
























































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Ottimo riassunto del manuale di diritto internazionale di Antonio Cassese
Tipologia: Appunti
1 / 64
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!

























































GIURIDICO INTERNAZIONALE
Mentre nelle organizzazioni statali gli individui sono i soggetti giuridici primari e gli enti sono soggetti giuridici secondari, nelle organizzazioni internazionali sono gli Stati ad essere i soggetti primari e gli individui solo secondari. Agli stati si affiancano altri soggetti che però hanno una diversa e più limitata capacità giuridica a livello di relazioni internazionali: gli insorti , i movimenti di liberazione nazionale , le organizzazioni internazionali e gli individui. Gli Stati e gli insorti sono i soggetti tradizionali delle relazioni internazionali. Solo in un momento successivo hanno acquisito un status internazionale gli altri soggetti. L'attribuzione di status internazionale ai movimenti di liberazione nazionale e agli individui, invece, è il risultato di un fattore ideologico, secondo cui si afferma il principio di autodeterminazione dei popoli. -Altri soggetti della vita di relazione internazionale: essi sono limitati nella propria capacità giuridica e in particolare nella capacità di divenire centri d'imputazione di diritti e obblighi internazionali insorti , sono g ruppi organizzati di individui che combattono contro il governo di uno Stato per raggiungere determinati fini politici. Gli insorti sono destinatari, in particolare, delle norme relative alla stipulazione dei trattati : possono infatti concludere accordi internazionali con lo Stato contro cui lottano e con Stati terzi che intendano stabilire relazione con essi. Devono inoltre rispettare il diritto umanitario e garantire agli stranieri che risiedono sul territorio da essi controllato il trattamento previsto dal diritto internazionale movimenti di liberazione nazionale , sono soggetti di diritto internazionale qualificati alla loro legittimazione internazionale basata sul diritto all' autodeterminazione. A questi movimenti viene riconosciuto il diritto di usare la forza contro l' oppressione e di combattere per ottenere l' indipendenza e ha come scopi la lotta per liberarsi da domini coloniali, occupazioni straniere e regimi razzisti. organizzazioni internazionali , sono formate da enti pubblici, ad esempio da stati sovrani e i loro scopi e obiettivi sono molto spesso nel pubblico interesse ma possono anche essere creati per uno scopo specifico. Le organizzazioni internazionali si sviluppano principalmente dalla necessità delle nazioni e dei governi di avere un forum neutrale dove dibattere e prendere in considerazione interessi, che per loro natura o estensione non trovano efficace tutela a livello del singolo Stato e spinge questi a cooperare. individui
-Persona fittizia: fenomeno per il quale un individuo agisce non a titolo personale, ma per esprimere pensieri, valutazioni e azioni di gruppi d'individui o d'intere collettività umane -Ideologia liberal-democratica di matrice occidentale: attribuzione alle persone fisiche di situazioni giuridiche soggettive internazionali; derivata nella dottrina dei diritti umani, per cui spetta agli individui il diritto di presentare reclami a organi internazionali per lamentare la violazione di diritti umani da parte di Stati contraenti; affermazione, nel diritto consuetudinario internazionale, di determinati obblighi giuridici a carico direttamente degli individui
2. Attività di produzione, accertamento e attuazione coercitiva del diritto Tipi di norme: norme sostanziali (impongono ai destinatari specifiche regole di condotta) norme di organizzazione (disciplinano la vita e la struttura di questi ordinamenti) Le tre funzioni fondamentali per uno Stato e cioè Esecutivo, Legislativo e Giudiziario, non sono riuscite ad uscire fuori dalla sfera statale. Infatti nessuna organizzazione internazionale è mai riuscita a centralizzare questi tre compiti che sono rimasti suddivisi per i singoli stati, così che le organizzazioni internazionali avvenissero sempre a livello orizzontale. Nel secondo dopo-guerra si è voluto " accentrare" l'uso legittimo della forza armata. La Carta delle Nazioni Unite ha imposto agli Stati il divieto di minacciare e usare la forza nelle loro relazioni internazionali, salvo in caso di legittima difesa, e ha attribuito al Consiglio di Sicurezza (CdS) il monopolio dell'uso legittimo della violenza armata. Modello comune di ordinamento interno: monopolio dell'uso legittimo della forza da parte dell'apparato di governo; produzione, accertamento e attuazione del diritto affidate a organi centrali agenti per conto dell'intera comunità Caratteri della comunità internazionale: potere frammentato e disperso; relazioni internazionali operanti quasi interamente a livello orizzontale; norme di organizzazione internazionale ancora a carattere embrionale; nessuna predisposizione di apparati centralizzati cui affidare lo svolgimento delle attività di produzione, accertamento e attuazione del diritto e decentramento di queste ultime, spettando esse a ogni singolo Stato; inesistenza di un organo internazionale munito di giurisdizione generale, cui gli Stati siano obbligati a sottoporre le proprie controversie Norme consuetudinarie: vincolano tutti i membri della comunità internazionale; formatesi in seguito a un processo spontaneo cui partecipano i membri della stessa comunità Jus cogens: esistenza di un nucleo di norme consuetudinarie, poste a tutela dei beni fondamentali per la comunità internazionale nel suo complesso, cui non è possibile derogare con accordi internazionali, pena la nullità del trattato suddetto
corrisponde un diritto sostanziale che appartiene ad ogni membro della comunità internazionale; 4) l'azione a tutela di tale diritto è esercitata per conto dell'intera comunità internazionale. Norme poste da trattati multilaterali: benché esse abbiano per destinatarie tutte le parti contraenti, in realtà operano come insieme di norme bilaterali, ognuna delle quali si applica ad una coppia di Stati contraenti Eccezione: norma consuetudinaria sulla pirateria (in applicazione di essa gli Stati non agivano in nome e per conto della comunità internazionale nel suo complesso, ma per la tutela di un interesse comune) e diritti degli Stati rivieraschi in relazione ai corsi d'acqua internazionali. Diritto convenzionale: ogni Stato contraente ha non solo il diritto, ma anche l'obbligo giuridico di pretendere dalla altre parti contraenti l'adempimento delle norme contenute negli strumenti attuativi dei trattati Peculiarità dell'ordinamento giuridico internazionale: divario tra l'assetto sostanziale e quello dell'attuazione coercitiva; Stati di solito non ingerenti nelle questioni interne di altri Stati, scegliendo di esercitare il proprio diritto ad agire solo ove siano in gioco i propri interessi economici, militari o politici Meccanismi di garanzia fondati sul diritto di reclamo: non hanno conseguito risultati rilevanti, in quanto le potenzialità di tali meccanismi non sono state pienamente sviluppate; vi sono trattati che istituiscono meccanismi azionabili anche a seguito di reclamo da parte di individui che lamentino una lesione di diritti garantiti dal trattato, oppure ex officio , ossia per iniziativa stessa dell'organo di controllo istituito dal trattato (in tali casi, entità diverse dagli Stati contraenti possono perseguire l'adempimento degli obblighi erga omnes)
7. DIRITTO INTERNAZIONALE CONTEMPORANEO: Dalla Seconda Guerra Mondiale il diritto internazionale ha subito importanti trasformazioni. Nuovi soggetti hanno affiancato gli Stati, che sono aumentati con la decolonizzazione. La sfera di libertà di cui godevano, inoltre, si è notevolmente ridotta e contemporaneamente sono aumentati i trattati tra gli Stati. I vecchi istituti giuridici coesistono ancora con i nuovi, ma solo per il tempo necessario al completo passaggio al nuovo ordinamento. Nella società internazionale ci sono due differenti modelli: Tradizionale o groziano (si fonda su una visione statalista delle relazioni internazionali ed è caratterizzato da regole che mirano ad assicurare la coesistenza e la cooperazione tra Stati sovrani, ciascuno dei quali agisce per la realizzazione dei propri interessi). Kantiano (si fonda su una visione universalistica e cosmopolita delle relazioni internazionali e pone l'accento sulla solidarietà transnazionale o jus cosmopoliticum )
Di norma si fa risalire la nascita delle comunità internazionali intorno al XVI secolo e in particolar modo con la pace di Westfalia (1648) dopo la guerra dei Trenta anni. Indubbiamente accordi di tipo diplomatico e consolare c'erano già stati da molto tempo prima, ma la peculiarità di questo periodo è la struttura degli Stati che hanno sottoscritto il trattato, molto più simili ai nostri, rispetto a prima .Il trattato di Westfalia riconosceva il protestantesimo a livello internazionale (dissociando la dominazione del culto cattolico all'esistenza di uno Stato), legittimava l'esistenza di molti piccoli Stati e consacrava una distribuzione del potere in Europa che durò più di un secolo.
2. DALLA PACE DI WESTFALIA ALLA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE: Le principali potenze: A partire dalla pace di Westfalia, sicuramente il centro dei rapporti internazionali si sviluppava quasi esclusivamente tra gli Stati Europei. Questi a loro volta stringevano rapporti con stati extra-europei, ma con l'avvento della rivoluzione industriale questi Stati sono stati tagliati fuori dagli accordi. Con la colonizzazione dell'America, in poco tempo anche gli Stati Uniti e i paesi dell'America Latina divennero principali fautori dell'organizzazione internazionale. Il sistema delle capitolazioni e il colonialismo: Per lungo tempo i paesi non europei accettarono la superiorità dei paesi occidentali e con essa anche le loro regole. L'"Occidente" sviluppò due diverse tipologie di rapporti con il "mondo esterno": le " capitolazioni " per i veri e propri Stati e il " colonialismo " per quei territori in cui non esisteva un potere forte di controllo sul territorio. Le capitolazioni erano dei trattati in cui si disciplinavano le condizioni di residenza degli europei nei paesi non- europei, e in particolar modo 1) non potevano essere espulsi se non con assenso del console; 2) potevano praticare il culto cristiano, e quindi erigere chiese e cimiteri; 3) avevano libertà di scambio e commercio senza alcuni dazi di importazione ed esportazione; 4) non potevano essere oggetto di rappresaglie; 5) in caso di controversie con altri cittadini europei, erano sottoposti alla giurisdizione del console. Per quanto riguarda il colonialismo, gli Stati Europei avevano sviluppato una serie di normative che facilitarono l'intromissione in territori di nessuno, cioè in cui essi non riconoscevano alcun potere (terrae nullis). Distribuzione del potere: In questo periodo nessuno Stato era riuscito a prendere il sopravvento sugli altri e la competenza orizzontale aveva sempre resistito. Ovvio che c'erano una serie di Stati più influenti di altri. Un tentativo di bilanciare il potere fu effettuato nel 1815, dopo la sconfitta di Napoleone, con il "Concerto d'Europa”, costituito da una serie di trattati che stabilivano:
Nascita Unione Sovietica: Nel passato tutti gli stati non-europei si erano sottomessi alla dottrina cristiano liberista europea. A partire dal 1918, l'Unione Sovietica promosse una politica e un' ideologia per la prima volta in contrapposizione con quella europea. Essa affermava l' autodeterminazione dei popoli; l'uguaglianza sostanziale degli Stati; l'internazionalismo socialista e il parziale rifiuto dell'ordinamento internazionale, ma solo per la sua impostazione borghese- capitalistica. Società delle Nazioni: creata nel 1919, ma inefficace e sostituita nel 1945 dalle Nazioni Unite; divieto dell'uso della guerra tout court ; caratterizzato dall'assenza di un sistema di attuazione coercitiva del diritto nei confronti dello Stato che avesse violato le disposizioni procedurali del Patto della Società delle Nazioni, dalla previsione di azione collettiva esclusivamente su base volontaria, dall'assenza per gli organi della Società del monopolio dell'uso della forza e dal vincolo alle disposizioni del Patto per i soli paesi membri e non anche per i paesi terzi. Sviluppi normativi: In questo periodo non sono state prodotte norme di particolare rilievo. L'URSS era isolata e si limitava a criticare le norme internazionali esistenti. Il settore che ebbe più successo fu quello della soluzione arbitrale e giudiziale delle controversie. Venne creata nel 1921 la CPGI (Corte Permanente di Giustizia Internazionale) e furono istituiti numerosi tribunali arbitrali ad hoc. Molti sono stati i ricorsi a questi istituti e ciò ha permesso uno sviluppo del settore della normativa internazionale. Inoltre si è progressivamente andati verso un riconoscimento delle esigenze degli individui.
4. DALLA CARTA DELLE NAZIONI UNITE ALLA FINE DELLA GUERRA FREDDA: Le conseguenze principali della seconda guerra mondiale: Nel 1945 avvennero 3 fatti esemplari: lo scoppio delle bombe atomiche su Nagasaki e Hiroshima; il 26 giugno a San Francisco fu adottata la carta delle Nazioni Unite; l'8agosto nacque il tribunale militare di Norimberga. Questi accadimenti esaltarono la tensione tra "forza" e "diritto": da una parte i Paesi potevano avere una forza smisurata, dall'altra si cerca di frenare l'uso della violenza con ulteriori norme e principi. Con la Carta delle Nazioni Unite si cercò di mirare al raggiungimento della situazione non bellica come la situazione normale. In contemporanea si continuò a smantellare il residuo dell'impero coloniale, soprattutto grazie alle richieste della popolazione, che vedevano con le colonie solo profitti per pochi e costi per tutti. La creazione dell' ONU: Dopo la Seconda guerra mondiale gli Alleati sottoscrissero la Carta delle Nazioni Unite in cui sostanzialmente allungavano l'alleanza bellica (soprattutto tra USA e URSS).Come gli accordi internazionali precedenti l'ONU si occupava di garantire la pace tra le nazioni. Un grande passo avanti si ebbe con il divieto per gli Stati anche solo di"minaccia o dell'uso della forza armata". Si è istituito, inoltre, il Consiglio di Sicurezza che contava 11 membri (oggi 15) in cui
però rimanevano a titolo permanente USA e URSS (poi Russia). Per la prima volta alcuni stati erano considerati superiori ad altri. Inoltre, nelle decisioni c'è necessità dell'accordo del veto di cinque membri permanenti. L'ONU uscì indebolita già dall'anno successivo con le bombe di Nagasaki e Hiroshima, e negli anni successivi con la guerra fredda. La composizione della comunità internazionale: La composizione dell'ONU rispetto a quella del 1815 o del 1919 è praticamente ribaltata. Nel secondo dopoguerra molti Stati si sono resi indipendenti e molti altri hanno adottato la dottrina socialista dell'URSS. Nei rapporti internazionali URSS e i tantissimi altri stati del terzo mondo avevano una numerosità tale da poter avere sempre la maggioranza nelle decisioni dell'organizzazione. Ma l'enorme potere economico e politico dei "pochi" paesi occidentali, ha sempre prevalso, soprattutto grazie alla fitta rete di enti intergovernativi che si sono venuti a formare in quegli anni.
5. Dalla fine della guerra fredda ad oggi: Dal crollo dell'Unione Sovietica, la Russia non è riuscita a prendere il suo posto di super-potenza all'interno delle relazioni internazionali lasciando da soli gli USA. Gli USA adesso si ritrovano a fare sempre da mediatori, influenzando il parere dell'organizzazione internazionale, però, solo verso ciò che ritiene degno di nota. Non sono mancate, infatti, le occasioni in cui, per esclusivo interesse degli USA, sia intervenuta (anche militarmente) l'ONU. Quando gli USA non sono riusciti ad ottenere l'appoggio dell'ONU sono ricorsi alla NATO e, talvolta, sono corsi da soli. Ciò a testimonianza dell'egemonia che gli USA hanno sul resto del mondo. Dal Secondo dopoguerra alcuni Stati del terzo mondo si sono molto sviluppati (Brasile, Cina e India), mentre il potere degli Stati occidentali è andato sempre di più scemando. La fase attuale delle relazioni internazionali, inoltre, si sta orientando verso un ricorso ad alleanze militari, come la NATO e la tendenza alla regionalizzazione. I paesi del terzo mondo hanno abbandonato l'ideologia socialista, comprendendo che è più semplice fare accordi con i paesi industrializzati piuttosto che convincere l'organizzazione internazionale a prendere determinate posizioni. Oggi, il diritto internazionale sta cercando di normalizzare ogni aspetto della vita e si nota come le varie sfumature del diritto siano tra loro sempre più strettamente influenzate. Stati Uniti: dal termine della Guerra Fredda (nel 1989), sono rimasti l'unica superpotenza mondiale che guida politicamente e ideologicamente tutti gli altri paesi occidentali, comportandosi come il gendarme del mondo (in maniera selettiva, ossia solo nella misura in cui si rivela conforme agli interessi geopolitici e strategici nazionali, favorendo tali interessi) Disordine multipolare: circostanza in cui, non riuscendo gli Stati Uniti ad esercitare una supremazia assoluta, l'autorità e il potere sono frantumati, e quindi il multipolarismo succeduto al bipolarismo della Guerra Fredda è dominato da un'accresciuta anarchia
Collapsed States: territorio con totale assenza di un apparato di governo su di esso (es. Sierra Leone)
2. Riconoscimento di uno Stato: tale atto non è costitutivo della personalità giuridica di uno Stato; testimonia la volontà degli Stati preesistenti di intraprendere relazioni internazionali con lo Stato riconosciuto; attesta che gli Stati che procedono al riconoscimento ritengono esistenti tutte le condizioni previste dal diritto internazionale per la formazione di un nuovo Stato come soggetto di diritto internazionale Estoppel: ad uno Stato preesistente che ha proceduto al riconoscimento è preclusa la possibilità di contestare la situazione di fatto o di diritto riconosciuta o di affermare che lo Stato riconosciuto difetta di personalità giuridica Riconoscimento prematuro: riconoscimento effettuato prima che le necessarie condizioni di fatto per l'acquisto della personalità giuridica si siano realizzate; può equivalere ad un'illegittima ingerenza negli affari interni dello Stato interessato Situazioni limite: quando uno Stato, sebbene in possesso dei necessari requisiti, non sia riconosciuto dalla maggior parte dei membri della comunità internazionale; ciò discende dal contrasto tra due opposti principi, il principio di tradizionale di effettività da un lato e il principio di disconoscimento della legittimità di fatti e situazioni che siano incompatibili con certi valori fondamentali della comunità internazionale odierna 3. LA SOVRANITA' DEGLI STATI: Sovranità e indipendenza: la sovranità è il diritto di esercitare in via esclusiva ed originaria, entro una data porzione del globo, le funzioni dello Stato; nel campo delle relazioni internazionali è sinonimo di indipendenza (capacità di uno Stato di provvedere al proprio benessere e sviluppo senza alcuna interferenza da parte degli altri Stati e nei limiti del rispetto dei loro diritti); si basa sul principio che uno Stato sovrano “ente superiorem non recognoscet ”; sovranità ed indipendenza non sono incompatibili con la sotto posizione di questi ultimi agli obblighi discendenti da norme internazionali, purché tali norme non abbiano l'effetto di porre giuridicamente uno Stato sotto l'autorità di un altro. Gli Stati devono garantire che le attività svolte sotto la propria giurisdizione e controllo rispettino l'ambiente di altri Stati e degli spazi non sottoposti alla giurisdizione di alcuno Stato; gli Stati possono darsi l'organizzazione interna che vogliono, ottemperando però al principio di autodeterminazione dei popoli (che bandisce regimi di segregazione razziale o apartheid) 4. LA TUTELA INTERNAZIONALE DEGLI STATI: Il diritto internazionale consiste in norme volte ad assicurare la coesistenza degli stati nel rispetto della loro naturale indipendenza. Non è infatti concesso agli Stati di interferire con la politica interna di altri, neanche qualora ci fosse una guerra interna(a meno che i ribelli non facciano parte di un movimento di liberazione nazionale).Inoltre non possono essere processati i funzionari statali che, in ambito delle relazioni internazionali abbia commesso un illecito ufficiale. Infatti in questi
casi è lo Stato stesso ad essere giudicato, mentre il funzionario o l'ente deve essere processato all'interno dello Stato di appartenenza. Unica eccezione è costituita dai crimini internazionali. Oggi, la fitta rete di accordi che ci sono e di enti internazionali, c'è molta più possibilità di alcuni Stati di influenzarne altri, tanto che si è dovuti intervenire con norme internazionali per delimitare i campi in cui era vietata alcuna interferenza esterna. Uno dei pochi motivi in cui uno Stato può intervenire su un altro riguarda i diritti umanitari. In linea generale il diritto internazionale vuole mettere sullo stesso piano tutti gli Stati e nessuno può prevalere sull'altro. Jus excludendi alios: diritto di uno Stato di escludere gli altri Stati dall'esercizio di sovranità nel proprio territorio Jure imperii: diritto di esigere dagli altri Stati l'immunità dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti quale ente sovrano Immunità funzionale od organica: gli organi di uno Stato beneficiano dell'immunità assoluta dalla giurisdizione straniera per le attività compiute a titolo ufficiale e possono essere processati per queste attività solo dai tribunali dello Stato di cui sono organi (un'eccezione sono i crimini internazionali) Obblighi: gli Stati debbono astenersi dall'incitare, organizzare o appoggiare ufficialmente l'organizzazione sul proprio territorio di attività pregiudizievoli a Stati esteri; quando scoppia un'insurrezione in un certo Stato, gli altri Stati devono astenersi dall'aiutare i ribelli, purché questi ultimi non abbiano lo status di movimenti liberazione nazionale Dictatorial intervention: intervento attuato attraverso l'uso o la minaccia della forza militare
5. Successione tra Stati: I mutamenti di sovranità su una data comunità territoriale, ossia la sostituzione di uno Stato ad un altro nell'esercizio della potestà d'imperio su una comunità territoriale può portare all'estinzione di uno Stato in favore di un altro ( successione in fatto totale ), oppure alla formazione di un nuovo Stato, senza che vi sia l'estinzione di quello preesistente ( successione in fatto parziale ): 1) Successione in fatto totale (comporta l'estinzione dello Stato) incorporazione (accade che uno Stato si sostituisca ad un altro nell'esercizio di sovranità su tutto il territorio di uno Stato preesistente che si estingue) fusione (due o più Stati si estinguono e sui loro territori si viene a formare un nuovo Stato) smembramento (sul territorio di uno Stato preesistente, che si estingue, vengono a formarsi due o più nuovi Stati) 2) Successione in fatto parziale (mutamenti su parti del territorio di uno Stato senza che esso si estingua) scissione (perdita di sovranità su parti del territorio di uno Stato preesistente a vantaggio di un altro Stato che le ingloberà)
Beni pubblici ed archivi di Stato: la definizione di ciò che appartiene ad uno Stato si deve desumere dal diritto interno applicabile al momento dell'avvicendamento di Stati; determinata la natura pubblica di un certo bene, si può ritenere che lo Stato che esercita il proprio potere di governo sul territorio ove il bene è situato succeda nella proprietà di quel bene; lo stesso si può dire per gli archivi di Stato Debiti pubblici: quando uno Stato si estingue e si vengono a formare nuovi enti, se non è altrimenti stabilito, i debiti pubblici del predecessore si trasmettono ai nuovi Stati in proporzione equa ( equitable proportion ) Trattati istitutivi di organizzazioni internazionali: è da escludere che la successione in fatto, se accompagnata dalla nascita di uno o più nuovi Stati, comporti la successione automatica nella qualità di membro dell'organizzazione; per acquisire la qualità di membro, il nuovo Stato dovrà presentare domanda di ammissione all'organizzazione; nel caso di scissione o di secessione, lo Stato che può legittimamente pretendere di essere il continuatore dello Stato preesistente non deve presentare una nuova domanda di ammissione
Il territorio costituisce la dimensione fisica entro la quale lo Stato svolge quasi interamente la propria attività, ed è la porzione di terraferma soggetta al dominio esclusivo di uno Stato, entro i limiti sanciti dal diritto internazionale.
2. ESTENSIONE DELLA SOVRANITA' OLTRE IL TERRITORIO ORIGINARIO: Modi di acquisto del territorio da parte di uno Stato:
Uti possidetis juris: principio generale correlato al fenomeno dell'acquisizione di indipendenza durante la decolonizzazione; fa coincidere, al momento della nascita, le vecchie frontiere stabilite nel periodo coloniale a quelle degli Stati di nuova indipendenza, ciò con l'obbiettivo di impedire pretese contrastanti e rivendicazioni territoriali ulteriori
3. Spazi marini: In epoca recente il mare è stato gradualmente suddiviso in varie porzioni, ciascuna sottoposta ad uno specifico regime giuridico. Tutta la legislazione in merito è racchiusa nella Convenzione di Montego Bay del 1982: 1) Mare territoriale: comprende la porzione di mare adiacente le coste di uno Stato ed include le baie, i golfi e gli stretti; limite stabilito a 12 miglia marine dalla linea di base; su di esso lo Stato costiero esercita la propria sovranità in modo pressoché esclusivo; unica limitazione quella del diritto di passaggio inoffensivo delle navi mercantili e delle navi da guerra straniere (inoffensivo inteso come non arrecante pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero); lo Stato non può esercitare la propria giurisdizione penale in relazione a fatti commessi a bordo della nave straniera, ad eccezione delle ipotesi di estensione delle conseguenze del reato allo Stato costiero, di pregiudizio alla pace e al buon ordine del mare territoriale, di repressione del traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope e di richiesta di intervento delle autorità locali da parte del comandante della nave stessa o da agente consolare/diplomatico dello Stato di bandiera della nave Linea di base: linea di bassa marea lungo la costa, indicata dalle carte nautiche a grande scala ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero; può essere tracciata utilizzando il metodo delle linee rette Acque interne: comprendono fiumi, laghi ed acque marine situate all'interno della linea di base del mare territoriale; sono soggette alla sovranità dello Stato al pari di quanto avviene per la terraferma; non vi è diritto di passaggio inoffensivo per le navi straniere, che possono entrare in queste acque solo con il consenso e alle condizioni dello Stato; eccezione costituita dall'eventualità in cui il metodo delle linee rette, utilizzato per determinare la linea di base del mare territoriale, abbia l'effetto di assoggettare al regime delle acque interne porzioni di mare che, in precedenza, non erano considerate tali; le navi straniere sono qui sottoposte alla legislazione dello Stato costiero; tutti i reati commessi a bordo delle navi straniere attraccate nei porti ricadono nella giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera (le eccezioni sono simili a quelle sopra per il mare territoriale) 2) Baie: insenature ben marcate la cui penetrazione nella terraferma , in rapporto con la larghezza della sua entrata, è tale che le acque dell'insenatura siano racchiuse dalla costa e che rappresenti qualcosa di più che una semplice inflessione della costa Baie storiche: debbono essere assoggettate al regime delle acque interne in virtù di un titolo di sovranità acquisito per via consuetudinaria
Diritto di inseguimento: perché sia valida, questa azione deve incominciare nelle acque territoriali dello Stato costiero o nell'alto mare, che esso sia continuo, ma che debba cessare appena la nave inseguita si trovi nel mare territoriale del proprio o di un altro Stato costiero; uno Stato non può arrestare in alto mare navi che battono bandiera di un altro Stato
4. Spazio aereo: Ogni Stato vanta diritti esclusivi di sovranità nello spazio aereo sovrastante il proprio territorio e il proprio mare territoriale; nessuna modalità concordata tra gli Stati per la determinazione dell'ampiezza dello spazio aereo; divieto di invasione dello spazio aereo altrui senza alcuna autorizzazione di quest'ultimo; Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale del 1944, con cui gli aeromobili degli Stati contraenti, che non siano impiegati in servizi aerei internazionali registrati, hanno il diritto di svolgere una serie di attività senza la necessità di ottenere un permesso preventivo, fermo restando il diritto dello Stato sorvolato di richiederne l'atterraggio 5. Spazio extra atmosferico: E' quella parte del pianeta al di sopra di un'altezza non propriamente definita; considerato res communis omnium, suscettibile di esplorazione ed utilizzazione da parte di tutti gli Stati; regolato dal Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati sull'esplorazione dello spazio cosmico del 1967 (universalmente accettata); tale spazio non può costituire oggetto di appropriazione da parte di alcuno Stato attraverso rivendicazioni, deve essere esplorato ed utilizzato a vantaggio e nell'interesse di tutti gli Stati e dell'umanità intera, non deve essere utilizzato per mettere in orbita armi nucleari o altre armi di distruzione di massa, le esplorazioni non devono arrecare danno nocivo all'introduzione di eventuali sostanze extra terrestri nell'ambiente terrestre
Accertamento della cittadinanza: si risolve alla luce del diritto interno dello Stato, che è libero di stabilire i criteri per determinare chi sia un proprio cittadino e chi invece no; occorre però che la cittadinanza rifletta l'esistenza di un rapporto effettivo, e non fittizio, tra individuo e Stato; per quanto riguarda le persone giuridiche ed altri, la nazionalità sarà quella della sede dell'ente o dello Stato in virtù della cui legislazione esso si è costituito Persone giuridiche: sono concretamente costituite da individui che possono avere una nazionalità diversa da quella dell'ente cui appartengono
2. Trattamento dei cittadini stranieri e dei loro beni: L'appartenenza ad uno Stato è determinata dall' istituto della cittadinanza. Ogni Stato decide al suo interno chi può essere considerato cittadino e con quali modalità si può acquisirne il titolo. Verso i suoi cittadini lo Stato ha diritti e doveri, ma verso lo straniero deve sottostare a determinate regole volte ad un trattamento che non sia inferiore a quello del cittadino stesso. Per determinare un cittadino, l'unica verifica per lo Stato è che esista un rapporto "effettivo" Stato/cittadino. Tale rapporto, oltre che con le persone fisiche, si applica anche alle persone giuridiche. I cittadini stranieri godono all'interno degli Stati di un trattamento dovuto a norme internazionali volte per lo più a tutelare la vita e l'integrità fisica dello straniero,nonché dei suoi beni. Lo Stato territoriale non può obbligare lo straniero ad adempiere a obblighi di natura politica o militare, né può impedire che egli si allontani per rientrare nel proprio Paese o andare altrove. È invece consentita l'imposizione di obblighi di natura patrimoniale o di natura civica. È anche ammesso l'esercizio della potestà punitiva qualora lo straniero commetta reato nello Stato territoriale. Il diritto internazionale, nei casi di punibilità dello straniero nello Stato territoriale per reati commessi in altri Stati non è ancora arrivato ad una precisa definizione. Il trattamento dello straniero deve essere non al di sotto di un certo standard (secondo l' opinione dei paesi occidentali) generale, anche se il trattamento dei cittadini è al disotto di tale standard. Nel caso di diniego di giustizia verso uno straniero, lo Stato di nazionalità dello straniero può intervenire in sua difesa attraverso la "protezione diplomatica".La protezione diplomatica, però, è un diritto dello Stato, e non del cittadino, anche se,per prassi, lo Stato è solito intromettersi nella difesa di un suo cittadino all'estero. Le condizioni per tale esercizio sono due: innanzitutto lo straniero deve essere effettivamente cittadino dello Stato che utilizza tale strumento e lo deve essere anche durante la procedura; in secondo luogo il cittadino, prima di poter ottenere la protezione diplomatica, deve avere effettivamente utilizzato tutti gli strumenti giuridici dello Stato territoriale, per potersi difendere. Lo Stato di nazionalità può intervenire quando mancano tali strumenti giuridici o questi non sono necessari alla sua assoluzione. Questo fenomeno non solo può verificarsi per le persone fisiche, ma anche per le giuridiche. In questo caso lo Stato che interviene è quello di nazionalità della società, o anche dei soci, nel caso in cui sono i soci in prima persona ad aver subito un illecito nello Stato territoriale. Agli obblighi degli Stati nei confronti degli stranieri delineati nella tradizionale giurisdizione internazionale, si affiancano i trattati in merito ai diritti umani. Anche se può sembrare che la nuova disciplina sui diritti umani abbia scavalcato la vecchia giurisdizione in materia dei comportamenti degli Stati nei confronti degli stranieri, si nota che corrono su due binari paralleli. Da un lato, i diritti umani vogliono difendere la persona in quanto essere umano, da qualunque tipo di attacco proveniente da chiunque, mentre le normative antecedenti, attraverso opportuni trattati, vogliono difendere il cittadino straniero dagli attacchi ripetuti da parte degli Stati (che principalmente intendono, in questo modo, attaccare altri Stati).
cui le autorità di uno Stato non possono interferire nella condotta della politica estera del proprio Stato. L' Ampiezza dell' immunià deve essere riconosciuta agli Stati stranieri e si divide in assoluta (relativa a qualsiasi controversia) e relativa: concernente soltanto controversie attinenti ad attività compiute dallo Stato come ente sovrano (atti jure imperii ) ed escludente le attività compiute dallo Stato a titolo privato (atti j ure gestionis o jure privatorum ). Teoria dell' immunità ristretta: l'immunità può essere riconosciuta limitatamente alle attività degli Stati esteri che costituisca estrinsecazione immediata e diretta dei loro atti jure imperii. Immunità dalle controversie di lavoro: Come per l'immunità giurisdizionale civile, anche per i rapporti di lavoro vi è la distinzione tra atti jure imperii, cioè nell'attività dello Stato come ente sovrano, e atti jure gestionis, cioè in attività poste in essere dallo Stato a titolo privato. a) il lavoratore è stato assunto per svolgere funzioni particolari nell'esercizio dell'autorità del governo b) il lavoratore è un agente diplomatico, consolare o o un membro del personale diplomatico di una missione permanente o speciale, o rappresenta uno Stato in una conferenza internazionale, o è beneficiario in altro modo delle immunità diplomatiche c) l'oggetto del procedimento riguarda l'assunzione, il rinnovo del rapporto di lavoro o la reintegrazione del lavoratore d) l'oggetto del procedimento è il licenziamento o l'interruzione del rapporto di lavoro, ma il capo di Stato o di governo o il ministro degli Affari esteri dello Stato di assunzione del lavoratore ritengono che il procedimento possa interferire con interessi attinenti alla sicurezza dello Stato e) il lavoratore è cittadino dello Stato che lo ha assunto al momento dell'avvio del procedimento, salvo il caso in cui egli abbia la residenza permanente nello Stato del foro f) lo Stato per cui si presta l'attività lavorativa e il lavoratore hanno convenuto altrimenti, subordinatamente a considerazioni di natura pubblica che portino ad attribuire ai tribunali dello Stato del foro l'esclusiva della giurisdizione in ragione dell'oggetto del procedimento -Immunità dalla giurisdizione cautelare ed esecutiva: concerne le ipotesi in cui si rivela necessario procedere a misure cautelari sui beni dello Stato estero oppure a misure esecutive su tali beni, al fine di eseguire in maniera coattiva un'eventuale sentenza di condanna contro lo Stato estero; divieto agli Stati di non sottoporre a misure coercitive i beni di Stati esteri destinati all'esercizio di pubbliche funzioni (destinati allo svolgimento delle attività jure imperii ); possibilità di esclusione dell'immunità in riferimento a beni destinati all'espletamento di attività jure gestionis (attività prevalentemente organizzative non caratterizzate dall'esercizio di poteri autoritativi); esempio di beni non sottoponibili alla giurisdizione cautelare sono i
conti correnti bancari utilizzati o da utilizzare per le esigenze delle missioni diplomatiche dello Stato estero o dei suoi uffici consolari; in altri casi in cui vi sono dubbi sulla destinazione pubblica del bene, occorre propendere per l'immunità Rinuncia al diritto di immunità: nel diritto internazionale, uno Stato rinuncia al suo diritto all'immunità quando viola una norma jus cogens , in particolare per il reato di tortura. Immunità e violazioni di norme di jus cogens: Nel diritto internazionale si sono affermate delle norme di carattere generale inderogabili, ossia che non possono essere derogate per mezzo di un qualsiasi tipo di immunità, poiché esse tutelano valori fondamentali della comunità internazionale nel suo insieme, cioè il jus cogens. In alcuni casi, infatti, è possibile anche negare il diritto all'immunità di uno Stato per violazioni di norme di jus cogens. Immunità funzionale: essa può essere invocata in relazione agli atti di natura ufficiale compiuti da qualsiasi organi dello Stato, anche a seguito della cessazione della sua funzione, ed è opponibile davanti ai tribunali di qualsiasi Stato; limiti di invocazione di tale immunità in caso di crimini internazionali (crimini di guerra, contro l'umanità ed atti di genocidio) e nel caso in cui l'attività ufficiale sia stata effettuata nel territorio di uno Stato straniero senza il consenso di quest'ultimo ed abbia comportato, oltre che una violazione del diritto internazionale, anche la commissione di un grave reato nello Stato territoriale in questione; un ministro degli Affari esteri, che nel corso dello svolgimento della sua funzione abbia commesso un crimine internazionale, non potrà essere convenuto in giudizio davanti ai tribunali di uno Stato estero una volta che abbia cessato la sua funzione (opinione della Corte Internazionale di Giustizia, CIG) Immunità personali: Ogni Stato ha il diritto di esigere da un altro Stato che i comportamenti posti in essere dai propri organi in tale qualità siano considerati fatti dello Stato e non dell'individuo,e quindi coinvolgenti la sola responsabilità dello Stato secondo il diritto internazionale (immunità funzionale). Tale immunità è invocabile per tutti gli atti ufficiali compiuti da un qualsiasi organo dello Stato. Esistono, però alcune eccezioni, in particolare di fronte a gravi reati, per cui può essere sottoposto a giudizio anche la singola persona incaricata dallo Stato. La richiesta di questo tipo di immunità incontra limiti anche nel caso di crimini internazionali. Agenti diplomatici: nello Stato presso cui sono accreditati, gli agenti diplomatici sono beneficiari di immunità personali o ratione personae (in relazione alle attività di qualunque natura da questo compiute nello Stato accreditatario in occasione dello svolgimento della sua funzione) e di immunità riguardanti i locali e i beni utilizzati dall'agente stesso per l'esercizio della sua funzione, queste necessarie al libero svolgimento della propria missione ( ne impediatur legatio ); tali immunità sono inviolabilità della sede diplomatica e della residenza privata dell'agente diplomatico