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Elementi Costituenti dello Stato e Norme Internazionali - Prof. Scovazzi, Sintesi del corso di Diritto Internazionale

Come lo Stato deriva da norme internazionali e come gli Stati più forti e debole si relazionano tra di essi. Viene inoltre descritto come si forma un nuovo Stato e come le norme internazionali regolano le relazioni tra Stati e movimenti insurrezionali. Inoltre, vengono trattati i cambiamenti nel mondo dello Stato, la funzione normativa del diritto internazionale e l'autodeterminazione dei popoli.

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 09/08/2021

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DIRITTO INTERNAZIONALE
Norme giuridiche che regolano rapporti tra Stati, organizzazioni internazionali o popoli/individui.
Organizzazioni internazionali: enti medianti cui è organizzata la cooperazione intergovernativa.
Esercitano competenze in campo politico o economico. Istituite da trattato. Attribuzione di diritti od
obblighi a singoli individui deriva da norme di diritto internazionale poste in essere dagli Stati.
Stati: soggetti necessari dell’ordinamento internazionale. Può essere estromesso dalla comunità.
Nazioni Unite: istituita con un trattato (Carta ONU) del 1945. Ente che intende realizzare la
cooperazione fra Stati per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
Art.2: ONU si fondano sulla sovrana uguaglianza degli Stati membri posizione di reciproca
parità sovranità = indipendenza da altri stati uguaglianza sul piano giuridico-formale.
# Piani economico-politico Stati più forti e Stati più fragili; ricchi e poveri; grandi e piccoli.
NOZIONE DI STATO
No norma del diritto internazionale che prescriva caratteri essenziali Stato. Nozione di fatto. Si ha
uno Stato quando vi sono 3 elementi costitutivi + Art.1 Convenzione sui diritti e doveri stati
aggiunge 4° elemento: capacità di entrare in relazione con altri stati.
1- Governo (elemento politico): tutti coloro che esercitano un potere di natura politica in nome e
conto dello Stato. L’esercizio di poteri pubblici deve svolgersi in modo normale e stabile.
- E’ richiesto che governo esista (non sia un territorio dove non si sia affermata alcuna autorità in
modo normale e stabili territorio di nessuno: solo l’Antartide, ma rivendicazioni 7 Stati.
2- Territorio: confini terrestri tra gli stati sono di solito determinati con trattati, se mancano si
applica regola sovranità (ambito spaziale entro cui si manifesta l’autorità Stato tramite agenti).
Identifica lo stato e lo rende riconoscibile. Non importante la dimensione del territorio. Ad esso si
aggiunge una fascia costiera di 12 miglia marine dalla linea di bassa marea (mare territoriale).
Entro la zona economica esclusiva: stato costiero può esercitare i diritti in materia di sfruttamento
delle risorse naturali ivi contenute, mentre Stati terzi mantengono il diritto alla libera navigazione,
sorvolo, posa di cavi e condotte sottomarine. 200 miglia è il limite massimo.
# Zona economica esclusiva richiede di essere proclamato dallo Stato interessato.
Per gli oceani alto mare: spazio che non è sottoposto all’autorità di nessuno, e l’autorità statale
si esercita sulla base del criterio della nazionalità della nave o bandiera della nave.
3- Individui (elemento sociale):persone sottoposte alle autorità territorio. 2 sensi: 1. coloro che,
cittadini o stranieri, sono rimessi all’autorità Stato e regole dell’ordinamento; 2. individui che,
disponendo della cittadinanza, sono legati ad esso da un particolare insieme di diritti e doveri.
# Popolo (o nazione) non essendo Stato, non è un ente dotato di soggettività internazionale.
Stati che comprendono più popoli e nazioni deve garantirsi principio di autodeterminazione
dei popoli obbliga Stati a consentire che i popoli, sottoposti a dominio coloniale o straniero,
determinino liberamente la loro condizione politica.
I NON STATI
- Stato apparente: ente governato da autorità poste in concreto sotto il controllo politico-militare
delle autorità di un altro stato. No potere autonomo Es. durante segregazione razziale in Sud Africa:
creati dei Stati bantù dove autorità sudafricane obbligavano le persone di colore a risiedere. No potere autonomo.
- Enti costituiti a seguito di manifestazioni di uso della forza, condannata dagli organi ONU Es.
Consiglio di sicurezza deplorava la creazione della Repubblica turca di Cipro del Nord a seguito dell’invasione
Turca e considerava giuridicamente invalida la dichiarazione di secessione poiché condanna mediante
risoluzione, le autorità non sono in grado di esercitare il loro potere in modo normale e stabile.
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DIRITTO INTERNAZIONALE Norme giuridiche che regolano rapporti tra Stati, organizzazioni internazionali o popoli/individui. Organizzazioni internazionali : enti medianti cui è organizzata la cooperazione intergovernativa. Esercitano competenze in campo politico o economico. Istituite da trattato. Attribuzione di diritti od obblighi a singoli individui deriva da norme di diritto internazionale poste in essere dagli Stati. Stati: soggetti necessari dell’ordinamento internazionale. Può essere estromesso dalla comunità. Nazioni Unite : istituita con un trattato ( Carta ONU ) del 1945. Ente che intende realizzare la cooperazione fra Stati per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Art.2 : ONU si fondano sulla sovrana uguaglianza degli Stati membri  posizione di reciproca parità  sovranità = indipendenza da altri stati  uguaglianza sul piano giuridico-formale.

Piani economico-politico  Stati più forti e Stati più fragili; ricchi e poveri; grandi e piccoli.

NOZIONE DI STATO No norma del diritto internazionale che prescriva caratteri essenziali Stato. Nozione di fatto. Si ha uno Stato quando vi sono 3 elementi costitutivi + Art.1 Convenzione sui diritti e doveri stati aggiunge 4° elemento: capacità di entrare in relazione con altri stati. 1- Governo ( elemento politico): tutti coloro che esercitano un potere di natura politica in nome e conto dello Stato. L’esercizio di poteri pubblici deve svolgersi in modo normale e stabile.

  • E’ richiesto che governo esista (non sia un territorio dove non si sia affermata alcuna autorità in modo normale e stabili  territorio di nessuno : solo l’Antartide, ma rivendicazioni 7 Stati. 2- Territorio : confini terrestri tra gli stati sono di solito determinati con trattati, se mancano si applica regola sovranità (ambito spaziale entro cui si manifesta l’autorità Stato tramite agenti). Identifica lo stato e lo rende riconoscibile. Non importante la dimensione del territorio. Ad esso si aggiunge una fascia costiera di 12 miglia marine dalla linea di bassa marea ( mare territoriale ). Entro la zona economica esclusiva : stato costiero può esercitare i diritti in materia di sfruttamento delle risorse naturali ivi contenute, mentre Stati terzi mantengono il diritto alla libera navigazione, sorvolo, posa di cavi e condotte sottomarine. 200 miglia è il limite massimo.

Zona economica esclusiva richiede di essere proclamato dallo Stato interessato.

Per gli oceani  alto mare : spazio che non è sottoposto all’autorità di nessuno, e l’autorità statale si esercita sulla base del criterio della nazionalità della nave o bandiera della nave. 3- Individui (elemento sociale):persone sottoposte alle autorità territorio. 2 sensi: 1. coloro che, cittadini o stranieri, sono rimessi all’autorità Stato e regole dell’ordinamento; 2. individui che, disponendo della cittadinanza, sono legati ad esso da un particolare insieme di diritti e doveri.

Popolo (o nazione) non essendo Stato, non è un ente dotato di soggettività internazionale.

Stati che comprendono più popoli e nazioni  deve garantirsi principio di autodeterminazione dei popoli  obbliga Stati a consentire che i popoli, sottoposti a dominio coloniale o straniero, determinino liberamente la loro condizione politica. I NON STATI - Stato apparente : ente governato da autorità poste in concreto sotto il controllo politico-militare delle autorità di un altro stato. No potere autonomo  Es. durante segregazione razziale in Sud Africa: creati dei Stati bantù dove autorità sudafricane obbligavano le persone di colore a risiedere. No potere autonomo.

  • Enti costituiti a seguito di manifestazioni di uso della forza , condannata dagli organi ONU Es. Consiglio di sicurezza deplorava la creazione della Repubblica turca di Cipro del Nord a seguito dell’invasione Turca e considerava giuridicamente invalida la dichiarazione di secessione  poiché condanna mediante risoluzione, le autorità non sono in grado di esercitare il loro potere in modo normale e stabile.
  • Carta ONU (Art.76): amministrazione fiduciaria territorio, per realizzare vari fini tra cui promuovere l’avanzamento politico, economico, sociale, sviluppo verso l’autogoverno e l’indipendenza  non poteva essere considerato Stato, ma lo poteva divenire quando il regime fosse cessato (situazione transitoria)  Es. Somalia: amministrata fiduciariamente dall’Italia fino ’60.
  • Enti che sono membri di uno stato federale o costituiscono entità territoriali interno di uno Stato  bisogna accertare quale sia l’ente titolare della competenza a gestire l’insieme delle relazioni internazionali e a compiere atti  competenze esercitate dallo Stato federale, ma a volte gli enti non sovrani partecipano a negoziati internazionali e concludono trattati (competenza ad essi delegate dallo Stato sovrano)  Es. 2012: accordo fra Italia e Jersey concluso in base a condizioni del mandato ricevuto dal regno unito (in merito a informazioni in materia fiscale).

Non sono soggetti di diritto internazionale gli Stati membri USA  Es. 1891: 3 cittadini italiani

furono linciati dalla folla inferocita, penetrata in un carcere della Louisiana, dove erano detenuti. L’Italia, a titolo di protezione diplomatica, insistette perché la riparazione , per la mancata protezione, fosse versata dal governo federale Stati uniti (così fu) e non dal governo della Louisiana come sostenuto dal governo federale.

UE : soggetto di diritto internazionale. Trattato. Distribuzione di competenze nelle relazioni

internazionali: alcune sono esercitate in modo esclusivo da stati o Ue; altre insieme. RICONOSCIMENTO Pratica in base a cui gli Stati preesistenti riconoscono gli Stati di nuova formazione. Atto unilaterale o contenuto in un trattato tra Stato preesistente e nuovo Stato. Carattere politico (dichiarativo)  volontà di instaurare relazioni tra i 2 Stati  no carattere costitutivo: non costituisce, sul piano giuridico, la soggettività internazionale. Soggettività internazionale è un dato di fatto  Stato nuovo sarà riconosciuto tale quando si radicherà un’autorità politica indipendente, che si affermerà in modo normale e stabile entro un determinato territorio e nei confronti degli individui che ivi si trovano, indipendentemente dal numero di riconoscimenti ed eventuali relazioni con Stati  Es. Kosovo.

Se riconoscimento costitutivo: dato che non esiste, Stato non riconosciuto non avrebbe un

territorio e non potrebbe rendersi responsabile di illeciti internazionali. Può accadere che sia tardivo (Es. USA riconobbero Cina nel ì79) o prematuro , cioè prima che le autorità del nuovo Stato abbiano affermato il loro potere in modo normale e stabile  Es. 1971: sentenza dal tribunale di Bolzano. Italia non riconosceva Repubblica Democratica Tedesca. Così gli atti emanati dagli organi giudiziari di tale Stato non sarebbero esistiti (caso specifico: atto di divorzio tedesco). NOME STATO Stato è conosciuto con un nome geografico (Italia) o geografico-politico (Repubblica Italiana). Nome è scelto dallo Stato (può cambiarlo): Es. da regno di Sardagna a regno d’Italia  può segnare rottura rispetto alla denominazione coloniale  Es. da Rhodesia a Zimbabwe.

Controversia sul nome: Macedonia e Grecia  Grecia si è opposta all’uso del nome “Macedonia” perché

identico a una regione greca. In attesa che la questione venga risolta, la Macedonia è entrata a far parte ONU col nome di ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia (nome prima dell’indipendenza). Poi i 2 stati hanno concluso un accordo in base al quale il nuovo Stato si chiamerà Macedonia del nord. CAMBIAMENTI NELLO STATO Cambiamenti elementi fondamentali: formazione di Stati nuovi o all’estinzione di Stati preesistenti. A. Della popolazione : totale scomparsa di una popolazione  non hanno rilevanza i cambiamenti di individui che abitano stabilmente lo Stato e il loro numero. B. Del governo : cambiamento delle autorità che esercitano il potere di governo e forma di governo non comportano un cambiamento dello Stato come soggetto di diritto internazionale. Formazione di un nuovo apparato pubblico non altera i diritti e obblighi internazionali Stato  Es. 1923: controversia tra Regno Unito e Costa Rica sul caso di Tinoco.

1927: caso del vapore Lotus  Corte permanente di giustizia internazionale mise in evidenza che le norme di diritto internazionale sono emanate dalla volontà degli Stati, per regolare la loro relazione e di raggiungere obiettivi comuni. Esse assumono la forma di consuetudini e trattati.

Ma non sempre  non è immediato far conciliare interessi tra Stati forti/deboli e ricchi/poveri.

Art.38 Statuto CIG  categorie di norme internazionali che Corte è tenuta ad applicare alle controversie sottopostole: a) Trattati internazionali vigenti per gli Stati in lite; b) Consuetudine internazionale; c) Principi generali del diritto; d) Decisioni giudiziarie e la dottrina più qualificata. FUNZIONE GIUDIZIARIA Istituite con trattati, diversi organi giudiziari col potere di risolvere una controversia pronunciando una decisione (sentenza) avente carattere vincolante per gli Stati in lite. Corte Internazionale di Giustizia  Uno dei 6 organi principali ONU. Giudica delle controversie tra Stati su: l’interpretazione di un trattato; questioni di diritto internazionale; l’esistenza di un fatto che, se verificatosi, costituirebbe una violazione di un obbligo internazionale; natura e ammontare delle riparazioni dovute per una violazione (Art.36 Carta ONU). Funzione consultiva e può rendere pareri su richiesta dell’Assemblea Generale, Consiglio di Sicurezza ONU o altri organi  non ha valore vincolante. Alle corti permanenti si aggiungono le corti arbitrali, che gli Stati istituiscono occasionalmente per risolvere una specifica controversia o determinate categorie. CIG si può pronunciare solo se gli Stati coinvolti hanno accettato la sua giurisdizione  in forma esplicita (trattato tra gli Stati in lite o dichiarazione unilaterale); forma implicita (se Stato partecipa a un giudizio promosso da un altro Stato, senza eccepire il difetto di giurisdizione).

Problema se l’altro Stato coinvolto non accettava la sua giurisdizione  Stati in lite sono tenuti

all’osservanza dei loro obblighi internazionali e incorrono nella responsabilità per violazione.

Alte probabilità che uno Stato forte non accetti di essere rimesso alla giurisdizione di un giudice

terzo e imparziale in grado di condannarlo per un illecito compiuto  Es. causa della Iugoslavia contro 10 Stati accusati di aver utilizzato in violazione delle norme del diritto internazionale (1999: bombardamenti senza autorizzazione. Morti). Nessuno dei 10 Stati accettò la giurisdizione. FUNZIONE ESECUTIVA Non esistono apparati precostituiti, che assicurino che gli Stati osservino le norme del diritto internazionale e che, quando non avvenga, assicurino un’esecuzione forzata degli obblighi. Mantenimento della pace e della sicurezza internazionali è affidato al Consiglio di Sicurezza. Nessuna decisione può essere presa dal Consiglio se vi è un voto contrario 1 dei 5 membri permanenti (Cina, Fra, UK, Russia, USA)  Es. 1986: caso attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua. Respinto con 11 voti a favore, 3 astensioni e voto negativo USA. USO DELLA FORZA Normativa internazionale si adegua alla legge del più “forte”  vana valenza del diritto.

Porre limiti agli abusi degli stati forti  stati deboli non hanno altra scelta che rispettare le regole.

Quasi tutti gli Stati osservano quasi tutte norme del diritto internazionale. Ma anche inadempimenti: Es. 1960: cattura a Buenos Aires, senza consenso, di un nazista da parte di agenti segreti Israele  questione portata di fronte al consiglio di sicurezza: questione che poteva mettere in pericolo la pace e sicurezza. Prima che il consiglio prendesse una decisione, vi è stato un comunicato congiunto dei 2 stati col quale dichiaravano che Israele aveva accettato di dare una riparazione all’argentina e che il caso doveva considerarsi chiuso. PREISTORIA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE Più antico trattato di cui sia ha il testo è un trattato di pace del 1280 a.C. tra Ramses II e Hattusili II (re degli Ittiti)  non aggressione, mutua assistenza e consegna di individui ricercati.

Teologi cristiani iniziarono riflessione sul concetto di guerra giusta.

  • Sant’Agostino : introdusse guerra giusta  guerre che vendicano torti (Es. non riparati illeciti od occorra riprendere quanto ingiustamente tolto) e quelle ordinate da Dio.
  • San Tommaso d’Aquino : 3 condizioni per avere guerra giusta  1. intrapresa da Stato; 2. dettata da giusta causa (nemico doveva essere responsabile di un illecito); 3. perseguire il bene. Medioevo  intrattenuti rapporti tra centri di potere indipendenti, a volte, appartenenti a religioni diverse  interesse maggiore: diritti al commercio e libera navigazione. Occorreva che la nave non fosse attaccata durante la navigazione e potesse approdare.
  1. Nazione favorita : Stato beneficiario riceveva lo stesso trattamento e la stessa tassazione che si applicava alla nazione terza favorita  attenuazione della barriera tra fede cristiana e islamica.
  2. Giurisdizione consolare : coinvolse gli Stati europei. Ottennero che i processi civili e penali, che riguardavano i loro cittadini, fossero sottratti alla giurisdizione dei giudici locali e assegnati alla giurisdizione dei consoli europei  Es. Stipulato fra il sultano di Turchia e l’ambasciatore del re di Francia. Rapporti si sarebbero rimessi a giurisdizioni speciali. La giurisdizione consolare francese si sarebbe esercitata nelle cause civili e penali relative ai soli cittadini francesi. COMUNITA’ NATURALE DEGLI STATI E SUO DIRITTO XVI-XVII: idea che le relazioni tra entità politiche indipendenti si dovessero collocare in un ordinamento giuridico a sé stante, separato dal diritto comune romano giustinianeo. Regime guerra: problema diritto di fare guerra e norme che limitassero comportamenti ammissibili. Diritto naturale : esistono norme non scritte e discendenti dalla ragione umana, che valgono per i membri di una determinata comunità, indipendentemente dalle norme superiori poste. Diritto delle gente : diritto intercorrente fra gli Stati  ius gentium: insieme di norme che si formano spontaneamente nei rapporti fra enti sovrani, in assenza di autorità politica superiore.
  • Francisco de Vitoria : diritto delle genti di portata universale. Nega ogni autorità politica che si ponga come suprema e universale (Pontefice o Imperatore)  no universalità del diritto romano. Riconosce come destinatari delle norme del diritto naturale e positivo anche le genti “infedeli”. Giusto diritto di guerra solo se la predicazione del Vangelo è impedita con la forza  diversità di religione non può essere una giusta causa di guerra.
  1. Bartolomeo De Las Casas : difese le ragioni indigeni. Condanna la forza come strumento di evangelizzazione e valuta giuste le guerre difensive degli indigeni contro le aggressioni e atrocità.
  2. Juan Sepulveda : vari motivi di guerra giusta contro gli indigeni (stato di servitù naturale…).
  • Alberico Gentili: distinse fra la società internazionale e società nazionale. Il diritto civile (corpus iuris giustinianeo), non necessariamente deve identificarsi con lo ius gentium. Giuste cause di guerra  no diritto di imporre, con la forza, la predicazione del Vangelo. Guerra deve essere condotta secondo il diritto  Es. vietate le armi venefiche; risparmiare bambini e donne; ingiusto uccidere chi può essere fatto prigionieri; vietato distruggere templi e portici. XVI  potenze europee stabilirono ambasciatori presso altre potenze  norme sull’immunità  un sovrano non può esercitare la giurisdizione su di un altro sovrano, neanche sul suo rappresentate.
  • Ugo Grozio: 1° elaborazione completa del diritto internazionale - “De Iure belli ac pacis”. Problemi: se Paesi Bassi potevano catturare una nave portoghese, poiché stato di guerra tra Paesi Bassi e Spagna, legata al Portogallo. “Mare liberum”  diritto alla libera navigazione: impossibilità di occupare uno spazio sconfinato. Per fondare un sistema autonomo del diritto internazionale, occorre separare il diritto naturale (diritto comune Stati) dal diritto civile e diritto delle genti, che cambiano continuamente.

Potenze europee intendevano spartirsi quasi tutto il continente africano  atto generale della conferenza di Berlino (1885): obbligo di notificazione delle prese di possesso territoriali o di protettorato, per prevenire i conflitti fra le potenze coloniali.

  • Stabilimento di una colonia  comportava l’estensione della sovranità sul territorio colonizzato.
  • Protettorato  con un apposito trattato, uno Stato acquisiva il diritto di esercitare un’ingerenza (influenza) negli affari interni e si assicurava il diritto di gestire le relazioni internazionali di un altro Stato, nei confronti di Stati terzi  Es. Italia: trattato col Sultanato di Obbia. Pratica del regime delle capitolazioni : nei rapporti con alcuni Stati di cultura non europea. Nei confronti degli Stati islamici, tale regime era giustificato con l’esigenza di evitare che i tribunali locali a composizione religiosa applicassero il diritto coranico  si limitava sovranità Stato (abuso)

Capitolazioni  manifestazione della tesi che il diritto internazionale escludesse gli Stati di

cultura non europea o riservasse loro una posizione secondaria. PRINCIPIO DI NAZIONALITA’ Dopo la 1° Guerra d’Indipendenza italiana, Pasquale Mancini , pronunciò una prelazione intitolata “ Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti”. Inquadrò la Nazione, e non lo Stato, come rappresentante dell’unità elementare. Stato : ente politico-territoriale; Nazione: ente socio-culturale (società di uomini, data dall’unità di territorio, origine, costume, lingua, comunanza di vita di e coscienza sociale). All’Italia, e a qualsiasi nazione, spettava il diritto di diventare uno Stato, dandosi un governo proprio, poiché “la conservazione e sviluppo della nazionalità” costituiscono “un diritto e dovere” degli uomini  Condanna del colonialismo  ma poi ne divenne promotore. Es. Italia: trattato di amicizia e commercio con l’Etiopia era un protettorato  Battaglia di Ardua. Italia sconfitta.

Principio di nazionalità : eguale inviolabilità e protezione di tutte le nazioni.

CODIFICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DI GUERRA

Henry Dunant  in “Un souvenir de Solférino” (descrive ciò che aveva visto), auspicava che Stati si accordassero per formulare regole sul soccorso ai militari feriti e promuovere l’istituzione di apposite associazioni di soccorso. 1863 costituzione: Comitato ginevrino di soccorso ai militari feriti (precursore Croce Rossa) e Convenzione sul miglioramento della sorte dei militari feriti (fini umanitari).

Convenzione: neutralità delle ambulanze, ospedali militari, personale di soccorso e cappellani,

tutela delle popolazioni locali che soccorrono i feriti, l’obbligo di raccogliere e curare i feriti, l’uso della bandiera e del bracciale con l’emblema della croce rossa su campo bianco. Dichiarazione di San Pietroburgo (1868)  Stati rinunciavano all’uso di pallottole di peso inferiore a 400g che fossero esplosive o cariche di sostanze infiammabili. Fine azione bellica: mettere fuori combattimento il maggior numero di combattenti nemici. Es. Durante 1° guerra Italo-Etiopica  armata Etiopica assediò il forte di Macallè, dove vi era il battaglione del maggiore Giuseppe Galliano. Con una lettera gli viene chiesto di inviare un ufficiale medico perché fossero curati alcuni militari etiopi rimasti feriti. Galliano acconsentì. Conferenze internazionale della pace ( Aia: 1899 e 1907)  diritto internazionale di guerra. Diritto internazionale di guerra ha carattere umanitario  Diritto internazionale umanitario. Tutela i combattenti e popolazione civile  belligeranti hanno una scelta limitata sui mezzi e metodi di combattimento. 2 divieti fondamentali:

  1. Usare le armi che provochino nei combattimenti nemici sofferenze eccessive rispetto quelle necessarie per raggiungere l’obiettivo militare di indebolire le forze armate del nemico.
  2. Usare la forza contro la popolazione civile, né utilizzare armi di effetto indiscriminato che non siano in grado di distinguere tra bersagli militari e bersagli civili.

Fondamentale, nel diritto internazionale umanitario consuetudinario, è la “ clausola Martens ”  preambolo della Convenzione dell’Aia (1899) sulle norme e consuetudini della guerra terrestre  lacune dei trattati (Es. impiego di nuove armi), possono essere superate facendo riferimento ai principi generali del diritto internazionale, norme di umanità ed esigenze della coscienza pubblica  protezione della popolazione civile. XIX: ammesso il ricorso a misure militari “a poca distanza dalla guerra”  intervento armato sul territorio di un altro Stato. Svolti da alcuni Stati a titolo di reazione contro illeciti subiti ed erano ricondotti a categorie generali quali l’autotutela  conferenza pace Aia 1907.

Tentativo di limitare il ricorso alla forza armata a contesti che l’ammettevano limitatamente al

recupero dei debiti contrattuali (somme che uno Stato doveva ai cittadini e società stranieri).

Convenzione non escludeva la forza contro lo stato debitore, se questi rifiutasse un’offerta di

arbitrato, lo rendesse impossibile o non si conformasse a una sentenza arbitrale. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRAMITE ARBITRATO XIX: prassi di inserire una clausola che impegnava le parti a sottoporre determinate controversie ad arbitrato internazionale  Es. trattato di amicizia, commercio e navigazione tra Uk e USA. Conferenza della pace dell’Aia, 1899: si previde una Corte Permanente d’Arbitrato , che avrebbe contribuito al mantenimento della pace e all’affermazione del diritto. Un ufficio internazionale, con sede all’aia, tiene e aggiorna lista di arbitri, indicati dagli Stati. Stati, che voglio ricorrere a un arbitrato, possono scegliere dalla lista i componenti del Tribunale arbitrale  tuttora operante. ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI XX: creazione da parte di più Stati, con trattato, di enti intergovernativi, dotati di soggettività giuridica e portatori di interessi collettivi  Es. unione postale universale. SOCIETA’ DELLE NAZIONI Istituita con un trattato ( Patto ), approvato dalla Conferenza della Pace di Parigi (1919) e inserito nei trattati di pace conclusi dalle potenze vincitrici con Deu, Aus, Bulg e Ungheria. Sede Ginevra. Obiettivo  promuovere la pace e sicurezza internazionale attraverso: divieto di ricorrere alla guerra, rispetto del diritto internazionale e l’adempimento degli obblighi e trattati.

Patto non vietava agli Stati membri il ricorso alla guerra, ma stabiliva che si esprimessero con una

procedura di arbitrato, soluzione giudiziaria o sottoponessero la controversia al Consiglio  ricorso alla guerra era ammissibile decorsi 3 mesi dall’inadempimento degli obblighi. Limiti: valido solo per membri + mancata ratifica degli USA. Dubbi sulla capacità di garantire la pace  aggressione di uno Stato membro verso un altro  Es. Italia dopo aver attaccato l’Etiopia e averla annessa nel suo territorio, notificò il recesso. Condanna prevedeva il pagamento di sanzioni economiche (Art.16). Poi revocate dall’Assemblea con 14 voti  Etiopia: denunciarono l’utilizzo illegale di gas tossici + condonare un’aggressione è rinnegare il fondamento della Società delle Nazioni. #Fallimento Società delle Nazioni  si ha 2°WW. 18/04/1946. Tra le 2 guerre  Trattato generale di rinuncia alla guerra come strumento di politica nazionale (Parigi, ‘28)  parti avrebbere intrattenuto relazioni e trovato le giuste politiche con mezzi pacifici. ONU Dopo 2°WW: idea della Società delle Nazioni passò all’Organizzazione delle Nazione Unite, istituita con Carta (trattato) a San Francisco nel 1945. Sede a New York. 193 membri (tranne Città del Vaticano, Palestina e Taiwan). Procedura per l’ammissione: prevede decisione dell’Assemblea Generale (2/3) sulla base di una raccomandazione del Consiglio di sicurezza  Requisiti: 1) domanda di ammissione; 2) essere “amante” e favorevole alla pace e alla risoluzione pacifica delle controversie. ONU: l’unica organizzazione internazionale con natura politica (obiettivi) e dimensione mondiale.

1923: in una commissione nominata della Conferenza per le limitazioni degli armamenti si presentarono delle regole sulla guerra aerea  respinta la proposta di limitare bombardamenti aerei alle solo operazioni militari, per assicurare una protezione alla popolazione civile. Evocato criterio legittimità del bombardamento di un obiettivo militarelecito bombardare il carro armato nemico (obiettivo); quindi è lecito bombardare operaio fabbrica anche se non in fabbrica; lecito bombardare la città, perché si trovano case operai; uccisi anche bambini, donne… Uso di armi nucleari (capacità distruttiva ed effetto indiscriminato): contaminazione nucleare. 1945: Usa usarono bombe nucleari vs Giappone  bomba d’uranio su Hiroshima, (260.000 morti – no installazione militare) e bomba di plutonio su Nagasaki (78.000)  legalità in discussione. Presidente Truman sostenne che Hiroshima costituiva una base militare  Giustificazioni bombardamento: 1. Giappone aveva iniziato guerra senza dichiararla; 2. Giappone aveva ucciso, torturato e affamato i prigionieri di guerra americani; 3. risparmiare le vite di giovani militari americani, che avrebbero dovuto invadere Giappone  evoca il tema del valore della vita umana, presupponendo che la vita dei giovani americani valga di più di quella dei giapponesi. Giappone vs USA  “nuovo reato contro la civiltà del genere umano”. DOPO LA 2° GUERRA MONDIALE Diritto internazionale umanitario è stato codificato con 4 Convenzioni adottate a Ginevra  miglioramento sorte dei feriti, dei malati e naufraghi; protezione delle persone civili. Protocolli  1. Protezione della popolazione civile  principio di distinzione : distinguere tra la popolazione civile e combattenti. Operazioni solo contro obiettivi militari (Art.48). Obiettivo militare : prevede l’esistenza di un oggetto che dia un contributo all’azione militare e il conseguimento di un vantaggio militare  principio di necessità.

Vietati gli attacchi indiscriminati che, alla luce del principio di proporzionalità, possano causare ai

civili danni eccessivi rispetto al concreto e diretto vantaggio militare previsto.

  1. Principio di precauzione (Art.54 Protocollo): al momento di decidere ed effettuare un attacco. Bisogna fare il possibile per accertare che esso abbia per oggetto un obiettivo militare lecito  precauzioni affinché la popolazione civile non subisca danni incidentali e siano ridotti al minimo. Deve essere cancellato o sospeso un attacco che appariva lecito, ma si rivela illecito. Obbligo stato attaccato  non può servirsi dei civili come scudi per difendere obiettivi militari.

Alcuni Stati, con apparati militari importanti, non sono parte del 1° Protocollo. Alcuni hanno

formulato riserve o dichiarazioni, proponendo interpretazioni così restrittive da ridurre la tutela offerta alla popolazione civile  Es. riserve secondo cui il Protocollo non si applicherebbe alle armi nucleari. Disarmo : trattati multilaterali che mirano a vietare la detenzione e l’impiego di armi disumane o indiscriminate  Convenzioni sul: divieto armi batteriologiche; divieto dell’impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine anti-persona; munizioni a grappolo.

  • Mine anti-persone  congegnate per esplodere vicino a una persona. Determinano danni permanenti su civili spesso amputati di arti. Pericolo se la mappa dei campi minati non è nota.
  • Bombe a grappolo  si frammentano in aria in sottomunizioni esplosive e si disperdono in un ampio raggio. Possono avere l’effetto di mine anti-persona non individuabili su mappe. QUESITO SULLA LEGALITA’ DELL’USO DELL’ARMA NUCLEARE 1996  all’Assemblea Generale fu chiesto: “minaccia o l’uso di armi nucleari sono permessi dal diritto internazionale?”  1. Armi nucleari sono una violazione delle norme relative alla protezione dell’ambiente?; 2. Uso di armi nucleari può considerarsi illecito perché incompatibile con le norme del diritto umanitario (non attaccare le popolazioni civili e non usare armi che provochino sofferenze superflue ai combattenti)? Si, perché colpisce in modo indiscriminato la popolazione.

Corte dichiarò di non avere elementi sufficienti per dare una risposta  ipotizza che l’uso sarebbe

consentito solo se legittima difesa (messa a repentaglio la sovranità e la sopravvivenza Stato).

Conseguenze: 1. Uso difensivo delle armi nucleari non esige un previo attacco con armi nucleari, potendo mettere a repentaglio la sopravvivenza di uno Stato con altre armi; 2. L’utilizzo è a priori illecito se motivato da ragioni diverse dalla difesa della sopravvivenza dello Stato (Es. risparmiare la vita dei militari coinvolti nelle operazioni belliche - USA contro Giappone). Trattato sul divieto di armi nucleari (risoluzione 2016) adottato per iniziativa dell’Assemblea generale  obiettivo: completa abolizione delle armi nucleari con l’imposizione di obblighi generali in capo a tutti gli stati parte  trattato non ancora entrato in vigore.

Stati con armi nucleari o della NATO si sono rifiutati di partecipare al negoziato.

DISARMO Divieto all’uso della forza non esclude che gli Stati possano, lecitamente, detenere armamenti e arsenali che siano funzionali al loro diritto “naturale” di legittima difesa o all’attuazione di misure implicanti la forza deliberate dal Consiglio di Sicurezza  dissuasione verso possibili aggressioni. Parere del 1996 sulla legalità della minaccia od uso di armi nucleari  CIG: politica di deterrenza rappresenta una violazione del divieto di minaccia dell’uso della forza. Art.11, Carta ONU : Assemblea Generale può prendere in considerazione i principi che regolano il disarmo e il controllo degli armamenti e fare raccomandazioni. Art.26 : Consiglio di Sicurezza, per promuovere lo stabilimento e mantenimento della pace e sicurezza internazionali, ha il compito di formulare piani di disarmo da sottoporre ai membri ONU. In materia di disarmo: Stati sono gravati solo dagli obblighi che hanno volontariamente assunto. Altri trattati limitano la produzione e detenzione di specifiche armi  Es. Trattato sul commercio di armi : impegna Stati contraenti a regolare e controllare il commercio di un’ampia tipologia di armi convenzionali, proibendone il trasferimento quando: 1. contrario a misure Consiglio di Sicurezza; 2. potrebbero venire usate per la commissione di genocidi, crimini contro umanità, crimini di guerra o attacchi contro popolazione civile  Es. Trattato sull’Antartide: vieta collocazione di armi nucleari e di distruzione di massa sul fondo mari e oceani. Trattato sulla non-proliferazione delle armi nucleari  ambito universale. Stati con armi nucleari si impegnano a non trasferirne il controllo e a non assistere Stati nella fabbricazione; quelli senza si impegnano a non riceverne controllo, non chiedere né ricevere assistenza per fabbricazione.

Consentirebbe a uno Stato non nucleare di detenere armi sul proprio territorio, purché il controllo

rimanga nelle mani di uno Stato nucleare (Es. USA e Italia).

Stati senza armi nucleari si impegnano a concludere accordi con l’agenzia internazionale energia

atomica per la verifica dell’adempimento degli obblighi assunti  Art.VI: no attuazione poiché indisponibilità delle potenze nucleari ad assumere impegni in materia di disarmo (trattato ineguale).

Consiglio di Sicurezza può qualificare, in un caso specifico, i programmi militari attuati da uno

Stato, come una minaccia per la pace e applicare le misure coercitive previste dal capitolo VII. Risoluzione del Consiglio di Sicurezza nella lotta contro il terrorismo globale : proliferazione armi nucleari, chimiche e biologiche e il loro traffico illecito sono una minaccia alla pace. Si è imposto a tutti gli Stati l’introduzione, negli ordinamenti, di misure finalizzate ad impedire l’acquisizione di tali armi da parte di attori non statali. AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI Dopo 2°WW: Stati colonizzati acquisirono sovranità  nuovi stati indipendenti. Carta ONU  principio uguali diritti e dell’autodeterminazione dei popoli.

Diverso da “autogoverno”: diritto individui del territorio a partecipare agli organi di governo.

STRUMENTI PROCEDURALI PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI Casi in cui i diritti umani sono stati violati  direttamente : violarli e fare di tutto per occultare la violazione; indirettamente : non ratificando i trattati disciplinanti la materia, o ratificandoli inserendo delle riserve che ne raggirino il contenuto, o ratificandoli senza accettare strumenti imparziali di accertamento dell’osservanza degli obblighi. È fondamentale un meccanismo procedurale che preveda degli strumenti, che i trattati forniscono all’individuo, per poter ricorrere contro uno Stato presunto di aver violato un diritto umano. Meccanismi procedurali  accertano l’inadempienza/violazione di un diritto umano da parte dello Stato trasgressore, provvedono alla condanna e al risarcimento dell’indivuo vittima.

Questi meccanismi possono essere attivati dagli Stati parte del trattato e dall’individuo leso.

ONU non ha un organo giudiziario  nel patto sui diritti civili e politici è stato creato il comitato dei diritti umani , composto da membri operanti a titolo individuale. Ha il potere, se vi è una dichiarazione di accettazione, di esaminare comunicazioni con cui uno Stato sostiene che un altro non adempie agli obblighi derivanti dal patto  possibile esaminare comunicazioni di individui solo quando lo Stato contro cui sono rivolte, facciano parte di un protocollo facoltativo. Comitato redige delle constatazioni, trasmesse allo stato interessato e all’individuo ricorrente. Non vincolanti. Convenzione europea dei diritti umaniCorte europea dei diritti umani : individuo può avviare un procedimento, che si conclude con una sentenza motivata di un organo giudiziario internazionale. Sentenza accerta se uno Stato parte si è comportato in modo contrario agli obblighi derivanti dalla Convenzione. In caso affermativo, accorda un’equa soddisfazione all’individuo, se non sia possibile eliminare le conseguenze della violazione  Stato e l’individuo sullo stesso piano. Solo in presenza di adeguati meccanismi procedurali, è possibile che un giudice internazionale interpreti le norme sui diritti umani in un modo effettivo, equo ed imparziale, rispetto a quello troppo formalistico o inadeguato delle autorità nazionali  Es. Artico vs Italia : Italia convocata dinanzi alla CEDU. Convenzione prevede che ogni accusato abbia il diritto di essere assistito gratis da un avvocato ed è previsto anche dal diritto interno italiano. L’imputato Artico, dopo essere stato ammesso al gratuito patrocinio, fu condannato dalla Corte di Cassazione, senza aver potuto avvalersi di alcuna difesa effettiva (l’avvocato voleva essere lasciato in pace) e i magistrati non avevano accolto la reiterazione per un nuovo difensore  CEDU: l’Italia aveva violato la Convenzione e la condannò a versare al ricorrente un indennizzo per il pregiudizio. CRIMINI INTERNAZIONALE DELL’INDIVIDUO Responsabilità penale internazionale  coloro che sono imputati di condotte di particolare gravità, possono essere assoggettati a un processo di fronte ad un organo giudiziario internazionale e sottoposti a sanzione. Crimini internazionali  consente di superare gli eventuali limiti di diritto interno. Vi sono casi in cui oltre alla responsabilità individuale dei crimini commessi, si affianca la responsabilità Stato per conto del quale l’individuo ha agito ed ha perpetrato il crimine. Anche casi di illecito internazionale di uno Stato nei confronti di un altro  Es. crimini di guerra. Antecedente crimini internazionali dell’individuo: Art.227 Trattato di pace di Versailles (1919)  potenze alleate accusarono l’ex-imperatore di Germania, Guglielmo II, di un crimine di “suprema offesa della moralità internazionale e santità dei trattati”, ossia crimini di guerra. Processo non poté essere celebrato. Paesi Bassi, dove l’ex imperatore si era rifugiato, si rifiutarono di concedere l’estradizione, perché il Trattato non poteva creare obblighi per uno Stato terzo e neutrale durante la guerra. Estradizione contraria alle leggi olandesi. PROCESSO DI NORIMBERGA

Accordo concluso a Londra nel 1945 da Fra, Uk, USA ed Unione Sovietica per il giudizio e punizione dei principali agenti di Stato tedeschi e membri del partito nazista  in allegato la Carta che istituì il Tribunale di Norimberga , composto di giudici designati dai 4 stati.

Violazione di determinati obblighi internazionali comporta una responsabilità per lo stato e

singoli individui  tribunale dichiarò di operare sulla base del diritto internazionale.

Processo di Norimberga segna un cambiamento nella concezione del diritto internazionale.

In evidenza: 1. Crimini contro il diritto internazionale sono commessi da uomini; 2. Norme di

diritto internazionale possono venire applicate solo sanzionando gli individui, poiché hanno obblighi internazionali che trascendono dagli obblighi di obbedienza allo Stato. Tribunale poteva giudicare e punire gli individui protagonisti di 3 crimini internazionali:

  1. Di guerra : prima 2°WW vi era regolamentazione in alcuni diritti interni e in trattati che regolamentavano il diritto di guerra, vietando agli stati certi comportamenti. Col Tribunale di Norimberga: possono essere processati anche individui imputati di comportamenti vietati da norme giuridiche di varia origine  “violazioni delle leggi o consuetudini di guerra” Es. uccisione di prigionieri di guerra o la devastazione di città  commesso dal militare.
  2. Contro la pace : caratteristico dell’uomo politico che decide di fare una guerra non consentita  pianificazione, preparazione, inizio e attuazione di un’aggressione o guerra in violazione di trattati od obblighi internazionali  guerra di aggressione = supremo crimine internazionale (contiene tutti gli altri crimini di guerra)  se è anche un comandante militare  cumulo dei crimini 1 e 2. 3_._ Contro l’umanità : definizione non chiara. Carta del Tribunale ha esposto alcuni esempi. A) Sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione e altri atti commessi contro la popolazione civile, sia prima che durante la guerra (potrebbero essere crimini di guerra)  è comunque illecito se tenuto contro cittadini dello stato cui appartiene l’individuo responsabile; B) Persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi.

Atto incompatibile coi comportamenti che un uomo dovrebbe tenere nei confronti dei suoi simili.

In una nota inviata alla Turchia da Fra, Uk e Russia, genocidio degli Armeni, venne usato per la

prima volta “Crimine contro l’umanità”.

Carta non menziona fra i crimini contro l’umanità il genocidio.

Convenzione per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio (New York ’48) 

genocidio è un crimine di diritto internazionale  atti diretti a distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico o religioso. Uccisione dei suoi membri, causare gravi lesioni fisiche, infliggere condizioni di vita calcolate a portarne la distruzione, imposizione di misure di prevenzione delle nascite o trasferimento forzato di bambini da un gruppo all’altro. Agli imputati, Carta del Tribunale riconosceva il diritto di essere giudicati con equo processo. Il fatto che gli imputati avessero agito su ordine del loro governo o superiore, non li esonerava dalla responsabilità (ma attenuante). Sentenza motivata. Tribunale poteva infliggere morte o altra pena ritenuta giusta  conclusione: 12 condanne a morte, 3 ergastoli, 4 reclusione e 3 assoluzioni. Temi discussi durante il processo:

  1. Irretroattività legge penale contenente disposizioni divenute più sfavorevoli all’imputato: imputati fecero valere che non vi erano norme di diritto internazionale, vigenti al momento in cui i fatti di cui erano stati compiuti, che prevedessero i crimini e pene  non poteva applicarsi alcuna pena e condanna  ma comportamenti vietati dal diritto internazionale nelle 2 Convenzioni dell’Aia, leggi di guerra di molti Stati, codici penali nazionali e principi generali degli ordinamenti  esclusa l’applicazione del principio di irretroattività, per via della gravità.
  2. Giustizia dei vincitori : non vi è motivo per ricercare i criminali di guerra solo tra coloro che hanno combattuto per gli Stati vinti  vittoria non è un’assoluzione per i crimini. Es. bombardamenti aerei UK e USA che massacrarono e sterminarono la popolazione civile delle città nemiche (2°WW)  imputati nazisti e Stati vinti reclamarono una parità di trattamento  esigevano una condanna per gli attacchi aerei degli Stati vincitori, che non furono mai sottoposti a giudizio e condannati, ma gratificati.

Se commessi come parte di un piano, politica o commissione su larga scala di tali crimini  non

è chiaro se un isolato crimine di guerra sia sottoponibile alla giurisdizione Corte  Es. uso arma nucleare non dovrebbe di per sé costituire un crimine di guerra. D. Crimine di aggressione : giurisdizione Corte rinviata al momento in cui le parti avessero adottato le norme relative alla definizione di tale crimine e determinazione delle condizioni per l’esercizio  Kampala nel 2010 : crimine di aggressione è compiuto da chi pianifica, prepara, inizia o esegue un atto di aggressione che, per i suoi carattere, gravità e scala, costituisce una violazione della Carta ONU, purché si tratti di persona che diriga l’azione politica o militare Stato. PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO PENALE APPLICATO DALLA CORTE Statuto: responsabilità penale individuale; incompetenza rispetto a imputati a 18 anni...

  • No privilegi o immunità per coloro che hanno compiuto crimini contro umanità agendo quali organi Stato (in particolare se hanno ricoperto le più alte cariche pubbliche).
  • Crimini contro l’umanità sono commessi da individui e ne colpiscono altri.
  • Specifiche disposizioni: A. Responsabilità dell’inferiore per aver eseguito gli ordini superiore, salvo concorrano 3 situazioni (obbligo di eseguire l’ordine; ignoranza del carattere illecito; carattere non manifestatamente illecito); B. Responsabilità del superiore per condotte tenute da inferiore, se era o doveva esserne a conoscenza e non ha preso misure per prevenire la condotta criminale.
  • Corte accerta se l’accusato è innocente o colpevole  colpevoli sono condannati a pena detentiva (fino 30 anni di reclusione o ergastolo) o multa, confisca dei proventi del reati (salvi diritti 3° in buona fede) + forme di riparazione vittime (restituzione, risarcimento, riabilitazione).
  • Sentenza è impugnabile dinanzi la camera d’appello della corte, su domanda del procuratore o condannato (per errore di procedura, di fatto o di diritto).
  • Sentenza è eseguita in uno stato designato dalla corte, in base alla lista degli Stati che hanno espresso la disponibilità ad accettare i condannati nelle loro prigioni.
  • Obblighi per gli Stati parte di cooperare con la corte, dando esecuzione ai mandati di arresto e di consegna, trasmettendo documenti, assumendo prove e deposizione di testimoni dinanzi Corte. GIURISDIZIONE CORTE Sottoporle un caso: Stato parte dello statuto, Consiglio di Sicurezza o procuratore. Un’indagine non può essere avviata, se Consiglio di Sicurezza chiede di ritardare 12 mesi  richiesta può essere rinnovata  poiché potrebbe mettere in pericolo la pace e sicurezza o per le ripercussioni in una determinata area, dove vi è una particolare tensione. - Ratione temporis : Corte ha giurisdizione per i crimini verificatisi dopo l’entrata in vigore Statuto.
  • Ratione loci: crimini sono stati commessi sul territorio Stato parte (o nave o aeromobile).
  • Ratione personae : crimini sono imputati ad un individuo che è cittadino di uno Stato parte.

Presupposti non operano quando il caso è aperto su iniziativa del Consiglio di sicurezza, se

crimini commessi sul territorio di uno Stato terzo o da parte di cittadini di uno Stato terzo. Limiti giurisdizione: crimine di aggressione, introdotto con emendamenti Statuto del 2010 (Art.15). Giurisdizione C.P.I ha carattere complementare rispetto alle giurisdizioni penali nazionali. Per evitare i conflitti o concorsi di giurisdizione tra Corte ed organi giudiziari nazionali e scongiurare il rischio che la Corte sia sommersa da troppi casi  giurisdizione Corte si esercita solo sui casi non sottoposti agli organi di uno Stato  tranne se: 1. Stato non segue le regole del giusto processo (Es. processo svolto solo per scagionare l’imputato); 2. Mancanza o inidoneità sistema giudiziario nazionale. PROSPETTIVE CORTE Statuto CPI  in vigore dal 2002 e vincola 123 stati. 1° sentenza: 2012, sul caso Procuratore Lubanga Dyilo, per crimini di guerra  14 anni reclusione. 3 membri permanenti Consiglio di Sicurezza (Cina, Russia e USA) e altri Stati, non sono parte.

USA  critiche: 1. Procuratore può, di sua iniziativa, dare corso all’azione penale, anche in

assenza di una richiesta di uno Stato parte o Consiglio di Sicurezza; 2. Giurisdizione abbia ratione loci per i crimini di guerra  agenti di uno Stato attivo militarmente all’estero e non parte allo Statuto, come USA, rischierebbero di venire giudicati dalla CPI e non dalle corti militari americane. 2002: USA ha adottato legge che vieta cooperazione tra le autorità americane e Corte.

Stato forte, esprime sfiducia nei confronti della Corte e non accetta che i propri cittadini possano

correre il rischio di rispondere delle loro azioni di fronte a un organo giudiziario internazionale. USA ha concluso degli accordi bilaterali con alcuni Paesi (non EU)  uno Stato s’impegna a non consegnare, alla Corte, i cittadini dell’altro Stato, senza il consenso di quest’ultimo. Altre Critiche  maggior parte degli imputati o indagati sono cittadini di stati africani  Es. Sudafrica: per Corte aveva violato statuto, perché nel 2015 presidente del Sudan aveva partecipato a un vertice dell’unione africana a Johannesburg, senza venire arrestato dalle autorità, nonostante dei mandati di arresto. TRIBUNALI MISTI Tribunali speciali  processi per gravi crimini verificatesi in situazioni di crisi interna. A. Corte Speciale per Sierra Leone : creata in virtù di un accordo tra ONU e Sierra, per processare i principali responsabili di crimini contro l’umanità, di guerra o di altre violazioni del diritto internazionale umanitario commessi in Sierra Leone dal novembre 1996. B. Camere straordinarie all’interno dei tribunali cambogiani : ricevono assistenza dall’ONU in virtù di un accordo concluso dalla Cambogia e ONU  per processare gli esponenti politici e i principali responsabili di crimini di diritto interno e non (1975-1979). C. Tribunale speciale per il Libano : accordo tra Libano e ONU, 2007  mandato di processare i responsabili degli attacchi terroristici, del 02/2005, che hanno causato la morte di 23 persone (anche l’allora 1° ministro)  applica il diritto penale libanese in materia di terrorismo, reati contro la vita e l’integrità personale, associazione a delinquere e omessa denuncia. D. Camere speciali per il Kosovo : istituite nel 2015, con modifica alla costituzione del Kosovo e legge  crimini contro l’umanità, di guerra e altri crimini verificatosi in Kosovo (1998-2000). CRIMINI INTERNAZIONALI DELL’INDIVIDUO E DIRITTI INTERNI A. Immunità dalla giurisdizione : impossibilità di far valere l’immunità dovrebbe sussistere anche quando gli imputati siano giudicati da tribunali nazionali. Contraddittorio che soggetti non possono essere processati, perché rivestono o rivestivano la carica di capo di Stato, di governo o ministro. B. Giurisdizione nazionale universale : trovato in alcuni ordinamenti nazionali, in attesa della piena attuazione dell’obiettivo di una giurisdizione penale internazionale.

- Universale : riguarda crimini di diritto internazionale ovunque siano essi stati commessi. - Nazionale : processi svolti di fronte a giudici nazionali. Tribunali Stato avrebbero giurisdizione per svolgere processi nei confronti di individui a cui sono attribuiti crimini internazionali  non è necessario, per stabilire la giurisdizione giudice, che sussista un collegamento, poiché tali crimini, offendono il genere umano e lo rendono nemico dell’intero genere umano  responsabile potrebbe essere processato e condannato, se uscisse da Stato che gli offre protezione  Es. Convenzione sul diritto del mare: pirata che opera in alto mare può essere catturato e processato da qualsiasi Stato. Prevalente la pratica che esige un collegamento tra crimini e Stato dove il processo è svolto  luogo, nazionalità vittima e imputato, o se l’imputato si sia trovato nello Stato ove il processo è iniziato  se procedimento civile di risarcimento danni (Es. presenza, nello Stato, di beni del soggetto). SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE Fini ONU: cooperazione per risolvere problemi economici, politici, sociali, culturali o umanitari. Origine: dopo decolonizzazione  formazione dei paesi in via di sviluppo ( gruppo dei 77 ). Stati con livelli di sviluppo economici e sociali diversi  ripercussioni giuridiche.

Protocollo di Kyoto ( 1997)  Stati sviluppati non possono eccedere un ammontare variabile

assegnato di emissioni di gas ad effetto serra: emissioni devono essere ridotte del 5% rispetto al ‘90. Problemi: no partecipazione USA; alcuni stati (Cina) non figuravano come paesi sviluppati e quindi non erano gravati da obblighi di riduzione.

2015: Accordo di Parigi  no distinzione fra Stati sviluppati e in via di sviluppo 

raggiungimento obiettivi discende dagli sforzi che le parti s’impegnano a intraprendere. Mira a contenere l’aumento della temperatura media del pianeta al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, e poi a 1,5 (impossibile). Parti si propongono di pervenire a un tetto massimo mondiale delle emissioni di gas effetto serra nel più breve tempo (più tempo per i paesi in via di sviluppo). E poi di operare riduzioni  ogni 5 anni le parti determinano i contributi che intendono realizzare. Nuovo contributo deve essere un progresso rispetto al precedente.

  • Convenzione sulla diversità biologica (Rio 1992)  mantenere la diversità delle specie ed ecosistemi  preoccupazione comune: valore ecologico e scientifico e rilevanza economica. Molti dei paesi in via di sviluppo esercitano la loro sovranità nelle aree tropicali, dove si concentra la maggiore diversità biologica e genetica; Paesi industrializzati, dove sono situati i principali laboratori e detenuti la maggior parte dei brevetti d’ingegneria genetica.
  • Dichiarazione di Rio  1. Principio dello sviluppo sostenibile : armonizzare le esigenze di sviluppo con quelle di protezione dell’ambiente e tutelare gli interessi delle generazioni future.
  1. Principio dell’approccio precauzionale : in presenza di minacce di un danno grave o irreversibile, la mancanza di piena certezza scientifica non deve essere usata per ritardare l’adozione di misure efficaci per prevenire il degrado ambientale.
  2. Principio delle responsabilità comuni ma differenziate : paesi sviluppati, che hanno maggiormente approfittato del capitale ecologico, dovrebbero farsi carico degli oneri maggiori. C. Obbligo di cooperazione : Stati si impegnano a cooperare, in materia dell’ambiente, sia sul piano mondiale che regionale, direttamente o tramite organizzazioni internazionali competenti. Dovere di comportarsi in buona fede  Stato deve informare gli altri sulle attività, sotto il suo controllo, suscettibili di creare inquinamento e relativi rischi  obbligo di consultarsi con gli altri paesi interessati, e se del caso, partecipare a negoziati per pervenire a una soluzione accettabile  Es. controversia tra Francia e Spagna sul lago Lanoux. Obbligo di negoziare = comportarsi in buona fede. MANTENIMENTO DELLA PACE E L’USO DELLA FORZA Art.1, ONU : da esse dipendono altri fini ONU  cooperazione in ambito sociale, economico ed umanitario; evitare alle generazioni future la guerra. Art.2 : proibisce l’uso o minaccia della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato  1. Divieto dell’uso della forza e tutte le forme di coercizione militare, anche le “short of war” e di rappresaglie armate contro un illecito altrui; 2. Divieto minaccia uso della forza (Es. stato minaccia un altro di occupare una parte del territorio se non accettasse di concludere un trattato. Trattato è nullo); 3. Proibito l’uso della forza diretto “contro l’integrità territoriale e l’indipendenza politica di ogni Stato o in ogni altra maniera incompatibile con i fini ONU”. Consiglio di Sicurezza  organo incaricato di mantenere la pace e sicurezza. Ammesso l’uso forza: 1. Misure coercitive sono autorizzate dal Consiglio; 2. Risponda al diritto naturale di legittima difesa e del quale si può avvalere se è a repentaglio la sua incolumità  Art.51: tale diritto è destinato a cessare quando il Consiglio abbia adottato misure per ristabilire la pace.  Si sottrae allo Stato ogni discrezione e facoltà che non sia autorizzata dal Consiglio.  Ma condizionamenti da fattori politici  controllo sull’uso della forza si rivela impraticabile. Divieto dell’uso forza , in varie dichiarazioni di principi adottati all’unanimità dall’Assemblea Generale, ha acquisito valore di norma consuetudinaria (portata generale) e principio cardine

dell’ordinamento internazionale, dunque diviene precetto di carattere imperativo (ius congens)  nullità trattati per usare la forza armata contro un 3° stato (Es. Ita e Fra vs Svizzera).

Responsabilità internazionale: 1. Impossibilità di invocare le cause di esclusione dell’illecito (Es.

necessità) per giustificare violazione divieto; 2. Stati non devono riconoscere la situazione creata con l’uso della forza nè prestare assistenza all’autore, ma invocarne la responsabilità.

Normativa del divieto è rimessa a 2 norme  norma Carta e norma consuetudinaria  creano

incertezze  Es. Caso delle attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (USA): CIG rileva che le 2 fonti mantengono un’esistenza e applicabilità separate e non hanno necessariamente identico contenuto  non si può escludere che la norma consuetudinaria possa acquisire, per effetto di una prassi, un contenuto divergente e una portata più permissiva rispetto all’Art.2  episodi in cui Stati hanno cercato di giustificare l’utilizzo della forza invocando eccezioni e giuste cause non previste dalla norma convenzionale (Es. diritto di intervento armato umanitario). SISTEMA DI SICUREZZA ONU E FATTORI POLITICI CHE NE CONDIZIONANO IL FUNZIONAMENTO COMPOSIZIONE E SISTEMA DI VOTO DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA Consiglio di Sicurezza  conferitogli da membri ONU (Art.24): responsabilità principale per il mantenimento della pace e sicurezza internazionale; potere di decidere le azioni da intraprendere.

  • Supremazia membri permanenti. “Potenze invitanti” ( Art.23 )  Cina, Fra, Uk, Russia e USA.
  • Altri 10 Stati membri sono eletti dall’Assemblea Generale per 2 anni, se hanno fornito un contributo importante al tema della pace e sicurezza internazionale. Sono scelti in modo da assicurare un’equa distribuzione e rappresentazione geografica dei seggi. Sistema di voto  delibere su questioni procedurali: 9/15; questioni importanti: 9/15, e voto favorevole dei 5 membri permanenti  diritto di veto : se 1/5 si dovesse pronunciare contrario.

Se 1 dei 5 membri permanenti non dovesse presentarsi alla votazione o si astenesse: per prassi, la

decisione può essere deliberata se è raggiunti 9/15. RUOLO ASSEMBLEA GENERALE E RAPPORTI COL CONSIGLIO DI SICUREZZA Assemblea Generale  composta da tutti membri ONU (composizione plenaria). Competenza generale (discute delle questioni o materie rientranti nelle competenze Carta). Raccomandazioni: 1. 2/3, se delibere vertono su “questioni importanti” (Es. mantenimento pace); 2. maggioranza semplice.

Può discutere e fare raccomandazioni ai membri e al consiglio di sicurezza, anche sulle questioni

del mantenimento della pace e sicurezza internazionali. Per salvaguardare “responsabilità principale” del Consiglio di Sicurezza:

  • Art.11 Carta : esclusività della competenza del Consiglio sull’adozione di misure coercitive  Assemblea Generale, con risoluzione Uniting for Peace , rivendicava (se Consiglio paralizzato di fronte a situazioni di minaccia, violazione o aggressione, per via della mancanza di unanimità) la possibilità di raccomandare ai membri l’adozione di misure collettive, incluso il ricorso alla forza.
  • Art.12 : Se una situazione sul mantenimento della pace e sicurezza, è già trattata dal Consiglio, l’Assemblea non deve fare raccomandazioni, salvo vengono richieste dall’Assemblea  ma frequentemente l’Assemblea adotta soluzioni riguardanti gli aspetti umanitari, sociali o economici, di una situazione sottoposta all’attenzione del Consiglio. PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL SISTEMA Quasi impossibile che Consiglio  condanni l’operato dei membri permanenti; adotti misure coercitive contro di essi; adotti un’azione diretta contro Stato che ha l’appoggio di 1 dei 5. Es. durante la guerra fredda: Consiglio di Sicurezza non ha voluto/potuto schierarsi.

Cambiamenti necessari: superamento della discriminazione tra potenze vincitrici e potenze vinte;

l’emergere di nuove potenze economiche e militari (Brasile, India e Sudafrica) che premono per un maggiore coinvolgimento nella attività del Consiglio. Es. A More Secure World: per riformare Consiglio  1. Nuovi membri permanenti, privi del diritto di veto; 2. O nuovi membri, non permanenti, con mandato più lungo.