecito di uno Stato
- La seconda riguarda il contenuto della responsabilità internazionale
- La terza parte è relativa alla messa in opera della responsabilità internazionale, cioè quali sono le conseguenze Il progetto gli “ Articoli ” si occupa solo delle norme secondarie, cioè le norme che riguardano le conseguenze della violazione-> non occupano delle norme primarie, cioè norme sostanziali che sono state violate. Questo progetto è limitato alla responsabilità internazionale degli Stati, quindi non si occupa della responsabilità degli altri soggetti. I primi articoli informano quali sono gli elementi che costituiscono un illecito internazionale ; si commette un illecito quando questo (azione o omissione) può essere attribuito a uno Stato ( elemento soggettivo ) e questo elemento deve essere contrario a un obbligo internazionale ( elemento oggettivo ).
Ci si chiede se anche il danno e la colpa sono elementi costitutivi; il danno non è necessario anche se in alcune convenzioni può essere richiesto affinché si crei l’illecito, sulla colpa la pratica internazionale propende per una responsabilità oggettiva, cioè senza dolo e colpa. Ci sono però alcune convenzioni che possono prevedere l’elemento della colpa/dolo. Danno= pregiudizio morale/economico Colpa= omissione di misure rilevanti Per avere responsabilità internazionale l’autore dell’illecito deve essere uno Stato, ne consegue che non sorge responsabilità in capo allo Stato qualora i comportamenti siano attribuibili a individui privati che hanno agito come tali. Anche i semplici individui potrebbero andare a far sorgere una responsabilità in capo allo Stato se quest’ultimo ha avuto un comportamento omissivo in tema di vigilanza e prevenzione-> al riguardo abbiamo la sentenza della CIG (Corte internazionale di giustizia): i militanti islamici avevano attaccato l’ambasciata degli USA a Teheran sequestrando anche il personale, in questo caso la Corte decide in una prima fase che il comportamento di questi militanti non era attribuibile allo Stato iraniano perché non si poteva provare la responsabilità dello Stato, ma si riteneva responsabile lo Stato per una violazione di protezione dei locali dell’ambasciata (sul tema è previsto un obbligo internazionale). A qualsiasi organo dello Stato che eserciti funzioni legislative, esecutive e giudiziarie può essere attribuita la responsabilità. Ci sono una serie di soggetti che ci si chiede se possano considerarsi come organi dello Stato-> istituzioni pubbliche autonome, agenti subordinati, enti amministrativi (Regioni, Province e Comuni), organi giudiziari, agenti di fatto (gruppi di persone che non hanno la qualità di organi dello Stato, ma che di fatto agiscono per quest’ultimo, ES: caso Nicaragua VS USA -> la Corte internazionale di giustizia chiede agli USA quale fosse il loro legame con i ribelli in Nicaragua, essa ritiene che il controllo esercitato dagli USA non era tale da poter ritenere che gli USA avevano imposto gli atti contrari commessi dai Contras; è una sentenza che viene ripresa da altre Corti come la Corte penale della Jugoslavia, la quale non si trovava d’accordo con l’opinione della Corte internazionale di giustizia considerando che quella Corte avesse preteso una forma di controllo troppo elevato, sostenendo invece che bastasse un controllo generale che vada oltre il semplice equipaggiamento e che comprenda anche la partecipazione nella progettazione e supervisione di operazioni militari. Caso Oiziduou VS Turchia riprende la posizione della Corte penale della Jugoslavia-> la condotta di una persona si considera atto di uno Stato se la persona sta di fatto agendo secondo le istruzioni o sotto il controllo di tale Stato nello svolgimento di tale condotta ). 29/03/ Ci sono anche persone che non rivestono la qualità di organi ma la violazione commessa viene adottata dallo Stato come propria, ci sono anche organi che agiscono in eccesso/contrasto di competenza, i movimenti insurrezionali che riescono a creare un nuovo Stato e l’atto commesso da questo movimento sono attribuibili al nuovo Stato se sono stati compiuti sulla porzione di territorio che poi è rientrato nel nuovo Stato. Il progetto gli Articoli si occupa anche di un’altra fattispecie che è la possibilità di attribuire a uno Stato i comportamenti di organi di un altro Stato-> possibilità ammessa con delle condizioni: gli
- Forza maggiore-> si ha quando il comportamento illecito è giustificato dal fatto che esso è dovuto dal verificarsi di una forza irresistibile che ha reso impossibile per lo Stato l’adempimento dell’obbligo
- Caso fortuito-> è dovuto da un avvenimento imprevisto fuori dal controllo dell’autore che ha reso impossibile all’autore dell’illecito che il suo comportamento è illecito. L’errore è scusabile perché lo Stato non si rende conto di star commettendo un illecito
- Estremo pericolo-> l’autore si rende conto di star commettendo l’illecito, ma non aveva un altro modo per salvare la propria vita o quella di persone affidate alle proprie cure
- Stato di necessità-> non si può invocare a meno che il fatto fosse il solo mezzo per salvaguardare un interesse essenziale per lo Stato di fronte a un pericolo grave imminente ES: bombardamento 1967 aviazione britannica bombarda il relitto di una petroliera libanese, essa si era incagliata nelle acque territoriali britanniche e il comportamento è stato necessario per ridurre la minaccia di inquinamento. Non si può invocare se l’obbligo internazionale esclude espressamente lo stato di necessità
- Legittima difesa-> lo Stato agente intende evitare il compimento di un fatto illecito nei propri confronti da parte di un altro Stato. Essa può essere individuale o collettiva (quando uno Stato agisce in difesa di uno Stato che ha subito un attacco). Essa è espressamente riconosciuta dall’ONU-> eccezione all’uso della forza art.51. Secondo alcuni la legittima difesa non escluderebbe il ricorso alla forza anche qualora venga minacciato un attacco armato ma non è stato ancora effettuato ( difesa legittima preventiva ). La legittima difesa deve essere proporzionata, la Corte internazionale di giustizia prende posizione sulla difesa preventiva dichiarando che lo Stato deve essere stato vittima di un attacco 30/03/ Una volta compiuto l’illecito si applicano una serie di regole secondarie che sono raggruppate nella seconda parte degli Articoli-> esse informano sulle conseguenze:
- Cessazione dell’illecito -> vale per gli illeciti continuati. È difficile da distinguere dalla restituzione in forma specifica della cosa illegalmente in possesso di un altro Stato, essa presuppone che la cosa sia restituita allo Stato nelle condizioni in cui era prima dell’atto di spossessamento
- Riparazione - > assume diverse forme in base all’illecito commesso e può essere la restituzione in forma specifica, la compensazione (risarcimento, si ricorre a questa forma di compensazione per la tutela della persona e dei beni dello straniero-> 1. Deve essere verificato un nesso di causalità tra l’azione e il danno 2. Si può risarcire un danno emergente lucro cessante/morale alla persona, mentre per gli Stati si risarcisce solo un danno emergente lucro cessante) o la soddisfazione (lesione dell’onore che ha subito lo Stato, può avere la forma di scuse, onore alla bandiera dello Stato leso e risarcimento di una somma simbolica; non può comunque assumere delle forme di umiliazione per lo Stato che ha commesso l’illecito)
- Rappresaglia o contromisura -> viene meno se lo Stato ha già ottenuto una forma di riparazione. Lo Stato leso deve inviare la sommation allo Stato responsabile avvertendolo della decisione di ricorrere a delle contromisure e lo deve invitare a negoziare. Se lo Stato non collabora possono essere prese le contromisure; esse non si applicano se la questione è rimessa al giudizio della Corte
Per la violazione di norme imperative gli Articoli prevedono ulteriori conseguenze-> cioè la responsabilità può essere sollevata da uno Stato diverso da quello leso. Inoltre, nessuno Stato può riconoscere come legittimo una situazione nata da una violazione di queste norme. Lo Stato leso deve far valere la responsabilità, però non sempre il soggetto che può invocare la responsabilità e lo Stato leso coincidono-> cioè dei soggetti che non sono stati lesi possono invocare la responsabilità. Innanzitutto, lo Stato leso ha il diritto di invocare la responsabilità se l’obbligo violato è dovuto a due categorie di Stati: a tale Stato individualmente (trattato bilaterale), ai membri di un gruppo di Stati in quanto membri di un trattato multilaterale o a tutti gli Stati membri. Nel caso di Stati diversi da quello leso l’obbligo violato era a tutela di un gruppo-> violazione dell’obbligazione erga omnes partes. Questi Stati possono chiedere la cessazione, l’esecuzione dell’obbligo di riparazione e chiedere l’adozione di misure lecite per ottenere la cessazione dell’illecito. N.B. gli obblighi erga omnes riguardano tutti gli Stati, mentre quelli erga omnes partes riguarda la violazione di un obbligo per Stati facenti parte di un gruppo. 31/03/ La controversia internazionale è un contrasto di atteggiamenti-> viene definita dalla Corte permanente di giustizia con una sentenza del 1924 (la controversia è un disaccordo su un punto di diritto o di fatto). La Corte internazionale di giustizia si discosta dalla definizione data dalla Corte internazionale permanente di giustizia-> la prima afferma che non è sufficiente dimostrare che gli interessi di due parti siano in conflitto, ma le pretese di una parte devono scontrarsi manifestatamente con le opposizioni dell’altra parte. Lo scontro può anche consistere in un mero comportamento; tuttavia, nessun testo giuridico o norma consuetudinaria si premura di dare una definizione-> la definizione viene data dagli organi giurisprudenziali. Comunque, il diritto internazionale ha preposto una serie di mezzi destinati a risolvere le controversie, può essere risolta tramite:
- Accordo -> mezzo di risoluzione diplomatico e perciò la controversia viene risolta tra le parti
- Sentenza -> le parti si accordano per considerare vincolante la valutazione che del loro contrasto darà un terzo designato da esse (arbitro o giudice permanente) Sono gli unici mezzi di risoluzione delle controversie. Esistono due gruppi di procedimenti di risoluzione delle controversie:
- Procedimenti diplomatici-> negoziato, inchiesta, mediazione e conciliazione. Essi si concludono con un accordo
- Procedimenti arbitrali e giurisdizionali-> si concludono con una sentenza o lodo arbitrale (non esiste una gerarchia tra i procedimenti perché le parti possono scegliere cosa ritengono più opportuno) Ai procedimenti diplomatici bisogna aggiungere i buoni uffici-> sono stati previsti successivamente. Essi si collocano tra il negoziato e la mediazione.
L’ arbitrato è il procedimento di risoluzione delle controversie più usato, la controversia è risolta da un terzo imparziale chiamato arbitro che viene scelto dalle parti, le quali si obbligano a considerare vincolante la decisione dell’arbitro. L’arbitrato rientra tra i mezzi obbligatori di risoluzione delle controversie, la Convenzione dell’Aja del 1929 ha istituito la Corte permanete di arbitrato che è un elenco di persone designate dagli Stati facenti parte di questa convenzione, da questo elenco le parti di una controversia possono scegliere gli arbitri. Abbiamo l’arbitrato amministrato in cui le parti accettano oltre che di sottoporre la questione a un arbitro anche di sottoporla a un segretario. Le parti decidono di deferire la questione tramite un atto di compromesso in cui le parti indicano le persone/persona chiamate a svolgere la funzione di arbitro. Abbiamo anche le clausole compromissorie che sono inserite in un trattato-> in esse le parti scrivono che qualora sorgesse una controversia relativa al trattato si accordano per deferire la questione all’arbitro. Le parti possono anche concludere trattati il cui unico oggetto è quello di impegnarsi a sottoporre a un arbitro una serie di categorie di controversie che potrebbero sorgere in futuro tra le parti-> trattati generali di arbitrato. Solitamente gli arbitri sono 3 o 5 o più (dispari), generalmente ciascuna parte designa un proprio arbitro mentre gli atri rimanenti sono designati di comune accordo tra le parti. Per scongiurare il fatto che le parti non trovino un accordo sugli arbitri comuni alcuni trattati fissano dei termini scaduti i quali la designazione del terzo arbitro può essere fatto da un soggetto indipendente (segretario di giustizia o dell’ONU). Una volta costituito il collegio arbitrale questo accerta le sue competenze-> ha la competenza sulla competenza cioè ha il potere di giudicare sulla propria competenza. L’arbitro applica il diritto internazionale anche se le parti possono chiedere che l’arbitro giudichi secondo equità. Se l’arbitrato non è amministrato tutte le regole di svolgimento dell’arbitrato vengono stabilite nell’accordo di arbitrato. Le parti devono comportarsi secondo la buona fede e in genere sono assistite da avvocati. Possono essere richieste misure provvisorie o cautelari. Il procedimento si conclude con una sentenza o lodo arbitrale: la prima è adottata su maggioranza, è motivata e obbliga le parti a considerare la controversia risolta. 04/04/ Corte internazionale si ha quando gli Stati si accordano affinché la controversia venga risolta in maniera vincolante. Inoltre, il terzo che decide è un giudice precostituito. A livello di diritto internazionale esistono due nozioni sul tema: corti o giudici che hanno una natura precostituita rispetto al sorgere della controversia, sono composta da individui di diverse nazionalità, sono costituiti in base a un atto di natura internazionale. Si potrebbero creare dei conflitti di giurisdizione-> due giudici potrebbero essere chiamati a giudicare sulla stessa controversia. In alcuni casi per risolvere questo problema ci pensano le stesse convenzioni, in altri casi stanno emergendo delle regole internazionali non scritte. Tra gli organismi più importanti ricordiamo la Corte internazionale di giustizia -> succede alla Corte permanente di giustizia internazionale (istituita in seno alla Società delle Nazioni). Lo statuto della CIG si basa sull’art.92 dell’ONU. Essa è composta da 15 giudici di diverse nazionalità, essi vengono eletti a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio di Sicurezza e dall’Assemblea generale-> i giudici devono essere personalità indipendenti e devono avere requisiti per essere eletti alle più alte cariche giudiziarie nel loro Paese di origine. I giudici devono essere scelti in modo da
rappresentare i principali sistemi giuridici del mondo; le elezioni avvengono in modo da rinnovare 1/3 ogni tre anni e il mandato è di 9 anni. I requisiti per essere eletti sono l’indipendenza e l’imparzialità; inoltre, i giudici godono di una serie di privilegi diplomatici. Gli Stati che hanno sottoposto la controversa al CIG, ma non hanno un giudice della loro nazionalità possono chiedere un giudice ad hoc (non necessariamente della stessa nazionalità) che risieda nella Corte in una condizione di parità con gli altri giudici. La competenza della Corte può essere:
- Contenziosa -> risolve le controversie tra Stati
- Consultiva -> oltre agli Stati i pareri possono essere richiesti dall’Assemblea generale, il Consiglio di sicurezza o altre organizzazioni specializzate È stata considerata un’anomalia l’esclusione delle organizzazioni internazionali nella funzione contenziosa del CIG-> si è pensata a una riforma di questo sistema non ancora attuato. A che titolo uno Stato può rivolgersi davanti alla Corte? Si può rivolgere grazie ai titoli di giurisdizione:
- Compromesso -> fonda la giurisdizione speciale, quando una delle due parti non faccia parte della Corte
- Forum prorogato -> se l’attore non può rivolgersi alla Corte perché non ne fa parte e l’altro Stato non dice nulla (si ritiene che accetti tacitamente), allora la Corte può pronunciarsi
- Trattati e convenzioni -> Può essere inserita una clausola nella parte finale del trattato
- Accettazione della clausola facoltativa di giurisdizione obbligatoria -> lo Stato può decidere se sottoscrivere la clausola, qualora la sottoscrivesse la clausola diventa obbligatoria. Prevede che in qualsiasi momento lo Stato possa dichiarare di riconoscere come obbligatoria rispetto ad ogni Stato che la accetti come obbligatoria Nella funzione consultiva gli organismi possono chiedere un parere su qualsiasi questione che riguardi un loro compito. Il procedimento si avvia con un’istanza di parte-> deve contenere l’oggetto della controversia, chi sono le parti, si devono descrivere i fatti e le ragioni giuridiche alla base. In alcuni casi gli Stati interessati possono chiedere di intervenire se hanno interesse nella causa; si possono anche chiedere delle misure cautelari. Il diritto che viene applicato sono le convenzioni internazionali, la sentenza che viene pronunciata deve essere motivata-> è anche definitiva e non c’è appello. La Corte non è vincolata dai precedenti; l’unico eventuale mezzo è la revisione -> mezzo straordinario che può essere richiesto se viene scoperto un fatto tale non conosciuto, ma di natura decisiva e se fosse stato conosciuto si sarebbe presa una decisione diversa. 05/04/ Che rapporto sussiste tra il diritto internazionale e quello interno? Sul tema esistono due teorie:
- Teoria monista -> i due diritti si trovano in un quadro unitario
- Teoria dualista -> separazione tra i due ordinamenti L’ordinamento nazionale si adatta al diritto internazionale-> art.10 = ordinamento giuridico italiano si conforma all’ordinamento internazionale. Questa è l’unica norma di carattere generale
parallela delle regioni. Il legislatore è stato chiamato a specificare questa riforma stabilendo i limiti entro cui si può esercitare il potere. Queste intese riguardano attività di mero rilievo internazionale oppure attività promozionali (con enti territoriali di altri Stati) -> basta che il governo venga informato e decorsi i 30 giorni le regioni possono sottoscrivere queste intese. Invece, gli accordi con Stati sono definiti in termini restrittivi come accordi esecutivi e applicativi di accordi internazionali già in vigore, oppure accordi di natura programmatica finalizzati a promuovere il loro sviluppo economico e sociale-> in questo caso il governo deve riceve una comunicazione delle trattative e può anche indicare i principi e criteri da seguire durante le trattative, la regione deve comunicare il progetto al ministero degli esteri. Non esiste nessuna norma come il diritto pattizio entra nell’ordinamento italiano-> in molti casi ci si avvale dell’ ordine di esecuzione -> è un atto legislativo che senza formulare le norme materiali e necessarie per il trattato si limita a dare piena esecuzione al trattato stesso. Da un punto di vista formale può essere una legge costituzionale, un decreto del Presidente della Repubblica. L’art.117 della Costituzione prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto della Costituzione e dai vincoli dell’ordinamento comunitario-> se ci sono delle norme ordinarie incompatibili con la legge che incorpora il trattato le prime sono incostituzionali; cioè se la legge incorpora un trattato è una legge ordinaria in caso di conflitto con un’altra legge ordinaria è stabilito che prevalga la norma internazionale perché assume rango costituzionale. Il procedimento di adattamento con l’ordine di esecuzione è previsto per le norme self-executing -
norme che sono già chiare e non hanno bisogno di nulla, possono entrare in vigore così come sono. Per far entrare nell’ordinamento interno dei trattati che non prevedono queste norme si usa il procedimento ordinario-> consiste nell’emanazione di un nuovo provvedimento legislativo che direttamente e specificamente formula le norme idonee a porre nell’ordinamento italiano le modifiche necessarie a adattarsi all’obbligo internazionale. Queste norme formulate dal legislatore sono uguali alle altre norme, cioè non sono influenzate dalle norme internazionali. Non c’è una regola per la quale si stabilisce per quali trattati si usa uno dei due procedimenti, anche per quest’ultimo tipo di procedimento vale il divieto di referendum abrogativo. Ci sono degli ordinamenti internazionali in cui l’adattamento delle norme ha dei suoi caratteri -> capitolo VII ONU ogni Stato decide come adeguarsi. 06/04/
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Esso è diverso dal diritto internazionale pubblico perché è un insieme di norme che ciascuno Stato si dà, le quali disciplinano i rapporti tra privati. Gli Stati si davano queste regole perché c’erano dei rapporti tra privati che presentavano degli elementi estranei rispetto all’ordinamento interno-> ES: divorzio tra italiano e francese. Quando si ha una situazione in cui è presente un elemento di estraneità le norme di diritto internazionale privato informano su:
- chi sia il giudice competente a risolvere la questione
- una volta che questo è individuato bisogna anche individuare il diritto da applicare (il giudice e il diritto non coincidono-> potrebbe dover applicare un diritto straniero)
- un altro aspetto di cui si occupa il DIP è l’esecuzione e il riconoscimento di sentenze straniere Esempio: A e B sono cittadini di un Paese che ammette il divorzio per ripudio unilaterale e sono coniugati in Italia con rito civile. Il marito presenta al giudice nazionale domanda di divorzio basata sulla legge nazionale in base alla quale l’uomo potrà divorziare dalla moglie ogni qual volta lo vorrà.
- Il giudice italiano è competente a giudicare?
- Quale legge si applica?
- La sentenza di divorzio ottenuta dal marito all’estero produce effetti in Italia? Il DIP trova come fonte iniziale una legge di diritto interno, la legge di DIP è la 218/1995. Abbiamo anche leggi speciali, ma gli Stati si rendono conto che avere tanti criteri di collegamento può creare confusione e perciò prima dell’intervento dell’UE gli Stati europei avevano stipulato delle convenzioni in materia di DIP-> sono state stipulate tra membri dell’UE; non hanno usato strumenti vincolanti perché le istituzioni dell’UE hanno un potere legislativo-> la UE è un’organizzazione internazionale sui generis, gli Stati hanno deciso di cedere parte della loro sovranità in modo che la competenza rientri nell’UE-> avviene con una serie di atti vincolanti: regolamenti, direttive e decisioni. Regolamento = legge europea -> per non confondere i cittadini si era pensato di modificarne il nome. Essi vincolano tutti gli Stati membri, hanno una portata generale e sono direttamente applicabili. N.B. tutti gli atti dell’UE sono tradotte in tutte le lingue degli Stati membri. Perché in tema di DIP adotta convenzioni e non regolamenti? Perché prima la materia della cooperazione giudiziaria in materia civile non era di competenze dell’UE e per questo le istituzioni non potevano adottare atti giuridici vincolanti, perciò adottano convenzioni. La modifica avviene con il trattato di Amsterdam del 1997-> la cooperazione giudiziaria in materia civile con il trattato è scivolata all’interno del primo pilastro. Da quel momento in avanti la UE ha avuto competenza a legiferare sulla materia e perciò può adottare degli atti vincolanti-> grande cambiamento perché la convenzione è uno strumento macchinoso (negoziati, ratifica…), mentre i regolamenti sono leggi adottate dalle istituzioni europee e perciò il procedimento di formazione è più facile e veloce. Questa svolta ha permesso una circolazione libera delle sentenze con la conseguenza di un aumento dei commerci tra nazioni. Struttura di una norma di DIP con riferimento alla legge 218, ci sono due elementi:
- Titolo -> descrive in maniera stratta i fatti che intende disciplinare
- Criterio di collegamento -> aspetto che permetta di collegare la nostra fattispecie concreta a un ordinamento straniero al fine di individuare o la legge applicabile o il giudice competente